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Installazione di impianti: reverse charge solo se sono funzionali e

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Installazione di impianti: reverse charge solo se sono funzionali e
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Studio Associato Servizi Professionali Integrati
Member Crowe Horwath International
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Installazione di impianti: reverse charge solo se sono funzionali e serventi l’edificio
Solo nel caso in cui l’installazione di impianti sia strettamente funzionale al funzionamento dell’edificio
autonomamente considerato trova applicazione il meccanismo del reverse charge. Diversamente, nell’ipotesi
in cui gli impianti installati siano funzionali allo svolgimento dell’attività industriale l’IVA deve essere liquidata
secondo le modalità ordinarie.
E’ questo uno dei chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 37/E del 22 dicembre 2015,
fornendo risposta ad una serie di quesiti posti dalle associazioni di categoria in ordine alla corretta
applicazione del meccanismo del reverse charge alle ipotesi introdotte dalla legge di stabilità per l’anno 2015
(Legge n. 190/2014) e contenute nell’articolo 17, comma 6, lett. a-ter del D.P.R. n. 633/1972.
Nell’ambito dei chiarimenti resi, di particolare interesse sono quelli relativi all’ipotesi di installazione e
manutenzione di impianti in parte internamente ed in parte esternamente all’edificio.
A tal riguardo, l’Agenzia ha innanzitutto richiamato la definizione di “edificio” contenuta nell’articolo 2 del
D.Lgs. n. 192/2005.
Si definisce edificio “un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume
definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che
si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o
alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi ad un interno edificio
ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti”.
Tale definizione è in linea - come emerge anche dai chiarimenti resi dall’Agenzia nella Circolare n. 14/E/2015
- con la Risoluzione n. 46/E/1998, nella quale - richiamando la circolare del Ministero dei lavori pubblici del
23 luglio 1960, n. 1820 - è stato precisato che “per edificio o fabbricato si intende qualsiasi costruzione
coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano,
senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e
possa avere una o più scale autonome”.
In verità, il termine edificio è stato introdotto dal legislatore nazionale che si differenzia dalla previsione
comunitaria, ove la Direttiva 2006/112/CE la quale fa riferimento al concetto di “immobili”.
L’articolo 199 della Direttiva 2006/112/CE prevede che “Gli Stati membri possono stabilire che il debitore
dell’imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti prestazioni:
a) prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e
demolizione relative a beni immobili nonché la consegna di lavori immobiliari …”.
Alla luce della definizione utilizzata nell’articolo 17, comma 6, lett. 1-ter del DPR n. 633/1972, con specifico
riferimento all’installazione di impianti in parte all’interno ed in parte all’esterno degli edifici, l’Agenzia delle
Entrate ha concluso che, in un’ottica di semplificazione nonché al fine di dissipare possibili incertezze
interpretative del dettato normativo, sia opportuno valorizzare l’unicità dell’impianto che complessivamente
serve l’edificio, anche se alcune delle parti che lo compongono sono posizionate all’esterno dello stesso.
In altri termini, ogni volta in cui l’istallazione di un impianto sia funzionale e servente al funzionamento di un
edificio, anche se lo stesso è in parte posizionato all’esterno dello stesso, si applica il meccanismo del
reverse charge, in un’ottica di valorizzazione dell’ “unicità dello stesso”.
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Studio Associato Servizi Professionali Integrati
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Questa interpretazione non è certamente nuova, se si tiene conto delle disposizioni contenute nel decreto del
Ministro dello Sviluppo economico n. 37/2002 che valorizza l’unicità dell’impianto posto al servizio di un
edificio, anche se parti di esso sono posizionate all’esterno per necessità tecniche o logistiche.
Sulla base di tale chiarimento, l’Agenzia ha quindi fornito una serie di esemplificazioni pratiche, rispondendo
così ai quesiti posti dalle associazioni di categorie, al ricorrere delle quali l’imposta viene liquidata col
meccanismo del reverse charge, quali l’installazione:
di un impianto di videosorveglianza perimetrale, gestito da una centralina posta all’interno dell’edificio
e da telecamere esterne;
di un impianto citofonico che necessita di apparecchiature da collocare all’esterno dell’edificio;
di un impianto di climatizzazione, con motore esterno collegato agli split posti all’interno dell’edificio;
di un impianto idraulico con turbine esterne.
Sempre in merito alla corretta applicazione del meccanismo del reverse charge all’installazione di impianti
relativi ad edifici, l’Agenzia ha chiarito che rientrano nell’ambito applicativo dello stesso anche le prestazioni
di manutenzione e riparazione degli impianti e ciò anche se il codice Ateco a cui si fa riferimento (Ateco 2007
43.29.09) non ne fa esplicito riferimento.
L’Agenzia, infine, ha reso chiarimenti anche in merito alle seguenti specifiche fattispecie di installazione di
impianti:
all’installazione di impianti fotovoltaici integrati e semi-integrati agli edifici di applica il meccanismo
del reverse charge a condizione che gli stessi non costituiscano un fabbricato autonomo rispetto
all’edificio sottostante (ossia non siano accatastati in D/1); allo stesso modo anche all’installazione di
impianti fotovoltaici realizzati su aree di pertinenza di fabbricati, se accatastati autonomamente, si
applica il reverse charge;
nel caso di installazione e manutenzione di impianti antincendio, si applica il meccanismo del reverse
charge nel caso di installazione di porte tagliafuoco e uscite di sicurezza in quanto esse devono
considerarsi impianti di protezione sia pure passiva contro gli incendi. Diversamente, nel caso di
installazione e manutenzione di estintori, manichette e maschere si applica il meccanismo
dell’inversione contabile soltanto se essi sono parte integrante di un impianto di protezione attiva
rispondente alle prescrizione e dettami di cui al DM 20 dicembre 2012.
Pubblicato su Il Quotidiano Ipsoa in data 9 febbraio 2016
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