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doc. 30 - Il Dolo Del Magistrato
1 TRIBUNALE DI TOLMEZZO Al Sig. Giudice per le indagini preliminari. OGGETTO: Proc. pen. 482/2008 N.R. Afferma il Sig. P.M. dr.ssa Alessandra Burra: visti gli atti del sopraindicato procedimento penale nei confronti di: ZAMOLO Bruno, Padovan Antonio; Trombetta Laura; Rossi Luciano e VENCHIARUTI Giovanni, tutti indagati per il reato di cui all’art. 372 c.p. in relazione alle testimonianze rese nell’ambito della causa civile promossa con ricorso possessorio da TROMBETTA Carlo e FORGIARINI Maddalena nei confronti di GASPARIN Alessandro, decisa con sentenza 141/2009, con la quale veniva accolta la domanda dei ricorrenti. TROMBETTA Carlo e FORGIARINI Maddalena per il reato di cui all’art. 374 c.p. in relazione alla medesima causa civile. “In data 19.03.2008 Gasparin Alessandro depositava denunce contro gli attuali indagati sostenendo: -che i testi assunti nella causa civile avrebbero dichiarato il falso affermando, contrariamente al vero, che i coniugi TROMBETTA Carlo e FORGIARINI Maddalena utilizzavano abitualmente la strada oggetto del ricorso possessorio dagli stessi introdotto. -che gli stessi ricorrenti avrebbero commesso frode processuale mutando i luoghi oggetto dell’azione possessoria al fine di dimostrare che gliu stessi utilizzavano la strada, costringendo la p.o. denunciante a proporre il 28.05.2007 ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di provare che “il Trombetta Carlo modificava lo stato dei luoghi, aprendo dei varchi sulla sua siepe, al fine di dimostrare un qualche diritto sulla strada” (v. f. 2 denuncia querela proposta nei confronti di Trombetta Carlo e Forgiarini Maddalena) Con sentenza 141/2009 d.d. 27/04/2009 il Tribunale di Tolmezzo accoglieva la domanda proposta dai ricorrenti Trombetta Carlo e Forgiarini Maddalena. Dagli atti emerge che: a) con ricorso depositato il 16/11/2004 i Coniugi Trombetta Maddalena esponevano: Carlo e Forgiarini 2 -di aver comperato con atto di acquisto dd 30.12.1981 il terreno sito in Osoppo catastalmente distinto al F.7 mappale n° 217, terreno sul quale insiste anche la loro abitazione; -tale terreno sul lato nord confina con il il terreno di cui di cui al F. 7 mappale n. 14 acquistato nel novembre 2004 da Gasparin Alessandro. -l’accesso al fondo acquistato da Gasparin Alessandro, da anni era esercitato per finalità esclusivamente agricole, lungo una capezzagna interpoderale , posta a cavallo dei fondi di proprietà dei ricorrenti e del resistente con fondo ricoperto di erba e per una ampiezza pari al passo di un trattore. Tale transito interessa anche altri mappali appartenenti a terze persone e posti a nord di quello del Gasparin. -in data 24/04/2004 il gasparin faceva eseguire dalla ditta VENCHIARUTI Silvano di Osoppo senza dare alcun preaviso e senza mettere al corrente di un tanto i ricorrentio, dei lavori di scavo e sbancamento, con l’intento di apliare e modificare il tracciato del Transito a danno del fondo dei ricorrenti. I lavori venivano interrotti solo con l’intervento dei carabinieri di Osoppo, i ricorrenti contestavano che i lavori iniziati dal Gasparin costituissero mera manutenzione del transito agricolo. - il convenuto costituendosi alla prima udienza esponeva: -premesso che gli stessi ricorrenti riconoscono al Gasparin la servitu di passaggio sulla strada a cavallo dei fondi delle parti delle parti tra loro confinanti; -i denunciati lavori di sbancamento, finalizzati secondo i ricorrenti a modificare il tracciato della strada oggetto di servitù in danno del loro fondo, come rilevabile dalle fotografie prodotte dagli stessi ricorrenti, altro non era che la mera manutenzione della srervitu, in particolare il Gasparin si era limitato a coprire alcune buche che gli impedivano