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- Provincia di Asti
Poteri e doveri del pubblico ufficiale- sanzioni amministrative – guardie volontarie Sarzanini Dott. ssa Silvia Vigilanza – tutela ambiente Tutelare l'ambiente significa tutelare la stessa qualità della vita, quando addirittura non è tutela diretta della vita stessa, nei casi più gravi. Tutti gli organi di vigilanza, istituzionali e su base volontaria, possano e debbano sinergicamente collaborare per il raggiungimento di uno scopo e una visione comune. Il pubblico ufficiale ….nella legge Art. 357 del Codice penale: << Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi >> “Breve storia” della figura Prima del 1990 la figura era strettamente legata al ruolo formale della persona all’interno dell’amministrazione pubblica (impiegati dello Stato, etc…) Dopo la legge 86/90 l’attenzione si sposta sulla funzione ricoperta e non più sul ruolo formale Dopo la legge 181/92, si modifica il secondo comma ampliando la nozione di “pubblica funzione” Caratterizzazione soggettiva: il pubblico ufficiale come “persona” È ormai irrilevante la qualifica formale della persona all’interno dell’amministrazione (Cass. Pen. Sez. VI, 85/172198): è pubblico ufficiale anche chi concorre in modo sussidiario o accessorio all’attuazione dei fini della pubblica amministrazione, con azioni che non possano essere isolate dal contesto delle funzioni pubbliche (Cass. Pen., Sez. VI, 85/172191) Caratterizzazione soggettiva: il pubblico ufficiale come “persona” (2) Sono pubblici ufficiali coloro che: Concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione; Coloro che sono muniti di poteri: Decisionali Di certificazione Di attestazione Di coazione (Cass. Pen. Sez. VI 81/148796) Di collaborazione, anche saltuaria (Cass. Pen. Sez. VI n. 84/166013) Caratterizzazione soggettiva: il pubblico ufficiale come “persona” (3) Per acquistare la qualità di pubblico ufficiale, non è necessaria una investitura formale, ma è sufficiente l’esercizio di fatto, purchè non integri il reato di usurpazione di potere ( Cass. Pen. Sez. V, n. 84/163468) Non è necessario un rapporto di subordinazione (dipendenza) con l’ente pubblico (Cass. Pen., sez. II, 90/186992) Caratterizzazione oggettiva: il pubblico ufficiale come “funzione” Nella nozione di “pubblica funzione” vanno incluse le attività di natura consultiva, anche se svolte all’interno di un organo collegiale (Cass. Pen. Sez. VI, 95/202649) La natura “pubblica” della funzione non va individuata tanto negli “scopi”, quanto nel regime giuridico cui è sottoposta e nella sua collocazione rispetto all’organizzazione della pubblica amministrazione Caratterizzazione oggettiva: il pubblico ufficiale come “funzione” (2) La qualifica va riconosciuta a chi, anche se privato cittadino, può esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, considerati anche disgiuntamente tra loro (Cass Sez. Un. Pen. N. 92/191171) Occorre sempre verificare se l’attività è disciplinata da norme di diritto pubblico (Cass. Pen., Sez. VI, 99/213910) Ma cosa dicono i giudici in proposito? “Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della p.a. Non rilevano invece la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, nè lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, nè tanto meno il rapporto di lavoro subordinato dell'agente con l'organismo datore di lavoro. (Cassazione penale, sez. VI, 21 febbraio 2003, n. 11417) importanza delle funzioni come indice per la qualifica: “La qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 c.p. (come modificato dalle leggi 86/1990 e 181/92), deve esser riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, possono e debbono - quale che sia la loro posizione soggettiva - formare e manifestare, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, la volontà della p.a., ovvero esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati”. (Cassazione penale 7 giugno 2001) Il potere non deve essere solo spettante al soggetto, ma pure effettivamente e concretamente esercitato. “Per la configurazione del reato di cui all'art. 651 c.p., è necessario che il soggetto il quale richieda ad altri di fornire le sue generalità, oltre che essere in servizio permanente, eserciti in concreto le pubbliche funzioni, giacché la nozione di "servizio permanente" è diversa da quella di "esercizio delle funzioni", implicando essa che il dipendente pubblico può in ogni momento intervenire per esercitare i propri compiti, ma non che egli in concreto al momento li eserciti. Cassazione penale 17 aprile 2001 n.21730) LA RESPONSABILITA’ PENALE DEL PUBBLICO UFFICIALE Per gran parte nel codice penale dove nell’ambito del titolo secondo – dei delitti contro la pubblica amministrazione troviamo lo specifico capo primo – dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Quali sono le particolarità di questi reati? Si tratta di reati caratterizzati dalla qualifica dell’autore Pubblico ufficiale e dalla particolarità degli interessi offesi identificati nel corretto funzionamento della Pubblica amministrazione e nella tutela del suo prestigio, che possono essere messi in pericolo dall’infedeltà o dalla disonestà del pubblico ufficiale. IL PECULATO 1 Finalità: tutela contro abusi patrimoniali il buon andamento dell’Amministrazione. Oggetto materiale: il denaro o la cosa mobile