Comments
Description
Transcript
Rendere testimonianza in tribunale
C 3 Rendere a z n a i n o m i t tes e l a n u b i r t in Conoscere Capire Condividere Progetto “3C” Conoscere, Capire, Condividere L’educazione è l’arma più potente che possiamo usare per cambiare il mondo Nelson Mandela Opuscoli informativi rivolti a genitori, ragazzi e operatori Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Centro Specialistico Multiprofessionale Provinciale “Il Faro” Poliambulatorio Saragozza, Via S. Isaia n. 94/A, Bologna Tel e Fax 051 6597351 [email protected] www.ausl.bologna.it (Sezioni Tematiche, Il Faro) Associazione L’Isola che c’è - Onlus via Marsala 31 – 40126 Bologna cell. 3475388748 [email protected] www.lisolache.it Rendere testimonianza in Tribunale Raccomandazioni per operatori1 Assistenti sociali, psicologi, medici, educatori professionali e, più in generale, gli operatori dei servizi pubblici possono essere chiamati a rendere testimonianza in alcune fasi dei procedimenti giudiziari che coinvolgono bambini2 vittime di maltrattamento/abuso. Questo opuscolo si pone l’obiettivo di fornire informazioni, raccomandazioni e sostegno agli operatori che sono chiamati a svolgere tale compito che ha carattere di obbligatorietà. Esso va considerato il completamento del precedente “E dopo cosa succede: consigli per i ragazzi, per i genitori, per gli operatori”3 sul tema della testimonianza e del percorso giudiziario nei casi di abuso e maltrattamento. 1 Liberamente tratto da Tip Sheet for Clinicians 2 Testifying in Court about Trauma: How to Prepare. The National Child Traumatic Stress Network - www.NCTSN.org. Traduzione di Mariagnese Cheli 2 Per bambino/ragazzo/genitore/operatore ecc. intendiamo sia il maschile che il femminile 3 Reperibili in www.lisolache.it e in www.ausl.bologna.it (sezioni tematiche, Il Faro) Quali conseguenze avrà la mia testimonianza sulla relazione d’aiuto? Come conciliare l’o rendere testim bbligo a onia segreto profes nza e il sionale? Come prepararmi al meglio? Laura è una bambina di dieci anni vittima di abuso sessuale da parte dello zio. Si è confidata con la mamma che le ha creduto e ha denunciato il fatto al più vicino posto di polizia. In un primo tempo sono state condotte le indagini necessarie da parte della procura ordinaria che ha provveduto a segnalare il caso alla procura presso il tribunale per i minorenni che dovrà verificare se il suo ambiente famigliare è protettivo. Quest’ultima incarica il servizio sociale territorialmente competente di avviare un’indagine psicosociale dalla quale risulta che Laura ha bisogno di un sostegno psicologico. La bambina è stata pertanto inviata al servizio di psicologia presente sul territorio. Durante il trattamento la terapeuta della bambina, la dott.ssa Bianchi, ha ricevuto un mandato di comparizione dal tribunale penale per rendere testimonianza. La professionista è preoccupata: si chiede se questa convocazione è compatibile con il suo ruolo terapeutico, se il dover rivelare in un’aula di tribunale i dettagli dell’abuso che la sua piccola paziente le ha confidato possa influenzare negativamente la relazione terapeutica con Laura e la sua famiglia. Si chiede, inoltre, se è tenuta a rispettare l’obbligo di comparire davanti al giudice, come deve comportarsi rispetto al segreto professionale e più in generale che atteggiamento adottare in questa specifica circostanza. Infine, la prospettiva di dover testimoniare davanti all’indagato e senza un ausilio legale sollecita preoccupazioni circa la propria sicurezza. Il ruolo di testimone Puoi essere chiamato a testimoniare negli uffici giudiziari, nei tribunali per i minorenni o in quelli ordinari sia nel caso di processi penali che civili. Il tuo compito è di riferire i fatti di cui sei venuto a conoscenza nell’esercizio delle tue funzioni e/o fornire il tuo parere professionale. In ogni caso è raccomandabile considerare la testimonianza come un’occasione per aiutare il magistrato a sviluppare una maggiore conoscenza del bambino/ragazzo, delle sue condizioni di vita, dei fattori di rischio e di protezione presenti nel suo ambiente, delle conseguenze dell’abuso/ maltrattamento sulla sua salute e sulla vita dei suoi famigliari. Tali informazioni lo aiuteranno ad assumere i provvedimenti più appropriati alla situazione specifica e a ponderare le conseguenze delle decisioni assunte. Devi sapere che… La citazione a comparire in qualità di testimone Ti sarà notificata da parte di un ufficiale