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Riconoscimento di infermità per causa di servizio
Riconoscimento di infermità per causa di servizio, equo indennizzo e pensione privilegiata al Personale Scolastico Con la presente trattazione si intende fornire un riepilogo delle disposizioni e indicazioni operative in ordine alle richieste di riconoscimento di infermità per causa di servizio, di equo indennizzo e di pensione privilegiata. 1. FONTI NORMATIVE In materia di riconoscimento dell’infermità quale derivante da causa di servizio, le norme sono ora contenute nel regolamento n. 461 del 29 ottobre 2001, in vigore dal 22.01.2002 (in pari data è stata abrogato il regolamento D.P.R.. 20.04.1994, n. 349), nell’informativa dell’I.N.P.D.A.P.n° 19 del 2 aprile 2003; nella Circolare del MIUR n° 45 del 6 maggio 2003. 1.1 LA CIRCOLARE MINISTERIALE N. 45 DEL 6 MAGGIO 2003 Con la C.M. n. 45 del 6 maggio 2003 - avente per oggetto"Procedimenti amministrativi e procedure connesse di competenza delle Direzioni Scolastiche Regionali in materia di riconoscimento di infermità e concessione dell'equo indennizzo, nonché di concessione della pensione privilegiata al personale dirigente, docente, educativo ed ATA" - il MIUR fornisce, relativamente all'oggetto, chiarimenti in ordine alle competenze e ai nuovi aspetti procedurali, legati all'entrata in vigore, il 22 gennaio 2002, del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. ● In primo luogo la circolare chiarisce che il decreto 461 ha ridefinito le competenze in materia di riconoscimento di infermità, destinando alle Commissioni mediche ospedaliere il compito di accertamento dell'infermità o lesione (formulazione della diagnosi, individuazione del momento della conoscibilità della patologia e delle sue conseguenze sull'integrità del dipendente, idoneità o meno al servizio) ma sottraendo ad esse il giudizio sul nesso di causalità tra il servizio e l'evento dannoso. Quest'ultimo ora spetta al nuovo "Comitato di verifica per le cause di servizio", che ha sostituito il preesistente "Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie". ● La procedura di accertamento, quindi, si articola ora in una sola fase (visita collegiale, parere del Comitato) al termine della quale l'Amministrazione adotta il formale provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo, ove sia stata contestualmente richiesto. ● Se il dipendente non ha avanzato richiesta contestuale di equo indennizzo dovrà proporla entro sei mesi dalla data di notifica del provvedimento di riconoscimento, ferma restando la verifica del rispetto del termine di presentazione della domanda di riconoscimento, fissato in sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui si è avuta conoscenza dell'infermità o della lesione, ovvero dell'aggravamento. ● Per quanto riguarda la competenza alla concessione dell'equo indennizzo, viene precisato che l'organo indicato dal d.P.R. 461 (il "responsabile dell'ufficio di livello dirigenziale generale competente in ordine allo stato giuridico del dipendente") deve identificarsi con il Direttore generale regionale posto a capo della singola Direzione scolastica regionale, il quale potrà a sua volta delegare tale competenza ad altro dirigente dello stesso Ufficio o della stessa Amministrazione. Il MIUR, dopo un confronto con i Direttori generali regionali, ha deciso per il decentramento ai Centri Servizi Amministrativi ( ora Ambiti Territoriali ) di tutte le competenze in materia e pertanto le istanze di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo dovranno essere indirizzate agli Ambiti Territoriali della provincia di servizio, e presentate presso le scuole di servizio. I Dirigenti degli Ambiti Territoriali sono delegati anche all'adozione degli atti finali del procedimento. ● Il procedimento di concessione della pensione privilegiata appartiene ormai - a decorrere dal 2 settembre 2000 - alla competenza dell'INPDAP. La relativa istanza, quindi, deve essere indirizzata direttamente alle sedi periferiche dell'Istituto, competenti per territorio. ● La circolare rammenta, inoltre, che avverso i provvedimenti riguardanti la pensione privilegiata è ammesso ricorso al Comitato di Vigilanza dell'INPDAP, via di Santa Croce in Gerusalemme 55, Roma, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento da parte dell'Istituto, e comunque senza termini di decadenza - ricorso alla competente Delegazione Regionale della Corte dei Conti. ● Avverso i provvedimenti che definiscono l'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo sono esperibili le procedure per la soluzione delle controversie individuali di lavoro (richiesta di conciliazione, ricorso al giudice del lavoro, devoluzione ad arbitro della controversia). ● In riferimento alle istanze già presentate, se l'iter procedurale non ha avuto ancora inizio, il MIUR provvederà a trasmettere agli Ambiti Territoriali le istanze pervenute al Ministero nonché le istanze per le quali si sia ancora in attesa del parere dell'ex Comitato per le pensioni privilegiate o del nuovo Comitato per la verifica per le cause di servizio. Saranno decentrate anche le istanze già complete di parere, ma per le quali il MIUR non abbia ancora provveduto ad adottare il provvedimento finale. ● Infine, le pratiche - con oggetto la concessione della pensione privilegiata e riguardanti personale cessato dal servizio dopo il 1° settembre 2000 - saranno inoltrate alla competente sede territoriale dell'INPDAP 2. LA CAUSA DI SERVIZIO I dipendenti della Pubblica Amministrazione , civili e militari , che abbiano subito un infortunio o contratto una malattia per cause o condizioni di lavoro dipendenti del servizio prestato sono tutelati nei confronti delle Amministrazioni. Causa di servizio - Definizione Può essere riconosciuta dipendente da causa di servizio qualsiasi lesione o infermità temporanea