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direttiva Macchine
Vittorio Ormezzano CLUB CE La direttiva 2006/42/CE Sostituisce la precedente 98/37/CE Decreto di attuazione in Italia: D.Lgs. 17/2010 in vigore dal 6/3/2010 La direttiva 2006/42/CE Campo di applicazione • • • • • • • • Macchine Quasi-macchine Attrezzature intercambiabili Componenti di sicurezza (immessi sul mercato separatamente) Accessori di sollevamento Catene, funi e cinghie Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica Macchine per il sollevamento delle persone (modifica della Direttiva 95/16/CE) Macchine Macchine Macchine prive di motorizzazione propria Insiemi di macchine Quasi-macchine (Motoriduttore) Attrezzature intercambiabili Attrezzature intercambiabili Dispositivo collegato ad un trattore, che ne cambia la funzione Componenti di sicurezza Accessori di sollevamento Catene, funi e cinghie Dispositivi amovibili di trasmissione Esclusioni • Componenti di sicurezza venduti come ricambi • Attrezzature per parchi giochi • Macchine per uso nucleare • Armi • Vari mezzi di trasporto • Macchine di ricerca per uso temporaneo Esclusioni Prodotti elettrici/elettronici che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/95/CE: • Elettrodomestici Esclusioni • Audio e video • App. tecnologia dell’informazione • Macchine per ufficio • Motori elettrici Le quasi-macchine • Sono definite come “insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata. • Sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva Esempi: azionamenti, centraline oleoidrauliche, motoriduttori, azionamenti, robot Le quasi-macchine • • • • • • Adempimenti del costruttore di quasimacchine Istruzioni per l’assemblaggio Valutazione dei rischi Documentazione Tecnica (FTC) Dichiarazione di incorporazione (con elenco dei RES rispettati e nome/indirizzo di chi detiene la Documentazione Tecnica) Non si appone la marcatura CE (per la direttiva Macchine) Le istruzioni per l’assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione devono essere allegate alla quasi-macchina Le quasi-macchine Adempimenti dell’assemblatore finale • Completare i RES non applicati dal fabbricante della quasi-macchina • Integrare nel Fascicolo Tecnico le istruzioni per l’assemblaggio e le dichiarazioni di incorporazione delle quasi-macchine assemblate • Effettuare le operazioni richieste per la marcatura della macchina finale Istruzioni per l’uso delle macchine • Devono essere “Istruzioni Originali” o una ”Traduzione delle istruzioni originali” accompagnata da una copia delle istruzioni originali. • Devono essere redatte nella lingua dello Stato in cui vengono immesse sul mercato, con la dicitura “Istruzioni Originali” • Se la traduzione non è effettuata dal fabbricante, ma fatta eseguire da chi immette la macchina sul mercato, deve essere apposta la dicitura “Traduzione delle istruzioni originali” Istruzioni per l’uso delle macchine • • • • • • Contenuti delle Istruzioni Ragione sociale e indirizzo del fabbricante Designazione della macchina (come riportato nella marcatura) Dichiarazione di conformità CE (senza numero di serie) Descrizione della macchina Disegni e spiegazioni per l’uso, la manutenzione, la riparazione e per la verifica del corretto funzionamento Descrizione dei posti occupati dagli operatori Istruzioni per l’uso delle macchine • • • • • • • Contenuti delle Istruzioni Descrizione dell’uso previsto Avvertenze sulle modalità in cui la macchina non deve essere utilizzata (Uso improprio) Istruzioni per il montaggio, l’installazione, i collegamenti, i sistemi di fissaggio, ecc. Istruzioni per l’installazione e il montaggio volto a ridurre il rumore e le vibrazioni. Istruzioni per la messa in servizio e l’uso Istruzioni sui rischi residui e sui DIP da utilizzare Caratteristiche degli utensili Istruzioni per l’uso delle macchine • • • • • • • Contenuti delle Istruzioni Istruzioni ai fini della stabilità durante il trasporto, movimentazione, immagazzinamento e indicazione delle masse Metodi da adottare nei casi di infortunio o di avaria In caso di blocco, i metodi per sbloccare la macchina in condizioni di sicurezza Operazioni di manutenzione preventiva e ordinaria Specifiche delle parti di ricambio, se incidono sulla salute e sicurezza degli operatori Informazioni sul rumore emesso Informazioni sulle