di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilità in ragione del suo ufficio. IL PECULATO 2 La condotta del reato: l’appropriazione di tali cose – appropriazione significa che il pubblico ufficiale le fa proprie o meglio le utilizza come beni personali. La volontà e il dolo: non è sufficiente l’appropriazione se il pubblico ufficiale non ha la piena coscienza che la cosa appartiene ad altri ed è cosciente di effettuare una appropriazione di un bene. IPOTESI PRATICHE DI PECULATO “La guardia particolare giurata che conduce un furgone portavalori, quando svolge attività di vigilanza e custodia di beni mobili di proprietà dell'Ente Poste, che ancorché trasformato in società per azioni esplica servizi pubblici, ha la qualifica di incaricato di un pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p. e pertanto, qualora si appropri di tali beni a lui affidati e dei quali ha il possesso, ricorrono tutti gli elementi per configurare il delitto di cui all'art. 314 c.p.”. ). (Cassazione penale 8.11.2002 n.42817 Non ricorre inoltre il peculato, quando l’appropriazione riguardi beni di esiguo valore Ai fini dell'integrazione del delitto di peculato (art. 314 c.p.) la cosa mobile altrui, di cui l'agente si appropria, deve avere valore apprezzabile, posto che le cose prive di valore non rivestono alcun interesse per il diritto, e tale valore sussiste nell'ipotesi di banconote false, che rivestono valore economico sia per la p.a., che ha interesse ad eliminare il bene dalla circolazione monetaria, sia per il soggetto attivo del reato avendo esse un indubbio valore commerciale”. (Cassazione penale 15.10.2002 n.37018). LA CONCUSSIONE Requisiti fondamentali del reato: l’autore – pubblico ufficiale l’abuso – condotta inerente al servizio, che si pone contro i doveri di ufficio l’evento la promessa o la consegna di cose mobili o utilità. LA CONCUSSIONE La casistica pratica. La costrizione l’illegittima strumentalizzazione del potere deve trovare una autonoma e specifica individuazione e non consistere in criteri di generica superiorità o influenza, lo afferma la Cassazione con sentenza dell’8 novembre 2002 n.52. In proposito va tenuto conto del concetto di “concussione ambientale”, laddove non serve la specifica costrizione, in quanto l’ambiente sociale è permeato e conformato a condotte illecite del pubblico ufficiale, come rileva la Cassazione 19 ottobre 2001, n. 1170 il far valere in maniera impropria ed illecita la sua autorità- caso pratico Integra gli estremi del delitto di concussione il fatto di presentarsi in divisa e farsi presentare come comandante di una tenenza della guardia di finanza, sottolineando con ciò i propri poteri discrezionali in ordine al controllo fiscale, e cosi inducendo alcuni commercianti alla consegna gratuita di più mazzi di fiori, di uova pasquali e di una torta, nonché di più sacchetti di pesce”. (Cassazione penale, sez. VI, 24 gennaio 2001), LA CONCUSSIONE Le conseguenze dell’abuso – devono essere previste e volute altrimenti non esiste il dolo – devono essere tali da indurre il soggetto passivo a dare o promettere cose non dovute. Essenza del reato: illegittima strumentalizzazione dei poteri attribuiti – influisce sulla libera determinazione del cittadino LA CORRUZIONE. 1. Il soggetto – pubblico ufficiale – non serve che sia in servizio – ma la condotta deve essere attinente alla sua condizione. 2.La volontà colpevole – il dolo - Presuppone che i soggetti siano consapevoli di compiere un atto di ufficio e di ricevere un compenso non dovuto. 3.L’evento del reato – è dato dal compimento o dall’omissione di atti concernenti l’ufficio e dalla ricezione di compenso. LA CORRUZIONE Essenza della corruzione: rispetto alla concussione, il privato non subisce l’azione del pubblico ufficiale, ma la concorda o sollecita. In termini più concreti: VI E’ UN ACCORDO come sottolineato dal Tribunale di Roma con sentenza del 20 luglio 2000. LA CORRUZIONE Il criterio per distinguere la concussione dalla corruzione propria è quello del rapporto tra le volontà dei soggetti. In particolare nella corruzione esso è paritario e implica la libera convergenza delle medesime verso un comune obiettivo illecito ai danni della p.a.; Cassazione penale, sez. VI, 19 ottobre 2001, n. 1170) L’ABUSO D’UFFICIO 1.Soggetto attivo del reato è il pubblico ufficiale 2. Non basta che sia pubblico ufficiale, ma la condotta deve essere inerente le funzioni svolte dal pubblico ufficiale 3.La volontà deve essere finalizzata alla violazione di norme di legge e di regolamento 4.La volontà inoltre deve essere finalizzata a procurare ad altri mediante questa condotta un vantaggio o un danno entrambi ingiusti. L’ABUSO D’UFFICIO Non basta comunque una semplice attività illegale, ma deve sussistere la violazione di specifiche norme di legge o regolamento. (Cassazione penale 3 aprile 2002 n.6600) Varie tipologie di pubblica funzione Legislativa Giudiziaria Amministrativa: Istruttoria Consultiva Deliberativa Di vigilanza…… La casistica L’insegnante di scuola pubblica o privata Il collaboratore amministrativo di una pubblica amministrazione Il medico ospedaliero o comunque convenzionato con il servizio sanitario nazionale I componenti di una commissione di gara d’appalto I militari in servizio Il nostro caso <<Le guardie venatorie ecologiche , pur non essendo agenti di polizia