La causa nel contratto autonomo di garanzia, in Vita not., 1998, III
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La causa nel contratto autonomo di garanzia, in Vita not., 1998, III
ESTRATTO Butttttn fonrlntadnGincotno Fabio Valenza LA CAUSANEL CONTRATTOAUTONOMO DIGARANZIA EstrurÍo tlttllu Rit,. .\4TA NOTARILE, - N. 2--l/95 internet: wlvw,vitanotarile.it GB \.I'tA NoTARII-E EL]IZIo\ I (I II'R II)]C'H L BL]TTiTlA P,\t_F-RNl() FabioYalenza LA CAUSA NEL CONTRATTOAUTONOMO DI GARANZIA Sommario: 1. Causa, tipo e prassi contrattuale. - 2. I1 Contratto autonomo di garanzia e le sue clausole Íipizzanti. - 3. Contratto autonomo di garanzia e fideiussione con clausult sohe er repeie.- 4. | | imiti dell'auton onia: l' cxciptio tlol i generult.se l'ecccztone di illiceità del contratto base. - 5. Contratto autonomo di garanzia e contra$"icon causa estema.- 6. La causadel contratto nella meritevolezza degli interessiperseguiti. - 7. Contratto autonomo di giranzia e delegazione.- 8. Funzione di garanziae giusta causadell'attribuzione patrimoniale del garante.- 9. Contratto autonomo di garanzíae promessa del fatto del terzo. - 10. Contratto autonomo di garanzia e contratto di assicurazione. l. Causa, tipo e prassi contrattuale L'autonomia privata è stata,come è noto, riconosciutanei nostro ordinamento dall'articolo 1322 c.c., il quale, non solo dispone che le parti possono liberamente determinareil contenuto del contratto, sia pure nei limiti imposti dalla legge, (cfr. ad esempio I'articolo 1339 c.c.), maatrforizza. altresì, le stessea concluderecontratti che non appartenganoar tipi aventiuna disciplina particolare, purché siano diretti arcalizzare interessi meritevoli di tutela secondo I'ordinamento giuridico. Libertà, quindi, di determinareil contenuto di contratti tipici e libefià di elaboraree di concluderecontratti atipici, se rispondenti ad interessigiuridicamenterilevanti. Peraltro, sia i contratti tipici, sia i contratti atipici sono soggetti alla verifica della sussistenzadei requisiti del contrattoindividuati dall'articoìo I 325 c.c. nell'accordo delle parti, nella causa,nell'oggetto e nella forma. Dall'esame degli articoli appenacitatisi evince che nell'impianto codicistico I'espressionetipo contrattualeindividua un concettoche assolvead una funzione diversa da quella sottesaal concetto di causa. Il concetto di tipo individua una fattispecie contrattualegià prevista e disciplinata dal legislatore ovvero creatadalla prassi degli affari sulla spinta di esigenzecomuni ad una serie di operatori,che trovano, finalmente, una mediazioneai loro contrapposti VitaNotarilen.2-3/1998 - Parie lll CXCIX interessinellaelaborazione di un nuovotipo contrattuale, rJifficilnrente riconducibileai tipi già codificati,rivelatisiinadeguatiallacomposizione tlegli interessisottesiallenuovetransazioni commerciali. Il conceftodi tipo,qu;nai,si riferiscead una fattispeciecontrattuaiecodificcttao noncodificnroi, p"rranto, innominatavoltaamediaree regolamentare contrapposti intere:rsi, in ogni casogiuridicamente rilevanti,in quantononmeramente individuali. La causa,invece,si ponerispettoal tipo,daun lato,comeunaparlerispetto al tuttonel sensocherappresenta la concretatìnzione economicó-inrjivictuale dellasingolafattispeciecontrattuale. checontribuiscea costruireunitamente all'oggetto,all'accordoed allasuaforma,ma,clall'altrolato,e forsepiù esattamente,si collocasudi un pianodiversonel sensoche,nrentreil tipo, coclificato o innominatochesia,è, comunque,il risultatodi un process o di géneralizzazione e astrazione dellesingole,concreteoperazionicontrattuali,la causasi riferisceproprioa questeultime,rappresentandone, appunto,il profilo funzion;rle. 2. Il contratÍoeutonomodi garanziae le sueclausoletipizzsnti un settorenel qualeI'autonomiacontrattualesi è particolarmente sviluppata,dandovita a nuovitipi contrattuali,è sicuramente quellodellegaranziepersona-li. così al tipocodfficatodellatìdeiussione si sonoandate, viCvia,aggiungendoaltreformedi garanziaadessodiftìcilmentericonducibili.Traquestenuove taftispeciecontrattualiparticolareintercsse riveste.sottoil profilo óausale, attesaI'inamrnissitrilitàdi negoziastrattinel nostroordinamento,il contratioautonomodi garanzia* mutuatodai modellitedeschidelGarantievertruged anglosassoni delhid,perfomnnce,repa'Ìement borul(s)-perle suepeculiaritàstrutturali e funzionali,chelo distinguononettamente dal contrattorji fideiussione. La pattuizioneche,più di tuttc,vale a caratrerizzare questanuovafattispeciecontrattuale ed a distingueriadailafideiussione è certamente la cosiddettaclausoladi sopravvivenza deli'obbligazione clelgarantea tutteie cause di invalidità,inetficacia,e, più in generale, di ineseguibilità irnputabileo anchenonimputabiledelrapportodi base,in derogaal disposto ciell'articolo 1939 c.c.,peril quale<lafideiussione nonè validasenonò valiclai'obbligazione principale,salvochesiaprestata perunaobbligazione assunta daun incipacerr. Aitra pattuiziorrecaratterizzaîte,checertamentesi ponein contrastocon la disciplinacodicisticadellafideiussione, è costituiriìclallaclausoladi pagamentou primctrichiestae senzaeccezioni,cheobbligaii