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doc. 30 - Il Dolo Del Magistrato

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doc. 30 - Il Dolo Del Magistrato
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TRIBUNALE DI TOLMEZZO
Al Sig. Giudice per le indagini preliminari.
OGGETTO: Proc. pen. 482/2008 N.R.
Afferma il Sig. P.M. dr.ssa Alessandra Burra:
visti gli atti del sopraindicato procedimento penale nei confronti di:
ZAMOLO Bruno, Padovan Antonio; Trombetta Laura; Rossi Luciano e VENCHIARUTI
Giovanni, tutti indagati per il reato di cui all’art. 372 c.p. in relazione alle
testimonianze rese nell’ambito della causa civile promossa con ricorso possessorio da
TROMBETTA
Carlo e FORGIARINI
Maddalena nei confronti di GASPARIN
Alessandro, decisa con sentenza 141/2009, con la quale veniva accolta la domanda
dei ricorrenti.
TROMBETTA Carlo e FORGIARINI Maddalena
per il reato di cui all’art. 374 c.p.
in relazione alla medesima causa civile.
“In data 19.03.2008 Gasparin Alessandro depositava denunce contro gli attuali indagati
sostenendo:
-che i testi assunti nella causa civile avrebbero dichiarato il falso affermando,
contrariamente al vero, che i coniugi TROMBETTA Carlo e FORGIARINI Maddalena
utilizzavano abitualmente la strada oggetto del ricorso possessorio dagli stessi
introdotto.
-che gli stessi ricorrenti avrebbero commesso frode processuale mutando i luoghi
oggetto dell’azione possessoria al fine di dimostrare che gliu stessi utilizzavano la
strada, costringendo la p.o. denunciante a proporre il 28.05.2007
ricorso per
accertamento tecnico preventivo al fine di provare che “il Trombetta Carlo modificava
lo stato dei luoghi, aprendo dei varchi sulla sua siepe, al fine di dimostrare un
qualche diritto sulla strada” (v. f. 2 denuncia querela proposta nei confronti di
Trombetta Carlo e Forgiarini Maddalena)
Con sentenza 141/2009 d.d. 27/04/2009 il Tribunale di Tolmezzo accoglieva la
domanda proposta dai ricorrenti Trombetta Carlo e Forgiarini Maddalena.
Dagli atti emerge che:
a) con ricorso depositato il 16/11/2004 i Coniugi Trombetta
Maddalena esponevano:
Carlo e Forgiarini
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-di aver comperato con atto di acquisto
dd 30.12.1981 il terreno sito in Osoppo
catastalmente distinto al F.7 mappale n° 217, terreno sul quale insiste anche la loro
abitazione;
-tale terreno sul lato nord confina con il il terreno di cui di cui al F. 7 mappale n.
14 acquistato nel novembre 2004 da Gasparin Alessandro.
-l’accesso al fondo acquistato da Gasparin Alessandro,
da anni era esercitato per
finalità esclusivamente agricole, lungo una capezzagna interpoderale , posta a cavallo
dei fondi di proprietà dei ricorrenti e del resistente con fondo ricoperto di erba e per
una ampiezza pari al passo di un trattore. Tale transito interessa anche altri mappali
appartenenti a terze persone e posti a nord di quello del Gasparin.
-in data 24/04/2004 il gasparin faceva eseguire dalla ditta VENCHIARUTI Silvano
di
Osoppo senza dare alcun preaviso e senza mettere al corrente di un tanto i ricorrentio,
dei lavori di scavo e sbancamento,
con l’intento di apliare e modificare il tracciato
del Transito a danno del fondo dei ricorrenti. I lavori venivano interrotti solo con
l’intervento dei carabinieri di Osoppo, i ricorrenti contestavano che i lavori iniziati dal
Gasparin
costituissero mera manutenzione del transito agricolo.
- il convenuto costituendosi alla prima udienza esponeva:
-premesso che gli stessi ricorrenti riconoscono al Gasparin la servitu di passaggio sulla
strada a cavallo dei fondi delle parti delle parti tra loro confinanti;
-i denunciati lavori di sbancamento, finalizzati secondo i ricorrenti a modificare il
tracciato della strada oggetto di servitù in danno del loro fondo, come rilevabile dalle
fotografie prodotte dagli stessi ricorrenti, altro non era che la mera manutenzione della
srervitu, in particolare il Gasparin si era limitato a coprire alcune buche
che gli
impedivano di accedere agevolmente al proprio terreno.
