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Certificato medico di malattia: procedure e adempimenti

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Certificato medico di malattia: procedure e adempimenti
MALATTIA
Certificato medico
di malattia: procedure
e adempimenti
Il certificato medico di malattia ha lo scopo di garantire il diritto del dipendente malato a non rendere la prestazione lavorativa dedotta nel contratto di
lavoro per tutta la durata prevista dell’evento morboso e di ricevere, nelle
misure stabilite dalla legge e dagli accordi collettivi, il relativo trattamento
economico. Il certificato ha dunque la funzione di giustificare l’assenza nei
confronti del datore di lavoro (Cass. 22.8.2007, n. 17898) e, tramite l’indicazione dell’indirizzo del lavoratore, anche quella di consentire l’effettuazione
delle visite di controllo da parte dei sanitari iscritti negli appositi elenchi (Inps
e Asl). Ne consegue che le assenze non giustificate non saranno coperte
dall’indennità economica e che potranno dar luogo a provvedimenti disciplinari da parte del datore di lavoro, fino al licenziamento.
Medici abilitati Anche se normalmente la certificazione è rilasciata dal medico «curante»
(ovvero quello «di famiglia»), utilizzando l’apposito modulario, tale possibilità è riconosciuta anche a medici diversi, ai quali l’assicurato si sia rivolto
per motivi di urgenza ovvero comunque per esigenze correlate alle specificità della patologia sofferta, come pure nel caso dei certificati rilasciati
all’atto della dimissione da ospedali o strutture di pronto soccorso (Inps,
circ. 13.5.1996, n. 99 e 25.7.2003, n. 136; msg. 7.11.2003, n. 968).
Trasmissione telematica Il medico è tenuto ad inviare la certificazione per via telematica
all’Inps, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall’Istituto.
Il lavoratore deve richiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato inviato e fornirlo al proprio datore di lavoro, qualora gli
venga richiesto.
L’Inps, a sua volta, mette a disposizione del datore di lavoro (o dei loro
intermediari delegati art. 1, commi 1 e 4, legge n. 12/1979), attraverso i
propri canali telematici, gli attestati di malattia ricevuti dai medici e il
lavoratore è esonerato dall’invio della documentazione in forma cartacea.
La ricezione e consultazione degli attestati può avvenire:
- on line o attraverso il numero verde di Contact center dell’Inps fornendo il codice fiscale e il numero di protocollo;
- attraverso il portale dell’Istituto con accesso tramite Pin;
- attraverso il sistema di invio con posta elettronica certificata.
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Solo nel caso in cui per qualsiasi motivo non sia possibile inviare telematicamente la certificazione all’Inps, il medico o la struttura sanitaria la rilasciano
al lavoratore in modalità cartacea e quest’ultimo deve inviare all’Inps il
certificato di diagnosi e al datore di lavoro l’attestato di malattia, entro 2
giorni dal rilascio, secondo le modalità tradizionali.
Il lavoratore può inoltre continuare a presentare, sia all’Inps che al datore di
lavoro, il certificato di malattia in formato cartaceo quando lo stesso viene da
medici privati non abilitati all’invio telematico o da strutture di pronto
soccorso, nonché quando l’evento di malattia comporta il ricovero ospedaliero (Inps, msg. 20 aprile 2011, n. 9197).
Il processo di invio telematico della certificazione è così distribuito (Inps, Processo di invio
circ. 16 aprile 2010, n. 60):
- i medici certificatori (dipendenti o convenzionati con Ssn) acquisiscono ed inviano i certificati al sistema di accoglienza centrale (Sac) del
Ministero dell’economia e delle finanze che provvede ad inoltrarli all’Inps; inoltre, possono annullare i certificati entro il giorno successivo al
rilascio e rettificare la data di fine prognosi entro il termine della stessa, sempre utilizzando i servizi erogati dal Sac.
In affiancamento ai servizi forniti dal Sac, l’Inps ha attivato, dal 2 febbraio 2011, il numero verde 800180919, con gestione tramite rete
intelligente delle chiamate e smistamento del traffico verso gli operatori del Contact center, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 20.00 e il
sabato dalle ore 8.00 alle 14.00.
Attraverso l’operatore telefonico il medico potrà fruire dei servizi di acquisizione, annullamento, rettifica o consultazione di uno o più
certificati medici di malattia anche in quelle zone dove i collegamenti via internet risultano più difficoltosi (Inps, msg. 2 febbraio 2011, n. 2597 e
8 febbraio 2011, n. 3161; Presidenza del Consiglio dei Ministri, circ. 23 febbraio 2011, n. 1);
- dopo l’invio all’Inps, il Sac restituisce al medico il numero identificativo per la stampa del certificato e dell’attestato da consegnare, entrambi,
al lavoratore;
- l’Inps, sulla base delle informazioni presenti sulle proprie banche dati e dei servizi forniti dall’Inpdap, individua, per l’intestatario del
certificato il datore di lavoro al quale mettere a disposizione l’attestato;
- l’Inps rende disponibili ai datori di lavoro, sul proprio sito Internet, funzioni di consultazione e di stampa degli attestati con elementi di
ricerca diversi, previo riconoscimento tramite Pin;
- l’Inps mette a disposizione dei lavoratori i certificati loro intestati accedendo al sito Internet dell’Istituto. In relazione alle credenziali di
accesso utilizzate, vengono visti tutti i certificati (accesso con Pin) o solo l’attestato (accesso con codice fiscale e numero del certificato);
- l’Inps canalizza verso le proprie sedi i certificati degli aventi diritto all’indennità di malattia per la disposizione di visite mediche di controllo e,
nei casi previsti, per il pagamento diretto delle prestazioni. In proposito, è stato avviato il progetto «Data Mining» per la disposizione delle
visite mediche di controllo, al fine di individuare gli eventi di malattia da sottoporre a visita (Inps, circ. 8 febbraio 2011, n. 26).
A decorrere dal 4 giugno 2013, l’Istituto di previdenza ha implementato i
propri sistemi informativi rendendo disponibile il nuovo formato per la
ricezione dei certificati di ricovero e delle certificazioni di malattia.
Le Regioni dovranno adeguarsi entro i successivi nove mesi; nelle more,
continueranno ad essere redatti dalle Strutture sanitarie certificati di ricovero
e di dimissioni (con o senza ulteriore prognosi) in modalità cartacea (Inps,
circ. 25 luglio 2013, n. 113).
Il certificato di malattia telematico deve obbligatoriamente contenere i Certificato
seguenti dati:
di malattia telematico
- codice fiscale del lavoratore;
- residenza o domicilio abituale;
- eventuale domicilio di reperibilità durante la malattia;
- codice di diagnosi, mediante l’utilizzo del codice nosologico ICD9-CM, che sostituisce o si aggiunge alle note di diagnosi;
- data di dichiarato inizio malattia, data di rilascio del certificato, data di presunta fine malattia nonché, nei casi di accertamento successivo al
primo, di prosecuzione o ricaduta della malattia;
- modalità ambulatoriale o domiciliare della visita eseguita.
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Il medico curante, alla restituzione del numero di certificato, rilascia al
lavoratore copia cartacea:
- dell’attestato di malattia per il datore di lavoro, privo di diagnosi;
- del certificato di malattia per l’assistito che contiene i dati della diagnosi e/o
il codice nosologico.
In caso di impossibilità per il medico di stampare la certificazione, lo stesso
comunicherà al lavoratore, il numero del certificato, attribuito dopo il
controllo e l’accettazione dei dati trasmessi. Tale numerazione, potrà essere
utilizzata dal lavoratore per ricercare, visualizzare e stampare il proprio
attestato direttamente dal sito Internet dell’Istituto.
Indirizzo L’indicazione dell’indirizzo presso cui è possibile effettuare le visite di controllo è un obbligo che ricade sul lavoratore malato il quale deve controllare
la correttezza di quanto indicato dal medico e, in mancanza, provvedervi
direttamente (Cass. S.U. 2.2.1993, n. 1283). Questo può riguardare la residenza abituale o un luogo diverso (ad esempio la casa di un parente) purché
espressamente specificato. Se il lavoratore omette tale indicazione e l’Inps
non ne disponga in altro modo, l’irregolarità comporta la non indennizzabilità fino a quando i dati mancanti non siano completati o se ne venga altrimenti a
conoscenza. Se invece l’Inps ne è già a conoscenza, per esempio per l’effettuazione di precedenti controlli, l’omessa indicazione dell’indirizzo non ha alcuna
conseguenza economica (Inps, circ. 4.8.1997, n. 182).
Se l’indirizzo insufficiente per il reperimento del lavoratore coincide con
quello riportato sul certificato di residenza il lavoratore può essere considerato giustificato (non perde l’indennità economica), ove si tratti di prima
malattia, con l’avvertenza che eventuali successivi eventi dovranno riportare
il corretto l’indirizzo, pena la decadenza del diritto all’indennità fino a
quando lo stesso non venga corretto (Inps, msg. 9.10.2009, n. 22747).
L’omessa indicazione dell’indirizzo non è automaticamente equiparabile
all’assenza ingiustificata alla visita di controllo (Cass. 23.8.1997, n.
7909; Inps, circ. 6.6.1990, n. 129): ne consegue che l’Inps deve cercare di
procurarselo utilizzando l’ordinaria diligenza e il lavoratore ha l’onere di
provare che l’Istituto era in grado di procurarselo altrimenti, per esempio
ricavandolo dalla busta o chiedendolo all’interessato, in caso di consegna
diretta del certificato (Cass. S.U. 2.2.1993, n. 1283).
Qualora durante la malattia il lavoratore cambi domicilio indicandolo
nella certificazione regolarmente inviata all’Inps e il medico di controllo si
sia invece recato al precedente recapito, indicato dal datore, la visita di
controllo non può ritenersi effettuata, con inapplicabilità della sanzione
prevista per l’irreperibilità del lavoratore, a nulla rilevando che il lavoratore
abbia comunicato l’indirizzo solo all’Inps e non al datore; quest’ultimo,
infatti, può chiedere il controllo solo attraverso i servizi ispettivi degli
istituti previdenziali (Cass. 26.5.1999, n. 5147). In caso di malattia all’estero, è inadempiente il lavoratore che affida la comunicazione di variazione dell’indirizzo a un telegramma, senza accertarsi che questo sia effettivamente giunto a destinazione (Cass. 9.10.1998, n. 10036).
Destinatari e termini Tutti i contratti prevedono a carico del lavoratore l’obbligo di giustificare
lo stato di malattia attraverso la tempestiva presentazione di un certificato
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medico, preceduto da una comunicazione dell’evento, la quale servirà a
giustificare l’assenza dal lavoro, mentre la certificazione dimostrerà l’esistenza della causa giustificativa.
La conoscenza potrà avvenire anche in modo informale (ad esempio telefonicamente) dando la possibilità al datore di lavoro di sostituire il lavoratore assente.
La trasmissione dell’avviso non esonera ovviamente dall’invio del certificato, ma l’invio in tempi brevissimi del certificato assorbe l’avviso (Cass.
