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La sicurezza delle macchine e degli impianti

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La sicurezza delle macchine e degli impianti
In collaborazione con
Partner editoriale
Bardolino (VR), 28 novembre 2013
La sicurezza delle macchine e degli impianti
Aspetti tecnici e legali, connessi alla progettazione, fabbricazione, messa a disposizione e verifiche di conformità di macchine nuove usate – aspetti di criticità per gli insieme di macchine
Relatori:
Ing. Gino Zampieri
Avv. Antonio Oddo
Avv. Claudio Gabriele
Ing. Cristina Alba
Dott.ssa Vania Vicentini
Gli argomenti esposti nell’incontro sono in
parte trattati negli articoli della rivista
«Soluzioni tecniche per la sicurezza»
Il materiale didattico non può essere riprodotto (anche parzialmente) e/o utilizzato senza autorizzazione di AC&E s.r.l.
Copyright © 2013 AC&E S.r.l. All rights reserved www.acecosulting.i
Il materiale didattico non può essere riprodotto (anche parzialmente) e/o utilizzato senza autorizzazione di AC&E s.r.l.
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Il materiale didattico non può essere riprodotto (anche parzialmente) e/o utilizzato senza autorizzazione di AC&E s.r.l.
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La terminologia impiegata a livello normativo e
commerciale può introdurre confusione nella
interpretazione della realizzazione:
•
•
•
•
•
•
•
Linee
Assemblaggi di macchine
Insiemi complessi
Insiemi di macchine
Impianti
Macchine
Quasi macchine
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•
Si genera confusione soprattutto nel rapporto fra
«insiemi di macchine» e «assemblaggi di macchine»
•
I due concetti non sono equivalenti ai fini della
2006/42/CE
•
L’insieme di macchine va a costituire una nuova
macchina mentre questo non è detto per l’assemblaggio
di macchine
•
La definizione di «impianto» merita invece una
trattazione particolare
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Assemblaggio di macchine
Stabilimento
macchina
macchina
macchina
Insieme di macchine =
macchina
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Cos’è «un insieme di macchine»
2006/42/CE ITA
2006/42/CE ENG
Articolo 2
Article 2
…
Si applicano le definizioni seguenti:
a) «macchina»:
…
The following definitions shall apply:
a) ‘machinery’ means:
— insieme equipaggiato o destinato ad essere
equipaggiato di un sistema di azionamento
diverso dalla forza umana o animale diretta,
composto di parti o di componenti, di cui almeno
uno mobile, collegati tra loro solidamente per
un'applicazione ben determinata,
— an assembly, fitted with or intended to be fitted
with a drive system other than directly applied
human or animal effort, consisting of linked parts
or components, at least one of which moves, and
which are joined together for a specific
application,
— insiemi di macchine, di cui al primo, al
secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine,
di cui alla lettera g), che per raggiungere uno
stesso risultato sono disposti e comandati in
modo da avere un funzionamento solidale,
— assemblies of machinery referred to in the first,
second and third indents or partly completed
machinery referred to in point (g) which, in order
to achieve the same end, are arranged and
controlled so that they function as an integral
whole,
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Osservazioni
• Il testo inglese “so that they function as an
integral whole” è tradotto nelle versioni in
italiano con “in modo da avere un
funzionamento solidale”; si ritiene che il testo
italiano sarebbe stato più aderente al testo
inglese se si fosse detto “in modo da
funzionare come un «tutt’uno»” (ossia il
complesso non è integrale, ma funziona come se
lo fosse).
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Esempi di richieste degli Enti controllo in
questi anni
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La Guida Comunitaria alla 2006/42/CE
• §38 Insiemi di macchine
•
La definizione degli insiemi di macchine indica che gli insiemi sono
disposti e comandati in modo da avere un funzionamento
solidale, per raggiungere uno stesso risultato. Affinché un gruppo
di macchine o di quasi-macchine venga considerato un insieme di
macchine devono essere soddisfatti tutti i criteri che seguono:
– le unità costitutive sono montate insieme al fine di assolvere una funzione
comune, ad esempio la produzione di un dato prodotto;
– le unità costitutive sono collegate in modo funzionale in modo tale che il
funzionamento di ciascuna unità influisce direttamente sul funzionamento
di altre unità o dell’insieme nel suo complesso, e pertanto è necessaria
una valutazione dei rischi per tutto l’insieme;
– le unità costitutive dell’insieme hanno un sistema di comando comune
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•
Un gruppo di macchine collegate le une alle altre, ma in cui ciascuna
macchina funziona indipendentemente dalle altre non viene considerato un
insieme di macchine nel senso suindicato.
•
La definizione di insiemi di macchine non comprende necessariamente un
impianto industriale completo composto da un numero notevole di macchine,
o da insiemi di macchine e altre attrezzature provenienti da diversi
fabbricanti.
•
Tuttavia, ai fini dell’applicazione della direttiva macchine, tali grandi impianti
possono essere di norma divisi in sezioni che possono essere considerate
insiemi di macchine;
•
In questo caso, eventuali rischi creati dalle interfacce con altre sezioni
dell’impianto devono essere coperti dalle istruzioni di installazione.
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I casi più frequenti ai quali far fronte:
Pressa non marcata
fabbricante A
Sistema di carico
fabbricante B
Marcato secondo
98/37/CE
Bordatrice auto-costruita
dall’utilizzatore secondo
2006/42/CE
Sistema di comando e
controllo realizzato da
fabbricante C
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Impianto di rifinizione/nobilitazione della pelle
Fabbricante A: parti meccaniche
Fabbricante B: impianto elettrico, sistema di comando e controllo
Fabbricante C: impianto idraulico, pneumatico, olio diatermico)
Fabbricante D: spruzzatrici
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ESEMPIO LINEA: le macchine sono marcate CE singolarmente
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Impianto di saldatura / bobinatura
Posizione
Dis.