Infatti “le foto prodotte dalle parti attrrici non ritraggono piante tagliate, siepi divelte,
cumoli di terra, scavi o fosse proditte dallo scavatore, ma solo unarea piana di due
tre metri quadri, un po più larga della carreggiata,
che si vede anche nella foto 4 e
5”
Il Gasparin, inoltre, contestava che la strada oggetto di servitu fosse mera strada di
campagna limitata al solo passaggio dei mezzi agricoli, e dalla ampieza pari al passo
di un trattore, per il convenuto si tratta di una strada dalla ampiezza di 6 metri.
Evidenziava che “quanto ripreso dalle foto avversarie rappresenta la siepe denominata
dalle parti attrici di ginepro , ma in realtà oramai di piante di alto fusto, e sterpaglia
di ogni genere.
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Richiama a riprova le foto 4 e 5 proditte dai ricorrenti che riprendono le persistenti
tracce della carreggiata a riprova dell’utilizzo della strada da parte di molti mezzi.
Il convenuto chedeva poi che venisse disposta C.T.U. al fine di accertare gli esatti
confini tra i mappali.
Il convenuto infine, contestava che i ricorrenti fossero legittimati a lamentarsi dei
lavori, compiuti sulla strada atteso che gli stessi non avrebbero il possesso attuale della
servitù sulla strada,
non avendo esercitato e non esercitando attualmente la predetta
servitu, come dimostrato dalla presenza della siepe di ginepro posta tra il limite della
strada e la la parte di mappale 217 non gravata dalla servitù
Infatti, secondo il convenuto, “l’attuale passaggio o tracce della carreggiata che si
evince dalle foto, in atti, grava solo ed esclusivamente sui mappali 214/215/216 di qui
la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti.
Il Giudice a conclusione della fase possessoria, nel corso della puale veniva sentito
come informatore ZAMOLO bruno,
letta la documentazione allegata agli atti, dalle
parti, accoglieva ilm ricorso ed ordinava a Gasparin Alessandro, “di reintegrare i
ricorrenti nel pieno possesso della della parte di fonmdo di loro proprietà oggetto
dell’amp0liamento in loro danno (in particolare della parte che forma una specie di
ansa sulla destra della foto 4 e 5 del ricorrente a ridosso delle siepi) riducendo tale
porzione in pristino stalo e riportando la capezzagna al suo originario tracciato e
ingombro.”
La fase di merito della causa veniva assegnata al altro giudice a seguito del
trasferimento del primo giudice della fase possessoria al altra sede.
Il 17/04/07 il Gasparin rendeva interrogatorio formale, incombente che non poteva
essere concludersi
avendo il Gasparin nella medesima udienza presentato denuncia
contro il Giudice: per il reato di falso ideologico, omissioni9 e abiso atti d’ufficio per
non aver verbalizzato la richiesta di mettere a verbale il rilievo che durantre la
deposizione di Gasparin lo stesso è stato ripetutamente interrotto dall’Avv. De Pascal
che ha piu volte tentato di mettere in bocca parole non dette dal Gasparin. La prova
è data dalla cancellazione sopra eseguita.
Nel corso dell’interrogatorio formale il Giudice, che poi verrà autorizzato ad astenersi
dalla trattazione della causa, aveva inoltre chiesto l’assistenza dei carabinieri, a causa
del comportamento tenuto da Gasparin.
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Il nuo Giudice, che sara anche l’estensore della sentenza, dara poi atto che anche nel
corso dell’udienza tenutesi il 30/10/2007, “ il convenuto si abbandonava ad analoghe
intemperanze, pretende4ndo stavolta di interferire personalmente nella deposizione dei
testi e minacciando denunce e querele contro questo giudice per analoghi reati,
costringendo lo scrivente a sospendere l’udienza, e a far intervenire i carabinieri per
ripristinare l’ordine.
Entrambi le istanze di ricusazione del giudice poi presentate dal Gasparin venivano
rigettate dal collegio.
