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Malattie professionali - Azienda Ulss 12 veneziana
U.L.S.S. 12 Veneziana Direzione Regionale Veneto MALATTIE PROFESSIONALI Indirizzi operativi per l’emersione e la prevenzione Pubblicazione realizzata da Azienda ULSS 12 Veneziana Dipartimento di Prevenzione Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro Con la collaborazione di Onofrio Lamanna, Direzione Medica Ospedaliera della ULSS 12 Veneziana Roberta Gavagnin, Direzione Medica Ospedaliera della ULSS 12 Veneziana Caterina Corazza, Direzione Medica Ospedaliera della ULSS 12 Veneziana Silvano Zancaner, Servizio Medicina Legale ULSS 12 Veneziana UO Pneumologia UO Chirurgia Toracica UO Dermatologia UO Medicina Interna UO Ortopedia UO Neurochirurgia UO Otorinolaringoiatria Mara Pasqualetto, Sergio Bontempi, Ornella Dotto, SPISAL ULSS 12 Veneziana AUTORI Maria Nicoletta Ballarin, SPISAL ULSS 12 Veneziana Giorgio Carradori, SPISAL ULSS 12 Veneziana Annalisa Virgili, SPISAL ULSS 12 Veneziana Antonio Regazzo, Patronato INCA CGIL Paolo Bastini, INAIL Sovrintendenza Medica Regionale Antonio Polino, INAIL Sovrintendenza Medica Regionale Giancarlo Magarotto, SPISAL ULSS 12 Veneziana Illustrazione e progettazione grafica Maria Nicoletta Ballarin Ringraziamenti Anita Pasqua di Bisceglie, Medico Competente Alessandro Scarpa, UOC Dermatologia, ULSS 13 Dolo Flavio Valentini, SPISAL ULSS 13 Dolo Federica Zannol, SPISAL ULSS 8 Asolo Ilaria Altafini, SPISAL ULSS 8 Asolo Piero Maestrelli, Università degli Studi di Padova Franco Guida, UO Neurochirurgia Loris Ceron, UO Pneumologia Informazioni ULSS 12 Veneziana Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro P.le San Lorenzo Giustiniani 11/D 30174 Mestre Zelarino (Venezia) fax 041 2608445, e-mail: [email protected] INDICE Introduzione 7 IL PUNTO DI VISTA DELL’INAIL 8 Il fenomeno tecnopatico nella tutela assicurativa INAIL 8 Concetti generali 15 Distinzione tra infortuni e malattie professionali 15 Il sistema tabellare 15 Il sistema misto 16 Manifestazione della malattia professionale 17 L’art. 10 del Decreto Legislativo n. 38/2000 18 La denuncia della malattia professionale 18 La denuncia di malattia professionale on-line 19 La denuncia della malattia professionale per gli artigiani 19 La denuncia della malattia professionale per i lavoratori agricoli 20 Guida alle prestazioni assicurative per le malattie professionali 20 La tutela e l’automaticità delle prestazioni 20 L’ accertamento di malattia professionale in ambito INAIL 21 1) La causalità medico-legale 21 2) L’istruttoria medico-legale 25 3) La diagnosi medico-legale 28 Le prestazioni assicurative INAIL 28 Prestazioni economiche 28 Prestazioni non economiche+ 29 Considerazioni finali 29 IL PUNTO DI VISTA DEI PATRONATI 32 IL PUNTO DI VISTA SPISAL 39 Obblighi normativi in caso di diagnosi di malattia professionale 42 Obblighi normativi con finalità assicurativa 42 Obblighi normativi con finalità epidemiologica 42 Obblighi normativi con finalità giudiziaria 44 Indirizzi operativi per l’emersione delle malattie professionali 47 Sensibilizzazione dei medici ospedalieri 47 Ricerca attiva 48 Esperienze sul campo: le patologie studiate 49 Tumori polmonari e mesoteliomi 49 Malattie osteoarticolari 50 Tumori cutanei 52 Allergopatie respiratorie e cutanee 53 Ambulatorio ospedaliero 55 Analisi e valutazioni 55 CONCLUSIONI 59 BIBLIOGRAFIA 61 ELENCO ALLEGATI 62 PREFAZIONE L’epidemiologia delle malattie professionali mette in evidenza, negli ultimi anni, un significativo incremento delle denunce e dei riconoscimenti di queste patologie che può essere ricondotta, prevalentemente, all’entrata in vigore delle nuove tabelle assicurative dell’INAIL (DM 9 aprile 2008), che hanno introdotto nell’elenco nuove patologie tra cui alcune, come le patologie osteoarticolari, ad elevata diffusione sociale ed altresì al fatto che tra l’esposizione al rischio lavorativo e la manifestazione clinica delle patologie intercorrono anni e a volte decenni come nel caso delle patologie neoplastiche. Sono proprio le malattie tumorali e le patologie osteoarticolari quelle che evidenziano un incremento più significativo. Va inoltre sottolineato come negli ultimi decenni si sia verificata una significativa riduzione delle ipoacusie, delle broncopatie e la pressoché totale scomparsa delle gravi affezioni dei polmoni provocate dall'inalazione di polveri (pneumoconiosi), risultato delle azioni di prevenzione realizzate per contenere i tradizionali rischi da agenti fisici e chimici che, un tempo, rappresentavano, per intensità di esposizione, la principale causa di malattia tra i lavoratori di molti cicli produttivi. Attualmente in Italia le malattie professionali di tipo neoplastico rappresentano un importante problema di salute, infatti, si superano i 2.000 casi/anno di tumori occupazionali, soprattutto da amianto, da polveri di legno e da polveri di cuoio. Anche se questa dimensione del fenomeno è di per se stessa notevole, va rimarcato che si tratta tuttavia di una sottostima, in quanto la frazione di tumori di origine professionale, sulla base di accreditati studi epidemiologici, dovrebbe essere del 2-8% di tutti i tumori e, quindi, nel nostro paese dovremmo attenderci da un minimo di 3.000 ad un massimo di 12.000 casi all’anno. In tempi di crisi economica una causa di sottostima del fenomeno malattie professionali potrebbe essere ricondotta al fatto che i lavoratori, per timore di perdere il posto di lavoro, evitano di avanzare la richiesta di riconoscimento all’INAIL per le patologie correlate al lavoro soprattutto se non si tratta di malattie gravemente invalidanti. Al fine di correggere il fenomeno di sottostima appare, altresì, utile valorizzare l’operato dei medici curanti, per garantire l’approfondimento dell’anamnesi professionale nel corso degli accertamenti sanitari e rendere maggiormente fruibili, dagli stessi medici, gli adempimenti burocratici connessi alla malattia professionale. L’obiettivo sarà quello di recuperare quei casi che, attualmente, non sono posti all’attenzione di chi ha il compito di valutarli per intraprendere, se del caso, le successive azioni a carattere preventivo, assicurativo e/o giudiziario. Per dare risposta alle criticità sopra descritte, per sperimentare ipotesi di lavoro che consentano di conoscere in modo più completo e preciso il fenomeno delle malattie correlate al lavoro nonché per realizzare efficaci interventi preventivi, la Regione del Veneto, nell’ambito del Piano Regionale di Prevenzione 2010–2012, ha finanziato il progetto “Miglioramento del sistema di sorveglianza delle malattie professionali e correlate al lavoro”. La pubblicazione che vede ora la luce, a conclusione del lavoro svolto dal Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL) dell’Azienda ULSS n. 12 Veneziana, documenta il raggiungimento degli obiettivi prefissati e rappresenta un utile e fruibile strumento di consultazione per i medici che si imbattono, nel corso del lavoro quotidiano, in patologie correlate al lavoro. Il documento fornisce indirizzi operativi per la corretta gestione dei casi di malattia professionale da parte delle Aziende ULSS nonché presenta, tramite la descrizione di esperienze concrete, spunti utili per sviluppare forme di collaborazione tra SPISAL, INAIL e Procura della Repubblica, nella gestione dei casi di patologia da lavoro di comune interesse. L’Assessore alla Sanità della Regione del Veneto Luca Coletto INTRODUZIONE È noto come le malattie professionali, siano, in Italia, un fenomeno non ancora adeguatamente rappresentato sia nelle statistiche INAIL che in quelle dei Servizi di Prevenzione delle ASL, tanto da meritare il termine di "malattie professionali perdute". È convinzione diffusa, come si può anche leggere nella relazione finale della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e le “morti bianche” (1) che il numero delle malattie professionali riconosciute INAIL sottostimi significativamente quello reale a causa sia di un fenomeno di sottodenuncia sia per mancato riconoscimento assicurativo. Nel corso degli anni si è cercato di ovviare ai problemi di sottonotifica con l’adozione di diversi sistemi di rilevazione e registrazione. Nonostante sia prevista da decenni la raccolta a scopo statisticoepidemiologico delle informazioni sulle malattie professionali (o potenzialmente professionali) tramite istituzione di banche dati presso diversi enti di competenza (registro nazionale malattie professionali, ReNaLOC, OCCAM, MALPROF), risulta tuttora difficile inquadrare con precisione l’andamento del fenomeno e fare stime attendibili della sua reale dimensione. Questo lavoro, frutto della collaborazione tra SPISAL, INAIL e Patronati Sindacali, si propone di contribuire a fornire alcuni elementi su cui è possibile costruire percorsi comuni che potranno semplificare e omogeneizzare alcune parti dell’iter di riconoscimento delle malattie professionali e correlate al lavoro nonché ridurre il fenomeno della sottonotifica. Il documento è costituito di tre capitoli principali ognuno dei quali è affidato alla trattazione del tema da parte di ciascuna struttura che espone il proprio punto di vista e illustra le proprie attività. Si evidenziano in tal modo obiettivi, modalità e strumenti con cui SPISAL, INAIL e Patronati Sindacali, analizzano e valutano uno stesso caso di malattia professionale. Riteniamo che la lettura d’insieme del documento faciliti la conoscenza delle attività che le tre strutture svolgono e offra un’occasione di riflessione per individuare quegli ambiti che possono essere condivisi o integrati. 7 INTRODUZIONE IL PUNTO DI VISTA IlfenomenotecnopaticonellatutelaassicurativaINAIL DELL’INAIL Nell’ultimo quinquennio si è assistito ad un costante incremento del numero di denunce di malattia professionale, seguito ad un periodo in cui le segnalazioni di tecnopatie pervenute all’INAIL erano andate progressivamente diminuendo (Tabella 1). L’incremento di denunce, che si è riscontrato negli ultimi anni, non va interpretato esclusivamente come un peggioramento delle condizioni di sicurezza e salubrità negli ambienti di lavoro e delle attività produttive, ma va inteso come una aspettativa di maggior tutela assicurativa e di maggior attenzione finalizzata al miglioramento del benessere lavorativo e della salute in senso assoluto. A fronte del progressivo e costante decremento delle patologie lavorative “classiche”, con rapporto di causalità, rispetto a rischi lavorativi specifici, pressoché esclusivo, quali il saturnismo, l’asbestosi, la silicosi e le dermopatie allergiche e da contatto dei lavoratori edili, l’INAIL ha, dal canto suo, recepito e favorito le aspettative di miglioramento della salute attraverso input al legislatore per l’emanazione, nel 2008, delle “Nuove tabelle di Malattie Professionali”, in cui, per la prima volta, vengono configurate come tabellate le affezioni muscoloscheletriche da movimenti ripetuti, posture incongrue e rischi fisici (vibrazioni), che riconoscono nel lavoro fattori di concausalità efficiente. L’inserimento di queste patologie nel sistema tabellare è alla base dell’incremento delle denunce di malattie professionali constatato nell’ultimo quinquennio, rivestendo, tale fenomeno da solo, più del 50% del totale delle segnalazioni a fini di tutela assicurativa. Entrando in una analisi di dettaglio del fenomeno tecnopatico, anche nel 2011 il dato nazionale ha evidenziato un incremento di circa il 10% delle denunce (46.558) rispetto al 2010 (42.465) per tutte e tre le gestioni (tabella 1), ossia Agricoltura con 7.971 segnalazioni nel 2011 contro le 6.389 del 2010, Industria con 38.101 denunce del 2011 contro le 35.651 del 2010 e Gestione per conto Stato con 486 denunce del 2011 contro le 425 dell’anno precedente (Tabella 2, 3, 4, 5). La Regione Veneto, in analogia con quanto riscontrabile per la Lombardia e la Liguria, risulta essere invece in controtendenza rispetto alla media nazionale essendosi assistito nel 2011 ad un decremento di circa il 10% delle denunce per due gestioni (Industria: 1954 denunce nel 2011 contro le 2.143 del 2010; Conto Stato: 8 denunce nel 2011 contro le 23 del 2010) mentre per la gestione Agricoltura si è assistito ad un aumento delle denunce del 63% con 252 denunce nel 2011 contro le 153 del 2010. Il fenomeno appare connesso indubbiamente ad un miglior inquadramento diagnostico da parte dei medici coinvolti nelle 8 IL PUNTO DI VISTA DELL’INAIL segnalazioni di patologie di sospetta natura tecnopatica che, nella nostra regione, pervengono in larga misura da Enti di Patrocinio, Medici competenti aziendali e di istituzioni ed enti pubblici (SPISAL, Università, ecc.). Tutto ciò anche grazie al costante confronto con l’INAIL, quale vero e proprio polo salute e sicurezza, concretizzatosi con la fattiva integrazione dell’ex ISPESL e per mezzo di collaborazioni dirette realizzate attraverso l’organizzazione sinergica di convegni e corsi di aggiornamento sul tema delle tecnopatie, nonché attraverso tavoli di confronto per l’emanazione di linee guida, finalizzate all’emersione e riconoscimento delle tecnopatie e con l’istituzione di buone prassi in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Di non minore rilievo nel campo della prevenzione risulta l’impegno dell’INAIL nel finanziamento alle imprese e nelle agevolazioni tariffarie per prevenzione. Idoneità lavorativa e certificazione di malattia professionale A conferma di quanto sopra esposto, si evidenzia che la percentuale di patologie riconosciute di origine professionale nella Regione Veneto, relativamente all’anno 2011, rappresenta, alla data di rilevazione (30.3.2012), un 3% in più rispetto al dato complessivo nazionale. Va però evidenziato come, a causa della grave crisi economica in atto in questi ultimi anni che determina una netta contrazione dell’offerta di lavoro, il fenomeno tecnopatico che giunge all’attenzione dell’INAIL può risentire, in termini numericamente ridotti rispetto alle aspettative, del timore, da parte dei lavoratori che la richiesta di prestazioni all’Istituto assicuratore possa determinare ripercussioni negative per la conservazione del posto di lavoro. Infatti, in conseguenza della incompatibilità tra rischio lavorativo e patologia denunciata, può verificarsi che il lavoratore sia oggetto, in sede di visita per sorveglianza sanitaria, di giudizio di inidoneità alla mansione lavorativa specifica e in estremo a inidoneità a qualsiasi mansione lavorativa ove impiegato, con conseguente provvedimento di licenziamento per giusta causa. Tale fatto può di conseguenza essere di ostacolo alla richiesta di prestazioni all’INAIL da parte soprattutto dei lavoratori dipendenti ed essere causa di sottostima del reale fenomeno tecnopatico, contribuendo ad alimentare il cosiddetto fenomeno delle “patologie perdute”. Per quanto riguarda le tipologie di malattie professionali denunciate nella nostra regione, il 56% circa afferiscono ad affezioni dell’apparato muscolo scheletrico, il 20% a ipoacusie da esposizione a rumore, l’8% circa a disturbi dell’apparato respiratorio, il 2% a patologie dermatologiche e l’ 8% a patologie neoplastiche.