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2015: ANCHE IL FISCO “CAMBIA VERSO”

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2015: ANCHE IL FISCO “CAMBIA VERSO”
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2015: ANCHE IL FISCO
“CAMBIA VERSO”
Giacomo Picconeri*
Riprendendo nel titolo uno slogan molto in voga, possiamo dire che
quest’anno in campo fiscale siamo davanti a un deciso cambio di rotta, con
un diluvio di innovazioni di ogni tipo per i contribuenti italiani. Nuove scelte e
aspettative, quindi, con tanti dubbi che potranno essere fugati solo alla prova
dei fatti e davanti ai risultati ottenuti. In queste pagine una prima panoramica
sui molteplici provvedimenti adottati, cui faranno seguito, sui numeri
successivi del giornale, informazioni su altri provvedimenti, precisazioni e
indicazioni più dettagliate legate all’emanazione delle circolari esplicative.
La Legge di Stabilità 2015
Il maxiemendamento al DdL di Stabilità 2015 (la
vecchia “legge finanziaria”), approvato in sede deliberante, prevede un unico articolo con ben 755
commi. Tra le misure approvate in questa sede si
riferisce di quelle di più generale e diretto interesse.
Le novità IVA
La Legge di Stabilità 2015 riguarda anche la normativa IVA toccando numerose questioni. Sempre restando nel campo di quelle più importanti evidenzio:
- Reverse charge
In recepimento di una direttiva CEE il legislatore ha previsto l’applicazione del reverse charge
anche per le “prestazioni di servizi di pulizia,
di demolizione, di installazione di impianti e
di completamento relative ad edifici”.
- Adempimenti
Da un punto di vista degli adempimenti, è stato
anticipato al 28 febbraio il termine di invio della
Dichiarazione IVA annuale e, finalmente, è stata
disposta la cancellazione dell’obbligo di invio della comunicazione annuale dati IVA. Le suddette
novità diventeranno efficaci dal periodo d’imposta 2015, cioè dal 28 febbraio 2016.
Il nuovo regime dei contribuenti minimi
La Legge di Stabilità apporta significative modifiche alla fiscalità delle imprese e dei professionisti aventi “dimensioni” minime e che esercitano l’attività in forma individuale. In particolare, a
decorrere dal 2015, è introdotto un regime forfetario estremamente semplificato che costituirà il regime naturale per i soggetti che possiedono i requisiti per l’accesso previsti dalla legge.
La principale novità del regime forfetario attiene
alla determinazione del reddito e dell’imposta dovuta. In pratica, i contribuenti forfetari determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare
dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di
redditività nella misura indicata per legge, diversificata a seconda del codice Ateco che contraddistingue il tipo di attività esercitata. Sul reddito
imponibile così determinato si applica un’impo-
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sta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive pari al 15 per cento.
Il reddito, pertanto, non è calcolato attraverso la
contrapposizione di componenti positivi e negativi, cioè costi e ricavi, ma deriva semplicemente
dall’applicazione a questultimi (ricavi/compensi)
di una percentuale che rappresenta l’ammontare dei costi forfettariamente riconosciuti, direttamente predeterminato del legislatore. Si ripete
che tale coefficiente di redditività è differenziato
a seconda del settore di attività, per cui per poter effettuare un’analisi di comparazione e convenienza bisognerà per prima cosa verificare il tipo
di attività esercitata e, conseguentemente, il codice Ateco di riferimento.
Un ulteriore importante vantaggio del nuovo regime è relativo alla contribuzione INPS che in
questo caso non è più dovuta almeno nella soglia minima; in questo caso, infatti, il contributo è versato solo nell’importo effettivamente dovuto e calcolato in relazione al reddito prodotto.
Tra le condizioni da rispettare per poter accedere al regime in questione, figura il fatto che tale reddito dovrà essere maggiore di un eventuale reddito da dipendente ed assimilati ex art.
49 e 50 del Tuir conseguito dallo stesso contribuente. Tale maggiorazione non dovrà essere verificata solamente nel caso in cui la somma dei redditi da lavoro autonomo con quelli da
dipendente non risulti superore a 20.000 euro.
La criticità più rilevante, da più parti segnalata, è
infatti quella delle soglie di ricavi e compensi per
l’accesso al regime in quanto variano da 15.000
a 40.000 euro, a seconda dell’attività esercitata
(per alcuni settori economici la soglia stabilita risulta essere piuttosto bassa - ad esempio per i
professionisti a 15.000 euro).
Si evidenzia che in sede di approvazione del cd.
“Decreto Milleproroghe“ è stato prolungato per
un ulteriore esercizio il vecchio regime dei “Contribuenti Minimi“ che pertanto risulta ancora utilizzabile secondo le vecchie regole. Per il 2015,
pertanto, i due regimi, vecchio e nuovo, convivono nel senso che al contribuente è concessa la
facoltà di optare per l’uno o per l’altro secondo
opportunità e convenienza.