o permanente o aggravamento di infermità o lesioni preesistenti, compresa la morte, purché sussista un nesso causale tra il servizio reso e l'infermità riscontrata. Tale riconoscimento è il presupposto per ottenere le prestazioni economiche. Pertanto la commissione medica dovrà accertare, prima di valutare l'entità della menomazione, il nesso causale tra l'attività di servizio e la lesione o infermità oggetto da esame. Tale correlazione non deve essere necessariamente causale o concausale deve dunque essere "efficiente e determinante" (art. 64, D.P.R. 1092/73) esclusiva, può costituire anche solo una concausa, purché di una certa rilevanza. Il rapporto Può essere riconosciuto dipendente da causa di servizio uno stato morboso, cioè che presenta più patologie, purché una di queste fattori sia dipesa dal servizio. La stessa tutela si estende a tutti i casi di rapporto di servizio, anche temporaneo. Quindi può dar luogo ad un riconoscimento dipendente da causa di servizio qualsiasi lesione o infermità temporanea o permanente o aggravamento di infermità o lesioni preesistenti, compresa la morte. Il fatto di servizio che ha causato lesione o infermità, non deve essere necessariamente l'unica causa, ma possono coesistere più concause purché il fatto di servizio sia "concausa efficiente e determinante". In tal caso la causa di servizio è riconosciuta anche nel caso di una "predisposizione del dipendente alla patologia" a condizione che: ● senza il fatto di servizio l'infermità si sarebbe prodotta in forma notevolmente più lieve o diversa ● rispetto ad altri fattori (predisposizione, colpa lieve) il fatto di servizio possa essere ritenuto quello, anche quantitativamente, più rilevante ● l'evento causale sia direttamente riconducibile al servizio prestato Nota Anche la patologia occasionata dai normali pericoli della vita quotidiana, purché in relazione all'espletamento o alle finalità del servizio, può essere riconosciuta come causa di servizio. Si ha la semplice occasione di servizio qualora la causa preponderante sia determinata da fatti estranei al servizio pur essendovi un nesso causale. Quali sono le condizioni per il riconoscimento della causa di servizio • Esistenza di un rapporto di lavoro nel pubblico impiego. • L’accertamento di una malattia , infermità o lesione collegata alla svolgimento del rapporto di lavoro. • Nesso causale o concausale tra la patologia e il tipo di attività lavorativa. Cosa fare in caso di infortunio o infermità dipendente da causa di servizio. Il personale docente, educativo ed Ata che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, ovvero l'avente diritto, per farne accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda, alla scuola o all'ufficio presso il quale presta servizio, indirizzata all’ USP, indicando specificamente la natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio, allegando ogni documento utile. L’azione può essere proposta anche quando l’infermità si manifesti entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego, elevati a dieci per parkinsionismo. Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio (che deve essere indirizzata all’Inpdap solo dopo la cessazione dal servizio), la domanda, ai fini della concessione dei benefici previsti da disposizioni vigenti (equo indennizzo o altro), deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento, anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesti dopo la cessazione del rapporto d'impiego. L'istruttoria delle pratiche di riconoscimento di infermità per causa di servizio e/o di attribuzione di equo indennizzo deve essere effettuata, nei tempi e nei modi stabiliti dal Dpr 461/2001, dall’Ufficio dell’ Ambito Territoriale di ogni provincia, mentre, per quanto riguarda le domande finalizzate al solo trattamento pensionistico privilegiato, esse dovranno essere inviate alle sedi Inpdap di residenza dei richiedenti. Nella domanda devono essere indicati: • La natura dell’infermità o lesione • I fatti di servizio che l’hanno determinata • le conseguenze sull’integrità psico-fisica e sull’idoneità al servizio. Occorre altresì allegare ogni documento utile a dimostrare il nesso con/causale tra la patologia e il servizio. 2.1 COMPETENZA AD EMETTERE ATTI IN MATERIA La Direzione Generale - Ufficio Scolastico Regionale può delegare all’ Ufficio Scolastico Provinciale l’adozione, nei confronti di tutto il personale scolastico (dirigente, docente, educativo ed A.T.A.) degli atti concernenti: a) il riconoscimento delle infermità dipendenti da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo; b) trattamenti pensionistici di privilegio. Questi ultimi atti (punto b) - trattamento pensionistico di privilegio - sono stati, successivamente, affidati alla competenza dell’Istituto nazionale di previdenza dei dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (I.N.P.D.A.P.), a cui devono essere inviate le relative istanze. 2.2 ATTIVITA’ PREPARATORIA L’attività preparatoria relativa al procedimento di riconoscimento dell’infermità per causa di servizio è di competenza dell’Istituzione Scolastica. Le istanze di riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio e concessione di equo indennizzo, avanzate da parte del personale Scolastico ( come sopra individuato ) o dagli eredi in caso di morte, debbono essere presentate alla Scuola di titolarità, unitamente a tutta la documentazione di supporto. Tali istanze debbono essere presentate entro 6 mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui si ha avuto conoscenza della infermità o della lesione. ( art. 2/1 c. DPR. 461/2001 ). Se questo termine non viene rispettato, la dipendenza dell’infermità da causa di servizio può ancora essere formalmente riconosciuta, ma non produce i benefici relativi all’equo indennizzo di cui all’art. 68 del D.P.R. n. 3 maggio 1957 (cfr. art. 7 c/4 del D.P.R. 461 del 