(Figura 1, Figura 2) 9 IL PUNTO DI VISTA DELL’INAIL Malattie professionali:indirizzi operativi per l'emersione e la prevenzione Tabella 1: MALATTIE PROFESSIONALI denunciate all’INAIL dal 2007 al 2011 Anno di manifestazione 2007 2008 2009 2010 2011 1.914 1.976 2.135 2.319 2.214 28.933 30.093 34.889 42.465 46.558 Veneto Italia Tabella 2: MALATTIE PROFESSIONALI denunciate all’INAIL nel 2011 per gestione e provincia Province Industria e Servizi Dipendenti Conto Stato Agricoltura Totale Belluno 197 13 0 210 Padova 438 39 2 479 Rovigo 71 9 1 81 Treviso 433 46 2 481 Venezia 309 45 1 355 Vicenza 225 33 0 258 Verona 281 67 2 350 Veneto 1.954 252 8 2.214 ITALIA 38.101 7.971 486 46.558 IL PUNTO DI VISTA DELL’INAIL 10 Malattie professionali denunciate nel 2011 all'INAIL per tipo di malattia Figura 1 Neoplasie da asbesto denunciate nel 2011 Neoplasie da asbesto. Veneto 2011. Tot. 94 Neoplasie da asbesto. Italia 2011. Tot. 914 Figura 2 11 IL PUNTO DI VISTA DELL’INAIL Malattie professionali:indirizzi operativi per l'emersione e la prevenzione Tabella 3 Malattie professionali denunciate all’INAIL nel 2011 per tipo di malattia (principali) e territorio Tutte le gestioni Tipo di malattia Belluno Padova Totale 210 479 Malattie osteoarticolari e muscolotendinee 133 di cui affezioni dei dischi intervertebrali Treviso Venezia Vicenza Verona 81 481 355 258 350 2.214 46.558 303 40 275 132 137 221 1.241 30.550 45 135 10 92 68 44 87 481 11.101 di cui tendiniti 54 114 13 108 33 60 89 471 10.157 Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso 40 91 16 107 49 72 69 444 6.341 di cui ipoacusia da rumore 38 81 14 102 46 67 63 411 5.636 Malattie respiratorie 11 25 10 28 85 9 13 181 3.485 Tumori 9 31 10 20 64 18 16 168 2.307 Malattie cutanee 7 2 1 22 3 10 8 53 629 Disturbi psichici 2 9 1 6 6 3 7 34 596 4 2 2 12 223 23 16 16 93 2.650 di cui disturbi dell’adattamento cronico e post traumatico da stress cronico varie Rovigo 4 8 18 3 9 Veneto IL PUNTO DI VISTA DELL’INAIL ITALIA 12 Tabella 4 Malattie professionali da asbesto denunciate all’INAIL nel 2011 per gestione, tipo di malattia e territorio Tutte le Gestioni Tipo di malattia Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Vicenza Verona Veneto ITALIA Neoplasie da asbesto 3 14 7 12 46 8 4 94 914 Mesotelioma pleurico 1 8 6 10 23 8 3 59 600 Carcinoma polmonare 2 3 1 2 23 1 32 279 3 34 Mesotelioma peritoneale 3 Mesotelioma tunica vaginale e del testicolo 1 Asbestosi 1 1 1 7 10 533 Placche pleuriche 4 16 7 14 43 1 4 89 803 Totale 7 31 15 27 96 9 8 193 2.250 13 IL PUNTO DI VISTA DELL’INAIL Malattie professionali:indirizzi operativi per l'emersione e la prevenzione Tabella 5 malattie professionale denunciate all’INAIL 2010-2011 agricoltura Malattia professionale o sostanza che la causa VENETO ITALIA Anno di manifestazione Anno di manifestazione 2010 2010 2011 Malattie causate da derivati dell’ac. Carbammico 1 Dermatite allergica da contatto 1 Asma bronchiale 2 Alveoliti allergiche estrinseche 2011 1 1 5 3 2 65 64 1 20 16 Malattie causate da radiazioni solari 2 7 15 29 Ipoacusia da rumore 7 14 244 249 Malattie causate da vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio 2 1 95 140 Ernia discale lombare 17 58 1.044 1.090 Malattie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori 31 51 1.490 1.935 Malattie da asbesto (esclusa asbestosi) 1 1 Malattie da sovraccarico dell’arto inferiore 1 4 1 6 7 Malattie diverse Malattie non tabellate Non determinato TOTALE 83 116 3.254 4.334 6 1 145 102 153 252 6.389 7.971 IL PUNTO DI VISTA DELL’INAIL 14 Concettigenerali L’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’INAIL, opera a condizione che sussista l’obbligo dell’ assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Alle malattie professionali si applicano le disposizioni concernenti gli infortuni, salvo alcune disposizioni particolari espressamente previste [articoli da 131 a 139 e da 249 a 255 del DPR 30 giugno 1965, n.1124, Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (TU) ]. Distinzionetrainfortuniemalattieprofessionali Dal punto di vista causale le malattie professionali si distinguono dagli infortuni in quanto nelle tecnopatie: la causa agisce lentamente e progressivamente sull’organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo); la causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l’infermità in modo esclusivo o prevalente. Il rapporto causale con il lavoro è esclusivo in quanto l’ art. 3 del T.U.1124/65 prevede che la “ malattia sia contratta nell’esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose”. E’ ammesso, tuttavia, il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale in quanto capaci di produrre da sole l’infermità. Per le malattie professionali quindi, non è sufficiente l’occasione di lavoro come per gli infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale o concausale diretto tra rischio professionale e malattia. Il rischio può concretizzarsi con la lavorazione svolta, oppure essere presente nell’ambiente in cui la lavorazione viene svolta, configurandosi in tal caso un “rischio ambientale”. Ilsistematabellare Le malattie professionali, dal punto di vista assicurativo, possono essere distinte in tabellate e non tabellate. 15 IL PUNTO DI VISTA DELL’INAIL Malattie professionali:indirizzi operativi per l'emersione e la prevenzione Le malattie professionali vengono inquadrate come tabellate se: la patologia è espressamente indicata nelle tabelle allegate n. 4 e 5 al T.U. (la prima per la gestione industria e la seconda per l’agricoltura) la patologia è causata o concausata dalle lavorazioni corrispondenti, espressamente indicate nelle stesse tabelle; la patologia si manifesta entro un determinato periodo dalla cessazione dell’attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (“periodo massimo di indennizzabilità”; articoli 134 e 254 T.U.). Nell’ambito del cosiddetto “sistema tabellare”, qualora siano corrisposte le condizioni sopra esposte, il lavoratore è sollevato dall’onere di dimostrare l’origine professionale della malattia. Infatti, una volta che sia stata provata l’adibizione a lavorazione tabellata (o comunque l’esposizione ad un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l’esistenza della malattia anch’essa tabellata e la manifestazione della patologia si sia verificata nel termine massimo di indennizzabilità dalla cessazione dell’attività a rischio, precisato per la singola fattispecie, si presume per legge che la malattia sia di origine professionale, applicandosi pertanto la cosiddetta “presunzione legale d’origine”, superabile esclusivamente con la rigorosissima prova posta a carico dell’INAIL (onere contrario della prova), che la malattia sia stata invece determinata da cause extraprofessionali. Con il D.M. del 9 aprile 2008 sono state approvate le nuove tabelle delle malattie professionali dell’industria e dell’agricoltura, in sostituzione delle precedenti contenute nel D.P.R. n. 336/1994. Ilsistemamisto La Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/88, ha introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto “sistema misto” in base al quale il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della “presunzione legale d’origine”, ma è affiancato dalla possibilità per l’assicurato di dimostrare che la malattia di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale. Tale concetto è stato ribadito dal Dl.gs 38/2000 che all’art.10 comma 4 recita: “… sono malattie professionali, non solo quelle elencate nelle apposite tabelle di legge, ma anche tutte le altre di cui sia dimostrata la causa lavorativa”. IL PUNTO DI VISTA DELL’INAIL 16 Manifestazionedellamalattiaprofessionale Diversamente dagli infortuni, il cui accadimento e nocività sono di norma evidenti e facilmente individuabili, la malattia professionale non presenta le stesse caratteristiche di notorietà, anche perché per diverse fattispecie non determina astensione dal lavoro (ad es. la sordità da rumore); tale fattore determina il problema, soprattutto a fini assicurativi, di stabilire la data precisa in cui la malattia si sia manifestata, in particolare per determinarne la decorrenza o l’eventuale prescrivibilità del diritto alle prestazioni e il periodo massimo di indennizzabilità dalla sospensione dell’attività lavorativa morbigena. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 206/1988, ha stabilito che, se la malattia non comporta astensione dal lavoro, vada considerata manifestata dal giorno in cui un fatto, o un insieme di fatti (che di solito coincidono con gli accertamenti clinici del medico di fiducia o di un ospedale o di una struttura sanitaria specializzata, ecc.) rendono il lavoratore consapevole, secondo criteri di normale conoscibilità, di essere affetto da malattia di probabile origine professionale e quindi, lo pongono nelle condizioni di esercitare il diritto alla tutela. Quanto sopra comporta che: Se il lavoratore denuncia una malattia ricadente nel sistema tabellare oltre il periodo massimo di indennizzabilità, può ugualmente fruire della presunzione legale d’origine se dimostra che la malattia, si era manifestata entro tale periodo massimo; in caso contrario, permane a suo carico l’onere della prova, alla stessa stregua della malattia non tabellata1; I termini prescrizionali del diritto alla rendita previsti dagli articoli 111 e 112 T.U. decorrono dalla data in cui l’assicurato è consapevole, secondo elementi di normale conoscibilità, di essere affetto dalla malattia professionale e non dalla data di denuncia2. Le tabelle riportano, su specifica colonna, il periodo massimo di indennizzabilità attribuito ad ogni singola malattia, con riferimento alla data di cessazione della lavorazione rischiosa. Questo parametro temporale, misurato in mesi o anni, stabilisce il periodo massimo entro cui viene attribuita la presunzione legale di origine dopo l’abbandono della lavorazione morbigena. 2 Ai sensi dell’art. 112, primo comma, T.U. l’azione per conseguire le prestazioni si prescrive nel termine di 3 anni dal giorno di manifestazione della malattia professionale 1 17 IL PUNTO DI VISTA DELL’INAIL Malattie professionali:indirizzi operativi per l'emersione e la prevenzione Nessuna conseguenza invece si ha sulla decorrenza della rendita, che deve comunque essere corrisposta dalla data di segnalazione del caso all’INAIL3. L’art.10delDecretoLegislativon.38/2000 L’art. 10 del D.lgs. n. 38/2000 oltre a recepire i dettami della sentenza di C.C. 179/88, consente di adeguare periodicamente e tempestivamente le tabelle delle malattie professionali, anche attraverso la costituzione di un osservatorio delle patologie di probabile o possibile origine lavorativa, posto inoltre a disposizione di tutto il mondo della sanità, della prevenzione e della ricerca. Con l’art. 10 del Decreto Legislativo n. 38/2000, il legislatore ha pertanto: confermato l’attuale sistema misto di tutela delle malattie professionali; ha reso più semplice e tempestivo il sistema di revisione periodica delle tabelle allegate al T.U. attraverso l’istituzione di una Commissione scientifica che ne propone, periodicamente, la modifica e/o integrazione, ai fini della emanazione del decreto; ha istituito presso, la banca dati dell’INAIL, il Registro delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate (che si alimenta con le denunce/segnalazioni di patologie da lavoro così come stabilito dall’art. 139 T.U. 1124/65), al quale possono accedere, oltre alla Commissione di revisione delle tabelle di M.P. a fini di tutela assicurativa, tutti gli organismi competenti che svolgano funzioni nel campo della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, nonché per fini di ricerca ed approfondimento scientifico ed epidemiologico. Ladenunciadellamalattiaprofessionale La segnalazione della malattia professionale deve essere fatta dall’assicurato al datore di lavoro entro il termine di 15 giorni dalla manifestazione di essa, pena la decadenza del diritto ad indennizzo per il tempo antecedente la denuncia (art. 52 T.U.). Normalmente la rendita (o la liquidazione in capitale del danno biologico) per inabilità è corrisposta dal giorno successivo a quello della cessazione dell’inabilità temporanea assoluta (art. 74 secondo comma T.U.). Ove non vi sia stata inabilità assoluta al lavoro, la rendita decorrerà dal giorno di presentazione della denuncia della malattia professionale all’INAIL, ossia dalla data di arrivo del primo documento utile a fini di apertura del caso (primo certificato medico e/o denuncia di malattia professionale). 3 IL PUNTO DI VISTA DELL’INAIL 18 La volontà del lavoratore di accedere alle prestazioni INAIL deve essere manifesta e dichiarata con firma apposta nel 1° c.m. di Malattia Professionale. Tale volontà è finalizzata alla salvaguardia dell’assicurato in termini di conservazione del posto di lavoro, in quanto l’eventuale accertamento di malattia professionale e l’impossibilità da parte del datore di lavoro di garantire situazioni lavorative che non determinino ulteriore pregiudizio per la salute del lavoratore, può, in estrema ratio, determinare il licenziamento dello stesso per “giusta causa”. Il datore di lavoro deve trasmettere la denuncia, corredata dal certificato medico, all’INAIL entro i 5 giorni successivi, decorrenti dalla data di ricezione del certificato medico (art. 53 T.U.). La violazione di questo obbligo è soggetta a sanzioni amministrative. In caso di inerzia del datore di lavoro, il lavoratore stesso può presentare la richiesta di prestazioni all’INAIL inviando direttamente il 1° certificato medico di malattia professionale. Ladenunciadimalattiaprofessionaleon-line Il D.M. del 30 luglio 2010 ha modificato l’art. 53 del T.U. anche per l’invio della denuncia di malattia professionale. Ai sensi della nuova disciplina: 1. il datore di lavoro che provvede alla trasmissione on-line della denuncia di malattia professionale è sollevato dall’onere dell’invio contestuale del certificato medico; 2. l’Istituto deve richiedere l’invio del certificato medico al datore di lavoro nelle sole ipotesi in cui non lo abbia già ricevuto dal lavoratore o dal medico certificatore. Ladenunciadellamalattiaprofessionalepergliartigiani Anche gli artigiani, nella loro duplice veste di assicuranti e assicurati, devono inviare all’INAIL la denuncia della malattia professionale da essi contratta, entro 15 giorni dalla sua manifestazione, corredata dal certificato medico, pena la perdita dell’indennizzo per i giorni antecedenti quello della denuncia. Tuttavia, se a causa della malattia, l’artigiano si trova nell’impossibilità di provvedere agli obblighi previsti, l’onere di segnalare il caso all’INAIL ricade sul sanitario che per primo ha accertato la malattia (art. 203 T.U.). 