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1.1.2 POTERI GUARDIE

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1.1.2 POTERI GUARDIE
Il manuale della guardia ambientale volontaria
1.1.2 POTERI GUARDIE
Competenze delle Guardie Particolari giurate volontarie.
A qualsiasi cittadino è riconosciuta la facoltà di procedere a segnalazioni circa le infrazioni alla vigente normativa in difesa dell’ambiente.
Alle “guardie”, sono riconosciuti particolari e graduali poteri per rendere le segnalazioni più efficaci, tanto da fargli assumere il carattere di “verbalizzazione”, è quindi,
riconosciuta la facoltà di redigere “verbale di accertamento”.
La GPG (volontaria e non) trae la sua ragione di esistere dall’esigenza di custodia e
protezione dei beni altrui da parte di strutture organizzate, attraverso l’opera di
personale appositamente selezionato e addestrato.
La qualifica di guardia giurata viene riconosciuta dal Prefetto a coloro che intendono
esercitare un'attività di vigilanza e custodia su beni (guardie particolari alle dipendenze
di istituti di vigilanza autorizzati o di privati) e un'attività di controllo sulla pratica
ambientale (guardie volontarie per conto di associazioni legalmente riconosciute).
Istanza di riconoscimento.
L'istanza per il riconoscimento deve essere presentata alla Prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo- esclusivamente tramite l'istituto di vigilanza, il datore di
lavoro o l'associazione prescelti dall'aspirante ed approvata dal Prefetto o dal
Presidente della Provincia.
Leggi e Requisiti.
L’esercizio di questa attività di vigilanza trova il suo assetto organico nel:
Regio Decreto n°773/1931: Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Regio Decreto n°635/1940: il Regolamento di esecuzione del Testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.).
Art. 133: “Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati, possono destinare guardie
particolari alla vigilanza e custodia delle loro proprietà mobiliari o
immobiliari …”.
Art. 251: Non può essere attribuita la qualità di guardia particolare giurata a chi ne
faccia richiesta per custodire le proprietà che appartengono a lui od ai
suoi parenti od affini.
Art. 134: “Senza licenza del Prefetto (oggi anche il Presidente della Provincia) è
vietato ad enti o privati di prestare opera di vigilanza o custodia diproprietà
…”
Art.138: Le guardie particolari devono possedere i seguenti requisiti:
ƒ
essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione
europea ;
ƒ
avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli
obblighi di leva;
Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land
1 Il manuale della guardia ambientale volontaria
ƒ
sapere leggere e scrivere;
ƒ
non avere riportato condanna per delitto;
ƒ
essere persona di ottima condotta politica e morale;
ƒ
essere munito della carta di identità;
ƒ
essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e
a quella degli infortuni sul lavoro.
Art. 139: “Gli uffici di vigilanza … e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le
richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di PS o di PG”.
Art. 249 … omissis …La vigilanza sul servizio delle guardie particolari giurate è
esercitata dal Questore, a norma del Regio Decreto-Legge 26 settembre
1935, n. 1952.
Art. 252 - Salvo quanto disposto da leggi speciali, quando i beni, che le
guardie particolari sono chiamate a custodire, siano posti nel territorio di
province diverse, è necessario il decreto di approvazione da parte del
Prefetto
di ciascuna provincia.
Il giuramento è prestato presso uno dei pretori, nei cui mandamenti
siano i beni da custodire.
Specifichiamo inoltre, che l’art. 138 T.U.L.P.S. al punto n.7) prevede tra i requisiti
soggettivi necessari per la nomina a guardia particolare giurata, l’iscrizione all’INPS e
all’INAIL.
A tal riguardo questo dipartimento, in qualità di ente riconosciuto della protezione civile
ed ambientale, in risposta a vari quesiti, ha sostenuto le tesi secondo cui tale requisito
doveva ritenersi necessario anche per le guardie giurate volontarie (ittiche e venatorie)
la cui nomina era richiesta dalle varie associazioni di volontariato. Ai sensi della
normativa vigente.
Inoltre, si ritiene che gli atti e i documenti posti in essere per la nomina a guardia
giurata particolare, quali atti connessi allo svolgimento dell’attività dell’organizzazione
di volontariato, possono essere prodotti in esenzione del pagamento del tributo del
bollo a condizione necessaria che i gruppi di guardie ecologiche volontarie, siano
iscritti nel registro di cui l’art. 6 della legge n.266/91 e l’aspirante guardia giurata, una
volta ottenuta la nomina, possa svolgere l’attività esclusivamente per l’organizzazione
a cui appartiene.
Le guardie particolari giurate, essendo cittadini di Stati membri dell'Unione europea,
possono conseguire la licenza di porto d'armi (per pistola e revolver a tassa ridotta)
secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527.
Il Giuramento.
Ottenuta l'approvazione, le guardie particolari prestano innanzi al Sindaco giuramento
con la seguente formula:
“Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di
osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le funzioni
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2 Il manuale della guardia ambientale volontaria
affidatemi con coscienza e diligenza e l'unico intento di perseguire il
pubblico interesse”.
Il Sindaco attesta, in calce al decreto del Prefetto, del prestato giuramento.La guardia
particolare è ammessa all'esercizio delle sue funzioni dopo la prestazione del
giuramento. Ottenendo: la competenza nell'accertamento d’illeciti sia amministrativi e
sia penali nella specifica materia di competenza – indicata nell’autorizzazione di
polizia: “decreto” - in tutta la provincia di competenza, il riconoscimento di Guardia
Volontaria acquisisce la qualifica di Agente di Polizia Amministrativa.
La Polizia Amministrativa.
Dato atto della qualifica di Agente di Polizia Amministrativa, specifichiamo nel contesto
del nostro ordinamento giuridico cosa si intende. Per “polizia” si intende quella
funzione amministrativa (svolta dallo Stato e anche da altri Enti) volta ad attuare tutte
le misure necessarie, consistenti nella impostazione coattiva di particolari limitazioni
per i singoli soggetti, allo scopo:
• di assicurare la pacifica convivenza e l’ordinato svolgimento della vita dei cittadini
nel rispetto della legge;
• di evitare gli eventuali danni e pericoli che potrebbero derivare allo Stato ed alla
collettività da un’attività svolta arbitrariamente dai singoli.
Generalizzando con il termine Polizia identifichiamo un’attività tesa a risolvere i
rapporti tra lo Stato ed i singoli individui ed a stabilire i limiti di azione del primo nei
confronti delle libertà individuali, si esplica con provvedimenti di carattere negativo con
cui vengono poste limitazioni all’attività dei singoli nell’interesse della collettività.
Nell’ambito della Polizia Amministrativa operano la Polizia demaniale, sanitaria,
urbanistica, tributaria, stradale, annonaria, metrica, ittica, venatoria, militare, marittima,
industriale e, soprattutto, la Polizia di sicurezza (PS).
Il Pubblico Ufficiale.
Art. 357 CP configura in maniera indubbia la natura giuridica della Guardia come
quella di pubblico ufficiale.
Art. 357 CP, Nozione di pubblico ufficiale:
“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano
una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti
è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e
da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della
volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri
autoritativi o certificativi”.
Sono pubblici ufficiali coloro che concorrono a formare la volontà di una pubblica
amministrazione e sono muniti di poteri: - decisionali;
- di certificazione;
- di
attestazione; - di coazione; - di collaborazione anche saltuaria. L’esercizio di fatto
delle funzioni, senza che cioè ci sia stata una investitura formale, è sufficiente a che si
riconosca lo status di pubblico ufficiale, a patto che non si commetta il reato di
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usurpazione di potere (Cass. Pen. V sez., 84/163468). In questo caso la linea di
demarcazione tra la liceità e l'illiceità della funzione è molto sottile.
Rientrano nello Status di pubblico ufficiale: l’insegnante di scuola pubblica o
privata; il medico ospedaliero; il collaboratore amministrativo di una pubblica amm.ne;i
componenti di una commissione di una gara d’appalto; i militari in servizio; il
capotreno; il comandante di una nave; il pilota d’aereo; il notaio; le guardie venatorie
(Cass. Pen. Sez. V, n. 97/207896).
Le GPG in veste di Pubblici Ufficiali hanno poteri di carattere non penale, hanno il
potere/dovere di identificare le persone coinvolte nella commissione di illeciti sia penali
che amministrativi, al fine di redigere verbale ai sensi dell’art. 255 del regolamento di
esecuzione del TULPS, ma sempre e soltanto in relazione e nei limiti, anche
temporali, del servizio cui sono destinate. Vale a dire che al di fuori della loro specifica
mansione, della loro giurisdizione territoriale e dell’orario di servizio, essi perdono tale
qualifica e ritornano ad essere dei normali cittadini.
L'articolo 13 della legge n. 689/81 definisce i poteri dei Pubblici Ufficiali in rapporto alle
sanzioni amministrative.
Essi sono abilitati a:
•
assumere informazioni
competenza;
•
•
•
ispezionare cose e luoghi, con l'esclusione della privata dimora;
nel
merito
del
proprio
ambito
di
effettuare rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici;
eseguire il sequestro cautelare delle cose oggetto di una confisca
amministrativa (fucile sub in acque interne);
L’accertatore può chiedere informazioni, interpellare gli interessati e le persone
informate, prendere visione di registri e documenti, recarsi sui luoghi, ispezionare cose
e luoghi diversi dalla privata dimora, effettuare rilievi e operazioni tecniche e
procedere a sequestro cautelare. Il cittadino è tenuto a non impedire l’esercizio di
questa attività anche se, ovviamente, non ha l’obbligo di rendere dichiarazioni a lui
sfavorevoli. La mancanza di collaborazione non può però trasformarsi in opposizione
attiva: quest’ultimo comportamento, infatti, potrebbe integrare il reato di violenza,
minaccia o resistenza a pubblico ufficiale se connotata da elementi attivi di contrasto.
Non va sottovalutato l’obbligo di verbalizzare le eventuali dichiarazioni del
trasgressore. Molte volte la modulistica prestampata riporta poco spazio per tali
dichiarazioni, ma si tratta di una semplificazione grafica: quando è necessario, si può
ricorrere ad altri fogli da allegarsi integralmente al verbale di accertamento e
contestazione.
La Polizia Giudiziaria.
Art. 57 c.p.p., Ufficiali e agenti di P.G.:
“… sono Ufficiali di P.G. … dirigenti, commissari, … della PS, … dei CC,
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4 Il manuale della guardia ambientale volontaria
della GdF, degli Agenti di custodia, del CfS, … e il Sindaco dei comuni ove
non vi sia un ufficio della PS o un comando dell’Arma dei CC o della GdF.
Sono Agenti di P.G. … il personale della PS, … dei CC, della GdF, degli
Agenti di custodia, del CfS, e nell’ambito del territorio di appartenenza le
guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.
Sono altresì ufficiali e agenti di P.G., nei limiti del servizio cui sono destinate
e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i
regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’art. 55”.
L’attività della PG può essere d’iniziativa o delegata dall’Autorità Giudiziaria.
Opera principalmente nel campo penale.
L’attività di PG può essere suddivisa in: informativa, investigativa, assicurativa delle
fonti di prova, esecutiva.
Accertamento delle violazioni di rispettiva competenza
a)assumere informazioni – anche tramite testimoni che poi saranno chiamati in
giudizio
c)Fare rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica.
b)Procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora
Il concetto di privata dimora
- casa (compreso il cortile, il garage, la cantina, l’orto, il terrazzo) ;
- roulotte o tenda;
- studio professionale (Cass. Pen. 27/11/1996);
- camera d’albergo;
- laboratorio artigiano;
- circolo privato;
- banca, anche se aperta al pubblico;
- aziende commerciali e industriali (Cass. Pen. 26/09/1978);
- sedi dei partiti politici o associazioni culturali (Cass. Pen. 17/2/1970);
- abitacolo della vettura (escluso il portabagagli);
c) procedere a perquisizione senza la preventiva autorizzazione del magistrato
unicamente per impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze e quanto
si è certi di reperire gli attrezzi, le armi, ecc. utilizzate per commettere il reato
d) Procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di
confisca amministrativa o, nel caso di reato, per impedire che il reato venga portato ad
ulteriori conseguenze e/o per assicurarne la prova, nei modi e con i limiti con cui il
Codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
Le Guardie Volontarie.
Le tipologie delle Guardie Volontarie:
Guardie ittiche (guardapesca)
Guardie venatorie (guardacaccia)
Guardie ambientali e/o ecologiche
Guardie zoofile
Guardie delle aree naturali protette (guardaparco).
Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land
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Le Guardie ittiche (guardapesca).
Definite esplicitamente dall’ art. 31 della Legge n° 1604/1931, che cita testualmente:
“Le Province, i Comuni, i Consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia
interesse possono nominare … agenti giurati per concorrere alla
sorveglianza sulla pesca … Essi, ai fini della sorveglianza sulla pesca,
hanno qualità di Agenti di P.G.”
Guardie venatorie.
Poteri dei soggetti preposti alla vigilanza venatoria:
Tutti i soggetti incaricati della vigilanza venatoria possono chiedere a persone trovate
in attitudine di caccia o comunque in possesso di armi o mezzi atti alla
caccia, l’esibizione dei documenti previsti dalla legge e della fauna selvatica
eventualmente abbattuta.
Nel caso di accertamento di illecito penale, solo gli ufficiali e agenti che esercitano le
funzioni di PG possono procedere al sequestro delle armi e dei mezzi
utilizzati e della fauna selvatica eventualmente abbattuta.
La legge 157/92 attribuisce alle GPGV la vigilanza sull’applicazione di una normativa
che prevede illeciti penali(reati), e conferisce ad esse una funzione di
accertamento dei reati. Tale attività è quella tipica della PG la quale si
articola nel prendere notizia dei reati, scoprirne gli autori e assicurarne le
prove; attività che viene svolta non soltanto dalle forze di polizia o dalla PA,
ma da numerosi soggetti, pubblici e privati, della più varia appartenenza. Ne
consegue che le guardie volontarie, essendo incaricate di accertare reati
della legislazione sulla caccia, esercitano funzioni di PG limitatamente ed
esclusivamente ai reati previsti dall’art. 30 della legge 157/92, come stabilito
dagli artt. 55 e 57 ultimo comma del CPP”.
Guardie ambientali e/o ecologiche.
<<Per “ambiente” deve intendersi il contesto delle risorse naturali e delle stesse opere
più significative dell’uomo protette dall’ordinamento perché la loro conservazione è
ritenuta fondamentale per il pieno sviluppo della persona. L’ambiente è una nozione,
oltre che unitaria , anche generale , comprensiva delle risorse naturali e culturali,
veicolata nell’ordinamento del diritto comunitario>>.
La parola “ambiente”, quindi, racchiude una serie di leggi della natura più disparata,
ma aventi in comune tutto quello che ha a che fare con l’ambiente nel senso più
completo del termine (biotico e abiotico).
Suolo, aria, acque, rifiuti, bellezze naturali e paesaggistiche, ma anche rumore,
elettrosmog.
Tutti aspetti legati alla sorveglianza ambientale, affidata anche alle GPGV ambientali.
Sentenza della Corte di Cassazione Gambino/Postiglione:
“I reati in materia ambientale sono di competenza di tutta la polizia giudiziaria, senza
distinzione di competenze selettive ed esclusive per settori, anche se di fatto esistono
delle specializzazioni”.
“Naturalmente la P.G. potrà avvalersi di “persone idonee” nella qualità di “ausiliari” e
l’accertamento tecnico che ne consegue deve considerarsi atto della stessa P.G.”
Tutti gli organi di P.G., su iniziativa e su segnalazione, devono comunque sempre
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6 Il manuale della guardia ambientale volontaria
intervenire in ordine ad un reato ambientale. E non possono rifiutare il loro operato
(sotto pena di integrazione del reato di omissione di atti di ufficio ex art. 328 C.P.)
qualora un privato si rivolga a loro sostenendo, e ciò è frequente, che non è di loro
competenza ma che bisogna rivolgersi ad un organo specializzato.
Nei reati ambientali l’esigenza di impedire la continuazione dell’attività illecita assume
particolare rilievo per l’irreversibilità del danno pubblico che detta condotta può
cagionare.
Guardie aree naturali protette.
Le guardie delle aree naturali protette (guardaparco), oltre al controllo sul
rispetto delle norme di carattere ambientale, avranno l’obbligo di controllare
che le norme di salvaguardia generali delle aree protette (L. 394/1991 e LR
33/1993) e le norme particolari previste per ciascun Parco vengano
rispettate.
I reati.
I reati che un P.U. può commettere nei confronti della P.A.
• Peculato
• Malversazione a danno dello stato
• Concussione
• Corruzione
• Abuso di ufficio
• Rivelazione di segreti d’ufficio
• Omissione di atti d’ufficio
• Interruzione di servizio pubblico o di pubblica necessità
• Falso in atti pubblici
Reati che possono commettere i privati nei confronti dei Pubblici Ufficiali sono:
•
•
•
•
•
Rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale
Falsa attestazione o dichiarazione sulla identità o su qualità personali proprie
o di altri
Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
Resistenza a un pubblico ufficiale
Oltraggio a un pubblico ufficiale.
Gli illeciti amministrativi e penali.
Quando una violazione di legge prevede una sanzione, entriamo nel campo “punitivo”.
Naturalmente viene prevista una scala proporzionata di violazioni tra le sanzioni
amministrative e le sanzioni penali.
Gli illeciti in materia di inquinamento: amministrativi e penali
Il concetto di illecito ambientale (formale) non sempre coincide con tutto ciò che è
ambientale scorretto o dannoso. Questo confine è spesso fonte di equivoci operati a
livello procedurale.
Un trasporto illegale di rifiuti pericolosi è sanzionato penalmente, invece un trasporto
illegale di rifiuti non pericolosi è depenalizzato.
Gli illeciti devono essere valutati esclusivamente rispetto a quello che la norma
prevede come tali; se la norma non prevede un aspetto formalmente illecito, quel fatto
sarà dannoso e deleterio per l’ambiente, ma non è illegale. Dovrà essere affrontato in
sede politica, amministrativa, sociale e culturale. Ma non può generare un intervento
del sistema giurisdizionale.
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7 Il manuale della guardia ambientale volontaria
Il campo degli illeciti non sempre è di tipo sanzionatorio, in modo tale da attivare la
competenza di un organo di polizia. Il caso classico sono i provvedimenti illegittimi
della pubblica amministrazione che, pur violando le leggi, di regola (e salvo casi
particolari) non sono illeciti in senso sanzionatorio e quindi non vanno affrontati sotto il
profilo delle illegittimità amministrative (ad esempio con il ricorso al TAR).
ILLECITI AMMINISTRATIVI
Definiti così in quanto punibili con una sanzione amministrativa (Patrimoniale,
disciplinare o interdittiva). Sono previste da singole leggi e diffuse in eterogenee
materia. Il procedimento inizia con l’accertamento della violazione da parte di un
organo accertatore successivamente avviene la contestazione.Sono competenze di
un autorità amministrativa che varia secondo il tipo d’illecito (Stato, regione, provincia,
comune).
Non determinano mai un procedimento penale ma in caso di contestazione attivano
un contenzioso amministrativo con l’ente pubblico competente.
L’infrazione non risulterà sul certificato penale.
IL SISTEMA DEGLI ILLECITI PENALI REATI O ILLECITI
PENALI
CONTRAVVENZIONI_ Puniti con arresto e/o ammenda.
DELITTI _Puniti con ergastolo, reclusione e/o multa.
Sono previste dal codice penale o da singole leggi successive, vengono
accertati dalla polizia giudiziaria e denunciati alla magistratura(autorità
giudiziaria). Determinano un procedimento penale che può evolversi in un
processo (dibattimento) davanti al giudice.
L’eventuale condanna risulterà sul certificato penale.
Le violazioni penali determinano la “recidiva” (che risulta dal certificato penale).
Le violazioni amministrative determinano la “reiterazione” (art. 8/bis L. 689/81 così
come novellata dal D.L..gvo 30 dicembre 1999, n. 507) che comunque non risulterà
mai sul certificato penale (al pari di ogni sanzione amministrativa). Nel caso di
pagamento in misura ridotta tuttavia non operano gli effetti della reiterazione.
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1.1.2 SISTEMA ACQUE
Legge Galli 5 gennaio 1994 n° 36
ISTITUITA PER REGOLARE E DISCIPLINARE LA QUALITA’ ED IL CONSUMO
DELLE ACQUE.
Art. 1
“tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal
sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è
salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà”
Art. 2 “l’uso dell’acqua per il consumo umano è prioritario
Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a
condizione che non ledano la qualità dell’acqua per il consumo
umano”.
L'inquinamento delle acque
Le acque che risultano alterate, deteriorate o contaminate sono soggette ad
inquinamento, che può essere:
L'inquinamento ad andamento acuto:
Si verifica quando nelle acque vengono immesse sostanze particolarmente
tossiche e di solito, cessata la causa inquinante, non occorre molto tempo
alla ripresa, sia pure lenta e difficoltosa, dei processi biologici.
L'inquinamento ad andamento cronico:
Si verifica quando l'apporto inquinante, più modesto in concentrazione e
dannosità delle sostanze, avviene in modo continuo nel tempo.
Pertanto, la rarefazione delle popolazioni biologiche non si rende presto
manifesta, ma in definitiva il danno risulta di gran lunga maggiore e
costituisce un progressivo impoverimento se non la completa
sterilizzazione di corpi idrici anche molto estesi.
Un corso d’acqua viene costantemente raggiunto da materia organica prodotta
altrove che si aggiunge a quella derivante dai vegetali che lo popolano: fogliame o
rami legnosi prodotti dalla vegetazione sia riparia che presente nel bacino
scolante o per effetto di ruscellamento superficiale in occasione di forti
precipitazioni.
Questi apporti di sostanza organica costituiscono materiale da demolire e su cui
s’insedia una miriade di microscopiche forme di vita in larga parte costituite da
batteri, funghi, protozoi e piccoli animali pluricellulari (la così detta “catena del
detrito”) che, in maniera organizzata, sfrutta questa disponibilità di sostanza
organica per lo svolgimento delle proprie funzioni vitali.
Tutti i processi di demolizione sono dipendenti dall’approvvigionamento
d’ossigeno atto a sostenere la respirazione della comunità dei decompositori.
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9 Il manuale della guardia ambientale volontaria
La concentrazione di ossigeno 02 disciolto è maggiore nelle acque fresche e
correnti.
Il movimento dell'acqua, il suo correre e saltare, consente sia uno scambio diretto
e sia una maggiore penetrazione dell'aria, - l'autodepurazione, - processo di
demolizione delle sostanze organiche naturale.
Inoltre, la temperatura influisce notevolmente sulla presenza della quantità di
ossigeno presente nel corso d’acqua, infatti in un litro d'acqua dolce:
a 0° C. sono presenti 14,1 mg. di 02;
a 30° C. sono presenti 7,5 mg. di 02.
In presenza di un'elevata concentrazione di materiale sospesi, l'acqua può
intorbidirsi sino ad impedirvi la fotosintesi dei vegetali.
Ciò comporta una progressiva diminuzione della riserva di ossigeno, che è
determinante per la sopravvivenza del sistema ecofluviale.
Attualmente le condizioni ecofluviali sono compromesse sia dalla continua
sottrazione del liquido e sia dalla presenza dei detergenti negli scarichi fognari.
Quest'ultimi a causa delle loro capacità enzimatiche si sottraggono alla capacità di
autodepurazione aerobica determinando così un processo definito
eutrofizzazione.
Anche i piccoli centri urbani sono costretti a dotarsi di impianti di depurazione atti
a migliore il normale processo di auodepurazione.
Nel nostro Paese, però, il 50% però dei comuni non dispone di impianti adeguati a
questo fondamentale processo di depurazione, infatti gli impianti disponibili sono
per il 20% di tipo esclusivamente meccanico, l'80% attua anche il trattamento
chimico biologico, nessuno al fine di restituire al suolo o ai corpi idrici acque
realmente
pure,
applica
il
terzo
stadio:
la
fitodepurazione.
A tal proposito si ricorsa l'esperienza tedesca dei canneti fluviali presso le foci dei
fiumi che sono in grado di fissare l'azoto ed il fosforo con grande capacità
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10 Il manuale della guardia ambientale volontaria
depurativa, infatti le sostanze inquinanti prodotte da un uomo in un anno
possono essere depurate con solo cinque mq. di canne.
CONGESSIONI – GRANDI DERIVAZIONI Per derivare e utilizzare un’acqua pubblica, se si tratta di grandi derivazioni ai
sensi dell'art. 6 del R.D. n. 1775/33, occorre ottenere apposita concessione
rilasciata con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici.
Le domande devono essere corredate dai progetti di massima delle opere da
eseguire per raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso,
restituzione e scolo delle acque (art.7 R.D. 1175/33).
Sono dirette al Ministro dei Lavori Pubblici e presentate all'Ufficio del Genio Civile
alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa.
Piccole derivazioni
Con L.R. 13/04/94 n.5, sono state subdelegate alle Province le funzioni relative a:
l'istruttoria ed il rilascio delle concessioni di piccole derivazioni di
acque pubbliche;
le licenze di attingimento;
le autorizzazioni per la ricerca e le concessioni per l'estrazione e
l'utilizzazione delle acque sotterranee ad usi diversi da quelli
domestici;
la
polizia
subdelegata.
amministrativa
relativa
alla
materia
CEMENTIFICAZIONE
Fino a cinquant'anni fa venivano privilegiate le opere di contenimento elastiche,
oggi, invece, alcune rive naturali (per esempio si veda il Vallo del Diano) sono
state sostituite da colate di cemento e molti letti dei fiumi sono stati lastricati con lo
stesso. Così cessano le funzioni dei corsi d'acqua di levigare e addolcire le
increspature tettoniche delle montagne e di allungare nel mare le pianure. La
cementificazione accelera talmente il corso dell'acqua da erodere e minacciare
coste, rive, boschi, campi e manufatti. Arrestandosi, poi, il trasporto solido di detriti
e ciottoli scompaiono le spiagge, inghiottite dal mare. L'impermeabilizzazione del
letto impedisce ogni rapporto tra le acque superficiali e quelle freatiche, che
alimentano le falde. Inoltre l'impermeabilizzazione delle sponde riduce anche
l'umidità dell'ambiente circostante causando la scomparsa della vegetazione
ripale. I terreni agricoli s’inaridiscono, la qualità della vita biologica del fiume
s’impoverisce e si riduce la capacità di autodepurazione. La vegetazione trattiene
l'acqua piovana, la purifica e la cede lentamente, alimentando il fiume in modo
Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land
11 Il manuale della guardia ambientale volontaria
continuo e regolare. Evita l'eccessiva evaporazione delle acque in estate, crea
zone d'ombra necessarie alla vita di molti animali.
Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152:
Emette disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della
direttiva 91/271/Cee concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della
direttiva 91/676/Cee relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
FINALITA’:
Il decreto 152 definisce la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali,
marine e sotterranee dall’inquinamento. Si propone di perseguire tale obiettivo
attraverso:
•
•
•
•
•
•
Individuazione degli obiettivi di qualita’ ambientale e per specifica
destinazione .
La tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi dei bacini
idrici.
Il rispetto dei valori limiti degli scarichi in relazione agli obiettivi di
qualita’ del corpo idrico ricettore.
L’adeguamento dei sistemi di fognatura e di depurazione.
La riduzione degli inquinamenti nelle zone vulnerabili e nelle aree
sensibili.
L’individuazione delle misure per il risparmio idrico e riciclo acque.
Gli obiettivi minimi di qualità ambientale da perseguire prevedono i seguenti
risultati:
Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land
12 Il manuale della guardia ambientale volontaria
entro il 31.12.2008 i corpi idrici devono raggiungere l’obiettivo di
qualità “sufficiente”;
entro il 31.12.2016 è prefissato il raggiungimento dell’obiettivo di
qualità ambientale dei corpi idrici superficiali di “buono”.
I corpi idrici con categoria “elevato”dovranno mantenere tale stato.
NOZIONE DI SCARICO
Si definisce SCARICO qualsiasi immissione diretta di acque reflue liquide,
semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel
sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla natura inquinante, anche
sottoposte preventivo trattamento di depurazione. A differenza del rifiuto per il
quale si prevede che venga raccolto in contenitore, buste (sia esso liquido o
solido) e portato in particolari zone per disfarsene. Le“ACQUE DI SCARICO”
sono tutte le acque reflue provenienti da uno scarico. E’ scarico solo quello diretto
in corpi idrici ricettori (di acque superficiali, sotterranee, suolo, sottosuolo,
fognature).
DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI DELLE ACQUE DI SCARICO:
“ACQUE REFLUE DOMESTICHE”
Sono gli scarichi provenienti da insediamenti di tipo residenziale e
da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano o da
attività domestiche.
“ACQUE REFLUE INDUSTRIALI”
Qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in
cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse
dalle acque meteoriche e di dilavamento.
“ACQUE REFLUE URBANE”
Sono acque reflue domestiche o il miscuglio di quelle acque reflue
domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di
dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e
provenienti da agglomerato.
CRITERI GENERALI DELLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI
Gli scarichi devono rispettare i valori di concentrazione delle tabelle dell’All. 5 e
attenersi ai valori limite regionali.
Gli scarichi devono essere accessibili a campionature e nel caso di presenza di
sostanza della tab. 5 allegato 5, l’autorità può richiedere trattamenti separati prima
della confluenza nello scarico finale ed evitare la miscelazione.
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SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI
Gli scarichi già autorizzati di acque reflue urbane provenienti da impianti di
trattamento, devono conformarsi ai nuovi valori limiti. Gli scarichi già esistenti si
adeguano entro 3 anni(giugno 2002).
SCARICHI SUL SUOLO
Lo scarico sul suolo è vietato ad esclusione di:
-scarichi di acque reflue urbane e industriali dove sia accertata
l’impossibilità, anche l’eccessiva onerosità di potersi collegare a corpi
idrici superficiali o fognature,
-piccoli scarichi rilasciati ai sensi della Delibera 1977, (nuclei abitativi con
meno di 50 abitanti equivalenti).
Gli scarichi sul suolo già autorizzati, devono essere convogliati in reti fognarie o
corpi idrici superficiali entro giugno del 2002 (3 anni) o adeguati alla Tab.4, All.5.
E’ vietato scaricare sul suolo particolari sostanze.
DEFINIZIONI
“TRATTAMENTO PRIMARIO”
Il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo fisico ovvero
chimico, che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi, ovvero mediante altri
processi a seguito dei quali il BOD5 delle acque reflue in arrivo sia ridotto almeno
del 20 % prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque reflue in arrivo
siano ridotti almeno del 50%.
“TRATTAMENTO SECONDARIO”
Il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere
comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro
processo in cui vengano rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell’allegato 5.
“STABILIMENTO INDUSTRIALE” / “STABILIMENTO”
Qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che
comportano la produzione, la trasformazione ovvero l’utilizzazione delle sostanze
di cui alla tabella 3 dell’allegato 5.
OBIETTIVO DI QUALITA’ AMBIENTALE
E’ definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali
di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben
diversificate.
OBIETTIVO DI QUALITA’ PER SPECIFICA DESTINAZIONE
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Individua lo stato dei corpi idrici idoneo ad una particolare utilizzazione da parte
dell’uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi.
AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI
CRITERI GENERALI
•
Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
•
L’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività o in capo al consorzio.
•
Le autorizzazioni provvisorie, sono rilasciate per la sola messa a regime di
nuovi impianti.
•
La domanda di autorizzazione è inoltrata alla provincia che provvede al
rilascio entro 90 giorni.
•
L’autorizzazione ha validità per quattro anni.
Un anno prima della scadenza deve essere presentata richiesta di rinnovo.
Se per scarichi pericolosi il rinnovo non viene rilasciato entro 6 mesi dalla
scadenza lo scarico deve cessare immediatamente.
•
Nel caso di diversa destinazione, di ampliamento, ristrutturazione,
modifiche del produttivo, è richiesta nuova autorizzazione.
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE
INDUSTRIALI
Essa deve essere corredata con:
•
Caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico;
•
provenienza e quantitativi di acque prelevate nell’anno solare;
•
caratteristiche del corpo ricettore;
•
descrizione del sistema di scarico e punti di prelievo per il campionamento;
•
mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo;
•
sostanze trattate nei processi produttivi;
•
sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limiti
consentiti.
Per scarichi contenenti sostanze pericolose di cui alle tabb. 3/A e 5 dell’ All. 5, la
richiesta deve altresì contenere: -La capacità di produzione del singolo
stabilimento industriale che deve essere indicata con riferimento alla massima
capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e
per il numero massimo di giorni lavorativi.
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15 Il manuale della guardia ambientale volontaria
-Il fabbisogno idrico orario per ogni specifico processo produttivo che l’autorità
competente (regione, agenzia regionale di protezione ambientale, provincia) sulla
base di un programma specifico effettua per il controllo sugli scarichi. Non è
ammesso il campionamento istantaneo su un solo campione. Il controllo della
conformità degli scarichi di acque reflue urbane ai valori limite, prevede
campionamenti ponderati nell’arco di 24 ore. Sono ammessi anche occasionali
superamenti. Il controllo sulla conformità degli scarichi industriali sono riferiti a un
campione medio prelevato nell’arco di almeno 3 ore.
CONTROLLO DEGLI SCARICHI PERICOLOSI
L’autorità che autorizza può prescrivere per scarichi pericolosi della tab, 3/A e tab
5, all.5, l’installazione di strumenti automatici per il controllo qualitativo degli stessi,
i risultati vanno tenuti per almeno tre anni.
IL QUADRO SANZIONATORIO
Nell'articolo 54: sono state previste le sanzioni amministrative pecuniarie che
vengono a colpire le violazioni delle disposizioni in materia di scarichi di acque
reflue domestiche o di reti fognarie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE previste per:
–
–
–
–
–
Scarico (generico),
Scarico in aree di salvaguardia per le risorse idriche o aree protette,
Scarichi di effluenti zootecnici,
Violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione,
Non ottemperanza alle prescrizioni impartite dall’autorità
competente.
Nell'articolo 59:
–
sono state previste le sanzioni penali contravvenzionali concernenti
le violazioni degli obblighi relativi agli scarichi delle acque reflue
industriali;
–
è, altresì, previsto il sanzionamento penale nella distinta ipotesi di
superamento dei limiti di accettabilità da parte del gestore degli
impianti pubblici di depurazione delle acque domestiche o delle reti
fognarie.
SANZIONI PENALI
•
•
•
scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione,
scarichi di acque reflue industriali non autorizzati che
contengono sostanze pericolose,
scarico (pur se autorizzato) di acque reflue industriali
superando i valori limite,
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•
Scarico (autorizzato), di acque reflue industriali contenenti
sostanze pericolose indicate in tab. 5 e 3/A dell’all. 5,
senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione.
Nell'articolo 58: disciplina il ristoro del danno ambientale nonché gli interventi di
bonifica e di ripristino dei siti inquinati; è stato riprodotto un meccanismo analogo a
quello dell'articolo 17 del citato decreto legislativo 22/97 in materia di rifiuti;
DANNO AMBIENTALE, BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI
INQUINATI in cui Il soggetto ha l’obbligo
•
•
•
•
Entro 48 ore di notificare al comune, provincia e regione e organi
sanitari la situazione di inquinamento determinato ovvero il concreto
pericolo;
Entro le successive 48 ore dà comunicazione degli interventi di messa
in sicurezza adottati per non aggravare lo stato di inquinamento
ambientale e per la riduzione del rischio sanitario e ambientale;
Entro 30 giorni presenta al comune e regione il progetto per la bonifica
dei siti;
Il comune e la regione successivamente, sentiti gli altri organi territoriali
preposti, approvano il progetto prescrivendone l’esecuzione al
soggetto obbligato.
Chiunque ha cagionato un danno ambientale o pericolo di inquinamento e non
ottempera ai suindicati obblighi è punito con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno e con
l’ammenda da £ 5.000.000 a £ 15.000.000, oltre al risarcimento del danno non
eliminabile con gli interventi di messa in sicurezza.
COMPETENZE E GIURISDIZIONE al riguardo gli accertamenti amministrativi e la
irrogazione della sanzione amministrativa provvede la regione ad esclusione dei
comuni per scarichi in reti fognarie. Alla contestazione e notificazione dell’illecito
possono essere prodotti scritti difensivi nei termini della L.689 (30 gg) o chiedere
di essere ascoltati. Nel caso di non accoglimento e avverso l’ordinanzaingiunzione è esperibile giudizio di opposizione di competenza dell’autorità
giudiziaria (art 23 L.689). I proventi sono versati a favore del bilancio regionale e
destinati ai capitoli per risanamenti ambientali e riduzione inquinamento.
INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO
SCARICO.
Oltre alle procedure sanzionatorie a secondo della gravità si procede alla diffida,
stabilendo un termine per l’eliminazione delle irregolarità; alla diffida e contestuale
la sospensione temporanea dell’autorizzazione a tempo determinato, ove si
manifestano situazioni di pericolo per la salute umana e per l’ambiente; la revoca
dell’autorizzazione, nel caso di mancato adeguamento alle prescrizioni o di
reiterate violazioni che determinano pericolo per la salute umana o per l’ambiente.
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1.1.3. IBE
L’Indice Biotico esteso è un indicatore che serve per valutare la qualità
complessiva dell’ambiente acquatico mediante l'analisi delle popolazioni di fauna
macrobentonica
che
vivono
nell’alveo
dei
fiumi.
Si basa essenzialmente sulla diversa sensibilità agli inquinanti di alcuni gruppi
faunistici e sulla ricchezza complessiva di determinate specie in particolari
situazioni di inquinamento acquatico. Per comprenderci al meglio bisogna
analizzare, in primis, il significato del genere macroinvertebrati bentonici:
“ossia quegli organismi di piccole dimensioni (da 0,5mm a 5 cm) che
vivono a contatto con il fondo del corso d’acqua, pertanto, la loro vita è
fortemente condizionata dalla qualità delle acque stesse perché,
avendo una capacità di spostamento molto limitata, o quasi nulla,
risentono facilmente degli effetti di un eventuale inquinamento.”.
Questi esseri risultano gli organismi più adatti a testare le acque, perché:
• numerose specie sono molto sensibili all’inquinamento e
reagiscono prontamente ad esso;
• vivono sul fondo dei corsi d’acqua senza grandi migrazioni, per
cui rispondono bene alle variazioni della qualità dell’acqua;
• hanno cicli di vita raramente inferiori ad un anno, per cui sono
stabilmente presenti nel corso d’acqua;
• sono facilmente campionabili e classificabili.
Da ciò è deducibile che questi organismi rappresentano il prodotto del proprio
ambiente di vita (habitat) e, in presenza di sostanze tossiche, subiscono
modificazioni del proprio stato naturale. Fanno parte della fauna macrobetonica:
Plecotteri, Tricotteri, Efemotteri, Coleottori Crostacei, Molluschi, Oligocheti,
Irudinei. Cnidari. Testando l’ambiente fluviale attraverso l’Indice Biotico Esteso
riusciamo a:
•
fornire un giudizio sintetico sulla qualità complessiva dell’ambiente fluviale;
•
esprimere un giudizio complementare al controllo fisico e chimico,
verificando l’effetto d’insieme prodotto dalle cause inquinanti;
•
individuare e quantificare gli effetti di scarichi saltuari o accidentali di
sostanze inquinanti, difficilmente rilevabili con altri metodi se non si
campiona nel momento dello sversamento;
•
suddividere i corsi d’acqua in classi di qualità contraddistinte da diversi
colori, che si alternano per tutta la lunghezza del corpo idrico, dalla
sorgente alla foce.
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18 Il manuale della guardia ambientale volontaria
L’applicazione del metodo si articola in tre fasi:
1. Indagini preparatorie.
2. Attività di campo.
3. Attività di laboratorio.
INDAGINI PREPARATORIE
In questa prima fase i corsi d’acqua vanno esaminati attentamente dal punto di
vista della struttura del reticolo idrografico e del regime idrogeologico, cosa
altrettanto importante è raccogliere informazioni circa eventuali presenze di
scarichi fognari e industriali, la posizione di eventuali opere idrauliche e centri
abitati, l’esistenza di affluenti per poter dislocare le stazioni di prelievo in
modo mirato. Elargendo, così, una tabella descrittiva del tratto di corso fluviale
interessato, indicante la DESCRIZIONE GLOBALE DELL'AMBIENTE E DEL
CORSO
D'ACQUA
con
annotazioni
sulle
caratteristiche
del luogo di raccolta: temperatura, tipo di rive, portata media, struttura del
fondale, larghezza dell’ alveo, presenza di scarichi nelle immediate vicinanze,
manufatti
artificiali
(sponda
dx,
sponda
sx)
ed altre caratteristiche ambientali, vegetazione riparia, vegetazione acquatica,
organismi incrostanti, presenza di anaerobiosi ecc.
Strumenti necessari per il campionamento:
Il retino per macro invertebrati (25 cm di larghezza e 20 cm di altezza e rete di
nylon a maglie strette). Al fondo della rete viene applicato un contenitore di
plastica in cui viene convogliato il materiale raccolto con: secchi, pinzette,
etichette, pennarelli, guanti monouso, lenti di ingrandimento, stivali, colini e
setacci, stracci e asciugamani, cassetta del pronto soccorso.
E’ importante ricordare che:
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19 Il manuale della guardia ambientale volontaria
• non
vengono
effettuati
campionamento
nel
periodo
immediatamente successivo ad un’asciutta e ad una piena;
• non vengono eseguiti prelievi immediatamente a valle di uno
scarico o di un affluente;
• non vengono eseguiti prelievi laddove c’è una forte corrente perché
aumenta l’ossigenazione e questo potrebbe alterare i dati.
Il Campionamento: viene realizzato lungo il corso d’acqua in senso trasversale,
cioè da sponda a sponda tracciando un transetto ideale.
La Raccolta dei macro invertebrati:
Avviene raschiando il fondo con il retino per circa 20/30 minuti, spostandosi in
modo obliquo e controcorrente, setacciando il fondo e rimuovendo sassi e
ciottoli. Lavando il materiale raccolto riversandolo con dell’acqua nel retino,
aggiungendo acqua nella bacinella di raccolta in modo che tutto il materiale
risulti sommerso e gli organismi possano muoversi. Si analizza il campione un
po’ per volta, raccogliendo con le pinzette a punta morbida tutti gli organismi
raccolti.
ATTIVITA’ DI LABORATORIO
La classificazione e l’identificazione qualitativa dei macroinvertebrati viene
confermata in laboratorio con l’osservazione allo steremicroscopio. Una
volta terminati la separazione e il riconoscimento di tutti gli organismi, si
può calcolare il valore usando l’apposita tabella. Essa è costituita da una
serie di righe in cui compaiono i gruppi faunistici disposti in ordine di
sensibilità all’ambiente e da una serie di colonne in cui è riportata la
ricchezza delle famiglie. La cifra segnata nella colonna risultante
dall’intersezione della riga e della colonna di riferimento costituisce il valore
dell’indice biotico. Al fine di riassumere l’informazione fornita dagli indici, i
valori dell’I.B.E. sono stati suddivisi in 5 gruppi che costituiscono altrettante
“classi di qualità” attribuendo in una tabella colori diversi per facilitarne la
lettura.
Ambiente non inquinato o non alterato in modo sensibile
Ambiente in cui sono evidenti alcuni effetti dell’inquinamento
Ambiente inquinato
Ambiente molto inquinato
Ambiente fortemente inquinato
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20 Il manuale della guardia ambientale volontaria
SONO INDICATORI DI QUALITA’: i TRICOTTERI: le loro larve sono sensibili alle
modificazioni del loro habitat, per questo vengono usate come indicatori biologici.
Queste specie reagiscono alla presenza dei metalli pesanti nell’acqua anche a
bassissime concentrazioni, sperimentalmente è stato dimostrato che cadmio,
piombo e mercurio hanno azione neuro-tossica sulle piccole larve . Si rinvengono
solo in acque pulite o leggermente inquinate.
EFEMOTTERI: la temperatura dell’acqua regola la schiusa delle uova, solo
quando sono state raggiunte le condizioni ambientali adatte la larva
matura nuota verso la superficie ed emerge dall’acque e compie
l’ultima muta. Si rinvengono solo in acque pulite o leggermente
inquinate.
PLECOTTERI: si trovano sul fondo di ruscelli e fiumi d’acqua dolce fredda ben
ossigenata e limpida, di conseguenza si trovano solo in acque
pulite
La presenza di tricotteri, efemotteri e plecotteri indica che il fiume è in salute.
La loro assenza indica invece la presenza di inquinamento.
I CROSTACEI presenti nelle acque fluviali sono i Gammaridi e gli Asellidi .
I GAMMARIDI vivono in acque limpide, il livello di ossigeno non deve essere
troppo basso, ciò provocherebbe un cambiamento del loro colore
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21 Il manuale della guardia ambientale volontaria
verso il bianco-giallo. La loro presenza indica una leggera
contaminazione del corso d’acqua.
Gli ASELLIDI, invece , sono rinvenibili in acque molto inquinate.
Tra i PLATELMINTI, le PlANARIE sono indicatori di acque molto pulite poiché
popolano corsi d’acque limpidI, con forti correnti, quindi ricche d’ossigeno. Ci sono
poi i Tubificioli e gli Irudinei , che sono frequenti in acque inquinate .
I COLEOTTERI si trovano solo in acque limpide e molto ossigenate . Quelli più
diffusi sono gli Elmidi, che si nutrono principalmente di alghe.
I MOLLUSCHI tipici d’acqua dolce sono gli Ancillidi e i Limneidi, che si adattano a
vivere in qualsiasi condizione ambientale , anche la più sfavorevole.
Fine - prima lezione - primo modulo.
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22 Il manuale della guardia ambientale volontaria
1.2.1 LA PESCA
LA PESCA SPORTIVA
La pesca sportiva è uno “sport” che può essere praticato sia in corsi d'acqua
dolce che in mare. È molto diffusa in diverse regioni italiane attraverso la presenza
di circoli di appassionati. Prima di tutti è da menzionare la “ FIPSAS ”
(Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee). La cui ETICA sportiva
è così riassumibile:
Il No-kill e catch & release viene praticata soprattutto nelle acque cosiddette "a
vocazione salmonicola” prevedendo il rilascio del pesce catturato. In semplici
parole gli affiliati di questa particolare etica sportiva sulla pesca possono essere
definiti ecologisti contro la caccia ma non (troppo), contro la pesca.
Le TECNICHE di pesca utilizzate sono:
1. Pesca al tocco o passata.
2. Pesca a spinning.
3. Pesca a mosca.
4. Pesca a fondo.
Le esche naturali utilizzate sono vermi, bigattini, uova di pesce, insetti, camole.
Le esche artificiali da utilizzare sono:
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23 Il manuale della guardia ambientale volontaria
Gli attrezzi regolamentati da legge sono:
La pesca sportiva non si differenzia da quella professionale soltanto per le
attrezzature o per la non commercializzazione del pescato, si differenzia perché è
uno sport (anche se non nel senso classico della parola) e in quest'ottica va vista
e vissuta.
L’agonismo.
Da quando esiste la pesca con la canna esistono le gare. Solo con la nascita delle
Federazioni Sportive Nazionali di Pesca si può parlare di agonismo. Infatti, le gare
sono disciplinate da appositi Regolamenti nazionali e internazionali. In base al
R.D. n.1486 del 1914 e n.1604 del 1931 e sanzioni gli atti da non compiere sono:
¾ pesca mediante sbarramento, prosciugamento, sommovimento del fondo,
durante l’asciutta;
¾ occupazione di più della metà del bacino o della metà del corso d’acqua
(lasciare almeno 1 mt. per il passaggio del pesce);
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24 Il manuale della guardia ambientale volontaria
¾ pesca a distanza inferiore a quella prescritta da ponti, sbocchi di canali. (40
mt. con attrezzi e 1 mt. Azione canna – rifugio pesci - pericolo);
¾ mancato rispetto della distanza di pesca dall’altro pescatore;
¾ pesca di pesci in periodo di divieto;
¾ pesca zona di divieto;
¾ raccolta o detenzione di uova di pesci dei quali è vietata la pesca;
¾ introduzione di nuove specie o varietà di pesce senza permesso;
¾ cattura di pesce novello o sottomisura;
¾ raccolta di pesci uccisi con esplosivo, corrente elettrica;
¾ mancato adempimento delle norme prescritte per le derivazioni d’acqua;
¾ pesca in acque riservate senza l’autorizzazione del concessionario.
¾ pesca senza licenza.
¾ dimenticanza della licenza di pesca (il possesso della stessa è stato
successivamente accertato).
Nel momento in cui ci ritroviamo in presenza di illeciti penali, si effettua denuncia
all’autorità giudiziaria e si provvede alla contravvenzione, in base all’Art. 6 comma
1 - 1604/1931 è vietato:
• la pesca con esplosivi
• con corrente elettrica e
• con l’utilizzo di sostanze venefiche.
Inoltre il regolamento provinciale e sanzioni definisce attrezzi, esche, tempi, zone
e modalità, riguardo l’esercizio della pesca. Per le sanzioni valgono le leggi
nazionali tranne per:
¾ Pesca con esche non consentite.
¾ Pesca di salmonidi in numero superiore a cinque.
¾ Pesca di più di 5 Kg. di pesce.
In base al Regolamento provinciale le acque sono state classificate in principali e
secondarie. Le diverse licenze che autorizzano la pesca sono:
Licenza di tipo “A” per i pescatori di mestiere
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25 Il manuale della guardia ambientale volontaria
Qualsiasi attrezzo di pesca di superficie in uso nelle acque
principali, deve essere munito di segnalazioni galleggianti, di
colore giallo, all’inizio e alla fine di esso.
VALIDA 6 ANNI IMPORTO ANNUALE € 43,64.
Viene abolito il bilancione.
Tra le tecniche di pesca vietata ricordiamo quella con il "bilancione", ossia
con grande rete quadra immersa nell'acqua e sollevata periodicamente per
raccogliere il pescato. Lo sparviero è consentito solo in mare.
Tremaglio : lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a mm
18 e la lunghezza massima non deve superare i 30 m lineari. Devono essere
collocate a non meno di 500 m l’una dall’altra.
Coppolo per gamberelli ad imboccatura quadrangolare, il lato non deve essere
superiore a m.1,50 e il lato della maglia non deve essere inferiore a millimetri 6.
L’uso di detto attrezzo è consentito senza l’uso del “bastone scacciatoio”. il lato
delle maglie non deve essere inferiore a millimetri 12;
Voltolina per gamberetti il cui lato della maglia non deve essere inferiore a
millimetri 6 ed è ammesso l’uso di un massimo di 25 attrezzi per ogni titolare di
licenza.
Bertovillo il cui lato della maglia non deve essere inferiore a millimetri 8, inoltre la
rete terminale deve essere senza ali, il diametro della circonferenza non dovrà
superare gli 80 centimetri; è ammesso l’uso di un massimo di numero 10 attrezzi
per ogni titolare di licenza.
Nassa la cui struttura deve permettere l’uscita del novellame della specie alla cui
cattura l’attrezzo è destinato, deve avere un diametro massimo di 40 cm ed è
ammesso di collocare un massimo di numero 10 di attrezzi per ogni titolare di
licenza.
Licenza di tipo “A” speciale
VALIDA 6 ANNI IMPORTO ANNUALE € 43,64
E’ consentita la bilancia a forca. L’uso dell’attrezzo è consentito solo nelle acque
principali del fiume Alento, unicamente ai residenti nei comuni di Ascea,
Casalvelino e Castelnuovo. Il lato della rete non deve essere superiore a metri 6 e
il lato della maglia non deve essere inferiore a millimetri 12, la distanza tra un
attrezzo e l’altro non deve essere inferiore a 25 metri, sia sulla stessa riva che tra
le due rive.
Bilancia il cui lato della rete non deve essere superiore a metri 3 e il lato della
maglia non deve essere inferiore a millimetri 12. E’ ammesso l’uso di un solo
attrezzo per ogni titolare di licenza da usarsi solo dalla riva, a piede asciutto e a
una distanza non inferiore a metri 25 da pescatore a pescatore, sia sulla stessa
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26 Il manuale della guardia ambientale volontaria
riva che tra le due rive. Nelle acque principali e secondarie è consentito il
misuratore della maglia delle reti.
Licenza di Tipo “B”
VALIDA 6 ANNI IMPORTO ANNUALE € 22,72
Canna con o senza mulinello, per ogni canna sono consentiti fino ad un
massimo di tre ami, oppure una ancoretta, oppure una esca artificiale armata
anche con più ami e/o ancorette, oppure fino ad un massimo di cinque mosche
artificiali.
Licenza di Tipo “B e C”
Bilancina il cui lato della rete non deve essere superiore a 1,50 m e il lato della
maglia non deve essere superiore a 12 mm. L’uso dell’attrezzo è consentito solo
sulla riva, a una distanza non inferiore a 15 m da un pescatore all’altro.
Licenza di Tipo “C”
VALIDA 6 ANNI IMPORTO ANNUALE €13,68
E’ prevista la pesca con:
1. BILANCINA (mt. 1,50)
2. MAZZETTO
3. CANNA SENZA MULINELLO
4. BILANCIOLA PER GAMBERI
5. GUADINO (per ausilio)
Licenza di tipo “D”
VALIDA 3 MESI IMPORTO TRIMESTRALE € 8,52
RIPOPOLAMENTO
I ripopolamenti delle acque sono effettuati per motivi diversi, ma generalmente
sono riconducibili, in relazione allo stato degli stocks selvatici, all’impatto delle
attività umane ed alla facilità con cui i fattori limitanti la produzione naturale
possono essere rimossi o migliorati a quattro categorie fondamentali:
•
Ripopolamento di mitigazione.
•
Ripopolamento per sostentamento.
•
Ripopolamento per ricostruzione.
•
Ripopolamento per la creazione di nuove aree di pesca.
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27 Il manuale della guardia ambientale volontaria
Ripopolamento per sostentamento
E’ il principale metodo utilizzato per mantenere o accrescere gli stocks ittici
quando la produzione è ritenuta essere inferiore a quella che il corpo idrico
potrebbe contenere.
Ripopolamento di mitigazione
Si intendono le operazioni di semina per il recupero delle potenzialità riproduttive a
seguito della costruzione di dighe o di integrazione delle perdite per attività di
risistemazione idraulica degli alveoli.
Ripopolamento per ricostruzione
E’ il ripristino di condizioni naturali come il miglioramento della qualità delle acque
o la realizzazione di passaggi per pesci.
Ripopolamento per nuove aree di pesca
Si intende l’introduzione di specie ittiche in aree non precedentemente occupate
per isolamento geografico. Parlando di ripopolamento sembra giusto soffermarci
un attimo sul ciclo biologico di un particolare essere vivente marino: “la trota”.
Ma, come avviene la fecondazione di questi esseri e, quindi la nascita delle uova
embrionate? Le trote sono ovipare e si producono con fecondazione esterna dei
loro produttori sessuali(uova e spermatozoi). In natura, nel periodo invernale, si
vedono le trote risalire i corsi d’acqua in cerca dei fondali ghiaiosi con poca
profondità, raggiunta la zona adatta inizia il cerimoniale nuziale. Con il termine
uova embrionale si intendono le uova arrivate allo stato di maturazione in cui
sono visibili per trasparenza gli occhi. Esse sono facilmente manipolabili e
trasportabili se mantenute in ambiente umido.
Il Ripopolamento con uova embrionale è meno rischioso ed evita molti
pericoli. Le uova embrionate sono più facilmente trasportabili, ma durante
l'incubazione in ruscello, negli appositi contenitori ideati dal Vibert, sono anche
severamente decimate dalla selezione naturale e i superstiti, però, in ogni caso,
sono alloctone, cioè estranei alla fauna ittica originaria delle nostre terre.
I Ripopolamenti Ittici.
Per riprodursi tutte le specie di trote risalgono i fiumi, fin dove è possibile, alla
ricerca delle zone di fregola, cioè ruscelli dal fondo ghiaioso percorsi da acque
sorgive.
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28 Il manuale della guardia ambientale volontaria
In presenza di ostacoli frapposti alla risalita, sarà sempre necessario ripopolare le
acque con trotelle, avannotti o uova embrionate oppure seminare trote adulte per
garantirsi la presenza dei pesci.
Come avviene il ripopolamento.
La pescosità dei fiumi è sempre più ridotta, ma è errato pensare di poter
inseminare materiale adulto nei corsi d’acqua, poiché esso altererebbe il normale
equilibrio ecologico del sistema fluviale, perciò è nato un sistema che aiuta la
pescosità senza alterare gli equilibri biologici.
L’incubatore da fiume
Mantiene le uova ben ossigenate assicurandole nel
contempo le migliori condizioni igienico-sanitarie, le fa schiudere al buio e
protegge gli avannotti da eventuali predatori fino alla taglia necessaria per
avventurarsi da soli nel fiume. Esso permette l’osservazione delle uova e degli
avannotti in qualsiasi momento.
Modello Vibert
Questo modello consente di sotterrare in depositi di
ghiaia, all’interno delle correnti d’acqua, scatolette di
plastica dette “scatole Vibert”, contenenti uova
d’embrione pronte per nascere direttamente nel fiume.
I fori esistenti sui sei lati della scatola permettono alla
corrente d’acqua di recare alle uova l’ossigeno
necessario, in seguito gli avannotti possono uscire
dalla scatola e proseguire il loro sviluppo sotto la
ghiaia.
Nel fiume bisognerà scegliere come luoghi d’ immersione quelli dove l’acqua è
chiara, con una corrente abbastanza forte.
Il fondale deve essere essenzialmente costituito di ghiaia con pochi elementi
sabbiosi e fangosi. Nei punti scelti bisognerà entrare nell’acqua, poi scavare nella
ghiaia un buco di profondità variante fra 15 e 30 40 cm. Si riempie il fondo del
buco con qualche centimetro di ghiaia pulita e vi si mette sopra la scatola di
Vibert, che si copre con ghiaia pulita(ciottoli e sassi) fino ad arrivare al livello del
fondale del fiume.
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29 Il manuale della guardia ambientale volontaria
Al fine di riuscire nel ripopolamento occorre ricordare sempre le condizioni
essenziali:
•
Esistenza di una corrente d’acqua fresca fra mucchi di ghiaia.
•
Scatole ben coperte, perché siano in totale oscurità.
•
Evitare l’insabbiamento e l’invasione di melma.
I Vantaggi del metodo Vibert sono:
•
Peso leggero facilità di trasporto e d’installazione.
•
Sistema economico.
•
Le uova non possono essere manipolate.
Controllo dei risultati.
Una segnalazione adeguata dei punti di sotterramento delle scatole test
permetterà di rendersi conto dei risultati di un’operazione di ripopolamento.
Questo controllo può essere fatto fra 4 e 10 settimane dopo l’immersione delle
scatole, secondo la temperatura dell’acqua
Gli avanotti.
Gli avannotti nascono completamente formati senza accenno di sacco vitellino, a
meno di qualche esemplare “prematuro” solitamente destinato a non sopravvivere.
Sono lunghi 6-8 mm ed hanno testa ed addome pronunciati, con gli occhietti
sporgenti, e una coda mobile lunga circa la metà del corpo. Il loro colore è di un
grigio neutro con la classica sfumatura dorata. Le pinne sono completamente
trasparenti.
Avanotti a sacco riassorbito.
E’ la tecnica di ripopolamento più utilizzata, sia per la scarsa onerosità che per il
facile trasporto in sacchi di plastica sotto ossigeno. Poiché l’avannotto in questo
stadio è più vulnerabile e soggetto a maggior mortalità, bisogna osservare alcune
condizioni:
•
Acqua di buona qualità.
•
Habitat: zone poco profonde con numerosi rifugi (ciottoli, piccoli massi,
vegetazione).
•
Evitare corsi idrici con forti piene primaverili.
•
Inserire gli avannotti lungo tutto il corso considerato.
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30 Il manuale della guardia ambientale volontaria
Trotella. Gli avannotti crescono fino allo stadio di trotelle arrivando a misurare
circa 10 cm.
La Trota fario o (Salmo trutta), è un pesce di acqua dolce appartenente alla
famiglia dei Salmonidi ed è diffusa in tutta Europa. È molto sensibile alle
condizioni ambientali e vive solo in acque pulite, poiché non sopravvive
all'inquinamento . L’abitat ideale di questo pesce sono le acque fredde (temp.
ottimale = 12°C, muore già a una temp. di 18-20°C) di buona qualità e
sufficientemente ossigenate. Si riproduce durante la stagione autunno-invernale
su fondo ghiaioso e ciottoloso.
Conseguenze di una cattiva gestione dei ripopolamenti.
Le immissioni di trote dovranno essere rapportate alle risorse biogenetiche del
corso d'acqua(un tratto di 1 Km. di ruscello dell'ampiezza di 3 metri, secondo il
Leger, potrà ospitare da 1440 a 360 trotelle dell'età di 6 mesi e dello sviluppo di
circa 7,5 cm. Ovviamente il numero varia, in modo decrescente, a seconda della
qualità e quantità di risorse alimentari. L'inanizione della specie, dovuta
all'esuberanza ;
• di soggetti in rapporto alle risorse alimentari;
• l'introduzione di specie invadenti o comunque non in grado di
acclimatarsi;
• i lanci di trote adulte per finalità propagandistiche, connessa alla loro
facile ed immediata cattura.
A completare il quadro catastrofico, si aggiunge all'inanizione, il trauma da
manipolazione per il trasporto, soprattutto a causa di lunghi viaggi per
raggiungere i luoghi di semina, che possono indurre le specie ittiche a
complicazioni di carattere patologiche. La stessa stabulazione in ambienti precari
è responsabile del diffondersi di malattie parassitarie e batteriche. Per
convenzione le perdite dovute esclusivamente agli stress da trasporto e
dall'inserimento in un nuovo habitat, che si registrano nei sette giorni successivi
all'immissione in acque libere, vanno sotto il nome di mortalità differita.
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31 Il manuale della guardia ambientale volontaria
1.2.2. USI CIVICI
Gli usi civici sono diritti d'uso che spettano a coloro che compongono una
determinata collettività. Risalgono a vecchi diritti collettivi prima ancora che
sorgessero i comuni; quando poi la proprietà passò al Comune come ente
rappresentativo della collettività, i singoli cittadini rimasero comunque titolari del
relativo diritto. Sono diritti inalienabili e imprescrittibili e non soggetti a commercio.