di accedere agevolmente al proprio terreno. Infatti “le foto prodotte dalle parti attrrici non ritraggono piante tagliate, siepi divelte, cumoli di terra, scavi o fosse proditte dallo scavatore, ma solo unarea piana di due tre metri quadri, un po più larga della carreggiata, che si vede anche nella foto 4 e 5” Il Gasparin, inoltre, contestava che la strada oggetto di servitu fosse mera strada di campagna limitata al solo passaggio dei mezzi agricoli, e dalla ampieza pari al passo di un trattore, per il convenuto si tratta di una strada dalla ampiezza di 6 metri. Evidenziava che “quanto ripreso dalle foto avversarie rappresenta la siepe denominata dalle parti attrici di ginepro , ma in realtà oramai di piante di alto fusto, e sterpaglia di ogni genere. 3 Richiama a riprova le foto 4 e 5 proditte dai ricorrenti che riprendono le persistenti tracce della carreggiata a riprova dell’utilizzo della strada da parte di molti mezzi. Il convenuto chedeva poi che venisse disposta C.T.U. al fine di accertare gli esatti confini tra i mappali. Il convenuto infine, contestava che i ricorrenti fossero legittimati a lamentarsi dei lavori, compiuti sulla strada atteso che gli stessi non avrebbero il possesso attuale della servitù sulla strada, non avendo esercitato e non esercitando attualmente la predetta servitu, come dimostrato dalla presenza della siepe di ginepro posta tra il limite della strada e la la parte di mappale 217 non gravata dalla servitù Infatti, secondo il convenuto, “l’attuale passaggio o tracce della carreggiata che si evince dalle foto, in atti, grava solo ed esclusivamente sui mappali 214/215/216 di qui la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti. Il Giudice a conclusione della fase possessoria, nel corso della puale veniva sentito come informatore ZAMOLO bruno, letta la documentazione allegata agli atti, dalle parti, accoglieva ilm ricorso ed ordinava a Gasparin Alessandro, “di reintegrare i ricorrenti nel pieno possesso della della parte di fonmdo di loro proprietà oggetto dell’amp0liamento in loro danno (in particolare della parte che forma una specie di ansa sulla destra della foto 4 e 5 del ricorrente a ridosso delle siepi) riducendo tale porzione in pristino stalo e riportando la capezzagna al suo originario tracciato e ingombro.” La fase di merito della causa veniva assegnata al altro giudice a seguito del trasferimento del primo giudice della fase possessoria al altra sede. Il 17/04/07 il Gasparin rendeva interrogatorio formale, incombente che non poteva essere concludersi avendo il Gasparin nella medesima udienza presentato denuncia contro il Giudice: per il reato di falso ideologico, omissioni9 e abiso atti d’ufficio per non aver verbalizzato la richiesta di mettere a verbale il rilievo che durantre la deposizione di Gasparin lo stesso è stato ripetutamente interrotto dall’Avv. De Pascal che ha piu volte tentato di mettere in bocca parole non dette dal Gasparin. La prova è data dalla cancellazione sopra eseguita. Nel corso dell’interrogatorio formale il Giudice, che poi verrà autorizzato ad astenersi dalla trattazione della causa, aveva inoltre chiesto l’assistenza dei carabinieri, a causa del comportamento tenuto da Gasparin. 4 Il nuo Giudice, che sara anche l’estensore della sentenza, dara poi atto che anche nel corso dell’udienza tenutesi il 30/10/2007, “ il convenuto si abbandonava ad analoghe intemperanze, pretende4ndo stavolta di interferire personalmente nella deposizione dei testi e minacciando denunce e querele contro questo giudice per analoghi reati, costringendo lo scrivente a sospendere l’udienza, e a far intervenire i carabinieri per ripristinare l’ordine. Entrambi le istanze di ricusazione del giudice poi presentate dal Gasparin venivano rigettate dal collegio. In sentenza il Giudice