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02 LIGURIA CAPITALE CERTO

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02 LIGURIA CAPITALE CERTO
LIGURIA
CAPITALE CERTO
As s i c u r a z i o n e m i s t a i m m e d i a t a
a premio annuo e capitale
riva luta bili
Tariffa 312
Il presente Fascicolo Informativo, contenente i seguenti documenti, deve essere consegnato al contraente
prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione:
Scheda Sintetica
Nota informativa
Condizioni di Polizza comprensive del Regolamento della Gestione Separata
Glossario
Fac-simile modulo di proposta
Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Nota informativa.
FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO AL 30/04/2011
Mod. LV34F - Ed. 05/2011
SOMMARIO
SCHEDA SINTETICA
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Informazioni generali
Caratteristiche del contratto
Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Costi
Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata
Diritto di ripensamento
NOTA INFORMATIVA
A)
B)
C)
D)
E)
INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE
ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI
CONDIZIONI DI POLIZZA
I)
II)
III)
IV)
V)
OGGETTO DEL CONTRATTO
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO
REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE
BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ
LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ
ALLEGATO A – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SOCIETÀ TRAMITE IL
COMPETENTE INTERMEDIARIO INCARICATO IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL
PAGAMENTO
ALLEGATO B – REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE FONDO LIGURIA
GLOSSARIO
FAC-SIMILE MODULO DI PROPOSTA
INFORMATIVA
Mod. LV34F - Ed. 05/2011
FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2011
SOMMARIO
PAGINA 1 di 1
SCHEDA SINTETICA
La presente Scheda Sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è
soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Attenzione: leggere attentamente la Nota Informativa prima della sottoscrizione del contratto.
La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche,
sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla
Nota Informativa.
1)
INFORMAZIONI GENERALI
1.a) Impresa di assicurazione
L’impresa di assicurazione è LIGURIA VITA S.p.A. (in seguito sinteticamente indicata con “Società”), società del
Gruppo FONDIARIA-SAI, direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.
1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa (1)
Patrimonio netto
€ 7.354.222
Capitale sociale
€ 6.000.000 interamente versato
Totale riserve patrimoniali
€ 1.354.222
Indice di solvibilità della
(2)
gestione vita
155,30%
(1) Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nella presente
nota Informativa sono pubblicati sul sito della Compagnia www.liguriassicurazioni.it.
(2) l’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare
del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
1.c) Denominazione del contratto
La denominazione commerciale del presente contratto è LIGURIA CAPITALE CERTO
1.d) Tipologia del contratto
Le prestazioni fornite dall’assicurazione qui descritta sono contrattualmente garantite dalla Società e si
rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione interna separata di attivi.
1.e) Durata
Durata
contrattuale
Durata minima :
5 anni
Durata massima:
25 anni
In ogni caso l’età a scadenza dell’Assicurato potrà essere al massimo 85 anni
Riscatto
il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto mediante riscatto totale: è
possibile esercitare il diritto di riscatto totale purché siano state versate almeno tre
annualità di premio
Mod. LV34F - Ed. 05/2011
FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2011
SCHEDA SINTETICA
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1.f)
Pagamento dei premi
A fronte delle prestazioni assicurate sono dovuti dei versamenti annui di importi rivalutabili per la durata prescelta dal
Contraente, ma non oltre la data in cui si verifica il decesso dell’Assicurato. I versamenti annui possono essere
corrisposti anche in rate frazionate, previa applicazione di un’addizionale di frazionamento:
Rateazione
Semestrale
Trimestrale
Premio minimo annuo
Addizionale di frazionamento
2%
3%
Euro 600,00
L’importo del premio cresce annualmente nella stessa misura percentuale di aumento del capitale assicurato,
così come regolamentato nella Nota Informativa alla Sezione B, punto 5. Tuttavia è possibile ogni anno
limitare o rifiutare la crescita del premio, mediante richiesta scritta da inviare alla Società entro i termini di
preavviso previsti dal contratto; in tale caso viene ridotta la rivalutazione del capitale assicurato e la relativa
protezione contro gli effetti della svalutazione monetaria.
2)
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
L’assicurazione intende soddisfare le esigenze di previdenza di medio-lungo periodo, con un profilo di rischio
contenuto, fornendo anche un elevato livello di copertura per il caso di decesso dell’Assicurato.
Una parte del premio versato viene utilizzata dalla Società per far fronte ai rischi demografici precedentemente
richiamati; pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi (vedi punto 6.1.1 della Nota informativa),
non concorre alla formazione delle prestazioni in caso di riscatto.
Il capitale assicurato si accresce per effetto delle rivalutazioni annualmente riconosciute. Gli effetti del meccanismo di
rivalutazione sono evidenziati nel progetto esemplificativo riportato nella sezione E della Nota informativa.
L’impresa è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al
più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.
3)
PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE
Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:
Prestazione in caso di
in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento del
vita
capitale assicurato ai Beneficiari designati dal Contraente.
Prestazione in caso di
in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, il
decesso
pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati dal Contraente.
Garanzie complementari(su
Prestazione aggiuntiva in caso di morte da infortunio
richiesta del Contraente e a
è attiva abbinando l’assicurazione accessoria “Garanzia Morte da Infortunio”.
fronte del pagamento dei
In caso di decesso dell’Assicurato è previsto:
relativi premi annui)
Garanzia A1 “duplice protezione”: il pagamento di un capitale di
pari importo del capitale assicurato, se il decesso è dovuto a
infortunio
Garanzia A2 “triplice protezione”: il pagamento di un capitale pari
al doppio del capitale assicurato, se l’infortunio è causato da
incidente stradale.
Opzioni contrattuali
Conversione del valore di riscatto in una delle seguenti prestazioni di rendita:
(alle condizioni in vigore al
• rendita vitalizia pagabile fino a che l’Assicurato è in vita;
momento della richiesta del
• rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente
riscatto)
fino a che l’Assicurato è in vita;
• rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell’Assicurato e successivamente
Mod. LV34F - Ed. 05/2011
FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2011
SCHEDA SINTETICA
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reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che
questa è in vita.
Il capitale assicurato si rivaluta ogni anno in funzione del rendimento della Gestione interna separata a cui è collegata
l’assicurazione. Le relative maggiorazioni (interessi maturati) si consolidano annualmente.
La Società attribuisce un interesse annuo minimo garantito sotto forma di tasso tecnico del 2,00% riconosciuto, in via
anticipata, nel valore iniziale del capitale assicurato.
Se il Contraente non paga interamente i primi tre premi annui, perde tutti i premi già versati.
L’operazione di riscatto, in quanto modifica l’equilibrio economico dell’assicurazione, comporta una riduzione dei
risultati sperati, più accentuata nei primi anni dalla stipulazione. Pertanto il valore di riscatto potrebbe anche
risultare inferiore ai premi versati.
Maggiori informazioni sono fornite nella sezione B della Nota informativa. In ogni caso le prestazioni
assicurate ed il meccanismo di rivalutazione delle stesse sono regolati dagli articoli “Prestazioni assicurate” e
“Modalità di rivalutazione delle prestazioni” delle Condizioni di polizza.
4)
COSTI
L’impresa, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi,
preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione C.
I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione interna separata riducono l’ammontare delle
prestazioni.
Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto, viene di seguito riportato
l’indicatore sintetico “Costo Percentuale Medio Annuo” (CPMA) che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei
costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un’analoga operazione non gravata da costi.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.
Il Costo Percentuale Medio Annuo è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non
tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie.
Il Costo Percentuale Medio Annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare
significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.
Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” (CPMA)
Gestione interna separata “FONDO LIGURIA”
Premio Annuo
1.500,00
Sesso ed età Maschio - 45 anni
Durata
15
Premio Annuo
1.500,00
Sesso ed età Maschio - 45 anni
Durata
20
Premio Annuo
1.500,00
Sesso ed età Maschio - 45 anni
Durata
25
Anno
Costo percentuale
medio annuo
Anno
Costo percentuale
medio annuo
Anno
Costo percentuale
medio annuo
5
9,44 %
5
13,99 %
5
18,99 %
10
3,81 %
10
6,53 %
10
9,62 %
15
1,56 %
15
3,43 %
15
5,57 %
20
1,78 %
20
25
3,39 %
0,92 %
Mod. LV34F - Ed. 05/2011
FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2011
SCHEDA SINTETICA
PAGINA 3 di 4
5)
ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA
In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione interna separata “FONDO
LIGURIA” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il
dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l’indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
ANNO
RENDIMENTO REALIZZATO DA
FONDO LIGURIA
RENDIMENTO MINIMO
RICONOSCIUTO AGLI
ASSICURATI
RENDIMENTO MEDIO DEI
TITOLI DI STATO E DELLE
OBBLIGAZIONI (*)
INFLAZIONE
2006
2007
2008
2009
2010
4,04%
4,12%
4,04%
4,02%
3.72%
3,23%
3,30%
3,23%
3,22%
2.98%
3,86%
4,41%
4.46%
3,54%
3.35%
2,00%
1,71%
3,23%
0,75%
1.55%
(*) I dati si intendono al lordo della ritenuta del 12,5%
ATTENZIONE: I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
6)
DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere
la sezione D della Nota Informativa.
La Liguria Vita Spa è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica”.
L’amministratore Delegato
____________________
Marco FUSCIANI
Mod. LV34F - Ed. 05/2011
FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2011
SCHEDA SINTETICA
PAGINA 4 di 4
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è
soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il Contraente deve prendere visione prima delle Condizioni di Polizza prima della sottoscrizione della polizza.
A)
1.
INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
Informazioni generali
a)
Denominazione
LIGURIA VITA S.p.A. (in seguito sinteticamente indicata con “Società”) è una
società del Gruppo FONDIARIA-SAI
b)
sede
sede legale e direzione generale in Italia, via Milano, 2 – 20090 Segrate – MI
c)
recapiti
telefono (+39) 02.21608.1, sito internet: www.liguriavita.it
e-mail: [email protected]
e)
estremi
provvedimento
autorizzazione
all’esercizio
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale
02062090267 - Partita I.V.A. 12976110150 - Impresa autorizzata all’esercizio delle
assicurazioni sulla vita e della relativa riassicurazione con D.M. 4-6-1990 n. 18554
(G.U. 14-6-1990 n. 137) - Iscritta alla Sez. I dell’Albo Imprese presso l’Isvap al n.
1.00089 - Società appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto
all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 030 - Direzione e coordinamento FONDIARIASAI S.p.A
Per tutte le comunicazioni alla Società concernenti il contratto in corso, il Contraente potrà avvalersi del tramite del
soggetto abilitato dalla Società al collocamento, al quale è assegnata la polizza (l’elenco dei soggetti abilitati è
disponibile presso la Direzione della Società ed è riportato sul sito Internet della stessa)
2.
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Patrimonio netto
€ 7.257.510
Capitale sociale
€ 6.000.000 interamente versato
Totale riserve patrimoniali
€ 2.454.070
Indice di solvibilità della gestione
(1)
vita
161,33%
(1)
l’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e
l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente
B)
3.