21.3.1997, n. 2494).
I diversi contratti collettivi, a seconda del settore di appartenenza, prevedono
il termine entro il quale va effettuata la comunicazione, regolando il caso in
cui vi sia assenza ingiustificata e quando invece il mancato adempimento sia
giustificato.
È previsto per il lavoratore l’obbligo di comunicare non solo l’inizio dello
stato di malattia ma anche la sua eventuale prosecuzione (Cass. 19.2.1986,
n.1003) e, qualora la contrattazione collettiva non preveda tale incombenza, il lavoratore sarà comunque tenuto ad assolverla, secondo i principi di
correttezza e buona fede, in relazione al tipo di mansione svolta ed all’interesse del datore di lavoro (Cass. 26.3.1984, n.1977).
Si ritiene che anche l’assenza dal lavoro per malattia di un unico giorno
potrà rendere necessaria la presentazione di un certificato medico giustificativo per il diritto alla retribuzione (Cass. 22.8.2007, n. 17898).
Anche per le malattie di durata inferiore a quattro giorni che si esauriscono in carenza (per le quali non è dovuto il trattamento previdenziale)
permane in capo al lavoratore l’obbligo dell’invio del certificato sia all’Inps
che al datore di lavoro, tenuto conto dei riflessi in caso di successive ricadute
(Inps, circ. 95-bis/2006, punto 10).
Il termine di due giorni è perentorio, salvo seri e apprezzabili motivi (Cass.
8.8.2005, n. 16627). Il datore deve conservare il certificato per 10 anni e, in
caso di richiesta, esibire all’Inps la documentazione in proprio possesso.
La trasmissione del certificato tramite fax è considerata valida ai soli fini del Invio a mezzo fax
rispetto del termine di invio, previsto per consentire l’effettuazione di visite
mediche di controllo, fermo restando che per la concessione dell’indennità
occorre che il certificato medico originale pervenga in tempo utile e, quindi,
non oltre il termine annuale di prescrizione. Alcun valore è invece attribuibile
ad eventuali comunicazioni telefoniche (Inps, circ. 25.7.2003, n. 136).
Non è valida, in caso di malattia all’estero, la sola trasmissione a mezzo fax
del certificato (specie se di difficile lettura) in lingua straniera senza alcuna
indicazione dell’indirizzo ove effettuare il controllo (Cass. 24.6.2005, n.
13622).
L’indennità di malattia non spetta per i giorni non coperti dalla certifi- Ritardato rilascio
cazione. Ne consegue che, in caso di ritardo, sono indennizzabili i primi 2 o invio del certificato
giorni e non lo sono quelli successivi fino all’effettivo adempimento (Inps,
circ. 27.1.1983, n. 134399 e 8.8.1985, n. 179). Se la certificazione perviene
in ritardo sia al datore di lavoro sia all’Inps, i giorni di ritardo sono
computati avendo riguardo alla data di arrivo della certificazione pervenuta all’Inps. È facoltà del lavoratore addurre e provare l’esistenza di un
giustificato motivo del ritardato invio del certificato medico (Corte cost.
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29.12.1988, n. 1143; Cass. 8.8.2005, n. 16627). Nel caso di lavoratore che
viva da solo, particolare attenzione va posta alle condizioni di salute che,
per la loro gravità, abbiano di fatto impedito al lavoratore di lasciare
l’abitazione anche per più di 2 giorni.
Se l’invio avviene a mezzo posta, fa fede la data di invio della raccomandata; in caso di consegna a mano occorre che sia apposto un timbro datario
sul certificato in presenza del soggetto che effettua la consegna manuale
(Inps, circ. 8.8.1985, n. 11).
La decorrenza del trattamento economico (dal 4° giorno di malattia) è
computata, in via di massima, dalla data di rilascio della relativa certificazione.
Peraltro, l’Istituto ammette la possibilità di riconoscere, ai fini erogativi, la
sussistenza dello stato morboso anche per il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio della certificazione (Inps, circ. n. 147/1996).
Continuazione Se l’evento morboso si configura quale prosecuzione della stessa malattia, il
della malattia medico curante deve farne menzione nel certificato (art. 2, comma 6, D.L.
30.12.1979, n. 663, conv. in legge 29.2.1980, n. 33).
In caso di continuazione di malattia, non sono coperti dall’indennità
economica i giorni di ritardo compresi tra la data di scadenza della
prognosi precedente e quella di arrivo della certificazione successiva.
Se la certificazione di continuazione, pur essendo pervenuta entro i 2 giorni
dal rilascio, risulta rilasciata in ritardo si ha la perdita dell’indennità per
le giornate di malattia che non risultano comprovate dalla certificazione,
fatta eccezione per il giorno immediatamente precedente il rilascio della
certificazione medica, regola peraltro non applicabile quando la data della
malattia retroagisce di oltre un giorno da quello del rilascio (Inps, circ. n.
147/1996).
In presenza di successivi certificati intervallati dalla giornata festiva o dal
sabato e domenica in caso di settimana corta, si presume che i due periodi
costituiscano un unico evento morboso (Inps, circ. 28.1.1981, n. 134368).
Cig/Cigs Se la malattia insorge durante un periodo di Cig o Cigs a zero ore, il
lavoratore continua ad usufruire delle integrazioni salariali (cioè la Cig/Cigs non si sospende per effetto della malattia) e, poiché il rapporto è sospeso e non
vi è alcun obbligo della prestazione, non vi è alcun obbligo di farsi rilasciare
né di presentare il certificato medico (Inps, circ. 16.6.2009, n. 82).
Qualora, invece, lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione
dell’attività lavorativa per Cigo o Cigs a zero ore si possono verificare due casi:
1) se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in
malattia entrerà in Cigo o Cigs dalla data di inizio della stessa;
2) se, invece, non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il
lavoratore continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.
Per i lavoratori ad orario ridotto il trattamento Cigo non è dovuto, in alcun
caso, per le giornate di malattia, indipendentemente dall’indennizzabilità di
queste ultime (Inps, circ. 8.2.1973, 50943 GS/25).
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Giurisprudenza
Contrasto tra certificati medici
Se la prognosi del curante viene rivista dal medico di controllo che certifica la guarigione del lavoratore, in caso di nuovo e successivo esame da
parte del curante che lo ritenga ancora malato, è onere del datore di lavoro chiedere una nuova visita di controllo (Cass. 6.5.1995, n. 4938).
Certificato medico di malattia - Casi particolari
Pronto soccorso
Il certificato rilasciato dal pronto soccorso è idoneo a legittimare l’assenza ove non si limiti a
indicare la patologia ma precisi anche lo stato di incapacità lavorativa; ove tale indicazione manchi, il
certificato non sarà automaticamente respinto ma sarà valutato dal centro medico legale dell’Inps
(Inps, msg. 7.11.2003, n. 968). La certificazione delle prestazioni di pronto soccorso, in quanto non
equiparabile al ricovero, deve essere inviata entro 2 giorni dal rilascio (Inps, circ. 25.7.2003, n. 136).
Ricovero ospedaliero
La certificazione rilasciata dall’ospedale è valida ove sia redatta su carta intestata e riporti le
generalità del lavoratore, la data, la firma leggibile del medico e la diagnosi (senza quest’ultima il
certificato non vale). La certificazione che contenga prognosi successive al ricovero (convalescenza)
giustifica l’assenza solo se fa esplicito riferimento a uno stato di incapacità lavorativa. Il termine per la
spedizione è 2 giorni dal rilascio e il lavoratore deve indicare il proprio recapito. Il ritardato invio del
certificato è giustificato finché permane il ricovero, non oltre e comunque non oltre il termine
annuale di prescrizione (Inps, circ. 25.7.2003, n. 136).
Si tratta di quelle situazioni che, a fronte di ricoveri che richiederebbero lunghe degenze ai soli fini di
eseguire - per la guarigione completa o la stabilizzazione della malattia - un monitoraggio clinico o
esami strumentali complessi, prevedono la temporanea sospensione della degenza e il rientro in
ospedale del lavoratore solo nelle giornate programmate; poiché tra un appuntamento e l’altro il
soggetto può anche aver recuperato la propria capacità al lavoro, i «periodi intermedi» non sono
equiparabili a ricovero ove non sia espressamente certificata, dalla struttura ospedaliera o dal
medico curante, l’incapacità al lavoro causata dalla patologia in atto. La certificazione deve essere
inviata a cura del lavoratore entro 2 giorni dal rilascio. In caso di rientro nella struttura ospedaliera, al
termine del periodo di «dimissione protetta» o anche durante lo stesso, l’evento potrà essere
indennizzato, se ne ricorrono i presupposti (evento intervenuto entro 30 giorni dal precedente), quale
«ricaduta» (Inps, circ. 25.7.2003, n. 136).
Dimissioni
ospedaliere protette
Day hospital
Cicli
di cura ricorrenti
Tossicodipendenza
Le giornate in cui si effettua la prestazione in regime di day hospital sono equiparate al ricovero, per
cui, a prescindere dalla durata della presenza nel luogo di cura, l’incapacità al lavoro è senz’altro
riconoscibile anche se limitatamente al solo giorno di effettuazione della prestazione riportato nella
certificazione medica. Ai fini dell’indennizzabilità di ulteriori giorni successivi al ricovero in day
hospital, il lavoratore dovrà produrre altro certificato medico di continuazione, compilato in ogni sua
parte (Inps, circ. 25.7.2003, n. 136).
Riguardano i lavoratori che si sottopongono periodicamente, per lunghi periodi, a terapie
ambulatoriali, spesso specialistiche, comportanti incapacità al lavoro. Se sul certificato inviato è
barrata la relativa casella, si applicano i criteri della ricaduta, ove ne ricorrano i presupposti:
trattamento eseguito entro 30 giorni dal precedente. È sufficiente anche un’unica certificazione del
curante che attesti la necessità di trattamenti ricorrenti comportanti incapacità lavorativa e che li
qualifichi l’uno ricaduta dell’altro. Gli interessati dovranno inviare tale certificazione prima dell’inizio
della terapia, indicando i giorni di esecuzione. A tale certificazione dovranno far seguito, a cura degli
interessati, periodiche (es. mensili) dichiarazioni della struttura sanitaria, riportanti il calendario delle
prestazioni eseguite, le sole che danno titolo all’indennità. Tale soluzione opera anche in caso di dialisi
e di morbo di Cooley (Inps, circ. 25.7.2003, n. 136).
Anche se la diagnosi è riconducibile a uno stato di tossicodipendenza (a prescindere da un eventuale
soggiorno in comunità terapeutica, che non è automaticamente equiparato al ricovero ospedaliero), la
certificazione deve indicare lo stato di incapacità lavorativa. Il lavoratore è tenuto a osservare le
fasce orarie e può indicare quale luogo per la visita di controllo la comunità di recupero (Inps, circ.
25.7.2003, n. 136).