garantead adempierela suaprestazione a semplicerichiestadel creditorc ienra potersiav" valeredeitlispostodell'articokr 1945,perilquale<<ilfìdeiussorepuòoppur.e controil creditoretuttele eccezionichespettanoal debitoreprincipale,salva quelladerivantedall'incapacità> ( I ). (1) Lavalonz,zazione di questaclausolapotrebbeindurrea ravvisareI'essenza causaledella garanziaautonomanellafunzionesostitutivadéllacauzionereale,con il vantaggioulterioredi evitaredi perdereperlungotempo_la disponibititàdi ingentisomme.Questaimpo."siézione, tuttavia,tìntsceperdtsconoscere proprioil trattopiù_caratterizzante dell'autonomia dal;apportocontrattuale di base,postochela cauzionerealeè,perdehnizione.unaformadi garanziaacceÀsoria a quest'uitimq. CC 3. Crnúraltt.,tuttctnann di garanzia efideiussione con clausola solve et repete Il tentativodi partedelladottrina(2; di ricondurrequestanuovafattispecie dallaprassideitrafticiinternazionali. nell'alveodel concontrattuale, emergente allalucedi indici normativiqualigli articoli 135e 184deltrattodi fideiussione, (r.d.16marzot942.n. 26"7)e lo stessoarticoloI 939,ultila leggefallimentare mo incisoc.c.,chedimostrerebbero comeI'acc-'essorietà dell'obbligazione fidebba"comunque, essere intesain sensorelativ<1, eclinterpretando la deiussoria nel sensodi pattuizioneidoneaa svincolacosiddettaclausoladi sopravvivenza re l'obbligazionedi garanziada tuttele causedi annullabilitàdel rapportodi basema non.ceúo,da quelledi nullità,da un lato,vienea forzareil datonormativo ed il tipo contrattuale codificatooltrela suanaturalee possibileelasticità, dail'altro,finiscepersvalutareI'originalitàdellanuovafattispecie, dellaqualerimirrebbero,così,in ombragii autonomiprofili funzionalie, di conseguenza, il piùrautenticosignificato. La stessa clausolaimpeditivadellaopponibilitàdi eccezioni,-- c.d.c'lausolasolveet repete-, appostaadun semplicecontrattodi fiun significatoe determinaeffettiprofondamente deiussionevienead assumere diversirispettoa quelli chescaturiscono da un contrattoautonomodi garanzia. Si è infani osservato chela normaricavabiledall'articolo1462c.c.,per il quale,.laclausolacon cui si stabiliscecheunadelleparti non può oppone eccezionial fine di evita'eo ritardarela prestazione dovuta,nonhaeffettoper le eccezionidi nullità,di annullabilitàe di rescissione del contratto>ed anche nelleipotesi.<incui la clausolaè efficace(3),il giudice,sericonoscecheconla condanna, corronogravimotivi,puòtuttaviasospendere imponendo,sedel sebbene siastataelaborata avendopresente caso.unacauzione>, lo schema del contrattoa prestazionìcorrispettive,è suscettibiledi trovare,altresì,applicazi<rne, sia a fattispecienon carattent,zate dal nessodi conispettivitàdelle prestazionicontrattuali,sia ai contrattiunìlateralicioè con obbligazionia caricodi unasolaparfee, pertanto,ancheal corìtrattodi fideiussione, processuale Non si può,peraltro,dubitaredellafunzionemeramente delia ciausoladi cui all'articolo1462c.c.,la quale,di persé,non viene,certo.a la posizronedei contraente limitare,sul pianosostanziale, da essagravato,* -, in ipotesidel fideiussole il quale,dopoavereadernpiuto la suaprestazione. potràagirein ripetizione- in ipotesicontroil creditoregarantito- e far valeprore,in quellasede,tuttele ragionichenonpotèopponein via di eccezione prio in virtù dellaciausolain esarne. Ne consegue chela clausoladi cui all'articolo1462c.c.,seapplicata, come pureè possibile,al contrattodi fideiussione nonè idoneaa rompereil nessodi accessorietà sostanziale, chelegala posizionedelfideiussore a quelladel debitoreprincipale.Ben altraè. certamente,la situazioneeffettualescaturente a prima richiestae sewl eccez.ioni, che,comesi dallaclausoladi pagamento (2) Cfr., per tutti, Fragali, II richiatno a noftne dell avallo nel regolamenîo convenzronale della.fideiussione,in Banca, Borsa, tit., rred., i967, Ì, p. 315 ss. (3) Sulla clausola soltte et repete cfr., per tutti, Dalnrartello. " Sohe et repeîe " (patn o clausola del), voce nel Novissimo digesto italiano, XVII, Torino, I 970. pp. 851, 853 e, di recente, Leccese, La clausola solve et repete, Milano. i99E, pp. 92-95 e 103. CCI e vlsto, concoffea caîatierizzareil contrattoautonomodi garanziae ciò non tantoperchéin questafattispecie il garantenonpuò .. - iditf.r.nza del fideiussore conclausolasolveet repete-, nonhanemmenol'oneredi asirein ripetizionecontroil creditoregarantito,ma si può rivaleredirettanìente nei confrontidel debitoreprincipale(4) conl'ectio manclaticontraria.ovverocon I a.ctionegotiorumgestionis,cd. azionedi regresso (5), quantoperil fattoche la immediataesigibilità- senzapossibilitàdi opporrealCuna eciezione- della prestazione di garanzia, chesopravvivea tuttele causedi invalidità.ineffic1cia,e, più in generale, di ineseguibilità, imputabileo anchenon imputabile (6), dellaprestazione principale,da un lato,vienea recideren"tta-"nt" il nessodi accessorietà trarapportodi garanziae rapportobase.dall'altro,e conseguentemente,realizzauna funzionedi sicurezza nei trafficiinternied internazionali,idoneaa copriretutti i casidi mancataesecuzione di un rapportocontrattualee. pertanto,ancheI'areadei cosiddettirischiatipici \j). t-l) IìdebitoreprincipalepoLrà.asuaroltii.agirecontroilcreditorecheabbiaabusryanrente esggs^s9-la_garanzia. cfi. in giurisprudenza App. Napoli. 