INFORMAZIONI SULLE
PRESTAZIONI
ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Prodotto
LIGURIA CAPITALE CERTO – Assicurazione mista immediata a premio
annuo e capitale rivalutabili - Tariffa 312
Durata
contrattuale
Durata minima:
5 anni
Durata massima:
25 anni
Sfera di applicazione
Prodotto destinato ad Assicurati che, alla decorrenza del contratto, abbiano
età compresa fra i 18 e i 70 anni; in ogni caso l’età a scadenza dell’Assicurato
potrà essere al massimo 85 anni
Prestazioni
assicurative
Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:
a)
Prestazione in caso di vita
Mod. LV34F - Ed. 05/2011
FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2011
NOTA INFORMATIVA
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b) Prestazione in caso di decesso
Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di polizza.
Alla copertura caso sono applicati periodi di carenza.
Il capitale liquidabile alla scadenza del contratto è il risultato della capitalizzazione
dei premi versati, al netto dei costi e dell’eventuale premio relativo ai rischi
demografici
Garanzia conservazione
capitale
La prestazione assicurata, gode dei seguenti benefici
• la rivalutazione annuale della stessa, sia durante il differimento sia durante il
periodo di corresponsione della rendita, calcolata in base al rendimento della
Gestione interna separata degli investimenti a cui è collegata l’assicurazione;
• la garanzia del consolidamento annuale della suddetta rivalutazione, cioè la
definitiva acquisizione delle relative maggiorazioni annuali;
• la garanzia del valore minimo della rendita assicurata, indipendentemente dai
risultati della Gestione interna separata, grazie all’attribuzione di un interesse
annuo minimo garantito sotto forma di “tasso tecnico” del 2% riconosciuto, in via
anticipata, nel valore iniziale della rendita stessa.
. Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di assicurazione.
Misura annua minima di
rivalutazione
La misura annua minima di rivalutazione è pari al 2,00%, sotto forma di tasso
tecnico.
Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di polizza.
4.
Premi
L’assicurazione richiede il versamento alla Società di premi annui anticipati, di importo rivalutabile per tutta la durata
del contratto ma non oltre la morte dell'Assicurato.
Il premio può essere anche rateizzato nell'anno e, in tal caso, è prevista una maggiorazione di costo (addizionale di
frazionamento) così come specificato alla successiva Sezione C, punto 6.1.1.
L’importo del premio annuo dipende dall’ammontare del capitale assicurato e dall’eventuale presenza di garanzie
accessorie, dalla durata del contratto, dal sesso e dall’età dell’Assicurato, nonché dal suo stato di salute e dalle sue
abitudini di vita (ad esempio professione e attività sportive).
Premio minimo
Euro 600,00 premio minimo annuo
La tariffa è offerta nella forma a premio annuo rivalutabile con la possibilità di
Tipo premio
frazionamento infra-annuale
Mezzi di pagamento Il Contraente dovrà versare il premio alla Società, tramite il competente soggetto abilitato
al collocamento, scegliendo una delle seguenti modalità:
assegno bancario o circolare non trasferibile
bonifico bancario (o eventuali altre forme di addebito sul conto corrente del
Contraente, se stabilite contrattualmente dalle parti)
Frazionamento del È prevista la possibilità di frazionare il premio annuo in rate semestrali, trimestrali, si rinvia
al successivo punto 6.1.1 per conoscere i relativi costi
premio
Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di polizza, Art. 2 Premio.
5.
Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione patrimoniale, denominata "Fondo Liguria”.
Il risultato della gestione viene annualmente attribuito al contratto e consolidato – a titolo di partecipazione agli utili
sotto la forma di rivalutazione delle prestazioni – per un’aliquota di retrocessione non inferiore all'80%. Tale aliquota
viene elevata in funzione degli anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto come riportato nella seguente
tabella:
Mod. LV34F - Ed. 05/2011
FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2011
NOTA INFORMATIVA
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ANNI TRASCORSI
ALIQUOTA DI RETROCESSIONE
RICONOSCIUTA AL CONTRAENTE
MINIMO GARANTITO PER LA
COMPAGNIA
80,0%
82,5%
87,5%
90,0%
In ogni caso il rendimento annuo attribuito
non può superare il rendimento del “Fondo
Liguria” diminuito dello 0,75% trattenuto da
Liguria Vita S.p.A.
fino a 5
da 6 a 10
da 11 a 15
Da 16 in poi
Il beneficio finanziario così attribuito, depurato del tasso di interesse tecnico già riconosciuto nel calcolo del capitale
inizialmente assicurato (tasso tecnico), determina la progressiva maggiorazione del capitale con le modalità di calcolo
descritte nelle Condizioni di Assicurazione.
Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo dello sviluppo dei premi, delle prestazioni
assicurate e dei valori di riduzione e di riscatto di cui alla successiva Sezione E, che l’Agente deve consegnare al
Contraente anche in forma personalizzata, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso; si
precisa che i valori esposti in detti progetti derivano da ipotesi esemplificative dei risultati futuri della gestione e gli
stessi sono espressi a valore corrente, senza quindi tenere conto degli effetti dell'inflazione.
C)
INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE
6.
Costi
6.1
Costi gravanti direttamente sul Contraente
6.1.1
Costi gravanti sul premio
Tipologia
Onere
Diritti di quietanza dovuti in aggiunta a ciascuna rata di premio successiva
Caricamento in percentuale di ciascun premio annuo
Importo fisso prelevato da ciascun premio annuo
Quota-parte
intermediari
media
a
Euro 1,55
0,00
Vedi tabella
0,00
Euro 25,82
-
Maggiorazione del premio annuo se frazionate in rate:
-
Semestrali
2%
-
Trimestrali
3%
Spese di emissione trattenute, in luogo dei precedenti costi, in caso di recesso
Euro 25,00
Caricamento in percentuale del premio annuo
Durata
Caricamento in percentuale
Inferiore a 10 anni
9.03%
Da 10 fino a 14 anni
9,06%
Da 15 anni
9,08%
La quota parte spettante all’intermediario è pari al 3,25 % x durata contrattuale (con un massimo del 65%) della
prima annualità di premio, al netto dei diritti, e il 4,00% per le annualità di premio successive.
Mod. LV34F - Ed. 05/2011
FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2011
NOTA INFORMATIVA
PAGINA 3 di 9
6.1.2
Costi per riscatto
Poiché la modalità dello sconto, applicata nel calcolo del valore di riscatto, non si limita al recupero del tasso tecnico di
interesse riconosciuto in via anticipata nel calcolo della prestazione, la differenza fra il tasso di sconto applicato e il
suddetto tasso tecnico , comporta per il Contraente un onere che varia in funzione della durata residua del contratto.
TIPOLOGIA
Onere derivante dalla differenza fra
il tasso di sconto e il tasso tecnico
6.1.3
1
2
3
4
5
6
Anni mancanti alla scadenza e corrispondente onere
1,42%
7
8,46%
13
13,36%
19
16,63%
2,77%
8
9,41%
14
14,01%
20
17,04%
4,04%
9
10,30%
15
14,61%
21
22,09 %
5,24%
10
11,14%
16
15,17%
22
22,49 %
6,38%
11
11,93%
17
15,70%
7,45%
12
12,67%
18
16,18%
Costi per l’erogazione della rendita
La tariffa non prevede l’erogazione della rendita.
6.2
Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili
Sul contraente gravano indirettamente anche le commissioni prelevate dal rendimento realizzato dalla
determinate in funzione degli anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto.
ANNI TRASCORSI
fino a 5
da 6 a 10
da 11 a 15
da 16 in poi
7.
PERCENTUALE DI RETROCESSIONE
TRATTENUTA DA LIGURIA VITA
20,0%
17,5%
12,5%
10,0%
gestione
MINIMO GARANTITO
In ogni caso la percentuale trattenuta da
Liguria Vita non può risultare inferiore
allo 0,75% del rendimento del “Fondo
Liguria”
Sconti
La tariffa non prevede l’applicazione di sconti.
8. Regime fiscale
Regime
premi
fiscale
dei
Regime fiscale delle
somme corrisposte
I premi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sono esenti dall’imposta
sulle assicurazioni.
Se l’assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente non
inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a
condizione che Assicurato sia lo stesso Contraente o persona fiscalmente a suo carico, i
premi danno diritto ad una detrazione del 19% dall’imposta sul reddito dichiarato dal
Contraente a fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.
L’importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare Euro
1.291,14. Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita o
infortuni stipulate anteriormente al1 gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione
di imposta.
Le somme corrisposte in caso di morte o di invalidità permanente, ovvero di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche se erogate in forma di
rendita, sono esenti dall’IRPEF.
In ogni caso, le somme percepite nell’esercizio di attività commerciali concorrono a formare
il reddito d’impresa restando assoggettate all’ordinaria tassazione.
Mod. LV34F - Ed. 05/2011
FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2011
NOTA INFORMATIVA
PAGINA 4 di 9
D)
9.
ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Modalità di perfezionamento del contratto
Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di Polizza, Art 3 Conclusione del contratto, entrata in vigore e
scadenza dell’assicurazione.
10.
Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi
Versati i primi tre premi annui, il Contraente ha facoltà di sospendere il pagamento dei premi mantenendo il diritto a
prestazioni ridotte; a seguito della riduzione delle prestazioni cessano le eventuali garanzie accessorie.
Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di polizza, Art 8.
11.
Riscatto e riduzione
È facoltà del Contraente, qualora siano state pagate almeno tre complete annualità di polizza di:
sospendere il pagamento dei premi mantenendo il diritto alla prestazione ridotta della polizza; a seguito della
riduzione delle prestazioni cessano le eventuali garanzie accessorie
chiedere il riscatto della polizza
Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di polizza, Art 8 e successivi.
Per le informazione relative al proprio contratto, il Contraente potrà rivolgersi alla Società:
Liguria Vita Spa
Ufficio Portafoglio
Via Milano 2 - 20090 Segrate (MI)
Tel. 02.21608.1 Fax 02.21608.353
E.mail: [email protected]
.
12.
Revoca della proposta
Prima della conclusione del contratto, il Proponente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione,
dandone comunicazione alla Società tramite raccomandata o telefax al nr. 02 21608.353
In tal caso il Proponente ha diritto alla restituzione delle somme eventualmente già pagate, entro 30 giorni dal
ricevimento da parte della Società della suddetta comunicazione.
13.
Diritto di recesso
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società
con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto.
Il recesso ha l’effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del
giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della raccomandata o dalla data del
telefax.
Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione del recesso, dietro consegna
dell'originale della polizza e delle eventuali appendici, al Contraente verrà rimborsato il premio eventualmente
corrisposto, diminuito delle spese di emissione del contratto effettivamente sostenute di cui al punto 6.1.1, a
condizione che le stesse siano quantificate nella proposta e nel contratto, nonché la parte di premio relativa al periodo
per il quale il contratto ha avuto effetto.
14. Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di
prescrizione
Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di Polizza, Art. 14 Pagamenti della Società e Allegato A.
I pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dalla data in cui è sorto il relativo obbligo, purché a tale data - come
definita in relazione all’evento che causa il pagamento - sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria,
finalizzata a verificare l’esistenza dell’obbligo stesso, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura
fiscale; altrimenti, la Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione
completa.
Si ricorda che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto
su cui il diritto stesso si fonda; la legislazione in materia di rapporti dormienti, come stabilito dalla Legge n. 266 del 23
dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede il conferimento delle somme dovute e non
reclamate dai Beneficiari al Fondo istituito presso il Ministero dell’Economia e della Finanza (“Conti Dormienti”).
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NOTA INFORMATIVA
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15.