In sentenza il Giudice riporta l’esito dei due sopraluoghi:
“nel corso del primo era emerso che vi erano tracce di accesso dalla capezzagna alla
proprietà dei ricorrenti in corrispondenza del varco nella siepe già documentato nelle
fotografie allegate al ricorso.
Nel corso del secondo era emersa la creazione di un recente varco nella siepe già
verso la capezzagna, ma privo di tracce evidenti al suolo di passaggio pedonale o
carrai
VA A QUESTO PUNTO RILEVATO
Ch’è vero che il Giudice
di primo grado
ha dichiarato in sentenza che nel
primo sopraluogo vi erano tracce di accesso dalla capezzagna alla proprietà dei
Trombetta,
ma è vero anche che il Giudice dichiara che il C.T.U. ha
dichiarato….., mentre dall’esame della perizia il C.T:U. Valter Marco afferma il
Contrario, e precisamente:
“dall’ispezione eseguita in sede di primo sopraluogo (16 luglio 2007), non risultano
tracce evidenti sul suolo
che dalla “capezzagna oggetto di lite dipartissero accessi o
transiti, anche pedonali a favore della proprietà dei ricorrenti”
Quindi è circostanza pacifica che mai i coniugi Trombetta abbiano avuto accessi
nella loro siepe che consentisse l’accesso al strada in contestazione.
Che il Giudice , poi, passava a riesaminare le testimonianze
raccolte nel corso della
causa.
ZAMOLO Bruno dichiarava:
- di praticare i luoghi circa una volta alla settimana essendo cacciatore e conoscente
del Trombetta.
Che i ricorrenti curavano lo sfalcio dell’erba e che il transito era in buone condizioni.
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Che effettivamente i ricorrenti utilizzavano saltuariamente la strada per accedere al
propri terreno. Accesso era costituito da un varco aperto nella siepe di ginepri, siepe
che veniva curata dai ricorrenti soprattutto nella parte verso la proprietà, ma anche in
quella verso la capezzagna.
Fermo restando il fatto incontestabile che le foto 4/5/6 prodotte dai coniugi Trombetta
non presentano alcuna apertura nella siepe dei Trombetta.
Fermo restando il fatto incontestabile
che tutte le fotto prodotte
della parte offesa
non presentano alcuna apertura sulla siepe dei Trombetta.
Fermo restando il fatto incontestabile
assolutamente che
che nella sua perizia il C.T.U.
esclude
nel primo sopraluogo del 16 luglio 2007 vi fossero aperture
nella siepe dei Trombetta.
Non si capisce come e perché il P.M. non sia chiesto da che parte passava il
Trombetta se non vi erano aperture sulla siepe.
Cosi come non si capisce come e perché il P.M. non abbia rilevato che il ZAMOLO
Bruno ha mentito: sia la dove ha dichiarato
non è mai esistita,
che vi era sulla siepe un’apertura, che
sia la dove ha dichiarato che il Trombetta curava la siepe, che
viceversa da tutte le foto in atti si rileva che la siepe del Trombetta è una foresta
amazzonica , il che esclude
assolutamente ogni cura, anche perché
per cura della
siepe si intende la foto 15 della denuncia contro Padovan.
Cosi come non si capisce come e perché il P.M. non avvia rilevato che ZAMOLO
bruno ha mentito la dove afferma di passare nella capezzagna per andare a caccia,
quando la zona è circondata da abitazioni e non si può cacciare, vedi planimetria.
Prosegue sulla testimonianza di Zamolo il P.M. afferma:
“con riguardo ai
lavori contestati dichiarava
di essere transitato sul posto a lavori
ultimati e di avere rilevato che la situazione era quella riprodotta nella foto 4,5,6
prodotte dai ricorrenti: “in sostanza era stata rimossa la cotica erbosa, la zolla e
gettata della ghiaia. Non ricorda se erano anche stati tagliati dei rami, in ogni caso
prima di tali lavori il drenaggio dell’acqua era migliore.”
Con riguardo allo stato della capezzagna dichiara che: “ricordo soltanto che, nei fatti, è
stata allargata la sede del
Ancora non si
passaggio”
capisce come e il perché il P.M. non abbia rilevato che anche in
questa parte che il ZAMOLO
ha MENTITO, stante il fatto incontestabile che la
ghiaia meglio della terra battuta dreneggia l’acqua, e che al di la di come fosse
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prima della copertura del tre buche, la piana che si vede è senz’altro migliore della
prima.
