Diapositiva 1 - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
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Diapositiva 1 - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Gli Amministratori di società e il rapporto di lavoro Dr. Temistocle Bussino – Funzionario Ispettivo Inps* Componente Centro Studi Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro Docente Sda - Università Bocconi * Il presente contributo è a titolo personale e non impegna la Pubblica Amministrazione La Contribuzione Autonomi Artigiani Titolare artigiano ilil titolare titolare artigiano artigiano partecipa partecipa al al lavoro lavoro con con carattere carattere di di professionalità professionalità ee di di prevalenza prevalenza rispetto rispetto ad ad altre altre eventuali eventuali occupazioni occupazioni la la partecipazione partecipazione al al lavoro lavoro deve deve essere essere anche anche manuale, manuale, ossia ossia direttamente direttamente produttiva produttiva del del bene bene oo del del servizio, servizio, distinta distinta dalla dalla semplice semplice direzione direzione oo amministrazione, amministrazione, che che devono devono risultare risultare marginali marginali rispetto rispetto alla alla partecipazione partecipazione manuale manuale Coadiuvante artigiano ii coadiuvanti, coadiuvanti, rispetto rispetto al al titolare, titolare, possono possono essere essere età età minima minima 15 15 anni anni compiuti compiuti anche anche ilil coadiuvante coadiuvante deve deve partecipare partecipare al al lavoro lavoro con con carattere carattere di di professionalità professionalità ee di di prevalenza prevalenza rispetto rispetto ad ad altre altre eventuali eventuali occupazioni occupazioni coniuge coniuge fratello/sorella fratello/sorella ascendente ascendente figlio figlio ed ed equiparati equiparati nipote nipote in in linea linea diretta diretta tutti tutti ii parenti parenti entro entro 3° 3° grado grado tutti tutti gli gli affini affini entro entro 2° 2° grado grado Corte Corte Costituzionale Costituzionale Sentenze Sentenze 485/92 485/92 ee 170/9 170/9 Grado di parentela dei familiari Padre – figlio Primo grado Nonno – nipote Secondo grado Bisavolo – pronipote Terzo grado Trisavolo – abnipote Quarto grado Fratelli - Secondo grado Zio – nipote Terzo grado Primi cugini Quarto grado Prozio – pronipote Quarto grado Secondi cugini Quinto grado Cugino – nipote del cugino Sesto grado Affinità Genero – nuora Primo grado Cognato Secondo grado Impresa artigiana - definizione impresa impresa esercitata esercitata da da imprenditore imprenditore artigiano artigiano con lo scopo prevalente della produzione con lo scopo prevalente della produzione di di beni, beni, anche anche semilavorati, semilavorati, oo di di servizi. servizi. forma legge quadro artigianato L. 08.08.85 n. 443 - art. 3 Impresa Impresa individuale individuale Società, anche Società, anche cooperativa cooperativa Snc. Snc. Anche S.r.l. S.r.l. S.a.s. S.a.s. vincolo Limite Limite al al numero numero addetti addetti Impresa artigiana Limiti dimensionali art. 4 legge 443/1985 - circolare n. 166 del 1996 Tipo di imprese Lavoro non in serie Lavoro in serie Tetto ordinario occupati Tetto massimo occupati Totale Operai e impiegati Di cui Apprendisti Operai e impiegati Di cui Apprendisti 18 9 9 13 22 9 5 4 8 12 Artigiani Ditte individuali Soci di S.n.c. Per le ditte individuali, non si richiedono per il titolare ulteriori requisiti. La maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale,nel processo produttivo. Dal 5/6/1997 (l. 133/97) è obbligatoria l’iscrizione di tutti i soci accomandatari in possesso dei requisiti soggettivi. Essi devono rappresentare la maggioranza del capitale, e non essere soci di S.r.l. unipersonale o accomandatari di altra S.a.s. Soci di S.a.s Il socio accomandante che presti attività lavorativa non è iscrivibile in proprio, mancando il requisito della responsabilità; può eventualmente essere assicurato come familiare coadiuvante o come dipendente, ricorrendone i presupposti. (messaggio Inps n 14162 del 15 marzo 1993). Artigiani Artigiani Soci di S.r.l. uninominali Dal 5/6/1997 (l. 133/97) è obbligatoria l’iscrizione del socio unico di S.r.l. che abbia i requisiti soggettivi di iscrivibilità. Tale socio deve rivestire anche la qualifica di amministratore e non deve essere socio unico di altra S.r.l. né accomandatario di S.a.s. Soci di S.r.l. con più soci Dal 5/3/2001 (l. 57/2001) è Artigiani ammessa l’iscrizione delle società con pluralità di soci quando la maggioranza degli stessi svolga personalmente l’attività e detenga la maggioranza del capitale sociale e negli organi deliberanti. L’iscrizione (con domanda alla Commissione provinciale per l’artigianato) è facoltativa e la qualifica viene attribuita a seguito di esplicita domanda. Esempi di partecipazione