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I controlli legali nelle società di capitali alla luce del
I controlli legali nelle società di capitali alla luce del “D.L. semplificazioni”: “pasticcio
all’italiana”
di Fabrizio Bava
Università di Torino
La disciplina dei controlli legali, in particolare per quanto riguarda il collegio sindacale, è stata
oggetto di numerose modifiche negli ultimi mesi, da ultimo a seguito dell’approvazione definitiva
del D.L. semplificazioni, convertito nella legge n. 35 del 4 aprile 2012. Il sistema dei controlli che
ne deriva viola alcuni principi cardine: il controllato non dovrebbe poter scegliere il tipo di
controllo a cui essere sottoposto. Il presente contributo illustra il sistema dei controlli legali oggi in
vigore nelle società di capitali e mette in evidenza le incoerenze della norma, nell’augurio che vi
sia un pronto e ulteriore intervento da parte del legislatore.
Premessa
Con la conversione del D.L. n. 5/2012, il cosiddetto “D.L. semplificazioni”, nella legge n. 35 del 4
aprile 2012, a distanza di pochi mesi è stata ulteriormente modificata la disciplina dei controlli
legali nelle società di capitali1.
Tra le società di capitali il modello societario più diffuso, come noto, è il cosiddetto “modello
tradizionale” che prevede il consiglio di amministrazione (o l’amministratore unico) quale organo di
amministrazione e, indipendentemente dalla natura di società per azioni o società a responsabilità
limitata, il collegio sindacale in qualità di organo di controllo sull’amministrazione2.
La revisione del bilancio, obbligatoria in tutti i casi in cui di nomina obbligatoria del collegio
sindacale, può essere attribuita, in relazione alla presenza di specifici requisiti, al collegio sindacale
(ora nelle Srl anche eventualmente a composizione monocratica), al revisore legale o alla società di
revisione, secondo il principio in base al quale al crescere della complessità societaria la revisione
legale deve essere attribuita ad un soggetto differente rispetto a quello a cui sono attribuiti i compiti
di vigilanza (come avviene, ad esempio, nel caso di redazione del bilancio consolidato o nel caso di
società quotate). La struttura generale di tale modello di governance è esposta nella seguente Tavola
1.
La precedente modifica era stata effettuata dalla legge di stabilità per il 2012.
Mentre nelle SpA il collegio sindacale è sempre obbligatorio, nelle Srl, fino al 31 dicembre 2011, la nomina
obbligatoria dipendeva dalla presenza di specifici requisiti secondo le previsioni dell’art. 2447 c.c..
1
2
1
Tavola 1: Il modello tradizionale di governance
Tipologia di controllo
Assemblea degli azionisti
o dei soci
Attività di
vigilanza
Collegio sindacale
Consiglio di
amministrazione
Direzione
generale
Organo di controllo
Collegio sindacale
Revisione
legale
Revisore persona fisica
o società di revisione
Società di revisione
Funzioni aziendali, divisioni, ecc.
1. Il “sistema” dei controlli legali nelle società di capitali
Il sistema dei controlli legali nelle società di capitali fino al 31 dicembre 2011 era caratterizzato
dalla presenza obbligatoria del collegio sindacale in base alla natura della società, nel caso delle
SpA, oppure in presenza di determinati requisiti “dimensionali”, nelle Srl. In sostanza, i controlli
(revisione legale e vigilanza sull’amministrazione) erano obbligatori in tutte le società di capitali
con l’eccezione delle Srl di minori dimensioni.
L’obbligatorietà della nomina del collegio sindacale comportava automaticamente anche l’obbligo
di assoggettare la società a revisione legale.
Così come voluto già dal legislatore della riforma societaria del 2003, inoltre, il soggetto a cui può
essere attribuita la revisione legale dipende dalla complessità e dimensione della società, può infatti
essere incaricato il collegio sindacale stesso nelle società minori (sia nelle SpA sia nelle Srl), mentre
è obbligatorio separare l’attività di vigilanza dall’attività di revisione legale in presenza della
redazione del bilancio consolidato e negli enti di interesse pubblico3.
L’unica differenza sostanziale tra SpA ed Srl in materia di controlli legali era rappresentata
dall’assenza dei controlli nelle Srl che non presentavano determinati requisiti.
Con l’approvazione del D.L. n. 5/2012 in materia di semplificazioni, i controlli societari obbligatori
non sembrano più rispondere ad una precisa logica. L’attuale sistema dei controlli legali distingue
infatti nettamente tra società per azioni, che sono sempre tenute alla nomina del collegio sindacale,
e società a responsabilità limitata (Srl), in cui la nomina del collegio sindacale o del sindaco unico è
sempre facoltativa, in quanto è sufficiente nominare un revisore unico. In presenza dei requisiti che
rendono obbligatori i controlli, l’art. 2477 c.c. prevede ora la possibilità di nominare sempre il
revisore unico in alternativa all’organo di controllo (monocratico o collegiale). La nomina del
collegio sindacale o del sindaco unico è pertanto sempre soltanto facoltativa. Ciò si desume dalla
formulazione dell’art. 2477 c.c. in cui si indica che “la nomina dell’organo di controllo o del
revisore è obbligatoria” (omissis…) 4.
3 In attesa dell’emanazione dei regolamenti attuativi del D.Lgs. n.39/2010 è ancora efficace la previgente disciplina
che non fa riferimento agli “enti di interesse pubblico” e prevede che le società quotate debbano incaricare della revisione
legale una società di revisione tra quelle iscritte all’apposito Albo speciale tenuto dalla Consob.
4 L’art. 2477 c.c. indica infatti che: “La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale
sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.