Legge applicabile al contratto
Il contratto è assoggettato alla legge italiana.
16.
Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto e ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana,
salvo che le Parti non ne concordino la redazione in un’altra lingua.
17.
Reclami
I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione delle
responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente
diritto devono essere rivolte alla Società al seguente indirizzo:
LIGURIA VITA S.p.A.
UFFICIO RECLAMI
Via Milano , 2 – 20090 Segrate MI
Fax: 02 21608.400
e-mail: [email protected]
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine
massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'organo a ciò preposto:
ISVAP - Servizio Tutela Utenti - Via Quirinale 21 - 00187 Roma
I reclami indirizzati all'Isvap contengono i seguenti requisiti:
nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico
individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato
breve descrizione del motivo di lamentela
copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa
ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze
Non rientrano nella competenza dell’ISVAP:
i reclami in relazione al cui oggetto sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria;
i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo unico dell’intermediazione
finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi
da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione,
relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di
assicurazione;
i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme
pensionistiche complementari.
Resta salva la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
18.
Informativa in corso di contratto
In caso di assegnazione della partecipazione agli utili, la Società è tenuta a trasmettere entro sessanta giorni dalla
chiusura di ogni anno solare ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Polizza per
l’assegnazione della partecipazione agli utili, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa.
19.
Conflitto di interessi
La Società effettua operazioni di acquisto, sottoscrizione, gestione e vendita di attivi destinati a copertura degli impegni
tecnici assunti nei confronti dei Contraenti. In relazione a tali operazioni, possono determinarsi situazioni di potenziale
conflitto con gli interessi degli stessi Contraenti, derivanti da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di società
del Gruppo, come di seguito precisato.
Gli attivi possono essere emessi, promossi o gestiti anche dalla Società o da soggetti appartenenti allo stesso Gruppo,
nel rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa. La Società ha adottato idonee procedure anche in relazione ai
rapporti di Gruppo, per individuare e gestire le suddette situazioni al fine di salvaguardare l’interesse dei Contraenti.
In ogni caso la Società, qualora il conflitto di interessi non sia evitabile, opera in modo da non recare pregiudizio ai
Contraenti.
La Società può stipulare con soggetti terzi accordi finalizzati al riconoscimento di utilità (retrocessione di commissioni o
altri proventi o servizi) a fronte degli investimenti effettuati. Tali introiti vengono comunque retrocessi ai Contraenti in
modo da ottenere per gli stessi il miglior risultato possibile, indipendentemente dall’esistenza dei suddetti accordi.
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La quantificazione degli introiti retrocessi risulta dal rendiconto annuale di gestione certificato dalla società di revisione
contabile.
Si rinvia al rendiconto annuale della Gestione separata per la quantificazione delle utilità ricevute e retrocesse agli
assicurati.
E)
PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI
La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei
valori di riduzione e di riscatto previsti dal contratto. L’elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita
combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti, sesso ed età dell’assicurato.
Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riduzione e di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base
di due diversi valori:
A. il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente
B. una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall’ISVAP pari, al momento di redazione del presente
progetto, al 4%.
Tenuto conto di quanto indicato al precedente punto 6.2 nella tabella seguente viene riportata ipotetica misura
annua di rivalutazione applicata:
ANNI TRASCORSI
fino a 5
da 6 a 10
da 11 a 15
da 16 a 20
MISURA ANNUA
DI RIVALUTAZIONE
1,17 %
1,23%
1,23%
1,23%
La conseguente misura di rivalutazione è ottenuta scorporando il tasso tecnico che al momento della redazione del
presente progetto è pari al 2,0% già riconosciuto nel calcolo del capitale assicurato iniziale. I valori sviluppati in base al
tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l’Impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto
sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su
future partecipazioni agli utili.
I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’ISVAP sono meramente indicativi e non
impegnano in alcun modo l’Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle
prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti
potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.
SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO
BASE:
IN
A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO
Tasso annuo di rendimento minimo garantito
Età dell’Assicurato
Durata
Sesso dell’Assicurato
ulteriore ipotesi
Periodicità dei versamenti:
Diritti di quietanza da aggiungere al premio
premio ricorrente annuale
Caricamento applicato
capitale assicurato iniziale:
periodo di sviluppo contrattuale considerato:
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2,00%
45
20
maschio
Euro
Euro
Euro
Euro
anni
ANNUALE
1,55
1.500,00
159,53
30.251,23
20
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Anni
trascorsi
Premio
annuo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Cumulo dei
premi annui
1.500,00
3.000,00
4.500,00
6.000,00
7.500,00
9.000,00
10.500,00
12.000,00
13.500,00
15.000,00
16.500,00
18.000,00
19.500,00
21.000,00
22.500,00
24.000,00
25.500,00
27.000,00
28.500,00
30.000,00
Capitale
assicurato alla
fine dell’anno
30.251,23
30.251,23
30.251,23
30.251,23
30.251,23
30.251,23
30.251,23
30.251,23
30.251,23
30.251,23
30.251,23
30.251,23
30.251,23
30.251,23
30.251,23
30.251,23
30.251,23
30.251,23
30.251,23
30.251,23
Interruzione del pagamento dei premi
Valori di riscatto Capitale ridotto
Capitale
alla fine
alla fine
ridotto alla
dell’anno
dell’anno
scadenza
0,00
0,00
2.329,53
3.230,28
4.514,17
5.606,60
6.769,97
8.007,90
9.324,20
10.722,83
12.207,95
13.783,88
15.455,18
17.226,58
19.103,04
21.089,76
23.192,14
25.415,86
27.766,83
30.251,23
0,00
0,00
4.537,68
6.050,25
7.562,81
9.075,37
10.587,93
12.100,49
13.613,05
15.125,62
16.638,18
18.150,74
19.663,30
21.175,86
22.688,42
24.200,98
25.713,55
27.226,11
28.738,67
30.251,23
0,00
0,00
4.537,68
6.050,25
7.562,81
9.075,37
10.587,93
12.100,49
13.613,05
15.125,62
16.638,18
18.150,74
19.663,30
21.175,86
22.688,42
24.200,98
25.713,55
27.226,11
28.738,67
30.251,23
L’operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica.
Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento
minimo garantito, dopo il pagamento di 19 annualità di premio.
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B) TASSO DI RENDIMENTO FINANZIARIO
Tasso annuo di rendimento minimo garantito
Età dell’Assicurato
Durata
Sesso dell’Assicurato
ulteriore ipotesi
4,00%
35
20
maschio
Periodicità dei versamenti:
Diritti di quietanza da aggiungere al premio
premio annuo iniziale
Caricamento applicato
capitale assicurato iniziale:
periodo di sviluppo contrattuale considerato:
Anni
trascorsi
Premio
annuo
Cumulo dei
premi annui
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1.500,00
1.517,68
1.535,57
1.553,67
1.571,99
1.591,30
1.610,86
1.630,65
1.650,69
1.670,98
1.691,51
1.712,30
1.733,34
1.754,64
1.776,20
1.798,03
1.820,13
1.842,50
1.865,14
1.888,06
1.500,00
3.017,68
4.553,25
6.106,93
7.678,92
9.270,22
10.881,08
12.511,73
14.162,42
15.833,40
17.524,91
19.237,21
20.970,55
22.725,18
24.501,39
26.299,42
28.119,55
29.962,04
31.827,18
33.715,24
Capitale
assicurato alla
fine dell’anno
Euro
Euro
Euro
Euro
anni
ANNUALE
1,55
1.500,00
159,53
30.251,23
20
Interruzione del pagamento dei premi
Valori di
Capitale ridotto
Capitale
riscatto alla fine
alla fine
ridotto alla
dell’anno
dell’anno
scadenza
30.608,19
30.969,37
31.334,81
31.704,56
32.078,67
32.473,24
32.872,66
33.277,00
33.686,30
34.100,65
34.520,08
34.944,68
35.374,50
35.809,61
36.250,06
36.695,94
37.147,30
37.604,21
38.066,74
38.534,96
0,00
0,00
2.412,97
3.385,46
4.786,86
6.018,41
7.356,62
8.808,86
10.382,98
12.087,29
13.930,65
15.922,44
18.072,62
20.391,80
22.891,19
25.582,71
28.479,03
31.593,54
34.940,49
38.534,96
0,00
0,00
4.700,22
6.340,91
8.019,67
9.741,97
11.505,43
13.310,80
15.158,84
17.050,32
18.986,05
20.966,81
22.993,42
25.066,72
27.187,55
29.356,75
31.575,21
33.843,79
36.163,41
38.534,96
0,00
0,00
5.737,57
7.650,09
9.562,61
11.560,49
13.487,24
15.413,99
17.340,73
19.267,48
21.194,23
23.120,98
25.047,73
26.974,48
28.901,22
30.827,97
32.754,72
34.681,47
36.608,22
38.534,96
Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra sono al lordo degli oneri fiscali.
*****
La Liguria Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie
contenuti nella presente Nota informativa.
L’Amministratore Delegato
____________________
Marco FUSCIANI
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NOTA INFORMATIVA
PAGINA 9 di 9
CONDIZIONI DI POLIZZA
ASSICURAZIONE MISTA IMMEDIATA A PREMIO ANNUO E CAPITALE RIVALUTABILI
TARIFFA 312
I)
OGGETTO DEL CONTRATTO
Art. 1 - Prestazioni assicurate
Con la presente assicurazione la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati il capitale assicurato:
•
alla scadenza del contratto, se l’Assicurato è in vita,
oppure
•
al decesso dell’Assicurato, se si verifica prima della scadenza.
La garanzia per il caso di morte è operante senza limiti territoriali, qualunque sia la causa del decesso fatte salve
le esclusioni descritte nella successiva sezione VI.
Il capitale assicurato, il cui ammontare iniziale è indicato nella scheda contrattuale, si rivaluta annualmente come
stabilito all’art. 6..
Art. 2 - Premio
Il premio annuo è dovuto dal Contraente alla decorrenza dell’assicurazione e ad ogni suo anniversario precedente
la scadenza contrattuale, e deve essere corrisposto - insieme ai diritti - in via anticipata nella rateazione pattuita,
ma comunque non oltre la morte dell’Assicurato.
Il premio annuo, indicato nella scheda contrattuale, è di ammontare rivalutabile.
Fermo restando che le parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, il
Contraente deve versare il premio alla Società, tramite il competente soggetto abilitato al collocamento,
scegliendo una delle seguenti modalità:
• assegno bancario o circolare non trasferibile, tratto o emesso all’ordine della Società, contro rilascio di
apposita quietanza sottoscritta dalla Società o dal competente soggetto abilitato;
• bonifico bancario (o eventuali altre forme di addebito sul conto corrente del Contraente, se stabilite
contrattualmente dalle parti) con accredito sull’apposito conto corrente intestato alla Società o al
competente soggetto abilitato. In tal caso, la relativa scrittura di addebito ha valore di quietanza e la
data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla
Società o con la data dell’operazione, se successiva a quella di valuta.
II)
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO
Art. 3 - Conclusione del contratto, entrata in vigore e scadenza dell’assicurazione
Il contratto si intende concluso nel giorno in cui:
la polizza, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall’Assicurato,
oppure,
il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve dalla Società la polizza debitamente
firmata o altra comunicazione scritta attestante l’assenso della Società stessa.
