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registro di carico e scarico registro di carico e scarico
REGISTRO DI
CARICO E SCARICO
Registro di carico e scarico
Soggetti obbligati
Gestione dei rifiuti
•chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto
di rifiuti
•commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
•chiunque svolga operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
•Consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di
rifiuto
•gestore del servizio idrico integrato che tratta rifiuti (articolo 110,
comma 7, D.Lgs.152/2006)
Registro di carico e scarico
Soggetti obbligati
Produzione di rifiuti pericolosi
•imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi
•imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un
volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00
Registro di carico e scarico
Soggetti obbligati
Produzione di rifiuti non pericolosi
•imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi da lavorazioni
industriali*
•imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi da lavorazioni
artigianali*, senza più nessun esonero in relazione al numero di
dipendenti
•imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi da attività di
recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi non pericolosi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione
delle acque reflue e da abbattimento fumi
* Per lavorazione industriale o artigianale si intende qualsiasi attività di produzione di beni, anche condotta all'interno di
un'unità locale avente carattere prevalentemente commerciale o di servizio, purché tale lavorazione sia identificabile in
modo autonomo e non finalizzata allo svolgimento dell'attività commerciale o di servizio.
Registro di carico e scarico
Soggetti esclusi
Imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile
produttori di rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo non
superiore a Euro 8.000,00
Produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da:
•attività agricole e agro-industriali
•attività di demolizione, costruzione e scavo
•attività commerciali
•attività di servizio
•attività sanitarie
Produttori di rifiuti non pericolosi costituiti da:
•macchinari ed apparecchiature deteriorati e obsoleti
•veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti
Registro di carico e scarico
Soggetti esclusi
Soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e
trasporto di rifiuti in forma ambulante, limitatamente ai
rifiuti che formano oggetto del loro commercio
Consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari
tipologie di rifiuto e le organizzazioni formate dai soggetti
che ne hanno aderito, a condizione che dispongano di
evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni e fermi
restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a
carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative.
art. 184, comma 3
sono rifiuti speciali:
art. 190, comma 1
rifiuti non pericolosi che il produttore deve dichiarare:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali
b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti
che derivano dalle attività di scavo
c) i rifiuti da lavorazioni industriali
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali
e) i rifiuti da attività commerciali
f) i rifiuti da attività di servizio
g) rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti,
i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle
acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di
fumi
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e
loro parti
m) il CDR
Registro di carico e scarico
Tempi di registrazione
Le annotazioni devono essere effettuate (art. 190, comma 1):
a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla
produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno
entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto
c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro
dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione
relativa
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di
smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico
dei rifiuti
Registro di carico e scarico
Luogo di conservazione
I registri sono tenuti presso:
– ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di
smaltimento di rifiuti
– la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e
trasporto
– la sede dei commercianti e degli intermediari
Registro di carico e scarico
Luogo – casi particolari
– I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci
tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti
pericolosi possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di
carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria
interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati
con cadenza mensile
Nota: copia dei dati trasmessi deve essere mantenuta presso la sede
dell’impresa che si avvale di questa procedura (art. 190 c. 4)
– I rifiuti provenienti da
• attività di manutenzione
• assistenza sanitaria
si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che
svolge tali attività (art. 266 c.4)
Registro di carico e scarico
Luogo – casi particolari
Ai sensi dell’art. 230 c.1 ss. i Produttori di rifiuti derivanti da
manutenzione delle infrastrutture, dei mezzi e degli impianti fruitori
delle infrastrutture per l’erogazione di forniture e servizi di interesse
pubblico (sia effettuata direttamente dal gestore dell’infrastruttura sia da
terzi) possono tenere il registro:
–presso la sede del cantiere che gestisce l’attività manutentiva,
oppure
–presso la sede locale del gestore dell’infrastruttura nella cui competenza
rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione,
oppure
-presso il luogo di concentramento dove il materiale tolto d’opera viene
trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata
all’individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed
oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento
Registro di carico e scarico
Vidimazione
• d.lgs. n. 152/2006. art. 190
• d.lgs. n. 22/1997. art. 12
– i soggetti di cui all’art. ...