Descrizione
Modello /
matricola
Anno
produzione
Costruttore
Dichiarazione di
conformità
01
Macchina Bobinatrice
Lineare
MBT/3/N
M.1215
2007
A
Manca dichiarazione
di conformità
02
Robot antropomorfo 30
kg/L
FS3
2007
B
Allegato IIB con
conformità a EN 775
03
Aggraffatrice Universale
CRIMP-1000
2851
2007
C
Allegato IIA +
Certificazione ICE
04
Saldatrice a punti
PAT4S
2217
2007
DI
Allegato IIB solo
73/23/CEE
05
Unità trasportatori
bancali a catena
06
Unità trasportatori scarti
07
Unità trasportatori pezzi
controllo
08
Unità magazzino falde
09
Unità magazzino pinze
10
Unità centraggio
cartocci
11
Unità centraggio bobine
12
Quadro elettrico
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Le contraddizioni degli operatori economici
•
Dichiarazioni del fabbricante (IIB) con contestuale
marcatura CE della quasi macchina
•
Dichiarazioni di conformità con riferimenti superati
o non pertinenti
•
«ricertificazioni» di vecchie macchine che
avvengono solo sulla carta
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Affidabilità – Risk assessment
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L’esperienza processuale sinora maturata dal nostro studio, ha
evidenziato come in casi estremamente rari l’evento lesivo è
frutto di una sola causa, e ancora più raramente è legato ad una
carente valutazione di AFFIDABILITA’ del sistema
Il problema dell’affidabilità di una macchina o di un impianto è infatti
estremamente più complesso rispetto al calcolo un po’ “banale”
di un PERFORMANCE LEVEL.
L’incidente è infatti, nella maggioranza dei casi, l’esito nefasto
di una serie di concause, più o meno fortuite e alle volte
anche estremamente “semplici” sotto il profilo tecnico.
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L’approccio può essere scientifico o
procedurale/burocratico
• STIMA DELLE PROBABILITA’ DI GUASTI PERICOLOSI PER ORA
• Analisi FMEA • NORME ISO 13849‐1 e 2
RISK ASSESMENT CON CHECK LIST
ELABORATE SECONDO DIVERSI STANDARD VOLONTARI
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SCOPO DEL TEAM DI PROGETTAZIONE
In fase di progetto di un “sistema”(processo, impianto, componente
complesso) è possibile analizzare a priori gli eventuali effetti del guasto di una
o più entità sul suo funzionamento complessivo?
•E’possibile comprendere come modificare il progetto in modo da ridurre, in
termini probabilistici, l’occorrenza di situazioni critiche entro limiti accettabili?
(problemi di safety)
•Una volta che si sia verificato un guasto, è possibile rilevarne la presenza
prima che causi situazioni critiche? (problemi di fault detection)
•Rilevata la presenza di un guasto, è possibile isolarlo in base alle conoscenze
disponibili? (problemi di fault isolation)
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• Dei considerando importanti:
• Chi produce produce
rischio
• Chi progetta progetta
rischio
• ……Per definizione…….
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IN BREVE PER
CONOSCENZA
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•Blocco delle pompe di alimentazione; il
calore non viene più asportato dai
generatori di vapore.
•Le turbine si bloccano automaticamente.
•La pressione e la temperatura nel circuito
primario (nucleare) cominciano a crescere.
•Si apre la valvola di sicurezza posta in
testa al pressurizzatore si arresta il reattore
(caduta delle barre di controllo).
•Scesa la pressione nel pressurizzatore
sotto un dato valore, la valvola di sicurezza
posta in testa al pressurizzatore non si
chiude, contrariamente a quanto avrebbe
dovuto fare.
•I segnali inviati agli operatori NON
mostrano che la valvola resta aperta.
NOTA
L’INVESTIGAZIONE HA POSTO IN RILIEVO
CHE IL PERSONALE NONDISPONEVA DELLE
CONOSCENZE ELEMENTARI COME LA
RELAZIONE TRA TEMPERATURA E
PRESSIONELO STESSO SISTEMA NON PREVEDEVA
GRAFICI CON LE COORDINATE
TERMODINAMICHE
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Dalla valvola esce acqua di raffreddamento
del circuito primario.
•La temperatura nel nocciolo del reattore
comincia a crescere.
•Non c’è strumentazione che indichi il
livello del liquido di raffreddamento nel
nocciolo.
•Dato che il livello nel pressurizzatore è
alto, gli operatori ritengono che lo sia
anche nel nocciolo (non sanno che la
valvola di sicurezza è aperta). Riducono il
flusso di refrigerante nel nocciolo,
peggiorando la situazione.
•Si ha la fusione del nocciolo.
Fortunatamente le pareti dell’edificio
reggono e non si ha fuoriuscita di
radiazioni all’esterno.
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Il processo di analisi dei rischi è iterativo
• The process is iterative and several
•
successive applications may be necessary to
reduce the risk, making the best use of
available technology.
Il processo di valutazione dei rischi deve tenere
in considerazione:
– the safety of the machine during all the phases of its
life cycle;
– the ability of the machine to perform its function;
– the usability of the machine;
– the manufacturing, operational and dismantling
costs of the machine
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Raccogliere informazioni
• specifiche d’uso
• descrizione delle varie fasi dell’intero ciclo di vita
della macchina
• disegni di progetto
• Fonti di energia previste e come vengono fornite
• Documentazione riguardante progetti precedenti
(se rilevante)
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Raccogliere informazioni
Sulla legislazione e norme applicabili
•
•
•
•
•
regulations, standards and other applicable documents:
applicable regulations;
relevant standards;
relevant technical specifications;
relevant safety data sheets.