La nomina dell’organo di controllo o del revisore è altresì obbligatoria se la società:
2
La presenza dei requisiti che fino al 31 dicembre 2011 determinava l’obbligo di nominare il
collegio sindacale nelle Srl e di assoggettare la società alla revisione legale, con l’attuale
formulazione del 2477 c.c. richiede soltanto più l’obbligo di nomina del revisore legale.
Mentre in presenza del collegio sindacale è necessario anche assoggettare la società alla revisione
legale, in caso di sola nomina del revisore legale, quest’ultimo, non potrà né dovrà esercitare
l’attività di vigilanza tipica del Sindaco.
Attualmente il sistema dei controlli legali dipende quasi più soltanto dalla natura della società e non,
come dovrebbe essere, dalla complessità della gestione e dimensione societaria.
L’attuale configurazione dei controlli legali è rappresentata nella seguente Tavola 2.
Tavola 2: I controlli legali nelle SpA e nelle Srl a seguito del D.L. 5/2012
Società per azioni (SpA)
Società a responsabilità limitata (Srl)
La vigilanza è sempre
soltanto
FACOLTATIVA
Attività di vigilanza del
Collegio Sindacale
Assemblea
degli azionisti
Assemblea
dei soci
Revisione legale
Revisione legale
Consiglio di
amministrazione
Consiglio di
amministrazione
In presenza dei requisiti
previsti dall’art. 2477 c.c.
1.1 I controlli legali nelle società per azioni (SpA)
La disciplina dei controlli legali nelle società per azioni rimane invariata rispetto alla disciplina in
vigore fino al 31 dicembre 20115.
L’obbligatorietà della nomina del collegio sindacale comporta anche l’obbligo di assoggettare la
società alla revisione del bilancio e, quindi, di nominare il soggetto incaricato della revisione legale.
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.
L’obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due
esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati”.
5 In base all’emendamento al D.L. n. 5/2012 approvato alla camera che ha eliminato il comma dell’art. 2397 c.c.
originariamente previsto dal citato D.L. in cui si prevedeva la possibilità di nominare il sindaco unico nelle SpA che possono
redigere il bilancio in forma abbreviata.
L’art. 2397 c.c. prevede: “Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono
inoltre essere nominati due sindaci supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i
revisori legali iscritti nell’apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti
negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie
economiche o giuridiche”.
3
I soggetti incaricabili della revisione legale, in relazione alla presenza di specifici requisiti richiesti
dal legislatore, sono i seguenti:
1) il collegio sindacale;
2) il revisore unico;
3) la società di revisione.
Di seguito sono esaminate le situazioni sopra elencate.
1) L’incarico della revisione legale al collegio sindacale
La revisione legale può essere attribuita al collegio sindacale a condizione che6:
- la società non sia un ente di interesse pubblico7;
- la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- il collegio sindacale sia costituito interamente da revisori contabili;
- la possibilità di attribuire la revisione legale al collegio sindacale sia prevista dallo statuto.
2) L’incarico della revisione legale al revisore unico.
L’incarico di revisione legale può sempre essere attribuito al revisore unico nella situazione a
regime. La disciplina sarà però differente a seconda che si tratti di incarico relativo ad un ente di
interesse pubblico o incarico relativo ad una società di capitali che non costituisce ente di interesse
pubblico.
Va però considerato che il revisore per poter accettare l’incarico della revisione presso un ente di
interesse pubblico deve possedere non soltanto la preparazione, ma anche e soprattutto
l’organizzazione necessaria per poter svolgere la revisione legale in applicazione dei principi di
revisione internazionali8.
Attualmente non è ancora possibile attribuire l’incarico della revisione legale di un ente di interesse
pubblico un revisore unico, l’art. 43 del D.Lgs. n. 39/2010 relativo alle norme transitorie prevede
infatti che fino all’emanazione dei regolamenti del Ministro dell’economia e delle finanze, i revisori
legali e le società di revisione diverse da quelle iscritte nell’apposito Albo speciale Consob non
possono effettuare la revisione legale dei conti negli enti di interesse pubblico.
3) L’incarico della revisione legale alla società di revisione.
La revisione legale può essere sempre attribuita ad una società di revisione. Mentre fin’ora la
società di revisione era l’unico soggetto incaricabile nelle società che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio e nelle società quotate, con l’approvazione del D.Lgs. n. 39/2010, tale incarico
esclusivo è destinato a venire meno.
Nelle more dell’emanazione dei regolamenti attuativi del D.Lgs. n. 39/2010, come già sottolineato,
le società di revisione tra cui scegliere ai fini dell’incarico della revisione legale di una società
quotata sono soltanto quelle iscritte nell’Albo Speciale tenuto dalla Consob (sono oggi presenti n.
21 società di revisione anche se, come noto, il mercato è molto concentrato: le prime quattro in
ordine di fatturato detengono complessivamente il 94% del mercato nazionale della revisione9).
6 L’art. 2409-bis c.c., secondo comma, prevede che “Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del
bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio
sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro”.
7 L’art. 16 del D.Lgs. n. 39/2010, comma 2, prevede che oltre che negli enti di interesse pubblico, la revisione legale
non possa essere esercitata dal collegio sindacale anche nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società
che controllano enti di interesse pubblico e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo. La Consob potrà
individuare, tramite apposito regolamento, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo che non rivestono
significativa rilevanza nell’ambito del gruppo nelle quali consentire che la revisione legale possa essere esercitata dal collegio
sindacale.
8 Si veda, per approfondimenti: Bava F., Revisione legale e collegio sindacale. L’applicazione dei principi di revisione nelle PMI,
Giuffrè editore, Milano, 2011.