Non va infine dimenticato che nella testimonianza del 30/10/07 afferma altresì che:
“non mi risulta che il Trombetta abbia altri terreni più a monte e più a valle dei
terreni:
quindi ancora una volta non si capisce come e perché il P.M. non abbia rilevato
che il teste ZAMOLO Bruno ha MENTITO su tutta la linea, perché non si capisce
come e perché il Trombetta e il Zamolo transitavano sulla strada in contestazione se
non aveva terreni in luogo, e tantomeno si capisce dove andavano a cacciare se in
quei luoghi sono circondati da abitazione. Vedi planimetria.
PADOVAN Antonio dichiarava:
- di frequentare i luoghi in quanrto conoscente del ricorrente:
- che la capezzagna viene utilizzata per fini agricoli ed aveva una larghezza di 2,20 –
2,30 metri ed era prima dell’acquisto del Gasparin, ricoperta di erba e no vi erano
buche.
- Con riguardo ai lavori eseguiti dal Gasparin, ho visto i luoghi dopo la loro
esecuzione “ notando che non vi era piu lo stratto erboso e che il transito presentava
degli avvallamenti dovuti al transito dei mezzi….le buche avevano
una profondità
variabile, non posso dire con certezza quanto fossero profonde, forse 5 – 15
centimetri.”
Anche da questa sola circostanza non si comprende come e perché il P.M. non abbia
rilevato che basta solo esaminare le foto dei ricorrenti per avversi la prova che il
Padovan ha MENTITO, perché nell’area in cui è stata tolta l’erba non risultano
buche.
Va comunque rilevato che anche il PADOVAN
deposizione integrale in denuncia, ha dichiarato che
al pari di ZAMOLO, vedi sua
il Trombetta transitava con la
vettura in un varco della siepe che non è mai esistito, e che il Trombetta curava la
siepe, che viceversa si presenta come una foresta inestricabile.
Quindi è pacifico che anche il Padovan al Pari di ZAMOLO ha mentito.
Cosi come è altrettanto pacifico che non si comprende come e perchè il P.M. non
abbia rilevato la falsa testimonianza di PADOVAN ANTONIO.
Sempre in ordine alla testimonianza di Padovan,
Afferma ancora il P.M.
“con particolare riguardo all’ansa in contestazione (cioè alla porzione di strada che
sarebbe stata creata dal Gasparin invadendo la proprietà dei ricorrenti) il Padovan
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conferma quanto riportato nel capitolo di prova di parte attorea, precisando che
prima dei lavori quell’ansa non c’era e che l’area sulla quale era stata creata era
ricoperta dalla siepe che correva diritta anche se non è in grado di dire se l’ansa
era copertà solo da rami o anche dalle stesse radici della siepe.
Anche Padovan dichiara che i ricorrenti utilizzavano la capezzagna alla quale
accedevano da un varco nella siepe di ginepro, che il Trombetta attraversava anche
con la propria vettura.
Visto che il P.M. dr.ssa Burra, prende piena consapevolezza della reale testimonianza
del
Padovan,
sconcerta
il
fatto
che
non
abbia
voluto
testimonianza del Padovan, stante il fato che tutte le
rilevare
la
FALSA
foto in atti provano
inequivocabilmente che sulla siepe dei Trombetta non vi sono mai stati varchi di
nessun genere, come anche rilevato dal C.T.U. che a pag. 6, dove testualmente afferma
che:
“dall’ispezione eseguita in sede di primo sopraluogo (16 luglio 2007), non risultano
tracce evidenti sul suolo
che dalla “capezzagna oggetto di lite dipartissero accessi o
transiti, anche pedonali a favore della proprietà dei ricorrenti”
E che:
“in occasione del secondo sopraluogo dell’11/09/2007 si rilevava l’esistenza di un
recente e ulteriore varco attraverso la siepe – filare in corrispondenza dello spigolo
NORD – OVEST.. della
proprietà dei suddetti ricorrenti
tale da mettere
in
comunicazione quest’ultima con la “capezzagna”.
