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Presto in vigore la direttiva macchine 2006/42/CE

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Presto in vigore la direttiva macchine 2006/42/CE
suva
Presto in vigore la direttiva macchine 2006/42/CE
«Siete pronti? Ecco cosa dovete sapere»
Anche il Svizzera, il 29 dicembre 2009 entrerà in vigore la nuova direttiva
macchine europea, la 2006/42/CE. Per attuare questa direttiva, che sostituirà
la 98/37/CE, è stata recentemente promulgata un'apposita ordinanza sulle
macchine. Sono in fase di rielaborazione anche le norme europee concernenti la
sicurezza delle macchine, il cui rispetto fornirà anche in futuro la presunzione di
conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e salute. Per i fabbricanti, i
distributori di macchine e gli utilizzatori è essenziale conoscere fin da ora i
cambiamenti introdotti dalla nuova direttiva. Entro il 2010 essi devono infatti
adeguare la sicurezza delle macchine e degli impianti e aggiornare sia la
documentazione tecnica che le dichiarazioni. Guido Schmitter, responsabile del
Settore tecnica e dell'ente di certificazione della Suva, risponde in un'intervista
alle domande più importanti sulla nuova direttiva.
Domanda n. 1
Quando entrerà in vigore la nuova direttiva macchine (2006/42/CE) in Svizzera?
Guido Schmitter, Suva:
In Svizzera, come nell'Unione europea, la nuova direttiva 2006/42/CE del 17 maggio
2006 entrerà in vigore il 29 dicembre 2009, senza termini transitori. Ciò significa che
l'attuale direttiva macchine (la 98/37/CE) sarà applicabile soltanto fino al 28 dicembre di
quest'anno.
Domanda n. 2
Come è stata recepita la nuova direttiva nella legislazione svizzera?
Guido Schmitter, Suva:
La nuova direttiva macchine europea è stata recepita con l'ordinanza concernente la
sicurezza delle macchine (OMacch), promulgata dal Consiglio federale il 2 aprile 2008 e
destinata ad entrare in vigore il 29 dicembre 2009, contemporaneamente alla direttiva
europea. Con la scelta di questa data, il Consiglio federale si è adeguato ai termini
previsti dall'Unione europea. L'entrata in vigore della OMacch comporta l'abrogazione
degli articoli concernenti la direttiva 98/37/CE nell'ordinanza sulla sicurezza delle
installazioni e degli apparecchi tecnici (OSIT).
Domanda n. 3
La legislazione svizzera e quella europea usano spesso concetti diversi e, non di rado, ciò
crea confusione. Sarà così anche con la nuova direttiva macchine?
Guido Schmitter, Suva:
No, perché questa volta il Consiglio federale ha disciplinato chiaramente l'uso dei termini,
inserendo nella OMacch un allegato (l'allegato I) espressamente dedicato alle differenze
concettuali. Qui è spiegato, ad esempio, che il concetto europeo di «Dichiarazione CE di
conformità» equivale nel diritto svizzero a «Dichiarazione di conformità», mentre
l'«attestato di esame CE del tipo» corrisponde, in Svizzera, all'«Attestato di esame del
tipo».
Domanda n. 4
Perché è stata introdotta una nuova direttiva macchine? Non era sufficiente quella già
esistente?