9 Fonte: Relazione annuale Consob per il 2010.
4
1.2 I controlli legali nelle società a responsabilità limitata (Srl)
Nelle società a responsabilità limitata deve essere nominato il collegio sindacale o il sindaco unico
o il revisore legale se la società10.
1) ha un capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni,
pari a euro 120.000;
2) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato11;
3) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti12;
4) per due esercizi consecutivi ha superato i limiti che rendono obbligatoria la redazione del
bilancio in forma estesa13. Tale obbligo di nomina cessa se, per due esercizi consecutivi, i
predetti limiti non vengono superati.
La norma prevede che si applichino le disposizioni in tema di società per azioni.
In caso di mancata nomina da parte dell’assemblea, è previsto che ad essa provveda il tribunale su
richiesta di qualsiasi soggetto interessato14.
I soggetti incaricabili della revisione legale, in relazione alla presenza di specifici requisiti richiesti
dal legislatore, sono i seguenti:
1) il collegio sindacale/sindaco unico;
2) il revisore unico o la società di revisione.
Art. 2477 c.c.. Sindaco e revisione legale dei conti.
L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti,
la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è
costituito da un solo membro effettivo.
La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo
stabilito per le società per azioni.
La nomina dell’organo di controllo o del revisore è altresì obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.
L’obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due
esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale
previste per le società per azioni.
L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve
provvedere, entro trenta giorni, dell’organo di controllo o del revisore. Se l‘assemblea non provvede, alla nomina provvede il
tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.
11 Sono esonerate da tale obbligo le società controllanti qualora, unitamente alle imprese controllate, non hanno
superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti (art. 27, D.Lgs. 127/91):
 totale degli attivi degli stati patrimoniali: euro 17.500.000;
 totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 35.000.000;
 n. 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
12 Ai sensi dell’art. 2359 c.c.
13 Si tratta dei limiti disciplinati dall’art. 2435-bis c.c.
Le società di capitali che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati (ovvero società non quotate)
possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi
non abbiano superato due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
In caso di superamento di almeno due di tali limiti per due esercizi consecutivi, il bilancio del secondo esercizio deve
essere redatto in forma ordinaria.
14 Sarà interessante verificare quali saranno i soggetti che si attiveranno in tal senso, si pensi, ad esempio, agli istituti
bancari, piuttosto che semplici fornitori, ma soprattutto potrebbero attivarsi le associazioni di categoria e gli ordini
professionali. Si segnala però che la nuova disciplina, così come in passato, continua a non prevedere alcuna sanzione in
caso di mancata nomina. La semplice possibilità di attivarsi da parte di qualsiasi soggetto interessato presso il tribunale
potrebbe quindi anche rivelarsi una previsione non sufficiente a garantire il rispetto della disciplina civilistica relativamente
all’obbligo di nomina del collegio sindacale.
10
5
A seguito delle ultime modifiche all’art. 2477 c.c., i soggetti incaricabili della revisione legale sono
i medesimi nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata.
Nell’art. 2477 c.c. in vigore il seguente testo “nei casi previsti dal secondo e terzo comma si
applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l’atto costitutivo non dispone
diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale” è stato sostituito con il
seguente: “Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le
disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni”. Pertanto, in considerazione del
rinvio alla disciplina delle SpA, è necessario che la possibilità di incaricare il collegio sindacale
della revisione legale sia prevista dallo statuto.
Di seguito sono esaminate le situazioni sopra elencate.
1) L’incarico della revisione legale al collegio sindacale/sindaco unico
La revisione legale può essere attribuita al collegio sindacale a condizione che:
- la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- la società non sia un ente di interesse pubblico;
- il collegio sindacale sia costituito interamente da revisori contabili;
- la possibilità di attribuire la revisione legale al collegio sindacale sia prevista dallo statuto.
Il testo dell’art. 2477 c.c. così come sostituito dal D.Lgs. n. 39/2010 aveva dato luogo a
problematiche interpretative con riferimento alla possibilità o meno di attribuire l’incarico della
revisione legale al collegio sindacale in presenza di una controllante Srl tenuta alla redazione del
bilancio consolidato.
L’interpretazione letterale del testo dell’art. 2477 c.c. consentiva infatti di ritenere che fosse
possibile attribuire l’incarico della revisione legale al collegio sindacale. In tal senso si era espresso
il CNDCEC.
Il testo dell’art. 2477 c.c. (oggi modificato) che aveva dato luogo ai problemi interpretativi era il
seguente:
«La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma
dell’articolo 2435-bis.
L’obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due
esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per
azioni; se l’atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal
collegio sindacale».
La precisazione che, “se l’atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è
esercitata dal collegio sindacale”, consentiva di giungere a tali conclusioni.
Si trattava, in ogni modo, di una situazione “anomala” in quanto portava a ritenere che il bilancio
consolidato potesse essere controllato o meno dal collegio sindacale in relazione alla differente
natura giuridica (Srl o SpA) della controllante medesima. È possibile che si fosse trattato di un
errore del legislatore, che nel modificare con il D.Lgs. n. 39/2010 le situazioni che rendono
obbligatoria la nomina del collegio sindacale nelle Srl nell’art. 2477 c.c. terzo comma, non aveva
però modificato il successivo comma quarto, in cui si affermava che nei casi previsti dal comma
precedente la revisione legale fosse attribuita al collegio sindacale, se lo statuto non dispone
diversamente.