– i soggetti di cui all’art. ...
hanno l’obbligo di tenere
hanno l’obbligo di tenere
un registro di carico e
un registro di carico e
scarico su cui devono
scarico, con fogli
annotare ...
numerati e vidimati
dall’ufficio del registro, su
cui devono annotare ...
Registro di carico e scarico
Vidimazione
Articolo 190 comma 6 del Dlgs 152/2006 modificato dal Dlgs
4/2008.
– Al comma 6 viene previsto che i registri siano numerati, vidimati e
gestiti dalle Camere di commercio territorialmente competenti.
Sino ad ora le CCIAA erano tenute a vidimare solo i formulari e
non in forma esclusiva; i formulari, infatti, possono essere vidimati
dalle CCIAA e dall'Agenzia delle entrate.
– Ora le CCIAA dovranno vidimare anche i registri di carico e
scarico – siano essi cartacei ovvero tenuti mediante strumenti
informatici - ed in forma esclusiva: tale adempimento, a differenza
di quello relativo ai formulari, non è posto a carico anche
dell'Agenzia delle entrate che sino ad oggi hanno adempiuto a tale
compito.
Registro di carico e scarico
Vidimazione
Articolo 190 comma 6 del Dlgs 152/2006 modificato dal Dlgs
4/2008.
– I diritti di segreteria per la vidimazione dei registri –
indipendentemente dal numero delle pagine - ammontano a 25,00
euro per singolo registro
– Nota: la mancata vidimazione del registro equivale alla omessa
tenuta dello stesso
Registro di carico e scarico
Vidimazione
Dal 2 marzo 1997 al 2 aprile 2008
Vidimazione dei registri ad opera Agenzia delle entrate
Dal 29 aprile 2006 al 12 febbraio 2008
Vidimazione non necessaria
Dal 13 febbraio 2008 ad oggi
Vidimazione dei registri ad opera (esclusiva) della Camera di
commercio
Registro di carico e scarico
Vidimazione
Un regime “transitorio”?
La circolare n. 79513 del 12/02/2008 della Regione Veneto
Registro di carico e scarico
Gestione
I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le
modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.
Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si
intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta
formato A4, regolarmente numerata.
Rimane valido il Registro conforme al D.M. 148 del 1 aprile 1998
modelli A e B e la CIRCOLARE 4 agosto 1998, esplicativa sulla
compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di
accompagnamento dei rifiuti:
• Registro di carico e scarico dei rifiuti per le attività di produzione,
recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio con
detenzione dei rifiuti (modello A);
• registro di carico e scarico dei rifiuti per intermediari e commercianti
non detentori dei rifiuti (modello B).
Registro di carico e scarico
Gestione
Il registro di carico e scarico deve :
essere vidimato dalla Camera di Commercio competente
essere integrato con i formulari relativi al trasporto di rifiuti
essere conservato, integrato con i formulari, per 5 anni dalla data
dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle
operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica che devono essere
conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono
essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione
recare l’indicazione della quantità di rifiuti prodotti all’interno
dell’unità locale o presi in carico in Kg o litri o metri cubi
Integrazione
Integrazione registri e formulari
Il registro di carico e scarico va integrato con i formulari relativi ai
conferimenti effettuati:
– sul registro (movimento di scarico per i produttori e di carico per
trasportatori e smaltitori) viene riportato il codice alfanumerico e
la data del formulario relativo al conferimento
– le copie dei formulari vanno integrate con i numeri di movimento
dei singoli registri di carico e scarico:
• la 1a e la 4a copia riporteranno il numero di movimento di
scarico del produttore/ detentore
• la 2a riporterà il numero di movimento del registro del
trasportatore
• la 3a riporterà il numero di movimento di carico del registro del
destinatario
trasportatore
formulario 22
reg. 73
registro
registrazione 73
formulario 22
copia per
trasportatore
formulario 22
reg. 61
registro
registrazione 37
formulario 22
formulario 22
formulario 22
reg. 37
reg. 37
copia da
copia per
restituire al
produttore
produttore
detentore
produttore detentore
o detentore
copia per
destinatario
destinatario
registro
registrazione 61
formulario 22
Integrazione Registro C/S e Formulario
MICRORACCOLTA
Si deve compilare un formulario per ogni rifiuto raccolto.