eventuali radiazioni non ionizzanti pericolose (campi elettromagnetici) Fascicolo Tecnico per le macchine Contenuti • Descrizione generale della macchina • Disegno complessivo della macchina e degli schemi dei circuiti di comando, nonché dalle relative descrizioni e spiegazioni necessarie per capire il funzionamento della macchina • Disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, certificati, ecc, che consentano la verifica della conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute Fascicolo Tecnico per le macchine • Documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi: • un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla macchina • le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l’indicazione dei rischi residui connessi con la macchina • norme ed altre specifiche tecniche applicate, con l’indicazione dei requisiti essenziali di sicurezza a cui si riferiscono Fascicolo Tecnico per le macchine • qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario • Un esemplare delle istruzioni per l’uso della macchina (Manuale) • Se del caso, la dichiarazione di incorporazione per le quasimacchine, incluse le relative istruzioni di assemblaggio • Se del caso, la copia della dichiarazione CE di conformità delle macchine o di altri prodotti incorporati nella macchina • Copia della certificazione CE di conformità Nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni della direttiva Istruzioni per l’assemblaggio delle quasi-macchine Allegato VI Le istruzioni per l’ assemblaggio delle quasi-macchine devono contenere una descrizione delle condizioni da rispettare per effettuare una corretta incorporazione nella macchina finale, al fine di non compromettere la sicurezza e la salute Le istruzioni per l’assemblaggio devono essere redatte in una delle lingue ufficiali della Comunità, accettata dal fabbricante della macchina in cui tale quasi-macchina sarà incorporata, o dal suo mandatario Documentazione Tecnica per le quasi-macchine Contenuti • Disegno complessivo della quasi-macchina e schemi dei circuiti di comando • Disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, certificati, ecc. che consentano la verifica della conformità della quasimacchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati • Documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi: un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che sono applicati e soddisfatti le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l’indicazione dei rischi residui Documentazione Tecnica per le quasi-macchine • le norme e le altre specifiche tecniche applicate, con l’indicazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute a cui si riferiscono qualsiasi Relazione Tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da un Organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario un esemplare delle Istruzioni di assemblaggio della quasi-macchina Nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità della quasi- macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati. Conservazione dei documenti I seguenti documenti: • • • • Fascicolo Tecnico della macchina Documentazione tecnica della quasi-macchina Dichiarazione di conformità Dichiarazione di incorporazione devono essere tenuti a disposizione delle Autorità di controllo per almeno 10 anni a partire dalla data dell’ultimo esemplare realizzato Valutazione della conformità Valutazione della conformità delle macchine (art. 12) • Macchine non contemplate dall’Allegato IV - Allegato VIII (Controllo interno della fabbricazione) • Macchine dell’Allegato IV totalmente conformi alle norme armonizzate - Allegato VIII Se sono state applicate le norme, non è più obbligatorio depositare il Fascicolo Tecnico presso l’Organismo Notificato oppure (ricorso all’Organismo Notificato) • Allegato IX (Esame CE del tipo) più Allegato VIII - punto 3 (garanzia della conformità delle macchine costruite in serie) oppure (ricorso all’Organismo Notificato) • Allegato X (Garanzia Qualità Totale) Valutazione della conformità Valutazione della conformità delle macchine (art. 12) • Macchine dell’allegato IV costruite senza applicare le norme armonizzate, oppure applicate solo in parte: • Allegato IX (Esame CE del tipo), più Allegato VIII – punto 3 (Controllo del processo di fabbricazione) oppure • Allegato X (Garanzia Qualità Totale) Valutazione della conformità Valutazione della conformità delle quasi-macchine (Art. 13) Il fabbricante deve preparare i seguenti documenti: Documentazione tecnica Allegato VII parte B Istruzioni per l’assemblaggio Allegato VI Dichiarazione di incorporazione All. II parte B Le Istruzioni per l’assemblaggio e la Dichiarazione di incorporazione devono accompagnare la quasi-macchina fino all’incorporazione e devono essere integrate nel Fascicolo Tecnico della macchina finale Dichiarazione CE di una macchina • • • Allegato IIA La dichiarazione e le relative traduzioni devono essere redatte alle stesse condizioni previste per le Istruzioni (cfr.allegato 1, punto 1.7.4.1., lettere a) e b) e devono essere dattiloscritte oppure scritte a mano in caratteri maiuscoli. La dichiarazione CE di conformità deve contenere gli elementi seguenti: Ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e se del caso del suo mandatario. Nome ed indirizzo della persona autorizzata costituire il Fascicolo Tecnico, che deve essere stabilita nella Comunità Descrizione e identificazione della macchina, con denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero di serie, denominazione commerciale Dichiarazione CE di una macchina • Indicazione con la quale si dichiara esplicitamente che la macchina è conforme a tutte le disposizioni pertinenti della presente direttiva e se del caso, un’indicazione analoga con la quale si dichiara la conformità alle altre direttive comunitarie e/o disposizioni pertinenti alle quali la macchina ottempera. Questi riferimenti devono essere quelli dei testi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea • All’occorrenza, nome,indirizzo, numero di identificazione dell’Organismo Notificato che ha effettuato l’esame CE del tipo di cui all’allegato IX e il numero dell’attestato dell’esame CE di tipo; • All’occorrenza, nome, indirizzo, numero di identificazione dell’Organismo Notificato che ha approvato il Sistema di garanzia Qualità Totale di cui all’Allegato X Dichiarazione CE di una macchina • All’occorrenza, riferimento ad altre norme armonizzate di cui all’articolo 7, paragrafo 2, che sono state applicate • All’ occorrenza, riferimento ad altre norme e specifiche tecniche applicate • Luogo e data della dichiarazione • Identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario La Dichiarazione di conformità deve accompagnare la macchina Dichiarazione di conformità di una macchina alimentata dalla rete elettrica DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ CE La Ditta (Indirizzo,ragione sociale o nome del fabbricante) DICHIARA che la macchina xxx Modello yyy Numero di serie www Anno di costruzione zzz è conforme a tutte le disposizioni previste delle seguenti direttive: Macchine 2006/42/CE EMC 2004/108/CE ed è conforme alle seguenti norme tecniche armonizzate: EN xxxx EN yyyy La persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico è il sig. (Nome, cognome e indirizzo) Nome, indirizzo e numero di identificazione dell’Organismo Notificato (eventuale) Luogo e data della dichiarazione Posizione aziendale del firmatario Nome e cognome Firma Dichiarazione di incorporazione delle quasi-macchine Allegato II B La dichiarazione e le relative traduzioni devono essere redatte alle stesse condizioni previste per le istruzioni (cfr.allegato 1, punto 1.7.4.1, lettere a) e b) e devono essere dattiloscritte oppure scritte a mano in caratteri maiuscoli La dichiarazione di incorporazione deve contenere gli elementi seguenti: • Ragione sociale ed indirizzo completo del fabbricante della quasi-macchina e se del caso, del mandatario • Nome ed indirizzo della persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica pertinente, che deve essere stabilita dalla Comunità Dichiarazione di incorporazione delle quasi-macchine • Descrizione e identificazione della quasimacchina, con denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero di serie, denominazione commerciale • Un’indicazione con la quale si dichiara quali requisiti essenziali della presente direttiva sono applicati e rispettati e che la documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità dell’allegato VII B • Se del caso, un’indicazione con la quale si dichiara che la quasi-macchina è conforme ad altre direttive comunitarie pertinenti