Guido Schmitter, Suva:
Come ogni altra cosa, anche le direttive CE sono soggette al cambiamento. Lo «stato
della tecnica», o stato dell'arte, si evolve continuamente. Inoltre, nel campo disciplinato
dalla direttiva macchine sono ormai disponibili esperienze raccolte nell'arco di oltre 15
anni. Ricordo infatti che la prima direttiva, la 89/392/CEE, entrò in vigore il 1°
gennaio1993, con un termine transitorio di due anni. Il 1° gennaio 1995 era ormai
giuridicamente vincolante nei paesi della CE. In Svizzera, fu adottata il 1° agosto 1995 in
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seguito al no del popolo allo Spazio economico europeo (SEE) e sicuramente anche per le
pressioni esercitate dai rappresentanti dell'economia. Per l'attuazione fu applicato un
termine transitorio di 18 mesi, ragion per cui la direttiva 89/392/CEE diventò
giuridicamente vincolante nella Confederazione elvetica soltanto il 1° gennaio 1997. Nel
corso degli anni questa versione della direttiva, risalente al 14 giugno 1989, ha subito
diverse modifiche (91/368/CEE del 20 giugno 1991, 93/44/CEE del 14 giugno 1993 e
93/68/CEE del 22 luglio 1993), in parte per adeguarsi al nuovo «stato della tecnica» e in
parte per circoscrivere l'oggetto della direttiva macchine rispetto ad altre direttive CE
concernenti i prodotti, oppure, ancora, per uniformare la marcatura CE nelle varie
direttive. Affinché ci si potesse orientare con più facilità tra i vari emendamenti, l'Unione
europea ha promulgato una versione codificata della direttiva contenente tutte le
modifiche susseguitesi negli anni (direttiva 98/37/CE del 22 giugno1998). Da allora, i
contenuti non sono più stati modificati, e dopo oltre 10 anni era ormai necessario un
generale aggiornamento. Si ricordi che la direttiva macchine è lo strumento preposto a
raggiungere gli obiettivi più importanti dell'Unione europea, ovvero l'abbattimento delle
barriere commerciali, la salvaguardia della libera circolazione delle merci e il
miglioramento delle condizioni di sicurezza e tutela della salute.
Domanda n. 5
Quali sono i cambiamenti di cui devono tenere conto i fabbricanti e i distributori di
macchine?
Guido Schmitter, Suva:
Alcune delle modifiche apportate al testo della direttiva costituiscono novità importanti,
mentre altre rappresentano soltanto delle piccole aggiunte. Credo esuli dallo scopo di
questa intervista elencare tutte le modifiche, che peraltro vengono trattate in diverse
pubblicazioni, libri specialistici, seminari e relazioni.
Pur senza pretesa di completezza, ecco qui un elenco dei punti più importanti, nell'ordine
in cui compaiono nel testo della direttiva:
- il campo di applicazione è stato precisato e ampliato alle quasi-macchine
- sono state incluse le macchine e le quasi macchine per uso proprio
- sono state specificate le relazioni con la direttiva bassa tensione e la direttiva ascensori
- il titolo dell'allegato I è stato riformulato e recita ora "Requisiti essenziali di sicurezza e
di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine"
- i requisiti ergonomici sono stati definiti in modo più concreto
- è stato stabilito che i sistemi di fissaggio devono essere collegati ai ripari fissi della
macchina
- il fabbricante o colui che immette la macchina sul mercato (distributore) deve effettuare
una valutazione dei rischi già durante la fase di progettazione, stabilire come ridurre gli
eventuali rischi individuati e realizzare la macchina in base a queste premesse. In tali
procedimenti deve sempre tenere presenti i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della
salute (vedi allegato I direttiva macchine). L'analisi del rischio è parte integrante del
fascicolo tecnico
- oltre alla dichiarazione di conformità per le macchine, diventa obbligatoria anche la
dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine con indicazione della persona
autorizzata a costituire la documentazione tecnica (vedi allegato II della direttiva
macchine)
- la marcatura CE rimane vincolante (vedi allegato III direttiva macchine)
- è stata definita con maggiore precisione la categoria di macchine alle quali si applicano
le procedure di valutazione della conformità ai sensi dell'art. 12, capoversi 3 e 4 (vedi
allegato IV direttiva macchine). Per l'esattezza, sono state escluse le macchine per la
fabbricazione di articoli pirotecnici e inseriti gli apparecchi portatili a carica esplosiva per
il fissaggio e altre macchine ad impatto
- è stata aggiunta una lista non esaustiva delle componenti di sicurezza ai sensi
dell'articolo 2, lettera c, che può essere aggiornata in base all'articolo 8, capoverso 1,
lettera a (vedi allegato V direttiva macchine)
- diventano obbligatorie le istruzioni per l'assemblaggio delle quasi-macchine (vedi
allegato VI della direttiva macchine)
- oltre al fascicolo tecnico per le macchine, viene introdotto anche il fascicolo tecnico per
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le quasi-macchine (vedi allegato VII direttiva macchine)
- sono state ampliate e precisate e le procedure di valutazione della conformità, come il
controllo interno sulla fabbricazione delle macchine, l'esame CE del tipo e la garanzia
qualità totale (vedi allegati VIII, IX e X direttiva macchine)
- sono stati precisati i criteri minimi per la notifica degli enti incaricati di eseguire le
operazioni di verifica dei prodotti (vedi allegato XI direttiva macchine)
- è stata inserita la "tavola di concordanza" tra la direttiva 98/37/CE e la nuova direttiva
2006/42/CE (vedi allegato XII direttiva macchine).