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Raccogliere informazioni
Sulla esperienza d’uso
• any accident, incident or malfunction history of
the actual or similar machinery;
• the history of damage to health resulting, for
example, from emissions (noise, vibration, dust,
fumes, etc.), chemicals used or materials
processed by the machinery;
• the experience of users of similar machines and
whenever practicable, an exchange of
information with the potential users.
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Determinazione dei limiti della macchina
•
•
•
•
Aspects to be taken into account include:
a) the different machine operating modes and the
different intervention procedures for the users (including
interventions required by malfunctions of the machine
use);
b) the use of the machinery (for example industrial, nonindustrial and domestic) by persons identified by sex,
age, dominant hand usage, or limiting physical
abilities (for example visual or hearing impairment, size,
strength);
C) grado di formazione previsto per le persone
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Altri limiti da tenere presente
• Limiti di spazio (spazi minimi richiesti, interazione
uomo-macchina)
• Limiti di tempo (limite della macchina e dei suoi
componenti che hanno relazione con la
sicurezza)
• Limiti ambientali, di pulizia, del materiale
processato
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Identificazione dei pericoli in tutte le fasi del ciclo di
vita:
• setting;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
testing;
teaching/programming;
process/tool changeover;
start-up;
all modes of operation;
feeding machine;
removal of product from machine;
stopping the machine;
stopping the machine in case of emergency;
recovery of operation from jam;
re-start after unscheduled stop;
faultfinding / trouble-shooting (operator intervention);
cleaning and housekeeping;
preventive maintenance;
corrective maintenance
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• In addition, reasonably foreseeable
hazards, hazardous situations or
hazardous events not directly related to
tasks shall be identified (for example
seismic events, lightning, excessive
snow loads, noise, break-up of machinery,
hydraulic hose burst)
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Il progettista deve considerare:
• Human interaction during the whole life cycle of
the machine
• possible states of the machine:
– the machine performs the intended function (the
machine operates normally);
– the machine does not perform the intended function
(i.e. it malfunctions) due to a variety of reasons
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Elementi di “fault” da considerare
•
variation of a property or of a dimension of the processed
material or of the workpiece;
•
failure of one (or more) of its component parts or
services;
•
external disturbances (for example shocks, vibration,
electromagnetic interference);
•
•
•
design error or deficiency (for example software errors);
disturbance of its power supply;
surrounding conditions (for example damaged floor
surfaces);
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Comportamento scorretto ragionevolmente
prevedibile
•
Loss of control of the machine by the operator (especially for handheld or mobile machines);
•
reflex behaviour of a person in case of malfunction, incident or failure
during the use of the machine;
•
•
behaviour resulting from lack of concentration or carelessness;
•
behaviour resulting from pressures to keep the machine running in all
circumstances;
•
behaviour of certain persons (for example children, disabled
persons).
behaviour resulting from taking the "line of least resistance" in
carrying out a task;
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L’affidabilità dei sistemi di comando
e controllo
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La sicurezza si progetta, costruisce e non si calcola
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Come procedere in
concreto?
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Norme tecniche di riferimento
•
Unitamente alla ISO 12100:2010 che fornisce gli
strumenti per l’analisi del rischi
•
La norma di riferimento per la gestione degli insiemi di
macchine è la ISO 11161 Sistemi di fabbricazione
integrati, che consente di impostare correttamente le
specifiche di fornitura, per i singoli sottoinsiemi.
•
Per le isole robotizzate il riferimento è la norma 10218-2 Requisiti di sicurezza per robot industriali Parte 2:
Sistemi ed integrazione di robot
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Obiettivi relativi
all’integrazione della
sicurezza
Funzionalità del sistema
integrato
Flusso delle informazioni
U>I>F
U>I>F
Limiti e vincoli del
sistema integrato
F>I
Identificazione dei
pericoli
F>I
I>F
U>I
Risk assessment
F>I>U
Argomento
Specifica
Disponibilità
Manutenibilità
Numero di lotti e/o turni
Caratteristiche del prodotto
Qualifiche e competenza
dell’operatore
Limiti del sistema integrato
Aspetti ambientali
Superfici e spazi disponibili
Organizzazione della
produzione
Performance
Interfacce
Livello di rumore /
Dati tecnici dei sottoinsiemi
vibrazioni
Rifiuti
Emissioni
Pericoli connessi alla
configurazione del sistema __
integrato
Rischi connessi alla
configurazione del sistema Rischi residui
integrato
Performance del sistema
integrato
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•
Il soggetto che realizza un insieme di macchine ne è
considerato il fabbricante ed è pertanto sua responsabilità
garantire che tale insieme, nel suo complesso, ottemperi ai requisiti
di sicurezza e tutela della salute stabiliti dalla direttiva macchine.
•
In taluni casi, il fabbricante dell’insieme di macchine è anche il
fabbricante delle unità che lo costituiscono. Più spesso, le unità che
costituiscono l’insieme sono immesse sul mercato da altri fabbricanti,
come macchine complete che possono funzionare anche
separatamente, o come quasi-macchine .
•
Gli insiemi di macchine sono disciplinati dalla direttiva macchine, in
quanto la loro sicurezza dipende non solo dalla progettazione e
dalla costruzione sicure delle unità che li costituiscono, ma
anche dall’idoneità delle unità e delle interfacce fra le varie
macchine.
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Copyright © 2013 AC&E S.r.l. All rights reserved www.acecosulting.i
•
La valutazione dei rischi a cura del fabbricante di un
insieme di macchine deve comprendere tanto l’idoneità
delle unità costituenti ai fini della sicurezza
dell’intero insieme, quanto i pericoli derivanti dalle
interfacce fra le unità che lo costituiscono.
