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pensiero romano e medioevale
PENSIERO ROMANO E MEDIOEVALE Gli stoici • Nella dottrina degli Stoici (III sec. a.C.) convergono le varie forme di giusnaturalismo greco. Gli Stoici ritenevano che l’universo fosse animato da un principio assoluto, razionale e divino insieme, il λογος, che pervade e muove la materia, immedesimandosi in essa. Sullo sfondo di questa concezione panteistica, anche il diritto viene concepito come parte dell’ordine universale, quale principio insieme divino, razionale e naturale e da esso devono scaturire le leggi positive che quindi non possono essere che opera dei saggi. Questo giusnaturalismo stoico ebbe grande fortuna a Roma, dove fu divulgato efficacemente soprattutto da Cicerone (106-43 a.C.), Pensiero romano: cenni • Nel pensiero romano, il vivere sotto le leggi è segno di una società ben ordinata e stabile. • Nell’Orazione Pro Cluentio, Cicerone nota che “delle leggi sono ministri i magistrati, delle leggi sono interpreti i giudici, delle leggi, infine, siamo tutti schiavi perché possiamo essere liberi” • Anche nel pensiero romano il diritto è connesso alla natura. Dice Cicerone che gli istituti giuridici riflettono la conformazione naturale degli esseri umani (naturale socievolezza, procreazione: contratti, matrimoni, etc..) Cicerone e la natura • : “la legge è ragione suprema insita nella natura, che comanda ciò che si deve fare e proibisce il contrario: ragione che, attuantesi nel pensiero dell’uomo, è appunto la legge”. È da questa legge suprema, uguale in ogni tempo, che occorre prendere le mosse per ritrovare il principio del diritto. Il diritto infatti – continua Cicerone – non nasce dalle leggi positive: se a fondare il diritto fossero le leggi positive, potrebbe essere diritto rubare, commettere adulterio qualora queste azioni venissero approvate dal voto o dal decreto di un legislatore. Inoltre se non vi fosse norma naturale non si potrebbe distinguere una legge buona da una cattiva. Summa ratio • Questa concezione giusnaturalistica viene ripresa anche in altre opere di Cicerone: una delle sue formulazioni più esplicite la ritroviamo in una pagina del De republica, tramandata da uno dei Padri della Chiesa, Lattanzio: “vi è una legge vera, ragione retta conforme alla natura, presente in tutti, invariabile, eterna, tale da richiamare con i suoi comandi al dovere e da distogliere con i suoi divieti dall’agire male ... A questa legge non è possibile che si tolga valore né è lecito che in qualcosa si deroghi, né essa può essere abrogata; da questa legge non possiamo essere sciolti ad opera del Senato o del popolo. universale • “Essa non è diversa a Roma o ad Atene, non è diversa ora o in futuro: tutti i popoli, invece, in ogni tempo saranno retti da quest’unica legge eterna ed immutabile. Ed unico comune maestro, per così dire, e sovrano di tutti sarà Dio, di questa legge egli solo è l’autore, l’interprete, il legislatore e chi non gli obbedirà rinnegherà se stesso, e, rifiutando la sua natura di uomo, per ciò medesimo incorrerà nelle massime pene, anche se potrà essere sfuggito ad altre punizioni”. Ulpiano (170-228): diritto e natura • Ulpiano, ad esempio, parla di esso come quel diritto che “la natura ha insegnato a tutti gli esseri animati … non è proprio solo del genere umano, bensì è comune a tutti gli esseri animati che nascono in terra ed in mare e anche agli uccelli”. sviluppi • Ulpiano riprende la definizione del diritto naturale in senso naturalistico, definizione che attraverso di lui giungerà ai filosofi e ai giuristi medioevali tra i quali, ad esempio, Isidoro da Siviglia e Odofredo Denari, uno dei giuristi dello studio bolognese. Giulio Paolo definisce il diritto naturale “ciò che è sempre giusto e buono” e, al tempo di Giustiniano, con evidente influenza cristiana, si diffuse la definizione di esso in senso volontarista, come insieme di norme “stabilite da una provvidenza divina”. • I giuristi romani non comprendevano però la portata filosofica di queste definizioni e, d’altra parte, non si posero mai il problema del possibile contrasto tra diritto naturale e diritto positivo. sintesi sul mondo classico • mondo greco la legge è strettamente connessa all’idea di un ordine giusto. • Per Platone, la giustizia è un ideale omnicomprensivo che riguarda tanto l’uomo singolo che la città. Il diritto è una forma deteriore di giustizia. La legge interviene solo perché i governanti possono sbagliare. • Per Aristotele, il diritto è la massima espressione dell’agire umano. Il fine del diritto è realizzare giustizia. Da qui l’obbligatorietà della legge. Giustizia e virtù • La differenza fra Platone e Aristotele è indicativa di un modo diverso di intendere la virtù, ma anche il diritto. • Ove la giustizia è armonia allora il diritto è recessivo. La virtù individuale è quella che conta. • Ove la giustizia è invece