giudiziario o anche per mezzo di lettera raccomandata (di colore verde) la citazione a comparire in un giorno e in un orario precisati davanti al tribunale e al giudice indicato. Ricevere una citazione come teste è, in molti casi, un’esperienza che suscita preoccupazione. La prospettiva di doversi recare in tribunale e dover parlare dei problemi raccolti in via riservata dal paziente/utente è sgradevole alla maggior parte degli operatori che si occupano di educazione, di cura e di assistenza, in quanto: • Può sollevare timori sul rischio di problematizzare la relazione di per sé fondata sulla fiducia • Può provocare ulteriori traumi al bambino e ai suoi familiari • Può essere considerata una prestazione che esula dalla propria specifica competenza anche se ogni cittadino in qualsiasi funzione e/o circostanza si trovi è tenuto a rendere testimonianza. Le funzioni di servizio non sono rilevanti a tal fine, ad esclusione dei casi in cui siano coinvolti nel procedimento penale dei prossimi congiunti (art. 199 codice di procedura civile) Cosa fare prima della convocazione Prima di recarti in tribunale per rendere la tua testimonianza è opportuno rileggere le dichiarazioni scritte che eventualmente hai già reso alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero o al difensore degli indagati per evitare di cadere in contraddizioni non ricordando bene cosa hai già riferito. Se in quell’occasione avevi dimenticato particolari che poi ti sei ricordato, sei ancora in tempo a precisarli nel momento della deposizione davanti al giudice. In ogni caso è opportuno rileggere la documentazione clinica o sociale, appunti o note riferite dal paziente/utente. La testimonianza La testimonianza sia nei giudizi civili che penali è prevista dagli articoli 194 e 195 del codice di procedura penale e dall’articolo 244 del codice di procedura civile. Deve essere richiesta dal pubblico ministero o dai legali delle parti e ammessa dal giudice. • La testimonianza consiste nel rispondere alle domande che ti saranno poste e di cui non conosci anticipatamente l’esatto contenuto • Verrai introdotto nell’aula dove verrai sentito singolarmente e non potrai assistere alla deposizione di eventuali altri testimoni • Il giudice ti inviterà preliminarmente a dichiarare un impegno a dire la verità e a non nascondere nulla di quanto a tua conoscenza. È necessario portare con sé un documento di identità valido • Tutto quello che dirai verrà verbalizzato per cui è opportuno parlare con chiarezza senza divagazioni • Bisogna osservare una serie di norme: innanzitutto dire ovviamente la verità, poi riferire i fatti dei quali si è venuti a conoscenza direttamente senza esprimere valutazioni, limitandosi a rispondere alle specifiche domande che vengono poste. Nel caso in cui si tratti di fatti riferiti occorre citare la fonte • • Durante la deposizione è possibile consultare documentazione clinica, appunti ecc. da te redatti, ma solo dopo che il giudice ti avrà autorizzato a farlo (ad es. per verificare nomi o date). Durante la testimonianza fai presente al giudice che hai la necessità di consultare detta documentazione per sostenere la tua memoria Ricorda che per proteggere la riservatezza delle persone minorenni offese il processo si celebra sempre a porte chiuse. Ciò significa che durante la tua deposizione saranno presenti solamente coloro che hanno diritto ad assistere al processo (ovviamente i giudici, il pubblico ministero, gli avvocati, l’imputato, la persona offesa) Il testimone che decide di non parlare di cose che sa e che dovrebbe dire o dichiari il falso o le ometta anche solo parzialmente commette un reato punibile con la reclusione (art. 372 codice penale). Se non si presenta all’udienza dopo aver ricevuto la citazione a testimoniare può essere condannato al pagamento di una somma fino a 516 euro. Il giudice potrebbe disporre anche l’accompagnamento coatto del testimone che non si sia presentato all’udienza da parte della polizia giudiziaria. Nel caso sia impossibile presentarsi per motivi di salute o altro impegno improcrastinabile bisognerà far pervenire al tribunale una certificazione medica o la documentazione attestante l’impedimento, altrimenti si incorrerà nelle sanzioni prima descritte. È sempre opportuno chiedere al cancelliere presso l’ufficio giudiziario di rilasciare un apposito certificato per giustificare l’assenza dal lavoro. La testimonianza indiretta: devi sapere che se nella tua testimonianza fai riferimento