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Sgravi contributivi per le nuove assunzioni
La Legge di Stabilità porta in dotazione un’interessante agevolazione per le imprese anche sul
fronte delle assunzioni che creano nuovi posti di
lavoro. L’obiettivo è facilmente comprensibile e
non può che essere quello di aiutare la ripresa e
risollevare le sorti dell’occupazione.
Per le imprese che dal 1° gennaio 2015 procedono ad una nuova assunzione a tempo indeterminato, è stato previsto lo sgravio contributivo totale per una durata massima di 36 mesi.
Pertanto le stesse sono esenti dal pagamento
contributivo per tre anni fino ad un importo massimo usufruibile previsto di 8.060 euro/anno per
ogni assunzione, che corrisponde a circa 24.000
euro di imponibile salariale. Oltre detto importo
non si otterrà alcun ulteriore beneficio. Risultano
invece dovuti i premi e i contributi all’INAIL.
Sono agevolate le nuove assunzioni dei datori di
lavoro del settore privato, con esclusione del settore agricolo, dei lavoratori domestici (vanno chieste in dichiarazione annuale) e degli apprendisti.
Come spesso accade in determinate circostanze
diventa difficile calcolare se, ai fini del diritto all’agevolazione, si sia realizzato un incremento occupazionale “effettivo”. Per fare chiarezza è intervenuta una apposita disposizione regolamentare
che ha sancito come l’incremento occupazionale debba essere verificato nei dodici mesi
successivi la singola assunzione.
La disposizione in sostanza stabilisce che per verificare l’incremento “si deve porre a raffronto il
numero medio di dipendenti dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di dipendenti dell’anno successivo l’assunzione”. In altri
termini, la verifica rispetto a ogni singola assunzione agevolata va fatta sulla reale occupazione nei rispettivi 12 mesi susseguenti la stessa.
Nuova rivalutazione terreni e partecipazioni
(a costo raddoppiato)
Sempre la stessa legge prevede una nuova (ennesima) possibilità di rivalutazione di terreni edificabili e con destinazione agricola e partecipazioni societarie (qualificate e non qualificate) non
quotate nei mercati regolamentati. Si rammenta
il vantaggio di tale operazione che consiste, ai fi-
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ni della determinazione della plusvalenza in caso
di successiva vendita dei detti beni, di assumere
quale valore iniziale in luogo del costo d’acquisto,
il valore agli essi attribuito dalla perizia giurata di
stima, necessaria per il perfezionamento della rivalutazione.
Le disposizioni operative riguardo l’applicazione
pratica dell’istituto non sono state modificate; le
stesse risultano pertanto del tutto consolidate.
Il costo dell’operazione consiste nel pagamento
di un’imposta sostitutiva nella misura del 4% (del
valore di perizia) per le partecipazioni non qualificate e dell’ 8% per le partecipazioni qualificate
ed i terreni. Rispetto le precedenti rivalutazioni risultano pertanto raddoppiate le aliquote percentuali dell’imposta sostitutiva dovuta. Nel concreto detti beni per poter usufruire di detta agevolazione, devono essere detenuti alla data
del 1° gennaio 2015 e la rivalutazione deve essere perfezionata entro il 30 giugno 2015 con la presentazione della perizia giurata di stima e il versamento dell’imposta sostitutiva in unica soluzione o
come prima rata di tre rate annuali (e gli interessi sulle successive nella misura del 3% annuo).
In teoria il contribuente può utilizzare la suddetta
riapertura dei termini anche per eseguire una rideterminazione al ribasso delle partecipazioni e
dei terreni rispetto a quella già indicata in precedenti rivalutazioni; in tale ipotesi si può recuperare l’imposta già versata.
In considerazione delle implicazioni e dei calcoli
di convenienza che detta procedura comporta se
ne sconsiglia l’adozione sopratutto in relazione al
raffronto costi/benefici.
Credito d’imposta per spese di Ricerca
e Sviluppo
La Legge di Stabilità ha riproposto un credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo “a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso
al 31 dicembre 2019”. In altri termini, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno, il
credito d’imposta riguarderà gli esercizi dal 2015
al 2019 compresi.
Il credito d’imposta è dato dal 25% delle spese
agevolabili sostenute in eccedenza rispetto alla
media dei medesimi investimenti realizzati nei tre
periodi di imposta precedenti a quello in corso al
31 dicembre 2015.
Pertanto per determinare il credito spettante si dovrà raffrontare la spesa per gli investimenti effettuati nel 2015 con la media degli investimenti agevolabili effettuati nel triennio precedente (2014, 2013 e
2012). Lo stesso tipo di verifica va effettuata anche
per il calcolo relativo agli esercizi successivi.