Dichiarazione di incorporazione delle quasi-macchine • Un impegno a trasmettere, in risposta a una richiesta adeguatamente motivata delle autorità nazionali, informazioni pertinenti sulle quasi-macchine. L’impegno comprende le modalità di trasmissione e lascia impregiudicati i diritti di proprietà intellettuale del fabbricante della quasi-macchina. • Una dichiarazione secondo cui la quasi-macchina non deve essere messa in servizio finché la macchina finale in cui deve essere incorporata non sia stata dichiarata conforme, se del caso, alle disposizioni della presente direttiva; • Luogo e data della dichiarazione • Identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario • La Dichiarazione di incorporazione deve accompagnare la quasi-macchina Altre direttive Se la macchina rientra anche nel campo di applicazione di altre direttive (PED, ATEX, Materiali da costruzione, altre), devono essere rispettate anche le prescrizioni delle altre direttive applicabili Altre direttive Esempio barriera automatica Barriera automatica • La barriera automatica per uso residenziale ha una funzione ben definita, per cui è una macchina, la cui norma armonizzata di prodotto è la EN 13241-1. • Rientra pertanto nel campo di applicazione delle seguenti direttive: Barriera automatica • Macchine 2006/42/CE, in quanto motorizzata • Bassa tensione 2006/95/CE se alimentata da rete a 230V • EMC 2004/108/CE • R&TTE 1999/5/CE per via del radiocomando • Prodotti da costruzione - Regolamento UE 305/2011 • L’impianto di alimentazione è inoltre soggetto al D.M. 37/08, subordinato a documento di Progetto e Dichiarazione di conformità Allegati Allegato I – Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute (RES) prescrive (anche per l’utilizzo nelle condizioni anormali prevedibili) i seguenti Principi Generali: • Definizione dei limiti della macchina, nei casi di uso previsto e di uso scorretto ragionevolmente prevedibile • Identificazione dei pericoli • Stima dei rischi (probabilità di manifestarsi e gravità delle conseguenze) • Valutazione dei rischi (accettabilità) • Eliminazione dei pericoli o riduzione dei rischi • Misure di protezione contro i rischi residui Allegato I Definizioni • Pericolo: Potenziale fonte di lesione o di danno alla salute • Zone pericolose: zone all’interno o in prossimità della macchina, ove sia presente un rischio per la persona • Persona Esposta: persona che si trova in una zona pericolosa • Operatore: persona incaricata di compiere attività sulla macchina • Rischio: combinazione di gravità e probabilità • Riparo: protezione mediante barriere materiali • Dispositivo di protezione: dispositivo che riduce il rischio, da solo o associato ad un riparo • Uso previsto: utilizzo conforme alle istruzioni per l’uso • Uso scorretto ragionevolmente prevedibile: uso diverso da quello previsto, derivante da un comportamento umano facilmente prevedibile. Requisiti essenziali di sicurezza e salute • • • • • • • • Sono riportati nell’ Allegato I Principi di integrazione della sicurezza Materiali e prodotti Illuminazione Progettazione ai fini della movimentazione Ergonomia Posti di lavoro Sedili Comandi sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando dispositivi di comando avviamento - arresto * normale * operativo * di emergenza * assemblaggi di macchine Requisiti essenziali di sicurezza e salute Selezione del modo di funzionamento • Guasto del circuito di alimentazione di energia • Protezione contro i rischi meccanici Stabilità Rottura durante il funzionamento Caduta e proiezione di oggetti Superfici , spigoli ed angoli Macchine combinate Variazioni delle condizioni di funzionamento - Elementi mobili * di trasmissione * che partecipano alla lavorazione • Requisiti essenziali di sicurezza e salute - - - Rischi di movimenti incontrollati Macchine combinate Variazioni delle condizioni di funzionamento Elementi mobili * di trasmissione * che partecipano alla lavorazione Rischi di movimenti incontrollati Caratteristiche dei ripari * requisiti generali * ripari fissi * ripari mobili interbloccati * ripari regolabili Dispositivi di protezione Requisiti essenziali di sicurezza e salute - Protezione contro altri pericoli Energia elettrica Elettricità statica Energie diverse dall’energia elettrica Errori di montaggio Temperature estreme Incendio Esplosione