Le garanzie entrano in vigore alle ore 24 della data di decorrenza indicata nella scheda contrattuale, a
condizione che a tale data il contratto sia stato concluso e sia stato versato il premio unico. Nel caso in
cui la conclusione del contratto e/o il versamento del premio unico siano avvenuti successivamente alla
decorrenza indicata nella scheda contrattuale, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del
versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del contratto.
Art. 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.
In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Società, se avesse conosciuto il
vero stato delle cose, non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la
Società stessa si riserva:
di impugnare il contratto e quindi, in caso di sinistro, di rifiutare il pagamento della prestazione, ai sensi
dell'art. 1892 c.c., quando esiste malafede o colpa grave;
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FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2011
CONDIZIONI DI POLIZZA
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di impugnare il contratto e quindi, in caso di sinistro, di rifiutare il pagamento della prestazione, ai
sensi dell'Art. 1892 c.c., quando esiste malafede o colpa grave;
di recedere dal contratto o, in caso di sinistro, di ridurre la somma da pagare, ai sensi dell'Art. 1893
c.c., quando non esiste malafede o colpa grave.
Trascorsi 180 giorni dall'entrata in vigore delle garanzie o dalla loro eventuale riattivazione accordata dalla Società,
la stessa può agire, come previsto al precedente comma, esclusivamente quando esiste malafede o colpa grave,
oppure quando le dichiarazioni inesatte o le reticenze riguardano il comportamento dell’Assicurato relativamente al
fumo o la professione o l’attività dell’Assicurato.
L’inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell’Assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni,
comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle somme dovute.
Art. 5 - Diritto di recesso
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla
Società con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto, da inviare a:
LIGURIA VITA S.p.A.
Ufficio Gestione Portafoglio
Via Milano , 2 – 20090 Segrate MI
Fax: 02.21608.353
Il recesso libera entrambe le Parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno
di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata o dalla data
del telefax.
Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione di recesso, dietro consegna
dell’originale della polizza e delle eventuali appendici, la Società rimborsa al Contraente il premio versato,
diminuito di € 25,00 a fronte delle spese sostenute, nonché diminuito di una quota dello stesso in proporzione
al periodo nel quale le garanzie sono state in vigore.
III)
REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE
Art. 6 - Spese
In aggiunta al premio, il Contraente deve corrispondere alla Società i seguenti diritti:
diritti di quietanza di Euro 1,55, dovuti insieme a ciascun premio di rata.
La Società trattiene inoltre su ciascun premio annuo versato:
un importo fisso pari a Euro 25,82
caricamento in percentuale sul premio annuo indicato nella tabella al punto 6.1.1 della Nota informativa
Art. 7 - Modalità di rivalutazione delle prestazioni
A fronte degli impegni assunti con questa serie di contratti, la Società ha istituito la Gestione “FONDO LIGURIA”,
una speciale forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società e disciplinata dal
relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.
Come stabilito all’art. 3, Allegato B, del Regolamento, per questa serie di contratti la Società determina
annualmente il rendimento della Gestione realizzato nel periodo di osservazione dal 1° gennaio al 31 dicembre
di ogni anno; il rendimento annuo così determinato costituisce la base di calcolo per la rivalutazione da applicare
ai contratti con data di rivalutazione a partire dal 1° aprile dell’anno successivo.
a. Rendimento attribuito - Il rendimento annuo da attribuire al contratto è uguale al rendimento della
Gestione per un’aliquota di retrocessione non inferiore all'80%. Tale aliquota viene elevata in funzione
degli anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto come riportato nella seguente tabella:
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ANNI
TRASCORSI
ALIQUOTA DI RETROCESSIONE
RICONOSCIUTA AL CONTRAENTE
MINIMO GARANTITO PER LA
COMPAGNIA
fino a 5
da 6 a 10
da 11 a 15
Da 16 in poi
80,0%
82,5%
87,5%
90,0%
In ogni caso il rendimento annuo
attribuito
non
può
superare
il
rendimento
del
“Fondo
Liguria”
diminuito dello 0,75% trattenuto da
Liguria Vita S.p.A.
b. Misura di rivalutazione - Considerato che l’importo iniziale del capitale assicurato è stato calcolato
riconoscendo in via anticipata il tasso di interesse del 2% annuo composto (tasso tecnico), la misura
annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno, al suddetto tasso di interesse, la
differenza - se positiva - fra il rendimento annuo attribuito, di cui al precedente punto a), ed il medesimo
tasso.
c. Rivalutazione del capitale assicurato e del premio - Ad ogni anniversario della decorrenza del contratto
(data della rivalutazione annuale), compresa la scadenza, il capitale assicurato e il premio annuo vengono
rivalutati secondo la misura di rivalutazione fissata a norma del precedente lettera b.
d. Rivalutazione della rendita durante il periodo della sua corresponsione – Al termine del differimento
e ad ogni successivo anniversario (data della rivalutazione annuale) la rendita da corrispondere nell’anno
seguente viene rivalutata nella misura annua di rivalutazione definita al precedente punto b).
e. Rifiuto della rivalutazione del premio
Il Contraente ha facoltà, ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza e con preavviso scritto di almeno
tre mesi, di chiedere che la rivalutazione del premio non venga effettuata.
Il rifiuto della rivalutazione del premio non pregiudica il diritto del Contraente di accettare successive rivalutazioni.
e.1) Nel caso in cui il Contraente si avvalga della facoltà di rifiutare la rivalutazione del premio in scadenza ad un
anniversario della data di decorrenza del contratto che cade dopo almeno cinque anni da tale decorrenza, il capitale
assicurato nell'anno precedente verrà rivalutato aggiungendo allo stesso:
un importo ottenuto moltiplicando il capitale iniziale riproporzionato, come più sotto definito, per la misura
annua di rivalutazione, stabilita a norma della lettera b., e riducendo il prodotto nel rapporto fra il numero degli
anni trascorsi dalla data di decorrenza ed il numero degli anni di durata contrattuale;
un ulteriore importo ottenuto moltiplicando la differenza fra il capitale assicurato nel periodo annuale
precedente ed il capitale iniziale riproporzionato, come più sotto definito, per la misura di rivalutazione di cui
alla lettera b.
Per capitale iniziale riproporzionato si intende il prodotto del capitale inizialmente assicurato per il rapporto tra
l’ammontare del premio annuo netto dovuto nell’ultimo anno che precede l’anniversario considerato ed il premio
annuo netto dovuto nel primo anno di assicurazione.
e.2) Qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rifiutare la rivalutazione del premio ad un anniversario della
decorrenza del contratto anteriore al quinto, il capitale assicurato non verrà rivalutato fino al completamento del
pagamento di cinque annualità di premio; a partire dal sesto anno il capitale verrà rivalutato come indicato al punto
e.1.
Art. 8 - Mancato pagamento dei premi: riduzione o sospensione delle garanzie e risoluzione del
contratto
Versati i primi tre premi annui, il Contraente ha facoltà di sospendere il pagamento dei premi mantenendo il
diritto a prestazioni ridotte, secondo le modalità di calcolo di seguito descritte; a seguito della riduzione delle
prestazioni cessano le eventuali Garanzie accessorie.
Nel caso, invece, che il Contraente non versi una delle rate dei primi due premi annui entro 30 giorni dalla
relativa scadenza, il contratto resta sospeso.
In ogni caso:
entro 180 giorni dalla sospensione del pagamento dei premi, è possibile riattivare la piena efficacia
del contratto mediante corresponsione delle rate di premio arretrate maggiorate di interessi;
trascorsi 180 giorni, ma entro un anno, la riattivazione può invece essere concessa dalla Società che,
per decidere se accordarla, può richiedere nuovi accertamenti sanitari.
Se il contratto sospeso non viene riattivato nei modi di cui sopra, si risolve ed i premi già versati restano
acquisiti dalla Società.
Versati i primi due premi annui, il Contraente può esercitare il diritto al riscatto facendone richiesta alla Società
mediante raccomandata A.R. o telefax. In tal caso, il contratto si risolve definitivamente e al Contraente viene
corrisposto il relativo valore di riscatto.
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Riduzione del capitale
Il capitale ridotto si determina moltiplicando il capitale, quale risulta rivalutato all'anniversario che precede la data di
scadenza della prima rata di premio non pagata, per il rapporto tra il numero dei premi annui pagati, comprese le
eventuali frazioni di premio annuo, ed il numero dei premi annui pattuiti.
Qualora siano state corrisposte almeno cinque annualità di premio, il capitale ridotto verrà rivalutato, nella misura
prevista all’art. 7 lettera b., ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto che coincida o sia successivo
alla data di sospensione del pagamento dei premi.
Qualora invece siano state corrisposte meno di cinque annualità di premio il capitale ridotto verrà rivalutato, nella
misura prevista all’art. 7 lettera b., a partire dal quinto anniversario della data di decorrenza del contratto.
A giustificazione del mancato pagamento dei premi, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la
Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.
Art. 8.1 - Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione delle garanzie
Entro 180 giorni dalla riduzione o dalla sospensione delle garanzie per mancato pagamento dei premi, il
Contraente può riattivarle pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi per il periodo intercorso fra
ciascuna data di scadenza e quella di riattivazione. Gli interessi vengono calcolati in base al tasso annuo di
rendimento attribuito al contratto, a norma del punto a) dell’art. 7, all’ultimo anniversario che precede la data di
riattivazione, con un minimo del tasso legale di interesse.
Trascorsi 180 giorni ed entro un anno dalla riduzione o dalla sospensione delle garanzie, la riattivazione può
essere concessa dalla Società che, per decidere se accordarla, può richiedere nuovi accertamenti sanitari.
La riattivazione ripristina, con effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento delle rate di premio arretrate aumentate
degli interessi, le prestazioni assicurate per i medesimi importi che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse
verificato il mancato pagamento dei premi, fatte salve le esclusioni esplicitamente previste per le garanzie.
Art. 8.2 - Riscatto
A condizione che siano stati versati almeno tre premi annui, il Contraente può chiedere alla Società,
mediante raccomandata A.R. o telefax, la corresponsione del valore di riscatto.
Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto per il periodo che intercorre fra la data della richiesta di
riscatto e la scadenza del contratto.
Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto per il periodo di tempo che intercorre tra la data di
richiesta del riscatto e quella di scadenza del contratto.
Il tasso annuo di interesse è pari al tasso tecnico più 1,5 punti percentuali , nel caso in cui siano trascorsi almeno
5 anni dalla data di decorrenza del contratto, o al tasso tecnico più 2 punti percentuali nel caso in cui gli anni
trascorsi siano inferiori a cinque.
Il riscatto determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data della richiesta.
Va comunque tenuto presente che il risultato ottimale dell’assicurazione si ottiene solo rispettando il piano
assicurativo inizialmente stabilito. In particolare, il riscatto, in quanto modifica l’equilibrio economico
dell’assicurazione, comporta una riduzione dei risultati sperati, più accentuata nei primi anni dalla stipulazione. Il
valore di riscatto potrebbe anche risultare inferiore ai premi versati.
In alternativa al riscatto, il Contraente può considerare la possibilità di ottenere dalla Società una somma a titolo di
prestito, nel limite del valore di riscatto maturato.