•
Essa deve anche includere i vari pericoli che derivano
dall’insieme non coperti dalla dichiarazione CE di
conformità (per le macchine) o dalla dichiarazione di
incorporazione e dalle istruzioni di montaggio (per le
quasi-macchine) fornite dai fabbricanti delle singole unità
che compongono l’insieme.
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•
Il fabbricante dell’insieme di macchine deve:
– condurre le adeguate valutazioni di conformità per l’insieme di
macchine
– apporre una marcatura determinata (ad esempio, una targhetta
specifica) sull’insieme di macchine con le informazioni richieste al
punto 1.7.3 , inclusa la marcatura CE;
– stilare e firmare una dichiarazione CE di conformità per l’insieme di
macchine
•
La dichiarazione CE di conformità per le macchine complete e la
dichiarazione di incorporazione e le istruzioni di montaggio per le
quasi-macchine incorporate nell’insieme di macchine devono essere
incluse nel fascicolo tecnico per l’insieme di macchine.
•
Il fascicolo tecnico dell’insieme di macchine deve inoltre
documentare ogni eventuale modifica apportata alle unità che lo
costituiscono in fase di incorporazione nell’insieme.
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•
Tra gli aspetti più critici nella valutazione dei rischi di un
insieme annoveriamo:
– gestione delle funzioni di start / stop e ripristino a seguito di una
qualsiasi interruzione del ciclo di lavoro.
– Avviamenti imprevisti / inaspettati e quindi indesiderati o pericolosi
(unexpected start up)
•
Nella progettazione del sistema di comando e controllo
dell’insieme si devono esaminare gli aspetti critici,
prevalentemente legati:
– alla mancanza di visibilità dell’intera area di lavoro
– alla interazione fra più operatori addetti alla conduzione
dell’impianto
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Quali i fattori da considerare ad opera dell’integratore?
•
modalità di arresto, che tengano conto della frequente
impossibilità di fermare contemporaneamente tutti gli
elementi di un insieme complesso
•
sequenze di avviamento che riducano la possibilità di
creare condizioni di pericolo
•
•
•
sistemi di allerta (acustici e/o visivi)
Necessità di accesso in modalità “sicurezze sospese”
Procedure di lock-out/tag-out per il sezionamento delle
fonti di energia durante le operazioni di manutenzione
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Sistemi di comando e controllo
•
la macchina può essere dotata di svariati dispositivi di comando
dell’avviamento, soprattutto nel caso di insiemi di macchine che sono
dotati di vari posti di lavoro sulle macchine che costituiscono
l’insieme. In tal caso, il sistema di comando complessivo
dell’insieme deve essere progettato per garantire che l’uso di
uno dei dispositivi di avviamento presenti nell’insieme di
macchine non produca situazioni pericolose.
•
Allo stesso modo, il sistema di comando complessivo deve essere
progettato in modo che i componenti della macchina il cui
avviamento o arresto deve avvenire secondo una determinata
sequenza possano essere avviati o arrestati secondo tale sequenza,
e che l’eventuale sequenza errata di segnali di comando di
avviamento o di arresto sia inefficace.
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ISO 12100:2010
•
•
La norma distingue fra
•
Rischio residuo dopo che sono state implementate tutte le misure
di protezione
Rischio residuo dopo che il progettista ha implementato le misure
di protezione
in quanto le misure di protezione sono la combinazione delle
misure implementate dal progettista e dall’utilizzatore
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Progettista
Utilizzatore
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Il fascicolo tecnico – Allegato VII direttiva 2006/42/CE
•
•
descrizione generale della macchina,
•
disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo,
risultati di prove, certificati, ecc., che consentano la verifica della conformità della
macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute,
•
documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la
procedura seguita, inclusi:
disegno complessivo della macchina e dagli schemi dei circuiti di comando,
nonché dalle relative descrizioni e spiegazioni necessarie per capire il
funzionamento della macchina,
– i) un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla macchina,
– ii) le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso,
l'indicazione dei rischi residui connessi con la macchina,
•
norme e altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di
sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme,
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•
qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante
stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario,
•
•
esemplare delle istruzioni della macchina,
•
se del caso, copia della dichiarazione CE di conformità delle macchine o di altri
prodotti incorporati nella macchina,
•
•
copia della dichiarazione CE di conformità;
•
Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie sui
componenti e sugli accessori o sull'intera macchina per stabilire se essa, in
conseguenza della sua progettazione o costruzione, possa essere montata e
messa in servizio in condizioni di sicurezza. Nel fascicolo tecnico devono
essere inclusi le relazioni e i risultati pertinenti.
se del caso, dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine incluse e dalle
relative istruzioni di assemblaggio,
nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per
mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni della presente direttiva.
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•
È illusorio pensare che l’assemblaggio di singole
macchine conformi alla direttiva possa dare origine
ad un insieme conforme: la sicurezza non è una
semplice addizione.
•
Il committente deve tentare di concepire la sicurezza in
maniera globale e di offrire ai fornitori una definizione del
ruolo che essi dovranno svolgere, in quanto questi ultimi
non possono certo andare per tentativi.
•
Il committente deve tener conto che si dovrà preparare
un fascicolo tecnico globale, che non è la somma dei
documenti inviati dai singoli fornitori, ma qualcosa in
più e qualcosa in meno.
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• In pratica, è inutile che il committente
esiga sistematicamente nella commessa
un fascicolo tecnico elaborato in base al
modello previsto dalla direttiva; ha invece
interesse a definire correttamente le
informazioni di sicurezza che i fornitori
devono indicare per svolgere la propria
analisi complessiva dei rischi.
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Gestione dei fornitori dei sottoinsiemi e dei relativi capitolati –
Specifiche di fornitura
•
Verso i fornitori risulta determinante stabilire i requisiti
contrattuali, rendere noti norme e standard di
riferimento, stabilendo i test report e l’evidenza dei
collaudi e il livello documentale richiesto.