al processo produttivo del socio lavoratore - la trasformazione e l'utilizzo di materie prime e semilavorati - l'approvvigionamento, l'acquisizione di commesse - la direzione commerciale - i rapporti con il mercato - le attività di commercializzazione - la conduzione di macchinari, impianti e sistemi, -le analisi di fattibilità, la progettazione, l'ideazione. La Contribuzione Autonomi Commercianti Impresa commerciale definizione impresa impresa esercitata esercitata professionalmente professionalmente da da imprenditore imprenditore con con lo lo scopo scopo prevalente prevalente della della intermediazione intermediazione nella nella circolazione circolazione di di beni beni Legge 11.06.71, n. 426 art.2195 C.c. commercio commercio all’ingrosso: all’ingrosso: acquisto di merci acquisto di merci in in nome nome ee per per conto conto proprio proprio per per la la rivendita rivendita ad ad altri altri commercianti commercianti oo utilizzatori utilizzatori professionali professionali commercio commercio al al minuto: minuto: acquisto di merci acquisto di merci in in nome nome ee per per conto conto proprio proprio per per la la rivendita, rivendita, in in sede sede fissa fissa oo con con altre altre forme forme di di distribuzione, distribuzione, direttamente direttamente al al consumatore consumatore finale finale somministrazione somministrazione di di alimenti alimenti oo bevande: bevande: somministrazione al pubblico, in somministrazione al pubblico, in sede sede fissa fissa oo con con altre altre forme forme di di distribuzione, distribuzione, di di alimenti alimenti oo bevande bevande Nuovi requisiti per la titolarità Legge 23.12.96 n. 662 art. 1 - c. 203 …. …. l’obbligo l’obbligo dell’iscrizione dell’iscrizione nella nella gestione gestione as assicura sicurativa tiva degli degli esercenti esercenti attività attività commerciali commerciali di di cui cui alla alla legge legge 22 22 luglio luglio 1966, 1966, n. n. 613, 613, ee successive successive modifiche modifiche ed ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in poss esso dei seguenti requisiti: integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: titolari titolari oo gestori gestori in in proprio proprio di di impre imprese se che, che, aa pre prescindere scindere dal dal numero numero dei dei dipendenti, dipendenti, siano siano organizzate organizzate e/o e/o dirette prevalentemente con il l avoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro entro ilil terzo terzo grado, grado, ovvero ovvero siano siano familia familiariri coadiutori coadiutori preposti preposti al al punto punto vendita vendita abbiano abbiano piena piena responsabilità responsabilità dell’impre dell’impresa sa ed ed assumano assumano tutti tutti gli gli oneri oneri ed ed ii rischi rischi relativi relativi alla alla gestione. gestione. Tale Tale requisito non è richiesto per i familia ri coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società aa responsabilità responsabilità limitata limitata partecipino partecipino personal personalmente mente al al lavoro lavoro azie aziendale ndale con con carattere carattere di di abitualità abitualità ee prevalenza prevalenza siano siano iinn possesso, possesso, ove ove previsto previsto da da leggi leggi oo regolamenti, regolamenti, di di licenze licenze oo autorizzazio ni e/o sian o iscritti in albi, registri o ruoli autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli Coadiutore commerciante ii coadiutori, coadiutori, rispetto rispetto al al titolare, titolare, possono possono essere essere età età minima minima 15 15 anni anni compiuti compiuti anche anche ilil coadiutore coadiutore deve deve partecipare partecipare al al lavoro lavoro con carattere di professionalità e di prevalenza con carattere di professionalità e di prevalenza rispetto rispetto ad ad altre altre eventuali eventuali occupazioni occupazioni coniuge coniuge fratello/sorella fratello/sorella ascendente ascendente figlio figlio ed ed equiparati equiparati nipote nipote in in linea linea diretta diretta tutti tutti ii parenti parenti entro entro ilil 3° 3° grado grado tutti gli affini entro il 2° grado tutti gli affini entro il 2° grado Corte Corte Costituzionale Costituzionale Sentenze Sentenze 485/92 485/92 ee 170/94 170/94 tutti tutti gli gli affini affini entro entro 3° 3° grado grado da da 01.01.97 01.01.97 L. L. 662/96 662/96 art. art. 1, 1, c. c. 206 206 Requisiti Oggettivi Commercianti L’attività deve essere esercitata in forma di impresa; - deve essere organizzata e/o diretta prevalentemente con il lavoro proprio del titolare e dei familiari, a prescindere dal numero di dipendenti. - deve essere svolta nel rispetto delle norme che la regolamentano ( possesso di licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi, registri o ruoli ). Requisiti Soggettivi Commercianti