I lavoratori comunitari, cittadini degli altri Stati membri, sono considerati lavora- Certificati in lingua
tori nazionali. Gli Stati membri dell’Unione europea sono attualmente 28; si originale lavoratori Ue
definiscono cittadini comunitari coloro che hanno la cittadinanza di uno di questi:
Italia, Germania, Francia, Lussemburgo, Olanda, Belgio, Regno Unito, Irlanda, Austria, Spagna, Portogallo, Grecia, Danimarca, Svezia,
Finlandia, Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Slovenia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta e Cipro, Romania e Bulgaria, Croazia.
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Per quanto riguarda la certificazione medica da esibire all’Inps in caso di
incapacità temporanea al lavoro, i cittadini comunitari non hanno l’onere
di farla pervenire in lingua italiana ma possono presentarla, nei termini,
in lingua originaria, non essendo esigibile dagli stessi la traduzione della
certificazione legittimamente ottenuta nei rispettivi Paesi. L’onere di traduzione grava sulle sedi dell’Inps (Inps, msg. 3.12.2007, n. 28978).
Malattia in Paesi Ue Se la malattia si verifica in un Paese appartenente all’Unione europea o che
o convenzionati abbia stipulato apposita convenzione, l’assicurato deve presentare all’Istitu-
zione estera, entro 3 giorni dall’inizio dell’inabilità, idonea certificazione di
malattia e deve essere munito della Tessera europea assicurazione malattia (che ha sostituito il formulario E111). L’istituzione estera provvederà a
trasmettere all’Inps la documentazione medica acquisita, compresi gli esiti
dei controlli eventualmente effettuati (Inps, msg. 3.12.2007, n. 28978 e
1.8.2005, n. 27699). Il certificato rilasciato dal medico o dalla struttura
sanitaria straniera è in tutto e per tutto equiparato a quello nazionale e
deve essere inviato senza necessità di traduzioni o legalizzazioni particolari, a condizione che tale obbligo sia espressamente escluso dalla convenzione
o accordo bilaterale. I Paesi in questione sono:
1) quelli extra Ue con i quali sono stati stipulati Accordi che prevedono l’applicazione della disciplina comunitaria (Islanda, Norvegia e
Liechtenstein in base all’Accordo See, Svizzera e Turchia);
2) Paesi extra Ue con i quali sono stati stipulate Convenzioni estese (Argentina, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Croazia, Jersey e Isole del Canale,
Macedonia, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato di Serbia e Montenegro, Tunisia, Uruguay e Venezuela).
Sono esenti da legalizzazione, a condizione che rechino l’apostille, gli atti e i
documenti rilasciati dagli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aia del 5.10.1961.
Certificato di malattia Se la malattia si verifica durante il temporaneo soggiorno all’estero in un Paese
in Paesi extra Ue non appartenente all’Unione europea o che non abbia stipulato alcuna con-
venzione o accordo specifico in materia, la corresponsione dell’indennità di
malattia avviene solo dopo la presentazione all’Inps della certificazione
originale, legalizzata a cura della locale rappresentanza diplomatica o
consolare italiana. Spesso le ambasciate o i consolati incaricano medici di loro
fiducia di esaminare i certificati. Detti medici, dopo averne accertata la veridicità, consegnano agli interessati (che talvolta sono anche sottoposti a visita) la
certificazione «originale» convalidata ovvero, in sostituzione di questa, altra
certificazione da loro redatta direttamente in lingua italiana. In presenza di
tali situazioni la legalizzazione è perfezionata all’atto della convalida della
certificazione originale o della redazione della nuova certificazione, fermo restando che è comunque sempre necessaria la attestazione, da parte dell’ambasciata o consolato interessati, della veste di proprio medico fiduciario conferita
al sanitario che ha svolto il servizio in argomento, nonché della autenticità della
sua firma (Inps, circ. 6.9.2006, n. 95). Per i lavoratori occupati in detti Paesi è
stabilito che gli stessi trasmettano la certificazione, secondo le predette regole,
alla rappresentanza diplomatica e consolare italiana e al datore di lavoro
entro 5 giorni (Inps, circ. 12.7.1988, n. 156 e 30.7.1990, n. 182; Cass.
24.6.2005, n. 13622).
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Assenza per malattia
Deve essere giustificata con apposita certificazione medica rilasciata dai medici abilitati
Deve essere trasmessa all’Inps (soggetto per il quale si
versa la contribuzione di malattia) e al datore di lavoro
È previsto l’obbligo di trasmissione diretta all’Inps da
parte dei medici, per via telematica
La ricezione e la consultazione degli attestati possono
avvenire:
- on line o attraverso il numero verde di Contac center
dell’Inps fornendo il codice fiscale e il numero di protocollo;
- attraverso il portale dell’Istituto con accesso tramite Pin;
- attraverso il sistema di invio con posta elettronica
certificata
Entro due giorni dal rilascio (fatta eccezione per i ricoveri
ospedalieri
Unicolavoro24 - La certificazione nel sistema elettronico lavoro Frizzera
FUNZIONE: in caso di malattia, evento che rappresenta una delle ipotesi tutelate di sospensione dell’obbligazione contrattuale in capo al
dipendente (art. 36 Costituzione; art. 2110 c.c.), la certificazione medica ha il duplice scopo di:
- legittimare l’assenza tramite la certificazione appunto di un soggetto estraneo al rapporto di lavoro (il medico che redige il documento);
- comunicare ufficialmente tale situazione al datore di lavoro e all’Inps, per quanto concerne la conoscenza dell’evento e la sua durata, la sua
copertura economica e normativa nonché l’eventuale effettuazione delle visite di controllo.
La prognosi, che giustifica l’assenza per malattia, decorre dal giorno in cui il medico visita il paziente e constata lo stato patologico (Trib. Roma
25.6.2013). La tradizionale modalità di ottenimento della certificazione di malattia da parte del lavoratore era imperniata sul rilascio di un
certificato cartaceo in due parti (certificato vero e proprio e attestato), una delle quali, l’attestato, doveva essere inviato al datore di lavoro
tramite raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di due giorni da rilascio.
CERTIFICAZIONE TELEMATICA: la disciplina originariamente stabilita per i pubblici dipendenti, nei cui confronti si prevede che in tutti i casi
di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la
rilascia, all’Istituto nazionale della previdenza sociale (art. 55-septies, comma 2, D.Lgs. 30.3.2001, n. 165) è stata estesa anche a tutti i
lavoratori del settore privato. In particolare, il Collegato lavoro ha disposto che al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per
malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in tutti i casi di
assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le
disposizioni di cui all’art. 55-septies del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 (art. 25, legge 4.11.2010, n. 183). A partire dal 13 settembre 2011, il datore di
lavoro riceverà/preleverà dall’Inps (con i nuovi formati xml, secondo quanto precisato dall’Inps con la circ. 25.7.2013, n. 113) la certificazione
esclusivamente per il tramite delle procedure telematiche messe a disposizione dall’Istituto, ove questa sia rilasciata da un medico dipendente del Ssn o sia con esso convenzionato e da quest’ultimo trasmessa con il citato canale telematico all’Inps (fatta eccezione per i casi di
concreta impossibilità). Il Ministero della funzione pubblica e il Ministero del lavoro (circ. n. 4/2011) hanno precisato che le disposizioni
riguardanti la gestione della certificazione di malattia e della connessa attestazione della inidoneità al lavoro devono intendersi totalmente equiparate per i lavoratori dei settori pubblico e privato. Pertanto, la suddetta equiparazione deve essere estesa anche ai soggetti
abilitati al rilascio della certificazione di malattia (Inps, circ. n. 117, 9.9.2011).
CERTIFICATI DI RICOVERO E DI DIMISSIONI DELLE STRUTTURE SANITARIE: l’Inps ha precisato che le Regioni dovranno adeguarsi
alla trasmissione telematica dei certificati entro 9 mesi e che, fino ad allora, continueranno a essere redatti certificati di ricovero e di
dimissioni in modalità cartacea, con conseguente obbligo del lavoratore di trasmettere o recapitare il certificato cartaceo all’Istituto e al
proprio datore di lavoro (copia con sola prognosi) (Inps, circ. 27.7.2013, n. 113).
OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE TELEMATICA: ferma la facoltà dei lavoratori del settore privato di rivolgersi anche a un medico
curante libero professionista di propria scelta, la certificazione da parte di un medico dipendente o convenzionato con il Ssn - e quindi in
modalità telematica - diventa invece obbligatoria nei seguenti casi (alternativi tra loro):
- eventi di malattia di durata, singolarmente considerati, superiore a 10 giorni (quindi da 11 in su);
- terza assenza per malattia (a prescindere dalla durata) nell’anno solare.
Fanno eccezione a quanto sopra, le assenze per malattia per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o diagnostiche: in
questi casi, a prescindere dalla durata e dalla numerosità delle assenze, la certificazione può essere rilasciata anche da un medico o da una
struttura privata e, fino all’adeguamento del sistema di trasmissione telematica con l’ingresso anche di questi soggetti, può essere prodotta in
forma cartacea (Inps, circ. 9.9.2011, n. 117).
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MALATTIA
MEDICI ABILITATI: sono obbligati alla trasmissione telematica dei certificati medici di malattia i medici dipendenti del servizio sanitario
nazionale e quelli con esso convenzionati. Per questi soggetti sono previste sanzioni disciplinari che possono arrivare al licenziamento o
alla revoca della convenzione. Possono accedere a tale modalità, ma non vi sono per il momento obbligati, anche i medici liberi
professionisti. Non sono per il momento obbligate le strutture ospedaliere e quelle di pronto soccorso per i certificati di ricovero,
dimissioni e pronto soccorso (Pcm, circ. 23.3.2011, n. 1).
RILASCIO DEL CERTIFICATO SENZA EFFETTUAZIONE DELLA VISITA: commette una violazione del codice deontologico il medico che, senza
aver sottoposto a visita il paziente, compili un certificato di malattia a giustificazione dell’assenza dal lavoro: tale condotta legittima nei suoi confronti
l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per un mese (Cass. 9.3.2012, n. 3705). Commette il reato
di falso ideologico ex art. 480 c.p. il medico convenzionato con il Ssn che rilasci una certificazione medica di malattia attestante l’esistenza di una
patologia o il suo perdurare senza aver preventivamente visitato il paziente (Cass. pen., sez. V, 2.2.2012, n. 18687).
CONTENUTO DELLA CERTIFICAZIONE: la certificazione di malattia viene compilata dal medico curante (art. 7, D.P.C.M. 26.3.2008) o dalla
struttura sanitaria e consta di due sezioni:
- il certificato vero e proprio, che indica anche la diagnosi;
- l’attestato, ossia la copia per il datore, privo della suddetta diagnosi.