Sono titolari degli usi civici le popolazioni di un determinato territorio ove hanno la
residenza e sono soggetti al regime giuridico dei beni demaniali.
Il decreto del regio commissario agli usi civici del 10 novembre 1942 definisce le
particelle catastali corrispondenti ai 3.142 ettari del demanio comunale.
Rientrano negli usi civici : Pascolo e alpeggio, Raccogliere il legnatico,
Seminare e far proprio il raccolto, Uso delle acque per abbeverare gli animali,
Raccolta di funghi tartufi e altri prodotti del sottobosco, Raccolta della flora
spontanea.
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32 Il manuale della guardia ambientale volontaria
1.2.3. FUNGHI
COSA SONO I FUNGHI
I funghi sono esseri intermedi tra gli animali e le piante, come i vegetali vivono
saldamente attaccati al luogo di nascita (terreno), sono composti da sostanze
proprie del regno animale e non hanno clorofilla.
Sono parassiti in quanto la loro vita è subordinata a quella di altri organismi (Es.
Radici degli alberi), dai quali attingono nutrimento ed ai quali cedono sostanze
alimentari che solo gli animali riescono a trasformare ed ad espellere con gli
escrementi .
TIPOLOGIE DI FUNGHI:
•
MANGERECCI: non contengono sostanze nocive all’uomo e sono saporiti;
•
INDIGESTI: non nocivi, ma insipidi o di cattivo sapore;
•
VELENOSI: creano all’uomo disturbi o malattie più o meno gravi;
•
MORTALI: contengono sostanze nocive quasi sempre mortali (reazione
soggettiva).
FUNGHI VELENOSI
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33 Il manuale della guardia ambientale volontaria
Al fine di riconoscerli bisogna non fidarsi mai dei cosiddetti praticoni ma
individuarli sulla scorta della propria esperienza o sottoporli ad un
micologo(studioso di funghi) dell’A.s.l.
Vanno combattute tutte le credenze popolari
consapevolezza di velenosità dei carpofori quali:
ingannatorie
•
Ingiallimento delle foglie di prezzemolo.
•
Annerimento della moneta o del cucchiaino d’argento.
•
Annerimento aglio o cipolla.
•
Coagulazione del latte o del bianco d’uovo a contatto con funghi.
•
Scottare o lavare i funghi in acqua e sale o aceto.
sulla
È errato credere che i funghi rosicchiati dalle lumache o altri insetti od animali
siano sicuramente mangerecci. La lumaca ad es. si nutre di molte specie fungine
velenose, comprese la mortale amanita Phalloides, quindi non serve a nulla far
mangiare i funghi agli animali domestici (cani – gatti), è erroneo credere che la
velenosità si riveli dai loro colori vivaci o dall’odore e dal sapore sgradevole dalla
secrezione di liquidi, ecc… o che i funghi essiccati non siano più velenosi, non è
vero che la carne dei funghi velenosi, se tagliata, cambia colore.
I FUNGHI TOSSICI se ingeriti provocano:
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34 Il manuale della guardia ambientale volontaria
ƒ
SINDROME AD INCUBAZIONE BREVE: indigestione o
leggera intossicazione,
ƒ
SINDROME AD INCUBAZIONE LUNGA (12/48 ORE):
avvelenamento anche mortale.
Legge Regionale n°8 del 24 luglio 2007.
La finalità della legge è garantire:
1. I benefici derivanti dalla presenza dei funghi agli ecosistemi vegetali.
2. La gestione economica della raccolta dei funghi commestibili spontanei.
3. La salvaguardia e la tutela della salute pubblica.
Art. 3 esercizio delle funzioni amministrative:
L’esercizio delle funzioni amministrative, in materia di raccolta funghi epigei
spontanei commestibili, e’ attribuito alle province ed alle comunità montane per
il territorio di propria competenza. Gli enti possono delegare il rilascio
dell’autorizzazione ai comuni.
Art. 4 autorizzazione alla raccolta:
La raccolta è consentita a coloro che avranno superato il colloquio abilitativo,
svolto presso l’ente di competenza territoriale, e acquisito l’abilitazione viene
rilasciato il tesserino conforme al modello tipo predisposto dalla giunta
regionale. Il quale è valido su tutto il territorio regionale per sei anni, previo
versamento di un contributo all’ente preposto al rilascio del tesserino di 30.00
€ annui. La normativa vigente dispone che ai minori di anni 14 e’ consentita la
raccolta in compagnia di persona adulta munita di autorizzazione, i funghi
raccolti dal minore concorrono al budget giornaliero del ricercatore
Gli argomenti richiesti durante il colloquio sono:
•
riconoscimento delle specie commestibili;
•
conoscenza elementi essenziali della micologia;
•
intossicazione da funghi.
Raccolta dei funghi da parte del proprietario del Fondo.
La raccolta da parte dei titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi è
senza limiti di quantità e non soggetta ad autorizzazione, fermo restando il
superamento del colloquio.
Raccolta dei funghi da parte di chi non è residente in Campania.
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35 Il manuale della guardia ambientale volontaria
I cittadini non residenti in Campania e già in possesso di tesserino
abilitativo,rilasciato dalla propria regione di residenza, possono ottenere permessi
occasionali giornalieri, richiedere un contributo di massimo € 10/00 al giorno.
Autorizzazioni speciali di raccolta.
Gli enti competenza possono rilasciare, a persone normativamente individuate,
speciali autorizzazioni di raccolta, per periodi, limitati, in occasione di mostre,
seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico naturalistico.
Modalità di Raccolta.
La raccolta può essere di un massimo di 3 kg. al giorno, di cui 1 kg. di amanita
cesarea(ovulo buono) e calocybe gambosa (prugnolo) ai residenti è consentito di
raccogliere fino a 6 kg.
Art. 6 Modalità di Raccolta.
•
Vietata la raccolta dell’amanita cesarea quando l’ovulo è chiuso.
•
Le specie di grossa taglia non devono avere il diametro del appello
inferiore a 3 cm. (grossa e media taglia) e 2 cm. (piccola taglia)
(regolamento di Giunta entro 3 mesi).
•
I funghi raccolti devono consentire la determinazione sicura della specie.
•
E’ vietata la raccolta mediante l’uso di rastrelli, uncini o altri attrezzi che
possono danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio o l’apparato
della vegetazione.
•
E’ vietata la distruzione volontaria dei funghi di qualsiasi specie.
•
E’ obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta.
•
La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo a personale
abilitato per scopi didattici o scientifici, nel limite giornaliero di 5 esemplari
per singola specie.
I funghi devono essere riposti in contenitori rigidi ed areati idonei a consentire la
diffusione delle spore.
Divieti:
•
E’ vietato l’uso di contenitori di plastica non pervi (che non siano ben
areati, che consentano il passaggio delle spore),
•
E’ vietata la raccolta e l’asportazione, anche ai fini commerciali, della cotica
superficiale del terreno.
Art. 7 Luoghi di raccolta:
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36 Il manuale della guardia ambientale volontaria
•
Da un’ora prima del levar del sole a un’ora dopo il tramonto.
•
Divieto nei periodi di raccolta delle castagne, escluso ai detentori del
fondo.
Luoghi di raccolta vietati:
La raccolta dei funghi e’ vietata nelle riserve naturali integrali debitamente
tabellate. La raccolta e’ vietata nei giardini e nei terreni di adiacenti agli immobili
ad uso abitativo, salvo che ai proprietari. Il diritto di raccolta è riconosciuto a tutti,
ma in presenza di recinzione ovvero di cartelli indicanti divieto d’ingresso o di
raccolta di funghi epigei (h. 1,80 e contigue) è riservato al solo proprietario del
fondo.
Sanzioni.
E’ vietato, quindi, scavalcare o superare la recinzione di un terreno privato o
pubblico per raccogliere funghi; perchè si incorre, oltre che nel reato di furto, nella
violazione dell’art. 637 del codice penale - ingresso abusivo in fondo altrui- e, se
tale violazione viene commessa da più persone in concorso tra loro, nella
violazione dell’art. 633 del codice penale - invasione di terreno e di edifici.
Disposizioni generali sul metodo di raccolta e requisiti minimi del privato:
Raccoglitori professionali devono avere attestazione del sindaco per
comprovata necessità integrativa del reddito le categorie: coltivatori diretti –
gestione e uso del bosco in proprio – soci di cooperative agro-silvo-forestali. È
previsto colloquio abilitativo e raccolta di max 10 kg di funghi. Devono
dimostrare la commercializzazione di 100 kg. di funghi all’anno.
Art. 9 informazione e formazione:
•
Gli enti competenti provvedono all’organizzazione ed attuazione di attività
concorsuali finalizzate alla preparazione dei candidati ammessi al colloquio
abilitativo.
•
La giunta regionale può erogare, su richiesta, contributi agli enti competenti
per sostenere le attività concorsuali.
Art. 10 ispettori micologici:
•
E’ istituito al fine di tutelare la salute pubblica, un centro di controllo
micologico pubblico denominato ispettorato micologico, nell’ambito di
ciascun dipartimento di prevenzione delle A.S.L..
•
L’ispettorato micologico esercita funzioni di informazione, identificazione,
supporto tecnico agli ospedali in caso di intossicazione.
Art. 11 e 12 vendita commerciale
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37 Il manuale della guardia ambientale volontaria
•
Elenco specie fungine previste nell’elenco di cui all’allegato 1 del D.P.R. 14
luglio 1995 n°376 – (49 specie).
Allegato I
(previsto dal D.P.R. n.376/95 art. 4, comma 1-2)
Agaricus arvensis; Agaricus bisporus; Agaricus bitorquis; Agaricus
campestris; Agaricus hortensis; Amanita caesarea; Armillaria mellea;
Auricularia auricula-judae; Boletus aereus; Boletus appendiculatus; Boletus
badius; Boletus edulis; Boletus granulatus; Boletus impolitus; Boletus
luteus; Boletus pinicola; Boletus regius; Boletus reticulatus; Boletus rufus;
Boletus scaber; Cantharellus (tutte le specie escluse subcibarius,
tubaeformis varietà lutescens e muscigenus); Clitocybe geotropa;
Clitocybe gigantea; Craterellus cornucopioides; Hydnum repandum;
Lactarius deliciosus; Leccinum (tutte le specie); Lentinus edodes;
Macrolepiota procera; Marasmius oreades; Morchella (tutte le specie);
Pleurotus cornucopiae; Pleurotus eryngii; Pleurotus ostreatus; Pholiota
mutabilis; Pholiota nameko mutabilis; Psalliota bispora; Psalliota
hortensis;Tricholoma columbetta; Tricholoma equestre; Tricholoma georgii;
Tricholoma imbricatum; Tricholoma portentosum; Tricholoma terreum;
Volvariella esculenta; Volvariella volvacea;
Agrocybe aegerita (Pholiota aegerita); Pleurotus eryngii; Stropharia
rugosoannulata.
•
Autorizzazione rilasciata dal comune ove ha luogo la vendita.
•
Certificazione di avvenuto controllo micologico.
•
Devono essere freschi, interi, sani, puliti da terriccio e da corpi estranei.
•
Documentazione relativa all’acquisto.
•
Specie di appartenenza – nome italiano – data visita e timbro dell’avvenuta
visita dell’ispettorato micologico.
•
Per i funghi coltivati non necessita autorizzazione.
Art. 19 sanzioni amministrative:
Per le violazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti
sanzioni amministrative:
Da € 50,00 ad € 300,00 per:
• chi esercita la raccolta dei funghi senza autorizzazione,
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38 Il manuale della guardia ambientale volontaria
• chi esercita la raccolta di funghi epigei spontanei
commestibili senza aver provveduto al pagamento del
contributo annuale.
Da € 25,00 ad € 150,00 per ogni kg. di funghi, o frazione di esso, raccolti in
eccedenza al quantitativo previsto.
Da € 25,00 ad € 150,00 per ciascuna violazione dell’art. 6 (modalità di raccolta).
Da € 258,00 ad € 1.032,00 per ciascuna delle seguenti violazioni:
Vendita di funghi epigei freschi spontanei senza autorizzazione
comunale.
Vendita di funghi epigei freschi spontanei senza il dovuto controllo
sanitario o senza la certificazione dello stesso.
Vendita di funghi epigei freschi spontanei appartenenti a specie non
ammesse.
Vendita di funghi non riconoscibili a causa di rotture o del non idoneo
stato di conservazione o perchè mescolati ad altre specie che ne
pregiudicano il riconoscimento ovvero perchè invasi da muffe e
parassiti.
Le violazioni alla legge comportano anche la confisca dei funghi raccolti e la
relativa distribuzione ad enti o istituti di beneficenza, fatta eccezione per l’art.
7(riserve, giardini adiacenti abitazioni, castagneti da frutta, raccolta dei proprietari
o conduttori, provenienza da fondi tabellati) per i quali bisogna dimostrare entro 24
ore la provenienza legittima. E’ cura dell’ente o associazione, cui appartiene
l’agente verbalizzante, dare comunicazione della violazione all’ente che ha
rilasciato l’autorizzazione. Nel caso di tre violazioni nel corso di un biennio, al
trasgressore si applica la sanzione accessoria della revoca dell’autorizzazione per
un periodo da tre a dodici mesi ed il nuovo rilascio è subordinato al colloquio
abilitativo.
Art. 520 sulla vigilanza e sull’applicazione della presente legge è affidata al:
•
Corpo forestale dello stato,N.A.S. dei Carabinieri, Guardie venatorie
rovinciali, Polizia urbana e rurale,Ispettori micologici delle ASL, Guardie
campestri, Guardie giurate volontarie.
Art. 23 dichiarazioni di urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione sul B.U.R.C., avvenuta il 6 agosto 2007.
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39 Il manuale della guardia ambientale volontaria
I TARTUFI
Legge Regionale N. 13 del 20 giugno 2006
“Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al
consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni”.
Il consiglio regionale ha approvato la seguente legge in adempimento a quanto previsto dalla
legge 16 dicembre 1985, n. 752, ossia al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio tartuficolo
campano, nonché la tutela dell’ambiente naturale in cui essi si riproducono.
Disciplina della raccolta
La raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali e nei terreni non coltivati nel rispetto delle
modalità la presente legge.
Per tartufaia naturale si intende qualsiasi formazione vegetale di origine naturale che
produce spontaneamente tartufi.
Per tartufaia controllata si intende la tartufaia naturale sottoposta a miglioramenti ed
eventualmente incrementata con la messa a dimora di un congruo numero di piante
tartufigene. Per tartufaia coltivata si intende un impianto specializzato, realizzato ex novo con
piante tartufigene e sottoposto ad appropriate cure colturali.
Nelle aree rimboschite o imboschite, la raccolta dei tartufi è consentita dopo otto anni dal-la
data del rimboschimento.
Nessun limite di raccolta è posto nelle tartufaie controllate o coltivate al proprietario,
all’usufruttuario ed al coltivatore del fondo. Gli interessati, per esercitare il diritto sono tenuti
ad esporre apposite tabelle, non soggette a tasse di registro, delimitanti le tartufaie stesse.
Al fine di salvaguardare ed incentivare la raccolta, la produzione e la commercializzazione
dei tartufi e di preservare l’ambiente idoneo alla tartuficoltura, i titolari di aziende agricole e
forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono possono costituire consorzi volontari per
r l’impianto di nuove tartufaie.
I consorzi volontari per la difesa, la raccolta e la commercializzazione del tartufo di cui al
comma 7, sono costituiti con atto pubblico.
Riconoscimento delle tartufaie
Le province, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilasciano l’attestazione di
riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate. Il riconoscimento delle tartufaie
controllate ha validità quinquennale ed è rinnovabile. Nel rispetto degli indirizzi operativi
regionali, le province istituiscono appositi albi delle tartufaie. La Giunta regionale provvede,
entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, ad identificare e delimitare, con
apposita cartografia, le zone geografiche di raccolta dei tartufi, In attuazione di quanto
disposto all’articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nei terreni gravati da uso civico è
confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.
Se i comuni o le associazioni agrarie titolari di terreni di uso civico intendono concedere a
terzi non utenti il diritto di raccolta dei tartufi, i subentranti presentano all’ente di competenza
territoriale un piano di conservazione delle tartufaie da sottoporre al preventivo parere della
commissione tecnica provinciale per la tutela del tartufo.
Modalità di ricerca e raccolta
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40 Il manuale della guardia ambientale volontaria
La ricerca dei tartufi è effettuata solo con l’ausilio del cane a ciò addestrato. Ogni
raccoglitore, detto anche cercatore, non può utilizzare contemporaneamente più di due cani
e un cucciolo di età non superiore a dieci mesi. Per la raccolta dei tartufi è impiegato
esclusivamente il vanghetto con l’ausilio eventuale per lo scavo tra le pietre di piccole zappe.
Lo scavo della buca nel terreno è effettuato solo dopo la localizzazione del tartufo da parte
del cane ed è limitato al punto in cui il cane lo ha iniziato. Le buche aperte per l’estrazione
dei tartufi sono subito riempite con la stessa terra rimossa. La raccolta giornaliera individuale
complessiva è consentita entro il limite massimo di 2 chilogrammi.
Calendario ed orario di ricerca e raccolta consentita da un’ora prima dell’alba ad un’ora
dopo il tramonto ed è limitata ai periodi dell’anno stabiliti dal calendario di raccolta. Il
calendario di raccolta, distinto per specie e varietà, è disposto dalla Giunta regionale. Le
province, sentita la commissione tecnica provinciale per la tutela del tartufo possono disporre
variazioni al calendario in relazione all’andamento climatico stagionale o per motivi di
salvaguardia degli ecosistemi. Le province possono disporre, al fine di evitare danni al
patrimonio tartuficolo divieto temporaneo di raccolta per una o più specie.
L ’autorizzazione alla raccolta. Il raccoglitore, o cercatore, per ottenere l’autorizzazione alla
raccolta dei tartufi sostiene un esame di idoneità presso la provincia competente per territorio
di residenza anagrafica del richiedente.
L’esame di idoneità è inteso ad accertare nel candidato la conoscenza delle specie e varietà
di tartufo, alle modalità di ricerca, raccolta e commercializzazione previste dalle norme in
vigore, nonchè di nozioni generali di micologia e selvicoltura.
Il rilascio dell’autorizzazione, a cura della provincia, è documentato da un apposito tesserino
recante le generalità e la fotografia del titolare.
Il tesserino ha valore su tutto il territorio nazionale.
L’età minima dei raccoglitori che possono ottenere l’autorizzazione alla raccolta dei tartufi è
stabilita in anni 14. I minori di anni 14 possono praticare la ricerca e la raccolta se
accompagnati da persona abilitata.
Il tesserino è valido cinque anni e può essere rinnovato, su richiesta, per il quinquennio
successivo a cura dell’ente di competenza che ha provveduto al rilascio.
Non sono soggetti all’autorizzazione di cui al comma 1 i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro
proprietà o da essi condotti.
È istituito il registro anagrafico dei raccoglitori autorizzati.
Le province, nel rispetto delle direttive regionali, istituiscono appositi albi provinciali nei quali
sono iscritte le tartufaie controllate e coltivate riconosciute .
Negli albi sono annotati i dati relativi ai soggetti che conducono le tartufaie.
Divieti sono applicati per:
a) la ricerca e la raccolta in periodi ed in orari difformi da quelli previsti ;
b) la ricerca e la raccolta senza l’ausilio del cane a tal fine addestrato o senza gli attrezzi
consentiti;
c) la ricerca e la raccolta senza il tesserino;
d) la raccolta dei tartufi immaturi od avariati;
e) la ricerca e la raccolta nelle aree riservate da parte di raccoglitori non aventi diritto;
f) la ricerca e la raccolta nei terreni di demanio regionale senza preventiva autorizzazione;
g) l’apertura di buche nel terreno in soprannumero e la non riempitura delle buche aperte
nella raccolta;
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41 Il manuale della guardia ambientale volontaria
h) il commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;
i) la raccolta, il consumo ed il commercio di tartufi appartenenti a specie diverse da quelle
previste dall’articolo 2 della legge n. 752/85 e successive modifiche;
l) la vendita abusiva o comunque senza documento di provenienza ai mercati pubblici di
tartufi freschi e conservati;m) il commercio di tartufi conservati senza l’osservanza delle
norme prescritte.
Vigilanza è effettuata dai soggetti di cui all’articolo 15 della legge n. 752/85. Le guardie
giurate volontarie addette ai compiti di vigilanza possiedono i requisiti di cui all’articolo 138
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 e sono riconosciute dal prefetto competente per territorio.
Nelle aree protette, nazionali e regionali, la vigilanza è svolta con il coordinamento degli enti
di gestione.
Sanzioni per le violazioni alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni
amministrative:
a) pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00 per ciascuna delle
seguenti infrazioni:
•
ricerca e raccolta dei tartufi senza l’ausilio del cane a tal fine addestrato o con un
numero di cani maggiore di quello previsto al comma 2 dell’articolo 6;
•
•
•
scavo delle buche nel terreno con attrezzi diversi da quelli consentiti;
scavo di buche in soprannumero o non riempitura delle buche aperte per la raccolta;
raccolta di tartufi nelle aree rimboschite, purché adeguatamente tabellate, per un
periodo di 8 anni da quello del rimboschimento;
raccolta di tartufi appartenenti a specie diverse da quelle previste dalla legge n.
752/85
•
B) pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 200,00 ad euro 500,00
• per ogni chilogrammo di tartufi raccolti in eccedenza al quantitativo;
c) pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 200,00 ad euro 700,00 per ciascuna delle
seguenti infrazioni:
•
ricerca e raccolta senza l’autorizzazione prescritta, sempre che non se ne dimostri il
possesso e la regolarità, esibendola nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di
contestazione dell’infrazione, all’autorità cui appartiene l’agente verbalizzante;
•
•
•
•
ricerca e raccolta nei periodi e negli orari di divieto;
raccolta di tartufi immaturi o avariati;
ricerca e raccolta nei terreni di demanio regionale senza preventiva autorizzazione;
ricerca dei tartufi per ogni cane in più previsto.
d) da euro 300,00 ad euro 1.000,00 per ciascuna delle seguenti infrazioni:
•
commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;
commercio da freschi di tartufi appartenenti a specie diverse da quelle previste;
vendita abusiva ai mercati pubblici di tartufi freschi e conservati;
• commercio di tartufi conservati senza l’osservanza delle norme prescritte;
e) da euro 100,00 ad euro 500,00 per chi viola le disposizioni non espressamente richiamate
Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land
42 Il manuale della guardia ambientale volontaria
nel presente articolo.
•
•
•
Per tutti i casi indicati nel comma 1, è prevista la confisca dei tartufi, fatta salva la
facoltà del trasgressore di dimostrare, entro due ore dalla contestazione
dell’infrazione, la legittimità della provenienza, trascorso tale termine, si procede alla
distruzione del prodotto e copia dell’apposito verbale è rilasciata al
contravvenzionato.
Le violazioni accertate con provvedimento definitivo sono annotate nel tesserino.
Se in un biennio sono compiute tre violazioni fra quelle di cui al comma 1 è
comminata - a cura dell’ente di competenza che ha rilasciato l’autorizzazione - una
sanzione accessoria consistente nella sospensione del tesserino ed il ritiro dello
stesso per un periodo massimo di due anni. Nell’ipotesi di ulteriore violazione può,
motivatamente, disporsi la revoca definitiva dell’autorizzazione stessa.
Tassa di concessione prevista per il rilascio e la convalida annuale del tesserino di idoneità
è istituita una tassa annuale di concessione regionale per la ricerca e la raccolta dei tartufi,
nella misura prevista dalla tariffa allegata alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 44 -al n.
d’ordine 27-, redatta ai sensi del decreto legislativo n. 230/91 e successive modifiche.
Il versamento è effettuato a favore della regione Campania entro il 31 gennaio dell’anno
solare. La tassa di concessione non si applica ai raccoglitori di tartufi sui fondi di loro
proprietà o comunque da essi condotti.
La Legge 16 dicembre 1985, n. 752 attua la“Normativa quadro in materia di raccolta,
coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.”
“I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e
specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo”.
1) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco
2) Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato
3) Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato
4) Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d’estate o scorzone
5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato
6) Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d’inverno o trifola nera
7) Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto marzuolo;
8) Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio
9) Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario
Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono
riportate nell’allegato 1 che fa parte integrante della presente legge. L’esame per
l’accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate
nell’allegato 1 e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore
eseguito a cura del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant’Angelo in Vado del Ministero
dell’agricoltura e delle foreste, o del centro per lo studio della micologia del terreno del
Consiglio nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori specializzati delle facoltà di
scienze agrarie o forestali o di scienze naturali dell’Università mediante rilascio di
certificazione scritta" .
Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land
43 Il manuale della guardia ambientale volontaria
1.2.4 AREE PROTETTE
LEGGE QUADRO _ AREE PROTETTE
Si definiscono aree protette quelle aree dotate di particolari caratteri ambientali, di
cui lo Stato o gli altri organi che hanno poteri di gestione del territorio garantiscono
la salvaguardia grazie a specifici vincoli legislativi al fine di garantire l'equilibrio
biologico e la biodiversità delle specie in esse presenti così come la protezione e
la conservazione dei differenti tipi di habitat che le caratterizzano.
Esse sono così classificabili:
•
Parchi Nazionali
•
Parchi Regionali ed interregionali
•
Riserve Naturali
•
Zone Umide di interesse nazionale
•
Altre aree naturali protette
•
Zone di protezione speciale (ZPS)
•
Zone speciali di conservazione (ZSC)
Le normative ad esse associate sono:
•
I principi costituzionali.
•
Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).
•
Legge Regionale 1 settembre 1993, n. 33 (Istituzione di Parchi e riserve
naturali in Campania).
I Principi Costituzionali:
Art. 9: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica; tutela il paesaggio ed il patrimonio storico e artistico
della Nazione”
Art. 32: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli
indigenti”
Bisogna, ricordare che in ITALIA mancava una normativa a tutela delle aree
protette ponendoci in una condizione di ritardo culturale rispetto alle altre Nazioni.
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44 Il manuale della guardia ambientale volontaria
Solo nel 1976 la convenzione di Rasmar ha iniziato a tutelare acquitrini, bacini,
distese di acqua marina e nel 1980 si è avuta la prima iniziativa legislativa del
Governo. Infine, nel 1991 è stata emanata la prima legge sulle aree protette.
Legge 6 dicembre 1991, n. 394, legge quadro sulle aree protette
Titolo I_Finalità della legge quadro 394/1991
•
l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette;
•
conservazione della fauna e della flora e di tutti gli equilibri ecologici;
•
metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare
integrazione uomo-ambiente;
•
promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca
scientifica.
Classificazione delle Aree naturali protette.
I Parchi naturali nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e da
tratti di mare prospicienti la costa regionale, di valore naturalistico, che
costituiscono un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai
valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
Le riserve naturali nazionali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali e/o
marine, che contengono una o più specie naturalistiche rilevanti della flora e della
fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità
biologiche o la conservazione delle risorse genetiche.
Titolo II_Le Aree naturali protette nazionali sono:
9 I parchi nazionali individuati e delimitati con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Regione.
9 Le riserve naturali statali sono istituite con decreto del Ministro
dell'ambiente, sentita la Regione.
L’Ente Parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale nel territorio del parco
ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente. La Comunità del Parco
è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e
dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del
parco. Il Regolamento del Parco disciplina l'esercizio delle attività consentite
entro il territorio del parco ed è adottato dall'Ente parco. Il Piano per il Parco è
predisposto per:
a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione;
b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato;
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45 Il manuale della guardia ambientale volontaria
c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale;
d) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente;
e) sistemi di attrezzature e servizi.
I Parchi Nazionali istituiti:
a) Cilento e Vallo di Diano;
b) Gargano;
c) Gran Sasso e Monti della Laga;
d) Maiella;
e) Val Grande;
f) Vesuvio
g) del Golfo di Orosei e del Gennargentu
La Vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è affidata
‐
per le aree terrestri al Ministro dell'ambiente;
‐
per le aree marine congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal
Ministro della marina mercantile.
La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette nazionali viene garantita
da:
‐
Corpo forestale dello Stato
‐
dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di
sorveglianza. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti
assumono la qualifica di guardia giurata.
Titolo III_Aree naturali protette regionali
Stabilisce che ciascuna Regione – entro 12 mesi dall’entrata in vigore della
Legge – deve provvedere:
1. ad emanare una Legge Regionale istitutiva del Parco Regionale,
2. ad individuare il soggetto per la gestione del Parco ,
3. ad indicare i principi del Piano per il Parco e del Regolamento.
Norme Quadro per le aree naturali protette regionali:
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46 Il manuale della guardia ambientale volontaria
9 Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco
nazionale o di una riserva naturale statale.
9 Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività
venatoria è vietata.
La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla
Regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni l'atto
istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza. Inoltre, per quanto
riguarda la sorveglianza nelle aree protette regionali il Corpo forestale dello Stato
ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le Regioni per la sorveglianza
dei territori delle aree naturali protette regionali.
LEGGE REGIONALE 33/1933
Titolo I - Finalità della legge regionale 33/1993
a)
conservazione di specie animali o vegetali, di comunità biologiche, di
biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri
ecologici.
b)
l' applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a
realizzare una integrazione tra uomo ambiente naturale…
Titolo II – Individuazione ed istituzione delle aree naturali protette
Titolo III - Gestione dei Parchi
La gestione dei Parchi è affidata ad appositi Enti Parco con personalità
giuridica di diritto pubblico istituiti con decreto del Presidente della Giunta
Regionale. Sono organi dell' Ente:
a) il Presidente ,
b) il Consiglio Direttivo,
c) la Giunta esecutiva,
d) il Collegio dei Revisori dei Conti,
Comunità del Parco
La Comunità del Parco è costituita dai Sindaci dei Comuni del Parco, dei
Presidenti delle Province e delle Comunità Montane interessate, dal
Presidente della Giunta Regionale.
Il piano territoriale del parco
Il Piano territoriale del parco formula il quadro generale dell' assetto
territoriale dell' Area, indicando sia gli obiettivi generali e di settore che le
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47 Il manuale della guardia ambientale volontaria
priorità e precisando le norme e parametri, vincoli e destinazioni da
osservarsi sul territorio in relazione ai diversi usi e funzioni previsti.
a) definisce le zone territoriali individuate sulla base dei caratteri
geomorfologici ed urbanistici, ai fini della tutela del patrimonio paesaggistico
e naturale, elencando i Comuni interessati;
b) individua le aree in cui la destinazione agricola o boschiva deve essere
mantenuta o recuperata;
c) detta disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici ed ambientali
delle aree edificate;
d) stabilisce le direttive dei criteri metodologici da osservarsi nella redazione
dei Piani Urbanistici comunali ed intercomunali per assicurare l' unità degli
indirizzi e la coerenza dei contenuti di tali Piani, rispetto agli obiettivi prioritari
più sopra enunciati;
e) indica le principali aree da destinarsi ad uso pubblico e per strutture ed
attrezzature collegate al tempo libero, sempre nel rispetto dell' obiettivo
prioritario sopraenunciato.
