Si chiedono chiarimenti su come ci si debba comportare ai fini dell
by user
Comments
Transcript
Si chiedono chiarimenti su come ci si debba comportare ai fini dell
QUESITO: Si chiedono chiarimenti su come ci si debba comportare ai fini dell'identificazione del titolare effettivo nei due seguenti casi in cui il cliente è una società di capitali operativa in Italia e non si abbia motivo di pensare che ci possa essere attività di riciclaggio o finanziamento al terrorismo: 1^ caso: il socio di maggioranza (ovvero l'ultimo beneficiario identificabile) è una società quotata all'estero, 2^ caso: non c'è un socio di maggioranza che abbia più del 25% del diritto di voto in assemblea, ma si è in presenza di un azionariato diffuso. Chi si deve identificare? Che tipo di documentazione/dichiarazione è opportuno richiedere affinchè ad un eventuale controllo non ci siano contestazioni? RISPOSTA: Come disposto dal d.lgs. n. 231/2007: il titolare effettivo è sempre una persona fisica. Quindi, quando il cliente é una società, per identificarne il titolare effettivo è necessario ripercorrerne l’intera catena partecipativa sino ad individuare la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza: la possiedono o la controllano attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale di partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto almeno pari al 25 per cento più uno; ne esercitano in altro modo il controllo sulla direzione. Al riguardo le Linee guida del CNDCEC spiegano che il controllo può avvenire, ad es., tramite patti parasociali, in virtù di rapporti familiari tra i partecipanti al capitale sociale o tramite il controllo di un’altra società che eserciti attività di direzione e coordinamento sulla società cliente. Circa l’obbligo di identificazione del titolare effettivo è importante ricordare anche le disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela di Banca d’Italia. Secondo Banca d’Italia il requisito di titolare effettivo ricorre per tutte le persone fisiche che hanno il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto nella società-cliente (anche laddove si riscontri la titolarità di una partecipazione superiore al 50% del capitale della società). Nell’ipotesi in cui più soggetti non persone fisiche controllino una partecipazione al capitale della societàcliente o una percentuale dei diritti di voto nella società superiore al 25%, Banca d’Italia chiarisce che il titolare effettivo deve essere individuato - risalendo lungo la catena partecipativa - nella persona fisica o nelle persone fisiche che, in ultima istanza, esercitano il controllo su tali soggetti. Sempre il Provvedimento di Banca d’Italia spiega inoltre che il titolare effettivo può rinvenirsi anche in uno o più amministratori della società, “in considerazione dell’eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai soci, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina degli amministratori”. Circostanza questa che secondo Banca d’Italia assume “precipuo rilievo” quando non si riscontrano situazioni di possesso o di controllo superiori al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto, come nel caso delle società ad azionariato diffuso o delle società cooperative. Per quanto invece attiene alle modalità con cui si può provvedere all’identificazione e alla verifica dell'identità del titolare effettivo, l'art. 19 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 231/2007 stabilisce che questa possa avvenire da parte del professionista: facendo ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolare effettivi (ad es. gli atti pubblici di costituzione o le visure camerali); provvedendovi per il tramite della dichiarazione scritta resa dal cliente (l'art. 21 del d.lgs. n. 231/2007 impone ai clienti di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali sono a conoscenza, per permettere ai destinatari degli obblighi di identificazione di adempiere al proprio dovere); ovvero ottenendo informazioni in altro modo, a discrezione del professionista e sotto la sua responsabilità. Ciò premesso, in relazione alla prima delle due ipotesi che sono state prospettate dalla Collega – quando il socio di maggioranza (ovvero l'ultimo beneficiario identificabile) è una società quotata all'estero –, risultando di difficile realizzazione l’acquisizione diretta delle necessarie informazioni presso giurisdizioni estere, é appropriato provvedere all’identificazione del titolare effettivo avvalendosi della dichiarazione scritta da parte del cliente ex art. 21 del d.lgs. n. 231/2007, che dovrà esser resa, trattandosi di società, da parte del suo rappresentante legale. Sempre con riferimento a questa prima ipotesi, trattandosi di società quotata, si segnala che sussiste la possibilità di adempiere all’identificazione secondo gli obblighi c.d. “semplificati” (art. 25 del d.lgs. n. 231/2007) che escludono la necessità di provvedere all’identificazione del titolare effettivo, salvo non vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, nel cui caso gli obblighi andrebbero adempiuti addirittura in maniera c.d. “rafforzata”. Nella seconda delle due ipotesi prospettate dalla Collega, verificata l’insussistenza di situazioni di possesso superiori al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto – poiché si è in presenza di una società con azionariato diffuso –, é comunque necessario: - verificare la struttura di controllo della società-cliente per riscontrare la presenza o meno di una o più persone fisiche che, anche senza averne il possesso, riescono comunque, in altro modo, ad esercitarne il controllo sulla direzione; - verificare che gli amministratori non si trovino nella situazione indicata da Banca d’Italia per la quale possono essere individuati quali titolari effettivi. Da un punto di vista operativo, la modalità più adeguata e forse più agevole per provvedere all’identificazione del titolare effettivo, come già detto, pare essere quella di acquisire la dichiarazione del cliente ex art. 21; dichiarazione che il cliente ha l’obbligo di fornire in forma scritta e sotto la propria responsabilità (anche penale, ai sensi dell’art. 55). In relazione a questa dichiarazione le Linee guida del CNDCEC spiegano che, ove il cliente dichiari di non conoscere le generalità del titolare effettivo, il professionista deve valutare con attenzione la dichiarazione del cliente ai fini della determinazione del relativo livello di rischio, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 23, co. 1, del d.lgs. n. 231/2007, il professionista è tenuto ad astenersi dall’eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero porre fine alla prestazione professionale già in essere, nonché a valutare l’eventuale segnalazione dell’operazione qualora questi non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela. Sempre con riferimento alla dichiarazione scritta ex art 21 del cliente (che nel caso di società è resa dal suo rappresentante legale) le Linee guida del CNDCEC evidenziano che anche coloro i quali svolgono professionalmente l’attività di amministratore o dirigente di società sono soggetti agli obblighi di adeguata verifica (quindi all’identificazione della società e del titolare effettivo). L’amministratore o il dirigente della società-cliente, dunque, se svolge l’attività professionalmente, deve aver già dovuto provvedere all’identificazione della società e del titolare effettivo e conseguentemente non potrà dichiarare al professionista di non conoscere le generalità del titolare effettivo e dovrà fornirgli i relativi dati, eventualmente anche nel rispetto della procedura prevista dall’art. 30 del d.lgs. n. 231/2007, tramite la c.d. “idonea attestazione”.