Pertanto è chiaro che anche il Padovan ha MENTITO
su tutta la sua
deposizione.
Afferma il P.M. che il teste ROSSI Luciano dichiarava:
“di essere perito edile, di conoscere i luoghi perché cacciatore, che prima dei lavori
eseguiti
dal Gasparin
la capezzagna
si presentava con manto erboso e non vi
erano buche, era stato sui luoghi poco tempo prima dei lavori.”
A smentire il Sig. Rossi basta la testimonianza di Venchiaruti Silvano la dove
afferma:
“l’avvallamento principale si trovava in
corrispondenza della parte di curva più
ampia. Cioè quella a ridosso della siepe. Tanto ciò è vero che in corrispondenza
della stessa non ho scavato, ma semplicemente riportato del materiale. Nello spazio
aereo corrispondente all’ansa la siepe non correva rettilinea ma vi erano dei rami
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che ho rotto durante i lavori. Preciso che l’ansa esisteva già e non è stata da me
creata.”
Quindi è pacifico che
anche il Siog ROSSI HA MENTITO.
Afferma il P.M. che VENCHIARUTI Guiovanni dichiarava:
“di aver sempre vissuto sul posto, di aver visto la ghiaia al posto del manto erboso,
che era stata realizzata
un’ansa a margine della capezzagna, prima di tali lavori
la siepe correva dritta, in corrispondenza dell’ansa l’ampiezza del transito è stata
allargata, il ricorrente curava la manutenzione
della parte della capezzagna che
insisteva nella sua proprietà anche tagliando i rami della siepe più sporgenti e di
ostacolo al transito.”
A smentire il VENCHIARUTI GIOVANNI basta la testimonianza di
VENCHIARUTI Silvano, la dove afferma che:
“l’avvallamento principale si trovava in corrispondenza della parte di curva più
ampia. Cioè quella a ridosso della siepe. Tanto ciò è vero che in corrispondenza
della stessa non ho scavato, ma semplicemente riportato del materiale. Nello spazio
aereo corrispondente all’ansa la siepe non correva rettilinea ma vi erano dei rami
che ho rotto durante i lavori. Preciso che l’ansa esisteva già e non è stata da me
creata.”
E a conferma che la siepe non correva dritta vedesi le foto del dr. Del COLLE
CARLO, che indubbiamente rappresentano non una siepe ma una foresta Amazzonica.
Con una grande curva per lo crescere a dismisura dei rami della siepe.
Proseguendo il P.M Afferma che VENCHIARUTI Silvano
dichiarava:
“di aver eseguito i lavori su incarico del Gasparin, che lo aveva incaricato di
“sistemare l’accesso alla stessa (proprietà) in un tratto curvilineo immediatamente
Antecedente l’ingresso alla proprietà……cio in quanto a seguito del transito da parte
dello stesso la terra si era indurita e si erano creati dei solchi che favorivano il
ristagno dell’acqua. Con la pala meccanica ho scavato ed ho anche parte allargato
il transito particolarmente sul lato a sinistra per chi entra nella proprietà.
Nell’eseguire tale lavoro ho rotto dei rami della siepe. In sostanza, ho spianato il
terreno, scavando per cent, 20, ho prelevato del ghiaione dal fondo del Gasparin e
l’ho portato con la pala meccanica tratto di strada…….prima dei lavori il tratto del
tramsito riprodotto nella foto 5 era ricoperto di erba, salvo che dove vi erano i
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solchi delle ruote…….l’avvallamento principale si trovava in corrispondenza della
parte di curva più ampia. Cioè quella a ridosso della siepe. Tanto ciò è vero che in
corrispondenza della stessa non ho scavato, ma semplicemente riportato del materiale.
Nello spazio aereo corrispondente all’ansa la siepe non correva rettilinea ma vi erano
dei rami che ho rotto durante i lavori. Preciso che l’ansa esisteva già e non è stata
da me creata. A.D.R.:
nell’eseguire i lavori non ho allargato la strada, in
precedenza non intendevo dire di aver allargato la stessa, ho inteso male quanto mi
veniva riferito.” Leggasi chiesto.
Pacifico quindi che tale deposizione, unitamente alle foto prodotte in atti,
smentisce tutti i testi adotti dai Trombetta..