29.10.2001). Per quanto riguarda l’aggravamento, l’art. 57 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 attribuisce all’impiegato che abbia già goduto di un equo indennizzo, la possibilità, entro 5 anni, di ottenerne uno maggiore per la ipotesi che la sua menomazione abbia subito un constatato peggioramento. Qualora non sia stata avanzata contestualmente con la domanda di riconoscimento dell’infermità, la richiesta di concessione di equo indennizzo può essere inoltrata dagli interessati non oltre 6 mesi dalla data di notifica del provvedimento formale di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio ( art. 2/c. 6 DPR. 461/2001 ) oppure entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di inoltro da parte di questo Ufficio (art. 7/2 c. DPR. 461/01) degli atti al Comitato di Verifica per le cause di servizio (per il prescritto parere di sua competenza). Qualora l’equo indennizzo fosse richiesto prima del parere del Comitato di Verifica, ossia contestualmente alla domanda di riconoscimento di causa di servizio oppure entro i 10 giorni, esso sarà attribuito con un unico provvedimento formale, abbreviando in tal modo l’intera procedura. Si richiama l’attenzione sulle disposizioni della legge 23.12.2005, n. 266, in vigore dal 01.01.2006, (legge finanziaria) e precisamente sui commi 219, 220 e 221 dell’art. 1, concernenti l’abolizione delle spese di cura delle infermità dipendenti da causa di servizio. Si fa presente, altresì, che a decorrere dal 1 gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un’infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, fermo restando il diritto all’equo indennizzo è esclusa l’attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie. (decreto legge n. 112 pubblicato sulla G.U. n. 147 del 25.06.2008 art. 70 (esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio). 2.3 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA Tutte le domande relative al riconoscimento di causa di servizio debbono essere successivamente trasmesse, complete dei dati e della documentazione sotto specificata: ♦ estremi di assunzione al protocollo della Scuola ricevente; ♦ l’interessato deve specificare le proprie generalità, domicilio, la sede di servizio, la propria qualifica, tipo di contratto : a tempo indeterminato o tempo determinato – incarico annuale o supplenza breve - , l’infermità per la quale chiede il riconoscimento nonché le cause che avrebbero dato luogo alla stessa; ♦ documentazione medica attinente il caso: certificati medici, cartelle cliniche, ricoveri ospedalieri, verbale pronto soccorso, relazioni di consulenze ecc.; ♦ una relazione redatta dal Dirigente Scolastico, nella quale informi sulle circostanze che hanno determinato l’evento lesivo ed esprima esplicitamente il proprio motivato parere, favorevole o sfavorevole, in ordine alla dipendenza o meno da fatti di servizio della infermità contratta dal dipendente; ♦ un elenco delle assenze effettuate dall’interessato, per motivi di salute, nell’ultimo triennio; ♦ eventuali prove testimoniali; ♦ il consenso al trattamento dei dati per il conseguimento delle finalità della presente istanza, a norma di quanto previsto dall’art. 10 dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, “trattamento dei propri dati personali”, ivi compresi i dati sensibili di cui all’articolo 22, e dei diritti sanciti dall’art. 13 della legge stessa. Qualora l’infermità denunciata dovesse risultare dipendente da infortunio in itinere, ossia avvenuta durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di abitazione (entro un’ora e che non sia dipeso da dolo o colpa grave del dipendente), l’interessato dovrà allegare: ♦ il verbale redatto dagli Organi di Polizia, se intervenuti, sulla dinamica dello stesso; ♦ eventuali prove testimoniali; ♦ dovrà precisare se il tratto di strada in cui si è verificato l’infortunio rientra nel percorso abitazione-ufficio; ♦ se la data e l’ora dell’infortunio sono coerenti con il servizio che l’interessato si apprestava a svolgere o aveva svolto. Inoltre alla luce della sentenza n. 15068/2001 della Suprema Corte di Cassazione - Sez. Lavoro, far conoscere se: ♦ la strada percorsa presenti rischi diversi da quelli delle vie ordinarie di comunicazione, ad esempio su una strada di montagna; ♦ il lavoratore è costretto ad utilizzare un mezzo privato per l’assenza di trasporti pubblici tra dimora e luogo di lavoro, o perché imposto o autorizzato, per interesse del servizio, dal datore di lavoro; ♦ le condizioni del servizio pubblico sono tali da creare rilevante disagio per il lavoratore, prolungandone oltre misura l’assenza dalla famiglia. Tutta la documentazione deve pervenire all’Ufficio Scolastico Provinciale (ora Ambito Territoriale), competente per delega dell’Ufficio Scolastico Regionale, in triplice copia debitamente autenticata. 2.4 INIZIO DELLA PROCEDURA . PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA Qualora un dipendente subisca un infortunio o abbia una infermità riconducibile ad una causa di servizio, può chiederne il riconoscimento: - entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'infortunio o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità può presentare domanda di riconoscimento - l'istanza deve essere presentata all'istituzione scolastica da cui dipende e nella stessa deve essere specificato la natura dell'infermità, i fatti che vi hanno concorso - con la stessa domanda si può chiedere la concessione dell'equo indennizzo. L'interessato dovrà obbligatoriamente dichiarare se abbia percepito altri indennizzi in virtù di assicurazioni a carico dello Stato o di altri enti. - all'istanza dovrà essere unita tutta la documentazione medica attinente il caso (certificati medici, cartelle cliniche, referti radiologici ecc. ). - per l'infortunio si dovranno allegare le eventuali dichiarazioni testimoniali e il