19 IL PUNTO DI VISTA DELL’INAIL Malattie professionali:indirizzi operativi per l'emersione e la prevenzione La denuncia della malattia professionale per i lavoratori agricoli Per quanto riguarda la denuncia della malattia professionale in agricoltura, per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato valgono le stesse disposizioni previste per i lavoratori dell’industria. Per i lavoratori autonomi e per i subordinati a tempo determinato è prevista invece una disciplina particolare, in base alla quale la denuncia deve essere effettuata dal medico che accerta la malattia e che deve inviare all’INAIL l’apposito modulo (cosiddetto “certificato–denuncia”) entro 10 giorni dalla prima visita medica (art. 251 T.U.). Guida alle prestazioni assicurative per le malattie professionali Le informazioni relative alle prestazioni economiche e sanitarie ed altre di carattere generale sono disponibili sul sito internet www.INAIL.it possono inoltre essere richieste al numero gratuito 803.164 o alle Sedi INAIL sul territorio. Le informazioni di carattere personale, riguardanti singoli casi di malattia professionale, vanno richieste alle Sedi operative dell’Istituto; tra queste, competente a trattare il caso è quella nel cui territorio si trova il domicilio del lavoratore. Latutelael’automaticitàdelleprestazioni L’assicurazione è obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e/o parasubordinati nelle attività individuate dalla legge come rischiose. L’assicurazione contro le malattie professionali è un’assicurazione sociale con funzione indennitaria: l’indennizzo dovuto dall’Ente assicuratore non può mai superare l’importo del danno sofferto dall’assicurato. Una delle caratteristiche sostanziali che differenziano l’assicurazione contro le malattie professionali dalle assicurazioni private è l’automaticità delle prestazioni. Per il principio di automaticità delle prestazioni, infatti, la tutela assicurativa comprende anche i casi in cui il datore di lavoro non abbia regolarmente versato il premio assicurativo. IL PUNTO DI VISTA DELL’INAIL 20 Nel caso dei lavoratori autonomi, che hanno la duplice veste di assicurante e di assicurato, il diritto alle prestazioni resta sospeso - per le sole prestazioni economiche - fino al versamento dei premio dovuto. L’ accertamento di malattia professionale in ambito INAIL 1)Lacausalitàmedico-legale Il mutato scenario del fenomeno tecnopatico, con particolare riguardo alle patologie cronico degenerative a genesi multifattoriale e alle patologie neoplastiche, ha determinato la necessità di definire in modo uniforme la problematica della causalità in materia di riconoscimento di nesso di causa a fini di tutela assicurativa INAIL. Criteri medico-legali per l’accertamento di malattia professionale Con Nota Prot. n. 7876/bis del 16 febbraio 2006, l’INAIL, con riferimento alle problematiche connesse all’accertamento dell’origine professionale delle malattie denunciate a fini di tutela assicurativa, ha ritenuto necessario richiamare alcuni fondamentali principi di natura sostanziale, al fine di garantire un’uniforme applicazione di detti principi ed una omogenea trattazione della materia. La nota del 16 febbraio 2006 contiene varie precisazioni tra cui le seguenti: Quando non sia possibile riscontrare con certezza le condizioni di lavoro esistenti all’epoca della dedotta esposizione a rischio, la presenza nell’ambiente lavorativo di fattori di nocività può essere desunta con elevato grado di probabilità dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell’ambiente di lavoro e dalla durata della prestazione lavorativa. La valutazione dell’efficienza causale degli agenti patogeni va effettuata in concreto con riferimento alle condizioni fisiche del lavoratore. La valutazione finale dell’esposizione a rischio è rimessa alla funzione medico-legale. In caso di malattia tabellata, una volta che sia accertata l’adibizione non saltuaria od occasionale alla lavorazione specificatamente indicata in tabella, l’esposizione a rischio deve intendersi esistente, a meno che da parte dell’INAIL non risulti provato che la lavorazione non abbia idoneità lesiva a causare la patologia. Una volta accertata la nocività dei fattori di rischio lavorativi, si può passare alla valutazione del nesso di causalità tra detti fattori e la patologia denunciata come malattia professionale. 21 IL PUNTO DI VISTA DELL’INAIL Malattie professionali:indirizzi operativi per l'emersione e la prevenzione Per accertare l’ eziologia professionale, secondo una giurisprudenza consolidata anche della Corte di Cassazione, è sufficiente avere la ragionevole certezza della genesi professionale della malattia, ragionevole certezza che può ritenersi sussistente in presenza di un elevato grado di probabilità dell’eziopatogenesi professionale. L’accertamento della sussistenza del nesso eziologico deve indurre a riconoscere la natura professionale anche quando abbiano concorso a causarla fattori di rischio extralavorativi. Sul piano operativo, nel caso in cui risulti accertato che gli agenti patogeni lavorativi siano dotati di idonea efficacia causale rispetto alla malattia diagnosticata, quest’ultima dovrà essere considerata di origine professionale. Se gli agenti patogeni non dotati di autonoma efficacia causale sufficiente a causare la malattia, concorrono con fattori extralavorativi, anch’essi da soli non dotati di efficacia causale adeguata, e operando insieme, con azione sinergica e moltiplicativa, costituiscono causa idonea della patologia diagnosticata, quest’ultima è da ritenere di origine professionale. Deve escludersi l’origine professionale della malattia nelle ipotesi in cui gli agenti lavorativi non siano dotati di sufficiente efficacia causale e concorrano fattori extralavorativi che invece siano dotati di tale efficacia causale. Si riporta di seguito integralmente la Nota Prot. INAIL n. 7876/bis del 16 febbraio 2006. “INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro Direzione centrale prestazioni - Sovrintendenza medica generale - Avvocatura generale Prot. n. 7876/bis - Roma, 16 febbraio 2006 OGGETTO: Criteri da seguire per l'accertamento della origine professionale delle malattie denunciate Premessa Le patologie denunciate all’Istituto come malattie professionali dotate di caratteristiche patognomoniche che consentano una attribuzione etiologica professionale, con criteri di assoluta certezza scientifica, costituiscono ormai una limitata casistica. Attualmente prevalgono, infatti, malattie croniche degenerative e malattie neoplastiche e più in generale, a genesi multifattoriale, riconducibili a fattori di nocività ubiquitari, ai quali si può essere esposti anche al di fuori degli ambienti di lavoro, oppure a fattori genetici. Il lungo periodo di latenza di alcune di queste malattie, inoltre, rende difficoltosa, quando non impossibile, la puntuale ricostruzione delle condizioni esistenti nell'ambiente di lavoro, nel momento in cui si sarebbe verificata l’esposizione a rischio. Il rapido mutamento delle tecnologie produttive, infatti, ha indotto le imprese ad adeguare i macchinari, le attrezzature, i cicli produttivi e l’organizzazione aziendale, con la conseguenza che la situazione oggettivamente IL PUNTO DI VISTA DELL’INAIL 22 riscontrabile al momento della denuncia della malattia professionale è radicalmente diversa da quella esistente all’epoca rispetto alla quale va valutata l’eziologia della malattia stessa. La stessa problematica, sia pure per motivi diversi, si presenta anche per patologie che non sono caratterizzate da lunghi periodi di latenza. Come è noto, infatti, per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, la prescrizione del diritto a conseguire le prestazioni non decorre fino al momento in cui l’inabilità causata dall’evento lesivo non abbia raggiunto il grado minimo indennizzabile e, inoltre, la possibile origine professionale della patologia e la sua incidenza inabilitante non siano conoscibili per l’assicurato. In conseguenza di ciò e del lento decorso delle patologie, sono numerosi i casi in cui la malattia viene denunciata comunque all’Istituto molto tempo dopo che il soggetto è stato esposto a rischio e la patologia stessa ha iniziato il suo decorso. Il radicale mutamento dei caratteri delle malattie professionali ha, quindi, indotto la giurisprudenza a indicare principi interpretativi e applicativi delle norme del T.U. regolanti la materia, sia in tema di esposizione a rischio che di nesso di causalità, che ne hanno adeguato il significato alla nuova realtà che esse devono disciplinare e al dettato costituzionale. E’ necessario pertanto richiamare alcuni fondamentali principi di natura sostanziale, al fine di garantire una uniforme applicazione degli stessi ed una omogenea trattazione della materia. Esposizione a rischio. La presenza nell’ambiente lavorativo di fattori di nocività, quando non sia possibile riscontrare con certezza le condizioni di lavoro esistenti all’epoca della dedotta esposizione a rischio, può essere desunta, con un elevato grado di probabilità, dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro e dalla durata della prestazione lavorativa. A tale scopo ci si dovrà avvalere dei dati delle indagini mirate di igiene industriale, di quelli della letteratura scientifica, delle informazioni tecniche, ricavabili da situazioni di lavoro con caratteristiche analoghe, nonché di ogni altra documentazione e conoscenza utile a formulare un giudizio fondato su criteri di ragionevole verosimiglianza. La valutazione dell’efficienza causale degli agenti patogeni va effettuata non in astratto ma in concreto, cioè con riferimento alle condizioni fisiche del singolo lavoratore. Non può, pertanto, escludersi l’efficienza causale, nel caso concreto, di fattori di rischio in quanto inferiori alle soglie previste dalla normativa prevenzionale, che sono misurate in relazione a un astratto lavoratore medio, dovendo essere valutata, piuttosto, la 23 IL PUNTO DI VISTA DELL’INAIL Malattie professionali:indirizzi operativi per l'emersione e la prevenzione variabilità della risposta individuale alle sollecitazioni dell’agente patogeno. Ne consegue che la valutazione finale dell’esposizione a rischio è rimessa alla funzione medico-legale, poiché richiede un giudizio di sintesi che tenga conto non soltanto dell’entità dei fattori di nocività presenti nell’ambiente di lavoro ma anche della variabilità della sensibilità dello specifico soggetto che agli stessi è stato esposto. In caso di malattia tabellata, una volta che sia accertata l’adibizione non saltuaria od occasionale alla lavorazione specificamente indicata in tabella, l’esposizione a rischio deve intendersi sussistente, salvo che non sia provato, da parte dell’INAIL, che la lavorazione stessa non abbia, in concreto, idoneità lesiva sufficiente a causare la patologia. Nesso di causalità Una volta accertata, nei termini sopraindicati, la nocività dei fattori di rischio lavorativi, si potrà passare alla valutazione del nesso di causalità tra detti fattori di rischio e la patologia denunciata come malattia professionale. L’impossibilità di raggiungere una assoluta certezza scientifica in ordine alla sussistenza del suddetto nesso causale non costituisce, peraltro, motivo sufficiente per escludere il riconoscimento della eziologia professionale. A questo fine, infatti, la giurisprudenza consolidata e concorde della Corte di Cassazione ritiene sufficiente la ragionevole certezza della genesi professionale della malattia. Tale ragionevole certezza, che non può certamente consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, deve ritenersi sussistente in presenza di un elevato grado di probabilità dell’eziopatogenesi professionale, desumibile anche da dati epidemiologici e dalla letteratura scientifica. L’accertamento della sussistenza del nesso eziologico, sia pure in termini di probabilità qualificata, tra il rischio lavorativo e la patologia diagnosticata deve indurre a riconoscere la natura professionale della stessa anche quando abbiano concorso a causarla fattori di rischio extralavorativi. Nel caso di concorrenza di fattori professionali con fattori extraprofessionali trovano, infatti, applicazione i principi di cui agli articoli 40 e 41 del codice penale , che, in quanto principi generali dell’ordinamento giuridico, sono applicabili anche alla materia dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In particolare, in forza del principio di equivalenza, causa di un evento è ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell’evento stesso, anche se di minore spessore quantitativo o qualitativo rispetto agli altri, salvo che sia dimostrato l’intervento di un fattore causale da solo sufficiente a determinarlo. Ne consegue che, una volta che sia accertata l’esistenza di una concausa lavorativa nell’eziologia di una malattia, l’indennizzabilità della stessa non potrà essere negata sulla base di una valutazione di IL PUNTO DI VISTA DELL’INAIL 24 prevalenza qualitativa o quantitativa delle concause extralavorative nel determinismo della patologia. Sul piano operativo, da quanto sopra consegue che: nel caso in cui risulti accertato che gli agenti patogeni lavorativi siano dotati di idonea efficacia causale rispetto alla malattia diagnosticata, quest’ultima dovrà essere considerata di origine professionale, pur se sia accertata la concorrenza di agenti patogeni extralavorativi (compresi quelli genetici) dotati anch’essi di idonea efficacia causale, senza che sia rilevante la maggiore o minore incidenza nel raffronto tra le concause lavorative ed extralavorative; 1-se gli agenti patogeni lavorativi, non dotati di autonoma efficacia causale sufficiente a causare la malattia, concorrono con fattori extralavorativi, anch’essi da soli non dotati di efficacia causale adeguata, e operando insieme, con azione sinergica e moltiplicativa, costituiscono causa idonea della patologia diagnosticata, quest’ultima è da ritenere di origine professionale. In questo caso, infatti, l’esposizione a rischio di origine professionale costituisce fattore causale necessario, senza il quale l’evento non avrebbe potuto determinarsi (ad es. tumore del polmone in soggetto fumatore esposto a rischio lavorativo da amianto); 2-quando gli agenti patogeni lavorativi, non dotati di sufficiente efficacia causale, concorrano con fattori extralavorativi dotati, invece, di tale efficacia, è esclusa l’origine professionale della malattia”. 2)L’istruttoriamedico-legale Sul piano operativo pertanto, l’istruttoria INAIL dei casi di Malattia Professionale finalizzata alla verifica della sussistenza di nesso di causa tra attività lavorativa e patologia denunciata, verte su due fondamentali elementi, ossia l’accertamento medico-legale e l’acquisizione di tutti gli elementi probanti relativi all’esposizione al rischio professionale. L’accertamento medico-legale, come di norma, si fonda su una accurata anamnesi lavorativa che, in considerazione della natura della patologia denunciata dovrà approfondire ogni possibile fattore di rischio professionale attraverso l’individuazione delle mansioni lavorative e le modalità di svolgimento di ciascuna di esse, scendendo nei minimi particolari allorquando dovranno essere vagliati aspetti inerenti, ad esempio la movimentazione manuale dei carichi, i movimenti ripetuti, la postura ed il sovraccarico biomeccanico a carico delle articolazioni degli arti superiori ed inferiori, l’utilizzo di dispositivi personali di sicurezza, l’esposizione a noxae cancerogene ecc. Tali informazioni saranno utili per la formulazione delle richieste di documentazione sul rischio lavorativo, l’imputazione del caso alla 25 IL PUNTO DI VISTA DELL’INAIL Malattie professionali:indirizzi operativi per l'emersione e la prevenzione P.a.t.