Eccezion fatta per la presenza o mancanza della diagnosi, il contenuto restante è identico e riporta: 1) dati identificativi del medico che redige il
certificato; 2) dati di prognosi, ossia inizio e termine previsto della malattia; 3) se si tratti di inizio, continuazione o ricaduta; 4) se si tratti di visita
ambulatoriale o domiciliare; 5) nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita del lavoratore; 6) residenza o domicilio abituale del
lavoratore, completo di città, indirizzo e cap.; 7) in caso di reperibilità durante la malattia a un indirizzo diverso da quello abituale, va indicato
espressamente il nominativo indicato presso l’abitazione, se diverso dal proprio, la città, l’indirizzo e il cap. In occasione della visita, il lavoratore ha
l’onere di mostrare al medico la propria tessera sanitaria (Pcm, circ. 18.3.2011, n. 4). A conclusione della procedura, il medico - anche nel caso in cui
sia impossibilitato a stampare la certificazione - deve rilasciare al lavoratore il numero del certificato (che viene attribuito dopo il controllo e
l’accettazione dei dati trasmessi), grazie al quale, inserendo anche il proprio codice fiscale, il lavoratore può accedere al sito internet Inps e
ricercare, visualizzare e stampare direttamente il documento in questione (Inps, circ. 16.4.2010, n. 60).
FUNZIONAMENTO DELLA PROCEDURA: la procedura telematica di inoltro della certificazione medica è basata sul Sistema di accoglienza
centrale (Sac), che è l’infrastruttura tecnologica del Ministero dell’economia e delle finanze (D.I. 26.2.2010). La piena entrata a regime di tale
procedura, con decorrenza 13.9.2011 comporta, anche per il settore privato, la cessazione dell’obbligo in capo al lavoratore di inviare al
datore di lavoro la copia dell’attestato di malattia rilasciato dal medico al momento dell’invio della certificazione telematica (Pcm, circ.
18.3.2011, n. 4, in G.U. 13.6.2011, n. 135). In dettaglio, il medico del Ssn o con esso convenzionato (Inps, circ. 31.1.2011, n. 21):
a) si collega al sistema e inserisce i dati del lavoratore;
b) il Sac riceve la certificazione e la inoltra all’Inps che assegna il numero di protocollo;
c) quindi il Sac abilita il medico alla stampa del certificato e dell’attestato, copia dei quali deve essere rilasciata al lavoratore;
d) l’Inps rende immediatamente disponibile al datore di lavoro l’attestazione di malattia rilasciata dal medico curante.
Il corretto funzionamento della procedura comporta che il Sac inoltra automaticamente tutte le informazioni all’Inps, con conseguente
cessazione di qualsiasi obbligo di spedizione in capo al dipendente; l’Inps attribuisce quindi a ogni singolo certificato un numero di
protocollo univoco, il che consente al medico di stampare una copia del certificato e dell’attestato, da consegnare al lavoratore, il quale,
peraltro, è obbligato a chiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato e di fornirlo al datore di lavoro ove questi, a
sua volta, glielo richieda (Pcm, circ. 18.3.2011, n. 4). A tale proposito si segnala l’accordo Confindustria-Cgil/Cisl/Uil del 20.7.2011 con il quale
viene stabilito (in attesa di eventuale regolamentazione specifica nei Ccnl di categoria) che il lavoratore, nei termini precedentemente previsti
per l’invio del certificato cartaceo, è tenuto a comunicare all’azienda il citato numero di protocollo identificativo della malattia. Tale
comunicazione può essere effettuata anche con modalità telematiche come, per esempio, a mezzo e-mail o sms. Accordi aziendali possono
individuare specifiche modalità operative. I medici, nel caso di mal funzionamento del sistema (per esempio problemi nel sistema web o
nell’accesso della rete internet), hanno la possibilità di utilizzare il servizio telefonico (sostituivo della procedura telematica) reso disponibile
dal Sac (numero 800 013 577). Tale servizio è considerato di secondo livello. In ogni caso il medico ha la possibilità di redigere il certificato
cartaceo (senza essere sanzionato) nel caso i cui i tempi richiesti dal risponditore automatico confliggano con il dovere primario di assolvere
agli obblighi assistenziali.
RETTIFICA E ANNULLAMENTO: tramite la procedura telematica, il medico, entro il termine del periodo di prognosi originariamente
indicato, può rettificare il certificato, anticipando quindi la conclusione della malattia ovvero può chiedere all’Inps, al massimo entro il giorno
successivo al rilascio, l’annullamento di un certificato già inviato.
ABILITAZIONE ALLA CONSULTAZIONE DEI DATI DA PARTE DEL DATORE E DEGLI INTERMEDIARI: anche il datore di lavoro e il suo
consulente possono avvalersi dei servizi on line per la consultazione dei certificati di malattia dei propri dipendenti. A questo scopo deve
richiedere alla sede Inps un apposito Pin dietro presentazione di un modulo:
- di richiesta, compilato e firmato dal datore di lavoro o da un suo legale rappresentante, con l’elenco dei dipendenti ai quali rilasciare il Pin
per l’accesso agli attestati di malattia del personale;
- di richiesta individuale, compilato e firmato da ogni dipendente autorizzato, allegando fotocopia del documento di identità del soggetto.
In caso di cessazione dell’attività o del trasferimento in altra struttura (dovendosi anche intendere «ad altre mansioni»), l’azienda deve
chiedere tempestivamente la revoca dell’autorizzazione. Il funzionario Inps verifica la correttezza della richiesta, l’identità del richiedente e la
sua condizione di dipendente dell’azienda e quindi rilascia il Pin. Se l’utente è già in possesso di un Pin, la funzione di consultazione verrà
semplicemente aggiunta (Inps, circ. 16.4.2010, n. 60). L’Inps ha poi emanato ulteriori chiarimenti in merito ai casi nei quali è possibile che la
funzione «ricerca deleghe» non trovi deleghe, come avviene nel caso in cui l’azienda non abbia inviato negli ultimi 4 mesi denunce E-mens per
quel soggetto o quando il richiedente sia presente tra i soggetti collegati ma con un profilo diverso da quelli autorizzabili: titolari d’azienda,
rappresentanti legali e amministratori (Inps, msg. 16.7.2010, n. 18901). Il datore e l’intermediario possono anche consultare i certificati medici
dei dipendenti tramite codice fiscale del malato e numero di protocollo del certificato ovvero rivolgersi al Contact center Inps al numero
803164 (Inps, circ. 9.9.2011, n. 117).
CONSULTAZIONE ATTESTATI DI MALATTIA PER DATORI E CONSULENTI CON PIN: tramite un apposito link disponibile sul sito internet
dell’Inps, dopo aver inserito il Pin aziendale, il datore di lavoro o il consulente può visionare e stampare gli attestati di malattia dei propri
dipendenti, o dei dipendenti delle aziende che si gestiscono in qualità di consulente del lavoro. Sono consentiti diversi tipi di ricerche e viene
offerta la possibilità di scaricare la lista degli attestati (fonte: www.Inps.it).
CONSULTAZIONE ATTESTATI DI MALATTIA PER DATORI E CONSULENTI CON NUMERO PROTOCOLLO: tramite un apposito link disponibile
sul sito internet dell’Inps, il datore di lavoro o il consulente da lui delegato può consultare e stampare un attestato di malattia fornendo il numero
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di protocollo del certificato e il codice fiscale associato. Questo servizio è fruibile anche telefonicamente chiamando il Contact center integrato
Inps-Inail al numero verde gratuito 803164 o al numero 06164164 con tariffazione a carico dell’utente chiamante (fonte: www.Inps.it).
RICEZIONE ATTESTATI DI MALATTIA PER DATORI E CONSULENTI CON PEC: oltre ai servizi di consultazione tramite portale Inps, il datore può
anche richiedere la «ricezione automatica attestati di malattia via e-mail» che consente di ricevere quotidianamente via Pec la lista degli
attestati dei propri dipendenti. Il datore di lavoro può richiedere questo servizio recandosi presso una sede Inps. Lo stesso servizio può essere
richiesto anche dai consulenti del lavoro appositamente delegati, che potranno ricevere gli attestati dei dipendenti delle aziende da loro gestite (fonte: www.Inps.it). In considerazione delle modifiche che sono state apportate al su citato sistema, con particolare riguardo allo schema di
validazione xsd, l’Istituto ha reso noto che - con decorrenza a partire dal 4.6.2013 - saranno modificati i file xml contenenti gli attestati di malattia,
oggi resi disponibili ai datori di lavoro attraverso i servizi on line e la Pec. Ne consegue che, a partire dalla predetta data, i datori dovranno adattare
i sistemi automatici per la gestione dei file xml eventualmente utilizzati (Inps, msg. 7.5.2013, n. 7485; Inps, circ. 25.7.2013, n. 113).
CONSULTAZIONE DEGLI ATTESTATI E CERTIFICATI DA PARTE DEL LAVORATORE: l’Inps rende disponibile a tutti i lavoratori il servizio di
consultazione e stampa dei dati relativi ai propri certificati inviati in via telematica da parte del medico curante. Il servizio per la consultazione
degli attestati è accessibile da un apposito link sul sito Inps (Inps facile, come fare per) e consente di consultare e stampare gli attestati di
malattia inserendo il numero di protocollo del certificato e il codice fiscale associato. Per la consultazione degli attestati non occorre
alcuna autenticazione. Invece, per quanto riguarda i certificati, il lavoratore, sempre tramite il sito internet Inps, può accedere, dopo aver
inserito il proprio Pin, al servizio che consente la consultazione e la stampa dei suoi certificati di malattia. Questo servizio, inoltre, permette
l’inserimento del proprio numero di cellulare e/o l’indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec): fornendo il proprio numero di cellulare, il
lavoratore riceverà via sms il numero di protocollo dei propri certificati mentre, comunicando il proprio indirizzo di Pec, si potranno ricevere
via e-mail i dati dei certificati (fonte: http://www.Inps.it/).
CERTIFICATI DI MALATTIA: LE RISPOSTE DELL’INPS ALLE FAQ (WWW.INPS.IT)
Domande frequenti dei lavoratori dipendenti
La certificazione on line va fatta anche per assenze Il certificato di malattia telematico va rilasciato in ogni caso.
di un solo giorno?
Cosa succede se il medico curante sbaglia ad indicare l’indirizzo per la reperibilità del lavoratore:
può il lavoratore stesso essere ritenuto giustificabile nel caso in cui venga disposta la visita medica
di controllo domiciliare all’indirizzo errato?
Il lavoratore che chiede al medico curante di redigere il certificato di malattia ai fini
dell’assenza dal lavoro, deve assicurarsi che l’indirizzo riportato per la reperibilità sia
corretto e completo (ad esempio: frazione, contrada ecc. ). Qualora si tratti di località
di difficile individuazione, è necessario riportare tutti gli elementi utili al medico di
controllo, incaricato dall’Inps, per l’espletamento della visita medica di controllo
presso il domicilio del lavoratore.
Infatti, con il certificato telematico non cambia la responsabilità del lavoratore di
collaborare pienamente per il compimento degli eventuali accertamenti medici di
controllo che il datore di lavoro o l’Inps vorranno effettuare. Pertanto, se la visita non
potrà essere effettuata per indicazione errata o incompleta del domicilio il lavoratore
non verrà di regola ritenuto giustificabile e, nel caso di pagamento dell’indennità di
malattia da parte dell’Inps, verranno conseguentemente applicate le sanzioni previste dalla legge.