La circolare del Ministero dell’Ambiente del 04/08/1998 punto 2 lettera m) recita
che è possibile tenere un unico registro di C/S in cui andranno annotati tutti i
formulari emessi e a condizione che:
• I rifiuti raccolti dallo stesso raccoglitore/trasportatore siano della stessa
tipologia ed individuati dallo stesso codice CER;
• La registrazione unica dovrà riguardare le utenze servite nell’arco della stessa
giornata e dovrà contenere gli estremi dei formulari emessi nell’arco della
medesima giornata
Tale agevolazione è riferita solo al raccoglitore/trasportatore, e non al produttore
e/o destinatario.
TRASFORMAZIONE DEL RIFIUTO IN MPS C/O IMPIANTO DI
RECUPERO
L’ipotesi è quella di un impianto di recupero che trasforma il rifiuto in MPS.
La circolare del Ministero dell’Ambiente non richiede la compilazione del
formulario nel caso di movimentazione del rifiuto all’interno di aree private.
Conseguentemente risulta impossibile compilare il registro che necessita degli
estremi di un formulario.
Per agevolare le operazioni di controllo è opportuno a fronte di un carico
documentato da un formulario, effettuare, nell’apposito quadro del registro,
un’annotazione.
FRONTESPIZIO DEL REGISTRO
DI CARICO E SCARICO
Registro di carico e
scarico
produttori, recuperatori,
smaltitori, trasportatori,
intermediari e
commercianti detentori
1. DITTA ..............................................................................................................…….
Residenza o domicilio ...........................................................................................…….
comune
via
n.
Codice fiscale ........................................................................................................…….
Ubicazione dell’esercizio ......................................................................................…….
comune
via
n.
2. ATTIVITÀ SVOLTA
PRODUZIONE
RECUPERO
cod. .......
SMALTIMENTO
cod. .......
TRASPORTO
INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO CON DETENZIONE
3. TIPO DI ATTIVITÀ .......................................................................................…….
................................................................................................................................…….
4. REGISTRAZIONE N.
DEL
e N.
DEL
5. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO:
A) STATO FISICO
1. Solido pulverulento
2. Solido non pulverulento
3. Fangoso palabile
4. Liquido
B) EVENTUALI CLASSI DI PERICOLOSITÀ
• modello “A-1”
H1
H2
H3-A
H3-B
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
H13
H14
Esplosivo
Comburente
Facilmente infiammabile (incluso estremamente infiammabile)
Infiammabile
Irritante
Nocivo
Tossico (incluso molto tossico)
Cancerogeno
Corrosivo
Infettivo
Teratogeno
Mutageno
A contatto con l’acqua libera gas tossici o molto tossici
Sorgente di sostanze pericolose
Ecotossico
Registro di carico e scarico
produttori, recuperatori, smaltitori, trasportatori,
intermediari e commercianti detentori
PRIMA COLONNA
deve essere contrassegnata l’operazione
(carico o scarico)
alla quale si riferisce la registrazione
con l’indicazione
del numero progressivo e della data
della registrazione stessa
Inoltre, a seconda dei casi, devono essere
indicati:
• il numero del formulario,
• la data di emissione del formulario (Circolare
Ministeriale 4.8.98, n.GAB/DEC/812/98)
• e il riferimento alla registrazione di carico
Scarico
Carico
del ......................
n. ........................
Formulario
n. ........................
del ......................
Rif. operazioni di
carico
n. ........................
............................
Registro di carico e scarico
produttori, recuperatori, smaltitori, trasportatori,
intermediari e commercianti detentori
SECONDA COLONNA
devono essere riportate le
caratteristiche del rifiuto:
• codice del rifiuto
• descrizione del rifiuto
• stato fisico del rifiuto
• classi di pericolo
proprie del rifiuto
(solo per i rifiuti pericolosi)
• destinazione del rifiuto
Caratteristiche del rifiuto:
a) CER ................................................
b) Descrizione ....................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
c) Stato fisico ......................................
d) Classi di pericolosità ......................
.............................................................
.............................................................
e) Rifiuto destinato a
( ) smaltimento cod. ..........…
( ) recupero
cod. .............