•
Questo approccio si rende necessario perché il semplice
richiamo di una norma, benché armonizzata (EN), non
esaurisce o non chiarisce come il fabbricante della
singola parte intenda applicarla, soprattutto se la norma
offre soluzioni multiple ed interpretative.
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Azione di controllo sui sottoinsiemi acquistati
•
Individuazione dei metodi di verifica, incluse le necessarie
ispezioni, prove di tipo, prove sul campione o test di unità, da
richiedere al singolo fabbricante.
•
In questo ambito si inserisce l’indicazione del tipo e
dell’estensione delle informazioni in materia di sicurezza da
richiedere ai fornitori di sottoinsiemi.
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Le specifiche contrattuali dovrebbero
prevedere:
•
PROGETTAZIONE, FABBRICAZIONE dei prodotti –
REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA –
MODIFICHE ALLE SPECIFICHE TECNICHE – INTERVENTI
MODIFICATIVI E CONSEGUENZE LEGALI
•
•
VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’ DEI PRODOTTI
•
•
CONTROLLI SULLE FORNITURE
REDAZIONE, CONSERVAZIONE E CUSTODIA DELLA
DOCUMENTAZIONE TECNICA
ASSICURAZIONE
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ALLEGATO A al contratto quadro relativo alla fornitura di
“apparecchiature complesse” - Specifica tecnica
Premesso che:
i prodotti, possono rientrare nel campo di applicazione delle direttive
Comunitarie
• 2006/42/CE Macchine
• 2006/95/CE Bassa Tensione
• 2004/108/CE EMC
• […]
scopo del presente Allegato è definire le modalità tecniche che FORNITORE
si impegna a seguire nell’adempimento del proprio incarico di progettazione
e fornitura
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•
•
Documentazione
•
le specifiche informazioni previste dalla sezione 11 della ISO
13849-1 nonché le informazioni connesse all’obsolescenza del
prodotto e al ciclo di vita previsto.
•
Per i casi in cui l’installazione del prodotto, presso l’utilizzatore
finale, è a carico di Integratore, FORNITORE trasmette tutte le
informazioni necessarie alla corretta conduzione di tutte le
operazioni connesse al montaggio e all’installazione.
Contestualmente alla fornitura dovrà essere consegnata la
dichiarazione di conformità pertinente, in base alla tipologia di
fornitura e le istruzioni originali e copia della traduzione richiesta.
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•
•
Certificazioni
•
•
Progettazione e realizzazione del prodotto
FORNITORE, si impegna mantenere il controllo sui processi
produttivi affidati a terzi, nonché a mantenere il controllo sui
prodotti approvvigionati presso subfornitori, qualora questi
abbiano impatto sulla sicurezza finale della propria fornitura.
Per quanto attiene alle modalità di progettazione e tenuta a
disposizione della documentazione tecnica FORNITORE si
impegna a garantire e a dimostrare attraverso l’analisi dei rischi
e la documentazione prevista all’allegato VII della direttiva
2006/42/CE il rispetto dei pertinenti RES di cui all’allegato I
della 2006/42/CE e il rispetto almeno delle seguenti norme
armonizzate, nelle edizioni aggiornate:
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Prove
•
FORNITORE si impegna ad eseguire o far eseguire da soggetti
competenti e con strumentazione idonea e a documentare nel
fascicolo tecnico o documentazione tecnica di prodotto tutte le
prove e le verifiche condotte sulla macchina
•
FORNITORE, oltre alle prove sopra descritte, qualora impieghi
sistemi programmabili per svolgere funzioni di sicurezza,
progettati e realizzati conformemente alle norme tecniche
specifiche, si impegna ad eseguire e a documentare il processo di
validazione del software secondo quanto previsto alla ISO 138492.
•
Il fornitore esegue inoltre il collaudo del componente / parte /
macchina secondo le proprie specifiche interne e ne mantiene
traccia nel fascicolo tecnico. I criteri di accettabilità delle prove
devono essere definiti nel report di collaudo.
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Validazione del progetto
• Come parte di un processo iterativo, è
compito dell’integratore determinare se il
progetto del punto specifico di
interfacciamento risponde ai requisiti di
sicurezza previsti dalla direttiva macchine.
• Se tali requisiti non sono soddisfatti,
l’integratore deve eseguire tutte le modifiche
necessarie alla riduzione dei fattori di rischio
presenti nella zona specifica
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Validazione delle misure di protezione
• L’integratore deve validare le misure
di protezione eventualmente
modificate rispetto a quanto previsto
dai fabbricanti originari
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Procedure di rilascio
• stesura di protocolli per il rilascio del prodotto
(immissione sul mercato / messa in servizio /
messa a disposizione dei lavoratori), che
supportino la direzione nell’identificazione
precisa degli ambiti e dei confini di competenza
fra utilizzatore e singolo Fornitore/fabbricante
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Procedure per il rilascio in conformità /
messa in servizio della macchina
• Al momento della messa in servizio della
macchina, verrà eseguita dal fabbricante una
verifica / validazione della corretta installazione
dei dispositivi di protezione previsti
• Solo all’esito positivo di tale verifica il
fabbricante potrà rilasciare all’utilizzatore la
dichiarazione di conformità per la macchina.
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Immissione sul mercato di insiemi di macchine
• Gli insiemi di macchine che vengono
montati presso i locali dell’utilizzatore da
una persona diversa dall’utilizzatore sono
considerati immessi sul mercato allorché le
attività di montaggio sono state completate
e l’insieme è consegnato all’utilizzatore per
l’impiego.