Per questo si raccomanda al lavoratore di controllare l’indirizzo inserito nel certificato
anche mediante richiesta al medico di copia del certificato e dell’attestato di malattia,
come previsto nella circolare n. 4/2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
del Dipartimento della funzione pubblica. Tale circolare riconosce espressamente al
lavoratore la possibilità di richiedere al medico copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia ovvero, anche in alternativa, l’invio degli stessi documenti in formato pdf
alla propria casella di posta elettronica. L’obbligo di invio del certificato da parte del
medico al lavoratore che ne fa richiesta è stato successivamente previsto dall’art. 7,
comma 1-bis, del decreto legge n. 179 del 18.10.2012 convertito con modificazioni
nella legge n. 221 del 17.12.2012.
Le strutture sanitarie ospedaliere sono obbligate a
trasmettere telematicamente i certificati di ricovero ed eventualmente di malattia? Come deve comportarsi il lavoratore in caso di ricovero?
Allo stato attuale, pur essendo stato previsto per legge l’obbligo di invio telematico
della certificazione di ricovero e di malattia per le strutture sanitarie ospedaliere, in
realtà non esistono ancora le condizioni tecniche per consentire tale trasmissione.
Pertanto, in caso di ricovero il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato in modalità
cartacea e provvedere, nelle consuete modalità, a trasmetterlo all’Inps. Egli deve
altresì inviare una copia priva di diagnosi al proprio datore di lavoro. È stato, tuttavia,
pubblicato con decreto interministeriale 18 aprile 2012 il nuovo disciplinare tecnico
che consentirà anche alle suddette strutture sanitarie la trasmissione telematica,
tramite Sac, dei certificati di malattia e di ricovero.
Domande frequenti dei datori di lavoro
Il lavoratore è tenuto a produrre copia dell’attestato di malattia al proprio datore di lavoro o questi è
obbligato a visualizzare l’attestato direttamente
tramite i servizi dell’Inps?
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Con il certificato telematico e soprattutto con lo sviluppo dei servizi messi a
disposizione dall’Inps - si vedano le circolari n. 60/2010, n. 119/2010 - il datore di
lavoro può prendere direttamente visione degli attestati di malattia dei propri
dipendenti. La circolare n. 4/2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
del Dipartimento della funzione pubblica, infatti, introduce l’obbligo per tutti i datori
di lavoro (pubblici o privati) di utilizzare i citati servizi dell’Inps, esonerando in tal
modo il lavoratore dall’onere di inviare copia dell’attestato di malattia all’azienda.
IL SOLE 24 ORE
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MALATTIA
Resta comunque fermo l’obbligo del lavoratore di segnalare tempestivamente al
datore di lavoro la propria assenza e il corretto indirizzo per la reperibilità.
Inoltre, il lavoratore del settore privato è obbligato a fornire, se il datore di lavoro lo
richiede, il numero di protocollo identificativo del certificato/attestato di malattia
comunicatogli obbligatoriamente dal medico.
Solo nei casi in cui la trasmissione telematica del certificato non sarà possibile e verrà
redatto dal medico curante il certificato in modalità cartacea, o qualora il datore - per
sue motivate esigenze anche temporanee - ne faccia richiesta, il lavoratore dovrà
obbligatoriamente trasmettere l’attestato alla propria azienda e, se assicurato Inps, il
certificato all’Istituto previdenziale, entro 2 giorni dalla data di rilascio.
Non risulta possibile stampare più di due volte lo Il cittadino può, dai Servizi on line Inps, visualizzare e stampare senza limitazione:
stesso certificato, sia lato cittadino che lato medi- - i propri attestati, fornendo codice fiscale e numero del certificato;
- i propri certificati, fornendo il Pin dell’Inps e il numero del certificato.
co. Come si può ovviare?
Dal primo febbraio del 2011, inoltre, i medici hanno la possibilità di avere la lista dei
certificati emessi e regolarmente ricevuti.
Domande frequenti dei medici
A quali categorie appartengono i lavoratori a cui La circolare n. 2 del 28.9.2010 del Dipartimento della digitalizzazione della pubblica
non è richiesto l’invio telematico dei certificati di amministrazione e l’innovazione tecnologica - nel richiamare l’art. 3 del D.Lgs. n.
165/2001 - stabilisce al paragrafo 2.1 che per «... i magistrati e avvocati dello Stato,
malattia?
professori universitari, personale appartenente alle forze armate e alle forze di
polizia, corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale della carriera diplomatica e
prefettizia ... omissis ... rimane vigente la tradizionale modalità cartacea». Tuttavia, a
seguito dell’emanazione del decreto legge n. 179 /2012 convertito con modificazioni
nella legge n. 221/2012 è stato introdotto l’obbligo della certificazione telematica di
malattia anche per i dipendenti del settore pubblico precedentemente esonerati con
la sola esclusione del «personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
Con il certificato cartaceo si potevano redigere i Le circostanze rappresentate, pur attenendo ad una prassi che nel tempo si era
certificati anche quando il lavoratore, dimentican- consolidata, sono un’anomalia anche penalmente rilevante. Per tale motivo oggi la
dosi, veniva a chiedere il certificato il giorno che procedura non permette di generare certificati che non possono definirsi tali
doveva rientrare al lavoro, quindi già guarito. Ora, essendo ratifiche di fatti anamnestici.
qualora si verificasse questa evenienza, il certifica- In primo luogo, il medico, all’atto del rilascio del certificato, attesta in scienza e
to on line non viene accettato per incongruenza di coscienza non la malattia ma l’incapacità all’attività lavorativa del proprio assistito
date. Come risolvere il problema in questi casi?
dovuta ad infermità che direttamente constata: si ricorda in proposito che all’art. 7
Perché non è possibile emettere certificati con fine del D.P.C.M. 26 marzo 2008 si intende per «certificato di malattia», «l’attestazione
prognosi antecedente la data di rilascio? Ad esempio, scritta di un fatto di natura tecnica destinata a provare la verità di fatti direttamente
se un paziente dice di essere stato ammalato solo ieri, rilevabili dal medico curante nell’esercizio della professione, che attesti l’incapacità
deve essere possibile fare il certificato con:
temporanea al lavoro, con l’indicazione della diagnosi e della prognosi, di cui all’art.
1. data di emissione: oggi;
2, comma 1 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni
2. inizio prognosi: ieri;
dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33».
3, fine prognosi: ieri.
In secondo luogo, appare utile ricordare che la giurisprudenza consolidata della Corte di
Come certificare quei cittadini che, ammalatisi il legittimità penale afferma: «... omissis ... risponde di falso ideologico il medico che attesti
giorno precedente, richiedono il giorno successivo una malattia senza aver compiuto la visita, anche se di essa non abbia fatto esplicita
la certificazione di malattia? Attualmente il siste- menzione nel certificato» (C. cass. ,V sez. pen. 29.1.2008, n. 4451).
ma non accetta certificati per il giorno precedente
quando il paziente sia già rientrato al lavoro. Li
accetta invece se nella certificazione si comprende
anche il giorno corrente. In pratica impedisce di
giustificare l’assenza per un sol giorno quando
questo è richiesta nella giornata successiva.
Sono un medico e gradirei sapere come comportarmi per i certificati in casi come questo: questa
mattina si presenta un paziente che è stato male
ieri pomeriggio. Il paziente lavora di pomeriggio e
oggi dovrebbe tornare a lavoro. Il sistema però
non accetta una prognosi con data precedente alla
data di emissione e ieri ricevevo in studio al mattino. Il paziente, tuttavia, non poteva prevedere di
sentirsi male il pomeriggio. Come è possibile certificare il malore del paziente?
Visto che i numeri di protocollo sono in ordine Esiste una procedura di rettifica che il medico deve utilizzare solo per modificare la
crescente è scontato che, in caso di due certificati prognosi prima della sua scadenza. Per altre esigenze il medico deve rilasciare all’assistito
riferiti alla stessa persona, l’ultimo in ordine di una dichiarazione scritta e dettagliata, che certifichi eventuali variazioni di altri dati
tempo sia quello esatto per indirizzo, domicilio, rispetto a quelli comunicati con il certificato telematico, da consegnare all’Inps solo nel
caso di lavoratori aventi diritto all’indennità di malattia a carico Inps, ovvero soltanto al
inizio malattia o diagnosi.
datore di lavoro in caso di lavoratori non assicurati all’Inps per la malattia.
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MALATTIA
Ho trasmesso un certificato on line per un paziente, ma ho sbagliato la data di inizio della prognosi.
Interpellata, l’Inps mi ha risposto che erano trascorsi 2 giorni dalla data di fine della prognosi e
non era possibile correggere l’errore. Il paziente
era andato a lavorare in questi 2 giorni. Come
posso risolvere questo problema?
Un paziente si è presentato a lavoro un giorno
prima della scadenza della malattia. È possibile
rettificare la prognosi?
Il medico deve trasmettere telematicamente i certificati di malattia anche per i dipendenti pubblici?
L’allegato tecnico al D.M. del 26.02.2010 prevede, al paragrafo 5.2, che il servizio di
rettifica è consentito al solo «... fine di anticipare il termine del periodo di prognosi...»
e che «... l’operazione è consentita esclusivamente entro il termine del periodo di
prognosi indicato dal certificato». In tali casi è, comunque, necessario informare
l’Inps dell’errore o della ripresa anticipata dell’attività lavorativa.
Certamente, con correlata irrogazione di sanzioni (salvo il caso di impedimento
oggettivo) qualora non ottemperi a quanto espressamente previsto dalle disposizioni di legge ed, in particolare, dall’art. 25 della legge n. 183/2010 e dall’art. 7 del
decreto legge n. 179/2012 convertito nella legge n. 221/2012. I dati dei lavoratori del
settore pubblico sono messi automaticamente dal sistema a disposizione per la
visualizzazione da parte dei datori di lavoro pubblici (dati degli attestati di malattia) e
dei lavoratori (dati dei propri certificati).
Per l’autocertificazione si sta valutando l’opportunità di un indirizzo univoco al
Dipartimento. In caso di risposta affermativa se ne dovranno valutare le regola di
accesso al certificato telematico che rimane la modalità elettiva.
Ogni medico che emette una prognosi è tenuto all’invio telematico del certificato di
malattia. Il medico del Ssn o con esso convenzionato ha già ricevuto le necessarie
credenziali. Gli altri medici, in attesa delle credenziali, utilizzeranno le previgenti
modalità (ovvero rilascio cartaceo del certificato da consegnarsi a cura del lavoratore
all’Inps, entro 2 giorni).
Sono un medico specialista ed ho sempre autocertificato con il certificato bianco. Adesso dovrò usare la procedura telematica?
Sono un medico di famiglia e ho ricevuto un paziente il quale ha avuto 3 giorni di prognosi da un
medico specialista, su normale certificato bianco.