Torno comunque a sottolineare che i fabbricanti, i distributori e gli utilizzatori di macchine
dovranno informarsi approfonditamente sulla nuova direttiva, visto che dal 29 dicembre
2009 sarà vincolante in tutta l'Unione Europea, nello Spazio economico europeo e in
Svizzera per l'immissione sul mercato di macchine, attrezzature intercambiabili,
componenti di sicurezza, accessori di sollevamento, catene, funi e cinghie, dispositivi
amovibili di trasmissione meccanica e quasi-macchine (vedi articolo 1 direttiva
macchine).
Domanda n. 6
Le macchine che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/42/CE devono
tutte essere adeguate ai nuovi requisiti entro il 29 dicembre 2009?
Guido Schmitter, Suva:
Quasi tutte, tranne gli apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio e le altre
macchine ad impatto, che dovranno soddisfare i requisiti della nuova direttiva soltanto
dal 29 giugno 2011.
Domanda n. 7
Quali documenti deve fornire il fabbricante o distributore per dimostrare la conformità del
suo prodotto alla nuova direttiva macchine europea?
Guido Schmitter, Suva:
Il fascicolo tecnico richiesto dalla nuova direttiva 2006/42/CE è diverso da quello
descritto nella 98/37/CE. Per i dettagli rimando all'allegato VII, lettera a. In questa sede
mi limito a sottolineare che in futuro sarà obbligatorio redigere appositi documenti tecnici
anche per le quasi-macchine, come previsto dallo stesso allegato VII, lettera b. Questi
documenti dovranno essere consegnati anche agli enti di certificazione notificati qualora
si richieda un esame del tipo secondo l'allegato IX o una verifica generale della
conformità del prodotto.
Domanda n. 8
Quali dichiarazioni è ancora necessario consegnare all'utilizzatore al momento della prima
immissione sul mercato?
Guido Schmitter, Suva:
La nuova direttiva macchine prevede ancora due dichiarazioni. La prima è la
dichiarazione di conformità per le macchine, disciplinata all'allegato II, capoverso 1,
lettera a, e già contemplata dalla direttiva precedente (la sola differenza è che deve
essere indicata la persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico). La seconda è la
dichiarazione di incorporazione della quasi-macchine. Questo documento, disciplinato
all'allegato II, punto 1, lettera b, sostituisce la dichiarazione del fabbricante e deve
anch'esso riportare l'indicazione della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico.
Non bisogna dimenticare che devono essere fornite anche le istruzioni per l'assemblaggio
delle quasi-macchine. Queste ultime devono contenere una descrizione delle condizioni
da rispettare per effettuare una corretta incorporazione nella macchina finale, al fine di
non compromettere la sicurezza e la salute. Le istruzioni per l'assemblaggio devono
essere redatte in una delle lingue ufficiali della Comunità europea, accettata dal
fabbricante della macchina in cui tale quasi-macchina sarà incorporata o dal suo
mandatario.
Per quanto riguarda i criteri da osservare nella redazione delle istruzioni per l'uso (testo
originale e traduzioni nelle lingue dell'unione) e delle dichiarazioni, rimando all'allegato II,
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punto 1, lettera a, primo capoverso, e all'allegato I, capitolo 1.7.4.1, lettere a e b della
direttiva.
Domanda n. 9
Ci sono dei cambiamenti riguardo alla targhetta indicante il tipo?
Guido Schmitter, Suva:
La marcatura delle macchine rimane obbligatoria. Per informazioni più dettagliate occorre
consultare l'allegato I, capitolo 1.7.3, della direttiva 2006/42/CE.
Rappresenta una novità il fatto che in futuro dovrà essere indicata anche la designazione
della macchina. Inoltre, la nuova direttiva specifica che l'anno di costruzione è l'anno in
cui si è concluso il processo di fabbricazione. Nell'apporre la marcatura CE è vietato
indicare una data precedente o antecedente questo anno.
