Comments
Description
Transcript
2015: ANCHE IL FISCO “CAMBIA VERSO”
F I S C O 2015: ANCHE IL FISCO “CAMBIA VERSO” Giacomo Picconeri* Riprendendo nel titolo uno slogan molto in voga, possiamo dire che quest’anno in campo fiscale siamo davanti a un deciso cambio di rotta, con un diluvio di innovazioni di ogni tipo per i contribuenti italiani. Nuove scelte e aspettative, quindi, con tanti dubbi che potranno essere fugati solo alla prova dei fatti e davanti ai risultati ottenuti. In queste pagine una prima panoramica sui molteplici provvedimenti adottati, cui faranno seguito, sui numeri successivi del giornale, informazioni su altri provvedimenti, precisazioni e indicazioni più dettagliate legate all’emanazione delle circolari esplicative. La Legge di Stabilità 2015 Il maxiemendamento al DdL di Stabilità 2015 (la vecchia “legge finanziaria”), approvato in sede deliberante, prevede un unico articolo con ben 755 commi. Tra le misure approvate in questa sede si riferisce di quelle di più generale e diretto interesse. Le novità IVA La Legge di Stabilità 2015 riguarda anche la normativa IVA toccando numerose questioni. Sempre restando nel campo di quelle più importanti evidenzio: - Reverse charge In recepimento di una direttiva CEE il legislatore ha previsto l’applicazione del reverse charge anche per le “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”. - Adempimenti Da un punto di vista degli adempimenti, è stato anticipato al 28 febbraio il termine di invio della Dichiarazione IVA annuale e, finalmente, è stata disposta la cancellazione dell’obbligo di invio della comunicazione annuale dati IVA. Le suddette novità diventeranno efficaci dal periodo d’imposta 2015, cioè dal 28 febbraio 2016. Il nuovo regime dei contribuenti minimi La Legge di Stabilità apporta significative modifiche alla fiscalità delle imprese e dei professionisti aventi “dimensioni” minime e che esercitano l’attività in forma individuale. In particolare, a decorrere dal 2015, è introdotto un regime forfetario estremamente semplificato che costituirà il regime naturale per i soggetti che possiedono i requisiti per l’accesso previsti dalla legge. La principale novità del regime forfetario attiene alla determinazione del reddito e dell’imposta dovuta. In pratica, i contribuenti forfetari determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata per legge, diversificata a seconda del codice Ateco che contraddistingue il tipo di attività esercitata. Sul reddito imponibile così determinato si applica un’impo- 60/15 29 30 f i s c o sta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive pari al 15 per cento. Il reddito, pertanto, non è calcolato attraverso la contrapposizione di componenti positivi e negativi, cioè costi e ricavi, ma deriva semplicemente dall’applicazione a questultimi (ricavi/compensi) di una percentuale che rappresenta l’ammontare dei costi forfettariamente riconosciuti, direttamente predeterminato del legislatore. Si ripete che tale coefficiente di redditività è differenziato a seconda del settore di attività, per cui per poter effettuare un’analisi di comparazione e convenienza bisognerà per prima cosa verificare il tipo di attività esercitata e, conseguentemente, il codice Ateco di riferimento. Un ulteriore importante vantaggio del nuovo regime è relativo alla contribuzione INPS che in questo caso non è più dovuta almeno nella soglia minima; in questo caso, infatti, il contributo è versato solo nell’importo effettivamente dovuto e calcolato in relazione al reddito prodotto. Tra le condizioni da rispettare per poter accedere al regime in questione, figura il fatto che tale reddito dovrà essere maggiore di un eventuale reddito da dipendente ed assimilati ex art. 49 e 50 del Tuir conseguito dallo stesso contribuente. Tale maggiorazione non dovrà essere verificata solamente nel caso in cui la somma dei redditi da lavoro autonomo con quelli da dipendente non risulti superore a 20.000 euro. La criticità più rilevante, da più parti segnalata, è infatti quella delle soglie di ricavi e compensi per l’accesso al regime in quanto variano da 15.000 a 40.000 euro, a seconda dell’attività esercitata (per alcuni settori economici la soglia stabilita risulta essere piuttosto bassa - ad esempio per i professionisti a 15.000 euro). Si evidenzia che in sede di approvazione del cd. “Decreto Milleproroghe“ è stato prolungato per un ulteriore esercizio il vecchio regime dei “Contribuenti Minimi“ che pertanto risulta ancora utilizzabile secondo le vecchie regole. Per il 2015, pertanto, i due regimi, vecchio e nuovo, convivono nel senso che al contribuente è concessa la facoltà di optare per l’uno o per l’altro secondo opportunità e convenienza. 