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Entrate comunali

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Entrate comunali
REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA
DELLE ENTRATE COMUNALI
- Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 163 del 21.12.1998,
divenuta esecutiva per decorso di giorni 30 dal ricevimento dell’atto da
parte del Comitato Regionale di Controllo ed a seguito di avvenuta
pubblicazione all’Albo Pretorio senza reclami ai sensi dell’art. 47 della legge
8.6.1990 n° 142.
- Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n° 32 del 28.3.2000 e n°
35 del 28.2.2001.
- Modificato con deliberazioni del Commissario straordinario n° 12 e n° 16 del
30.1.2007.
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 29.4.2010.
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 27.4.2015.
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 19.4.2016.
Comune di Lucca - Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali (versione 2016)
SOMMARIO
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO .............................................................................................................. 3
ART. 1 BIS - INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE. ................................................................................................. 3
ART. 1 TER - CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE. .................................................................................... 3
ART. 1 QUATER - CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI. ...................................................................................... 4
ART. 2 – GESTIONE DELLE ENTRATE.................................................................................................................... 4
ART. 2 BIS – RISCOSSIONE COATTIVA .................................................................................................................. 5
ART. 3 - SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE ................................................................................................ 5
ART. 4 - SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE ......................................................................... 5
ART. 5 – VISTO DI ESECUTIVITÀ SUI RUOLI ........................................................................................................... 5
ART. 5 BIS – RATEAZIONE DEGLI IMPORTI IN RISCOSSIONE COATTIVA........................................................................ 6
ART. 6 - RIPETIBILITÀ DELLE SPESE DI NOTIFICAZIONE ............................................................................................ 6
ART. 7 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO ................................................................................................................... 7
ART. 8 - AUTOTUTELA...................................................................................................................................... 7
ART. 8 BIS - INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE. ...................................................................................................... 8
ART. 8 TER - CONTRIBUENTI NON RESIDENTI........................................................................................................ 9
ART.8 QUATER – DIFFERIMENTO DEI TERMINI. ..................................................................................................... 9
ART. 9 – IMPORTO MINIMO PER I VERSAMENTI ED I RIMBORSI ................................................................................ 9
ART. 9 BIS – MISURA DEGLI INTERESSI ................................................................................................................ 9
ART. 10 – RECUPERI DI SUPERFICI IMPONIBILI ED ERRORE SCUSABILE ..................................................................... 10
ART. 11 – RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE ......................................................................................................... 10
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Comune di Lucca - Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali (versione 2016)
Art. 1 – Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione delle entrate comunali, ai sensi dell’art. 52
decreto legislativo 15.12.1997 n° 446 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 1 bis - Informazione del contribuente1.
1. L’amministrazione comunale assume idonee iniziative volte a consentire la completa e
agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari vigenti in materia tributaria, anche
curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei
contribuenti presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e l’Ufficio Tributi nonché curandone
la diffusione su Internet, mediante pubblicazione sulla Rete Civica.
2. L’amministrazione comunale porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i
mezzi idonei tutte le disposizioni da essa emanate che dispongano sulla organizzazione,
sulle funzioni e sui procedimenti tributari.
3. A tal fine l’Amministrazione Comunale utilizza in particolare comunicati stampa, affissione
di manifesti nonché comunicazioni inviate alle associazioni dei consumatori, sindacali e di
categoria, professionali ed economiche.
1.
2.
3.
4.
5.
1
Art. 1 ter - Conoscenza degli atti e semplificazione.
L’amministrazione comunale assicura l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli
atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo
domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa
amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel
luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui
si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità
idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro
destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
L’amministrazione informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai
quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l’irrogazione di una
sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il
riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
L’amministrazione comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di
dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a
disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti
sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le
obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e
più agevoli.
Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in
possesso dell’amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal
contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell’articolo 18 commi
2 e 3 della legge 7 agosto 1990 n° 241, relativi ai casi di accertamento d’ufficio di fatti, stati
e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da
dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione,
l’amministrazione comunale invita il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi
Gli artt. 1 bis, 1 ter, 1 quater, 8 bis, 8 ter e 8 quater sono stati introdotti con deliberazione del Consiglio Comunale n°
35 del 28.2.2001.
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Comune di Lucca - Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali (versione 2016)
telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un
termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La
disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un
minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica
nell’ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad
effettuare il versamento diretto.
Art. 1 quater - Chiarezza e motivazione degli atti.
1. Gli atti dell’amministrazione comunale sono motivati secondo quanto prescritto dall’articolo
3 della legge 7 agosto 1990 n° 241, concernente la motivazione dei provvedimenti
amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato
la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto,
questo deve essere allegato all’atto che lo richiama.
2. Gli atti dell’amministrazione comunale indicano:
a) l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto
notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame
anche nel merito dell’atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile
ricorrere in caso di atti impugnabili.
1.
2.
3.
4.
5.
2
Art. 2 – Gestione delle entrate2
Le entrate comunali sono gestite direttamente dal Comune, tranne che per la riscossione
coattiva, affidata alla società Lucca Holding Servizi Srl, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del
D.Lgs. n. 446/1997 e dell’art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000.
Alla suddetta società Lucca Holding Servizi Srl possono essere affidate dal Comune la
gestione e/o la riscossione di altre entrate, tributarie e non tributarie. Possono anche esserle
affidate attività ausiliari di quelle svolte direttamente dal Comune per la gestione delle
entrate.
La riscossione delle entrate è effettuata secondo i termini e le modalità fissate dalla legge,
dal presente Regolamento e da ogni altra disposizione rilevante. Per le entrate riscosse dalla
società Lucca Holding Servizi Srl, questa svolge la propria funzione con i poteri, le
prerogative ed i doveri che spettano all'amministrazione pubblica.
La Società Lucca Holding Servizi Srl cura l'incasso e la rendicontazione al Comune delle
entrate, sulla base del contratto di servizio, il quale fissa, i tempi di riversamento delle
entrate alla tesoreria del Comune, di rimborso al contribuente, di trasmissione delle
informazioni sui pagamenti, ed ogni altra modalità o termine dell'attività affidata che non sia
già stabilita dalla legge dal regolamento o da altre norme rilevanti.
Le funzioni della Società Lucca Holding Servizi Srl, ed i suoi rapporti con il Comune di
Lucca sono regolati, in base alle norme di legge vigenti, alle disposizioni del presente
Regolamento e dei regolamenti relativi alle singole entrate, dall’atto costitutivo della società
stessa, dal suo Statuto e dal contratto di servizio.
L’art. 2 è stato così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 27.4.2015.
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Comune di Lucca - Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali (versione 2016)
Art. 2 bis – Riscossione coattiva3
1. La riscossione coattiva delle entrate è effettuata dalla Società Lucca Holding Servizi Srl, di
cui all’articolo 2 del presente Regolamento, con gli strumenti giuridici che la legge
attribuisce agli enti locali, particolarmente attraverso l'ingiunzione di cui al Regio Decreto
14.4.1910 n. 639.
2. Il soggetto incaricato può affidare la riscossione coattiva al Concessionario del servizio
nazionale di riscossione, in base al D.Lgs. n. 112/1999, mediante ruolo.
3. Nel caso in cui insorga nei confronti dell’amministrazione un debito, trascorso il tempo di
ordinario adempimento senza che lo stesso sia stato assolto, la Società Lucca Holding
Servizi Srl o l’ufficio comunale competente possono inviare solleciti di versamento, anche
per via telefonica o telematica, allo scopo di rinnovare la pretesa creditoria, prima di
procedere alle fasi successive di accertamento ed eventuale riscossione coattiva. Le spese
relative all’istruttoria ed all’invio del sollecito si intendono a carico del contribuente; per
l’entità delle spese si rinvia alle determinazioni degli uffici preposti.
1.
2.
3.
4.
5.