a fatti di cui sei venuto indirettamente a conoscenza: Nel processo penale il giudice può convocare su istanza di parte o d’ufficio il testimone diretto (art. 195 del codice di procedura penale) ad eccezione del caso di infermità, irreperibilità o se le parti rinunciano a sentire il teste di riferimento. A queste situazioni è stato ritenuto equiparabile il caso del minore che abbia rimosso dalla memoria il fatto, per cui è sufficiente la testimonianza indiretta. Nel processo civile la tua testimonianza, integrando una semplice dichiarazione che richiama altre persone coinvolte, può acquisire rilevanza solo attraverso il riscontro di altre circostanze oggettive e concordanti che ne suffraghino l’attendibilità. In ogni caso il giudice può convocare (ex art. 257, comma 1, codice di procedura civile) la persona citata nella tua testimonianza quale teste di riferimento. In caso di dubbio il giudice può ammettere la tua testimonianza nei procedimenti penali riguardanti reati contro la persona minore d’età, o procedimenti civili per la custodia dei figli o quando la condizione emotiva del paziente è una questione importante e rilevante per il caso in esame in merito a un paziente/utente in carico o in trattamento. Per questo motivo è importante che tu abbia chiarezza sul ruolo di colui che ha richiesto la tua comparizione (pubblico ministero o avvocato di una delle parti). Queste informazioni sono rilevabili dalla citazione a teste che ti è stata notificata. È possibile contattare chi ti ha comunicato la citazione in giudizio solo al fine di spiegargli le ragioni che a tuo parere rendono inopportuna la testimonianza o per chiedergli chiarimenti. Non stupirti se il legale della parte o il pubblico ministero non t’informeranno esattamente sul contenuto delle domande che intendono sottoporti o sulle risposte che si aspettano da te, poiché il testimone deve essere genuino e non precedentemente preparato da una delle parti processuali. Obbligo a testimoniare e segreto professionale/d’ufficio Uno dei dubbi che può mettere in crisi l’operatore4 chiamato come teste è: devo testimoniare se sono contemporaneamente tenuto al segreto professionale? La legge riconosce all’operatore che viene chiamato a testimoniare in merito a fatti o altro che riguardano un proprio assistito la facoltà di decidere se astenersi dal testimoniare. Tale diritto si esplica nel privilegio di decidere se rivelare o no il segreto. La volontà del professionista deve esternarsi per iscritto. La decisione dell’operatore è libera e viene assunta in forza di una valutazione operata secondo coscienza e nel rispetto delle regole di etica professionale. In detti casi occorre comunque presentarsi in tribunale nel giorno della convocazione e riferire al giudice le proprie motivazioni. Infatti, possibilità di astenersi dal testimoniare non vuol dire possibilità di non presentarsi in tribunale. Sarà il giudice a valutare se sussistono in concreto le ragioni per l’astensione. 4 Si veda l’appendice giuridica per la definizione di operatore tenuto al segreto professionale In pratica il giudice verifica se effettivamente vi è un rapporto di cura tra il professionista e il paziente e se l’oggetto della deposizione sia tale da richiamare la tutela del segreto professionale. Se il giudice decide che l’eccezione è infondata ordina che il professionista deponga o esibisca la documentazione richiesta. Cause penali Argomenti della tua testimonianza Ti potrebbe essere richiesto di testimoniare sugli effetti dell’esperienza traumatica cui il bambino è stato esposto e quali fattori protettivi sono necessari per promuovere la resilienza e il suo recupero. Parlane con il tuo supervisore, con il tuo responsabile o un consulente legale per approfondire i motivi del mandato, le caratteristiche del caso, le aspettative verso la convocazione e valutare la presenza di eventuali motivi per richiedere che la citazione possa essere rinviata. Esamina attentamente la citazione a teste e chiedi una consulenza giuridica esterna o presso il tuo ente. Confrontati con un esperto sui materiali contenuti nella cartella del paziente/utente ed eventuali materiali aggiuntivi che lo riguardano, come ad esempio precedenti relazioni, referti, test diagnostici, produzioni grafiche o diagnosi. Se ritieni che sia controproducente per il paziente fornire le informazioni o le opinioni richieste, informa il magistrato dopo esserti consultato con il tuo responsabile. Ambito della tua testimonianza