I controlli legali nelle società di capitali alla luce del
by user
Comments
Transcript
I controlli legali nelle società di capitali alla luce del
I controlli legali nelle società di capitali alla luce del “D.L. semplificazioni”: “pasticcio all’italiana” di Fabrizio Bava Università di Torino La disciplina dei controlli legali, in particolare per quanto riguarda il collegio sindacale, è stata oggetto di numerose modifiche negli ultimi mesi, da ultimo a seguito dell’approvazione definitiva del D.L. semplificazioni, convertito nella legge n. 35 del 4 aprile 2012. Il sistema dei controlli che ne deriva viola alcuni principi cardine: il controllato non dovrebbe poter scegliere il tipo di controllo a cui essere sottoposto. Il presente contributo illustra il sistema dei controlli legali oggi in vigore nelle società di capitali e mette in evidenza le incoerenze della norma, nell’augurio che vi sia un pronto e ulteriore intervento da parte del legislatore. Premessa Con la conversione del D.L. n. 5/2012, il cosiddetto “D.L. semplificazioni”, nella legge n. 35 del 4 aprile 2012, a distanza di pochi mesi è stata ulteriormente modificata la disciplina dei controlli legali nelle società di capitali1. Tra le società di capitali il modello societario più diffuso, come noto, è il cosiddetto “modello tradizionale” che prevede il consiglio di amministrazione (o l’amministratore unico) quale organo di amministrazione e, indipendentemente dalla natura di società per azioni o società a responsabilità limitata, il collegio sindacale in qualità di organo di controllo sull’amministrazione2. La revisione del bilancio, obbligatoria in tutti i casi in cui di nomina obbligatoria del collegio sindacale, può essere attribuita, in relazione alla presenza di specifici requisiti, al collegio sindacale (ora nelle Srl anche eventualmente a composizione monocratica), al revisore legale o alla società di revisione, secondo il principio in base al quale al crescere della complessità societaria la revisione legale deve essere attribuita ad un soggetto differente rispetto a quello a cui sono attribuiti i compiti di vigilanza (come avviene, ad esempio, nel caso di redazione del bilancio consolidato o nel caso di società quotate). La struttura generale di tale modello di governance è esposta nella seguente Tavola 1. La precedente modifica era stata effettuata dalla legge di stabilità per il 2012. Mentre nelle SpA il collegio sindacale è sempre obbligatorio, nelle Srl, fino al 31 dicembre 2011, la nomina obbligatoria dipendeva dalla presenza di specifici requisiti secondo le previsioni dell’art. 2447 c.c.. 1 2 1 Tavola 1: Il modello tradizionale di governance Tipologia di controllo Assemblea degli azionisti o dei soci Attività di vigilanza Collegio sindacale Consiglio di amministrazione Direzione generale Organo di controllo Collegio sindacale Revisione legale Revisore persona fisica o società di revisione Società di revisione Funzioni aziendali, divisioni, ecc. 1. Il “sistema” dei controlli legali nelle società di capitali Il sistema dei controlli legali nelle società di capitali fino al 31 dicembre 2011 era caratterizzato dalla presenza obbligatoria del collegio sindacale in base alla natura della società, nel caso delle SpA, oppure in presenza di determinati requisiti “dimensionali”, nelle Srl. In sostanza, i controlli (revisione legale e vigilanza sull’amministrazione) erano obbligatori in tutte le società di capitali con l’eccezione delle Srl di minori dimensioni. L’obbligatorietà della nomina del collegio sindacale comportava automaticamente anche l’obbligo di assoggettare la società a revisione legale. Così come voluto già dal legislatore della riforma societaria del 2003, inoltre, il soggetto a cui può essere attribuita la revisione legale dipende dalla complessità e dimensione della società, può infatti essere incaricato il collegio sindacale stesso nelle società minori (sia nelle SpA sia nelle Srl), mentre è obbligatorio separare l’attività di vigilanza dall’attività di revisione legale in presenza della redazione del bilancio consolidato e negli enti di interesse pubblico3. L’unica differenza sostanziale tra SpA ed Srl in materia di controlli legali era rappresentata dall’assenza dei controlli nelle Srl che non presentavano determinati requisiti. Con l’approvazione del D.L. n. 5/2012 in materia di semplificazioni, i controlli societari obbligatori non sembrano più rispondere ad una precisa logica. L’attuale sistema dei controlli legali distingue infatti nettamente tra società per azioni, che sono sempre tenute alla nomina del collegio sindacale, e società a responsabilità limitata (Srl), in cui la nomina del collegio sindacale o del sindaco unico è sempre facoltativa, in quanto è sufficiente nominare un revisore unico. In presenza dei requisiti che rendono obbligatori i controlli, l’art. 2477 c.c. prevede ora la possibilità di nominare sempre il revisore unico in alternativa all’organo di controllo (monocratico o collegiale). La nomina del collegio sindacale o del sindaco unico è pertanto sempre soltanto facoltativa. Ciò si desume dalla formulazione dell’art. 2477 c.c. in cui si indica che “la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria” (omissis…) 4. 3 In attesa dell’emanazione dei regolamenti attuativi del D.Lgs. n.39/2010 è ancora efficace la previgente disciplina che non fa riferimento agli “enti di interesse pubblico” e prevede che le società quotate debbano incaricare della revisione legale una società di revisione tra quelle iscritte all’apposito Albo speciale tenuto dalla Consob. 