giudiziaria, nell’esercizio delle loro funzioni ricoprono la veste di pubblici ufficiali poiché esercitano poteri autoritativi e certificativi nell’ambito dell’attività di protezione della fauna selvatica che, in quanto patrimonio indisponibile, attiene ad un interesse pubblico della comunità>> (Cass. Pen. Sez. V, n. 97/207896) L’incaricato di pubblico servizio (art. 358 Cod. pen.). E’ incaricato di un pubblico servizio chiunque presta una funzione pubblica, senza averne tuttavia i poteri tipici, e con l’esclusione delle semplici mansioni d’opera o d’ordine La guardia particolare giurata Il personale non docente delle scuole Il controllore dei biglietti di trasporto P.U- P.G Mentre non esistono dubbi circa il fatto che questi siano Pubblici Ufficiali durante l'espletamento delle proprie funzioni così come previsto dall'art. 357 del Codice Penale ("Agli effetti della legge penale, sono Pubblici Ufficiali coloro i quali esercitano una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa") ben più discusso - e oggetto di sentenze controverse - è l'attribuzione di competenze di polizia giudiziaria che implicano la possibilità di intervento diretto in caso di reato. Accertatori con funzioni di polizia giudiziaria si distinguono poi in: Accertatori con competenza generale illimitata Accertatori con competenza generale, limitata territorialmente Accertatori con competenza parziale Competenza generale di PG l’accertatore può compiere atti di indagine formalmente validi in relazione a qualsiasi reato (per reato si intende ogni condotta punita con ammenda e/o arresto (contravvenzione) oppure con multa e/o reclusione (delitto) Competenza significa parziale di PG egli può compiere atti solo in relazione a specifici reati. Ad esempio (che non ha a che vedere con la caccia ma è illuminante al fine di comprendere i problemi che si presentano all’interprete) per i Vigili del Fuoco di ruolo svolgono funzioni di polizia giudiziaria nell’ambito delle attività istituzionali Hanno competenza generale illimitata di PG su tutto il territorio quelli indicati nell’art. 57 CPP, commi 1 e 2, e cioè: Carabinieri, Polizia di Stato e Penitenziaria, Guardia di Finanza, Guardie Forestali Hanno competenza generale limitata territorialmente le guardie dei comuni, delle province e delle regioni. Hanno competenza parziale coloro a cui una o più leggi speciali attribuiscono competenza per determinati reati; ad es. gli ufficiali sanitari, i vigili del fuoco, gli ispettori del lavoro, ecc.; di solito la competenza è limitata anche territorialmente Servizio permanente Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato si considerano in servizio permanente, e quindi essi possono legittimamente compiere atti anche se fuori servizio gli altri soggetti con qualifica di agente od uff. di PG,…..1) sono tali solamente se in servizio. Attenzione non confondere la nozione militare “in servizio permanente effettivo” che si contrappone semplicemente alla nozione di “militare di complemento” con la permanenza del servizio di PG, espressamente riservato dalla legge (R. D. 31 agosto 1907, n.690) solo ai corpi espressamente indicati gli altri soggetti con qualifica di agente od uff. di PG,…..2) Se non sono in servizio essi hanno solamente l’obbligo generico di denunzia ex art. 361 C.P. che incombe su ogni pubblico ufficiale che abbia notizia di un reato nell’esercizio o a causa delle sue funzioni. Se, ad es., ne ha notizia casuale al bar, non ha alcun obbligo. Attenzione però: l’art. 29 della legge sulla caccia 157/1992, …. in contrasto con tutto il quadro logicosistematico, stabilisce che gli agenti della polizia locale possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall'articolo 28, anche fuori dall'orario di servizio. La guardia giurata E’ incaricata di pubblico servizio quando svolge attività complementari alla mera vigilanza sulle proprietà immobililiari o mobiliari (valori) (Cass. Sez. I 96/205627) il D.L.vo 31 marzo 1998, n.112, Art. 163 Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferite alle province le seguenti funzioni e compiti amministrativi: a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; Funzione di polizia giudiziaria??? Visto che le regioni non possono attribuire poteri di polizia giudiziaria è chiaro che il trasferimento di competenza fa venir meno la possibilità che la regione nomini soggetti privati a svolgere compiti che implicano facoltà di polizia giudiziaria. Unico modestissima eccezione a questo quadro logico ….. è per le guardie zoofile per le quali la L. 20 luglio 2004, n. 189 (Maltrattamento animali), ha stabilito che La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute. guardie zoofile sono agenti di PG con competenza limitata e solamente per l’accertamento di reati aventi per oggetto animali d’affezione; essi inoltre devono rispettare le limitazioni che abbia loro imposto il prefetto. In materia di caccia sono normali guardie volontarie e potrebbero intervenire in qualità di agenti di PG solo se il cacciatore prendesse a calci il cane !!!!! Guardie giurate Per quanto concerne le guardie giurate particolari alle dipendenze di privati (o di enti pubblici con rapporto di lavoro privatistico) si tenga presente che essi rimangono dei privati cittadini e che non hanno alcun potere oltre quello che competerebbe ad ogni cittadino nella stessa situazione. In