Le previsioni del Piano territoriale del Parco, sono immediatamente attuative:
prevalgono sulle eventuali diverse destinazioni previste dai Piani Regolatori
Generali o Programmi di fabbricazione vigenti; vincolano immediatamente gli Enti
incaricati di redigere o adeguare i Piani Urbanistici comunali ed intercomunali,
sono efficaci e vincolanti anche nei confronti dei privati e si sostituiscono ad
eventuali difformi previsioni degli strumenti vigenti.
ART. 22_ Riferimenti Normativi PASSIVI dalla
Legge Regionale CAMPANIA Numero 15 del 2000
a) zona di riserva integrale (zona << A >>) in cui l' ambiente è conservato nella
sua integrità :
‐
sono consentiti soltanto gli interventi per la protezione dell' ambiente o
la ricostituzione di equilibri naturali pregressi da realizzare sotto il
controllo dell' Ente Parco.
‐
E' vietata qualsiasi attività che possa compromettere risorse naturali.
‐
Le aree destinate a riserva integrale potranno essere acquisite alla
proprietà pubblica;
b) zona di riserva generale (zona << B >>).
‐
Ogni attività deve essere rivolta al mantenimento della integrità
ambientale dei luoghi.
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48 Il manuale della guardia ambientale volontaria
‐
Sono consentite ed incentivate le attività agricole e silvo - pastorali
tradizionali e la manutenzione del patrimonio edilizio esistente, laddove
non contrastino con le finalità del Parco;
c) zona di riserva controllata (zona <<C>>).
‐
Vanno incentivate le attività agricole, zootecniche e silvocolturali
tradizionali ed il mantenimento dell' integrità terriera nelle aziende
contadine.
‐
E’ agevolato lo sviluppo delle strutture turistico - ricettive delle
attrezzature pubbliche e dei servizi complementari al Parco.
In tutto il Territorio del Parco valgono i divieti generali di cui all' art. 11 comma
terzo della Legge 394/91. Eventuali deroghe possono essere concesse, secondo
le prescrizioni contenute nei commi 4 e 5 dell' art. 11 della Legge 394/ 91, dall'
Ente Parco. Divieti aggiuntivi possono essere contenuti nel regolamento di
ciascun Parco.
Titolo V - Vigilanza
La vigilanza per il rispetto delle norme è affidata a:
9 agenti di Polizia Urbana locale
9 agenti del Corpo Forestale dello Stato
9 guardie giurate ambientali della Regione Campania
9 guardie giurate volontarie delle Associazioni protezionistiche
9 guardiacaccia e guardia pesca delle Amministrazioni Provinciali
9 apposite guardie giurate nominate dall'Autorità competente su richiesta
degli Enti Parco ed Associazioni naturalistiche e protezionistiche 3 x
struttura + 1 ogni 1000 ha
Il servizio volontario di vigilanza ambientale in Campania è stato istituito con
LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 23/02/2005.
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49 Il manuale della guardia ambientale volontaria
Le aree naturali protette della Campania
Il PARCO NAZIONALE DEL CILENTO
•
Regione: Campania
•
Provincia: Salerno
•
Comunità montane: 7
•
Comuni interessati: 86
•
Gestore: Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
•
Superficie: 181.048 Ettari
•
Istituzione: 1991 - Legge 394
Con il D.P.R. 5 giugno 1995 Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 agosto 1995, n. 181 si
giunge all’istituzione dell'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
1. Sono organi dell'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano:
a) il presidente;
b) il consiglio direttivo;
c) la giunta esecutiva;
d) il collegio dei revisori dei conti;
e) la comunità del Parco.
MISURE DI SALVAGUARDIA DEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E
VALLO DI DIANO
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50 Il manuale della guardia ambientale volontaria
Articolo 1 - Zonazione interna. L'area del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, così come delimitata
nella cartografia allegata, è suddivisa nelle seguenti zone:
•
zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale
con limitato o inesistente grado di antropizzazione;
•
zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e culturale con maggior
grado di antropizzazione.
Articolo 2 -Tutela e promozione. Nell'ambito del territorio di cui al precedente articolo 1, sono assicurate:
a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o
forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di
comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi
naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici;
b) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a
realizzare un'integrazione tra uomo ed ambiente naturale, anche mediante
la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici
e delle attività agrosilvo-pastorali e tradizionali;
c) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca
scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
d) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici.
Divieti generali
1. Sono vietate su tutto il territorio del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano
le seguenti attività:
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica, ad
eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione
dell'Ente parco. Alle specie ittiche si applica la normativa vigente.
b) la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto
eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco; sono
peraltro consentiti, anche in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge
23 agosto 1993, n. 352, il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del
bosco, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e consuetudini locali;
c) l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie e popolazioni
estranee alla flora ed alla fauna autoctona;
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51 Il manuale della guardia ambientale volontaria
d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad
eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione
dell'Ente parco;
e) l'apertura in nuovi siti di cave, miniere e discariche escluse le discariche per
rifiuti solidi urbani ed inerti;
f) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di
distruzione e cattura, se non autorizzata;
g) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente
attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in
base alla normativa vigente;
h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità secondo quanto
espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;
i) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali,
vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, e private, fatta eccezione per i
mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
l) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di
quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni, degli impianti tecnologici e di
quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, purché realizzate secondo
tipologie e materiali tradizionali, e delle delimitazioni temporanee a protezione
delle attività zootecniche.
Articolo 4 Divieti in zona 1
1. Nelle aree di zona 1, di cui al precedente art. 1 vigono i seguenti ulteriori divieti:
a) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;
b) la circolazione dei natanti a motore lungo le aste fluviali, fatta eccezione per le
eventuali attività di sorveglianza, di soccorso e di esercizio della pesca
professionale autorizzata;
c) la pesca sportiva e l'introduzione in ambiente naturale di specie, razze e
popolazioni estranee alla flora spontanea ed alla fauna autoctona;
d) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle
acque, fatte salve le opere necessarie alla sicurezza delle popolazioni;
e) l'apertura di nuove cave, miniere e discariche per rifiuti solidi urbani e inerti;
f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con
esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella
informativa del Parco;
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52 Il manuale della guardia ambientale volontaria
g) la realizzazione di nuove opere di mobilità: ferrovie, filovie, impianti a fune ed
aviosuperfici, tracciati stradali ad eccezione di quelli previsti alle lettere a) ed e)
del comma 1, articolo 6.
La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette nazionali è affidata:
- Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza.
Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia
giurata.
-
Corpo forestale dello Stato
-
Arma dei carabinieri
-
altre Forze di Polizia che sono PG
La Riserva di Biosfera del MAB-UNESCO
Il Comitato Consultivo sulle Riserve della Biosfera del Programma MAB (Man and
Biosphere) dell'UNESCO, nella riunione tenutasi a Parigi tra il 9 ed il 10 giugno del
1997, ha inserito all'unanimità nella prestigiosa rete delle Riserve della Biosfera il
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
La Flora
Si individuano 1800 specie diverse di piante autoctone spontanee.Tra di esse
circa il 10% sono endemiche e/o rare. La più nota di queste specie, e forse anche
la più importante, è la Primula di Palinuro (Primula palinuri), simbolo del Parco,
specie paleoendemica a diffusione estremamente localizzata. Altre importanti
specie sono: Ginestra del Cilento specie individuata soltanto nel 1993, da
Carrubo, Ginepro rosso o fenicio, lembi di leccete, boschetti a Pino d'Aleppo.
La fauna
La fauna del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano è assai diversificata
in virtù dell'ampia varietà di ambienti presenti sul territorio. Sulle vette, sulle
praterie di altitudine e sulle rupi montane sono frequenti l'Aquila reale e le sue
prede d'elezione: la Coturnice, la Lepre appenninica. La presenza di queste
due ultime specie è biologicamente importante in quanto rappresentano
popolazioni autoctone appenniniche, oramai estinte in buona parte del territorio.
L'aquila divide questo ambiente con altri rapaci:
•
il Falco pellegrino,
•
il Lanario,
•
il Corvo imperiale
•
il Gracchio corallino.
Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land
53 Il manuale della guardia ambientale volontaria
Tra i pascoli è facile osservare l'arvicola del Savi, un piccolo roditore erbivoro
predato dalla Volpe, dalla Martora e del Lupo. Tra i prati vi sono numerose
specie di farfalle, la Lucertola muraiola e la Luscengola peculiare per la sua
somiglianza ad un piccolo serpente ma dal quale differisce per la presenza di
piccoli arti. Tra la ricca avifauna delle foreste di faggio le specie più tipiche sono il
Picchio nero, il Picchio muratore e l'Astore. Sugli alti alberi vivono anche
mammiferi come il Ghiro o Quercino, mentre altri piccoli roditori frequentano tane
scavate tra le radici, come nel caso dell'Arvicola rossastra, o tra le piccole radure
che si aprono nella foresta, come il Topo selvatico e il Topo dal collo giallo.
Questi piccoli roditori sono tra le prede preferite del Gatto selvatico. Sulla
corteccia degli alberi vive inoltre un raro insetto: il coleottero Rosalia alpina,
specie di importanza europea. Molto ricca è anche la fauna dei corsi d'acqua dove
senza dubbio domina la popolazione di lontre forse più ricca d'Italia. Nelle aree
più prossime alle sorgenti, dove l'acqua è più fredda, più costante ed i folti boschi
ripariali forniscono abbondante ombra, vivono la rara Salamandra dagli occhiali
e la più comune Salamandra. Nei siti con acque più limpide e ricche di ossigeno
abbondano la Trota ed il Merlo acquaiolo , lungo le sponde sono frequenti piccoli
trampolieri limicoli come il Corriere piccolo. Nelle piccole pozze la Rana italica,
la Rana dalmatina, l'Ululone dal ventre giallo e il Rospo. Tra le gole rocciose il
raro Biancone rapace di grandi dimensioni che si nutre prevalentemente dei rettili
che frequentano il Parco ossia la Lucertola campestre , il Ramarro, il Cervone,
il Biacco, la Vipera e la Natrice.
Il PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI
E’il più grande Parco regionale della Campania è situato nel cuore dell’Appennino
Campano tra le province di Avellino e Salerno e supera i 63.000 ha di estensione
la zona pedemontana ha una morfologia dolce e si contrappone ad una più aspra
e accidentata dei rilievi. Il grosso massiccio è costituito dai monti:
Cervialto (1809 m)
Polveracchio (1790 m)
Terminio 1783 m)
Accellica (1660 m)
Mai (1607m)
Il paesaggio è stato modellato dalle faglie, dal carsismo e dagli agenti esogeni ed
endogeni che hanno provocato depressioni tettoniche ed hanno generato vari
valloni e altopiani. Sul Terminio: Campolaspierto, Ischia e Verteglia. Sul Cervialto
il Laceno, il lago è ormai ridotto a poco più di una pozzanghera, le sue acque
attraversano le grotte del Caliendo, riemergono più ad Ovest e si versano con una
cascata in un ramo del Calore. I Lagarelli di Polveracchio. E le valli dei fiumi
Sabato e Calore. I Monti Picentini sono il più importante nodo idrografico dell’Italia
meridionale per la loro natura carsica e per le abbondanti precipitazioni. Da essi
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54 Il manuale della guardia ambientale volontaria
dipartono i fiumi: Calore, Sabato, Sele, Ofanto, Picentino Tusciano.
La flora del Massiccio è di elevato interesse geobotanico, è costituita da più di
1.260 entità con un’alta percentuale di endemismo (8 %). E’ caratterizzata dalla
presenza di estesi e diffusi boschi di faggio con sporadiche presenze di Abete
bianco che rendono il Parco di grande interesse floristico e vegetazionale. Al limite
superiore di questi boschi si aprono ampie praterie e pascoli di altitudine interrotti
dalle rupi e dalle vette fiorite di rare sassifraghe, che ospitano una ricca flora tra
cui vanno ricordate alcune interessanti specie endemiche come il Cavolo di
Gravina ed il Lino delle fate dei Picentini. Nei monti Picentini vi è l’ambiente
faunistico più importante e raro dell’Appennino meridionale, con specie come il
lupo, il gatto selvatico, la volpe, il topo quercino, la salamandra, l’aquila reale e
falchi. Nel comprensorio sono state istituite le seguenti oasi:
Oasi di Fisciano
Parco Naturale del Monte Polveracchio
Oasi della valle della Caccia
Oasi del Monte Accellica nel Comune di Giffoni V. Il territorio è lambito da tracciati autostradali che formano un sistema
interconnesso che rende ben raggiungibile il Parco:
a Sud la Salerno – Reggio Calabria;
ad Est la strada a scorrimento veloce Contursi – Lioni;
a Nord l’Ofantina bis,
ad Ovest il raccordo autostradale Avellino – Salerno.
La Regione Campania con delibera n. 1539 del 24 Aprile 2003 – Area Generale
di Coordinamento e Gestione del Territorio come già indicato nella L. R. 1
settembre 1993, n. 33. Istituisce il Parco Regionale Dei Monti Picentini e detta
principi e norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette, al fine di
garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e valorizzazione
del patrimonio naturale della Regione Campania. L’Ente Parco dovrà attuare
una politica di sviluppo sostenibile infatti con deliberazione n°417 del 19 marzo
2005, la Giunta regionale della Campania ha ratificato un protocollo di intesa tra
Regione e tutti gli Enti del Parco con riferimento alle attività connesse al rilascio
dei nulla osta relativi agli interventi ricadenti nella perimetrazione dei Parchi e delle
Riserve Naturali.
Norme di salvaguardia specifica per il Parco:
Tutela dell’ambiente: cave e discariche;
Protezione della fauna;
Raccolta di singolarità;
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55 Il manuale della guardia ambientale volontaria
Protezione della flora ed attività agronomiche e silvo – pastorali;
Tutela delle zone boschive;
Tutela delle risorsa idropotabile e dell’assetto idrogeologico;
Infrastrutture di trasporto e cartellonistica;
Infrastrutture impiantistiche;
Circolazione;
Tutela del patrimonio edilizio e disciplina edilizia
Obiettivi specifici del Parco
La politica ambientale rappresenta una componente primaria delle attività
economiche, settoriali, regionali e di intervento, essa sviluppa la vivibilità dei
luoghi, in rapporto agli usi delle popolazioni locali ed alla situazione della proprietà
ed alle forme di tutela già esistenti. Migliora l’attrattività del territorio attraverso la
diffusione di maggiori occasioni di dotazione di beni paesaggistici, storici, culturali
quindi realizza promozione, protezione e la valorizzazione.
Titolo V - Vigilanza
Š
Corpo Forestale dello Stato
Š
Arma Carabinieri
Š
Polizia Urbana locale
Š
guardie giurate ambientali della Regione Campania (GAV)
Š
guardie giurate volontarie delle Associazioni protezionistiche
Š
guardiacaccia e guardia pesca delle Amministrazioni Provinciali
IL PARCO NAZIONALE
DEL PARTENIO
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56 Il manuale della guardia ambientale volontaria
Carta di Identità del Parco_REGIONE: CAMPANIA -Provincia di AVELLINO
Zone: Cervinara, Mercogliano, Ospedaletto d’ Alpinolo, Pannarano, Pietrastornina,
Rotondi, S. Martino Valle Caudina, S. Angelo a Scala, Summonte, Monteforte
Irpino, Avella, Baiano, Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Sirignano, Sperone.
Provincia di BENEVENTO Arpaia, Forchia, Pannarano, Paolisi.
Provincia di NAPOLI Roccarainola.
Provincia di CASERTA Arienzo, S. Felice a Cancello.
Bollettino Ufficiale della Regione Campania Numero speciale del 27 Maggio
2004
Giunta Regionale - Seduta del 12 aprile 2002 - Deliberazione N. 1405 - Area
Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia Tutela dell’ambiente Disinquinamento Protezione Civile L.R. 1 settembre 1993, n. 33 e successive modifiche - Istituzione del Parco
Regionale Partenio (con allegati).
Delibera: l’Istituzione, ai sensi e per gli effetti della L.R. 33/93 così come
modificata dall’art.34 della L.R. 18/2000, del Parco Regionale del Partenio;
Precisa che il territorio compreso nei confini riportati nella planimetria in scala
1:25.000, (allegato”A”), che forma parte integrante della presente
deliberazione, costituisce perimetrazione e zonizzazione provvisoria del Parco
Regionale del Partenio;
Approva le norme di salvaguardia, riportate nell’allegato “B” della presente
deliberazione, che resteranno in vigore fino all’approvazione del Piano del
Parco;
Precisa che il Parco Regionale del Partenio ha le finalità di cui alla L.R. 33/93
nonché del documento di indirizzo (Allegato “C”), che forma parte integrante
del presente atto;
Deposita la relativa cartografia presso il Settore Politica del Territorio –
Servizio Parchi della Regione Campania-;
Invia la presente deliberazione alle Aree Generali di Coordinamento Gestione
del Territorio, Ecologia –Tutela dell’Ambiente e C.I.A., Sviluppo Attività Settore
Primario ed al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la
pubblicazione nella sua interezza sul B.U.R.C.
1. PREMESSA L’area del Parco Regionale del “PARTENIO”, così come delimitata
e riportata nella cartografia 1:25.000, è suddivisa, ai sensi della L.R. n. 33 del 1°
settembre 1993, nelle seguenti zone:
• zona “A” – Area di riserva integrale;
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57 Il manuale della guardia ambientale volontaria
• zona “B” – Area di riserva generale orientata e di protezione;
• zona “C” – Area di riqualificazione dei centri abitati, di protezione e
sviluppo economico e sociale.
Ciascuna zona viene sottoposta ad un particolare regime di tutela, in relazione ai
valori naturalistici, ecologici, geomorfologici ed ambientali delle rispettive aree,
nonché in rapporto agli usi delle popolazioni locali ed alla situazione della
proprietà ed alle forme di tutela già esistenti.
2. NORME GENERALI DI SALVAGUARDIA
2.0.1 Tutela dell’ambiente: Cave e discariche.
2.0.2 Protezione della fauna.
2.0.3 Raccolta di singolarità.
2.0.4 Protezione della flora ed attività agronomiche e silvo-pastorali
2.0.5 Tutela delle zone boschive.
2.0.6 Tutela della risorsa idropotabile e dell’assetto idrogeologico.
2.0.7 Infrastrutture di trasporto e cartellonistica.
2.0.8 Infrastrutture Impiantistiche.
2.0.9 Circolazione.
LA ZONIZZAZIONE
Zona “A” – Area di riserva integrale ( in cui l’ambiente è conservato nella sua
integrità)
Zona “B” – Area di riserva generale orientata e di protezione (in cui ogni attività
deve essere rivolta al mantenimento della integrità ambientale dei luoghi)
Zona “C”– Area di riqualificazione dei centri abitati, di protezione e viluppo
economico e sociale (in cui vanno incentivate le attività agricole, zootecniche e
tradizionali ed il mantenimento dell’integrità terriera nelle aziende contadine)
4. NORME GENERALI E TRANSITORIE
Norme transitorie Nelle more dell’istituzione dell’Ente Parco la regione Campania
si sostituisce ad esso per tutto quanto previsto nelle suindicate norme (…)
Vigilanza La vigilanza sul territorio è affidata, oltre che all’Arma dei Carabinieri
ed alle Forze di Polizia Giudiziaria ed agli agenti di Polizia Urbana e locale, e agli
Agenti del Corpo forestale dello Stato, alle Guardie Giurate ambientali della
Regione Campania, alle Guardie giurate dipendenti dalle Associazioni
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58 Il manuale della guardia ambientale volontaria
Protezionistiche Provinciali, nonché alle apposite Guardie Giurate nominate
dall’Autorità competente.
ANALISI TERRITORIALE A SUPPORTO DELLA PERIMETRAZIONE E
ZONIZZAZIONE. La metodologia utilizzabile per l’individuazione della
perimetrazione e zonizzazione provvisoria del Parco, e delle relative norme di
salvaguardia, può articolarsi nelle seguenti tre fasi:
Analisi pluritematica
Valutazione e sintesi
Modalità di tutela e valorizzazione (zonizzazione e normativa)
Caratteristiche geomorfologiche ed idrografiche
I Monti del Partenio fanno parte del versante Campano dell’Appennino
Meridionale e si estendono lungo un monoclinale che da San Felice a Cancello si
prolunga fino a Mercogliano.
L’area del Parco Partenio si trova nell’unità idrogeologica dei Monti D’AvellaMontevergine- Pizzo di Alvano, compresa tra la Valle Caudina e di Maddaloni a
Nord, la Piana di Nola e Salerno ad Ovest, la Valle del Torrente Solofrana a Sud.
Ad Est l’area, per un versante, è compresa tra la Valle del Fiume Sabato e, per
l’altro, si affaccia sull’Alta Irpinia. Il Bacino imbrifero maggiore è quello del Fiume
Calore, che percorre l’area a Nord del Partenio. Il territorio è comunque, percorso
da una rete di piccoli torrenti a sviluppo limitato. La maggior parte dei piccoli corsi
d’acqua, originati da sorgenti montane, presenta percorsi sotterranei, data la
natura calcarea del terreno. La composizione del suolo è andata differenziandosi
negli anni, per cui oggi ci troviamo di fronte a quattro principali gruppi.
Il maggiore è composto dai materiali vulcanici. Questi terreni hanno una ottima
fertilità e coprono circa il 70% del Partenio. Vi sono poi i suoli che, grazie agli
agenti atmosferici, si sono depositati nelle zone montane pianeggianti, le Valli, che
presentano struttura più piccola ed argillosa rispetto a quelli piroclastici. Seguono i
suoli costituiti da argille che hanno poca fertilità. Infine troviamo i suoli a struttura
calcarea e mista, soprattutto nella fascia a sud del territorio. Il Partenio è
diversamente interessato anche da fenomeni carsici e fossiliferi. Dove il suolo è
formato da roccia calcarea , l’erosione delle acque, nei secoli, ha prodotto
strutture del tutto suggestive. Famose sono le Grotte di Camerelle, degli
Sportiglioni, di San Michele Arcangelo sul lato sud del Partenio, e La Grotta di
Mattiuccio e Grotta Candida sul lato nord. Il Torrente Caudino ed il Clanio, poi,
creano forre e sbalzi d’acqua come le Cascatelle e la cascata di Acquapendente.
Dal punto di vista geologico, ma anche scientifico, non vanno sottovalutati i
fenomeni fossiliferi del Partenio. In varie parti del territorio, in presenza di rocce
calcaree, è facile rinvenire Stromatoliti, Migliolidi, Nerinee, Diceratidi, Spiroline,
Brachiopodi, Radiolari, Rudistacee. Esistono zone, spesso lungo i corsi d’acqua,
in cui è possibile rinvenire Fossili di Gasteropodi e Lamellibranchi come Murex,
Brandaris, Deodora italica, Cardium, Pecten, Chlamis.
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59 Il manuale della guardia ambientale volontaria
La Flora. Tutto il complesso montuoso del Partenio è ricoperto da boschi e
vegetazione, senza soluzione di continuità, sino alla sommità delle vette
appenniniche. I monti sono in genere ricoperti da vasti faggeti, sia cedui che ad
alto fusto, molti dei quali ancora ben conservati. Sui pianori carsici di altura, che in
inverno si trasformano in vasti stagni montani, i pastori guidano greggi ed armenti
al pascolo. Sulle rupi esposte ai caldi raggi del sole sono presenti piccole foreste
di leccio e roverella mescolate ad arbusti di corbezzolo e piante officinali. I monaci
benedettini di Montevergine da secoli preparano un pregiatissimo liquore
macerando in alcool piante medicamentose endemiche tra le quali la rara
Anthemis che dà il nome al liquore. Al di sotto delle faggete si trovano boschi di
roverella, leccio, orniello, acero napoletano e càrpino, punteggiati da arbusti di
alaterno, fillirea, pungitopo, asparago selvatico e iperico. Le colline incolte a bassa
quota sono ricoperte da una lussureggiante macchia mediterranea costituita da
erica, mirto, cisto, corbezzolo, euforbia e numerose specie di arbusti adattati ad
ambienti caldi e secchi. Le aree scoperte sono occupate per la maggior parte da
brometi, cioè da praterie caratterizzate dai forasacchi. I versanti che sovrastano i
centri abitati, sino agli 800 metri sul livello del mare, sono ricoperti da estesi
castagneti da frutto: gli alberi secolari regalano marroni saporiti che vengono
trasformati dai laboriosi artigiani del Partenio nelle famose “castagne del prete”.
Molti boschi cedui del Partenio sono stati sfruttati da tempo immemorabile per
produrre pali, utilizzati un tempo per le orditure dei tetti, ma ancora oggi apprezzati
come tutori di alberi da frutto. Le aree a quota meno elevata ed esposte a sud
sono ricoperte da noccioleti. La fauna. Attualmente sul Partenio vivono una
trentina di specie di mammiferi, per lo più di piccola taglia. Nelle zone di collina e
negli estesi noccioleti sono frequenti il Topo quercino che possiede una maschera
bianca e nera sul muso, il Ghiro e il Moscardino: tutti questi roditori sono
facilmente riconoscibili dai topi per avere la coda rivestita di pelo. Nelle cavità
naturali come ad esempio la Grotta degli Portiglioni, trovano rifugio una decina di
specie di pipistrelli, animali utili all’uomo perché si nutrono esclusivamente di
insetti nocivi. Il Lupo è ancora presente con alcuni esemplari che attraversano in
inverno il massiccio, la Volpe è facilmente osservabile anche nei centri abitati, la
Donnola, la Faina e il Tasso sono abbastanza comuni. Nel Parco del Partenio
vivono circa 110 specie di Uccelli, di cui circa 70 nidificanti. L’uccello più elusivo
del Parco è lo Sparviero, la Poiana si osserva spesso sui pianori carsici di altura e
sui versanti montani. Tra i rapaci notturni, l’Allocco ed il Gufo comune vivono nelle
faggete, mentre il Barbagianni, la Civetta e l’Assiolo cacciano piccoli roditori nelle
campagne vicine ai centri abitati. Un altro uccello caratteristico del Parco è
l’Upupa, che solleva la caratteristica cresta di penne sulla testa nei momenti di
allarme o eccitazione. Sulle rocce nidificano il Falco pellegrino ed il Gheppio. Nei
boschi di Pannarano sopravvive una coppia di Gufi reali. Sulle rupi del Partenio si
possono osservare anche il Passero solitario ed il Corvo imperiale. I picchi sono
presenti con quattro specie: il Picchio verde, il Picchio rosso maggiore, il Picchio
rosso minore e il Torcicollo. I picchi scavano il legno marcio degli alberi morti o
invecchiati per costruirsi il nido e trovare le larve degli Insetti xilofagi.
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60 Il manuale della guardia ambientale volontaria
Caratteristiche socio – economiche insediative e culturali
Il comprensorio manifesta negli ultimi anni una certa crescita demografica e
vivacità economica dovute ad iniziative produttive (Baianese-Mugnanese, Valle
Caudina) turistiche e commerciali (Monteforte, Mercoglioano, Summonte,
Ospedaletto). La popolazione occupata ormai in buona parte nel terziario,
industria o non occupata, è attualmente dedita solo in parte a quelle attività agrosilvo-pastorali tipiche dell’area: frutteti, noccioleti, vigneti; mentre è particolarmente
rilevante la coltura del castagno. La zootecnia è basata sull’allevamento degli
ovini, caprini e bovini; un altro importante fattore di reddito è rappresentato dal
taglio del legname. Esistono, infine, iniziative artigianali e commerciali legate alle
attività agricole non adeguatamente sviluppate, mentre le attività industriali di un
certo livello sono ubicate ai margini delle aree di interesse: industrie alimentari
(salumifici) a Mugnano del Cardine, nucleo industriale a Cervinara.
Infrastrutture e accessibilità
Il comprensorio si presenta in condizioni di accessibilità particolarmente favorevoli.
I tracciati autostradali lambiscono il territorio ad Ovest (Caserta-Salerno) ed a Sud
(Napoli-Bari), a Nord vi è la Statale da Napoli a Benevento; mentre ad Ovest la
Statale Pedemontana, non particolarmente agevole, costituisce un percorso
turistico di certo interesse.
Proposta di perimetrazione, zonizzazione e normativa di salvaguardia
provvisoria. La perimetrazione provvisoria e relativa zonizzazione del parco
scaturirà dalla sovrapposizione di tutte le emergenze di carattere naturalistico e
tecnico – scientifico, quali le caratteristiche florofaunistiche, geomorfologiche,
storiche archeologiche, orografiche, idrografiche, geologiche e socio-economiche.
Gli elementi di base per la perimetrazione del territorio sono:
Limite geologico e morfologico della struttura dei massicci montuosi
carbonatici;
Curve altimetriche definite dalla brusca variazione clinometrica dei
pendii collinare rispetto ai rilievi montuosi dei complessi rocciosi;
Habitat con omogeneità floro-faunistica;
Zone con omogeneità colturale, paesistica ed ambientale;
Aree soggette a vincoli ambientali e paesaggistici;
Nuclei urbani significativi ed abitati rurali.
Obiettivi specifici del Parco e valutazione degli effetti. La politica ambientale
dovrà rappresentare una componente primaria delle altre politiche economiche e
settoriali, regionali e di intervento, dei fondi Strutturali, sviluppando la vivibilità dei
luoghi e migliorando la convenienza e l’attrattività del territorio dal punto di vista
della diffusione di maggiori occasioni di dotazione di beni paesaggistici, storici,
culturali esistenti.
Fine - seconda lezione - primo modulo.
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61 Il manuale della guardia ambientale volontaria
2.1.1 AMBIENTE
CONCETTO DI AMBIENTE
Con la parola AMBIENTE si indica ogni spazio o luogo in cui vivono esseri viventi
(uomo, animali e vegetali) e non viventi (suolo, aria, acqua). L'ambiente è pertanto
composto da elementi ABIOTICI (inanimati) e da elementi BIOTICI (viventi). La
classificazione dell'ambiente in "materia" e "organismi viventi" non è però
perentoria. Tra le due classi sussistono continui flussi in un verso e nell'altro. I
"vegetali" trasformano l'energia solare e la materia abiotica del terreno per
produrre bioenergia e sono gli unici organismi viventi ad avere questa
caratteristica tipica dei "produttori". Gli animali "primari" (erbivori) si cibano dei
vegetali assorbendone la bioenergia, divenuti a loro volta prede degli animali
"secondari" (carnivori) cedono la bioenergia a questi ultimi. I resti degli animali
(primari e secondari) uccisi o morti sono trasformati nuovamene in materia
abiotica tramite l'azione dei microrganismi decompositori. La materia è l'oggetto di
scambio tra i settori abiotici e biotici mediante continui flussi in equilibrio tra loro.
Un terzo elemento fondamentale è l‘ENERGIA proveniente dal SOLE. Senza
l'irraggiamento solare non ci sarebbero i cicli abiotici e biotici. Senza il sole non ci
sarebbero fenomeni atmosferici, piante o altri produttori e la vita come oggi noi la
conosciamo. Possiamo concludere definendo l'ambiente come un insieme
composto da:
¾ elementi abiotici
¾ elementi biotici
¾ energia
L'ecosistema si presenta come un insieme di esseri viventi, dell'ambiente
circostante e delle relazioni chimico-fisiche in uno spazio ben delimitato.