Il titolare deve partecipare al lavoro aziendale personalmente e abitualmente; deve avere la piena responsabilità dell’impresa, con assunzione degli oneri e rischi della gestione (requisito non richiesto per i familiari preposti e per i soci di srl). L’attività deve essere prevalente rispetto ad altre attività lavorative esercitate contemporaneamente; la prevalenza si valuta principalmente con riferimento al tempo dedicato personalmente a ciascuna attività Commercianti Ditte individuali Soci di S.n.c. Per le ditte individuali, non si richiedono per il titolare ulteriori requisiti. Sono iscrivibili i soci che svolgono l’attività, indipendentemente dal loro numero. Commercianti E’ obbligatoria l’iscrizione di tutti i soci accomandatari in possesso dei requisiti soggettivi. Soci di S.a.s Il socio accomandante che presti attività lavorativa non è iscrivibile in proprio, mancando il requisito della responsabilità; può eventualmente essere assicurato come familiare coadiuvante o come dipendente, ricorrendone i presupposti. Commercianti Soci di S.r.l. E’ iscrivibile il socio che, indipendentemente dalla qualifica di amministratore, eserciti in modo personale, continuativo e prevalente l’attività oggetto sociale, anche solo per quanto attiene alla parte organizzativa e gestionale. L’Amministratore che non svolge l’attività è iscritto alla Gestione separata come Collaboratore coordinato e continuativo qualora percepisca un compenso come amministratore. Se svolge l’attività ha l’obbligo della doppia iscrizione. I Preposti Commercianti Nel caso in cui il titolare dell’azienda non eserciti personalmente l’attività con i caratteri della continuità e prevalenza, può nominare un familiare preposto al punto di vendita, che è assoggettato in proprio all’assicurazione IVS. (circ. 171/6.11.2003) Svolgimento di varie attività autonome • Coloro che esercitano contemporaneamente – anche in un’unica impresa – varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria Ivs, devono iscriversi alla gestione per la quale dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. • Spetta all’Inps decidere sull’iscrizione del titolare nella apposita gestione in base ad una valutazione complessiva della attività dell’imprenditore che stabilisca quale sia quella prevalente. I SOCI AMMINISTRATORI • La legge 662/1996, all’articolo 1, comma 218, a proposito della iscrizione alla gestione previdenziale corrispondente alla attività svolta in maniera prevalente, afferma un principio : qualora vengano esercitate contemporaneamente (anche in un’unica impresa)varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria Ivs i soggetti interessati sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in maniera prevalente. • Sulla posizione dei soci di Srl che svolgono anche attività di collaborazione coordinata e continuativa il messaggio n. 14905 del14 gennaio 1999 ha ritenuto opportuno fornire altre precisazioni. Secondo l’Istituto non è condivisibile la tesi dell’illegittimità, in base alla legge n.662, della contemporanea iscrizione di un medesimo soggetto alla gestione commercianti e a quella relativa al contributo della Gestione separata • L’obbligo contributivo nei confronti della gestione separata -in qualità di collaboratore coordinato e continuativo – o eventualmente in di professionista, puo’ coesistere con l’iscrizione ad altre gestioni, sia dei lavoratori dipendenti che dei lavoratori autonomi, in quanto la legge non subordina tale iscrizione al requisito che l’attività di collaborazione sia prevalente rispetto ad un'altra. • Al contrario, la prevalenza e l’abitualità dell’attività viene imposta dalla legge per le iscrizioni alle gestioni degli artigiani, degli esercenti attività commercianti e dei coltivatori diretti, per cui – in caso di doppia attività – se il lavoro prevalente fosse quello di collaborazione, non potrebbe configurarsi l’obbligo di iscrizione in una delle tre predette gestioni dei lavoratori autonomi. In base a questi principi, dunque, ed applicandoli ai casi riguardanti i soci di Srl che sono legati a società per svolgere anche delle collaborazioni risulta che: ¾ il soggetto deve essere iscritto solo alla gestione separata se l’attività specificamente commerciale non sia abituale e prevalente; ¾ il soggetto deve essere iscritto contestualmente alla gestione dei commercianti e alla Gestione separata se l’attività commerciale abbia i caratteri della abitualità e prevalenza. Ovviamente il contributo dell’una e dell’altra gestione verrà applicato sulle relative quote di reddito. Corte di Appello di Milano 21/31.1.2003, n. 68 Il socio amministratore di una S.r.l., che presti abitualmente attività commerciale nell’ambito dell’impresa, è tenuto all’iscrizione alla gestione assicurativa dei commercianti, a nulla rilevando la simultanea iscrizione alla gestione