Il paziente ora mi richiede il certificato telematico
e il conseguente inoltro all’Inps.
Alla luce della normativa previgente (circ. n. 99/«996)
sappiamo che «... il libero professionista non disponendo degli appositi moduli utilizza il proprio ricettario secondo le modalità abituali della certificazione di
merito: il lavoratore in questo caso dovrebbe provvedere a duplicare in fotocopia il certificato per trasmettere i due esemplari ai rispettivi destinatari ...»
Possiamo confermare che questa categoria di medici
è esonerata dall’inoltro telematico o, nel caso specifico, lo specialista ha sbagliato a rilasciare il certificato
bianco e, a sua volta, il medico curante non è obbligato a intervenire emettendo lui nuovo certificato?
I pediatri sono tenuti a comunicare per via telema- No. Allo stato attuale, la certificazione telematica riguarda unicamente l’assenza per
tica gli attestati di assenza della madre per malat- malattia del lavoratore. Tuttavia, l’art. 7, comma 3, del decreto legge n. 179/
2012 convertito con modificazioni nella legge n. 221/2012 ha stabilito l’obbligo di
tia bambino?
invio telematico anche dei certificati attestanti la malattia del bambino necessari per
poter fruire dei congedi previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Tale disposizione
necessita ancora di un apposito decreto attuativo.
Come procedere per rettificare certificati medici Se il certificato è stato emesso in modalità cartacea ed occorre rettificarlo, bisogna
emessi in modalità cartacea? Si deve utilizzare la procedere sempre in modalità cartacea.
modalità telematica? Se si, è possibile avvalersi del
servizio erogato dal Contact center integrato?
Domande frequenti di interesse generale
Le strutture sanitarie ospedaliere sono obbligate a Allo stato attuale, pur essendo stato previsto per legge l’obbligo di invio telematico
trasmettere telematicamente i certificati di ricove- della certificazione di ricovero e di malattia per le strutture sanitarie ospedaliere, in
ro ed eventualmente di malattia? Come deve com- realtà non esistono ancora le condizioni tecniche per consentire tale trasmissione.
Pertanto, in caso di ricovero il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato in modalità
portarsi il lavoratore in caso di ricovero?
cartacea e provvedere, nelle consuete modalità, a trasmetterlo all’Inps. Egli deve
altresì inviare una copia priva di diagnosi al proprio datore di lavoro. È stato, tuttavia,
pubblicato con decreto interministeriale 18 aprile 2012 il nuovo disciplinare tecnico
che consentirà anche alle suddette strutture sanitarie la trasmissione telematica,
tramite Sac, dei certificati di malattia e di ricovero.
Con il certificato cartaceo si potevano redigere i Le circostanze rappresentate, pur attenendo ad una prassi che nel tempo si era
certificati anche quando il lavoratore, dimentican- consolidata, sono un’anomalia anche penalmente rilevante. Per tale motivo oggi la
dosi, veniva a chiedere il certificato il giorno che procedura non permette di generare certificati che non possono definirsi tali
doveva rientrare al lavoro, quindi già guarito. Ora, essendo ratifiche di fatti anamnestici.
qualora si verificasse questa evenienza, il certifica- In primo luogo, il medico, all’atto del rilascio del certificato, attesta in scienza e
to on line non viene accettato per incongruenza di coscienza non la malattia ma l’incapacità all’attività lavorativa del proprio assistito
dovuta ad infermità che direttamente constata: si ricorda in proposito che all’art. 7
date. Come risolvere il problema in questi casi?
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MALATTIA
Come certificare quei cittadini che, ammalatisi il
giorno precedente, richiedono il giorno successivo
la certificazione di malattia? Attualmente il sistema non accetta certificati per il giorno precedente
quando il paziente sia già rientrato al lavoro. Li
accetta invece se nella certificazione si comprende
anche il giorno corrente. In pratica impedisce di
giustificare l’assenza per un sol giorno quando
questo è richiesta nella giornata successiva.
del D.P.C.M. 26 marzo 2008 si intende per «certificato di malattia», «l’attestazione
scritta di un fatto di natura tecnica destinata a provare la verità di fatti direttamente
rilevabili dal medico curante nell’esercizio della professione, che attesti l’incapacità
temporanea al lavoro, con l’indicazione della diagnosi e della prognosi, di cui all’art.
2, comma 1 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni
dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33».
In secondo luogo, appare utile ricordare che la giurisprudenza consolidata della Corte di
legittimità penale afferma: «... omissis ... risponde di falso ideologico il medico che attesti
una malattia senza aver compiuto la visita, anche se di essa non abbia fatto esplicita
menzione nel certificato» (C. cass. ,V sez. pen. 29.01.2008, n. 4451).
Ho trasmesso un certificato on line per un paziente, ma ho sbagliato la data di inizio della prognosi.
Interpellata, l’Inps mi ha risposto che erano trascorsi 2 giorni dalla data di fine della prognosi e
non era possibile correggere l’errore. Il paziente
era andato a lavorare in questi 2 giorni. Come
posso risolvere questo problema?
Un paziente si è presentato a lavoro un giorno
prima della scadenza della malattia. È possibile
rettificare la prognosi?
L’allegato tecnico al D.M. del 26.2.2010 prevede, al paragrafo 5.2, che il servizio di
rettifica è consentito al solo «... fine di anticipare il termine del periodo di prognosi
...» e che «... l’operazione è consentita esclusivamente entro il termine del periodo di
prognosi indicato dal certificato». In tali casi è, comunque, necessario informare
l’Inps dell’errore o della ripresa anticipata dell’attività lavorativa.
Il lavoratore è tenuto a produrre copia dell’attestato di malattia al proprio datore di lavoro o questi è
obbligato a visualizzare l’attestato direttamente
tramite i servizi dell’Inps?
Con il certificato telematico e soprattutto con lo sviluppo dei servizi messi a
disposizione dall’Inps - si vedano le circolari n. 60/2010, n. 119/2010 - il datore di
lavoro può prendere direttamente visione degli attestati di malattia dei propri
dipendenti. La circolare n. 4/2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
del Dipartimento della funzione pubblica, infatti, introduce l’obbligo per tutti i datori
di lavoro (pubblici o privati) di utilizzare i citati servizi dell’Inps, esonerando in tal
modo il lavoratore dall’onere di inviare copia dell’attestato di malattia all’azienda.
Resta comunque fermo l’obbligo del lavoratore di segnalare tempestivamente al
datore di lavoro la propria assenza e il corretto indirizzo per la reperibilità.
Inoltre il lavoratore del settore privato è obbligato a fornire, se il datore di lavoro lo
richiede, il numero di protocollo identificativo del certificato/attestato di malattia
comunicatogli obbligatoriamente dal medico.
Solo nei casi in cui la trasmissione telematica del certificato non sarà possibile e verrà
redatto dal medico curante il certificato in modalità cartacea, o qualora il datore - per
sue motivate esigenze anche temporanee - ne faccia richiesta, il lavoratore dovrà
obbligatoriamente trasmettere l’attestato alla propria azienda e, se assicurato Inps, il
certificato all’Istituto previdenziale, entro 2 giorni dalla data di rilascio.
Non risulta possibile stampare più di due volte lo Il cittadino può, dai servizi on line Inps, visualizzare e stampare senza limitazione:
stesso certificato, sia lato cittadino che lato medi- - i propri attestati, fornendo codice fiscale e numero del certificato;
- i propri certificati, fornendo il Pin dell’inps e il numero del certificato.
co. Come si può ovviare?
Dal primo febbraio del 2011, inoltre, i medici hanno la possibilità di avere la lista dei
certificati emessi e regolarmente ricevuti.
INVIO DELL’ATTESTATO AL DATORE E AL SUO CONSULENTE TRAMITE PEC: altra, e forse più semplice, modalità per entrare in possesso
degli attestati di malattia dei propri dipendenti è costituita, per i datori di lavoro e per i loro consulenti, dalla possibilità di riceverli
direttamente dall’Inps nella casella di posta elettronica certificata (Pec) indicata dal datore e dal consulente (Inps, circ. 7.9.2010, n. 119).
L’Inps si è impegnato a fornire il servizio di inoltro degli attestati con cadenza giornaliera. A tal fine, il datore deve:
1) utilizzare il medesimo indirizzo di Pec al quale dovranno essere indirizzati gli attestati telematici;
2) inoltrare la richiesta all’indirizzo di posta certificata di una sede Inps.
La richiesta dei datori di lavoro privati deve contenere la matricola Inps (l’azienda può richiedere di abbinare a quell’indirizzo di Pec più
matricole Inps riferite alla stessa azienda) e l’indicazione del formato di invio (txt, xml, entrambi). Tale modalità di trasmissione non è di fatto
utilizzabile per i lavoratori non ancora conosciuti dall’Inps e abbinabili al datore di lavoro perché non è ancora stata presentata la denuncia
Uniemens.
VISITE FISCALI: tramite la procedura informatica di cui sopra, è possibile per i datori di lavoro e per i loro intermediari abilitati richiedere on
line anche l’effettuazione delle visite fiscali, quindi con la massima tempestività (Pcm, circ. 18.3.2011, n. 4). La richiesta telematica può essere
effettuata per un solo lavoratore e per una sola visita alla volta; la procedura visualizza l’esito della visita dopo che questa è stata effettuata
(Inps, circ. 12.9.2011, n. 118).
CONSULENTI DEL LAVORO E ALTRI INTERMEDIARI: anche i consulenti del lavoro e gli altri intermediari autorizzati sono abilitati alla visione dei
certificati medici dei dipendenti delle aziende assistite (Inps, circ. 9.9.2011, n. 117;F ond. Studi CDL, circ. 17.2.2011, n. 2), come era stato esplicitamente
previsto (Pcm, circ. 18.3.2011, n. 4). A tale proposito, l’Inps ha precisato che gli intermediari che abbiano ricevuto delega generale da un datore di
lavoro allo svolgimento di tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale nei confronti dell’Inps ed abbiano comunicato
all’Istituto l’esistenza di tale delega mediante l’apposita applicazione informatica (circ. n. 28/2011), possono accedere anche alla procedura (resa
operativa dall’Istituto stesso) di consultazione dei certificati di malattia (Inps, msg. n. 18367/2011).
CESSAZIONE DELL’OBBLIGO DI INVIO A MEZZO RACCOMANDATA: una volta che il datore di lavoro abbia optato per la consultazione on
line degli attestati telematici di malattia (previa richiesta del Pin, come visto sopra), ovvero per la ricezione tramite Pec nella propria casella di
posta, e comunque a partire dal prossimo 13 settembre 2011 per tutti i certificati inviati in via telematica, viene meno - perché totalmente
inutile - l’obbligo del lavoratore di inviare l’attestato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro due giorni dal rilascio (art. 2,
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comma 2, D.L. 30.12.1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29.2.1980, n. 33; Pcm, circ. 18.3.2011, n. 4). È bene, quindi, che il
datore di lavoro informi i dipendenti, rammentando comunque il permanere dell’obbligo nel caso di malattia non certificata - per
qualsivoglia ragione - in via telematica. Detto obbligo è stato confermato anche dall’accordo Confindustria-Cgil/Cisl/Uil del 20.7.2011. A tale
proposito va ricordato che per effetto di quanto disposto dal comma 5-ter dell’art. 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 16,
comma 9, del D.L. n. 98/2011 (legge n. 111/2011), nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie,
prestazioni specialistiche od esami diagnostici e l’assenza stessa è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata da
un medico o da una struttura privata, che ha svolto la visita o la prestazione, detta certificazione (in attesa di un’eventuale loro abilitazione
alla procedura telematica) potrà essere prodotta ancora in forma cartacea.