(posizione assicurativa territoriale) e per eventuali proposta di prescrizione ai sensi art. 112 T.U. 1124/65. Con l’anamnesi fisiologica andranno indagate eventuali attività o situazioni comportanti rischi extraprofessionali. L’anamnesi patologica remota risulta di particolare importanza per assumere informazioni su precedenti infortunistici o tecnopatici e sulla sussistenza o meno di altre patologie, a fini di valutazione del criterio di “esclusione di altre cause”. L’anamnesi patologica prossima è finalizzata a raccogliere tutte le informazioni cliniche inerenti la patologia denunciata, sin dall’epoca della sua insorgenza sintomatologica (identificazione del cosiddetto “dies a quo”). Ovviamente la sola raccolta anamnestica non costituisce unico elemento di prova, soprattutto in ordine alla valutazione dei rischi lavorativi, trattandosi di dichiarazione di parte. L’INAIL infatti, garantendo un ruolo di terzietà tra lavoratore e datore di lavoro, deve raccogliere tutti gli elementi acquisibili sia per quanto riguarda la patologia denunciata che per quanto riguarda i fattori di rischio professionale. A tal fine dovranno essere acquisiti tutti i documenti disponibili, sia quelli relativi alla patologia denunciata, che quelli relativi alle informazioni sul rischio lavorativo, tra cui la denuncia del D.L., il libretto di lavoro o documento equivalente, il D.V.R. con indici di rischio, eventuali questionari compilati dall’assicurato e dal datore di lavoro, ecc. Il medico INAIL può inoltre richiedere un parere tecnico alla CONTARP (Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione) nei casi in cui, ipotizzata l’esistenza del nesso eziologico tra rischio desunto dall’anamnesi e/o da altri documenti) e malattia, permangano dubbi sulle caratteristiche del rischio stesso (natura, durata, intensità, ecc.). Per quanto riguarda i lavoratori autonomi (artigiani, coltivatori diretti) utili elementi di analisi del rischio lavorativo possono essere acquisiti con specifiche richieste di informazioni di cui si riportano i fac-simili: IL PUNTO DI VISTA DELL’INAIL 26 Fac simile lettera M.P. artigiani: Oggetto: invito per accertamento Medico-Legale per denuncia di Malattia Professionale. A seguito della Sua richiesta di riconoscimento di M.P. dovrà presentarsi presso gli ambulatori del C.M.L. INAIL di ……….. il giorno…….. Al fine di rendere più rapido l’iter istruttorio dell’accertamento è pregato di presentarsi a visita con la documentazione sotto indicata: 1. Libretto di lavoro 2. Indicazioni della tipologia di attività svolta 3. Libretti dei mezzi meccanici utilizzati 4. Fatture di acquisto di materiali 5. Numero di collaboratori (familiari e/o dipendenti) 6. Tutta la documentazione sanitaria relativa alla patologia denunciata 7. Eventuale certificazione ULS di riconoscimento di Invalidità Civile Fac simile lettera M.P. in agricoltura: Oggetto: invito per accertamento Medico-Legale per denuncia di Malattia Professionale. A seguito della Sua richiesta di riconoscimento di M.P. dovrà presentarsi presso gli ambulatori del C.M.L. INAIL di……… il giorno…….. Al fine di rendere più rapido l’iter istruttorio dell’accertamento è pregato di presentarsi a visita con la documentazione sotto indicata: 1. Libretto di lavoro 2. Indicazioni dell’estensione del fondo agricolo e tipologia coltivazioni (libretto di controllo ai sensi DGRV n° 3618) 27 3. Libretti dei mezzi agricoli utilizzati 4. Tipologia e numero dei capi di bestiame 5. Fatture di acquisto alimenti per animali, concimi, sementi dell’anno precedente. 6. Numero di collaboratori (familiari e/o dipendenti anche se stagionali) 7. Tutta la documentazione sanitaria relativa alla patologia denunciata 8. Eventuale certificazione ULS di riconoscimento di Invalidità Civile. IL PUNTO DI VISTA DELL’INAIL L’accertamento diagnostico della patologia denunciata verterà principalmente sulla verifica della diagnosi formulata nel 1° certificato medico di Malattia Professionale, integrando la stessa con accertamenti specialistici e/o strumentali volti ad eventuali formulazioni di diagnosi differenziale e alla quantificazione delle ripercussioni della patologia sull’integrità psico-fisica del lavoratore, a fini di valutazione del danno in caso di riconoscimento della dipendenza lavorativa della patologia accertata. 3)Ladiagnosimedico-legale Acquisiti tutti gli elementi utili alla definizione del caso, sia per quanto riguarda l’aspetto diagnostico che del rischio lavorativo, il medico INAIL provvederà alla valutazione del nesso di causa verificando se la malattia denunciata rientri o meno nelle previsioni del sistema tabellare: in tal caso applicherà il principio della presunzione legale d’origine. Qualora non fosse possibile verificare la corresponsione degli elementi che configurano la applicabilità della presunzione legale di origine (Malattia non tabellata) il medico INAIL verificherà l’esistenza del nesso eziologico tra rischio lavorativo e malattia, applicando la criteriologia medico legale in materia di nesso di causa, ossia verificando la presenza o meno di uno o più rischi lavorativi, dei tempi e delle modalità di esposizione, della compatibilità della malattia nei suoi connotati clinici con lo specifico tipo di rischio, della presenza o meno di eventuali fattori di rischio extraprofessionali, ecc. LeprestazioniassicurativeINAIL In caso di ammissione a tutela, le prestazioni assicurative per malattia professionale sono le seguenti: Prestazionieconomiche 28 Indennità giornaliera in caso di inabilità temporanea assoluta al lavoro Liquidazione in capitale per danno biologico permanente pari o superiore al 6% e inferiore al 16% Costituzione di rendita diretta per danni pari o superiori al 16% Assegno per l’assistenza personale continuativa Rendita di passaggio (per silicosi e asbestosi) Assegno di incollocabilità Rendita a superstiti in caso di morte a causa della patologia professionale Assegno funerario Fondi Speciali Rimborso farmaci (di fascia C) IL PUNTO DI VISTA DELL’INAIL Prestazioninoneconomiche Prime cure Riabilitazione non ospedaliera Cure termali Reinserimento al lavoro Protesi ed ausilii (reinserimento sociale e familiare). Considerazionifinali Anche se il fenomeno tecnopatico gestito dall’INAIL è in costante aumento, il numero di segnalazioni finalizzato alla richiesta di tutela assicurativa, risulta nel suo complesso sostanzialmente sottodimensionato rispetto a quanto ci si potrebbe attendere. Alcune delle cause possono essere individuate, ad esempio nel comprensibile timore, da parte dei lavoratori, di poter incorrere nei rischi connessi a giudizi di inidoneità lavorativa in caso di denuncia della malattia o nella scarsa conoscenza, in particolare da parte dei medici di medicina generale, delle possibili correlazioni eziopatogenetiche tra rischi presenti nell’ ambito lavorativo e molte patologie tra cui, in particolare, quelle muscolo scheletriche e alcune forme neoplastiche. Ampliamento tutela assicurativa, ma sottostima delle malattie professionali Sono pertanto auspicabili interventi legislativi di maggior tutela dei lavoratori affetti da patologie professionali, sia per quanto riguarda la conservazione del posto di lavoro, ove compatibile, sia per la possibilità di reimpiego, in forma tutelata, dei lavoratori affetti da tecnopatie che determinano incompatibilità con specifiche attività lavorative e che vengono, di conseguenza estromessi dal mondo del lavoro. A tal riguardo, per quanto attiene l’INAIL, si ritiene debbano essere previsti interventi legislativi tesi a favorire: Raccordo tra Medico INAIL e Medico Competente aziendale nel caso di riconoscimento di malattia professionale Istituzionalizzazione della figura del Medico INAIL nel Comitato Tecnico Provinciale (L.68/1999) Ruolo attivo INAIL di sinergia con i Centri per l’impiego per il collocamento mirato Maggiore attenzione, deve essere inoltre rivolta, in particolare nei confronti dei medici di medicina generale e dei medici ospedalieri, alla diffusione delle conoscenze di medicina del lavoro e degli obblighi di legge derivanti dalla diagnosi di sospetta malattia professionale. L’INAIL, nell’ambito di una riorganizzazione delle proprie funzioni sanitarie, che vede quale tappa fondamentale l’emanazione del Nuovo Modello 29 IL PUNTO DI VISTA DELL’INAIL Malattie professionali:indirizzi operativi per l'emersione e la prevenzione Sanitario dell’Ente, ha previsto la costituzione di un vero e proprio Polo Salute e Sicurezza, anche grazie alle professionalità acquisite attraverso l’incorporazione dell’ISPESL e dell’IPSEMA, avvenuta con la Legge 122 del 2010. L’INAIL pertanto si pone l’ obiettivo, in collaborazione con tutti i soggetti interessati alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di promuovere: Attività di studio finalizzate all’analisi di: studio dei fenomeni infortunistici/tecnopatici con creazione di mappe di rischio e di danno, atlanti regionali e mappe provinciali e aziendali dei vari fenomeni Implementazione del registro ex 139/T.U. Analisi e studio del fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali mortali Attività di informazione Supporto tecnico-scientifico alle campagne nazionali di prevenzione dei fenomeni infortunistici e tecnopatici (depliants, interviste, manuali ecc.) Attività di formazione Attività medico scientifica in materia di formazione e promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro (in particolare per imprese artigiane, agricole e media e piccola industria) Progettazione e somministrazione di percorsi formativi per addetti alla prevenzione (RLS, RSPP, ASPP, ecc.) Corsi per medici di base e ospedalieri per sensibilizzazione sulle M.P. e obblighi di legge Corsi per medici INAIL con incarico di Medico Competente Progettazione e attuazione medico-scientifica di percorsi formativi per scuole, università, ecc. ex art 9 D.lgs 81/2008. Interventi di educazione sanitaria Divulgazione della cultura della salute e sicurezza in relazione agli stili di vita (abitudini voluttuarie, assunzione di farmaci in rapporto a rischi negli ambienti di lavoro) Collaborazione con strutture territoriali competenti in materia di prevenzione (ASL): Studi sull’andamento infortunistico e tecnopatico Validazione di protocolli, linee guida, buone prassi in materia di prevenzione attraverso studio delle cartelle sanitarie e di rischio Attività di formazione e informazione dei lavoratori su temi di prevenzione (corretto uso dei D.P.I, ecc.) Analisi dello stato dell’arte in tema di ex esposti ad amianto, agenti cancerogeni e agenti biologici IL PUNTO DI VISTA DELL’INAIL 30 Anche sul versante del riconoscimento delle malattie professionali da parte INAIL, dovrà essere pertanto potenziato lo scambio di informazioni tra tutti i soggetti che operano nel settore della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Risulta infatti ancora rilevante il numero di casi che giungono a definizione negativa per carenza di documentazione oggettiva sul rischio lavorativo o per i quali il giudizio si fonda sulle valutazioni desunte da documenti di valutazione del rischio professionale (D.V.R.), non sempre espressivi della reale situazione di rischiosità lavorativa. 31 IL PUNTO DI VISTA DELL’INAIL Malattie professionali:indirizzi operativi per l'emersione e la prevenzione IL PUNTO DI VISTA DEI PATRONATI Nonostante l’aggiornamento delle liste INAIL che ha notevolmente ampliato il numero di malattie professionali tabellate per le quali è applicabile la cosiddetta “presunzione legale d’origine”, con l’inserimento in particolare delle patologie muscolo scheletriche, il fenomeno deve considerarsi fortemente sottostimato. Ogni anno pervengono all’INAIL più di 40.000 denunce di malattia professionale, ma il numero potrebbe rivelarsi nettamente superiore se si pervenisse ad un marcato miglioramento della qualità della sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro. Più ore e più corsi di formazione, aggiornamento obbligatorio, divisione delle aziende in fasce di rischio, attenzione alle nuove tecnologie. Sono questi i punti salienti degli accordi stato regioni per la formazione sulla sicurezza di datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori. Ma nel frattempo…. ? Le cause della scarsa attenzione sulle malattie professionali sono riconducibili a svariate ragioni. In particolare negli ultimi anni stiamo vivendo una crisi economica profonda, che sta provocando cambiamenti epocali nel modo di produrre delle aziende e di come queste ultime si pongono nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici. La disoccupazione e la precarietà rappresentano la principale minaccia al diritto di lavorare in ambienti sicuri per la salute. Tali sono gli effetti di un sistema impresa che, dovendo fare i conti con la competitività internazionale dei mercati, impone ritmi produttivi al di sopra dei livelli finora conosciuti, offrendo per di più sempre minore tutela per i lavoratori, in particolare per coloro i quali non sono in grado di mantenere standard lavorativi adeguati alle necessità produttive. Ciò richiama la necessità - per il patronato e per il sindacato - di rafforzare l’attenzione sulla piaga delle malattie da lavoro che rischiano, in questo contesto, di essere vissute come un prezzo obbligatorio da pagare per la modernizzazione. Perciò, aiutare l’emersione delle patologie da lavoro, attraverso l’azione di tutela del Patronato, non è solo un modo per far crescere una nuova consapevolezza dei diritti tra i lavoratori e tra le lavoratrici, ma anche per stimolare interventi di prevenzione che evitino di trasformare i luoghi di lavoro in “zone franche” dove si può affermare la sospensione dei diritti, a scapito della salute. In questi ultimi anni l’attività degli Enti di Patrocinio si è indirizzata a garantire un’ offerta di tutela del lavoratore a tutto campo. IL PUNTO DI VISTA DEI PATRONATI 32 Per quanto riguarda il settore delle patologie professionali, l’attività svolta dal Patronato a favore dei lavoratori consente non soltanto di poter istruire correttamente le pratiche per il riconoscimento delle malattie professionali, ma anche di orientarsi nel complesso mondo delle leggi e di individuare il percorso più agevole per l’esercizio dei diritti, anche di quelli non strettamente connessi alla pratica stessa (richiesta di permessi e congedi, legge 104/92, riconoscimento di inabilità e invalidità al lavoro Inps, legge n. 210/92, ecc .). Le principali attività che vengono svolte a favore dei lavoratori sono le seguenti : • accertamenti sulla natura professionale o meno della patologia lamentata dal lavoratore con avvio della richiesta di tutela da parte INAIL, effettuazione delle segnalazioni obbligatorie per Legge e compilazione del 1° c.m. di M.P.; • assistenza medico legale gratuita ; Le cause della sottonotifica • assistenza in sede amministrativa e legale contro le decisioni avverse dell’INAIL, qualora fossero ritenute insufficienti o sbagliate; • seguire l’evoluzione della malattia professionale e, in caso di aggravamento delle condizioni di salute, assistenza al lavoratore nella richiesta di revisione per aggravamento; • patrocinio in causa davanti al Tribunale qualora la salute non consenta di continuare a svolgere la mansione o in caso di licenziamento per motivi di salute, ritenuto ingiustificato; • richiesta al datore di lavoro di risarcimento di quanto non indennizzato dall’INAIL (cosiddetto danno differenziale). N.B. Il danno differenziale comprende le conseguenze che una malattia professionale provoca sulle condizioni di vita generali del lavoratore o della lavoratrice che non sono state previste dalla tutela INAIL nel riconoscimento delle prestazioni economiche (danni in franchigia INAIL, danno morale, ecc.). Nonostante l’offerta del Patronato, solo ancora una modesta parte delle richieste di riconoscimento di malattia professionale che vengono inoltrate alle Sedi provinciali INAIL della Regione Veneto sono istruite dagli Enti di Patronato. Il mancato riconoscimento delle malattie professionali «perdute» trova origine in procedimenti diagnostici inadeguati, spesso correlati all’errata applicazione dei criteri investigativi e diagnostici propri della Medicina del lavoro. Tale affermazione è valida, in particolare, per le malattie di origine multi-fattoriale causalmente correlabili anche a fattori di rischio professionali, per le quali la scarsa conoscenza della patologia del lavoro e dei criteri valutativi espressi dall’INAIL in apposite Circolari rende assai frequente la sottovalutazione di casi 33 IL PUNTO DI VISTA DEI PATRONATI Malattie professionali:indirizzi operativi per l'emersione e la prevenzione clinicamente osservati la cui origine professionale non viene identificata e per tale motivo sfuggono alla corretta segnalazione ai fini statistico-epidemiologici e assicurativi. Per quanto riguarda gli accertamenti sulla possibile natura professionale delle patologie, la complessità della