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Diapositiva 1 - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

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Diapositiva 1 - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Gli Amministratori di società e il rapporto di lavoro
Dr. Temistocle Bussino – Funzionario Ispettivo Inps*
Componente Centro Studi Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro
Docente Sda - Università Bocconi
* Il presente contributo è a titolo personale e non impegna la Pubblica Amministrazione
La Contribuzione Autonomi
Artigiani
Titolare artigiano
ilil titolare
titolare artigiano
artigiano partecipa
partecipa al
al lavoro
lavoro con
con carattere
carattere
di
di professionalità
professionalità ee di
di prevalenza
prevalenza rispetto
rispetto ad
ad altre
altre
eventuali
eventuali occupazioni
occupazioni
la
la partecipazione
partecipazione al
al lavoro
lavoro deve
deve essere
essere anche
anche manuale,
manuale, ossia
ossia
direttamente
direttamente produttiva
produttiva del
del bene
bene oo del
del servizio,
servizio, distinta
distinta dalla
dalla
semplice
semplice direzione
direzione oo amministrazione,
amministrazione, che
che devono
devono risultare
risultare
marginali
marginali rispetto
rispetto alla
alla partecipazione
partecipazione manuale
manuale
Coadiuvante artigiano
ii coadiuvanti,
coadiuvanti, rispetto
rispetto al
al titolare,
titolare, possono
possono essere
essere
età
età minima
minima 15
15 anni
anni compiuti
compiuti
anche
anche ilil coadiuvante
coadiuvante deve
deve partecipare
partecipare al
al lavoro
lavoro
con
con carattere
carattere di
di professionalità
professionalità ee di
di prevalenza
prevalenza
rispetto
rispetto ad
ad altre
altre eventuali
eventuali occupazioni
occupazioni
coniuge
coniuge
fratello/sorella
fratello/sorella
ascendente
ascendente
figlio
figlio ed
ed equiparati
equiparati
nipote
nipote in
in linea
linea diretta
diretta
tutti
tutti ii parenti
parenti entro
entro 3°
3° grado
grado
tutti
tutti gli
gli affini
affini entro
entro 2°
2° grado
grado
Corte
Corte Costituzionale
Costituzionale
Sentenze
Sentenze 485/92
485/92 ee 170/9
170/9
Grado di parentela dei familiari
Padre – figlio
Primo grado
Nonno – nipote
Secondo grado
Bisavolo – pronipote
Terzo grado
Trisavolo – abnipote
Quarto grado
Fratelli -
Secondo grado
Zio – nipote
Terzo grado
Primi cugini
Quarto grado
Prozio – pronipote
Quarto grado
Secondi cugini
Quinto grado
Cugino – nipote del cugino
Sesto grado
Affinità
Genero – nuora
Primo grado
Cognato
Secondo grado
Impresa artigiana - definizione
impresa
impresa esercitata
esercitata da
da imprenditore
imprenditore artigiano
artigiano
con
lo
scopo
prevalente
della
produzione
con lo scopo prevalente della produzione di
di
beni,
beni, anche
anche semilavorati,
semilavorati, oo di
di servizi.
servizi.
forma
legge quadro artigianato
L. 08.08.85 n. 443 - art. 3
Impresa
Impresa individuale
individuale
Società,
anche
Società, anche cooperativa
cooperativa
Snc.
Snc.
Anche
S.r.l.
S.r.l.
S.a.s.
S.a.s.
vincolo
Limite
Limite al
al numero
numero addetti
addetti
Impresa artigiana
Limiti dimensionali art. 4 legge 443/1985 - circolare n. 166 del 1996
Tipo di
imprese
Lavoro
non in
serie
Lavoro in
serie
Tetto ordinario
occupati
Tetto massimo
occupati
Totale
Operai e
impiegati
Di cui
Apprendisti
Operai e
impiegati
Di cui
Apprendisti
18
9
9
13
22
9
5
4
8
12
Artigiani
Ditte
individuali
Soci
di S.n.c.
Per le ditte individuali, non si
richiedono per il titolare ulteriori
requisiti.
La maggioranza dei soci, ovvero uno
nel caso di due soci, deve svolgere in
prevalenza lavoro personale, anche
manuale,nel processo produttivo.
Dal 5/6/1997 (l. 133/97) è obbligatoria
l’iscrizione di tutti i soci accomandatari
in possesso dei requisiti soggettivi.
Essi devono rappresentare la
maggioranza del capitale, e non essere
soci di S.r.l. unipersonale o
accomandatari di altra S.a.s.
Soci di
S.a.s
Il socio accomandante che presti attività
lavorativa non è iscrivibile in proprio,
mancando il requisito della
responsabilità; può eventualmente
essere assicurato come familiare
coadiuvante o come dipendente,
ricorrendone i presupposti.
(messaggio Inps n 14162 del 15 marzo 1993).
Artigiani
Artigiani
Soci di
S.r.l.
uninominali
Dal 5/6/1997 (l. 133/97) è
obbligatoria l’iscrizione del socio unico
di S.r.l. che abbia i requisiti soggettivi
di iscrivibilità.
Tale socio deve rivestire anche la
qualifica di amministratore e non deve
essere socio unico di altra S.r.l. né
accomandatario di S.a.s.