riporta l’esito dei due sopraluoghi: “nel corso del primo era emerso che vi erano tracce di accesso dalla capezzagna alla proprietà dei ricorrenti in corrispondenza del varco nella siepe già documentato nelle fotografie allegate al ricorso. Nel corso del secondo era emersa la creazione di un recente varco nella siepe già verso la capezzagna, ma privo di tracce evidenti al suolo di passaggio pedonale o carrai VA A QUESTO PUNTO RILEVATO Ch’è vero che il Giudice di primo grado ha dichiarato in sentenza che nel primo sopraluogo vi erano tracce di accesso dalla capezzagna alla proprietà dei Trombetta, ma è vero anche che il Giudice dichiara che il C.T.U. ha dichiarato….., mentre dall’esame della perizia il C.T:U. Valter Marco afferma il Contrario, e precisamente: “dall’ispezione eseguita in sede di primo sopraluogo (16 luglio 2007), non risultano tracce evidenti sul suolo che dalla “capezzagna oggetto di lite dipartissero accessi o transiti, anche pedonali a favore della proprietà dei ricorrenti” Quindi è circostanza pacifica che mai i coniugi Trombetta abbiano avuto accessi nella loro siepe che consentisse l’accesso al strada in contestazione. Che il Giudice , poi, passava a riesaminare le testimonianze raccolte nel corso della causa. ZAMOLO Bruno dichiarava: - di praticare i luoghi circa una volta alla settimana essendo cacciatore e conoscente del Trombetta. Che i ricorrenti curavano lo sfalcio dell’erba e che il transito era in buone condizioni. 5 Che effettivamente i ricorrenti utilizzavano saltuariamente la strada per accedere al propri terreno. Accesso era costituito da un varco aperto nella siepe di ginepri, siepe che veniva curata dai ricorrenti soprattutto nella parte verso la proprietà, ma anche in quella verso la capezzagna. Fermo restando il fatto incontestabile che le foto 4/5/6 prodotte dai coniugi Trombetta non presentano alcuna apertura nella siepe dei Trombetta. Fermo restando il fatto incontestabile che tutte le fotto prodotte della parte offesa non presentano alcuna apertura sulla siepe dei Trombetta. Fermo restando il fatto incontestabile assolutamente che che nella sua perizia il C.T.U. esclude nel primo sopraluogo del 16 luglio 2007 vi fossero aperture nella siepe dei Trombetta. Non si capisce come e perché il P.M. non sia chiesto da che parte passava il Trombetta se non vi erano aperture sulla siepe. Cosi come non si capisce come e perché il P.M. non abbia rilevato che il ZAMOLO Bruno ha mentito: sia la dove ha dichiarato non è mai esistita, che vi era sulla siepe un’apertura, che sia la dove ha dichiarato che il Trombetta curava la siepe, che viceversa da tutte le foto in atti si rileva che la siepe del Trombetta è una foresta amazzonica , il che esclude assolutamente ogni cura, anche perché per cura della siepe si intende la foto 15 della denuncia contro Padovan. Cosi come non si capisce come e perché il P.M. non avvia rilevato che ZAMOLO bruno ha mentito la dove afferma di passare nella capezzagna per andare a caccia, quando la zona è circondata da abitazioni e non si può cacciare, vedi planimetria. Prosegue sulla testimonianza di Zamolo il P.M. afferma: “con riguardo ai lavori contestati dichiarava di essere transitato sul posto a lavori ultimati e di avere rilevato che la situazione era quella riprodotta nella foto 4,5,6 prodotte dai ricorrenti: “in sostanza era stata rimossa la cotica erbosa, la zolla e gettata della ghiaia. Non ricorda se erano anche stati tagliati dei rami, in ogni caso prima di tali lavori il drenaggio dell’acqua era migliore.” Con riguardo allo stato della capezzagna dichiara che: “ricordo soltanto che, nei fatti, è stata allargata la sede del Ancora non si passaggio” capisce come e il perché il P.M. non abbia rilevato che anche in questa parte che il ZAMOLO ha MENTITO, stante il fatto