valutazione eziopatogenetica delle affezioni, in considerazione della costante e netta riduzione dei quadri clinici patognomonici di patologie da lavoro quali la silicosi e asbestosi e le dermopatie professionali (che hanno lasciato il posto a patologie a genesi multifattoriale, quali in particolare le patologie muscolo scheletriche e alcune forme neoplastiche) ha determinato la necessità di migliorare e qualificare al meglio la qualità del servizio rivolto agli assistiti. Alcuni Patronati infatti, oltre che della professionalità di medici legali, si avvalgono della collaborazione di specialisti in medicina del lavoro e della consulenza di Istituti Universitari al fine di documentare al meglio - quantomeno sotto il profilo sanitario - le richieste di tutela dei lavoratori da parte INAIL, in particolare per la qualificazione delle affezioni muscolo scheletriche che rappresentano a volte particolari difficoltà nell’inquadramento eziopatogenetico. Le malattie osteoarticolari e le neoplasie Nei paesi industrializzati queste patologie, con particolare riguardo alla localizzazione agli arti superiori, rappresentano, nel loro complesso, una delle più diffuse malattie da lavoro. La loro origine lavorativa è stata dimostrata da innumerevoli studi, ma trattandosi di patologie che riconoscono una genesi multifattoriale, determinano la necessità di miglior qualificazione del rischio lavorativo. Le attività lavorative in cui sono abitualmente richiesti movimenti ripetitivi e sforzi ripetuti rappresentano, in determinate condizioni, un potenziale rischio per l’insorgenza di queste patologie. Nella realtà produttiva della nostra regione, moltissime sono le aziende manifatturiere ove sono presenti attività lavorative potenzialmente rischiose per l’insorgenza di disturbi muscolo scheletrici da movimenti ripetitivi del sistema mano braccio. Le situazioni di maggior rischio sono presenti nei reparti di montaggio di serie delle aziende metalmeccaniche, nel settore dei lavori agricoli, della macellazione e lavorazione carni, nel confezionamento dei prodotti alimentari, nei settori della gomma plastica e del tessile-abbigliamento. In molte realtà si registra anche il rischio da movimentazione carichi, in particolare nei settori della logistica e nel settore sanità e assistenza nella movimentazione di pazienti. Come più sopra accennato, in questa fase di crisi economica vi è maggiore possibilità che si allentino, da parte delle aziende, le misure di prevenzione sia verso i rischi da movimenti ripetitivi, sia da movimentazione carichi, con l'effetto verosimile di un incremento delle patologie muscolo scheletriche. IL PUNTO DI VISTA DEI PATRONATI 34 Si tenga presente che le patologie muscolo scheletriche hanno un effetto invalidante che nel lungo periodo può portare alla inidoneità a molti lavori che richiedono manualità, con conseguente impossibilità al mantenimento della specifica attività lavorativa da parte del lavoratore e al rischio di licenziamento per “giusta causa”. Tale fattore determina, con sempre maggiore frequenza, la “perdita” della denuncia della malattia in corso di definizione. Infatti, ipotizzata la sussistenza di nesso di causa tra rischio lavorativo e malattia ed informato il lavoratore della possibilità di segnalazione all’INAIL, lo stesso spesso non intende proseguire nell’istruttoria della pratica per il timore di subire giudizi di inidoneità alla mansione e incorrere in possibili provvedimenti di licenziamento. Anche sul versante delle prove del rischio lavorativo, lo sforzo del Patronato è rivolto all’acquisizione di tutto quanto disponibile attestante la rischiosità delle lavorazioni svolte dal lavoratore. La certificazione del rischio professionale Spesso però, in ambito di visita medica presso il Patronato, ci si può avvalere solo delle dichiarazioni dei lavoratori, in quanto assai scarsa risulta la disponibilità dei datori di lavoro a fornire direttamente al lavoratore la documentazione sulle valutazioni del rischio presente nelle attività lavorative. La raccolta della storia professionale costituisce quindi un momento fondamentale e insostituibile nella ricostruzione dell’esposizione a rischio, quasi sempre l’unico nella ricostruzione delle esposizioni non attuali. Altrettanto fondamentale è il riferimento alla letteratura scientifica non solo sul versante degli studi epidemiologici, ma anche nell’ambito degli studi di igiene industriale per quanto riguarda le stime dell’esposizione nelle diverse lavorazioni e nelle diverse epoche storiche. Le stime del rischio contenute nel documento di valutazione vanno - a nostro giudizio - assunte con estrema cautela, e quand’anche si giudichi corretta la metodologia di analisi, esso può semmai costituire un elemento di giudizio da affiancare agli altri altrettanto fondamentali nella ricostruzione dell’esposizione professionale: l’anamnesi professionale, le conoscenze tecnologiche, il criterio epidemiologico. Se realizzato con corretta metodologia, il documento di valutazione dei rischi può fornire elementi utili limitatamente alla stima delle condizioni espositive contemporanee e/o temporalmente prospettiche con riferimento alla data di redazione. 35 IL PUNTO DI VISTA DEI PATRONATI Malattie professionali:indirizzi operativi per l'emersione e la prevenzione La valutazione del nesso di causa spesso presuppone anche il ricorso al criterio di diagnosi per esclusione. La coerenza tra l’anamnesi professionale, le conoscenze tecnologiche, le evidenze epidemiologiche e il modello eziopatogenetico, in assenza di altre cause efficienti, fornisce criterio sufficiente per il giudizio di causa professionale di una malattia. Anche l’INAIL fornisce pressoché le stesse indicazioni nella lettera del 16.02.06 “Criteri da seguire per l’accertamento della origine professionale delle malattie denunciate”: “Le patologie denunciate all’Istituto come malattie professionali dotate di una patognomonicità che consenta una attribuzione di eziologia professionale con criteri di assoluta certezza scientifica costituiscono ormai una limitata casistica… . Il lungo periodo di latenza di alcune di queste malattie, inoltre, rende difficoltosa, quando non impossibile, la puntuale ricostruzione delle condizioni esistenti nell'ambiente di lavoro, nel momento in cui si sarebbe verificata l’esposizione a rischio. Il rapido mutamento delle tecnologie produttive, infatti, ha indotto le imprese ad adeguare i macchinari, le attrezzature, i cicli produttivi e l’organizzazione aziendale, con la conseguenza che la situazione oggettivamente riscontrabile al momento della denuncia della malattia professionale è radicalmente diversa da quella esistente all’epoca rispetto alla quale va valutata l’eziologia della malattia stessa….. In conseguenza di ciò e del lento decorso delle patologie, sono numerosi i casi in cui la malattia viene denunciata comunque all’Istituto molto tempo dopo che il soggetto è stato esposto a rischio e la patologia stessa ha iniziato il suo decorso…… La presenza nell’ambiente lavorativo di fattori di nocività, quando non sia possibile riscontrare con certezza le condizioni di lavoro esistenti all’epoca della dedotta esposizione a rischio, può essere desunta, con un elevato grado di probabilità, dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro e dalla durata della prestazione lavorativa. A tale scopo ci si dovrà avvalere dei dati delle indagini mirate di igiene industriale, di quelli della letteratura scientifica, delle informazioni tecniche, ricavabili da situazioni di lavoro con caratteristiche analoghe, nonché di ogni altra documentazione e conoscenza utile a formulare un giudizio fondato su criteri di ragionevole verosimiglianza.” Tale impostazione però non appare sempre recepita dai medici dell’INAIL che tendono - a nostro giudizio - a dare eccessiva valenza medico-legale alle risultanze dei D.V.R. che esprimono invece valutazioni improntate prevalentemente a finalità prevenzionali e non sempre espressive della reale rischiosità presente nell’ambiente di lavoro e, sicuramente, non espressive della reale storia espositiva del lavoratore. Da ciò la necessità che venga migliorata la qualità del sistema informativo INAIL sulle malattie professionali, affinché vengano rese disponibili anche le informazioni sulla natura delle malattie professionali non tabellate (che vengono IL PUNTO DI VISTA DEI PATRONATI 36 denunciate, definite, riconosciute, indennizzate) e sulle ragioni che portano ai mancati riconoscimenti o ai mancati indennizzi. A sostegno del diniego del riconoscimento della natura tecnopatica delle lesioni vi è spesso la motivazione, da parte dei medici legali dell’INAIL, che il documento di valutazione dei rischi redatto dall’impresa (quasi sempre l’ultima nella quale il lavoratore è impiegato) dove lavora o ha lavorato l’assicurato, non certifica condizioni di esposizioni rischiose tali da determinare la patologia denunciata. Per tutte le malattie professionali, ma in modo particolare per quelle non tabellate, è opportuno che INAIL e patronati si confrontino sulla documentazione da considerare idonea per la definizione della storia espositiva del lavoratore a fattori di rischio professionali con sufficiente approssimazione e credibilità. Importanza della prevenzione e delle sue risorse Tanto quanto è pacifico che non si può attribuire a qualunque malattia un’eziologia professionale, altrettanto ovvio dovrebbe essere l’assunto che non si può considerare come una documentazione irrinunciabile a definire l’esposizione quella che, per esperienza, si sa che non può essere di fatto reperita. I problemi, come noto, nascono soprattutto in relazione alle esposizioni risalenti a molti anni fa, per le quali si rischia, e di fatto sovente capita, che carenze di documentazione di cui sono responsabili le aziende risultano di danno al lavoratore. Tale fattore appare ancora più rilevante in conseguenza del fatto che in alcuni casi le reiezioni di richieste di riconoscimento di patologie neoplastiche, con particolare riferimento a quelle asbesto correlate, vengono sostenute da parte INAIL dalla carenza della documentazione attestante il rischio professionale. Sempre in tema di documentazione dell’esposizione, necessita poi che l’INAIL tenga presente nei casi controversi la casistica già raccolta, discussa e definita per un certo settore o, addirittura, per una certa azienda e che valuti con “competente terzietà” la documentazione prodotta dalle parti (azienda e lavoratore). Inoltre, i risultati di ogni genere di misura e rilievo prodotti o fatti eseguire per stimare le condizioni espositive vanno ovviamente valutati tenendo ben presenti i tempi di latenza delle malattie. Si sottolinea in conclusione che la stima reale dei rischi per la salute conseguenti al lavoro è una condizione conoscitiva fondamentale per impostare i programmi di prevenzione e attribuire ad essi risorse adeguate. Per superare il fenomeno della sottostima dell’incidenza delle malattie professionali e migliorare la qualità dei dati epidemiologici è necessario l’impegno di tutti gli attori, nessuno escluso. 37 IL PUNTO DI VISTA DEI PATRONATI Malattie professionali:indirizzi operativi per l'emersione e la prevenzione Oggi tutto è più difficile perché forte è il ricatto occupazionale sui lavoratori. Ma dalla crisi si esce anche dando il giusto valore al Lavoro. IL PUNTO DI VISTA DEI PATRONATI 38 IL PUNTO DI VISTA SPISAL La mission degli Spisal è la prevenzione degli infortuni e delle malattie correlate al lavoro attraverso la vigilanza, l’assistenza e la promozione della salute nei luoghi di lavoro. Riguardo alle malattie professionali e correlate al lavoro un problema noto e dibattuto da tempo riguarda il fenomeno della sottonotifica. Con una certa frequenza vengono all’osservazione dello Spisal casi in cui, nella pratica clinica, non viene approfondita la genesi della malattia e si sottovalutano gli elementi anamnestici che consentono l’attribuzione della patologia a fattori di rischio lavorativo; neppure mancano casi in cui il sanitario, pur acquisendo il ragionevole sospetto che la patologia debba essere posta in relazione all’attività lavorativa del paziente, non informi l’Autorità Giudiziaria o lo SPISAL. Ne consegue che un certo numero di casi di malattia professionale non sono posti all’attenzione di chi ha il compito di valutarli per intraprendere, se del caso, le successive azioni a carattere preventivo e/o giudiziario e che possa venir meno l’informazione al lavoratore sulla fruizione di possibili benefici assicurativi. Una prima importante sollecitazione a ricercare i casi di malattia professionale e a svolgere accurate indagini finalizzate ad accertare eventuali responsabilità nell’omissione delle tutele di prevenzione per l’igiene del lavoro è venuto dall’Autorità Giudiziaria, nei primi anni novanta, a seguito dell’introduzione del nuovo codice penale. Successivamente si è sviluppata su questo tema una proficua collaborazione tra lo SPISAL dell’AULSS 12 Veneziana, le direzioni mediche ospedaliere, la Procura della Repubblica e l’INAIL della Provincia di Venezia per ricercare soluzioni idonee a ridurre il fenomeno della sottonotifica di alcune patologie professionali. In particolare lo SPISAL ha promosso nel tempo iniziative di sensibilizzazione dei medici in tema di malattia professionale facendo leva sulla professionalità e sugli obblighi del singolo medico, nonché sulla necessità di introdurre nel processo di gestione del caso clinico, presso le strutture di diagnosi e cura ospedaliere, l’intervento dello Spisal nei casi meritevoli di approfondimento specialistico. Per rendere operativo ed efficiente l’intero processo di gestione del caso, è necessario che l’ospedale e lo SPISAL, che peraltro appartengono alla medesima azienda, operino in modo coordinato ed integrato garantendo l’esecuzione in via ordinaria di specifiche azioni da parte dei loro operatori. In particolare si è convenuto, in accordo con la direzione medica ospedaliera, che nel caso di diagnosi di patologie, che con significativa frequenza possono essere associate a determinate esposizioni professionali, venga svolta dalla struttura che ha in cura il paziente una prima semplice verifica, su base anamnestica, dell’associazione tra 39 IL PUNTO DI VISTA SPISAL Malattie professionali:indirizzi operativi per l'emersione e la prevenzione patologia e attività lavorativa svolta. Al riscontro di una possibile patologia professionale si inoltra segnalazione allo Spisal che provvede agli approfondimenti del caso he consistono in sopralluoghi presso le aziende, acquisizione e valutazione documentale, quali il documento di valutazione dei rischi, la cartella sanitaria di rischio, nonchè acquisizione di informazioni sulla storia clinica tramite l’accesso a banche dati sanitarie. Se l’indagine si conclude con la verifica del nesso eziologico tra esposizione professionale e patologia il medico dello Spisal adempie agli obblighi di legge esonerando da tale onere il medico del reparto di diagnosi e cura. Inoltre, se il fattore di rischio lavorativo, correlato alla malattia professionale segnalata, è ancora presente in azienda e non è adeguatamente gestito, lo Spisal interviene con azioni correttive o migliorative delle condizioni di lavoro. All’inizio di questa esperienza l’attenzione è stata focalizzata su specifiche categorie di lavoratori ex esposti a cancerogeni professionali, soprattutto amianto e CVM e alle patologie target di queste sostanze, rispettivamente mesotelioma e angiosarcoma epatico. Successivamente l’interesse si è esteso ad altre patologie neoplastiche e non. A seguito dei positivi risultatai