Soci di
S.r.l. con
più soci
Dal 5/3/2001 (l. 57/2001) è
Artigiani
ammessa l’iscrizione delle società con
pluralità di soci quando la
maggioranza degli stessi svolga
personalmente l’attività e detenga la
maggioranza del capitale sociale e
negli organi deliberanti.
L’iscrizione (con domanda alla
Commissione provinciale per
l’artigianato) è facoltativa e la
qualifica viene attribuita a seguito di
esplicita domanda.
Esempi di partecipazione al processo produttivo del socio lavoratore
- la trasformazione e l'utilizzo di materie prime e semilavorati
- l'approvvigionamento, l'acquisizione di commesse
- la direzione commerciale
- i rapporti con il mercato
- le attività di commercializzazione
- la conduzione di macchinari, impianti e sistemi,
-le analisi di fattibilità, la progettazione, l'ideazione.
La Contribuzione Autonomi
Commercianti
Impresa commerciale definizione
impresa
impresa esercitata
esercitata professionalmente
professionalmente da
da
imprenditore
imprenditore con
con lo
lo scopo
scopo prevalente
prevalente della
della
intermediazione
intermediazione nella
nella circolazione
circolazione di
di beni
beni
Legge
11.06.71, n. 426
art.2195 C.c.
commercio
commercio all’ingrosso:
all’ingrosso:
acquisto
di
merci
acquisto di merci in
in nome
nome ee per
per conto
conto proprio
proprio
per
per la
la rivendita
rivendita ad
ad altri
altri commercianti
commercianti oo
utilizzatori
utilizzatori professionali
professionali
commercio
commercio al
al minuto:
minuto:
acquisto
di
merci
acquisto di merci in
in nome
nome ee per
per conto
conto proprio
proprio per
per
la
la rivendita,
rivendita, in
in sede
sede fissa
fissa oo con
con altre
altre forme
forme di
di
distribuzione,
distribuzione, direttamente
direttamente al
al consumatore
consumatore finale
finale
somministrazione
somministrazione di
di alimenti
alimenti oo bevande:
bevande:
somministrazione
al
pubblico,
in
somministrazione al pubblico, in sede
sede fissa
fissa oo
con
con altre
altre forme
forme di
di distribuzione,
distribuzione, di
di alimenti
alimenti oo
bevande
bevande
Nuovi requisiti per la titolarità
Legge
23.12.96 n. 662
art. 1 - c. 203
….
…. l’obbligo
l’obbligo dell’iscrizione
dell’iscrizione nella
nella gestione
gestione as
assicura
sicurativa
tiva degli
degli esercenti
esercenti attività
attività
commerciali
commerciali di
di cui
cui alla
alla legge
legge 22
22 luglio
luglio 1966,
1966, n.
n. 613,
613, ee successive
successive modifiche
modifiche ed
ed
integrazioni,
sussiste
per
i
soggetti
che
siano
in
poss
esso
dei
seguenti
requisiti:
integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
titolari
titolari oo gestori
gestori in
in proprio
proprio di
di impre
imprese
se che,
che, aa pre
prescindere
scindere dal
dal numero
numero dei
dei dipendenti,
dipendenti, siano
siano organizzate
organizzate e/o
e/o
dirette
prevalentemente
con
il
l
avoro
proprio
e
dei
componenti
la
famiglia,
ivi
compresi
i
parenti
e
gli
affini
dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini
entro
entro ilil terzo
terzo grado,
grado, ovvero
ovvero siano
siano familia
familiariri coadiutori
coadiutori preposti
preposti al
al punto
punto vendita
vendita
abbiano
abbiano piena
piena responsabilità
responsabilità dell’impre
dell’impresa
sa ed
ed assumano
assumano tutti
tutti gli
gli oneri
oneri ed
ed ii rischi
rischi relativi
relativi alla
alla gestione.
gestione. Tale
Tale
requisito
non
è
richiesto
per
i
familia
ri
coadiutori
preposti
al
punto
di
vendita
nonché
per
i
soci
di
società
requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società aa
responsabilità
responsabilità limitata
limitata
partecipino
partecipino personal
personalmente
mente al
al lavoro
lavoro azie
aziendale
ndale con
con carattere
carattere di
di abitualità
abitualità ee prevalenza
prevalenza
siano
siano iinn possesso,
possesso, ove
ove previsto
previsto da
da leggi
leggi oo regolamenti,
regolamenti, di
di licenze
licenze oo
autorizzazio
ni
e/o
sian
o
iscritti
in
albi,
registri
o
ruoli
autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli
Coadiutore commerciante
ii coadiutori,
coadiutori, rispetto
rispetto al
al titolare,
titolare, possono
possono essere
essere
età
età minima
minima 15
15 anni
anni compiuti
compiuti
anche
anche ilil coadiutore
coadiutore deve
deve partecipare
partecipare al
al lavoro
lavoro
con
carattere
di
professionalità
e
di
prevalenza
con carattere di professionalità e di prevalenza
rispetto
rispetto ad
ad altre
altre eventuali
eventuali occupazioni
occupazioni
coniuge
coniuge
fratello/sorella
fratello/sorella
ascendente
ascendente
figlio
figlio ed
ed equiparati
equiparati
nipote
nipote in
in linea
linea diretta
diretta
tutti
tutti ii parenti
parenti entro
entro ilil 3°
3° grado
grado
tutti
gli
affini
entro
il
2°
grado
tutti gli affini entro il 2° grado
Corte
Corte Costituzionale
Costituzionale
Sentenze
Sentenze 485/92
485/92 ee 170/94
170/94
tutti
tutti gli
gli affini
affini entro
entro 3°
3° grado
grado
da
da 01.01.97
01.01.97
L.