Prosegue affermando il P.M.:
“il Giudice riteneva fondata la domanda proposta dai ricorrenti, che veniva accolta
con condanna del convenuto anche ex art. 88 e 96 c.p.c. al pagamento di € 12.000
a titolo di risarcimento danni.”
Sorprende quindi che il P.M. non abbia visto la falsa testimonianza di tutti i
denunciati adotti dai Coniugi Trombetta, e di conseguenza non abbia visto
l’inganno
Del Giudice.
Prosegue il P.M.
“B al fine di provare la propria tesi, cio è che i coniugi Trombetta/Forgiarini non
avevano il possesso della strada di servitu (e dei lavori di “sbancamento” contestati
dagli stessi coniugi), Gasparin Alessandro allegava alle varie querele sporte nei
confronti degli indagati una dichiarazione apparentemente proveniente dal dal Notaio
dr. Marcello Mauro di Gemona del Friuli nella quale si legge:
“A richiesta di parte, io sottoscritto drtt Marcello Mauro Notaio in Gemona del Friuli,
dichiaro che in data 30.12.1981 con atto 1433 rep. Mio rogito, i Signori Trombetta
Carlo e Forgiarini Maddalena, hanno acquistato l’immobile sito in comune di Osoppoi
e distinto al catasto terreni f. 7 n. 217, confinante a nord con la strada comunale,
sulla quale non hanno diritti di proprietà, e o di possesso. Gemona del Friuli
15.06.2007” segue firma del Notaio.”
C) con sollecito deposito il 03.05.2011 il difensore della p.o. chiedeva di riunire i
procedimenti originati dalle denunce - querele presentate dal Gasparin e di esercitare
10
l’azione penale nei confronti degli indagati, 1questo P.M. disponeva il compimento di
ulteriori atti di indagini (anche se a termini scaduti)
Venivano sentite due ulteriori persone informate sui dei fatti BIASONI Silvano e
CASASOLA Renato, entrambi proprietari e confinanti con quelli delle parti in causa e
con la strada oggetto di servitu e destinatari per conoscenza di una lettera dd
30.04.2004 con la quale il Trombetta contestava stragiudiziariamente al Gasparin i
lavori sulla strada.
Entrambe le persone hanno dichiarato che Trombetta Carlo:
“utilizava la strada oggetto della servitù, quantomeno a piedi, sin dal momento in cui
aveva acquistato la proprietà del terreno;
“eseguiva (o faceva eseguire) la potatura della siepe di Ginepro a confine della
strada, i rami della quale siepe non intralciavano il passaggio sulla stadina oggetto
di servitù;
con riferimento al varco aperto nella siepe, (la data di apertura del quale sarebbe
oggetto delle false testimonianze) entrambe le persone hanno dichiarato di non essere
in grado di stabilire quando era stato aperto.”
Chiaro che, salvo errori interpretativi del P.M: con tale affermazione sia
BIASONI che CASASOLA
potatura dei rami,
Trombetta,
hanno mentito,
sia la dove affermano la
sia la dove affermano l’esistenza del varco sulla siepe del
perché le foto prodotte provano inconfutabilmente che i rami non
sono tagliati e non esistono aperture sulla siepe. Quindi sulla loro testimonianza
mi riservo di decidere più oltre quando avrò la copia delle loro deposizioni.
PROSEGUE IL P.M.
“veniva sentito il Notaio dr, Marcello Mauro in merito alla dichiarazione dd
15/06/2007, allegata dalla p.o. alle denunce – querele.
Esibita copia della dichiarazione, il dr. Marcello la disconosceva dichiarando che:
“……..il documento che mi avete ora mostrato è assolutamente e palesamente FALSO.
Lo stesso, oltre che riportare una attestazione da me mai rilasciata, presenta sia il
timbro che la firma stessa assolutamente alterati e palesamente falsi” il Notaio
allegava dichiarazione genuina, dallo stesso rilasciata di parte ed avente in parte
contenuto simile a quella falsificata”
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Su questo punto, come già detto proverò in sede di indagini preliminari o in sede di
giudizio che la lettera del 15/06/2007 Proviene dallo studio del NOTAIO Mauro.
Conforta il sottoscritto che si tratta di Notaio, dove la sua firma è reperibile in molti
atti notarili.