4 L’art. 2477 c.c. indica infatti che: “La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è altresì obbligatoria se la società: 2 La presenza dei requisiti che fino al 31 dicembre 2011 determinava l’obbligo di nominare il collegio sindacale nelle Srl e di assoggettare la società alla revisione legale, con l’attuale formulazione del 2477 c.c. richiede soltanto più l’obbligo di nomina del revisore legale. Mentre in presenza del collegio sindacale è necessario anche assoggettare la società alla revisione legale, in caso di sola nomina del revisore legale, quest’ultimo, non potrà né dovrà esercitare l’attività di vigilanza tipica del Sindaco. Attualmente il sistema dei controlli legali dipende quasi più soltanto dalla natura della società e non, come dovrebbe essere, dalla complessità della gestione e dimensione societaria. L’attuale configurazione dei controlli legali è rappresentata nella seguente Tavola 2. Tavola 2: I controlli legali nelle SpA e nelle Srl a seguito del D.L. 5/2012 Società per azioni (SpA) Società a responsabilità limitata (Srl) La vigilanza è sempre soltanto FACOLTATIVA Attività di vigilanza del Collegio Sindacale Assemblea degli azionisti Assemblea dei soci Revisione legale Revisione legale Consiglio di amministrazione Consiglio di amministrazione In presenza dei requisiti previsti dall’art. 2477 c.c. 1.1 I controlli legali nelle società per azioni (SpA) La disciplina dei controlli legali nelle società per azioni rimane invariata rispetto alla disciplina in vigore fino al 31 dicembre 20115. L’obbligatorietà della nomina del collegio sindacale comporta anche l’obbligo di assoggettare la società alla revisione del bilancio e, quindi, di nominare il soggetto incaricato della revisione legale. a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis. L’obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati”. 5 In base all’emendamento al D.L. n. 5/2012 approvato alla camera che ha eliminato il comma dell’art. 2397 c.c. originariamente previsto dal citato D.L. in cui si prevedeva la possibilità di nominare il sindaco unico nelle SpA che possono redigere il bilancio in forma abbreviata. L’art. 2397 c.c. prevede: “Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche”. 3 I soggetti incaricabili della revisione legale, in relazione alla presenza di specifici requisiti richiesti dal legislatore, sono i seguenti: 1) il collegio sindacale; 2) il revisore unico; 3) la società di revisione. Di seguito sono esaminate le situazioni sopra elencate. 1) L’incarico della revisione legale al collegio sindacale La revisione legale può essere attribuita al collegio sindacale a condizione che6: - la società non sia un ente di interesse pubblico7; - la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato; - il collegio sindacale sia costituito interamente da revisori contabili; - la possibilità di attribuire la revisione legale al collegio sindacale sia prevista dallo statuto. 2) L’incarico della revisione legale al revisore unico. L’incarico di revisione legale può sempre essere attribuito al revisore unico nella situazione a regime. La disciplina sarà però differente a seconda che si tratti di incarico relativo ad un ente di interesse pubblico o incarico relativo ad una società di capitali che non costituisce ente di interesse pubblico. Va però considerato che il revisore per poter accettare l’incarico della revisione presso un ente di interesse pubblico deve possedere non soltanto la preparazione, ma anche e soprattutto l’organizzazione necessaria per poter svolgere la revisione legale in applicazione dei principi di revisione internazionali8. Attualmente non è ancora possibile attribuire l’incarico della revisione legale di un ente di interesse pubblico un revisore unico, l’art. 43 del D.Lgs. n. 39/2010 relativo alle norme transitorie prevede infatti che fino all’emanazione dei regolamenti del Ministro dell’economia e delle finanze, i revisori legali e le società di revisione diverse da quelle iscritte nell’apposito Albo speciale Consob non possono effettuare la revisione legale dei conti negli enti di interesse pubblico. 3) L’incarico della revisione legale alla società di revisione. La revisione legale può essere sempre attribuita ad una società di revisione. Mentre fin’ora la società di revisione era l’unico soggetto incaricabile nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e nelle società quotate, con l’approvazione del D.Lgs. n. 39/2010, tale incarico esclusivo è destinato a venire meno. Nelle more dell’emanazione dei regolamenti attuativi del D.Lgs. n. 39/2010, come già sottolineato, le società di revisione tra cui scegliere ai fini dell’incarico della revisione legale di una società quotata sono soltanto quelle iscritte nell’Albo Speciale tenuto dalla Consob (sono oggi presenti n. 21 società di revisione anche se, come noto, il mercato è molto concentrato: le prime quattro in ordine di fatturato detengono complessivamente il 94% del mercato nazionale della revisione9). 6 L’art. 2409-bis c.c., secondo comma, prevede che “Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro”. 7 L’art. 16 del D.Lgs. n. 39/2010, comma 2, prevede che oltre che negli enti di interesse pubblico, la revisione legale non possa essere esercitata dal collegio sindacale anche nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società che controllano enti di interesse pubblico e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo. La Consob potrà individuare, tramite apposito regolamento, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo che non rivestono significativa rilevanza nell’ambito del gruppo nelle quali consentire che la revisione legale possa essere esercitata dal collegio sindacale. 8 Si veda, per approfondimenti: Bava F., Revisione legale e collegio sindacale. L’applicazione dei principi di revisione nelle PMI, Giuffrè editore, Milano, 2011. 9 Fonte: Relazione annuale Consob per il 2010. 