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•
È necessario pertanto mettere in servizio la macchina con il
livello di sicurezza e con i dispositivi previsti dal fabbricante,
secondo le specifiche fornite nelle istruzioni e avvertenze.
•
Le istruzioni e le avvertenze, fornite contestualmente alla macchina,
dovrebbero contenere i necessari schemi di montaggio e di
cablaggio, disegni costruttivi di massima (p.e. dei ripari) comprensivi del dettaglio dei materiali da impiegarsi affinché il mezzo
di protezione e/o il componente di sicurezza garantisca il
funzionamento della macchina in sicurezza.
•
Ciò perché se non sono note le caratteristiche della macchina a
valle, con particolare riferimento ad ingombri e modalità di accesso,
e non è nella possibilità del fabbricante verificare a priori tali
caratteristiche, i dispositivi di sicurezza dovranno essere conformi
alle norme armonizzate applicabili da parte dell’assemblatore
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Insiemi comprendenti macchine nuove e macchine esistenti
•
In taluni casi, una o più delle unità costitutive degli insiemi di
macchine esistenti possono essere sostituite con nuove unità, o
nuove unità possono essere aggiunte ad un insieme di macchine già
esistente.
•
Si pone pertanto la questione se un insieme di macchine
composto da unità nuove e unità già esistenti sia, nel suo
complesso, oggetto della direttiva macchine.
•
Non è possibile fornire criteri precisi che consentano di
rispondere a questa domanda in ciascun caso specifico. Nel
dubbio, è quindi consigliabile che il soggetto che realizza tale
insieme di macchine consulti le autorità nazionali competenti.
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•
•
Si possono fornire le seguenti indicazioni generali:
1. se la sostituzione o l’aggiunta di un’unità costitutiva ad un
insieme di macchine esistente non influisce in modo
significativo sull’attività o sulla sicurezza del resto
dell’insieme, la nuova unità può essere considerata una
macchina oggetto della direttiva macchine e, in tal caso, non è
necessaria alcuna azione a norma della direttiva macchine per gli
elementi dell’insieme non influenzati dalla modifica. Il datore di
lavoro rimane il responsabile della sicurezza dell’intero
insieme, conformemente alle disposizioni nazionali che
recepiscono la direttiva 2009/104/CE;
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•
se la nuova unità è una macchina completa che può funzionare anche
separatamente, che reca la marcatura CE ed è accompagnata da una
dichiarazione CE di conformità, l’incorporazione della nuova unità
nell’insieme esistente deve essere considerata come l’installazione della
macchina e non dà luogo a una nuova valutazione di conformità, marcatura
CE o dichiarazione CE di conformità;
•
se la nuova unità è costituita da una quasi-macchina accompagnata da
una dichiarazione di incorporazione e dalle istruzioni di montaggio, il
soggetto che incorpora la quasi-macchina nell’insieme sarà
considerato il fabbricante della nuova unità. Egli deve pertanto valutare
eventuali rischi derivanti dall’interfaccia fra la quasi-macchina, altre
attrezzature e l’insieme di macchine, assolvere ad ogni altro eventuale
requisito essenziale di sicurezza e tutela della salute che non sia stato
applicato dal fabbricante della quasi-macchina, applicare le istruzioni di
montaggio, stilare una dichiarazione CE di conformità e affiggere la
marcatura CE sulla nuova unità una volta montata.
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•
2. Se la sostituzione o l’aggiunta di nuove unità ad un
insieme di macchine esistente ha un impatto
sostanziale sul funzionamento o la sicurezza
dell’insieme nel suo complesso o comporta
modifiche sostanziali dell’insieme, si può ritenere che
la modifica dia luogo a un nuovo insieme di macchine a
cui deve applicarsi la direttiva macchine. In tal caso,
l’insieme nel suo complesso, incluse tutte le unità che lo
costituiscono, deve ottemperare alle prescrizioni della
direttiva macchine.
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Art. 2087 c.c.
Tutela delle condizioni di lavoro.
L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio
dell'impresa le misure che, secondo la
particolarità del lavoro, l'esperienza e la
tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità
fisica e la personalità morale dei prestatori di
lavoro.
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Art. 18 lettera z) D. Lgs. 81/08: obblighi del
datore di lavoro
• Aggiornare le misure di prevenzione in
relazione ai mutamenti organizzativi e
produttivi che hanno rilevanza ai fini della
salute e della sicurezza del lavoro, o in
relazione al grado di evoluzione della
tecnica della prevenzione e della
protezione.
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• Obbligo di verificare costantemente,
anche con il passare del tempo, la
rispondenza delle attrezzature di lavoro,
rispetto all’epoca della loro produzione,
ai requisiti previsti dalla legge in tema di
sicurezza per i lavoratori (anche in
conseguenza di innovazioni normative ed
aggiornamenti tecnologici)
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Art. 70 D. Lgs.81/2008
•
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di
lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere
conformi alle specifiche disposizioni legislative e
regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie
di prodotto.
•
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di
disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma
1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori
antecedentemente all'emanazione di norme legislative e
regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di
prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di
sicurezza di cui all'allegato V.
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•
Le macchine "immesse sul mercato" prima dell'entrata
in vigore della direttiva macchine (1996) devono
essere conformi ai pertinenti "requisiti minimi" di
sicurezza che sono indicati nell’All. V al D.lgs. 81/08.
•
I "requisiti" previsti dall'allegato V al D.lgs. 81/08
hanno, infatti, lo scopo di istituire un livello minimo di
sicurezza inderogabile che deve essere garantito da
qualsiasi "attrezzatura di lavoro", comprese le
"macchine", indipendentemente dalla data di
"immissione sul mercato" delle stesse.
