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Malattie e infortuni - Cassa Edile Brescia
INDENNITÀ INTEGRATIVA PER MALATTIA/INFORTUNIO/MALATTIA PROFESSIONALE C.C.N.L. 18 GIUGNO 2008 Le imprese devono retribuire in busta paga, ai lavoratori ammalati o infortunati, il trattamento economico integrativo, assoggettandolo ai contributi assicurativi e previdenziali, oltre che alle ritenute fiscali di legge. Le imprese possono poi chiedere alla Cassa Edile il rimborso del trattamento economico integrativo per la parte di competenza della Cassa Edile (vedi coefficiente A). Per ottenere il rimborso vanno compilati i campi previsti nella sezione MALATTIA della denuncia salari mensile. CALCOLO DELL’INTEGRAZIONE GIORNALIERA: RETRIBUZIONE ORARIA LORDA x ORARIO GIORNALIERO x COEFFICIENTI DI INTEGRAZIONE sotto riportati LA RETRIBUZIONE ORARIA utile per la determinazione dell’integrazione giornaliera è data da: paga base + indennità di contingenza + indennità territoriale di settore (E.D.R. escluso). L’ORARIO GIORNALIERO si ottiene dividendo l’orario settimanale di 40 ore per 6 (nel caso di malattia) o per 7 (nel caso di infortunio e malattia professionale). Quindi: orario giornaliero MALATTIA = 40 ore : 6 = 6,66 orario giornaliero INFORTUNIO = 40 ore : 7 = 5,71 (In caso di PART-TIME, si dividerà l’orario settimanale ridotto per 6 o per 7, a seconda che si tratti di malattia o infortunio.) MALATTIA L’integrazione è dovuta per tutte le giornate riconosciute e indennizzate dall’INPS, dal lunedì al sabato, escluse le domeniche e le festività infrasettimanali. Dal 1° marzo 2007 i coefficienti di integrazione apprendisti sono uguali a quelli previsti per gli operai. 1°, 2°, 3° GIORNO (integrazione da corrispondere solo nel caso di malattia superiore a 10 giorni di calendario): x 6,66 x1,000 x giorni Coeff. A) 1,000 = rimborsabile dalla CAPE TOT. A) Paga Oraria (senza EDR) B) Paga Oraria (senza EDR) x 6,66 x0,0495 x giorni Coeff. B) 0,0495 = NON rimborsabile 1,0495 DAL 4° AL 20° GIORNO A) Paga Oraria (senza EDR) B) Paga Oraria (senza EDR) (per tutte le giornate indennizzate dall’INPS): x 6,66 x0,330 x giorni Coeff. A) 0,330 = rimborsabile dalla CAPE x 6,66 x0,0495 x giorni Coeff. B) 0,0495 = NON rimborsabile TOT. 0,3795 DAL 21° AL 180° GIORNO A) Paga Oraria (senza EDR) B) Paga Oraria (senza EDR) (per tutte le giornate indennizzate dall’INPS): x 6,66 x0,107 x giorni Coeff. A) 0,107 = rimborsabile dalla CAPE x 6,66 x0,0495 x giorni Coeff. B) 0,0495 = NON rimborsabile TOT. 0,1565 DAL 181° AL 270° GIORNO (per le sole giornate NON indennizzate dall’INPS) operai con anzianità fino a 3 anni e ½ DAL 181° AL 360° GIORNO (per le sole giornate NON indennizzate dall’INPS) operai con anzianità oltre i 3 anni e ½ A) Paga Oraria (senza EDR) B) Paga Oraria (senza EDR) x 6,66 x0,500 x giorni x 6,66 x0,0495 x giorni Coeff. A) Coeff. B) 0,500 0,0495 = rimborsabile dalla CAPE = NON rimborsabile TOT. 0,5495 Nel caso di eventuali sanzioni comminate dall’INPS per ritardato invio della certificazione medica o per assenza a visita medica domiciliare di controllo o per certificazione non regolare, si dovrà tenerne conto anche per la liquidazione in busta dell’integrazione. DIARIE PER MALATTIA NON SUPERIORE A 10 GIORNI La Cassa Edile eroga direttamente a operai e apprendisti un importo giornaliero a titolo di diaria per i primi 3 giorni di malattia (carenza) solo nel caso di malattie di durata non superiore ai 10 giorni di calendario. INFORTUNIO / MALATTIA PROFESSIONALE L’integrazione è dovuta per tutte le giornate indennizzate dall’INAIL, dal lunedì alla domenica, festività comprese. L’integrazione va erogata a partire dal 1° giorno successivo a quello in cui si è materialmente verificato l’evento. DAL 1° AL 90° GIORNO A) Paga Oraria (senza EDR) B) Paga Oraria (senza EDR) (per tutte le giornate indennizzate dall’INAIL): x 5,71 x0,234 x giorni Coeff. A) 0,234 = rimborsabile dalla CAPE x 5,71 x0,0198 x giorni Coeff. B) 0,0198 = NON rimborsabile TOT. 0,2538 DAL 91° GIORNO IN POI A) Paga Oraria (senza EDR) B) Paga Oraria (senza EDR) (per tutte le giornate indennizzate dall’INAIL): x 5,71 x0,045 x giorni Coeff. A) 0,045 = rimborsabile dalla CAPE x 5,71 x0,0124 x giorni Coeff. B) 0,0124 = NON rimborsabile www.cassaedilebrescia.it TOT. 0,0574 pagina 1 RIMBORSO ALLE IMPRESE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO INTEGRATIVO Sulla base dell’accordo nazionale del 07/10/1987, la circolare ANCE 1948/CCNL87 dell’1/12/1987 regolamenta il calcolo per il rimborso o la compensazione del trattamento economico integrativo per malattia e infortunio che le imprese devono erogare direttamente all’operaio a partire dall’1/04/1988. Il punto 2) della