Registro di carico e scarico
produttori, recuperatori, smaltitori, trasportatori,
intermediari e commercianti detentori
TERZA COLONNA
devono essere trascritti i dati relativi alla quantità di
rifiuti
• prodotti all’interno dell’unità locale o
• presi in carico
• in chili
oppure
oppure
Quantità:
Kg .............................
Litri ...........................
• in litri
• in metri cubi
«in Kg o in litri o in metri cubi»
nel formulario la quantità deve
essere indicata in «Kg o litri»
nel MUD deve essere indicata in «Kg o t»
Metri cubi .................
Registro di carico e scarico
produttori, recuperatori, smaltitori, trasportatori,
intermediari e commercianti detentori
QUARTA COLONNA
deve essere indicato:
• il luogo di produzione e l’attività
di provenienza dei rifiuti
(solo per attività di manutenzione
di reti e utenze diffuse)
• l’eventuale intermediario o
commerciante
L’eventuale intermediario compare nel
formulario di trasporto alla voce
“Annotazioni”.
Luogo di produzione e attività di
provenienza del rifiuto:
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
Intermediario/Commerciante
Denominazione .............................
.......................................................
Sede ..............................................
.......................................................
C.F.: ..............................................
Iscrizione Albo N. ........................
Registro di carico e scarico
produttori, recuperatori, smaltitori, trasportatori,
intermediari e commercianti detentori
QUINTA COLONNA
Nella quinta colonna possono essere riportate eventuali
annotazioni. Tali annotazioni possono essere particolarmente
utili per riportare:
Annotazioni:
– la provenienza (e la destinazione) dei rifiuti lecitamente
trasportati senza formulario e gli estremi del
produttore/destinatario dei rifiuti, nonché del mezzo di
trasporto utilizzato;
– note di correzione al movimento (datate e firmate);
– per i rifiuti prodotti da attività di recupero o smaltimento
(gestori) riportare la dicitura:
“rifiuto prodotto da attività di recupero o smaltimento e il
riferimento alle relative operazioni di scarico”
- eventuale peso verificato a destino;
– per i rifiuti trasportati e annotati con un’unica registrazione
di carico/scarico: le date di inizio e di fine trasporto.
rifiuti in
uscita dallo
stabilimento
rifiuti
prodotti nello
stabilimento rifiuti in
entrata allo
stabilimento
Scarico
Caratteristiche
del rifiuto:
Carico
del .............. a) CER ......................
n. ................ b) Descrizione ...........
c) Stato fisico ............
Formulario
n. ................ d) Classi di
pericolosità
del .............. ...................................
Rif. operaz.
e) Rifiuto dest. a
di carico
( ) smaltimento
n. ....………
( ) recupero
solo per lo
scarico
solo per i
rifiuti
pericolosi
una delle tre
unità di
misura
solo per i casi di cui
all’art. 266, comma
4, d.lgs. 152/2006
Quantità: Luogo di produzione e
attività di provenienza del
Kg
rifiuto:
................ ..............................................
----------------------------------Litri
................ Intermediario/Comm.
Denominazione ....................
Metri cubi Sede .....................................
................ C.F.: .....................................
Iscrizione Albo N. ...............
solo per operazioni
effettuate tramite
intermediari o commercianti
A
n
n
o
t
a
z
i
o
n
i
Registro di carico e scarico
intermediari e commercianti non detentori
Data movimento
Codice CER del rifiuto
Produttore/Detentore
Destinatario
Movimento
del .........................
...............................
Codice e Caratteristiche del rifiuto:
------------------------------------------------------a) CER ...........................................................
b) Descrizione ................................................
.........................................................................
.........................................................................
c) Stato fisico .................................................
d) Classi di pericolosità .................................
.........................................................................
.........................................................................
e) Rifiuto destinato a
( ) smaltimento
cod. .........................
( ) recupero
cod. .........................
Denominazione/Ragione sociale:
.......................................................
.......................................................
C.F. ...............................................
Denominazione/Ragione sociale:
.......................................................
.......................................................
C.F. ...............................................
Indirizzo: ......................................
.......................................................
.......................................................
-----------------------------------------
Indirizzo: ......................................
.......................................................
.......................................................
-----------------------------------------
Formulario
n. ...........................
del .........................
Annotazioni:
Quantità:
Kg ............................
Litri ..........................