raggiunti sono stato elaborato nel 2007 uno specifico protocollo d’intesa tra Procura della repubblica di Venezia, INAIL Venezia, direzione medica ospedaliera e SPISAL dell’AULSS 12 Veneziana, che è stato quindi aggiornato nel 2010. Si è così consolidato nel tempo un flusso informativo che inizia dalla segnalazione di sospetta malattia professionale da parte del medico ospedaliero alla direzione medica la quale poi provvede a trasmettere i casi allo SPISAL. Il flusso informativo (Figura 3) si conclude con la trasmissione da parte dello SPISAL alla direzione medica ed al medico segnalatore dell’esito degli accertamenti effettuati. IL PUNTO DI VISTA SPISAL 40 Parere ed informativa su provvedimenti Schede segnalazione Registrazione Registrazione ee trasmissione trasmissione Denuncia ex art. 139 Certificato MP Rapporto all’AG Figura 3 schema del flusso informativo 41 IL PUNTO DI VISTA SPISAL Obblighi normativi in caso di diagnosi di malattia professionale La tutela delle malattie professionali si è evoluta nel tempo con l’adozione di numerose norme che vincolano il medico a precisi obblighi di informazione dell’Autorità Amministrativa, Sanitaria o Giudiziaria. Obblighinormativiconfinalitàassicurativa La segnalazione di malattia professionale Il riconoscimento assicurativo delle malattie professionali inizialmente era limitato ad alcune categorie di lavoratori e di malattie riconosciute per legge (sistema di lista chiusa in cui la tutela è automatica ovvero con presunzione legale di origine lavorativa della malattia tabellata); dopo le Sentenze della Corte Costituzionale n. 178-179-206 del 1988 con l’introduzione del sistema tabellare misto, la tutela è da considerare estesa a qualsiasi malattia di cui venga dimostrata l’origine lavorativa (malattia non tabellata: l’onere della prova è a carico del lavoratore). Il lavoratore ha facoltà di accedere alle prestazioni assicurative ai sensi dell’art. 52 del D.P.R. 1124/1965 presentando le certificazioni mediche entro i termini previsti. Il medico può compilare il primo certificato di malattia professionale (non obbligatorio), da rilasciare direttamente al lavoratore, con i contenuti previsti dall’art. 53 (modulistica INAIL) e la certificazione-denuncia ai sensi dell’art. 251 per le malattie professionali in agricoltura. I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto Assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie. Obblighinormativiconfinalitàepidemiologica Numerosi e complessi sono gli adempimenti legislativi che hanno finalità statistico-epidemiologica. L’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia di cui all’art. 139 (DPR 1124/1965) è stato più volte aggiornato. Il primo elenco di malattie professionali è stato pubblicato con il DM 18 aprile 1973, modificato successivamente con il DM 27 aprile 2004, il DM 14 gennaio 2008 e il DM 11 dicembre 2009. L’adozione del D.Lgs 23 febbraio 2000 n° 38 ha disposto (art. 10, comma 4) che l’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia sia esteso anche a quelle malattie la cui origine lavorativa è probabile o possibile. L’elenco 42 IL PUNTO DI VISTA SPISAL delle malattie professionali (vedi D.M. 14/01/2008) per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 (DPR 1124/1965) è composto da tre liste di malattie: lista I che comprende malattie la cui origine lavorativa è ad alta probabilità ; lista II la cui origine lavorativa è di limitata probabilità. Nella terza lista sono elencate le malattie la cui origine lavorativa è possibile. L’obbligo di denuncia da parte dei medici comprende dunque un numero vastissimo di malattie ed ha il principale scopo di identificare il maggior numero possibile di sospette malattie professionali e ampliare le conoscenze sui fattori di rischio lavorativo e la loro correlazione con le patologie. La denuncia ex art. 139 La denuncia/segnalazione ai sensi del citato art. 139 che alimenta il Registro Nazionale delle Malattie Professionali assume un fondamentale valore conoscitivo-epidemiologico. L'attività di denuncia dei medici ha precise finalità preventive e persegue il fine di rendere completa ed attendibile la raccolta dei dati epidemiologici occorrenti per integrare, su basi obiettive e con celerità, l'elenco delle malattie professionali. Ciò consente sia di approfondire le patologie la cui origine lavorativa è già nota, che intraprendere ricerche su patologie ancora poco conosciute. L’omissione della denuncia da parte del medico prevede l’arresto fino a 3 mesi, l’ammenda da € 258,00 a € 1032,00 (art. 139 DPR 1124/1965 comma 3 e successive modifiche); per il medico competente (art. 33 del DPR 303/56) la sanzione prevede l’arresto da 2 a 4 mesi, ammenda da € 516,00 a € 2582,00 (art. 139 DPR 1124/1965 comma 4). Un ulteriore obbligo informativo (non sanzionato) compete ai medici (ed alle strutture sanitarie pubbliche e private) ovvero la trasmissione all’INAIL (ex ISPESL) della copia della documentazione clinica dei casi di malattia o decesso dovuti all’esposizione ad agenti biologici (art. 281 del D.Lgs 81/2008). Nell’ambito della tutela per le patologie derivanti dall’esposizione a radiazioni ionizzanti, il medico deve comunicare alla Direzione Territoriale del lavoro ed agli SPISAL i casi di malattia professionale come previsto dall’art. 92 comma 2 del D.Lgs 230/95 (l’omessa notifica prevede l’arresto fino a 1 mese, l’ammenda da € 258,00 a € 1549,00 ai sensi dell’art. 139 comma 4 lettera b stesso decreto). I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali o assicurativi pubblici o privati che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa alle radiazioni ionizzanti, trasmettono all'INAIL (ex ISPESL) copia della relativa documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa (art. 92 comma 3 del D.Lgs 230/95; omissione sanzionata con arresto fino a 1 mese, ammenda da € 258,00 a € 1549,00 ai sensi dell’art. 139 comma 4 lettera b stesso decreto). 43 IL PUNTO DI VISTA SPISAL Obblighinormativiconfinalitàgiudiziaria Obbligo di referto L’esercente una professione sanitaria (es. medico chirurgo, medico veterinario, farmacista, biologo, psicologo, laureato in scienze infermieristiche, tecnico sanitario, ecc.) ha l’obbligo di stilare il referto per segnalare/informare l’Autorità Giudiziaria nei casi in cui ha prestato assistenza (prestazione sanitaria continuativa) od opera (intervento singolo o transitorio) che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d’ufficio (art. 365 C.P.). L’obbligo di referto è in carico all’esercente una professione sanitaria che svolga la sua attività in ambito libero professionale, ovvero svincolato da ogni legame di dipendenza o convenzione con la struttura pubblica. Si configura un reato perseguibile d’ufficio nel momento in cui le menomazioni date dalla malattia determinano una lesione personale aggravata (grave o gravissima) a carico del lavoratore (art. 590 C.P.) ovvero sono avvenute in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. Se la malattia professionale determina il decesso del lavoratore, vi è ovviamente obbligo di referto (art.589 C.P.). LESIONI PERSONALI GRAVE •Malattia di durata > 40 gg •Incapacità ordinarie occupazioni > 40 gg •Pericolo per la vita •Indebolimento permanente di senso/organo Si procede d’ufficio Referto: obbligatorio GRAVISSIMA • • • • • • • • Malattia cert.- prob. insanabile Perdita senso Perdita uso organo Perdita arto Mutilazione che renda arto inservibile Incapacità procreare Difficoltà favella Deformazione o sfregio viso Si procede d’ufficio Referto: obbligatorio Il referto è necessario per segnalare ed informare l’A.G. di una malattia professionale su cui indagare per ricercare eventuali soggetti penalmente responsabili e consente quindi di attivare l’attività di vigilanza. Il referto (art. 334 c.p.p.) deve indicare le generalità del lavoratore, il luogo, il tempo della prestazione e le notizie che servono a stabilire il tipo di malattia professionale ed, in particolare, l’anamnesi lavorativa con indicata la durata ed il tipo di mansioni correlate alla malattia professionale. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere un unico atto (art. 334 c.c.p.). 44 IL PUNTO DI VISTA SPISAL Il referto esprime il giudizio in scienza e coscienza del professionista; può essere un giudizio di mera possibilità astratta di cui verrà data o meno conferma a seguito delle indagini della polizia giudiziaria. Il referto può essere svincolato dalla segnalazione di malattia professionale (ex art 139 del DPR 1124/65) che risponde ad altri criteri e normative. Il referto deve pervenire entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria (p.e. SPISAL) del luogo in cui l’esercente la professione sanitaria ha prestato la propria opera o assistenza (Cass Pen 7034 1998). L’omissione di referto è un reato di pericolo e non di danno contro l’amministrazione della Giustizia. La condotta omissiva (mancata trasmissione del referto) induce un danno dell’attività giudiziaria e conseguentemente causa una mancata prevenzione. È punito con la multa fino a 516 euro (art. 365 C.P.). Non compete al medico di valutare se la malattia sia o meno correlata a violazioni di norme di igiene e sicurezza; in caso di lesioni gravi o gravissime riportate da un lavoratore subordinato nel corso dell’attività lavorativa, la possibilità di violazione di norme antinfortunistiche è sempre ipotizzabile (Cass.Pen 01631 1998, Cass Pen 3231 1998, Cass Pen 1473 1998). Per la sua realizzazione però deve essere dimostrato il dolo ovvero la volontà di omettere o ritardare (reato di favoreggiamento personale art. 378 c.p.) o l’errore di fatto (art. 47 c.p.). Per verificare la configurabilità del reato e della responsabilità anche civile del sanitario è necessario dimostrare che il sanitario stesso abbia avuto conoscenza degli elementi dai quali desumere un delitto perseguibile d’ufficio e abbia avuto la volontà di omettere o ritardare il referto. Il dolo quindi non si verifica se il sanitario non ha la certezza dell’esistenza di un delitto (Cass Pen 3447 e 9721 1998). Il reato di omissione non si verifica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale (condizione esimente speciale, art. 365 C.P.) e quando il medico è stato costretto dalla necessità di salvare se stesso da un grave e inevitabile nocumento della libertà e dell’onore (art. 384 C.P.). L’incaricato di Pubblico Servizio, come definito dall’art. 358 C.P., è tipicamente il dipendente ospedaliero. Il Pubblico Ufficiale, così definito all’art. 357 C.P., si identifica nelle seguenti categorie: medici di medicina generale, direttori sanitari, primari, medici del Pronto Soccorso, medici necroscopi, militari, dipendenti INAIL o INPS, medici degli SPISAL, medici fiscali. Sia per l’incaricato di pubblico servizio che per il Pubblico Ufficiale (artt. 362 e 361 C.P) l’obbligo di segnalazione assume il nome di denuncia. Con tale atto segnala all’Autorità Giudiziaria fatti dei quali è venuto a conoscenza nell’esercizio delle sue 45 IL PUNTO DI VISTA SPISAL Malattie professionali:indirizzi operativi per l'emersione e la prevenzione funzioni e che presentino le caratteristiche di un reato perseguibile d’Ufficio. Non è più valida l’esimente speciale sopra citata per il referto. Obbligo di denuncia di reato La denuncia di reato deve essere fatta per iscritto (art. 331 cpp) quando hanno avuto notizia di un reato perseguibile d’ufficio, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. Questa deve essere presentata o trasmessa senza ritardo all’Autorità Giudiziaria o ad un ufficiale di polizia giudiziaria (p.e. SPISAL). L’omessa denuncia di un reato perseguibile d’ufficio da parte di un pubblico ufficiale è un delitto contro l’amministrazione della Giustizia ed è punito con una multa da 30 fino a 516 euro (art. 361 C.P.). L’omessa denuncia di un reato perseguibile d’ufficio da parte di un incaricato di pubblico servizio è punito (art. 362 C.P.) con una multa fino a 103 euro (condizioni esimenti: fatti commessi da tossico-dipendenti in comunità terapeutiche). Lo schema che segue riassume le caratteristiche del referto e della denuncia. REFERTO RATIO DENUNCIA Informare A.G. di reato perseguibile d’ufficio Esercente Professione Soggetto obbligato Sanitaria Pubblico Ufficiale Incaricato di Pubblico Servizio Notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni Oggetto Presta opera o assistenza Ipotesi di delitto perseguibile d’ufficio Esimente Speciale esporre la persona assistita a proc. penale Esimente comune necessità di salvare sè o un congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore Circostanza Modalità Reato perseguibile d’ufficio ----------- immediatamente o 48 h senza ritardo A.G. o ufficiali di P.G. Indicare gli elementi di prova all’A.G. IL PUNTO DI VISTA SPISAL 46 Indirizzi operativi per l’emersione delle malattie professionali Sensibilizzazionedeimediciospedalieri Nella complessità della normativa in materia di segnalazione di malattia professionale e nel particolare contesto territoriale in cui si trova ad operare, lo SPISAL ha da molti anni intrapreso un dialogo costruttivo con la direzione medica ed i medici specialisti ospedalieri dedicando particolare attenzione ad alcune e più rilevanti patologie con possibile genesi professionale. Sono quindi stati analizzati negli anni i principali punti critici nel flusso di segnalazione di seguito riportati. Le difficoltà nel riconoscere una malattia professionale in reparto Considerando che il fine primo degli specialisti ospedalieri è la diagnosi e cura delle patologie, inevitabilmente l’anamnesi lavorativa e la ricerca di un eventuale nesso di causa con il lavoro diventano aspetti secondari che difficilmente possono essere approfonditi in regime di ricovero e ancor di più in corso di visita ambulatoriale. Inoltre, un ospedaliero può incontrare difficoltà nel riconoscere le malattie correlate al lavoro, in particolar modo, quelle a genesi multifattoriale per le quali è necessaria un’attenta valutazione dei fattori di rischio lavorativi e quelli extralavorativi. D’altra parte per le malattie oncologiche professionali non è sempre facile attribuire un’esposizione a cancerogeni professionali sulla base della conoscenza della sola mansione lavorativa. Infine nei casi in cui la patologia professionale risulti evidente, può accadere che lo specialista ospedaliero non dia seguito alla segnalazione assecondando la volontà del lavoratore che non vuole incorrere in controversie con il datore di lavoro. Per risolvere gran parte dei problemi citati, si è provveduto inizialmente a sensibilizzare gli ospedalieri sulla problematica delle malattie professionali realizzando incontri di gruppo per reparto interessato e successivamente organizzando seminari su patologie polmonari, osteoarticolari, gastrointestinali (epatiche) e dermatologiche nel corso dei quali, oltre all’epidemiologia ed all’analisi dei rischi lavorativi, sono stati forniti strumenti semplificati e condivisi per la segnalazione di malattia professionale (schede in allegato). La Direzione medica ha svolto da sempre il ruolo istituzionale di mediazione ed integrazione tra le UU.OO (ad esempio ospedale-SPISAL) ed ha contribuito alla stesura di protocolli e modulistica, alla gestione/archiviazione dei 47 IL PUNTO DI VISTA SPISAL Malattie professionali:indirizzi operativi per l'emersione e la prevenzione casi segnalati, alla vigilanza sull’obbligo di segnalazione all’Autorità Giudiziaria (D.Lgs 502/92 art. 4 e successive modificazioni ed integrazioni). Ultima iniziativa è l’istituzione di un servizio ambulatoriale di medicina del lavoro presso l’Ospedale dell’Angelo che si pone l’obiettivo