L. 662/96
662/96 art.
art. 1,
1, c.
c. 206
206
Requisiti Oggettivi
Commercianti
L’attività deve essere esercitata in forma di impresa;
- deve essere organizzata e/o diretta prevalentemente
con il lavoro proprio del titolare e dei familiari, a
prescindere dal numero di dipendenti.
- deve essere svolta nel rispetto delle norme che la
regolamentano ( possesso di licenze, autorizzazioni,
iscrizioni in albi, registri o ruoli ).
Requisiti Soggettivi
Commercianti
Il titolare deve partecipare al lavoro aziendale
personalmente e abitualmente; deve avere la piena
responsabilità dell’impresa, con assunzione degli
oneri e rischi della gestione (requisito non richiesto
per i familiari preposti e per i soci di srl).
L’attività deve essere prevalente rispetto ad altre
attività lavorative esercitate contemporaneamente;
la prevalenza si valuta principalmente con
riferimento al tempo dedicato personalmente a
ciascuna attività
Commercianti
Ditte
individuali
Soci
di S.n.c.
Per le ditte individuali, non si
richiedono per il titolare ulteriori
requisiti.
Sono iscrivibili i soci che svolgono
l’attività, indipendentemente dal
loro numero.
Commercianti
E’ obbligatoria l’iscrizione di tutti i soci
accomandatari in possesso dei requisiti
soggettivi.
Soci di
S.a.s
Il socio accomandante che presti attività
lavorativa non è iscrivibile in proprio,
mancando il requisito della responsabilità;
può eventualmente essere assicurato come
familiare coadiuvante o come dipendente,
ricorrendone i presupposti.
Commercianti
Soci di
S.r.l.
E’ iscrivibile il socio che, indipendentemente
dalla qualifica di amministratore, eserciti in
modo personale, continuativo e prevalente
l’attività oggetto sociale, anche solo per
quanto attiene alla parte organizzativa e
gestionale.
L’Amministratore che non svolge l’attività è
iscritto alla Gestione separata come
Collaboratore coordinato e continuativo
qualora percepisca un compenso come
amministratore. Se svolge l’attività ha
l’obbligo della doppia iscrizione.
I Preposti
Commercianti
Nel caso in cui il titolare dell’azienda non eserciti
personalmente l’attività con i caratteri della
continuità e prevalenza, può nominare un
familiare preposto al punto di vendita, che è
assoggettato in proprio all’assicurazione IVS.
(circ. 171/6.11.2003)
Svolgimento di varie attività
autonome
• Coloro che esercitano contemporaneamente – anche in
un’unica impresa – varie attività autonome assoggettabili
a diverse forme di assicurazione obbligatoria Ivs, devono
iscriversi alla gestione per la quale dedicano
personalmente la loro opera professionale in misura
prevalente.
• Spetta all’Inps decidere sull’iscrizione del titolare nella
apposita gestione in base ad una valutazione
complessiva della attività dell’imprenditore che stabilisca
quale sia quella prevalente.
I SOCI AMMINISTRATORI
• La legge 662/1996, all’articolo 1, comma 218, a
proposito della iscrizione alla gestione previdenziale
corrispondente alla attività svolta in maniera prevalente,
afferma un principio :
qualora vengano esercitate contemporaneamente (anche
in un’unica impresa)varie attività autonome
assoggettabili a diverse forme di assicurazione
obbligatoria Ivs i soggetti interessati sono iscritti
nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli
stessi dedicano personalmente la loro opera
professionale in maniera prevalente.
• Sulla posizione dei soci di Srl che
svolgono anche attività di collaborazione
coordinata e continuativa il messaggio n.
14905 del14 gennaio 1999 ha ritenuto
opportuno fornire altre precisazioni.
Secondo l’Istituto non è condivisibile la tesi
dell’illegittimità, in base alla legge n.662, della
contemporanea iscrizione di un medesimo soggetto
alla gestione commercianti e a quella relativa al
contributo della Gestione separata
•
L’obbligo contributivo nei confronti della gestione separata -in
qualità di collaboratore coordinato e continuativo – o
eventualmente in di professionista, puo’ coesistere con
l’iscrizione ad altre gestioni, sia dei lavoratori dipendenti che
dei lavoratori autonomi, in quanto la legge non subordina tale
iscrizione al requisito che l’attività di collaborazione sia prevalente
rispetto ad un'altra.
•
Al contrario, la prevalenza e l’abitualità dell’attività viene
imposta dalla legge per le iscrizioni alle gestioni degli artigiani,
degli esercenti attività commercianti e dei coltivatori diretti, per
cui – in caso di doppia attività – se il lavoro prevalente fosse
quello di collaborazione, non potrebbe configurarsi l’obbligo di
iscrizione in una delle tre predette gestioni dei lavoratori
autonomi.