sostanza si tratta di un unico potere e cioè quello di procedere ad arresto in flagranza di reato (art. 383 CPP), per reati perseguibili d’ufficio, in tutti i casi in cui l’arresto è obbligatorio (art. 380 CPP). La guardia giurata particolare non può richiedere le generalità ad una persona (l’ art. 651 CP riserva tale facoltà solo a P.U.). Può farlo se effettua un arresto Diversa la posizione delle guardie giurate volontarie non sono investite di poteri di polizia giudiziaria, ma solo di un potere derivante dal fatto di essere persona incaricata di compiti amministrativi di polizia (ma non giudiziari!) Arresti – GG.VV. VV - la guardia non può eseguire arresti se l'arresto è solo facoltativo; - la guardia non può procedere a nessun atto di indagine a norma degli artt. 347 ss. CPP; - la guardia può arrestare solo se l'arresto è obbligatorio e, in tal caso, può trattenere il corpo di reato fino alla consegna alla polizia giudiziaria; - la guardia può richiedere le generalità in forza dell'art. 651 c.p.; denunzia delle notizie di reato- armi GGVVVV le guardie, in quanto persone incaricate di un pubblico servizio hanno l'obbligo di fare denunzia delle notizie di reato di cui abbiano avuto notizia nell'eser-cizio o a causa delle loro funzioni (art. 362 c.p.). la guardia non può far uso delle armi o della coazione fisica a norma del-l'art. 53 C.P., ma può usarle armi o violenza solo per legittima difesa; la legge 11 febbraio 1992 n. 157 (nuova legge sulla caccia, posteriore al nuovo C.P.P.), all'art. 27, dice che c)alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, ecologiche, zoofile riconosciute da leggi regionali. ecc legge stessa sulla caccia esclude che alle guardie volonta-rie possa essere riconosciuta la qualifica di agente di polizia giu-diziaria (e tanto meno di agente di PS) -Perciò non si può far derivare la qualifica di PG dalle attribuzioni perché la norma della legge sulla caccia è norma speciale che deroga espressamente al CPP La legge del 1992 fa riferimento solo a guardie volontarie che siano anche guardie giurate Allo stato delle cose si deve perciò ritenere che non può esistere una guardia volontaria che non abbia il decreto di guardia giurata, rilasciato dal prefetto o dalla Regione, a seconda dei casi. -Non vi può essere un riconoscimento di incaricato di pubblico servizio o di pubblico ufficiale in mancanza di un atto che riconosca e attesti tale qualifica. Le guardie venatorie Cass. Sez. V, 97/207896 Le guardie venatorie (volontarie), pur non essendo agenti di polizia giudiziaria, nell’esercizio delle loro funzioni ricoprono la veste di pubblici ufficiali poiché esercitano poteri autoritativi e certificativi La corretta qualificazione delle guardie venatorie volontarie Ministero dell'interno circolare 18 marzo 1995, n. 559/C.30137 10173 A (1) avente ad oggetto «Art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Qualificazione giuridica delle guardie venatorie volontarie. Parere del Consiglio di Stato n. 2296/94 del 29 agosto 1994», Alle guardie venatorie volontarie non può essere attribuita la qualifica di polizia giudiziaria: «da ciò discende che a tale categoria di operatori compete soltanto la qualifica di guardia giurata ed i relativi poteri analiticamente individuati dai commi 1 e 5 dell'art. 28 della menzionata legge 11 febbraio 1992, n. 157». la polizia amministrativa nella sua evoluzione ..… La legge n. 65/86 e l’istituzione dei Corpi di polizia locale La sent. Corte Cost. n. 1013/88 e la riserva allo Stato dei compiti di “ordine e sicurezza pubblica” Il D.lgs. 112/98 e la riforma della Costituzione …e nell’attuale “federalismo amministrativo” Dallo Stato Alle Autonomie Legge delega n. 59/1997 ("Bassanini I") AMMINISTRAZIONE ATTIVA POLIZIA AMMINISTRATIVA D.lgs. 143/97 Agricoltura D.lgs. 422/97 Trasporti D.lgs. 112/98 Attività produttive Territorio e ambiente Servizi alla persona D.lgs. 114/98 Commercio prevenzione frodi nel settore agroalimentare verifica regolarità linee di trasporto pubblico locale e rispetto contratti di servizio verifica attività venatorie pesca nelle acque interne gare automobilistiche verifica sulla regolarità della denuncia di inizio attività e compiti di polizia annonaria I poteri del pubblico ufficiale (art. 13 legge n. 689/81) Assumere informazioni Ispezionare cose e luoghi (NON la privata dimora) Fare rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici Eseguire il sequestro cautelare delle cose oggetto della confisca amministrativa Sequestrare il veicolo o il natante privo dell’assicurazione o della carta di circolazione Il concetto di privata dimora” NON è possibile l’ispezione: In casa (compreso il cortile, il garage, la cantina, l’orto, il terrazzo) Nella roulotte o tenda Nello studio professionale (Cass. Pen. 27/11/1996) Nella camera d’albergo Nel laboratorio artigiano Nel circolo privato Nella banca, anche se aperta al pubblico Nelle aziende commerciali e industriali (Cass. Pen. 26/09/1978) Nelle sedi dei partiti politici o associazioni culturali (Cass. Pen. 17/2/1970) Nell’abitacolo della vettura Salvo che la legge lo autorizzi espressamente (art. 13, ult. comma) Doveri e limiti del pubblico ufficiale addetto a funzioni di polizia amministrativa Comunicare senza ritardo all’Autorità Giudiziaria eventuali notizie di reato (art. 331 c.p.p.) Mantenere il segreto d’ufficio