L’attuale formulazione corregge tale anomalia rendendo chiaro che, in caso di nomina facoltativa
del collegio sindacale (ora la nomina del collegio è sempre facoltativa se si opta per la nomina del
revisore legale), sarà comunque necessario attribuire ad un revisore legale o ad una società di
revisione l’incarico della revisione legale.
6
Nell’art. 2477 c.c. in vigore è stato infatti eliminato il seguente testo “nei casi previsti dal secondo e
terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l’atto costitutivo non
dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale” sostituito con
il seguente: “Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le
disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni”.
La norma non specifica più che in presenza del collegio (o sindaco unico) la revisione è attribuita a
tale soggetto, ma si limita a rinviare alla disciplina delle società per azioni, in cui si prevede
l’obbligo di separare l’attività di vigilanza dalla revisione legale in presenza della redazione del
bilancio consolidato.
2) L’incarico della revisione legale al revisore unico o alla società di revisione.
L’incarico di revisione legale può sempre essere attribuito al revisore unico o ad una società di
revisione.
La nomina facoltativa.
L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, compresa la revisione
legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone
diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo (art. 2477 c.c., primo
comma).
Le società non tenute ai controlli legali possono pertanto nominare il collegio sindacale/sindaco
unico al fine di ricercare i benefici derivanti alla presenza di un organo di controllo, ad esempio, in
relazione all’attività di vigilanza che tale organo di controllo svolge nell’ambito dei processi
decisionali dell’impresa, attraverso la partecipazione ai Consigli di amministrazione.
Il collegio sindacale/sindaco unico (così come il revisore, come si dirà di seguito) può anche essere
nominato a tutela degli interessi dei soci di minoranza, al fine di vigilare sul rispetto della legge e
sulla correttezza dell’amministrazione.
La nomina di un revisore può essere opportuna, invece, ad esempio, nei casi di società molto
esposte con il sistema bancario15. In tali casi, è possibile che l’istituto di credito richieda che il
bilancio sia sottoposto a controllo da un revisore indipendente, al fine di salvaguardarne
l’attendibilità, considerato il ruolo centrale di tale documento nell’ambito dei processi di
valutazione del merito creditizio delle imprese.
Un’altra situazione che può indurre la società a nominare un revisore è, ad esempio, rappresentata
dai casi in cui la nomina del revisore sia richiesta da fornitori e clienti, al fine di una maggiore
garanzia dell’attendibilità dell’andamento aziendale risultante dal bilancio.
1.3 I soggetti incaricabili della revisione legale: quadro di sintesi
I soggetti a cui può essere attribuita la revisione legale e le condizioni necessarie sono esposte, in
sintesi, nella seguente Tavola 3.
15 Il testo del previgente art. 2477 c.c. non indicava la possibilità di nominare il revisore ma soltanto il collegio
sindacale. Ciò nonostante, già nella previgente formulazione del testo si riteneva che potesse essere nominato
facoltativamente anche il revisore.
7
Tavola 3: Soggetti incaricabili della revisione legale
Modello societario
S.p.A.:
Modello tradizionale
Caratteristiche
della società
Soggetto incaricabile
della revisione legale
 non tenuta alla redazione del  collegio sindacale formato da tre
bilancio consolidato
membri iscritti nel registro dei
 che non costituisce ente di
revisori (o, a scelta della società,
interesse pubblico
revisore unico o società di revisione)
 tenuta alla redazione del  revisore unico, o
bilancio consolidato
 società di revisione
 revisore unico o
e
 società di revisione
S.p.A.:
Modello monistico
dualistico (non quotate)
S.p.A. quotate alla Borsa
 Società di revisione iscritte all’Albo
Italiana
(*)
speciale tenuto dalla Consob
(indipendentemente dal
modello
societario
adottato)
S.r.l. (con obbligo di  non tenuta alla redazione del  revisore unico
essere assoggettate a
bilancio consolidato
 sindaco unico o collegio sindacale
revisione legale)
(se nominati)
 società di revisione
 tenuta alla redazione del  revisore unico
bilancio consolidato
 società di revisione
(*) A regime, ovvero quando saranno emanati i regolamenti attuativi del D.Lgs. n. 39/2010, sarà possibile incaricare il
revisore unico della revisione legale degli enti di interesse pubblico.
2. Le incoerenze del nuovo “sistema” e le (auspicabili) future modifiche legislative
La questione dei controlli legali nelle Srl è molto rilevante se si considera che in Italia a fine 2011
c’erano a fronte di 51.141 SpA, ben 1 milione 334 mila Srl (dati Unioncamere 2011).
La disciplina civilistica dei controlli societari, per quanto riguarda l’obbligatorietà del collegio
sindacale, che emerge a seguito del D.L. in materia di semplificazioni, presenta incoerenze tali da
richiederne, ci si augura, una pronta correzione.
L’attuale normativa, modificata al fine di consentire un risparmio per le imprese, sembra essere più
che altro il risultato di pressioni di natura lobbistica e non piuttosto l’esito di una scelta del
legislatore di semplificazione e razionalizzazione del sistema dei controlli.