Prima di testimoniare riesamina accuratamente le informazioni in tuo possesso consultandoti eventualmente con un consulente giuridico. Ricorda, in ogni caso, che il tuo ruolo non è quello del consulente tecnico d’ufficio, che ha un dovere fiduciario verso il giudice e non verso il paziente. Il tuo compito non è quello di esprimere una valutazione sull’attendibilità bensì di rappresentare le condizioni psicosociali del tuo paziente/utente e l’eventuale progetto in atto per la sua protezione e cura in rapporto al percorso giudiziario di accertamento dei fatti. Domande riflessive • • • • • • Ho riesaminato la storia del paziente/utente anche in relazione agli eventi di vita e alla loro cronologia? Ho riletto tutte le relazioni inviate precedentemente ai vari servizi e alle AA.GG.? Ho rivisto tutto il materiale clinico, sociale, ecc. prodotto sul caso specifico? Sono in grado di rispondere a domande relative all’inquadramento diagnostico o alla diagnosi differenziale? Sono in grado di rispondere a domande sull’evidenza degli strumenti diagnostici utilizzati? Ho esaminato la letteratura sul tema oggetto della mia testimonianza? • • • • • • Sono in grado di illustrare in modo sintetico e chiaro il progetto adottato sul caso? Ho chiaro quali sono i principali fattori di rischio e di protezione presenti nell’ambiente di vita del bambino? Sono competente sugli effetti traumatici sullo sviluppo causati da maltrattamento/abuso? Sono in grado di descrivere sinteticamente e con chiarezza le mie competenze professionali? Sono in grado di tradurre in un linguaggio comprensibile e semplice i termini tecnici professionali più comunemente utilizzati? Il linguaggio giuridico è molto differente da quello clinico/sociale! Sono in grado di spiegare le connessioni tra l’esposizione alle esperienze traumatiche del paziente e i sintomi attuali, i danneggiamenti ricevuti nei vari ambiti della sua vita, il funzionamento scolastico, in famiglia e sociale? Il giudice esaminerà la condizione e il comportamento del tuo paziente/utente nel suo insieme e nel contesto giudiziario, ma questa è una preziosa occasione per rappresentare il caso dal punto di vista dell’esperienza traumatica. La conoscenza teorica e la ricerca Conoscere la letteratura recente sulle conseguenze del maltrattamento e dell’abuso in età evolutiva e sulla validità degli strumenti di valutazione, sui principali modelli di trattamento, sulle reazioni più comuni dei bambini traumatizzati e l’impatto del trauma sul loro funzionamento dà valore alla tua professionalità e aumenta la credibilità della tua testimonianza. Quest’ultima può essere rafforzata da una chiara e riassuntiva descrizione degli strumenti di valutazione adottati, della loro validità, dai risultati ai test. Qualora ti si richieda di formulare raccomandazioni nel “migliore interesse” del bambino o di fornire informazioni sulle caratteristiche più comuni dei bambini traumatizzati, fai sempre riferimento alla letteratura corrente. Richiesta di annullare una citazione di comparizione quale testimone Se ritieni di avere un motivo valido per non testimoniare, ad esempio quando dal punto di vista clinico la tua testimonianza potrebbe non costituire il migliore interesse per il paziente o se la tua testimonianza rischia di sollecitare una riattivazione traumatica per il paziente, è possibile chiedere al pubblico ministero di inoltrare una richiesta al giudice per annullare il mandato di comparizione. Può essere il tuo paziente, attraverso il legale, a chiedere l’annullamento del mandato di comparizione. Qualora la richiesta non sia accolta, è obbligatorio comparire nella data e nell’ora indicate nel mandato. Se al momento di rendere testimonianza valuti di non doverti conformare a una qualsiasi delle richieste incluse nella citazione in giudizio, sii pronto a spiegare con chiarezza le tue ragioni. Preparare il minore e i suoi famigliari a rendere testimonianza È importante che anche il tuo paziente/utente e le sue figure genitoriali siano preparati a rendere testimonianza 5. La testimonianza può avere molti effetti sia positivi che negativi sul rapporto assistenziale/di cura e sul processo di guarigione. Sii consapevole del fatto che l’intervento del giudice e il tuo coinvolgimento in aula potrebbero costituire una potenziale riattivazione traumatica, ma potrebbe anche rivelarsi un’esperienza non del tutto negativa per il paziente e la sua famiglia. Ecco alcuni suggerimenti per preparare il paziente/ utente e le sue figure genitoriali: • • Assicurati che attraverso il legale o il servizio sociale competente possa ricevere informazioni chiare e concrete circa l’udienza Spiega con parole comprensibili lo scopo dell’udienza, il motivo della tua presenza, ciò che hai intenzione di dire e perché 5 Si veda “E dopo cosa succede: consigli per i ragazzi, per i genitori, per gli operatori”. In www.lisolache.it e in www.ausl.bologna.it (Sezioni Tematiche, Il Faro) • • • Esplora con il paziente/utente i diversi scenari che si possono aprire nel rivelare il trauma e altre informazioni personali Informa i genitori che attraverso l’ascolto della tua testimonianza possono apprendere dettagli della storia traumatica che potrebbero essere dolorosi per loro Pianifica un eventuale sostegno psicologico, se necessario, per gestire le loro reazioni emotive APPENDICE GIURIDICA Oggetto e limiti della testimonianza. Art. 194 Codice di Procedura Penale 1. Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova (187). Non può deporre sulla moralità dell’imputato (234-3), salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la personalità (133 c.p.) in relazione al reato e alla pericolosità sociale (203 c.p.). 2. L’esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonché alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità. La deposizione sui fatti che servono a definire la personalità della persona offesa dal reato è ammessa solo quando il fatto dell’imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona. 3. Il testimone è esaminato su fatti determinati (499). Non può deporre sulle voci correnti nel pubblico (2343) né esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti. Obblighi del testimone. Art. 198 Codice di Procedura Penale l. Il testimone ha l’obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità (497) alle domande che gli sono rivolte. 2. Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale. Testimoni sospettati di falsità o reticenza. Art. 207 Codice di Procedura Penale Testimoni renitenti 1. Se nel corso dell’esame un testimone rende dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove già acquisite, il presidente o il giudice glielo fa rilevare rinnovandogli, se del caso, l’avvertimento previsto dall’art. 497 comma 2. Allo stesso avvertimento provvede se un testimone rifiuta di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e, se il testimone persiste nel rifiuto, dispone l’immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero perché proceda a norma di legge (476). 2. Con la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone ha prestato il suo ufficio, il giudice, se ravvisa indizi del reato previsto dall’art. 372 c.p., ne informa il pubblico ministero trasmettendogli i relativi atti. “Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”. Art. 9 Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 Accertamenti sulla personalità del minorenne 1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l’imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili. 2. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità. Segreto professionale ed obbligo di denuncia In ordine agli obblighi previsti riguardo al segreto professionale, deve considerarsi preliminarmente la diversa valutazione che l’ordinamento prevede relativamente ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio. La materia è disciplinata dagli artt. 361 e 362 c.p. 6 Segreto professionale o d’ufficio e obbligo di rendere testimonianza L’obbligo di rendere testimonianza è disciplinato dagli artt. 366 c.p. e 198 del c.p.p. che riguardano rispettivamente il “rifiuto di atti legalmente dovuti” e gli” obblighi del testimone.” È stabilito che il testimone; “ha l’obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali nonché di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte”; può essere altresì punito per falsa testimonianza ai sensi dell’art.372 del c.p. Le norme ora citate confliggono con le disposizioni che vietano la divulgazione di notizie coperte dal segreto professionale e da quello d’ufficio. Tale contrasto è superato nell’art. 200 e 201 c.p.p. con la conseguenza che le categorie citate nei suindicati articoli possono astenersi dall’obbligo di deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione. 6 E dagli artt. 357 e 358 del c.p., come modificati dagli artt.17 e 18 della legge 26 aprile 1990 n.86 e successivamente rettificati dalla legge 7 febbraio 1992, n.181 Art. 200 - Segreto