separata ex L. 335/1995 per l’attività di amministratore, che è obbligatoriamente dovuta e sottratta al giudizio di prevalenza di cui all’art. 1 co. 208 L. 662/1996. Tribunale di Verona – 11.4/13.10.2003, n. 154/03 Corte d’Appello di Milano - 4/23.11.2002, n. 693 Corte di Appello di Brescia – 18.9/4.11.2003, n. 262/03 Tribunale di Milano – 6/30.11.2002, n. 3411/02 Corte d’Appello di Milano - 16.11./13.12.2004 n. 821 Corte d’Appello di Milano - 16.11./13.12.2004 n. 821 Corte d’Appello di Milano - 25.6.2003/1.9.2004 n. 631 Tribunale di Milano - n. 117 /2002 Tribunale di Ravenna nn. 178 e 179 del 29 giugno 2004 Non vi è, infatti, incompatibilità tra le due iscrizioni posto che le stesse si riferiscono ad attività differenti essendo l’una rivolta, almeno per ciò che riguarda gli a amministratori,ad una attività di gestione e di impulso correlata all’esecuzione del contratto di società, ed essendo invece l’altra rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale ed al suo raggiungimento operativo. L’attività di amministratore è concettualmente distinta da quella di semplice attività lavorativa, inerendo la prima ( attività di amministrazione) ad una relazione di immedesimazione organica ( e comportando così una partecipazione ad una attività di gestione, oltre che l’espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza rivolta sia all’esecuzione del contratto sociale sia al funzionamento dell’organismo sociale) ed essendo invece la seconda ( semplice attività lavorativa) rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale ed al suo raggiungimento operativo. • Una sporadica ingerenza nell’attività di lavoro o uno sconfinamento dell’attività amministrativa – che non sia tale da integrare i predetti caratteri di abitualità di prevalenza – non obbliga l’iscrizione alla gestione speciale art/com. Elenco attività commerciali Le attività che consentono l’iscrizione alla Gestione commercianti sono: attività commerciali in senso proprio (legge 160/75 circ. Inps 29/84) attività turistiche (legge 217/83 circ. Inps 106/88) attività ausiliare del commercio (legge 217/83 circ. Inps 104/87) attività del terziario (legge 662/96 circ. Inps 25/97) attività di promozione finanziaria (legge 662/96 circ. Inps 17/97 e 39/97) attività di produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo (legge 326/03 circ. Inps attività di affittacamere (circ. Inps 110/95) attività stagionali (circ. Inps 147/07) agenti di spettacolo (circ. Inps 171/03) gestione immobili (circ. Inps 171/03) coadiutori di farmacia (circ. Inps 70/04) ostetriche (circ. Inps 272/90) preposti (circ. 171/03) 12/04) Soggetti esclusi soci delle società per azioni soci non lavoratori delle Srl soggetti che hanno delegato a terzi la conduzione dell’impresa, conservando solo la titolarità della autorizzazione comunale soci accomandanti delle Sas; gli stessi possono essere assicurati come dipendenti o come coadiutori, in presenza dei requisiti prescritti (msg. Inps 14162 del 15.3.1993) associati in partecipazione, in quanto non hanno la piena responsabilità dell’azienda (circ. Inps 29/84) agenti di cambio mandatari di prodotti ittici Farmacisti (circ. Inps 249/81) ad eccezione dei coadiuvanti (circ. Inps 70/04) grossisti di prodotti ortofrutticoli non iscritti all’albo di categoria e al Registro imprese I soci liquidatori di società in liquidazione. L'iscrizione alla Gestione commercio continuerà a permanere valida sia per i soci liquidatori e sia per gli altri soci che continuano a svolgere l'attività sociale rimanendo inalterato il principio dell'attività svolta con carattere dell'abitualità e della prevalenza, fino alla conclusione di tutte le operazioni di liquidazioni culminanti con la totale cessazione delle attività sociali e la cancellazione definitiva dal registro delle imprese (INPS circ. n. 12/2008). Familiari preposti al punto vendita (Circolare n. 171/2003) • a seguito dell’entrata in vigore del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di riforma della disciplina del commercio, tutte le disposizioni concernenti il registro degli esercenti il commercio, ivi comprese le disposizioni relative all’elenco speciale dei preposti, sono state abrogate, fatta eccezione per le attività di somministrazione di alimenti e bevande. • L’abrogazione delle disposizioni che disciplinavano l’elenco speciale in argomento non ha fatto venir meno la figura del preposto al punto vendita, che continua ad essere, pertanto, soggetto all’obbligo di iscrizione alla Gestione dei commercianti, qualora trattasi di familiare del titolare e debba escludersi la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente. Società semplici che gestiscono immobili. (Circolare n. 171/2003) Qualora l’attività esercitata travalichi i limiti del mero godimento degli immobili e si configuri quale più ampia attività ( ad