Si possono individuare più motivazioni a sostegno di tale affermazione:
1) la previsione dei controlli legali non può dipendere dalla natura della società, ma piuttosto dalla
complessità della gestione, dimensione aziendale e rilevanza degli interessi meritevoli di essere
tutelati. L’attuale sistema dei controlli richiede la nomina del collegio sindacale esclusivamente
in relazione alla natura della società ed è caratterizzato da una eccessiva ed ingiustificata
differenziazione tra società per azioni e società a responsabilità limitata (Srl). Mentre infatti le
SpA sono sempre tenute a nominare il collegio sindacale, anche se di piccolissime dimensioni, la
Srl non è mai tenuta per obbligo a nominare il collegio sindacale. Tale differenziazione non è
giustificata e appare prima di una ratio sostenibile. Le SpA e le Srl possono infatti presentare la
medesima complessità di gestione, dimensione, oggetto di attività, e così via;
2) al soggetto controllato non può essere attribuita la facoltà di scegliere il tipo di controllo a cui
essere sottoposto (cioè se essere sottoposto ad una forma di controllo o a due). È evidente che i
controlli legali sono stati introdotti dal legislatore per tutelare la società ed i numerosi
stakeholders aziendali e non soltanto i soci della società, a cui non può essere attribuita la facoltà
di scegliere, come nel caso delle Srl, se assoggettare esclusivamente il bilancio all’attività di
8
revisione legale oppure se prevedere anche che la Srl sia assoggettata all’attività di vigilanza
tipica del collegio sindacale.
L’intensità dei controlli non deve essere correlata ad un determinato tipo sociale, “il quale di per sé
non è significativo al riguardo, bensì alla dimensione economica della società (…). I tipi sociali,
infatti, integrano i modelli organizzativi delle società, stabiliscono le modalità dell’assunzione delle
decisioni al loro interno e i sistemi della loro governance, ossia dell’amministrazione e del controllo
di queste, nonché il regime della responsabilità patrimoniale dei soci, ma non hanno alcuna valenza
espressiva delle loro dimensioni economiche, le quali possono essere unicamente desunte
dall'esame dei loro bilanci od altri documenti di natura contabile”16.
Si è invece espressa a favore della nuova disciplina dei controlli l’Assonime, con la Circolare n. 6
del 7 marzo 2012 in cui si afferma che il nuovo regime normativo sottolinea il distacco tra le
funzioni di controllo delle società a responsabilità limitata e quelle delle società per azioni, “a
conferma del fatto che nei due tipi sociali cambiano le esigenze che i controlli sono dirette a
soddisfare”. La citata Circolare ricorda che il modello societario della società a responsabilità
limitata è per lo più adottato da imprese di minori dimensioni, caratterizzate da una compagine
societaria molto ristretta, oppure nell’ambito dell’articolazione dei gruppi di imprese (le Srl di
grandi dimensioni sono spesso holding o subholding di un gruppo e sono pertanto partecipate da
pochi soci).
La tesi di Assonime non è però condivisibile, è infatti stato sottolineato che “non sarebbe certo
giustificabile, nell’interesse generale, un affievolimento dei controlli interni rispetto a quelli che
devono essere apprestati in analoghe società di grandi dimensioni aventi la forma di S.p.A.”17
Secondo Assonime, il differente regime dei controlli nella Srl rispetto alle SpA sarebbe giustificato
“dagli elementi caratterizzanti le due forme di società di capitali”: mentre infatti la Srl è incentrata
sulla figura del socio, la SpA è una società di capitale potenzialmente aperta che può raccogliere
capitale di rischio e capitale di credito anche presso il mercato diffuso.
Anche tale tesi è però criticabile, a tal proposito, è stato sottolineato come “il controllo sindacale
non è infatti mirato - esclusivamente, quanto meno - alla tutela dei soci, segnatamente dei soci di
minoranza; l’equazione "pochi soci = minori controlli", che da talune prime interpretazioni - per
così dire "a caldo" - delle nuove norme sembra emergere quale motivo fondante della revisione
della disciplina, non ha alcuna dignità sul piano ermeneutico” 18.
L’attività di vigilanza del collegio sindacale è finalizzata a tutelare la società in quanto tale, ovvero
“l’intera collettività dei suoi soci, di minoranza o di maggioranza che siano - da un lato mediante la
vigilanza sulla legalità dell’organizzazione societaria e del funzionamento dei suoi organi, oltreché
sulla correttezza della gestione; e, dall’altro, mediante la vigilanza sull’integrità del patrimonio
sociale. Ben si comprende allora come non possano considerarsi soltanto i soci i destinatari
dell’attività di controllo dei sindaci ma, con la società in sé, anche i terzi, specialmente i lavoratori
ivi impiegati e i creditori, e di conseguenza il mercato nel suo complesso” 19.
A sostegno della propria tesi l’Assonime ricorda che, “ragionando a contrario, finora non si è mai
posto in dubbio che la società per azioni debba comunque dotarsi di un collegio sindacale anche se
presenti dimensioni analoghe a quelle di una società a responsabilità limitata, non obbligata alla
nomina del collegio sindacale”.
La differenziazione tra Srl e SpA ricordata da Assonime è però perfettamente giustificabile, in
quanto l’assenza dei controlli legali nelle Srl di minori dimensioni trova una giustificazione
nell’esigenza di contenerne i costi di gestione e costituisce un incentivo ad adottare tale forma
societaria nelle Srl di minori dimensioni.
De Angelis L., Il collegio sindacale rimane obbligatorio nelle Srl con ricavi e patrimonio netto superiori a un milione di euro, Le
società n. 1/2012, Ipsoa Editore, Milano.
17 De Angelis L., op. cit.
18 De Angelis L., op. cit.
19 De Angelis L., op. cit.
16
9
Ora invece si determina la situazione rovesciata, in quanto l’attuale disciplina consente minori costi
dei controlli nelle Srl in genere rispetto a quelli delle SpA, incentivando ad assumere la natura di Srl
anche da parte di SpA di grandi dimensioni, nonostante non vi sia alcuna esigenza, in tali casi, di
ridurre i costi dei controlli. Il risultato finale è una riduzione, certamente ingiustificata in società di
grandi dimensioni, della tutela degli stakeholders aziendali.