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•
La sempre maggiore complessità dei processi produttivi e
delle tecnologie impiegate può generare scenari di rischio
diversi per genesi e magnitudo rispetto a quelli conosciuti
e normati rendendo in tal modo indispensabile un continuo
aggiornamento e valutazione delle esperienze
acquisite, rese sempre più accessibili dalla capillare
possibilità di informazione oggi consentita.
ESPERIENZA – FLUSSO INFORMATIVO TRA OPERATORI
DELLO
STESSO
SETTORE
–
COSTANTE
AGGIORNAMENTO
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Stato dell’arte: cosa si intende?
•
La nozione di “stato dell’arte” abbraccia tanto l’aspetto
economico quanto quello tecnico.
•
le soluzioni tecniche adottate per soddisfare i requisiti
essenziali di sicurezza e di tutela della salute devono
ricorrere ai mezzi tecnici più efficaci disponibili al
momento a costi ragionevoli.
•
I fabbricanti di macchine non sono tenuti ad adottare
soluzioni tecniche che siano ancora in fase di ricerca o
mezzi tecnici non comunemente disponibili sul mercato.
•
“Lo stato dell’arte” è pertanto un concetto dinamico:
esso evolve quando diventano disponibili mezzi tecnici
più efficaci o quando diminuisce il relativo costo.
(cfr. commenti 161 e 162 Guida Comunitaria)
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Cass. Pen. 36394/2013
Caso di recente decisione – la Corte statuiva
l’obbligo del datore di lavoro di provvedere
all’adozione dei più moderni ed efficaci
accorgimenti e ritrovati suggeriti dalla
tecnica e dalla tecnologia applicata al fine di
garantire una effettiva attuazione di una
specifica prescrizione antinfortunistica.
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• Tale analisi deve pervenire all’esame delle
“norme tecniche”, le quali ultime,
riproducendo lo “stato dell’arte …”,
costituiscono il “contenuto” preciso del rinvio
alla “tecnica” ed alle “conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico”
come indicato nell’art.2087 c.c. e all’art.3
D.Lgv.626/94 (così Sent.Thyssen p.193).
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Norme armonizzate e stato dell’arte
• Una norma armonizzata fornisce un’indicazione
dello stato dell’arte al momento in cui è stata
adottata.
• La norma armonizzata indica il livello di
sicurezza che ci si può aspettare da un
determinato tipo di prodotto in quel dato
momento.
• Le norme armonizzate forniscono le specifiche
tecniche che consentono ai fabbricanti di
macchine di conformarsi ai requisiti essenziali di
sicurezza e di tutela della salute.
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•
È chiaro che il rinvio operato alle norme tecniche e più in
generale alle regole di buona pratica istituisce un profilo
di valutazione estremamente lato e di difficile
individuazione.
•
Ad esempio la Corte di Assise del processo cd. Thyssen,
aderendo peraltro ad una corrente giurisprudenziale
ampiamente diffusa, riafferma la necessità di fare
riferimento alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico inteso nella sua più ampia
accezione.
Il materiale didattico non può essere riprodotto (anche parzialmente) e/o utilizzato senza autorizzazione di AC&E s.r.l.
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Se per il fabbricante l’interpretazione di questi concetti
è abbastanza lineare, quali invece le implicazioni
pratiche discendono per il datore di lavoro in virtù di
questo orientamento?
•
Fino a che punto deve estendersi l’indagine sui
possibili scenari di rischio e sui rimedi messi a
disposizione dalla tecnica più avanzata?
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Il concetto di modifica è molto importante in relazione alle
conseguenze e alle responsabilità tecnico – giuridiche che ne
derivano
A. Modifiche per migliorare le
condizioni di sicurezza della
macchina
NON comporta una REIMMISSIONE SUL
MERCATO
B. Modifiche sostanziali alla
progettazione,
funzionamento o alla
sicurezza
Comporta una REIMMISSIONE SUL
MERCATO (assoggettare la
macchina ad una nuova
procedura di valutazione della
conformità alla disciplina della
direttiva 2006/42/CE)
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Modifiche a macchine e impianti: art. 71 c.5 d.lgs. 81/2008
• 5. Le modifiche apportate alle macchine quali
definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
459, per migliorarne le condizioni di
sicurezza, non configurano immissione sul
mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
secondo periodo, sempre che non comportino
modifiche delle modalità di utilizzo e delle
prestazioni previste dal costruttore.
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Guida Comunitaria 2006/42/CE
§72 Macchine nuove ed usate
La direttiva macchine si applica anche alle macchine basate su
macchine usate che sono state trasformate o ricostruite in modo
così sostanziale da poter essere considerate macchine nuove.
Si pone pertanto la questione di quando la trasformazione di una
macchina sia considerata come la costruzione di una nuova
macchina disciplinata dalla direttiva macchine.
Non è possibile fornire criteri precisi che consentano di
rispondere a questa domanda in ciascun caso specifico. Nel
dubbio, il soggetto che sta immettendo sul mercato o rimettendo in
funzione tale macchina ricostruita dovrebbe consultare le autorità
nazionali competenti in materia.
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Definizioni
Norma UNI 13306:2010 – Manutenzione – terminologia di manutenzione
Manutenzione ordinaria: insieme di operazioni, previste dal fabbricante e
dettagliate nel libretto di istruzioni, che servono a limitare nel tempo il normale
degrado d’uso della macchina e prevenire l’insorgenza di guasti o anomalie
(es. operazioni di pulizia, regolazione, lubrificazione, ecc.);
Manutenzione straordinaria: insieme degli interventi di riparazione o sostituzione
che consentono alla macchina di continuare a funzionare nelle normali
condizioni di impiego. I componenti installati devono essere identici a quelli
precedenti, ovvero equivalenti come prestazioni, dimensioni ecc., secondo le
specifiche fornite dal fabbricante;
Modifica sostanziale: insieme degli interventi che si mettono in atto su una
macchina per adeguarne la produttività a nuove esigenze o per consentirne
il funzionamento dopo aver sostituito una parte con una non equivalente e
pertanto bisognosa di adattamenti o interventi che comportino una variazione
delle modalità di utilizzo o variazioni delle prestazioni previste dal
costruttore o introduzione di rischi aggiuntivi.