esempio, prestazione di servizi a terzi ), organizzata in forma di impresa, deve ritenersi che il reddito prodotto sia da qualificare quale reddito d’impresa, ex art.51, comma 2, lettera a) del TUIR e che i soggetti che l’attività stessa svolgono, con i requisiti di legge, siano tenuti all’iscrizione nella Gestione previdenziale dei commercianti. • Similmente si è in presenza di reddito di impresa e di attività commerciale, ai sensi dell’art. 2195 del codice civile, qualora l’attività immobiliare comprenda, oltre alla gestione di immobili, anche attività di compravendita e/o di costruzione. • In ogni caso bisogna tener presente che la costituzione di una società per la gestione di immobili può considerarsi, per se stessa , manifestazione della volontà dei soci di individuare un programma comune delle attività, in vista di un risultato ulteriore rispetto a quello derivante dal mero godimento del bene. Agenti di spettacolo(Circolare n. 171/2003) • La figura dell’agente di spettacolo si caratterizza dallo svolgimento di attività di rappresentanza, tutela ed assistenza e consulenza degli artisti, tramite stipulazione di clausole contrattuali, nella ricerca e selezione delle occasioni di lavoro nell’interesse dell’artista rappresentato. Si tratta di una nuova figura di agente, non ancora compiutamente disciplinata, priva di albo o ruolo, per la quale risulta, comunque, richiesta la licenza di cui all’art. 115 del TULPS. • Ai fini della tutela previdenziale di detta categoria si ritiene che gli agenti di spettacolo devono essere iscritti nella Gestione previdenziale dei commercianti, 1. sia ai sensi della legge, n. 160/1975, che comprende, tra i soggetti obbligati, i mediatori, i propagandisti ed i procacciatori d’affari, 2. sia per effetto delle modifiche introdotte, in materia, dalla legge n. 662/1996 citata, considerato che detta attività di agente di spettacolo deve essere inquadrata nel settore terziario di cui al punto d), comma 1, dell’art. 49 della legge n. 88/1989. I produttori assicurativi (Circolare n. 12/2004) • A decorrere dal l° gennaio 2004 ai fini della tutela previdenziale questi soggetti sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali. • I produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo sono soggetti che operano nell’ambito delle agenzie di assicurazione a supporto dell’azione degli agenti e sub agenti di assicurazione, sulla base di una lettera di incarico dell’agente principale. • I produttori di terzo gruppo hanno l’obbligo di lavorare esclusivamente per l’agenzia dalla quale hanno ricevuto la lettera di incarico, per i rami dalla stessa esercitati e di acquisire un determinato minimo di produzione; i produttori del quarto gruppo sono produttori liberi di piazza o di zona senza l’obbligo di lavorare esclusivamente per la stessa agenzia e non sono tenuti ad un determinato minimo di produzione. Farmacisti circ. n. 12/2008 Sono esclusi dall'iscrizione alla Gestione commercio, i farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo albo e all'ENPAF, titolari dell'attività di distribuzione dei farmaci da banco, ovvero dei farmaci non soggetti all'obbligo di prescrizione medica ex art. 5, D.L. n. 223/2006. Gli stessi soggetti sono esclusi anche dall'iscrizione alla Gestione separata. Qualora, invece, il farmacista svolga attività in qualità di lavoratore dipendente, sarà soggetto all'obbligo di iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS Familiari coadiutori dei farmacisti (Circolare n. 70/2004) • Nelle farmacie che vendono anche prodotti diversi dai medicinali viene esercitata un’attività commerciale alla quale si applica il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (riforma del commercio), per espressa previsione contenuta nell’art. 4; da detta attività conseguono redditi d’impresa; • tali redditi, inoltre, sono di norma attribuiti ai singoli coadiutori in qualità di partecipanti ad imprese familiari regolarmente e formalmente costituite, con conseguente, necessaria sussistenza del carattere dell’abitualità e prevalenza dell’attività esercitata. • In presenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge per l’obbligo assicurativo dei coadiutori familiari non può essere d’ostacolo al riconoscimento del diritto all’assicurazione dei lavoratori interessati la sola mancanza, in capo al farmacista titolare d’impresa, dell’obbligo di iscrizione alla Gestione dei commercianti, a causa del contemporaneo esercizio di attività professionale con iscrizione all’Albo dei farmacisti e conseguente obbligo assicurativo nei confronti dell’ENPAF. • In altri termini deve ritenersi che la collaborazione prestata con carattere di abitualità e prevalenza nell’ambito di un’impresa familiare - che svolge, nel rispetto delle disposizioni vigenti, attività commerciale - debba necessariamente avere la sua