Rumore Vibrazioni Radiazioni emesse Radiazioni esterne Radiazioni laser Emissioni (polveri, gas, oli, residui) Imprigionamento Scivolamento o caduta Fulmine Requisiti essenziali di sicurezza e salute • • Manutenzione Manutenzione della macchina Accesso ai posti di lavoro ed ai punti di intervento Isolamento delle fonti di alimentazione Intervento dell'operatore Pulitura delle parti interne Informazioni Avvertenze sulla macchina Dispositivi di informazione Dispositivi di allarme Avvertenze sui rischi residui Marcatura Istruzioni * Principi di redazione * Contenuti * Pubblicazioni illustrative o promozionali Requisiti essenziali di sicurezza e salute Altre macchine • Macchine alimentari e macchine per prodotti cosmetici o farmaceutici • Macchine portatili tenute e/o condotte a mano • Macchine per la lavorazione del legno e materiali simili • Requisiti supplementari per i pericoli dovuti alla mobilità delle macchine • Requisiti supplementari per i pericoli dovuti a operazioni di sollevamento • Macchine per lavori sotterranei • Macchine per il sollevamento di persone Allegato IV • Macchine per le quali è prescritto l’intervento dell’Organismo Notificato, a meno che siano totalmente conformi alle norme armonizzate pertinenti Esempi: • Varie tipologie di segatrici • Macchine combinate per lavorazione legno • Presse e piegatrici a carico/scarico manuale con corsa > 6 mm. e velocità > 30 mm./s • Formatrici per la gomma a carico/scarico manuale • Ponti elevatori per veicoli Riepilogo Allegati ALLEGATO I REQUISITI DI SICUREZZA E SALUTE ALLEGATO II DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLEGATO III MARCATURA CE ALLEGATO IV MACCHINE PERICOLOSE ALLEGATO V ELENCO DEI COMPONENTI DI SICUREZZA ALLEGATO VI ISTRUZIONI PER L’ASSEMBLAGGIO DELLE QUASI-MACCHINE ALLEGATO VII FASCICOLO TECNICO Riepilogo Allegati ALLEGATO VIII VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’ CON CONTROLLO INTERNO DELLA FABBRICAZIONE ALLEGATO IX ESAME CE DEL TIPO ALLEGATO X GARANZIA QUALITA’ TOTALE ALLEGATO XI CRITERI MINIMI PER GLI ORGANISMI NOTIFICATI ALLEGATO XII TABELLA DI CORRISPONDENZA CON LA DIRETTIVA PRECEDENTE Allegati Allegato VIII Valutazione della conformita’ con controllo interno della fabbricazione Prevede la costituzione del Fascicolo Tecnico e delle procedure adottate per garantire la conformità delle macchine costruite in serie Si applica alle macchine non contemplate nell’allegato IV ed a quelle dell’allegato IV totalmente conformi alle norme armonizzate pertinenti Allegato IX Esame CE del tipo Si applica alle macchine dell’Allegato IV Prevede la verifica, da parte dell’Organismo Notificato, del Fascicolo Tecnico redatto dal costruttore, nonché l’esecuzione di prove e verifiche sulla macchina Se la macchina risulta conforme, l’O.N. rilascia un attestato di esame CE del tipo con validità di 5 anni, prorogabile in seguito a riesame Allegati Allegato X Garanzia Qualita’ Totale Si applica alle macchine dell’Allegato IV Il fabbricante richiede all’Organismo Notificato la valutazione del Sistema Qualità Totale. La domanda deve contenere la documentazione relativa al Sistema Qualità da approvare ed un Fascicolo Tecnico per ogni modello di macchina dell’Allegato IV che il fabbricante intende costruire. Dopo l’approvazione del Sistema Qualità, l’Organismo Notificato svolge l’attività di sorveglianza mediante visite ispettive periodiche ed eventualmente visite senza preavviso Marcatura CE (Allegato III) Ogni macchina deve recare, in modo visibile, leggibile e indelebile, almeno le seguenti indicazioni: • Ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario • Designazione della macchina • Designazione della serie o del tipo • Eventualmente, numero di serie • Marcatura “CE” • Quando previsto, numero di identificazione dell’O.N. • Anno di costruzione, cioè l’anno in cui si è concluso il processo di fabbricazione E’ vietato antedatare o postdatare la macchina al momento dell’apposizione della marcatura CE Gli insiemi di macchine • • • • • Secondo la direttiva 2006/42/CE, due o più macchine costituiscono un insieme quando: Sono assemblate insieme per una specifica applicazione, quale ad esempio la produzione di un determinato prodotto Sono funzionalmente collegate, per cui l’operazione di una macchina influisce sulle macchine precedenti o successive Le