professionale Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria: a) i ministri di confessioni religiose (8 Cost.), i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano b) gli avvocati, il praticante avvocato, i consulenti tecnici e i notai c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga. Prerogative del testimone Nel processo penale il testimone gode di alcune prerogative: - non è obbligato a rispondere (ma se vuole può farlo) a domande le cui risposte potrebbero provocare la propria incriminazione per qualche reato - non è obbligato a testimoniare (ma se vuole può farlo) se il processo riguarda i suoi ascendenti, i suoi discendenti, il coniuge, i fratelli o sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti - non è obbligato a deporre anche chi abbia conosciuto i fatti come ministro di una confessione religiosa o esercente la professione di notaio o una professione sanitaria (medico, chirurgo, farmacista, ostetrica) Spese sopportate dal testimone La testimonianza è un dovere sociale e civile. Il testimone non può pretendere compensi per essersi presentato a deporre. Il testimone ha però diritto a essere tenuto sollevato dalle spese o perdite in cui è incorso. Il diritto ai rimborsi va normalmente limitato a: spese di viaggio; spese di vitto e di albergo eventualmente necessitate; eventuali perdite di stipendio. La promessa o l’offerta di compensi diversi o superiori a quelli corrispondenti ai rimborsi suddetti devono essere rifiutate ed eventualmente portate a conoscenza del giudice. Conseguenze della falsa o reticente testimonianza Il testimone che sia ritenuto falso o reticente può essere assoggettato a procedimento penale. Il reato di falsa o reticente testimonianza è punito con una pena da due a sei anni di reclusione (salvo ricorrano circostanze atte ad aggravare la pena). È possibile rivolgersi al Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Emilia-Romagna (LR n. 9, 2005 modificata con LR n.13,2011) le cui principali funzioni sono di promuovere, tutelare gli interessi e i diritti dei cittadini in crescita, di rappresentarli presso tutte le istituzioni. Tel. 051 5275 713/860 [email protected] Questa guida è stata realizzata grazie al contributo di: Cristina Caravita, avvocato, responsabile UOC Servizio Legale e Assicurativo - Policlinico S. Orsola-Malpighi, consulente giuridico de “Il Faro” Mariagnese Cheli, psicologa responsabile Centro specialistico “Il Faro”, Dipartimento di Cure Primarie - Azienda USL di Bologna, socia fondatrice L’Isola che c’è - Onlus Luca Degiorgis, educatore prof. le Dipartimento Salute Mentale - Azienda USL di Bologna, consulente de “Il Faro”, presidente L’Isola che c’è - Onlus Clede Maria Garavini, psicologa, giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni dell’Emilia-Romagna, socia fondatrice L’Isola che c’è - Onlus Maria Pia Mancini, psicologa, consulente de “Il Faro” Francesca Pincanelli, assistente sociale de “Il Faro” Hanno inoltre contribuito alla revisione del testo: Luigi Fadiga, Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, Assemblea Legislativa, Regione Emilia-Romagna Maria Elena Guarini, avvocato Foro di Bologna, consulente scientifico L’Isola che c’è Onlus Laura Sola, magistrato, Procura Ordinaria di Bologna Giuseppe Spadaro, presidente Tribunale per i Minorenni dell’Emilia-Romagna Pubblicazioni correlate: • Il comportamento sessuale nel bambino – Informazioni per i genitori • Che cosa sono i maltrattamenti? Informazioni per i genitori • Bambini che assistono a violenza domestica – Informazioni per il genitore • Conoscere la violenza sessuale – Informazioni per le ragazze • Genitori con storie traumatiche nei servizi – Raccomandazioni per famiglie di origine e accoglienti, operatori, giudici, avvocati • Educazione positiva e non violenta: quello che i genitori dovrebbero sapere Altre pubblicazioni: • • • • E dopo cosa succede? Manuale per ragazzi E dopo cosa succede? Consigli per i genitori E dopo cosa succede? Consigli per gli operatori Se piango … ascoltami (e non scuotermi mai) reperibili in www.ausl.bologna.it (Sezioni tematiche, Il Faro) www.lisolache.it Progetto grafico: RAM design | www.ramdesign.it Progetto realizzato nell’ambito del programma provinciale a sostegno delle politiche sociali - Interventi per il contrasto dell’abuso e del maltrattamento - Fondi anno 2014 Realizzato con il patrocinio di: Sezione Emilia Romagna A cura di In collaborazione con Associazione L’Isola che c’è - Onlus