Trasportatore
.......................................................
Denominazione/Ragione sociale:
.......................................................
.......................................................
C.F. ...............................................
Indirizzo: ......................................
.......................................................
.......................................................
Eventuali annotazioni
.......................................................
Sanzioni
art. 258, commi 2 e 3, d.
lgs. n. 152/2006
d.lgs.
La mancata o incompleta tenuta del registro è punita:
•con la sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 euro se si tratta
di rifiuti non pericolosi (da 1.040 a 6.200 euro per le imprese con
meno di 15 dipendenti);
• con la sanzione amministrativa da 15.500 a 93.000 euro e con
sospensione da un mese ad un anno dalla carica rivestita dal soggetto
responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore se si
tratta di rifiuti pericolosi (da 2.070 a 12.400 euro per le imprese con
meno di 15 dipendenti)
Nota: Se i dati riportati nel registro sono formalmente incompleti o inesatti, ma i
dati contenuti nella (eventuale) comunicazione al catasto, nello stesso registro, nei
formulari per il trasporto o in altre scritture contabili previste per legge consentono
di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa da 260
a 1.550 euro.
REGIME DELLE RESPONSABILITA’
I soggetto responsabili
Le sanzioni nel D.LGS. N. 152/2006
Art. 254 – Norme speciali
Restano ferme le sanzioni previste da norme
speciali vigenti in materia.
Rifiuti sanitari: DLG 17.7.2003 n. 254
Sottoprodotti di origine animale non destinati al
consumo umano: regolamento CE 3.10.2002 n.
1774/2002
Rifiuti elettrici e elettronici: DLGS 25.6.2005 n.
151
Veicoli fuori uso: DLGS 24.6.2003 n. 209
Art. 255 - Abbandono di rifiuti
Chiunque, in violazione delle disposizioni di cui:
art. 192, commi 1 e 2, ovvero abbandono dei
rifiuti “sul” e “nel” suolo
art. 226, comma 2, ovvero immissione nel
normale ciclo di raccolta di rifiuti urbani di
imballaggi terziari e secondari
art. 227, c.1, ovvero abbandono o deposito di
beni durevoli
art. 231, commi 1 e 2, ovvero abbandono di
veicoli a motore o rimorchi
Art. 255 - Abbandono di rifiuti
E’ punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 105 € a 620 €
Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda
rifiuti non pericolosi e non ingombranti si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da 25 € a 155 €
Abbandono veicoli a motore
Il titolare del centro di raccolta, il
concessionario o il titolare della succursale
della casa costruttrice che viola le
disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5
(cancellazione dal PRA dei veicoli demoliti) ,
è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 260 € a 1.550 €
Abbandono di rifiuti
Chiunque non ottempera all'ordinanza
del Sindaco, di cui all'articolo 192,
comma 3 (rimozione e ripristino del
sito), o non adempie all'obbligo di cui
all'articolo 187, comma 3 (divieto di
miscelazione), è punito con la pena
dell'arresto fino ad un anno.
Abbandono di rifiuti
Nella sentenza di condanna o nella sentenza
emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice
di procedura penale, il beneficio della
sospensione condizionale della pena può
essere subordinato alla esecuzione di quanto
disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192,
comma 3, ovvero all'adempimento
dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.
Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non
autorizzata
Chiunque effettua una attività di raccolta,
trasporto, recupero, smaltimento, commercio
ed intermediazione di rifiuti in mancanza della
prescritta autorizzazione, iscrizione o
comunicazione di cui agli articoli 208, 209,
210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non
autorizzata
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un
anno o con l'ammenda da 2.600 € a 26.000 €
se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due
anni e con l'ammenda da 2.600 € a 26.000 €
se si tratta di rifiuti pericolosi.
Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non
autorizzata
Le stesse pene si applicano ai titolari di
imprese ed ai responsabili di enti che
abbandonano o depositano in modo
incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle
acque superficiali o sotterranee in violazione
del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
Chiunque realizza o gestisce una discarica
non autorizzata è punito con la pena
dell'arresto da sei mesi a due anni e con
l'ammenda da 2.600 € a 26.000 €.
Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non
autorizzata
Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e
dell'ammenda da euro 5.200 € a 52.000 € se la
discarica è destinata, anche in parte, allo
smaltimento di rifiuti pericolosi.