22 gennaio l9g2,ir.t Banc.u, Borsa, tiî. cred.,l982,rl.p. l 78ss. e casi., ss.uu., I ottoúie 1997.n. 7341. in Banca, Borsa, tti.irea.. it9ilg, II' p 66' con nota di Crtstanza, Adempiment,o del debito garantito e clausokt cli pagamento a vista e senza.ecc'ezitmi,,ivi,II,p. 383 ss. Sarebbe.comunquè,estremamenteriduttivo!iustificare come sembranofare le sentenzeda ultimo citate - l'ammissibilità del contratto autimomo di garanzia nel nostro ordinamento facendo leva_suquesto sistema di rivalsa per ridurre la peculiarità del contratto irr esame ad una inversione dell'onère de.llaprova clel fatto àdempimentoiinatiempimento - rectius: inesatto adempimento -, che dal creditoie garantito passereb'beal debitore principale,inversioneconsentita,in via generale.dall'articolo 2698 c.c., nèi limiti in cui non si traìti di diri^ttiindì.sponibili e i'inversione non abbia pel efletto di rendere ad una delle parti eccessivamente difficile 1'eserciziodel diritto. Così argomentando {ìnirebbe per rimanere àel tutto in ombra la autonomia funzionale del cotìtrattoin esamee, conseguentemènte,la sua differrnza rispetto alla fideiussione con clausola solve et repete.Tali attonomia e differenza sembrano. iniece, .ssere .ntte da cass., I 0 marzo i980, n. i690, in Rlv. Nor., I 980, II, p. g42 ss.,per la quale <il conrrarrocon cul.un-soggettogarantisce ad un altro non l'adempimento di un'obbligazionè aÌrui, come al viene nellc firleiussione.ma semplicementeil positivo risultato materialeà-iun'opera co*messa;td alt r i . n e l c a s oi n c u i d c t t o r i s u l t a t os i p r e s e n t i n c e n o .c o n f i g u r au n n e g o z r oa i i p i c o d i r e t t t ta r e a l i z zare un rnteressemeritevole di tutela secondo I'ordinaménto giuridìco. Ne deriva I'inapplicabilità ad essodel princ_ipiostabilito dalÌ'art. 1941c.c. relativo ai iimiti della fi6eiussione, e fiù di re c e n t ed a C a s s . S s . u u . , l 9 m a r z o 1 9 9 2 .n . - 1 4 6 5i,n F o r o p a j . , 1 9 9 4 . I , p . 3 1 4 c o n n o t a d i R u b i n o Sammartano..per la quale ,,il contratto autononto consistenell'assunzionedell'obbligo di eseguire.la prestazione oggetto della garanzia, senzapoter opporre eccezioni attinenti alla validità, efficacia.e in genere alle vicende del rapporto princìpale. Ànche se ispirata al modelb delia fi<ieiussione.la garanziaautonoma- quale nègozió atipióo - se ne discosù soprattuttoperclréessadero ga al plincipio dell'accessorietà..che conn_otad€ttafìgura negoziale tipica, e in panicolare al regime delle eccezioni consentireal^g^arante. L'obbligaz,ionedelgaranteè pertantó inciipendenteàal r a p p o n _ o p r i n c i p a l e ' e d a C a s " . , 2 9 r r t t r z o 1 9 9 6 , n . 2 9 0 9 , i n F ó r o i t . , l 9 9 6 I, , p . 1 6 2 5 : (l) ql ' per tutti, Portale. Fideiussione e garantievertrctg nella prussi bancaria,ìn Le operaz.ionibancarie, a cura di Portale, Milano, I 978. p. I 071 . Lrazione di regressodel garante potrà, da ultimo, trovare il suo fondamento sui principl in tema di <arricchiménto senzacausa)> er articolo 2041 c.c. (6)_Che questo risultato sia giuridicamente possibile è dimostrato dalla circostanza che non.si d_ubita,in dottrina, della possìbilità di derogare alla ripartizione legale dei rischi contrattuali nel sensodi accollare al debitore anche l'inpossibiiità della presturione derivante da caso fortuito o forza maggiore. cfr., sgf punto, Mazzoìi, Le lettere di',,patronage> nelle procedure concorsuctli: conîributo allo studio dei profili sistematici delle garanz.ie*ttono-e, in Borrn, B o r s a , t i t . c r e d . , 1 9 8 4 .I I , p p . 3 9 2 - 3 9 3 . (7) L'esigenza di una-garanzia.idoneaa coprire anche I'area dei cosiddetú rischi atipici è particolarmente sentita nell'ambito del commerCio internazionalel il possibile verificarsi-di ri_ voìgimenti politici ovvero il rischio di provvedimenti d'autontà. che-disponganoil btocco dei CCII 4. I limiti dell'autonomia: /'exceptio doli generalise I'eccez,ionedi illiceitcl deÌ contratto base Peraltro la concretapossibilità che la situazioneeffettualescaturente dal contratto in esame consentafacili abusive escussioni della garanzia ha indotto la dottrina (8) e la giurisprudenza a richiamare il principio dell'e,rceptio doli generalis, che - presenteallo stato diffuso, nel nostro ordinamento, in numerosenorme - trova, in tema di rapporti obbligatori, il suo fondamentoprincipalmentenegli articoli 1175e 1375c.c., per i quali, <il debitore e il creditore devono - in generale- comportarsi secondole regole dellacorrettezza> ed, in particolare, <il contratto deve essereeseguito secondo buona federr.Si è pertantoammessoche, qualora il creditore escutaabusivamente la garanziae sussistanoprove <liquideo , vale a dire documentali o, comunque,immediatamenteriscontrabili di tale abuso,il garantee, secondo la prevalentegiurisprudenza(9), lo stessodebitoreprincipalepossano ottenere dall'autorità giudiziaria un provvedimento cautelared'urgenza che, ai sensidell'articolo 700 