CONSULTAZIONE DEI DATI DA PARTE DEL LAVORATORE: l’Inps rende disponibile a tutti i lavoratori il servizio di consultazione e stampa
dei dati relativi ai propri certificati inviati in via telematica da parte del medico curante. A tal fine, le possibilità sono le seguenti:
1) accesso al sito Inps (servizi on line) tramite codice Pin. Il Pin si ottiene tramite gli uffici Inps o con procedura on line sul sito dell’ente e
consente di disporre di tutti i propri certificati medici, comprensivi di diagnosi;
2) accesso al sito Inps, tramite inserimento del proprio codice fiscale e del numero del certificato comunicato dal medico curante allo scopo di
consultare un singolo e specifico attestato di malattia;
3) ricezione di copia del certificato e dell’attestato in formato pdf, mediante invio direttamente da parte del medico curante, alla casella
di posta elettronica del lavoratore (Pcm, circ. 18.3.2011, n. 4);
4) ricezione del numero di protocollo dei certificati via sms a un numero indicato dal lavoratore: a tal fine la richiesta deve essere presentata
all’Inps inserendo on line il proprio Pin ovvero inoltrando una richiesta all’Istituto tramite Pec (Inps, circ. 16.2.2012, n. 23).
INVIO AL CITTADINO TRAMITE PEC O E-MAIL: come nel caso del datore di lavoro, anche il cittadino/lavoratore può chiedere che le
attestazioni di malattia vengano inviate alla propria casella di Posta elettronica certificata (Inps, circ. 28.12.2010, n. 164). Il cittadino, dopo
aver scelto sul sito Inps l’opzione «consultazione certificati di malattia» e aver immesso il proprio codice Pin, tramite apposito pannello può
consultare i certificati telematici già rilasciatigli oppure attivare l’apposita funzione per la richiesta di ricezione dei propri certificati tramite Pec.
Tale scelta è sempre reversibile, ovvero disattivabile a piacere dell’utente. Il lavoratore che non disponga di una casella di Pec ma abbia
ottenuto il Pin valido per la consultazione dei certificati di malattia, può chiedere all’Inps l’invio di copia dei medesimi presso
un comune indirizzo e-mail da lui indicato (Inps, circ. 12.9.2011, n. 118).
MANCATA TRASMISSIONE ON LINE: la ricezione da parte dell’Inps dei certificati cartacei inviati da medici del Ssn o con esso convenzionati
verrà segnalata alle autorità competenti, al fine dell’eventuale esercizio dell’azione disciplinare, tramite un sistema automatizzato di
monitoraggio. Lo stesso Istituto, tuttavia ha preso atto dell’esistenza di alcune situazioni particolari quali:
- gli eventi di malattia comportanti ricovero ospedaliero;
- le certificazioni emesse da strutture di pronto soccorso;
- le certificazioni emesse da medici privati ancora non abilitati all’invio telematico (si veda altresì quanto disposto dal co. 5-ter dell’art.
55-septies del D.Lgs. n. 165/2001);
- l’impossibilità del medico a utilizzare il sistema di trasmissione telematica.
In tutti questi casi, ove non sia praticabile la trasmissione on line della certificazione di malattia, ovvero si è in presenza di una deroga prevista
dalla normativa di riferimento, vi è l’obbligo per le strutture Inps di accettare la certificazione cartacea regolarmente compilata e inoltrata
(Inps, msg. 20.4.2011, n. 9197).
ZONE NON RAGGIUNTE DALL’ADSL: particolari istruzioni sono state dettate dall’Inps in relazione alla trasmissione del certificato medico di
malattia per zone non raggiunte da adsl ossia da internet a banda larga (Inps, msg. 10.3.2011, n. 6143). In questi casi, è messo a disposizione
dei medici di famiglia un canale alternativo mediante un’applicazione auto-installante sul personal computer del medico che consente di
acquisire i dati qualificanti il certificato e di inoltrarli, utilizzando una pen-drive con modem gsm, mediante un flusso di messaggi sms verso gli
archivi centrali dell’Inps. Il medico interessato deve farne richiesta all’Inps, le cui sedi provvederanno a consegnare il software in discorso
unitamente al manuale d’uso, scaricato dal sito e copiato su supporto CD. L’utilizzo di questa applicazione prevede che il medico:
1) si doti di una propria pen-drive, con modem gsm ed interfaccia usb;
2) installi il software dopo aver collegato la pen-drive;
3) si accrediti presso l’Inps con le modalità proprie che consentono l’attribuzione di un codice Pin.
Una volta accreditato, dotato di Pin e di pen-drive, il medico potrà quindi trasmettere i certificati medici in oggetto al sistema centrale. Ad ogni
certificato medico inviato viene assegnato un codice identificativo; per ogni trasmissione viene rilasciata dal sistema una ricevuta di «effettuata
trasmissione» in duplice copia, una per il medico e una per il cittadino. Il certificato deve essere poi stampato dal medico, firmato e
consegnato all’interessato come ricevuta di avvenuta trasmissione.
CALL CENTER: in ogni caso, sono stati resi disponibili una serie di numeri di telefono, grazie ai quali gli interessati possono espletare le varie
pratiche; i numeri utili sono i seguenti:
Chi
Ente
Servizio fornito
Numero
Medici
Sac
Assistenza in genere
80003070
Medici
Inps
Acquisizione, annullamento, rettifica o consultazione di certificati di malattia nelle zone
di difficile collegamento a internet, se in possesso del Pin rilasciato dalle sedi Inps
800 180 919
Medici
Sac
Servizio di secondo livello, tramite risponditore automatico, per ovviare a problemi
di invio tramite web o accesso alla rete
800013577
Datori e lavoratori
Inps
Assistenza in genere
803164
PROCEDURA TELEMATICA E INDENNITÀ DI MALATTIA: l’Inps, con la circ. 31.1.2011, n. 21, parzialmente modificata dalla circ. 9.9.2011, n.
117, ha precisato che l’art. 25, legge n. 183/2010 non ha inteso apportare alcuna innovazione per quanto concerne la normativa generale
inerente alla prestazione economica dell’indennità di malattia erogata dall’Inps ai lavoratori del settore privato ai sensi dell’articolo 2 del
decreto legge n. 663/1979 convertito dalla legge n. 33/1980 e successive modificazioni. Pertanto, rimane sempre riconosciuta al lavoratore
privato la possibilità di richiedere al proprio medico curante, anche qualora questi non sia un medico del Ssn o con esso convenzionato, la
certificazione attestante lo stato di incapacità lavorativa, nei limiti fissati dalle regole previste dall’art. 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001 per
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i dipendenti pubblici (vista la totale equiparazione), vale a dire che:
- nei casi di assenza per malattia superiori a dieci giorni e comunque nei casi di eventi successivi al secondo, nel corso dell’anno solare,
anche per il lavoratore del settore privato vige l’obbligo di produrre idonea certificazione rilasciata unicamente dal medico del Ssn o con
esso convenzionato, con esclusione delle assenze per malattia per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o diagnostiche
per le quali la certificazione giustificativa può essere rilasciata anche da medico o struttura privata (comma 5-ter del citato art. 55-septies).
- per gli eventi di malattia aventi durata pari o inferiore a 10 giorni nonché per le assenze fino al secondo evento, nel corso dell’anno
solare, il lavoratore può rivolgersi, per la certificazione di malattia, anche al medico curante non appartenente al Ssn o con esso
convenzionato (situazione che consente ancora l’utilizzo del certificato cartaceo).
MODULI A LETTURA OTTICA: nei casi di impossibilità, da parte dei medici, nell’utilizzo della procedura telematica - Circ. PCM Dip. funz.
pubb./Min. lav., 18.3.2011, n. 4) il certificato di diagnosi e quello contenente la prognosi (inizio e durata presunta) della malattia possono
ancora essere redatti (sia per la giustificazione dell’assenza sia per l’indennità economica di malattia - Inps circ. 31.1.2011, n. 21 e msg.
20.4.2011, n. 9197) in conformità a quanto previsto nel D.M. Sanità 30.9.1991 (moduli a lettura ottica). I moduli sono costituiti da 2 schede,
denominate rispettivamente A e B, contenenti la diagnosi e la prognosi. Il modulo A - Diagnosi deve riportare: a) le generalità del lavoratore;
b) la data dichiarata di inizio della malattia; c) l’indicatore per l’evidenziazione della posizione di «turnista» dichiarata dal lavoratore; d)
la prognosi clinica; e) l’indicatore di inizio o di continuazione o di ricaduta della malattia; f) la data di rilascio del certificato; g) la diagnosi e
la classificazione nosologica della stessa; h) la firma e il timbro del medico che rilascia il certificato. Vanno inoltre compilati gli
appositi campi utili a identificare il medico, il lavoratore e, in particolare, l’indirizzo ove il malato è reperibile per l’effettuazione delle visite di
controllo (art. 2, co. 2 e 3, D.M. 30.9.1991). Il modulo B - prognosi è predisposto per la compilazione a ricalco dal modello A, è destinato alla
attestazione dell’inizio e della durata presunta della malattia e non contiene le informazioni sulla diagnosi (art. 2, co. 4, D.M. 30.9.1991).
CERTIFICAZIONI NON «STANDARD»: possono continuare ad essere considerate valide (sia per la giustificazione dell’assenza sia per
l’indennità economica di malattia - Inps, circ. 31.1.2011, n. 21 e msg. 20.4.2011, n. 9197), nei casi in cui sia ancora consentito il certificato,
le certificazioni rilasciate su modelli non «standard» (es. ricettario privato) o su quelli in uso presso i reparti ospedalieri o il pronto
soccorso (fino a quando anche dette strutture sanno passate obbligatoriamente alla procedura telematica - Ministero per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, circ. 23.2.2011, n. 1), a condizione però che dagli stessi risulti una prognosi non di natura strettamente
«clinica» ma che, attraverso una precisa diagnosi, metta il medico Inps in condizione di valutare l’incapacità al lavoro; in caso di dubbio, la
valutazione della certificazione è demandata al medico di sede. Questi certificati, comunque da inoltrarsi sia al datore di lavoro che all’Inps,
sono validi a condizione che contengano i seguenti dati: nominativo del lavoratore, diagnosi e prognosi, intestazione, data di rilascio, timbro
e firma del medico, abituale domicilio del lavoratore ed eventualmente il diverso temporaneo recapito. Ove uno di questi dati manchi, è
compito del lavoratore assicurato chiedere, a chi ha rilasciato il certificato, la regolarizzazione, senza che possa supplire il medico curante
(Inps, circ. 13.5.1996, n. 99; circ. 25.7.2003, n. 136; msg. 7.11.2003, n. 968).
