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Disciplinare Ispettore Ambientale

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Disciplinare Ispettore Ambientale
DISCIPLINARE PER L’ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI
ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE
Art. 1 Finalità
Art. 2 Svolgimento del Servizio
Art. 3 Figure costituenti il Servizio
Art. 4 Definizione di Ispettore Ambientale Comunale
Art. 5 Nomina a Ispettore Ambientale Comunale
Art. 6 Requisiti per la nomina
Art. 7 Incarico di Ispettore Ambientale Comunale
Art. 8 Doveri dell’Ispettore Ambientale
Art. 9 Sospensione e revoca dell’incarico
Art. 10 Compiti del Comune
Art. 11 Corso di formazione aspirante Ispettore Ambientale Comunale
Art. 12 Entrata in vigore
ART. 1 FINALITA’
Il Comune di Ascoli Piceno istituisce la figura, a tutela del territorio e dell’ambiente per la
prevenzione, la vigilanza ed il controllo del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento
dei rifiuti e al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell’ambiente nel
territorio comunale.
ART. 2 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il Servizio di Ispettorato Ambientale Comunale viene organizzato dal Comune o direttamente o
avvalendosi della società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti Ascoli Servizi Comunali.
Il Servizio di Ispettorato Ambientale viene svolto da personale dipendente del Comune di Ascoli
Piceno o della Società Ascoli Servizi Comunali, individuato da decreto sindacale a seguito del
superamento di apposito corso di formazione ed in maniera del tutto gratuita.
In caso di carenza di disponibilità di personale comunale o dipendente della società Ascoli Servizi
Comunali a svolgere il servizio di ispettorato, con apposito provvedimento, il reclutamento degli
ispettori ambientali potrà essere esteso anche a persone esterne.
L’organizzazione del Servizio è disciplinata dal comune quale Ente che rappresenta la propria
comunità e ne cura gli interessi.
ART. 3 FIGURE COSTITUENTI IL SERVIZIO
Ferma restando la competenza degli uffici e degli Agenti di Polizia Municipale per le attività
connesse con l’accertamento e la contestazione delle violazioni in materia ambientale, la vigilanza
di cui all’art. 1, è affidata, altresì, agli Ispettori Ambientali che ne abbiano i requisiti così come
descritti dal presente regolamento.
Con decreto monocratico, il Sindaco può abilitare all’accertamento delle violazioni di norme
nazionali in materia ambientale, regolamenti ed ordinanze comunali altre persone, per specifiche
materie, nei casi e con i limiti previsti dalla legge.
Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.
ART. 4 DEFINIZIONE DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE
L’Ispettore Ambientale Comunale, si identifica in un soggetto qualificato come incaricato di
pubblico servizio per svolgere le seguenti attività:
1) informazione ed educazione ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento e
smaltimento dei rifiuti;
2) prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere
civile, arrecano danno all’ambiente, all’immagine e al decoro del territorio comunale;
3) Vigilanza, controllo e accertamento, con dovere di segnalazione alla Polizia Municipale ed
in coordinamento con la stessa, per le violazioni di norme nazionali in materia ambientale,
dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative, in via prioritaria, al deposito,
gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del
paesaggio ed alla tutela dell’ ambiente, intendendosi in tale definizione anche il rispetto di
ogni altra legge e regolamento che contengano disposizioni a tutela dell’ ambiente e del
decoro del territorio.
4) In riferimento alle violazioni di cui al punto 3 del presente articolo, si specifica che l’ attività
di vigilanza, controllo ed accertamento dell’ Ispettore Ambientale riguarda, a titolo
semplificativo, le seguenti violazioni:

Abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti non ingombranti (es. gettare a terra
qualsiasi tipo di rifiuto) ed ingombranti (es. lasciare un mobile od un
elettrodomestico a terra lontano dai cassonetti);
 Conferimento dei rifiuti domestici ingombranti nel circuito di raccolta dei rifiuti
urbani (lasciare un mobile od un elettrodomestico a terra vicino ai cassonetti);
 Deposito incontrollato sul suolo di rifiuti (es. lasciare il sacco dell’ immondizia dove
sono già presenti altri sacchi abbandonati);
 Conferimento nei contenitori per RSU di frazioni di rifiuti per le quali è istituita la
raccolta differenziata (es. mettere carta, plastica, alluminio, vetro etc. nel cassonetto
per RSU);
 Mancata rimozione delle deiezioni animali (es. non raccogliere i bisogni del proprio
cane) o mancata dotazione dell’ attrezzatura idonea alla rimozione ed asportazione
delle deiezioni dei cani (es. non avere con sé un sacchetto);
 Abbandono e deposito incontrollato sul suolo dei rifiuti pericolosi (es. abbandonare
per strada le batterie dell’ auto).
Il servizio di vigilanza si svolge esclusivamente sul territorio comunale.
Art. 5 NOMINA AD ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE
Il Sindaco, quale rappresentante dell’Ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto delle
autonomie locali, nomina gli Ispettori Ambientali Comunali, con proprio decreto motivato, tra i
candidati reputati idonei, per l’ accertamento delle violazioni di norme nazionali, dei Regolamenti
ed Ordinanze Comunali in materia ambientale, come meglio specificato all’ art. 4, punto 4 del
presente regolamento.
Al fine di ottenere la nomina sindacale per lo svolgimento di tale attività, i soggetti interessati
dovranno superare un esame finale innanzi ad una apposita commissione ed essere inseriti in una
apposita graduatoria.
L’ esame finale è subordinato alla partecipazione ad un apposito corso di formazione .