circolare riporta che, ai fini del rimborso o della compensazione, vanno computate “le ore ordinarie lavorate per le quali risultano versati i relativi contributi alla Cassa Edile”. MALATTIE Le imprese possono ottenere il rimborso del trattamento economico, inserendo nella denuncia salari mensile (applicativo SOLDO) i periodi di malattia e il numero di protocollo dei certificati medici inviati telematicamente all’Inps. Se l’intero periodo di malattia è coperto da certificati medici telematici (inviati all’INPS tramite web), non occorre inviare alla Cassa Edile copia dei certificati. Se invece il periodo di malattia è coperto anche da un solo certificato medico redatto manualmente dal medico o da un certificato di ricovero ospedaliero, va trasmessa alla Cassa Edile l’intera documentazione cartacea (copia di tutti i certificati medici - anche quelli telematici - e copia del modello di rimborso stampato dall’applicativo SOLDO alla fine della compilazione della denuncia salari mensile). INFORTUNI / MALATTIE PROFESSIONALI Le imprese possono ottenere il rimborso del trattamento economico, inserendo nella denuncia salari mensile (applicativo SOLDO) i periodi di infortunio e allegando l’intera documentazione cartacea (copia della denuncia INAIL, copia di tutti i certificati medici e copia del modello di rimborso stampato dall’applicativo SOLDO alla fine della compilazione della denuncia salari mensile). Il rimborso della Cassa Edile è limitato al solo trattamento economico integrativo; non comprende, quindi, gli oneri previdenziali che restano a carico dell’impresa. Il rimborso è riferito alle quote a carico della Cassa Edile, come previsto dalla normativa in vigore dall’1/10/2000. Il modello di richiesta di rimborso va trasmesso alla Cassa Edile con frequenza mensile, contestualmente all’invio della denuncia salari. La Cassa Edile rimborsa all’impresa il 100% della parte a suo carico del trattamento integrativo corrisposto all’operaio solo se, nel trimestre scaduto immediatamente precedente l’evento, risultano denunciate a favore del lavoratore almeno 450 ore di lavoro o assimilate (proporzionalmente ridotte nel caso di lavoratori a tempo parziale). Per “trimestre scaduto” s’intende il periodo di tre mesi interi di calendario precedenti l’evento (es.: malattia insorta nel mese di maggio, il trimestre da prendere in considerazione è: febbraio-marzo-aprile). Ai fini del calcolo delle 450 ore vanno considerate: - le ore di lavoro ordinario e di festività per le quali risultano versati i relativi contributi alla Cassa Edile, - le ore di malattia o infortunio per le quali è stato corrisposto un trattamento economico integrativo o sostitutivo da parte dell’impresa, - le ore di permesso retribuito (88 ore annue) - le ore di ferie nei limiti del maturato (massimo 160 ore annue) - le ore di sospensione del lavoro con intervento della CIG (indicate nella denuncia salari). Nel caso in cui le ore siano inferiori al minimo indicato (cioè meno di 450), il rimborso della Cassa Edile sarà ridotto in proporzione. La differenza fra quanto anticipato all’operaio e quanto rimborsato dalla CAPE resterà a carico dell’impresa. Invece, per gli operai assunti da meno di tre mesi o in aspettativa, il trattamento economico sarà rimborsato per intero. A quelle imprese che anticiperanno l’integrazione sulla base di un contratto part-time il trattamento dovrà essere proporzionalmente ridotto. www.cassaedilebrescia.it pagina 2 CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO (ARTT. 26 E 27 CCNL 18.06.2008) In caso di malattia l’operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro (senza interruzione dell’anzianità) per un periodo di: • 9 MESI CONSECUTIVI, per gli operai con anzianità fino a 3 anni e ½; • 12 MESI CONSECUTIVI, per gli operai con anzianità oltre i 3 anni e ½. Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia, l’operaio ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo complessivo di: • 9 MESI nell’arco di 20 MESI consecutivi, per gli operai con anzianità fino a 3 anni e ½; • 12 MESI nell’arco di 24 MESI consecutivi, per gli operai con anzianità oltre i 3 anni e ½. In caso di infortunio il periodo di conservazione del posto di lavoro si protrae sino a quando dura l’inabilità temporanea (e comunque non oltre la data indicata nel certificato di abilitazione alla ripresa del lavoro). In caso di malattia professionale la conservazione del posto di lavoro è pari a: • 9 MESI CONSECUTIVI. Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia professionale, l’operaio ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo complessivo di: • 9 MESI nell’arco di 12 MESI consecutivi. www.cassaedilebrescia.it pagina 3