4 1.2 I controlli legali nelle società a responsabilità limitata (Srl) Nelle società a responsabilità limitata deve essere nominato il collegio sindacale o il sindaco unico o il revisore legale se la società10. 1) ha un capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni, pari a euro 120.000; 2) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato11; 3) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti12; 4) per due esercizi consecutivi ha superato i limiti che rendono obbligatoria la redazione del bilancio in forma estesa13. Tale obbligo di nomina cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La norma prevede che si applichino le disposizioni in tema di società per azioni. In caso di mancata nomina da parte dell’assemblea, è previsto che ad essa provveda il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato14. I soggetti incaricabili della revisione legale, in relazione alla presenza di specifici requisiti richiesti dal legislatore, sono i seguenti: 1) il collegio sindacale/sindaco unico; 2) il revisore unico o la società di revisione. Art. 2477 c.c.. Sindaco e revisione legale dei conti. L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è altresì obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis. L’obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, dell’organo di controllo o del revisore. Se l‘assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato. 11 Sono esonerate da tale obbligo le società controllanti qualora, unitamente alle imprese controllate, non hanno superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti (art. 27, D.Lgs. 127/91): totale degli attivi degli stati patrimoniali: euro 17.500.000; totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 35.000.000; n. 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio. 12 Ai sensi dell’art. 2359 c.c. 13 Si tratta dei limiti disciplinati dall’art. 2435-bis c.c. Le società di capitali che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati (ovvero società non quotate) possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti: - totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; - ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; - dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità. In caso di superamento di almeno due di tali limiti per due esercizi consecutivi, il bilancio del secondo esercizio deve essere redatto in forma ordinaria. 14 Sarà interessante verificare quali saranno i soggetti che si attiveranno in tal senso, si pensi, ad esempio, agli istituti bancari, piuttosto che semplici fornitori, ma soprattutto potrebbero attivarsi le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Si segnala però che la nuova disciplina, così come in passato, continua a non prevedere alcuna sanzione in caso di mancata nomina. La semplice possibilità di attivarsi da parte di qualsiasi soggetto interessato presso il tribunale potrebbe quindi anche rivelarsi una previsione non sufficiente a garantire il rispetto della disciplina civilistica relativamente all’obbligo di nomina del collegio sindacale. 10 5 A seguito delle ultime modifiche all’art. 2477 c.c., i soggetti incaricabili della revisione legale sono i medesimi nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata. Nell’art. 2477 c.c. in vigore il seguente testo “nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l’atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale” è stato sostituito con il seguente: “Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni”. Pertanto, in considerazione del rinvio alla disciplina delle SpA, è necessario che la possibilità di incaricare il collegio sindacale della revisione legale sia prevista dallo statuto. Di seguito sono esaminate le situazioni sopra elencate. 1) L’incarico della revisione legale al collegio sindacale/sindaco unico La revisione legale può essere attribuita al collegio sindacale a condizione che: - la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato; - la società non sia un ente di interesse pubblico; - il collegio sindacale sia costituito interamente da revisori contabili; - la possibilità di attribuire la revisione legale al collegio sindacale sia prevista dallo statuto. Il testo dell’art. 2477 c.c. così come sostituito dal D.Lgs. n. 39/2010 aveva dato luogo a problematiche interpretative con riferimento alla possibilità o meno di attribuire l’incarico della revisione legale al collegio sindacale in presenza di una controllante Srl tenuta alla redazione del bilancio consolidato. L’interpretazione letterale del testo dell’art. 2477 c.c. consentiva infatti di ritenere che fosse possibile attribuire l’incarico della revisione legale al collegio sindacale. In tal senso si era espresso il CNDCEC. Il testo dell’art. 2477 c.c. (oggi modificato) che aveva dato luogo ai problemi interpretativi era il seguente: «La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’articolo 2435-bis. L’obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l’atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale». La precisazione che, “se l’atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale”, consentiva di giungere a tali conclusioni. Si trattava, in ogni modo, di una situazione “anomala” in quanto portava a ritenere che il bilancio consolidato potesse essere controllato o meno dal collegio sindacale in relazione alla differente natura giuridica (Srl o SpA) della controllante medesima. È possibile che si fosse trattato di un errore del legislatore, che nel modificare con il D.Lgs. n. 39/2010 le situazioni che rendono obbligatoria la nomina del collegio sindacale nelle Srl nell’art. 2477 c.c. terzo comma, non aveva però modificato il successivo comma quarto, in cui si affermava che nei casi previsti dal comma precedente la revisione legale fosse attribuita al collegio sindacale, se lo statuto non dispone diversamente. L’attuale formulazione corregge tale anomalia rendendo chiaro che, in caso di nomina facoltativa del collegio sindacale (ora la nomina del collegio è sempre facoltativa se si opta per la nomina del revisore legale), sarà comunque necessario attribuire ad un revisore legale o ad una società di revisione l’incarico della revisione legale. 