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IVA SUI RIFIUTI: Fate ricorso chiedendo il rimborso!

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IVA SUI RIFIUTI: Fate ricorso chiedendo il rimborso!
IVA SUI RIFIUTI: Fate ricorso chiedendo il rimborso!
La Cassazione ha finalmente stabilito che la tassa sui rifiuti
solidi urbani è di fatto una tassa e non una tariffa, di conseguenza l’applicazione dell’IVA
sull’importo è illecita in quanto si tratta di una tassa su una “tassa”.
Pertanto tutti gli utenti hanno diritto al rimborso del 10% per i 10 anni retroattivi; inoltre
controllando sul sito “Federconsumatori” si evince che chi richiede il rimborso (che come al solito
arriverà, lentamente, ma arriverà) bloccherà di fatto l’IVA sulle prossime fatture.
Chi non lo fa si troverà a continuare a pagare tutto come prima perché, come capita solo in Italia,
gente come anziani o altre fasce deboli della popolazione, non ne usufruiscono “in automatico”, ma
solo se ne fanno richiesta.
Pertanto vi alleghiamo il modulo che contiene le spiegazioni per la compilazione, anche in formato
word e un comunicato di “Federconsumatori” in proposito.
Qui il comunicato della Federconsumatori:
“Finalmente, da più fronti, giungono buone notizie sul fronte dei rimborsi dell’IVA sulla TIA
(Tariffa Igiene Ambientale), pagata indebitamente per anni da 17 milioni di cittadini (circa 6
milioni di famiglie).
La Federconsumatori, infatti, non si è arresa di fronte alla vergognosa e manifesta volontà del
Governo di negare ai cittadini il rimborso di questa vera e propria “tassa sulla tassa” ed ha portato
avanti iniziative concrete per far valere, una volta per tutte i diritti dei cittadini, sanciti dalla precisa
sentenza dell’Alta Corte Costituzionale e della Cassazione a sezioni unite, che avevano dichiarato
illegittima l’IVA sulla TIA.
I primi risultati sono stati ottenuti a Genova, dove un Giudice di Pace ci ha dato ragione,
condannando l’azienda AMIU Genova SPA a restituire al cittadino richiedente gli importi versati
per l’IVA pagata indebitamente dal 2006 al 2009, per un totale di 80,70 Euro. Anche a Siena, allo
stesso tempo, veniva emanata una sentenza analoga da parte della Commissiona Tributaria
Provinciale. “Alla luce di queste importanti vittorie, continueremo a proporre su tutto il territorio
nazionale delle cause pilota di fronte ai Giudici di Pace, ed invitiamo quindi i cittadini a non darsi
per vinti e ad effettuare, qualora non l’avessero già fatto, la richiesta rivolgendosi alle nostre
strutture per il rimborso di quanto indebitamente pagato.” – dichiara Mauro Zanini, Vice Presidente
Federconsumatori.
Non ha funzionato, quindi, il “gioco delle tre carte” messo in atto dal Governo, che pur di non dare
applicazione alla sentenza della Corte Costituzionale, ha aggirato in ogni modo la questione
etichettando e mascherando la nuova TIA2 (Tariffa Integrata Ambientale) come “prestazione di
servizio”, su cui è applicabile l’IVA. Ovvero come cambiare solo il nome, senza modificare la
sostanza. È ora che il Governo, di fronte al nuovo scenario delineato dai pareri espressi a Genova e
Siena, si assuma finalmente le proprie responsabilità, facendosi carico del pieno rispetto della
sentenza della Corte: sospendendo quindi l’applicazione dell’IVA sulle bollette e aprendo la strada
ai rimborsi finora negati ai cittadini”.
QUI DI SEGUITO INVECE DEI RIFERIMENTI NORMATIVI ALLA QUESTIONE:
Il rimborso dell’Iva pagata sui rifiuti è una questione ancora irrisolta, nonostante la sentenza della
Corte Costituzione (n.238/09) ci sia da tempo e sia stata molto esplicita: è un’imposta e non il
corrispettivo di un servizio, per cui l’Iva non è dovuta. Il Governo le ha provate di tutte per
reintrodurre l’Iva, ma ad ora non gli è riuscito. Intanto, mentre alcuni Comuni (pochi, tra cui Roma)
hanno levato il balzello illecito, la maggior parte dei Comuni continuano a farlo pagare e
rispondono negativamente a chi chiede loro il rimborso.