Le società di maggiori dimensioni economiche devono essere assoggettate ad un sistema di controlli
più efficace rispetto a quelle di dimensioni minori, indipendentemente dalla composizione della
compagine sociale e dal tipo adottato.
La citata Circolare mette anche in evidenza come a seguito di tali modifiche normative il nostro
sistema dei controlli si avvicina a quello delle società di capitali dei principali paesi industrializzati
(in cui è assente il collegio sindacale). È però necessario sottolineare come l’incoerenza del sistema
attuale non derivi in sé, dalla decisione (che può essere condivisa o meno) di eliminare l’obbligo di
nomina del collegio sindacale nelle Srl, bensì dall’ingiustificata differenziazione del sistema dei
controlli legali tra Srl e SpA.
La presenza di controlli obbligatori così differenziata tra Srl e SpA costituirà inoltre un forte
incentivo a porre in essere operazioni di trasformazione da società per azioni a società a
responsabilità limitata, sia per ridurre i costi dei controlli sia per ampliare la libertà di movimento
degli amministratori.
È inoltre inopportuno anche il contesto temporale in cui il legislatore è intervenuto con le modifiche
alla disciplina dei controlli legali.
La crisi economica, che ormai si protrae da diversi anni, dovrebbe indurre il legislatore ad
incrementare l’efficacia dei controlli a tutela dei terzi. Gli amministratori, come è noto, di fronte a
gravi difficoltà della gestione, potrebbero essere maggiormente indotti a comportamenti contrari
alla legge, al fine di superare o mascherare lo stato di crisi.
Inoltre, in presenza di situazioni di crisi, le imprese presentano il livello massimo di indebitamento
nei confronti di istituti di credito, fornitori, ecc., e quindi proprio in tali situazioni è indispensabile
che siano presenti adeguati controlli al fine di tutelare gli interessi dei creditori.
La complessità nel definire un sistema di controlli adeguato, da parte del legislatore, nasce
dall’esigenza di trovare il punto di equilibrio, necessariamente soggettivo, tra i costi dei controlli e
le esigenze degli stakeholders che i controlli si propongono di tutelare.
Nei periodi di crisi, in considerazione del maggior rischio di comportamenti non corretti, tale punto
di equilibrio dovrebbe propendere un po’ di più verso l’efficacia dei controlli a danno dei costi e
non il contrario, come invece è avvenuto.
Anche se appare di tutta evidenza dalla considerazioni sopra esposte, è opportuno sottolineare che
le incoerenze dell’attuale sistema dei controlli legali non derivano in alcun modo dalla riduzione del
numero di società tenute alla nomina obbligatoria del collegio sindacale, ma dall’incoerenza di
come tale obiettivo è stato perseguito.
Il sistema dei controlli deve essere corretto indipendentemente dalle opinioni che si possono avere
in merito all’opportunità di mantenere il collegio sindacale quale organo di controllo nelle società di
capitali.
Entrando nel merito di tale problematica, vi possono essere posizioni differenti. Come noto, infatti,
il collegio sindacale è un organo di controllo quasi sempre assente al di fuori dell’Italia.
È opportuno sottolineare che vi sono anche significative differenze tra il sistema delle imprese
italiane e quello che caratterizza la gran parte degli Stati esteri che possono giustificare tale tipicità
dei controlli societari.
La gran parte delle imprese italiane sono di modeste dimensioni e, spesso, amministrate
direttamente dall’amministratore-proprietario. Inevitabilmente in tali imprese accade spesso che
l’amministratore-proprietario non abbia le competenze necessarie per amministrare la propria
impresa in un contesto economico globalizzato e competitivo come quello attuale.
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Mentre infatti nelle imprese di maggiore dimensione, il proprietario può mettere al timone della
propria impresa un manager di professione, è molto più difficile che ciò accada in un’impresa a
gestione famigliare.
All’estero, nelle imprese di medie o grandi dimensioni (come anche in Italia), tale carenza di
competenze amministrative non è soltanto ovviata dalla presenza di amministratori che possono
anche essere manager di professione, ma anche dalla presenza, nell’ambito dei consigli di
amministrazione, di amministratori indipendenti che svolgono un ruolo di vigilanza e consulenza di
grande rilievo, riconosciuto a livello internazionale.
Nelle piccole imprese italiane, tale mancanza di competenza degli amministratori così come
l’assenza degli amministratori indipendenti (naturalmente ci si riferisce alle imprese minori) è
compensata dalla presenza del collegio sindacale che, partecipando ai consigli di amministrazione, è
in grado di guidare gli amministratori nella direzione di un’amministrazione corretta ed in linea con
gli insegnamenti della scienza dell’economia aziendale.
È quindi evidente che l’eliminazione di tale organo di controllo nelle Srl potrebbe anche produrre
conseguenze negative sulla qualità della gestione da parte dell’amministratore e portare ad un
incremento dei default aziendali.
Il collegio sindacale ha anche infatti un ruolo di guida della gestione che non sarà più presente nelle
Srl a seguito delle ultime modifiche normative.
3. La nuova disciplina consentirà un’effettiva riduzione dei costi dei controlli per le Srl?
L’intento dichiarato del legislatore alla base di tali modifiche alla disciplina dei controlli è stato
quello di ridurre i costi dei controlli che, come noto, sono a carico delle imprese.
È stato da più parti sottolineato come il ridurre il numero dei componenti del collegio sindacale da
tre ad uno (ma ormai il tema è da considerare superato considerato che è possibile nominare
soltanto il revisore unico, pertanto, il sindaco unico costituirà un’eccezione) non necessariamente si
accompagna ad una riduzione dei costi, considerato che non sono state ridotte né i compiti né le
responsabilità dei sindaci.