verbale eventualmente redatto dagli organi di polizia; denuncia INAIL ( qualora non siano uniti alla domanda, la scuola provvederà ad inoltrarli a questo ufficio dopo la visita medico collegiale) - in caso di infermità sarà utile allegare ogni altra documentazione utile a comprovare la connessione tra l'infermità e il servizio prestato . In particolare si ricorda che nella istanza finalizzata al riconoscimento dell'infermità dipendenti da causa di servizio , ai sensi del D.P.R. n. 461/2001 , deve essere specificata la patologia per la quale si richiede la causa di servizio (non è sufficiente rinviare alla documentazione sanitaria) e la data in cui l'eventuale infortunio è avvenuto o la data in cui l'interessato è venuto a conoscenza della patologia predetta. La scuola inizia d'ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio in caso di morte del dipendente in attività di servizio e/o per fatto traumatico ivi riportato. L'istituzione scolastica - ricevuta la domanda di riconoscimento del dipendente- deve protocollare l'atto e indicare gli estremi del protocollo sulla domanda originale. Qualora la scuola rilevi la manifesta inammissibilità della domanda o irricevibilità in quanto prodotta oltre il termine di sei mesi, respinge la domanda con un provvedimento motivato di diniego da notificare al dipendente entro il termine di dieci giorni. Il termine dei sei mesi è perentorio ai fini del conseguimento dell'equo indennizzo. 2.5 ACCERTAMENTO MEDICO COLLEGIALE Entro il termine di 30 giorni la scuola deve trasmettere la domanda di causa di servizio direttamente alla “Commissione medica di verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze” della Provincia di appartenenza. Dovrà essere indicato nella lettera di trasmissione l'esatto recapito del dipendente ( via- numero civico c.a.p -telefono ) e si darà comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento avvertendolo che, all'atto della visita, può farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia. La visita avviene, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e la data della visita verrà comunicata dalla Commissione medica all'interessato almeno dieci giorni prima; per impedimento fisico comprovato e permanente la visita può essere effettuata anche al domicilio personale da un componente della commissione stessa. Entro quindici giorni dalla visita medico legale il referto viene trasmesso dalla Commissione medica alla scuola, che lo notificherà all'interessato mediante consegna diretta di un originale o di copia autentica. Il verbale non riporta il giudizio relativo alla dipendenza o meno da causa di servizio , ma si limita ad indicare l'ascrivibilità o meno della patologia. Il dipendente può presentare ricorso amministrativo contro il giudizio di idoneità/inidoneità della Commissione medica. Il termine per presentare ricorso indirizzato alla Commissione medica di seconda istanza, tramite la scuola, è di 10 giorni. La scuola trasmetterà il ricorso a “Commissione medica di seconda istanza” competente per territorio , unendo la relazione informativa e la documentazione necessaria. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato la circolare n. 757 del 26 marzo 2007, in applicazione del Decreto del Ministero della Difesa del 21.12.2006 che ha ridefinito le competenze territoriali delle commissioni mediche ospedaliere e ha come oggetto le nuove procedure di ricorso in via amministrativa contro i giudizi per l’inidoneità al servizio ex art. 19 comma 4 del D.P.R. n. 461/2001. Tra le novità segnaliamo la riduzione del numero delle commissioni mediche di seconda istanza che diventano quattro per tutto il territorio nazionale. Le sedi delle commissioni e i relativi bacini di utenza sono riportati a pagina 3 della suddetta circolare. Elenco delle Commissioni Mediche di 2° istanza e loro competenza territoriale ALL. D-1 Al Decreto del Ministero della Difesa 21/12/2006 (G.U. 302 30/12/2006) COMMISSIONI MEDICHE DI 2^ ISTANZA COMPETENZA TERRITORIALE SEDE Piazza Novelli 20129 - MILANO Piazza Celimontana n. 50 00184 - ROMA Via Rampe di Sant’Antonio a Posillipo n. 139/140 80122 NAPOLI Via Gabriele D’Annunzio n. 59 70057 BARI BACINO DI UTENZA Valle d’Aosta (Aosta); Piemonte (Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli); Lombardia (Cremona, Bergamo, Brescia, Como, Sondrio, Pavia, Milano, Lodi, Lecco, Varese, Mantiova); Trentino Alto Adige (Trento, Bolzano); Friuli Venezia Giulia (Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine); Veneto (Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza); Liguria (Genova, Imperia, La Spezia, Savona); Emilia Romagna (Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini); Toscana (Massa-Carrara). Toscana (Firenze, Pistoia, Siena, Arezzo, Prato, Lucca, Livorno, Pisa, Grosseto); Marche (Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino); Umbria (Perugina, Terni); Lazio (Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo); Abruzzo (L’Aquila, Chieti, Pescara, Teramo); Sardegna (Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano, Sassari). Campania (Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno); Molise (Campobasso, Isernia); Calabria (Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia); Sicilia (Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa, Trapani). Puglia (Bari, Brindisi, Foggia, Lecce Taranto); Basilicata (Potenza, Matera). 