Rimborso che però è possibile, solo che il contribuente si deve dar da fare (e non poco) per far
valere le proprie ragioni. In genere questo accadeva davanti alle commissioni provinciale tributarie,
con meccanismi articolati e poco malleabili da parte del cittadino, ragion per cui i ricorsi sono stati
pochi.
Ma oggi, una sentenza a sezioni unite della Cassazione (n.2064/2011) mette una pietra sopra le
difficoltà di ricorso riscontrate fino ad oggi: il giudice da adire non è quello tributario ma quello di
pace. Una differenza enorme tra i due giudici, vista la semplicità del ricorso a quello di pace.
Una situazione che apre uno squarcio sul telone che Comuni e Stato hanno finora provato a
mantenere su questo diritto al rimborso. Uno squarcio in cui ai cittadini è più facile inserirsi per
renderlo più ampio, spingendo amministrazioni comunali a non continuare a difendersi dietro le
difficoltà dell’accesso alla giustizia per continuare ad incamerare proventi illeciti.
Il metodo per chiedere il rimborso è semplice: si cominci con una raccomandata A/R di messa in
mora al gestore dei rifiuti, intimando il rimborso per gli ultimi 5 ani dell’imposta illecitamente
pagata. A fronte del rifiuto o della non risposta, si potrà andare dal giudice di pace della propria
zona e, visto che mediamente si tratta di importi inferiori ai 512 euro, lo si potrà’ fare senza
avvocato.
www.aduc.it
QUI I MODULI SCARICABILI
modulo 1
modulo 2
Spett.le Comune di________________________
_________________________________
_________________________________
Compilare alternativamente
a seconda di chi vi ha
fatturato la TARSU/TIA:
Comune, Gestore privato o
azienda municipalizzata.
Raccomandata A/R
Spett.le_________________________________
_________________________________
_________________________________
Raccomandata A/R
Oggetto: richiesta di rimborso dell’IVA relativa al pagamento della Tariffa di Igiene
Ambientale/ Tassa di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani.
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________,
nato/a a __________________________________, il________________________________,
C.F.:__________________________________e residente in__________________________,
Via/P.zza ____________________________________ numero________ cap.____________,
in qualità di *:
•
_________________________ dell’immobile sito in __________________________,
Via/P.zza______________________________________________n.______________,
iscritto
al
Catasto
del
Comune
Sezione___________________,
di___________________________________,
Foglio___________,
Particella_____________,
Sub___________, Zona____________, Categoria___________, Classe___________;
•
* Per ogni immobile di cui si chiede il rimborso dell’Iva versata, indicate la vostra
qualifica (ad esempio proprietario, affittuario…) e riportate gli estremi catastali
dell’immobile che trovate sulla visura catastale o sugli atti del notaio.
PREMESSO CHE
ha regolarmente corrisposto per i/il suddetti/o immobili/e la TARSU/TIA comprensiva di Iva al
10%, come da fatture allegate alla presente.
Con la Sentenza numero 238/2009 la Corte Costituzionale nel rilevare la natura tributaria di
TARSU e TIA, in particolare: “7.2.3.6. – […] Non esiste, del resto, una norma legislativa che
1
espressamente assoggetti ad IVA le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti […]. Se,
poi, si considerano gli elementi autoritativi sopra evidenziati, propri sia della TARSU che della
TIA, entrambe le entrate debbono essere ricondotte nel novero di quei «diritti, canoni,
contributi» che la normativa comunitaria (da ultimo, art. 13, paragrafo 1, primo periodo, della
Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006; come ribadito dalla sentenza
della Corte di giustizia CE del 16 settembre 2008, in causa C-288/07) esclude in via generale
dall'assoggettamento ad IVA, perché percepiti da enti pubblici «per le attività od operazioni che
esercitano in quanto pubbliche autorità».”
ha di fatto inequivocabilmente escluso l’imponibilità ai fini IVA di codesta Tassa o Tariffa.