6 Nell’art. 2477 c.c. in vigore è stato infatti eliminato il seguente testo “nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l’atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale” sostituito con il seguente: “Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni”. La norma non specifica più che in presenza del collegio (o sindaco unico) la revisione è attribuita a tale soggetto, ma si limita a rinviare alla disciplina delle società per azioni, in cui si prevede l’obbligo di separare l’attività di vigilanza dalla revisione legale in presenza della redazione del bilancio consolidato. 2) L’incarico della revisione legale al revisore unico o alla società di revisione. L’incarico di revisione legale può sempre essere attribuito al revisore unico o ad una società di revisione. La nomina facoltativa. L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo (art. 2477 c.c., primo comma). Le società non tenute ai controlli legali possono pertanto nominare il collegio sindacale/sindaco unico al fine di ricercare i benefici derivanti alla presenza di un organo di controllo, ad esempio, in relazione all’attività di vigilanza che tale organo di controllo svolge nell’ambito dei processi decisionali dell’impresa, attraverso la partecipazione ai Consigli di amministrazione. Il collegio sindacale/sindaco unico (così come il revisore, come si dirà di seguito) può anche essere nominato a tutela degli interessi dei soci di minoranza, al fine di vigilare sul rispetto della legge e sulla correttezza dell’amministrazione. La nomina di un revisore può essere opportuna, invece, ad esempio, nei casi di società molto esposte con il sistema bancario15. In tali casi, è possibile che l’istituto di credito richieda che il bilancio sia sottoposto a controllo da un revisore indipendente, al fine di salvaguardarne l’attendibilità, considerato il ruolo centrale di tale documento nell’ambito dei processi di valutazione del merito creditizio delle imprese. Un’altra situazione che può indurre la società a nominare un revisore è, ad esempio, rappresentata dai casi in cui la nomina del revisore sia richiesta da fornitori e clienti, al fine di una maggiore garanzia dell’attendibilità dell’andamento aziendale risultante dal bilancio. 1.3 I soggetti incaricabili della revisione legale: quadro di sintesi I soggetti a cui può essere attribuita la revisione legale e le condizioni necessarie sono esposte, in sintesi, nella seguente Tavola 3. 15 Il testo del previgente art. 2477 c.c. non indicava la possibilità di nominare il revisore ma soltanto il collegio sindacale. Ciò nonostante, già nella previgente formulazione del testo si riteneva che potesse essere nominato facoltativamente anche il revisore. 7 Tavola 3: Soggetti incaricabili della revisione legale Modello societario S.p.A.: Modello tradizionale Caratteristiche della società Soggetto incaricabile della revisione legale non tenuta alla redazione del collegio sindacale formato da tre bilancio consolidato membri iscritti nel registro dei che non costituisce ente di revisori (o, a scelta della società, interesse pubblico revisore unico o società di revisione) tenuta alla redazione del revisore unico, o bilancio consolidato società di revisione revisore unico o e società di revisione S.p.A.: Modello monistico dualistico (non quotate) S.p.A. quotate alla Borsa Società di revisione iscritte all’Albo Italiana (*) speciale tenuto dalla Consob (indipendentemente dal modello societario adottato) S.r.l. (con obbligo di non tenuta alla redazione del revisore unico essere assoggettate a bilancio consolidato sindaco unico o collegio sindacale revisione legale) (se nominati) società di revisione tenuta alla redazione del revisore unico bilancio consolidato società di revisione (*) A regime, ovvero quando saranno emanati i regolamenti attuativi del D.Lgs. n. 39/2010, sarà possibile incaricare il revisore unico della revisione legale degli enti di interesse pubblico. 2. Le incoerenze del nuovo “sistema” e le (auspicabili) future modifiche legislative La questione dei controlli legali nelle Srl è molto rilevante se si considera che in Italia a fine 2011 c’erano a fronte di 51.141 SpA, ben 1 milione 334 mila Srl (dati Unioncamere 2011). La disciplina civilistica dei controlli societari, per quanto riguarda l’obbligatorietà del collegio sindacale, che emerge a seguito del D.L. in materia di semplificazioni, presenta incoerenze tali da richiederne, ci si augura, una pronta correzione. L’attuale normativa, modificata al fine di consentire un risparmio per le imprese, sembra essere più che altro il risultato di pressioni di natura lobbistica e non piuttosto l’esito di una scelta del legislatore di semplificazione e razionalizzazione del sistema dei controlli. Si possono individuare più motivazioni a sostegno di tale affermazione: 1) la previsione dei controlli legali non può dipendere dalla natura della società, ma piuttosto dalla complessità della gestione, dimensione aziendale e rilevanza degli interessi meritevoli di essere tutelati. L’attuale sistema dei controlli richiede la nomina del collegio sindacale esclusivamente in relazione alla natura della società ed è caratterizzato da una eccessiva ed ingiustificata differenziazione tra società per azioni e società a responsabilità limitata (Srl). Mentre infatti le SpA sono sempre tenute a