registro di carico e scarico registro di carico e scarico
by user
Comments
Transcript
registro di carico e scarico registro di carico e scarico
REGISTRO DI CARICO E SCARICO Registro di carico e scarico Soggetti obbligati Gestione dei rifiuti •chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti •commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione •chiunque svolga operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti •Consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto •gestore del servizio idrico integrato che tratta rifiuti (articolo 110, comma 7, D.Lgs.152/2006) Registro di carico e scarico Soggetti obbligati Produzione di rifiuti pericolosi •imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi •imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00 Registro di carico e scarico Soggetti obbligati Produzione di rifiuti non pericolosi •imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali* •imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi da lavorazioni artigianali*, senza più nessun esonero in relazione al numero di dipendenti •imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi non pericolosi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi * Per lavorazione industriale o artigianale si intende qualsiasi attività di produzione di beni, anche condotta all'interno di un'unità locale avente carattere prevalentemente commerciale o di servizio, purché tale lavorazione sia identificabile in modo autonomo e non finalizzata allo svolgimento dell'attività commerciale o di servizio. Registro di carico e scarico Soggetti esclusi Imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile produttori di rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo non superiore a Euro 8.000,00 Produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da: •attività agricole e agro-industriali •attività di demolizione, costruzione e scavo •attività commerciali •attività di servizio •attività sanitarie Produttori di rifiuti non pericolosi costituiti da: •macchinari ed apparecchiature deteriorati e obsoleti •veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti Registro di carico e scarico Soggetti esclusi Soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio Consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto e le organizzazioni formate dai soggetti che ne hanno aderito, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni e fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative. art. 184, comma 3 sono rifiuti speciali: art. 190, comma 1 rifiuti non pericolosi che il produttore deve dichiarare: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo c) i rifiuti da lavorazioni industriali d) i rifiuti da lavorazioni artigianali e) i rifiuti da attività commerciali f) i rifiuti da attività di servizio g) rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti m) il CDR Registro di carico e scarico Tempi di registrazione Le annotazioni devono essere effettuate (art. 190, comma 1): a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti Registro di carico e scarico Luogo di conservazione I registri sono tenuti presso: – ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti – la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto – la sede dei commercianti e degli intermediari Registro di carico e scarico Luogo – casi particolari – I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile Nota: copia dei dati trasmessi deve essere mantenuta presso la sede dell’impresa che si avvale di questa procedura (art. 190 c. 4) – I rifiuti provenienti da • attività di manutenzione • assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività (art. 266 c.4) Registro di carico e scarico Luogo – casi particolari Ai sensi dell’art. 230 c.1 ss. i Produttori di rifiuti derivanti da manutenzione delle infrastrutture, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture per l’erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico (sia effettuata direttamente dal gestore dell’infrastruttura sia da terzi) possono tenere il registro: –presso la sede del cantiere che gestisce l’attività manutentiva, oppure –presso la sede locale del gestore dell’infrastruttura nella cui competenza rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione, oppure -presso il luogo di concentramento dove il materiale tolto d’opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all’individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento Registro di carico e scarico Vidimazione • d.lgs. n. 152/2006. art. 190 • d.lgs. n. 22/1997. art. 12 – i soggetti di cui all’art. ... – i soggetti di cui all’art. ... hanno l’obbligo di tenere hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e un registro di carico e scarico su cui devono scarico, con fogli annotare ... numerati e vidimati dall’ufficio del registro, su cui devono annotare ... Registro di carico e scarico Vidimazione Articolo 190 comma 6 del Dlgs 152/2006 modificato dal Dlgs 4/2008. – Al comma 6 viene previsto che i registri siano numerati, vidimati e gestiti dalle Camere di commercio territorialmente competenti. Sino ad ora le CCIAA erano tenute a vidimare solo i formulari e non in forma esclusiva; i formulari, infatti, possono essere vidimati dalle CCIAA e dall'Agenzia delle entrate. – Ora le CCIAA dovranno vidimare anche i registri di carico e scarico – siano essi cartacei ovvero tenuti mediante strumenti informatici - ed in forma esclusiva: tale adempimento, a differenza di quello relativo ai formulari, non è posto a carico anche dell'Agenzia delle entrate che sino ad oggi hanno adempiuto a tale compito. Registro di carico e scarico Vidimazione Articolo 190 comma 6 del Dlgs 152/2006 modificato dal Dlgs 4/2008. – I diritti di segreteria per la vidimazione dei registri – indipendentemente dal numero delle pagine - ammontano a 25,00 euro per singolo registro – Nota: la mancata vidimazione del registro equivale alla omessa tenuta dello stesso Registro di carico e scarico Vidimazione Dal 2 marzo 1997 al 2 