L'ecosistema è pertanto un "ambiente" più piccolo nelle dimensioni rispetto alla
definizione generale di "ambiente". La differenza tra ecosistema e ambiente è
nelle dimensioni dello spazio che contiene gli elementi caratterizzanti. Un
ambiente include in sé centinaia di ecosistemi.
( esempio:
Un ambiente desertico può contenere un ecosistema
completamente diverso come le "oasi" .Le diversità presenti in un
ambiente marino o in un ambiente terrestre).
CARRELLATA LEGGI AMBIENTALI
La convinzione dell’epoca che l’uomo avesse una certa responsabilità di tutela nei
confronti dell’ambiente naturale ha sviluppato sia la normativa europea che il
diritto statuale.
Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land
62 Il manuale della guardia ambientale volontaria
Le tre tappe della “fondazione del diritto all’ambiente”:
•
Definizione giuridica del Bene Ambientale - Ambiente come risorsa
naturale, salubrità e paesaggio
•
Diritto assoluto all’ambiente, di cui ogni individuo (ed i suoi successori)
sono titolari
•
Delimitazione e regolamentazione di quei comportamenti che producono
effetti sul Bene Ambientale
CONVENZIONE DI RASMAR 2 FEBBRAIO 1971. D.P.R. n° 448 del 13 marzo
1976 (Italia) relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto
come habitat degli uccelli acquatici. La Commissione UE ha adottato la direttiva
“uccelli” e la direttiva “habitat”.
La protezione della natura e delle diversità biologiche.
Propone salvaguardare la biodiversità tramite la “Rete Natura 2000” in cui inserire
tutti i “siti di importanza comunitaria” e, nel registrarli come “zone speciali di
conservazione”, definita la rete, procedere al mantenimento o al ripristino degli
habitat naturali e alla protezione delle specie animali.
CONFERENZA DI STOCCOLMA -1972.
Organizzata dagli Stati Uniti, è un richiamo agli Stati Membri della Conferenza,
affinché cooperino in iniziative a favore delle vittime di inquinamento o di altri
danni ecologici. Ha come documento conclusivo la “Dichiarazione sull’ambiente
umano”, secondo cui l’uomo deve salvaguardare l’ambiente per la propria
generazione e per le generazioni future. La Comunità Economica Europea, oggi
Unione Europea, ha emanato in materia ambientale5 Programmi di Azione:
(1973-1976) sancisce il principio “chi inquina paga”
(1977-1981)è l’affermazione del principio chi “prevenire è meglio che curare”
(1982 – 1986) il nuovo principio base è che “occorre evitare l’insorgenza di
problemi ambientali”
(1987-1992) recepisce gli orientamenti sanciti nel Trattato di Roma (1987) in
materia ambientale: salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità
dell’ambiente;
contribuire alla protezione della salute umana;garantire un’utilizzazione accorata e
razionale
delle
risorse
naturali.
garantire un’utilizzazione accorata e razionale delle risorse naturali.
(1992/2000) valutazione qualitativa delle misure attuate, in corso e da attuare:
La Carta di Gubbio – 1982
Ha riconosciuto il diritto all’ambiente come diritto che compete non solo a
noi cittadini contemporanei, ma anche alle generazioni future,che hanno
diritto a ricevere da noi un bene-ambiente integro. Ha riconosciuto il dovere
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63 Il manuale della guardia ambientale volontaria
di non ledere il diritto di ciascuno all’ambiente e sancito l’obbligo del
risarcimento. Il diritto dell’ambiente è un “insieme di norme generali e di
leggi speciali appartenenti a differenti rami del diritto, che hanno quale fine
comune la tutela del bene ambientale e la repressione di comportamenti
lesivi di tale bene”.
INCIDENTE DI CHERNOBYL
(Ucraina – allora Unione Sovietica) 26 aprile 1986. Ha dimostrato
l’inadeguatezza della disciplina internazionale preesistente.L’incidente, le
cui cause sono state attribuite ad errori e negligenze, ha determinato morti
per esplosione o per contaminazione radioattiva nelle zone limitrofe; la
nube radioattiva si è poi propagata in vari paesi, tra cui l’Italia, con
preoccupanti conseguenze sia per la salute umana, sia per la fauna e la
flora; si è provveduto alla distruzione di determinati prodotti, che si temeva
potessero essere contaminati.
IL REFERENDUN SUL NUCLEARE 8 novembre 1987
Votato da una larga maggioranza di elettori, ebbe come conseguenza:
il veto alla costruzione di centrali nucleari;
l’inibizione all’Enel di partecipare ad impianti nucleari di altri paesi;
erogazione di contributi per quegli enti locali che non avrebbero più
ospitato le centrali nucleari;
RAPPORTO BRUNTLAND 1987
•
•
•
Venne definito il concetto di sviluppo sostenibile. Uno sviluppo in grado di
soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle
generazioni future di soddisfare i propri bisogni.
Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e sullo sviluppo Rio de Janeiro 3 14 giugno 1992, “Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo, tale documento
si articola in 27 principi, tra i quali citiamo:
Il diritto dell’uomo a una vita sana e produttiva in armonia con la natura (principio
1); ciascuno Stato potrà utilizzare le proprie risorse come meglio crede, purché
non causi danni agli ambienti di altri Stati o di zone situate oltre i limiti della
giurisdizione nazionale
L’inquinatore sosterrà il costo dell’inquinamento (principio 16); la guerra
esercita un’azione distruttiva sullo sviluppo sostenibile (principio 24); la
pace, lo sviluppo e la protezione dell’ambiente sono interdipendenti e
indivisibili (25).
AGENDA 21 (RIO 1992)
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64 Il manuale della guardia ambientale volontaria
Si pone l’obiettivo di riconciliare ambiente e sviluppo attraverso il controllo
del commercio internazionale, l’alleggerimento del debito estero dei paesi
poveri, l’adozione di politiche economiche nei diversi Stati per lo sviluppo
sostenibile. “Dichiarazione di principi per la conservazione e lo sviluppo
sostenibili delle foreste” Enuncia i principi per far fronte al processo di
deforestazione che, tra le conseguenze negative prodotte, annovera i
cambiamenti climatici.
Piano Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile - ITALIA 1993
Costituisce un esame dello stato di attuazione delle politiche ambientali, in
attuazione dell’Agenda 21.
Carta di Alborg 1994
Definisce i principi base per uno sviluppo sostenibile delle città e gli indirizzi
per i piani d’azione locali
Il Protocollo di Kyoto (1997)
Prevede la riduzione delle emissioni di gas HCFC – effetto serra – buco
nell’ozono su una base “giuridicamente vincolante” ma tuttavia flessibile a
seconda degli ordinamenti considerati. Acidificazione e qualità dell’aria:
dovuta all’uso di combustibili fossili e agli usi agricoli, provoca danni
all’ecosistema forestale, ai laghi, agli edifici e al terreno. L’acidità delle
piogge deriva essenzialmente da ossidi dello zolfo e dell’azoto che si
trasformano nei corrispondenti acidi per reazione con l’acqua presente
nell’atmosfera; la protezione della natura e delle diversità biologiche. La
Commissione UE ha adottato la direttiva “uccelli” e la direttiva “habitat”.
Propone salvaguardare la biodiversità tramite la “Rete Natura 2000” in cui
inserire tutti i “siti di importanza comunitaria” e, nel registrarli come “zone
speciali di conservazione”, definita la rete, procedere al mantenimento o al
ripristino degli habitat naturali e alla protezione delle specie animali;
La Costituzione Italiana 27 dicembre 1947
Art. 9 La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della nazione.
Art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli
indigenti.
LA LEGGE FORESTALE N° 3917/1877
Impose il Vincolo Forestale per impedire gli abusi, specificatamente riguardo a:
•
•
terre sottoposte a vincolo forestale;
rimboschimenti;
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65 Il manuale della guardia ambientale volontaria
• disposizioni penali e di polizia forestale;
• amministrazione forestale;
• diritti d’uso.
•
LEGGE FORESTALE _R.D.L. “SERPIERI” n. 3267/1923
P.M.P.F. PRESCRIZIONI DI MASSIMA DI POLIZIA FORESTALE
Norma tuttora in vigore, riordinò tutta la normativa forestale precedente,
estendendola alle province redente. Esprime la volontà di difendere la
stabilità del terreno e la regolarità del regime delle acque, favorendo la
silvicoltura e l’economia montana.
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA LEGGE FORESTALE
“SERPIERI”
R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 secondo cui chi intenda compiere lavori di
apertura di strade, apertura di sentieri, muri di sostegno, etc., dovrà fornire
dichiarazione all’ente competente per territorio.
PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEI CASTAGNETI _R.D.L. 18 GIUGNO
1931, N 973
Norma atta a salvaguardare una pianta fornitrice di buon legname da
lavoro e produttrice di frutti nutrienti e saporiti. Il castagno, presente dalle
Alpi all’estremo Sud, delinea una fascia di divisione in zone al di sopra
protezione integrale, al di sotto introduzione di colture controllate
ABBATTIMENTO DI ALBERI DI OLIVO_ D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987
vieta l’abbattimento di piante di olivo, oltre il numero di 5 per biennio
DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DI SEMENTI E
PIANTE DA RIMBOSCHIMENTO _LEGGE 22 MAGGIO 1973, N 269
Durante le fasi di raccolta, lavorazione, immagazzinamento, trasporto,
allevamento e conservazione, i materiali di propagazione devono essere
tenuti in lotti separati ed identificati secondo:
• specie, sottospecie, varietà e clone;
• categoria: materiali selezionati o controllati;
• provenienza dei materiali di propagazione selezionati;
• materiale di base per i materiali di propagazione controllati;
• origine autoctona e non autctona;
• anno di maturazione dei semi;
• la durata dell’allevamento in vivaio distinta nelle sue varie fasi.
TESTO UNICO LEGGI SANITARIE LAVORAZIONI INSALUBRI _R.D. N° 1265
DEL 1934 – ART. 216
•
Riguarda manifatture o fabbriche che producono gas, vapori, rumori o altre
esalazioni che possono risultare attività produttive pericolose alla salute dei
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66 Il manuale della guardia ambientale volontaria
cittadini ATTIVITA’ CHE DEVONO ESSERE ISOLATE IN CAMPAGNA E
LONTANO DALLE ABITAZIONI _Classe I
• Depositi con trattamento mediante gas di agrumi, di frutta e di legumi,
preparazione e lavorazione di asfalti e di bitumi,
• Produzione di calce, calcestruzzi, lavorazione e conservazione di carni o di
prodotti ittici, produzione di compensati – truciolati – ceramiche – gas
• Terrecotte - maioliche e porcellane
• Produzione di formaggi
• allevamenti animali
• Produzione di larve e di altre esche per la pesca
• Carpenterie - carrozzerie e metallerie
• Depositi per la demolizione di autoveicoli
• distillerie – inceneritori – macelli - scuderie e maneggi
• tipografie con rotative
• verniciatori a fuoco e con venti a solventi organici…
Classe II
• Torrefazione di caffè e surrogati
• Deposito di formaggi
• Deposito frutta e verdura
• Produzione e deposito di mangimi
• Rifiniture pelli conciate
• Falegnamerie
• Friggitorie
• Lavanderie a secco
• Salumifici senza macellazione
• Stazioni di servizio
• Tipografie senza rotative
• Vetrerie artistiche…
Danneggiamento o deturpamento del patrimonio archeologico codice penale
articolo 733 n. 1930 del 1938
Sanziona la distruzione e il depauperamento di bellezze naturali
articolo 734 n. 1930 del 1938
Inquinamento acustico codice civile articolo 844 del 1942
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67 Il manuale della guardia ambientale volontaria
•
Si applica solo alle attività produttive – sono escluse le attività ricreative.
Prescrive che il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo e
di calore, le esalazioni, i rumori, gli scotimenti e simili propagazioni derivanti dal
fondo del vicino, se esse non superano la normale tollerabilità.
Art 659 c.p. :
•
Sanziona il disturbo della quiete e del riposo delle persone
•
Stabilisce che chiunque, mediante schiamazzo o rumori, o abusando di
strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, suscitando o non impedendo
strepiti di animali o con gli spettacoli, con i ritrovi o con gli intrattenimenti,
disturba le occupazioni od il riposo delle persone, e’ punito dalla legge
Con l’Art 654: Si punisce “ chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero
abusando di strumenti sonori o segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non
impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone,
ovvero gli spettacoli, i ritrovi o trattenimenti pubblici”.
D.P.R. N° 146 del 1975:
Nel determinare le misure e le modalità di rischio del personale lavorativo civile e
statale, annovera le prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e
continua a rumori a 95 db in luogo aperto e a 85 db in luogo chiuso. La direttiva
cee n° 188 del 1986 fissa la soglia quotidiana massima di esposizione al rumore
per otto ore a 85 db, il P.C.M. 1 marzo 1991 si propone di abbattere
l’inquinamento acustico di tipo urbano. Ha previsto che i Comuni delimitassero il
proprio territorio in zone, indicando per ciascuno di esse i limiti di rumore
consentiti, in relazione alla prevista destinazione d’uso.
Legge quadro n° 447, 26 ottobre 1995 distingue i valori di rumore in:
•
VALORI LIMITI DI EMISSIONE: il valore massimo di rumore che può
essere emesso da una sorgente sonora, la cui misurazione deve avere
luogo in prossimità della stessa sorgente;
•
VALORI LIMITE DI IMMISSIONE: il valore massimo di rumore che può
essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente esterno, da
misurarsi in prossimità dei ricettori;
•
VALORI DI ATTENZIONE: il valore di rumore che segnala la presenza di
un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente;
•
VALORI DI QUALITA’: il valore di rumore da conseguire nel breve, medio e
lungo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili per
realizzare gli obbiettivi di tutela che la legge si prefigge.
LEGGE “ANTI-SMOG” n° 615 DEL 1966
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68 Il manuale della guardia ambientale volontaria
Prescrive che gli stabilimenti industriali siano provvisti di “impianti, installazione o
dispositivi tali da contenere entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica
consenta, l’emissione di fumi o gas o polveri o esalazioni che … possono
contribuire all’inquinamento atmosferico”.
LA COMUNITÀ MONTANA LEGGE N. 1102 DEL 1971- Le comunità montane
sono state istituite una ventina di anni fa tramite le leggi regionali attuative della
LEGGE QUADRO SULLA MONTAGNA Legge n. 1102 del 1971con il dichiarato
scopo di contribuire all’eliminazione degli squilibri socio – economici tra le zone
montane ed il resto del territorio. La loro competenza si estende sul 54% del
territorio nazionale.
Sono state assoggettate ad ulteriore disciplina normativa con la legge 142 del
1990 e la legge 97 del 1994.
Acquisendo le caratteristiche di:
•
Enti di programmazione ed attuazione delle politiche a favore della
montagna;
•
Casa comune degli enti ad esse associati (cioè i comuni che ne sono
membri);
•
Istituzione di collegamento dei comuni montani con la provincia e con la
regione;
•
Organismi esponenziali degli interessi delle popolazioni montane.
MINISTERO DELL’AMBIENTE LEGGE N. 349 DEL 1986- Istituisce il ministero
dell’ambiente, cui attribuisce i seguenti compiti:
•
La promozione, la conservazione ed il
recupero delle condizioni
ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e alla
qualità della vita;
•
La conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale;
•
La difesa delle risorse naturali dall’inquinamento
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per i prelievo
venatorio. LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N 157 secondo cui la fauna selvatica
italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutela nell’interesse
della comunità nazionale ed internazionale.
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO D. M. N. 381 DEL 1998
Introduce un regolamento recante le norme per la determinazione dei tetti di
radiofrequenze compatibili con la salute umana.
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO DPCM 23/4/1992
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69 Il manuale della guardia ambientale volontaria
Stabilisce i limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico in 5° hz
negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno.
INQUINAMENTO ATMOSFERICO LEGGE N° 615 DEL 13 LUGLIO 1966
DEFINIZIONE: “Emissione in atmosfera di fumi, polveri, gas e odori di qualsiasi
tipo atti ad alterare le condizioni di salubrità dell’aria e a costituire pertanto
pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici o
privati”. Ha istituito il C.R.I.A. ( Comitato Regionale contro l’Inquinamento
Atmosferico), che stabiliva i valori limite di emissione che successivamente si
richiedeva al Sindaco di approvare.
INQUINAMENTO ATMOSFERICO D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322
Si è occupato specificatamente degli impianti di abbattimento, rendendo
obbligatoria la loro presenza a presidio delle emissioni capaci di generare
inquinamento atmosferico.
INQUINAMENTO ATMOSFERICO CODICE PENALE art 674
Prevede il reato di getto pericoloso di cose e convenzionalmente la giurisprudenza
vi faceva ricorso per sanzionare fenomeni di inquinamento atmosferico.
INQUINAMENTO ATMOSFERICO D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e d. P.C.M. 21
luglio 1989. Norme per la tutela della qualità dell’aria ai fini della protezione della
salute e dell’ambiente su tutto il territorio nazionale. Hanno comportato per le
aziende
l’obbligo
di
effettuare
un’autodenuncia
per
l’ottenimento
dell’autorizzazione per le emissioni di tutti gli impianti industriali e artigianali.
INQUINAMENTO ATMOSFERICO D.M. 20 gennaio 1999, n. 76
Regolamento per l’istallazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina
presso i distributori. Stabilisce le scadenze per la graduale applicazione
dell’obbligo di attrezzare dispositivi di recupero dei vapori di benzina nelle pompe
di distribuzione, presso gli impianti preesistenti di distribuzione dei carburanti, sia
pubblici sia ad uso privato.
LA PROTEZIONE CIVILE legge n. 225 del 1992
Tutela la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal
pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi
calamitosi. Tutela della flora endemica e rara L.R. N. 40 DEL 1994. Prevede il
divieto di danneggiare, asportare, detenere o commercializzare le piante indicate
in apposito elenco (55 in totale) di cui riportiamo: arnica, assenzio, belladonna,
camomilla, cicuta, lavanda, liquirizia, tiglio, timo, saponara. Stabilisce inoltre che,
nei territori non soggetti a vincolo di tutela naturale, la raccolta di fragole ed
asparagi e’ consentita asportando il il prodotto senza danneggiare le radici o la
piantina, nel quantitativo massimo giornaliero di kg. 0,500 di fragole e kg. 1 di
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70 Il manuale della guardia ambientale volontaria
origano. Per tali violazioni si applica la sanzione amministrativa di 103,00 euro e la
confisca dei prodotti raccolti.
A.N.P.A. Legge N. 61 del 1994 agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente
le attività di indirizzo: COORDINAMENTO E CONSULENZA TECNICA DELLE
AGENZIE REGIONALI (ARPA).
È suddivisa in 5 dipartimenti:
•
stato dell’ambiente, controlli e sistemi informativi;
•
Prevenzione e risanamento;
•
Rischio tecnologico e naturale;
•
Rischio nucleare e radiologico;
•
Strategie integrate, promozione e comunicazione.
A.R.P.A.C. L. R. N. 10 DEL 1998 AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE IN CAMPANIA INCENDI BOSCHIVI LEGGE QUADRO 353 DEL
2000.
Interviene per potenziare la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi,
agendo su due linee di intervento:
•
viene istituito il reato specifico di incendio boschivo, per cui si prevedono
sanzioni più severe;
•
vengono date nuove attribuzioni alle Regioni per utilizzare meglio a livello
locale le risorse umane e finanziarie disponibili.
Per incendio boschivo si intende un fuoco che può estendersi su aree a bosco,
cespugli o arbusti e sui limitrofi pascoli o terreni abbandonati o coltivati.
ORDINE GERARCHICO DELLE NORME
Criterio applicato secondo il principio gradualistico, in base al quale la fonte
superiore prevale ed invalida la legge di rango inferiore per risolvere le c.d.
antinomie normative. La Costituzione “Fonti delle Fonti”è la legge fondamentale di
un ordinamento giuridico, anteriore alle altre fonti normative dello stesso, ed è
l’insieme delle norme e principi condivisi da una data comunità politica. Vi sono
fonti che pur appartenendo ad ordinamenti giuridici diversi ed esterni al nostro
ordinamento statale producono effetti di diretta applicazione.
Le fonti normative comunitarie:
• Direttamente applicabili nel nostro Stato facente parte dell’Unione
Europea.
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71 Il manuale della guardia ambientale volontaria
• Prevedono primato del diritto comunitario su quello interno.
• Non possono essere applicate misure nazionali in contrasto con esse.
• Le leggi nazionali non possono derogare a norme comunitarie.
Sono fonti normative comunitarie:
I trattati: accordi paragonabili a disposizioni costituzionali vengono deliberati e
sottoscritti da tutti gli Stati membri costutuiscono limitazione della sovranità
nazionale per questo non hanno immediata efficacia negli stati membri quindi
sono necessarie – a tal fine – leggi di esecuzione.
I regolamenti: direttamente applicabili senza nessun atto interno dello Stato per il
recepimento hanno prevalenza sulle leggi ordinarie.
Le decisioni: direttamente applicabili senza necessità di legge di ratifica i
destinatari possono essere persone fisiche o stati membri.
Le direttive di Indirizzo comunitario vincolante nel risultato da ottenere, le
competenze restano agli organi nazionali per la forma e i mezzi da adottare
devono essere recepite entro un determinato termine indicato nel testo (di solito 2
anni dalla pubblicazione) scaduto il termine fissato prevalgono sulla legge statale.
La COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (entrata in vigore nel 1948)
•
Ha caratteristica di superiorità nel sistema normativo dell’ordinamento.
•
Può essere modificata solo con leggi costituzionali, che si distinguono dalle
altre per la procedura complessa di approvazione
•
Attua il riconoscimento e la positivizzazione dei diritti di fondamentali e dei
principi strutturali del nostro ordinamento
Le Leggi Statali
Di attribuzione alle regioni di forme di autonomia nelle materie di legislazione
regionale concorrente relative(art. 17 della Cost. nel testo sostituito dall’art. 3 della
l. cost. del 2001)all’istruzione, alla tutela ambientale, all’ecosistema, ai beni
culturali, l’organizzazione della giustizia di pace. Quindi lo Stato ha legislazione
esclusiva nelle seguenti materie UE, immigrazione,confessioni religiose,Forze
armate, moneta, mercati finanziari, leggi elettorali, anagrafe, giurisdizione, ecc.
I Codici sono 4:
codice civile - 4/4/1942
codice penale – 28/10/1930
codice di procedura civile – 28/10/1940
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72 Il manuale della guardia ambientale volontaria
codice di procedura penale – 22/09/1988
(ai quali si può aggiungere il codice della navigazione – 30 marzo 1942)
Vengono emanati dal Parlamento. In essi si raccolgono organicamente tutte le
disposizioni relative ad una stessa materia.0gni codice è suddiviso in libri, titoli,
capi e sezioni.
Il CODICE CIVILE (adottato nel 4 aprile 1942) composto da 2.969 articoli e leggi
complementari.
ORGANIZZATO IN SEI LIBRI O PARTI
•
PERSONE E FAMIGLIA istituti legati alla famiglia(matrimonio, figli, adozione,
tutela dei minori)
•
SUCCESSIONI eredità, testamento
•
PROPRIETA’ diritti sui beni e loro tutela
•
OBBLIGAZIONI rapporti relativi a patrimonio (contratti)
•
LAVORO rapporto di lavoro tra privati (imprenditori, società, aziende,
consorzi).
•
TUTELA DEI DIRITTI difesa legale dei diritti del cittadino (pubblicità di
documenti, prove, garanzie).
Il CODICE PENALE (approvato con R.D. del 1930) composto da 734 articoli
•
disp. di coordinamento e transitorie per il cod. penale
•
leggi complementari
•
disp. sulla competenza penale del giudice di pace
Organizzato in 3 libri I - Dei reati in generale, II – Dei delitti in particolare, III –
Delle contravvenzioni in particolare.
Le LEGGI di delegazione (fonti di I°)
Linee generali che devono guidare il governo nell’attività normativa delegata.
Decreto Legislativo o Legge Delegata: norma giuridica emanata dal governo a
seguito di delega del parlamento (tramite la legge di delega) che determina i criteri
cui uniformarsi e il termine in cui deve essere esercitato il potere.
Decreto Legge: provvedimento legislativo urgente, emanato dal governo, che
esercita la funzione legislativa che compete al parlamento, la cui efficacia viene a
cessare se non è convertito in legge entro 60 giorni dalla sua emanazione.
LE LEGGI DELLA REPUBBLICA possono demandare alla “regione “ il potere di
emanare norme per la loro attuazione.
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73 Il manuale della guardia ambientale volontaria
Le Leggi Regionali
Pongono sullo stesso piano delle leggi ordinarie in virtù dei poteri conferiti alle
regioni dall’art. 117 della costituzione,nelle materie di legislazione concorrente
spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello stato.
Quindi la regione ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:commercio con
l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, formazione professionale; ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela
della salute; alimentazione; governo del territorio; porti e aeroporti civili; reti di
trasporto e di navigazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci
pubblici e coordinamento della finanza, valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito;enti
di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Le leggi Regionali Delegate (fonti di II°) sono delegate dal Parlamento e sono:
•
Regolamenti: atti del potere esecutivo, inferiori alle leggi, in quanto non
possono abrogare o modificare leggi.
•
Circolari: atti amministrativi (ministero, assessorato regionale…) emanati
per dare interpretazione ad una legge, essa non può mai derogare alla
norma che intende interpretare e non ha carattere vincolante se non
all’interno della pubblica amministrazione.
Sono fonti di diritto internazionale “I TRATTATI”
•
Vengono a far parte del nostro ordinamento attraverso gli accordi o trattati
che stipula con Paesi terzi e l’art. 72 della Cost. prevede procedura
normale di attuazione tramite la Camere.
•
Gli obblighi assunti dallo Stato in sede internazionale vincolano Stato e
Regioni in virtù dell’art. 117 della Cost.
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74 Il manuale della guardia ambientale volontaria
2.1.2. BELLEZZE NATURALI
LEGGE GALASSO_ Legge n° 1497 del 29 giugno 1939
Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:
le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale singolarità
geologica le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la
tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non
comune bellezza; i complessi di cose immobili che compongono un
caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; le bellezze
panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei , punti di vista
o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle
bellezze.
Legge 8 agosto 1985, n. 431 Legge Galasso
Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312
concernente disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse
ambientale.
Legge 29-6-1939, n. 1497 Il vincolo paesaggistico
La Legge 8 agosto 1985, n. 431 c.d. Legge Galasso riprende le disposizioni della
legge 29-6-1939 n. 1947 relativa alla definizione di vincolo paesaggistico.
Zone sottoposte a vincolo paesaggistico:
I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea
di battigia, anche per i terreni elevati sul mare.
I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri
dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi.
I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscrittinegli elenchi di cui al testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio
decreto 11-12-1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una
fascia di 150 metri ciascuna.
Le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la
catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per
le isole.
9 I ghiacciai e i circhi glaciali.
9
I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione
esterna dei parchi.
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75 Il manuale della guardia ambientale volontaria
9
I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati
dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento.
9 Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.
9 Le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13-3-1976, n. 448, che concerne “l’esecuzione della
convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale,
soprattutto come habitat degli uccelli acquatici”; firmata il 2 febbraio 1971.
9
I vulcani.
9 Le zone di interesse archeologico.
In base alle autorizzazioni prescritte dalle norme vigenti in materia nei boschi e
nelle foreste sono consentiti:
•
il taglio colturale,
•
la forestazione,
•
la riforestazione,
•
le opere di bonifica,
•
le opere antincendio,
•
le opere di conservazione.
L'autorizzazione, di cui all’art. 7 della legge 29-6-1939, n. 1947, deve essere
inoltrata alla Regione di competenza, la quale deve darne risposta, positiva o
negativa, entro il termine perentorio di sessanta giorni. Per quanto concerne
qualsiasi attività di modifica sulle cose immobili che ricadono in aree a vincolo
paesaggistico bisogna richiedere il nulla osta da parte della Regione ed in seguito
al Ministero dei beni culturali e ambientali. La Regione dà immediata
comunicazione delle autorizzazioni rilasciate al Ministro per i beni culturali e
ambientali e contestualmente trasmette la relativa documentazione. Decorso
inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro trenta giorni, possono
richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che si
pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Ministro
per i beni culturali e ambientali può in ogni caso annullare, con provvedimento
motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla relativa
comunicazione. Non è richiesta l'autorizzazione per gli interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria, diconsolidamento statico e di restauro conservativo che
non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché per
l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione
permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e
sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del
territorio. Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi opere da eseguirsii da
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76 Il manuale della guardia ambientale volontaria
parte di amministrazioni statali, il Ministro per i beni culturali e ambientali può in
ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni l’autorizzazione di cui all’art. 7
della legge 29-6-1939, n. 1497, anche in difformità alla decisione regionale.
Piani paesaggistici e urbanistico-territoriali
Le Regioni entro 18 mesi dall’entrata in vigore della presente legge devono
sottoporre a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il relativo
territorio mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali
con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali. Le Regioni
possono individuare, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge nell'ambito
delle zone soggette a vincolo paesaggistico, le aree in cui è vietata, fino
all’adozione dei piani paesaggistici o urbanistico-territoriali, ogni modificazione
dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia. Sono consentiti solo gli
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di
restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli
edifici, nonché per l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comporti
l’alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre
opere civili, sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto
idrogeologico del territorio.
Vincoli paesaggistici sui corsi d’acqua
In relazione al vincolo paesaggistico sui corsi d'acqua, entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge, le Regioni determinano quali dei corsi d'acqua
classificati pubblici possono, per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, essere
esclusi, in tutto o in parte, dal predetto vincolo, e ne redigono e rendono pubblico,
entro i successivi 30 giorni, apposito elenco.
Il Ministro per i beni culturali e ambientali ha la facoltà di confermare, con
provvedimento motivato, il vincolo sui corsi d'acqua inseriti nei predetti elenchi
regionali.
Violazioni e sanzioni
Il proprietario delle zone sottoposte a vincolo ha l’obbligo di conservare e
custodire il bene. La violazione può essere commessa anche con la sola
apposizione di un cartello pubblicitario. Con la sentenza di condanna viene
ordinata la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a spese del
condannato. Si può configurare reato anche se l’alterazione del luogo soggetto a
vincolo paesaggistico sia stata autorizzata dalle autorità competenti. Rientra nel
potere esclusivo del giudice accertare se l’opera eseguita abbia distrutto o
danneggiato bellezze naturali soggette al vincolo, indipendentemente dal
conseguimento dell’autorizzazione amministrativa.
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77 Il manuale della guardia ambientale volontaria
2.1.3 RIFIUTI
Il Decreto disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggi.
CONCETTO DI RIFIUTO (art. 6/1° comma lett. a )
Per l’applicazione di tutto l’impianto del "Decreto Ronchi“ è pregiudiziale l’esatta
individuazione e percezione del concetto di rifiuto. Appare infatti logico che il
Decreto può e deve essere applicato soltanto allorquando ci si trovi davanti a una
sostanza od oggetto classificabile giuridicamente come rifiuto. “Qualsiasi sostanza
od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A e di cui il detentore
si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi…”
L’appartenenza di una sostanza o oggetto alla categoria dei rifiuti deriva dal fatto
che essa rispetti le due condizioni previste nella definizione normativa tracciata
dal D.Lgs n. 22 del 5/2/97 :
Che il detentore del rifiuto si disfi, o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi
del rifiuto stesso; che il prodotto sia compreso nell’allegato A.