In base a questi principi, dunque, ed applicandoli ai casi
riguardanti i soci di Srl che sono legati a società per
svolgere anche delle collaborazioni risulta che:
¾ il soggetto deve essere iscritto solo alla gestione
separata se l’attività specificamente commerciale non sia
abituale e prevalente;
¾ il soggetto deve essere iscritto contestualmente alla
gestione dei commercianti e alla Gestione separata se
l’attività commerciale abbia i caratteri della abitualità e
prevalenza. Ovviamente il contributo dell’una e dell’altra
gestione verrà applicato sulle relative quote di reddito.
Corte di Appello di Milano 21/31.1.2003, n. 68
Il socio amministratore di una S.r.l., che presti abitualmente
attività commerciale nell’ambito dell’impresa, è tenuto
all’iscrizione alla gestione assicurativa dei commercianti,
a nulla rilevando la simultanea iscrizione alla gestione
separata ex L. 335/1995 per l’attività di amministratore,
che è obbligatoriamente dovuta e sottratta al giudizio di
prevalenza di cui all’art. 1 co. 208 L. 662/1996.
‰ Tribunale di Verona – 11.4/13.10.2003, n. 154/03
‰ Corte d’Appello di Milano - 4/23.11.2002, n. 693
‰ Corte di Appello di Brescia – 18.9/4.11.2003, n. 262/03
‰ Tribunale di Milano – 6/30.11.2002, n. 3411/02
‰ Corte d’Appello di Milano - 16.11./13.12.2004 n. 821
‰ Corte d’Appello di Milano - 16.11./13.12.2004 n. 821
‰ Corte d’Appello di Milano - 25.6.2003/1.9.2004 n. 631
‰ Tribunale di Milano - n. 117 /2002
Tribunale di Ravenna
nn. 178 e 179 del 29 giugno 2004
Non vi è, infatti, incompatibilità tra le due iscrizioni posto
che le stesse si riferiscono ad attività differenti
essendo l’una rivolta, almeno per ciò che riguarda gli a
amministratori,ad una attività di gestione e di impulso
correlata all’esecuzione del contratto di società, ed
essendo invece l’altra rivolta alla concreta realizzazione
dello scopo sociale ed al suo raggiungimento operativo.
L’attività di amministratore è concettualmente distinta da quella di
semplice attività lavorativa,
‰ inerendo la prima
( attività di amministrazione)
ad una relazione di immedesimazione organica
( e comportando così una partecipazione ad una attività di
gestione, oltre che l’espletamento di una attività di impulso e di
rappresentanza rivolta sia all’esecuzione del contratto sociale
sia al funzionamento dell’organismo sociale)
‰ ed essendo invece la seconda
( semplice attività lavorativa) rivolta alla concreta realizzazione
dello scopo sociale ed al suo raggiungimento operativo.
• Una sporadica ingerenza nell’attività di lavoro o uno
sconfinamento dell’attività amministrativa – che non sia
tale da integrare i predetti caratteri di abitualità di
prevalenza – non obbliga l’iscrizione alla gestione
speciale art/com.
Elenco attività commerciali
Le attività che consentono l’iscrizione alla Gestione commercianti sono:
™ attività commerciali in senso proprio (legge 160/75 circ. Inps 29/84)
™ attività turistiche (legge 217/83 circ. Inps 106/88)
™ attività ausiliare del commercio (legge 217/83 circ. Inps 104/87)
™ attività del terziario (legge 662/96 circ. Inps 25/97)
™ attività di promozione finanziaria (legge 662/96 circ. Inps 17/97 e 39/97)
™ attività di produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo (legge 326/03 circ. Inps
™ attività di affittacamere (circ. Inps 110/95)
™ attività stagionali (circ. Inps 147/07)
™ agenti di spettacolo (circ. Inps 171/03)
™ gestione immobili (circ. Inps 171/03)
™ coadiutori di farmacia (circ. Inps 70/04)
™ ostetriche (circ. Inps 272/90)
™ preposti (circ. 171/03)
12/04)
Soggetti esclusi
‰soci delle società per azioni
‰ soci non lavoratori delle Srl
‰ soggetti che hanno delegato a terzi la conduzione dell’impresa,
conservando solo la titolarità della autorizzazione comunale
‰ soci accomandanti delle Sas; gli stessi possono essere assicurati
come dipendenti o come coadiutori, in presenza dei requisiti prescritti
(msg. Inps 14162 del 15.3.1993)
‰ associati in partecipazione, in quanto non hanno la piena
responsabilità dell’azienda (circ. Inps 29/84)
‰ agenti di cambio
‰ mandatari di prodotti ittici
‰Farmacisti (circ. Inps 249/81) ad eccezione dei coadiuvanti (circ. Inps
70/04)
‰ grossisti di prodotti ortofrutticoli non iscritti all’albo di categoria e al
Registro imprese
I soci liquidatori di società in liquidazione.
L'iscrizione alla Gestione commercio continuerà a permanere
valida sia per i soci liquidatori e sia per gli altri soci che
continuano a svolgere l'attività sociale rimanendo inalterato il
principio dell'attività svolta con carattere dell'abitualità e della
prevalenza, fino alla conclusione di tutte le operazioni di
liquidazioni culminanti con la totale cessazione delle attività
sociali e la cancellazione definitiva dal registro delle imprese
(INPS circ. n. 12/2008).