Domanda n. 10
Le norme europee conferiscono ancora la presunzione di conformità ai requisiti essenziali
della direttiva macchine?
Guido Schmitter, Suva:
Sì, tali norme forniscono la presunzione di conformità (vedi articolo 7 della nuova
direttiva) fintantoché i relativi riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Proprio per garantire l'affidabilità delle norme, tra l'anno scorso e
quest'anno molte sono già state sottoposte a revisione e adeguate ai mutati requisiti di
sicurezza e tutela della salute. Inoltre, sono state unite alcune importanti norme EN e
ISO sulla sicurezza delle macchine, le cui edizioni future recheranno la denominazione EN
ISO.
Gli esperti del Settore tecnica della Suva collaborano da anni con importanti organi di
normalizzazione europei, nei quali mettono a disposizione la propria esperienza nel
campo della sicurezza prodotti. Consigliamo caldamente anche agli industriali svizzeri di
partecipare in futuro all'elaborazione delle norme. A questo proposito vorrei ricordare che
finora c'è stata un'eccellente collaborazione con i fabbricanti o le loro associazioni di
categoria (come swissmem o electrosuisse), l'Associazione svizzera di normalizzazione
(SNV) e la Suva per quanto riguarda alcune importanti norme applicabili all'industria
meccanica ed elettrica. Tuttavia, in alcuni punti questa collaborazione può ancora essere
migliorata, ossia intensificata. I produttori che vogliono partecipare ai lavori degli
organismi di normalizzazione devono contattare la SNV, presso la quale è anche possibile
ordinare le norme esistenti. Ricordo che la SNV, in collaborazione con la Suva, ha
realizzato un CD sulla conformità CE, che può essere ordinato tramite il sito Internet
www.snv.ch
Domanda n. 11
Un'ultima domanda: dal momento che ormai manca poco al 29 dicembre 2009, come
devono procedere i fabbricanti e i distributori di macchine per attuare con efficienza le
disposizioni della nuova direttiva macchine 2006/42/CE?
Guido Schmitter, Suva:
In generale, il fabbricante o distributore deve attenersi alla direttiva macchine
2006/42/CE. Il documento è disponibili sul sito Internet dell'Unione europea ma anche su
quello della Suva, e precisamente alla pagina www.suva.ch/certification, al punto «link
importanti». Allo stesso indirizzo si trovano anche l'ordinanza sulle macchine e la
versione attuale delle direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) e della direttiva
bassa tensione.
Come supporti, il sito Suva mette a disposizione diversi documenti CE, specificamente
concepiti per le macchine e le componenti di sicurezza. Si possono inoltre scaricare alcuni
grafici esplicativi che forniscono una panoramica delle legislazione svizzera, delle direttive
e delle norme europee concernenti la sicurezza delle macchine.
La Suva offre seminari specialistici sui seguenti argomenti:
sicurezza dei prodotti nella costruzione di macchine (corso offerto solo in tedesco)
applicazione della nuova direttiva macchine 2006/42/CE
EN ISO 13849-1 − la norma per la sicurezza dei dispositivi di comando (corso offerto solo
in tedesco)
www.suva.ch/certification-info-i
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Per maggiori informazioni: www.suva.ch/corsi
Per informazioni generali sulla conformità CE o sull'esame del tipo, i fabbricanti, i
distributori e gli utilizzatori di macchine possono rivolgersi alla Suva (vedi riquadro).
Riquadro informativo:
Suva
Settore tecnica
Ente di certificazione SCESp 008
notificato a livello europeo, numero d'identificazione 1246
casella postale 4358
CH-6002 Lucerna
www.suva.ch/corsi
[email protected]
Tel. +41 41 419 61 31
fax +41 41 419 58 70
Esperto:
Guido Schmitter
Suva
responsabile Settore tecnica
responsabile dell'ente di certificazione
Immagini:
- 3 immagini tratte dalla copertina del prospetto 88097 del Settore tecnica della
Suva
- "Leggi svizzere nel firmamento europeo", codice CE00-2
- "L'universo delle norme europee sulla sicurezza del macchinario", codice CE00-6
www.suva.ch/certification-info-i
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