nominare il collegio sindacale, anche se di piccolissime dimensioni, la Srl non è mai tenuta per obbligo a nominare il collegio sindacale. Tale differenziazione non è giustificata e appare prima di una ratio sostenibile. Le SpA e le Srl possono infatti presentare la medesima complessità di gestione, dimensione, oggetto di attività, e così via; 2) al soggetto controllato non può essere attribuita la facoltà di scegliere il tipo di controllo a cui essere sottoposto (cioè se essere sottoposto ad una forma di controllo o a due). È evidente che i controlli legali sono stati introdotti dal legislatore per tutelare la società ed i numerosi stakeholders aziendali e non soltanto i soci della società, a cui non può essere attribuita la facoltà di scegliere, come nel caso delle Srl, se assoggettare esclusivamente il bilancio all’attività di 8 revisione legale oppure se prevedere anche che la Srl sia assoggettata all’attività di vigilanza tipica del collegio sindacale. L’intensità dei controlli non deve essere correlata ad un determinato tipo sociale, “il quale di per sé non è significativo al riguardo, bensì alla dimensione economica della società (…). I tipi sociali, infatti, integrano i modelli organizzativi delle società, stabiliscono le modalità dell’assunzione delle decisioni al loro interno e i sistemi della loro governance, ossia dell’amministrazione e del controllo di queste, nonché il regime della responsabilità patrimoniale dei soci, ma non hanno alcuna valenza espressiva delle loro dimensioni economiche, le quali possono essere unicamente desunte dall'esame dei loro bilanci od altri documenti di natura contabile”16. Si è invece espressa a favore della nuova disciplina dei controlli l’Assonime, con la Circolare n. 6 del 7 marzo 2012 in cui si afferma che il nuovo regime normativo sottolinea il distacco tra le funzioni di controllo delle società a responsabilità limitata e quelle delle società per azioni, “a conferma del fatto che nei due tipi sociali cambiano le esigenze che i controlli sono dirette a soddisfare”. La citata Circolare ricorda che il modello societario della società a responsabilità limitata è per lo più adottato da imprese di minori dimensioni, caratterizzate da una compagine societaria molto ristretta, oppure nell’ambito dell’articolazione dei gruppi di imprese (le Srl di grandi dimensioni sono spesso holding o subholding di un gruppo e sono pertanto partecipate da pochi soci). La tesi di Assonime non è però condivisibile, è infatti stato sottolineato che “non sarebbe certo giustificabile, nell’interesse generale, un affievolimento dei controlli interni rispetto a quelli che devono essere apprestati in analoghe società di grandi dimensioni aventi la forma di S.p.A.”17 Secondo Assonime, il differente regime dei controlli nella Srl rispetto alle SpA sarebbe giustificato “dagli elementi caratterizzanti le due forme di società di capitali”: mentre infatti la Srl è incentrata sulla figura del socio, la SpA è una società di capitale potenzialmente aperta che può raccogliere capitale di rischio e capitale di credito anche presso il mercato diffuso. Anche tale tesi è però criticabile, a tal proposito, è stato sottolineato come “il controllo sindacale non è infatti mirato - esclusivamente, quanto meno - alla tutela dei soci, segnatamente dei soci di minoranza; l’equazione "pochi soci = minori controlli", che da talune prime interpretazioni - per così dire "a caldo" - delle nuove norme sembra emergere quale motivo fondante della revisione della disciplina, non ha alcuna dignità sul piano ermeneutico” 18. L’attività di vigilanza del collegio sindacale è finalizzata a tutelare la società in quanto tale, ovvero “l’intera collettività dei suoi soci, di minoranza o di maggioranza che siano - da un lato mediante la vigilanza sulla legalità dell’organizzazione societaria e del funzionamento dei suoi organi, oltreché sulla correttezza della gestione; e, dall’altro, mediante la vigilanza sull’integrità del patrimonio sociale. Ben si comprende allora come non possano considerarsi soltanto i soci i destinatari dell’attività di controllo dei sindaci ma, con la società in sé, anche i terzi, specialmente i lavoratori ivi impiegati e i creditori, e di conseguenza il mercato nel suo complesso” 19. A sostegno della propria tesi l’Assonime ricorda che, “ragionando a contrario, finora non si è mai posto in dubbio che la società per azioni debba comunque dotarsi di un collegio sindacale anche se presenti dimensioni analoghe a quelle di una società a responsabilità limitata, non obbligata alla nomina del collegio sindacale”. La differenziazione tra Srl e SpA ricordata da Assonime è però perfettamente giustificabile, in quanto l’assenza dei controlli legali nelle Srl di minori dimensioni trova una giustificazione nell’esigenza di contenerne i costi di gestione e costituisce un incentivo ad adottare tale forma societaria nelle Srl di minori dimensioni. De Angelis L., Il collegio sindacale rimane obbligatorio nelle Srl con ricavi e patrimonio netto superiori a un milione di euro, Le società n. 1/2012, Ipsoa Editore, Milano. 