tutela previdenziale, anche in assenza di una formale preposizione all’attività da parte del titolare dell’impresa , considerato che ogni diversa interpretazione sarebbe in contrasto con i principi generali dell’ordinamento giuridico. Conseguentemente, sempre che non sia configurabile un rapporto di lavoro dipendente, il farmacista deve essere iscritto alla Gestione quale titolare non attivo ed i familiari che collaborino all’attività dell’impresa con carattere di abitualità e prevalenza, come coadiutori, secondo le procedure in atto per i preposti all’attività commerciale. GESTORI DI STABILIMENTI BALNEARI (circ. n. 187/2003). In caso di stabilimenti consistenti in appositi edifici, dotati di strutture idonee ad accogliere e intrattenere la clientela, nei quali vengono svolte, con carattere di prevalenza, attività commerciali quali ¾ servizi di ristoro e somministrazione di alimenti e bevande, ¾ gestione e cessione in godimento temporaneo di cabine ed attrezzature varie, animazione, ¾ intrattenimento, ¾ custodia valori, ¾ sorveglianza bambini, ¾ offerta di ulteriori servizi commerciali (edicole, tabaccheria, ecc.), i gestori degli stessi devono essere inquadrati nel settore terziario . • Nelle ipotesi nelle quali, viceversa, l'attività risulti consistere prevalentemente nella prestazione di servizi di assistenza, di sorveglianza, di salvataggio, di sistemazione, pulizia e riassetto della spiaggia e delle attrezzature, risultando lo svolgimento di eventuali servizi commerciali soltanto strumentale e accessorio, deve ritenersi legittimo l'inquadramento nel settore dell'artigianato Guide turistiche • In base all'art. 29, L. n. 160/1975, hanno l'obbligo di iscrizione alla Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali purché l'attività sia svolta con carattere di abitualità e prevalenza ed abbiano conseguito il titolo abilitante all'esercizio. • Tuttavia, pur nel rispetto di tale disposizione, occorre distinguere se l'attività di guida turistica venga svolta in forma imprenditoriale ovvero con le caratteristiche dell'attività professionale, poiché, nel primo caso il titolare dovrà essere iscritto alla Gestione assicurativa commercianti, mentre nel secondo caso alla Gestione separata di cui all'art. 2, c. 26, L. n. 335/1995 (INPS circ. n. 12/2008). INDENNIZZO PER LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ • E’ prevista l'erogazione di un indennizzo in caso di cessazione definitiva dell'attività commerciale a favore dei soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori , attività commerciale al minuto in sede fissa , anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche (art. 1 D.Lgs. 207/1996). • Tale beneficio, riconosciuto inizialmente in caso di cessazioni dell'attività avvenute entro il 31.12.2007 (co. 272, art. 1, L. 311/2004), è stato ripristinato ed esteso a coloro che maturano i requisiti previsti dal D.Lgs. 207/1996 nel periodo 1.1.2009-31.12.2011 (art. 19-ter, L. 2/2009; INPS, circ. 50/2009). • L'indennizzo viene erogato agli aventi diritto fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia (co. 4, art. 19ter, L. 2/2009). Prestazioni accessorie e Riforma del diritto societario • Oggi, a fronte della riforma societaria che ha espressamente mantenuto le prestazioni accessorie per la sola S.p.a. (art. 2345 c.c.) mentre per la S.r.l. è stata riconosciuta ai soci la nuova facoltà di conferire prestazioni d’opera o di servizi al capitale sociale (art. 2464 c.c.) assistite da una fideiussione bancaria o da una polizza assicurativa, • risulta evidente che l’ipotesi di mantenere il contratto di prestazioni accessorie per qualificare e regolare l’attività lavorativa del socio viene a perdere il proprio originario fondamento. • Per converso occorre tener presente che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono stati integralmente modificati dalla Riforma del Mercato del lavoro (“Biagi”) secondo criteri che riconducono il rapporto ad un programma o progetto, secondo una durata determinata o determinabile • In sostanza, l’attività lavorativa svolta professionalmente dai soci (artigiani e commercianti) non può più costituire oggetto di un contratto specifico di prestazioni accessorie, in quanto tale separato dal contratto sociale, ma rientra direttamente nell’oggetto del conferimento sociale e costituisce direttamente parte del contratto sociale (di cui all’atto costitutivo). REDDITO IMPONIBILE • Per quanto concerne l'individuazione del reddito imponibile su cui calcolare i contributi, deve essere considerato non soltanto il reddito dell'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione autonoma degli artigiani o degli esercenti attività commerciali, ma il totale dei redditi di impresa al netto di perdite verificatesi nei periodi di imposta precedenti detratte dal reddito dell'anno, prodotti nel 