Art. 3 - Soggetti responsabili delle entrate4
Per le singole risorse di entrata gestite direttamente dal Comune sono responsabili i dirigenti
dei servizi ai quali tali risorse risultano affidate mediante il Piano esecutivo di gestione.
Sono responsabili della gestione/riscossione delle entrate, tributarie e non, gestite dalla
Società Lucca Holding Servizi Srl, i funzionari individuati secondo l’organizzazione della
stessa.
I soggetti responsabili curano tutte le operazioni utili all’acquisizione delle entrate, comprese
le attività istruttorie, di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, ed irrogano le
sanzioni amministrative secondo quanto disposto dalle norme legislative.
Il dirigente comunale responsabile del servizio finanziario vigila sulle attività di
gestione/riscossione da parte della società incaricata.
L’amministrazione Comunale individua l’ufficio o gli uffici preposti alla vigilanza sul
rispetto delle norme di legge, regolamentari, contrattuali, in relazione alle singole entrate
gestite direttamente dai servizi comunali.
Art. 4 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le entrate non tributarie i
responsabili degli uffici ai quali rispettivamente tali entrate sono affidate nell'ambito del
piano esecutivo di gestione o di altro provvedimento amministrativo.
Art. 5 – Visto di esecutività sui ruoli
1. Il visto di esecutività sui ruoli di riscossione viene apposto dal dirigente del Settore
competente alla gestione dell’entrata di cui si tratta ovvero dal/i funzionario/i delegato/i.
3
4
L’art. 2 bis è stato introdotto con deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 27.4.2015.
L’art. 3 è stato così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 27.4.2015.
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Comune di Lucca - Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali (versione 2016)
Art. 5 bis – Rateazione degli importi in riscossione coattiva 5
1. Il presente articolo regolamenta i presupposti e le modalità di rateazione dei pagamenti delle
entrate comunali nella fase della riscossione coattiva, fermo restando quanto previsto da
norme di legge non derogabili.
2. Le somme intimate con atti di natura coattiva, salvo quanto stabilito da discipline speciali,
possono essere dilazionate, su richiesta del debitore secondo le modalità di cui al presente
articolo.
3. Nel caso di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, per le quali non è
ancora stata emessa ingiunzione di pagamento, è possibile procedere alla rateazione solo
quando è stato completato l’iter della sanzione ed il verbale costituisce titolo esecutivo.
4. I provvedimenti di rateazione sono subordinati alla precisa dimostrazione di uno stato di
difficoltà economica, che impedisca il pagamento in un’unica soluzione.
5. Nel caso in cui la posizione morosa ecceda Euro 25.000,00, la rateazione è concessa
subordinatamente alla presentazione di apposita polizza fideiussoria o fideiussione bancaria,
rilasciata da soggetto abilitato. Tali garanzie devono prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- scadenza, pari alla scadenza dell’ultima rata aumentata di un anno;
- l’operatività della garanzia a semplice richiesta scritta;
- che per ogni controversia con la Società Lucca Holding Servizi Srl il foro competente sia
quello di Lucca.
6. Sono esclusi dall’obbligo di cui al precedente comma gli enti pubblici e le società di capitale
interamente partecipate da enti pubblici fintanto che perdura tale partecipazione.
7. Il numero massimo di rate concedibili è 18 e la cadenza delle rate (mensile o multipla del
mese) può variare in relazione all’ammontare del debito oggetto di rateazione.
8. L’ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad Euro 100,00.
9. Le rate scadono l’ultimo giorno del mese. In caso di mancato pagamento di tre rate alle
previste scadenze, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e
l’intero importo residuo è riscuotibile in unica soluzione.
10. La rateazione non è consentita, in ogni caso, quando il richiedente è moroso relativamente a
precedenti rateazioni, nonché quando l’importo da rateizzare risulta complessivamente
inferiore ad Euro 200,00.
11. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura
stabilita dall’art. 9 bis del presente Regolamento, al tasso in vigore al momento
dell’adozione del provvedimento di rateazione.