Familiari preposti al punto vendita
(Circolare n. 171/2003)
•
a seguito dell’entrata in vigore del Decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, di riforma della disciplina del commercio, tutte le
disposizioni concernenti il registro degli esercenti il commercio, ivi
comprese le disposizioni relative all’elenco speciale dei preposti,
sono state abrogate, fatta eccezione per le attività di
somministrazione di alimenti e bevande.
•
L’abrogazione delle disposizioni che disciplinavano l’elenco speciale
in argomento non ha fatto venir meno la figura del preposto al punto
vendita, che continua ad essere, pertanto, soggetto all’obbligo di
iscrizione alla Gestione dei commercianti, qualora trattasi di
familiare del titolare e debba escludersi la sussistenza di un
rapporto di lavoro dipendente.
Società semplici che gestiscono
immobili. (Circolare n. 171/2003)
Qualora l’attività esercitata travalichi i limiti del mero
godimento degli immobili e si configuri quale più ampia
attività ( ad esempio, prestazione di servizi a terzi ),
organizzata in forma di impresa, deve ritenersi che il
reddito prodotto sia da qualificare quale reddito
d’impresa, ex art.51, comma 2, lettera a) del TUIR e che
i soggetti che l’attività stessa svolgono, con i requisiti di
legge, siano tenuti all’iscrizione nella Gestione
previdenziale dei commercianti.
• Similmente si è in presenza di reddito di impresa e di
attività commerciale, ai sensi dell’art. 2195 del codice
civile, qualora l’attività immobiliare comprenda, oltre alla
gestione di immobili, anche attività di compravendita e/o
di costruzione.
• In ogni caso bisogna tener presente che la costituzione
di una società per la gestione di immobili può
considerarsi, per se stessa , manifestazione della
volontà dei soci di individuare un programma comune
delle attività, in vista di un risultato ulteriore rispetto a
quello derivante dal mero godimento del bene.
Agenti di spettacolo(Circolare n. 171/2003)
•
La figura dell’agente di spettacolo si caratterizza dallo svolgimento di
attività di rappresentanza, tutela ed assistenza e consulenza degli
artisti, tramite stipulazione di clausole contrattuali, nella ricerca e
selezione delle occasioni di lavoro nell’interesse dell’artista
rappresentato.
Si tratta di una nuova figura di agente, non ancora compiutamente
disciplinata, priva di albo o ruolo, per la quale risulta, comunque,
richiesta la licenza di cui all’art. 115 del TULPS.
•
Ai fini della tutela previdenziale di detta categoria si ritiene che gli
agenti di spettacolo devono essere iscritti nella Gestione previdenziale
dei commercianti,
1. sia ai sensi della legge, n. 160/1975, che comprende, tra i soggetti
obbligati, i mediatori, i propagandisti ed i procacciatori d’affari,
2. sia per effetto delle modifiche introdotte, in materia, dalla legge n.
662/1996 citata, considerato che detta attività di agente di spettacolo
deve essere inquadrata nel settore terziario di cui al punto d), comma
1, dell’art. 49 della legge n. 88/1989.
I produttori assicurativi
(Circolare n. 12/2004)
•
A decorrere dal l° gennaio 2004 ai fini della tutela previdenziale questi
soggetti sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali.
•
I produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo sono soggetti
che operano nell’ambito delle agenzie di assicurazione a supporto
dell’azione degli agenti e sub agenti di assicurazione, sulla base di
una lettera di incarico dell’agente principale.
•
I produttori di terzo gruppo hanno l’obbligo di lavorare esclusivamente
per l’agenzia dalla quale hanno ricevuto la lettera di incarico, per i rami
dalla stessa esercitati e di acquisire un determinato minimo di
produzione; i produttori del quarto gruppo sono produttori liberi di
piazza o di zona senza l’obbligo di lavorare esclusivamente per la
stessa agenzia e non sono tenuti ad un determinato minimo di
produzione.
Farmacisti
circ. n. 12/2008
Sono esclusi dall'iscrizione alla Gestione commercio, i farmacisti
abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo albo
e all'ENPAF, titolari dell'attività di distribuzione dei farmaci da
banco, ovvero dei farmaci non soggetti all'obbligo di
prescrizione medica ex art. 5, D.L. n. 223/2006.
Gli stessi soggetti sono esclusi anche dall'iscrizione alla Gestione
separata.
Qualora, invece, il farmacista svolga attività in qualità di lavoratore
dipendente, sarà soggetto all'obbligo di iscrizione al Fondo
pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS
Familiari coadiutori dei farmacisti
(Circolare n. 70/2004)
• Nelle farmacie che vendono anche prodotti diversi dai
medicinali viene esercitata un’attività commerciale alla
quale si applica il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114 (riforma del commercio), per espressa previsione
contenuta nell’art. 4; da detta attività conseguono redditi
d’impresa;
• tali redditi, inoltre, sono di norma attribuiti ai singoli
coadiutori in qualità di partecipanti ad imprese familiari
regolarmente e formalmente costituite, con conseguente,
necessaria sussistenza del carattere dell’abitualità e
prevalenza dell’attività esercitata.
• In presenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge per
l’obbligo assicurativo dei coadiutori familiari non può essere
d’ostacolo al riconoscimento del diritto all’assicurazione dei
lavoratori interessati la sola mancanza, in capo al farmacista
titolare d’impresa, dell’obbligo di iscrizione alla Gestione dei
commercianti, a causa del contemporaneo esercizio di attività
professionale con iscrizione all’Albo dei farmacisti
e conseguente obbligo assicurativo nei confronti dell’ENPAF.