Nel progetto esemplificativo riportato nella successiva sezione E (nonché nel progetto che verrà successivamente
elaborato in forma personalizzata), sono evidenziati i valori del riscatto e delle prestazioni ridotte determinati in
caso di sospensione del pagamento dei premi in ciascuno degli anni indicati in base alle ipotesi specificate.
Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla relativa data di scadenza,
comporta - a partire dalle ore 24 di quest’ultima data – le seguenti conseguenze:
• se il Contraente ha versato almeno due premi annui, le garanzie di cui all’art. 1 restano in vigore con
prestazioni ridotte, ma senza pagamento di ulteriori premi, salva la possibilità di riattivazione ai sensi
dell’art. 8;
• se, invece, il Contraente ha versato meno di due premi annui, tutte le garanzie restano sospese e, se
non vengono riattivate ai sensi dell’art. 8, l’assicurazione si risolve ed i premi già pagati restano
acquisiti dalla Società.
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Art. 8.3 - Prestiti
Purché il pagamento dei premi sia regolarmente in corso, il Contraente può chiedere prestiti alla Società.
Il prestito può essere richiesto per un importo non superiore al valore di riscatto liquidabile al momento della
richiesta stessa, diminuito dell’importo da rimborsare a fronte di altri prestiti eventualmente già ottenuti con la
presente assicurazione.
All’atto di concessione del prestito, la Società indica le relative condizioni e le modalità di determinazione del tasso
di interesse.
Art. 9 - Estratto conto annuale
Entro 60 giorni da ciascun anniversario, la Società invia al Contraente l’estratto conto annuale riferito
all’anniversario stesso.
L’estratto conto riepiloga tutte le operazioni effettuate nell’ultimo anno che hanno comportato la variazione delle
prestazioni assicurate, nonché il cumulo dei premi versati, l’ammontare delle prestazioni stesse ed il
corrispondente importo riscattabile riferiti all’anniversario considerato.
Art. 10 - Cessione, pegno e vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme
assicurate.
Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla scheda contrattuale o da
appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti interessate.
Art. 11 - Opzioni
Con effetto da un anniversario della data di decorrenza, a condizione che l’età raggiunta dall’Assicurato sia
compresa fra 35 e 85 anni, il Contraente può chiedere, mediante raccomandata A.R. o telefax da inviare alla
Società con almeno 90 giorni di preavviso rispetto all’anniversario considerato, che il valore di riscatto totale
– maturato a tale anniversario ai sensi dell’art. 8 - sia convertito in una delle seguenti prestazioni:
una rendita annua da corrispondere all’Assicurato finché in vita;
una rendita annua con garanzia di suo pagamento per 5 o 10 anni (quindi anche nel caso che in tale periodo
si verifichi il decesso dell’Assicurato) e, successivamente, finché l’Assicurato è in vita;
una rendita annua su due Assicurati, previa designazione del secondo Assicurato, da corrispondere fintanto
che entrambi sono in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, sull’Assicurato superstite
finché in vita.
Non saranno comunque accolte richieste di conversione che darebbero luogo ad un importo annuo di
rendita inferiore a quello dell’assegno sociale stabilito dalla legge.
I coefficienti di conversione e le condizioni regolanti le suddette prestazioni saranno quelli in vigore alla data della
conversione in rendita.
Art. 12 - Duplicato
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, il Contraente o gli aventi
diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.
IV)
BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ
Art. 13 - Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
• dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la
rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
• dopo la morte del Contraente;
• dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di
volersi avvalere del beneficio.
In tali casi il recesso e le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei
Beneficiari.
La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla
Società o disposte per testamento.
Art. 14 - Pagamenti della Società
Tutti i pagamenti dovuti dalla Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio
della stessa o quello del competente soggetto abilitato, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli
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aventi diritto e dietro esibizione dell’originale della polizza e delle eventuali appendici (originale che verrà
ritirato nei casi di pagamento derivante dalla risoluzione del contratto).
Per il pagamento dovuto alla scadenza del contratto, è necessario fornire alla Società, tramite il
competente soggetto abilitato, i documenti indicati nell’allegato A in relazione a tale causa di pagamento.
Gli altri pagamenti vengono effettuati previa richiesta alla Società sottoscritta dagli aventi diritto,
completa di tutta la documentazione necessaria – da fornire alla Società tramite il competente soggetto
abilitato - in relazione alla causa del pagamento richiesto (vedi allegato A).
Qualora l’esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la
verifica dell’obbligo di pagamento o l’individuazione degli aventi diritto o l’adempimento agli obblighi di natura
fiscale, la Società richiederà tempestivamente l’ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari
esigenze istruttorie.
Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi
diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l’obbligo stesso, purché a tale data, come definita nelle presenti
Condizioni contrattuali in relazione all’evento che causa il pagamento, la Società abbia ricevuto tutta la
documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal
ricevimento da parte della Società della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal
medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.
V)
LEGGE APPLICABILE E FISCALITA’
Art. 15 - Obblighi della Società e del Contraente, legge applicabile
Gli obblighi contrattuali della Società e del Contraente risultano dall’originale della polizza e delle
eventuali appendici firmate dalle parti. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto valgono le norme
della legge italiana.
Art. 16 - Foro competente
Per le controversie relative al contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo in cui il Contraente o il
Beneficiario ha la residenza o il domicilio.
Art. 17 - Tasse e imposte
Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto
VI)
ESCLUSIONI
Art. 18 - Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia i casi di decesso derivanti direttamente o indirettamente da:
• dolo del Contraente o del Beneficiario;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
• atti contro la persona dell’Assicurato – compreso il rifiuto, comprovato da documentazione sanitaria, di
sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici - da lui volontariamente compiuti o
consentiti, se avvenuti nei primi due anni dall’entrata in vigore delle garanzie o, trascorso questo
periodo, nel primo anno dalla loro eventuale riattivazione accordata dalla Società;
• atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell’Assicurato a insurrezioni, sommosse e
tumulti popolari;
• uso di stupefacenti o di allucinogeni e abuso continuativo di alcolici o di farmaci, comprovati da
documentazione sanitaria;
• partecipazione a gare e corse di velocità, e relative prove e allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
• incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non
titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio.
In caso di decesso dell’Assicurato dovuto ad una di tali cause escluse dalla garanzia, il contratto si risolve
e la Società corrisponde ai Beneficiari una somma pari all’ammontare dei premi versati, al netto di
eventuali soprapremi e dei premi per assicurazioni accessorie e senza aggiunta di interessi o
rivalutazioni, ma comunque non inferiore al valore di riscatto eventualmente maturato dal contratto e non
superiore al capitale in vigore per il caso di morte.
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ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE INFORTUNI
(valida solo se espressamente richiamata in polizza)
La prestazione dell’assicurazione principale può essere integrata, su richiesta del Contraente, da quella relativa
all’assicurazione complementare infortuni, dietro pagamento del relativo premio costante.
Tale assicurazione complementare è operante solo se espressamente indicata nel documento di polizza e ad
essa si applicano le disposizioni previste dalle Condizioni del presente contratto in quanto compatibili ed in quanto
non derogate dalle norme contenute nel presente paragrafo 4.
1 - Prestazioni assicurate
Nel caso in cui la morte dell’Assicurato avvenga in conseguenza diretta ed esclusiva di lesioni obiettivamente
constatabili, da lui subite per cause accidentali esterne, la Società , nei limiti della presente garanzia e dei punti 2,
3 e 4 che seguono, si obbliga a pagare ai Beneficiari designati, oltre alle prestazioni previste per il caso di morte
dell’Assicurato dalla tariffa dell’assicurazione principale, un ulteriore capitale il cui ammontare è indicato nel
documento di polizza.
La copertura è operante soltanto se la morte si verifica entro un anno dal giorno delle lesioni anzidette.
2 - Criteri di operatività della garanzia
In conformità alla condizione che la morte deve essere conseguenza diretta ed esclusiva di lesioni di cui al punto
4.1, resta stabilito che la garanzia non è operante nei casi di morte conseguente all’influenza che dette lesioni
possono aver avuto su condizioni fisiche o patologiche dell’Assicurato preesistenti o sopravvenute, come pure
all’influenza che dette lesioni possono aver esercitato sull’evoluzione delle condizioni stesse.
3 - Esclusioni della garanzia
E’ esclusa dalla garanzia prestata con la presente assicurazione complementare la morte dovuta a lesioni
derivanti:
a) dalla pratica di sport pericolosi e dalla partecipazione a corse e gare in genere, comprese le relative prove ed
allenamenti;
b) dall’uso di mezzi di locomozione subacquei ed aerei, salvo i viaggi effettuati dall’Assicurato in qualità di
passeggero su aeromobili, alla condizione che gli apparecchi ed i piloti siano muniti delle autorizzazioni
regolamentari;
c) da guerra, da insurrezioni o tumulti popolari cui l’Assicurato abbia preso parte attiva, da movimenti tellurici,
eruzioni vulcaniche, inondazioni;
d) dalle trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure dalle radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di
particelle atomiche;
e) da atti di terrorismo
è pure esclusa la morte:
f)
per lesioni sofferte in conseguenza di proprie azioni delittuose, in stato di ubriachezza e per quelle derivanti da
intossicazioni determinate da abuso di psicofarmaci e da uso di sostanze stupefacenti o di allucinogeni o che,
comunque, siano conseguenza di condizioni fisiche anormali;
g) per carbonchio, per malaria, per avvelenamenti, per infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva
lesioni come sopra specificate, come pure per le conseguenze di operazioni chirurgiche e di trattamenti non
resi necessari dalle lesioni stesse.
4 - Estinzione dell’assicurazione
La presente assicurazione complementare si estingue ed i premi percepiti sono acquisiti da Liguria Vita in caso di
sospensione del pagamento del premio relativo alla presente garanzia o in caso di sospensione, per qualsivoglia
motivo, del pagamento dei premi dell’assicurazione principale.
5 - Raddoppio del capitale per incidente stradale
Nel caso in cui la morte dell’Assicurato avvenga per infortunio conseguente ad incidente stradale, la somma
garantita con questa assicurazione complementare è raddoppiata
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6 - Casi particolari
Se l’Assicurazione complementare infortuni è abbinata alla forma assicurativa a premio annuo rivalutabile, il
capitale assicurato con la presente assicurazione complementare ed il corrispondente premio annuo vengono
incrementati annualmente secondo la stessa misura percentuale applicata per l'incremento delle prestazioni e del
premio dell'assicurazione principale.
In caso di stabilizzazione del premio dell’assicurazione principale, il capitale ed il premio della presente
assicurazione complementare rimangono costanti per la residua durata.
Se invece l'abbinamento avviene con la forma assicurativa a premio annuo costante, il capitale assicurato con la
presente assicurazione complementare ed il corrispondente premio annuo rimangono costanti per tutta la durata
contrattuale.
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CONDIZIONI PARTICOLARI
(applicabili qualora specificamente richiamate in polizza)
1 - Carenza per assicurazioni senza visita medica
Premesso che l'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di
carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero
derivare, il presente contratto viene assunto senza visita medica e pertanto, a parziale deroga delle Condizioni
Generali e Speciali, rimane convenuto che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dal
perfezionamento della polizza e la polizza stessa sia al corrente con il pagamento dei premi, Liguria Vita
corrisponderà - in luogo del capitale assicurato - una somma pari all'ammontare dei premi netti versati.
Qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti, espressamente richiamati nel
testo della polizza stessa, l'applicazione della suddetta limitazione avverrà tenendo conto dell'entità, forma e
durata effettiva, a partire dalle rispettive date di perfezionamento, delle assicurazioni sostituite.
Liguria Vita non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopraindicata e
pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all'intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza
diretta:
a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo,
difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite,
encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero
emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo,
mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite
post-vaccinica;
b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza;
c) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa
fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano
come conseguenza la morte.
Rimane inoltre convenuto che, qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dal
perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra
patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato. In suo luogo, sempreché la polizza risulti al
corrente con il pagamento dei premi o abbia acquisito il diritto alla riduzione, sarà corrisposta una somma pari
all'ammontare dei premi netti versati.
Resta inteso che, nel caso di riduzione, il suddetto importo non potrà superare il valore della prestazione ridotta
prevista per il caso di morte.
Infine, qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti, anche per questa
condizione si applica quanto stabilito nel precedente secondo comma.
2 - Integrazione alle Condizioni Generali in assenza del Test HIV
Premesso che l’Assicurato non ha aderito alla richiesta di Liguria Vita di eseguire gli esami clinici necessari per
l'accertamento dell'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, a parziale deroga delle Condizioni
Generali e Speciali del presente contratto, rimane convenuto che qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro
i primi sette anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita
(AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.
In suo luogo, sempreché la polizza risulti al corrente con il pagamento dei premi o abbia acquisito il diritto alla
riduzione, sarà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi netti versati. Resta inteso che, nel caso di
riduzione, il suddetto importo non potrà superare il valore della prestazione ridotta prevista per il caso di morte.
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ALLEGATO A – PAGAMENTI DELLA SOCIETA’ E DOCUMENTI RICHIESTI
Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a
verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli Aventi Diritto.
I suddetti documenti nei diversi casi previsti sono i seguenti:
per i pagamenti conseguenti all'esercizio del diritto di revoca della proposta di assicurazione o di
recesso dal contratto:
richiesta firmata dal Contraente; originale della proposta di assicurazione (in caso di revoca) oppure
originale della polizza relativa al presente contratto con eventuali appendici (in caso di recesso).
per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato:
originale della polizza con eventuali appendici o dichiarazione di smarrimento della stessa;
certificato anagrafico di morte;
- elenco completo di tutti i Beneficiari della polizza e fotocopia fronte/retro di un loro documento valido
(preferibilmente la carta identità) ;
- richiesta liquidazione sottoscritta da ciascun Beneficiario maggiorenne con indicazione dell’IBAN o di ogni
altro dato necessario per diversa modalità di pagamento; la richiesta deve contenere indicazione del
codice fiscale, della professione svolta e dell’indirizzo del Beneficiario stesso.
•
•
qualora l'Assicurato non abbia lasciato testamento:
atto notorio da cui risulti che l'Assicurato è deceduto senza lasciare testamento e nel quale siano indicati,
nel caso in cui risultino Beneficiari della polizza, i suoi Eredi Legittimi, la loro data nascita e capacità di agire
e il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali Eredi Legittimi sono gli unici
e che non vi sono altri soggetti cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità);
qualora l'Assicurato abbia lasciato testamento:
- copia autentica del testamento e/o verbale di pubblicazione e atto notorio in cui risulti che tale testamento è
l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato e in cui sono indicati, nel caso in cui risultino Beneficiari della
polizza, i suoi Eredi Legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire e il loro grado di parentela con
l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali Eredi Legittimi sono gli unici e che non vi sono altri soggetti
cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità).
In sostituzione dell’atto notorio, la Società accetta una dichiarazione sostitutiva autenticata.
- in presenza di Beneficiari minorenni, decreto del Giudice Tutelare con il quale si autorizza l’esercente la
potestà genitoriale o il tutore alla riscossione della quota relativa al minorenne stesso;
- in caso di decesso conseguente ad infortunio, omicidio o suicidio, copia del verbale dell'Autorità
competente che ha effettuato gli accertamenti relativi all’accaduto (Procura della Repubblica, Carabinieri,
Polizia di Stato, Polizia Locale/Municipale) dal quale si desumano le circostanze che hanno provocato il
decesso dell’Assicurato;
- in caso di morte da malattia: a) copia integrale delle cartelle cliniche - comprensive di anamnesi remota - a
Partire dal primo ricovero nel corso del quale fu diagnosticata la malattia causa di decesso dell’Assicurato e
b) relazione dell’ultimo medico curante da redigersi su apposito modello rilasciato dalla Società.
Al fine di verificare l'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento ed individuare gli Aventi Diritto, a seguito di
specifiche esigenze la Società si riserva di richiedere ulteriore documentazione.
I pagamenti verranno effettuati tramite accredito in conto corrente bancario ovvero, laddove non sia possibile,
mediante emissione di assegno bancario o circolare non trasferibile .
Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro
30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione sopra indicata. Decorso il termine dei trenta giorni sono
dovuti gli interessi legali dallo scadere del termine stesso sino alla data di effettivo pagamento a favore degli Aventi
Diritto.
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ALLEGATO A
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ALLEGATO B – REGOLAMENTO FONDO LIGURIA
ART. 1 - GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI TRAMITE LA COSTITUZIONE DEL “FONDO LIGURIA”
Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Liguria Vita,
che viene contraddistinta con il nome “Gestione Speciale per polizze di Assicurazione sulla Vita” ed indicata nel
seguito con la sigla “Fondo Liguria”.
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni
che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento del fondo.
La gestione del fondo è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di
Interesse Collettivo con la circolare n.° 71 del 26/3/87 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
ART. 2 - CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE
La gestione del “Fondo Liguria” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione
iscritta all'albo di cui al D.P.R. 31/3/75 n.° 136, la quale attesta la rispondenza del fondo al presente Regolamento.
In particolare sono certificati: la corretta valutazione delle attività attribuite al fondo, il rendimento annuo quale
descritto nel successivo art. 3.3 e l’adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti da Liguria
Vita sulla base delle riserve matematiche.
ART. 3 - DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO ANNUO DEL “FONDO LIGURIA”
Il rendimento annuo del “Fondo Liguria” per l’esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato
finanziario della gestione del fondo speciale di competenza di quell'esercizio al valore medio del fondo speciale
stesso.
Per risultato finanziario del “Fondo Liguria” si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell’esercizio
compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del fondo, al lordo delle ritenute di acconto fiscali
ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività
nel “Fondo Liguria” e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto
dell’iscrizione nel fondo per i beni già di proprietà di Liguria Vita.
Per valore medio del “Fondo Liguria” si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario
presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media
annua di ogni altra attività del fondo.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel fondo.
Ai fini della determinazione del rendimento annuo del “Fondo Liguria” l’esercizio relativo alla certificazione decorre
dal 1° gennaio al 31 dicembre del medesimo anno.
ART. 4 - MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE FISCALE
Liguria Vita si riserva di apportare al punto 3.3 di cui sopra quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito
di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.
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ALLEGATO B
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GLOSSARIO
Appendice
(contrattuale)
Assicurato
Assicurazione
Beneficiario
Carenza
Caricamenti
Collettiva
Conflitto di interessi
Consolidamento
Contraente
Contratto di
assicurazione
sulla vita
Contratto rivalutabile
Controassicurazione
Convenzione
Detraibilità fiscale
(del premio versato)
Garanzia (Assicurazione)
complementare o
accessoria
Garanzia (Assicurazione)
di rischio
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso
unitamente o in seguito a questo per modificarne o integrarne alcuni aspetti, in
base a quanto concordato tra la Società e il Contraente.
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto: le prestazioni sono
determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Può coincidere con il Contraente e/o con il Beneficiario.
vedi "Contratto di assicurazione sulla vita".
Persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, che riceve la prestazione
contrattuale quando si verifica l'evento previsto. Può coincidere con il Contraente
stesso e/o con l’Assicurato.
Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono
efficaci o hanno efficacia limitata. Se l'evento oggetto del contratto avviene in tale
periodo, la Società non corrisponde la prestazione assicurata o corrisponde una
somma inferiore.
Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi sostenuti dalla
Società.
Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione operante in applicazione
di un’apposita Convenzione che il Contraente stipula con la Società per i
componenti di una collettività omogenea di individui, ciascuno dei quali potrà
essere inserito nell’operazione con una propria posizione individuale (esempio: il
datore di lavoro che stipula l'assicurazione collettiva per i propri dipendenti).
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Società può risultare in
contrasto con quello del Contraente.
Meccanismo in base al quale vengono definitivamente acquisiti, con la periodicità
stabilita, il rendimento attribuito al contratto e, quindi, la maggiorazione delle
prestazioni conseguente alla rivalutazione.
Persona fisica o giuridica che stipula il contratto con la Società e si impegna al
versamento dei premi. Può coincidere con l'Assicurato e/o con il Beneficiario.
Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a
pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di
un evento attinente alla vita dell’Assicurato.
Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da un
meccanismo di accrescimento delle prestazioni derivante dalla partecipazione al
rendimento di una gestione interna separata.
Clausola contrattuale che, in caso di decesso dell'Assicurato, prevede il
pagamento di una somma commisurata ai premi pagati.
Contratto che il Contraente stipula con la Società per concludere assicurazioni
sulla vita o capitalizzazioni in forma di collettiva.
Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie
assicurative che, secondo la normativa vigente, può essere portata in detrazione
delle imposte sui redditi.
Garanzia di rischio abbinata obbligatoriamente o facoltativamente alla garanzia
principale.
Garanzia finalizzata alla protezione da rischi attinenti alla vita dell’Assicurato (ad
esempio il decesso o l’invalidità), che prevede il pagamento della prestazione
esclusivamente al verificarsi di tali eventi.
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GLOSSARIO
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Gestione interna
separata
Imposta sostitutiva
Intermediario incaricato
ISVAP
Opzione
Perfezionamento
del contratto
Polizza
Premio
Prescrizione
Prestazione
Progetto personalizzato
Proposta
Quietanza
Riattivazione
Riserva matematica
Rivalutazione
Scheda contrattuale
(di polizza)
Fondo appositamente creato per i contratti a prestazioni rivalutabili, gestito
separatamente rispetto al complesso delle altre attività della Società. La
rivalutazione delle prestazioni dipende dal rendimento ottenuto dalla gestione
interna separata.
Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone
fisiche. Gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e
quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.
Soggetto (persona fisica o giuridica) iscritto nel Registro Unico elettronico degli
Intermediari assicurativi e riassicurativi, incaricato dalla Società della
presentazione e proposizione dei propri prodotti assicurativi e di capitalizzazione,
nonché, se previsto dall’incarico, della conclusione e gestione dei relativi contratti.
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che
svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base
delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Clausola contrattuale secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione
sia corrisposta in forma diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio:
l’opportunità di scegliere che il capitale sia convertito in una rendita vitalizia o,
viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare
in unica soluzione.
Momento in cui avviene il pagamento del primo premio pattuito.
Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione o di
capitalizzazione.
Importo che il Contraente si impegna a corrispondere alla Società - in unica
soluzione o secondo un piano di versamenti prestabilito - quale corrispettivo delle
prestazioni previste dal contratto di assicurazione o di capitalizzazione.
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla
legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione
si prescrivono nel termine di due anni.
Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società si impegna a
corrispondere al Beneficiario al verificarsi dell'evento previsto dal contratto.