rispetto alle attività del servizio Non adottare strumenti di coercizione o costringere il cittadino a rendere dichiarazioni non spontanee Non obbligare il cittadino all’esibizione di documenti (Sent. Corte Cost. n. 10/1971), fatte salve le sanzioni penali (“resistenza a pubblico ufficiale”, art.337 c.p.) o pecuniarie a carico di chi non collabora Non accompagnare coattivamente il cittadino negli uffici di polizia giudiziaria Verbali Il verbale acquista valore di atto pubblico se si accetta la giurisprudenza dominante che attribuisce alle guardie la qualifica di Pubblico Ufficiale. Se si attribuisse la qualifica di incaricato di pubblico servizio… Non ci sarebbero conseguenze pratiche in ordine al dovere di esibizione – da parte di chi legittimamente richiesto- della licenza di caccia, del tesserino, della polizza assicurative o della fauna catturata e nessuna per gli effetti dell'articolo 336 e 337 del codice penale i quali puniscono la violenza, la minaccia e la resistenza contro l'organo accertatore , ma nel caso in cui il bracconiere rifiuti di farsi identificare la punibilità ex art 651 c.p. Solo se si riconosce la qualifica di P.U. … l'atto d accertamento è un atto pubblico e fa fede fino a una formale impugnazione di falsità del contenuto da proporsi in sede penale . Altrimenti sarebbe un atto interno alla P. A contrastabile con qualunque mezzo di prova. Il verbale ha una particolare forza probatoria (2700 c.c.) ATTO PUBBLICO – (art. 2699) E' un documento redatto con particolari formalità da un pubblico ufficiale , capace e competente, nell'esercizio delle sue funzioni . L'atto pubblico è dotato di una particolare efficacia :esso infatti fa piena prova della provenienza del documento e di quanto il pubblico Ufficiale afferma essere avvenuto in sua presenza (art. 2700) fino a querela di falso. Atti pubblici Costituiscono atti pubblici solo gli atti che i Pubblici Ufficiali formano nell'esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti per legge. I verbali di accertamento delle infrazioni redatti dalle Guardie venatorie ed ecologiche volontarie e delle associazioni protezionistiche sono atti pubblici muniti di valore probatorio ex art. 2700. FALSITA' IN ATTI – capo III- Titolo VIIc.p. Si tutela la fede pubblica documentale intesa come fiducia e sicurezza che la legge attribuisce a documenti determinati. La norma penale tutela gli atti pubblici e le scritture private. Per il diritto penale documento è ogni scrittura dovuta a un autore determinato atto a suffragare una pretesa giuridica o a provare un fatto giuridicamente rilevante. Sono atti pubblici per il diritto penale Tutti gli atti pubblici che sono tali per il diritto civile, tutti gli atti interni dei pubblici uffici , quando hanno attitudine ad assumere carattere probatorio e rilevanza esterna ai fine della documentazione di fatti inerenti l'attività spiegata;tutti gli atti in cui si concreta la corrispondenza ufficiale degli organi della P.a. Falsità atti 1) Si ha falso materiale quando il documento non è genuino; si ha falso ideologico quando il documento non è veritiero. Falsità atti 2) materiale Un documento può dirsi genuino quanto provenga effettivamente da colui che configura esserne autore e non abbia subito alterazioni ; nel falso materiale si avrà la contraffazione (documento posto in essere da persona diversa da quella che appare essere l'autore) e l'alterazione (quando sono state apportate modificazioni di qualsiasi specie). Falso ideologico Il falso ideologico si ha quando il documento contiene dichiarazioni menzognere, la falsità cade sulle attestazioni dell'autore. Gli illeciti del pubblico ufficiale Civili Penali Amministrativi Contabili Contabili disciplinari Gli illeciti penali: i delitti del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione Il Peculato (art. 314 C.P.) La Concussione (art. 317 C.P.) La Corruzione Propria (art. 319 C.P.) Impropria (art. 318 C.P.) L’abuso d’ufficio (art. 323 C.P.) La rivelazione di segreti d’ufficio (art. 326 C.P.) La polizia giudiziaria La polizia giudiziaria è una specifica funzione pubblica utile all’esercizio dell’azione penale da parte dell’Autorità giudiziaria E’ un complesso di organi della pubblica amministrazione che hanno il compito di svolgere stabilmente questa funzione pubblica Le attività di polizia giudiziaria Prendere notizia dei reati Svolgere ogni attività di indagine disposta o delegata o di propria iniziativa Ricercare gli autori dei reati ed impedire le ulteriori conseguenze Assicurare le fonti di prova Gli organi di polizia giudiziaria Ufficiali di P.G. (generalisti o specialisti) Agenti di P.G. (es. agenti di vigilanza venatoria professionali) Ausiliari di P.G. (cittadini privati occasionalmente incaricati di collaborare con gli organi di p.g.) Servizi di P.G. Sezioni di P.G. Gli agenti di polizia giudiziaria Gli accertatori con qualifica di agente di PG possono compiere tutte le attività di indagine loro demandate dal CPP, nei limiti dei reati di loro competenza Atti di PG 1) - identificazione di persone prive di documenti o con documenti probabilmente falsi; a tal fine possono accompagnare la persona nei propri uffici e trattenerla fino ad identificazione, per un massimo di 12 ore (art. 349 CPP); - arresto facoltativo o obbligatorio in flagranza di reato e fermo; - atti specifici di indagine (sommarie