Analizziamo il significato della dicitura"Si disfi": (fatto oggettivo)
Il soggetto si disfa materialmente della sostanza od oggetto: l’azione
corrisponde al fatto dinamico di colui che si sta disfacendo della sostanza
od oggetto.
Analizziamo il significato della dicitura "abbia l’obbligo di disfarsi":
il terzo caso appare nella sua formulazione abbastanza chiaro e piuttosto
standardizzabile, atteso che l’obbligo del disfarsi non può che derivare da:
9
una fonte normativa e/o regolamentare;
9
un provvedimento specifico e selettivo della pubblica amministrazione;
Analizziamo il significato della dicitura "abbia deciso di disfarsi":
Questo caso è di più incerta interpretazione,è pertinente richiamare la
concettuale del tentativo, così come delineata dall’
art. 56 Codice Penale;
applicando detto principio, possiamo argomentare che rientra nel
concetto in questione chiunque pone in essere atti idonei diretti in
modo non equivoco a disfarsi di una sostanza od oggetto,
evidenziando così a livello oggettivo e soggettivo la relativa
propedeutica decisione.
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78 Il manuale della guardia ambientale volontaria
Categorie di rifiuti (art. 7)
SONO RIFIUTI URBANI
Quelli:
•
domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso
di civile abitazione;
•
derivati dallo spazzamento delle strade;
•
i rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o private o sulle spiagge e
sulle rive dei corsi d'acqua;
•
i rifiuti vegetanti provenienti da aree verdi;
•
i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni.
SONO RIFIUTI SPECIALI
Quelli derivanti:
•
da attività agricole ed agro - industriali;
•
dalle attività di demolizioni e costruzione;
•
da lavorazioni industriali e artigianali;
•
da attività commerciali e di servizio;
•
dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti e da
acque e della depurazione delle acque reflue;
•
da attività sanitarie; i macchinari e le apparecchiature;
•
i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
altri trattamenti delle
I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e
senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio
all’ambiente” (art. 2 )
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79 Il manuale della guardia ambientale volontaria
Evitare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la fauna, la flora; senza causare rumori o
odori; senza danneggiare il passaggio e i siti di interesse ambientale”.
IL CONCETTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (art. 6)
IL CONCETTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (art. 6)
LA BONIFICA E IL RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI DA RIFIUTI
(art. 17 decreto legislativo n. 22 del
55/2/97)
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80 Il manuale della guardia ambientale volontaria
La raccolta differenziata[dal D.Lgs. 22/97, articolo 6, comma 1, lettera f)]:
“La raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche
omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al
riciclaggio e al recupero di materia prima”.
OBIETTIVI DEL D.LGS 22/97:
•
Il decreto “Ronchi” ha l’obiettivo di individuare le tecnologie più adatte alla
gestione, trasformazione e/o smaltimento dei rifiuti nel rispetto
dell’ambiente
•
La raccolta differenziata dei rifiuti può essere attuata in diversi modi: può
essere effettuata direttamente dai cittadini o all’interno di appositi impianti
di smistamento, dopo la raccolta di rifiuti misti.
La raccolta differenziata in appositi impianti di smistamento o a posteriori può
essere:
•
Separazione manuale dei rifiuti da parte di operai;
•
oppure separazione “gravitazionale”: immersione in acqua dei rifiuti misti,
per separare quelli più leggeri da quelli più pesanti. Tale smistamento però
non si è rilevato sufficientemente selettivo, quindi si preferisce quello
effettuato alla fonte dai cittadini.
LA RACCOLTA E LA GESTIONE DIFFERENZIATA FAVORISCE:
•
L’ottimizzazione dei circuiti di recupero.
•
La valorizzazione merceologica delle frazioni da avviare al recupero.
•
La promozione di attività imprenditoriali nel settore del recupero.
•
Il risparmio di risorse primarie.
SISTEMI TRADIZIONALI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA :
Contenitori, campane e/o cassonetti per la raccolta di materiale da riutilizzare:
•
carta, vetro, plastica, lattine, carta e cartone, alluminio
•
differenziazione dei rifiuti: secco – umido
•
frazioni tossiche (pile e farmaci)
•
materiale indifferenziato
•
compostaggio
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81 Il manuale della guardia ambientale volontaria
CARTA E CARTONE e RICICLAGGIO
•
Il riciclaggio della carta è quello che oggi funziona in modo più efficiente,
anche se comporta qualche svantaggio: sono necessari processi di
sbiancamento degli inchiostri, altamente inquinanti.
•
Con tale riciclaggio avremo meno rifiuti nelle discariche e meno
abbattimenti di alberi.
Vetro riciclato
•
La forma di riciclaggio più economica ed efficiente è quella del vuoto a
rendere, che permette di riutilizzare una bottiglia fino a 50 volte.
•
Anche se i prodotti ottenuti contengono sempre una percentuale di impurità
(residuo di etichette e di tappi)
Se si ricicla il vetro:
•
Dopo il recupero, il VETRO è lavato, pulito e sminuzzato in piccolissimi
cristalli, poi consegnati alle vetrerie per la produzione di bottiglie.
•
Riciclando vasi e bottiglie, non occorre scavare la terra per procurarci
nuove materie prime utili per fabbricare il vetro, in più si risparmia l’energia
per estrarle e portarle alle fabbriche.
Alluminio riciclaggio
•
Il riciclaggio dell’alluminio, utilizzato per produrre le lattine, è altamente
vantaggioso: permette un notevole risparmio energetico e un minor
consumo di bauxite, il materiale da cui l’alluminio viene estratto.
Riciclando un gran numero di lattine:
•
Si risparmierebbe ENERGIA.
•
Si produrrebbero meno RIFIUTI.
•
Si scaverebbero meno MINIERE.
Plastica
•
Il sistema di raccolta della plastica attualmente in vigore, non è
tanto vantaggioso in quanto non si riesce a separare i diversi tipi di
materie plastiche. Dal riciclaggio di bottiglie d'acqua e di contenitori
di plastica si ottengono vari oggetti: panchine, rastrelliere, fioriere,
bottiglie, contenitori.
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82 Il manuale della guardia ambientale volontaria
I PRODOTTI PERICOLOSI VANNO COSI’ SMALTITI:
•
FARMACI (contenitori nei pressi delle farmacie).
•
PILE (contenitori nei pressi dei tabacchi ).
•
OLI
•
TONER PER FOTOCOPIATRICI ( da restituire ai
rivenditori, o farli rigenerare).
Il compostaggio: L'opportuno stoccaggio e trattamento di rami, foglie, erba,
avanzi di cibo, bucce di frutta e verdura, permette a batteri, microrganismi e piccoli
insetti di cibarsene, di svilupparsi e di decomporre le sostanze organiche presenti
nei nostri rifiuti; dopo alcuni mesi il materiale organico diventerà una massa di
microrganismi e di sostanze nutritive, chiamato compost, simile all'humus del
sottobosco: un terreno soffice, ben aerato e ricco di minerali, ottimo per le colture.
La RACCOLTA DIFFERENZIATA, quindi, finalizzata al riciclaggio e al recupero, è
uno dei sistemi più efficaci per fronteggiare l’emergenza rifiuti, perché permette di
ridurre il volume dei rifiuti da inviare in discarica e anche di risparmiare materie
prime ed energia.
L’abbandono dei rifiuti: Si ha ogni qual volta si rinvengono accumuli di rifiuti in
aree pubbliche e private,costituiti da beni, oggetti che sono in evidente “stato di
abbandono”, ovvero lasciati con incuria e al degrado. Si tratta di rifiuti urbani o
speciali provenienti dalle lavorazioni artigianali, industriali o edili, quindi altamente
inquinanti. E’ importante sottolineare l’elemento dell’occasionalità dell’evento
perché si possa parlare della fattispecie di “abbandono” e non di “discarica” è
necessario che l’abbandono sia occasionale, non ripetuto sistematicamente al fine
di generare un deposito permanente, definitivo e incontrollato, ovvero una
discarica.
Micro-discarica conseguenza più grave dell’abbandono di rifiuti è la creazione di
numerosissime MICRODISCARICHE, sparse su tutto il territorio nazionale, la
presenza di tali accumuli è molto nociva per l’ambiente, soprattutto se si tratta di
fanghi o liquidi di produzione industriale, con facile assimilazione da parte del
terreno e relativo inquinamento delle falde acquifere.
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83
Il manuale della guardia ambientale volontaria
Discarica abusiva
Il deposito incontrollato e l’abbandono indiscriminato dei rifiuti ripetuto ed organizzato,
sfociano in un’altra fattispecie di reato, quella di discarica abusiva, ovvero, senza
prescritta autorizzazione.
Tra i presupposti principali vi è l’intenzione del proprietario del sito e produttore dei
rifiuti a disfarsene o meno.
Caratteristica principale di una discarica abusiva è la permanenza dei rifiuti in tale
luogo, che organizzato o meno per riceverli, viene usato per continui scarichi, anche
intervallati nel tempo;si tratta di un’azione ripetuta nel tempo dello scaricare in tale
luogo i rifiuti, senza provvedere a una successiva lecita operazione di smaltimento o
recupero.
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84
Il manuale della guardia ambientale volontaria
2.1.4 NORME, AUTOCERTIFICAZIONE-BASSANINI
L’’AUTOCERTIFICAZIONE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001- Supplemento ordinario
n. 30 per le "Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa."
Il Sistema delle dichiarazioni sostitutive modifica di prospettiva dell'azione
amministrativa, perché consente ai soggetti che entrano in contatto con le
amministrazioni di non dover fornire obbligatoriamente i certificati o, comunque, i
documenti a comprova di situazioni, fatti, stati e qualità.
Dichiarazione sostitutiva di certificazione è il documento, sottoscritto
dall'interessato, prodotto in sostituzione dei certificati;
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è il documento, sottoscritto
dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta
conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico;
Quale è la funzione delle dichiarazioni che sostituiscono le certificazioni?
Con la dichiarazione sostitutiva di certificazioni il cittadino afferma e dà per vere alcune
informazioni, delle quali egli è al corrente, relative a stati, fatti o qualità risultanti nelle
banche dati delle amministrazioni pubbliche, quali albi, elenchi, registri o fascicoli
relativi a singole procedure.
I casi in cui si può ricorrere all'autocertificazione sono:
• la data e luogo di nascita;
• la residenza;
• la cittadinanza;
• il godimento dei diritti politici;
• lo stato di celibe, coniugato o vedovo;
• lo stato di famiglia;
• l'esistenza in vita;
• la nascita del figlio;
• la posizione agli effetti degli obblighi militari;
• l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;
• titoli di studio acquisiti;
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85
Il manuale della guardia ambientale volontaria
• qualifiche professionali;
• esami sostenuti universitari e di stato;
• titoli di abilitazione;
• titoli di formazione;
• titoli di aggiornamento;
• titoli di qualificazione tecnica;
• situazione reddituale o economica;
• assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare;
• codice fiscale;
• partita IVA;
• qualsiasi dato dell'anagrafe tributaria;
• stato di disoccupazione;
• qualità di pensionato e categoria di pensione;
• qualità di studente;
• qualità di casalinga;
• qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore,
curatore e simili;
• iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
• adempimento o meno degli obblighi militari;
• assenza di condanne penali;
• qualità di vivenza a carico;
• tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato
civile.
Come si redige una dichiarazione sostitutiva di certificati?
• scrivendo su carta semplice e firmando sotto la propria ed esclusiva
responsabilità (non e' necessario firmare davanti all'impiegato) o compilando
dichiarazioni sostitutive;
•
trasmettendo documenti, atti e certificati per fax, per posta o mezzo telematico
ed informatico, alle amministrazioni pubbliche.
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86
Il manuale della guardia ambientale volontaria
Esempio di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DEL CODICE FISCALE
(artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Il sottoscritto _______________ nato a ________ (____) il ____________,
residente a ___________ (______) in ___________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n. 445 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del
28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria
responsabilità
DICHIARA di essere in possesso del seguente codice fiscale: ____________________
Firma
___________________________
Si allega copia del documento di identità.
Quale è la funzione delle dichiarazioni che sostituiscono gli atti notori?
Riguarda fatti, stati e qualità che, pur essendo "notori" (dimostrabili con prove) non
sono certificabili da parte delle amministrazioni pubbliche, perchè le informazioni in
essi contenute non sono contenute in albi, elenchi, registri o dati in possesso delle
amministrazioni stesse.
Come si redige una dichiarazione sostitutiva di atto notorio?
Se la dichiarazione è contestuale ad una istanza NON occorre l'autentica della
sottoscrizione (firma), ma basta allegare copia del certificato di identità. In caso
contrario l'autentica della sottoscrizione avviene previa identificazione del dichiarante
da parte del pubblico ufficiale autenticante mediante:
a) conoscenza diretta da parte del pubblico ufficiale;
b) testimonianza di due idonei fidefacienti conosciuti dal pubblico ufficiale;
c) esibizione di un valido documento di identità personale, munito di fotografia,
rilasciato da una pubblica autorità.
Per chi partecipa ai concorsi pubblici NON e' prevista più la presentazione di copia
autenticata (quindi in bollo) dei titoli ma una semplice dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà che dichiari la conformità all'originale. Le amministrazioni non possono
richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a
selezioni per assunzioni in concorsi pubblici.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
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87
Il manuale della guardia ambientale volontaria
PER AUTENTICAZIONE DI COPIA DI TITOLI PER CONCORSI
(Art. 47, D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto _______________ nato a ________ (____) il ____________,
residente a ___________ (______) in ___________________________
valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 - lettera a) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni
DICHIARA
che la copia dei sottoelencati documenti, allegati alla presente, è conforme all'originale:
_____________________
_____________________
Firma
_________________________
Si allega copia del documento di identità.
Verso chi sono utilizzabili?
Solo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche (gli istituti e le scuole di ogni ordine
e grado, le università, le regioni, province, comuni e comunità montane…). Nei rapporti
con imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità (Poste, ENEL,
Telecom, Aziende del Gas, ecc.). NON possono essere utilizzate nei rapporti fra
privati
o
con
l'autorità
giudiziaria
nello
svolgimento
di
funzioni
giurisdizionali.
Qual e' la validità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori?
• I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti
personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata.
• Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorietà hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. Sostituiscono
sempre il certificato o l'atto, in via definitiva. Non occorre che il certificato o l'atto
sostituito sia mai emanato.
Quando le dichiarazioni sostitutive non sono ammesse?
1. per i certificati medici
2. per i certificati sanitari
3. per i certificati veterinari
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88
Il manuale della guardia ambientale volontaria
4. per i certificati di origine
5. per i certificati di conformità all'Unione Europea
6. per i marchi
7. per i brevetti
Quali sono le sanzioni per i funzionari?
La violazione del divieto di chiedere certificati (non accettando le dichiarazioni
sostitutive) è sanzionato in modo molto grave, poiché la formula della violazione dei
doveri d'ufficio, richiama sia le sanzioni disciplinari, sia la sanzione penale prevista
dall'articolo 328, comma 2, del codice penale.
Quali sono le sanzioni per i cittadini?
• Se le amministrazioni hanno dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni sono
tenute ad effettuare i controlli necessari (o a campione).
• Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
• Il dichiarante, inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti
da provvedimenti sulla base di dichiarazioni non veritiere.
TRASPARENZA & PRIVACY
E’ il diritto della persona a negoziare le proprie relazioni sociali sulla base del controllo
delle informazioni che la riguardano. Il nuovo codice sulla Privacy dal 1° gennaio
2004 è in vigore in Italia (in riferimento al Decreto legislativo n. 196 del 30/6/2003).
Riunisce in unico contesto 3 direttive e 16 testi normativi razionalizzando così la
fattispecie che era frammentaria e scoordinata. Si divide in tre parti:
I parte - disposizioni generali
II parte - disposizioni relative a diversi settori specifici e tutela
dell’interessato e sanzioni;
III parte - diversi allegati quali: - Codici deontologici (allegato A); Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (allegato
B); - Trattamenti in ambito giudiziario o per fini di polizia ( allegato C)
Attua la protezione di beni inerenti i diritti della personalità, contempera sia l’esigenza
di tutela delle informazioni personali, sia la necessità che tali informazioni circolino per
garantire lo sviluppo delle relazioni economiche e sociali necessarie all’esistenza della
società. Contiene:
•
Innovazioni che tengono conto della “giurisprudenza”del Garante
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89
Il manuale della guardia ambientale volontaria
•
Inserisce la direttiva Ue 2000/58 sulla riservatezza nelle comunicazioni
elettroniche.
•
Introduce nuove garanzie per i cittadini e diverse misure di sicurezza per la
custodia di questi dati trattati
Il legislatore con questo testo ha voluto garantire:
Riservatezza dei dati;
Integrità dei dati;
Disponibilità dei dati.
I dati personali oggetto del trattamento devono essere: custoditi e controllati in modo
da ridurre al minimo i rischi con idonee misure di sicurezza preventive per evitare:
•
Distruzione o perdita anche accidentale
•
Accesso non autorizzato
•
Trattamento non consentito
•
Trattamento non conforme alle finalità.
Nel trattamento dei dati personali si deve porre particolare attenzione ai dati c. d.
“sensibili “che possono portare a discriminazioni; giudiziarie, sanitarie
/sessuali,religiose /razziali /etniche, politiche /sindacali.
Le misure di sicurezza previste dal DPS deve essere adottato dal titolare del
trattamento di dati sensibili ed elaborato con strumenti elettronici. Contiene l’analisi dei
rischi, criteri e modalità per ripristinare la disponibilità dei dati in caso di distruzione o
danneggiamento. Il DPS deve essere redatto entro il 31 marzo di ogni anno.
Il Disciplinare tecnico prevede il trattamento con strumenti elettronici:
•
Autenticazione informatica per accessi a servizi (con ID utente).
•
Sistemi di autorizzazione.
•
Accessi non consentiti a determinati programmi informatici.
•
Tecniche di password o codici identificativi per il trattamento di dati sensibili.
•
Uso della crittografia (codici segreti che permettono di cifrare i dati anche per la
trasmissione in rete).
Trattamenti senza l ’ausilio di strumenti elettronici:
•
Particolari misure per il trattamento di dati sensibili.
•
Archivi in ordine e controllati.
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Il manuale della guardia ambientale volontaria
•
Aggiornamento periodico del trattamento consentito ai singoli incaricati.
•
Procedure per la custodia di copie di sicurezza.
•
Tenuta di DPS aggiornato .
Sintesi, di alcuni aspetti pratici del testo.
Nell’ambito “sanitario” Il trattamento dei dati si attiva con un’unica dichiarazione
resa al medico di famiglia o all’organismo sanitario:
Misure per il rispetto dei diritti del paziente (distanze di cortesia, modalità per
appelli in sale di attesa, cautele nelle informazioni telefoniche e nelle informazioni
sui ricoverati). Gli operatori sanitari sono tenuti al segreto professionale.Sono
previsione ricette impersonali cui è stato oscurato il nome e l’indirizzo dell’assistito.
Alle cartelle cliniche sono state attuate misure specifiche di protezione
Nel “lavoro” dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970):
Previsione di elaborazione di un codice di buona condotta che fissa le regole per
l’informativa ed il consenso ai lavoratori; regolamenti per gli annunci di finalità
occupazionale; il Codice affronta anche la questione dei controlli a distanza con la
riaffermazione di quanto sancito
Nell’ambito “giudiziario” vengono garantiti i ”diritti della personalità”:
Apponendo sulla sentenza un’annotazione con la quale si avvisa che, in caso di
pubblicazione del verdetto su riviste giuridiche o su supporti elettronici o di
diffusione telematica, devono essere omessi i dati dell’interessato. La versione
della sentenza così pubblicata va sempre “criptata”. Per i minori maggiore tutela
non solo nel processo penale, ma anche nei procedimenti civili e amministrativi.
Di difficile realizzazione il binomio privacy-trasparenza nella P.A.
Con la revisione del Codice dell'amministrazione digitale, le pubbliche amministrazioni
sono chiamate ad implementare nella gestione dei procedimenti amministrativi le
nuove tecnologie sostituendo il tradizionale approccio con uno più rispettoso a tutto
tondo dei diritti connessi alla tutela dei dati personali. IL Garante nella materia della
notificazione degli atti giudiziari e degli atti amministrativi impone la regola della busta
chiusa per i casi di notifica effettuata a persona diversa dal destinatario.Viene sancita
espressamente la necessità per gli enti pubblici di approvare regolamenti per i
trattamenti dei dati sensibili, ma solo con il parere conforme del Garante.
Per le “liste elettorali”: Le liste elettorali non possono essere più usate per
promozione commerciale ma solo per scopi collegati alla disciplina elettorale e per
finalità di studio ricerca statistica, scientifica o storica.
Nelle “telecomunicazioni”: i cittadini potranno meglio scegliere se essere inseriti
nell’elenco telefonico e le modalità di come far usare i loro numeri telefonici e gli
indirizzi anche per informazioni commerciali o solo per comunicazioni interpersonali;
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Il manuale della guardia ambientale volontaria
vengono previste misure per combattere il fenomeno delle chiamate di disturbo;
confermato il diritto a ricevere, su richiesta, fatture dettagliate.
“Internet, videosorveglianza, direct marketing”:
Per settori così delicati il nuovo testo prevede appositi codici deontologici che fissano
regole specifiche.
•
Ad esempio per lo spamming ossia l'invio di messaggi attraverso sistemi
automatizzati (Sms, Mms, fax, posta elettronica) si deve richiede sempre il
consenso degli interessati.
Sanzioni previste dal nuovo T.U.
Sanzioni pecuniarie e penali aumentate per chi viola la privacy, previste nei seguenti
casi:
•
per la mancata informativa agli interessati sull’uso che si intende fare dei dati
che li riguardano,
•
per l’uso dei dati senza consenso degli interessati,
•
per Il mancato adempimento nei confronti di un provvedimento del Garante.
Il Consenso al rilascio e al trattamento dei propri dati prevede in virtù del principio del
“bilanciamento degli interessi” uno snellimento degli adempimenti a carico delle
aziende. Resta sostanzialmente confermata giuridicamente la necessità del
consenso. Lo strumento della notifica è stato semplificato. Diminuiscono, così, le
ipotesi di notifica obbligatoria, e ne vengono snellite le modalità preferendo quelle via
telematica, seguendo le indicazioni del Garante quanto all’utilizzo della firma digitale.
E’ l’atto con cui l’impresa, il professionista o la pubblica amministrazione segnala
all’Autorità i trattamenti di dati che intende effettuare. Va effettuata in casi di
trattamento di dati sensibili (specie se sanitari) con determinate modalità e per
trattamenti particolarmente a rischio violazione, (es., consumatori, procedure di
selezione del personale e ricerche di marketing, informazioni commerciali).
Chi gestisce /ricerca /detiene /pubblica dati
La Polizia e altri investigatori ,Tribunali, Investigatori privati,Giornalisti, Banche e
assicurazioni, aiende sanitarie pubbliche e private, amministrazioni e anagrafi, lavoro e
previdenza, telecomunicazioni e videosorveglianza, marketing diretto,associazioni
volontarie.
IL c. d. “effetto Pollicino” è la consapevolezza di lasciare tracce
Usiamo il cellulare: siamo georeferenziati si sa chi chiamiamo e cosa diciamo;
Usiamo Bancomat e Carte di Credito: siamo georeferenziati si sa quanto spendiamo
e per che cosa; Usiamo i Telepass e siamo georeferenziati si sa a che velocità media
andiamo.
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Il manuale della guardia ambientale volontaria
2.1.5.PROCESSIONARIA E PUNTERUOLO ROSSO
PROCESSIONARIA DEL PINO
Le infestazioni di Traumatocampa pityocampa costituiscono un fenomeno normale e
ricorrente ovunque in Italia, ed è diffuso in tutti i paesi del bacino del Mediterraneo ove
si è insediato sin dal 2004.
Danneggia in special modo particolari specie di pino:
• Pino nero (Pinus Nigra),
• Pino silvestre( Pinus Sylvestris),
• Pino marimittimo (Pinus pinaster),
• Pino d'Aleppo (Pinus halepensis),
• Pino da pinoli (Pinus pinea),
• Pino marittimo (Pinus pinaster),
• Pinus insignis e, più raramente, su
• Pinus strobus e Larice (Larix decidua)
• e su varie specie di cedro (Cedrus spp.).
Interessando piante ben esposte al sole spesso su terreni aridi che crescono ai bordi
dei coniferamenti e situate ad un altezza di 500 metri s.l.m. E’ un lepidottero della
famiglia thaumetopoeidae che presenta le seguenti caratteristiche morfologiche:
ADULTO: ali anteriori grigie attraversate trasversalmente da 2-3 striature più scure e
ali posteriori bianche con una macchia nera vicino al margine inferiore,
l’apertura alare è di 35-50 mm.
LARVA: dorsalmente di colore grigio-ardesia e giallastra ai lati ed al ventre, è fornita
di peli di colore ruggine e di sete urticanti; a maturità raggiunge 40 mm di
lunghezza.
Uova:
sferoidali di colore grigio-argenteo e con diametro di 1 mm, vengono deposte
a manicotto intorno a due aghi comprendenti fino a 300 elementi.
Crisalide: bruno-rossastra.
È pericoloso allo stadio di larva, in quanto la presenza di peli urticanti (sulle larve di
terza età in poi), rimanendo nell’atmosfera per parecchio tempo, producono fenomeni
patologici (dermatiti, congiuntiviti, riniti, asma) e, nei casi più gravi, shock anafilattici.
Non meno pericolosa è considerata l’incauta manipolazione dei “nidi”. Pericolo per la
piante ospite perché, le larve si alimentano a spese delle parti vegetative,
scheletrizzando e divorando gli aghi. Le piante giovani in seguito a defogliazioni
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93
Il manuale della guardia ambientale volontaria
intense possono subire i danni maggiori indebolendosi,subendo notevoli ritardi
vegetativi a causa della riduzione della superficie fotosintetizzante e divenendo preda
di altri insetti quali scolitidi e pissode. Per capire al meglio in che modo agisce sulle
piante e in quali periodi è dannoso sia per i vegetali sia per l’uomo è opportuno
soffermarsi
sul
ciclo
biologico
delle
essere
stresso.
Gli adulti sfarfallano dalla metà di giugno fino alla fine di agosto con massimo in luglio.
Le femmine depongono le uova(da 70 fino a oltre 300) a guisa di manicotto attorno a
due aghi. Dalla metà di agosto compaiono le prime larve, queste manifestano abitudini
gregarie, si alimentano a spese degli aghi scheletrizzandoli e costruiscono dei nidi
sericei nelle parti meglio esposte della pianta. In ottobre alla fine della terza età,
costruiscono dei nidi più grandi all'interno dei quali trascorrere l'inverno e da cui
escono nelle ore notturne per alimentarsi quando la temperatura è superiore a 0°C. E'
alla fine dell'inverno nei mesi di febbraio-marzo che le larve, ripresa in pieno l'attività
trofica, producono i danni maggiori. Verso la fine di maggio, terminato lo stadio
evolutivo, abbandonano i nidi e scendono in processione fino al suolo. Trovato un
luogo adatto si interrano a una profondità di5-20 cm chiudendosi all'interno di un
bozzolo. La metamorfosi può essere portata a termine nel corso dell'estate, ma molto
di frequente le larve entrano in diapausa e si ha sfarfallamento solo nell'estate
successiva o addirittura qualche anno dopo per le zone di montagna.
Si ricorda che la lotta alla processionaria del pino risulta essere obbligatoria ai sensi
del DM 17 aprile 1998 specialmente nelle aree in cui la presenza dell’insetto minaccia
seriamente la sopravvivenza e/o la produzione delle popolazioni arboree e costituisce
un rischio per la salute di persone ed animali. Inoltre, tutti coloro che trovano piante
infestate sono obbligati a comunicare la presenza del focolaio al Servizio Fitosanitario
Regionale o al Consorzio Fitosanitario Provinciale. E’ indispensabile, innanzitutto,
evitare la messa a dimora di conifere del genere Pinus (in particolare di Pinus nigra)
ad un'altitudine inferiore ai 500 m s.l.m. e, in ogni caso, nelle zone particolarmente
colpite dal parassita. In presenza di infestazioni occorre poi intervenire in diversi
momenti dell'anno.
IN INVERNO occorre procedere all’asportazione e alla distruzione dei nidi col fuoco o
tramite l’utilizzo di una fucilata attuando tutte le misure cautelative al fine di evitare il
contatto con le larve.
ALL’INIZIO DELL’ESTATE è possibile installare trappole per la cattura massale degli
adulti maschi che andranno poste in posizione medio-alta e sul lato sud-ovest delle
piante in numero di 6-8 ad ettaro.
ALL’INIZIO DELL’AUTUNNO si può intervenire con 1-2 trattamenti ( ogni 15 – 20 gg.)
alla chioma utilizzando preparati microbiologici a base di Bacillus thuringiensis var.
kurstaki che non presentano tossicità nei confronti dell’uomo o di altri vertebrati e degli
insetti utili.
In alternativa si può effettuare un solo trattamento con insetticidi chitino-inibitori
(Triflumuron, Triflubenzuron, Flufenoxuron, Lufenuron).
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Il manuale della guardia ambientale volontaria
Il prodotto va preferibilmente distribuito dopo il tramonto e in assenza di vento, avendo
cura di bagnare la chioma in modo uniforme e alle dosi di 100-150 g/hl d’acqua per
trattamenti contro larve giovani, oppure fino a 300-350 g/hl in caso di presenza di larve
già grosse. Il prodotto ha un'azione limitata nel tempo ed è facilmente dilavabile.
Pertanto, in caso di grosse infestazioni o di piogge dilavanti, è bene ripetere il
trattamento dopo alcuni giorni.
PUNTERUOLO ROSSO
NOME: Rhynchophorus ferrugineus
POSIZIONE SISTEMATICA: Coleottero curculionide
NOME COMUNE: Punteruolo rosso
NOTE:
E’ un fitofago originario dell’Asia meridionale e della Melanesia
Questo fitofago è presente in tutte le regioni italiane ed in particolar modo nella
provincia di Salerno (dal 2006), come è stato rilevato da un recente monitoraggio
svolto dai volontari dell’Associazione South Land Onlus. Il parassita attacca molte
specie della famiglia delle Arecaceae ed in particolar modo attacca Phoenix
canariensis, Phoenix Sylvestris ecc. Questo coleottero curculionide è dannoso
soprattutto allo stadio di larva perché divora voracemente le parti tenere della corona
delle palme. Questi insetti per la loro voracità, sono in grado di percorrere anche
500km. Il ciclo biologico di questo parassita si sviluppa nel seguente modo:
gli adulti maschi, individuata una pianta idonea, producono un feromone che richiama
molte femmine pronte per accoppiarsi. Le femmine depongono le uova in forellini
praticati nelle parti meno resistenti o in cicatrici o ferite presenti sulle piante. Dopo
circa 3 giorni avviene la schiusa delle uova, le larve neonate si nutrono dei tessuti più
teneri scavando gallerie anche molto profonde all’interno del peduncolo fogliare o dello
stipite .La presenza delle numerose gallerie può minare alla stabilità della palma
stessa fino a determinarne la caduta. A maturità la larva smette di alimentarsi e
costruisce un bozzolo con le fibre della pianta intrecciate in maniere molto fitta fino a
formare una superficie impermeabile, La larva a maturità (pupa) si impupa in questo
bozzolo. Trascorso un periodo che va dai 15 ai 50 giorni dal bozzolo si libera l’adulto.