ART. 6 REQUISITI PER LA NOMINA
Coloro che vogliono ottenere la nomina di Ispettore Ambientale devono possedere i seguenti
requisiti:
- essere cittadino italiano o appartenere ad uno dei Paesi della Comunità Europea;
- avere raggiunto la maggiore età e non aver superato gli anni 65;
- essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver subito condanna anche non definitiva a pena detentiva per delitto colposo e di non
essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- non avere subito condanna penale, anche non definitiva, o essere stato destinatario di sanzioni
amministrative per violazioni della normativa in materia di salvaguardia del patrimonio storico,
culturale, ambientale e naturalistico;
- essere in possesso dell’idoneità allo svolgimento delle attività richieste, accertata da un medico
abilitato;
- conoscere il territorio del Comune di Ascoli Piceno;
- essere dipendenti del Comune di Ascoli Piceno o della Società Ascoli Servizi Comunali;
ART. 7 INCARICO DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE
L’incarico di ispettore ambientale comunale è attribuito con decreto del Sindaco con le modalità
descritte all’art. 5 del presente regolamento. Il Sindaco emetterà il decreto di nomina di Ispettore/i
Ambientale/i per un numero di candidati che sarà ritenuto necessario per lo svolgimento del
servizio.
Nel decreto sindacale sono indicati i contenti della sfera operativa nell’ambito territoriale di
competenza. Tale decreto può essere rinnovato, sospeso e revocato secondo quanto previsto dall’art.
9 del presente regolamento.
All’Ispettore Ambientale Comunale viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che attesti
l’abilitazione all’esercizio delle funzioni attribuite.
L’Ispettore Ambientale Comunale nell’espletamento del servizio è tenuto a portare con sé il
tesserino di riconoscimento di cui al comma precedente, potrà indossare apposita divisa
espressamente autorizzata dal Comune di Ascoli Piceno.
ART. 8 COMPITI DELL’ISPETTORE AMBIENTALE
L’Ispettore ambientale comunale nell’espletamento delle funzioni, deve:
- svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località secondo le modalità stabilite dal dirigente
del Settore Ambiente d’intesa con la Società Ascoli Servizi Comunali e con la Polizia
Municipale;
- operare con prudenza, diligenza e perizia;
- durante il servizio di vigilanza indossare, se in dotazione, la divisa assegnata;
- qualificarsi sempre, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di
riconoscimento, che dovrà essere in ogni caso ben visibile;
- compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e le segnalazioni da far pervenire
presso il Comando della Polizia Municipale, così come gli eventuali verbali di accertamento, da
redigere nel rispetto delle normative vigenti;
- usare con cura e diligenza, mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
- osservare il segreto d’ufficio e rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” relativamente alle notizie delle quali viene a
conoscenza ed in particolare dei dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti;
Gli Ispettori, durante lo svolgimento della loro attività e nell’ambito delle materie di loro specifica
competenza, hanno funzione di polizia amministrativa ed esercitano i relativi poteri di accertamento
di cui alla L. n. 689/81.
E’ fatto assoluto divieto all’ispettore ambientale comunale di espletare le sue funzioni in maniera
indipendente da programmi di lavori o in difformità ai disciplinari di servizio predisposti.
ART. 9 SOSPENSIONE E REVOCA DELL’INCARICO
Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Municipale – Carabinieri – Polizia di Stato – Guardia
di Finanza – Corpo Forestale dello Stato – Polizia Provinciale ecc), possono segnalare al Sindaco le
irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all’ispettore ambientale comunale; di
tali segnalazioni si terrà conto ai fini dell’adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di
revoca dall’incarico.
In caso di reiterate violazioni dei doveri che abbiano già comportato la sospensione dell’attività,
effettuati i dovuti accertamenti, il Sindaco revocherà la nomina.
La revoca della nomina può essere proposta al Sindaco anche dal dirigente del Settore Ambiente o
dalla Società Ascoli Servizi Comunali per accertata inattività non dovuta a giustificati motivi.
La revoca è d’ufficio a venir meno dei requisiti di cui all’art. 6 del presente disciplinare.
Il Sindaco dispone la sospensione e la revoca dell’incarico con Decreto monocratico.
Art. 10 COMPITI DEL COMUNE
Le modalità di intervento e gestione delle procedure inerenti gli Ispettori Ambientali (dislocazione
territoriale, orari di attività e di turno, programmi di attività e relative modalità, nonché le priorità
operative in ricezione e ricezione rapporti e accertamenti) sono disciplinate con apposita
disposizione del Dirigente del Settore Ambiente d’intesa con la Polizia Municipale e la Società
Ascoli Servizi Comunali;
ART. 11 CORSO FORMATIVO ASPIRANTE ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE
Il Comune e la Società Ascoli Servizi organizzerà un corso di formazione per tutti gli aspiranti
Ispettori Ambientali Comunali.
Il corso di formazione sarà tenuto da personale esperto e qualificato individuato dal Comandante
della Polizia Municipale.
Il corso di formazione si articolerà in lezioni sulle seguenti materie:
- la figura ed i compiti dell’ Ispettore Ambientale;
- esame della normativa in materia ambientale, regionale e Statale, in particolare del vigente
Testo Unico Ambientale;
- esami di regolamenti ed ordinanze comunali in materia ambientale,
- gli illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale;
- il procedimento sanzionatorio amministrativo.
Art. 12 ENTRATA IN VIGORE
Il presente disciplinare verrà pubblicato per 15 giorni all’ Albo Pretorio del Comune.
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