17 De Angelis L., op. cit. 18 De Angelis L., op. cit. 19 De Angelis L., op. cit. 16 9 Ora invece si determina la situazione rovesciata, in quanto l’attuale disciplina consente minori costi dei controlli nelle Srl in genere rispetto a quelli delle SpA, incentivando ad assumere la natura di Srl anche da parte di SpA di grandi dimensioni, nonostante non vi sia alcuna esigenza, in tali casi, di ridurre i costi dei controlli. Il risultato finale è una riduzione, certamente ingiustificata in società di grandi dimensioni, della tutela degli stakeholders aziendali. Le società di maggiori dimensioni economiche devono essere assoggettate ad un sistema di controlli più efficace rispetto a quelle di dimensioni minori, indipendentemente dalla composizione della compagine sociale e dal tipo adottato. La citata Circolare mette anche in evidenza come a seguito di tali modifiche normative il nostro sistema dei controlli si avvicina a quello delle società di capitali dei principali paesi industrializzati (in cui è assente il collegio sindacale). È però necessario sottolineare come l’incoerenza del sistema attuale non derivi in sé, dalla decisione (che può essere condivisa o meno) di eliminare l’obbligo di nomina del collegio sindacale nelle Srl, bensì dall’ingiustificata differenziazione del sistema dei controlli legali tra Srl e SpA. La presenza di controlli obbligatori così differenziata tra Srl e SpA costituirà inoltre un forte incentivo a porre in essere operazioni di trasformazione da società per azioni a società a responsabilità limitata, sia per ridurre i costi dei controlli sia per ampliare la libertà di movimento degli amministratori. È inoltre inopportuno anche il contesto temporale in cui il legislatore è intervenuto con le modifiche alla disciplina dei controlli legali. La crisi economica, che ormai si protrae da diversi anni, dovrebbe indurre il legislatore ad incrementare l’efficacia dei controlli a tutela dei terzi. Gli amministratori, come è noto, di fronte a gravi difficoltà della gestione, potrebbero essere maggiormente indotti a comportamenti contrari alla legge, al fine di superare o mascherare lo stato di crisi. Inoltre, in presenza di situazioni di crisi, le imprese presentano il livello massimo di indebitamento nei confronti di istituti di credito, fornitori, ecc., e quindi proprio in tali situazioni è indispensabile che siano presenti adeguati controlli al fine di tutelare gli interessi dei creditori. La complessità nel definire un sistema di controlli adeguato, da parte del legislatore, nasce dall’esigenza di trovare il punto di equilibrio, necessariamente soggettivo, tra i costi dei controlli e le esigenze degli stakeholders che i controlli si propongono di tutelare. Nei periodi di crisi, in considerazione del maggior rischio di comportamenti non corretti, tale punto di equilibrio dovrebbe propendere un po’ di più verso l’efficacia dei controlli a danno dei costi e non il contrario, come invece è avvenuto. Anche se appare di tutta evidenza dalla considerazioni sopra esposte, è opportuno sottolineare che le incoerenze dell’attuale sistema dei controlli legali non derivano in alcun modo dalla riduzione del numero di società tenute alla nomina obbligatoria del collegio sindacale, ma dall’incoerenza di come tale obiettivo è stato perseguito. Il sistema dei controlli deve essere corretto indipendentemente dalle opinioni che si possono avere in merito all’opportunità di mantenere il collegio sindacale quale organo di controllo nelle società di capitali. Entrando nel merito di tale problematica, vi possono essere posizioni differenti. Come noto, infatti, il collegio sindacale è un organo di controllo quasi sempre assente al di fuori dell’Italia. È opportuno sottolineare che vi sono anche significative differenze tra il sistema delle imprese italiane e quello che caratterizza la gran parte degli Stati esteri che possono giustificare tale tipicità dei controlli societari. La gran parte delle imprese italiane sono di modeste dimensioni e, spesso, amministrate direttamente dall’amministratore-proprietario. Inevitabilmente in tali imprese accade spesso che l’amministratore-proprietario non abbia le competenze necessarie per amministrare la propria impresa in un contesto economico globalizzato e competitivo come quello attuale. 10 Mentre infatti nelle imprese di maggiore dimensione, il proprietario può mettere al timone della propria impresa un manager di professione, è molto più difficile che ciò accada in un’impresa a gestione famigliare. All’estero, nelle imprese di medie o grandi dimensioni (come anche in Italia), tale carenza di competenze amministrative non è soltanto ovviata dalla presenza di amministratori che possono anche essere manager di professione, ma anche dalla presenza, nell’ambito dei consigli di amministrazione, di amministratori indipendenti che svolgono un ruolo di vigilanza e consulenza di grande rilievo, riconosciuto a livello internazionale. Nelle piccole imprese italiane, tale mancanza di competenza degli amministratori così come l’assenza degli amministratori indipendenti (naturalmente ci si riferisce alle imprese minori) è compensata dalla presenza del collegio sindacale che, partecipando ai consigli di amministrazione, è in grado di guidare gli amministratori nella direzione di un’amministrazione corretta ed in linea con gli insegnamenti della scienza dell’economia aziendale. È quindi evidente che l’eliminazione di tale organo di controllo nelle Srl potrebbe anche produrre conseguenze negative sulla qualità della gestione da parte dell’amministratore e portare ad un incremento dei default aziendali. Il collegio sindacale ha anche infatti un ruolo di guida della gestione che non sarà più presente nelle Srl a seguito delle ultime modifiche normative. 