equilibrio – frutto non solo di intelletto ma anche di esperienza – allora il diritto è fondamentale. • La tradizione occidentale ha prediletto la concezione aristotelica di giustizia – ma non sono mancate tradizioni diverse. Tre tradizioni giusnaturalistiche • Si è detto che il giusnaturalismo è quella corrente di pensiero che asserisce che accanto al diritto fatto dall’uomo, vi è un diritto naturale – immutabile o comunque sottratto al capriccio delle decisioni umane. • Nel pensiero greco romano abbiamo • Il giusnaturalismo naturalistico • Il giusnaturalismo volontaristico • Il giusnaturalismo razionalistico Giusnaturalismo naturalistico • Cicerone, Ulpiano: le leggi naturali sono giuste nella misura in cui assecondano l’ordine naturale Giusnaturalismo razionalistico • Platone – Aristotele • Il sapere dell’esperienza Tratti comuni al giusnaturalismo antico • Regolarità – spontaneità – radici nell’esperienza. • Dimensione istintuale – naturale. La giustizia in generale (sintesi provvisoria) • (Viola – Zaccaria, cap. II, parr. 1 e 2). • Quali sono le ragioni per agire che il diritto presenta ai consociati? Per rispondere a questa domanda occorre comprendere qual è la forza morale del diritto. • Il diritto è volto a coordinare le azioni sociali non in qualsiasi modo, ma nel modo della giustizia. In questo, l’ordine giuridico è distinto da altre forme di ordinamento sociale. Esempi concreti: • L’ordinamento sportivo è ordinamento giuridico? • Negli Stati Uniti si è di recente affermata la tendenza a dare alla giustizia sportiva una forma peculiare. • Lo sport si fonda su regole – ma noi non stiamo tanto a chiederci se le regole sono giuste o sbagliate (non diciamo, ad esempio, non è giusto che se la palla dentro è gol, mentre se viene colpito il palo, no). Tuttavia, noi pretendiamo che le regole vengano applicate giustamente (se toccare la mano con la palla è fallo per me, deve essere fallo anche per te). Giustizia minima: è diritto? • Si tratta di forme di giustizia minima. Alcuni autori hanno identificato il diritto con le regole del gioco. Noi però abbiamo un’idea diversa. • Ritorniamo alla giustizia sportiva americana. Oggi negli Stati Uniti esiste la regola che qualora sorga una controversia sportiva, la questione viene risolta da giudici (arbitri) semplicemente con una formula secca: ha ragione Tizio; ha ragione Caio. NON C’E’ MOTIVAZIONE Diritto e morale • Per il diritto non vale la stessa cosa. SI è visto che in origine, il diritto è collegato all’idea di un ordine creato (o ripristinato) con la parola. Ma non si tratta di un ordine creato interamente dall’uomo. Anzi: è una specie di replica di un ordine superiore. • In altri termini: il diritto non mira a qualsiasi ordine, ma ad un ordine in qualche misura giusto. Giustizia di chi? • Giustizia dell’azione: è la giustizia tipica del diritto. • Giustizia dell’agente: è tipica della morale • Giustizia delle istituzioni: tipica della politica Giustizia dell’azione • Per il diritto quello che conta è che le azioni sociali sono giuste. • La giustizia della regola da seguire è funzionale alla giustizia dell’azione da compiere. Giustizia e giustificazione • Agire vuol dire mettersi in comunicazione con altre persone, cioè esporsi al mondo sociale. • Le nostre azioni sono soggette all’approvazione e alla disapprovazione degli altri • Le azioni che producono effetti sugli altri devono essere giustificate Giustificazione • La sottomissione dell’azione a criteri di giustificazione – cioè l’accettare di mettere in discussione le proprie preferenze – configura il problema della giustizia. • L’azione è giustificata se viene compiuta con delle valide ragioni. • Le ragioni sono valide quando devono essere accettate da tutti coloro coinvolti dall’azione, considerati gli interessi in gioco. giunsaturalismo • Il giusnaturalismo contemporaneo è dunque uno sviluppo del giusnaturalismo razionalista – che però ha sostituito l’idea di una ragione piena e capace di comprendere tutto, con l’idea di ragionevolezza. Tre elementi della giustizia • Alterità: la giustizia riguarda le relazioni e i rapporti che ci legano alle altre persone. Iustitia est ad alterum. • Oggetto: il debitum, ciò che si deve all’altro. Poiché ciò che è dovuto non è un dono gratuito, allora l’altro ha un titolo per pretendere ciò che gli sia dato. • Uguaglianza: trattare in modo eguale situazioni eguali. Basso Medioevo inglese (cenni) • Il diritto limita la politica • Henry Bracton: giurista inglese del XIII sec. • Nell’opera De Legibus et Consuetudinibus Angliae ribadisce il concetto della soggezione del re alla legge. • Il re è vicario di Dio: può esercitare potere soltanto quod iure (secondo diritto) Magna Charta: 1215 • La Magna Carta libertatum fu concessa dal re Giovanni Senza Terra e sancì le “antiche libertà” inglesi che il sovrano si impegnava a non violare più. • Rappresenta il primo documento