2.6 BENEFICI Il riconoscimento della dipendenza di un'infermità da causa di servizio comporta il diritto al beneficio, sia in carriera che ai fini pensionistici, di un incremento economico della base stipendiale pari ad una percentuale del 2,5% o del 1,25% per le invalidità ascritte rispettivamente alle prime 6 o alle ultime due categorie della tabella A allegata al D.P.R. 834 del 1981; in particolare il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio comporta la concessione dell'equo indennizzo e la concessione della pensione privilegiata se dall' infermità o dalla lesione contratta deriva l'inabilità assoluta o permanente. Ai fini dell'attribuzione dei benefici economici in carriera - previsti dalla legge 539 del 15/7/50 la scuola provvede ad acquisire nel nodo KNAA gli estremi del provvedimento di riconoscimento della dipendenza della causa di servizio. Secondo quanto previsto dall'art. 80 comma 3 della legge finanziaria 388 del 2001, nei confronti degli invalidi per servizio con infermità ascritte alle prime quatto categorie della tab. A di cui al DPR del 1981, a decorrere dal 1 gennaio 2002 è riconosciuto, a domanda, per ogni anno di servizio, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa fino al limite massimo di 5 anni. 2.7 REVISIONE PER AGGRAVAMENTO In caso di aggravamento della menomazione per la quale è stato già concesso l'equo indennizzo, può essere chiesta all'Ufficio Scolastico Prov.le ( leggi Ambito Territoriale) di competenza la revisione del provvedimento. La domanda deve essere presentata tramite la scuola di servizio, unendo il provvedimento precedente di riconoscimento. La procedura della pratica è identica a quella già descritta precedentemente in INIZIO DELLA PROCEDURA. PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA e ACCERTAMENTO MEDICO COLLEGIALE. Tale possibilità è concessa una sola volta entro cinque anni dalla notifica del primo provvedimento. La scuola trasmette l'istanza e il verbale della Commissione medica di verifica all'Ufficio del’Ambito Territoriale. L'equo indennizzo viene riliquidato se la menomazione per la quale è stato concesso ha subito un aggravamento oppure se subentra una nuova menomazione che sommata alla prima determina una menomazione ascrivibile ad una categoria superiore 3. EQUO INDENNIZZO L’equo indennizzo è una prestazione una tantum che viene corrisposta, a domanda, contestualmente a quella di causa di servizio o entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di riconoscimento della causa di servizio, dagli enti datori di lavoro ai propri dipendenti che, a seguito di lesioni o infermità, hanno subito una menomazione a carattere permanente della loro integrità psicofisica. Consiste, pertanto, in una indennità "una tantum" di entità variabile a seconda della gravità della malattia e commisurata alle funzioni oltre che al livello retributivo del richiedente al momento della presentazione della domanda. Il beneficio è concesso solo dietro presentazione di domanda da parte dell'interessato (o dei sui eredi) entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso. Nel caso di presentazione di domanda "non tempestiva" viene meno il diritto all'equo indennizzo anche se viene riconosciuta la causalità di servizio. La richiesta di equo indennizzo può essere contestuale o successiva alla domanda di riconoscimento di causa di servizio (a condizione che rientri nel termine di 6 mesi), ovvero può essere anche prodotta nel corso del processo di riconoscimento. In questo caso il procedimento si estende fino alla definizione della richiesta di equo indennizzo (art. 2, comma 3, D.P.R. 461/2001). La disciplina del procedimento per il riconoscimento dell’equo indennizzo,contenuta in passato nel d.p.R. 20 aprile 1994 n.349, si trova ora nel d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461. I requisiti per ottenere questo beneficio sono : • Il nesso con/causale tra infermità e fatti di servizio • Invalidità permanente • Ascrivibilità della menomazione ad una delle categorie delle tabelle A e B annesse al D.P.R. 834 del 1981. La conclusione del procedimento è segnata dalla pronunzia dell’amministrazione, su parere conforme del comitato di verifica delle cause di servizio, organo che ha sostituito il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. Al suddetto comitato di verifica delle cause di servizio spetta di accertare il nesso di causalità tra il fatto lesivo e il servizio prestato. L’esistenza della lesione o dell’infermità e le conseguenze prodotte sulla integrità fisica e psichica del dipendente sono invece verificate dalla Commissione medica ospedaliera composta da tre ufficiali militari ed avente sede presso l’ospedale militare. Il carattere vincolante del parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie veniva meno nel caso in cui esso fosse stato reso tardivamente ossia oltre i termini previsti dall’art. 16 della legge n. 241/1990 ed analoga conclusione dovrebbe essere affermata anche nel vigore della nuova normativa. Pensione privilegiata La pensione privilegiata spetta al dipendente pubblico se dalla infermità o dalla lesione contratta per fatti di servizio deriva l’inabilità assoluta o permanente. Tale pensione non necessita di alcun requisito minimo di durata del servizio infatti è sufficiente anche un solo giorno di servizio. Anche la concessione della pensione privilegiata è liquidata a domanda dell'interessato (o dei sui eredi). La domanda per ottenere il trattamento di privilegio, deve essere presentata entro il termine perentorio di 5 anni dalla data di cessazione dal servizio. E' invece di 10 anni il termine concesso in caso di invalidità derivanti da parkinsomismo Nell'eventualità in cui sia già stato richiesto ed ottenuto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio (ma non il trattamento di privilegio), sarà possibile presentare domanda di pensione privilegiata senza limiti di tempo. Il diritto alla pensione e imprescrittibile La motivazione risiede nel fatto che il termine di decadenza di 5 anni è previsto solo al fine di rendere possibile gli accertamenti medico-legali circa la dipendenza della infermità o lesione da causa di servizio. Questo termine, però, non trova riscontro nella concessione del diritto alla pensione, nel caso che sussista un accertamento effettuato nel termie quinquennale previsto. Nota