3. La nuova disciplina consentirà un’effettiva riduzione dei costi dei controlli per le Srl? L’intento dichiarato del legislatore alla base di tali modifiche alla disciplina dei controlli è stato quello di ridurre i costi dei controlli che, come noto, sono a carico delle imprese. È stato da più parti sottolineato come il ridurre il numero dei componenti del collegio sindacale da tre ad uno (ma ormai il tema è da considerare superato considerato che è possibile nominare soltanto il revisore unico, pertanto, il sindaco unico costituirà un’eccezione) non necessariamente si accompagna ad una riduzione dei costi, considerato che non sono state ridotte né i compiti né le responsabilità dei sindaci. L’attuale sistema dei controlli nelle Srl consente la nomina del solo soggetto incaricato della revisione legale. Nel valutare l’impatto sul costo dei controlli è necessario considerare che ormai la revisione contabile deve essere necessariamente essere in linea con le prescrizioni dei principi di revisione internazionali (ISA, International Standard on Auditing). Se infatti soltanto con la prossima emanazione del Regolamento UE assumeranno valenza di norma di legge, già ora, i principi di revisione internazionali costituiscono l’unica norma tecnica di riferimento20. La loro applicazione è quindi indispensabile al fine di salvaguardare il soggetto incaricato della revisione legale in sede di responsabilità civile in presenza di default aziendali da cui dovessero emergere bilanci non redatti ai sensi di legge. Il CNDCEC ha pubblicato nel mese di febbraio 2012 la guida: “L’applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori”. In tale documento si afferma che esso si propone di fornire al revisore una guida che “illustri le procedure prescritte dai principi di revisione internazionali in una declinazione più vicina alle imprese di dimensioni minori”. 20 Si ricorda che l’art. 11 del D.Lgs n. 39/2010 prevede che la revisione legale debba essere svolta in base ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea, con apposito regolamento. Si tratta dei principi di revisione internazionali ISA (International Standards on Auditing) predisposti dallo IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board). In attesa che la Commissione Europea avalli la traduzione italiana degli ISA effettuata da parte del CNDCEC, l’art. 12 , comma 1 del D.Lgs. 39/2010 prevede che le revisioni legali siano svolte in conformità a principi di revisione elaborati da ordini professionali, associazioni e dalla Consob, in base ad un’apposita convenzione con il Ministero dell’economia. La mancata sottoscrizione ad oggi di tale convenzione crea alcuni dubbi sui principi attualmente applicabili. A riguardo si può ritenere che in assenza di tale convenzione debbano continuare ad applicarsi i principi di revisione in vigore, ovvero quelli emanati dal CNDCEC a partire dal 2002 (che costituiscono anche il riferimento per le società quotate in quanto sono stati raccomandati dalla Consob alle società di revisione), anche se tali documenti assumono il ruolo di norme tecniche e la loro applicazione non è ancora da considerare un obbligo normativo. 11 Come noto, in passato i collegi sindacali incaricati della revisione legale non effettuavano un’attività di controllo basata sugli ISA e, a fronte di minori controlli, si era diffusa una corrispondente minore remunerazione degli stessi. Nel momento in cui l’unico controllo obbligatorio nella Srl è rappresentato dalla revisione legale, si pone inevitabilmente la necessità di formulare all’assemblea una proposta di incarico, così come richiesta dagli ISA, che metta in evidenza le ore richieste per poter svolgere l’incarico in linea con le prescrizioni dei principi di revisione21. Tale proposta di incarico, in molti casi, indicherà un costo dell’attività di revisione contabile significativamente superiore al costo dell’intero collegio sindacale precedentemente incaricato. Si pone inoltre una problematica di tipo organizzativa, in quanto non sarà quasi mai possibile effettuare un’attività di revisione contabile da parte di un’unica persona. Coerentemente con l’organizzazione delle società di revisione, che operano in piccoli team, il revisore unico dovrà organizzare la propria attività di controllo facendosi affiancare da collaboratori di studio, prevedendo un’adeguata ripartizione dei compiti in relazione alla complessità ed esperienza richiesta. È infatti da tenere in considerazione che nel corso del triennio è probabile (oltre che auspicabile) che sarà pubblicato il Regolamento UE relativo ai principi ISA Clarified, così come sarà emanato il regolamento attuativo dei controlli di qualità previsti dal D.Lgs. n. 39/2010 (che avranno ad oggetto, tra l’altro, la verifica della corretta applicazione dei principi di revisione, nonché l’adeguatezza del compenso in relazione alle dimensioni e complessità dell’impresa controllata). Da tali considerazioni emerge quindi come il legislatore, con le modifiche normative qui commentate, sembra non avere tenuto in considerazione il contesto in cui oggi operano i controlli societari e, oltre ad indebolire i controlli legali nelle Srl, rischia anche di fallire nell’obiettivo di consentire una riduzione dei costi dei controlli a carico delle imprese. Inoltre, tali modifiche costituiranno un ostacolo, in molti casi, per i revisori unici, nell’ottenere un compenso per l’incarico della revisione legale adeguato a consentire l’applicazione dei principi di revisione. Va considerato che l’eventuale accettazione da parte del revisore unico di un compenso inadeguato rispetto ai controlli da porre in essere determina non tanto un minor guadagno per il controllore, quanto piuttosto il fallimento del sistema della revisione legale nelle piccole e medie imprese, riducendo la tutela dei numerosi stakeholders aziendali interessati a conoscere l’andamento delle imprese. 