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L`avvocato che non vince non si paga
Lo stabilisce la Cassazione con sentenza di gennaio scorso L’avvocato che non vince non si paga Va redatto un mandato professionale scritto con indicati gli obiettivi di Paolo Bellini Ed ora "il risultato" è fondamentale anche per gli avvocati. Il compenso professionale è dovuto solamente se raggiungono gli obiettivi previsti nell'apposito mandato professionale. Sembra impossibile, visto che da sempre l'avvocato si fa pagare nonostante l'esito delle cause. Ma ora la Suprema Corte ha stabilito che, in presenza di un accordo chiaro e preciso tra il cliente e il legale, questi possa pretendere il suo compenso solamente se ha raggiunto l'obiettivo stabilito. Quindi non è più "una disgrazia" dover rivolgersi all'avvocato, considerato che fin ora comunque andassero le cose l'avvocato reclamava sempre la sua parcella. Ora con questa Sentenza il professionista deve fare i conti con la conclusione positiva dell’incarico ricevuto e accettato. Se “non porta a casa" il risultato non ha diritto al compenso. Un po’ come avviene per gli avvocati negli Stati Uniti e come da sempre si regolano i rapporti tra venditore di un bene e l'intermediario, che matura il compenso solamente "ad affare concluso". Nella sentenza 11 gennaio 2010, n. 230 - sez. II - la Corte di Cassazione afferma un principio destinato a rappresentare un interessante spunto in tema di qualificazione giuridica dell’obbligazione che il professionista, e segnatamente l’avvocato, assume nei confronti del proprio cliente. Ciò a cui si fa riferimento è il mandato professionale con l’impegno, assunto dall’avvocato, di far ottenere al cliente un determinato risultato utile in cambio di un determinato compenso dovuto. Fino ad oggi il cliente conferiva all’avvocato il compito di svolgere l’attività professionale finalizzata al raggiungimento del risultato auspicato, obbligandosi però nel contempo a corrispondere al professionista comunque i compensi per l’attività svolta indipendentemente dal risultato stesso. Con il mandato professionale, invece, si esce dallo schema tipico dell'incarico professionale e si stipula una sorta di contratto con l'avvocato : ti pago solo se raggiungi il risultato! E questo principio espresso dalla Cassazione non è assimilabile neppure al c.d. patto quota lite, ossia l’accordo con cui professionista e cliente calcolano i compensi dovuti in funzione dell’utilità patrimoniale derivata al cliente per effetto dell’attività svolta dall’avvocato. La novità della Sentenza 11 gennaio 2010, n. 230 consiste nel fatto che l’oggetto dell’obbligazione del professionista è proprio quello di raggiungere il risultato. Qui, in altri termini, l’avvocato si impegna a far conseguire al cliente il risultato voluto, sicché il diritto al compenso, inteso in termini di controprestazione a carico del cliente, è causalmente collegato alla realizzazione di tale risultato e sorge solo se, il risultato stesso sia effettivamente raggiunto. Le parti, quindi, nel libero esercizio della loro autonomia contrattuale, pongono a carico del professionista una obbligazione non più “di mezzi” ma “di risultato”, con tutte le conseguenze che ne derivano al rapporto. In pratica il mancato raggiungimento del risultato, da parte dell'avvocato, si risolve in un’ipotesi di “non adempimento” dell’obbligazione assunta, con il corollario della perdita del diritto al compenso. Si dirà che, la mancata realizzazione del risultato può dipendere da fattori estranei alla sfera di controllo e dalla volontà del professionista-debitore, ma una simile circostanza potrà rilevare soltanto ai fini dell’eventuale esclusione di una responsabilità risarcitoria dell’avvocato, qualificando in termini di non imputabilità il mancato adempimento. Nulla varrà a far, in qualche modo, rivivere il diritto a conseguire il compenso. La Corte di Cassazione, nella sentenza in oggetto, riconosce piena legittimità giuridica al mandato professionale, che rovescia di fatto il principio dell’obbligazione tradizionale “di mezzi e non di risultato”. Oggi con il mandato ciò che conta è il conseguimento di un determinato risultato, con la conseguenza che, in questo caso, il compenso pattuito è dovuto solo in caso di effettivo raggiungimento del risultato promesso.