Esemplificazioni dello sviluppo dei premi, delle prestazioni, dei valori di riduzione e
di riscatto, elaborate in base a rendimenti finanziari ipotetici e secondo schemi
stabiliti dall'ISVAP.
Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il
quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto in base alle
caratteristiche ed alle condizioni prestabilite.
Documento che prova l’avvenuto pagamento (esempio: quietanza di premio
rilasciata dalla Società al Contraente a fronte del versamento del premio;
quietanza di liquidazione rilasciata dal Beneficiario alla Società a fronte del
pagamento della prestazione).
Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni
contrattuali, il versamento dei premi dopo una sospensione del loro pagamento.
Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato
degli interessi di ritardato pagamento.
Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni
assunti contrattualmente. La legge impone Particolari obblighi relativi a tale riserva
e alle attività finanziarie in cui viene investita.
Maggiorazione delle prestazioni, con la periodicità prestabilita, derivante
dall’attribuzione di una quota del rendimento della gestione interna separata.
Documento in cui vengono riportati i dati identificativi del Contraente,
dell'Assicurato e del Beneficiario e dove sono indicati gli elementi che
caratterizzano il contratto (il tipo, gli importi delle prestazioni, il premio, ecc.).
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GLOSSARIO
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Sinistro
Sovrappremio
Sostituzione
(Trasformazione)
Tassazione
separata
Tasso tecnico
Verificarsi dell’evento di rischio oggetto del contratto (ad esempio il decesso
dell’Assicurato), per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa
prestazione assicurata.
Maggiorazione di premio richiesta dalla Società per le assicurazioni con garanzie
di rischio, nel caso in cui l’Assicurato superi i normali livelli di rischio, in relazione
alle proprie condizioni di salute (soprapremio sanitario) o in relazione alle attività
professionali o sportive svolte (soprapremio professionale o sportivo).
Modifica richiesta dal Contraente, riguardante alcuni elementi del contratto
(esempio: la durata, il tipo di garanzia o l’importo del premio), le cui condizioni
vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la Società che, comunque,
non è tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione.
Metodo di calcolo dell’imposta da applicare a redditi a formazione pluriennale,
previsto dal legislatore per evitare i maggiori oneri per il contribuente che
deriverebbero dall’applicazione delle aliquote progressive dell’imposta sui redditi.
Rendimento finanziario, annuo e composto, che è già compreso nel calcolo delle
prestazioni assicurate iniziali.
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GLOSSARIO
PAGINA 3 di 3
LIGURIA VIT A S.p.A .
Sede Sociale e Direzione Generale - 20090 Segrate (MI) Via Milano, 2
Tel. +39 02 21608.1 - Fax +39 02 21608.353 - www.liguriavita.it
Capitale sociale € 6.000.000,00 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano e Codice Fiscale 02062090267 - Partita I.V.A. 12976110150 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e della relativa
riassicurazione con D.M. 4-6-1990 n. 18554 (G.U. 14-6-1990 n. 137) - Iscritta alla Sez. I
dell’Albo Imprese presso l’Isvap al n. 1.00089 - Società appartenente al gruppo
assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 030 - Direzione e
coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.
PROPOSTA DI ASSICURAZIONE
PER L’EMISSIONE DI POLIZZA VITA
LIGURIA CAPITALE CERTO
ultimo aggiornamento: novembre 2010
CONVENZIONE N.
PROPOSTA N.
Agenzia
Codice Fiscale/Partita IVA
1 - CONTRAENTE
Indirizzo
Data di nascita
CAP
Età
Comune
Prov.
Comune o Stato estero di nascita
Prov.
Professione (descrizione sintetica dell’attività svolta)
Documento d’identificazione N.
Sottogruppo di attività
Rilasciato da
2 - TITOLARE EFFETTIVO / DELEGATO
CAP
Data di nascita
il
Codice Fiscale/Partita IVA
Comune
Prov.
Comune o Stato estero di nascita
Professione (descrizione sintetica dell’attività svolta)
Documento d’identificazione N.
Prov.
Sottogruppo di attività
Rilasciato da
Sesso
Gruppo di attività
In
(colui che stipula in nome e per conto del Contraente)
Indirizzo
Sesso
Gruppo di attività
In
il
Dichiaro che i dati relativi al Contraente sono da Firma del Rappresentante
me forniti e che gli stessi corrispondono a
verità.
Codice Fiscale/Partita IVA
Tipo di Delega
3 - ASSICURATO
Indirizzo
Data di nascita
FACSIMILE
Cod. Subagenzia o Produtt.
CAP
Età
Comune
Prov.
Comune o Stato estero di nascita
Professione (descrizione sintetica dell’attività svolta)
Prov.
Sottogruppo di attività
Sesso
Gruppo di attività
ATTENZIONE: L’Assicurato ed il Contraente sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Società - mediante raccomandata o fax -ogni cambiamento
di professione o di attività dell’Assicurato stesso.
Documento d’identificazione N.
4 - BENEFICIARI
Caso morte
Rilasciato da
In
il
Caso vita
5 - FORMA TARIFFARIA E PRESTAZIONE
Tariffa Descrizione
312
Assicurazione mista immediata a premio annuo e capitale rivalutabili
Capitale Iniziale assicurato
ATTENZIONE: la Tariffa prevede il pagamento ai Beneficiari designati del capitale assicurato in caso di morte dell’Assicurato e, pertanto, è richiesto
l’accertamento dello stato di salute dell’Assicurato stesso.
Il costo degli accertamenti sanitari è a totale carico dell’Assicurando.
6 - GARANZIE COMPLEMENTARI INFORTUNI
In caso di morte da infortunio, verrà liquidato un capitale aggiuntivo pari al capitale assicurato all’inizio dell’anno assicurativo in cui Operanti
l’evento è avvenuto.
(SI/NO)
In caso di morte per infortunio conseguente alla circolazione stradale dei veicoli, verrà liquidato un capitale aggiuntivo pari al doppio del
capitale assicurato all’inizio dell’anno assicurativo in cui l’evento è avvenuto.
7 - DECORRENZA - DURATA - FRAZIONAMENTO DEL PREMIO
Decorrenza
Durata contratto
Numero premi
ANNI
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Scadenza
Frazionamento del premio
MODELLO DI PROPOSTA
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PROPOSTA n. FACSIMILE
8 - POLIZZE VITA IN VIGORE CON LA SOCIETÀ
Polizza n.
Polizza n.
Polizza n.
Polizza n.
Polizza n.
9 - DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO SUL PROPRIO STATO DI SALUTE - NEL CASO CHE NON SI SIA SOTTOPOSTO A
VISITA MEDICA - E SULLE ATTIVITÀ SPORTIVE E PROFESSIONALI
Il contratto verrà emesso dalla Società in base alle dichiarazioni che seguono. Si ricorda che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o incomplete possono
compromettere l’efficacia della garanzia (art. 1892 del Codice Civile).
A - Dichiarazioni sullo stato di salute
1.
2.
3.
Ritiene di essere in precarie condizioni di salute?
Negli ultimi 5 anni è stato ricoverato in ospedali o case di cura per interventi chirurgici (ad esclusione di interventi di
appendicectomia, adeno-tonsillectomia, erniotomia, meniscectomia, frattura degli arti, varici, chirurgia estetica, parto)?
Ha subito cure o accertamenti, anche in regime di day-hospital, dai quali sia emersa una malattia cardiovascolare,
disturbi circolatori, ipertensione, ictus, malattia del fegato quale epatopatia acuta o cronica, malattia polmonare,
tumorale, del sangue, dell’apparato urogenitale, respiratoria, osteo-articolare, digerente, del sistema endocrinometabolico quali diabete, malattie della tiroide?
4.
Ha effettuato negli ultimi 12 mesi esami di laboratorio da cui siano emersi valori fuori dalla norma?
5.
Ha fatto uso regolare e continuativo, o fa uso attualmente, di sostanze stupefacenti e/o di alcolici?
6. P Pressione arteriosa: i valori della pressione arteriosa sono al di fuori dei seguenti limiti?
Minima: 60 - 90
Massima: 90 - 140
7.
Costituzione:
Altezza cm.
Peso kg.
B - DICHIARAZIONI SULL’ATTIVITÀ SPORTIVA
L’ATTIVITÀ SPORTIVA DA LEI PRATICATA LA ESPONE A PARTICOLARI RISCHI? (USO DI DELTAPLANO, PARAPENDIO E/O
ULTRALEGGERI, PARACADUTISMO, ALPINISMO, SUBACQUEA, SPELEOLOGIA, VELA, AUTOMOBILISMO, MOTOCICLISMO,
MOTONAUTICA, ECC.)
C - DICHIARAZIONI SULL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE
IN RELAZIONE ALLA PROFESSIONE DICHIARATA, L’ASSICURANDO È ESPOSTO IN MODO CONTINUATIVO A PERICOLI? (AD
ESEMPIO: ALTE TENSIONI, GAS, ACIDI, INFIAMMABILI, ESPLOSIVI, VELENI, LAVORI SVOLTI A NOTEVOLI ALTEZZE O
PROFONDITÀ, ECC.)
AVVERTENZE
a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del
contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
b) prima della sottoscrizione del questionario,il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l’esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;
c) anche nei casi non espressamente previsti dalla Società, l’Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare
l’effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.
10 - PREMI ANNUI NETTI E PRESTAZIONI ASSICURATIVE
GARANZIA BASE
SOPRAPPREMI
Professionale
GARANZIE COMPLEMENTARI
Sportivo
Sanitario
La Tariffa garantisce il pagamento ai Beneficiari designati del capitale iniziale assicurato sopra riportato, eventualmente maggiorato delle rivalutazioni
annuali come indicato nelle Condizioni di Assicurazione, sia in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, sia in caso di sua morte
anteriormente a tale data, contro il versamento da parte del Contraente di un premio annuo costante dovuto per tutta la durata contrattuale ma non oltre il
decesso dell'Assicurato.
La corrispondente polizza sarà stipulata nella forma senza visita medica, pertanto sarà operante la condizione relativa al periodo di carenza.
11 - RATA DI PERFEZIONAMENTO
Premio Garanzia Base
Soprappremio Professionale
Premio Garanzie Complementari Frazionamento
Diritti
Soprappremio Sportivo
Imposte
Soprappremio Sanitario
Premio Totale di rata
di cui Usufruibile per la detrazione d’imposta
Le rate successive di premio saranno versate ad ogni ricorrenza
a partire dal
12 - DIRITTO DI REVOCA DELLA PROPOSTA E DI RECESSO DAL CONTRATTO (consentito solamente alle persone fisiche)
Il Contraente ai sensi del D. lgs. 7 settembre 2005 n. 209, può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla
Società con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto.
Il recesso libera entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di invio della comunicazione di recesso,
quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata o dalla data del telefax.
Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione di recesso, dietro consegna dell’originale della polizza e delle eventuali
appendici, la Società rimborsa al Contraente il premio versato, diminuito di EUR 25,00 a fronte delle spese sostenute, nonché della parte di premio
relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.
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MODELLO DI PROPOSTA
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PROPOSTA n.
FACSIMILE
13 - DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO SUL PROPRIO STATO DI SALUTE E SULLE ATTIVITÀ SPORTIVE E PROFESSIONALI
L’Assicurando dichiara, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile che le relative notizie, da lui rese, sono conformi a verità, non avendo
sottaciuto alcun elemento influente sulla valutazione del rischio.