di fornire all’utenza un servizio di migliore qualità grazie alla possibilità di accrescere la collaborazione con i colleghi dei reparti di diagnosi. Ciò consente di agevolare l’individuazione di sospette patologie professionali tra gli utenti dell’ospedale ed di assicurare un iter più veloce per l’espletamento delle attività di medicina del lavoro e le incombenze medico legali. Per i degenti, specie se affetti da patologie oncologiche, si riduce al minimo il disagio espletando tutti gli accertamenti di competenza SPISAL durante il ricovero stesso. Ricercaattiva Strategie per l’emersione delle malattie professionali Lo SPISAL ha intrapreso tutte le azioni utili all’identificazione delle malattie professionali mediante l’analisi delle diagnosi di dimissione dei ricoveri e degli accessi ai day hospital e mediante interventi di vigilanza. Ricoveri/day hospital Per una maggiore comprensione della diffusione nel nostro territorio di alcune patologie professionali si è ritenuto necessario acquisire i dati informatizzati dei ricoveri ospedalieri. Le malattie ricercate sono state alcune malattie quali: asma bronchiale, tumore delle cavità nasali, tumore della vescica, tumori cutanei, ernia discale lombare, discopatia del tratto lombare, sindrome della cuffia dei rotatori, sindrome tunnel carpale. I soggetti identificati sono stati contattati telefonicamente con una iniziale breve intervista sui rischi lavorativi. Nei casi dove è stato evidenziato un possibile rischio professionale, il soggetto è stato convocato a visita per lettera per gli approfondimenti del caso. L’esperienza condotta ha portato risultati differenti per le diverse patologie studiate. Le patologie osteoarticolari selezionate presentavano tutte una documentazione diagnostica completa ed esaustiva. Lo SPISAL si è limitato a valutare l’esposizione lavorativa e il nesso eziologico professionale. L’esperienza condotta sui casi di asma bronchiale ha consentito di fare le seguenti considerazioni: la ricerca attiva sui dati di ricovero non è stata efficace per l’identificazione di casi sospetti professionali in quanto i soggetti affetti da asma così grave da dover ricorrere al ricovero sono solo una piccola parte se confrontati con quelli con diagnosi di tale patologia (soggetti con esenzione della spesa sanitaria per asma). IL PUNTO DI VISTA SPISAL 48 La ricerca attiva sui tumori cutanei ha portato all’identificazione di alcuni casi portando in evidenza la presenza di tali patologie in comparti tipici del territorio di competenza. Indagini di comparto Nei casi in cui la ricerca attiva non è risultata efficace, si è provveduto ad effettuare sopralluoghi di vigilanza in aziende considerate a rischio per la patologia da indagare. Ad esempio partendo dai dati presenti in letteratura che evidenzia l’asma da farina come la più rappresentata forma di asma professionale, si sono ricercati insediamenti produttivi con presenza di farina nel ciclo produttivo. Nel corso dei sopralluoghi è stata posta particolare attenzione alla documentazione sanitaria redatta dal medico competente nonché la valutazione del rischio chimico nel DVR. Tale approccio ha portato all’emersione di casi altamente sospetti di malattia professionale per i quali non è però stato possibile definire con certezza il nesso causale per la mancata collaborazione dei soggetti identificati. Si è comunque intervenuti direttamente sull’ambiente di lavoro modificando il rischio ed attuando così un importante azione di prevenzione. Esperienzesulcampo:lepatologiestudiate Tumoripolmonariemesoteliomi I tumori del polmone e il mesotelioma pleurico sono segnalati da parecchi anni dalle strutture ospedaliere della ULSS 12 Veneziana e recentemente anche dalle strutture convenzionate. I casi così segnalati, corredati dalla sintetica anamnesi lavorativa effettuata in reparto, sono dapprima confrontati con i dati presenti negli archivi SPISAL (ex esposti, archivio malattie professionali) e successivamente approfonditi con specifica indagine. Per quanto riguarda i mesoteliomi, per i quali esiste uno specifico registro nazionale, il fenomeno della sotto notifica è molto limitato. Infatti nel periodo dal 2003 al 2011 non sono state trasmesse allo SPISAL solo 15 segnalazioni di mesotelioma su un numero totale di 320 casi di competenza; sulla base di una verifica delle SDO, questi 15 casi riguardavano ricoverati in strutture convenzionate. Per cercare, invece, di stimare il grado di “copertura” della segnalazione della patologia tumorale polmonare, si sono analizzati i dati del Registro tumori del Veneto che evidenzia per l’anno 2011 un’incidenza di tumore polmonare di 268 49 IL PUNTO DI VISTA SPISAL Malattie professionali:indirizzi operativi per l'emersione e la prevenzione casi nella ULSS 12 Veneziana. Le segnalazioni ospedaliere pervenute allo SPISAL di sospetto tumore polmonare professionale nel 2011 sono 42, cioè il 15,6% dei casi stimati incidenti nella nostra ULSS. Sebbene non per tutti i casi segnalati sia possibile definire con certezza l’eziologia professionale, si ritiene che tale percentuale di segnalazione rappresenti una buona copertura del fenomeno in linea con un recentissimo studio britannico che indica come frazione attribuibile ai principali cancerogeni professionali una stima del 14,5% (Rushton, 2010). Si ritiene pertanto che per le patologie neoplastiche asbesto-correlate segnalate allo SPISAL della ULSS 12 Veneziana non esiste una effettiva sottonotifica e che il sistema di flusso informativo ha raggiunto una discreta efficienza. Come già citato, allo scopo di raccogliere nel modo più completo e tempestivo le informazioni e la documentazione necessaria alla definizione di malattia professionale e per ridurre al minimo il disagio alle persone affette da neoplasia, da ottobre 2012 lo SPISAL ha attivato un ambulatorio all’interno dell’Ospedale dell’Angelo dedicato ai soggetti ricoverati. Malattieosteoarticolari Nella provincia di Venezia le segnalazioni agli SPISAL di malattia professionale osteoarticolare sono sotto la media regionale, vedi anche l’analisi delle segnalazioni/denunce di patologie professionali da rischi di natura ergonomica pervenute agli SPISAL (CRREO 2011). Lo SPISAL della ULSS 12 Veneziana ha intrapreso nel 2010 un programma mirato all’emersione di tali patologie sia con ricerca attiva su dati di ricovero ospedaliero sia con sensibilizzazione degli specialisti esperti in materia. Questa strategia ha permesso di focalizzare lo studio dei casi con diagnosi supportata da un ampio corredo documentale (TAC, RMN, EMG, atto operatorio). La ricerca attiva condotta sui 334 ricoveri del 2009 e 2010 ha permesso di identificare 134 casi di ernia discale lombare, 187 casi di tunnel carpale e 13 casi di sindrome della cuffia dei rotatori. Di questi sono stati selezionati 74 soggetti residenti nel territorio di competenza di cui rintracciati 50 cui è seguita un’intervista breve telefonica con anamnesi lavorativa con cui sono stati identificati 24 casi di sospetta patologia professionale. Sono stati invitati a visita medica di medicina del lavoro per approfondimento in 14 persone e se ne sono presentati a visita 12. Le visite mediche sono state condotte e concluse nel periodo di settembre-dicembre 2010, a seguito delle quali, in un caso è stata esclusa la malattia professionale, mentre nei restanti 11 casi sono state riscontrate 13 patologie di origine professionale. Il gruppo valutato è costituito da 3 maschi (età media anni 48.2 ± 8.6) 8 femmine (età media anni 44±11.1). In un muratore di 43 anni sono state riscontrate due patologie professionali a seguito di accertamenti integrativi: l’ernia discale lombare (patologia per la quale era stato IL PUNTO DI VISTA SPISAL 50 invitato) e la sindrome della cuffia dei rotatori (nuova diagnosi). In due maschi (pescatore di 61 anni e cameriere di 46) è stata confermata l’ernia lombare professionale. In 8 femmine sono state confermate 7 patologie lombari erniarie professionali, in un caso (videoterminalista di 55 anni) è stata riscontrata la sindrome del tunnel carpale. In un’addetta alle pulizie di 49 anni, invitata per approfondimento per sindrome del tunnel carpale, a seguito di accertamenti integrativi è stata fatta nuova diagnosi di ernia lombare professionale. I rischi lavorativi riscontrati sono stati, per quanto riguarda la patologia lombare, la movimentazione manuale dei carichi senza ausili efficaci, nel caso della sindrome della cuffia dei rotatori la presenza di vibrazioni mano-braccio, microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori (utilizzo di martello pneumatico) e per i casi di sindrome del tunnel carpale posture incongrue a carico degli arti superiori. Dall’analisi dei dati si è constatato che la ricerca attiva delle malattie professionali osteoarticolari ha evidenziato 11 casi di malattia professionale non segnalati dai medici di reparto per i quali si è provveduto ad avviare l’iter assicurativo e l’indagine di malattia professionale con le conseguenti azioni di vigilanza condotte nel 2011. Questa esperienza ha messo in evidenza la necessità di sensibilizzare il personale ospedaliero organizzando incontri con gli specialisti dei reparti di ortopedia e neurochirurgia durante i quali si sono condivisi modelli di segnalazione e modalità di scambio informativo. In un seminario specifico sulla patologia osteoarticolare sono stati illustrati gli aspetti legislativi in tema di malattie professionali, le linee operative concordate sul flusso informativo ospedale-SPISAL, l’andamento delle malattie professionali e correlate al lavoro secondo l’osservatorio dell’INAIL, gli aspetti eziologici, clinici e terapeutici e gli orientamenti dei Patronati dei lavoratori. Sono stati illustrati i risultati della ricerca attiva SPISAL sulle patologie osteoarticolari a dimostrazione della mancata segnalazione di casi di interesse e della vigilanza in azienda. A seguito delle iniziative di sensibilizzazioni è iniziato il flusso di segnalazione dall’ospedale allo SPISAL il cui andamento è stato influenzato dalla variazione negli anni della tipologia dei pazienti trattati. Ciò ha permesso di capire le cause di mancata segnalazione nelle diverse modalità di approccio diagnostico e terapeutico (ricovero, day hospital, ambulatoriale). Per quanto riguarda l’ernia discale lombare l’origine della riduzione di segnalazione va ricercata nel trattamento più conservativo e meno invasivo secondo le attuali linee guida con conseguente riduzione del numero dei soggetti ricoverati per tale patologia. Negli altri casi il trattamento di tipo ambulatoriale o in day hospital non permette il tempo necessario per un adeguato approfondimento anamnestico. 51 IL PUNTO DI VISTA SPISAL Malattie professionali:indirizzi operativi per l'emersione e la prevenzione Nonostante le problematiche emerse, tale esperienza ha contribuito ad evidenziare alcuni settori critici per la tipologia del rischio lavorativo nel territorio di competenza. I settori interessati agli interventi di vigilanza sono stati quelli dei servizi (raccolta e trattamento rifiuti, sanità e assistenza, pulizie industriali e civili), commercio e trasporti. Un caso ha anche riguardato il settore pesca. In tre ditte è stato riscontrato un rischio lavorativo non valutato correttamente dalle aziende che a seguito di prescrizione, hanno provveduto alla rielaborazione del DVR e a intraprendere azioni per ridurre il rischio dei lavoratori. La conclusione delle visite mediche ha comportato la compilazione del primo certificato di malattia professionale e la denuncia ex art. 139. Trattandosi di patologie riscontrate in attualità di lavoro, il lavoratore in molti casi ha preferito non procedere al riconoscimento per evitare ritorsioni e controversie con il datore di lavoro o per non incorrere in giudizi di non idoneità alla mansione. Tumoricutanei Analizzando i dati SPISAL del periodo 1995-2011 si è potuto riscontrare in tutti questi anni sono state segnalate 4 neoplasie cutanee pur in presenza di un territorio ricco di attività lavorative con rischio di esposizione a radiazioni solari (pesca e trasporti marittimi). Anche in questo caso, similmente a quanto già realizzato per l’emersione delle malattie osteoarticolari, per i tumori cutanei si è proceduto dapprima alla ricerca attiva sui dati di ricovero e day hospital e successivamente alla sensibilizzazione degli specialisti ospedalieri (dermatologi). I dati sui ricoveri e day hospital (2010-2011) hanno evidenziato 101 casi trattati per tumore cutaneo. Di questi 69 sono risultati essere residenti nel territorio di competenza della ULSS 12 Veneziana. A seguito di intervista breve telefonica a 39 soggetti con anamnesi lavorativa sono stati identificati 4 possibili casi di sospetta patologia professionale. Si sono presentati a visita 3 persone per i quali si è confermata la malattia di origine professionale con conseguente compilazione del primo certificato. La ricerca attiva ha permesso quindi di evidenziare 3 casi di malattia professionale non segnalati dai medici di reparto. Anche in questa esperienza è emersa la necessità di sensibilizzare il personale ospedaliero organizzando incontri con gli specialisti dei reparti di dermatologia durante i quali si sono condivisi modelli si segnalazione e modalità di scambio informativo. IL PUNTO DI VISTA SPISAL 52 In un seminario dedicato alla patologia dermatologica sono stati illustrati gli aspetti legislativi in tema di malattie professionali, le linee operative concordate sul flusso informativo ospedale-SPISAL, l’andamento delle malattie professionali e correlate al lavoro secondo l’osservatorio dell’INAIL, gli aspetti eziologici, clinici e terapeutici e gli orientamenti dei Patronati dei lavoratori. Sono stati illustrati i risultati della ricerca attiva SPISAL sugli epiteliomi a dimostrazione della mancata segnalazione di casi di interesse. Sebbene i dati ottenuti non permettono di delineare l’effettiva numerosità di patologie tumorali cutanee professionali, tale attività ha comunque permesso di individuare rischi lavorativi in settori tipici del nostro territorio non ancora indagati da questo punto di vista. In particolare si è potuto riscontrare una scarsissima consapevolezza del rischio e delle strategie di prevenzione che potrebbero in futuro essere attuate nei lavoratori interessati appartenenti al comparto della pesca e trasporti marittimi. Gli specialisti, d’altra parte, considerando la notevole diffusione della patologia nella popolazione generale e l’altissimo numero di prestazioni ambulatoriali effettuate, non riescono a scernere la possibile eziologia professionale. Gli interventi futuri saranno indirizzati alla vigilanza sulle aziende a rischio e, data la persistente mancata segnalazione di patologia, si studieranno nuove strategie di sensibilizzazione. Allergopatierespiratorieecutanee Analizzando i dati SPISAL del periodo 1995-2011 si è potuto riscontrare che in tutti questi anni sono state segnalate soltanto 53 patologie cutanee (eczemi/orticaria) e 12 casi di asma bronchiale professionale. I casi di allergopatie rappresentano una quota molto esigua tra tutti i casi di malattia professionale segnalati allo SPISAL, ciò contrasta con la prevalenza di tali malattie nella popolazione lavorativa sulla base della letteratura scientifica (Peiser, 2012). Per meglio valutare ed interpretare l’esiguità delle segnalazioni, è stata intrapresa una ricerca attiva utilizzando le strategie già sperimentate precedentemente. Si sono, quindi, acquisiti i dati di ricovero per asma bronchiale. Tuttavia i casi selezionati ed intervistati telefonicamente non hanno portato all'emersione di