Resta comunque ferma la necessità di presentare successiva domanda per la pensione privilegiata, se al momento della prestazione della domanda di dipendenza da causa di servizio il dipendente era in servizio e ha cessato solo successivamente l'attività lavorativa. Al contrario, qualora la domanda sia solo volta a richiedere l'accertamento della dipendenza da causa di servizio, e la stessa venga presentata dopo la cessazione dell'attività lavorativa, sarà equivalente a domanda di pensione privilegiata. Compatibilità I due trattamenti non si escludono l'un l'altro. Pertanto è possibile ottenere l'equo indennizzo contemporaneamente alla pensione privilegiata. Ad ogni modo l'equo indennizzo verrà erogato in forma ridotta se si consegue anche il diritto alla pensione privilegiata. Nel caso, invece, sia riconosciuto solo il diritto all'indennità una tantum, l'equo indennizzo dovrà essere corrisposto per intero Incompatibilità - Rendita INAIL Anche i dipendenti pubblici sono soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tuttavia la tutela INAIL copre solo infortuni o malattie strettamente connessi all'attività lavorativa secondo i rischi previsti per l'attività svolta, mentre la normativa pubblica tutela anche fatti occasionali (cadute, incidenti, ecc.) purché in relazione all'espletamento del servizio. Le prestazioni economiche derivanti dal riconoscimento di causa di servizio sono concesse soltanto se, da lo stesso evento o causa che le ha determinato, non deriva il diritto ad un rendita a carico dell'INAIL. Infatti, la rendita dell’INAIL e l’equo indennizzo sono due forme di tutela, che prendono in considerazioni eventi diversi e cause lesive che si fondano su presupposti distinti, sono compatibili ma non cumulabili. Pertanto, nel caso in cui per lo stesso evento lesivo siano state liquidate entrambe le prestazioni, resta la facoltà del dipendente di scegliere l’una o all’altra fattispecie di indennizzo. Va inoltre ricordato che viene detratto dall’equo indennizzo quanto eventualmente percepito dal dipendente in virtù di altre assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione. L’importo dell’equo indennizzo viene decurtato del 50% se, per la stessa menomazione, il dipendente viene collocato a riposo con diritto al trattamento di pensione privilegiata. In questo caso, il recupero avviene mediante trattenute mensili sulla pensione pari a 1/10 dell’ammontare di quest’ultima. Revisione In caso di aggravamento della menomazione per la quale è stato già concesso l’equo indennizzo, può essere chiesta all’amministrazione la revisione del provvedimento. Tale possibilità è concessa una sola volta entro cinque anni dalla notifica del primo provvedimento. L’equo indennizzo viene riliquidato se la menomazione per la quale è stato concesso ha subito un aggravamento oppure se subentra una nuova menomazione che sommata alla prima determina una menomazione ascrivibile ad una categoria superiore. RIFERIMENTI NORMATIVI INVALIDITÀ PER CAUSA DI SERVIZIO • Decreto Presidente della Repubblica, 29 dicembre 1973, n. 1092: Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (S.O. della G.U. del 9 maggio 1974, n. 120) • Decreto del Presidente della Repubblica, 29 ottobre 2001, n. 461: Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (Pubblicata nella G.U. del 7 gennaio 2002, n. 5) • Decreto Presidente Repubblica 3 maggio 1957, n. 686: Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Pubblicato nella G. U. del 12 agosto 1957, n. 200) • Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349: Regolamento recante riordino dei procedimenti di riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo (G.U. n. 132 S.O. del 8 giugno 1994) • Legge del 15 Giugno 1950 n. 539: Attribuzione benefici economici per infermità dipendenti da causa di servizio (Pubblicata nella G. U. del 1° agosto 1950, n. 174) • Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834: Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall' art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533 (G.U. n. 016 S.O. del 18 gennaio1982) • Legge 27 dicembre 2002, n. 288: Provvidenze in favore dei grandi invalidi (G. U. del 31 dicembre 2002, n. 305) • Legge 12 giugno 1984, n. 222: Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile (G.U. 16 giugno 1984, n. 165) 4. Giurisprudenza in materia. In tema di equo indennizzo, istituto introdotto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 68 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, ed applicabile anche al personale delle Ferrovie in virtù del rinvio operato allo statuto dei dipendenti civili dello Stato dall'art. 209 l. 26 marzo 1958. n. 425, la presentazione della domanda nel termine previsto dall'art. 36 del d.P.R. n. 686 del 1957 costituisce un presupposto necessario per il riconoscimento della causa di servizio e, quindi, una condizione dell'azione, che, in quanto tale, deve essere provata da chi agisce in giudizio (Cassazione civile , sez. lav., 17 agosto 2004, n. 16045). Il termine semestrale per la presentazione della domanda di riconoscimento di una infermità del pubblico impiegato come dipendente da causa di servizio decorre solo quando l'impiegato abbia avuto piena conoscenza degli effetti invalidanti collegati all'infermità stessa, benché alcune minori patologie che costituiscono un antecedente dell'infermità "de qua" gli fossero note in precedenza (Consiglio Stato, sez. IV, 26 luglio 2004, n. 5312). La mera consapevolezza di essere affetto da una patologia non comporta per il dipendente l'onere di proporre la domanda nel termine semestrale, giacché, da un lato, sarebbe contrario a logica ritenere che il dipendente, appena abbia contratto una malattia, debba proporre la domanda di accertamento della causa di servizio esponendo con ciò l'amministrazione a una serie di domande di accertamento basate sulla mera insorgenza