2008. • Per quanto riguarda i soci di società a responsabilità limitata, siano esse artigiane che commerciali, il reddito imponibile è costituito dalla parte del reddito di impresa della SRL corrispondente alla quota di partecipazione agli utili (INPS, circ. 5.6.2009, n. 79). La Comunicazione Unica per l'avvio d'impresa • L'art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40, ha introdotto una procedura semplificata per l'avvio dell'attività d'impresa. • La norma prevede una comunicazione unica per tutti gli adempimenti connessi alla nascita dell'impresa. • Le imprese o i loro intermediari devono assolvere, infatti, a diversi obblighi che riguardano l'Agenzia delle Entrate, l'INAIL, l'INPS e le Camere di commercio. Legge n. 40 del 2 Aprile 2007 art. 9 Per via telematica Vale per R.I, Inps, Inail e A.E. Ricevuta C.U. dal R.I., il R.I. inoltra agli altri Enti Gli adempimenti con la ComUnica Internet Trasmissione comunicazioni via PEC Cosa fa il R.I. quando riceve la comunicazione? Oltre a dare notizia alle Amministrazioni competenti della comunicazione unica, rilascia contestualmente una ricevuta che consente di iniziare subito l’attività imprenditoriale Ricevuta di Accettazione ComUnica a disposizione dell’Impresa “TITOLO” per avviare l’ attività La comunicazione è flessibile, si adatta alle esigenze dell’impresa Iscrizione Registro Imprese Richiesta Codice Fiscale / IVA INPS Assunzione dipendenti INAIL Copertura assicurativa Inizio Attività Registro Imprese Comunicazione unica • Nel nuovo modello di comunicazione il titolare e/o il socio deve compilare la sezione previdenziale relativa alla propria posizione e dichiarare lo svolgimento dell'attività nell'impresa in forma abituale e prevalente ovvero indicare la ricorrenza delle ipotesi che non comportano l'iscrizione alla gestione previdenziale. • Parimenti deve dichiarare i propri coadiutori (parenti e affini entro il terzo grado) che svolgono l'attività lavorativa con i previsti requisiti di legge (INPS mess. n. 4226/2008). • L'art. 9, comma 9, del D.L. n. 7/2007 prevede, altresì, un periodo transitorio di sei mesi, sempre decorrente dal 1º ottobre 2009, durante il quale le imprese ed i loro intermediari hanno la facoltà di effettuare gli adempimenti con le modalità preesistenti. • Pertanto, sino al 31 marzo 2010, per gli artigiani e i commercianti, continuano ad essere valide, ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento dei contributi dovuti agli stessi, le domande di iscrizione e annotazione nel registro delle imprese e nel REA (Repertorio economico amministrativo), come anche quelle di variazione e di cancellazione dell'impresa, presentate alle Camere di commercio ai sensi dell'art. 44, commi 8, 8-bis e 8-ter, del D.L. n. 269/2003. Maxisanzione per lavoro nero • Il Ministero del lavoro non ritiene imputabile al lavoratore autonomo, titolare di impresa individuale o socio di una società di persone o di capitali, regolarmente iscritta nel registro delle imprese, il fatto di non risultare assicurato all'INPS, gestione artigiani e commercianti, per carenze organizzative della Camera di commercio o dell'Istituto previdenziale. • Pertanto, in tale ipotesi, non è applicabile la maxisanzione per lavoro nero, e, più in generale, alcuna sanzione amministrativa (ML nota n. 6690/2009). Lavoro gratuito e lavoro oneroso Premessa Il lavoro tra familiari si presume a titolo gratuito Il lavoro subordinato tra estranei si presume a titolo oneroso Importanza di qualificare l’esatta natura del lavoro se a titolo gratuito o oneroso Il lavoro gratuito utilizzato in luogo del rapporto subordinato è una forma di lavoro sommerso Il rapporto subordinato utilizzato in luogo della prestazione tra familiari è un illecito fiscale, per il risparmio fiscale non dovuto e un illecito previdenziale perché dà luogo a prestazioni sociali indebite ( es. maternità) e fa maturare un illegittimo diritto alla pensione La presunzione di onerosità nel rapporto di lavoro • Art.2094 c.c. “E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa prestando il proprio lavoro” in favore dell’imprenditore (il lavoro autonomo non si presume oneroso) • Il rapporto di lavoro si stabilisce con contratto espresso o tacito, c’è l’animus contraendi, il lavoro tra familiari nasce dall’affettività e dalla solidarietà: affectionis vel benevolentiae causa • Quella della onerosità è presunzione semplice, ammette la prova contraria: è il datore di lavoro che deve dimostrare che l’attività lavorativa non comporta una retribuzione, perché prestata da un familiare convivente, dal coniuge o dal soggetto col quale condivide la vita in stile matrimoniale (more uxorio) La presunzione di gratuità del lavoro familiare (1) 1. Il contesto familiare: vincolo coniugale, di parentela e di affinità fino al 6° grado 2. La convivenza more uxorio è equiparata- ai