La caratteristica devastante di questo parassita è che non si sposta in una nuova
palma finché non ha completamente distrutto quella in cui vive. Inoltre, è da
considerare che la sintomatologia tipica che ci indica la presenza del punteruolo rosso
si manifesta quando l’attacco è in stadio avanzato ossia quando le larve hanno ferito in
modo letale il meristema centrale della pianta ospite, generando la morte della stessa.
Durante i monitoraggio effettuati sulle piante colpite da questo essere si è potuto
classificare la sintomatologia in quattro distinti fase:
STADIO INIZIALE: perdita di vigore della cima, squilibrio e asimettricita’ della
chioma
SECONDA FASE: la cima e’ piegata, appiattita appare capotizzata
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95
Il manuale della guardia ambientale volontaria
TERZA FASE: tutte le foglie sono piegate verso il basso, in una tipica forma ad
ombrello
FASE FINALE: disseccamento totale.
Le Tecniche di lotta al momento non vanno ad intervenire sul parassita stesso
(provocandone la morte) ma tendono ad allontanarlo, attraverso l’utilizzo di repellenti
naturali o di sintesi, come la Naftalina. Infatti, le molecole volatili dei repellenti
producono una zona “off limits”, non gradita dalla femmina di R.F. alla ricerca di una
palma su cui deporre le uova. Da ciò è deducibile che l’unico rimedio per contrastare il
diffondersi del fenomeno stesso è l’ estirpazione e con conseguente incenerimento del
materiale di risulta facendo molta attenzione a non disperdere le uova. Possibile,
inoltre, sottoporre le piante contigue a misure di profilassi effettuando ripetuti
trattamenti localizzati con insetticidi e fungicidi, avendo cura di bagnare a fondo la
parte interna della corona apicale. Ricordando, inoltre, che sono da evitare
assolutamente gli interventi cesori nelle piante in buono stato vegetativo e non
infestate poiché le ferite costituiscono siti preferenziali per l’ovideposizione del fitofago
e
punti
di
ingresso
di
numerosi
agenti
patogeni.
Una volta rilevata la presenza di larve all’interno della palma si deve procede
all’abbattimento facendo molta attenzione a non disperdere nell’ambiente circostante
uova, larve o adulti. Il semplice taglio e il carico del materiale sezionato su un
autocarro per il trasporto e lo smaltimento alla pubblica discarica, deve essere sempre
evitato! In questo modo rischiamo che qualche adulto sfugga oppure uova o larve
possano portare a termine il ciclo e infestare altre palme in luoghi più lontani. Si
raccomanda quindi di eseguire il taglio delle foglie e delle parti di stipite con cautela,
raccogliere e rinchiudere in teli di plastica tutte le parti ( soprattutto per il trasferimento
in altro luogo) e distruggere con il fuoco tutta la risulta vegetale.
Fine - prima lezione - secondo modulo.
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96
Il manuale della guardia ambientale volontaria
2.2.1 CACCIA
Il bracconaggio
Con il termine bracconaggio ci riferiamo alla caccia (più raramente anche alla pesca)
di frodo, ovvero a qualsiasi attività che viola le normative
vigenti che tutelano il patrimonio faunistico terrestre.
Rientriamo nel termine di bracconaggio nel momento in
cui si effettua l’attività venatoria in particolari situazioni;
quali:
•
la caccia fuori stagione,
•
la caccia fatta senza un'opportuna licenza di porto d’armi,
•
la caccia senza apposito tesserino rilasciato dalla Regione di competenza,
recante il calendario dell’attività venatoria e gli ambiti territoriali predisposti,
(art. 12 comma 12)
•
la caccia su terreni privati, o la caccia di animali che appartengono a qualcun
altro, o per i quali qualcun altro ha legalmente il diritto esclusivo di caccia,
•
la caccia di animali che appartengono a specie protette, perché in pericolo di
estinzione,
•
la caccia e la pesca effettuate usando tecniche illegali (uso di esplosivi, uso di
veleni, pesca con autorespiratori, raccolta dei datteri di mare).
Di conseguenza si conia il termine “ bracconiere”, e si riferisce a persone che rubano
fauna a rischio della stessa e delle aree protette, come ad esempio nei parchi
nazionali. Al fine di proteggere la nostra fauna e regolare l’attività venatoria è stata
elargita la Legge -quadro n° 157/92. Composta da 37 articoli in merito, definisce le
categorie di mammiferi e uccelli protette, il metodo venatorio da appostamento fisso e
da richiami vivi, regolamenta la tassidermia imbalsamazione e detenzione delle
specie, i regolamenti per il rilascio della licenza, la detenzione ed il porto d’armi, le
specie cacciabili e le stagioni di caccia. Il fondamento della Legge Quadro viene
espresso ai sensi dell’art. 1 comma 1, così riportato.
• Art. 1 comma _ La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed
è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale .
• Art. 2 comma_ Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela alla
presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono
popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale
libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il
profilo sanzionatorio le seguenti specie:
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97
Il manuale della guardia ambientale volontaria
i mammiferi: lupo, sciacallo, dorato, orso, martora, puzzola, lontra, gatto selvatico,
lince, foca monaca, cervo sardo, camoscio d’Abruzzo, tutte le specie di cetacei;
gli uccelli: marangone minore, marangone dal ciuffo, tutte le specie dei pellicani,
tarabuso, tutte le specie di cicogne, spatola, mignattaio, fenicottero, cigno reale,
cigno selvatico, volpoca, fistione turco, gobbo rugginoso, tutte le specie di rapaci
diurni, pollo sultano, otarda,gallina prataiola, gru, piviere tortolino, avocetta,
cavaliere d’Italia, occhione, pernice di mare, gabbiano corso, gabbiano corallino,
gabbiano roseo, sterna zampenere, sterna maggiore, tutte le specie di rapaci
notturni, ghiadaio marina, tutte le specie di picchi, gracchio corallino;
tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzionali internazionali o
apposito decreto del Presidente del consiglio dei Ministri indicano come minacciate
di estinzione;
• Art. 3 comma_ E’ vietata in tutto il territorio internazionale ogni forma di
uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il
prelievo di uova, nidi o piccoli nati. (tranne a scopo di studio o ricerca
scientifica art. 4).
• Art. 18 comma _ Specie cacciabili e periodi di attività venatoria. Ai fini
dell’esercizio venatorio è possibile abbattere esemplari di fauna selvatica
appartenente alle specie e per i periodi sotto indicati:
specie cacciabili della terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia,
tortora, merlo, passera mattugia, passera oltremontana, allodola, starna,
pernice rossa, pernice sarda, lepre comune, lepre sarda, coniglio selvatico,
minilepre;
specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: cesena,
tordo bottaccio, tordo sassello, fagiano, germano reale, folago, gallinella
d’acqua, alzavola, canapiglia, porciglione, fischione, codone, marzaliola,
mestolone, moriglione, moretta, beccaccino, colombaccio, frullino, fringuello,
peppola, combattente, beccaccia, corvo, cornacchia nera, pavoncella,
cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, volpe;
specie cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre: pernice bianca, fagiano di
monte, cotunice, camoscio alpino, capriolo, cervo, daino, muflone, lepre bianca;
specie cacciabili dal 1 ottobre al 31 dicembre o dal 1 novembre al 31 gennaio: il
cinghiale.
Inoltre, la zoologia indica al momento il quadro aggiornato delle specie in base alla
seguente appartenenza:
a) quelli «particolarmente protetti» che non potranno mai diventare cacciabili.
b) quelli protetti in via «ordinaria» che non sono cacciabili perché non
compresi nell'elenco.
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98
Il manuale della guardia ambientale volontaria
c) quelli protetti in via «ordinaria» che in certi periodi dell'anno perdono il
regime di protezione e si trasformano in specie cacciabili, per tornare classe
protetta nei momenti, nei periodi e nei luoghi di caccia chiusa.
Si hanno ILLECITI PENALI quando si esercita la caccia in periodo di divieto generale,
intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata ai sensi dell’art. 18. Si
cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco ai sensi dell’ art.2. Per chi
esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve
naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento, nei parchi e giardini
urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive; per chi esercita la caccia nei giorni di
silenzio venatorio; chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da
aeromobili; chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione
della legge.
Pene raddoppiate se trattasi di fauna «superprotetta».
Per chi esercita la caccia con omesso versamento della tassa di concessione
governativa. Se la violazione è nuovamente commessa per chi esercita la caccia in
violazione degli orari consentiti. Se la violazione è nuovamente commessa. La
vigilanza al rispetto della suddetta normativa viene effettuata da agenti di polizia
giudiziaria e pubblica sicurezza, alle guardie volontarie di associazioni venatorie,
agricole e di protezione ambientale nazionale, di conseguenza:
•
Guardie ittiche (guardia pesca)
•
Guardie venatorie (guardiacaccia)
•
Guardie ambientali e/o ecologiche
•
Guardie zoofile
•
Guardie delle aree naturali protette (guardia parco)
Entro il mese di maggio di ciascun anno a decorrere dal 1993 viene trasmesso un
rapporto informativo al Ministero dell’agricoltura e delle foreste sull’attività di vigilanza
svolta, entro il mese di ottobre di ciascun anno vigilanza vengono inviati al Parlamento.
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99
Il manuale della guardia ambientale volontaria
2.2.2 GUARDIA ZOOFILA
PROFILO STORICO/GIURIDICO
Le Guardie Zoofile svolgono anzitutto opera di prevenzione e repressione contro il
maltrattamento degli animali. Affiancando gli organi pubblici nella vigilanza
sull’osservanza delle leggi e regolamenti relativi
–
alla protezione degli animali,
–
alla difesa del patrimonio zootecnico,
–
faunistico ed
–
ambientale.
•
Art. 377 della L. 20 marzo 1865 allegato F,riportato all’art 56 del R.D. 11 luglio
1913 n. 959 (testo unico sulla navigazione interna);
•
Art. 149 del R.D. 8 maggio 1904, n.368 (regolamento sulle bonificazioni delle
paludi e dei terreni paludosi);
Nel corso dei decenni i campi di intervento delle guardie particolari giurate sono
diventate sempre più numerosi:
•
Art. 7 L. 12 giugno 1913, n.611, provvedimenti per la protezione degli animali;
•
Art. 46 R.D. 16 maggio 1926 n. 1126;
•
Regolamento per l’applicazione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267
legislazione in materie di boschi e dei terreni montani;
•
Art. 30 R.D. 8 ottobre 1931 n. 1604, modificato dal R.D. 11 aprile 1938, n.1183;
•
Art. 217 R.D: 11 dicembre 1933, n. 1775, dispozioni di legge sulle acque;
•
Art. 68 R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, norme per l’esercizio della caccia;
•
Legge 16. 12. 85 n. 752, legge sulla raccolta e vendita dei tartufi;
•
DPR 14 luglio 1995, n. 376, vigilanza sulla raccolta e commercio dei funghi.
La legislazione regionale ha arricchito notevolmente i campi di intervento delle guardi
giurate e il loro riconoscimento è fatto dal prefetto con speciale decreto quindi
svolgevano funzioni di pubblica sicurezza.
•
Legge 11 aprile 1938 n. 612, riconoscimento “Ente Nazionale Fascista per la
Protezione degli Animali”
•
Legge 19 maggio 1954, n. 303 “Modificazione all’ ordinamento dell’ Ente
Nazionale Fascista per la Protezione degli Animali”
Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land
100
Il manuale della guardia ambientale volontaria
•
DPR 31 marzo 1979, l’ Enpa perde molte funzioni che sono passate ai comuni
singoli o associati, ed alle comunità montane sulla vigilanza e osservanza delle
leggi e dei regolamenti relative alla protezione degli animali ed alla difesa del
patrimonio zootecnico.
•
Legge 14 agosto, n. 281, legge quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo, le regioni devono organizzare corsi di
aggiornamento o formazione per le guardie zoofile volontarie che collaborano
con le unità sanitarie locali e con gli altri enti locali;
•
Infine il D.L. 30 dicembre 1992, n. 532 in attuazione della direttiva 91/628/CEE
relativa alla protezione degli animali durante il trasporto, prevede una pluralità
di soggetti associativi che possono svolgere questa particolare attività di
vigilanza.
•
Sono diverse le regioni che, hanno previsto e disciplinato le funzioni di guardia
zoofila volontari. Il riferimento quasi sempre la “legge sul randagismo”
all’interno della quale sono state inseriti appositi articoli sulla vigilanza zoofila.
•
Per la Campania L.R. N. 16 del 24/11 2001.
PRINCIPALI SETTORI D’INTERVENTO
•
Controlli sull’anagrafe canina,sugli abbandoni,sulle malattie infettive e sulla
situazione del randagismo periferico;
•
Controllo delle colonie feline tutelate dalla legge dello stato;
•
Prevenzione e repressione delle infrazioni al regolamento di polizia urbana e
rurale per quanto riguarda gli animali e il comportamento dei loro padroni o
gestori;
•
Controlli su fiere e mercati;
•
Trasporti di animali, intendendo sia i trasporti commerciali che il trasporto di
animali di affezione da parte di privati, per curare il rispetto delle norme vigenti;
•
Controllo degli allevamenti
•
Interventi in caso di dispute condominiali riguardanti animali.
•
Servizio informativo di consulenza legale.
Poiché non avrebbe senso proteggere gli animali dalla violenza diretta e lasciarli
indifesi contro il degrado ambientale hanno il compito di rilevare tutte le alterazioni
dell’ecosistema, ed in particolare:
•
Scarico di rifiuti fuori orario e fuori dai cassonetti;
•
Scarico di rifiuti speciali e/o nocivi;
Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land
101
Il manuale della guardia ambientale volontaria
•
Discariche abusive;
•
Depauperamento delle aree verdi, uso indiscriminato di pesticidi;
•
Violazione della tutela dei parchi e giardini comunali;
•
Accensione di fuochi;
•
Scarichi inquinanti nei fiumi;
•
Abusi edilizi.
ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE DEL MALTRATTAMENTO
In base all’art. 727 c.p. si intende per maltrattamento non solo violenza fisica (ferite,
mutilazioni, bastonate ecc.), ma soprattutto maltrattamento ambientale e biologicocomportamentale che può non avere nessuna conseguenza a livello di lesione fisica
sull’animale, ma che si concretizza comunque in una sofferenza, in una mutilazione
etologica ed operativa a livello vitale dell’essere in questione. Il maltrattamento è un
reato comune di competenza di tutta la polizia giudiziaria e non richiede una
particolare conoscenza tecnica essendo sufficiente il bagaglio culturale e l’esperienza
degli operatori di polizia. Verificare le condizioni complessive in cui sono tenuti gli
animali e valutare, di conseguenza, se siano state rispettate le leggi naturali biologiche
che riguardano quel tipo di animale. Scrupolosità e precisione nella stesura degli atti e
nella formulazione del capo d’accusa, indicando quale aspetto dell’Art. 727 si ritiene
sia stato violato.
LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 24-11-2001
•
Disciplina il controllo del randagismo;
•
Obblighi dei proprietari o detentori di animali d’affezione;
•
Misure di protezione;
•
Istituzione anagrafe canina;
•
Competenze delle Aziende Sanitarie Locali, dei Comuni e delle Comunità
Montane;
•
Istituzioni di rifugi e ricoveri municipali per cani;
•
Cani ospitati presso le strutture private;
•
Istituzione del cane di quartiere;
•
Protezione dei gatti in libertà;
•
Trasporto e vendita di animali d’affezione;
•
Educazione e formazione;
Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land
102
Il manuale della guardia ambientale volontaria
•
Contributi regionali;
•
Istituzione delle guardie zoofile;
•
Istituzione albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali;
•
Sanzioni e ammende;
•
Indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvatichiti;
•
Istituzione commissione per i diritti degli animali.
DECRETO LEGISLATIVO del 1992
Il decreto si pone sulla stessa linea della L. 222/73 e del D.P.R. 624/82 in materia di
trasporto internazionale. Il legislatore, nel recepire i contenuti della direttiva CEE,
affida il controllo del benessere degli animali ai posti di ispezione frontaliera e alle
Unità Sanitarie Locali. Questi ultimi vigileranno sull'idoneità delle condizioni di viaggio
e sul rispetto delle esigenze delle singole specie destinate al trasporto, nonché sulla
identificazione e registrazione degli stessi. Dovranno accertarsi che gli animali siano
corredati dei documenti previsti dalla normativa comunitaria e che consentono
all'autorità competente di controllare l'origine ed individuare il proprietario dell'animale,
il luogo di partenza e quello di destinazione, la data e l'ora di partenza. Chiunque
constati che durante il trasporto non sono state rispettate le disposizioni del decreto,
può informare l'autorità competente del luogo in cui è stato accertato il fatto e
quest'ultima potrà prendere i provvedimenti del caso. Il presente decreto si applica al
trasporto di:
•
Solipedi domestici ed animali domestici della specie bovina, ovina, caprina e
suina;
•
Pollame, volatili e conigli domestici;
•
Cani e gatti domestici;
•
Altri mammiferi e volatili;
•
Altri animali vertebrati e animali a sangue freddo.
Tale decreto non si applica:
•
Ai trasporti privi di qualsiasi carattere commerciale e ad ogni singolo animale
accompagnato da una persona fisica che ne ha la responsabilità;
•
Ai trasporti di animali domestici da compagnia che accompagnano il loro
padrone in un viaggio privato.
Soccorso ad animali
Questo servizio viene svolto da operatori volontari che su segnalazione dei cittadini
provvedono al recupero di animali feriti o in stato di pericolo ed alle loro successive
Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land
103
Il manuale della guardia ambientale volontaria
cure tramite l'aiuto di personale veterinario che collabora con l'ENPA. I volontari sono
muniti di mezzi debitamente allestiti e del materiale piu' idoneo per lo svolgimento dei
servizi.
Nuclei Guardie Zoofile
Presso molte sedi sono in funzione Nuclei di Guardie Zoofile che si occupano della
prevenzione e della repressione delle infrazioni alle norme poste a tutela degli animali
e dei loro diritti. La loro competenza e' estesa a tutte le leggi e regolamenti in materia
di caccia, pesca, maltrattamenti, importazione di animali esotici, macelli ed ogni altro
settore
ove
vi
sia
presenza
di
animali.
Il corpo nazionale delle Guardie Zoofile e' stato istituito nel 1938 con funzioni di
pubblica sicurezza, alle dirette dipendenze del Ministero dell'Interno.
Nel 1979, con il passaggio dell'ENPA da Ente di diritto pubblico ad Ente di diritto
privato veniva sciolto il corpo nazionale delle Guardie Zoofile. Esso e' stato ricostituito
nel settembre 1986: le guardie zoofile perdono le funzioni di Pubblica Sicurezza ed
assumono la qualifica di guardie giurate con funzioni di Polizia Giudiziaria.
L'organico nazionale e' composto di 1293 unita', di cui 52 nella provincia di Torino.
Per diventare guardia zoofila si deve frequentare un corso della durata di sei mesi,
terminato il quale l'aspirante guardia deve sostenere un esame. Successivamente
sara' cura della Presidenza nazionale richiedere il rilascio del decreto prefettizio,
ottenuto il quale la guardia diventera' operativa dopo il giuramento presso la Procura.
Collaborazione con le forze di Polizia
Ove non sia possibile disporre di un Nucleo di Guardie Zoofile, nell'ambito di
perquisizioni ed accertamenti svolti dalle forze dell'ordine l'ENPA fornisce personale
che agisce in qualita' di tecnico del settore per la conoscenza delle varie normative ed
il riconoscimento delle specie animali. Gli animali sequestrati vengono spesso affidati
all'ENPA che provvede alle loro cure e - quando possibile - alla liberazione in natura.
Previsione e pianificazione di interventi
Quando l'eventuale sovrapopolazione di animali randagi sul territorio urbano crea
fenomeni di incompatibilita' e di intolleranza l'ENPA pianifica e svolge interventi in
collaborazione con le USSL locali. Tramite la mappatura delle colonie di animali e la
sterilizzazione di parte dei soggetti presenti si cerca di ottimizzare le condizioni di vita
delle popolazioni di gatti randagi e colombi torraioli che vivono negli agglomerati
urbani.
Gestione di rifugi ed ambulatori veterinari
In diverse città italiane l'ENPA si occupa della gestione di rifugi presso i quali vengono
ricoverati e curati gli animali abbandonati e randagi in attesa di una adozione. Inoltre
l'ENPA dispone di ambulatori veterinari dove sono curati gli animali recuperati nei
Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land
104
Il manuale della guardia ambientale volontaria
servizi di soccorso e presso i quali i cittadini possono recarsi con i loro animali avendo
la garanzia di potersi rivolgere ad un ente che non persegue fini di lucro.
Negli ambulatori si svolge inoltre una costante opera di informazione sulle
problematiche connesse ad un corretto rapporto con gli animali e sulle pratiche che
l'ENPA ritiene corretto diffondere (sterilizzazione) e su quelle che vanno decisamente
rifiutate (taglio delle orecchie e della coda, deungulazione dei felini,etc.).
Promozione di campagne di sensibilizzazione
L'ENPA si occupa della realizzazione di campagne d’informazione sui diritti degli
animali, l'educazione al loro rispetto ed i doveri nei loro confronti. I temi trattati hanno
riguardato tra l'altro il fenomeno del randagismo ed i problemi connessi, la
sterilizzazione degli animali da compagnia e l'abbandono. L'ENPA ha inoltre fornito il
proprio aiuto in molte campagne referendarie nazionali e regionali sui temi di maggior
interesse protezionistico.
LA GUARDIA ZOOFILA COME PUBBLICO UFFICIALE
La difesa degli animali e del loro ambiente richiede spesso interventi rapidi e concreti.
Le associazioni animaliste e ambientaliste possono concorrere direttamente alla tutela
di tali beni anche attraverso le loro guardie zoofile o ecologico-venatorie volontarie.
La parola “zoofilia”, in realtà, rimanda ad una tradizione culturale viene usata in diritto
per indicare una precisa categoria di soggetti incaricati di accertare e reprimere
determinati tipi di illeciti. Le mansioni comportano l’esercizio di delicate funzioni che se
non eseguite correttamente, o peggio, se violate, oltre ad esporre la guardia ad una
severa e giusta censura penale, getta un velo di incredibilità su tutto il mondo
associativo animalista e/o ambientalista. Si è sviluppata, a partire dalla nascita dello
Stato unitario, una ricca serie di leggi che affidano la vigilanza anche a soggetti
giuridici aventi la qualifica di guardie particolari giurate.
Già l’art. 377 della L. 20 marzo 1865, allegato F, riportato all’art. 56 del R.D. 11 luglio
1913, n. 959, testo unico sulla navigazione interna attribuì a “qualsiasi agente giurato
della pubblica amministrazione”
funzioni di accertamento delle relative infrazioni. Inoltre, l’art. 149 del R.D. 8 maggio
1904, n. 368. Regolamento per l’esecuzione del T.U. sulle bonificazioni delle paludi e
dei terreni paludosi affidò incarichi di vigilanza anche a “qualsiasi agente giurato
dell’Amministrazione dello Stato, delle Province, dei Comuni
e dei Consorzi” (cfr. Cass. 19 maggio 1938, Riv. dir. pen. 1939, p. 105 che riconosce
la qualità di pubblico ufficiale per la guardia giurata ).
Alla guardia zoofila volontaria va riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale, ai sensi
dell’art. 357 c.p., in quanto essa è chiamata dall’ordinamento, a seguito di specifica
investitura amministrativa, ad esercitare poteri che attengono alla potestà regionale
con riguardo alla tutela degli animali.
L’attività delle guardie zoofile può essere tripartita in attività preparatoria, diretta
all’acquisizione della notitia criminis o dell’illecito amministrativo e alla relativa
comunicazione all’Autorità competente; sussidiaria, finalizzata alla conservazione dello
stato dei luoghi e delle cose; sostitutiva, quando è esercitata in via d’urgenza con uso
dei poteri autoritativi, o diretti al sequestro amministrativo di cose e/o animali.
Dal corso di Guardie Ambientali Volontarie organizzato dall’Associazione South Land
105
Il manuale della guardia ambientale volontaria
In quanto pubblico ufficiale incaricato di accertare determinati illeciti, può
legittimamente chiedere i documenti di riconoscimento ad una persona che per motivi
di servizio è opportuno identificare (il proprietario del cane non tatuato, colui che ha
abbandonato un gatto, ecc.); può e deve procedere alla stesura dei relativi verbali, e
può adottare tutte quelle procedure ritenute idonee per far osservare la normativa di
propria competenza (ad esempio, intimare al proprietario di togliere il cane da una
oggettiva e concreta detenzione di estrema cattività, chiedere l’intervento del Servizio
Veterinario per quanto di competenza, ecc.). Le guardie zoofile volontarie, essendo tra
gli organi incaricati alla vigilanza e al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la
cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma di denaro, sono titolari dei poteri previsti all’art. 13, primo e secondo
comma della legge 24 novembre 1981 n.689. Ricordiamo che la 689/81 è la legge di
riferimento per tutti gli illeciti amministrativi e non si applica solo laddove esistono
disposizioni diverse. In pratica le guardie zoofile per l’accertamento
delle violazioni di rispettiva competenza, possono:
a) Assumere informazioni.
Non sarebbe sbagliato parlare di attività investigativa sui generis, che si concretizza
nella raccolta di notizie, dati, fatti, circostanze, e in generale di tutte quelle conoscenze
che possono concorrere alla formazione di informazioni utili per l’accertamento delle
violazioni di propria competenza. Ovviamente l’assunzione di informazioni non deve
travalicare i limiti imposti dalla normativa. È bene ricordare che si tratta di accertamenti
amministrativi e non penali, le informazioni possono servire per individuare gli autori di
una determinata violazione amministrativa, ma non assumere valore probatorio per un
eventuale procedimento penale connesso.
b) Procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora.
Si tratta della possibilità di esercitare funzioni molto delicate che richiedono massima
prudenza e cautela. Innanzitutto bisogna chiarire il concetto di “ispezione”, che
erroneamente e spesso è confuso con quello di “perquisizione”. L’ispezione va intesa
come attività di controllo finalizzata alla verifica di determinate situazioni in atto e
all’eventuale presenza di cose la cui detenzione integra una violazione amministrativa.
La perquisizione, invece, è un mezzo di ricerca della prova dell’ambito penale,
disposto qualora vi sia fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il
corpo del reato o cose pertinenti al reato, o che tali cose si trovino in un determinato
luogo. Nel corso dell’ispezione, il pubblico ufficiale si deve limitare al “controllo visivo”
della situazione e non può procedere alla ricerca di cose, rovistando, ad esempio, in
cassetti, armadi, ecc. L’ispezione consente di “osservare”, ma non di “cercare”, può
“vedere”, ma non “frugare”.In ogni caso l’ispezione deve avvenire senza danno a cose
e persone e nei luoghi diversi dalla “privata dimora”. Rientrano nel concetto di privata
dimora non solo le abitazioni, gli uffici, i garage, ma qualunque luogo liberamente
adibito ad uso domestico in modo definitivo o temporaneo, indipendentemente dalle
attività che ivi si esercitano e dalla continuità dell’utilizzo.è “privata dimora” il luogo
destinato permanentemente o provvisoriamente all’esplicazione della vita privata o
dell’attività lavorativa.
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106
Il manuale della guardia ambientale volontaria
c)Fare rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica.
Si tratta di operazioni finalizzate all’accertamento delle violazioni amministrative e che
possono essere utilizzate come prova della violazione. È legittima, quindi, la condotta
della guardia zoofila che fotografa gabbie non a norma contenenti animali, nel corso di
un controllo in un negozio, perché tale operazione è finalizzata all’accertamento di un
illecito di propria competenza.Procedere al sequestro cautelare delle cose che
possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il
Codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
2.2.3 SERPENTI
Approfondiamo questa tematica perché la conoscenza degli animali presenti in natura
ci dà la possibilità di poter muoverci nelle montagne, nei parchi, nelle rive dei fiumi, in
maniera molto più fiduciosa. Così come per i funghi eduli o velenosi approfondiamo la
nostra conoscenza sulla famiglia dei rettili:
E’ indispensabile sapere che i serpenti sono necessari all’equilibrio della natura sia
come prede che come predatori, anche solo per la caratteristica che sono dei grandi
divoratori di topi, portatori di svariate malattie per l’essere umano. Proprio per questa
loro indispensabilità nell’ecosistema umano la Convenzione di Berna (1979), recepita
in Italia con la Legge 503/1981, si protegge, si va a tutelar ,gran parte dei serpenti
(compresa la vipera dell’orsini). La caratteristica principale di un serpente è il modo di
utilizzare la lingua bifida (biforcuta), essa rappresenta, inoltre, per i serpenti un organo
del tatto, dell’olfatto in modo sintetico possiamo arrivare alla conclusione che un
serpente senza lingua non potrebbe vivere. Tutti i serpenti sono velenosi, ma solo le
vipere iniettano il veleno con il dente canalicolato. Il loro veleno fa coagulare il sangue,
si ricorda che bastano 25mg. per uccidere un uomo. I serpenti sono caratterizzati da
tre parti fondamentali del loro essere:
1. La testa
2. La coda
3. La pupilla
Possono avanzare in due diversi modi
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107
Il manuale della guardia ambientale volontaria
La Vipera : come i bruchi – lenta
Il Colubro: a zig-zag veloce.
Biscia o natrice:
Agile e abile nuotatrice,diurna e notturna,
si ciba di girini, insetti, rane, tritoni,
occasionalmente di pesci. Di fronte ad un
pericolo persistente o in caso di cattura
sceneggiata inizia a tremare violentemente, poi si rovescia sul dorso, ruota le pupille
verso il basso, spalanca la bocca e lascia penzolare la lingua, emettendo saliva mista
a sangue. Fa finta di essere morta, rimane immobile, anche per mezz’ora, appena il
pericolo si allontana, in pochi secondi si dà alla fuga.
Biacco: aggressivo, mordace, irritabile, assale anche se
non molestato (non attacca mai l’uomo), agilissimo e veloce
è il più rapido si arrampica senza difficoltà sugli alberi, ha
abitudini diurne; abita località aride e sassose, prati greti e
torrenti.Si ciba di topi, lucertole,uccelli di nido, sauri, anfibi,
insetti e serpenti (anche della sua stessa specie).
Cervone:
Raggiunge la lunghezza anche di 2 mt. E ½. Qundo averte
la presenza dell’uomo fugge in modo non precipitoso.
Presenta un’indole timida e mai aggressiva è mite e
addirittura socievole, partecipa alla processione di San
Domenico a Cucullo in Abruzzo.
Sale con facilità sugli alberi, infatti si nutre anche di uccelli di
medie dimensioni, oltre ai piccoli mammiferi, ha abitudini
diurne.