macchine dell’insieme sono coordinate da un sistema di controllo comune Esempi: linee di produzione, aree robotizzate, ecc. Rientrano nella definizione di macchine e pertanto sono soggetti alle stesse prescrizioni Gli insiemi di macchine • La marcatura CE delle singole macchine non è sufficiente a garantire la conformità dell’insieme, perché ai rischi delle singole macchine si aggiungono quelli derivanti dall’interfacciamento, che le rende solidali ai fini dell’applicazione prevista • Due o più macchine in cascata che funzionano in modo indipendente non costituiscono un insieme Gli insiemi di macchine • Quindi le isole, le linee di produzione ed i sottoinsiemi composti da due o più macchine che lavorano in modo coordinato, non indipendente, costituiscono insiemi di macchine e sono soggetti alla direttiva 2006/42/CE • Gli insiemi alimentati dalla rete elettrica devono anche essere conformi alle direttive Bassa Tensione ed EMC Gli insiemi di macchine • Gli insiemi devono pertanto essere dichiarati conformi alle direttive pertinenti, essere marcati CE, essere corredati di un Fascicolo Tecnico, comprendente la Valutazione dei rischi, della Dichiarazione di conformità e di un Manuale di istruzioni • La dichiarazione di conformità alla direttiva Macchine sottintende anche la conformità alla direttiva Bassa Tensione L’assemblatore dell’insieme • La persona che costituisce un insieme di macchine è considerata il costruttore dell’insieme, ed è responsabile di assicurare che l’intero sistema sia conforme ai requisiti di sicurezza e salute della direttiva Macchine e delle altre direttive applicabili L’assemblatore dell’insieme • Questa persona può essere l’utilizzatore dell’impianto, se esegue in proprio l’assemblaggio o le modifiche ad un impianto esistente, oppure un assemblatore esterno, al quale viene demandata la realizzazione dell’insieme complessivo o la modifica di una linea preesistente • La responsabilità della marcatura dovrebbe essere concordata preventivamente tra l’utilizzatore e l’assemblatore Il D. Lgs. 81/08 Art. 23 • 1) Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso (anche a titolo gratuito) di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale e impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro • Le infrazioni comportano provvedimenti amministrativi e penali Il D. Lgs. 81/08 Art. 70 • 1. Salvo quanto previsto al comma 2 (slide successiva), le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto Il D. Lgs. 81/08 Art. 70 • 2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V Il D. Lgs. 81/08 Allegato V D. Lgs. 81/08 • Riguarda i requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori prima dell’entrata in vigore della direttiva Macchine. Es.: “La messa in moto di un’attrezzatura deve poter essere effettuata soltanto mediante un’azione volontaria su un organo di comando concepito a tal fine” Gli insiemi di macchine Nella pratica sono rilevanti i seguenti casi: • Caso 1. Linea nuova realizzata con macchine nuove e quasi-macchine • Caso 2. Linea nuova realizzata con macchine e quasi-macchine nuove, più macchine usate provenienti o meno dall’UE (Trasferimento) • Caso 3. Aggiunta o sostituzione di una o più macchine su linea preesistente, antecedente o successiva alla data di attuazione della marcatura CE Caso 1 Linea nuova realizzata con macchine nuove e quasi-macchine • E’ generalmente costituita da macchine nuove, che devono essere singolarmente marcate CE, e/o da quasi-macchine da incorporare, nuove, corredate della Dichiarazione di incorporazione di tipo B e delle Istruzioni per l’assemblaggio Caso 1 • Per l’espletamento delle formalità prescritte dalla direttiva, l’assemblatore deve assicurarsi della disponibilità delle Dichiarazioni di conformità e dei Manuali di tutte le macchine (Manuale di istruzioni) e quasi-macchine (Istruzioni per l’assemblaggio) nuove da inserire nell’impianto Caso 1 Insieme nuovo costituito da macchine nuove e quasi-macchine • Per le macchine dichiarate conformi, a meno di non conformità palesi, l’assemblatore non è tenuto ad eseguire prove o verifiche ulteriori • Deve comunque verificare che le macchine non presentino delle non conformità palesi, delle quali diventa il responsabile finale Caso 1 • • • • Ogni macchina nuova deve essere marcata CE essere provvista di Dichiarazione