c.p.c., inibisca I'adempimento della prestazione di garanzia.Il superamentodell'autonomia che, in ta1modo, viene a realizzarsí si giustifica in base al principio che.frausomnia corrumpit, cos\ come si ritiene (10) che la gannzia autonoma non possa non rimanere travolta dalla illiceítìi del contratto principale, posto che, se I'ordinamento gìuridico consideraillecito e, pertanto, vieta il perseguimentodi un determinato risuitato divisato dalle parti, non può non reprimere, ai sensi dell'articolo 1344 c.c. - contratto in frode alla legge -, tutti gli strurnenti che. direttamente o indirettamente, mirano allarcalizzazione di quel risultato. Anche nell'ipotesi di illiceità del contrattoprincipale sarà,pertanto,opponibile I'e-rceptio doli g,eneralise si potrà ricorrere alla tutela cautelared'urgenza di cui all' articolo 700 c.p.c.. 5. Conîrqtfo outonomo di earanz.iqe contratti con couse estenta Gli esaminati aspetti strutturali ed effettuali del contratto autonomo di garanzía fanno di questo un tipo contrattuale innominato,la cui ammissibilità. pagamenti in valuta estera o addirittura il blocco dell'esecuzione tout coLtrî dei contratti con opeiatóri stranierì, induce sempre piir spessola parte creditrice a richiedere la prestazione di una garanzia autonoma da parte di un operatoreprofèssionale- banca o compagnìa assicuratrice- che abbia, peraltro. la stessanazionalità e quindi sia soggetto alle stesseleggi valutarie e di "polizia economicao del creditore medesimo. ( 8 ) Cfr. per tutti Portale, Fitleiussione e garantievertrag nella prassi bancaria, cil pp. 107I 1075 e Benatti, l/ contratto autonomo di garanzia,in Banca, Borsa, tit. cred.,1982. I, p. 183. (9) Cfi., per tutte, Pret. Roma,4 novembre 1992,in Nuovo Dir., Ì993, p. 192;Trib. Rom a , 2 6 m a g g i o 1 9 9 5 ,i n F o r o i t . , 1 9 9 6 , I , p . l 0 9 l ; T r i b . U d i n e , 2 2 g i u g n o 1 9 9 5 .i n G i u s t . C i , . , 1 9 9 6 .I . p . 5 3 l . ( 10) Cfr , per tutti, Portale, Fideiussione e garantievertrag nella prassi bancaria, cit. p. i065; Id., Nuovi sviluppi del contratto autononlo di garanzia.in Banca, Borsa, tit. creJ., 1985,I, p. 181 e in giurisprudenzaApp. Mìlano, 4 marzo 1988, in Banca, Borsa, tit. cred., 1988, II. p. 608. CCIII nel nostroordinamento, sottoil profilo causale,deveesserevalutataautonomamente.Secondoun autore( I I ) il contrattoin esamesarebbeda inquadra_ re nellacategoriadeicontratîicottcausaesterna,i quali,- a differenzadei c.ontratti cheesprimonoal loro internola giustificazióne degliefîettiprodot_ ti -. trovanoil loro fondamentocausalein un rapporloesternòchevienemenzionatonel regoiamentocontrattualeunitamentèallo scopo--ad esempiodi garanzia- perseguito.Nei contrattiappartenentia questaiategoria è penanto idoneaadintegrareil profilo causalela menzionedel rapportJesterno e I'indicazionedello scopo(12).Ladifferenzaeffettualepiú rilevantetra i contratti,percosìdire,causalmente autosuffìcienti ed i contratticoncausaesterna sarebbechementrenei primi la mancanzao la illiceitàdellacar:sadeter_ mina la nullità del contrattoe impedisce,pertanto,la prorJuzione di qualsivogliaeffettogiuridico,nei secondi,invece,la mancanza o la illiceità,Jèlraoportoesternomenzionatonon sarebbedi ostacoloalla immediataproduziò_ ne degiieíI'ettigiuridicichepotrebbero, eventualmente, essererimtssr in un secondotempoattraverso I'eserciziodell'azionedi ripetizione( l3). I_'inquadramento dellagaranziaautonomanellacategoriadèi contratticon causa esterna. benchésuggestivo, non riesce,in effetti,a spiegareIa ragione,per la qualela menzionedel rapportoesternoe Iindicazionedello scopodi gìranzia non riesconoa produrree a giustificarelo stessoeff'ettodi auionomianel contrattodi fideiussione.in cui puresonopresenti,e nel contrattoatipicodi garanzia, senzaconsiderare chela possibilitàteorica- sopraesposta- cheil contrattocon causaesternasia idoneoa produrrei suoi effetti nonostante I'illiceità del rapportoesternomenzionato, salvala possibilerimozionedegli stessiattraverso il successivo eserciziodell'azionót1iripetizione.è in contrastocon I'immediataopponibilità.riconosciuta, comeii è visto,dalladottnna e dallagiurisprudenz a, dell'exceptiodori generali^rproprionel casodi illiceitàdel contrattoprincipale,oltre che nelleipotesidì abusivaescussione dellagaranziarisultanteda proveliquide. 6. Le causudel contrattonellunterite,-olezza degli interessi perseguiti Secondoun'altraimpostazionenon sarebbenecessario, per giustificare causalmente il contrattoin esame,inquadrarlonellacategoriàdei contratti con causaesterna:occorrerebbe, invece,esaminare la funzionein concretoas.solta dallagaranziaautonomae giudicaresela stessarispondaad interessimeritevolidi tutelaseconclo l'ordinamentogiuridico.Seguéndo questapremessa metodologica, postochecon il contrattoautonomodi garanzia ( 1_l) cfr. Portale,Fde iu.rsione e garantieven ragnella prassibancaria,cit.p. 1063-1064. ^ è srararipresain giurisprudenzàda Questaimpostazione Afp. nrir""". a -iiru ícàÉ, in aon ca,Borsa,tit. cred.,I 988,II. p. 608. (12.1S,uila.categonadel'negozio concausaesterna cfr'.Giorgianni.Carscr.vocenellaEn, ct(lopedtadel diritto. VI, Milano, 