12. Per quanto non disciplinato dal presente articolo nonché per eventuali disposizioni attuative
si rinvia al disciplinare di servizio con la Società Lucca Holding Servizi Srl.
Art. 6 - Ripetibilità delle spese di notificazione 6
1. Sono ripetibili, nei confronti del destinatario, le spese sostenute per la notificazione degli
atti impositivi emessi per il recupero di tributi evasi o elusi, di irrogazione delle sanzioni
tributarie, degli atti di costituzione in mora e dei titoli esecutivi connessi alla riscossione
coattiva.
2. La disposizione del comma 1 si applica per qualsiasi modalità di effettuazione della
notificazione: a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art.
1, comma 161, della legge 24.12.2007 n° 244; a mezzo della posta, con raccomandata con
5
L’art. 5 bis è stato introdotto con deliberazione Consiglio Comunale n° 32 del 28.3.2000 e poi sostituito con
deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 27.4.2015..
6
L’art. 6 è stato così sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 29.4.2010, con effetto dall’1.1.2010.
Pagina 6
Comune di Lucca - Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali (versione 2016)
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
avviso di ricevimento “atti giudiziari”, ai sensi dell’art. 14 della legge 20.11.1982 n° 890;
personalmente, tramite i messi notificatori comunali ovvero i messi notificatori speciali
previsti dai commi 158, 159 e 160 dell’art. 1 della legge 24.12.2007 n° 244.
L'ammontare delle spese ripetibili è determinato in misura forfetaria, a seconda delle
modalità di invio dell’atto notificato, in base ai prezzi fissati da Poste Italiane S.p.A. per il
recapito e la notifica tramite raccomandata con avviso di ricevimento, sia essa ordinaria o
atti giudiziari. Nel caso in cui la notificazione sia effettuata con i messi, si prende comunque
a riferimento il costo della raccomandata postale con avviso di ricevimento “atti giudiziari”.
La misura delle spese di cui al comma precedente è stabilita con apposita determinazione
dirigenziale.
Non sono ripetibili: a) le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui
emanazione si è tenuti su richiesta del contribuente (come, ad esempio, i provvedimenti di
rimborso e quelli con cui, in sede di autotutela, sono annullati o rettificati precedenti atti
impositivi erronei. In caso di rettifica in autotutela, la ripetizione delle spese è effettuata solo
per la prima notificazione); b) le spese relative all'invio di qualsiasi atto mediante
comunicazione.
Le spese di cui ai commi precedenti sono recuperate unitamente al tributo o al maggior
tributo dovuto, alle sanzioni amministrative ed agli interessi, anche in riferimento ai periodi
di imposta antecedenti all'entrata in vigore della presente disposizione, ma accertati con atti
impositivi notificati successivamente.
Art. 7 - Contenzioso tributario
Spetta al dirigente del Settore competente costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario
avanti le Commissioni tributarie, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, ricercare
l’accordo nelle apposite sedi conciliative, proporre appello. A tale scopo il dirigente può
delegare un funzionario o altro dipendente a rappresentarlo nel procedimento.
Ove ritenuto necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti
esterni all'ente.
In caso di condanna del Comune al pagamento delle spese del giudizio, esse rimarranno a
carico dell’ente stesso, salvo i casi di dolo o colpa grave.
L’esame del reclamo e della proposta di mediazione di cui all’art. 17 bis del decreto
legislativo 31.12.1992 n° 546 spetta al dirigente di cui al comma 1. La Giunta Comunale
può individuare, con apposito atto, una struttura autonoma competente alla valutazione del
reclamo e della mediazione, sulla base dell’assetto organizzativo dell’ente.
La valutazione del reclamo e della proposta di mediazione è fatta in base all'eventuale
incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di
economicità dell'azione amministrativa, formulando se del caso una propria proposta.
Al fine di agevolare la definizione della controversia, il contribuente può essere invitato a
trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocato per un incontro, anche su sua
istanza7.