di tipo A disporre di un Manuale di istruzioni conforme alle prescrizioni della direttiva Macchine Il costruttore della macchina deve redigere il Fascicolo Tecnico e la Valutazione dei rischi, ma non è obbligato a fornirli al cliente, bensì soltanto alle autorità competenti, in seguito a specifica richiesta. Tuttavia, ormai da qualche tempo, è invalso l’uso, da parte del cliente, di richiedere copia della Valutazione dei rischi Caso 1 • L’integratore della linea è responsabile di tutto l’insieme, quindi anche della conformità delle macchine assemblate. Se non dispone della Dichiarazione di conformità e del Manuale di istruzioni delle singole macchine, deve verificare la conformità delle macchine e richiedere o redigere lui stesso il Manuale di istruzioni • Se le macchine sono marcate CE, provviste di Dichiarazione di conformità ed esenti da vizi palesi, può ritenerle singolarmente conformi, ed allegare le Dichiarazioni di conformità al Fascicolo Tecnico dell’insieme Caso 1 Quasi-macchine • Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate con altre macchine o con altre quasi-macchine o apparecchiature, per costituire una macchina o un insieme. Non possono essere marcate CE ai fini della direttiva Macchine (ma devono esserlo per le altre direttiva pertinenti, per cui la dichiarazione di conformità sarà riferita ad esempio alle direttive EMC e Bassa tensione, ma non alla direttiva Macchine) Caso 1 Il costruttore della quasi-macchina deve: • Redigere le Istruzioni per l’assemblaggio • Redigere in Documentazione tecnica (che è il Fascicolo tecnico della quasimacchina), comprensiva della Valutazione dei rischi • Allegare alla quasi-macchina la Dichiarazione di incorporazione e le Istruzioni per l’assemblaggio Caso 1 • Le Istruzioni per l’assemblaggio e la Dichiarazione di incorporazione devono accompagnare la quasi-macchina fino all’incorporazione e devono essere integrate nel Fascicolo Tecnico della macchina finale • La persona che incorpora la quasimacchina nella macchina definitiva, a sua volta inserita nell’insieme, è considerata come il costruttore della nuova unità e deve pertanto: Caso 1 • Assemblare la quasi–macchina conformemente alle Istruzioni per l’assemblaggio • Integrare i RES non completati dal costruttore della quasi-macchina • Redigere e sottoscrivere la Dichiarazione di conformità della macchina definitiva • Apporre la marcatura CE sulla macchina definitiva Caso 1 • Verificare i rischi derivanti dall’interfacciamento della macchina definitiva con le altre macchine assemblate nell’insieme • Redigere la documentazione relativa all’insieme (Valutazione dei rischi, FascicoloTecnico, Manuale di istruzioni, Dichiarazione di conformità dell’insieme) • Apporre la marcatura CE all’insieme di macchine Caso 1 Eccezioni (Esempi) • Macchine con trasportatori pezzi in ingresso e in uscita realizzati ed assemblati dallo stesso costruttore • Macchine con centralina oleodinamica realizzata dallo stesso costruttore possono essere equiparate ad una macchina singola, in quanto non vi sono macchine o quasi-macchine acquisite esternamente Caso 2 Insieme nuovo che incorpora macchine usate • Se in una linea nuova sono incorporate delle macchine usate, antecedenti la marcatura CE, e già in servizio in ambito UE, queste devono essere conformi alle legislazioni nazionali di recepimento della direttiva 89/655/CE e della direttiva 2009/104/CE . Caso 2 • In Italia, le prescrizioni delle direttive citate sono recepite nell’ Allegato V del D. Lgs. 81/08, riguardante le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori prima dell’entrata in vigore delle direttive comunitarie di prodotto • La marcatura CE di queste macchine non è necessaria Caso 2 • Dato che la direttiva Macchine si applica alla prima immissione sul mercato o alla prima messa in servizio nell’ambito dell’Unione europea, se le macchine usate sono importate Paesi esterni all’UE e prive di marcatura CE, allora devono essere rese conformi alla direttiva macchine ed essere marcate CE Caso 2 • Se la macchina usata era già in servizio all’interno dell’UE prima dell’obbligo della marcatura, non deve essere marcata CE • L’insieme complessivo, essendo messo in servizio per la prima volta, deve essere conforme alla direttiva 2006/42/CE e a tutte le prescrizioni che ne conseguono Caso 3 