PROSEGUE IL P:M:
“tanto premesso”, rilevato:
“che le due ulteriori persone sentite a sommarie informazioni BIASONI Silvano e
CASASOLA Renato hanno confermato l’utilizzo della servitù da parte dei proprietari
sin dall’aquisto del terreno, anche se non sono state in grado di riferire in merito alla
data di creazione del varco nella siepe, varco che secondo la p.o. sarebbe stato creato
dopo l’introduzione della causa possessoria al fine di dimostrare un utilizzo della
servitù in realtà insussistente; “
Che, contrariamente a quanto sostenuto dalla p.o. i coniugi Trombetta/Forgiarini
curavano la manutenzione della siepe, i rami della quale non ostruvano il passaggio
sulla strada oggetto della servitù.
Che è emersa la falsità della dichiarazione ad apparente firma del Notaio dr. Marcello
Mauro dd 15.06.2007, allegata dalla p.o. alle plurime denunce querele sporte nei
confronti degli indagati:
Questo P.M. ritiene che gli elementi acquisiti alle indagini escludono la sussistenza
dei reati ascritti agli indagati,
mentre si procederà separatamente nei confronti di
Gasparin Alessandro in relazione alla Falsità della scrittura dd 15/06.2007 ad apparente
firma Notaio dott. Marcello Mauro.
Conclude il P.M.:
“visti gli art. 411 c.p.p., qì125 D.lgs. 271/89
CHIEDE
Che la S:v. voglia disporre l’archiviazione del procedimento e con restituzione degli
atti a questo ufficio:
NULLA DI PIU’ ERRATO.
Innanzi tutto il P.M. OMETTE di esaminare le fotografie in atti, che se esaminate e
correttamente interpretate
e motivate avrebbe avuto la prova
che
BIASONI
SILVANO e CASASOLA RENATO HANNO MENTITO, sia la dove affermano
che il Trombetta transitava sulla strada in contestazione, perché non si capisce a quale
scopo, visto che sulla zona non avevano altri terreni (ZAMOLO), non poteva il
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Trombetta cacciare in Zona perche circondata da abitazioni, e la siepe dei Trombetta
non aveva nessuna apertura.
Sia la dove affermano la sussistenza sulla siepe
del varco,
che non è mai
esistito.
Circostanza per altro confermata dal C.T.U. la dove a pag 6 afferma che:
“Nel primo sopraluogo del 16/07/2007 non risultavano tracce evidenti sul suolo che
dalla “capezzagna oggetto di lite
dipartissero accessi o transiti, anche pedonali a
favore della proprietà dei ricorrenti.
E più sotto ancora afferma:
“in occasione del secondo sopraluogo (11/09/2007) si rilevava l’esistenza di un
recente e ulteriore varco attraverso la siepe – filare in corrispondenza dello spigolo
NORD – OVEST della proprietà dei su detti ricorrenti”
Sconcerta quindi
che al Sig. P.M. è sfuggito tanta rilevanza documentale.
Quanto poi alla falsità della lettera del Notaio Marcello Mauro del 15/06/2007, come
detto e mi ripeto, Gasparin è una persona seria, sincera e onesta, e mai, dicasi mai
falsificherebbe un atto, tra l’altro con tanta stupidità da fare un’aggiunta con carattere
diverso.
La lettera in oggetto del 15/06/2007 proviene dallo studio del Notaio MAURO, e la
firma è la sua.
Le ragioni per cui abbia disconosciuto la stessa e relativa firma e timbro lo vedremo
nella sede opportuna.
CONCLUDENDO
Rilevato
che il P.M. ha OMESSO di esaminare la posizione dei coniugi
Trombetta per frode processuale, nella parte in cui prima
e dopo la nomina
del C.T.U. hanno eseguito delle aperture abusive sulla siepe per dimostrare l’uso
della strada di campagna in contestazione.
Rilevato che il P.M. non ha esaminato e confrontato le risultanze fotografiche
con
le
varie
deposizioni
degli
indagati
puntualmente
contestate
e
documentalmente provate di manifesta falsità
Rilevato che il P.M. non ha disposto l’escussione dei denunciati, in base alle
risultanze fotografiche.
Rilevato che le falsità denunciate sono documentalmente provate in atti.
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