incontestabile che la ghiaia meglio della terra battuta dreneggia l’acqua, e che al di la di come fosse 6 prima della copertura del tre buche, la piana che si vede è senz’altro migliore della prima. Non va infine dimenticato che nella testimonianza del 30/10/07 afferma altresì che: “non mi risulta che il Trombetta abbia altri terreni più a monte e più a valle dei terreni: quindi ancora una volta non si capisce come e perché il P.M. non abbia rilevato che il teste ZAMOLO Bruno ha MENTITO su tutta la linea, perché non si capisce come e perché il Trombetta e il Zamolo transitavano sulla strada in contestazione se non aveva terreni in luogo, e tantomeno si capisce dove andavano a cacciare se in quei luoghi sono circondati da abitazione. Vedi planimetria. PADOVAN Antonio dichiarava: - di frequentare i luoghi in quanrto conoscente del ricorrente: - che la capezzagna viene utilizzata per fini agricoli ed aveva una larghezza di 2,20 – 2,30 metri ed era prima dell’acquisto del Gasparin, ricoperta di erba e no vi erano buche. - Con riguardo ai lavori eseguiti dal Gasparin, ho visto i luoghi dopo la loro esecuzione “ notando che non vi era piu lo stratto erboso e che il transito presentava degli avvallamenti dovuti al transito dei mezzi….le buche avevano una profondità variabile, non posso dire con certezza quanto fossero profonde, forse 5 – 15 centimetri.” Anche da questa sola circostanza non si comprende come e perché il P.M. non abbia rilevato che basta solo esaminare le foto dei ricorrenti per avversi la prova che il Padovan ha MENTITO, perché nell’area in cui è stata tolta l’erba non risultano buche. Va comunque rilevato che anche il PADOVAN deposizione integrale in denuncia, ha dichiarato che al pari di ZAMOLO, vedi sua il Trombetta transitava con la vettura in un varco della siepe che non è mai esistito, e che il Trombetta curava la siepe, che viceversa si presenta come una foresta inestricabile. Quindi è pacifico che anche il Padovan al Pari di ZAMOLO ha mentito. Cosi come è altrettanto pacifico che non si comprende come e perchè il P.M. non abbia rilevato la falsa testimonianza di PADOVAN ANTONIO. Sempre in ordine alla testimonianza di Padovan, Afferma ancora il P.M. “con particolare riguardo all’ansa in contestazione (cioè alla porzione di strada che sarebbe stata creata dal Gasparin invadendo la proprietà dei ricorrenti) il Padovan 7 conferma quanto riportato nel capitolo di prova di parte attorea, precisando che prima dei lavori quell’ansa non c’era e che l’area sulla quale era stata creata era ricoperta dalla siepe che correva diritta anche se non è in grado di dire se l’ansa era copertà solo da rami o anche dalle stesse radici della siepe. Anche Padovan dichiara che i ricorrenti utilizzavano la capezzagna alla quale accedevano da un varco nella siepe di ginepro, che il Trombetta attraversava anche con la propria vettura. Visto che il P.M. dr.ssa Burra, prende piena consapevolezza della reale testimonianza del Padovan, sconcerta il fatto che non abbia voluto testimonianza del Padovan, stante il fato che tutte le rilevare la FALSA foto in atti provano inequivocabilmente che sulla siepe dei Trombetta non vi sono mai stati varchi di nessun genere, come anche rilevato dal C.T.U. che a pag. 6, dove testualmente afferma che: “dall’ispezione eseguita in sede di primo sopraluogo (16 luglio 2007), non risultano tracce evidenti sul suolo che dalla “capezzagna oggetto di lite dipartissero accessi o transiti, anche pedonali a favore della proprietà dei ricorrenti” E che: “in occasione del secondo sopraluogo dell’11/09/2007 si rilevava l’esistenza di un recente e ulteriore varco attraverso la siepe – filare in corrispondenza dello spigolo NORD – OVEST.. della proprietà dei suddetti ricorrenti tale da mettere in comunicazione quest’ultima con