L’attuale sistema dei controlli nelle Srl consente la nomina del solo soggetto incaricato della
revisione legale. Nel valutare l’impatto sul costo dei controlli è necessario considerare che ormai la
revisione contabile deve essere necessariamente essere in linea con le prescrizioni dei principi di
revisione internazionali (ISA, International Standard on Auditing). Se infatti soltanto con la
prossima emanazione del Regolamento UE assumeranno valenza di norma di legge, già ora, i
principi di revisione internazionali costituiscono l’unica norma tecnica di riferimento20. La loro
applicazione è quindi indispensabile al fine di salvaguardare il soggetto incaricato della revisione
legale in sede di responsabilità civile in presenza di default aziendali da cui dovessero emergere
bilanci non redatti ai sensi di legge.
Il CNDCEC ha pubblicato nel mese di febbraio 2012 la guida: “L’applicazione dei principi di
revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori”. In tale documento si afferma che esso
si propone di fornire al revisore una guida che “illustri le procedure prescritte dai principi di
revisione internazionali in una declinazione più vicina alle imprese di dimensioni minori”.
20 Si ricorda che l’art. 11 del D.Lgs n. 39/2010 prevede che la revisione legale debba essere svolta in base ai principi
di revisione adottati dalla Commissione europea, con apposito regolamento. Si tratta dei principi di revisione internazionali
ISA (International Standards on Auditing) predisposti dallo IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board). In attesa
che la Commissione Europea avalli la traduzione italiana degli ISA effettuata da parte del CNDCEC, l’art. 12 , comma 1 del
D.Lgs. 39/2010 prevede che le revisioni legali siano svolte in conformità a principi di revisione elaborati da ordini
professionali, associazioni e dalla Consob, in base ad un’apposita convenzione con il Ministero dell’economia. La mancata
sottoscrizione ad oggi di tale convenzione crea alcuni dubbi sui principi attualmente applicabili. A riguardo si può ritenere
che in assenza di tale convenzione debbano continuare ad applicarsi i principi di revisione in vigore, ovvero quelli emanati
dal CNDCEC a partire dal 2002 (che costituiscono anche il riferimento per le società quotate in quanto sono stati
raccomandati dalla Consob alle società di revisione), anche se tali documenti assumono il ruolo di norme tecniche e la loro
applicazione non è ancora da considerare un obbligo normativo.
11
Come noto, in passato i collegi sindacali incaricati della revisione legale non effettuavano
un’attività di controllo basata sugli ISA e, a fronte di minori controlli, si era diffusa una
corrispondente minore remunerazione degli stessi.
Nel momento in cui l’unico controllo obbligatorio nella Srl è rappresentato dalla revisione legale, si
pone inevitabilmente la necessità di formulare all’assemblea una proposta di incarico, così come
richiesta dagli ISA, che metta in evidenza le ore richieste per poter svolgere l’incarico in linea con
le prescrizioni dei principi di revisione21.
Tale proposta di incarico, in molti casi, indicherà un costo dell’attività di revisione contabile
significativamente superiore al costo dell’intero collegio sindacale precedentemente incaricato.
Si pone inoltre una problematica di tipo organizzativa, in quanto non sarà quasi mai possibile
effettuare un’attività di revisione contabile da parte di un’unica persona.
Coerentemente con l’organizzazione delle società di revisione, che operano in piccoli team, il
revisore unico dovrà organizzare la propria attività di controllo facendosi affiancare da collaboratori
di studio, prevedendo un’adeguata ripartizione dei compiti in relazione alla complessità ed
esperienza richiesta.
È infatti da tenere in considerazione che nel corso del triennio è probabile (oltre che auspicabile)
che sarà pubblicato il Regolamento UE relativo ai principi ISA Clarified, così come sarà emanato il
regolamento attuativo dei controlli di qualità previsti dal D.Lgs. n. 39/2010 (che avranno ad
oggetto, tra l’altro, la verifica della corretta applicazione dei principi di revisione, nonché
l’adeguatezza del compenso in relazione alle dimensioni e complessità dell’impresa controllata).
Da tali considerazioni emerge quindi come il legislatore, con le modifiche normative qui
commentate, sembra non avere tenuto in considerazione il contesto in cui oggi operano i controlli
societari e, oltre ad indebolire i controlli legali nelle Srl, rischia anche di fallire nell’obiettivo di
consentire una riduzione dei costi dei controlli a carico delle imprese.
Inoltre, tali modifiche costituiranno un ostacolo, in molti casi, per i revisori unici, nell’ottenere un
compenso per l’incarico della revisione legale adeguato a consentire l’applicazione dei principi di
revisione.
Va considerato che l’eventuale accettazione da parte del revisore unico di un compenso inadeguato
rispetto ai controlli da porre in essere determina non tanto un minor guadagno per il controllore,
quanto piuttosto il fallimento del sistema della revisione legale nelle piccole e medie imprese,
riducendo la tutela dei numerosi stakeholders aziendali interessati a conoscere l’andamento delle
imprese.
4. Proposte di modifica (correzione) della disciplina legale dei controlli
Le soluzioni possibili di natura correttiva dell’attuale normativa sono numerose e naturalmente
dipendono dalle diverse sensibilità del legislatore. In ogni caso, l’intervento dovrebbe partire dal
presupposto di disegnare un sistema dei controlli legali che sia differenziato in base alla complessità
ed alla dimensione aziendale e non in relazione alla natura societaria e che non consenta al
controllato di scegliere i controlli a cui essere sottoposto.