1960.o. 564 ss. ( 13) Questadiversitàeffettuale.benchéteoncamente apprezzabile perla suacoerenza . logica' non sembraesserestataaccoltain giurisprudenza.Cfr. aì .igui.Oo,'Cazzont,-ltianuale dí dirittoprivato,Napoli, 1990,pp.174-'1i5. CCIV non si intende- in realtà- grantire I'adempimentodi unaobbligazionealma si intendeassicurareI'intrui, comeavvienenel contrattodi fideiussione, dí un certo risulteresseeconomicodel creditoreal positivoconseguirnento preordallasortedel rapportogiuridicocausalmente tato (14),a prescindere dello stesso,e consideratatalefunzionedi dinatoalla materiale reahzzaztone nci traffici interni ed internaz,ionaligiutidicamenterilevante,- in sicurez.za individuale-, e, pertanto,meritevoledi tutelaseconquantonon meramente giuridicoai sensidell'articolo1322,secondocomma, do I'ordinamento ostacoli,sottoil profiio causale,all'ammissibilitàanchenel non vi sarebbero del contrattoin esame.A ben vedereanchequestaimordinamento nostro senon Sul soddisfacente postazione teoricanonrisultaesserecompletamente pianodescrittivoin quanto,non attribuendouna specificarilevanzacausale - professionale, economicoo anchesoltantomorale- del gaall'interesse rantea favorirela conclusionedel contrattoprincipale(15) e, valorizzando la funzionedi ossicurareI'inîeressedel beneficiarioal positivo unicamente rispostaal problemadeldi un certorisultato,nondà nessuna conseguimento la giustacausadell'attribuzionepatrimanialedel garante(16), a menodi patrimonialedell'asnonfar coinciderela stessaconquelladell'attribuzione quelladi cui all'artiin a fattispecie esame la così, sicurqtore.assimilanclo. ( 1 7 ) . c o l o1 8 8 2c . c . (14) In questo sensocft'., in giurisprudenza,Trib. Milano, 30.apdie .1987'in Banttt, Borsa, tit. cred.,1988, II, p. 3 ss..per il quale <<conla garanzia in questione.piuttosto che garantire in senso tecnico I'esatio adepimento del rapporto sottostante, si rnira ad assicurare la soddisfazione dell'interesse economico del beneficiario compromesso dall'inadempimento del debitore principale> e Cass. 6 ottobre 1989. n. 4006, in Banca. Borsa, tit. cred..1990,_il, p 5 ss' ed, in àotÍina. La Porta, Considerazioni sulla causa e suí lintiti dell'auîonomia nel contrutto útt' tonttmodigaranzia,inRiv.Not.,lgg2,I,p. l36ss.,che,coerentemente,ritieneapplicabileildisos p o s r o d e g ì ia n i c o l i 1 8 9 5e 1 8 9 6 c . c .d i r c t t i a r c g o l a l c l e i p o t c > id i i n e s i s t e n z a o r i S i n a r ì a e oravvenuia cessazionedel rischio nel contratto di assicurazionee Licini, Le tecniche moderne ài garanzia nella prassi noîarile, in Rlv. Nor. , 1996. l. p. I 017 ss.,il quale,_peraltro.ritiene applióabile analogicamenteanche il disposto dell'articolo 1271 c.c. in tema di eccezioni opponibili dal delegrto. ( 15 ) Cfr., invece, Benatti , I I contratto autonomo dí garan:ia, eit', p. 179, il quale, pur con una vaiutazionerigorosamenteoggettiva, ritiene che <il promittente si obbliga per petmetterela conclusione di un aftare (cioè il soddisfacimentodi esigenzeessenzialiper le imprese),che senza una siffatta garanzia non potrebbe essere prolnossoo e ciò sarebbe cause sulrtsante a rendere seria ed impègnativa la promessa di garanzia autononÌa. Richiama e valoi.zza, in modo analoso. il conceito tli causeiuffisante Calderale, Fideiussione e contratto autonom.odi garan. - i à .g a d 1 e 8 9 .p p . 2 0 6 c ' 2 l i l . (1ó) L'esrgenza che il contratto autonomo di garanzia, cantteizzafo dalla mancanza di colle-qamentoaccessoriocon il rapporto principale. rispetti, non solo il limite della meritevolezzalegli interessi perseguìti, ma anche quello della giusta causa dell'attribuzione patrimoniale emerg" ihiararmentéda: Trib. Milano. 25 settembre 1978,in Banca, Bor,sa,tit. cred ' 1982'll, con nota di p. l7à; App. Milano, 2l febbraio 1984. ín Bttnt'a, Borsa, tit, cred.' 1985,Ij, P. 18-8. hadicatiàì Bronzolo e in Rit'.lt. Leasing 1985, p. 476 con nota di Sesta: Trib. Milano, 9 ottobre 1986, in Bunca, Borsa, tit. t'red., 198'1,II, p. -133. ( 17) Non sembra convincente il tentativo condotto da La Porta, Considerazioni. cit, p. 140-141, di distiguere le due fattispecie. fondato sulla considerazione che il contratto di assicurazione non hà la funzione di assicurare I'interesse del beneficiario al positivo conseguimento di un certo risultato, ma quella di consentirela ripartizione tra piùrsoggetti dei rischi relativi al verificarsi di certi eventi dannosi, cui gli stessi soggetti risultano panicolannente esposti, in quanto occorre distinguere la causa del contratto dalle modaiità tecniche con le quali la stessasi realizza. CCV 7. Contrattoautonomodi garanziae delegazione Secondo un'altraimpostazione teorica(1g)vi sarebbe un,assoruta iden_ tità strutturale trail contrattoautonomodi garanziae la delegazione pura,fon_ datasullapresenza, in entrambe. le tattisp-ece, di un coilegimentoiegoziale con altri duerapportisottostanti: il c.d.iapportodi proviistaed il..d. .upportodi valuta,con la conseguenza chel;immissrÈihtae ra regolamenta_ zionedeila garanziaatipica dovrebbericavarsianalogicamente?alla di sci_ plina.in temadi delegazione pura;ne discenderebbe ù