fini della gratuità- al vincolo coniugale 3. La maggioranza dei giudici ritiene che – per aversi gratuità- i familiari devono essere conviventi, costituire un nucleo di persone autonomo e distinto La presunzione di gratuità del lavoro familiare (2) • Si tratta di una presunzione semplice: il lavoro prestato dalla moglie in favore del marito si considera gratuito. Ma la moglie può fornire la prova che la sua attività è a titolo oneroso. Tale prova consiste nel verificare non soltanto tutti gli elementi della subordinazione, ma anche: 1) che la retribuzione sia erogata con cadenza mensile ed importi costanti 2) che il datore di lavoro effettui le dovute ritenute fiscali e che tali ritenute compaiano anche nel modello fiscale del dipendente 3) che i contributi previdenziali siano regolarmente versati Sentenze della Cassazione Lavoro su lavoro gratuito e oneroso 1. L’onerosità prevale sulla gratuità (sentenza n. 1833 del 2009) 2. La gratuità prevale sulla onerosità (sentenza n. 5632 del 2006) 3. Un caso dubbio e contradittorio: impresa familiare o lavoro subordinato? (sentenza n. 20157 del 2005) L’onerosità prevale sulla gratuità La sentenza si riferisce al caso di una relazione sentimentale che si intreccia con un rapporto di lavoro. La tesi della gratuità viene sostenuta in base alla esistenza di un vincolo coniugale di fatto tra i partner. I giudici negano la convivenza more uxorio ed affermano la natura subordinata del rapporto di lavoro, non perché la convivenza è stata discontinua, ma perché è mancato un tenore di vita comune in relazione ai redditi dell’attività commerciale. Le saltuarie elargizioni non provano la condivisione dello stesso livello di vita. La gratuità prevale sull’ onerosità Una delle parti invoca l’onerosità del rapporto per il fatto che al principio della relazione lei assisteva il partner dal quale riceveva in cambio pagamenti sotto forma di assegni. Per contro il giudice di merito qualifica il rapporto tra i due come di convivenza more uxorio, per due ragioni: l’assistenza era stata reciproca e la coppia si presentava come tale alla pubblica opinione. Un caso dubbio: impresa familiare o lavoro subordinato? Lei rivendica di aver lavorato come cameriera presso il ristorante del suocero ed aver ricevuto un compenso mensile molto basso. Il giudice di merito afferma invece la gratuità della prestazione, perché fornita in favore di un familiare. La Cassazione rileva che non può trattarsi di lavoro gratuito, perché manca la convivenza tra i familiari e perché i compensi mensili denunciano l’onerosità del rapporto, che in via dubitativa potrebbe qualificarsi o lavoro subordinato o impresa familiare, visto che il ristorante è gestito in forma di impresa familiare tra padre e figlio. Il lavoro gratuito in favore dell’imprenditore Il lavoro tra familiari si presume gratuito anche se si estende alla sfera imprenditoriale o professionale. In teoria nulla vieta che tra coniugi esista un rapporto di lavoro subordinato, ma occorre che chi presta lavoro dia la prova della subordinazione. Ma per il fisco il lavoro tra coniugi o familiari, parenti fino al terzo ed affini fino al secondo grado,conviventi o non, è sempre gratuito per presunzione assoluta (art.60 del Tuir). Così il relativo onere non è deducibile dal reddito di impresa e non tassabile in capo al prestatore di lavoro Il lavoro gratuito nelle società di persone Se il coniuge o familiare che beneficia del lavoro NON è socio di maggioranza E NON è amministratore unico, allora il rapporto di lavoro col coniuge o col familiare convivente si presume oneroso. Infatti la circolare Inps179/1989 osserva che “l’elemento della subordinazione non può essere escluso nei confronti degli altri soci” Se il coniuge o familiare che beneficia del lavoro è O socio di maggioranza O amministratore unico, la prestazione si presume a titolo gratuito. Doppia coppia di fanti e regine. E’ il caso di due coppie di coniugi che si ripartiscono il ruolo di amministratori, soci e dipendenti di una società. Quando una società è composta da soci, entrambi coniugi dei due dipendenti, il rapporto di lavoro si presume a titolo gratuito (Cass. Lav. 5294/1993). La stessa presunzione di gratuità opera quando – come da Cass. Lav. 7260/2009- le mogli sono le due amministratrici e i mariti sono soci e dipendenti della società. I rapporti di lavoro sono stati invalidati. Il lavoro gratuito nelle società di capitali Diversamente che nelle società di persone, nelle società di capitali opera sempre – con una sola eccezione- la presunzione di onerosità del rapporto di lavoro. Ciò anche quando uno degli amministratori o dei soci, anche di maggioranza, sia familiare o coniuge del dipendente. L’eccezione si ha per le società a socio unico, nelle quali il rapporto di lavoro col coniuge o dipendente si presume a titolo gratuito.