Interventi su insiemi di macchine già esistenti • Le linee di produzione installate in un’azienda sono spesso soggette a modifiche, aggiunte, sostituzioni o miglioramenti delle prestazioni • Mentre nel caso di linee nuove l’obbligo della marcatura CE è indiscusso, nel caso di interventi su linee già esistenti, marcate CE o antecedenti alla marcatura, è necessario capire se e quando la modifica di un insieme già esistente comporti l’apposizione o il rinnovo della marcatura Caso 3 • Mentre nel caso di un insieme costituito ex novo la responsabilità è certamente dell’assemblatore, nel caso di modifica di un insieme preesistente, la responsabilità deve essere chiarita in sede di contratto tra assemblatore e committente • Bisogna definire se l’incarico riguarda solo l’esecuzione dell’intervento secondo modalità stabilite dal committente, oppure se la scelta delle soluzioni è a carico dell’assemblatore Caso 3 A Linea marcata CE • Se la modifica, l’aggiunta o la sostituzione impatta in modo significativo sulle prestazioni o sulla sicurezza dell’insieme, la linea è equiparabile ad un nuovo impianto, per cui la marcatura CE deve essere rifatta come se si trattasse di un nuovo insieme di macchine Caso 3 A • Se la modifica effettuata non incide in modo sostanziale sulle prestazioni e sulla sicurezza, è necessario e sufficiente riaggiornare la Valutazione dei rischi ed il Fascicolo tecnico già esistenti, il Manuale di istruzioni della linea e rendere disponibile il Manuale di istruzioni della nuova unità, senza modificare la dichiarazione di conformità e la marcatura CE della linea complessiva Caso 3 B Linea installata prima dell’obbligo della marcatura CE • Essendo già installata prima dell’entrata in vigore delle direttive comunitarie di prodotto, non è soggetta alla direttiva Macchine, ma deve essere conforme all’Allegato V del D. Lgs. 81/08, in modo da assicurare che la sicurezza sia stata mantenuta per tutto il ciclo di vita dell’impianto Caso 3 B Se l’aggiunta o la sostituzione di un’unità dell’insieme non modifica in modo significativo le operazioni o la sicurezza del resto dell’insieme, non è necessaria la marcatura CE dell’intero insieme. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza dell’intero insieme secondo le prescrizioni dell’Allegato V già citato Caso 3 B Se la nuova unità è una macchina completa, può funzionare in modo autonomo, è marcata CE ed è accompagnata dalla Dichiarazione di conformità, l’incorporazione della nuova unità in un insieme esistente deve essere considerata come l’installazione di una macchina nuova e l’insieme non necessita né della marcatura CE, né della Dichiarazione di conformità Caso 3 B Se la nuova unità è una quasi-macchina accompagnata dalla Dichiarazione di incorporazione e dalle Istruzioni per l’assemblaggio, la persona che la incorpora nell’insieme è considerata il costruttore della nuova unità e deve pertanto seguire la procedura indicata al Caso 1 per l’assemblaggio delle quasimacchine. La macchina finale diventa una macchina nuova marcata CE e la linea esistente non necessita della marcatura Caso 3 C Se la sostituzione o l’aggiunta di una nuova unità in un insieme preesistente, antecedente la marcatura CE, comporta un impatto sostanziale sulle operazioni o sulla sicurezza dell’intero insieme, oppure modifiche sostanziali dell’insieme, si può considerare che la modifica equivalga alla costituzione di un insieme nuovo, al quale deve essere applicata la direttiva Macchine e l’insieme deve essere marcato CE In sintesi In generale: • Gli insiemi di macchine messi in servizio dopo l’entrata in vigore della prima versione della direttiva Macchine 89/392/CE devono sempre essere marcati CE • La marcatura CE di insiemi antecedenti la direttiva e la rimarcatura di insiemi già marcati CE, sono obbligatorie se le modifiche effettuate impattano in modo significativo sulla sicurezza o sulla funzionalità dell’insieme Non conformità della marcatura CE • Apposizione della marcatura CE a titolo della presente direttiva su una macchina non oggetto della medesima • Assenza della marcatura CE e/o della dichiarazione di conformità • Apposizione di una marcatura abusiva • In caso di non conformità il fabbricante deve far cessare l’infrazione, pena il divieto di immissione sul mercato ed il ritiro delle macchine già immesse