60/15 Sgravi contributivi per le nuove assunzioni La Legge di Stabilità porta in dotazione un’interessante agevolazione per le imprese anche sul fronte delle assunzioni che creano nuovi posti di lavoro. L’obiettivo è facilmente comprensibile e non può che essere quello di aiutare la ripresa e risollevare le sorti dell’occupazione. Per le imprese che dal 1° gennaio 2015 procedono ad una nuova assunzione a tempo indeterminato, è stato previsto lo sgravio contributivo totale per una durata massima di 36 mesi. Pertanto le stesse sono esenti dal pagamento contributivo per tre anni fino ad un importo massimo usufruibile previsto di 8.060 euro/anno per ogni assunzione, che corrisponde a circa 24.000 euro di imponibile salariale. Oltre detto importo non si otterrà alcun ulteriore beneficio. Risultano invece dovuti i premi e i contributi all’INAIL. Sono agevolate le nuove assunzioni dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione del settore agricolo, dei lavoratori domestici (vanno chieste in dichiarazione annuale) e degli apprendisti. Come spesso accade in determinate circostanze diventa difficile calcolare se, ai fini del diritto all’agevolazione, si sia realizzato un incremento occupazionale “effettivo”. Per fare chiarezza è intervenuta una apposita disposizione regolamentare che ha sancito come l’incremento occupazionale debba essere verificato nei dodici mesi successivi la singola assunzione. La disposizione in sostanza stabilisce che per verificare l’incremento “si deve porre a raffronto il numero medio di dipendenti dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di dipendenti dell’anno successivo l’assunzione”. In altri termini, la verifica rispetto a ogni singola assunzione agevolata va fatta sulla reale occupazione nei rispettivi 12 mesi susseguenti la stessa. Nuova rivalutazione terreni e partecipazioni (a costo raddoppiato) Sempre la stessa legge prevede una nuova (ennesima) possibilità di rivalutazione di terreni edificabili e con destinazione agricola e partecipazioni societarie (qualificate e non qualificate) non quotate nei mercati regolamentati. Si rammenta il vantaggio di tale operazione che consiste, ai fi- f i s c o ni della determinazione della plusvalenza in caso di successiva vendita dei detti beni, di assumere quale valore iniziale in luogo del costo d’acquisto, il valore agli essi attribuito dalla perizia giurata di stima, necessaria per il perfezionamento della rivalutazione. Le disposizioni operative riguardo l’applicazione pratica dell’istituto non sono state modificate; le stesse risultano pertanto del tutto consolidate. Il costo dell’operazione consiste nel pagamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 4% (del valore di perizia) per le partecipazioni non qualificate e dell’ 8% per le partecipazioni qualificate ed i terreni. Rispetto le precedenti rivalutazioni risultano pertanto raddoppiate le aliquote percentuali dell’imposta sostitutiva dovuta. Nel concreto detti beni per poter usufruire di detta agevolazione, devono essere detenuti alla data del 1° gennaio 2015 e la rivalutazione deve essere perfezionata entro il 30 giugno 2015 con la presentazione della perizia giurata di stima e il versamento dell’imposta sostitutiva in unica soluzione o come prima rata di tre rate annuali (e gli interessi sulle successive nella misura del 3% annuo). In teoria il contribuente può utilizzare la suddetta riapertura dei termini anche per eseguire una rideterminazione al ribasso delle partecipazioni e dei terreni rispetto a quella già indicata in precedenti rivalutazioni; in tale ipotesi si può recuperare l’imposta già versata. In considerazione delle implicazioni e dei calcoli di convenienza che detta procedura comporta se ne sconsiglia l’adozione sopratutto in relazione al raffronto costi/benefici. Credito d’imposta per spese di Ricerca e Sviluppo La Legge di Stabilità ha riproposto un credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo “a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019”. In altri termini, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno, il credito d’imposta riguarderà gli esercizi dal 2015 al 2019 compresi. Il credito d’imposta è dato dal 25% delle spese agevolabili sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Pertanto per determinare il credito spettante si dovrà raffrontare la spesa per gli investimenti effettuati nel 2015 con la media degli investimenti agevolabili effettuati nel triennio precedente (2014, 2013 e 2012). Lo stesso tipo di verifica va effettuata anche per il calcolo relativo agli esercizi successivi. Invece, per le nuove imprese, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerarsi per il calcolo dell’incremento è calcolata sul minor periodo a decorrere dalla costituzione. La legge, infine, riconosce un maggior credito di imposta, pari al 50% dell’incremento realizzato, in caso di sostenimento delle seguenti spese: a) personale altamente qualificato in quanto in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico; b) contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative. Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30 mila. Split payment Con una disposizione immediatamente operativa, inserita nella Legge di stabilità, è stato disposto che dal 1° gennaio 2015 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti pubblici l’imposta sul valore aggiunto venga in ogni caso versata da questi ultimi. Pertanto, i fornitori di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione riceveranno l’importo del corrispettivo pattuito e fatturato al netto dell’Iva che sarà versata all’Erario direttamente dai soggetti pubblici cessionari. Le uniche operazioni escluse dal nuovo meccanismo sono quelle per le quali l’Ente pubblico è già debitore d’imposta in quanto soggetto agli obblighi di reverse charge e, seppur inserita con una espressione letterale un po’ ambigua, è stato chiarito da un’apposita circolare che le dette disposizioni sullo “split payment” non devono esse- 60/15 31 32 f i s c o re applicate altresì ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (IRPEF), sia a titolo di acconto che d’imposta. In conseguenza dell’espletamento delle nuove regole, accadrà con maggior frequenza che i soggetti che effettuano prevalentemente operazioni con la P.A., si troveranno a credito di Iva. In questo caso, con un’apposita nuova disposizione, questi soggetti potranno richiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile, se di importo superiore a 2.585,28 euro. Lo stesso sarà eseguito in via prioritaria, sia pur limitatamente alla parte di credito rimborsabile relativo a tale tipo di operazioni . Le imprese ed i soggetti che intrattengono rapporti con le P.A. dovranno gestire con particolare attenzione le suddette operazioni, tenendo conto che la relativa IVA va annotata nel registro vendite, ma non concorrerà alla liquidazione IVA periodica. Da un punto di vista pratico per identificare le relative operazioni ed effettuare corrette registrazioni contabili, nella fattura dovrà essere espressamente indicato IVA non incassata dal cedente ai sensi dell’art. 17 - ter del D.P.R. 633/1972 (split payment). Per questo motivo detto importo andrà stornato dal totale della fattura. Disposizioni Varie Raddoppio della ritenuta su ristrutturazioni Dal primo gennaio è stata raddoppiata dal 4 all’8% l’aliquota della ritenuta, operata da banche o da Poste italiane Spa, sui pagamenti effettuati a favore di ditte e società, a mezzo bonifici, dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o in relazione ai quali spettano detrazioni fiscali (es. risparmio energetico; detrazioni per ristrutturazioni edifici). Verosimilmente si ritiene che la suddetta norma verrà applicata su tutti i pagamenti effettuati nel 60/15 presente esercizio per fatture relative all’esercizio precedente. IRAP - Maggiori deduzioni sul costo del lavoro Con decorrenza dal 2015, si ammette in deduzione ai fini Irap la differenza tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente a tempo indeterminato e le attuali deduzioni spettanti a titolo analitico o forfetario relative sempre al costo del lavoro. È altresì estesa (in attesa della necessaria autorizzazione comunitaria ) la deducibilità Irap del costo del lavoro per i produttori agricoli titolari di reddito agrario e a favore delle società agricole per ogni lavoratore dipendente. - Ritorno alle vecchie aliquote d’imposta Con decorrenza dal 2014 sono state abrogate tutte le disposizioni che hanno ridotto le aliquote Irap per i diversi settori produttivi ripristinando le aliquote d’imposta previgenti come segue: 3,9% ( ordinaria), 4,2 % (per concessionari pubblici), 4,65% (per le banche), 5,9 % (per le assicurazioni), 1,9% (per il settore agricolo). Come detto le stesse saranno applicate in sede di versamento del saldo relativo all’esercizio 2014 senza effetti negativi in relazione agli acconti versati. - Credito d’imposta per i soggetti senza dipendenti In relazione e conseguenza del ritorno alle precedenti aliquote più elevate, è stato introdotto un credito d’imposta (ai fini Irap) nei confronti dei soggetti passivi che non si avvalgono di dipendenti pari al 10% dell’imposta lorda determinata secondo le regole generali. Lo stesso è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione. *Dottore commercialista