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9. La responsabilità dello sciatore in caso di collisione con un utente

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9. La responsabilità dello sciatore in caso di collisione con un utente
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Laura Di Paolo
9. La responsabilità dello sciatore in caso di collisione con
un utente della pista
Come capita in genere per gli sport che presentano un certo
grado di pericolosità, anche nello svolgimento della pratica sciistica
succede sovente che si verifichino fatti rilevanti sul piano penale. È
proprio in riferimento a questi casi che si sono valutati i limiti della
liceità sportiva e l’ambito di operatività delle cause di giustificazione. Quando vengano cagionate lesioni (anche mortali) nel corso di
competizioni agonistiche, la giurisprudenza tende ad escludere la
responsabilità penale dell’atleta, purché ricorrano queste tre condizioni: siano state rispettate le regole tecnico-sportive; lo sportivo
abbia agito esclusivamente per finalità agonistiche e la sua l’azione
116
non abbia ecceduto i limiti dell’attività sportiva .
La giurisprudenza ha elaborato un ulteriore elemento di valutazione: il rispetto del principio del rischio consentito, fondato sul
presupposto che alcune attività sportive comportano ex se l’esposizione al rischio di ledere l’incolumità fisica degli atleti. Facendo
leva sui criteri di prevedibilità e prevenibilità dell’evento, solo il
superamento del c.d. rischio consentito potrebbe far sorgere una
responsabilità colposa. Ne consegue che la violazione delle regole
poste a salvaguardia dell’incolumità dei partecipanti non comporta automaticamente la sussistenza della colpa, intesa come inosservanza di regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.), essendo
necessario che sia anche superato il rischio generico della verificazione del fatto lesivo, da valutarsi caso per caso, a seconda del
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tipo di gara e del genere di sport .
Secondo un primo orientamento, che fa leva sulla scriminante
di cui all’art. 50 c.p., il partecipante ad una competizione presterebbe il proprio consenso a subire lesioni alla propria incolumità
fisica, in considerazione del rischio connaturato alla specifica disci116
TORTORA, IZZO, GHIA et al. [1998], 122 ss.
TORTORA, IZZO, GHIA et al. [1998], 124 ss., ove si specifica che tra le
«discipline» rientrano sia i regolamenti sportivi, che disciplinano lo svolgimento delle gare, sia i regolamenti generali, emessi dalle organizzazioni
sportive.
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plina sportiva praticata . Si obietta a tale teoria che la legge prevede espressamente l’indisponibilità del diritto alla vita e, oltre certi
limiti, vieta condotte lesive dell’integrità fisica. Secondo una diversa tesi, bisognerebbe piuttosto invocare l’operatività della causa di
giustificazione dell’esercizio di un diritto, ex art. 51 c.p., trattandosi
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di discipline sportive, autorizzate e legittimate dallo Stato .
Per quanto riguarda la pratica non agonistica di uno sport, con
particolare attenzione allo sci, il rischio maggiore che lo sciatore
può trovarsi a fronteggiare è rappresentato dalla condotta degli altri sportivi, quando questi affollino numerosi le piste, con un elevata probabilità di collisione, essendo inevitabile che le traiettorie di
ognuno s’incrocino con quelle degli altri, così che la caduta di uno
finisce per coinvolgere altri utenti dell’impianto. Nel caso di incidenti sulle piste da sci, la giurisprudenza ha incontrato molta difficoltà nel concretizzare il concetto di colpa, poiché in origine mancavano dei principi a cui fare riferimento. Dagli anni ’50 fino agli
anni ’70, le corti non si esprimevano in modo uniforme: ogni giudice faceva riferimento a criteri soggettivi, che poggiavano sulla propria conoscenza ed esperienza in campo sciistico.
Negli anni ’60 in tutta Europa si avvertì la necessità di desumere dall’esperienza concreta delle regole, la cui osservanza servisse per ridurre al minimo il rischio di incidenti sulle piste da sci.
