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1.1.2 POTERI GUARDIE
Il manuale della guardia ambientale volontaria 1.1.2 POTERI GUARDIE Competenze delle Guardie Particolari giurate volontarie. A qualsiasi cittadino è riconosciuta la facoltà di procedere a segnalazioni circa le infrazioni alla vigente normativa in difesa dell’ambiente. Alle “guardie”, sono riconosciuti particolari e graduali poteri per rendere le segnalazioni più efficaci, tanto da fargli assumere il carattere di “verbalizzazione”, è quindi, riconosciuta la facoltà di redigere “verbale di accertamento”. La GPG (volontaria e non) trae la sua ragione di esistere dall’esigenza di custodia e protezione dei beni altrui da parte di strutture organizzate, attraverso l’opera di personale appositamente selezionato e addestrato. La qualifica di guardia giurata viene riconosciuta dal Prefetto a coloro che intendono esercitare un'attività di vigilanza e custodia su beni (guardie particolari alle dipendenze di istituti di vigilanza autorizzati o di privati) e un'attività di controllo sulla pratica ambientale (guardie volontarie per conto di associazioni legalmente riconosciute). Istanza di riconoscimento. L'istanza per il riconoscimento deve essere presentata alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo- esclusivamente tramite l'istituto di vigilanza, il datore di lavoro o l'associazione prescelti dall'aspirante ed approvata dal Prefetto o dal Presidente della Provincia. Leggi e Requisiti. L’esercizio di questa attività di vigilanza trova il suo assetto organico nel: Regio Decreto n°773/1931: Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza Regio Decreto n°635/1940: il Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.). Art. 133: “Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati, possono destinare guardie particolari alla vigilanza e custodia delle loro proprietà mobiliari o immobiliari …”. Art. 251: Non può essere attribuita la qualità di guardia particolare giurata a chi ne faccia richiesta per custodire le proprietà che appartengono a lui od ai suoi parenti od affini. Art. 134: “Senza licenza del Prefetto (oggi anche il Presidente della Provincia) è vietato ad enti o privati di prestare opera di vigilanza o custodia diproprietà …” Art.138: Le guardie particolari devono possedere i seguenti requisiti: essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea ; avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva; Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 1 Il manuale della guardia ambientale volontaria sapere leggere e scrivere; non avere riportato condanna per delitto; essere persona di ottima condotta politica e morale; essere munito della carta di identità; essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro. Art. 139: “Gli uffici di vigilanza … e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di PS o di PG”. Art. 249 … omissis …La vigilanza sul servizio delle guardie particolari giurate è esercitata dal Questore, a norma del Regio Decreto-Legge 26 settembre 1935, n. 1952. Art. 252 - Salvo quanto disposto da leggi speciali, quando i beni, che le guardie particolari sono chiamate a custodire, siano posti nel territorio di province diverse, è necessario il decreto di approvazione da parte del Prefetto di ciascuna provincia. Il giuramento è prestato presso uno dei pretori, nei cui mandamenti siano i beni da custodire. Specifichiamo inoltre, che l’art. 138 T.U.L.P.S. al punto n.7) prevede tra i requisiti soggettivi necessari per la nomina a guardia particolare giurata, l’iscrizione all’INPS e all’INAIL. A tal riguardo questo dipartimento, in qualità di ente riconosciuto della protezione civile ed ambientale, in risposta a vari quesiti, ha sostenuto le tesi secondo cui tale requisito doveva ritenersi necessario anche per le guardie giurate volontarie (ittiche e venatorie) la cui nomina era richiesta dalle varie associazioni di volontariato. Ai sensi della normativa vigente. Inoltre, si ritiene che gli atti e i documenti posti in essere per la nomina a guardia giurata particolare, quali atti connessi allo svolgimento dell’attività dell’organizzazione di volontariato, possono essere prodotti in esenzione del pagamento del tributo del bollo a condizione necessaria che i gruppi di guardie ecologiche volontarie, siano iscritti nel registro di cui l’art. 6 della legge n.266/91 e l’aspirante guardia giurata, una volta ottenuta la nomina, possa svolgere l’attività esclusivamente per l’organizzazione a cui appartiene. Le guardie particolari giurate, essendo cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi (per pistola e revolver a tassa ridotta) secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527. Il Giuramento. Ottenuta l'approvazione, le guardie particolari prestano innanzi al Sindaco giuramento con la seguente formula: “Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le funzioni Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 2 Il manuale della guardia ambientale volontaria affidatemi con coscienza e diligenza e l'unico intento di perseguire il pubblico interesse”. Il Sindaco attesta, in calce al decreto del Prefetto, del prestato giuramento.La guardia particolare è ammessa all'esercizio delle sue funzioni dopo la prestazione del giuramento. Ottenendo: la competenza nell'accertamento d’illeciti sia amministrativi e sia penali nella specifica materia di competenza – indicata nell’autorizzazione di polizia: “decreto” - in tutta la provincia di competenza, il riconoscimento di Guardia Volontaria acquisisce la qualifica di Agente di Polizia Amministrativa. La Polizia Amministrativa. Dato atto della qualifica di Agente di Polizia Amministrativa, specifichiamo nel contesto del nostro ordinamento giuridico cosa si intende. Per “polizia” si intende quella funzione amministrativa (svolta dallo Stato e anche da altri Enti) volta ad attuare tutte le misure necessarie, consistenti nella impostazione coattiva di particolari limitazioni per i singoli soggetti, allo scopo: • di assicurare la pacifica convivenza e l’ordinato svolgimento della vita dei cittadini nel rispetto della legge; • di evitare gli eventuali danni e pericoli che potrebbero derivare allo Stato ed alla collettività da un’attività svolta arbitrariamente dai singoli. Generalizzando con il termine Polizia identifichiamo un’attività tesa a risolvere i rapporti tra lo Stato ed i singoli individui ed a stabilire i limiti di azione del primo nei confronti delle libertà individuali, si esplica con provvedimenti di carattere negativo con cui vengono poste limitazioni all’attività dei singoli nell’interesse della collettività. Nell’ambito della Polizia Amministrativa operano la Polizia demaniale, sanitaria, urbanistica, tributaria, stradale, annonaria, metrica, ittica, venatoria, militare, marittima, industriale e, soprattutto, la Polizia di sicurezza (PS). Il Pubblico Ufficiale. Art. 357 CP configura in maniera indubbia la natura giuridica della Guardia come quella di pubblico ufficiale. Art. 357 CP, Nozione di pubblico ufficiale: “Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”. Sono pubblici ufficiali coloro che concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione e sono muniti di poteri: - decisionali; - di certificazione; - di attestazione; - di coazione; - di collaborazione anche saltuaria. L’esercizio di fatto delle funzioni, senza che cioè ci sia stata una investitura formale, è sufficiente a che si riconosca lo status di pubblico ufficiale, a patto che non si commetta il reato di Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 3 Il manuale della guardia ambientale volontaria usurpazione di potere (Cass. Pen. V sez., 84/163468). In questo caso la linea di demarcazione tra la liceità e l'illiceità della funzione è molto sottile. Rientrano nello Status di pubblico ufficiale: l’insegnante di scuola pubblica o privata; il medico ospedaliero; il collaboratore amministrativo di una pubblica amm.ne;i componenti di una commissione di una gara d’appalto; i militari in servizio; il capotreno; il comandante di una nave; il pilota d’aereo; il notaio; le guardie venatorie (Cass. Pen. Sez. V, n. 97/207896). Le GPG in veste di Pubblici Ufficiali hanno poteri di carattere non penale, hanno il potere/dovere di identificare le persone coinvolte nella commissione di illeciti sia penali che amministrativi, al fine di redigere verbale ai sensi dell’art. 255 del regolamento di esecuzione del TULPS, ma sempre e soltanto in relazione e nei limiti, anche temporali, del servizio cui sono destinate. Vale a dire che al di fuori della loro specifica mansione, della loro giurisdizione territoriale e dell’orario di servizio, essi perdono tale qualifica e ritornano ad essere dei normali cittadini. L'articolo 13 della legge n. 689/81 definisce i poteri dei Pubblici Ufficiali in rapporto alle sanzioni amministrative. Essi sono abilitati a: • assumere informazioni competenza; • • • ispezionare cose e luoghi, con l'esclusione della privata dimora; nel merito del proprio ambito di effettuare rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici; eseguire il sequestro cautelare delle cose oggetto di una confisca amministrativa (fucile sub in acque interne); L’accertatore può chiedere informazioni, interpellare gli interessati e le persone informate, prendere visione di registri e documenti, recarsi sui luoghi, ispezionare cose e luoghi diversi dalla privata dimora, effettuare rilievi e operazioni tecniche e procedere a sequestro cautelare. Il cittadino è tenuto a non impedire l’esercizio di questa attività anche se, ovviamente, non ha l’obbligo di rendere dichiarazioni a lui sfavorevoli. La mancanza di collaborazione non può però trasformarsi in opposizione attiva: quest’ultimo comportamento, infatti, potrebbe integrare il reato di violenza, minaccia o resistenza a pubblico ufficiale se connotata da elementi attivi di contrasto. Non va sottovalutato l’obbligo di verbalizzare le eventuali dichiarazioni del trasgressore. Molte volte la modulistica prestampata riporta poco spazio per tali dichiarazioni, ma si tratta di una semplificazione grafica: quando è necessario, si può ricorrere ad altri fogli da allegarsi integralmente al verbale di accertamento e contestazione. La Polizia Giudiziaria. Art. 57 c.p.p., Ufficiali e agenti di P.G.: “… sono Ufficiali di P.G. … dirigenti, commissari, … della PS, … dei CC, Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 4 Il manuale della guardia ambientale volontaria della GdF, degli Agenti di custodia, del CfS, … e il Sindaco dei comuni ove non vi sia un ufficio della PS o un comando dell’Arma dei CC o della GdF. Sono Agenti di P.G. … il personale della PS, … dei CC, della GdF, degli Agenti di custodia, del CfS, e nell’ambito del territorio di appartenenza le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio. Sono altresì ufficiali e agenti di P.G., nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’art. 55”. L’attività della PG può essere d’iniziativa o delegata dall’Autorità Giudiziaria. Opera principalmente nel campo penale. L’attività di PG può essere suddivisa in: informativa, investigativa, assicurativa delle fonti di prova, esecutiva. Accertamento delle violazioni di rispettiva competenza a)assumere informazioni – anche tramite testimoni che poi saranno chiamati in giudizio c)Fare rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica. b)Procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora Il concetto di privata dimora - casa (compreso il cortile, il garage, la cantina, l’orto, il terrazzo) ; - roulotte o tenda; - studio professionale (Cass. Pen. 27/11/1996); - camera d’albergo; - laboratorio artigiano; - circolo privato; - banca, anche se aperta al pubblico; - aziende commerciali e industriali (Cass. Pen. 26/09/1978); - sedi dei partiti politici o associazioni culturali (Cass. Pen. 17/2/1970); - abitacolo della vettura (escluso il portabagagli); c) procedere a perquisizione senza la preventiva autorizzazione del magistrato unicamente per impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze e quanto si è certi di reperire gli attrezzi, le armi, ecc. utilizzate per commettere il reato d) Procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa o, nel caso di reato, per impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze e/o per assicurarne la prova, nei modi e con i limiti con cui il Codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. Le Guardie Volontarie. Le tipologie delle Guardie Volontarie: Guardie ittiche (guardapesca) Guardie venatorie (guardacaccia) Guardie ambientali e/o ecologiche Guardie zoofile Guardie delle aree naturali protette (guardaparco). Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 5 Il manuale della guardia ambientale volontaria Le Guardie ittiche (guardapesca). Definite esplicitamente dall’ art. 31 della Legge n° 1604/1931, che cita testualmente: “Le Province, i Comuni, i Consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare … agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca … Essi, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di Agenti di P.G.” Guardie venatorie. Poteri dei soggetti preposti alla vigilanza venatoria: Tutti i soggetti incaricati della vigilanza venatoria possono chiedere a persone trovate in attitudine di caccia o comunque in possesso di armi o mezzi atti alla caccia, l’esibizione dei documenti previsti dalla legge e della fauna selvatica eventualmente abbattuta. Nel caso di accertamento di illecito penale, solo gli ufficiali e agenti che esercitano le funzioni di PG possono procedere al sequestro delle armi e dei mezzi utilizzati e della fauna selvatica eventualmente abbattuta. La legge 157/92 attribuisce alle GPGV la vigilanza sull’applicazione di una normativa che prevede illeciti penali(reati), e conferisce ad esse una funzione di accertamento dei reati. Tale attività è quella tipica della PG la quale si articola nel prendere notizia dei reati, scoprirne gli autori e assicurarne le prove; attività che viene svolta non soltanto dalle forze di polizia o dalla PA, ma da numerosi soggetti, pubblici e privati, della più varia appartenenza. Ne consegue che le guardie volontarie, essendo incaricate di accertare reati della legislazione sulla caccia, esercitano funzioni di PG limitatamente ed esclusivamente ai reati previsti dall’art. 30 della legge 157/92, come stabilito dagli artt. 55 e 57 ultimo comma del CPP”. Guardie ambientali e/o ecologiche. <<Per “ambiente” deve intendersi il contesto delle risorse naturali e delle stesse opere più significative dell’uomo protette dall’ordinamento perché la loro conservazione è ritenuta fondamentale per il pieno sviluppo della persona. L’ambiente è una nozione, oltre che unitaria , anche generale , comprensiva delle risorse naturali e culturali, veicolata nell’ordinamento del diritto comunitario>>. La parola “ambiente”, quindi, racchiude una serie di leggi della natura più disparata, ma aventi in comune tutto quello che ha a che fare con l’ambiente nel senso più completo del termine (biotico e abiotico). Suolo, aria, acque, rifiuti, bellezze naturali e paesaggistiche, ma anche rumore, elettrosmog. Tutti aspetti legati alla sorveglianza ambientale, affidata anche alle GPGV ambientali. Sentenza della Corte di Cassazione Gambino/Postiglione: “I reati in materia ambientale sono di competenza di tutta la polizia giudiziaria, senza distinzione di competenze selettive ed esclusive per settori, anche se di fatto esistono delle specializzazioni”. “Naturalmente la P.G. potrà avvalersi di “persone idonee” nella qualità di “ausiliari” e l’accertamento tecnico che ne consegue deve considerarsi atto della stessa P.G.” Tutti gli organi di P.G., su iniziativa e su segnalazione, devono comunque sempre Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 6 Il manuale della guardia ambientale volontaria intervenire in ordine ad un reato ambientale. E non possono rifiutare il loro operato (sotto pena di integrazione del reato di omissione di atti di ufficio ex art. 328 C.P.) qualora un privato si rivolga a loro sostenendo, e ciò è frequente, che non è di loro competenza ma che bisogna rivolgersi ad un organo specializzato. Nei reati ambientali l’esigenza di impedire la continuazione dell’attività illecita assume particolare rilievo per l’irreversibilità del danno pubblico che detta condotta può cagionare. Guardie aree naturali protette. Le guardie delle aree naturali protette (guardaparco), oltre al controllo sul rispetto delle norme di carattere ambientale, avranno l’obbligo di controllare che le norme di salvaguardia generali delle aree protette (L. 394/1991 e LR 33/1993) e le norme particolari previste per ciascun Parco vengano rispettate. I reati. I reati che un P.U. può commettere nei confronti della P.A. • Peculato • Malversazione a danno dello stato • Concussione • Corruzione • Abuso di ufficio • Rivelazione di segreti d’ufficio • Omissione di atti d’ufficio • Interruzione di servizio pubblico o di pubblica necessità • Falso in atti pubblici Reati che possono commettere i privati nei confronti dei Pubblici Ufficiali sono: • • • • • Rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale Falsa attestazione o dichiarazione sulla identità o su qualità personali proprie o di altri Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale Resistenza a un pubblico ufficiale Oltraggio a un pubblico ufficiale. Gli illeciti amministrativi e penali. Quando una violazione di legge prevede una sanzione, entriamo nel campo “punitivo”. Naturalmente viene prevista una scala proporzionata di violazioni tra le sanzioni amministrative e le sanzioni penali. Gli illeciti in materia di inquinamento: amministrativi e penali Il concetto di illecito ambientale (formale) non sempre coincide con tutto ciò che è ambientale scorretto o dannoso. Questo confine è spesso fonte di equivoci operati a livello procedurale. Un trasporto illegale di rifiuti pericolosi è sanzionato penalmente, invece un trasporto illegale di rifiuti non pericolosi è depenalizzato. Gli illeciti devono essere valutati esclusivamente rispetto a quello che la norma prevede come tali; se la norma non prevede un aspetto formalmente illecito, quel fatto sarà dannoso e deleterio per l’ambiente, ma non è illegale. Dovrà essere affrontato in sede politica, amministrativa, sociale e culturale. Ma non può generare un intervento del sistema giurisdizionale. Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 7 Il manuale della guardia ambientale volontaria Il campo degli illeciti non sempre è di tipo sanzionatorio, in modo tale da attivare la competenza di un organo di polizia. Il caso classico sono i provvedimenti illegittimi della pubblica amministrazione che, pur violando le leggi, di regola (e salvo casi particolari) non sono illeciti in senso sanzionatorio e quindi non vanno affrontati sotto il profilo delle illegittimità amministrative (ad esempio con il ricorso al TAR). ILLECITI AMMINISTRATIVI Definiti così in quanto punibili con una sanzione amministrativa (Patrimoniale, disciplinare o interdittiva). Sono previste da singole leggi e diffuse in eterogenee materia. Il procedimento inizia con l’accertamento della violazione da parte di un organo accertatore successivamente avviene la contestazione.Sono competenze di un autorità amministrativa che varia secondo il tipo d’illecito (Stato, regione, provincia, comune). Non determinano mai un procedimento penale ma in caso di contestazione attivano un contenzioso amministrativo con l’ente pubblico competente. L’infrazione non risulterà sul certificato penale. IL SISTEMA DEGLI ILLECITI PENALI REATI O ILLECITI PENALI CONTRAVVENZIONI_ Puniti con arresto e/o ammenda. DELITTI _Puniti con ergastolo, reclusione e/o multa. Sono previste dal codice penale o da singole leggi successive, vengono accertati dalla polizia giudiziaria e denunciati alla magistratura(autorità giudiziaria). Determinano un procedimento penale che può evolversi in un processo (dibattimento) davanti al giudice. L’eventuale condanna risulterà sul certificato penale. Le violazioni penali determinano la “recidiva” (che risulta dal certificato penale). Le violazioni amministrative determinano la “reiterazione” (art. 8/bis L. 689/81 così come novellata dal D.L..gvo 30 dicembre 1999, n. 507) che comunque non risulterà mai sul certificato penale (al pari di ogni sanzione amministrativa). Nel caso di pagamento in misura ridotta tuttavia non operano gli effetti della reiterazione. Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 8 Il manuale della guardia ambientale volontaria 1.1.2 SISTEMA ACQUE Legge Galli 5 gennaio 1994 n° 36 ISTITUITA PER REGOLARE E DISCIPLINARE LA QUALITA’ ED IL CONSUMO DELLE ACQUE. Art. 1 “tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà” Art. 2 “l’uso dell’acqua per il consumo umano è prioritario Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell’acqua per il consumo umano”. L'inquinamento delle acque Le acque che risultano alterate, deteriorate o contaminate sono soggette ad inquinamento, che può essere: L'inquinamento ad andamento acuto: Si verifica quando nelle acque vengono immesse sostanze particolarmente tossiche e di solito, cessata la causa inquinante, non occorre molto tempo alla ripresa, sia pure lenta e difficoltosa, dei processi biologici. L'inquinamento ad andamento cronico: Si verifica quando l'apporto inquinante, più modesto in concentrazione e dannosità delle sostanze, avviene in modo continuo nel tempo. Pertanto, la rarefazione delle popolazioni biologiche non si rende presto manifesta, ma in definitiva il danno risulta di gran lunga maggiore e costituisce un progressivo impoverimento se non la completa sterilizzazione di corpi idrici anche molto estesi. Un corso d’acqua viene costantemente raggiunto da materia organica prodotta altrove che si aggiunge a quella derivante dai vegetali che lo popolano: fogliame o rami legnosi prodotti dalla vegetazione sia riparia che presente nel bacino scolante o per effetto di ruscellamento superficiale in occasione di forti precipitazioni. Questi apporti di sostanza organica costituiscono materiale da demolire e su cui s’insedia una miriade di microscopiche forme di vita in larga parte costituite da batteri, funghi, protozoi e piccoli animali pluricellulari (la così detta “catena del detrito”) che, in maniera organizzata, sfrutta questa disponibilità di sostanza organica per lo svolgimento delle proprie funzioni vitali. Tutti i processi di demolizione sono dipendenti dall’approvvigionamento d’ossigeno atto a sostenere la respirazione della comunità dei decompositori. Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 9 Il manuale della guardia ambientale volontaria La concentrazione di ossigeno 02 disciolto è maggiore nelle acque fresche e correnti. Il movimento dell'acqua, il suo correre e saltare, consente sia uno scambio diretto e sia una maggiore penetrazione dell'aria, - l'autodepurazione, - processo di demolizione delle sostanze organiche naturale. Inoltre, la temperatura influisce notevolmente sulla presenza della quantità di ossigeno presente nel corso d’acqua, infatti in un litro d'acqua dolce: a 0° C. sono presenti 14,1 mg. di 02; a 30° C. sono presenti 7,5 mg. di 02. In presenza di un'elevata concentrazione di materiale sospesi, l'acqua può intorbidirsi sino ad impedirvi la fotosintesi dei vegetali. Ciò comporta una progressiva diminuzione della riserva di ossigeno, che è determinante per la sopravvivenza del sistema ecofluviale. Attualmente le condizioni ecofluviali sono compromesse sia dalla continua sottrazione del liquido e sia dalla presenza dei detergenti negli scarichi fognari. Quest'ultimi a causa delle loro capacità enzimatiche si sottraggono alla capacità di autodepurazione aerobica determinando così un processo definito eutrofizzazione. Anche i piccoli centri urbani sono costretti a dotarsi di impianti di depurazione atti a migliore il normale processo di auodepurazione. Nel nostro Paese, però, il 50% però dei comuni non dispone di impianti adeguati a questo fondamentale processo di depurazione, infatti gli impianti disponibili sono per il 20% di tipo esclusivamente meccanico, l'80% attua anche il trattamento chimico biologico, nessuno al fine di restituire al suolo o ai corpi idrici acque realmente pure, applica il terzo stadio: la fitodepurazione. A tal proposito si ricorsa l'esperienza tedesca dei canneti fluviali presso le foci dei fiumi che sono in grado di fissare l'azoto ed il fosforo con grande capacità Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 10 Il manuale della guardia ambientale volontaria depurativa, infatti le sostanze inquinanti prodotte da un uomo in un anno possono essere depurate con solo cinque mq. di canne. CONGESSIONI – GRANDI DERIVAZIONI Per derivare e utilizzare un’acqua pubblica, se si tratta di grandi derivazioni ai sensi dell'art. 6 del R.D. n. 1775/33, occorre ottenere apposita concessione rilasciata con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici. Le domande devono essere corredate dai progetti di massima delle opere da eseguire per raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque (art.7 R.D. 1175/33). Sono dirette al Ministro dei Lavori Pubblici e presentate all'Ufficio del Genio Civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa. Piccole derivazioni Con L.R. 13/04/94 n.5, sono state subdelegate alle Province le funzioni relative a: l'istruttoria ed il rilascio delle concessioni di piccole derivazioni di acque pubbliche; le licenze di attingimento; le autorizzazioni per la ricerca e le concessioni per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee ad usi diversi da quelli domestici; la polizia subdelegata. amministrativa relativa alla materia CEMENTIFICAZIONE Fino a cinquant'anni fa venivano privilegiate le opere di contenimento elastiche, oggi, invece, alcune rive naturali (per esempio si veda il Vallo del Diano) sono state sostituite da colate di cemento e molti letti dei fiumi sono stati lastricati con lo stesso. Così cessano le funzioni dei corsi d'acqua di levigare e addolcire le increspature tettoniche delle montagne e di allungare nel mare le pianure. La cementificazione accelera talmente il corso dell'acqua da erodere e minacciare coste, rive, boschi, campi e manufatti. Arrestandosi, poi, il trasporto solido di detriti e ciottoli scompaiono le spiagge, inghiottite dal mare. L'impermeabilizzazione del letto impedisce ogni rapporto tra le acque superficiali e quelle freatiche, che alimentano le falde. Inoltre l'impermeabilizzazione delle sponde riduce anche l'umidità dell'ambiente circostante causando la scomparsa della vegetazione ripale. I terreni agricoli s’inaridiscono, la qualità della vita biologica del fiume s’impoverisce e si riduce la capacità di autodepurazione. La vegetazione trattiene l'acqua piovana, la purifica e la cede lentamente, alimentando il fiume in modo Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 11 Il manuale della guardia ambientale volontaria continuo e regolare. Evita l'eccessiva evaporazione delle acque in estate, crea zone d'ombra necessarie alla vita di molti animali. Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152: Emette disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/Cee concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/Cee relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. FINALITA’: Il decreto 152 definisce la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee dall’inquinamento. Si propone di perseguire tale obiettivo attraverso: • • • • • • Individuazione degli obiettivi di qualita’ ambientale e per specifica destinazione . La tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi dei bacini idrici. Il rispetto dei valori limiti degli scarichi in relazione agli obiettivi di qualita’ del corpo idrico ricettore. L’adeguamento dei sistemi di fognatura e di depurazione. La riduzione degli inquinamenti nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili. L’individuazione delle misure per il risparmio idrico e riciclo acque. Gli obiettivi minimi di qualità ambientale da perseguire prevedono i seguenti risultati: Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 12 Il manuale della guardia ambientale volontaria entro il 31.12.2008 i corpi idrici devono raggiungere l’obiettivo di qualità “sufficiente”; entro il 31.12.2016 è prefissato il raggiungimento dell’obiettivo di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali di “buono”. I corpi idrici con categoria “elevato”dovranno mantenere tale stato. NOZIONE DI SCARICO Si definisce SCARICO qualsiasi immissione diretta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla natura inquinante, anche sottoposte preventivo trattamento di depurazione. A differenza del rifiuto per il quale si prevede che venga raccolto in contenitore, buste (sia esso liquido o solido) e portato in particolari zone per disfarsene. Le“ACQUE DI SCARICO” sono tutte le acque reflue provenienti da uno scarico. E’ scarico solo quello diretto in corpi idrici ricettori (di acque superficiali, sotterranee, suolo, sottosuolo, fognature). DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI DELLE ACQUE DI SCARICO: “ACQUE REFLUE DOMESTICHE” Sono gli scarichi provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano o da attività domestiche. “ACQUE REFLUE INDUSTRIALI” Qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque meteoriche e di dilavamento. “ACQUE REFLUE URBANE” Sono acque reflue domestiche o il miscuglio di quelle acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato. CRITERI GENERALI DELLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI Gli scarichi devono rispettare i valori di concentrazione delle tabelle dell’All. 5 e attenersi ai valori limite regionali. Gli scarichi devono essere accessibili a campionature e nel caso di presenza di sostanza della tab. 5 allegato 5, l’autorità può richiedere trattamenti separati prima della confluenza nello scarico finale ed evitare la miscelazione. Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 13 Il manuale della guardia ambientale volontaria SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI Gli scarichi già autorizzati di acque reflue urbane provenienti da impianti di trattamento, devono conformarsi ai nuovi valori limiti. Gli scarichi già esistenti si adeguano entro 3 anni(giugno 2002). SCARICHI SUL SUOLO Lo scarico sul suolo è vietato ad esclusione di: -scarichi di acque reflue urbane e industriali dove sia accertata l’impossibilità, anche l’eccessiva onerosità di potersi collegare a corpi idrici superficiali o fognature, -piccoli scarichi rilasciati ai sensi della Delibera 1977, (nuclei abitativi con meno di 50 abitanti equivalenti). Gli scarichi sul suolo già autorizzati, devono essere convogliati in reti fognarie o corpi idrici superficiali entro giugno del 2002 (3 anni) o adeguati alla Tab.4, All.5. E’ vietato scaricare sul suolo particolari sostanze. DEFINIZIONI “TRATTAMENTO PRIMARIO” Il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo fisico ovvero chimico, che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi, ovvero mediante altri processi a seguito dei quali il BOD5 delle acque reflue in arrivo sia ridotto almeno del 20 % prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque reflue in arrivo siano ridotti almeno del 50%. “TRATTAMENTO SECONDARIO” Il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell’allegato 5. “STABILIMENTO INDUSTRIALE” / “STABILIMENTO” Qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l’utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell’allegato 5. OBIETTIVO DI QUALITA’ AMBIENTALE E’ definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate. OBIETTIVO DI QUALITA’ PER SPECIFICA DESTINAZIONE Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 14 Il manuale della guardia ambientale volontaria Individua lo stato dei corpi idrici idoneo ad una particolare utilizzazione da parte dell’uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi. AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI CRITERI GENERALI • Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. • L’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività o in capo al consorzio. • Le autorizzazioni provvisorie, sono rilasciate per la sola messa a regime di nuovi impianti. • La domanda di autorizzazione è inoltrata alla provincia che provvede al rilascio entro 90 giorni. • L’autorizzazione ha validità per quattro anni. Un anno prima della scadenza deve essere presentata richiesta di rinnovo. Se per scarichi pericolosi il rinnovo non viene rilasciato entro 6 mesi dalla scadenza lo scarico deve cessare immediatamente. • Nel caso di diversa destinazione, di ampliamento, ristrutturazione, modifiche del produttivo, è richiesta nuova autorizzazione. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI Essa deve essere corredata con: • Caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico; • provenienza e quantitativi di acque prelevate nell’anno solare; • caratteristiche del corpo ricettore; • descrizione del sistema di scarico e punti di prelievo per il campionamento; • mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo; • sostanze trattate nei processi produttivi; • sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limiti consentiti. Per scarichi contenenti sostanze pericolose di cui alle tabb. 3/A e 5 dell’ All. 5, la richiesta deve altresì contenere: -La capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi. Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 15 Il manuale della guardia ambientale volontaria -Il fabbisogno idrico orario per ogni specifico processo produttivo che l’autorità competente (regione, agenzia regionale di protezione ambientale, provincia) sulla base di un programma specifico effettua per il controllo sugli scarichi. Non è ammesso il campionamento istantaneo su un solo campione. Il controllo della conformità degli scarichi di acque reflue urbane ai valori limite, prevede campionamenti ponderati nell’arco di 24 ore. Sono ammessi anche occasionali superamenti. Il controllo sulla conformità degli scarichi industriali sono riferiti a un campione medio prelevato nell’arco di almeno 3 ore. CONTROLLO DEGLI SCARICHI PERICOLOSI L’autorità che autorizza può prescrivere per scarichi pericolosi della tab, 3/A e tab 5, all.5, l’installazione di strumenti automatici per il controllo qualitativo degli stessi, i risultati vanno tenuti per almeno tre anni. IL QUADRO SANZIONATORIO Nell'articolo 54: sono state previste le sanzioni amministrative pecuniarie che vengono a colpire le violazioni delle disposizioni in materia di scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie. SANZIONI AMMINISTRATIVE previste per: – – – – – Scarico (generico), Scarico in aree di salvaguardia per le risorse idriche o aree protette, Scarichi di effluenti zootecnici, Violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, Non ottemperanza alle prescrizioni impartite dall’autorità competente. Nell'articolo 59: – sono state previste le sanzioni penali contravvenzionali concernenti le violazioni degli obblighi relativi agli scarichi delle acque reflue industriali; – è, altresì, previsto il sanzionamento penale nella distinta ipotesi di superamento dei limiti di accettabilità da parte del gestore degli impianti pubblici di depurazione delle acque domestiche o delle reti fognarie. SANZIONI PENALI • • • scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, scarichi di acque reflue industriali non autorizzati che contengono sostanze pericolose, scarico (pur se autorizzato) di acque reflue industriali superando i valori limite, Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 16 Il manuale della guardia ambientale volontaria • Scarico (autorizzato), di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose indicate in tab. 5 e 3/A dell’all. 5, senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione. Nell'articolo 58: disciplina il ristoro del danno ambientale nonché gli interventi di bonifica e di ripristino dei siti inquinati; è stato riprodotto un meccanismo analogo a quello dell'articolo 17 del citato decreto legislativo 22/97 in materia di rifiuti; DANNO AMBIENTALE, BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI in cui Il soggetto ha l’obbligo • • • • Entro 48 ore di notificare al comune, provincia e regione e organi sanitari la situazione di inquinamento determinato ovvero il concreto pericolo; Entro le successive 48 ore dà comunicazione degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare lo stato di inquinamento ambientale e per la riduzione del rischio sanitario e ambientale; Entro 30 giorni presenta al comune e regione il progetto per la bonifica dei siti; Il comune e la regione successivamente, sentiti gli altri organi territoriali preposti, approvano il progetto prescrivendone l’esecuzione al soggetto obbligato. Chiunque ha cagionato un danno ambientale o pericolo di inquinamento e non ottempera ai suindicati obblighi è punito con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l’ammenda da £ 5.000.000 a £ 15.000.000, oltre al risarcimento del danno non eliminabile con gli interventi di messa in sicurezza. COMPETENZE E GIURISDIZIONE al riguardo gli accertamenti amministrativi e la irrogazione della sanzione amministrativa provvede la regione ad esclusione dei comuni per scarichi in reti fognarie. Alla contestazione e notificazione dell’illecito possono essere prodotti scritti difensivi nei termini della L.689 (30 gg) o chiedere di essere ascoltati. Nel caso di non accoglimento e avverso l’ordinanzaingiunzione è esperibile giudizio di opposizione di competenza dell’autorità giudiziaria (art 23 L.689). I proventi sono versati a favore del bilancio regionale e destinati ai capitoli per risanamenti ambientali e riduzione inquinamento. INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO. Oltre alle procedure sanzionatorie a secondo della gravità si procede alla diffida, stabilendo un termine per l’eliminazione delle irregolarità; alla diffida e contestuale la sospensione temporanea dell’autorizzazione a tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute umana e per l’ambiente; la revoca dell’autorizzazione, nel caso di mancato adeguamento alle prescrizioni o di reiterate violazioni che determinano pericolo per la salute umana o per l’ambiente. Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 17 Il manuale della guardia ambientale volontaria 1.1.3. IBE L’Indice Biotico esteso è un indicatore che serve per valutare la qualità complessiva dell’ambiente acquatico mediante l'analisi delle popolazioni di fauna macrobentonica che vivono nell’alveo dei fiumi. Si basa essenzialmente sulla diversa sensibilità agli inquinanti di alcuni gruppi faunistici e sulla ricchezza complessiva di determinate specie in particolari situazioni di inquinamento acquatico. Per comprenderci al meglio bisogna analizzare, in primis, il significato del genere macroinvertebrati bentonici: “ossia quegli organismi di piccole dimensioni (da 0,5mm a 5 cm) che vivono a contatto con il fondo del corso d’acqua, pertanto, la loro vita è fortemente condizionata dalla qualità delle acque stesse perché, avendo una capacità di spostamento molto limitata, o quasi nulla, risentono facilmente degli effetti di un eventuale inquinamento.”. Questi esseri risultano gli organismi più adatti a testare le acque, perché: • numerose specie sono molto sensibili all’inquinamento e reagiscono prontamente ad esso; • vivono sul fondo dei corsi d’acqua senza grandi migrazioni, per cui rispondono bene alle variazioni della qualità dell’acqua; • hanno cicli di vita raramente inferiori ad un anno, per cui sono stabilmente presenti nel corso d’acqua; • sono facilmente campionabili e classificabili. Da ciò è deducibile che questi organismi rappresentano il prodotto del proprio ambiente di vita (habitat) e, in presenza di sostanze tossiche, subiscono modificazioni del proprio stato naturale. Fanno parte della fauna macrobetonica: Plecotteri, Tricotteri, Efemotteri, Coleottori Crostacei, Molluschi, Oligocheti, Irudinei. Cnidari. Testando l’ambiente fluviale attraverso l’Indice Biotico Esteso riusciamo a: • fornire un giudizio sintetico sulla qualità complessiva dell’ambiente fluviale; • esprimere un giudizio complementare al controllo fisico e chimico, verificando l’effetto d’insieme prodotto dalle cause inquinanti; • individuare e quantificare gli effetti di scarichi saltuari o accidentali di sostanze inquinanti, difficilmente rilevabili con altri metodi se non si campiona nel momento dello sversamento; • suddividere i corsi d’acqua in classi di qualità contraddistinte da diversi colori, che si alternano per tutta la lunghezza del corpo idrico, dalla sorgente alla foce. Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 18 Il manuale della guardia ambientale volontaria L’applicazione del metodo si articola in tre fasi: 1. Indagini preparatorie. 2. Attività di campo. 3. Attività di laboratorio. INDAGINI PREPARATORIE In questa prima fase i corsi d’acqua vanno esaminati attentamente dal punto di vista della struttura del reticolo idrografico e del regime idrogeologico, cosa altrettanto importante è raccogliere informazioni circa eventuali presenze di scarichi fognari e industriali, la posizione di eventuali opere idrauliche e centri abitati, l’esistenza di affluenti per poter dislocare le stazioni di prelievo in modo mirato. Elargendo, così, una tabella descrittiva del tratto di corso fluviale interessato, indicante la DESCRIZIONE GLOBALE DELL'AMBIENTE E DEL CORSO D'ACQUA con annotazioni sulle caratteristiche del luogo di raccolta: temperatura, tipo di rive, portata media, struttura del fondale, larghezza dell’ alveo, presenza di scarichi nelle immediate vicinanze, manufatti artificiali (sponda dx, sponda sx) ed altre caratteristiche ambientali, vegetazione riparia, vegetazione acquatica, organismi incrostanti, presenza di anaerobiosi ecc. Strumenti necessari per il campionamento: Il retino per macro invertebrati (25 cm di larghezza e 20 cm di altezza e rete di nylon a maglie strette). Al fondo della rete viene applicato un contenitore di plastica in cui viene convogliato il materiale raccolto con: secchi, pinzette, etichette, pennarelli, guanti monouso, lenti di ingrandimento, stivali, colini e setacci, stracci e asciugamani, cassetta del pronto soccorso. E’ importante ricordare che: Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 19 Il manuale della guardia ambientale volontaria • non vengono effettuati campionamento nel periodo immediatamente successivo ad un’asciutta e ad una piena; • non vengono eseguiti prelievi immediatamente a valle di uno scarico o di un affluente; • non vengono eseguiti prelievi laddove c’è una forte corrente perché aumenta l’ossigenazione e questo potrebbe alterare i dati. Il Campionamento: viene realizzato lungo il corso d’acqua in senso trasversale, cioè da sponda a sponda tracciando un transetto ideale. La Raccolta dei macro invertebrati: Avviene raschiando il fondo con il retino per circa 20/30 minuti, spostandosi in modo obliquo e controcorrente, setacciando il fondo e rimuovendo sassi e ciottoli. Lavando il materiale raccolto riversandolo con dell’acqua nel retino, aggiungendo acqua nella bacinella di raccolta in modo che tutto il materiale risulti sommerso e gli organismi possano muoversi. Si analizza il campione un po’ per volta, raccogliendo con le pinzette a punta morbida tutti gli organismi raccolti. ATTIVITA’ DI LABORATORIO La classificazione e l’identificazione qualitativa dei macroinvertebrati viene confermata in laboratorio con l’osservazione allo steremicroscopio. Una volta terminati la separazione e il riconoscimento di tutti gli organismi, si può calcolare il valore usando l’apposita tabella. Essa è costituita da una serie di righe in cui compaiono i gruppi faunistici disposti in ordine di sensibilità all’ambiente e da una serie di colonne in cui è riportata la ricchezza delle famiglie. La cifra segnata nella colonna risultante dall’intersezione della riga e della colonna di riferimento costituisce il valore dell’indice biotico. Al fine di riassumere l’informazione fornita dagli indici, i valori dell’I.B.E. sono stati suddivisi in 5 gruppi che costituiscono altrettante “classi di qualità” attribuendo in una tabella colori diversi per facilitarne la lettura. Ambiente non inquinato o non alterato in modo sensibile Ambiente in cui sono evidenti alcuni effetti dell’inquinamento Ambiente inquinato Ambiente molto inquinato Ambiente fortemente inquinato Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 20 Il manuale della guardia ambientale volontaria SONO INDICATORI DI QUALITA’: i TRICOTTERI: le loro larve sono sensibili alle modificazioni del loro habitat, per questo vengono usate come indicatori biologici. Queste specie reagiscono alla presenza dei metalli pesanti nell’acqua anche a bassissime concentrazioni, sperimentalmente è stato dimostrato che cadmio, piombo e mercurio hanno azione neuro-tossica sulle piccole larve . Si rinvengono solo in acque pulite o leggermente inquinate. EFEMOTTERI: la temperatura dell’acqua regola la schiusa delle uova, solo quando sono state raggiunte le condizioni ambientali adatte la larva matura nuota verso la superficie ed emerge dall’acque e compie l’ultima muta. Si rinvengono solo in acque pulite o leggermente inquinate. PLECOTTERI: si trovano sul fondo di ruscelli e fiumi d’acqua dolce fredda ben ossigenata e limpida, di conseguenza si trovano solo in acque pulite La presenza di tricotteri, efemotteri e plecotteri indica che il fiume è in salute. La loro assenza indica invece la presenza di inquinamento. I CROSTACEI presenti nelle acque fluviali sono i Gammaridi e gli Asellidi . I GAMMARIDI vivono in acque limpide, il livello di ossigeno non deve essere troppo basso, ciò provocherebbe un cambiamento del loro colore Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 21 Il manuale della guardia ambientale volontaria verso il bianco-giallo. La loro presenza indica una leggera contaminazione del corso d’acqua. Gli ASELLIDI, invece , sono rinvenibili in acque molto inquinate. Tra i PLATELMINTI, le PlANARIE sono indicatori di acque molto pulite poiché popolano corsi d’acque limpidI, con forti correnti, quindi ricche d’ossigeno. Ci sono poi i Tubificioli e gli Irudinei , che sono frequenti in acque inquinate . I COLEOTTERI si trovano solo in acque limpide e molto ossigenate . Quelli più diffusi sono gli Elmidi, che si nutrono principalmente di alghe. I MOLLUSCHI tipici d’acqua dolce sono gli Ancillidi e i Limneidi, che si adattano a vivere in qualsiasi condizione ambientale , anche la più sfavorevole. Fine - prima lezione - primo modulo. Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 22 Il manuale della guardia ambientale volontaria 1.2.1 LA PESCA LA PESCA SPORTIVA La pesca sportiva è uno “sport” che può essere praticato sia in corsi d'acqua dolce che in mare. È molto diffusa in diverse regioni italiane attraverso la presenza di circoli di appassionati. Prima di tutti è da menzionare la “ FIPSAS ” (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee). La cui ETICA sportiva è così riassumibile: Il No-kill e catch & release viene praticata soprattutto nelle acque cosiddette "a vocazione salmonicola” prevedendo il rilascio del pesce catturato. In semplici parole gli affiliati di questa particolare etica sportiva sulla pesca possono essere definiti ecologisti contro la caccia ma non (troppo), contro la pesca. Le TECNICHE di pesca utilizzate sono: 1. Pesca al tocco o passata. 2. Pesca a spinning. 3. Pesca a mosca. 4. Pesca a fondo. Le esche naturali utilizzate sono vermi, bigattini, uova di pesce, insetti, camole. Le esche artificiali da utilizzare sono: Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 23 Il manuale della guardia ambientale volontaria Gli attrezzi regolamentati da legge sono: La pesca sportiva non si differenzia da quella professionale soltanto per le attrezzature o per la non commercializzazione del pescato, si differenzia perché è uno sport (anche se non nel senso classico della parola) e in quest'ottica va vista e vissuta. L’agonismo. Da quando esiste la pesca con la canna esistono le gare. Solo con la nascita delle Federazioni Sportive Nazionali di Pesca si può parlare di agonismo. Infatti, le gare sono disciplinate da appositi Regolamenti nazionali e internazionali. In base al R.D. n.1486 del 1914 e n.1604 del 1931 e sanzioni gli atti da non compiere sono: ¾ pesca mediante sbarramento, prosciugamento, sommovimento del fondo, durante l’asciutta; ¾ occupazione di più della metà del bacino o della metà del corso d’acqua (lasciare almeno 1 mt. per il passaggio del pesce); Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 24 Il manuale della guardia ambientale volontaria ¾ pesca a distanza inferiore a quella prescritta da ponti, sbocchi di canali. (40 mt. con attrezzi e 1 mt. Azione canna – rifugio pesci - pericolo); ¾ mancato rispetto della distanza di pesca dall’altro pescatore; ¾ pesca di pesci in periodo di divieto; ¾ pesca zona di divieto; ¾ raccolta o detenzione di uova di pesci dei quali è vietata la pesca; ¾ introduzione di nuove specie o varietà di pesce senza permesso; ¾ cattura di pesce novello o sottomisura; ¾ raccolta di pesci uccisi con esplosivo, corrente elettrica; ¾ mancato adempimento delle norme prescritte per le derivazioni d’acqua; ¾ pesca in acque riservate senza l’autorizzazione del concessionario. ¾ pesca senza licenza. ¾ dimenticanza della licenza di pesca (il possesso della stessa è stato successivamente accertato). Nel momento in cui ci ritroviamo in presenza di illeciti penali, si effettua denuncia all’autorità giudiziaria e si provvede alla contravvenzione, in base all’Art. 6 comma 1 - 1604/1931 è vietato: • la pesca con esplosivi • con corrente elettrica e • con l’utilizzo di sostanze venefiche. Inoltre il regolamento provinciale e sanzioni definisce attrezzi, esche, tempi, zone e modalità, riguardo l’esercizio della pesca. Per le sanzioni valgono le leggi nazionali tranne per: ¾ Pesca con esche non consentite. ¾ Pesca di salmonidi in numero superiore a cinque. ¾ Pesca di più di 5 Kg. di pesce. In base al Regolamento provinciale le acque sono state classificate in principali e secondarie. Le diverse licenze che autorizzano la pesca sono: Licenza di tipo “A” per i pescatori di mestiere Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 25 Il manuale della guardia ambientale volontaria Qualsiasi attrezzo di pesca di superficie in uso nelle acque principali, deve essere munito di segnalazioni galleggianti, di colore giallo, all’inizio e alla fine di esso. VALIDA 6 ANNI IMPORTO ANNUALE € 43,64. Viene abolito il bilancione. Tra le tecniche di pesca vietata ricordiamo quella con il "bilancione", ossia con grande rete quadra immersa nell'acqua e sollevata periodicamente per raccogliere il pescato. Lo sparviero è consentito solo in mare. Tremaglio : lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a mm 18 e la lunghezza massima non deve superare i 30 m lineari. Devono essere collocate a non meno di 500 m l’una dall’altra. Coppolo per gamberelli ad imboccatura quadrangolare, il lato non deve essere superiore a m.1,50 e il lato della maglia non deve essere inferiore a millimetri 6. L’uso di detto attrezzo è consentito senza l’uso del “bastone scacciatoio”. il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri 12; Voltolina per gamberetti il cui lato della maglia non deve essere inferiore a millimetri 6 ed è ammesso l’uso di un massimo di 25 attrezzi per ogni titolare di licenza. Bertovillo il cui lato della maglia non deve essere inferiore a millimetri 8, inoltre la rete terminale deve essere senza ali, il diametro della circonferenza non dovrà superare gli 80 centimetri; è ammesso l’uso di un massimo di numero 10 attrezzi per ogni titolare di licenza. Nassa la cui struttura deve permettere l’uscita del novellame della specie alla cui cattura l’attrezzo è destinato, deve avere un diametro massimo di 40 cm ed è ammesso di collocare un massimo di numero 10 di attrezzi per ogni titolare di licenza. Licenza di tipo “A” speciale VALIDA 6 ANNI IMPORTO ANNUALE € 43,64 E’ consentita la bilancia a forca. L’uso dell’attrezzo è consentito solo nelle acque principali del fiume Alento, unicamente ai residenti nei comuni di Ascea, Casalvelino e Castelnuovo. Il lato della rete non deve essere superiore a metri 6 e il lato della maglia non deve essere inferiore a millimetri 12, la distanza tra un attrezzo e l’altro non deve essere inferiore a 25 metri, sia sulla stessa riva che tra le due rive. Bilancia il cui lato della rete non deve essere superiore a metri 3 e il lato della maglia non deve essere inferiore a millimetri 12. E’ ammesso l’uso di un solo attrezzo per ogni titolare di licenza da usarsi solo dalla riva, a piede asciutto e a una distanza non inferiore a metri 25 da pescatore a pescatore, sia sulla stessa Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 26 Il manuale della guardia ambientale volontaria riva che tra le due rive. Nelle acque principali e secondarie è consentito il misuratore della maglia delle reti. Licenza di Tipo “B” VALIDA 6 ANNI IMPORTO ANNUALE € 22,72 Canna con o senza mulinello, per ogni canna sono consentiti fino ad un massimo di tre ami, oppure una ancoretta, oppure una esca artificiale armata anche con più ami e/o ancorette, oppure fino ad un massimo di cinque mosche artificiali. Licenza di Tipo “B e C” Bilancina il cui lato della rete non deve essere superiore a 1,50 m e il lato della maglia non deve essere superiore a 12 mm. L’uso dell’attrezzo è consentito solo sulla riva, a una distanza non inferiore a 15 m da un pescatore all’altro. Licenza di Tipo “C” VALIDA 6 ANNI IMPORTO ANNUALE €13,68 E’ prevista la pesca con: 1. BILANCINA (mt. 1,50) 2. MAZZETTO 3. CANNA SENZA MULINELLO 4. BILANCIOLA PER GAMBERI 5. GUADINO (per ausilio) Licenza di tipo “D” VALIDA 3 MESI IMPORTO TRIMESTRALE € 8,52 RIPOPOLAMENTO I ripopolamenti delle acque sono effettuati per motivi diversi, ma generalmente sono riconducibili, in relazione allo stato degli stocks selvatici, all’impatto delle attività umane ed alla facilità con cui i fattori limitanti la produzione naturale possono essere rimossi o migliorati a quattro categorie fondamentali: • Ripopolamento di mitigazione. • Ripopolamento per sostentamento. • Ripopolamento per ricostruzione. • Ripopolamento per la creazione di nuove aree di pesca. Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 27 Il manuale della guardia ambientale volontaria Ripopolamento per sostentamento E’ il principale metodo utilizzato per mantenere o accrescere gli stocks ittici quando la produzione è ritenuta essere inferiore a quella che il corpo idrico potrebbe contenere. Ripopolamento di mitigazione Si intendono le operazioni di semina per il recupero delle potenzialità riproduttive a seguito della costruzione di dighe o di integrazione delle perdite per attività di risistemazione idraulica degli alveoli. Ripopolamento per ricostruzione E’ il ripristino di condizioni naturali come il miglioramento della qualità delle acque o la realizzazione di passaggi per pesci. Ripopolamento per nuove aree di pesca Si intende l’introduzione di specie ittiche in aree non precedentemente occupate per isolamento geografico. Parlando di ripopolamento sembra giusto soffermarci un attimo sul ciclo biologico di un particolare essere vivente marino: “la trota”. Ma, come avviene la fecondazione di questi esseri e, quindi la nascita delle uova embrionate? Le trote sono ovipare e si producono con fecondazione esterna dei loro produttori sessuali(uova e spermatozoi). In natura, nel periodo invernale, si vedono le trote risalire i corsi d’acqua in cerca dei fondali ghiaiosi con poca profondità, raggiunta la zona adatta inizia il cerimoniale nuziale. Con il termine uova embrionale si intendono le uova arrivate allo stato di maturazione in cui sono visibili per trasparenza gli occhi. Esse sono facilmente manipolabili e trasportabili se mantenute in ambiente umido. Il Ripopolamento con uova embrionale è meno rischioso ed evita molti pericoli. Le uova embrionate sono più facilmente trasportabili, ma durante l'incubazione in ruscello, negli appositi contenitori ideati dal Vibert, sono anche severamente decimate dalla selezione naturale e i superstiti, però, in ogni caso, sono alloctone, cioè estranei alla fauna ittica originaria delle nostre terre. I Ripopolamenti Ittici. Per riprodursi tutte le specie di trote risalgono i fiumi, fin dove è possibile, alla ricerca delle zone di fregola, cioè ruscelli dal fondo ghiaioso percorsi da acque sorgive. Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 28 Il manuale della guardia ambientale volontaria In presenza di ostacoli frapposti alla risalita, sarà sempre necessario ripopolare le acque con trotelle, avannotti o uova embrionate oppure seminare trote adulte per garantirsi la presenza dei pesci. Come avviene il ripopolamento. La pescosità dei fiumi è sempre più ridotta, ma è errato pensare di poter inseminare materiale adulto nei corsi d’acqua, poiché esso altererebbe il normale equilibrio ecologico del sistema fluviale, perciò è nato un sistema che aiuta la pescosità senza alterare gli equilibri biologici. L’incubatore da fiume Mantiene le uova ben ossigenate assicurandole nel contempo le migliori condizioni igienico-sanitarie, le fa schiudere al buio e protegge gli avannotti da eventuali predatori fino alla taglia necessaria per avventurarsi da soli nel fiume. Esso permette l’osservazione delle uova e degli avannotti in qualsiasi momento. Modello Vibert Questo modello consente di sotterrare in depositi di ghiaia, all’interno delle correnti d’acqua, scatolette di plastica dette “scatole Vibert”, contenenti uova d’embrione pronte per nascere direttamente nel fiume. I fori esistenti sui sei lati della scatola permettono alla corrente d’acqua di recare alle uova l’ossigeno necessario, in seguito gli avannotti possono uscire dalla scatola e proseguire il loro sviluppo sotto la ghiaia. Nel fiume bisognerà scegliere come luoghi d’ immersione quelli dove l’acqua è chiara, con una corrente abbastanza forte. Il fondale deve essere essenzialmente costituito di ghiaia con pochi elementi sabbiosi e fangosi. Nei punti scelti bisognerà entrare nell’acqua, poi scavare nella ghiaia un buco di profondità variante fra 15 e 30 40 cm. Si riempie il fondo del buco con qualche centimetro di ghiaia pulita e vi si mette sopra la scatola di Vibert, che si copre con ghiaia pulita(ciottoli e sassi) fino ad arrivare al livello del fondale del fiume. Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 29 Il manuale della guardia ambientale volontaria Al fine di riuscire nel ripopolamento occorre ricordare sempre le condizioni essenziali: • Esistenza di una corrente d’acqua fresca fra mucchi di ghiaia. • Scatole ben coperte, perché siano in totale oscurità. • Evitare l’insabbiamento e l’invasione di melma. I Vantaggi del metodo Vibert sono: • Peso leggero facilità di trasporto e d’installazione. • Sistema economico. • Le uova non possono essere manipolate. Controllo dei risultati. Una segnalazione adeguata dei punti di sotterramento delle scatole test permetterà di rendersi conto dei risultati di un’operazione di ripopolamento. Questo controllo può essere fatto fra 4 e 10 settimane dopo l’immersione delle scatole, secondo la temperatura dell’acqua Gli avanotti. Gli avannotti nascono completamente formati senza accenno di sacco vitellino, a meno di qualche esemplare “prematuro” solitamente destinato a non sopravvivere. Sono lunghi 6-8 mm ed hanno testa ed addome pronunciati, con gli occhietti sporgenti, e una coda mobile lunga circa la metà del corpo. Il loro colore è di un grigio neutro con la classica sfumatura dorata. Le pinne sono completamente trasparenti. Avanotti a sacco riassorbito. E’ la tecnica di ripopolamento più utilizzata, sia per la scarsa onerosità che per il facile trasporto in sacchi di plastica sotto ossigeno. Poiché l’avannotto in questo stadio è più vulnerabile e soggetto a maggior mortalità, bisogna osservare alcune condizioni: • Acqua di buona qualità. • Habitat: zone poco profonde con numerosi rifugi (ciottoli, piccoli massi, vegetazione). • Evitare corsi idrici con forti piene primaverili. • Inserire gli avannotti lungo tutto il corso considerato. Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 30 Il manuale della guardia ambientale volontaria Trotella. Gli avannotti crescono fino allo stadio di trotelle arrivando a misurare circa 10 cm. La Trota fario o (Salmo trutta), è un pesce di acqua dolce appartenente alla famiglia dei Salmonidi ed è diffusa in tutta Europa. È molto sensibile alle condizioni ambientali e vive solo in acque pulite, poiché non sopravvive all'inquinamento . L’abitat ideale di questo pesce sono le acque fredde (temp. ottimale = 12°C, muore già a una temp. di 18-20°C) di buona qualità e sufficientemente ossigenate. Si riproduce durante la stagione autunno-invernale su fondo ghiaioso e ciottoloso. Conseguenze di una cattiva gestione dei ripopolamenti. Le immissioni di trote dovranno essere rapportate alle risorse biogenetiche del corso d'acqua(un tratto di 1 Km. di ruscello dell'ampiezza di 3 metri, secondo il Leger, potrà ospitare da 1440 a 360 trotelle dell'età di 6 mesi e dello sviluppo di circa 7,5 cm. Ovviamente il numero varia, in modo decrescente, a seconda della qualità e quantità di risorse alimentari. L'inanizione della specie, dovuta all'esuberanza ; • di soggetti in rapporto alle risorse alimentari; • l'introduzione di specie invadenti o comunque non in grado di acclimatarsi; • i lanci di trote adulte per finalità propagandistiche, connessa alla loro facile ed immediata cattura. A completare il quadro catastrofico, si aggiunge all'inanizione, il trauma da manipolazione per il trasporto, soprattutto a causa di lunghi viaggi per raggiungere i luoghi di semina, che possono indurre le specie ittiche a complicazioni di carattere patologiche. La stessa stabulazione in ambienti precari è responsabile del diffondersi di malattie parassitarie e batteriche. Per convenzione le perdite dovute esclusivamente agli stress da trasporto e dall'inserimento in un nuovo habitat, che si registrano nei sette giorni successivi all'immissione in acque libere, vanno sotto il nome di mortalità differita. Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 31 Il manuale della guardia ambientale volontaria 1.2.2. USI CIVICI Gli usi civici sono diritti d'uso che spettano a coloro che compongono una determinata collettività. Risalgono a vecchi diritti collettivi prima ancora che sorgessero i comuni; quando poi la proprietà passò al Comune come ente rappresentativo della collettività, i singoli cittadini rimasero comunque titolari del relativo diritto. Sono diritti inalienabili e imprescrittibili e non soggetti a commercio. Sono titolari degli usi civici le popolazioni di un determinato territorio ove hanno la residenza e sono soggetti al regime giuridico dei beni demaniali. Il decreto del regio commissario agli usi civici del 10 novembre 1942 definisce le particelle catastali corrispondenti ai 3.142 ettari del demanio comunale. Rientrano negli usi civici : Pascolo e alpeggio, Raccogliere il legnatico, Seminare e far proprio il raccolto, Uso delle acque per abbeverare gli animali, Raccolta di funghi tartufi e altri prodotti del sottobosco, Raccolta della flora spontanea. Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 32 Il manuale della guardia ambientale volontaria 1.2.3. FUNGHI COSA SONO I FUNGHI I funghi sono esseri intermedi tra gli animali e le piante, come i vegetali vivono saldamente attaccati al luogo di nascita (terreno), sono composti da sostanze proprie del regno animale e non hanno clorofilla. Sono parassiti in quanto la loro vita è subordinata a quella di altri organismi (Es. Radici degli alberi), dai quali attingono nutrimento ed ai quali cedono sostanze alimentari che solo gli animali riescono a trasformare ed ad espellere con gli escrementi . TIPOLOGIE DI FUNGHI: • MANGERECCI: non contengono sostanze nocive all’uomo e sono saporiti; • INDIGESTI: non nocivi, ma insipidi o di cattivo sapore; • VELENOSI: creano all’uomo disturbi o malattie più o meno gravi; • MORTALI: contengono sostanze nocive quasi sempre mortali (reazione soggettiva). FUNGHI VELENOSI Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 33 Il manuale della guardia ambientale volontaria Al fine di riconoscerli bisogna non fidarsi mai dei cosiddetti praticoni ma individuarli sulla scorta della propria esperienza o sottoporli ad un micologo(studioso di funghi) dell’A.s.l. Vanno combattute tutte le credenze popolari consapevolezza di velenosità dei carpofori quali: ingannatorie • Ingiallimento delle foglie di prezzemolo. • Annerimento della moneta o del cucchiaino d’argento. • Annerimento aglio o cipolla. • Coagulazione del latte o del bianco d’uovo a contatto con funghi. • Scottare o lavare i funghi in acqua e sale o aceto. sulla È errato credere che i funghi rosicchiati dalle lumache o altri insetti od animali siano sicuramente mangerecci. La lumaca ad es. si nutre di molte specie fungine velenose, comprese la mortale amanita Phalloides, quindi non serve a nulla far mangiare i funghi agli animali domestici (cani – gatti), è erroneo credere che la velenosità si riveli dai loro colori vivaci o dall’odore e dal sapore sgradevole dalla secrezione di liquidi, ecc… o che i funghi essiccati non siano più velenosi, non è vero che la carne dei funghi velenosi, se tagliata, cambia colore. I FUNGHI TOSSICI se ingeriti provocano: Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 34 Il manuale della guardia ambientale volontaria SINDROME AD INCUBAZIONE BREVE: indigestione o leggera intossicazione, SINDROME AD INCUBAZIONE LUNGA (12/48 ORE): avvelenamento anche mortale. Legge Regionale n°8 del 24 luglio 2007. La finalità della legge è garantire: 1. I benefici derivanti dalla presenza dei funghi agli ecosistemi vegetali. 2. La gestione economica della raccolta dei funghi commestibili spontanei. 3. La salvaguardia e la tutela della salute pubblica. Art. 3 esercizio delle funzioni amministrative: L’esercizio delle funzioni amministrative, in materia di raccolta funghi epigei spontanei commestibili, e’ attribuito alle province ed alle comunità montane per il territorio di propria competenza. Gli enti possono delegare il rilascio dell’autorizzazione ai comuni. Art. 4 autorizzazione alla raccolta: La raccolta è consentita a coloro che avranno superato il colloquio abilitativo, svolto presso l’ente di competenza territoriale, e acquisito l’abilitazione viene rilasciato il tesserino conforme al modello tipo predisposto dalla giunta regionale. Il quale è valido su tutto il territorio regionale per sei anni, previo versamento di un contributo all’ente preposto al rilascio del tesserino di 30.00 € annui. La normativa vigente dispone che ai minori di anni 14 e’ consentita la raccolta in compagnia di persona adulta munita di autorizzazione, i funghi raccolti dal minore concorrono al budget giornaliero del ricercatore Gli argomenti richiesti durante il colloquio sono: • riconoscimento delle specie commestibili; • conoscenza elementi essenziali della micologia; • intossicazione da funghi. Raccolta dei funghi da parte del proprietario del Fondo. La raccolta da parte dei titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi è senza limiti di quantità e non soggetta ad autorizzazione, fermo restando il superamento del colloquio. Raccolta dei funghi da parte di chi non è residente in Campania. Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 35 Il manuale della guardia ambientale volontaria I cittadini non residenti in Campania e già in possesso di tesserino abilitativo,rilasciato dalla propria regione di residenza, possono ottenere permessi occasionali giornalieri, richiedere un contributo di massimo € 10/00 al giorno. Autorizzazioni speciali di raccolta. Gli enti competenza possono rilasciare, a persone normativamente individuate, speciali autorizzazioni di raccolta, per periodi, limitati, in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico naturalistico. Modalità di Raccolta. La raccolta può essere di un massimo di 3 kg. al giorno, di cui 1 kg. di amanita cesarea(ovulo buono) e calocybe gambosa (prugnolo) ai residenti è consentito di raccogliere fino a 6 kg. Art. 6 Modalità di Raccolta. • Vietata la raccolta dell’amanita cesarea quando l’ovulo è chiuso. • Le specie di grossa taglia non devono avere il diametro del appello inferiore a 3 cm. (grossa e media taglia) e 2 cm. (piccola taglia) (regolamento di Giunta entro 3 mesi). • I funghi raccolti devono consentire la determinazione sicura della specie. • E’ vietata la raccolta mediante l’uso di rastrelli, uncini o altri attrezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio o l’apparato della vegetazione. • E’ vietata la distruzione volontaria dei funghi di qualsiasi specie. • E’ obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta. • La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo a personale abilitato per scopi didattici o scientifici, nel limite giornaliero di 5 esemplari per singola specie. I funghi devono essere riposti in contenitori rigidi ed areati idonei a consentire la diffusione delle spore. Divieti: • E’ vietato l’uso di contenitori di plastica non pervi (che non siano ben areati, che consentano il passaggio delle spore), • E’ vietata la raccolta e l’asportazione, anche ai fini commerciali, della cotica superficiale del terreno. Art. 7 Luoghi di raccolta: Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 36 Il manuale della guardia ambientale volontaria • Da un’ora prima del levar del sole a un’ora dopo il tramonto. • Divieto nei periodi di raccolta delle castagne, escluso ai detentori del fondo. Luoghi di raccolta vietati: La raccolta dei funghi e’ vietata nelle riserve naturali integrali debitamente tabellate. La raccolta e’ vietata nei giardini e nei terreni di adiacenti agli immobili ad uso abitativo, salvo che ai proprietari. Il diritto di raccolta è riconosciuto a tutti, ma in presenza di recinzione ovvero di cartelli indicanti divieto d’ingresso o di raccolta di funghi epigei (h. 1,80 e contigue) è riservato al solo proprietario del fondo. Sanzioni. E’ vietato, quindi, scavalcare o superare la recinzione di un terreno privato o pubblico per raccogliere funghi; perchè si incorre, oltre che nel reato di furto, nella violazione dell’art. 637 del codice penale - ingresso abusivo in fondo altrui- e, se tale violazione viene commessa da più persone in concorso tra loro, nella violazione dell’art. 633 del codice penale - invasione di terreno e di edifici. Disposizioni generali sul metodo di raccolta e requisiti minimi del privato: Raccoglitori professionali devono avere attestazione del sindaco per comprovata necessità integrativa del reddito le categorie: coltivatori diretti – gestione e uso del bosco in proprio – soci di cooperative agro-silvo-forestali. È previsto colloquio abilitativo e raccolta di max 10 kg di funghi. Devono dimostrare la commercializzazione di 100 kg. di funghi all’anno. Art. 9 informazione e formazione: • Gli enti competenti provvedono all’organizzazione ed attuazione di attività concorsuali finalizzate alla preparazione dei candidati ammessi al colloquio abilitativo. • La giunta regionale può erogare, su richiesta, contributi agli enti competenti per sostenere le attività concorsuali. Art. 10 ispettori micologici: • E’ istituito al fine di tutelare la salute pubblica, un centro di controllo micologico pubblico denominato ispettorato micologico, nell’ambito di ciascun dipartimento di prevenzione delle A.S.L.. • L’ispettorato micologico esercita funzioni di informazione, identificazione, supporto tecnico agli ospedali in caso di intossicazione. Art. 11 e 12 vendita commerciale Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 37 Il manuale della guardia ambientale volontaria • Elenco specie fungine previste nell’elenco di cui all’allegato 1 del D.P.R. 14 luglio 1995 n°376 – (49 specie). Allegato I (previsto dal D.P.R. n.376/95 art. 4, comma 1-2) Agaricus arvensis; Agaricus bisporus; Agaricus bitorquis; Agaricus campestris; Agaricus hortensis; Amanita caesarea; Armillaria mellea; Auricularia auricula-judae; Boletus aereus; Boletus appendiculatus; Boletus badius; Boletus edulis; Boletus granulatus; Boletus impolitus; Boletus luteus; Boletus pinicola; Boletus regius; Boletus reticulatus; Boletus rufus; Boletus scaber; Cantharellus (tutte le specie escluse subcibarius, tubaeformis varietà lutescens e muscigenus); Clitocybe geotropa; Clitocybe gigantea; Craterellus cornucopioides; Hydnum repandum; Lactarius deliciosus; Leccinum (tutte le specie); Lentinus edodes; Macrolepiota procera; Marasmius oreades; Morchella (tutte le specie); Pleurotus cornucopiae; Pleurotus eryngii; Pleurotus ostreatus; Pholiota mutabilis; Pholiota nameko mutabilis; Psalliota bispora; Psalliota hortensis;Tricholoma columbetta; Tricholoma equestre; Tricholoma georgii; Tricholoma imbricatum; Tricholoma portentosum; Tricholoma terreum; Volvariella esculenta; Volvariella volvacea; Agrocybe aegerita (Pholiota aegerita); Pleurotus eryngii; Stropharia rugosoannulata. • Autorizzazione rilasciata dal comune ove ha luogo la vendita. • Certificazione di avvenuto controllo micologico. • Devono essere freschi, interi, sani, puliti da terriccio e da corpi estranei. • Documentazione relativa all’acquisto. • Specie di appartenenza – nome italiano – data visita e timbro dell’avvenuta visita dell’ispettorato micologico. • Per i funghi coltivati non necessita autorizzazione. Art. 19 sanzioni amministrative: Per le violazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative: Da € 50,00 ad € 300,00 per: • chi esercita la raccolta dei funghi senza autorizzazione, Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 38 Il manuale della guardia ambientale volontaria • chi esercita la raccolta di funghi epigei spontanei commestibili senza aver provveduto al pagamento del contributo annuale. Da € 25,00 ad € 150,00 per ogni kg. di funghi, o frazione di esso, raccolti in eccedenza al quantitativo previsto. Da € 25,00 ad € 150,00 per ciascuna violazione dell’art. 6 (modalità di raccolta). Da € 258,00 ad € 1.032,00 per ciascuna delle seguenti violazioni: Vendita di funghi epigei freschi spontanei senza autorizzazione comunale. Vendita di funghi epigei freschi spontanei senza il dovuto controllo sanitario o senza la certificazione dello stesso. Vendita di funghi epigei freschi spontanei appartenenti a specie non ammesse. Vendita di funghi non riconoscibili a causa di rotture o del non idoneo stato di conservazione o perchè mescolati ad altre specie che ne pregiudicano il riconoscimento ovvero perchè invasi da muffe e parassiti. Le violazioni alla legge comportano anche la confisca dei funghi raccolti e la relativa distribuzione ad enti o istituti di beneficenza, fatta eccezione per l’art. 7(riserve, giardini adiacenti abitazioni, castagneti da frutta, raccolta dei proprietari o conduttori, provenienza da fondi tabellati) per i quali bisogna dimostrare entro 24 ore la provenienza legittima. E’ cura dell’ente o associazione, cui appartiene l’agente verbalizzante, dare comunicazione della violazione all’ente che ha rilasciato l’autorizzazione. Nel caso di tre violazioni nel corso di un biennio, al trasgressore si applica la sanzione accessoria della revoca dell’autorizzazione per un periodo da tre a dodici mesi ed il nuovo rilascio è subordinato al colloquio abilitativo. Art. 520 sulla vigilanza e sull’applicazione della presente legge è affidata al: • Corpo forestale dello stato,N.A.S. dei Carabinieri, Guardie venatorie rovinciali, Polizia urbana e rurale,Ispettori micologici delle ASL, Guardie campestri, Guardie giurate volontarie. Art. 23 dichiarazioni di urgenza La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.C., avvenuta il 6 agosto 2007. Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 39 Il manuale della guardia ambientale volontaria I TARTUFI Legge Regionale N. 13 del 20 giugno 2006 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni”. Il consiglio regionale ha approvato la seguente legge in adempimento a quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, ossia al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio tartuficolo campano, nonché la tutela dell’ambiente naturale in cui essi si riproducono. Disciplina della raccolta La raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali e nei terreni non coltivati nel rispetto delle modalità la presente legge. Per tartufaia naturale si intende qualsiasi formazione vegetale di origine naturale che produce spontaneamente tartufi. Per tartufaia controllata si intende la tartufaia naturale sottoposta a miglioramenti ed eventualmente incrementata con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene. Per tartufaia coltivata si intende un impianto specializzato, realizzato ex novo con piante tartufigene e sottoposto ad appropriate cure colturali. Nelle aree rimboschite o imboschite, la raccolta dei tartufi è consentita dopo otto anni dal-la data del rimboschimento. Nessun limite di raccolta è posto nelle tartufaie controllate o coltivate al proprietario, all’usufruttuario ed al coltivatore del fondo. Gli interessati, per esercitare il diritto sono tenuti ad esporre apposite tabelle, non soggette a tasse di registro, delimitanti le tartufaie stesse. Al fine di salvaguardare ed incentivare la raccolta, la produzione e la commercializzazione dei tartufi e di preservare l’ambiente idoneo alla tartuficoltura, i titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono possono costituire consorzi volontari per r l’impianto di nuove tartufaie. I consorzi volontari per la difesa, la raccolta e la commercializzazione del tartufo di cui al comma 7, sono costituiti con atto pubblico. Riconoscimento delle tartufaie Le province, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilasciano l’attestazione di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate. Il riconoscimento delle tartufaie controllate ha validità quinquennale ed è rinnovabile. Nel rispetto degli indirizzi operativi regionali, le province istituiscono appositi albi delle tartufaie. La Giunta regionale provvede, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, ad identificare e delimitare, con apposita cartografia, le zone geografiche di raccolta dei tartufi, In attuazione di quanto disposto all’articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nei terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti. Se i comuni o le associazioni agrarie titolari di terreni di uso civico intendono concedere a terzi non utenti il diritto di raccolta dei tartufi, i subentranti presentano all’ente di competenza territoriale un piano di conservazione delle tartufaie da sottoporre al preventivo parere della commissione tecnica provinciale per la tutela del tartufo. Modalità di ricerca e raccolta Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 40 Il manuale della guardia ambientale volontaria La ricerca dei tartufi è effettuata solo con l’ausilio del cane a ciò addestrato. Ogni raccoglitore, detto anche cercatore, non può utilizzare contemporaneamente più di due cani e un cucciolo di età non superiore a dieci mesi. Per la raccolta dei tartufi è impiegato esclusivamente il vanghetto con l’ausilio eventuale per lo scavo tra le pietre di piccole zappe. Lo scavo della buca nel terreno è effettuato solo dopo la localizzazione del tartufo da parte del cane ed è limitato al punto in cui il cane lo ha iniziato. Le buche aperte per l’estrazione dei tartufi sono subito riempite con la stessa terra rimossa. La raccolta giornaliera individuale complessiva è consentita entro il limite massimo di 2 chilogrammi. Calendario ed orario di ricerca e raccolta consentita da un’ora prima dell’alba ad un’ora dopo il tramonto ed è limitata ai periodi dell’anno stabiliti dal calendario di raccolta. Il calendario di raccolta, distinto per specie e varietà, è disposto dalla Giunta regionale. Le province, sentita la commissione tecnica provinciale per la tutela del tartufo possono disporre variazioni al calendario in relazione all’andamento climatico stagionale o per motivi di salvaguardia degli ecosistemi. Le province possono disporre, al fine di evitare danni al patrimonio tartuficolo divieto temporaneo di raccolta per una o più specie. L ’autorizzazione alla raccolta. Il raccoglitore, o cercatore, per ottenere l’autorizzazione alla raccolta dei tartufi sostiene un esame di idoneità presso la provincia competente per territorio di residenza anagrafica del richiedente. L’esame di idoneità è inteso ad accertare nel candidato la conoscenza delle specie e varietà di tartufo, alle modalità di ricerca, raccolta e commercializzazione previste dalle norme in vigore, nonchè di nozioni generali di micologia e selvicoltura. Il rilascio dell’autorizzazione, a cura della provincia, è documentato da un apposito tesserino recante le generalità e la fotografia del titolare. Il tesserino ha valore su tutto il territorio nazionale. L’età minima dei raccoglitori che possono ottenere l’autorizzazione alla raccolta dei tartufi è stabilita in anni 14. I minori di anni 14 possono praticare la ricerca e la raccolta se accompagnati da persona abilitata. Il tesserino è valido cinque anni e può essere rinnovato, su richiesta, per il quinquennio successivo a cura dell’ente di competenza che ha provveduto al rilascio. Non sono soggetti all’autorizzazione di cui al comma 1 i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o da essi condotti. È istituito il registro anagrafico dei raccoglitori autorizzati. Le province, nel rispetto delle direttive regionali, istituiscono appositi albi provinciali nei quali sono iscritte le tartufaie controllate e coltivate riconosciute . Negli albi sono annotati i dati relativi ai soggetti che conducono le tartufaie. Divieti sono applicati per: a) la ricerca e la raccolta in periodi ed in orari difformi da quelli previsti ; b) la ricerca e la raccolta senza l’ausilio del cane a tal fine addestrato o senza gli attrezzi consentiti; c) la ricerca e la raccolta senza il tesserino; d) la raccolta dei tartufi immaturi od avariati; e) la ricerca e la raccolta nelle aree riservate da parte di raccoglitori non aventi diritto; f) la ricerca e la raccolta nei terreni di demanio regionale senza preventiva autorizzazione; g) l’apertura di buche nel terreno in soprannumero e la non riempitura delle buche aperte nella raccolta; Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 41 Il manuale della guardia ambientale volontaria h) il commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta; i) la raccolta, il consumo ed il commercio di tartufi appartenenti a specie diverse da quelle previste dall’articolo 2 della legge n. 752/85 e successive modifiche; l) la vendita abusiva o comunque senza documento di provenienza ai mercati pubblici di tartufi freschi e conservati;m) il commercio di tartufi conservati senza l’osservanza delle norme prescritte. Vigilanza è effettuata dai soggetti di cui all’articolo 15 della legge n. 752/85. Le guardie giurate volontarie addette ai compiti di vigilanza possiedono i requisiti di cui all’articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e sono riconosciute dal prefetto competente per territorio. Nelle aree protette, nazionali e regionali, la vigilanza è svolta con il coordinamento degli enti di gestione. Sanzioni per le violazioni alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00 per ciascuna delle seguenti infrazioni: • ricerca e raccolta dei tartufi senza l’ausilio del cane a tal fine addestrato o con un numero di cani maggiore di quello previsto al comma 2 dell’articolo 6; • • • scavo delle buche nel terreno con attrezzi diversi da quelli consentiti; scavo di buche in soprannumero o non riempitura delle buche aperte per la raccolta; raccolta di tartufi nelle aree rimboschite, purché adeguatamente tabellate, per un periodo di 8 anni da quello del rimboschimento; raccolta di tartufi appartenenti a specie diverse da quelle previste dalla legge n. 752/85 • B) pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 200,00 ad euro 500,00 • per ogni chilogrammo di tartufi raccolti in eccedenza al quantitativo; c) pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 200,00 ad euro 700,00 per ciascuna delle seguenti infrazioni: • ricerca e raccolta senza l’autorizzazione prescritta, sempre che non se ne dimostri il possesso e la regolarità, esibendola nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di contestazione dell’infrazione, all’autorità cui appartiene l’agente verbalizzante; • • • • ricerca e raccolta nei periodi e negli orari di divieto; raccolta di tartufi immaturi o avariati; ricerca e raccolta nei terreni di demanio regionale senza preventiva autorizzazione; ricerca dei tartufi per ogni cane in più previsto. d) da euro 300,00 ad euro 1.000,00 per ciascuna delle seguenti infrazioni: • commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta; commercio da freschi di tartufi appartenenti a specie diverse da quelle previste; vendita abusiva ai mercati pubblici di tartufi freschi e conservati; • commercio di tartufi conservati senza l’osservanza delle norme prescritte; e) da euro 100,00 ad euro 500,00 per chi viola le disposizioni non espressamente richiamate Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 42 Il manuale della guardia ambientale volontaria nel presente articolo. • • • Per tutti i casi indicati nel comma 1, è prevista la confisca dei tartufi, fatta salva la facoltà del trasgressore di dimostrare, entro due ore dalla contestazione dell’infrazione, la legittimità della provenienza, trascorso tale termine, si procede alla distruzione del prodotto e copia dell’apposito verbale è rilasciata al contravvenzionato. Le violazioni accertate con provvedimento definitivo sono annotate nel tesserino. Se in un biennio sono compiute tre violazioni fra quelle di cui al comma 1 è comminata - a cura dell’ente di competenza che ha rilasciato l’autorizzazione - una sanzione accessoria consistente nella sospensione del tesserino ed il ritiro dello stesso per un periodo massimo di due anni. Nell’ipotesi di ulteriore violazione può, motivatamente, disporsi la revoca definitiva dell’autorizzazione stessa. Tassa di concessione prevista per il rilascio e la convalida annuale del tesserino di idoneità è istituita una tassa annuale di concessione regionale per la ricerca e la raccolta dei tartufi, nella misura prevista dalla tariffa allegata alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 44 -al n. d’ordine 27-, redatta ai sensi del decreto legislativo n. 230/91 e successive modifiche. Il versamento è effettuato a favore della regione Campania entro il 31 gennaio dell’anno solare. La tassa di concessione non si applica ai raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti. La Legge 16 dicembre 1985, n. 752 attua la“Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.” “I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo”. 1) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco 2) Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato 3) Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato 4) Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d’estate o scorzone 5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato 6) Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d’inverno o trifola nera 7) Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto marzuolo; 8) Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio 9) Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono riportate nell’allegato 1 che fa parte integrante della presente legge. L’esame per l’accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nell’allegato 1 e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant’Angelo in Vado del Ministero dell’agricoltura e delle foreste, o del centro per lo studio della micologia del terreno del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali dell’Università mediante rilascio di certificazione scritta" . Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 43 Il manuale della guardia ambientale volontaria 1.2.4 AREE PROTETTE LEGGE QUADRO _ AREE PROTETTE Si definiscono aree protette quelle aree dotate di particolari caratteri ambientali, di cui lo Stato o gli altri organi che hanno poteri di gestione del territorio garantiscono la salvaguardia grazie a specifici vincoli legislativi al fine di garantire l'equilibrio biologico e la biodiversità delle specie in esse presenti così come la protezione e la conservazione dei differenti tipi di habitat che le caratterizzano. Esse sono così classificabili: • Parchi Nazionali • Parchi Regionali ed interregionali • Riserve Naturali • Zone Umide di interesse nazionale • Altre aree naturali protette • Zone di protezione speciale (ZPS) • Zone speciali di conservazione (ZSC) Le normative ad esse associate sono: • I principi costituzionali. • Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette). • Legge Regionale 1 settembre 1993, n. 33 (Istituzione di Parchi e riserve naturali in Campania). I Principi Costituzionali: Art. 9: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica; tutela il paesaggio ed il patrimonio storico e artistico della Nazione” Art. 32: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti” Bisogna, ricordare che in ITALIA mancava una normativa a tutela delle aree protette ponendoci in una condizione di ritardo culturale rispetto alle altre Nazioni. Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 44 Il manuale della guardia ambientale volontaria Solo nel 1976 la convenzione di Rasmar ha iniziato a tutelare acquitrini, bacini, distese di acqua marina e nel 1980 si è avuta la prima iniziativa legislativa del Governo. Infine, nel 1991 è stata emanata la prima legge sulle aree protette. Legge 6 dicembre 1991, n. 394, legge quadro sulle aree protette Titolo I_Finalità della legge quadro 394/1991 • l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette; • conservazione della fauna e della flora e di tutti gli equilibri ecologici; • metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare integrazione uomo-ambiente; • promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica. Classificazione delle Aree naturali protette. I Parchi naturali nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e da tratti di mare prospicienti la costa regionale, di valore naturalistico, che costituiscono un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali. Le riserve naturali nazionali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali e/o marine, che contengono una o più specie naturalistiche rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o la conservazione delle risorse genetiche. Titolo II_Le Aree naturali protette nazionali sono: 9 I parchi nazionali individuati e delimitati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Regione. 9 Le riserve naturali statali sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Regione. L’Ente Parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente. La Comunità del Parco è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco. Il Regolamento del Parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'Ente parco. Il Piano per il Parco è predisposto per: a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione; b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato; Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 45 Il manuale della guardia ambientale volontaria c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale; d) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente; e) sistemi di attrezzature e servizi. I Parchi Nazionali istituiti: a) Cilento e Vallo di Diano; b) Gargano; c) Gran Sasso e Monti della Laga; d) Maiella; e) Val Grande; f) Vesuvio g) del Golfo di Orosei e del Gennargentu La Vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è affidata ‐ per le aree terrestri al Ministro dell'ambiente; ‐ per le aree marine congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della marina mercantile. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette nazionali viene garantita da: ‐ Corpo forestale dello Stato ‐ dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata. Titolo III_Aree naturali protette regionali Stabilisce che ciascuna Regione – entro 12 mesi dall’entrata in vigore della Legge – deve provvedere: 1. ad emanare una Legge Regionale istitutiva del Parco Regionale, 2. ad individuare il soggetto per la gestione del Parco , 3. ad indicare i principi del Piano per il Parco e del Regolamento. Norme Quadro per le aree naturali protette regionali: Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 46 Il manuale della guardia ambientale volontaria 9 Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale. 9 Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla Regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza. Inoltre, per quanto riguarda la sorveglianza nelle aree protette regionali il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le Regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali. LEGGE REGIONALE 33/1933 Titolo I - Finalità della legge regionale 33/1993 a) conservazione di specie animali o vegetali, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri ecologici. b) l' applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo ambiente naturale… Titolo II – Individuazione ed istituzione delle aree naturali protette Titolo III - Gestione dei Parchi La gestione dei Parchi è affidata ad appositi Enti Parco con personalità giuridica di diritto pubblico istituiti con decreto del Presidente della Giunta Regionale. Sono organi dell' Ente: a) il Presidente , b) il Consiglio Direttivo, c) la Giunta esecutiva, d) il Collegio dei Revisori dei Conti, Comunità del Parco La Comunità del Parco è costituita dai Sindaci dei Comuni del Parco, dei Presidenti delle Province e delle Comunità Montane interessate, dal Presidente della Giunta Regionale. Il piano territoriale del parco Il Piano territoriale del parco formula il quadro generale dell' assetto territoriale dell' Area, indicando sia gli obiettivi generali e di settore che le Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 47 Il manuale della guardia ambientale volontaria priorità e precisando le norme e parametri, vincoli e destinazioni da osservarsi sul territorio in relazione ai diversi usi e funzioni previsti. a) definisce le zone territoriali individuate sulla base dei caratteri geomorfologici ed urbanistici, ai fini della tutela del patrimonio paesaggistico e naturale, elencando i Comuni interessati; b) individua le aree in cui la destinazione agricola o boschiva deve essere mantenuta o recuperata; c) detta disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici ed ambientali delle aree edificate; d) stabilisce le direttive dei criteri metodologici da osservarsi nella redazione dei Piani Urbanistici comunali ed intercomunali per assicurare l' unità degli indirizzi e la coerenza dei contenuti di tali Piani, rispetto agli obiettivi prioritari più sopra enunciati; e) indica le principali aree da destinarsi ad uso pubblico e per strutture ed attrezzature collegate al tempo libero, sempre nel rispetto dell' obiettivo prioritario sopraenunciato. Le previsioni del Piano territoriale del Parco, sono immediatamente attuative: prevalgono sulle eventuali diverse destinazioni previste dai Piani Regolatori Generali o Programmi di fabbricazione vigenti; vincolano immediatamente gli Enti incaricati di redigere o adeguare i Piani Urbanistici comunali ed intercomunali, sono efficaci e vincolanti anche nei confronti dei privati e si sostituiscono ad eventuali difformi previsioni degli strumenti vigenti. ART. 22_ Riferimenti Normativi PASSIVI dalla Legge Regionale CAMPANIA Numero 15 del 2000 a) zona di riserva integrale (zona << A >>) in cui l' ambiente è conservato nella sua integrità : ‐ sono consentiti soltanto gli interventi per la protezione dell' ambiente o la ricostituzione di equilibri naturali pregressi da realizzare sotto il controllo dell' Ente Parco. ‐ E' vietata qualsiasi attività che possa compromettere risorse naturali. ‐ Le aree destinate a riserva integrale potranno essere acquisite alla proprietà pubblica; b) zona di riserva generale (zona << B >>). ‐ Ogni attività deve essere rivolta al mantenimento della integrità ambientale dei luoghi. Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 48 Il manuale della guardia ambientale volontaria ‐ Sono consentite ed incentivate le attività agricole e silvo - pastorali tradizionali e la manutenzione del patrimonio edilizio esistente, laddove non contrastino con le finalità del Parco; c) zona di riserva controllata (zona <<C>>). ‐ Vanno incentivate le attività agricole, zootecniche e silvocolturali tradizionali ed il mantenimento dell' integrità terriera nelle aziende contadine. ‐ E’ agevolato lo sviluppo delle strutture turistico - ricettive delle attrezzature pubbliche e dei servizi complementari al Parco. In tutto il Territorio del Parco valgono i divieti generali di cui all' art. 11 comma terzo della Legge 394/91. Eventuali deroghe possono essere concesse, secondo le prescrizioni contenute nei commi 4 e 5 dell' art. 11 della Legge 394/ 91, dall' Ente Parco. Divieti aggiuntivi possono essere contenuti nel regolamento di ciascun Parco. Titolo V - Vigilanza La vigilanza per il rispetto delle norme è affidata a: 9 agenti di Polizia Urbana locale 9 agenti del Corpo Forestale dello Stato 9 guardie giurate ambientali della Regione Campania 9 guardie giurate volontarie delle Associazioni protezionistiche 9 guardiacaccia e guardia pesca delle Amministrazioni Provinciali 9 apposite guardie giurate nominate dall'Autorità competente su richiesta degli Enti Parco ed Associazioni naturalistiche e protezionistiche 3 x struttura + 1 ogni 1000 ha Il servizio volontario di vigilanza ambientale in Campania è stato istituito con LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 23/02/2005. Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 49 Il manuale della guardia ambientale volontaria Le aree naturali protette della Campania Il PARCO NAZIONALE DEL CILENTO • Regione: Campania • Provincia: Salerno • Comunità montane: 7 • Comuni interessati: 86 • Gestore: Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano • Superficie: 181.048 Ettari • Istituzione: 1991 - Legge 394 Con il D.P.R. 5 giugno 1995 Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 agosto 1995, n. 181 si giunge all’istituzione dell'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. 1. Sono organi dell'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano: a) il presidente; b) il consiglio direttivo; c) la giunta esecutiva; d) il collegio dei revisori dei conti; e) la comunità del Parco. MISURE DI SALVAGUARDIA DEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 50 Il manuale della guardia ambientale volontaria Articolo 1 - Zonazione interna. L'area del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, così come delimitata nella cartografia allegata, è suddivisa nelle seguenti zone: • zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione; • zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e culturale con maggior grado di antropizzazione. Articolo 2 -Tutela e promozione. Nell'ambito del territorio di cui al precedente articolo 1, sono assicurate: a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici; b) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo ed ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle attività agrosilvo-pastorali e tradizionali; c) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili; d) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici. Divieti generali 1. Sono vietate su tutto il territorio del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano le seguenti attività: a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco. Alle specie ittiche si applica la normativa vigente. b) la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco; sono peraltro consentiti, anche in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1993, n. 352, il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e consuetudini locali; c) l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie e popolazioni estranee alla flora ed alla fauna autoctona; Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 51 Il manuale della guardia ambientale volontaria d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'Ente parco; e) l'apertura in nuovi siti di cave, miniere e discariche escluse le discariche per rifiuti solidi urbani ed inerti; f) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e cattura, se non autorizzata; g) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente; h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo; i) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali; l) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, purché realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche. Articolo 4 Divieti in zona 1 1. Nelle aree di zona 1, di cui al precedente art. 1 vigono i seguenti ulteriori divieti: a) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore; b) la circolazione dei natanti a motore lungo le aste fluviali, fatta eccezione per le eventuali attività di sorveglianza, di soccorso e di esercizio della pesca professionale autorizzata; c) la pesca sportiva e l'introduzione in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni estranee alla flora spontanea ed alla fauna autoctona; d) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque, fatte salve le opere necessarie alla sicurezza delle popolazioni; e) l'apertura di nuove cave, miniere e discariche per rifiuti solidi urbani e inerti; f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del Parco; Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 52 Il manuale della guardia ambientale volontaria g) la realizzazione di nuove opere di mobilità: ferrovie, filovie, impianti a fune ed aviosuperfici, tracciati stradali ad eccezione di quelli previsti alle lettere a) ed e) del comma 1, articolo 6. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette nazionali è affidata: - Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata. - Corpo forestale dello Stato - Arma dei carabinieri - altre Forze di Polizia che sono PG La Riserva di Biosfera del MAB-UNESCO Il Comitato Consultivo sulle Riserve della Biosfera del Programma MAB (Man and Biosphere) dell'UNESCO, nella riunione tenutasi a Parigi tra il 9 ed il 10 giugno del 1997, ha inserito all'unanimità nella prestigiosa rete delle Riserve della Biosfera il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. La Flora Si individuano 1800 specie diverse di piante autoctone spontanee.Tra di esse circa il 10% sono endemiche e/o rare. La più nota di queste specie, e forse anche la più importante, è la Primula di Palinuro (Primula palinuri), simbolo del Parco, specie paleoendemica a diffusione estremamente localizzata. Altre importanti specie sono: Ginestra del Cilento specie individuata soltanto nel 1993, da Carrubo, Ginepro rosso o fenicio, lembi di leccete, boschetti a Pino d'Aleppo. La fauna La fauna del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano è assai diversificata in virtù dell'ampia varietà di ambienti presenti sul territorio. Sulle vette, sulle praterie di altitudine e sulle rupi montane sono frequenti l'Aquila reale e le sue prede d'elezione: la Coturnice, la Lepre appenninica. La presenza di queste due ultime specie è biologicamente importante in quanto rappresentano popolazioni autoctone appenniniche, oramai estinte in buona parte del territorio. L'aquila divide questo ambiente con altri rapaci: • il Falco pellegrino, • il Lanario, • il Corvo imperiale • il Gracchio corallino. Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 53 Il manuale della guardia ambientale volontaria Tra i pascoli è facile osservare l'arvicola del Savi, un piccolo roditore erbivoro predato dalla Volpe, dalla Martora e del Lupo. Tra i prati vi sono numerose specie di farfalle, la Lucertola muraiola e la Luscengola peculiare per la sua somiglianza ad un piccolo serpente ma dal quale differisce per la presenza di piccoli arti. Tra la ricca avifauna delle foreste di faggio le specie più tipiche sono il Picchio nero, il Picchio muratore e l'Astore. Sugli alti alberi vivono anche mammiferi come il Ghiro o Quercino, mentre altri piccoli roditori frequentano tane scavate tra le radici, come nel caso dell'Arvicola rossastra, o tra le piccole radure che si aprono nella foresta, come il Topo selvatico e il Topo dal collo giallo. Questi piccoli roditori sono tra le prede preferite del Gatto selvatico. Sulla corteccia degli alberi vive inoltre un raro insetto: il coleottero Rosalia alpina, specie di importanza europea. Molto ricca è anche la fauna dei corsi d'acqua dove senza dubbio domina la popolazione di lontre forse più ricca d'Italia. Nelle aree più prossime alle sorgenti, dove l'acqua è più fredda, più costante ed i folti boschi ripariali forniscono abbondante ombra, vivono la rara Salamandra dagli occhiali e la più comune Salamandra. Nei siti con acque più limpide e ricche di ossigeno abbondano la Trota ed il Merlo acquaiolo , lungo le sponde sono frequenti piccoli trampolieri limicoli come il Corriere piccolo. Nelle piccole pozze la Rana italica, la Rana dalmatina, l'Ululone dal ventre giallo e il Rospo. Tra le gole rocciose il raro Biancone rapace di grandi dimensioni che si nutre prevalentemente dei rettili che frequentano il Parco ossia la Lucertola campestre , il Ramarro, il Cervone, il Biacco, la Vipera e la Natrice. Il PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI E’il più grande Parco regionale della Campania è situato nel cuore dell’Appennino Campano tra le province di Avellino e Salerno e supera i 63.000 ha di estensione la zona pedemontana ha una morfologia dolce e si contrappone ad una più aspra e accidentata dei rilievi. Il grosso massiccio è costituito dai monti: Cervialto (1809 m) Polveracchio (1790 m) Terminio 1783 m) Accellica (1660 m) Mai (1607m) Il paesaggio è stato modellato dalle faglie, dal carsismo e dagli agenti esogeni ed endogeni che hanno provocato depressioni tettoniche ed hanno generato vari valloni e altopiani. Sul Terminio: Campolaspierto, Ischia e Verteglia. Sul Cervialto il Laceno, il lago è ormai ridotto a poco più di una pozzanghera, le sue acque attraversano le grotte del Caliendo, riemergono più ad Ovest e si versano con una cascata in un ramo del Calore. I Lagarelli di Polveracchio. E le valli dei fiumi Sabato e Calore. I Monti Picentini sono il più importante nodo idrografico dell’Italia meridionale per la loro natura carsica e per le abbondanti precipitazioni. Da essi Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 54 Il manuale della guardia ambientale volontaria dipartono i fiumi: Calore, Sabato, Sele, Ofanto, Picentino Tusciano. La flora del Massiccio è di elevato interesse geobotanico, è costituita da più di 1.260 entità con un’alta percentuale di endemismo (8 %). E’ caratterizzata dalla presenza di estesi e diffusi boschi di faggio con sporadiche presenze di Abete bianco che rendono il Parco di grande interesse floristico e vegetazionale. Al limite superiore di questi boschi si aprono ampie praterie e pascoli di altitudine interrotti dalle rupi e dalle vette fiorite di rare sassifraghe, che ospitano una ricca flora tra cui vanno ricordate alcune interessanti specie endemiche come il Cavolo di Gravina ed il Lino delle fate dei Picentini. Nei monti Picentini vi è l’ambiente faunistico più importante e raro dell’Appennino meridionale, con specie come il lupo, il gatto selvatico, la volpe, il topo quercino, la salamandra, l’aquila reale e falchi. Nel comprensorio sono state istituite le seguenti oasi: Oasi di Fisciano Parco Naturale del Monte Polveracchio Oasi della valle della Caccia Oasi del Monte Accellica nel Comune di Giffoni V. Il territorio è lambito da tracciati autostradali che formano un sistema interconnesso che rende ben raggiungibile il Parco: a Sud la Salerno – Reggio Calabria; ad Est la strada a scorrimento veloce Contursi – Lioni; a Nord l’Ofantina bis, ad Ovest il raccordo autostradale Avellino – Salerno. La Regione Campania con delibera n. 1539 del 24 Aprile 2003 – Area Generale di Coordinamento e Gestione del Territorio come già indicato nella L. R. 1 settembre 1993, n. 33. Istituisce il Parco Regionale Dei Monti Picentini e detta principi e norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette, al fine di garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale della Regione Campania. L’Ente Parco dovrà attuare una politica di sviluppo sostenibile infatti con deliberazione n°417 del 19 marzo 2005, la Giunta regionale della Campania ha ratificato un protocollo di intesa tra Regione e tutti gli Enti del Parco con riferimento alle attività connesse al rilascio dei nulla osta relativi agli interventi ricadenti nella perimetrazione dei Parchi e delle Riserve Naturali. Norme di salvaguardia specifica per il Parco: Tutela dell’ambiente: cave e discariche; Protezione della fauna; Raccolta di singolarità; Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 55 Il manuale della guardia ambientale volontaria Protezione della flora ed attività agronomiche e silvo – pastorali; Tutela delle zone boschive; Tutela delle risorsa idropotabile e dell’assetto idrogeologico; Infrastrutture di trasporto e cartellonistica; Infrastrutture impiantistiche; Circolazione; Tutela del patrimonio edilizio e disciplina edilizia Obiettivi specifici del Parco La politica ambientale rappresenta una componente primaria delle attività economiche, settoriali, regionali e di intervento, essa sviluppa la vivibilità dei luoghi, in rapporto agli usi delle popolazioni locali ed alla situazione della proprietà ed alle forme di tutela già esistenti. Migliora l’attrattività del territorio attraverso la diffusione di maggiori occasioni di dotazione di beni paesaggistici, storici, culturali quindi realizza promozione, protezione e la valorizzazione. Titolo V - Vigilanza Corpo Forestale dello Stato Arma Carabinieri Polizia Urbana locale guardie giurate ambientali della Regione Campania (GAV) guardie giurate volontarie delle Associazioni protezionistiche guardiacaccia e guardia pesca delle Amministrazioni Provinciali IL PARCO NAZIONALE DEL PARTENIO Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 56 Il manuale della guardia ambientale volontaria Carta di Identità del Parco_REGIONE: CAMPANIA -Provincia di AVELLINO Zone: Cervinara, Mercogliano, Ospedaletto d’ Alpinolo, Pannarano, Pietrastornina, Rotondi, S. Martino Valle Caudina, S. Angelo a Scala, Summonte, Monteforte Irpino, Avella, Baiano, Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Sirignano, Sperone. Provincia di BENEVENTO Arpaia, Forchia, Pannarano, Paolisi. Provincia di NAPOLI Roccarainola. Provincia di CASERTA Arienzo, S. Felice a Cancello. Bollettino Ufficiale della Regione Campania Numero speciale del 27 Maggio 2004 Giunta Regionale - Seduta del 12 aprile 2002 - Deliberazione N. 1405 - Area Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia Tutela dell’ambiente Disinquinamento Protezione Civile L.R. 1 settembre 1993, n. 33 e successive modifiche - Istituzione del Parco Regionale Partenio (con allegati). Delibera: l’Istituzione, ai sensi e per gli effetti della L.R. 33/93 così come modificata dall’art.34 della L.R. 18/2000, del Parco Regionale del Partenio; Precisa che il territorio compreso nei confini riportati nella planimetria in scala 1:25.000, (allegato”A”), che forma parte integrante della presente deliberazione, costituisce perimetrazione e zonizzazione provvisoria del Parco Regionale del Partenio; Approva le norme di salvaguardia, riportate nell’allegato “B” della presente deliberazione, che resteranno in vigore fino all’approvazione del Piano del Parco; Precisa che il Parco Regionale del Partenio ha le finalità di cui alla L.R. 33/93 nonché del documento di indirizzo (Allegato “C”), che forma parte integrante del presente atto; Deposita la relativa cartografia presso il Settore Politica del Territorio – Servizio Parchi della Regione Campania-; Invia la presente deliberazione alle Aree Generali di Coordinamento Gestione del Territorio, Ecologia –Tutela dell’Ambiente e C.I.A., Sviluppo Attività Settore Primario ed al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la pubblicazione nella sua interezza sul B.U.R.C. 1. PREMESSA L’area del Parco Regionale del “PARTENIO”, così come delimitata e riportata nella cartografia 1:25.000, è suddivisa, ai sensi della L.R. n. 33 del 1° settembre 1993, nelle seguenti zone: • zona “A” – Area di riserva integrale; Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 57 Il manuale della guardia ambientale volontaria • zona “B” – Area di riserva generale orientata e di protezione; • zona “C” – Area di riqualificazione dei centri abitati, di protezione e sviluppo economico e sociale. Ciascuna zona viene sottoposta ad un particolare regime di tutela, in relazione ai valori naturalistici, ecologici, geomorfologici ed ambientali delle rispettive aree, nonché in rapporto agli usi delle popolazioni locali ed alla situazione della proprietà ed alle forme di tutela già esistenti. 2. NORME GENERALI DI SALVAGUARDIA 2.0.1 Tutela dell’ambiente: Cave e discariche. 2.0.2 Protezione della fauna. 2.0.3 Raccolta di singolarità. 2.0.4 Protezione della flora ed attività agronomiche e silvo-pastorali 2.0.5 Tutela delle zone boschive. 2.0.6 Tutela della risorsa idropotabile e dell’assetto idrogeologico. 2.0.7 Infrastrutture di trasporto e cartellonistica. 2.0.8 Infrastrutture Impiantistiche. 2.0.9 Circolazione. LA ZONIZZAZIONE Zona “A” – Area di riserva integrale ( in cui l’ambiente è conservato nella sua integrità) Zona “B” – Area di riserva generale orientata e di protezione (in cui ogni attività deve essere rivolta al mantenimento della integrità ambientale dei luoghi) Zona “C”– Area di riqualificazione dei centri abitati, di protezione e viluppo economico e sociale (in cui vanno incentivate le attività agricole, zootecniche e tradizionali ed il mantenimento dell’integrità terriera nelle aziende contadine) 4. NORME GENERALI E TRANSITORIE Norme transitorie Nelle more dell’istituzione dell’Ente Parco la regione Campania si sostituisce ad esso per tutto quanto previsto nelle suindicate norme (…) Vigilanza La vigilanza sul territorio è affidata, oltre che all’Arma dei Carabinieri ed alle Forze di Polizia Giudiziaria ed agli agenti di Polizia Urbana e locale, e agli Agenti del Corpo forestale dello Stato, alle Guardie Giurate ambientali della Regione Campania, alle Guardie giurate dipendenti dalle Associazioni Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 58 Il manuale della guardia ambientale volontaria Protezionistiche Provinciali, nonché alle apposite Guardie Giurate nominate dall’Autorità competente. ANALISI TERRITORIALE A SUPPORTO DELLA PERIMETRAZIONE E ZONIZZAZIONE. La metodologia utilizzabile per l’individuazione della perimetrazione e zonizzazione provvisoria del Parco, e delle relative norme di salvaguardia, può articolarsi nelle seguenti tre fasi: Analisi pluritematica Valutazione e sintesi Modalità di tutela e valorizzazione (zonizzazione e normativa) Caratteristiche geomorfologiche ed idrografiche I Monti del Partenio fanno parte del versante Campano dell’Appennino Meridionale e si estendono lungo un monoclinale che da San Felice a Cancello si prolunga fino a Mercogliano. L’area del Parco Partenio si trova nell’unità idrogeologica dei Monti D’AvellaMontevergine- Pizzo di Alvano, compresa tra la Valle Caudina e di Maddaloni a Nord, la Piana di Nola e Salerno ad Ovest, la Valle del Torrente Solofrana a Sud. Ad Est l’area, per un versante, è compresa tra la Valle del Fiume Sabato e, per l’altro, si affaccia sull’Alta Irpinia. Il Bacino imbrifero maggiore è quello del Fiume Calore, che percorre l’area a Nord del Partenio. Il territorio è comunque, percorso da una rete di piccoli torrenti a sviluppo limitato. La maggior parte dei piccoli corsi d’acqua, originati da sorgenti montane, presenta percorsi sotterranei, data la natura calcarea del terreno. La composizione del suolo è andata differenziandosi negli anni, per cui oggi ci troviamo di fronte a quattro principali gruppi. Il maggiore è composto dai materiali vulcanici. Questi terreni hanno una ottima fertilità e coprono circa il 70% del Partenio. Vi sono poi i suoli che, grazie agli agenti atmosferici, si sono depositati nelle zone montane pianeggianti, le Valli, che presentano struttura più piccola ed argillosa rispetto a quelli piroclastici. Seguono i suoli costituiti da argille che hanno poca fertilità. Infine troviamo i suoli a struttura calcarea e mista, soprattutto nella fascia a sud del territorio. Il Partenio è diversamente interessato anche da fenomeni carsici e fossiliferi. Dove il suolo è formato da roccia calcarea , l’erosione delle acque, nei secoli, ha prodotto strutture del tutto suggestive. Famose sono le Grotte di Camerelle, degli Sportiglioni, di San Michele Arcangelo sul lato sud del Partenio, e La Grotta di Mattiuccio e Grotta Candida sul lato nord. Il Torrente Caudino ed il Clanio, poi, creano forre e sbalzi d’acqua come le Cascatelle e la cascata di Acquapendente. Dal punto di vista geologico, ma anche scientifico, non vanno sottovalutati i fenomeni fossiliferi del Partenio. In varie parti del territorio, in presenza di rocce calcaree, è facile rinvenire Stromatoliti, Migliolidi, Nerinee, Diceratidi, Spiroline, Brachiopodi, Radiolari, Rudistacee. Esistono zone, spesso lungo i corsi d’acqua, in cui è possibile rinvenire Fossili di Gasteropodi e Lamellibranchi come Murex, Brandaris, Deodora italica, Cardium, Pecten, Chlamis. Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 59 Il manuale della guardia ambientale volontaria La Flora. Tutto il complesso montuoso del Partenio è ricoperto da boschi e vegetazione, senza soluzione di continuità, sino alla sommità delle vette appenniniche. I monti sono in genere ricoperti da vasti faggeti, sia cedui che ad alto fusto, molti dei quali ancora ben conservati. Sui pianori carsici di altura, che in inverno si trasformano in vasti stagni montani, i pastori guidano greggi ed armenti al pascolo. Sulle rupi esposte ai caldi raggi del sole sono presenti piccole foreste di leccio e roverella mescolate ad arbusti di corbezzolo e piante officinali. I monaci benedettini di Montevergine da secoli preparano un pregiatissimo liquore macerando in alcool piante medicamentose endemiche tra le quali la rara Anthemis che dà il nome al liquore. Al di sotto delle faggete si trovano boschi di roverella, leccio, orniello, acero napoletano e càrpino, punteggiati da arbusti di alaterno, fillirea, pungitopo, asparago selvatico e iperico. Le colline incolte a bassa quota sono ricoperte da una lussureggiante macchia mediterranea costituita da erica, mirto, cisto, corbezzolo, euforbia e numerose specie di arbusti adattati ad ambienti caldi e secchi. Le aree scoperte sono occupate per la maggior parte da brometi, cioè da praterie caratterizzate dai forasacchi. I versanti che sovrastano i centri abitati, sino agli 800 metri sul livello del mare, sono ricoperti da estesi castagneti da frutto: gli alberi secolari regalano marroni saporiti che vengono trasformati dai laboriosi artigiani del Partenio nelle famose “castagne del prete”. Molti boschi cedui del Partenio sono stati sfruttati da tempo immemorabile per produrre pali, utilizzati un tempo per le orditure dei tetti, ma ancora oggi apprezzati come tutori di alberi da frutto. Le aree a quota meno elevata ed esposte a sud sono ricoperte da noccioleti. La fauna. Attualmente sul Partenio vivono una trentina di specie di mammiferi, per lo più di piccola taglia. Nelle zone di collina e negli estesi noccioleti sono frequenti il Topo quercino che possiede una maschera bianca e nera sul muso, il Ghiro e il Moscardino: tutti questi roditori sono facilmente riconoscibili dai topi per avere la coda rivestita di pelo. Nelle cavità naturali come ad esempio la Grotta degli Portiglioni, trovano rifugio una decina di specie di pipistrelli, animali utili all’uomo perché si nutrono esclusivamente di insetti nocivi. Il Lupo è ancora presente con alcuni esemplari che attraversano in inverno il massiccio, la Volpe è facilmente osservabile anche nei centri abitati, la Donnola, la Faina e il Tasso sono abbastanza comuni. Nel Parco del Partenio vivono circa 110 specie di Uccelli, di cui circa 70 nidificanti. L’uccello più elusivo del Parco è lo Sparviero, la Poiana si osserva spesso sui pianori carsici di altura e sui versanti montani. Tra i rapaci notturni, l’Allocco ed il Gufo comune vivono nelle faggete, mentre il Barbagianni, la Civetta e l’Assiolo cacciano piccoli roditori nelle campagne vicine ai centri abitati. Un altro uccello caratteristico del Parco è l’Upupa, che solleva la caratteristica cresta di penne sulla testa nei momenti di allarme o eccitazione. Sulle rocce nidificano il Falco pellegrino ed il Gheppio. Nei boschi di Pannarano sopravvive una coppia di Gufi reali. Sulle rupi del Partenio si possono osservare anche il Passero solitario ed il Corvo imperiale. I picchi sono presenti con quattro specie: il Picchio verde, il Picchio rosso maggiore, il Picchio rosso minore e il Torcicollo. I picchi scavano il legno marcio degli alberi morti o invecchiati per costruirsi il nido e trovare le larve degli Insetti xilofagi. Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 60 Il manuale della guardia ambientale volontaria Caratteristiche socio – economiche insediative e culturali Il comprensorio manifesta negli ultimi anni una certa crescita demografica e vivacità economica dovute ad iniziative produttive (Baianese-Mugnanese, Valle Caudina) turistiche e commerciali (Monteforte, Mercoglioano, Summonte, Ospedaletto). La popolazione occupata ormai in buona parte nel terziario, industria o non occupata, è attualmente dedita solo in parte a quelle attività agrosilvo-pastorali tipiche dell’area: frutteti, noccioleti, vigneti; mentre è particolarmente rilevante la coltura del castagno. La zootecnia è basata sull’allevamento degli ovini, caprini e bovini; un altro importante fattore di reddito è rappresentato dal taglio del legname. Esistono, infine, iniziative artigianali e commerciali legate alle attività agricole non adeguatamente sviluppate, mentre le attività industriali di un certo livello sono ubicate ai margini delle aree di interesse: industrie alimentari (salumifici) a Mugnano del Cardine, nucleo industriale a Cervinara. Infrastrutture e accessibilità Il comprensorio si presenta in condizioni di accessibilità particolarmente favorevoli. I tracciati autostradali lambiscono il territorio ad Ovest (Caserta-Salerno) ed a Sud (Napoli-Bari), a Nord vi è la Statale da Napoli a Benevento; mentre ad Ovest la Statale Pedemontana, non particolarmente agevole, costituisce un percorso turistico di certo interesse. Proposta di perimetrazione, zonizzazione e normativa di salvaguardia provvisoria. La perimetrazione provvisoria e relativa zonizzazione del parco scaturirà dalla sovrapposizione di tutte le emergenze di carattere naturalistico e tecnico – scientifico, quali le caratteristiche florofaunistiche, geomorfologiche, storiche archeologiche, orografiche, idrografiche, geologiche e socio-economiche. Gli elementi di base per la perimetrazione del territorio sono: Limite geologico e morfologico della struttura dei massicci montuosi carbonatici; Curve altimetriche definite dalla brusca variazione clinometrica dei pendii collinare rispetto ai rilievi montuosi dei complessi rocciosi; Habitat con omogeneità floro-faunistica; Zone con omogeneità colturale, paesistica ed ambientale; Aree soggette a vincoli ambientali e paesaggistici; Nuclei urbani significativi ed abitati rurali. Obiettivi specifici del Parco e valutazione degli effetti. La politica ambientale dovrà rappresentare una componente primaria delle altre politiche economiche e settoriali, regionali e di intervento, dei fondi Strutturali, sviluppando la vivibilità dei luoghi e migliorando la convenienza e l’attrattività del territorio dal punto di vista della diffusione di maggiori occasioni di dotazione di beni paesaggistici, storici, culturali esistenti. Fine - seconda lezione - primo modulo. Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 61 Il manuale della guardia ambientale volontaria 2.1.1 AMBIENTE CONCETTO DI AMBIENTE Con la parola AMBIENTE si indica ogni spazio o luogo in cui vivono esseri viventi (uomo, animali e vegetali) e non viventi (suolo, aria, acqua). L'ambiente è pertanto composto da elementi ABIOTICI (inanimati) e da elementi BIOTICI (viventi). La classificazione dell'ambiente in "materia" e "organismi viventi" non è però perentoria. Tra le due classi sussistono continui flussi in un verso e nell'altro. I "vegetali" trasformano l'energia solare e la materia abiotica del terreno per produrre bioenergia e sono gli unici organismi viventi ad avere questa caratteristica tipica dei "produttori". Gli animali "primari" (erbivori) si cibano dei vegetali assorbendone la bioenergia, divenuti a loro volta prede degli animali "secondari" (carnivori) cedono la bioenergia a questi ultimi. I resti degli animali (primari e secondari) uccisi o morti sono trasformati nuovamene in materia abiotica tramite l'azione dei microrganismi decompositori. La materia è l'oggetto di scambio tra i settori abiotici e biotici mediante continui flussi in equilibrio tra loro. Un terzo elemento fondamentale è l‘ENERGIA proveniente dal SOLE. Senza l'irraggiamento solare non ci sarebbero i cicli abiotici e biotici. Senza il sole non ci sarebbero fenomeni atmosferici, piante o altri produttori e la vita come oggi noi la conosciamo. Possiamo concludere definendo l'ambiente come un insieme composto da: ¾ elementi abiotici ¾ elementi biotici ¾ energia L'ecosistema si presenta come un insieme di esseri viventi, dell'ambiente circostante e delle relazioni chimico-fisiche in uno spazio ben delimitato. L'ecosistema è pertanto un "ambiente" più piccolo nelle dimensioni rispetto alla definizione generale di "ambiente". La differenza tra ecosistema e ambiente è nelle dimensioni dello spazio che contiene gli elementi caratterizzanti. Un ambiente include in sé centinaia di ecosistemi. ( esempio: Un ambiente desertico può contenere un ecosistema completamente diverso come le "oasi" .Le diversità presenti in un ambiente marino o in un ambiente terrestre). CARRELLATA LEGGI AMBIENTALI La convinzione dell’epoca che l’uomo avesse una certa responsabilità di tutela nei confronti dell’ambiente naturale ha sviluppato sia la normativa europea che il diritto statuale. Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 62 Il manuale della guardia ambientale volontaria Le tre tappe della “fondazione del diritto all’ambiente”: • Definizione giuridica del Bene Ambientale - Ambiente come risorsa naturale, salubrità e paesaggio • Diritto assoluto all’ambiente, di cui ogni individuo (ed i suoi successori) sono titolari • Delimitazione e regolamentazione di quei comportamenti che producono effetti sul Bene Ambientale CONVENZIONE DI RASMAR 2 FEBBRAIO 1971. D.P.R. n° 448 del 13 marzo 1976 (Italia) relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici. La Commissione UE ha adottato la direttiva “uccelli” e la direttiva “habitat”. La protezione della natura e delle diversità biologiche. Propone salvaguardare la biodiversità tramite la “Rete Natura 2000” in cui inserire tutti i “siti di importanza comunitaria” e, nel registrarli come “zone speciali di conservazione”, definita la rete, procedere al mantenimento o al ripristino degli habitat naturali e alla protezione delle specie animali. CONFERENZA DI STOCCOLMA -1972. Organizzata dagli Stati Uniti, è un richiamo agli Stati Membri della Conferenza, affinché cooperino in iniziative a favore delle vittime di inquinamento o di altri danni ecologici. Ha come documento conclusivo la “Dichiarazione sull’ambiente umano”, secondo cui l’uomo deve salvaguardare l’ambiente per la propria generazione e per le generazioni future. La Comunità Economica Europea, oggi Unione Europea, ha emanato in materia ambientale5 Programmi di Azione: (1973-1976) sancisce il principio “chi inquina paga” (1977-1981)è l’affermazione del principio chi “prevenire è meglio che curare” (1982 – 1986) il nuovo principio base è che “occorre evitare l’insorgenza di problemi ambientali” (1987-1992) recepisce gli orientamenti sanciti nel Trattato di Roma (1987) in materia ambientale: salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente; contribuire alla protezione della salute umana;garantire un’utilizzazione accorata e razionale delle risorse naturali. garantire un’utilizzazione accorata e razionale delle risorse naturali. (1992/2000) valutazione qualitativa delle misure attuate, in corso e da attuare: La Carta di Gubbio – 1982 Ha riconosciuto il diritto all’ambiente come diritto che compete non solo a noi cittadini contemporanei, ma anche alle generazioni future,che hanno diritto a ricevere da noi un bene-ambiente integro. Ha riconosciuto il dovere Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 63 Il manuale della guardia ambientale volontaria di non ledere il diritto di ciascuno all’ambiente e sancito l’obbligo del risarcimento. Il diritto dell’ambiente è un “insieme di norme generali e di leggi speciali appartenenti a differenti rami del diritto, che hanno quale fine comune la tutela del bene ambientale e la repressione di comportamenti lesivi di tale bene”. INCIDENTE DI CHERNOBYL (Ucraina – allora Unione Sovietica) 26 aprile 1986. Ha dimostrato l’inadeguatezza della disciplina internazionale preesistente.L’incidente, le cui cause sono state attribuite ad errori e negligenze, ha determinato morti per esplosione o per contaminazione radioattiva nelle zone limitrofe; la nube radioattiva si è poi propagata in vari paesi, tra cui l’Italia, con preoccupanti conseguenze sia per la salute umana, sia per la fauna e la flora; si è provveduto alla distruzione di determinati prodotti, che si temeva potessero essere contaminati. IL REFERENDUN SUL NUCLEARE 8 novembre 1987 Votato da una larga maggioranza di elettori, ebbe come conseguenza: il veto alla costruzione di centrali nucleari; l’inibizione all’Enel di partecipare ad impianti nucleari di altri paesi; erogazione di contributi per quegli enti locali che non avrebbero più ospitato le centrali nucleari; RAPPORTO BRUNTLAND 1987 • • • Venne definito il concetto di sviluppo sostenibile. Uno sviluppo in grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni. Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e sullo sviluppo Rio de Janeiro 3 14 giugno 1992, “Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo, tale documento si articola in 27 principi, tra i quali citiamo: Il diritto dell’uomo a una vita sana e produttiva in armonia con la natura (principio 1); ciascuno Stato potrà utilizzare le proprie risorse come meglio crede, purché non causi danni agli ambienti di altri Stati o di zone situate oltre i limiti della giurisdizione nazionale L’inquinatore sosterrà il costo dell’inquinamento (principio 16); la guerra esercita un’azione distruttiva sullo sviluppo sostenibile (principio 24); la pace, lo sviluppo e la protezione dell’ambiente sono interdipendenti e indivisibili (25). AGENDA 21 (RIO 1992) Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 64 Il manuale della guardia ambientale volontaria Si pone l’obiettivo di riconciliare ambiente e sviluppo attraverso il controllo del commercio internazionale, l’alleggerimento del debito estero dei paesi poveri, l’adozione di politiche economiche nei diversi Stati per lo sviluppo sostenibile. “Dichiarazione di principi per la conservazione e lo sviluppo sostenibili delle foreste” Enuncia i principi per far fronte al processo di deforestazione che, tra le conseguenze negative prodotte, annovera i cambiamenti climatici. Piano Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile - ITALIA 1993 Costituisce un esame dello stato di attuazione delle politiche ambientali, in attuazione dell’Agenda 21. Carta di Alborg 1994 Definisce i principi base per uno sviluppo sostenibile delle città e gli indirizzi per i piani d’azione locali Il Protocollo di Kyoto (1997) Prevede la riduzione delle emissioni di gas HCFC – effetto serra – buco nell’ozono su una base “giuridicamente vincolante” ma tuttavia flessibile a seconda degli ordinamenti considerati. Acidificazione e qualità dell’aria: dovuta all’uso di combustibili fossili e agli usi agricoli, provoca danni all’ecosistema forestale, ai laghi, agli edifici e al terreno. L’acidità delle piogge deriva essenzialmente da ossidi dello zolfo e dell’azoto che si trasformano nei corrispondenti acidi per reazione con l’acqua presente nell’atmosfera; la protezione della natura e delle diversità biologiche. La Commissione UE ha adottato la direttiva “uccelli” e la direttiva “habitat”. Propone salvaguardare la biodiversità tramite la “Rete Natura 2000” in cui inserire tutti i “siti di importanza comunitaria” e, nel registrarli come “zone speciali di conservazione”, definita la rete, procedere al mantenimento o al ripristino degli habitat naturali e alla protezione delle specie animali; La Costituzione Italiana 27 dicembre 1947 Art. 9 La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. LA LEGGE FORESTALE N° 3917/1877 Impose il Vincolo Forestale per impedire gli abusi, specificatamente riguardo a: • • terre sottoposte a vincolo forestale; rimboschimenti; Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 65 Il manuale della guardia ambientale volontaria • disposizioni penali e di polizia forestale; • amministrazione forestale; • diritti d’uso. • LEGGE FORESTALE _R.D.L. “SERPIERI” n. 3267/1923 P.M.P.F. PRESCRIZIONI DI MASSIMA DI POLIZIA FORESTALE Norma tuttora in vigore, riordinò tutta la normativa forestale precedente, estendendola alle province redente. Esprime la volontà di difendere la stabilità del terreno e la regolarità del regime delle acque, favorendo la silvicoltura e l’economia montana. REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA LEGGE FORESTALE “SERPIERI” R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 secondo cui chi intenda compiere lavori di apertura di strade, apertura di sentieri, muri di sostegno, etc., dovrà fornire dichiarazione all’ente competente per territorio. PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEI CASTAGNETI _R.D.L. 18 GIUGNO 1931, N 973 Norma atta a salvaguardare una pianta fornitrice di buon legname da lavoro e produttrice di frutti nutrienti e saporiti. Il castagno, presente dalle Alpi all’estremo Sud, delinea una fascia di divisione in zone al di sopra protezione integrale, al di sotto introduzione di colture controllate ABBATTIMENTO DI ALBERI DI OLIVO_ D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987 vieta l’abbattimento di piante di olivo, oltre il numero di 5 per biennio DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DI SEMENTI E PIANTE DA RIMBOSCHIMENTO _LEGGE 22 MAGGIO 1973, N 269 Durante le fasi di raccolta, lavorazione, immagazzinamento, trasporto, allevamento e conservazione, i materiali di propagazione devono essere tenuti in lotti separati ed identificati secondo: • specie, sottospecie, varietà e clone; • categoria: materiali selezionati o controllati; • provenienza dei materiali di propagazione selezionati; • materiale di base per i materiali di propagazione controllati; • origine autoctona e non autctona; • anno di maturazione dei semi; • la durata dell’allevamento in vivaio distinta nelle sue varie fasi. TESTO UNICO LEGGI SANITARIE LAVORAZIONI INSALUBRI _R.D. N° 1265 DEL 1934 – ART. 216 • Riguarda manifatture o fabbriche che producono gas, vapori, rumori o altre esalazioni che possono risultare attività produttive pericolose alla salute dei Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 66 Il manuale della guardia ambientale volontaria cittadini ATTIVITA’ CHE DEVONO ESSERE ISOLATE IN CAMPAGNA E LONTANO DALLE ABITAZIONI _Classe I • Depositi con trattamento mediante gas di agrumi, di frutta e di legumi, preparazione e lavorazione di asfalti e di bitumi, • Produzione di calce, calcestruzzi, lavorazione e conservazione di carni o di prodotti ittici, produzione di compensati – truciolati – ceramiche – gas • Terrecotte - maioliche e porcellane • Produzione di formaggi • allevamenti animali • Produzione di larve e di altre esche per la pesca • Carpenterie - carrozzerie e metallerie • Depositi per la demolizione di autoveicoli • distillerie – inceneritori – macelli - scuderie e maneggi • tipografie con rotative • verniciatori a fuoco e con venti a solventi organici… Classe II • Torrefazione di caffè e surrogati • Deposito di formaggi • Deposito frutta e verdura • Produzione e deposito di mangimi • Rifiniture pelli conciate • Falegnamerie • Friggitorie • Lavanderie a secco • Salumifici senza macellazione • Stazioni di servizio • Tipografie senza rotative • Vetrerie artistiche… Danneggiamento o deturpamento del patrimonio archeologico codice penale articolo 733 n. 1930 del 1938 Sanziona la distruzione e il depauperamento di bellezze naturali articolo 734 n. 1930 del 1938 Inquinamento acustico codice civile articolo 844 del 1942 Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 67 Il manuale della guardia ambientale volontaria • Si applica solo alle attività produttive – sono escluse le attività ricreative. Prescrive che il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo e di calore, le esalazioni, i rumori, gli scotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se esse non superano la normale tollerabilità. Art 659 c.p. : • Sanziona il disturbo della quiete e del riposo delle persone • Stabilisce che chiunque, mediante schiamazzo o rumori, o abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, suscitando o non impedendo strepiti di animali o con gli spettacoli, con i ritrovi o con gli intrattenimenti, disturba le occupazioni od il riposo delle persone, e’ punito dalla legge Con l’Art 654: Si punisce “ chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o trattenimenti pubblici”. D.P.R. N° 146 del 1975: Nel determinare le misure e le modalità di rischio del personale lavorativo civile e statale, annovera le prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori a 95 db in luogo aperto e a 85 db in luogo chiuso. La direttiva cee n° 188 del 1986 fissa la soglia quotidiana massima di esposizione al rumore per otto ore a 85 db, il P.C.M. 1 marzo 1991 si propone di abbattere l’inquinamento acustico di tipo urbano. Ha previsto che i Comuni delimitassero il proprio territorio in zone, indicando per ciascuno di esse i limiti di rumore consentiti, in relazione alla prevista destinazione d’uso. Legge quadro n° 447, 26 ottobre 1995 distingue i valori di rumore in: • VALORI LIMITI DI EMISSIONE: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, la cui misurazione deve avere luogo in prossimità della stessa sorgente; • VALORI LIMITE DI IMMISSIONE: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente esterno, da misurarsi in prossimità dei ricettori; • VALORI DI ATTENZIONE: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente; • VALORI DI QUALITA’: il valore di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili per realizzare gli obbiettivi di tutela che la legge si prefigge. LEGGE “ANTI-SMOG” n° 615 DEL 1966 Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 68 Il manuale della guardia ambientale volontaria Prescrive che gli stabilimenti industriali siano provvisti di “impianti, installazione o dispositivi tali da contenere entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consenta, l’emissione di fumi o gas o polveri o esalazioni che … possono contribuire all’inquinamento atmosferico”. LA COMUNITÀ MONTANA LEGGE N. 1102 DEL 1971- Le comunità montane sono state istituite una ventina di anni fa tramite le leggi regionali attuative della LEGGE QUADRO SULLA MONTAGNA Legge n. 1102 del 1971con il dichiarato scopo di contribuire all’eliminazione degli squilibri socio – economici tra le zone montane ed il resto del territorio. La loro competenza si estende sul 54% del territorio nazionale. Sono state assoggettate ad ulteriore disciplina normativa con la legge 142 del 1990 e la legge 97 del 1994. Acquisendo le caratteristiche di: • Enti di programmazione ed attuazione delle politiche a favore della montagna; • Casa comune degli enti ad esse associati (cioè i comuni che ne sono membri); • Istituzione di collegamento dei comuni montani con la provincia e con la regione; • Organismi esponenziali degli interessi delle popolazioni montane. MINISTERO DELL’AMBIENTE LEGGE N. 349 DEL 1986- Istituisce il ministero dell’ambiente, cui attribuisce i seguenti compiti: • La promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e alla qualità della vita; • La conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale; • La difesa delle risorse naturali dall’inquinamento Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per i prelievo venatorio. LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N 157 secondo cui la fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutela nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale. INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO D. M. N. 381 DEL 1998 Introduce un regolamento recante le norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana. INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO DPCM 23/4/1992 Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 69 Il manuale della guardia ambientale volontaria Stabilisce i limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico in 5° hz negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno. INQUINAMENTO ATMOSFERICO LEGGE N° 615 DEL 13 LUGLIO 1966 DEFINIZIONE: “Emissione in atmosfera di fumi, polveri, gas e odori di qualsiasi tipo atti ad alterare le condizioni di salubrità dell’aria e a costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici o privati”. Ha istituito il C.R.I.A. ( Comitato Regionale contro l’Inquinamento Atmosferico), che stabiliva i valori limite di emissione che successivamente si richiedeva al Sindaco di approvare. INQUINAMENTO ATMOSFERICO D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322 Si è occupato specificatamente degli impianti di abbattimento, rendendo obbligatoria la loro presenza a presidio delle emissioni capaci di generare inquinamento atmosferico. INQUINAMENTO ATMOSFERICO CODICE PENALE art 674 Prevede il reato di getto pericoloso di cose e convenzionalmente la giurisprudenza vi faceva ricorso per sanzionare fenomeni di inquinamento atmosferico. INQUINAMENTO ATMOSFERICO D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e d. P.C.M. 21 luglio 1989. Norme per la tutela della qualità dell’aria ai fini della protezione della salute e dell’ambiente su tutto il territorio nazionale. Hanno comportato per le aziende l’obbligo di effettuare un’autodenuncia per l’ottenimento dell’autorizzazione per le emissioni di tutti gli impianti industriali e artigianali. INQUINAMENTO ATMOSFERICO D.M. 20 gennaio 1999, n. 76 Regolamento per l’istallazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori. Stabilisce le scadenze per la graduale applicazione dell’obbligo di attrezzare dispositivi di recupero dei vapori di benzina nelle pompe di distribuzione, presso gli impianti preesistenti di distribuzione dei carburanti, sia pubblici sia ad uso privato. LA PROTEZIONE CIVILE legge n. 225 del 1992 Tutela la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. Tutela della flora endemica e rara L.R. N. 40 DEL 1994. Prevede il divieto di danneggiare, asportare, detenere o commercializzare le piante indicate in apposito elenco (55 in totale) di cui riportiamo: arnica, assenzio, belladonna, camomilla, cicuta, lavanda, liquirizia, tiglio, timo, saponara. Stabilisce inoltre che, nei territori non soggetti a vincolo di tutela naturale, la raccolta di fragole ed asparagi e’ consentita asportando il il prodotto senza danneggiare le radici o la piantina, nel quantitativo massimo giornaliero di kg. 0,500 di fragole e kg. 1 di Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 70 Il manuale della guardia ambientale volontaria origano. Per tali violazioni si applica la sanzione amministrativa di 103,00 euro e la confisca dei prodotti raccolti. A.N.P.A. Legge N. 61 del 1994 agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente le attività di indirizzo: COORDINAMENTO E CONSULENZA TECNICA DELLE AGENZIE REGIONALI (ARPA). È suddivisa in 5 dipartimenti: • stato dell’ambiente, controlli e sistemi informativi; • Prevenzione e risanamento; • Rischio tecnologico e naturale; • Rischio nucleare e radiologico; • Strategie integrate, promozione e comunicazione. A.R.P.A.C. L. R. N. 10 DEL 1998 AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE IN CAMPANIA INCENDI BOSCHIVI LEGGE QUADRO 353 DEL 2000. Interviene per potenziare la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi, agendo su due linee di intervento: • viene istituito il reato specifico di incendio boschivo, per cui si prevedono sanzioni più severe; • vengono date nuove attribuzioni alle Regioni per utilizzare meglio a livello locale le risorse umane e finanziarie disponibili. Per incendio boschivo si intende un fuoco che può estendersi su aree a bosco, cespugli o arbusti e sui limitrofi pascoli o terreni abbandonati o coltivati. ORDINE GERARCHICO DELLE NORME Criterio applicato secondo il principio gradualistico, in base al quale la fonte superiore prevale ed invalida la legge di rango inferiore per risolvere le c.d. antinomie normative. La Costituzione “Fonti delle Fonti”è la legge fondamentale di un ordinamento giuridico, anteriore alle altre fonti normative dello stesso, ed è l’insieme delle norme e principi condivisi da una data comunità politica. Vi sono fonti che pur appartenendo ad ordinamenti giuridici diversi ed esterni al nostro ordinamento statale producono effetti di diretta applicazione. Le fonti normative comunitarie: • Direttamente applicabili nel nostro Stato facente parte dell’Unione Europea. Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 71 Il manuale della guardia ambientale volontaria • Prevedono primato del diritto comunitario su quello interno. • Non possono essere applicate misure nazionali in contrasto con esse. • Le leggi nazionali non possono derogare a norme comunitarie. Sono fonti normative comunitarie: I trattati: accordi paragonabili a disposizioni costituzionali vengono deliberati e sottoscritti da tutti gli Stati membri costutuiscono limitazione della sovranità nazionale per questo non hanno immediata efficacia negli stati membri quindi sono necessarie – a tal fine – leggi di esecuzione. I regolamenti: direttamente applicabili senza nessun atto interno dello Stato per il recepimento hanno prevalenza sulle leggi ordinarie. Le decisioni: direttamente applicabili senza necessità di legge di ratifica i destinatari possono essere persone fisiche o stati membri. Le direttive di Indirizzo comunitario vincolante nel risultato da ottenere, le competenze restano agli organi nazionali per la forma e i mezzi da adottare devono essere recepite entro un determinato termine indicato nel testo (di solito 2 anni dalla pubblicazione) scaduto il termine fissato prevalgono sulla legge statale. La COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (entrata in vigore nel 1948) • Ha caratteristica di superiorità nel sistema normativo dell’ordinamento. • Può essere modificata solo con leggi costituzionali, che si distinguono dalle altre per la procedura complessa di approvazione • Attua il riconoscimento e la positivizzazione dei diritti di fondamentali e dei principi strutturali del nostro ordinamento Le Leggi Statali Di attribuzione alle regioni di forme di autonomia nelle materie di legislazione regionale concorrente relative(art. 17 della Cost. nel testo sostituito dall’art. 3 della l. cost. del 2001)all’istruzione, alla tutela ambientale, all’ecosistema, ai beni culturali, l’organizzazione della giustizia di pace. Quindi lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie UE, immigrazione,confessioni religiose,Forze armate, moneta, mercati finanziari, leggi elettorali, anagrafe, giurisdizione, ecc. I Codici sono 4: codice civile - 4/4/1942 codice penale – 28/10/1930 codice di procedura civile – 28/10/1940 Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 72 Il manuale della guardia ambientale volontaria codice di procedura penale – 22/09/1988 (ai quali si può aggiungere il codice della navigazione – 30 marzo 1942) Vengono emanati dal Parlamento. In essi si raccolgono organicamente tutte le disposizioni relative ad una stessa materia.0gni codice è suddiviso in libri, titoli, capi e sezioni. Il CODICE CIVILE (adottato nel 4 aprile 1942) composto da 2.969 articoli e leggi complementari. ORGANIZZATO IN SEI LIBRI O PARTI • PERSONE E FAMIGLIA istituti legati alla famiglia(matrimonio, figli, adozione, tutela dei minori) • SUCCESSIONI eredità, testamento • PROPRIETA’ diritti sui beni e loro tutela • OBBLIGAZIONI rapporti relativi a patrimonio (contratti) • LAVORO rapporto di lavoro tra privati (imprenditori, società, aziende, consorzi). • TUTELA DEI DIRITTI difesa legale dei diritti del cittadino (pubblicità di documenti, prove, garanzie). Il CODICE PENALE (approvato con R.D. del 1930) composto da 734 articoli • disp. di coordinamento e transitorie per il cod. penale • leggi complementari • disp. sulla competenza penale del giudice di pace Organizzato in 3 libri I - Dei reati in generale, II – Dei delitti in particolare, III – Delle contravvenzioni in particolare. Le LEGGI di delegazione (fonti di I°) Linee generali che devono guidare il governo nell’attività normativa delegata. Decreto Legislativo o Legge Delegata: norma giuridica emanata dal governo a seguito di delega del parlamento (tramite la legge di delega) che determina i criteri cui uniformarsi e il termine in cui deve essere esercitato il potere. Decreto Legge: provvedimento legislativo urgente, emanato dal governo, che esercita la funzione legislativa che compete al parlamento, la cui efficacia viene a cessare se non è convertito in legge entro 60 giorni dalla sua emanazione. LE LEGGI DELLA REPUBBLICA possono demandare alla “regione “ il potere di emanare norme per la loro attuazione. Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 73 Il manuale della guardia ambientale volontaria Le Leggi Regionali Pongono sullo stesso piano delle leggi ordinarie in virtù dei poteri conferiti alle regioni dall’art. 117 della costituzione,nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello stato. Quindi la regione ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, formazione professionale; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; governo del territorio; porti e aeroporti civili; reti di trasporto e di navigazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza, valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito;enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Le leggi Regionali Delegate (fonti di II°) sono delegate dal Parlamento e sono: • Regolamenti: atti del potere esecutivo, inferiori alle leggi, in quanto non possono abrogare o modificare leggi. • Circolari: atti amministrativi (ministero, assessorato regionale…) emanati per dare interpretazione ad una legge, essa non può mai derogare alla norma che intende interpretare e non ha carattere vincolante se non all’interno della pubblica amministrazione. Sono fonti di diritto internazionale “I TRATTATI” • Vengono a far parte del nostro ordinamento attraverso gli accordi o trattati che stipula con Paesi terzi e l’art. 72 della Cost. prevede procedura normale di attuazione tramite la Camere. • Gli obblighi assunti dallo Stato in sede internazionale vincolano Stato e Regioni in virtù dell’art. 117 della Cost. Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 74 Il manuale della guardia ambientale volontaria 2.1.2. BELLEZZE NATURALI LEGGE GALASSO_ Legge n° 1497 del 29 giugno 1939 Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico: le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale singolarità geologica le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza; i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei , punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. Legge 8 agosto 1985, n. 431 Legge Galasso Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 concernente disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Legge 29-6-1939, n. 1497 Il vincolo paesaggistico La Legge 8 agosto 1985, n. 431 c.d. Legge Galasso riprende le disposizioni della legge 29-6-1939 n. 1947 relativa alla definizione di vincolo paesaggistico. Zone sottoposte a vincolo paesaggistico: I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare. I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi. I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscrittinegli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio decreto 11-12-1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. Le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole. 9 I ghiacciai e i circhi glaciali. 9 I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi. Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 75 Il manuale della guardia ambientale volontaria 9 I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento. 9 Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici. 9 Le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13-3-1976, n. 448, che concerne “l’esecuzione della convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici”; firmata il 2 febbraio 1971. 9 I vulcani. 9 Le zone di interesse archeologico. In base alle autorizzazioni prescritte dalle norme vigenti in materia nei boschi e nelle foreste sono consentiti: • il taglio colturale, • la forestazione, • la riforestazione, • le opere di bonifica, • le opere antincendio, • le opere di conservazione. L'autorizzazione, di cui all’art. 7 della legge 29-6-1939, n. 1947, deve essere inoltrata alla Regione di competenza, la quale deve darne risposta, positiva o negativa, entro il termine perentorio di sessanta giorni. Per quanto concerne qualsiasi attività di modifica sulle cose immobili che ricadono in aree a vincolo paesaggistico bisogna richiedere il nulla osta da parte della Regione ed in seguito al Ministero dei beni culturali e ambientali. La Regione dà immediata comunicazione delle autorizzazioni rilasciate al Ministro per i beni culturali e ambientali e contestualmente trasmette la relativa documentazione. Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro trenta giorni, possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione. Non è richiesta l'autorizzazione per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, diconsolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché per l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio. Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi opere da eseguirsii da Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 76 Il manuale della guardia ambientale volontaria parte di amministrazioni statali, il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni l’autorizzazione di cui all’art. 7 della legge 29-6-1939, n. 1497, anche in difformità alla decisione regionale. Piani paesaggistici e urbanistico-territoriali Le Regioni entro 18 mesi dall’entrata in vigore della presente legge devono sottoporre a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il relativo territorio mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali. Le Regioni possono individuare, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge nell'ambito delle zone soggette a vincolo paesaggistico, le aree in cui è vietata, fino all’adozione dei piani paesaggistici o urbanistico-territoriali, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia. Sono consentiti solo gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché per l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comporti l’alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio. Vincoli paesaggistici sui corsi d’acqua In relazione al vincolo paesaggistico sui corsi d'acqua, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le Regioni determinano quali dei corsi d'acqua classificati pubblici possono, per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, essere esclusi, in tutto o in parte, dal predetto vincolo, e ne redigono e rendono pubblico, entro i successivi 30 giorni, apposito elenco. Il Ministro per i beni culturali e ambientali ha la facoltà di confermare, con provvedimento motivato, il vincolo sui corsi d'acqua inseriti nei predetti elenchi regionali. Violazioni e sanzioni Il proprietario delle zone sottoposte a vincolo ha l’obbligo di conservare e custodire il bene. La violazione può essere commessa anche con la sola apposizione di un cartello pubblicitario. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a spese del condannato. Si può configurare reato anche se l’alterazione del luogo soggetto a vincolo paesaggistico sia stata autorizzata dalle autorità competenti. Rientra nel potere esclusivo del giudice accertare se l’opera eseguita abbia distrutto o danneggiato bellezze naturali soggette al vincolo, indipendentemente dal conseguimento dell’autorizzazione amministrativa. Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 77 Il manuale della guardia ambientale volontaria 2.1.3 RIFIUTI Il Decreto disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. CONCETTO DI RIFIUTO (art. 6/1° comma lett. a ) Per l’applicazione di tutto l’impianto del "Decreto Ronchi“ è pregiudiziale l’esatta individuazione e percezione del concetto di rifiuto. Appare infatti logico che il Decreto può e deve essere applicato soltanto allorquando ci si trovi davanti a una sostanza od oggetto classificabile giuridicamente come rifiuto. “Qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi…” L’appartenenza di una sostanza o oggetto alla categoria dei rifiuti deriva dal fatto che essa rispetti le due condizioni previste nella definizione normativa tracciata dal D.Lgs n. 22 del 5/2/97 : Che il detentore del rifiuto si disfi, o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi del rifiuto stesso; che il prodotto sia compreso nell’allegato A. Analizziamo il significato della dicitura"Si disfi": (fatto oggettivo) Il soggetto si disfa materialmente della sostanza od oggetto: l’azione corrisponde al fatto dinamico di colui che si sta disfacendo della sostanza od oggetto. Analizziamo il significato della dicitura "abbia l’obbligo di disfarsi": il terzo caso appare nella sua formulazione abbastanza chiaro e piuttosto standardizzabile, atteso che l’obbligo del disfarsi non può che derivare da: 9 una fonte normativa e/o regolamentare; 9 un provvedimento specifico e selettivo della pubblica amministrazione; Analizziamo il significato della dicitura "abbia deciso di disfarsi": Questo caso è di più incerta interpretazione,è pertinente richiamare la concettuale del tentativo, così come delineata dall’ art. 56 Codice Penale; applicando detto principio, possiamo argomentare che rientra nel concetto in questione chiunque pone in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a disfarsi di una sostanza od oggetto, evidenziando così a livello oggettivo e soggettivo la relativa propedeutica decisione. Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 78 Il manuale della guardia ambientale volontaria Categorie di rifiuti (art. 7) SONO RIFIUTI URBANI Quelli: • domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; • derivati dallo spazzamento delle strade; • i rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o private o sulle spiagge e sulle rive dei corsi d'acqua; • i rifiuti vegetanti provenienti da aree verdi; • i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni. SONO RIFIUTI SPECIALI Quelli derivanti: • da attività agricole ed agro - industriali; • dalle attività di demolizioni e costruzione; • da lavorazioni industriali e artigianali; • da attività commerciali e di servizio; • dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti e da acque e della depurazione delle acque reflue; • da attività sanitarie; i macchinari e le apparecchiature; • i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. altri trattamenti delle I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente” (art. 2 ) Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 79 Il manuale della guardia ambientale volontaria Evitare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la fauna, la flora; senza causare rumori o odori; senza danneggiare il passaggio e i siti di interesse ambientale”. IL CONCETTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (art. 6) IL CONCETTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (art. 6) LA BONIFICA E IL RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI DA RIFIUTI (art. 17 decreto legislativo n. 22 del 55/2/97) Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 80 Il manuale della guardia ambientale volontaria La raccolta differenziata[dal D.Lgs. 22/97, articolo 6, comma 1, lettera f)]: “La raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima”. OBIETTIVI DEL D.LGS 22/97: • Il decreto “Ronchi” ha l’obiettivo di individuare le tecnologie più adatte alla gestione, trasformazione e/o smaltimento dei rifiuti nel rispetto dell’ambiente • La raccolta differenziata dei rifiuti può essere attuata in diversi modi: può essere effettuata direttamente dai cittadini o all’interno di appositi impianti di smistamento, dopo la raccolta di rifiuti misti. La raccolta differenziata in appositi impianti di smistamento o a posteriori può essere: • Separazione manuale dei rifiuti da parte di operai; • oppure separazione “gravitazionale”: immersione in acqua dei rifiuti misti, per separare quelli più leggeri da quelli più pesanti. Tale smistamento però non si è rilevato sufficientemente selettivo, quindi si preferisce quello effettuato alla fonte dai cittadini. LA RACCOLTA E LA GESTIONE DIFFERENZIATA FAVORISCE: • L’ottimizzazione dei circuiti di recupero. • La valorizzazione merceologica delle frazioni da avviare al recupero. • La promozione di attività imprenditoriali nel settore del recupero. • Il risparmio di risorse primarie. SISTEMI TRADIZIONALI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA : Contenitori, campane e/o cassonetti per la raccolta di materiale da riutilizzare: • carta, vetro, plastica, lattine, carta e cartone, alluminio • differenziazione dei rifiuti: secco – umido • frazioni tossiche (pile e farmaci) • materiale indifferenziato • compostaggio Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 81 Il manuale della guardia ambientale volontaria CARTA E CARTONE e RICICLAGGIO • Il riciclaggio della carta è quello che oggi funziona in modo più efficiente, anche se comporta qualche svantaggio: sono necessari processi di sbiancamento degli inchiostri, altamente inquinanti. • Con tale riciclaggio avremo meno rifiuti nelle discariche e meno abbattimenti di alberi. Vetro riciclato • La forma di riciclaggio più economica ed efficiente è quella del vuoto a rendere, che permette di riutilizzare una bottiglia fino a 50 volte. • Anche se i prodotti ottenuti contengono sempre una percentuale di impurità (residuo di etichette e di tappi) Se si ricicla il vetro: • Dopo il recupero, il VETRO è lavato, pulito e sminuzzato in piccolissimi cristalli, poi consegnati alle vetrerie per la produzione di bottiglie. • Riciclando vasi e bottiglie, non occorre scavare la terra per procurarci nuove materie prime utili per fabbricare il vetro, in più si risparmia l’energia per estrarle e portarle alle fabbriche. Alluminio riciclaggio • Il riciclaggio dell’alluminio, utilizzato per produrre le lattine, è altamente vantaggioso: permette un notevole risparmio energetico e un minor consumo di bauxite, il materiale da cui l’alluminio viene estratto. Riciclando un gran numero di lattine: • Si risparmierebbe ENERGIA. • Si produrrebbero meno RIFIUTI. • Si scaverebbero meno MINIERE. Plastica • Il sistema di raccolta della plastica attualmente in vigore, non è tanto vantaggioso in quanto non si riesce a separare i diversi tipi di materie plastiche. Dal riciclaggio di bottiglie d'acqua e di contenitori di plastica si ottengono vari oggetti: panchine, rastrelliere, fioriere, bottiglie, contenitori. Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 82 Il manuale della guardia ambientale volontaria I PRODOTTI PERICOLOSI VANNO COSI’ SMALTITI: • FARMACI (contenitori nei pressi delle farmacie). • PILE (contenitori nei pressi dei tabacchi ). • OLI • TONER PER FOTOCOPIATRICI ( da restituire ai rivenditori, o farli rigenerare). Il compostaggio: L'opportuno stoccaggio e trattamento di rami, foglie, erba, avanzi di cibo, bucce di frutta e verdura, permette a batteri, microrganismi e piccoli insetti di cibarsene, di svilupparsi e di decomporre le sostanze organiche presenti nei nostri rifiuti; dopo alcuni mesi il materiale organico diventerà una massa di microrganismi e di sostanze nutritive, chiamato compost, simile all'humus del sottobosco: un terreno soffice, ben aerato e ricco di minerali, ottimo per le colture. La RACCOLTA DIFFERENZIATA, quindi, finalizzata al riciclaggio e al recupero, è uno dei sistemi più efficaci per fronteggiare l’emergenza rifiuti, perché permette di ridurre il volume dei rifiuti da inviare in discarica e anche di risparmiare materie prime ed energia. L’abbandono dei rifiuti: Si ha ogni qual volta si rinvengono accumuli di rifiuti in aree pubbliche e private,costituiti da beni, oggetti che sono in evidente “stato di abbandono”, ovvero lasciati con incuria e al degrado. Si tratta di rifiuti urbani o speciali provenienti dalle lavorazioni artigianali, industriali o edili, quindi altamente inquinanti. E’ importante sottolineare l’elemento dell’occasionalità dell’evento perché si possa parlare della fattispecie di “abbandono” e non di “discarica” è necessario che l’abbandono sia occasionale, non ripetuto sistematicamente al fine di generare un deposito permanente, definitivo e incontrollato, ovvero una discarica. Micro-discarica conseguenza più grave dell’abbandono di rifiuti è la creazione di numerosissime MICRODISCARICHE, sparse su tutto il territorio nazionale, la presenza di tali accumuli è molto nociva per l’ambiente, soprattutto se si tratta di fanghi o liquidi di produzione industriale, con facile assimilazione da parte del terreno e relativo inquinamento delle falde acquifere. Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 83 Il manuale della guardia ambientale volontaria Discarica abusiva Il deposito incontrollato e l’abbandono indiscriminato dei rifiuti ripetuto ed organizzato, sfociano in un’altra fattispecie di reato, quella di discarica abusiva, ovvero, senza prescritta autorizzazione. Tra i presupposti principali vi è l’intenzione del proprietario del sito e produttore dei rifiuti a disfarsene o meno. Caratteristica principale di una discarica abusiva è la permanenza dei rifiuti in tale luogo, che organizzato o meno per riceverli, viene usato per continui scarichi, anche intervallati nel tempo;si tratta di un’azione ripetuta nel tempo dello scaricare in tale luogo i rifiuti, senza provvedere a una successiva lecita operazione di smaltimento o recupero. Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 84 Il manuale della guardia ambientale volontaria 2.1.4 NORME, AUTOCERTIFICAZIONE-BASSANINI L’’AUTOCERTIFICAZIONE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001- Supplemento ordinario n. 30 per le "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa." Il Sistema delle dichiarazioni sostitutive modifica di prospettiva dell'azione amministrativa, perché consente ai soggetti che entrano in contatto con le amministrazioni di non dover fornire obbligatoriamente i certificati o, comunque, i documenti a comprova di situazioni, fatti, stati e qualità. Dichiarazione sostitutiva di certificazione è il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione dei certificati; Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è il documento, sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico; Quale è la funzione delle dichiarazioni che sostituiscono le certificazioni? Con la dichiarazione sostitutiva di certificazioni il cittadino afferma e dà per vere alcune informazioni, delle quali egli è al corrente, relative a stati, fatti o qualità risultanti nelle banche dati delle amministrazioni pubbliche, quali albi, elenchi, registri o fascicoli relativi a singole procedure. I casi in cui si può ricorrere all'autocertificazione sono: • la data e luogo di nascita; • la residenza; • la cittadinanza; • il godimento dei diritti politici; • lo stato di celibe, coniugato o vedovo; • lo stato di famiglia; • l'esistenza in vita; • la nascita del figlio; • la posizione agli effetti degli obblighi militari; • l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione; • titoli di studio acquisiti; Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 85 Il manuale della guardia ambientale volontaria • qualifiche professionali; • esami sostenuti universitari e di stato; • titoli di abilitazione; • titoli di formazione; • titoli di aggiornamento; • titoli di qualificazione tecnica; • situazione reddituale o economica; • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare; • codice fiscale; • partita IVA; • qualsiasi dato dell'anagrafe tributaria; • stato di disoccupazione; • qualità di pensionato e categoria di pensione; • qualità di studente; • qualità di casalinga; • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, curatore e simili; • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; • adempimento o meno degli obblighi militari; • assenza di condanne penali; • qualità di vivenza a carico; • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile. Come si redige una dichiarazione sostitutiva di certificati? • scrivendo su carta semplice e firmando sotto la propria ed esclusiva responsabilità (non e' necessario firmare davanti all'impiegato) o compilando dichiarazioni sostitutive; • trasmettendo documenti, atti e certificati per fax, per posta o mezzo telematico ed informatico, alle amministrazioni pubbliche. Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 86 Il manuale della guardia ambientale volontaria Esempio di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DEL CODICE FISCALE (artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) Il sottoscritto _______________ nato a ________ (____) il ____________, residente a ___________ (______) in ___________________________ consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria responsabilità DICHIARA di essere in possesso del seguente codice fiscale: ____________________ Firma ___________________________ Si allega copia del documento di identità. Quale è la funzione delle dichiarazioni che sostituiscono gli atti notori? Riguarda fatti, stati e qualità che, pur essendo "notori" (dimostrabili con prove) non sono certificabili da parte delle amministrazioni pubbliche, perchè le informazioni in essi contenute non sono contenute in albi, elenchi, registri o dati in possesso delle amministrazioni stesse. Come si redige una dichiarazione sostitutiva di atto notorio? Se la dichiarazione è contestuale ad una istanza NON occorre l'autentica della sottoscrizione (firma), ma basta allegare copia del certificato di identità. In caso contrario l'autentica della sottoscrizione avviene previa identificazione del dichiarante da parte del pubblico ufficiale autenticante mediante: a) conoscenza diretta da parte del pubblico ufficiale; b) testimonianza di due idonei fidefacienti conosciuti dal pubblico ufficiale; c) esibizione di un valido documento di identità personale, munito di fotografia, rilasciato da una pubblica autorità. Per chi partecipa ai concorsi pubblici NON e' prevista più la presentazione di copia autenticata (quindi in bollo) dei titoli ma una semplice dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che dichiari la conformità all'originale. Le amministrazioni non possono richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per assunzioni in concorsi pubblici. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 87 Il manuale della guardia ambientale volontaria PER AUTENTICAZIONE DI COPIA DI TITOLI PER CONCORSI (Art. 47, D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) Il sottoscritto _______________ nato a ________ (____) il ____________, residente a ___________ (______) in ___________________________ valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 - lettera a) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni DICHIARA che la copia dei sottoelencati documenti, allegati alla presente, è conforme all'originale: _____________________ _____________________ Firma _________________________ Si allega copia del documento di identità. Verso chi sono utilizzabili? Solo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche (gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le università, le regioni, province, comuni e comunità montane…). Nei rapporti con imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità (Poste, ENEL, Telecom, Aziende del Gas, ecc.). NON possono essere utilizzate nei rapporti fra privati o con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali. Qual e' la validità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori? • I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. • Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. Sostituiscono sempre il certificato o l'atto, in via definitiva. Non occorre che il certificato o l'atto sostituito sia mai emanato. Quando le dichiarazioni sostitutive non sono ammesse? 1. per i certificati medici 2. per i certificati sanitari 3. per i certificati veterinari Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 88 Il manuale della guardia ambientale volontaria 4. per i certificati di origine 5. per i certificati di conformità all'Unione Europea 6. per i marchi 7. per i brevetti Quali sono le sanzioni per i funzionari? La violazione del divieto di chiedere certificati (non accettando le dichiarazioni sostitutive) è sanzionato in modo molto grave, poiché la formula della violazione dei doveri d'ufficio, richiama sia le sanzioni disciplinari, sia la sanzione penale prevista dall'articolo 328, comma 2, del codice penale. Quali sono le sanzioni per i cittadini? • Se le amministrazioni hanno dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni sono tenute ad effettuare i controlli necessari (o a campione). • Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. • Il dichiarante, inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti sulla base di dichiarazioni non veritiere. TRASPARENZA & PRIVACY E’ il diritto della persona a negoziare le proprie relazioni sociali sulla base del controllo delle informazioni che la riguardano. Il nuovo codice sulla Privacy dal 1° gennaio 2004 è in vigore in Italia (in riferimento al Decreto legislativo n. 196 del 30/6/2003). Riunisce in unico contesto 3 direttive e 16 testi normativi razionalizzando così la fattispecie che era frammentaria e scoordinata. Si divide in tre parti: I parte - disposizioni generali II parte - disposizioni relative a diversi settori specifici e tutela dell’interessato e sanzioni; III parte - diversi allegati quali: - Codici deontologici (allegato A); Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (allegato B); - Trattamenti in ambito giudiziario o per fini di polizia ( allegato C) Attua la protezione di beni inerenti i diritti della personalità, contempera sia l’esigenza di tutela delle informazioni personali, sia la necessità che tali informazioni circolino per garantire lo sviluppo delle relazioni economiche e sociali necessarie all’esistenza della società. Contiene: • Innovazioni che tengono conto della “giurisprudenza”del Garante Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 89 Il manuale della guardia ambientale volontaria • Inserisce la direttiva Ue 2000/58 sulla riservatezza nelle comunicazioni elettroniche. • Introduce nuove garanzie per i cittadini e diverse misure di sicurezza per la custodia di questi dati trattati Il legislatore con questo testo ha voluto garantire: Riservatezza dei dati; Integrità dei dati; Disponibilità dei dati. I dati personali oggetto del trattamento devono essere: custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo i rischi con idonee misure di sicurezza preventive per evitare: • Distruzione o perdita anche accidentale • Accesso non autorizzato • Trattamento non consentito • Trattamento non conforme alle finalità. Nel trattamento dei dati personali si deve porre particolare attenzione ai dati c. d. “sensibili “che possono portare a discriminazioni; giudiziarie, sanitarie /sessuali,religiose /razziali /etniche, politiche /sindacali. Le misure di sicurezza previste dal DPS deve essere adottato dal titolare del trattamento di dati sensibili ed elaborato con strumenti elettronici. Contiene l’analisi dei rischi, criteri e modalità per ripristinare la disponibilità dei dati in caso di distruzione o danneggiamento. Il DPS deve essere redatto entro il 31 marzo di ogni anno. Il Disciplinare tecnico prevede il trattamento con strumenti elettronici: • Autenticazione informatica per accessi a servizi (con ID utente). • Sistemi di autorizzazione. • Accessi non consentiti a determinati programmi informatici. • Tecniche di password o codici identificativi per il trattamento di dati sensibili. • Uso della crittografia (codici segreti che permettono di cifrare i dati anche per la trasmissione in rete). Trattamenti senza l ’ausilio di strumenti elettronici: • Particolari misure per il trattamento di dati sensibili. • Archivi in ordine e controllati. Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 90 Il manuale della guardia ambientale volontaria • Aggiornamento periodico del trattamento consentito ai singoli incaricati. • Procedure per la custodia di copie di sicurezza. • Tenuta di DPS aggiornato . Sintesi, di alcuni aspetti pratici del testo. Nell’ambito “sanitario” Il trattamento dei dati si attiva con un’unica dichiarazione resa al medico di famiglia o all’organismo sanitario: Misure per il rispetto dei diritti del paziente (distanze di cortesia, modalità per appelli in sale di attesa, cautele nelle informazioni telefoniche e nelle informazioni sui ricoverati). Gli operatori sanitari sono tenuti al segreto professionale.Sono previsione ricette impersonali cui è stato oscurato il nome e l’indirizzo dell’assistito. Alle cartelle cliniche sono state attuate misure specifiche di protezione Nel “lavoro” dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970): Previsione di elaborazione di un codice di buona condotta che fissa le regole per l’informativa ed il consenso ai lavoratori; regolamenti per gli annunci di finalità occupazionale; il Codice affronta anche la questione dei controlli a distanza con la riaffermazione di quanto sancito Nell’ambito “giudiziario” vengono garantiti i ”diritti della personalità”: Apponendo sulla sentenza un’annotazione con la quale si avvisa che, in caso di pubblicazione del verdetto su riviste giuridiche o su supporti elettronici o di diffusione telematica, devono essere omessi i dati dell’interessato. La versione della sentenza così pubblicata va sempre “criptata”. Per i minori maggiore tutela non solo nel processo penale, ma anche nei procedimenti civili e amministrativi. Di difficile realizzazione il binomio privacy-trasparenza nella P.A. Con la revisione del Codice dell'amministrazione digitale, le pubbliche amministrazioni sono chiamate ad implementare nella gestione dei procedimenti amministrativi le nuove tecnologie sostituendo il tradizionale approccio con uno più rispettoso a tutto tondo dei diritti connessi alla tutela dei dati personali. IL Garante nella materia della notificazione degli atti giudiziari e degli atti amministrativi impone la regola della busta chiusa per i casi di notifica effettuata a persona diversa dal destinatario.Viene sancita espressamente la necessità per gli enti pubblici di approvare regolamenti per i trattamenti dei dati sensibili, ma solo con il parere conforme del Garante. Per le “liste elettorali”: Le liste elettorali non possono essere più usate per promozione commerciale ma solo per scopi collegati alla disciplina elettorale e per finalità di studio ricerca statistica, scientifica o storica. Nelle “telecomunicazioni”: i cittadini potranno meglio scegliere se essere inseriti nell’elenco telefonico e le modalità di come far usare i loro numeri telefonici e gli indirizzi anche per informazioni commerciali o solo per comunicazioni interpersonali; Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 91 Il manuale della guardia ambientale volontaria vengono previste misure per combattere il fenomeno delle chiamate di disturbo; confermato il diritto a ricevere, su richiesta, fatture dettagliate. “Internet, videosorveglianza, direct marketing”: Per settori così delicati il nuovo testo prevede appositi codici deontologici che fissano regole specifiche. • Ad esempio per lo spamming ossia l'invio di messaggi attraverso sistemi automatizzati (Sms, Mms, fax, posta elettronica) si deve richiede sempre il consenso degli interessati. Sanzioni previste dal nuovo T.U. Sanzioni pecuniarie e penali aumentate per chi viola la privacy, previste nei seguenti casi: • per la mancata informativa agli interessati sull’uso che si intende fare dei dati che li riguardano, • per l’uso dei dati senza consenso degli interessati, • per Il mancato adempimento nei confronti di un provvedimento del Garante. Il Consenso al rilascio e al trattamento dei propri dati prevede in virtù del principio del “bilanciamento degli interessi” uno snellimento degli adempimenti a carico delle aziende. Resta sostanzialmente confermata giuridicamente la necessità del consenso. Lo strumento della notifica è stato semplificato. Diminuiscono, così, le ipotesi di notifica obbligatoria, e ne vengono snellite le modalità preferendo quelle via telematica, seguendo le indicazioni del Garante quanto all’utilizzo della firma digitale. E’ l’atto con cui l’impresa, il professionista o la pubblica amministrazione segnala all’Autorità i trattamenti di dati che intende effettuare. Va effettuata in casi di trattamento di dati sensibili (specie se sanitari) con determinate modalità e per trattamenti particolarmente a rischio violazione, (es., consumatori, procedure di selezione del personale e ricerche di marketing, informazioni commerciali). Chi gestisce /ricerca /detiene /pubblica dati La Polizia e altri investigatori ,Tribunali, Investigatori privati,Giornalisti, Banche e assicurazioni, aiende sanitarie pubbliche e private, amministrazioni e anagrafi, lavoro e previdenza, telecomunicazioni e videosorveglianza, marketing diretto,associazioni volontarie. IL c. d. “effetto Pollicino” è la consapevolezza di lasciare tracce Usiamo il cellulare: siamo georeferenziati si sa chi chiamiamo e cosa diciamo; Usiamo Bancomat e Carte di Credito: siamo georeferenziati si sa quanto spendiamo e per che cosa; Usiamo i Telepass e siamo georeferenziati si sa a che velocità media andiamo. Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 92 Il manuale della guardia ambientale volontaria 2.1.5.PROCESSIONARIA E PUNTERUOLO ROSSO PROCESSIONARIA DEL PINO Le infestazioni di Traumatocampa pityocampa costituiscono un fenomeno normale e ricorrente ovunque in Italia, ed è diffuso in tutti i paesi del bacino del Mediterraneo ove si è insediato sin dal 2004. Danneggia in special modo particolari specie di pino: • Pino nero (Pinus Nigra), • Pino silvestre( Pinus Sylvestris), • Pino marimittimo (Pinus pinaster), • Pino d'Aleppo (Pinus halepensis), • Pino da pinoli (Pinus pinea), • Pino marittimo (Pinus pinaster), • Pinus insignis e, più raramente, su • Pinus strobus e Larice (Larix decidua) • e su varie specie di cedro (Cedrus spp.). Interessando piante ben esposte al sole spesso su terreni aridi che crescono ai bordi dei coniferamenti e situate ad un altezza di 500 metri s.l.m. E’ un lepidottero della famiglia thaumetopoeidae che presenta le seguenti caratteristiche morfologiche: ADULTO: ali anteriori grigie attraversate trasversalmente da 2-3 striature più scure e ali posteriori bianche con una macchia nera vicino al margine inferiore, l’apertura alare è di 35-50 mm. LARVA: dorsalmente di colore grigio-ardesia e giallastra ai lati ed al ventre, è fornita di peli di colore ruggine e di sete urticanti; a maturità raggiunge 40 mm di lunghezza. Uova: sferoidali di colore grigio-argenteo e con diametro di 1 mm, vengono deposte a manicotto intorno a due aghi comprendenti fino a 300 elementi. Crisalide: bruno-rossastra. È pericoloso allo stadio di larva, in quanto la presenza di peli urticanti (sulle larve di terza età in poi), rimanendo nell’atmosfera per parecchio tempo, producono fenomeni patologici (dermatiti, congiuntiviti, riniti, asma) e, nei casi più gravi, shock anafilattici. Non meno pericolosa è considerata l’incauta manipolazione dei “nidi”. Pericolo per la piante ospite perché, le larve si alimentano a spese delle parti vegetative, scheletrizzando e divorando gli aghi. Le piante giovani in seguito a defogliazioni Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 93 Il manuale della guardia ambientale volontaria intense possono subire i danni maggiori indebolendosi,subendo notevoli ritardi vegetativi a causa della riduzione della superficie fotosintetizzante e divenendo preda di altri insetti quali scolitidi e pissode. Per capire al meglio in che modo agisce sulle piante e in quali periodi è dannoso sia per i vegetali sia per l’uomo è opportuno soffermarsi sul ciclo biologico delle essere stresso. Gli adulti sfarfallano dalla metà di giugno fino alla fine di agosto con massimo in luglio. Le femmine depongono le uova(da 70 fino a oltre 300) a guisa di manicotto attorno a due aghi. Dalla metà di agosto compaiono le prime larve, queste manifestano abitudini gregarie, si alimentano a spese degli aghi scheletrizzandoli e costruiscono dei nidi sericei nelle parti meglio esposte della pianta. In ottobre alla fine della terza età, costruiscono dei nidi più grandi all'interno dei quali trascorrere l'inverno e da cui escono nelle ore notturne per alimentarsi quando la temperatura è superiore a 0°C. E' alla fine dell'inverno nei mesi di febbraio-marzo che le larve, ripresa in pieno l'attività trofica, producono i danni maggiori. Verso la fine di maggio, terminato lo stadio evolutivo, abbandonano i nidi e scendono in processione fino al suolo. Trovato un luogo adatto si interrano a una profondità di5-20 cm chiudendosi all'interno di un bozzolo. La metamorfosi può essere portata a termine nel corso dell'estate, ma molto di frequente le larve entrano in diapausa e si ha sfarfallamento solo nell'estate successiva o addirittura qualche anno dopo per le zone di montagna. Si ricorda che la lotta alla processionaria del pino risulta essere obbligatoria ai sensi del DM 17 aprile 1998 specialmente nelle aree in cui la presenza dell’insetto minaccia seriamente la sopravvivenza e/o la produzione delle popolazioni arboree e costituisce un rischio per la salute di persone ed animali. Inoltre, tutti coloro che trovano piante infestate sono obbligati a comunicare la presenza del focolaio al Servizio Fitosanitario Regionale o al Consorzio Fitosanitario Provinciale. E’ indispensabile, innanzitutto, evitare la messa a dimora di conifere del genere Pinus (in particolare di Pinus nigra) ad un'altitudine inferiore ai 500 m s.l.m. e, in ogni caso, nelle zone particolarmente colpite dal parassita. In presenza di infestazioni occorre poi intervenire in diversi momenti dell'anno. IN INVERNO occorre procedere all’asportazione e alla distruzione dei nidi col fuoco o tramite l’utilizzo di una fucilata attuando tutte le misure cautelative al fine di evitare il contatto con le larve. ALL’INIZIO DELL’ESTATE è possibile installare trappole per la cattura massale degli adulti maschi che andranno poste in posizione medio-alta e sul lato sud-ovest delle piante in numero di 6-8 ad ettaro. ALL’INIZIO DELL’AUTUNNO si può intervenire con 1-2 trattamenti ( ogni 15 – 20 gg.) alla chioma utilizzando preparati microbiologici a base di Bacillus thuringiensis var. kurstaki che non presentano tossicità nei confronti dell’uomo o di altri vertebrati e degli insetti utili. In alternativa si può effettuare un solo trattamento con insetticidi chitino-inibitori (Triflumuron, Triflubenzuron, Flufenoxuron, Lufenuron). Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 94 Il manuale della guardia ambientale volontaria Il prodotto va preferibilmente distribuito dopo il tramonto e in assenza di vento, avendo cura di bagnare la chioma in modo uniforme e alle dosi di 100-150 g/hl d’acqua per trattamenti contro larve giovani, oppure fino a 300-350 g/hl in caso di presenza di larve già grosse. Il prodotto ha un'azione limitata nel tempo ed è facilmente dilavabile. Pertanto, in caso di grosse infestazioni o di piogge dilavanti, è bene ripetere il trattamento dopo alcuni giorni. PUNTERUOLO ROSSO NOME: Rhynchophorus ferrugineus POSIZIONE SISTEMATICA: Coleottero curculionide NOME COMUNE: Punteruolo rosso NOTE: E’ un fitofago originario dell’Asia meridionale e della Melanesia Questo fitofago è presente in tutte le regioni italiane ed in particolar modo nella provincia di Salerno (dal 2006), come è stato rilevato da un recente monitoraggio svolto dai volontari dell’Associazione South Land Onlus. Il parassita attacca molte specie della famiglia delle Arecaceae ed in particolar modo attacca Phoenix canariensis, Phoenix Sylvestris ecc. Questo coleottero curculionide è dannoso soprattutto allo stadio di larva perché divora voracemente le parti tenere della corona delle palme. Questi insetti per la loro voracità, sono in grado di percorrere anche 500km. Il ciclo biologico di questo parassita si sviluppa nel seguente modo: gli adulti maschi, individuata una pianta idonea, producono un feromone che richiama molte femmine pronte per accoppiarsi. Le femmine depongono le uova in forellini praticati nelle parti meno resistenti o in cicatrici o ferite presenti sulle piante. Dopo circa 3 giorni avviene la schiusa delle uova, le larve neonate si nutrono dei tessuti più teneri scavando gallerie anche molto profonde all’interno del peduncolo fogliare o dello stipite .La presenza delle numerose gallerie può minare alla stabilità della palma stessa fino a determinarne la caduta. A maturità la larva smette di alimentarsi e costruisce un bozzolo con le fibre della pianta intrecciate in maniere molto fitta fino a formare una superficie impermeabile, La larva a maturità (pupa) si impupa in questo bozzolo. Trascorso un periodo che va dai 15 ai 50 giorni dal bozzolo si libera l’adulto. La caratteristica devastante di questo parassita è che non si sposta in una nuova palma finché non ha completamente distrutto quella in cui vive. Inoltre, è da considerare che la sintomatologia tipica che ci indica la presenza del punteruolo rosso si manifesta quando l’attacco è in stadio avanzato ossia quando le larve hanno ferito in modo letale il meristema centrale della pianta ospite, generando la morte della stessa. Durante i monitoraggio effettuati sulle piante colpite da questo essere si è potuto classificare la sintomatologia in quattro distinti fase: STADIO INIZIALE: perdita di vigore della cima, squilibrio e asimettricita’ della chioma SECONDA FASE: la cima e’ piegata, appiattita appare capotizzata Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 95 Il manuale della guardia ambientale volontaria TERZA FASE: tutte le foglie sono piegate verso il basso, in una tipica forma ad ombrello FASE FINALE: disseccamento totale. Le Tecniche di lotta al momento non vanno ad intervenire sul parassita stesso (provocandone la morte) ma tendono ad allontanarlo, attraverso l’utilizzo di repellenti naturali o di sintesi, come la Naftalina. Infatti, le molecole volatili dei repellenti producono una zona “off limits”, non gradita dalla femmina di R.F. alla ricerca di una palma su cui deporre le uova. Da ciò è deducibile che l’unico rimedio per contrastare il diffondersi del fenomeno stesso è l’ estirpazione e con conseguente incenerimento del materiale di risulta facendo molta attenzione a non disperdere le uova. Possibile, inoltre, sottoporre le piante contigue a misure di profilassi effettuando ripetuti trattamenti localizzati con insetticidi e fungicidi, avendo cura di bagnare a fondo la parte interna della corona apicale. Ricordando, inoltre, che sono da evitare assolutamente gli interventi cesori nelle piante in buono stato vegetativo e non infestate poiché le ferite costituiscono siti preferenziali per l’ovideposizione del fitofago e punti di ingresso di numerosi agenti patogeni. Una volta rilevata la presenza di larve all’interno della palma si deve procede all’abbattimento facendo molta attenzione a non disperdere nell’ambiente circostante uova, larve o adulti. Il semplice taglio e il carico del materiale sezionato su un autocarro per il trasporto e lo smaltimento alla pubblica discarica, deve essere sempre evitato! In questo modo rischiamo che qualche adulto sfugga oppure uova o larve possano portare a termine il ciclo e infestare altre palme in luoghi più lontani. Si raccomanda quindi di eseguire il taglio delle foglie e delle parti di stipite con cautela, raccogliere e rinchiudere in teli di plastica tutte le parti ( soprattutto per il trasferimento in altro luogo) e distruggere con il fuoco tutta la risulta vegetale. Fine - prima lezione - secondo modulo. Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 96 Il manuale della guardia ambientale volontaria 2.2.1 CACCIA Il bracconaggio Con il termine bracconaggio ci riferiamo alla caccia (più raramente anche alla pesca) di frodo, ovvero a qualsiasi attività che viola le normative vigenti che tutelano il patrimonio faunistico terrestre. Rientriamo nel termine di bracconaggio nel momento in cui si effettua l’attività venatoria in particolari situazioni; quali: • la caccia fuori stagione, • la caccia fatta senza un'opportuna licenza di porto d’armi, • la caccia senza apposito tesserino rilasciato dalla Regione di competenza, recante il calendario dell’attività venatoria e gli ambiti territoriali predisposti, (art. 12 comma 12) • la caccia su terreni privati, o la caccia di animali che appartengono a qualcun altro, o per i quali qualcun altro ha legalmente il diritto esclusivo di caccia, • la caccia di animali che appartengono a specie protette, perché in pericolo di estinzione, • la caccia e la pesca effettuate usando tecniche illegali (uso di esplosivi, uso di veleni, pesca con autorespiratori, raccolta dei datteri di mare). Di conseguenza si conia il termine “ bracconiere”, e si riferisce a persone che rubano fauna a rischio della stessa e delle aree protette, come ad esempio nei parchi nazionali. Al fine di proteggere la nostra fauna e regolare l’attività venatoria è stata elargita la Legge -quadro n° 157/92. Composta da 37 articoli in merito, definisce le categorie di mammiferi e uccelli protette, il metodo venatorio da appostamento fisso e da richiami vivi, regolamenta la tassidermia imbalsamazione e detenzione delle specie, i regolamenti per il rilascio della licenza, la detenzione ed il porto d’armi, le specie cacciabili e le stagioni di caccia. Il fondamento della Legge Quadro viene espresso ai sensi dell’art. 1 comma 1, così riportato. • Art. 1 comma _ La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale . • Art. 2 comma_ Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela alla presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio le seguenti specie: Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 97 Il manuale della guardia ambientale volontaria i mammiferi: lupo, sciacallo, dorato, orso, martora, puzzola, lontra, gatto selvatico, lince, foca monaca, cervo sardo, camoscio d’Abruzzo, tutte le specie di cetacei; gli uccelli: marangone minore, marangone dal ciuffo, tutte le specie dei pellicani, tarabuso, tutte le specie di cicogne, spatola, mignattaio, fenicottero, cigno reale, cigno selvatico, volpoca, fistione turco, gobbo rugginoso, tutte le specie di rapaci diurni, pollo sultano, otarda,gallina prataiola, gru, piviere tortolino, avocetta, cavaliere d’Italia, occhione, pernice di mare, gabbiano corso, gabbiano corallino, gabbiano roseo, sterna zampenere, sterna maggiore, tutte le specie di rapaci notturni, ghiadaio marina, tutte le specie di picchi, gracchio corallino; tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzionali internazionali o apposito decreto del Presidente del consiglio dei Ministri indicano come minacciate di estinzione; • Art. 3 comma_ E’ vietata in tutto il territorio internazionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi o piccoli nati. (tranne a scopo di studio o ricerca scientifica art. 4). • Art. 18 comma _ Specie cacciabili e periodi di attività venatoria. Ai fini dell’esercizio venatorio è possibile abbattere esemplari di fauna selvatica appartenente alle specie e per i periodi sotto indicati: specie cacciabili della terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia, tortora, merlo, passera mattugia, passera oltremontana, allodola, starna, pernice rossa, pernice sarda, lepre comune, lepre sarda, coniglio selvatico, minilepre; specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, fagiano, germano reale, folago, gallinella d’acqua, alzavola, canapiglia, porciglione, fischione, codone, marzaliola, mestolone, moriglione, moretta, beccaccino, colombaccio, frullino, fringuello, peppola, combattente, beccaccia, corvo, cornacchia nera, pavoncella, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, volpe; specie cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre: pernice bianca, fagiano di monte, cotunice, camoscio alpino, capriolo, cervo, daino, muflone, lepre bianca; specie cacciabili dal 1 ottobre al 31 dicembre o dal 1 novembre al 31 gennaio: il cinghiale. Inoltre, la zoologia indica al momento il quadro aggiornato delle specie in base alla seguente appartenenza: a) quelli «particolarmente protetti» che non potranno mai diventare cacciabili. b) quelli protetti in via «ordinaria» che non sono cacciabili perché non compresi nell'elenco. Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 98 Il manuale della guardia ambientale volontaria c) quelli protetti in via «ordinaria» che in certi periodi dell'anno perdono il regime di protezione e si trasformano in specie cacciabili, per tornare classe protetta nei momenti, nei periodi e nei luoghi di caccia chiusa. Si hanno ILLECITI PENALI quando si esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata ai sensi dell’art. 18. Si cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco ai sensi dell’ art.2. Per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive; per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio; chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili; chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della legge. Pene raddoppiate se trattasi di fauna «superprotetta». Per chi esercita la caccia con omesso versamento della tassa di concessione governativa. Se la violazione è nuovamente commessa per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti. Se la violazione è nuovamente commessa. La vigilanza al rispetto della suddetta normativa viene effettuata da agenti di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza, alle guardie volontarie di associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionale, di conseguenza: • Guardie ittiche (guardia pesca) • Guardie venatorie (guardiacaccia) • Guardie ambientali e/o ecologiche • Guardie zoofile • Guardie delle aree naturali protette (guardia parco) Entro il mese di maggio di ciascun anno a decorrere dal 1993 viene trasmesso un rapporto informativo al Ministero dell’agricoltura e delle foreste sull’attività di vigilanza svolta, entro il mese di ottobre di ciascun anno vigilanza vengono inviati al Parlamento. Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 99 Il manuale della guardia ambientale volontaria 2.2.2 GUARDIA ZOOFILA PROFILO STORICO/GIURIDICO Le Guardie Zoofile svolgono anzitutto opera di prevenzione e repressione contro il maltrattamento degli animali. Affiancando gli organi pubblici nella vigilanza sull’osservanza delle leggi e regolamenti relativi – alla protezione degli animali, – alla difesa del patrimonio zootecnico, – faunistico ed – ambientale. • Art. 377 della L. 20 marzo 1865 allegato F,riportato all’art 56 del R.D. 11 luglio 1913 n. 959 (testo unico sulla navigazione interna); • Art. 149 del R.D. 8 maggio 1904, n.368 (regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi); Nel corso dei decenni i campi di intervento delle guardie particolari giurate sono diventate sempre più numerosi: • Art. 7 L. 12 giugno 1913, n.611, provvedimenti per la protezione degli animali; • Art. 46 R.D. 16 maggio 1926 n. 1126; • Regolamento per l’applicazione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 legislazione in materie di boschi e dei terreni montani; • Art. 30 R.D. 8 ottobre 1931 n. 1604, modificato dal R.D. 11 aprile 1938, n.1183; • Art. 217 R.D: 11 dicembre 1933, n. 1775, dispozioni di legge sulle acque; • Art. 68 R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, norme per l’esercizio della caccia; • Legge 16. 12. 85 n. 752, legge sulla raccolta e vendita dei tartufi; • DPR 14 luglio 1995, n. 376, vigilanza sulla raccolta e commercio dei funghi. La legislazione regionale ha arricchito notevolmente i campi di intervento delle guardi giurate e il loro riconoscimento è fatto dal prefetto con speciale decreto quindi svolgevano funzioni di pubblica sicurezza. • Legge 11 aprile 1938 n. 612, riconoscimento “Ente Nazionale Fascista per la Protezione degli Animali” • Legge 19 maggio 1954, n. 303 “Modificazione all’ ordinamento dell’ Ente Nazionale Fascista per la Protezione degli Animali” Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 100 Il manuale della guardia ambientale volontaria • DPR 31 marzo 1979, l’ Enpa perde molte funzioni che sono passate ai comuni singoli o associati, ed alle comunità montane sulla vigilanza e osservanza delle leggi e dei regolamenti relative alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico. • Legge 14 agosto, n. 281, legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, le regioni devono organizzare corsi di aggiornamento o formazione per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli altri enti locali; • Infine il D.L. 30 dicembre 1992, n. 532 in attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto, prevede una pluralità di soggetti associativi che possono svolgere questa particolare attività di vigilanza. • Sono diverse le regioni che, hanno previsto e disciplinato le funzioni di guardia zoofila volontari. Il riferimento quasi sempre la “legge sul randagismo” all’interno della quale sono state inseriti appositi articoli sulla vigilanza zoofila. • Per la Campania L.R. N. 16 del 24/11 2001. PRINCIPALI SETTORI D’INTERVENTO • Controlli sull’anagrafe canina,sugli abbandoni,sulle malattie infettive e sulla situazione del randagismo periferico; • Controllo delle colonie feline tutelate dalla legge dello stato; • Prevenzione e repressione delle infrazioni al regolamento di polizia urbana e rurale per quanto riguarda gli animali e il comportamento dei loro padroni o gestori; • Controlli su fiere e mercati; • Trasporti di animali, intendendo sia i trasporti commerciali che il trasporto di animali di affezione da parte di privati, per curare il rispetto delle norme vigenti; • Controllo degli allevamenti • Interventi in caso di dispute condominiali riguardanti animali. • Servizio informativo di consulenza legale. Poiché non avrebbe senso proteggere gli animali dalla violenza diretta e lasciarli indifesi contro il degrado ambientale hanno il compito di rilevare tutte le alterazioni dell’ecosistema, ed in particolare: • Scarico di rifiuti fuori orario e fuori dai cassonetti; • Scarico di rifiuti speciali e/o nocivi; Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 101 Il manuale della guardia ambientale volontaria • Discariche abusive; • Depauperamento delle aree verdi, uso indiscriminato di pesticidi; • Violazione della tutela dei parchi e giardini comunali; • Accensione di fuochi; • Scarichi inquinanti nei fiumi; • Abusi edilizi. ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE DEL MALTRATTAMENTO In base all’art. 727 c.p. si intende per maltrattamento non solo violenza fisica (ferite, mutilazioni, bastonate ecc.), ma soprattutto maltrattamento ambientale e biologicocomportamentale che può non avere nessuna conseguenza a livello di lesione fisica sull’animale, ma che si concretizza comunque in una sofferenza, in una mutilazione etologica ed operativa a livello vitale dell’essere in questione. Il maltrattamento è un reato comune di competenza di tutta la polizia giudiziaria e non richiede una particolare conoscenza tecnica essendo sufficiente il bagaglio culturale e l’esperienza degli operatori di polizia. Verificare le condizioni complessive in cui sono tenuti gli animali e valutare, di conseguenza, se siano state rispettate le leggi naturali biologiche che riguardano quel tipo di animale. Scrupolosità e precisione nella stesura degli atti e nella formulazione del capo d’accusa, indicando quale aspetto dell’Art. 727 si ritiene sia stato violato. LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 24-11-2001 • Disciplina il controllo del randagismo; • Obblighi dei proprietari o detentori di animali d’affezione; • Misure di protezione; • Istituzione anagrafe canina; • Competenze delle Aziende Sanitarie Locali, dei Comuni e delle Comunità Montane; • Istituzioni di rifugi e ricoveri municipali per cani; • Cani ospitati presso le strutture private; • Istituzione del cane di quartiere; • Protezione dei gatti in libertà; • Trasporto e vendita di animali d’affezione; • Educazione e formazione; Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 102 Il manuale della guardia ambientale volontaria • Contributi regionali; • Istituzione delle guardie zoofile; • Istituzione albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali; • Sanzioni e ammende; • Indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvatichiti; • Istituzione commissione per i diritti degli animali. DECRETO LEGISLATIVO del 1992 Il decreto si pone sulla stessa linea della L. 222/73 e del D.P.R. 624/82 in materia di trasporto internazionale. Il legislatore, nel recepire i contenuti della direttiva CEE, affida il controllo del benessere degli animali ai posti di ispezione frontaliera e alle Unità Sanitarie Locali. Questi ultimi vigileranno sull'idoneità delle condizioni di viaggio e sul rispetto delle esigenze delle singole specie destinate al trasporto, nonché sulla identificazione e registrazione degli stessi. Dovranno accertarsi che gli animali siano corredati dei documenti previsti dalla normativa comunitaria e che consentono all'autorità competente di controllare l'origine ed individuare il proprietario dell'animale, il luogo di partenza e quello di destinazione, la data e l'ora di partenza. Chiunque constati che durante il trasporto non sono state rispettate le disposizioni del decreto, può informare l'autorità competente del luogo in cui è stato accertato il fatto e quest'ultima potrà prendere i provvedimenti del caso. Il presente decreto si applica al trasporto di: • Solipedi domestici ed animali domestici della specie bovina, ovina, caprina e suina; • Pollame, volatili e conigli domestici; • Cani e gatti domestici; • Altri mammiferi e volatili; • Altri animali vertebrati e animali a sangue freddo. Tale decreto non si applica: • Ai trasporti privi di qualsiasi carattere commerciale e ad ogni singolo animale accompagnato da una persona fisica che ne ha la responsabilità; • Ai trasporti di animali domestici da compagnia che accompagnano il loro padrone in un viaggio privato. Soccorso ad animali Questo servizio viene svolto da operatori volontari che su segnalazione dei cittadini provvedono al recupero di animali feriti o in stato di pericolo ed alle loro successive Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 103 Il manuale della guardia ambientale volontaria cure tramite l'aiuto di personale veterinario che collabora con l'ENPA. I volontari sono muniti di mezzi debitamente allestiti e del materiale piu' idoneo per lo svolgimento dei servizi. Nuclei Guardie Zoofile Presso molte sedi sono in funzione Nuclei di Guardie Zoofile che si occupano della prevenzione e della repressione delle infrazioni alle norme poste a tutela degli animali e dei loro diritti. La loro competenza e' estesa a tutte le leggi e regolamenti in materia di caccia, pesca, maltrattamenti, importazione di animali esotici, macelli ed ogni altro settore ove vi sia presenza di animali. Il corpo nazionale delle Guardie Zoofile e' stato istituito nel 1938 con funzioni di pubblica sicurezza, alle dirette dipendenze del Ministero dell'Interno. Nel 1979, con il passaggio dell'ENPA da Ente di diritto pubblico ad Ente di diritto privato veniva sciolto il corpo nazionale delle Guardie Zoofile. Esso e' stato ricostituito nel settembre 1986: le guardie zoofile perdono le funzioni di Pubblica Sicurezza ed assumono la qualifica di guardie giurate con funzioni di Polizia Giudiziaria. L'organico nazionale e' composto di 1293 unita', di cui 52 nella provincia di Torino. Per diventare guardia zoofila si deve frequentare un corso della durata di sei mesi, terminato il quale l'aspirante guardia deve sostenere un esame. Successivamente sara' cura della Presidenza nazionale richiedere il rilascio del decreto prefettizio, ottenuto il quale la guardia diventera' operativa dopo il giuramento presso la Procura. Collaborazione con le forze di Polizia Ove non sia possibile disporre di un Nucleo di Guardie Zoofile, nell'ambito di perquisizioni ed accertamenti svolti dalle forze dell'ordine l'ENPA fornisce personale che agisce in qualita' di tecnico del settore per la conoscenza delle varie normative ed il riconoscimento delle specie animali. Gli animali sequestrati vengono spesso affidati all'ENPA che provvede alle loro cure e - quando possibile - alla liberazione in natura. Previsione e pianificazione di interventi Quando l'eventuale sovrapopolazione di animali randagi sul territorio urbano crea fenomeni di incompatibilita' e di intolleranza l'ENPA pianifica e svolge interventi in collaborazione con le USSL locali. Tramite la mappatura delle colonie di animali e la sterilizzazione di parte dei soggetti presenti si cerca di ottimizzare le condizioni di vita delle popolazioni di gatti randagi e colombi torraioli che vivono negli agglomerati urbani. Gestione di rifugi ed ambulatori veterinari In diverse città italiane l'ENPA si occupa della gestione di rifugi presso i quali vengono ricoverati e curati gli animali abbandonati e randagi in attesa di una adozione. Inoltre l'ENPA dispone di ambulatori veterinari dove sono curati gli animali recuperati nei Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 104 Il manuale della guardia ambientale volontaria servizi di soccorso e presso i quali i cittadini possono recarsi con i loro animali avendo la garanzia di potersi rivolgere ad un ente che non persegue fini di lucro. Negli ambulatori si svolge inoltre una costante opera di informazione sulle problematiche connesse ad un corretto rapporto con gli animali e sulle pratiche che l'ENPA ritiene corretto diffondere (sterilizzazione) e su quelle che vanno decisamente rifiutate (taglio delle orecchie e della coda, deungulazione dei felini,etc.). Promozione di campagne di sensibilizzazione L'ENPA si occupa della realizzazione di campagne d’informazione sui diritti degli animali, l'educazione al loro rispetto ed i doveri nei loro confronti. I temi trattati hanno riguardato tra l'altro il fenomeno del randagismo ed i problemi connessi, la sterilizzazione degli animali da compagnia e l'abbandono. L'ENPA ha inoltre fornito il proprio aiuto in molte campagne referendarie nazionali e regionali sui temi di maggior interesse protezionistico. LA GUARDIA ZOOFILA COME PUBBLICO UFFICIALE La difesa degli animali e del loro ambiente richiede spesso interventi rapidi e concreti. Le associazioni animaliste e ambientaliste possono concorrere direttamente alla tutela di tali beni anche attraverso le loro guardie zoofile o ecologico-venatorie volontarie. La parola “zoofilia”, in realtà, rimanda ad una tradizione culturale viene usata in diritto per indicare una precisa categoria di soggetti incaricati di accertare e reprimere determinati tipi di illeciti. Le mansioni comportano l’esercizio di delicate funzioni che se non eseguite correttamente, o peggio, se violate, oltre ad esporre la guardia ad una severa e giusta censura penale, getta un velo di incredibilità su tutto il mondo associativo animalista e/o ambientalista. Si è sviluppata, a partire dalla nascita dello Stato unitario, una ricca serie di leggi che affidano la vigilanza anche a soggetti giuridici aventi la qualifica di guardie particolari giurate. Già l’art. 377 della L. 20 marzo 1865, allegato F, riportato all’art. 56 del R.D. 11 luglio 1913, n. 959, testo unico sulla navigazione interna attribuì a “qualsiasi agente giurato della pubblica amministrazione” funzioni di accertamento delle relative infrazioni. Inoltre, l’art. 149 del R.D. 8 maggio 1904, n. 368. Regolamento per l’esecuzione del T.U. sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi affidò incarichi di vigilanza anche a “qualsiasi agente giurato dell’Amministrazione dello Stato, delle Province, dei Comuni e dei Consorzi” (cfr. Cass. 19 maggio 1938, Riv. dir. pen. 1939, p. 105 che riconosce la qualità di pubblico ufficiale per la guardia giurata ). Alla guardia zoofila volontaria va riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 357 c.p., in quanto essa è chiamata dall’ordinamento, a seguito di specifica investitura amministrativa, ad esercitare poteri che attengono alla potestà regionale con riguardo alla tutela degli animali. L’attività delle guardie zoofile può essere tripartita in attività preparatoria, diretta all’acquisizione della notitia criminis o dell’illecito amministrativo e alla relativa comunicazione all’Autorità competente; sussidiaria, finalizzata alla conservazione dello stato dei luoghi e delle cose; sostitutiva, quando è esercitata in via d’urgenza con uso dei poteri autoritativi, o diretti al sequestro amministrativo di cose e/o animali. Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 105 Il manuale della guardia ambientale volontaria In quanto pubblico ufficiale incaricato di accertare determinati illeciti, può legittimamente chiedere i documenti di riconoscimento ad una persona che per motivi di servizio è opportuno identificare (il proprietario del cane non tatuato, colui che ha abbandonato un gatto, ecc.); può e deve procedere alla stesura dei relativi verbali, e può adottare tutte quelle procedure ritenute idonee per far osservare la normativa di propria competenza (ad esempio, intimare al proprietario di togliere il cane da una oggettiva e concreta detenzione di estrema cattività, chiedere l’intervento del Servizio Veterinario per quanto di competenza, ecc.). Le guardie zoofile volontarie, essendo tra gli organi incaricati alla vigilanza e al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, sono titolari dei poteri previsti all’art. 13, primo e secondo comma della legge 24 novembre 1981 n.689. Ricordiamo che la 689/81 è la legge di riferimento per tutti gli illeciti amministrativi e non si applica solo laddove esistono disposizioni diverse. In pratica le guardie zoofile per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, possono: a) Assumere informazioni. Non sarebbe sbagliato parlare di attività investigativa sui generis, che si concretizza nella raccolta di notizie, dati, fatti, circostanze, e in generale di tutte quelle conoscenze che possono concorrere alla formazione di informazioni utili per l’accertamento delle violazioni di propria competenza. Ovviamente l’assunzione di informazioni non deve travalicare i limiti imposti dalla normativa. È bene ricordare che si tratta di accertamenti amministrativi e non penali, le informazioni possono servire per individuare gli autori di una determinata violazione amministrativa, ma non assumere valore probatorio per un eventuale procedimento penale connesso. b) Procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora. Si tratta della possibilità di esercitare funzioni molto delicate che richiedono massima prudenza e cautela. Innanzitutto bisogna chiarire il concetto di “ispezione”, che erroneamente e spesso è confuso con quello di “perquisizione”. L’ispezione va intesa come attività di controllo finalizzata alla verifica di determinate situazioni in atto e all’eventuale presenza di cose la cui detenzione integra una violazione amministrativa. La perquisizione, invece, è un mezzo di ricerca della prova dell’ambito penale, disposto qualora vi sia fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato, o che tali cose si trovino in un determinato luogo. Nel corso dell’ispezione, il pubblico ufficiale si deve limitare al “controllo visivo” della situazione e non può procedere alla ricerca di cose, rovistando, ad esempio, in cassetti, armadi, ecc. L’ispezione consente di “osservare”, ma non di “cercare”, può “vedere”, ma non “frugare”.In ogni caso l’ispezione deve avvenire senza danno a cose e persone e nei luoghi diversi dalla “privata dimora”. Rientrano nel concetto di privata dimora non solo le abitazioni, gli uffici, i garage, ma qualunque luogo liberamente adibito ad uso domestico in modo definitivo o temporaneo, indipendentemente dalle attività che ivi si esercitano e dalla continuità dell’utilizzo.è “privata dimora” il luogo destinato permanentemente o provvisoriamente all’esplicazione della vita privata o dell’attività lavorativa. Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 106 Il manuale della guardia ambientale volontaria c)Fare rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica. Si tratta di operazioni finalizzate all’accertamento delle violazioni amministrative e che possono essere utilizzate come prova della violazione. È legittima, quindi, la condotta della guardia zoofila che fotografa gabbie non a norma contenenti animali, nel corso di un controllo in un negozio, perché tale operazione è finalizzata all’accertamento di un illecito di propria competenza.Procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il Codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. 2.2.3 SERPENTI Approfondiamo questa tematica perché la conoscenza degli animali presenti in natura ci dà la possibilità di poter muoverci nelle montagne, nei parchi, nelle rive dei fiumi, in maniera molto più fiduciosa. Così come per i funghi eduli o velenosi approfondiamo la nostra conoscenza sulla famiglia dei rettili: E’ indispensabile sapere che i serpenti sono necessari all’equilibrio della natura sia come prede che come predatori, anche solo per la caratteristica che sono dei grandi divoratori di topi, portatori di svariate malattie per l’essere umano. Proprio per questa loro indispensabilità nell’ecosistema umano la Convenzione di Berna (1979), recepita in Italia con la Legge 503/1981, si protegge, si va a tutelar ,gran parte dei serpenti (compresa la vipera dell’orsini). La caratteristica principale di un serpente è il modo di utilizzare la lingua bifida (biforcuta), essa rappresenta, inoltre, per i serpenti un organo del tatto, dell’olfatto in modo sintetico possiamo arrivare alla conclusione che un serpente senza lingua non potrebbe vivere. Tutti i serpenti sono velenosi, ma solo le vipere iniettano il veleno con il dente canalicolato. Il loro veleno fa coagulare il sangue, si ricorda che bastano 25mg. per uccidere un uomo. I serpenti sono caratterizzati da tre parti fondamentali del loro essere: 1. La testa 2. La coda 3. La pupilla Possono avanzare in due diversi modi Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 107 Il manuale della guardia ambientale volontaria La Vipera : come i bruchi – lenta Il Colubro: a zig-zag veloce. Biscia o natrice: Agile e abile nuotatrice,diurna e notturna, si ciba di girini, insetti, rane, tritoni, occasionalmente di pesci. Di fronte ad un pericolo persistente o in caso di cattura sceneggiata inizia a tremare violentemente, poi si rovescia sul dorso, ruota le pupille verso il basso, spalanca la bocca e lascia penzolare la lingua, emettendo saliva mista a sangue. Fa finta di essere morta, rimane immobile, anche per mezz’ora, appena il pericolo si allontana, in pochi secondi si dà alla fuga. Biacco: aggressivo, mordace, irritabile, assale anche se non molestato (non attacca mai l’uomo), agilissimo e veloce è il più rapido si arrampica senza difficoltà sugli alberi, ha abitudini diurne; abita località aride e sassose, prati greti e torrenti.Si ciba di topi, lucertole,uccelli di nido, sauri, anfibi, insetti e serpenti (anche della sua stessa specie). Cervone: Raggiunge la lunghezza anche di 2 mt. E ½. Qundo averte la presenza dell’uomo fugge in modo non precipitoso. Presenta un’indole timida e mai aggressiva è mite e addirittura socievole, partecipa alla processione di San Domenico a Cucullo in Abruzzo. Sale con facilità sugli alberi, infatti si nutre anche di uccelli di medie dimensioni, oltre ai piccoli mammiferi, ha abitudini diurne. Vipera comune o Aspide: Vive in zone aperte ed assolate saie, margini dei boschi, Si nutre di topi, di sauri e insetti, Attiva quasi sempre di sera e di notte Con un morso inietta 5 mg. di veleno. Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 108 Il manuale della guardia ambientale volontaria La vipera ha carattere pauroso e timido e quasi sempre fugge all’avvicinarsi dell’uomo, non è aggressiva ed attacca solo per difendersi, necessità di bere ogni giorno per questo utilizza la rugiada senza peraltro abbandonare il suo areale. Marasso: Il veleno del Marasso è il più tossico per il sistema nervoso ma la sua quantità di veleno iniettata con un morso è ridotta solo 3.5 mg. Attivo principalmente di notte ed al mattino, si ciba di roditori, uccelletti, lucertole, rane, lombrichi. Abita solitamente al margine dei boschi e nelle radure, sembra preferire le tagliate, presente anche nei prati con erba molto alta, è presente esclusivamente nella zona alpina. Vipera dell’Orsini: Piccola ed innocua per l’uomo attacca solo se disturbata, rivelando un temperamento irascibile e mordace, la sua presenza rileva l’assenza di lucertole o di altri serpenti è preda della coturnice, si nutre principalmente di cavallette. Abita le praterie culminanti dell’Appennino Meridionale. La Vipera dal Corno: La più pericolosa delle vipere italiane vive in Italia solo in Friuli. Pronto soccorso contro il morso di Vipera, in mancanza di siero. Accertare che il morso sia di vipera (due puntini rossi distanti tra loro circa 1 cm.). L’assorbimento del veleno agisce entro una ventina di minuti . Legare l’arto a monte della ferita per rallentare la circolazione del sangue, attenzione a non effettuare una legatura molto stretta. L’infortunato deve stare sdraiato, praticare un taglio ad x su ognuno dei due forellini con una lama sterilizzata (bastano 4/5 fiammiferi) , premere con le dita lateralmente cercando di far sanguinare abbondantemente (mai succhiare con la bocca) lavora con acqua perché il veleno è solubile con essa mentre con l’alcool reagisce sviluppando sostanze tossiche, recarsi in seguito al pronto soccorso. Evitare allarmismi inutili, agitarsi fa aumentare la circolazione del sangue accelerando la distribuzione del veleno. Recandosi nell’arenare di persistenza delle vipere basta adottare alcune norme di prudenza: Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 109 Il manuale della guardia ambientale volontaria • calzare scarponi, • calzettoni, • pantaloni lunghi, non infilare mai le mani tra l’erba o tra i sassi, senza prima aver guardato accuratamente intorno. Di solito la vipera o è lì immobile a prendere il sole o è già fuggita non sta ad aspettare per mordere lo fa solo se le mettiamo, un piede sopra, se la urtiamo, se la sfioriamo con una mano se , a suo giudizio, costituiamo un pericolo. Le sue caratteristiche: testa vagamente triangolare e a punta negli altri serpenti ha forma di ovulo, pupille degli occhi schiacciate e verticali anzichè rotonde IL MORSO DELLA VIPERA -Il veleno viene iniettato tramite due acuminati denti scanalati. -Quando la vipera morde, si ha la fuoriuscita del veleno che, percorrendo le scanalature dei denti, penetra nei tessuti della vittima.Il morso della vipera è facilmente riconoscibile: lascia sulla cute due buchi distanti fra loro circa 1 centimetro - un centimetro e mezzo, seguiti da una serie di forellini più piccoli. La vipera vive in un ambito territoriale abbastanza stretto: presenta un raggio d’azione massimo di 150-200 metri per procurarsi il cibo. Il rifugio della vipera è di solito un buco nel terreno abbandonato da topi e talpe che termina in una zona sotterranea abbastanza ampia a circa 30-50 cm di profondità. Gli accoppiamenti avvengono da aprile a maggio, una volta l’anno. Alla nascita i piccoli sono autosufficienti ed in grado di cacciare da soli con il proprio veleno. La vipera è un essere vivente a sangue freddo, non dotato quindi di temperatura propria. Il ciclo annuale di attività della vipera è di due periodi: la latenza invernale e l’attività estiva collegati da due fasi di transizione primaverile ed autunnale. La vipera partorisce per terra, su di un albero non sarebbe comodo partorire delle enormi uova da cui cominciano a spuntare i piccoli. La vipera è immune al proprio veleno, infatti quando caccia un topo, lo morde e quando è paralizzato dal veleno lo inghiotte. La vipera quando morde affonda i suoi denti più di una volta per favorire una buona penetrazione dei denti ed iniettare il veleno alla preda o al nemico per difesa. Se puntate una vipera con un bastone non sulla testa, questa morderà il bastone e trovandolo duro morderà ripetutamente alla ricerca di una parte tenera come carne e voi sul bastone avvertirete colpi velocissimi come se fosse un piccolo martello pneumatico. Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 110 Il manuale della guardia ambientale volontaria Il siero antivipera è stato ritirato dal commercio già da parecchio tempo in quanto era molto deperibile e doveva essere conservato al di sotto dei 4°C . Soprattutto non andava iniettato a persone allergiche perché poteva causare gravi shock anafilattici e quindi arresto cardiaco non dovuto al veleno, bensì all'antidoto. Il siero oggi è presente solo al pronto soccorso dell’ospedale e viene iniettato solo in casi estremi cioè bambini o persone già malate o morse da una grossa vipera, negli altri casi si effettuano altre cure. 2.2.4 FRANTOI Sono molteplici le normative a cui si può far riferimento per la problematica dei reflui oleari, a seconda che essi rientrino nel regime dei rifiuti (decreto Ronchi) o degli scarichi (normativa sulla tutela delle acque). La crescente massa di materiale organico prodotto dall’attività di estrazione olearia pone il problema dello smaltimento. Infatti, durante la stagione della raccolta, vengono prodotti più di 30 milioni di residui oleari, sia allo stato liquido (acque di vegetazione) che allo stato solido (sanse). I reflui oleari sono caratterizzati da un alto carico inquinante hanno complessi organici difficilmente biodegradabili e se rilasciati nell’ambiente senza l’adozione di procedure specifiche possono provocare effetti dannosi all’ecosistema. Inoltre è da tener presente che lo smaltimento controllato dei residui oleari – ammesso dalla normativa vigente – presenta aspetti controversi, la disciplina giuridica al riguardo può essere così composta da: • norme superate ma ancora operanti; • normativa in vigore; • e normativa in attesa. In questo frangente abbiamo cercato di “Razionalizzare” l’articolata disciplina giuridica vigente elencando tutta la normativa che interviene nella fattispecie: 9 Direttiva 91/271/CEE sulle acque reflue urbane e sulla protezione delle acque dall’inquinamento dai nitrati agricoli. 9 Recepita dal D. Lgs del 2000 per utilizzo agronomico delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e zootecnici . 9 Ex L. n. 574 del 1996 nonché delle acque reflue provenienti da piccole aziende agricole ed agroalimentari. 9 Artt. 38 e 28 del D. Lgs. N. 152 del 1999 e succ. modifiche. 9 Decreti Legislativi n. 143/1997 e n. 112/1998 emanati per il conferimento delle competenze dello Stato alle Regioni in attuazione della L. N. 59/1997 e della L. Costituzionale n.3 del 2001.(Subordinazione di tutte le normative Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 111 Il manuale della guardia ambientale volontaria all’applicazione delle disposizioni regionali vigenti secondo quanto previsto dall’art 62 della stessa 152/1999). 9 La L. R. Della Campana n. 37/1986 che prevede autorizzazione e valutazione di impatto ambientale per i reflui derivanti dai frantoi oleari. 9 La gestione dei rerflui come rientranti nel concetto di “riiuto”, previstodal D. Lgs. N. 22/1997 (c.d. dec. Ronchi) determinante la L. n. 178 del 2002. 9 Tra i soggetti competenti alla pianificazione urbanistico/territoriale anche le Autorità di bacino previste L. N. 183/1989 e richiamati dalla 152/1999, (come strumento centrale nella tutela dell’assetto idrogeologico del territorio e delle sue risorse idriche, contro gli inquinamenti). Per muoverci consapevolmente in questo groviglio di norme conviene avvicinare la materia strategicamente, partendo proprio dalle sanzioni previste per arrivare ad avere le idee più chiare in merito. Sanzioni amministrative e penali. 1.1 Ai sensi dell’art. 38 della 152/1999 Chiunque effettui l’utilizzazione agronomica al di fuori dei casi previsti o non ottemperi al divieto o all’ordine di sospensione impartito è punito con ammenda da 1000 € o con arresto fino ad un anno. 2.1 L’art. 36 della 152/1999 Riguarda lo smaltimento dei rifiuti liquidi in impianti di trattamento di acque reflue urbane . Prevede che il gestore di impianti di acque reflue può essere autorizzato allo smaltimento di rifiuti liquidi mentre il produttore e il trasportatore sono assoggettati alla normativa prevista dal D.Lgs n. 22/1997 (c. d. Dec. Ronchi). Questo ci porta a riflettere sul regime di scarichi da non confondere con quello di rifiuti. La Corte di Cassazione in merito ha distinto il “concetto di scarico” cioè l’immissione diretta tramite condotta di acque reflue, liquide, semiliquide convogliabili in acque superficiali, suolo, sottosuolo, rete fognaria; dalla “utilizzazione a scopo agronomico” del contenuto di uno scarico che deve sottostare a condizioni autorizzative. Più sinteticamente: Quando il collegamento tra fonte di riversamento e corpo ricettore è interrotto, viene meno il concetto di scarico per far posto alla fase dello smaltimento del rifiuto, rientrando così nel Dec. Ronchi. In questo modo le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio delle acque reflue di vegetazione delle olive provenienti con continuità da frantoi rientrano nel concetto di smaltimento di “rifiuti” speciali quindi soggetti ad autorizzazione regionale o provinciale in mancanza di tale autorizzazione si è passibili di arresto o ammenda (ex art. 51 del D.Lgs. 22/1997). Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 112 Il manuale della guardia ambientale volontaria I reflui oleari tra normativa sulla tutela delle acque e normativa sui rifiuti La L. 574/1996 prevede che le acque di vegetazione che non hanno subito nessun trattamento (di additivo, ne usate per la diluizione di paste o il lavaggio degli impianti) possono essere utilizzate ai fini di spandimento controllato. E’ nella disciplina ad hoc prevista dalla L. 574/1996 in cui si inserisce il D.Lgs n. 152/1999 in cui è contemplato il concetto di “scarico” rinvenibile anche nel nuovo D.Lgs n. 258/2000 nella parte che si riferisce alla gestione degli affluenti, (il c. d. decreto acque bis che si differenzia dalla 152/99 per la parte che prevede la raccolta in elenchi regionali delle acque reflue assimilabili a quelle domestiche ai fini autorizzativi). L’art. 38 del D.lgs 152/1999 prevede lo spandimento ossia l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione le cui sostanze nutritive e ammendanti vengono estese sul terreno. La procedura prevede la presentazione al sindaco di una relazione tecnica redatta da un agronomo o perito agrario che deve fornire uno studio sui possibili effetti fitotossici alle colture. Stesse prescrizioni anche per le sanse umide. La Legge Regionale della Campania n. 37 del 29 novembre 1986 è stata emanata per realizzare impianti idonei alla depurazione delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, consente due tipi di smaltimento delle acque di vegetazione: Richiedono, rispettivamente, il preventivo assenso del Comune o di altro ente gestore ovvero il conferimento in uno dei sedici impianti ritenuti idonei in seno al territorio regionale. Debbono essere sottoposti a valutazione d’impatto ambientale (VIA) da affidare alle unità sanitarie competenti. In assenza di utilizzazione agronomica le acque di vegetazione possono essere avviate allo scarico nei corpi ricettori o allo smaltimento. Quindi saranno le Regioni a disciplinare le attività di utilizzazione agronomica circa le: • Modalità e tempi di comunicazione. • Procedure di controllo. • Eventuali esoneri per attività a basso impatto ambientale. Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 113 Il manuale della guardia ambientale volontaria I criteri e le norme tecniche generali sono adottati con decreto del ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con i ministri: dell'ambiente, dell'industria, del commercio, dell'artigianato ecc… Negli ultimi anni si è avuta una depenalizzazione attuata per rafforzare il regime agevolato per le imprese agricole che ha generato ulteriore confusione. Una Recente sentenza della Corte di Cassazione detta che: “gli scarichi derivanti dalla molitura delle olive senza autorizzazione non costituiscono più reato ai sensi dell’art. 28 della 152/1999 di fatto essa assimila le acque reflue domestiche alle acque provenienti da imprese di trasformazione o produzione agricola, la cui materia deve essere proveniente almeno per i 2/3 dall’attività di coltivazione dei fondi di cui si dispone”. L’art. 45 della 152/1999 rende necessaria l’autorizzazione preventiva per tutti i tipi di scarico ad eccezione di quelli domestici che recapitano in reti fognarie, nell’osservanza dei regolamenti previsti da gestore del servizio idrico integrato territoriale. La depenalizzazione ha riguardato anche l’ambito delle acque reflue industriali, infatti era prevista sanzione penale per coloro che, senza autorizzazione, superavano i limiti tabellari previsti. La Corte di Cassazione ha stabilito che lo scarico di acque reflue industriali superiore ai limiti di legge, anche qualora riguardi scarichi inquinanti, non costituisce più illecito penale ma illecito amministrativo. In conclusione l’utilizzazione agronomica in ordine alle acque di vegetazione provenienti da frantoi è volta a facilitare il riuso di scorie (non contaminate da sostanze aggiunte) e dei residui di talune lavorazioni. Per il principio della ragionevolezza non vengono assorbite nel sistema sanzionatorio tutte le fattispecie in cui per dolo o colpa, si verificha un danno alle acque o alla salute dell’uomo, tale da integrare elementi di distinta previsione di reato. 2.2. I rifiuti allo stato liquido Costituiti da acque reflue il cui detentore intende disfarsi senza versamento nei corpi ricettori e senza utilizzo agronomico, ma avviati allo smaltimento a mezzo di trasporto su strada (o comunque non canalizzato) rientrano senza dubbio nella normativa dei rifiuti, il loro smaltimento deve essere autorizzato, (normativa di riferimento il c. d. Decreto Ronchi n. 22/1997). Diverso è invece il problema dei trasporti finalizzato all’utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti da piccole aziende agricole, con utilizzo finalizzato all’applicazione nel terreno di quelle sostanze nutritive. In merito allo “scarico indiretto” di acque reflue la Corte di Cassazione ha stabilito che si deve applicare l’apposita autorizzazione prevista dal D.Lgs. 22/1997 sui rifiuti, a ciò si aggiunge che deve essere autorizzato dall’autorità competente, laddove non si tratta di rifiuti pericolosi è possibile invece applicare anche procedure semplificate previste dal D. M. del 1998 che individua i rifiuti non pericolosi fissando metodi per il loro recupero al di fuori del regime autorizzatorio adottando semplice comunicazione. Lo stoccaggio Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 114 Il manuale della guardia ambientale volontaria Ai sensi del D.Lgs. N. 22/1997 esso è incluso nelle operazioni di smaltimento preliminare da intendersi come “provvisorio” quindi, è penalmente irrilevante. Lo stoccaggio di acque di vegetazione provenienti dalla lavorazione delle olive viene svolto in vasche all’interno dei frantoi oleari e in vasche di evaporazione è contemplato dalla L. n. 574/1996 che prevede solo l’obbligo della preventiva comunicazione. Quindi in conclusione possiamo affermare che l’osservanza rigida del regime tecnico/amministrativo è stabilito solo per le acque destinate all’utilizzazione agronomica. In base a quanto esposto è importante che un territorio individui come proprio valore il riciclo globale del prodotto applicando strumenti maggiormente garantisti per l’interesse pubblico e quindi per attività di minor impatto ambientale. Ipotesi di strumenti efficaci per il futuro. L’autocertificazione preventiva quindi collaborazione traimprenditore che intenda scaricare e gestore strum. già previsto nel settore alimentare). Il superamento del c. d. approccio comando/controllo determinante comportamenti di adesione spontanea alla norma consolidatasi negli usi. Atti negoziali con la P. A. al fine di una più efficace tutela ambientale (c.d. contratti agroambientali) La fissazione di codici di buona condotta agricola applicabili a discrezione degli agricoltori(peraltro già previsti dalla Direttiva CE 91/676. Questa semplificazione giuridico-normativa da attuare per il prossimo futuro in merito al riciclo dei reflui del sistema agricolo industriale sarà utilissima per gli operatori del settore. Si deve auspicare ad un recupero del prodotto che deve travalicare i confini del cicli dell’agrarietà per essere inserito in altre filiere e realizzare così fattori positivi come il recupero e la riduzione dei rifiuti attuando la circolarità di cui abbiamo bisogno per il recupero delle risorse. Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 115 Il manuale della guardia ambientale volontaria 2.2.5 MONTAGNA A livello mondiale, gli ambienti montani coprono il 20% della terra asciutta e forniscono un sostegno diretto al 10% della popolazione. Essi sono, però, aree a rischio di disastro perenne. Per questo le montagne sono tutelate dalla Legge 31 gennaio 1994, n. 97. Attuata per la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, per quanto di rispettiva competenza, concorrono lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali. Sono previsti interventi speciali per la montagna con azioni dirette allo sviluppo globale della stessa mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano. Le azioni riguardano l’ambito : • territoriale, mediante formule di tutela e di promozione delle risorse ambientali; • economico, per lo sviluppo delle attività economiche presenti sui territori montani da considerare aree depresse; • sociale, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettività; • culturale e delle tradizioni locali. Per la gestione dei beni agro-silvo- pastorali le regioni provvedono al riordino della disciplina delle organizzazioni montane, alle organizzazioni predette è conferita la personalità giuridica di diritto privato. Le disposizioni legislative riguardano i profili relativi ai seguenti punti: • le condizioni per poter autorizzare una destinazione, • le garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti, • forme specifiche di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati, • le modalità e i limiti del coordinamento tra organizzazioni, comuni e comunità montane. Sono previsti anche piani pluriennali di sviluppo socio-economico che individuano le priorità da realizzare con interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale, l'uso delle risorse idriche, la conservazione del patrimonio monumentale, dell'edilizia rurale, dei centri storici e del paesaggio rurale e montano. I settori della: caccia, pesca e prodotti del sottobosco caratterizzano l'economia delle zone montane, finalizzata: • alla tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, • all'impiego delle risorse per la creazione di posti di lavoro anche part time, di attività imprenditoriali locali, di attività da parte degli addetti al settore agrosilvo-pastorale e da parte dei proprietari ed utilizzatori dei terreni, anche organizzati in forma cooperativa. Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 116 Il manuale della guardia ambientale volontaria Forme di gestione del patrimonio forestale, che prima della finanziaria del 2007 era affidata alle che con legge regionale ottenevano compiti di manutenzione e conservazione del territorio a fini agricoli e paesistici, oltre che forestali, ed inoltre di tutela, assistenza tecnica, monitoraggio e ricomposizione ambientale e sorveglianza dei boschi di loro competenza. Tutela dei prodotti tipici. I prodotti montani sono protetti con "denominazione di origine" o "indicazione geografica" ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, è istituito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali disciplina, con proprio decreto, anche i criteri e le modalità per l'iscrizione all'Albo e per l'uso della menzione "prodotto nella montagna italiana". Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 117 Il manuale della guardia ambientale volontaria 2.2.6 T.U. AMBIENTALE Il T.U. è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri in data 29/03/2006. PARTE PRIMA Detta disposizioni comuni applicabili a tutto il Corpus legislativo che ne specificano, a grosse linee, gli ambiti di applicazione e le finalità. Il decreto ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. PARTE SECONDA Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA), e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC) VAS: elaborazione di un rapporto concernente l’impatto sull’ambiente conseguente all’attuazione di un determinato piano o programma. VIA: elaborazione di uno studio concernente l’impatto sull’ambiente che può derivare dalla realizzazione e dall’esercizio di un’opera il cui progetto è soggetto ad approvazione L’IMPATTO AMBIENTALE è l’alterazione qualitativa e/o quantitativa dell’ambiente, inteso come sistema di relazione tra i fattori antropici, fisici, chimici, naturalistici, climatici, paesaggistici, architettonici. Lo STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE si basa su elementi tecnico-scientifico contenente l’individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l’attuazione di un piano o programma potrebbe avere sull’ambiente, nonché delle ragionevoli alternative NORME GENERALI: Art.4 (contenuti e obiettivi): ¾ Garantire un elevato livello di protezione ambientale. ¾ Promuovere e favorire lo sviluppo sostenibile. ¾ Proteggere la salute e migliorare la qualità della qualità della vita umana. ¾ Provvedere a mantenere la varietà delle specie e conservare la capacità di riproduzione delle specie. La Commissione che si occupa dell’attuazione del piano è composta da 78 membri, oltre al Presidente e a tre Vicepresidenti provvede all’istruttoria e si esprime sui rapporti ambientali. TITOLO SECONDO Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 118 Il manuale della guardia ambientale volontaria VAS art. 7 (Ambito di applicazione ) Sono ulteriormente soggetti a VAS piani e programmi che presentino i requisiti: Concernano i settori agricolo, forestale, della pesca,della gestione dei rifiuti e acque, della pianificazione territoriale, della destinazione dei suoli. Concernenti i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici, e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica . Art.9(rapporto ambientale) Per i piani e i programmi sottoposti a VAS deve essere redatto un rapporto ambientale. In esso devono essere individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative possibili. n base agli esiti dell’esame l’autorità preposta alla valutazione ambientale emette il giudizio di compatibilità ambientale che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del piano o del programma. VIA Art.13 (progetti sottoposti a VIA) Raffinerie di petrolio Impianti per l’estrazione di amianto Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non Discariche di rifiuti sistemi di ricarica e di estrazione artificiale delle acque freatiche Impianti di trattamento delle acque reflue Cave, attività minerarie Impianti per l’allevamento del pollame Industria dei prodotti alimentari, del cuoio, delle gomme, delle materie plastiche ecc. E’ inoltre fondamentale lo studio di impatto ambientale così redatto: Descrizione del progetto con caratteristiche e alle dimensioni. informazioni relative alla localizzazione, alle Descrizione delle misure previste per evitare o ridurre i danni. Descrizione delle principali alternative prese in esame. Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 119 Il manuale della guardia ambientale volontaria Descrizione dei dati per individuare e valutare gli effetti sull’ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre. Valutazione del rapporto costi-benefici del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale. Le consultazioni che partecipano alla raccolta e valutazione dei dati attuate da: • Enti e Pubbliche amministrazioni. • Pubblico interessato (persone fisiche o giuridiche, associazioni e organizzazioni). • Piani e progetti approvati senza la previa VAS e VIA, ove prescritta sono nulli. • Se interessati anche Stati membri della CE devono esprimere pareri. • Le Agenzie (ARPA) sono tenute al monitoraggio dopo l’attuazione per individuare eventuali imprevisti. PARTE TERZA Norme relative alla difesa del suolo e lotta alla desertificazione , alla tutela delle acque dall’inquinamento e alla gestione delle risorse idriche, dedicando la gran parte delle disposizioni alla disciplina delle acque, le finalità: • Prevenire e ridurre l’inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati. • Perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche con priorità per quelle potabili. • Mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici. • Mitigare gli effetti di inondazioni e siccità. Art.53 finalità Le disposizioni di questa sezione sono volte ad assicurare la tutela e il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione. Art. 55 (Attività Conoscitiva) L’Attività conoscitiva è , così, operabile: Raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dati. Accertamento, sperimentazione, studio delle condizioni generali di rischio. Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 120 Il manuale della guardia ambientale volontaria Formazione e aggiornamento delle carte tematiche del territorio. Valutazione e studio degli effetti conseguenti all’esecuzione di piani e progetti. Svolta dal Dipartimento tutela delle acque interne e marine. L’agenzia per la protezione dell’ambientale e per i servizi tecnici (APAT), l’ Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e l’Associazione nazionale comuni italiani contribuiscono allo svolgimento dell’attività conoscitiva con particolare riguardo all’: • Inquinamento acustico, luminoso, dell’aria, dell’acqua. • Tutela del territorio. • Sviluppo sostenibile. • Ciclo integrato dei rifiuti. • Parchi e aree protette. Art. 56 Attività di pianificazione programmazione e attuazione • Sistemazione, conservazione e recupero del suolo nei bacini idrografici. • Sistemazione, difesa e regolazione dei corsi d’acqua. • Moderazione delle piene per difesa da inondazioni e allagamenti. • Difesa e consolidamento dei versanti e delle aree instabili. • Contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche. • Protezione delle coste dall’erosione delle acque marine e il ripascimento degli arenili. • Razionale utilizzo delle risorse idriche superficiali e profonde (dissesto del territorio, abbassamento degli alvei e delle coste, perdita di falde, subsidenza). • Servizi di polizia idraulica, navigazione interna, gestione degli impianti. • Riordino del vincolo idrogeologico. Le Competenze sono attribuite al: Comitato dei ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Ministro degli affari regionali; Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 121 Il manuale della guardia ambientale volontaria Ministro delle attività produttive; Ministro delle politiche agricole e forestali; Ministro per i beni e le attività culturali; Delegato in materia di protezione civile (dal consiglio dei ministri); Presidente può essere il presidente del consiglio dei ministri o su sua delega il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio. Le consultazioni con conferenza stato-regioni; con l’A.P.A.T. (agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; con Dipartimento della tutela delle acque interne e marine. L’Autorità di bacino idrografico • Elabora il piano di bacino distrettuale; • Esamina l’impatto delle attività umane sulle acque superficiali e sotterranee. Il Piano di bacino distrettuale è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnicooperativo mediante il quale sono pianificate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla difesa del suolo e delle acque. I piani di sviluppo socio-economico non devono essere in contrasto con i piani di bacino approvati. I piani di bacino sono sottoposti a VAS. Sono programmi triennali di intervento. L’obiettivo minimo di qualità ambientale è definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di sopportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate. Il Testo Unico impone di: • Raggiungere e mantenere il valore di qualità ambientale corrispondente a “buono” per i corpi idrici superficiali e sotterranei. • Mantenere, ove esistente, il valore di qualità ambientale “elevato”. • Gli obiettivi dovranno essere raggiunti entro il 22 dicembre 2015 • Per far ciò il valore “sufficiente” dovrà essere raggiunto entro il 31 dicembre 2008. PARTE QUARTA Regola la tematica della gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti inquinati anche in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sui PCB, sulle discariche, sui rifiuti contenenti amianto. Art.178 prevede La gestione dei rifiuti costituisce attività di interesse pubblico. I rifiuti devono essere recuperati e smaltiti senza pericolo per la salute umana e senza danni all’ambiente, in particolare senza: Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 122 Il manuale della guardia ambientale volontaria • arrecare danno a acqua, aria, suolo, flora e fauna, • causare inconvenienti da odori e rumori, • danneggiare paesaggio e siti tutelati . Art.181 recupero dei rifiuti Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le amministrazioni favoriscono la riduzione delle smaltimento dei rifiuti attraverso: • riutilizzo, rimpiego e riciclo; • altre forma di recupero attraverso materia prima secondaria dai rifiuti; • adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorirne il mercato; • utilizzazione come mezzo per produrre energia . Art. 184 classificazione RIFIUTI URBANI: • Rifiuti domestici anche ingombranti • Rifiuti non pericolosi provenienti da locali • Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade • Rifiuti vegetali RIFIUTI SPECIALI:Rifiuti da attività agricole e agro industriali, Rifiuti derivanti da attività di scavo, Rifiuti da lavorazioni industriali, Rifiuti da attività commerciali, Rifiuti da attività sanitarie. Art.192 (divieto di abbandono) e di deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo. Art.193(trasposto dei rifiuti) che devono essere accompagnati da un formulario di identificazione : • Nome e indirizzo del produttore e detentore • Origine, tipologia e quantità di rifiuto • Impianto di destinazione • Data e percorso d’istradamento Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 123 Il manuale della guardia ambientale volontaria • Nome e indirizzo del destinatario L’Autorità competente vigila sull’osservanza di principi e finalità della normativa. Può avvalersi di: organi ed uffici ispettivi; pubbliche amministrazioni. La parte quinta detta norme a tutela dell’aria e per la riduzione di emissioni nell’atmosfera,regola i valori massimi di emissione . La parte sesta disciplina la tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente. Per l’individuazione, l’accertamento e la quantificazione del danno ambientale il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio si avvale, anche tramite convenzioni, di: • Corpo forestale dello Stato, • Arma dei carabinieri, • Polizia di Stato, • Guardia di finanza, • Qualsiasi altro soggetto pubblico dotato di competenza adeguata , • Le regioni, le province, gli enti locali e le persone fisiche o giuridiche che sono o potrebbero essere colpite da danno ambientale possono presentare al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, (depositandole presso le prefetture), denunce e osservazioni, chiedendo l’intervento statale per la tutela dell’ambiente, Le persone fisiche o giuridiche sono legittimate ad agire: per l’annullamento degli atti che violano la normativa ambientale, contro il silenzio inadempimento del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell’attivazione del medesimo Ministro. In via straordinaria si può ricorrere al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione dell’atto che si ritiene illegittimo o lesivo. Fine - seconda lezione - secondo modulo. Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land 124