INDIRIZZO: l’indicazione dell’indirizzo presso cui è possibile effettuare le visite di controllo è un obbligo che ricade sul lavoratore malato il
quale deve controllare la correttezza di quanto indicato dal medico e, in mancanza (difficile omettere l’indirizzo nella nuova procedura
telematica), provvedervi direttamente (Cass., S.U., 2.2.1993, n. 1283). L’indirizzo può riguardare la residenza abituale o un luogo diverso (es. la casa di un parente) purché espressamente specificato (il lavoratore è tenuto, anche in presenza della nuova procedura telematica di
rilascio e trasmissione del certificato medico, a comunicare al medico e al datore di lavoro l’eventuale indirizzo di reperibilità, se diverso
dalla residenza o dal domicilio abituale - Circ. PCM Dip. funz. pubb./Min. lav., 18.3.2011, n. 4). L’omessa indicazione dell’indirizzo, ormai
limitata ai residui casi in cui il certificato non venga trasmesso con la nuova procedura telematica (in quest’ultimo caso risulterebbe difficile
l’omissione), non è automaticamente equiparabile all’assenza ingiustificata alla visita di controllo (Cass. 18.7.2003, n. 11286; Cass.
23.8.1997, n. 7909; Inps, circ. 6.6.1990, n. 129). Se il lavoratore omette l’indicazione dell’indirizzo esatto e completo, si hanno due situazioni
distinte:
a) l’Inps non ne dispone e non può procurarselo in altro modo: l’irregolarità comporta la non indennizzabilità fino a quando i dati
mancanti non siano completati o se ne venga altrimenti a conoscenza. La perdita della prestazione previdenziale riguarda l’intero evento di
malattia o, comunque, tutte quelle giornate attestate da una certificazione priva dell’indirizzo esatto e completo (Inps, msg. 9.10.2009, n.
22747);
b) l’Inps ne è già a conoscenza, per aver effettuato precedenti controlli (Inps, circ. 4.8.1997, n. 182) o ricavandolo da certificati medici già
in proprio possesso: in questo caso l’indennità economica deve comunque essere erogata.
È a carico del lavoratore l’onere di dimostrare che l’Inps era in grado di procurarsi l’indirizzo utilizzando l’ordinaria diligenza, per esempio
ricavandolo dalla busta o chiedendolo all’interessato, in caso di consegna diretta del certificato(Cass., S.U., 2.2.1993, n. 1283). Qualora,
durante la malattia, il lavoratore cambi domicilio indicandolo nella certificazione regolarmente inviata all’Inps e il medico di controllo si sia
invece recato al precedente recapito, indicato dal datore, la visita di controllo non può ritenersi effettuata, con inapplicabilità della sanzione
prevista per l’irreperibilità del lavoratore, a nulla rilevando che il lavoratore abbia comunicato l’indirizzo solo all’Inps e non al datore;
quest’ultimo, infatti, può chiedere il controllo solo attraverso i servizi ispettivi degli Istituti previdenziali (Cass. 26.5.1999, n. 5147). In caso
di malattia all’estero, è inadempiente il lavoratore che affida la comunicazione di variazione dell’indirizzo a un telegramma, senza accertarsi
che questo sia effettivamente giunto a destinazione (Cass. 9.10.1998, n. 10036). Se l’indirizzo è insufficiente per reperire il lavoratore ma è
uguale a quello riportato sul certificato di residenza, il primo evento di malattia è esente da sanzione ma negli eventi successivi il lavoratore
dovrà assolutamente indicare l’indirizzo esatto e completo (Inps, msg. 9.10.2009, n. 22747).
INVIO, OVE ANCORA PREVISTO, DELLA CERTIFICAZIONE CARTACEA DA PARTE DEL LAVORATORE: DESTINATARI E TERMINI: salvi
gli eventuali obblighi di comunicazione tempestiva e preventiva a mezzo telefono (o altro mezzo: esempio e-mail o sms - Accordo
Confindustria-Cgil/Cisl/Uil del 20.7.2011) stabiliti dal contratto collettivo o regolamento aziendale (obbligo che permane anche in presenza
della nuova procedura telematica di trasmissione della certificazione), e a prescindere dal fatto che la malattia duri fino a 3 giorni o di
più (Inps, circ. 6.9.2006, n. 95-bis), il certificato medico (possibile ancora, nei casi in cui vi sia impossibilità di utilizzare il sistema di
trasmissione telematica ovvero, nei limiti previsti, il lavoratore si sia rivolto a un medico privato - circ. PCM Dip. funz. pubb. 18.3.2011, n.
4 - Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, circ. 23.2.2011, n. 1 - Inps, msg. 20.4.2011, n. 9197 - Inps, cir. n. 21/2011 - Inps,
circ. n. 117/2011) deve essere inviato, entro 2 giorni dal rilascio, a cura del lavoratore e mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, sia
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al datore di lavoro. Nei predetti casi in cui risulta ancora possibile l’emissione del certificato cartaceo, è ammessa la trasmissione anche a
mezzo di corrispondenza ordinaria ovvero con raccomandata senza avviso di ricevimento, ferme restando le conseguenze di un eventuale
smarrimento. Non devono inviare la certificazione all’Inps i lavoratori che non hanno titolo a percepire l’indennità di malattia a carico dell’Inps
(Inps, msg. 20.4.2011, n. 9197). Il termine di 2 giorni è perentorio, salvo seri e apprezzabili motivi (Cass. 8.8.2005, n. 16627). Se il giorno di
scadenza del termine è festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo (Inps, circ. 28.1.1981, n. 134368). Il datore deve
conservare il certificato per 10 anni e, in caso di richiesta, esibire all’Inps la documentazione in proprio possesso.
INVIO A MEZZO FAX: la trasmissione del certificato cartaceo (nei casi in cui sia ancora possibile ottenere il certificato cartaceo) tramite fax
è considerata ai soli fini del rispetto del termine di invio, previsto per consentire l’effettuazione di visite mediche di controllo, fermo restando
che per la concessione dell’indennità occorre che il certificato medico originale pervenga in tempo utile e, quindi, non oltre il termine
annuale di prescrizione. Nessun valore è invece attribuibile ad eventuali comunicazioni telefoniche (Inps, circ. 25.7.2003, n. 136). Non è
valida, in caso di malattia all’estero, la sola trasmissione a mezzo fax del certificato (specie se di difficile lettura) in lingua straniera senza
alcuna indicazione dell’indirizzo ove effettuare il controllo (Cass. 24.6.2005, n. 13622).
RITARDATO RILASCIO O INVIO DEL CERTIFICATO: l’indennità di malattia non spetta per i giorni non coperti dalla certificazione. Ne
consegue che, in caso di ritardo, ormai limitato alle situazioni in cui vanga ancora rilasciato il certificato cartaceo (nella procedura telematica
risulta praticamente eliminata la possibilità di trasmissione tardiva) sono indennizzabili i primi 2 giorni e non lo sono quelli successivi fino
all’effettivo adempimento (Inps, circ. 27.1.1983, n. 134399 e 8.8.1985, n. 11). Se la certificazione perviene in ritardo sia al datore di lavoro sia
all’Inps, i giorni di ritardo sono computati avendo riguardo alla data di arrivo della certificazione pervenuta all’Inps. È facoltà del lavoratore
addurre e provare l’esistenza di un giustificato motivo del ritardato invio del certificato medico (C. cost. 29.12.1988, n. 1143; Cass. 8.8.2005, n.
16627). Nel caso di lavoratore che viva da solo, particolare attenzione va posta alle condizioni di salute che, per la loro gravità, abbiano di fatto
impedito al lavoratore di lasciare l’abitazione anche per più di 2 giorni. Se l’invio avviene a mezzo posta, fa fede la data di invio della
raccomandata; in caso di consegna a mano occorre che sia apposto un timbro datario sul certificato in presenza del soggetto che effettua la
consegna manuale (Inps, circ. 8.8.1985, n. 11). La decorrenza del trattamento economico (dal 4° giorno di malattia) è computata, in via di
massima, dalla data di rilascio della relativa certificazione. Peraltro, l’Istituto ammette la possibilità di riconoscere, ai fini erogativi, la
sussistenza dello stato morboso anche per il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio della certificazione (Inps, circ.
147/1996).
CONTINUAZIONE DELLA MALATTIA: se l’evento morboso si configura quale prosecuzione della stessa malattia, il medico curante deve
farne menzione nel certificato attraverso la procedura telematica ovvero, nei casi residuali, nel modello cartaceo (art. 2, comma 6, D.L.
30.12.1979, n. 663, conv. legge 29.2.1980). In caso di continuazione di malattia, non sono coperti dall’indennità economica i giorni di
ritardo (nella procedura telematica risulta praticamente eliminata la possibilità di trasmissione tardiva) compresi tra la data di scadenza
della prognosi precedente e quella di arrivo della certificazione successiva. Se la certificazione di continuazione, pur essendo pervenuta,
quella cartacea (nei casi ancora previsti), entro i 2 giorni dal rilascio, e quella telematica, in tempo reale, risulta rilasciata in ritardo si ha la
perdita dell’indennità per le giornate di malattia che non risultano comprovate dalla certificazione, fatta eccezione per il giorno
immediatamente precedente il rilascio della certificazione medica, regola peraltro non applicabile quando la data della malattia retroagisce di
oltre un giorno da quello del rilascio (Inps, circ. n. 147/1996). In presenza di successivi certificati intervallati dalla giornata festiva o dal sabato
e domenica in caso di settimana corta, si presume che i 2 periodi costituiscano un unico evento morboso (Inps, circ. 28.1.1981, n. 134368).
CONTRASTO TRA CERTIFICATI MEDICI: se la prognosi del curante viene rivista dal medico di controllo che certifica la guarigione del
lavoratore, in caso di nuovo e successivo esame da parte del curante che lo ritenga ancora malato, è onere del datore di lavoro chiedere una
nuova visita di controllo (Cass. 6.5.1995, n. 4938).
CONTESTAZIONE DELLA VALIDITÀ DEL CERTIFICATO DA PARTE DEL DATORE E POTERE DI SINDACATO DEL GIUDICE: il contenuto del
certificato medico che sia stato contestato da parte del datore di lavoro è sempre pienamente sindacabile da parte del giudice sia sotto il
profilo della coerenza dei suoi contenuti diagnostici che sotto il profilo della idoneità della patologia certificata a giustificare l’astensione
dal lavoro come pure per quanto concerne l’eventuale incongruenza dei contenuti diagnostici con le circostanze del fatto che sono state
appurate durante la causa (Corte appello Bologna 3 ottobre 2013).
N. 1 - gennaio 2014
IL SOLE 24 ORE
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