possibilitàdi opporre al beneficiariodella garanziasolrantola c.d.nuilità deuaaoppia causaai sensidell'articolo12'll, secondocommac.c.,per il quale,,.sÉie parri non hannodiversamente pattuito,il delegatononpuòopporreardelegatàrio, benchéquestine fossestatoa conoscenza, te ecbezionicheavrebb'e po,r,o opporreal delegante salvochesianulloil rapportotra delegante e delegatarior,, ovvero,altresì,- secondoun ulrerioretviiuppo(19)- la possibiriti di neutralizzarel'abusoevidentedel beneficiarionèit'eicurrion"o.lru !uianziaat_ traversoI'applicazione analogica degliarticoli1993,secondo.,i-.o.... 2l dellaLeggecambiaria,per i quari<il debitorepuò opponeal possessore " del titolo le eccezionifondatesuirapporticoni preóedenii porr.rràri soltanto s,e,nell'acquistare il titolo,il possessore ha intenzionalmente agitoa danno del debitoremedesimo>. Altri autori(20)ravvisanoinnegabili di contattodella garanziaautonomanon tantocon la delegaiionefunti quon,o iu.u, conil creditodocumentario irrevocabile, di cui all'artióolo153òc.c.- pagamentocontrodocumentia mezzodi banca- e particolarmente con il secon_ do commadello stessoarticolo,per il quare..la bancacheha confermato il creditoal venditorepuò opporglisororè eccezioniderivantidall'incompletezzao irregolaritàdei documentie quellerelativeal rapportodi conferma del credito>,con esclusione clellapoisibiritàper la banààdi opporrera eccezionedellacosiddetta nuilitàdelladoppiacausaai sensidell'ùì cd- 1211, secondocommac.c..vistele conclusioniraggiuntedallapiù moderna dottrina italianae straniera (21) sulledifferenze óiistentitra óreditodocumenrario irrevocabile e delegazione pura. 8' Funzionedi garanziae giustacausadeil'attribuzionepatrimoniare crer garante L'innegabilemeritodi tuttele impostazioniteoriche,cheavvicinanoiì contrattoautonomodt garanziaad istituti,comunque,rientrantinell'ambito ( 18) cfr.' per tutti. sesta,.pagame-nîo a prima richie.sÍa, in Contrartoe impre'a, r 9g5.p. 939ss.:Id.. Le garan:ieotipiche.i. paduuu.íySB.'p. iói giurisprudenia, Pret. Rornà. zzma..ólòlàiii;àrzz'|",. cív.comm.,reso, r,p.uàtì;l'in ll91 Cfr. l,orefice,Le stoneomnibus.inÀrv.Nor., f;{i:í.';.t;;T'te"garanziedLrtonomeaprimarichiestue.fideius(?9) Qf! Portale,F.idei ussi onb.eguranÍiet ert rdB.cir..pp. I 055_I 056. garanziebalncarieinternaíionari'(bue,tioni).tinanca,Bor'a, tit. .*r,(i#fi:o:;:11? Í CCVI del meccanismo delegatorio(22)e, pertanto,aventi,non già,unafunzionedi garunzia,ma quella,diversa,di assunzionedel debitoaltrui, stanell'avere intuito la diversarilevanzache assumeil rapportotra il debitoreprincipale ed il garantenellagaranziaautonomarispettoal normalecontrattodi fideiussione. Mentre,infatti, deveaffermarsila giuridicairrilevanza,rispetto all'obbligazione fideiussoria, di ogni eventualerapportoesistente tra garante e debitoreprincipale,il contrattoautonomodi garanzia, che,per la suaparticolareeffìcaciae, appunto,autonomia, esponeil garantea rischibenmaggiopuò ri rispettoa quelli derivantida un ordinariocontrattodi fideiussione, trovarepropnonell'espresso incaricodi garanziarivoltodal debitoreprinci(23),istituzionalmente palead un operatoreprofessionale disinteressato alle qualeunabancao unacompagniadi assicuvicendedei rapportisottostanti, razione,la necessaria integrazionedel profilo causaledellafattispecie.In realtà giuè propriolo iussumdelegatoriodel debitoreprincipalechecostituisce).a patrímonialedel garante,e determinaI'impossista causadell'atîribuzione bilità di sollevareeccezionifondatesul rapportogarantito.Occorre,tuttavia, <<iussum precisarecheI'espressione ha,nellafattispeciein esadelegatorio>, me,un valoremeramente descrittivo,non potendosiil contrattoautonomodi garanziasussumere tout court nello schemadelladelegazione, e non potenla relativadisciplina,attedosi,pertanto,applicare,siapureanalogicamente, sala diversafunzionedelleduefattispecie, rispettivamente d\ garanz.ia della reqlizzazione degli interessisottesiod un altro contrattoe di assunzione del inquadrareI'incaricodi gadebitoaltrui,e dovendosi,invece,correttamente ranziadel debitoreprincipalenell'ambitodel contrattodi mandato,irrevocabile, e.rarticolo1723,secondocommac.c.,in quantoconferitoanchenell'interesse di terzi- nellaspecieil creditorebeneficiario dellagaranzia-. In manincaricodi garanziaad un' operatoreprofessionale,Ia canzadi un'espresso g,iustucausadell'ottribuzione patrimonialedelgararzle dovràricercarsiin ano (22) Particolare rilievo va dato. nell'ambito di queste impostazioni teoriche, alla tesi di Cicala, per il quale delegazionenon è soltanto strumento di assunzionedi debito altrui, ma "la istituto di caratteregenerale,duttilmente impiegabile anche per costituire una obbligazìone delegato-delegatario quando non preesista alcun rapporto delegante-delegatario>.Cfr. Cicala, Espromissione,Napoli, 1988, p. i20 ss.; kI., Sul contratto auîonomo di garanT.ia,in Rapporti atipici nella esperienzanegoziala,Milano, 1988,p. 173 ss.;contrd Mastropaolo, I conrruni autonomi di garanzla, Torino, 1989, p. 280, per ii quale la delegazioneavrebbe la finalità di consentire <l'assunzionedel debito altrui o la estinzione con unico pagamento di due distinti