Questi studi confluirono nel «decalogo dello sciatore», approvato
dalla FIS nel 1967 a Beirut. Si tratta, in sostanza, di regole di comune condotta, che cercano di prevenire il pericolo di collisioni
più che regolare in modo imperativo i diversi contrasti d’interesse.
118
Cfr. Cass. pen., Sez. V, 30 aprile 1992, in Riv. dir. sport., 1992, 324, la
quale afferma che: «È configurabile il c.d. illecito sportivo, con esclusione
dell’illecito doloso per la ricorrenza dell’esimente del consenso dell’avente
diritto, nell’ipotesi di lesione di un partecipante quando la condotta produttiva dell’evento sia connessa all’esercizio di un’attività sportiva in svolgimento ...». Sul concetto di bilanciamento di interessi, Trib. Milano 14 gennaio
1985, in Foro it., 1985, II, 218, nota Carota [1985] e in Giur. merito, 1985,
908, nota Barborini [1985]. In dottrina, v. VIDIRI [1993], 281; DE FRANCESCO [1983], 591; D’AMBROSIO [2000], 3024; ALBEGGIANI [1990], 548; CARELLA PRADA, GRANDE, ROSSI [1993], 675; DI NELLA [1999], 279.
119
Per approfondimenti, v. VIDIRI [1993], 282, ALBEGGIANI [1990],
550; DI NELLA [1999], 295; BOLOGNA [1991], 244.
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La giurisprudenza ha recepito tali norme per utilizzarle quale
parametro di accertamento della colpa sciistica: chi risultava aver
rispettato tali regole, osservava un comportamento ritenuto socialmente adeguato, rimanendo indenne da responsabilità per il
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danno provocato a terzi .
Tuttavia, il decalogo non è stato recepito subito in toto dalla
giurisprudenza: si registra, infatti, qualche isolata pronuncia, che
decide casi di investimento di uno sciatore alla stregua dei princi121
pi che informano la circolazione stradale . Replica la giurispru122
denza maggioritaria , che, nel caso di lesioni causate a seguito di
scontro tra sciatori, non possa farsi riferimento al concetto di col123
pa prevista dall’art. 2054 c.c. sulla circolazione dei veicoli o
dall’art. 2050 c.c. sulla responsabilità per l’esercizio di attività pericolose, in quanto gli sci non sono annoverati tra i veicoli soggetti
124
alla disciplina del codice della strada . Deve piuttosto applicarsi
125
il concetto di colpa, così come emerge dall’art. 2043 c.c. , e richiedere che la condotta dell’utente delle piste da sci sia impron120
PRADI [2001], 65 ss. V. poi Cass. pen., 23 febbraio 1966, n. 49, in
Resp. civ., 1967, 489; Pret. Bolzano 17 gennaio 1981, in Resp. civ., 1981, 261
e 22 dicembre 1983, in Resp. civ., 1984, 244; Pret. Aosta 26 febbraio 1990,
cit. V. pure Pret. pen., Sez. Langhirano, 1 aprile 1985, in Riv. dir. sport.,
1986, 58, la quale ritiene che le regole FIS non siano riconducibili alle «discipline» richiamate dall’art. 43, comma 3, c.p., ma acquistino valore come
norme di comune prudenza.
121
Pret. Fiera di Primiero 8 giugno 1976, n. 40.
122
Cfr. Cass., Sez. IV, 17 ottobre 1986, n. 987, in Riv. dir. sport., 1987,
III, 444; e, ex multis, Pret. Trento, Sez. distaccata Tione di Trento, 16 luglio
1993, n. 108.
123
Cfr. Cass. 30 luglio 1987, n. 6603, in Riv. dir. sport., 1988, vol. 3-4,
394 e Cass. pen., Sez. IV, 6 maggio 1986, n. 11199, in CD-Rom La Legge;
Pret. Bolzano 17 gennaio 1981, cit.
124
V. D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, artt. 20 e 31.
125
Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 12 febbraio 1996, n. 1258, in CD-Rom La
Legge; Cass. civ., Sez. III, 1 aprile 1980, n. 2111 in Foro it., 1984, I, 1233. V.,
altresì Pret. Trento, Sez. distaccata Tione di Trento, 16 luglio 1993, in Foro
it., 1994, II, 469, che, sebbene fosse stata chiamata a pronunciarsi sul reato
di lesioni colpose, ha adottato un approccio civilistico, ritenendo che i criteri di rilevanza della colpa civile siano gli stessi di quella penale.