informazioni, testimonianze, perquisizioni, sequestri, ecc.); Atti di PG 2) documentazione dell’attività svolta; - denunzia di reati di cui sono venuti a conoscenza in relazione alle loro funzioni ad un ufficiale di PG o al PM (art. 331 CPP); - redazione ed invio della notizia di reato su cui hanno svolto investigazioni al PM (art. 347 CPP); - possono procedere a perquisizioni domiciliari anche solo per vaghi indizi di detenzione illegale di armi od esplodenti (art. 41 TULPS). Atti PG 3) - gli agenti di PG procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati (art. 28 L.C.) - possono richiedere la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12 LC, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata. Chi non è agente di polizia giudiziaria (lettere b, c, d) può controllare solo persone che siano congiuntamente…(art. 28, 1° comma LC): a) in esercizio o atteggiamento di caccia e b) in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, formulazione sovrabbondante perché non vi può essere atteggiamento di caccia se non si hanno con sé mezzi di caccia!. A queste persone può essere richiesto di fornire …. le proprie generalità, di esibire eventuali armi o arnesi o selvaggina in loro possesso e, in caso le possiedano, di esibire i documenti che giustifichino il porto di armi e l’esercizio della caccia. Atti che non possono compiere le guardie volontarie Le guardie giurate volontarie non possono procedere ad alcuna perquisizione né a sequestro di armi, arnesi o selvaggina né ad assunzione di informazioni da terzi, né a raccolta di tracce o prove dell’infrazione. Sintesi atti La PG può eseguire perquisizioni ed ispezioni, di propria iniziativa, solo in caso di flagranza di reato. Chi non è agente di PG può solo richiedere che gli vengano mostrati armi, arnesi o selvaggina in possesso del controllato. Non può pretendere che il controllato apra contenitori in suo possesso o che consenta di far vedere che cosa ha nel bagagliaio dell’auto o di estrarre i fucili che già ha riposto in esso. La vigilanza volontaria per l’ambiente: panoramica generale Dieci regioni italiane utilizzano la vigilanza volontaria per la salvaguardia dell’ambiente, in termini di supporto alle attività di istituto In prevalenza esistono i “servizi regionali di vigilanza ecologica volontaria”, che impiegano le GEV In quasi tutte le regioni italiane operano anche altre Guardie volontarie con funzioni di prevenzione di illeciti specifici: Le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale, riconosciute dal Ministero dell’Ambiente; Le guardie ittiche previste dal R.D. 1604/31 (T.U.L.Pesca) Le guardie venatorie faunistico ambientali previste dalla legge 157/92 Le guardie zoofile volontarie previste fin dal 1913 e poi riformate dalla legge 157/92 Le organizzazioni di volontariato prviste dalla legge 266/1991 Altre figure specifiche (ad es. le GAV nella regione Toscana) La vigilanza volontaria per l’ambiente: la nozione di danno ambientale La Corte costituzionale ha definito il danno ambientale come: <<compromissione e cioè alterazione, deterioramento o distruzione, cagionato da fatti commissivi o omissivi, dolosi o colposi, violatori delle leggi di protezione e di tutela dei provvedimenti adottati in base ad essi>> (sent. n. 641/87) La vigilanza volontaria per l’ambiente: la nozione di ambiente per la Corte di cassazione Per giurisprudenza consolidata, la suprema corte definisce l’ambiente come il contesto delle risorse naturali e delle stesse opere più significative dell’uomo protette dall’ordinamento, perché la loro conservazione è ritenuta fondamentale per il pieno sviluppo della persona. E’ una nozione unitaria e generale, che comprende tutte le risorse naturali e culturali. Tale estensione della definizione lascerebbe immaginare una disciplina unitaria e generale delle persone preposte alla loro tutela, ed invece… Le principali ramificazioni dell’attività: le GEV (in Piemonte) Nel 1978, presso le Comunità montane neo-istituite, nascono le <<guardie giurate volontarie>>, per le finalità descritte dalla legge regionale 68/1978: tutela dell’ambiente rurale luoghi di particolare interesse naturalistico locale; alcune specie della flora spontanea e della fauna inferiore la raccolta dei prodotti del sottobosco Con la L.R. 32/82 la figura si afferma definitivamente, nei seguenti ambiti di competenza: l’educazione alla cittadinanza, l’informazione e la sensibilizzazione la vigilanza sull’abbandono e combustione di rifiuti, sull’accensione di fuochi, sui percorsi fuoristrada, sulla tutela della flora spontanea, sulla raccolta dei prodotti del sottobosco e di alcune specie di fauna minore Le principali ramificazioni dell’attività: ancora sulle GEV (in Piemonte) La L.R. 16/94 ha limitato la competenza delle GEV in materia di incendi, riservando molti compiti al Corpo Forestale dello Stato e prevedendo la possibilità di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato previste dalla legge 266/91 La legge nazionale n. 352/93 ha invece esteso l’impiego delle GEV nella vigilanza sulla commercializzazione dei funghi (art. 11) La L.R. 51/95 ha esteso alle GEV il concorso sulla vigilanza in materia di raccolta e ricerca dei minerali Le principali ramificazioni dell’attività: ancora sulle GEV (in Piemonte) In materia di caccia e di pesca, le GEV sono state riconosciute come