Art. 8 - Autotutela
1. Il responsabile a cui compete la gestione del tributo o dell'entrata, deve procedere
all'annullamento o alla revisione, anche parziale, dei propri atti qualora ne ravvisi
7
Art. 7: gli ultimi tre commi sono stati aggiunti con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 19.4.2016.
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2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
8
l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la
necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.
Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente
motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato nelle forme previste
dall’art. 6.
Nell’esercizio di tale potere di autotutela si deve in particolare valutare la presenza di vizi di
legittimità, il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione in caso di
instaurazione del contenzioso, nonché il costo della difesa e quello della eventuale condanna
al pagamento delle spese processuali.
L’istituto dell’autotutela deve applicarsi anche qualora sia decorso il termine per
l’impugnazione del provvedimento da parte dell’interessato ed anche quando sia intervenuta
sentenza passata in giudicato che abbia respinto il ricorso per motivi formali.
L’annullamento dell’atto viziato comporta l’obbligo di restituzione delle somme
indebitamente riscosse, ivi comprese le spese di notifica, con la corresponsione degli
interessi, se dovuti, nella misura legale ovvero nella diversa misura prevista da specifiche
disposizioni legislative. Non si fa luogo alla corresponsione di interessi nei casi di cui al
comma 4.
Art. 8 bis - Interpello del contribuente.
Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all’amministrazione comunale, che risponde
entro novanta8 giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti
l’applicazione delle disposizioni tributarie comunali a casi concreti e personali, qualora vi
siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni
stesse. La presentazione dell’istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina
tributaria. La richiesta va presentata per mezzo del servizio postale o mediante consegna
diretta all’Ufficio protocollo del Comune.
La risposta dell’amministrazione comunale, scritta e motivata, è fornita dal dirigente
responsabile della gestione del tributo di cui si tratta ovvero da un suo delegato. Essa vincola
con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza di interpello, e limitatamente al
richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si
intende che l’amministrazione concordi con l’interpretazione o il comportamento prospettato
dal richiedente.
Limitatamente alla questione oggetto dell’istanza di interpello, non possono essere irrogate
sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall’amministrazione
comunale entro il termine di cui al comma 1.
Nel caso in cui l’istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti
concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l’amministrazione comunale può
rispondere collettivamente, attraverso un documento tempestivamente pubblicato ai sensi
dell’articolo 1 bis del presente regolamento, anche con sistemi informatici e/o tramite
Internet sulla Rete Civica Comunale, ovvero con comunicazioni inviate alle associazioni dei
consumatori, sindacali e di categoria, professionali ed economiche.
L’eventuale mutamento dell’opinione espressa va ugualmente portato a conoscenza del
destinatario del parere originario ed ha effetto solamente per il futuro.
Art. 8 bis: nel comma 1 il termine di 90 giorni è stato introdotto con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del
19.4.2016.
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Comune di Lucca - Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali (versione 2016)
Art. 8 ter - Contribuenti non residenti.
1. Al contribuente residente all’estero sono assicurate le informazioni sulle modalità di
applicazione delle imposte, la utilizzazione di moduli semplificati nonché agevolazioni
relativamente alle modalità di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle
imposte.
Art. 8 quater – Differimento dei termini.
1. Nel caso di calamità naturali che colpiscano il territorio comunale, la Giunta Comunale, con
apposita deliberazione, può disporre la proroga del termine di pagamento dei tributi
comunali per un periodo non superiore a sei mesi, individuando nello stesso provvedimento
i criteri di applicazione della proroga.
2. La proroga di cui al primo comma succitato deve comunque essere limitata agli immobili
ubicati nelle zone del territorio comunale colpite dalle calamità naturali, con esclusione in
ogni caso di quelli ubicati nelle zone rimaste immuni.
3. Con le stesse modalità sopra indicate la Giunta Comunale può prorogare il termine per
l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi
eccezionali ed imprevedibili.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Art. 9 – Importo minimo per i versamenti ed i rimborsi9
I contribuenti non sono tenuti ad effettuare il pagamento di somme dovute a titolo di
tributi, di importo fino a euro dodici ovvero fino a euro tre per i pagamenti a titolo di
diritto sulle pubbliche affissioni, di imposta comunale sulla pubblicità relativa a periodi
inferiori all’anno solare.