debiti intercon'enti tra delegante e delegatario e tra delegante e delegato>. Yalorizza 1o schema logico della delegazioneanche Nappi, La garanz.iaautonoma. ProfiLi sistematicl, NapoÌi, 1992, o. 230 ss. (23) La rilevanza giuridica della qualìfica professionaledel garante emerge, chiarament e . d a l l e n u m e r o s el e g g i s p e c i a l i .c h c . r e g o l a n d od e t e r m i n a t ir a p p o r t i i n t e r c o m e n tti r a p n v a t i e Pubblica Amministrazione (appalti per la costruzione di opere pubbliche - appalti esattoriali cauzionamentodi diritti doganali ecc.),facoltizzano soltanto questi soggetti all'emissìone della c.d. cauzionefideiussoria, vale a dire di una partìcolare garanzìa personale atipica che, utilizzata anchenei rapporti tra privati, assolve essenzialmentead una funzione sostitutiva della cauzione reale ed ha in comune con il contratto autonomo di garanzia la creazione di una disponibilità monetaria, per mezzo della clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni, mentre se ne differenzia, sotto il profilo strutturaie. configurandosi corne contratto a favore di terzo, e, sotto il profilo funzionale, escludendo dal suo ambito di copertura 1'areadei cc.dd. rischi atipici. CCVII specirtcointeresse economic'oanchesoltanfomorarediquest'urtim o a pro_ mroverela conclusione del c'ontratto principare,mediante iassunzio'edi una autonomaobbligazionedi garanzia.In altri terminira causaderijamspecre atipicain esameèpur seltpreuna.causa crigaranzia(2o, nongiaúett,actemp,imenro di un'obbli-eazione alrrui,comeuurui"n"nertípo ,oàíri.il aruu n_ deiussione,ma della realizzazionedegri interessis'ttesi ad un artro cotttrrtro; fa circostanza, derivantedal diversooggeîtodella garanzia,cheil garante siatenutoad adempierera suaprestazioieanchenerie ipotesidi invaridità, inefficaciao ineseguibilità inirnputabiledel contrattoprincipale.fa, perarrro, sorgereil problemadellagiustacausadeil'attribuzioneput.r*oniuìà derga_ rante,la quale,comesi è visto,potràindividuarsio n"tttspr"irn incarrcorfi garanziarivolto dardebitoread un'operatoreprofessionale, ovvero,in nrancanz.ai-nuno specificointeresse economicoo anchesoltantomoralecrelga_ rantea favorirela conclusione del contrattoprincipale(25). 9. Contratîoautonomodi garanz.iae promessadet.fàttodel îerzo La necessità di ancorare la giustacausadeil'attribuzione patrimoniale del garantead uno specific.o interesse di quest'ultimo.giuridicam"nr"ril"uunr", e.pertanto, meritevoledi tutelatrovaunaconfermanelleconclusioni raggiunte da autorevoledottrinacon riferimentoalla pronrcssadet der terzr. di fattr.t cui all'articolol38l c-c.,perir quale<coluichehu pro-"oro t;obutigorione o il fatto di un terzoè tenutoa indènnizzareI'altro contraente, seil terzorifiuta di obbligarsio non compieil fattopromesso>; si è, infatti.atrerrnato(zo) chela promessa non puòdi per séimpegnareil promittentesenzaavereun adeguatofondamentocausale,chepuò essererinfracciab o in un più ampioregolamentodi interessi,nel qualela stessasi inserisce,ovvcro in uno specifìco interesse meritevoledi tuteladel promittente.promessaclelfattodel terzo e contrattoautonomodi garanziadev.no,perartro,distinguersi(27) in quan(24) Intal sensoMastropaolo,I contraîti,cit.. p. 262 ss. Mastropaolo,I contiatti,[.i.;p. 262.ss.,il quale,oltreall,rpotesi ,,-" _i291-alrig,ardo di una presrara.ont'1:or:f.:-,rivo, -saranzra prevede.giudièandora queilaoi unagaranziache.inserendosi ..in únapiìrcbrnpressfòperarione "it.l*iuir., ""che ,.,rpon_ e.onoÀ1.ìi.iriì.rJ". da ad un interesse del saranteall'operazione stè*sa".Si,lp.unto.c'fr.. attresì.perlìffiri e Nappi- contratti auton'ml di euran:iu.jn perlingieril li. vv., uorrài"-ai'iiiiir.rq,ì1". Nupo_ li. 1997.p. 553-554. neri ouari.net .ontraiio? e;;;;;:^auronomaassume panrcorare riricvo j"';;riàrion. I'interesÀe del saran're a sólrecitare,r;di;" di gar.anzia, rà concessione del credito>;pergliAutori O" r11t19l;ià,i,;;i in tantoprò sotrarsialladiscipli_ na inderogabiledellafideiussionein quantoha",,ìii;;ózio un fondajirentocausalediversodallagaranziadel creditocheeventualmenre cosritg!s-óe sorranroun etleiio negoziare";.orro uirro, Mastropaolo,I conîraÍti,cii.,p.262 ss. "ó"iJrr (26lCfr.PerlineierieNbplj.promessadelfuîtodel terzo.inperlingierie AA.yy,,Ma_ nualedi diritto cillle. Napoli. t elZ. p. :ZO. (27; Perun'analogiatra prome.ssa del fatto del terzoe contrattoautonomodi saranziacti. Briganti, perionari'atipiche, Garanzie i" iiii"r,i ,riliri ,"ti;iipiiirii""i,'iàiiàft,Milano, p.40:contralaudisa, 1988, Go,touzin nitàínî"1 *iít, gi"rirauii,i"ii,-r,,ti?ià,i'òl:, p r+, la quale-ravvisa nell'estraneità del terzoai .uppo.tìf.oÀrtt"nt"-p.omrssario I'elementodistintivo dellapromessa del fattoartruirispettoalìdg-u'nrio uutonoma,che,invece,viene presrara su incaricodeldebitore principale. CCVM to il primo istituto,da un latg,non è caratteizzafodailaclausoladi pagamentoa primarichiestae senzaeccezioni.e, pertanto,il promittentechesia statoricúiestodi pagarel'indennizzopotrebbeeccepireI'avvenutocompimentodel fatto piomesso(28), e, dall'altro,non è, comesi è visto,un automa un elementocliun contrattoaventecausapropria, nomotipo