la “capezzagna”. Pertanto è chiaro che anche il Padovan ha MENTITO su tutta la sua deposizione. Afferma il P.M. che il teste ROSSI Luciano dichiarava: “di essere perito edile, di conoscere i luoghi perché cacciatore, che prima dei lavori eseguiti dal Gasparin la capezzagna si presentava con manto erboso e non vi erano buche, era stato sui luoghi poco tempo prima dei lavori.” A smentire il Sig. Rossi basta la testimonianza di Venchiaruti Silvano la dove afferma: “l’avvallamento principale si trovava in corrispondenza della parte di curva più ampia. Cioè quella a ridosso della siepe. Tanto ciò è vero che in corrispondenza della stessa non ho scavato, ma semplicemente riportato del materiale. Nello spazio aereo corrispondente all’ansa la siepe non correva rettilinea ma vi erano dei rami 8 che ho rotto durante i lavori. Preciso che l’ansa esisteva già e non è stata da me creata.” Quindi è pacifico che anche il Siog ROSSI HA MENTITO. Afferma il P.M. che VENCHIARUTI Guiovanni dichiarava: “di aver sempre vissuto sul posto, di aver visto la ghiaia al posto del manto erboso, che era stata realizzata un’ansa a margine della capezzagna, prima di tali lavori la siepe correva dritta, in corrispondenza dell’ansa l’ampiezza del transito è stata allargata, il ricorrente curava la manutenzione della parte della capezzagna che insisteva nella sua proprietà anche tagliando i rami della siepe più sporgenti e di ostacolo al transito.” A smentire il VENCHIARUTI GIOVANNI basta la testimonianza di VENCHIARUTI Silvano, la dove afferma che: “l’avvallamento principale si trovava in corrispondenza della parte di curva più ampia. Cioè quella a ridosso della siepe. Tanto ciò è vero che in corrispondenza della stessa non ho scavato, ma semplicemente riportato del materiale. Nello spazio aereo corrispondente all’ansa la siepe non correva rettilinea ma vi erano dei rami che ho rotto durante i lavori. Preciso che l’ansa esisteva già e non è stata da me creata.” E a conferma che la siepe non correva dritta vedesi le foto del dr. Del COLLE CARLO, che indubbiamente rappresentano non una siepe ma una foresta Amazzonica. Con una grande curva per lo crescere a dismisura dei rami della siepe. Proseguendo il P.M Afferma che VENCHIARUTI Silvano dichiarava: “di aver eseguito i lavori su incarico del Gasparin, che lo aveva incaricato di “sistemare l’accesso alla stessa (proprietà) in un tratto curvilineo immediatamente Antecedente l’ingresso alla proprietà……cio in quanto a seguito del transito da parte dello stesso la terra si era indurita e si erano creati dei solchi che favorivano il ristagno dell’acqua. Con la pala meccanica ho scavato ed ho anche parte allargato il transito particolarmente sul lato a sinistra per chi entra nella proprietà. Nell’eseguire tale lavoro ho rotto dei rami della siepe. In sostanza, ho spianato il terreno, scavando per cent, 20, ho prelevato del ghiaione dal fondo del Gasparin e l’ho portato con la pala meccanica tratto di strada…….prima dei lavori il tratto del tramsito riprodotto nella foto 5 era ricoperto di erba, salvo che dove vi erano i 9 solchi delle ruote…….l’avvallamento principale si trovava in corrispondenza della parte di curva più ampia. Cioè quella a ridosso della siepe. Tanto ciò è vero che in corrispondenza della stessa non ho scavato, ma semplicemente riportato del materiale. Nello spazio aereo corrispondente all’ansa la siepe non correva rettilinea ma vi erano dei rami che ho rotto durante i lavori. Preciso che l’ansa esisteva già e non è stata da me creata. A.D.R.: nell’eseguire i lavori non ho allargato la strada, in precedenza non intendevo dire di aver allargato la stessa, ho inteso male quanto mi veniva riferito.” Leggasi chiesto. Pacifico quindi che tale deposizione, unitamente alle foto prodotte in atti, smentisce tutti i