•
In altri termini deve ritenersi che la collaborazione prestata con
carattere di abitualità e prevalenza nell’ambito di un’impresa
familiare - che svolge, nel rispetto delle disposizioni vigenti,
attività commerciale - debba necessariamente avere la sua
tutela previdenziale, anche in assenza di una formale
preposizione all’attività da parte del titolare dell’impresa ,
considerato che ogni diversa interpretazione sarebbe in
contrasto con i principi generali dell’ordinamento giuridico.
Conseguentemente, sempre che non sia configurabile
un rapporto di lavoro dipendente, il farmacista deve
essere iscritto alla Gestione quale titolare non attivo
ed i familiari che collaborino all’attività dell’impresa
con carattere di abitualità e prevalenza, come
coadiutori, secondo le procedure in atto per i
preposti all’attività commerciale.
GESTORI DI STABILIMENTI BALNEARI
(circ. n. 187/2003).
In caso di stabilimenti consistenti in appositi edifici, dotati di strutture idonee ad
accogliere e intrattenere la clientela, nei quali vengono svolte, con carattere di
prevalenza, attività commerciali quali
¾ servizi di ristoro e somministrazione di alimenti e bevande,
¾ gestione e cessione in godimento temporaneo di cabine ed attrezzature varie,
animazione,
¾ intrattenimento,
¾ custodia valori,
¾ sorveglianza bambini,
¾ offerta di ulteriori servizi commerciali (edicole, tabaccheria, ecc.),
i gestori degli stessi devono essere inquadrati nel settore terziario .
•
Nelle ipotesi nelle quali, viceversa, l'attività risulti consistere prevalentemente
nella prestazione di servizi di assistenza, di sorveglianza, di salvataggio, di
sistemazione, pulizia e riassetto della spiaggia e delle attrezzature, risultando
lo svolgimento di eventuali servizi commerciali soltanto strumentale e
accessorio, deve ritenersi legittimo l'inquadramento nel settore dell'artigianato
Guide turistiche
•
In base all'art. 29, L. n. 160/1975, hanno l'obbligo di iscrizione
alla Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali
purché l'attività sia svolta con carattere di abitualità e
prevalenza ed abbiano conseguito il titolo abilitante
all'esercizio.
•
Tuttavia, pur nel rispetto di tale disposizione, occorre
distinguere se l'attività di guida turistica venga svolta in forma
imprenditoriale ovvero con le caratteristiche dell'attività
professionale, poiché, nel primo caso il titolare dovrà essere
iscritto alla Gestione assicurativa commercianti, mentre nel
secondo caso alla Gestione separata di cui all'art. 2, c. 26, L. n.
335/1995 (INPS circ. n. 12/2008).
INDENNIZZO PER LA
CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ
•
E’ prevista l'erogazione di un indennizzo in caso di cessazione
definitiva dell'attività commerciale a favore dei soggetti che
esercitano, in qualità di titolari o coadiutori , attività commerciale al
minuto in sede fissa , anche abbinata ad attività di somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività
commerciale su aree pubbliche (art. 1 D.Lgs. 207/1996).
•
Tale beneficio, riconosciuto inizialmente in caso di cessazioni
dell'attività avvenute entro il 31.12.2007 (co. 272, art. 1, L. 311/2004), è
stato ripristinato ed esteso a coloro che maturano i requisiti previsti
dal D.Lgs. 207/1996 nel periodo 1.1.2009-31.12.2011 (art. 19-ter, L.
2/2009; INPS, circ. 50/2009).
•
L'indennizzo viene erogato agli aventi diritto fino al momento della
decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia (co. 4, art. 19ter, L. 2/2009).
Prestazioni accessorie e
Riforma del diritto societario
•
Oggi, a fronte della riforma societaria che ha espressamente
mantenuto le prestazioni accessorie per la sola S.p.a. (art. 2345
c.c.) mentre per la S.r.l. è stata riconosciuta ai soci la nuova
facoltà di conferire prestazioni d’opera o di servizi al capitale
sociale (art. 2464 c.c.) assistite da una fideiussione bancaria o
da una polizza assicurativa,
•
risulta evidente che l’ipotesi di mantenere il contratto di
prestazioni accessorie per qualificare e regolare l’attività
lavorativa del socio viene a perdere il proprio originario
fondamento.
•
Per converso occorre tener presente che i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa sono stati
integralmente modificati dalla Riforma del Mercato del lavoro
(“Biagi”) secondo criteri che riconducono il rapporto ad un
programma o progetto, secondo una durata determinata o
determinabile
• In sostanza, l’attività lavorativa svolta
professionalmente dai soci (artigiani e
commercianti) non può più costituire oggetto di un
contratto specifico di prestazioni accessorie, in
quanto tale separato dal contratto sociale, ma rientra
direttamente nell’oggetto del conferimento sociale e
costituisce direttamente parte del contratto sociale
(di cui all’atto costitutivo).
REDDITO IMPONIBILE
•
Per quanto concerne l'individuazione del reddito imponibile su
cui calcolare i contributi, deve essere considerato non soltanto il
reddito dell'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione
autonoma degli artigiani o degli esercenti attività commerciali, ma il
totale dei redditi di impresa al netto di perdite verificatesi nei
periodi di imposta precedenti detratte dal reddito dell'anno,
prodotti nel 2008.