contràttuale, di chi prometteil fatto dell'obbligazione .o*unqu., la non accessorietà ", (29)dal fatto cheil promittenteè -,per definialtruidipenclesostanzialmente in zione-^l'unic:oobbligato,mentrenon esisteaicunvincoloobbligatorio obbligaziodella autonomo capoat terzo;è pacifióo,invece.cheil carattere nederivantedal contrattoatipicodi gatanziaa priniarichiestae senzaeccedall'esistenza dallavaliditàe.conseguentemente, zioniè deltuttoindipendente anzi'come ed soggetto ull tcrzo acl in capo o mctìodi un vincoioobbligatorio deveringarante del patrimoniale si è visto.la giustacausadóll'attribuzione o anche economico professionale, interesse specifico tracciarsipro'p.lonello principale. contratto del la conclusione favorire questia di soltanto*orul" 10. contrattoautonomTdi garanziae contrattodi assicurazione volta a delinearela giustificazione-causale clell'indagine A conclusione del contrattoautonomodi gàranziaè necessarioevidenziarele differenze di cui all'articoloI 882c'c" che' esistentirispettoal contrattodiassicurazione pattizia dell'articolo1912dello stesso derogabilità consideratitra I'altro, la cacommerciali(insolvenza), rischi dei copertura presta alla codice,puresi na(guerre, rivoluzioni, politici ecc.), (terremoti, cicloni, matemoti, tastrofici requisizioni,ecc.),di cambio.cui sonoespostii creditivanzionalizzazioni, comerisultachiatati claglioperatoricielcommerciointemoed internazionale, ,urn"ni" dàlla legislazionespeciale(30) in temadi sostegnoall'esportazioe contrattoautonomodi garanziasi distinguone.Contrattodi assicurazione no, in primo luogo,sottoil profilo strutturale,in quanto,mentreil primo è catterizzatodallo scambiotra prestazionipostetra loro in nessodi reciprocità, ab inizio.ciò chedeterdellequali,peraltro,solounaè certae determinata I'altro' invece,come contrattuale, fattispecie relativa della mina l;aleatòrietà il profilo della onesotto neutro strutturalmente è garanzia, cli i contratti tutti può osservareche, si questo aspetto ulteriormente, Approfonàendo, rosità. indenil corrispettivodellaprestazione mentrenèicontrattodi assicurazione ai danmassimale, nitaria,- normalmenteriferita globalmente,entroun certo di crediti i tutti esposti sono previsti,cui ni prodottida sinistri,specificamente - aScontraente stesso dello è a caricO un determinatooperatoreeconontico , e il mantlatodi credito,in Trattatodi Dir-i.ttoCivile e (28) Cfr. Giusti, talidei us,;ione F. Messineoe continuatodaL. Mengoni, Milano, 1998' e Cicu Oi,t. gùOir"tto Co^Àriíiiù, p.330. tomo3, 'stom, ^XVIII. ^ r, p romessatlelfatto di un terzo,tn Riv.dir. cornm.,1927,1, p.203, e in izsl Òrr. 9 apriie 1990'n' Strai'li'úiiiilo piiiàt",iuriruno. 1980",p 465, e, in giurisprudenza,Cass., in Giust.Cit'.,1990' I' p. 2359. -2965, - '(30i 31 marSi vedanoin partiéotarela legge24 maggio 1977. n. 22'7ed tl recenred. lg. zo 1998.n. 143. CCIx srcurato'nel contrattoautonomodi garanzia,che, normalmente,si rifenscead unasingolaspecificaoperazione economica, l'eventuare .o,np"o* f"r la prestazionedi garanziaèa caricodel debitoreprincipale,parte'oet-co'ntratto di mandatoconil soggettogarante,ma terzorispenoal contratto di garanzia, intercorrentetra soggettogarantee creditoregarantito.È, inoltre, iniponanteos_ servarecheil concettofondamentaledel cJntrattodi assicurazionà è quellodi sinistroproduttivodi danno,chedeveesserespecificamente pr"uirto in con_ traftoe l'acceftamento del cui verificarsivienea costituireit pr.ruppàrtoin"_ lirninabiledellaprestazione indennitaria. sono,al riguardo,ir"quJn'ticrauso_ le chestabiliscono convenzionalmenre la <definitioiia"o.ti.p"iJrtu.on Im_ troduzionedei rermini costitutividi sinistro(Tcs):cioè decoì.so un determi_ natolassodi tempodallamancatariscossione, la perditadercreditoviene<pattiziamente> considerata definitiva,postoche,teoricamente, uncreditononpotrebbemai considerarsi definitivamente persoe, pefianto,sesi applicassero allaletterai principiinformatoridell'assicurazione del credito,nói ,urrrrr._ rebberomai i presupposti perl'indennizzabilità deilerelativep"ioit". Nercon_ trattoautonomodi garanzia,caratterizzato dallaclausoladi pagamento a prima richiestae senzaeccezioni, il creditore,può,invece, pì.stazionedel garantesenzadoverdarela provadel fìndamentodelri "rij"r..ru sia pi"i"ru, ,ut_ va la possibilitàdi vedersioppostara exceptiocrorigenerari, m Jaro oi auusivaescussione della gar.anziarisultante dà proveli"quide.ou quuntofìn quì osservato risulta,conchiarezza, chela distinzionetrà contrattoautonomodi garanziae contrattodi assicurazione riguarda,non soloI'aspettostrutturale, ma,.anchee soprattutto,quello funzionàre:altro è, infatti, gaiantire ra reariz_ zazionedegli interessisottesiad un altrocontratto,attraverso unaautonoma obbligazioneassuntada chi ha uno specificointeresse professionale, econo_ mico o anchesoltantomoralea favoiire la conclusionédel contratto princi_ pale,altroè assicurare un determinatooperatoreeconomico,a frontedel pagamentodi un premiodapartedi questi,dei dannichepotranno derivargli'dal verificarsidi unoo più sinistrispecificamente previstià comportantila perdi_ ta di unaposizionecreditoria. CCX