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Macchinari rielaborati e modificati
•
Spesso le macchine subiscono rinnovamenti o modifiche, a volte
senza cambio del titolo di proprietà, e spesso invece per essere
rivendute come macchine usate.
•
L'entità delle modifiche apportate alla macchina originale,
unitamente alla sua provenienza, può portare a nuovi obblighi
giuridici a carico dell'utilizzatore proprietario, o della “persona” che
compie tale lavoro.
•
Nei casi in cui la macchina risulta così trasformata o
sostanzialmente ricostruita da dover essere considerata come
un nuovo macchinario soggetto alla valutazione di conformità e
marcatura CE secondo i requisiti della Direttiva Macchine
•
Tuttavia, il retrofit o revamping, anche se molto consistente, laddove
le parti vengono sostituite parti con nuove versioni simili (like for like,)
non necessitano di ri-marcatura CE
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Che cosa si deve fare?
• Nei casi in cui vengono apportate modifiche alla progettazione,
alla funzionalità o la sicurezza delle macchine (o un insieme di
macchine), è necessario valutare l'entità delle modifiche
apportate o da apportare
• Se sono molto consistenti (ad esempio sono introdotti nuovi
significativi pericoli o rischi, oppure nuovi metodi di controllo
della macchina sostituiscono quelli precedentemente forniti,
come p.e. l’automazione di una macchina precedentemente
manuale) la macchina può essere considerata "nuova" (o
nuovo gruppo), per cui è necessario effettuare una nuova
valutazione della conformità per soddisfare tutti i requisiti
pertinenti delle direttive europee applicabili, tra cui la
Direttiva Macchine.
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Anche quando le modifiche non sono sostanziali
si deve comunque svolgere il lavoro con
competenza per assicurare che la macchina
rimanga sicura per l'uso, e se viene ri-venduta,
si devono considerare i relativi obblighi di cui
all’art. 23 del D. Lgs. 81/2008
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Retrofit semplice di Macchinari
•
La revisione di macchine pari a uno smontaggio e
riassemblaggio secondo le specifiche originali, anche se
con parti di ricambio, che possono essere di nuova
concezione, di solito non attirano le disposizioni della
Direttiva Macchine.
•
Manutenzione e assistenza di routine, con sostituzione
di motori, o componenti con i nuovi sostanzialmente
identici, e anche la sostituzione delle parti originali di
sicurezza critiche con più recenti e migliori non equivale
a un cambiamento sostanziale.
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Circolare Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale n,
1067/1999
•
Le modifiche sostanziali di una macchina e gli interventi
che introducono elementi di rischio non valutati in fase
di progettazione sono da considerarsi eccedenti l’ordinaria
e straordinaria manutenzione (…) tali modifiche
determinano la necessità di assoggettare la macchina o il
componente di sicurezza alla eventuale procedura di
certificazione e alla marcatura CE (…); necessità che
scaturisce anche qualora la macchina o il componente di
sicurezza siano stati assoggettati a variazioni delle
modalità di utilizzo non previste direttamente dal
costruttore.
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Quando la modifica di una macchina comporta
una sua nuova messa in servizio?
Due sono le verifiche consigliabili:
• se si configura o meno un uso non previsto
dal fabbricante al momento della
progettazione;
• se si introducono o meno nuovi rischi o si
possa peggiorare l'entità di quelli esistenti al
momento della progettazione.
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Quali le criticità di una «rimarcatura» di una
macchina ricondizionata?
Il datore di lavoro (o altro soggetto incaricato) si trova a
dover ricomporre il fascicolo tecnico di una macchina di
cui:
•
•
non conosce la storia,
•
non sempre ha garanzia del corretto utilizzo /
manutenzione
non dispone generalmente di alcuna documentazione
di progetto,
Con quali criteri è possibile apporre una marcatura che non sia di facciata?
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Confronto fra le diverse interpretazioni di «modifica
sostanziale»
PAESE
ELEMENTI COMUNI
ELEMENTI DIVERGENTI
CASISTICA SPECIFICA NON ESAUSTIVA
ITALIA
(Circolare 1999)
GERMANIA
BG
INTRODUZIONI DI
FUNZIONALITA’ NON
ORIGINARIAMENTE
PREVISTE DAL
FABBRICANTE
INTRODUZIONE DI
NUOVI RISCHI
INGHILTERRA
Health and Safety
at work etc. Act
1974
L’INTRODUZIONE
DI
UN
NUOVO
RISCHIO SE PUO’ ESSERE GESTITO
CON MISURE DI PROTEZIONENON
NECESSARIAMENTE PORTA A DEFINIRE
SOSTANZIALE
LA
MODIFICA:
determinazione che dipende da un
processo di valutazione (diagramma di
flusso).
ANCHE IL CASO DI CAMBIAMENTI
NELLE
SOLUZIONI
TECNICHE
DI
PREVENZIONE PUO’ CONFIGURARE UNA
MODIFICA SOSTANZIALE
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In collaborazione con
Partner editoriale
Convegno
Bardolino (VR), 28 novembre 2013
La sicurezza delle macchine e degli impianti
Aspetti tecnici e legali, connessi alla progettazione, fabbricazione, messa a disposizione e verifiche di conformità di macchine nuove usate – aspetti di criticità per gli insieme di macchine
Relatore
Dott. Raffaele Guariniello
Procura della Procura di Torino – Pubblico Ministero
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