soggetti abilitati alla vigilanza, a condizione della frequentazione di appositi corsi, dalle seguenti leggi regionali: n. 7/81 in materia di pesca n. 70/96 in materia di caccia In materia di protezione civile, il Regolamento regionale (DCR n. 980-4082 del 6.3.1995) ammette l’impiego delle GEV che abbiano manifestato la propria disponibilità Le GEV: caratteristiche della figura L’esercizio della funzione è onorario, volontario e gratuito Le GEV sono organizzate su base provinciale e coordinate dalle Province che garantiscono la loro formazione e la legittimità di tutti gli atti da esse compiuti La GEV è un singolo cittadino, che entra in un rapporto bilaterale di collaborazione con la PA, senza intermediazione di associazioni. La GEV è una guardia particolare giurata La GEV è un pubblico ufficiale limitatamente al periodo di servizio Le principali ramificazioni dell’attività: le GUARDIE VENATORIE VOLONTARIE Sono state previste dalla legge statale n. 157 del 1992, che ha introdotto un nuovo sistema sanzionatorio di illeciti penali ed amministrativi per il prelievo venatorio (artt. 30 e 31) L’art. 27 comma 1 lett. b) della legge affida la vigilanza a tre figure in particolare: le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale; le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente le guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali Ambiti di competenza Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste Caratteristiche della figura le guardie venatorie volontarie sono guardie particolari giurate ai sensi del TULPS hanno funzione pubblica di vigilanza sull’osservanza della normativa statale e regionale sono pubblici ufficiali con poteri autoritativi e certificativi i loro atti sono muniti del valore probatorio previsto dall’art. 2700 C.c. svolgono funzioni di polizia amministrativa sugli illeciti previsti all’art. 31 della legge 157/92 svolgono funzioni di polizia giudiziaria? Le altre figure Le guardie zoofile Le guardie ittiche (guardiapesca) I guardiaparco Le guardie rurali Le guardie campestri Le principali differenze E’ differente l’ambito di competenze, a seconda delle previsioni legislative regionali o nazionali E’ differente il rapporto che si instaura con la pubblica amministrazione (privato/associazione) Le principali somiglianze La qualifica di guardia particolare giurata Lo status di pubblico ufficiale, con i relativi doveri e poteri L’essere impiegati in attività di vigilanza con poteri di polizia amministrativa L’essere un servizio “civico” operato da privati cittadini investiti di pubbliche funzioni La volontarietà del servizio I principi della disciplina legge 689 / 81 Il principio di legalità La non tipizzazione dell’illecito amministrativo La coesistenza delle leggi statali con le leggi regionali L’afflittività della sanzione amministrativa pecuniaria La responsabilità solidale tra gli autori La non trasmissibilità delle obbligazioni Il principio di specialità nel caso di concorso con norma penale La procedura di applicazione Il principio di legalità L’assoggettamento a sanzioni amministrative può avvenire solo in forza di legge precedente al fatto Il principio è derivato dalla Costituzione La sanzione non può essere retroattiva La sanzione non può essere ultrattiva La non tipizzazione dell’illecito amministrativo Il catalogo delle sanzioni amministrative è “aperto”, quello delle sanzioni penali è “chiuso”. La condotta può essere indicata in modo generico (“…la trasgressione grave…”) La sanzione deve essere indicata in modo esplicito Manca qui la previsione di circostanze aggravanti o attenuanti: la graduazione si gioca sulla sanzione e non sulla condotta La coesistenza delle leggi statali con le leggi regionali La riserva di legge prevista dall’art. 1 è sostanziale e non formale Le regioni possono stabilire sanzioni amministrative con propria legge Il motivo sta nell’assenza di misure restrittive della libertà personale, che sono prerogativa dello Stato Si pone un problema in caso di coesistenza tra legge statale e regionale sulla stessa condotta: si applica il principio di specialità L’afflittività della sanzione amministrativa pecuniaria La sanzione amministrativa depenalizzata si sostituisce alla multa (delitti) e all’ammenda (contravvenzioni) Si concretizza comunque nell’obbligo di pagare una somma di denaro Non ha funzione risarcitoria o recuperatoria (illeciti civili), ma ha funzione meramente afflittiva (come la sanzione penale pecuniaria) Non presenta differenze ontologiche rispetto alla sanzione penale, ma deriva da una semplice scelta di politica legislativa, in funzione del danno arrecato alla collettività La responsabilità solidale tra gli autori (art. 6) Riguarda: il proprietario o l’usufruttuario di un bene, anche mobile (anche un animale) che servì alla trasgressione Colui che esercita la direzione o vigilanza di una persona a lui soggetta La persona giuridica o l’ente che il trasgressore rappresenta E’ sempre salvo il diritto di regresso (art. 2055 Cod. civ.) dell’obbligato in solido verso il trasgressore E’ sempre ammessa la prova liberatoria (il bene fu usato contro la mia volontà) La non trasmissibilità delle obbligazioni Come nel diritto penale, le obbligazioni di pagare le sanzioni non si trasmettono agli eredi Vale anche per il debitore solidale, ma non nei confronti del trasgressore