Invece, per le nuove imprese, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerarsi per il calcolo dell’incremento è calcolata sul
minor periodo a decorrere dalla costituzione.
La legge, infine, riconosce un maggior credito di
imposta, pari al 50% dell’incremento realizzato, in
caso di sostenimento delle seguenti spese:
a) personale altamente qualificato in quanto in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università
italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico;
b) contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative.
Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione
che siano sostenute spese per attività di ricerca e
sviluppo almeno pari a euro 30 mila.
Split payment
Con una disposizione immediatamente operativa, inserita nella Legge di stabilità, è stato disposto che dal 1° gennaio 2015 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti
di enti pubblici l’imposta sul valore aggiunto venga in ogni caso versata da questi ultimi.
Pertanto, i fornitori di beni e servizi alla Pubblica
Amministrazione riceveranno l’importo del corrispettivo pattuito e fatturato al netto dell’Iva che
sarà versata all’Erario direttamente dai soggetti
pubblici cessionari.
Le uniche operazioni escluse dal nuovo meccanismo sono quelle per le quali l’Ente pubblico è
già debitore d’imposta in quanto soggetto agli obblighi di reverse charge e, seppur inserita con
una espressione letterale un po’ ambigua, è stato chiarito da un’apposita circolare che le dette disposizioni sullo “split payment” non devono esse-
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re applicate altresì ai compensi per prestazioni di
servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di
imposta sul reddito (IRPEF), sia a titolo di acconto che d’imposta.
In conseguenza dell’espletamento delle nuove regole, accadrà con maggior frequenza che i soggetti che effettuano prevalentemente operazioni con la P.A., si troveranno a credito di Iva. In
questo caso, con un’apposita nuova disposizione, questi soggetti potranno richiedere il rimborso
dell’eccedenza detraibile, se di importo superiore
a 2.585,28 euro.
Lo stesso sarà eseguito in via prioritaria, sia pur
limitatamente alla parte di credito rimborsabile
relativo a tale tipo di operazioni .
Le imprese ed i soggetti che intrattengono rapporti con le P.A. dovranno gestire con particolare
attenzione le suddette operazioni, tenendo conto
che la relativa IVA va annotata nel registro vendite,
ma non concorrerà alla liquidazione IVA periodica.
Da un punto di vista pratico per identificare le relative operazioni ed effettuare corrette registrazioni
contabili, nella fattura dovrà essere espressamente indicato IVA non incassata dal cedente ai sensi
dell’art. 17 - ter del D.P.R. 633/1972 (split payment).
Per questo motivo detto importo andrà stornato
dal totale della fattura. Disposizioni Varie
Raddoppio della ritenuta su ristrutturazioni
Dal primo gennaio è stata raddoppiata dal 4
all’8% l’aliquota della ritenuta, operata da banche o da Poste italiane Spa, sui pagamenti effettuati a favore di ditte e società, a mezzo bonifici,
dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o in relazione ai quali spettano detrazioni fiscali (es. risparmio energetico; detrazioni per ristrutturazioni edifici).
Verosimilmente si ritiene che la suddetta norma
verrà applicata su tutti i pagamenti effettuati nel
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presente esercizio per fatture relative all’esercizio precedente.
IRAP
- Maggiori deduzioni sul costo del lavoro
Con decorrenza dal 2015, si ammette in deduzione ai fini Irap la differenza tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente a tempo indeterminato e le attuali deduzioni spettanti
a titolo analitico o forfetario relative sempre al costo del lavoro.
È altresì estesa (in attesa della necessaria autorizzazione comunitaria ) la deducibilità Irap del
costo del lavoro per i produttori agricoli titolari di
reddito agrario e a favore delle società agricole
per ogni lavoratore dipendente.
- Ritorno alle vecchie aliquote d’imposta
Con decorrenza dal 2014 sono state abrogate
tutte le disposizioni che hanno ridotto le aliquote
Irap per i diversi settori produttivi ripristinando le
aliquote d’imposta previgenti come segue:
3,9% ( ordinaria),
4,2 % (per concessionari pubblici),
4,65% (per le banche),
5,9 % (per le assicurazioni),
1,9% (per il settore agricolo).
Come detto le stesse saranno applicate in sede di versamento del saldo relativo all’esercizio
2014 senza effetti negativi in relazione agli acconti versati.
- Credito d’imposta per i soggetti
senza dipendenti
In relazione e conseguenza del ritorno alle precedenti aliquote più elevate, è stato introdotto un
credito d’imposta (ai fini Irap) nei confronti dei
soggetti passivi che non si avvalgono di dipendenti pari al 10% dell’imposta lorda determinata
secondo le regole generali. Lo stesso è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione.
*Dottore commercialista
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