Non è corretto consentire alle Srl di scegliere se nominare o meno il collegio sindacale o il sindaco
unico quale regola generale e non è giustificabile una così netta differenziazione tra la disciplina dei
controlli legali nelle SpA rispetto a quella delle Srl.
È possibile correggere la disciplina rispettando comunque l’obiettivo del legislatore di perseguire
una potenziale riduzione dei costi dei controlli (peraltro, come già sottolineato, discutibile in un
momento di crisi dell’economia).
Ad esempio, per quanto riguarda le SpA, si potrebbe consentire la nomina di un sindaco unico alle
società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata (così come previsto dalla formulazione
Si ricorda che con la prossima emanazione del regolamento attuativo sui controlli di qualità, richiesto dal D.Lgs. n.
39/2010, tra gli aspetti oggetto di verifica vi sarà anche l’adeguatezza del compenso richiesto dal revisore legale. Un
compenso adeguato alla complessità e dimensione della società è infatti indispensabile al fine di perseguire la qualità dei
controlli del revisore.
21
12
originaria del D.L. semplificazioni), ripristinando allo stesso tempo l’obbligo di nominare il
collegio sindacale nelle Srl che presentano i requisiti previsti dall’art. 2477.
Tale soluzione consentirebbe di ridurre i costi dei controlli nelle SpA (anche se in misura limitata),
avvicinando maggiormente la disciplina dei controlli delle SpA a quella delle Srl.
In alternativa, si potrebbe eliminare del tutto l’obbligo di nomina del collegio sindacale nelle SpA
che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, allineando il sistema dei controlli tra SpA e
Srl, ripristinando allo stesso tempo l’obbligo di nomina del collegio sindacale nelle Srl in presenza
dei requisiti richiesti dall’art. 2477 c.c. (eliminando, in questo caso, l’obbligo di nomina in relazione
alla dimensione del capitale sociale). Tale sistema dei controlli sarebbe basato sulla dimensione
aziendale e non su parametri formali come il capitale sociale.
In un discorso più generale di rivisitazione della disciplina dei controlli legali, è opportuno
distinguere tra vigilanza sull’amministrazione, attribuita al collegio sindacale, e revisione contabile,
attribuita ai revisori legali (che, come noto, in presenza di specifici requisiti possono coincidere con
il collegio sindacale).
Gli obiettivi e le modalità di tali controlli sono infatti tra loro differenti.
In linea di principio, tutte le società di capitali, i cui soci beneficiano della responsabilità limitata,
dovrebbero prevedere un’attività di revisione legale dei bilanci, al fine di salvaguardare la
credibilità del bilancio comunicato ai terzi.
La previsione generalizzata dell’obbligo della revisione legale determinerebbe però certamente un
incremento del costo dei controlli societari (ad oggi ne sono escluse le Srl che non superano i
parametri che rendono obbligatori i controlli).
Il soggetto principale a cui è rivolto il bilancio delle società di capitali italiane di minori dimensioni
è indubbiamente rappresentato dai creditori e, tra di essi, il principale è spesso costituito dagli
istituti di credito. Alla luce di tale considerazione si potrebbe prevedere, se non si volesse introdurre
l’obbligo generalizzato della revisione legale, che diventi obbligatoria la nomina del revisore legale
in tutti i casi in cui l’esposizione della Srl nei confronti degli istituti di credito superi un determinato
parametro (ad esempio, di indebitamento verso le banche rispetto all’Ebit ed al patrimonio netto),
mantenendo comunque l’obbligo della revisione legale per le Srl di maggiori dimensioni.
Lo stesso Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili aveva proposto,
nell’ambito del processo di emanazione del D.Lgs. n. 39/2010, di estendere l’obbligo della nomina
del collegio sindacale alle società che presentavano squilibri di natura patrimoniale (e a quelle che
ricevono contributi pubblici). Si tratta di una proposta che avrebbe meritato maggiore attenzione da
parte del legislatore.
È anche possibile perseguire contemporaneamente una politica di riduzione del costo dei controlli,
prevedendo la non obbligatorietà della revisione legale a Srl oggi tenute alla nomina (in quanto
superano i parametri previsti dall’art. 2477 c.c.), per quelle società di piccole dimensioni (andrebbe
fissata una soglia al di sopra della quale prevedere comunque l’obbligo della revisione legale) che,
sostanzialmente, non sono esposte con gli istituti di credito.
In tali casi, infatti, si riduce l’esigenza di tutela dei terzi interessati a conoscere l’andamento della
società, che opera senza o quasi ricorrere all’indebitamento bancario.
Va infatti tenuto in considerazione che in momenti particolari della vita dell’impresa, come il caso
della cessione, le parti assoggettano la società ad approfondite attività di due diligence anche per
verificare l’attendibilità dei dati di bilancio.
In conclusione, va però sottolineato che un sistema di controlli legali non raggiungerà una piena
comprensione da parte di amministratori e imprenditori fino a quando l’intero “sistema” non
riconosca la loro utilità.
Il riconoscimento, ad esempio, da parte degli istituti di credito di un miglior rating alle imprese
(così come i mercati, gli obbligazionisti, ecc.) che hanno attivato un sistema di controlli legali
efficace (cioè scegliendo professionisti esperti e di elevata reputazione personale e, pertanto,
riconoscendo loro un giusto compenso), costituirebbe l’elemento determinante nel rafforzare il
13
sistema generale dei controlli societari ed allo stesso tempo la tutela dei numerosi soggetti
interessati ad una corretta gestione ed informativa di bilancio delle società di capitali italiane.
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