alcuna patologia professionale. Un altro tentativo è stato effettuato partendo dall'elenco dei soggetti iscritti all'anagrafe della ULSS 12 Veneziana con esenzione della spesa sanitaria per asma bronchiale (codice 007.493 DM 329/99) costituito 53 IL PUNTO DI VISTA SPISAL Malattie professionali:indirizzi operativi per l'emersione e la prevenzione da 2095 soggetti in età lavorativa, ma la numerosità dei casi da indagare non ha consentito di intraprendere la ricerca attiva. Si è allora provveduto a stimare il numero di casi attesi di origine professionale basandoci su dati di incidenza della letteratura internazionale (Int J Tuberc Lung Dis, 2011). La stima così effettuata, relativa alla popolazione occupata della ULSS 12 Veneziana nel 2009 (139.500 lavoratori), è pari a 3-25 casi di asma di origine professionale. Nello stesso anno però non è stato segnalato allo SPISAL nessun caso di asma. A questo punto si è proceduto in altro modo scegliendo di studiare la presenza direttamente in azienda di una patologia ben conosciuta da tempi remoti ed statisticamente ben rappresentata, ovvero l'asma da farina. A tal fine sono stati condotti sopralluoghi nelle aziende del territorio di competenza con presenza di esposizione lavorativa a farina allo scopo di verificare la presenza di lavoratori affetti da asma. Con questa strategia sono stati identificati tre nuovi casi ad elevata probabilità eziologica anche se non sempre è stato possibile completare l'iter diagnostico/assicurativo per mancanza di collaborazione dei soggetti interessati. Tuttavia sono stati effettuati interventi di prevenzione tramite prescrizioni o azioni di miglioramento. Tale esperienza sebbene abbia confermato la presenza di patologie allergologiche in lavoratori a rischio, a fronte di una mancata segnalazione, non può essere adottata in maniera routinaria considerando il notevole dispendio di risorse e tempo. È quindi emersa la necessità di sensibilizzare il personale ospedaliero a segnalare fin dalla prima diagnosi i casi a sospetta eziologia professionale. Sono stati organizzati due seminari con gli specialisti dei reparti di dermatologia e pneumologia durante i quali si sono condivisi modelli di segnalazione e modalità di scambio informativo. Similmente a quanto già fatto per le altre patologie, sono stati illustrati gli aspetti legislativi in tema di malattie professionali, le linee operative concordate sul flusso informativo ospedaleSPISAL, l’andamento delle malattie professionali e correlate al lavoro secondo l’osservatorio dell’INAIL, gli aspetti eziologici, clinici e terapeutici e gli orientamenti dei Patronati dei lavoratori. Sono stati illustrati i risultati SPISAL sulla ricerca attiva a dimostrazione della mancata segnalazione di casi di interesse. In generale la prevenzione delle patologie dermatologiche e pneumologiche a carattere allergologico presenta diverse criticità. Non sempre le azioni di prevenzione sono efficaci nell’evitare la sensibilizzazione nei lavoratori predisposti. IL PUNTO DI VISTA SPISAL 54 È difficile sviluppare linee di intervento comuni quando le indagini sono condotte su singoli casi ed in aziende molto diverse tra loro e di piccole dimensioni. Inoltre, la quasi totalità dei lavoratori ha dovuto necessariamente cambiare mansione e/o azienda con forti ripercussioni sia in ambito lavorativo che familiare a fronte di indennizzo INAIL di modesta entità e che non prevede mai una rendita di passaggio. Ambulatorioospedaliero L’attivazione di un ambulatorio dedicato ai ricoverati affetti da patologia neoplastica si pone l’obiettivo di accrescere la collaborazione con i colleghi dei reparti di diagnosi e cura, ridurre i disagi all’utenza e raccogliere tempestivamente dati anamnestici lavorativi. Si è scelto di dare la priorità alle seguenti patologie: tumore polmonare, mesotelioma, tumore epatico, angiosarcoma. Le Unità Operative ospedaliere di diagnosi e cura coinvolte sono: Pneumologia, Chirurgia toracica, Gastroenterologia. Durante il ricovero di pazienti con patologia neoplastica per i quali si sospetti l’etiologia professionale, lo specialista ospedaliero può chiedere la consulenza del medico del lavoro. Il medico del lavoro in sede ambulatoriale svolge le seguenti attività: 1. 1. anamnesi lavorativa dettagliata; 2. 2. compilazione di questionari specifici l’esposizione e/o orientare la diagnosi; per definire 3. 3. eventuale compilazione del primo certificato di malattia professionale ed i successivi adempimenti di legge. 4. 4. valutazioni sul caso per il sanitario richiedente per ricoverati e per patologie a gestione multidisciplinare. In futuro con il consolidarsi dell’attività, è previsto il coinvolgimento degli altri reparti quali ad esempio l’otororinolaringoiatria, l’urologia, la chirurgia generale. 55 IL PUNTO DI VISTA SPISAL Malattie professionali:indirizzi operativi per l'emersione e la prevenzione Analisievalutazioni Nella nostra esperienza la modalità operativa nella ricerca di malattie professionali non note non può prescindere dalla tipologia di malattia in studio. Nel caso di patologie neoplastiche a sospetta origine professionale lo schema operativo proposto è il seguente: ricerca attiva preliminare tramite schede di dimissione ospedaliera (SDO) sensibilizzazione degli specialisti ospedalieri attraverso riunioni, audit e seminari tematici condivisione di un protocollo di scambio informativo con relativa modulistica visite di medicina del lavoro in regime di ricovero (ove possibile) monitoraggio del flusso informativo ed incontri periodici con gli specialisti Questa modalità operativa è praticabile e adattabile alle patologie neoplastiche in quanto queste, nella quasi totalità dei casi, sono trattate in regime di ricovero. In questo caso il medico che formula la diagnosi è lo specialista ospedaliero, il quale opportunamente sensibilizzato sulle possibili cause professionali nel corso dell’anamnesi può raccogliere gli elementi di base per poter effettuare una prima correlazione tra patologia ed esposizione lavorativa e quindi effettuare la segnalazione allo SPISAL. Per patologie di tipo non neoplastico (malattie osteoarticolari, allergopatie, ecc.) a sospetta origine professionale, la modalità operativa così descritta non sembra poter garantire una adeguata emersione di tali malattie. Tali patologie, sia per quanto riguarda la diagnosi che il trattamento, solo di rado prevedono un ricovero ospedaliero. Ciò rende poco significativa e rappresentativa la ricerca sulle SDO. Questi pazienti, gestiti prevalentemente in regime ambulatoriale ospedaliero, per motivi organizzativi richiedono prestazioni spesso in tempi ridotti che non permettono l’approfondimento anamnestico lavorativo. Si sottolinea invece la necessità di una maggiore attenzione alla raccolta dei dati relativi all’attività lavorativa svolta dall’interessato in quanto la mancata segnalazione di possibile malattia professionale può comportare l’esclusione a priori dai benefici assicurativi e il perpetuarsi dell’esposizione all’eventuale rischio lavorativo che ha determinato o aggravato la patologia. IL PUNTO DI VISTA SPISAL 56 A rendere più critica la segnalazione da parte del medico specialista di queste patologie, in genere a breve latenza di insorgenza, è l’attualità di lavoro. Dalla nostra esperienza, similmente ad altre condotte in altre realtà, emerge con chiarezza la difficoltà del lavoratore ad intraprendere un percorso sia di diagnosi eziologica professionale che assicurativo per le possibili ripercussioni negative in ambito lavorativo. Per questo tipo di patologie appare più fruttuoso intraprendere la ricerca attiva con sopralluoghi nelle aziende a rischio. Le aziende a rischio devono essere individuate partendo dall’analisi della letteratura scientifica che va confrontata con le realtà produttive del territorio. Ciò permette sia l’emersione di patologie professionali disconosciute che l’effettuazione di azioni correttive del rischio in azienda completando l’azione di prevenzione. Il Medico ospedaliero Il Medico di medicina generale Il Medico Competente La strategia del progetto realizzato è stata incentrata sulla figura del medico specialista ospedaliero individuato come principale soggetto segnalatore di sospetta malattia professionale. L’esperienza condotta ha fatto emergere l’importanza anche del ruolo del medico di medicina generale. Questi potrebbe fornire un notevole contributo all’emersione delle malattie a sospetta origine professionale essendo depositario sia dei dati sanitari e lavorativi dei propri assistiti che punto di riferimento per ogni lavoratore residente nella ULSS. Un'altra figura di professionista medico legato a filo diretto alla problematica delle patologie professionali è quella del medico competente. Questi avrebbe un ruolo di primo piano nel segnalare possibili patologie professionali sia per la sua formazione specifica in materia che per la conoscenza dei dati sanitari dei lavoratori e dei fattori di rischio presenti in azienda. In questo contesto, il medico competente si trova spesso a gestire e conciliare interessi e doveri contrastanti. Il non notificare può apparire talvolta la scelta migliore. L’unica strada percorribile in questi casi è la vigilanza in azienda. Nella nostra esperienza condotta con i sopralluoghi, è stato riscontrato che spesso il documento aziendale di valutazione dei rischi non prende in considerazione tutti i rischi lavorativi, oppure a volte questi vengono sottostimati, con la possibile conseguenza sia del mancato riconoscimento da parte dell’INAIL di una eventuale malattia professionale sia del protrarsi dell’azione patogena in azienda. A conclusione dell’esperienza condotta in questo biennio, si è riusciti a ottenere un incremento di segnalazioni ospedaliere intorno al 30% rispetto a quanto osservato nel 2010 anno considerato di riferimento. Le segnalazioni pervenute hanno riguardato prevalentemente patologie con esposizioni remote 57 IL PUNTO DI VISTA SPISAL Malattie professionali:indirizzi operativi per l'emersione e la prevenzione pertanto ai fini della vigilanza si è potuti intervenire solo nei casi in cui l’attività produttiva era ancora attiva. Persiste tuttora il divario tra la segnalazione delle patologie neoplastiche, ben rappresentate, e quelle non neoplastiche che sembrano essere ancora sottostimate. IL PUNTO DI VISTA SPISAL 58 CONCLUSIONI La segnalazione di malattia professionale o correlata al lavoro ha principalmente un significato di prevenzione. La mancata notifica impedisce quindi lo svolgersi delle azioni volte al contenimento del fenomeno, al riconoscimento del danno ed alla identificazione delle eventuali responsabilità. Gli enti coinvolti nella problematica delle malattie professionali perdute affrontano il problema con diversi approcci derivanti dal proprio ruolo istituzionale. Il confronto delle considerazioni finali dei singoli enti permette, però, di evidenziare criticità e possibili soluzioni comuni. Pur nell’indipendenza delle singole competenze in termini di assistenza, tutela assicurativa, vigilanza e prevenzione si ritiene che sia possibile unire risorse finalizzate a strategie volte alla riduzione del fenomeno della sottonotifica e della diffusione delle malattie professionali. È emerso con chiarezza che per ovviare alla criticità della sottonotifica è necessario prima di tutto sensibilizzare le principali categorie di medici coinvolti nella diagnosi di malattie a sospetta origine lavorativa ovvero medici ospedalieri e medici di medicina generale. La sensibilizzazione è indirizzata a evidenziare l’importanza di effettuare almeno una breve anamnesi lavorativa ed effettuare una prima correlazione tra esposizione lavorativa e malattia fin dal suo esordio. Per lo specialista ospedaliero è possibile mirare la formazione restringendo il campo alle sole patologie di competenza. La tempestività di riconoscimento di possibile eziologia professionale permette una più completa raccolta di informazioni e documentazioni che agevola il successivo iter di riconoscimento assicurativo. Un’altra criticità emersa è la difficoltà di emersione di patologie in attualità di lavoro. I lavoratori possono avere il timore di incorrere in possibili contenzioni con il datore di lavoro ed i possibili rischi connessi a giudizi di inidoneità lavorativa in caso di denuncia della malattia. Opinione comune è che vengano attuati auspicabili interventi legislativi di maggior tutela dei lavoratori affetti da patologie professionali, sia per quanto riguarda la conservazione del posto di lavoro, ove compatibile, sia per la possibilità di reimpiego, in forma tutelata, dei lavoratori affetti da tecnopatie che determinano incompatibilità con specifiche attività lavorative e che vengono, di conseguenza estromessi dal mondo del lavoro. Un altro punto critico è la qualità e l’appropriatezza del documento di valutazione dei rischi (DVR) elaborato dalle aziende. Spesso i rischi lavorativi sono sottostimati o non considerati. Le conseguenze sono sia un mancato riconoscimento assicurativo per impossibilità di dimostrare il rischio nell’ambiente di lavoro che il possibile protrarsi dell’azione patogena in azienda. 59 Malattie professionali:indirizzi operativi per l'emersione e la prevenzione Lo SPISAL in questo contesto può, come organo di vigilanza, intervenire sul luogo di lavoro per valutare sul campo la presenza e l’entità del rischio e la congruità di quanto riportato nel DVR aziendale. In caso di inosservanze nella valutazione del rischio e/o di igiene sul lavoro può agire concretamente tramite lo strumento della prescrizione. La complessità delle criticità rilevate porta a ritenere che sia necessario un forte impegno istituzionale per il miglioramento del sistema di tutela delle malattie professionali. Potrebbero essere introdotti fattori incentivanti la loro segnalazione (ad esempio direttive regionali di indirizzo alle ULSS), la loro tutela in termini di conservazione del posto di lavoro e possibilità di reimpiego, iniziative su alcune tematiche prioritarie. CONCLUSIONI 60 BIBLIOGRAFIA 1. Commissione, P. (2009-2010). Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e le “morti bianche” della XV Leg. e nella relazione intermedia della XVI Leg. Gazzetta Ufficiale. 2. EUROSTAT (2007). 3. L.Rushton, e. a. (2010). Occupation and cancer in Britain. British J of Cancer, 1428-1437. 4. P. Maestrelli, e. A. (2009). Mechanisms of occupational asthma. JAllergy Clin Immunol, 531. 5. Community Respiratory Health Survey (ECRHS). Variation in bronchial responsiveness in the European Eur Respir J 1997;10:2495-501. 6. Diepgen, T. e. (2006). Skin Diseases in Europe . European J Dermatology , 324-330. 7. Peiser MP et all (2012). Allergic contact dermatitis: epidemiology, molecular mechanisms, in vitro methods and regulatory aspects. Cellurar and Molecular Life Sciences. 8. INAIL. (2011). Rapporto Annuale. 9. Veneto, R. (2010). Analisi di contesto produttivo. 61 BIBLIOGRAFIA Malattie professionali:indirizzi operativi per l'emersione e la prevenzione ELENCO ALLEGATI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Protocollo d’intesa provinciale (2010) Scheda segnalazione generica per gli ambulatori specialistici/ MMG Scheda specifica di segnalazione delle malattie osteoarticolari Scheda specifica di specifica segnalazione asma bronchiale professionale Scheda specifica di specifica segnalazione DAC Scheda specifica di segnalazione epiteliomi Scheda specifica di segnalazione tumori seni nasali e paranasali Scheda specifica di segnalazione tumori polmonari Parere SPISAL ai reparti/ambulatori Schema flusso informativo Schema obblighi normativi ELENCO ALLEGATI 62