principale Il principio di specialità nel caso di concorso con norma penale (art. 9) Richiama i principi del concorso apparente in ambito penale Se concorrono due norme dello Stato (penale e amministrativa) si applica la norma speciale, che ha una sfera di applicazione più ristretta e pertinente alla fattispecie in esame (“lo stesso fatto”) Se concorre una norma penale dello Stato e una amministrativa della Regione, si applica sempre la norma dello Stato La legge 157/92 ha soppresso il reato di “furto venatorio”, lasciando applicabili solo le sanzioni regionali I criteri di applicazione delle sanzioni (art. 11) Il limite minimo e il limite massimo La gravità della violazione L’opera svolta dal trasgressore La personalità del trasgressore Le sue condizioni economiche SUSSISTE L’OBBLIGO DI MOTIVARE LE SCELTE ED IL DIRITTO AL RIESAME! La procedura di applicazione I poteri presupposti del pubblico ufficiale nell’atto di accertamento La contestazione e la notificazione Il pagamento in misura ridotta L’ordinanza-ingiunzione I poteri presupposti del pubblico ufficiale nell’atto di accertamento Assumere informazioni Procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora Procedere a rilievi Sequestrare le cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa La contestazione e la notificazione (art. 14) Immediatezza della contestazione Ha valore di atto pubblico, anche se non firmato dal trasgressore La confessione è equivalente se verbalizzata e sottoscritta E’ necessaria Notifica entro 90 gg. se non possibile la contestazione immediata Effetti prescrittivi dell’omessa notificazione Non necessaria la menzione del pagamento in misura ridotta (Cass. Civ. 117/97), salva diversa previsione di legge La notificazione deve essere operata anche verso gli obbligati in solido Il pagamento in misura ridotta (art. 16) Pari al terzo del massimo o al doppio del minimo, se previsto Il pagamento libera gli obbligati: pertanto deve essere verbalizzato Se non viene effettuato sussiste l’obbligo del rapporto all’autorità competente (art. 17), salvo che sussista la connessione obiettiva con un reato (art. 24) Il rapporto non deve avere una forma specifica, salvo che si siano effettuati atti di sequestro cautelare A chi va presentato il rapporto? (disciplina residuale9 Al Prefetto per le violazioni al CdS All’ufficio regionale competente per le materie oggetto di delega (caccia, pesca,…) Al Presidente della Provincia o al Sindaco per le violazioni ai regolamenti L’ufficio territorialmente competente è quello del luogo, non della residenza del trasgressore Il rapporto è atto pubblico, quindi fa prova fino a querela di falso (2700 C.C.), solo per i fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, ma non per gli elementi valutativi (Cass. Civ., 3522/1999) I fatti direttamente accertati non possono essere contestati con prova testimoniale di segno contrario, ma solo querelando il pubblico ufficiale per falso ideologico (Cass. Civ. 1006/1999) Il valore probatorio del rapporto Il rapporto è atto pubblico, quindi fa prova fino a querela di falso (2700 C.C.), solo per i fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, ma non per gli elementi valutativi (Cass. Civ., 3522/1999) I fatti direttamente accertati non possono essere contestati con prova testimoniale di segno contrario, ma solo querelando il pubblico ufficiale per falso ideologico (Cass. Civ. 1006/1999) (Cass. Civ. Sez. I, 7913/90) In materia di caccia in zona vietata, la fede privilegiata del rapporto comporta che il trasgressore: Possa contestare l’effettiva inclusione dell’area nella zona vietata Non possa contestare l’indicazione del luogo contenuta nel verbale L’ordinanza-ingiunzione (art. 18) E’ un atto amministrativo e non giurisdizionale Ha caratteristiche di: Autoritarietà Esecutività Attitudine a diventare definitiva Esecutorietà interna Deve essere scritta e motivata L’alternativa è l’archiviazione L’archiviazione E’ conseguenza dell’infondatezza del rapporto, deducibile d’ufficio o tramite le difese degli interessati E’ disposta con ordinanza motivata Deve essere comunicata solo all’ufficio Non è prevista alcuna forma di riesame o controllo L’ordinanza non acquisisce forza di giudicato, quindi non ostacola l’esercizio dell’azione penale (Cass. Civ. Sez. Unite, n. 6193/1993) La difesa degli incolpati La P.A. ha l’obbligo di assumere le dichiarazioni personali, qualora richieste entro 30 gg. La P.A. ha l’obbligo di esaminare gli scritti difensivi e documenti, qualora inviati entro 30 gg. Non sussiste il diritto al contraddittorio o all’istruttoria Sussiste il diritto alla verbalizzazione dell’audizione personale L’opposizione al sequestro (art. 19) Può essere proposta anche immediatamente e separatamente dall’opposizione principale L’autorità decide con ordinanza motivata entro 10 giorni. Vige il silenzio-assenso La restituzione può essere disposta previa istanza e pagamento delle spese di custodia Se l’opposizione è rigettata, il sequestro cessa efficacia se non viene emessa ordinanzaingiunzione L’opposizione all’ordinanzaingiunzione Proposta davanti al giudice territorialmente competente mediante ricorso Entro 30 gg. dalla notificazione (60 se all’estero) L’opposizione non sospende il termine per l’esecuzione salvo diversa disposizione (inoppugnabile) del giudice, per gravi motivi e ove richiesta