Dichiara, inoltre, di prosciogliere dal segreto professionale e legale i medici che possono averlo curato e/o visitato, nonché altre persone, strutture
ospedaliere, case di cura, aziende sanitarie, ai quali la Società credesse in ogni tempo, di rivolgersi per ottenere informazioni, referti, cartelle cliniche e
documentazione sanitaria in genere, acconsentendo in particolare, che tali informazioni ed atti sanitari siano dalla Società stessa, comunicati e sottoposti
all’esame di persone o Enti, nei limiti delle necessità tecniche, statistiche, assicurative e riassicurative.
Il Contraente dichiara inoltre di avere ricevuto dall’Intermediario, prima della sottoscrizione della Proposta :
Il Fascicolo informativo mod. LV34F ed. 05/2011 di cui al Regolamento ISVAP n. 35 del 26/05/2010 relativo alla forma assicurativa suddetta,
contenente i seguenti documenti :
•
Scheda sintetica
•
Nota informativa
•
Condizioni Contrattuali
•
Glossario
•
Il presente modulo di proposta
di averne preso visione e di accettarne i contenuti;
Le informative precontrattuali e i documenti di cui all’art. 49, comma 2 del Regolamento ISVAP n. 5 del 10/10/2006
IL CONTRAENTE_____________________________________________________________________________________________
Emesso in triplice esemplare in
IL CONTRAENTE
(data)
L’ASSICURATO
L’AGENTE GENERALE
(timbro e firma se società)
14 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Preso atto dell’Informativa ricevuta, ai sensi degli art. 23, 26 e 43 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196:
acconsento
al trattamento da parte del Titolare, nonché degli altri soggetti della Catena Assicurativa, dei dati personali sia comuni sia sensibili, che mi
riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice;
al trasferimento degli stessi dati dall’estero (Paesi UE e Paesi extra UE)
__________
acconsento (*)
al trattamento dei dati personali comuni che mi riguardano per finalità di profilazione della Clientela, d’informazione e promozione commerciale di
prodotti e servizi di Società del Gruppo FONDIARIA –SAI, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di
mercato;
al trasferimento degli stessi all’estero (Paesi UE e Paesi extra UE) per finalità di profilazione della Clientela d’informazione e promozione
commerciale di prodotti e servizi di Società del Gruppo FONDIARIA –SAI, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di
ricerche di mercato;
(*) (ove l’interessato NON intenda dare il proprio consenso al trattamento e trasferimento all’estero dei suoi dati personali per finalità di
profilazione della Clientela, d’informazione e promozione commerciale, nonché di indagine sul gradimento circa la qualità dei prodotti e/o servizi
ricevuti e di ricerche di mercato, deve premettere la parola “NON” alla parola “acconsento”)
Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.
IL CONTRAENTE
L’ASSICURATO
(timbro e firma se società)
15 - PAGAMENTO DEL PREMIO
il premio può essere corrisposto in rate : annuali, semestrali, trimestrali
Dichiaro di aver ricevuto oggi ______________________ l’importo della rata di perfezionamento a mezzo di:
BANCOMAT / CARTA DI CREDITO
ASSEGNO NON TRASFERIBILE N. ________________
DELLA BANCA _______________________________________
BONIFICO
L’ESATTORE _________________________________________
(cognome e nome)
________________________________
(firma)
La prestazione ed il premio indicati potranno subire variazioni a seguito delle verifiche effettuale dalla Società in ordine alla corretta applicazione della tariffa
Mod. LV34P - Ed. 05/2011
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MODELLO DI PROPOSTA
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PROPOSTA n. (FACSIMILE)
QUESTIONARIO SULL'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO OFFERTO
F. INFORMAZIONI SULLE ASPETTATIVE IN RELAZIONE AL CONTRATTO
f1. Quali sono gli obbiettivi assicurativo-previdenziali che intende perseguire con la
stipula del contratto?
Risparmio / investimento
B. INFORMAZIONI SULLO STATO OCCUPAZIONALE
Previdenza/pensione complementare
b1. Qual e' attualmente il suo stato occupazionale?
Protezione assicurativa di rischio (morte, invalidità, non
Occupato con contratto a tempo indeterminato
autosufficienza)
Occupato con contratto a tempo determinato
f2. Quale orizzonte temporale si prefigge per la realizzazione degli obbiettivi?
Autonomo / Libero professionista
Breve (<= 5 anni)
Pensionato
Medio (6 - 10 anni)
Non occupato
Lungo (> 10 anni)
f3. Intende perseguire i suoi obiettivi assicurativo-previdenziali attraverso:
C. INFORMAZIONI SULLE PERSONE DA TUTELARE
Versamenti periodici
c1. Lei ha eventuali soggetti da tutelare? (carichi familiari, altre persone da tutelare, enti,
Versamento unico
aziende, ecc.)
f4. Qual e' la sua propensione al rischio (e conseguentemente livello di possibile
si
rendimento dell'investimento) relativamente al prodotto proposto?
no
Bassa (non sono disposto ad accettare oscillazioni del valore del mio
investimento nel tempo e di conseguenza accetto rendimenti modesti
D. INFORMAZIONI SULL'ATTUALE SITUAZIONE
ma sicuri nel tempo)
ASSICURATIVA
Media (sono disposto ad accettare oscillazioni modeste del valore del
d1. Attualmente possiede altri prodotti assicurativi vita?
mio investimento nel corso della durata del contratto di conseguenza
Risparmio/investimento
accetto probabili rendimenti medi a scadenza del contratto o al
Previdenza/pensione complementare
termine dell'orizzonte temporale consigliato)
Protezione assicurativa di rischio (morte, invalidità, non autosufficienza)
Alta (sono disposto ad accettare possibili forti oscillazioni del valore
del mio investimento nell’ottica di massimizzarne la redditività e nella
Nessuna copertura assicurativa vita
consapevolezza che ciò comporta dei rischi)
f5. Qual e' la probabilita' di dover disinvestire la sua posizione nei primi anni di
E. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA
contratto?
e2. Qual e' il suo patrimonio disponibile all'investimento?
Bassa
Fino a 5.000 Euro
Alta
Da 5000 a 15000 Euro
f6. Qual è la sua conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari?
Oltre 15000 Euro
Bassa
Media
Alta
A. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE
a1. Nome e Cognome
a2. Data di nascita
DATA ___________________
DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE
LE INFORMAZIONI RICHIESTE
(Da sottoscrivere nel caso non si voglia dare risposta alle domande riportate nel
questionario)
FIRMA _______________________
DICHIARAZIONE DI VOLONTA’ DI ACQUISTO IN CASO
DI POSSIBILE INADEGUATEZZA
(Da sottoscrivere nel caso in cui il contratto, sulla base delle risposte fornite o meno dal
cliente o sulla base di altre informazioni disponibili, non risulta o potrebbe non risultare
adeguato)
Dichiaro di non voler rispondere, in tutto o in parte, alle domande sopra riportate, Dichiaro di essere stato informato dal sottoscritto intermediario dei motivi per i quali,
consapevole che ciò ostacola la valutazione da parte dell’intermediario dell’adeguatezza sulla base delle informazioni da me fornite e di eventuali altre informazioni disponibil, la
del contratto alle mie esigenze assicurative.
proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle mie esigenze
assicurative. Dichiaro altresì di voler comunque sottoscrivere il relativo contratto.
DATA_________________FIRMA___________________
DATA _______
FIRMA ____________________
______________________________
Firma dell’Intermediario
Mod. LV34P - Ed. 05/2011
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MODELLO DI PROPOSTA
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INFORMATIVA “PRIVACY”
ai sensi dell’Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30.6.2003 n. 196)
In conformità all’Art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (di seguito denominato Codice), la sottoscritta
Società - in qualità di Titolare - La informa sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (Art. 7 del Codice)
1.
Trattamento dei dati personali per finalità assicurative
La Società tratta i dati personali da Lei forniti o dalla stessa già detenuti, per concludere, gestire ed eseguire il
contratto da Lei richiesto, nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all’esercizio dell’attività assicurativa e
riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nell’ambito della presente
finalità il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative
azioni legali.
In tal Caso, ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali da Lei effettuato potrà essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario
centrale infortuni, Motorizzazione civile);
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in
essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.
Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, la Società non potrà concludere od eseguire i relativi contratti di
assicurazione o gestire e liquidare i sinistri.
2.
Trattamento dei dati personali per finalità promozionali/commerciali
In Caso di Suo consenso i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalità di propalazione della Clientela, di
informazione e promozione commerciali di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di
quelli da Lei già ricevuti e di ricerche di mercato.
In tali casi il conferimento dei Suoi dati personali sarà esclusivamente facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto non
comporterà alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, precludendo solo
l’espletamento delle attività indicate nel presente punto.
3.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte; è
invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati.
La Società svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o avvalendosi
di soggetti esterni alla Società stessa, facenti parte del settore assicurativo o correlati con funzioni meramente
organizzative. Tali soggetti tratteranno i Suoi dati:
a) conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di responsabili o di incaricati, tra i quali
indichiamo gli Agenti della Società, i dipendenti o collaboratori della Società stessa addetti alle strutture
aziendali nell’ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche
finalità indicate nella presente informativa. L’elenco aggiornato dei responsabili è conoscibile ai riferimenti sotto
indicati (*);
b) in totale autonomia, in qualità di distinti Titolari.
4.
a)
Comunicazione dei dati personali
I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 o per obbligo di
legge agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori,
coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali
di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di
servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi
informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; banche depositarie per i Fondi
Pensione; organismi associativi (ANIA e, conseguentemente, imprese di assicurazione ad essa associate) e
consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed
altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano
Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
Mod. LV34F - Ed. 05/2011
FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2011
INFORMATIVA PRIVACY
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b)
inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2 a Società del Gruppo
FONDIARIA SAI (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge), a Società specializzate in promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla
qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.
(*)
L’elenco dei soggetti a cui sono comunicati i dati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati .
5. Trattamento dei dati personali per le comunicazioni infragruppo in materia di antiriciclaggio
In ottemperanza a quanto disposto dal Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 10
settembre 2009 “Misure relative alle comunicazioni fra intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo in
materia di antiriciclaggio”, La informiamo riguardo alla possibilità che le informazioni relative alle operazioni poste in
essere dagli stessi interessati e ritenute “sospette” ai sensi dell’Art. 41, comma 1, del decreto n. 231 possano
essere oggetto di comunicazione ad altre Società facenti parte del Gruppo Fondiaria - Sai (società controllanti,
controllate e collegare, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) cui appartiene Liguria Vita
S.p.A..
6. Trasferimento di dati all’estero
I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’Unione € pea e verso paesi terzi rispetto all’Unione € pea.
7. Diritti dell'interessato
Ai sensi dell’Art. 7 del Codice Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma
dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere
conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento stesso.
(*) Per l’esercizio di tali diritti Lei potrà rivolgersi al responsabile pro-tempore della Direzione IT di LIGURIA VITA
S.p.A., Dott. Ivano Colombo, c/o Ufficio Privacy (fax 02.216087262).
L’amministratore Unico
Marco FUSCIANI
Mod. LV34F - Ed. 05/2011
FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/04/2011
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