testi adotti dai Trombetta.. Prosegue affermando il P.M.: “il Giudice riteneva fondata la domanda proposta dai ricorrenti, che veniva accolta con condanna del convenuto anche ex art. 88 e 96 c.p.c. al pagamento di € 12.000 a titolo di risarcimento danni.” Sorprende quindi che il P.M. non abbia visto la falsa testimonianza di tutti i denunciati adotti dai Coniugi Trombetta, e di conseguenza non abbia visto l’inganno Del Giudice. Prosegue il P.M. “B al fine di provare la propria tesi, cio è che i coniugi Trombetta/Forgiarini non avevano il possesso della strada di servitu (e dei lavori di “sbancamento” contestati dagli stessi coniugi), Gasparin Alessandro allegava alle varie querele sporte nei confronti degli indagati una dichiarazione apparentemente proveniente dal dal Notaio dr. Marcello Mauro di Gemona del Friuli nella quale si legge: “A richiesta di parte, io sottoscritto drtt Marcello Mauro Notaio in Gemona del Friuli, dichiaro che in data 30.12.1981 con atto 1433 rep. Mio rogito, i Signori Trombetta Carlo e Forgiarini Maddalena, hanno acquistato l’immobile sito in comune di Osoppoi e distinto al catasto terreni f. 7 n. 217, confinante a nord con la strada comunale, sulla quale non hanno diritti di proprietà, e o di possesso. Gemona del Friuli 15.06.2007” segue firma del Notaio.” C) con sollecito deposito il 03.05.2011 il difensore della p.o. chiedeva di riunire i procedimenti originati dalle denunce - querele presentate dal Gasparin e di esercitare 10 l’azione penale nei confronti degli indagati, 1questo P.M. disponeva il compimento di ulteriori atti di indagini (anche se a termini scaduti) Venivano sentite due ulteriori persone informate sui dei fatti BIASONI Silvano e CASASOLA Renato, entrambi proprietari e confinanti con quelli delle parti in causa e con la strada oggetto di servitu e destinatari per conoscenza di una lettera dd 30.04.2004 con la quale il Trombetta contestava stragiudiziariamente al Gasparin i lavori sulla strada. Entrambe le persone hanno dichiarato che Trombetta Carlo: “utilizava la strada oggetto della servitù, quantomeno a piedi, sin dal momento in cui aveva acquistato la proprietà del terreno; “eseguiva (o faceva eseguire) la potatura della siepe di Ginepro a confine della strada, i rami della quale siepe non intralciavano il passaggio sulla stadina oggetto di servitù; con riferimento al varco aperto nella siepe, (la data di apertura del quale sarebbe oggetto delle false testimonianze) entrambe le persone hanno dichiarato di non essere in grado di stabilire quando era stato aperto.” Chiaro che, salvo errori interpretativi del P.M: con tale affermazione sia BIASONI che CASASOLA potatura dei rami, Trombetta, hanno mentito, sia la dove affermano la sia la dove affermano l’esistenza del varco sulla siepe del perché le foto prodotte provano inconfutabilmente che i rami non sono tagliati e non esistono aperture sulla siepe. Quindi sulla loro testimonianza mi riservo di decidere più oltre quando avrò la copia delle loro deposizioni. PROSEGUE IL P.M. “veniva sentito il Notaio dr, Marcello Mauro in merito alla dichiarazione dd 15/06/2007, allegata dalla p.o. alle denunce – querele. Esibita copia della dichiarazione, il dr. Marcello la disconosceva dichiarando che: “……..il documento che mi avete ora mostrato è assolutamente e palesamente FALSO. Lo stesso, oltre che riportare una attestazione da me mai rilasciata, presenta sia il timbro che la firma stessa assolutamente alterati e palesamente falsi” il Notaio allegava dichiarazione genuina, dallo stesso rilasciata di parte ed avente in parte contenuto simile a quella falsificata” 11 Su questo punto, come già detto proverò in sede di indagini preliminari o in sede di giudizio che la lettera del 15/06/2007 Proviene dallo studio del NOTAIO Mauro. Conforta il sottoscritto