•
Per quanto riguarda i soci di società a responsabilità limitata,
siano esse artigiane che commerciali, il reddito imponibile è
costituito dalla parte del reddito di impresa della SRL corrispondente
alla quota di partecipazione agli utili (INPS, circ. 5.6.2009, n. 79).
La Comunicazione Unica per l'avvio d'impresa
• L'art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con
modificazioni dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40, ha
introdotto una procedura semplificata per l'avvio
dell'attività d'impresa.
• La norma prevede una comunicazione unica per tutti
gli adempimenti connessi alla nascita dell'impresa.
• Le imprese o i loro intermediari devono assolvere,
infatti, a diversi obblighi che riguardano l'Agenzia
delle Entrate, l'INAIL, l'INPS e le Camere di
commercio.
Legge n. 40 del 2 Aprile 2007 art. 9
Per via telematica
Vale per R.I, Inps, Inail e A.E.
Ricevuta C.U. dal R.I., il R.I.
inoltra agli altri Enti
Gli adempimenti con la ComUnica
Internet
Trasmissione
comunicazioni
via PEC
Cosa fa il R.I. quando riceve la
comunicazione?
Oltre a dare notizia alle
Amministrazioni competenti della
comunicazione unica,
rilascia contestualmente una
ricevuta che consente di iniziare
subito l’attività imprenditoriale
Ricevuta di Accettazione ComUnica
a disposizione dell’Impresa
“TITOLO”
per
avviare
l’ attività
La comunicazione è flessibile, si
adatta alle esigenze dell’impresa
Iscrizione
Registro
Imprese
Richiesta
Codice
Fiscale / IVA
INPS
Assunzione
dipendenti
INAIL
Copertura
assicurativa
Inizio
Attività
Registro
Imprese
Comunicazione unica
• Nel nuovo modello di comunicazione il titolare e/o il
socio deve compilare la sezione previdenziale relativa
alla propria posizione e dichiarare lo svolgimento
dell'attività nell'impresa in forma abituale e prevalente
ovvero indicare la ricorrenza delle ipotesi che non
comportano l'iscrizione alla gestione previdenziale.
• Parimenti deve dichiarare i propri coadiutori (parenti e
affini entro il terzo grado) che svolgono l'attività
lavorativa con i previsti requisiti di legge (INPS mess. n.
4226/2008).
•
L'art. 9, comma 9, del D.L. n. 7/2007 prevede, altresì, un periodo
transitorio di sei mesi, sempre decorrente dal 1º ottobre 2009,
durante il quale le imprese ed i loro intermediari hanno la
facoltà di effettuare gli adempimenti con le modalità
preesistenti.
•
Pertanto, sino al 31 marzo 2010, per gli artigiani e i
commercianti, continuano ad essere valide, ai fini
dell'iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento dei
contributi dovuti agli stessi, le domande di iscrizione e
annotazione nel registro delle imprese e nel REA (Repertorio
economico amministrativo), come anche quelle di variazione e
di cancellazione dell'impresa, presentate alle Camere di
commercio ai sensi dell'art. 44, commi 8, 8-bis e 8-ter, del D.L.
n. 269/2003.
Maxisanzione per lavoro nero
• Il Ministero del lavoro non ritiene imputabile al lavoratore
autonomo, titolare di impresa individuale o socio di una
società di persone o di capitali, regolarmente iscritta nel
registro delle imprese, il fatto di non risultare assicurato
all'INPS, gestione artigiani e commercianti, per carenze
organizzative della Camera di commercio o dell'Istituto
previdenziale.
• Pertanto, in tale ipotesi, non è applicabile la
maxisanzione per lavoro nero, e, più in generale, alcuna
sanzione amministrativa (ML nota n. 6690/2009).
Lavoro gratuito e lavoro oneroso
Premessa
Il lavoro tra familiari si presume a titolo gratuito
Il lavoro subordinato tra estranei si presume a titolo oneroso
Importanza di qualificare l’esatta natura del lavoro se a titolo
gratuito o oneroso
Il lavoro gratuito utilizzato in luogo del rapporto subordinato è
una forma di lavoro sommerso
Il rapporto subordinato utilizzato in luogo della prestazione tra
familiari è un illecito fiscale, per il risparmio fiscale non
dovuto e un illecito previdenziale perché dà luogo a
prestazioni sociali indebite ( es. maternità) e fa maturare
un illegittimo diritto alla pensione
La presunzione di onerosità nel
rapporto di lavoro
•
Art.2094 c.c. “E’ prestatore di lavoro subordinato chi si
obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa
prestando il proprio lavoro” in favore dell’imprenditore (il
lavoro autonomo non si presume oneroso)
•
Il rapporto di lavoro si stabilisce con contratto espresso o
tacito, c’è l’animus contraendi,
il lavoro tra familiari nasce dall’affettività e dalla solidarietà:
affectionis vel benevolentiae causa
•
Quella della onerosità è presunzione semplice, ammette la
prova contraria: è il datore di lavoro che deve dimostrare che
l’attività lavorativa non comporta una retribuzione, perché
prestata da un familiare convivente, dal coniuge o dal
soggetto col quale condivide la vita in stile matrimoniale
(more uxorio)
La presunzione di gratuità del
lavoro familiare (1)
1. Il contesto familiare: vincolo coniugale, di
parentela e di affinità fino al 6° grado
2. La convivenza more uxorio è equiparata- ai fini
della gratuità- al vincolo coniugale
3. La maggioranza dei giudici ritiene che – per
aversi gratuità- i familiari devono essere
conviventi, costituire un nucleo di persone
autonomo e distinto
La presunzione di gratuità del
lavoro familiare (2)
•
Si tratta di una presunzione semplice: il lavoro prestato dalla
moglie in favore del marito si considera gratuito. Ma la moglie
può fornire la prova che la sua attività è a titolo oneroso. Tale
prova consiste nel verificare non soltanto tutti gli elementi
della subordinazione, ma anche:
1) che la retribuzione sia erogata con cadenza mensile
ed importi costanti
2) che il datore di lavoro effettui le dovute ritenute
fiscali e che tali ritenute compaiano anche nel
modello fiscale del dipendente
3) che i contributi previdenziali siano regolarmente
versati
Sentenze della Cassazione
Lavoro su lavoro gratuito e
oneroso
1. L’onerosità prevale sulla gratuità (sentenza n.
1833 del 2009)
2. La gratuità prevale sulla onerosità (sentenza n.
5632 del 2006)
3. Un caso dubbio e contradittorio: impresa
familiare o lavoro subordinato? (sentenza n.
20157 del 2005)
L’onerosità prevale sulla gratuità
La sentenza si riferisce al caso di una relazione
sentimentale che si intreccia con un rapporto di lavoro.
La tesi della gratuità viene sostenuta in base alla esistenza
di un vincolo coniugale di fatto tra i partner.
I giudici negano la convivenza more uxorio ed affermano la
natura subordinata del rapporto di lavoro, non perché
la convivenza è stata discontinua, ma perché è
mancato un tenore di vita comune in relazione ai
redditi dell’attività commerciale.
Le saltuarie elargizioni non provano la condivisione dello
stesso livello di vita.
La gratuità prevale sull’ onerosità
Una delle parti invoca l’onerosità del rapporto per il
fatto che al principio della relazione lei
assisteva il partner dal quale riceveva in
cambio pagamenti sotto forma di assegni.
Per contro il giudice di merito qualifica il rapporto
tra i due come di convivenza more uxorio, per
due ragioni: l’assistenza era stata reciproca e
la coppia si presentava come tale alla pubblica
opinione.
Un caso dubbio: impresa familiare o
lavoro subordinato?
Lei rivendica di aver lavorato come cameriera presso il
ristorante del suocero ed aver ricevuto un compenso
mensile molto basso.
Il giudice di merito afferma invece la gratuità della
prestazione, perché fornita in favore di un familiare.
La Cassazione rileva che non può trattarsi di lavoro gratuito,
perché manca la convivenza tra i familiari e perché i
compensi mensili denunciano l’onerosità del rapporto, che in
via dubitativa potrebbe qualificarsi o lavoro subordinato o
impresa familiare, visto che il ristorante è gestito in forma di
impresa familiare tra padre e figlio.
Il lavoro gratuito in favore dell’imprenditore
Il lavoro tra familiari si presume gratuito anche se si
estende alla sfera imprenditoriale o professionale.
In teoria nulla vieta che tra coniugi esista un rapporto di
lavoro subordinato, ma occorre che chi presta lavoro
dia la prova della subordinazione.
Ma per il fisco il lavoro tra coniugi o familiari, parenti fino al
terzo ed affini fino al secondo grado,conviventi o non,
è sempre gratuito per presunzione assoluta (art.60 del
Tuir). Così il relativo onere non è deducibile dal reddito
di impresa e non tassabile in capo al prestatore di
lavoro
Il lavoro gratuito nelle società di persone
Se il coniuge o familiare che beneficia del lavoro NON
è socio di maggioranza E NON è amministratore
unico, allora il rapporto di lavoro col coniuge o col
familiare convivente si presume oneroso.
Infatti la circolare Inps179/1989 osserva che “l’elemento
della subordinazione non può essere escluso nei
confronti degli altri soci”
Se il coniuge o familiare che beneficia del lavoro è O socio
di maggioranza O amministratore unico, la prestazione
si presume a titolo gratuito.
Doppia coppia di fanti e regine.
E’ il caso di due coppie di coniugi che si ripartiscono il ruolo
di amministratori, soci e dipendenti di una società.
Quando una società è composta da soci, entrambi coniugi dei due
dipendenti, il rapporto di lavoro si presume a titolo gratuito
(Cass. Lav. 5294/1993).
La stessa presunzione di gratuità opera quando – come da Cass.
Lav. 7260/2009- le mogli sono le due amministratrici e i
mariti sono soci e dipendenti della società.
I rapporti di lavoro sono stati invalidati.
Il lavoro gratuito nelle società di
capitali
Diversamente che nelle società di persone, nelle
società di capitali opera sempre – con una sola
eccezione- la presunzione di onerosità del rapporto di
lavoro.
Ciò anche quando uno degli amministratori o dei soci,
anche di maggioranza, sia familiare o coniuge del
dipendente.
L’eccezione si ha per le società a socio unico, nelle quali il
rapporto di lavoro col coniuge o dipendente si
presume a titolo gratuito.
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