aprile 2008 Vidimazione dei registri ad opera Agenzia delle entrate Dal 29 aprile 2006 al 12 febbraio 2008 Vidimazione non necessaria Dal 13 febbraio 2008 ad oggi Vidimazione dei registri ad opera (esclusiva) della Camera di commercio Registro di carico e scarico Vidimazione Un regime “transitorio”? La circolare n. 79513 del 12/02/2008 della Regione Veneto Registro di carico e scarico Gestione I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. Rimane valido il Registro conforme al D.M. 148 del 1 aprile 1998 modelli A e B e la CIRCOLARE 4 agosto 1998, esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti: • Registro di carico e scarico dei rifiuti per le attività di produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio con detenzione dei rifiuti (modello A); • registro di carico e scarico dei rifiuti per intermediari e commercianti non detentori dei rifiuti (modello B). Registro di carico e scarico Gestione Il registro di carico e scarico deve : essere vidimato dalla Camera di Commercio competente essere integrato con i formulari relativi al trasporto di rifiuti essere conservato, integrato con i formulari, per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione recare l’indicazione della quantità di rifiuti prodotti all’interno dell’unità locale o presi in carico in Kg o litri o metri cubi Integrazione Integrazione registri e formulari Il registro di carico e scarico va integrato con i formulari relativi ai conferimenti effettuati: – sul registro (movimento di scarico per i produttori e di carico per trasportatori e smaltitori) viene riportato il codice alfanumerico e la data del formulario relativo al conferimento – le copie dei formulari vanno integrate con i numeri di movimento dei singoli registri di carico e scarico: • la 1a e la 4a copia riporteranno il numero di movimento di scarico del produttore/ detentore • la 2a riporterà il numero di movimento del registro del trasportatore • la 3a riporterà il numero di movimento di carico del registro del destinatario trasportatore formulario 22 reg. 73 registro registrazione 73 formulario 22 copia per trasportatore formulario 22 reg. 61 registro registrazione 37 formulario 22 formulario 22 formulario 22 reg. 37 reg. 37 copia da copia per restituire al produttore produttore detentore produttore detentore o detentore copia per destinatario destinatario registro registrazione 61 formulario 22 Integrazione Registro C/S e Formulario MICRORACCOLTA Si deve compilare un formulario per ogni rifiuto raccolto. La circolare del Ministero dell’Ambiente del 04/08/1998 punto 2 lettera m) recita che è possibile tenere un unico registro di C/S in cui andranno annotati tutti i formulari emessi e a condizione che: • I rifiuti raccolti dallo stesso raccoglitore/trasportatore siano della stessa tipologia ed individuati dallo stesso codice CER; • La registrazione unica dovrà riguardare le utenze servite nell’arco della stessa giornata e dovrà contenere gli estremi dei formulari emessi nell’arco della medesima giornata Tale agevolazione è riferita solo al raccoglitore/trasportatore, e non al produttore e/o destinatario. TRASFORMAZIONE DEL RIFIUTO IN MPS C/O IMPIANTO DI RECUPERO L’ipotesi è quella di un impianto di recupero che trasforma il rifiuto in MPS. La circolare del Ministero dell’Ambiente non richiede la compilazione del formulario nel caso di movimentazione del rifiuto all’interno di aree private. Conseguentemente risulta impossibile compilare il registro che necessita degli estremi di un formulario. Per agevolare le operazioni di controllo è opportuno a fronte di un carico documentato da un formulario, effettuare, nell’apposito quadro del registro, un’annotazione. FRONTESPIZIO DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO Registro di carico e scarico produttori, recuperatori, smaltitori, trasportatori, intermediari e commercianti detentori 1. DITTA ..............................................................................................................……. Residenza o domicilio ...........................................................................................……. comune via n. Codice fiscale ........................................................................................................……. Ubicazione dell’esercizio ......................................................................................……. comune via n. 2. ATTIVITÀ SVOLTA PRODUZIONE RECUPERO cod. ....... SMALTIMENTO cod. ....... TRASPORTO INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO CON DETENZIONE 3. TIPO DI ATTIVITÀ .......................................................................................……. ................................................................................................................................……. 4. REGISTRAZIONE N. DEL e N. DEL 5. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO: A) STATO FISICO 1. Solido pulverulento 2. Solido non pulverulento 3. Fangoso palabile 4. Liquido B) EVENTUALI CLASSI DI PERICOLOSITÀ • modello “A-1” H1 H2 H3-A H3-B H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 Esplosivo Comburente Facilmente infiammabile (incluso estremamente infiammabile) Infiammabile Irritante Nocivo Tossico (incluso molto tossico) Cancerogeno Corrosivo Infettivo Teratogeno Mutageno A contatto con l’acqua libera gas tossici o molto tossici Sorgente di sostanze pericolose Ecotossico Registro di carico e scarico produttori, recuperatori, smaltitori, trasportatori, intermediari e commercianti detentori PRIMA COLONNA deve essere contrassegnata l’operazione (carico o scarico) alla quale si riferisce la registrazione con l’indicazione del numero progressivo e della data della registrazione stessa Inoltre, a seconda dei casi, devono essere indicati: • il numero del formulario, • la data di emissione del formulario (Circolare Ministeriale 4.8.98, n.GAB/DEC/812/98) • e il riferimento alla registrazione di carico Scarico Carico del ...................... n. ........................ Formulario n. ........................ del ...................... Rif. operazioni di carico n. ........................ ............................ Registro di carico e scarico produttori, recuperatori, smaltitori, trasportatori, intermediari e commercianti detentori SECONDA COLONNA devono essere riportate le caratteristiche del rifiuto: • codice del rifiuto • descrizione del rifiuto • stato fisico del rifiuto • classi di pericolo proprie del rifiuto (solo per i rifiuti pericolosi) • destinazione del rifiuto Caratteristiche del rifiuto: a) CER ................................................ b) Descrizione .................................... ............................................................. ............................................................. ............................................................. c) Stato fisico ...................................... d) Classi di pericolosità ...................... ............................................................. ............................................................. e) Rifiuto destinato a ( ) smaltimento cod. ..........… ( ) recupero cod. ............. Registro di carico e scarico produttori, recuperatori, smaltitori, trasportatori, intermediari e commercianti detentori TERZA COLONNA devono essere trascritti i dati relativi alla quantità di rifiuti • prodotti all’interno dell’unità locale o • presi in carico • in chili oppure oppure Quantità: Kg ............................. Litri ........................... • in litri • in metri cubi «in Kg o in litri o in metri cubi» nel formulario la quantità deve essere indicata in «Kg o litri» nel MUD deve essere indicata in «Kg o t» Metri cubi ................. Registro di carico e scarico produttori, recuperatori, smaltitori, trasportatori, intermediari e commercianti detentori QUARTA COLONNA deve essere indicato: • il luogo di produzione e l’attività di provenienza dei rifiuti (solo per attività di manutenzione di reti e utenze diffuse) • l’eventuale intermediario o commerciante L’eventuale intermediario compare nel formulario di trasporto alla voce “Annotazioni”. Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto: ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... Intermediario/Commerciante Denominazione ............................. ....................................................... Sede .............................................. ....................................................... C.F.: .............................................. Iscrizione Albo N. ........................ Registro di carico e scarico produttori, recuperatori, smaltitori, trasportatori, intermediari e commercianti detentori QUINTA COLONNA Nella quinta colonna possono essere riportate eventuali annotazioni. Tali annotazioni possono essere particolarmente utili per riportare: Annotazioni: – la provenienza (e la destinazione) dei rifiuti lecitamente trasportati senza formulario e gli estremi del produttore/destinatario dei rifiuti, nonché del mezzo di trasporto utilizzato; – note di correzione al movimento (datate e firmate); – per i rifiuti prodotti da attività di recupero o smaltimento (gestori) riportare la dicitura: “rifiuto prodotto da attività di recupero o smaltimento e il riferimento alle relative operazioni di scarico” - eventuale peso verificato a destino; – per i rifiuti trasportati e annotati con un’unica registrazione di carico/scarico: le date di inizio e di fine trasporto. rifiuti in uscita dallo stabilimento rifiuti prodotti nello stabilimento rifiuti in entrata allo stabilimento Scarico Caratteristiche del rifiuto: Carico del .............. a) CER ...................... n. ................ b) Descrizione ........... c) Stato fisico ............ Formulario n. ................ d) Classi di pericolosità del .............. ................................... Rif. operaz. e) Rifiuto dest. a di carico ( ) smaltimento n. ....……… ( ) recupero solo per lo scarico solo per i rifiuti pericolosi una delle tre unità di misura solo per i casi di cui all’art. 266, comma 4, d.lgs. 152/2006 Quantità: Luogo di produzione e attività di provenienza del Kg rifiuto: ................ .............................................. ----------------------------------Litri ................ Intermediario/Comm. Denominazione .................... Metri cubi Sede ..................................... ................ C.F.: ..................................... Iscrizione Albo N. ............... solo per operazioni effettuate tramite intermediari o commercianti A n n o t a z i o n i Registro di carico e scarico intermediari e commercianti non detentori Data movimento Codice CER del rifiuto Produttore/Detentore Destinatario Movimento del ......................... ............................... Codice e Caratteristiche del rifiuto: ------------------------------------------------------a) CER ........................................................... b) Descrizione ................................................ ......................................................................... ......................................................................... c) Stato fisico ................................................. d) Classi di pericolosità ................................. ......................................................................... ......................................................................... e) Rifiuto destinato a ( ) smaltimento cod. ......................... ( ) recupero cod. ......................... Denominazione/Ragione sociale: ....................................................... ....................................................... C.F. ............................................... Denominazione/Ragione sociale: ....................................................... ....................................................... C.F. ............................................... Indirizzo: ...................................... ....................................................... ....................................................... ----------------------------------------- Indirizzo: ...................................... ....................................................... ....................................................... ----------------------------------------- Formulario n. ........................... del ......................... Annotazioni: Quantità: Kg ............................ Litri .......................... Trasportatore ....................................................... Denominazione/Ragione sociale: ....................................................... ....................................................... C.F. ............................................... Indirizzo: ...................................... ....................................................... ....................................................... Eventuali annotazioni ....................................................... Sanzioni art. 258, commi 2 e 3, d. lgs. n. 152/2006 d.lgs. La mancata o incompleta tenuta del registro è punita: •con la sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi (da 1.040 a 6.200 euro per le imprese con meno di 15 dipendenti); • con la sanzione amministrativa da 15.500 a 93.000 euro e con sospensione da un mese ad un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore se si tratta di rifiuti pericolosi (da 2.070 a 12.400 euro per le imprese con meno di 15 dipendenti) Nota: Se i dati riportati nel registro sono formalmente incompleti o inesatti, ma i dati contenuti nella (eventuale) comunicazione al catasto, nello stesso registro, nei formulari per il trasporto o in altre scritture contabili previste per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa da 260 a 1.550 euro. REGIME DELLE RESPONSABILITA’ I soggetto responsabili Le sanzioni nel D.LGS. N. 152/2006 Art. 254 – Norme speciali Restano ferme le sanzioni previste da norme speciali vigenti in materia. Rifiuti sanitari: DLG 17.7.2003 n. 254 Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano: regolamento CE 3.10.2002 n. 1774/2002 Rifiuti elettrici e elettronici: DLGS 25.6.2005 n. 151 Veicoli fuori uso: DLGS 24.6.2003 n. 209 Art. 255 - Abbandono di rifiuti Chiunque, in violazione delle disposizioni di cui: art. 192, commi 1 e 2, ovvero abbandono dei rifiuti “sul” e “nel” suolo art. 226, comma 2, ovvero immissione nel normale ciclo di raccolta di rifiuti urbani di imballaggi terziari e secondari art. 227, c.1, ovvero abbandono o deposito di beni durevoli art. 231, commi 1 e 2, ovvero abbandono di veicoli a motore o rimorchi Art. 255 - Abbandono di rifiuti E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105 € a 620 € Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 € a 155 € Abbandono veicoli a motore Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5 (cancellazione dal PRA dei veicoli demoliti) , è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 € a 1.550 € Abbandono di rifiuti Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3 (rimozione e ripristino del sito), o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3 (divieto di miscelazione), è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Abbandono di rifiuti Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3. Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 € a 26.000 € se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 € a 26.000 € se si tratta di rifiuti pericolosi. Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata Le stesse pene si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 € a 26.000 €. Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 € a 52.000 € se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata Nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, si applicano le pene per carente autorizzazione ma ridotte della metà. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 € a 26.000 € se si tratta di rifiuti pericolosi. Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle norme di legge, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 € a 26.000 €. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 € a 15.500 € per i quantitativi non superiori a 200 litri o quantità equivalenti. Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 € a 1.550 € Art. 257 - Bonifica dei siti Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 € a 26.000 €, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. Art. 257 - Bonifica dei siti In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 € a 26.000 €. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 € a 52.000 € se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. Art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione – MUD - ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 € se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 € a 160 € Art. 258 - Violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 € a 15.500 € Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 € a 93.000 € nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore. Art. 258 - Violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente: da 1.040 € a 6.200 € per i rifiuti non pericolosi da 2.070 € a 12.400 € per i rifiuti pericolosi. Art. 258 - Violazione degli obblighi di tenuta dei formulari Chiunque effettua il trasporto di rifiuti non pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 € a 9.300 € Art. 258 - Violazione degli obblighi di tenuta dei formulari Si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale (Falsità ideologia in atto pubblico) nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto Art. 258 - Violazione degli obblighi in generale Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 € a 1.550 € Art. 263 - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del presente decreto sono devoluti alle Province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, I proventi per l’abbandono di rifiuti, che viene irrogata dal Sindaco, i proventi vengono devoluti al Comune