che si tratta di Notaio, dove la sua firma è reperibile in molti atti notarili. PROSEGUE IL P:M: “tanto premesso”, rilevato: “che le due ulteriori persone sentite a sommarie informazioni BIASONI Silvano e CASASOLA Renato hanno confermato l’utilizzo della servitù da parte dei proprietari sin dall’aquisto del terreno, anche se non sono state in grado di riferire in merito alla data di creazione del varco nella siepe, varco che secondo la p.o. sarebbe stato creato dopo l’introduzione della causa possessoria al fine di dimostrare un utilizzo della servitù in realtà insussistente; “ Che, contrariamente a quanto sostenuto dalla p.o. i coniugi Trombetta/Forgiarini curavano la manutenzione della siepe, i rami della quale non ostruvano il passaggio sulla strada oggetto della servitù. Che è emersa la falsità della dichiarazione ad apparente firma del Notaio dr. Marcello Mauro dd 15.06.2007, allegata dalla p.o. alle plurime denunce querele sporte nei confronti degli indagati: Questo P.M. ritiene che gli elementi acquisiti alle indagini escludono la sussistenza dei reati ascritti agli indagati, mentre si procederà separatamente nei confronti di Gasparin Alessandro in relazione alla Falsità della scrittura dd 15/06.2007 ad apparente firma Notaio dott. Marcello Mauro. Conclude il P.M.: “visti gli art. 411 c.p.p., qì125 D.lgs. 271/89 CHIEDE Che la S:v. voglia disporre l’archiviazione del procedimento e con restituzione degli atti a questo ufficio: NULLA DI PIU’ ERRATO. Innanzi tutto il P.M. OMETTE di esaminare le fotografie in atti, che se esaminate e correttamente interpretate e motivate avrebbe avuto la prova che BIASONI SILVANO e CASASOLA RENATO HANNO MENTITO, sia la dove affermano che il Trombetta transitava sulla strada in contestazione, perché non si capisce a quale scopo, visto che sulla zona non avevano altri terreni (ZAMOLO), non poteva il 12 Trombetta cacciare in Zona perche circondata da abitazioni, e la siepe dei Trombetta non aveva nessuna apertura. Sia la dove affermano la sussistenza sulla siepe del varco, che non è mai esistito. Circostanza per altro confermata dal C.T.U. la dove a pag 6 afferma che: “Nel primo sopraluogo del 16/07/2007 non risultavano tracce evidenti sul suolo che dalla “capezzagna oggetto di lite dipartissero accessi o transiti, anche pedonali a favore della proprietà dei ricorrenti. E più sotto ancora afferma: “in occasione del secondo sopraluogo (11/09/2007) si rilevava l’esistenza di un recente e ulteriore varco attraverso la siepe – filare in corrispondenza dello spigolo NORD – OVEST della proprietà dei su detti ricorrenti” Sconcerta quindi che al Sig. P.M. è sfuggito tanta rilevanza documentale. Quanto poi alla falsità della lettera del Notaio Marcello Mauro del 15/06/2007, come detto e mi ripeto, Gasparin è una persona seria, sincera e onesta, e mai, dicasi mai falsificherebbe un atto, tra l’altro con tanta stupidità da fare un’aggiunta con carattere diverso. La lettera in oggetto del 15/06/2007 proviene dallo studio del Notaio MAURO, e la firma è la sua. Le ragioni per cui abbia disconosciuto la stessa e relativa firma e timbro lo vedremo nella sede opportuna. CONCLUDENDO Rilevato che il P.M. ha OMESSO di esaminare la posizione dei coniugi Trombetta per frode processuale, nella parte in cui prima e dopo la nomina del C.T.U. hanno eseguito delle aperture abusive sulla siepe per dimostrare l’uso della strada di campagna in contestazione. Rilevato che il P.M. non ha esaminato e confrontato le risultanze fotografiche con le varie deposizioni degli indagati puntualmente contestate e documentalmente provate di manifesta falsità Rilevato che il P.M. non ha disposto l’escussione dei denunciati, in base alle risultanze fotografiche. Rilevato che le falsità denunciate sono documentalmente provate in atti. 13