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tata ai comuni criteri di prudenza, rispetto alle caratteristiche della pista.
Le norme contenute nel decalogo FIS, oltre ad essere effettivamente osservate dai consociati ed applicate dalla magistratura,
si pongono come disposizioni integrative della legge, tanto da costituire attualmente la fonte principale in materia di comporta126
mento degli utenti delle piste da sci .
È opinione diffusa che il giudice, pur non essendo obbligato
ad applicare tali norme, nel caso in cui se ne discosti, debba fornire un’adeguata e plausibile motivazione, essendo le regole FIS
logiche e ragionevoli, nate da un dibattito tra gli esperti di diritto
127
sciistico di tutta Europa ed approvate dalla dottrina .
Oltre a tali regole, la provincia di Trento ha provveduto ad
128
emanare una legge di disciplina delle piste da sci . L’art. 51,
comma 1, modificato dall’art. 20, comma, 3, legge prov. n. 10/1998
stabilisce che: «Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non
mettere in pericolo l’incolumità altrui o provocare danni a persone e a cose. Lo sciatore deve inoltre attenersi alle regole di comportamento definite dal regolamento di esecuzione e alle prescrizioni imposte dalla segnaletica».
Più recentemente, la già ricordata legge n. 363/2003 ha dedicato l’intero Capo III a disciplinare le norme di comportamento degli
utenti delle aree sciabili, con riferimento alla velocità da tenere (art.
9), al comportamento che deve avere lo sciatore a monte (art. 10),
al sorpasso (art. 11), alle regole di prudenza da adottare in prossi-
126
PRADI [2001], 67. V. pure PRADI [1988b], 205 ss.; in giurisprudenza,
Pret. Bolzano 22 dicembre 1983, in CD-Rom La Legge.
127
Per quanto concerne la valenza delle norme emanate dalla FIS, si tratta
di disposizioni che godono di un generale consenso, anche dal punto di vista
tecnico, in quanto emanate dal Comitato Giuridico di Sicurezza. V. FENO,
CAROSSO [2000], 921. Parte della dottrina sostiene che tali regole, recepite
dalla giurisprudenza, abbiano una legittimazione democratica, considerato
che l’attività giurisdizionale, ex art. 101 Cost., ha un fondamento democratico.
Inoltre, la pubblica opinione può esercitare il suo potere di controllo delle
pronunce, contenenti riferimenti a detto catalogo, con più facilità rispetto alle
sentenze basate sul puro ragionamento; così BRUCCOLERI [1987], 313.
128
Si tratta della legge prov. Trento 21 aprile 1987, n. 7.
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mità di un incrocio (art. 12), alle precauzioni che devono adottare
gli sciatori quando si vogliano fermare sulla pista (art. 13).
Tra le sentenze di merito penali allegate a questo volume, colpisce il dato quantitativo relativo al numero di giudizi terminati
per remissione di querela. Delle 205 sentenze, che decidono su
casi di lesioni personali colpose provocate dallo scontro tra sciatori, più della metà (113) dichiarano l’estinzione del reato per remissione di querela. Dato, questo, ancora più significativo se si
considera che le decisioni c.d. di merito si riducono ad una sessantina, essendovi una trentina tra sentenze, che terminano con
129
l’applicazione della pena su richiesta delle parti , dichiarano
130
l’amnistia del reato ascritto o l’estinzione del reato per oblazio131
132
133
ne , rilevano la tardività della querela o l’incompetenza .
Come in altri settori della responsabilità civile (si pensi alla re134
sponsabilità medica) , anche nel campo della responsabilità sciistica, la querela finisce, quindi, per delinearsi come strumento intimidatorio, che spinge il responsabile del reato a riparare il danno provocato alla vittima, «in cambio» della remissione e della
135
conclusione del processo senza una condanna .