Ne consegue che l’Iva addebitata al sottoscritto e documentata dalle fatture in allegato risulta
indebitamente corrisposta quindi
CHIEDE
1. Il rimborso di quanto versato e non dovuto come da tabella riepilogativa allegata, con
riferimento agli ultimi dieci anni, oltre agli interessi legali decorrenti dal giorno dei
singoli pagamenti;
2. l'immediata cancellazione dalle future fatture e dai ruoli della suddetta voce nonché la
comunicazione alla società di riscossione ai fini dell'eventuale sgravio.
Si rimane in attesa di un Vostro riscontro, entro e non oltre novanta giorni dal ricevimento della
presente, con l’avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il sottoscritto si vedrà
costretto ad adire la competente Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti.
La presente vale ad ogni effetto di legge quale formale diffida e messa in mora, anche ai fini
interruttivi della prescrizione.
_________________________, lì _________________
Firma
2
Riepilogo Fatture:
Anno
Fattura n.
Importo
totale fattura
Iva versata
Elencate le fatture che allegate indicando l’anno di pagamento, il
numero della fattura, l’importo totale della stessa e l’Iva versata,
inserendo il totale nell’ultimo rigo della tabella, in
corrispondenza della colonna relative all’IVA.
Totale Iva versata
Allegati:
-
copia fattura n._________ del __________;
Elencare le copie delle fatture che si allegano riportandone il numero e l’anno
di versamento, ricordando di allegare tutte le fatture emesse nello stesso anno
in caso di pagamento frazionato.
3
Spett.le
...............
Via ............., ..
...................... (...)
Raccomandata A/R
Oggetto: richiesta di rimborso dell’IVA relativa al pagamento della Tassa di Smaltimento dei Rifiuti
Solidi Urbani.
Il/la sottoscritto/a ............................................., nato/a a .................................................. il ../../...., C.F.:
............................................... e residente in .................................., Via ........................... numero ... CAP
........., in qualità di : proprietario/ dell’immobile sito in .................., Via ................. n. ..., iscritto al Catasto
del Comune di .........................., Sezione ...., Foglio ...., Pratica ..................;
PREMESSO CHE
ha regolarmente corrisposto per i/il suddetti/o immobili/e la TARSU comprensiva di Iva al 10%, come da
fatture allegate alla presente.
Con la Sentenza numero 238/2009 la Corte Costituzionale nel rilevare la natura tributaria di TARSU e TIA,
in particolare: “7.2.3.6. – […] Non esiste, del resto, una norma legislativa che espressamente assoggetti ad
IVA le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti […]. Se, poi, si considerano gli elementi autoritativi
sopra evidenziati, propri sia della TARSU che della TIA, entrambe le entrate debbono essere ricondotte nel
novero di quei «diritti, canoni, contributi» che la normativa comunitaria (da ultimo, art. 13, paragrafo 1,
primo periodo, della Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006; come ribadito dalla
sentenza della Corte di giustizia CE del 16 settembre 2008, in causa C-288/07) esclude in via generale
dall'assoggettamento ad IVA, perché percepiti da enti pubblici «per le attività od operazioni che esercitano in
quanto pubbliche autorità» ha di fatto inequivocabilmente escluso l’imponibilità ai fini IVA di codesta Tassa
o Tariffa.
Ne consegue che l’Iva addebitata al sottoscritto e documentata dalle fatture in allegato risulta indebitamente
corrisposta quindi
CHIEDE
1. Il rimborso di quanto versato e non dovuto come da tabella riepilogativa allegata, con riferimento
agli ultimi dieci anni, oltre agli interessi legali decorrenti dal giorno dei singoli pagamenti;
2. l'immediata cancellazione dalle future fatture e dai ruoli della suddetta voce nonché la
comunicazione alla società di riscossione ai fini dell'eventuale sgravio.
Si rimane in attesa di un Vostro riscontro, entro e non oltre novanta giorni dal ricevimento della
presente, con l’avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il sottoscritto si vedrà costretto ad adire la
competente Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti.
La presente vale ad ogni effetto di legge quale formale diffida e messa in mora, anche ai fini interruttivi della
prescrizione.
In fede,
Riepilogo Fatture:
Anno Fattura n. Importo totale fattura IVA versata
Totale IVA versata
Allegati:
-
copia fattura n.
copia fattura n.
copia fattura n.
copia fattura n.
copia fattura n.
copia fattura n.
copia fattura n.
copia fattura n.
copia fattura n.
copia fattura n.
del ../../........;
del ../../........;
del ../../........;
del ../../........;
del ../../........;
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