L'esonero dal pagamento non comporta anche l'esonero dalla presentazione della
dichiarazione o denuncia, qualora essa sia prevista da disposizioni di legge o regolamento.
Il Comune non effettua rimborsi di importi fino a euro dodici, ovvero a euro tre, secondo
le previsioni del comma 1, da calcolare al netto degli interessi spettanti al contribuente.
Il Comune non emette atti di accertamento o di riscossione coattiva di importi fino a euro
diciotto, comprensivi di sanzioni ed interessi, ma con esclusione delle eventuali spese di
notificazione.
Gli importi sopra indicati non sono da intendere come franchigia, per cui quando l'importo
da versare supera tale limite esso deve essere pagato per intero.
Per l’applicazione dei limiti sopra indicati si ha riguardo all’importo del versamento
arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero
per eccesso se superiore a detto importo.
Art. 9 bis – Misura degli interessi10
1. La misura annua degli interessi in materia di tributi comunali, dovuti in base a
provvedimenti di liquidazione, accertamento o ingiunzione nonché di dilazione del
pagamento di importi iscritti a ruolo di cui al precedente art. 5 bis, è determinata nella
misura di 2,5 (due virgola cinque) punti percentuali di differenza rispetto al tasso di
9
L’art. 9 è stato così sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 29.4.2010, con effetto dall’1.1.2010.
L’art. 9 bis è stato introdotto dalla deliberazione del Commissario straordinario n° 12 del 30.1.2007, con effetto
dall’1.1.2007.
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Comune di Lucca - Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali (versione 2016)
interesse legale11, con ciò intendendo che la misura complessiva da applicare è data dalla
somma di quest’ultimo più la misura suddetta.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno
in cui sono divenuti esigibili. In caso di dilazione del pagamento di importi iscritti a ruolo
si applicano comunque i criteri stabiliti dal precedente art. 5 bis.
3. Interessi nella stessa misura di cui al comma 1 spettano al contribuente per le somme ad
esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
Art. 10 – Recuperi di superfici imponibili ed errore scusabile
1. Nei casi in cui l’applicazione del tributo è basata sulla misurazione di una superficie
imponibile, non si procede alla irrogazione delle sanzioni qualora la maggiore superficie
accertata consegua ad un errore scusabile del contribuente, con ciò intendendosi il caso in
cui detta maggiore superficie non sia comunque superiore al dieci per cento della superficie
complessiva imponibile, con il limite massimo di quindici metri quadrati.
2. Quando la verifica delle superfici soggette alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani corregge precedenti errori di accertamento autonomamente effettuati
dall’amministrazione comunale, essa produce la sola iscrizione a ruolo della tassa sulla
superficie accertata senza altri oneri o soprattasse, così come previsto dall’art. 24 comma 38
della legge 27.12.1997 n° 449.
3. Si fa eccezione al criterio di cui al primo comma nei casi in cui la tassazione opera in base a
classi di superficie, quando la maggiore superficie accertata, pur rientrando nel limite
suddetto, comporta il passaggio ad una classe di superficie superiore.
Art. 11 – Rinvio ed entrata in vigore
1. Per la disciplina delle singole entrate si rinvia agli appositi regolamenti comunali ed alle
norme di legge vigenti in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.
11
Il tasso degli interessi legali (art. 1284 codice civile) vigente alla data dell’1.1.2007 era pari al 2,5% annuale (misura
stabilita dal D.M. 1.12.2003 a decorrere dall’1.1.2004): tale misura è rimasta in vigore fino al 31.12.2007. Dall’1.1.2008
al 31.12.2009 la misura è stata del 3%; per l’anno 2010 è stato dell’1%; per il 2011 dell’1,50%; per il 2012 e 2013 del
2,50%; per il 2014 dell’1,00%; per il 1.1.2015 dello 0,50%; dall’1.1.2016 è dello 0,20%.
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