Dalle pronunce di condanna emerge che lo scontro tra sciatori
avviene, il più delle volte, a causa dell’eccessiva velocità di chi
proviene da monte e, colposamente, non riesce a frenare o co129
Cfr., ex multis, Pret. Trento, Sez. distaccata Cavalese, 26 ottobre
1992, n. 132; 8 novembre 1993, n. 124; 14 febbraio 1994, n. 14 e 8 novembre 1993, n. 29.
130
Cfr. App. Trento 24 febbraio 1988, 11 maggio 1990, n. 283/90), 9 maggio 1990, n. 270, 12 febbraio 1992, n. 30, 12 febbraio 1992, n. 31, 23 aprile
1992, n. 160 e 14 maggio 1992, n. 201; Trib. Trento 6 ottobre 1987, n. 779 e
17 novembre 1987, n. 887.
131
Cfr. Trib. Trento 13 dicembre 2004, n. 621 e 21 febbraio 2005, n. 94.
132
Cfr. Pret. Trento, Sez. distaccata Cavalese, 11 aprile 1994, n. 51.
133
Cfr. Pret. Rovereto 26 ottobre 2000, n. 386.
134
V. per un riscontro IZZO, PASCUZZI [2003], 15.
135
I processi terminati con remissione di querela vedevano come imputato l’utente della pista che, per colpa, consistita in imprudenza, negligenza ed
imperizia, procedendo ad eccessiva velocità con gli sci, lo snowboard, o il
bob, investa uno sciatore o una persona ferma sulla pista.
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munque a schivare l’altro sciatore, che, nella sua posizione avanzata, ovviamente non può percepire il sopraggiungere di altri alle
spalle. Frequenti sono anche i casi di condanna dello sciatore che,
provenendo dalla cima dell’impianto, investa per colpa un altro
sciatore fermo a bordo pista, senza che si possa, in tal caso, invocare la normativa sulla circolazione stradale ed escludere la responsabilità dello sciatore proveniente da monte solo perché
136
l’altro si fermi sul margine sinistro della pista .
La giurisprudenza, accogliendo la regola n. 7 del Decalogo
FIS, ritiene debba considerarsi in colpa lo sciatore che sosti in
passaggi obbligati o privi di visibilità. Quando, però, la persona
non si ferma proprio a bordo pista e crea intralcio per chi, provenendo a velocità sostenuta da monte, la investe, essa stessa con137
corre alla causazione dell’evento . Costituisce norma di comune
prudenza che lo sciatore, proveniente da monte, data la sua posizione dominante, con conseguente possibilità di vedere gli altri
utenti della pista e di regolare così la propria velocità e percorso,
adotti ogni possibile accorgimento per evitare di interferire con la
traiettoria di quanti si trovino più a valle e di causare loro dei
danni. La velocità tenuta dallo sciatore che proviene dalla cima
dell’impianto deve essere, inoltre, regolata in modo da poter evi138
tare improvvise mosse degli altri sciatori . Corrisponde, poi, ad
136
V., ad esempio, App. Trento 18 dicembre 1985, n. 732, che, rigettando la tesi difensiva, esclude che uno sciatore fermo a bordo pista possa costituire un ostacolo per quanti provengono da monte. Nel senso di escludere
l’applicazione della normativa sulla circolazione stradale ed applicare i principi che regolano, in generale, la colpa penale, v. Pret.Trento, Sez. distaccata
Cavalese, 12 gennaio 1984, n. 3.
137
Cfr. Trib. Trento, Sez. distaccata Cavalese, 18 aprile 2005, n. 50.
138
Cfr. Pret. Trento, Sez. distaccata Cavalese, 30 novembre 1989, n. 154
e Pret. Trento, Sez. distaccata Cles, 5 novembre 1992, n. 114, che ha condannato lo sciatore, proveniente da monte, per le lesioni cagionate ad un
altro utente della pista, nonostante il primo avesse addotto, a propria discolpa, di essere stato disorientato dalla repentina manovra del secondo.