4. Proposte di modifica (correzione) della disciplina legale dei controlli Le soluzioni possibili di natura correttiva dell’attuale normativa sono numerose e naturalmente dipendono dalle diverse sensibilità del legislatore. In ogni caso, l’intervento dovrebbe partire dal presupposto di disegnare un sistema dei controlli legali che sia differenziato in base alla complessità ed alla dimensione aziendale e non in relazione alla natura societaria e che non consenta al controllato di scegliere i controlli a cui essere sottoposto. Non è corretto consentire alle Srl di scegliere se nominare o meno il collegio sindacale o il sindaco unico quale regola generale e non è giustificabile una così netta differenziazione tra la disciplina dei controlli legali nelle SpA rispetto a quella delle Srl. È possibile correggere la disciplina rispettando comunque l’obiettivo del legislatore di perseguire una potenziale riduzione dei costi dei controlli (peraltro, come già sottolineato, discutibile in un momento di crisi dell’economia). Ad esempio, per quanto riguarda le SpA, si potrebbe consentire la nomina di un sindaco unico alle società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata (così come previsto dalla formulazione Si ricorda che con la prossima emanazione del regolamento attuativo sui controlli di qualità, richiesto dal D.Lgs. n. 39/2010, tra gli aspetti oggetto di verifica vi sarà anche l’adeguatezza del compenso richiesto dal revisore legale. Un compenso adeguato alla complessità e dimensione della società è infatti indispensabile al fine di perseguire la qualità dei controlli del revisore. 21 12 originaria del D.L. semplificazioni), ripristinando allo stesso tempo l’obbligo di nominare il collegio sindacale nelle Srl che presentano i requisiti previsti dall’art. 2477. Tale soluzione consentirebbe di ridurre i costi dei controlli nelle SpA (anche se in misura limitata), avvicinando maggiormente la disciplina dei controlli delle SpA a quella delle Srl. In alternativa, si potrebbe eliminare del tutto l’obbligo di nomina del collegio sindacale nelle SpA che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, allineando il sistema dei controlli tra SpA e Srl, ripristinando allo stesso tempo l’obbligo di nomina del collegio sindacale nelle Srl in presenza dei requisiti richiesti dall’art. 2477 c.c. (eliminando, in questo caso, l’obbligo di nomina in relazione alla dimensione del capitale sociale). Tale sistema dei controlli sarebbe basato sulla dimensione aziendale e non su parametri formali come il capitale sociale. In un discorso più generale di rivisitazione della disciplina dei controlli legali, è opportuno distinguere tra vigilanza sull’amministrazione, attribuita al collegio sindacale, e revisione contabile, attribuita ai revisori legali (che, come noto, in presenza di specifici requisiti possono coincidere con il collegio sindacale). Gli obiettivi e le modalità di tali controlli sono infatti tra loro differenti. In linea di principio, tutte le società di capitali, i cui soci beneficiano della responsabilità limitata, dovrebbero prevedere un’attività di revisione legale dei bilanci, al fine di salvaguardare la credibilità del bilancio comunicato ai terzi. La previsione generalizzata dell’obbligo della revisione legale determinerebbe però certamente un incremento del costo dei controlli societari (ad oggi ne sono escluse le Srl che non superano i parametri che rendono obbligatori i controlli). Il soggetto principale a cui è rivolto il bilancio delle società di capitali italiane di minori dimensioni è indubbiamente rappresentato dai creditori e, tra di essi, il principale è spesso costituito dagli istituti di credito. Alla luce di tale considerazione si potrebbe prevedere, se non si volesse introdurre l’obbligo generalizzato della revisione legale, che diventi obbligatoria la nomina del revisore legale in tutti i casi in cui l’esposizione della Srl nei confronti degli istituti di credito superi un determinato parametro (ad esempio, di indebitamento verso le banche rispetto all’Ebit ed al patrimonio netto), mantenendo comunque l’obbligo della revisione legale per le Srl di maggiori dimensioni. Lo stesso Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili aveva proposto, nell’ambito del processo di emanazione del D.Lgs. n. 39/2010, di estendere l’obbligo della nomina del collegio sindacale alle società che presentavano squilibri di natura patrimoniale (e a quelle che ricevono contributi pubblici). Si tratta di una proposta che avrebbe meritato maggiore attenzione da parte del legislatore. È anche possibile perseguire contemporaneamente una politica di riduzione del costo dei controlli, prevedendo la non obbligatorietà della revisione legale a Srl oggi tenute alla nomina (in quanto superano i parametri previsti dall’art. 2477 c.c.), per quelle società di piccole dimensioni (andrebbe fissata una soglia al di sopra della quale prevedere comunque l’obbligo della revisione legale) che, sostanzialmente, non sono esposte con gli istituti di credito. In tali casi, infatti, si riduce l’esigenza di tutela dei terzi interessati a conoscere l’andamento della società, che opera senza o quasi ricorrere all’indebitamento bancario. Va infatti tenuto in considerazione che in momenti particolari della vita dell’impresa, come il caso della cessione, le parti assoggettano la società ad approfondite attività di due diligence anche per verificare l’attendibilità dei dati di bilancio. In conclusione, va però sottolineato che un sistema di controlli legali non raggiungerà una piena comprensione da parte di amministratori e imprenditori fino a quando l’intero “sistema” non riconosca la loro utilità. Il riconoscimento, ad esempio, da parte degli istituti di credito di un miglior rating alle imprese (così come i mercati, gli obbligazionisti, ecc.) che hanno attivato un sistema di controlli legali efficace (cioè scegliendo professionisti esperti e di elevata reputazione personale e, pertanto, riconoscendo loro un giusto compenso), costituirebbe l’elemento determinante nel rafforzare il 13 sistema generale dei controlli societari ed allo stesso tempo la tutela dei numerosi soggetti interessati ad una corretta gestione ed informativa di bilancio delle società di capitali italiane. 14