Vipera comune o Aspide:
Vive in zone aperte ed assolate saie, margini dei boschi,
Si nutre di topi, di sauri e insetti,
Attiva quasi sempre di sera e di notte
Con un morso inietta 5 mg. di veleno.
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108
Il manuale della guardia ambientale volontaria
La vipera ha carattere pauroso e timido e quasi sempre fugge all’avvicinarsi dell’uomo,
non è aggressiva ed attacca solo per difendersi, necessità di bere ogni giorno per
questo utilizza la rugiada senza peraltro abbandonare il suo areale.
Marasso:
Il veleno del Marasso è il più tossico per il sistema nervoso ma la
sua quantità di veleno iniettata con un morso è ridotta solo 3.5
mg. Attivo principalmente di notte ed al mattino, si ciba di roditori,
uccelletti, lucertole, rane, lombrichi. Abita solitamente al margine
dei boschi e nelle radure, sembra preferire le tagliate, presente
anche nei prati con erba molto alta, è presente esclusivamente
nella zona alpina.
Vipera dell’Orsini:
Piccola ed innocua per l’uomo attacca solo se
disturbata,
rivelando
un
temperamento
irascibile e mordace, la sua presenza rileva
l’assenza di lucertole o di altri serpenti è preda
della coturnice, si nutre principalmente di
cavallette. Abita le praterie culminanti
dell’Appennino Meridionale.
La Vipera dal Corno:
La più pericolosa delle vipere italiane vive in Italia solo in
Friuli.
Pronto soccorso contro il morso di Vipera, in mancanza di siero.
Accertare che il morso sia di vipera (due puntini rossi distanti tra loro circa 1 cm.).
L’assorbimento del veleno agisce entro una ventina di minuti . Legare l’arto a monte
della ferita per rallentare la circolazione del sangue, attenzione a non effettuare una
legatura molto stretta. L’infortunato deve stare sdraiato, praticare un taglio ad x su
ognuno dei due forellini con una lama sterilizzata (bastano 4/5 fiammiferi) , premere
con le dita lateralmente cercando di far sanguinare abbondantemente (mai succhiare
con la bocca) lavora con acqua perché il veleno è solubile con essa mentre con
l’alcool reagisce sviluppando sostanze tossiche, recarsi in seguito al pronto soccorso.
Evitare allarmismi inutili, agitarsi fa aumentare la circolazione del sangue accelerando
la distribuzione del veleno. Recandosi nell’arenare di persistenza delle vipere basta
adottare alcune norme di prudenza:
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109
Il manuale della guardia ambientale volontaria
• calzare scarponi,
• calzettoni,
• pantaloni lunghi,
non infilare mai le mani tra l’erba o tra i sassi, senza prima aver guardato
accuratamente intorno. Di solito la vipera o è lì immobile a prendere il sole o è già
fuggita non sta ad aspettare per mordere lo fa solo se le mettiamo, un piede sopra, se
la urtiamo, se la sfioriamo con una mano se , a suo giudizio,
costituiamo un pericolo.
Le sue caratteristiche: testa vagamente triangolare e a punta negli
altri serpenti ha forma di ovulo, pupille degli occhi schiacciate e
verticali anzichè rotonde
IL MORSO DELLA VIPERA
-Il veleno viene iniettato tramite due acuminati
denti scanalati. -Quando la vipera morde, si ha la
fuoriuscita del veleno che, percorrendo le
scanalature dei denti, penetra nei tessuti della
vittima.Il morso della vipera è facilmente
riconoscibile: lascia sulla cute due buchi distanti
fra loro circa 1 centimetro - un centimetro e
mezzo, seguiti da una serie di forellini più piccoli.
La vipera vive in un ambito territoriale abbastanza
stretto: presenta un raggio d’azione massimo di
150-200 metri per procurarsi il cibo. Il rifugio della
vipera è di solito un buco nel terreno
abbandonato
da
topi
e
talpe
che termina in una zona sotterranea abbastanza
ampia a circa 30-50 cm di profondità. Gli accoppiamenti avvengono da aprile a
maggio, una volta l’anno. Alla nascita i piccoli sono autosufficienti ed in grado di
cacciare da soli con il proprio veleno. La vipera è un essere vivente a sangue freddo,
non dotato quindi di temperatura propria. Il ciclo annuale di attività della vipera è di due
periodi: la latenza invernale e l’attività estiva collegati da due fasi di transizione
primaverile ed autunnale. La vipera partorisce per terra, su di un albero non sarebbe
comodo partorire delle enormi uova da cui cominciano a spuntare i piccoli. La vipera è
immune al proprio veleno, infatti quando caccia un topo, lo morde e quando è
paralizzato dal veleno lo inghiotte. La vipera quando morde affonda i suoi denti più di
una volta per favorire una buona penetrazione dei denti ed iniettare il veleno alla preda
o
al
nemico
per
difesa.
Se puntate una vipera con un bastone non sulla testa, questa morderà il bastone e
trovandolo duro morderà ripetutamente alla ricerca di una parte tenera come carne e
voi sul bastone avvertirete colpi velocissimi come se fosse un piccolo martello
pneumatico.
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110
Il manuale della guardia ambientale volontaria
Il siero antivipera è stato ritirato dal commercio già da parecchio tempo in quanto
era molto deperibile e doveva essere conservato al di sotto dei 4°C . Soprattutto non
andava iniettato a persone allergiche perché poteva causare gravi shock anafilattici e
quindi arresto cardiaco non dovuto al veleno, bensì all'antidoto. Il siero oggi è presente
solo al pronto soccorso dell’ospedale e viene iniettato solo in casi estremi cioè bambini
o persone già malate o morse da una grossa vipera, negli altri casi si effettuano altre
cure.
2.2.4 FRANTOI
Sono molteplici le normative a cui si può far riferimento per la problematica dei reflui
oleari, a seconda che essi rientrino nel regime dei rifiuti (decreto Ronchi) o degli
scarichi (normativa sulla tutela delle acque). La crescente massa di materiale organico
prodotto dall’attività di estrazione olearia pone il problema dello smaltimento. Infatti,
durante la stagione della raccolta, vengono prodotti più di 30 milioni di residui oleari,
sia allo stato liquido (acque di vegetazione) che allo stato solido (sanse).
I reflui oleari sono caratterizzati da un alto carico inquinante hanno complessi organici
difficilmente biodegradabili e se rilasciati nell’ambiente senza l’adozione di procedure
specifiche possono provocare effetti dannosi all’ecosistema.
Inoltre è da tener presente che lo smaltimento controllato dei residui oleari –
ammesso dalla normativa vigente – presenta aspetti controversi, la disciplina giuridica
al riguardo può essere così composta da:
•
norme superate ma ancora operanti;
•
normativa in vigore;
•
e normativa in attesa.
In questo frangente abbiamo cercato di “Razionalizzare” l’articolata disciplina giuridica
vigente elencando tutta la normativa che interviene nella fattispecie:
9 Direttiva 91/271/CEE sulle acque reflue urbane e sulla protezione delle
acque dall’inquinamento dai nitrati agricoli.
9 Recepita dal D. Lgs del 2000 per utilizzo agronomico delle acque di
vegetazione dei frantoi oleari e zootecnici .
9 Ex L. n. 574 del 1996 nonché delle acque reflue provenienti da piccole
aziende agricole ed agroalimentari.
9 Artt. 38 e 28 del D. Lgs. N. 152 del 1999 e succ. modifiche.
9 Decreti Legislativi n. 143/1997 e n. 112/1998 emanati per il conferimento
delle competenze dello Stato alle Regioni in attuazione della L. N. 59/1997 e
della L. Costituzionale n.3 del 2001.(Subordinazione di tutte le normative
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111
Il manuale della guardia ambientale volontaria
all’applicazione delle disposizioni regionali vigenti secondo quanto previsto
dall’art 62 della stessa 152/1999).
9 La L. R.
Della Campana n. 37/1986 che prevede autorizzazione e
valutazione di impatto ambientale per i reflui derivanti dai frantoi oleari.
9 La gestione dei rerflui come rientranti nel concetto di “riiuto”, previstodal D.
Lgs. N. 22/1997 (c.d. dec. Ronchi) determinante la L. n. 178 del 2002.
9 Tra i soggetti competenti alla pianificazione urbanistico/territoriale anche le
Autorità di bacino previste L. N. 183/1989 e richiamati dalla 152/1999, (come
strumento centrale nella tutela dell’assetto idrogeologico del territorio e delle
sue risorse idriche, contro gli inquinamenti).
Per muoverci consapevolmente in questo groviglio di norme conviene avvicinare la
materia strategicamente, partendo proprio dalle sanzioni previste per arrivare ad
avere le idee più chiare in merito.
Sanzioni amministrative e penali.
1.1 Ai sensi dell’art. 38 della 152/1999
Chiunque effettui l’utilizzazione agronomica al di fuori dei casi previsti o non
ottemperi al divieto o all’ordine di sospensione impartito è punito con ammenda
da 1000 € o con arresto fino ad un anno.
2.1 L’art. 36 della 152/1999
Riguarda lo smaltimento dei rifiuti liquidi in impianti di trattamento di acque
reflue urbane . Prevede che il gestore di impianti di acque reflue può essere
autorizzato allo smaltimento di rifiuti liquidi mentre il produttore e il trasportatore
sono assoggettati alla normativa prevista dal D.Lgs n. 22/1997 (c. d. Dec.
Ronchi). Questo ci porta a riflettere sul regime di scarichi da non confondere
con quello di rifiuti. La Corte di Cassazione in merito ha distinto il “concetto di
scarico” cioè l’immissione diretta tramite condotta di acque reflue, liquide,
semiliquide convogliabili in acque superficiali, suolo, sottosuolo, rete fognaria;
dalla “utilizzazione a scopo agronomico” del contenuto di uno scarico che
deve sottostare a condizioni autorizzative.
Più sinteticamente:
Quando il collegamento tra fonte di riversamento e corpo ricettore è interrotto,
viene meno il concetto di scarico per far posto alla fase dello smaltimento del
rifiuto, rientrando così nel Dec. Ronchi.
In questo modo le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio delle acque reflue di
vegetazione delle olive provenienti con continuità da frantoi rientrano nel concetto
di smaltimento di “rifiuti” speciali quindi soggetti ad autorizzazione regionale o
provinciale in mancanza di tale autorizzazione si è passibili di arresto o ammenda
(ex art. 51 del D.Lgs. 22/1997).
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112
Il manuale della guardia ambientale volontaria
I reflui oleari tra normativa sulla tutela delle acque e normativa sui rifiuti
La L. 574/1996 prevede che le acque di vegetazione che non hanno subito nessun
trattamento (di additivo, ne usate per la diluizione di paste o il lavaggio degli
impianti) possono essere utilizzate ai fini di spandimento controllato.
E’ nella disciplina ad hoc prevista dalla L. 574/1996 in cui si inserisce il D.Lgs n.
152/1999 in cui è contemplato il concetto di “scarico” rinvenibile anche nel nuovo
D.Lgs n. 258/2000 nella parte che si riferisce alla gestione degli affluenti, (il c. d.
decreto acque bis che si differenzia dalla 152/99 per la parte che prevede la
raccolta in elenchi regionali delle acque reflue assimilabili a quelle domestiche ai
fini autorizzativi).
L’art. 38 del D.lgs 152/1999 prevede lo spandimento ossia l’utilizzazione
agronomica delle acque di vegetazione le cui sostanze nutritive e ammendanti
vengono estese sul terreno. La procedura prevede la presentazione al sindaco di
una relazione tecnica redatta da un agronomo o perito agrario che deve fornire uno
studio sui possibili effetti fitotossici alle colture. Stesse prescrizioni anche per le
sanse umide.
La Legge Regionale della Campania n. 37 del 29 novembre 1986
è stata emanata per realizzare impianti idonei alla depurazione delle acque di
vegetazione dei frantoi oleari, consente due tipi di smaltimento delle acque di
vegetazione:
Richiedono, rispettivamente, il preventivo assenso del Comune o di altro ente
gestore ovvero il conferimento in uno dei sedici impianti ritenuti idonei in seno al
territorio regionale. Debbono essere sottoposti a valutazione d’impatto ambientale
(VIA) da affidare alle unità sanitarie competenti. In assenza di utilizzazione
agronomica le acque di vegetazione possono essere avviate allo scarico nei corpi
ricettori o allo smaltimento. Quindi saranno le Regioni a disciplinare le attività di
utilizzazione agronomica circa le:
•
Modalità e tempi di comunicazione.
•
Procedure di controllo.
•
Eventuali esoneri per attività a basso impatto ambientale.
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113
Il manuale della guardia ambientale volontaria
I criteri e le norme tecniche generali sono adottati con decreto del ministro delle
politiche agricole e forestali di concerto con i ministri: dell'ambiente, dell'industria,
del commercio, dell'artigianato ecc…
Negli ultimi anni si è avuta una depenalizzazione attuata per rafforzare il regime
agevolato per le imprese agricole che ha generato ulteriore confusione. Una
Recente sentenza della Corte di Cassazione detta che:
“gli scarichi derivanti dalla molitura delle olive senza autorizzazione non
costituiscono più reato ai sensi dell’art. 28 della 152/1999 di fatto essa assimila
le acque reflue domestiche alle acque provenienti da imprese di trasformazione
o produzione agricola, la cui materia deve essere proveniente almeno per i 2/3
dall’attività di coltivazione dei fondi di cui si dispone”.
L’art. 45 della 152/1999 rende necessaria l’autorizzazione preventiva per tutti i tipi di
scarico ad eccezione di quelli domestici che recapitano in reti fognarie, nell’osservanza
dei regolamenti previsti da gestore del servizio idrico integrato territoriale. La
depenalizzazione ha riguardato anche l’ambito delle acque reflue industriali, infatti era
prevista sanzione penale per coloro che, senza autorizzazione, superavano i limiti
tabellari previsti. La Corte di Cassazione ha stabilito che lo scarico di acque reflue
industriali superiore ai limiti di legge, anche qualora riguardi scarichi inquinanti, non
costituisce più illecito penale ma illecito amministrativo. In conclusione l’utilizzazione
agronomica in ordine alle acque di vegetazione provenienti da frantoi è volta a
facilitare il riuso di scorie (non contaminate da sostanze aggiunte) e dei residui di
talune lavorazioni. Per il principio della ragionevolezza non vengono assorbite nel
sistema sanzionatorio tutte le fattispecie in cui per dolo o colpa, si verificha un danno
alle acque o alla salute dell’uomo, tale da integrare elementi di distinta previsione di
reato.
2.2. I rifiuti allo stato liquido
Costituiti da acque reflue il cui detentore intende disfarsi senza versamento nei corpi
ricettori e senza utilizzo agronomico, ma avviati allo smaltimento a mezzo di trasporto
su strada (o comunque non canalizzato) rientrano senza dubbio nella normativa dei
rifiuti, il loro smaltimento deve essere autorizzato, (normativa di riferimento il c. d.
Decreto Ronchi n. 22/1997). Diverso è invece il problema dei trasporti finalizzato
all’utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti da piccole aziende agricole,
con utilizzo finalizzato all’applicazione nel terreno di quelle sostanze nutritive. In merito
allo “scarico indiretto” di acque reflue la Corte di Cassazione ha stabilito che si deve
applicare l’apposita autorizzazione prevista dal D.Lgs. 22/1997 sui rifiuti, a ciò si
aggiunge che deve essere autorizzato dall’autorità competente, laddove non si tratta di
rifiuti pericolosi è possibile invece applicare anche procedure semplificate previste dal
D. M. del 1998 che individua i rifiuti non pericolosi fissando metodi per il loro recupero
al di fuori del regime autorizzatorio adottando semplice comunicazione.
Lo stoccaggio
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114
Il manuale della guardia ambientale volontaria
Ai sensi del D.Lgs. N. 22/1997 esso è incluso nelle operazioni di smaltimento
preliminare da intendersi come “provvisorio” quindi, è penalmente irrilevante. Lo
stoccaggio di acque di vegetazione provenienti dalla lavorazione delle olive viene
svolto in vasche all’interno dei frantoi oleari e in vasche di evaporazione è
contemplato dalla L. n. 574/1996 che prevede solo l’obbligo della preventiva
comunicazione. Quindi in conclusione possiamo affermare che l’osservanza rigida del
regime tecnico/amministrativo è stabilito solo per le acque destinate all’utilizzazione
agronomica. In base a quanto esposto è importante che un territorio individui come
proprio valore il riciclo globale del prodotto applicando strumenti maggiormente
garantisti per l’interesse pubblico e quindi per attività di minor impatto ambientale.
Ipotesi di strumenti efficaci per il futuro.
L’autocertificazione preventiva quindi collaborazione traimprenditore che intenda
scaricare e gestore strum. già previsto nel settore alimentare).
Il superamento del c. d. approccio comando/controllo determinante
comportamenti di adesione spontanea alla norma consolidatasi negli usi.
Atti negoziali con la P. A. al fine di una più efficace tutela ambientale (c.d. contratti
agroambientali)
La fissazione di codici di buona condotta agricola applicabili a discrezione degli
agricoltori(peraltro già previsti dalla Direttiva CE 91/676.
Questa semplificazione giuridico-normativa da attuare per il prossimo futuro in merito
al riciclo dei reflui del sistema agricolo industriale sarà utilissima per gli operatori del
settore. Si deve auspicare ad un recupero del prodotto che deve travalicare i confini
del cicli dell’agrarietà per essere inserito in altre filiere e realizzare così fattori positivi
come il recupero e la riduzione dei rifiuti attuando la circolarità di cui abbiamo bisogno
per il recupero delle risorse.
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115
Il manuale della guardia ambientale volontaria
2.2.5 MONTAGNA
A livello mondiale, gli ambienti montani coprono il 20% della terra asciutta e forniscono
un sostegno diretto al 10% della popolazione. Essi sono, però, aree a rischio di
disastro perenne. Per questo le montagne sono tutelate dalla Legge 31 gennaio
1994, n. 97. Attuata per la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, per
quanto di rispettiva competenza, concorrono lo Stato, le regioni, le province autonome
e gli enti locali. Sono previsti interventi speciali per la montagna con azioni dirette allo
sviluppo globale della stessa mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità
ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano.
Le azioni riguardano l’ambito :
• territoriale, mediante formule di tutela e di promozione delle risorse
ambientali;
• economico, per lo sviluppo delle attività economiche presenti sui
territori montani da considerare aree depresse;
• sociale, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la
collettività;
• culturale e delle tradizioni locali.
Per la gestione dei beni agro-silvo- pastorali le regioni provvedono al riordino della
disciplina delle organizzazioni montane, alle organizzazioni predette è conferita la
personalità giuridica di diritto privato.
Le disposizioni legislative riguardano i profili relativi ai seguenti punti:
•
le condizioni per poter autorizzare una destinazione,
•
le garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti,
•
forme specifiche di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati,
•
le modalità e i limiti del coordinamento tra organizzazioni, comuni e
comunità montane.
Sono previsti anche piani pluriennali di sviluppo socio-economico che individuano le
priorità da realizzare con interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente
mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale, l'uso delle
risorse idriche, la conservazione del patrimonio monumentale, dell'edilizia rurale, dei
centri storici e del paesaggio rurale e montano. I settori della: caccia, pesca e
prodotti del sottobosco caratterizzano l'economia delle zone montane, finalizzata:
•
alla tutela dell'ambiente e delle risorse naturali,
•
all'impiego delle risorse per la creazione di posti di lavoro anche part time, di
attività imprenditoriali locali, di attività da parte degli addetti al settore agrosilvo-pastorale e da parte dei proprietari ed utilizzatori dei terreni, anche
organizzati in forma cooperativa.
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116
Il manuale della guardia ambientale volontaria
Forme di gestione del patrimonio forestale, che prima della finanziaria del 2007 era
affidata alle
che con legge regionale ottenevano compiti di manutenzione e conservazione del
territorio a fini agricoli e paesistici, oltre che forestali, ed inoltre di tutela, assistenza
tecnica, monitoraggio e ricomposizione ambientale e sorveglianza dei boschi di loro
competenza.
Tutela dei prodotti tipici.
I prodotti montani sono protetti con "denominazione di origine" o "indicazione
geografica" ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio
1992, è istituito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, Il
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali disciplina, con proprio decreto,
anche i criteri e le modalità per l'iscrizione all'Albo e per l'uso della menzione
"prodotto nella montagna italiana".
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2.2.6 T.U. AMBIENTALE
Il T.U. è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri in data 29/03/2006.
PARTE PRIMA
Detta disposizioni comuni applicabili a tutto il Corpus legislativo che ne specificano, a
grosse linee, gli ambiti di applicazione e le finalità. Il decreto ha come obiettivo
primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la
salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta
e razionale delle risorse naturali.
PARTE SECONDA
Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di
impatto ambientale (VIA), e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)
VAS: elaborazione di un rapporto concernente l’impatto sull’ambiente
conseguente all’attuazione di un determinato piano o programma.
VIA: elaborazione di uno studio concernente l’impatto sull’ambiente che può
derivare dalla realizzazione e dall’esercizio di un’opera il cui progetto è
soggetto ad approvazione
L’IMPATTO AMBIENTALE è l’alterazione qualitativa e/o quantitativa dell’ambiente,
inteso come sistema di relazione tra i fattori antropici, fisici, chimici, naturalistici,
climatici, paesaggistici, architettonici. Lo STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE si basa
su elementi tecnico-scientifico contenente l’individuazione, la descrizione e la
valutazione degli effetti significativi che l’attuazione di un piano o programma potrebbe
avere sull’ambiente, nonché delle ragionevoli alternative
NORME GENERALI: Art.4 (contenuti e obiettivi):
¾
Garantire un elevato livello di protezione ambientale.
¾ Promuovere e favorire lo sviluppo sostenibile.
¾ Proteggere la salute e migliorare la qualità della qualità della vita
umana.
¾ Provvedere a mantenere la varietà delle specie e conservare la
capacità di riproduzione delle specie.
La Commissione che si occupa dell’attuazione del piano è composta da 78 membri,
oltre al Presidente e a tre Vicepresidenti provvede all’istruttoria e si esprime sui
rapporti ambientali.
TITOLO SECONDO
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Il manuale della guardia ambientale volontaria
VAS art. 7 (Ambito di applicazione )
Sono ulteriormente soggetti a VAS piani e programmi che presentino i requisiti:
Concernano i settori agricolo, forestale, della pesca,della gestione dei rifiuti e acque,
della pianificazione territoriale, della destinazione dei suoli.
Concernenti i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione
degli uccelli selvatici, e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la
protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica .
Art.9(rapporto ambientale)
Per i piani e i programmi sottoposti a VAS deve essere redatto un rapporto
ambientale. In esso devono essere individuati, descritti e valutati gli effetti significativi
che l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente e sul
patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative possibili. n base agli esiti
dell’esame l’autorità preposta alla valutazione ambientale emette il giudizio di
compatibilità ambientale che costituisce presupposto per la prosecuzione del
procedimento di approvazione del piano o del programma.
VIA Art.13 (progetti sottoposti a VIA)
Raffinerie di petrolio
Impianti per l’estrazione di amianto
Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non
Discariche di rifiuti
sistemi di ricarica e di estrazione artificiale delle acque freatiche
Impianti di trattamento delle acque reflue
Cave, attività minerarie
Impianti per l’allevamento del pollame
Industria dei prodotti alimentari, del cuoio, delle gomme, delle materie
plastiche ecc.
E’ inoltre fondamentale lo studio di impatto ambientale così redatto:
Descrizione del progetto con
caratteristiche e alle dimensioni.
informazioni
relative
alla
localizzazione,
alle
Descrizione delle misure previste per evitare o ridurre i danni.
Descrizione delle principali alternative prese in esame.
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Descrizione dei dati per individuare e valutare gli effetti sull’ambiente e sul patrimonio
culturale che il progetto può produrre.
Valutazione del rapporto costi-benefici del progetto dal punto di vista ambientale,
economico e sociale.
Le consultazioni che partecipano alla raccolta e valutazione dei dati attuate da:
•
Enti e Pubbliche amministrazioni.
•
Pubblico interessato (persone fisiche o giuridiche, associazioni e
organizzazioni).
•
Piani e progetti approvati senza la previa VAS e VIA, ove prescritta
sono nulli.
•
Se interessati anche Stati membri della CE devono esprimere pareri.
•
Le Agenzie (ARPA) sono tenute al monitoraggio dopo l’attuazione per
individuare eventuali imprevisti.
PARTE TERZA
Norme relative alla difesa del suolo e lotta alla desertificazione , alla tutela delle acque
dall’inquinamento e alla gestione delle risorse idriche, dedicando la gran parte delle
disposizioni alla disciplina delle acque, le finalità:
•
Prevenire e ridurre l’inquinamento e attuare il risanamento dei corpi
idrici inquinati.
•
Perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche con priorità per
quelle potabili.
•
Mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici.
•
Mitigare gli effetti di inondazioni e siccità.
Art.53 finalità
Le disposizioni di questa sezione sono volte ad assicurare la tutela e il risanamento
del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la
prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e
la lotta alla desertificazione.
Art. 55 (Attività Conoscitiva)
L’Attività conoscitiva è , così, operabile:
Raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dati.
Accertamento, sperimentazione, studio delle condizioni generali di rischio.
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Formazione e aggiornamento delle carte tematiche del territorio.
Valutazione e studio degli effetti conseguenti all’esecuzione di piani e progetti.
Svolta dal Dipartimento tutela delle acque interne e marine.
L’agenzia per la protezione dell’ambientale e per i servizi tecnici (APAT), l’
Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e l’Associazione nazionale comuni
italiani contribuiscono allo svolgimento dell’attività conoscitiva con particolare riguardo
all’:
•
Inquinamento acustico, luminoso, dell’aria, dell’acqua.
•
Tutela del territorio.
•
Sviluppo sostenibile.
•
Ciclo integrato dei rifiuti.
•
Parchi e aree protette.
Art. 56 Attività di pianificazione programmazione e attuazione
•
Sistemazione, conservazione e recupero del suolo nei bacini
idrografici.
•
Sistemazione, difesa e regolazione dei corsi d’acqua.
•
Moderazione delle piene per difesa da inondazioni e allagamenti.
•
Difesa e consolidamento dei versanti e delle aree instabili.
•
Contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle
acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche.
•
Protezione delle coste dall’erosione delle acque marine e il
ripascimento degli arenili.
•
Razionale utilizzo delle risorse idriche superficiali e profonde (dissesto
del territorio, abbassamento degli alvei e delle coste, perdita di falde,
subsidenza).
•
Servizi di polizia idraulica, navigazione interna, gestione degli impianti.
•
Riordino del vincolo idrogeologico.
Le Competenze sono attribuite al:
Comitato dei ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Ministro degli affari regionali;
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Ministro delle attività produttive;
Ministro delle politiche agricole e forestali;
Ministro per i beni e le attività culturali;
Delegato in materia di protezione civile (dal consiglio dei ministri);
Presidente può essere il presidente del consiglio dei ministri o su sua delega il ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio.
Le consultazioni con conferenza stato-regioni; con l’A.P.A.T. (agenzia per la
protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; con Dipartimento della tutela delle
acque interne e marine.
L’Autorità di bacino idrografico
•
Elabora il piano di bacino distrettuale;
•
Esamina l’impatto delle attività umane sulle acque superficiali e
sotterranee.
Il Piano di bacino distrettuale è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnicooperativo mediante il quale sono pianificate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla
difesa del suolo e delle acque. I piani di sviluppo socio-economico non devono essere
in contrasto con i piani di bacino approvati. I piani di bacino sono sottoposti a VAS.
Sono programmi triennali di intervento. L’obiettivo minimo di qualità ambientale è
definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di
autodepurazione e di sopportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.
Il Testo Unico impone di:
•
Raggiungere e mantenere il valore di qualità ambientale corrispondente
a “buono” per i corpi idrici superficiali e sotterranei.
•
Mantenere, ove esistente, il valore di qualità ambientale “elevato”.
•
Gli obiettivi dovranno essere raggiunti entro il 22 dicembre 2015
•
Per far ciò il valore “sufficiente” dovrà essere raggiunto entro il 31
dicembre 2008.
PARTE QUARTA
Regola la tematica della gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti inquinati anche in
attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sui PCB, sulle
discariche, sui rifiuti contenenti amianto.
Art.178 prevede La gestione dei rifiuti costituisce attività di interesse pubblico. I rifiuti
devono essere recuperati e smaltiti senza pericolo per la salute umana e senza danni
all’ambiente, in particolare senza:
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•
arrecare danno a acqua, aria, suolo, flora e fauna,
•
causare inconvenienti da odori e rumori,
•
danneggiare paesaggio e siti tutelati .
Art.181 recupero dei rifiuti
Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le amministrazioni favoriscono la riduzione
delle smaltimento dei rifiuti attraverso:
• riutilizzo, rimpiego e riciclo;
• altre forma di recupero attraverso materia prima secondaria
dai rifiuti;
• adozione di misure economiche e la previsione di condizioni
di appalto che prescrivano l’impiego dei materiali recuperati
dai rifiuti al fine di favorirne il mercato;
• utilizzazione come mezzo per produrre energia .
Art. 184 classificazione
RIFIUTI URBANI:
• Rifiuti domestici anche ingombranti
• Rifiuti non pericolosi provenienti da locali
• Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade
• Rifiuti vegetali
RIFIUTI SPECIALI:Rifiuti da attività agricole e agro industriali, Rifiuti derivanti da
attività di scavo, Rifiuti da lavorazioni industriali, Rifiuti da attività commerciali, Rifiuti
da attività sanitarie.
Art.192 (divieto di abbandono) e di deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo.
Art.193(trasposto dei rifiuti) che devono essere accompagnati da un formulario di
identificazione :
• Nome e indirizzo del produttore e detentore
• Origine, tipologia e quantità di rifiuto
• Impianto di destinazione
• Data e percorso d’istradamento
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• Nome e indirizzo del destinatario
L’Autorità competente vigila sull’osservanza di principi e finalità della normativa. Può
avvalersi di: organi ed uffici ispettivi; pubbliche amministrazioni.
La parte quinta detta norme a tutela dell’aria e per la riduzione di emissioni
nell’atmosfera,regola i valori massimi di emissione .
La parte sesta disciplina la tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente. Per
l’individuazione, l’accertamento e la quantificazione del danno ambientale il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio si avvale, anche tramite convenzioni, di:
•
Corpo forestale dello Stato,
•
Arma dei carabinieri,
•
Polizia di Stato,
•
Guardia di finanza,
•
Qualsiasi altro soggetto pubblico dotato di competenza adeguata ,
•
Le regioni, le province, gli enti locali e le persone fisiche o giuridiche che
sono o potrebbero essere colpite da danno ambientale possono presentare
al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, (depositandole presso
le prefetture), denunce e osservazioni, chiedendo l’intervento statale per la
tutela dell’ambiente,
Le persone fisiche o giuridiche sono legittimate ad agire: per l’annullamento degli atti
che violano la normativa ambientale, contro il silenzio inadempimento del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, per il risarcimento del danno subito a causa
del ritardo nell’attivazione del medesimo Ministro. In via straordinaria si può ricorrere al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione dell’atto che si ritiene
illegittimo o lesivo.
Fine - seconda lezione - secondo modulo.
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