Alla sentenza di condanna o alla sentenza
emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di
procedura penale, consegue la confisca dell'area
sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di
proprietà dell'autore o del compartecipe al reato,
fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino
dello stato dei luoghi.
Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non
autorizzata
Nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni
contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché
nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni
richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, si applicano le
pene per carente autorizzazione ma ridotte della metà.
Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187,
effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti,
è punito
con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con
l'ammenda da 2.600 € a 26.000 € se si tratta di rifiuti
pericolosi.
Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non
autorizzata
Chiunque effettua il deposito temporaneo
presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari
pericolosi, con violazione delle norme di
legge, è punito con la pena dell'arresto da tre
mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda
da 2.600 € a 26.000 €.
Si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.600 € a 15.500 € per i
quantitativi non superiori a 200 litri o quantità
equivalenti.
Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non
autorizzata
Chiunque viola gli obblighi di cui agli
articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi
12 e 13, e 234, comma 14, è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria
da 260 € a 1.550 €
Art. 257 - Bonifica dei siti
Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo,
del sottosuolo, delle acque superficiali o delle
acque sotterranee con il superamento delle
concentrazioni soglia di rischio è punito con
la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o
con l'ammenda da 2.600 € a 26.000 €, se non
provvede alla bonifica in conformità al
progetto approvato dall'autorità competente
nell'ambito del procedimento di cui agli
articoli 242 e seguenti.
Art. 257 - Bonifica dei siti
In caso di mancata effettuazione della
comunicazione di cui all'articolo 242, il
trasgressore è punito con la pena dell'arresto
da tre mesi a un anno o con l'ammenda da
1.000 € a 26.000 €.
Si applica la pena dell'arresto da un anno a
due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 €
a 52.000 € se l'inquinamento è provocato da
sostanze pericolose.
Art. 258 - Violazione degli obblighi di
comunicazione
I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che
non effettuino la comunicazione – MUD - ivi
prescritta ovvero la effettuino in modo
incompleto o inesatto sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600
a 15.500 € se la comunicazione è effettuata
entro il sessantesimo giorno dalla scadenza
del termine stabilito ai sensi della legge 25
gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 26 € a 160 €
Art. 258 - Violazione degli obblighi di
tenuta dei registri obbligatori
Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo
incompleto il registro di carico e scarico di cui
all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.600 € a 15.500 €
Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 € a
93.000 €
nonché la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione da un mese a un anno dalla carica
rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla
carica di amministratore.
Art. 258 - Violazione degli obblighi di
tenuta dei registri obbligatori
Nel caso di imprese che occupino un numero
di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le
misure minime e massime di cui al comma 2
sono ridotte rispettivamente:
da 1.040 € a 6.200 € per i rifiuti non
pericolosi
da 2.070 € a 12.400 € per i rifiuti pericolosi.
Art. 258 - Violazione degli obblighi di
tenuta dei formulari
Chiunque effettua il trasporto di rifiuti non
pericolosi senza il formulario di cui all'articolo
193 ovvero indica nel
formulario stesso dati incompleti o inesatti è
punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.600 € a 9.300 €
Art. 258 - Violazione degli obblighi di
tenuta dei formulari
Si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice
penale (Falsità ideologia in atto pubblico) nel caso
di trasporto di rifiuti pericolosi.
Tale pena si applica anche a chi, nella
predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti,
fornisce false indicazioni sulla natura, sulla
composizione e sulle caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato
falso durante il trasporto
Art. 258 - Violazione degli obblighi in
generale
Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono
formalmente incomplete o inesatte ma i dati
riportati nella comunicazione al catasto, nei
registri di carico e scarico, nei formulari di
identificazione dei rifiuti trasportati e nelle
altre scritture contabili tenute per legge
consentono di ricostruire le informazioni
dovute,
si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 260 € a 1.550 €
Art. 263 - Proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie
I proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie per le violazioni di cui alle
disposizioni della parte quarta del presente
decreto sono devoluti alle Province e sono
destinati all'esercizio delle funzioni di
controllo in materia ambientale,
I proventi per l’abbandono di rifiuti, che viene
irrogata dal Sindaco, i proventi vengono
devoluti al Comune
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