della malattia, senza alcun collegamento con la necessaria dipendenza di quest'ultima da causa di servizio, dall'altro, si deve considerare che l'art. 36 d.P.R. n. 686 del 1957, fa decorrere il termine semestrale non dalla mera conoscenza dell'infermità, bensì dalla consapevolezza della dipendenza di essa da causa di servizio e ciò proprio per evitare la proliferazione di procedimenti amministrativi palesemente infondati o basati sulla mera verificazione di una malattia ascrivibile ad eventi della vita quotidiana o comunque non riferibili al lavoro prestato (Consiglio Stato, sez. IV, 10 giugno 2004, n. 3720). È consolidato il principio giurisprudenziale per cui l'individuazione del "dies a quo" per la presentazione della domanda di riconoscimento di un'infermità per causa di servizio va operata con riferimento non tanto ad un dato della realtà oggettivamente noto o conoscibile come è l'infermità in sè considerata, quanto ad un rapporto fra l'infermità stessa ed il soggetto portatore, privilegiando l'aspetto conoscitivo di quest'ultimo, rispetto al quale vengono in evidenza la conoscenza della natura della malattia, delle cause che vi concorsero e delle cause che la produssero così da fornire al dipendente la percezione, in concreto, della gravità del male (Consiglio Stato , sez. IV, 23 marzo 2004, n. 1474). Il rispetto del termine di sei mesi dalla data di comunicazione del decreto di riconoscimento della dipendenza della menomazione da causa di servizio non è per sè stesso sufficiente al fine di conseguire il titolo al beneficio dell'equo indennizzo, occorrendo al riguardo anche la previa osservanza del termine di cui all'art. 36, d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686, per la tempestiva denuncia dell'infermità (Consiglio Stato , sez. IV, 23 marzo 2004, n. 1474). Ai fini dell'individuazione del "dies a quo" per la richiesta di liquidazione dell'equo indennizzo di cui all'art. 36 d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686, occorre far riferimento al momento in cui l'interessato è venuto a conoscenza dell'esistenza dell'infermità e della sua gravità e non da quello in cui l'infermità si è in ipotesi cronicizzata a causa del mutamento delle condizioni di servizio (Consiglio Stato, sez. V, 08 ottobre 2002, n. 5338). Il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, sia per la sua composizione (tecnica e giuridica) e sia per la competenza specifica che gli è attribuita, è l'organo che è più in grado di cogliere se esista o meno un nesso eziologico tra l'insorgenza di una infermità ed il tipo di lavoro svolto nell'ambito di una p.a. Pertanto, la p.a., nel recepirne il parere, fa propria la motivazione dello stesso, che si intende recepita nel provvedimento di diniego (Consiglio Stato, sez. IV, 26 luglio 2004, n. 5331). In tema di riconoscimento d'infermità per causa di servizio, l'amministrazione ha l'obbligo di motivare l'atto di diniego solo quando, in presenza di un contrasto tra il parere emesso dalla commissione medico-ospedaliera e quello espresso dal comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, la stessa disattenda quest'ultimo che, in effetti - in quanto momento di sintesi (anche per la variegata composizione fisica dell'organo) e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri apparati precedentemente intervenuti - vincola l'amministrazione (Consiglio Stato , sez. IV, 15 giugno 2004, n. 3967). Il regime dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle malattie o delle lesioni subite dal dipendente è retto dalla regolamentazione processuale e probatoria propria di questo istituto, e non vi è alcuna commistione con il parallelo sistema della verificazione dell'esistenza di malattia professionale, tabellata o no. In particolare, il lavoratore che intenda ottenere il riconoscimento della causa di servizio ed il relativo indennizzo è tenuto solo ad osservare un onere di allegazione, nel senso che la domanda deve contenere l'indicazione specifica dell'infermità denunziata, delle circostanze che concorsero a provocarla, delle cause che la determinarono e delle sue conseguenze sull'integrità fisica, e l'amministrazione convenuta non può legittimamente trincerarsi in un atteggiamento di mera contestazione, atteso che il suo comportamento anche processuale in questa fattispecie deve essere informato al principio di collaborazione e cooperazione. Ne consegue che, a fronte di una domanda del dipendente contenente l'allegazione dei fatti costitutivi della sua pretesa afferente al riconoscimento della causa di servizio, e alla passività della p.a. resistente, il giudice non può rigettare la domanda senza aver previamente attivato i poteri investigativi d'ufficio riconosciutigli dall'art. 421 c.p.c., al fine di tentare la ricerca della verità materiale (Cassazione civile, sez. lav., 22 giugno 2004, n. 11620). In tema di accertamento di infermità derivante da causa di servizio, l'organo di amministrazione attiva che interviene a conclusione del procedimento diretto alla concessione dell'equo indennizzo può esprimere il proprio giudizio finale con rinvio ab relationem al parere espresso dal comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (Consiglio Stato, sez. VI, 20 aprile 2004, n. 2214). L'art. 11 d.P.R. 1 giugno 1979 n. 191, nel prevedere l'obbligo di liquidazione in capo all'ente locale datore di lavoro in favore dei dipendenti divenuti invalidi per causa di servizio, non ha inteso istituire una nuova prestazione previdenziale, ma ha esteso a detto personale, se non già soggetto all'assicurazione obbligatoria sugli infortuni sul lavoro presso il relativo Istituto nazionale, la disciplina dell'equo indennizzo ex art. 68, t.u. imp. civ. St. (d.P.R.10 gennaio 1957 n. 3). Pertanto, va escluso il cumulo fra rendita per infortunio sul lavoro e malattia professionale ed equo indennizzo, per cui l'art. 11 d.P.R. n. 191 del 1979, deve essere inteso nel senso che, ferma restando l'assicurazione obbligatoria per infortuni sul lavoro e malattie professionali per i dipendenti degli enti locali assicurati presso l'Inail a norma di legge, agli altri (soli) dipendenti non assicurati presso lo stesso istituto, perché non addetti a lavori soggetti all'assicurazione obbligatoria è esteso l'equo indennizzo previsto dalle norme sui dipendenti statali (Consiglio Stato, sez. V, 01 aprile 2004, n. 1741). ALLEGATI Modello di domanda riconoscimento causa di servizio. Rapporto della istituzione scolastica all'ufficio scolastico provinciale sui fatti che hanno causato infermità. Richiesta di visita medico-collegiale. FAC-SIMILE Al Sig. Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di ………. Ufficio Cause di servizio Tramite Dirigente Scolastico della sede di servizio Il/La sottoscritt…………………………………………………… nato/a il ……………..……….. a …………………………………….. prov …….. e residente a ………………...…………..(……) in Via …………………………………….. n° …………., in servizio c/o ………………………… ……………………………………….. in qualità di ……………………….……………… di scuola ………………………, □ ruolo dal………………….. o □ a tempo determinato dal ………….….. al……………….. o □ con incarico annuale, fa presente che in data ……………………………... gli/le è stata diagnosticata, come da certificazione medica allegata, la seguente infermità: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… con le menomazioni dell’integrità fisica di seguito indicate ……………………………………….... ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… EVIDENZIA Le cause che produssero l’infermità oggetto di richiesta di dipendenza e le circostanze che concorsero alla stessa: …………………………………………………………................................... ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… CHIEDE, pertanto, • Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità; • La corresponsione dell’equo indennizzo eventualmente spettantegli; ALLEGA la seguente documentazione: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… DICHIARA di non percepire e/o di non aver richiesto altri indennizzi in virtù di assicurazioni a carico dello Stato o di Enti Pubblici in relazione alla stessa infermità. A norma di quanto previsto dall’art. 10 dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, “trattamento dei propri dati personali”, ivi compresi i dati sensibili di cui all’articolo 22, e dei diritti sanciti dall’art. 13 della legge stessa, il consenso al loro trattamento per il conseguimento delle finalità della presente istanza. Luogo e data ……………………. IL RICHIEDENTE ………………………………………………………… FAC-SIMILE RAPPORTO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA ALL'U.S.P. SUI FATTI CHE HANNO CAUSATO INFERMITA' Istituzione scolastica ________________________ Cognome e nome del dipendente__________________________________________ Luogo e data di nascita _________________________________________________________ Rapporto circostanziato di servizio, con indicazione delle mansioni effettivamente svolte dalla data di assunzione in poi, degli elementi idonei a provare la natura di ciascuna infermità o lesione richiesta e la sua relazione con il servizio, tenuto conto, in particolare, delle condizioni o modalità di lavoro e, in caso di infortunio, di ogni circostanza ritenuta rilevante (rapporto da compilare eventualmente su foglio separato): ____________________________________________________ _________________________________________________________________________ In caso di incidente stradale allegare rapporto della polizia (Carabinieri, Polizia Stradale, Polizia Municipale) sulle circostanze relative all'incidente redatto per la competente autorità giudiziaria, nonché gli atti definitivi adottati da quest'ultima: _______________________________________________________________________________ Eventualmente possesso dello status di invalido civile con indicazione delle infermità che l'hanno determinato: ________________________________________________________________________________ Eventuali precedenti. Se “si” indicare quali allegando la relativa documentazione: ____________________________________________________________________________ Estremi del verbale o dei verbali della commissione medica competente relativi alle infermità già riconosciute in attività di servizio (da allegare): Verbale n. ____________________ del _______________ della CMV di ___________________ Eventuali note e osservazioni conclusive ______________________________________________ __________________________________________________________________ Data _______________ Il Dirigente Scolastico ------------------------------------------------------- FAC-SIMILE Richiesta di visita medico-collegiale Alla Commissione di Verifica presso il Dipartimento Prov.le del Ministero dell'Economia e delle Finanze - SEDE e,p.c.: All'interessato/a SEDE All'Ufficio Scolastico Prov.le di…………………….. Via …………………………………. Oggetto: sig. _________ nato a ___________ il___________ residente a____________ visita medico-collegiale per il riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio. Decreto M.E.F. 12/2/04 art. 3. Il dipendente indicato in oggetto ha prodotto l'istanza che si acclude, intesa ad ottenere il riconoscimento delle infermità di cui alla documentazione sanitaria allegata, come dipendente da causa di servizio. Allo scopo d'istruire la pratica relativa alla richiesta dell'interessato/a, si prega di sottoporre _l_ medesim_ a visita medico collegiale, come previsto dal Decreto M.E.F. del 12 febbraio 2004, art. 3 comma 3. Il dipendente, cui la presente è diretta per conoscenza , potrà farsi assistere, a proprie spese, da un medico di sua fiducia. Si allegano in copia: • domanda dell'interessato/a; • ogni altra documentazione utile all'istruttoria Data _______________ IL DIRIGENTE SCOLASTICO ------------------------------------------------------- MARIO PALADINI