fondamentale per la concessione dei diritti dei cittadini. Tra i suoi articoli si ricordano il divieto per il Sovrano di imporre nuove tasse senza il previo consenso del parlamento e la garanzia per tutti gli uomini di non poter essere imprigionati senza aver prima sostenuto un regolare processo. Habeas Corpus • no free man shall be . . . imprisoned or disseised [dispossessed] . . . except by the lawful judgment of his peers or by the law of the land • ripresa poi direttamente dal Petition of Right (1628) e dal Habeas Corpus Act (1679). Tommaso d’Aquino • Nato nel 1225 da un grande famiglia feudale di tendenza ghibellina in un ambiente ostile alla politica della Chiesa. • Destinato ad entrare nell’abazia benedettina di Montecassino, sfida i familiari ed entra nell’ordine domenicano. Vita politica e bene comune • Tommaso segue Aristotele nel vedere la politica come il luogo di realizzazione del bene comune. E tuttavia Tommaso attenua il valore riposto sulla vita politica, segnando i limiti della comunità medesima. • Il governo è limitato: a) dalla giustizia; b) dalle regole istituzionali; c) dal perseguimento del bene comune; d) dalle prerogative della chiesa. Politica e virtù • Mentre per Aristotele la politica è la sfera della deliberazione che insegna agli individui liberi ad acquisire la virtù della giustizia, Tommaso è più scettico. • La coercizione non può sradicare i vizi peggiori. Governo della legge • Legge: è una regola o misura dell’agire per cui si è indotti ad un’azione o stornati da essa. • la funzione regolatrice e normativa della ragione (ordinatio rationis) • gli effetti sul regolato, per cui la legge si presenta come principio guida dell’azione e spinge ad un comportamento conforme. Legge umana e legge naturale • E’ la ragione che desume i dettami della legge naturale per applicarli alla legge umana. Ma questa operazione è scomponibile in due distinte modalità: • Per deduzione • Per determinazione Caratteristiche della legge: • Legge come ordinatio rationis • La legge positiva deve essere conforme alla legge naturale: Dice Tommaso: La legge è una regola o misura dell’agire per cui si è indotti ad un’azione o stornati da essa. • La ragione per avere una legge è quella di fornire ragioni per l’azione di esseri razionali e liberi. La legge dunque non può avere qualsiasi contenuto, ma esige che sia giustificata e cioè dotata di una pretesa di giustizia o di una promessa di giustizia. Vis coactiva e vis directiva • la legge deve rispettare una certa visione dell’uomo: L’antropologia che il legislatore tomista deve assumere è in linea alla Scolastica: l’uomo è dotato di libero arbitrio, di ragione universale, ma anche di tendenze negative che lo allontanano dalla virtù. La legge guida (vis directiva) e sanziona (vis coactiva). La sanzione è necessaria solo per i riottosi. Praticabilità La legge umana deve essere proporzionata per ciascuno secondo le sue possibilità cioè sulla base della sua capacità di agire. Parametri naturali (adulti / bambini) Parametri culturali Pubblico / privato • la legge deve essere fondamentalmente diretta ad assicurare le condizioni essenziali di una vita sociale pacifica e ordinata. • (secoli dopo John Stuart Mill parlerà dell’Harm Principle) Stabilità e durevolezza • Stabilità e durevolezza della legge. • Per elaborare e realizzare i loro personali piani di vita gli individui hanno bisogno di un ambiente sociale e giuridico persistente nel tempo e sono danneggiati da direttive occasionali ed episodiche. Generalità • Generalità. • Una legge differisce dai comandi ad hoc o ad personam per il fatto di disporre per modelli di azioni e per una categoria di persone • Il governante guida indicando un modello di azione e lasciando al governato la facoltà di giudicare se la sua azione particolare rientri o meno nel caso. Il governato a sua volta apprendendo il tipo d’azione comandato, vietato o permesso dall’autorità, conosce attraverso esso tutte le azioni particolari del genere. Giustizia naturale • garanzie di imparzialità e di obiettività, stabilite allo scopo di assicurare che la legge sia applicata a tutti coloro e soltanto a coloro che sono uguali negli aspetti rilevanti stabiliti dalla legge stessa Sintesi: • Nel pensiero medioevale rimane inalterato la concezione giusnaturalista: il diritto persegue valori morali (in primis la giustizia). Da qui, discende la forza vincolante della legge. • La legge è tale nella misura in cui rispetta certe caratteristiche formali e sostanziali: • Generalità • Astrattezza • Prospetticità • Relativa stabilità • Praticabilità • Imparzialità nell’applicazione Legge tomista e Rule of law • La trattazione delle caratteristiche della legge offertaci nella Summa Theologiae è un primo esempio di trattazione del concetto di diritto e dell’idea di rule of law • (cfr. Viola, Alle origini del rule of law. La legge umana secondo Tommaso d’Aquino)