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Non è critica l`accusa di eversione Non è critica l
Privacy al foro del consumatore a Fondiaria Assicurazioni, terminata nel 2002 con la creazione di Se la tutela del trattamento dei dati personali è invocata azionisti di minoranzacontro la il foro di residenza del quello del titolare del trattamento. Riconosciuto lo “status” di consumatore al consulente che aveva stipulato un mutuo con una finanziaria. Nel contratto, intestato a lui, risultava l’indirizzo dell’abitazione e non dello studio e non era Cassazione - Sezione VI IN VENDITA SUL WEB Depenalizzazioni nel Focus del Sole È in vendita sul sito del Sole 24 Ore a 2,69 euro il Focus dedicato alle depenalizzazioni scattate il 6 febbraio. www.ilsole24ore.com/guide #AVVOCATI#GIUSTIZIA#ILLECITIAMMINISTRATIVI FOCUS NORME E TRIBUTI Diritto penale, Mercoledì 10 Febbraio 2016 I focus del Sole 24 ORE Sett. n. 3. € 0,50 + Il Sole 24 ORE € 1,50) LA GUIDA Scommessa che per ora premia solo le casse statali di RIFORMA IN VIGORE DAL 6 FEBBRAIO La depenalizzazione Malavenda C Penalità amministrative per danni, falso e riciclaggio Guida senza patente, si pagano fino a 30mila euro Nuove regole anche di cinque reati, previsti dal Codice danno, l’inedita sanzione pecuniaria civile, a favore dello Stato; il secondo introduce la 60003 9 772282 452006 conservare la partecipazione del- tato dall’inclusione del cosiddet- rie è strutturata in modo tale da sia la sterilizzazione del voto sia la nisti di minoranza deriva il diritto delle società resistenti secondo le patrimoniale ex articolo 1218 del c.c., ove essi dimostrino di aver perso possibilità di guadagno a causa della mancata promozione dell’offerta. Infatti le sanzioni restitutorie (della sterilizzazione del voto e dell’obbligo di rivendita entro l’anno delle azioni eccedenti), non elidono il danno subito dagli azionisti di minoranza con la perdita della possibilità di beneficiare del maggior prezzo di vendita delle loro azioni. Corte di cassazione, sentenza 2665/2016 vante che il controllo della società da scalare sia stato effettivamente ottenuto. Conta invece ta di disinvestimento. La Cassadomanda di decidere nel merito. Sarà la Corte d’Appello a verificare l’entità del danno, in base alla variazione del prezzo di mercato effettivi corresponsabili del pre© RIPRODUZIONE RISERVATA Diffamazione. Punite le accuse alle giudici del collegio sul «caso Ruby» - Il fatto doveva essere provato Non è critica l’accusa di eversione Giovanni Negri MILANO pAccusare i giudici di un uso politico della giustizia attribuendo loro comportamenti perseguibili sul piano penale, esula dal diritto di critica. E costa al giornalista una condanna per diffamazione. Il Giudice unico del tribunale di Brescia ha così condannato l’ex direttore del Corriere della Sera Piero Ostellino a pagare 140mila euro complessivi a due delle componenti del collegio giudicante sul «caso Ruby». In punta di diritto, l’ordinanza depositata ieri parte dalla considerazione per cui nella critica l’aspetto valutativo, fondato sul- l’interpretazione di fatti e comportamenti, non può essere ricondotto a canoni di verità oggettivi, che invece interessano il diritto di cronaca: «in materia di esercizio del diritto di critica la verità si traduce,pertanto,neldoveredimotivare scrupolosamente i giudizi emessi riportando in modo specifico gli elementi di fatto che, per il giornalista, li confermano». Nel giugno 2013, Ostellino, in due articoli pubblicati sul Corriere della Sera e in un altro apparso sul Foglio Quotidiano, aveva attaccato l’intero collegio, accusandolodiparzialitàperavereespresso «un’ostilità antropologica di fondo, quasi ai confini del razzi- smo da parte di un establishment reazionario», di avere commesso veri e propri delitti come quello di eversione dell’ordine democratico: «con la sentenza - scriveva Ostellino - la rivoluzionaria eliminazione dell’avversario politico, è diventata ora un “fatto giuridico”, cioè perfettamente legittimo e perfino legale». In aggiunta, nella ricostruzione del Giudice unico di Brescia, deve essere sottolineato ilriferimentofattonegliarticolialla vita privata delle magistrate «dai costumi non sempre irreprensibili» e alla decisione di fare perseguire per falsa testimonianza alcuni dei testi pro Berlusconi. Tutti elementi di accusa, per l’ordinanza, assai gravi e che non avevano certo finalità di pubblico interesse. Dire che un giudice non è stato imparziale per una forma di pregiudizio personale e ha usato la propria funzione per raggiungere obiettivi rivoluzionari e quindi eversivi, corrisponde nei fatti a sostenere che quello stesso giudice era in evidente mala fede e aveva agito con la piena consapevolezza e volontà di danneggiare l’imputato. Si esce quindi dall’esercizio della critica su un provvedimento giudiziario per entrare invece nella contestazione alle magistrate di un fatto grave, che andava provato.Cosanonavvenutasinoaconfigurare quella che appare al Giudice bresciano una vera e propria aggressione. © RIPRODUZIONE RISERVATA