Cfr. pure Trib. Milano 16 luglio 1981; in CD-Rom La Legge, ove si afferma
che lo sciatore deve accertarsi della sicurezza e dell’agibilità del percorso
che intende seguire, adeguando la propria discesa alle specifiche caratteristiche tecniche della pista.
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una norma di elementare prudenza che lo sciatore regoli la pro139
pria discesa anche in relazione alle proprie capacità tecniche ,
oltre che all’affollamento della pista, in modo da potersi fermare
tempestivamente quando ci siano delle persone infortunate o dei
bambini, eventi, questi, che non possono considerarsi eccezionali
o imprevedibili, e quindi tali da escludere il nesso causale tra la
140
condotta dello sciatore negligente e l’evento .
Sebbene la regola 4 del Decalogo FIS preveda che il grido «Pista!» non attribuisca alcun diritto di precedenza, la giurisprudenza ha rinvenuto un ulteriore profilo di colpevolezza in capo a chi,
scendendo colposamente a velocità eccessiva, anche in relazione
alle condizioni del fondo ghiacciato, non abbia allertato gli sciatori siti a valle del proprio arrivo, investendone così uno e cagio141
nandogli lesioni .
142
Quando lo sciatore si avvicina ad un incrocio tra piste , egli
deve mantenere una velocità consona, in modo da essere in grado
di compiere una manovra d’emergenza, senza che si possa addurre che la confluenza di più utenti sulla pista da sci possa qualificarsi come un evento imprevisto, in grado di annullare ogni pos143
sibile reazione .
A maggior ragione, è responsabile per le lesioni cagionate ad
uno sciatore chi provenga da fuori pista e si immetta sul tracciato
144
dell’impianto a velocità eccessiva .
Nel caso di sorpasso, la regola 3 del Decalogo FIS richiede allo
sciatore proveniente da monte di tenere una distanza di sicurezza
idonea a permettere al sorpassato di seguire il percorso scelto e di
avere lo spazio per compiere possibili evoluzioni.
Nella giurisprudenza di merito allegata a questo volume si rinviene anche un caso in cui, nel corso di competizioni sciistiche,
139
V. la regola n. 2 del «Decalogo dello sciatore».
Cfr. App. Trento 18 novembre 1998, n. 606.
141
Cfr. Pret. Rovereto 25 marzo 1993, n. 63.
142
Nel caso sopra prospettato, la regola 6 del Decalogo dello sciatore
stabilisce che entrambi gli sciatori debbano mantenere la destra.
143
Cfr. App. Trento 30 ottobre 1998, n. 575.
144
Cfr. Pret. Trento, Sez. distaccata Cavalese, 15 giugno 1989, n. 95.
140
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un partecipante investe uno spettatore, che si trova sul tracciato
di gara e lo ostruisce. Il gareggiante è stato assolto per insussistenza di colpa, non potendo egli prevedere che un soggetto, del
tutto estraneo alla gara, si ponesse lungo la pista, non facendo
145
nulla per non creare intralcio ai gareggianti .
Un’ultima sentenza merita di essere segnalata, in quanto ha ad
oggetto l’accertamento della responsabilità di una persona che,
avendo poca esperienza nel campo, senza valutare correttamente
il bollettino nivometereologico, conduce alcuni amici a fare un’escursione di sci alpinismo con dotazione una tecnica obsoleta ed
inadeguata e sceglie un percorso diverso da quello indicato nelle
guide, con l’effetto di determinare una valanga al passaggio degli
escursionisti, la quale travolge uno di loro, ferendolo mortalmente. Il Giudice condanna l’improvvisata guida alpina, per aver tenuto una condotta caratterizzata da grave imprudenza, negligenza
ed imperizia, nonché per la violazione delle regole basilari che
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presiedono alle modalità di condotta nell’andare in montagna .
145
Cfr. Pret. Trento 11 maggio 1993, n. 378.
Cfr. Trib. Trento 17 dicembre 2003, n. 663. In campo civile, v. App.
Torino 19 dicembre 1997 e Trib. Verbania 17 febbraio 1994, in Riv. dir.
sport., 1999, 545, nota Lanotte.
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