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Non è critica l`accusa di eversione Non è critica l

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Non è critica l`accusa di eversione Non è critica l
Privacy al foro
del consumatore
a Fondiaria Assicurazioni, terminata nel 2002 con la creazione di
Se la tutela del trattamento
dei dati personali è invocata
azionisti di minoranzacontro la
il foro di residenza del
quello del titolare del
trattamento. Riconosciuto
lo “status” di consumatore
al consulente che aveva
stipulato un mutuo con una
finanziaria. Nel contratto,
intestato a lui, risultava
l’indirizzo dell’abitazione e
non dello studio e non era
Cassazione - Sezione VI
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C
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per danni, falso e riciclaggio
Guida senza patente,
si pagano fino a 30mila euro
Nuove regole anche
di cinque reati, previsti dal Codice
danno, l’inedita sanzione
pecuniaria civile, a favore dello
Stato; il secondo introduce la
60003
9 772282 452006
conservare la partecipazione del-
tato dall’inclusione del cosiddet-
rie è strutturata in modo tale da
sia la sterilizzazione del voto sia la
nisti di minoranza deriva il diritto
delle società resistenti secondo le
patrimoniale ex articolo 1218 del
c.c., ove essi dimostrino di aver
perso possibilità di guadagno a
causa della mancata promozione
dell’offerta. Infatti le sanzioni
restitutorie (della sterilizzazione
del voto e dell’obbligo di rivendita
entro l’anno delle azioni eccedenti), non elidono il danno subito
dagli azionisti di minoranza con la
perdita della possibilità di beneficiare del maggior prezzo di vendita delle loro azioni.
Corte di cassazione, sentenza
2665/2016
vante che il controllo della società da scalare sia stato effettivamente ottenuto. Conta invece
ta di disinvestimento. La Cassadomanda di decidere nel merito.
Sarà la Corte d’Appello a verificare l’entità del danno, in base alla
variazione del prezzo di mercato
effettivi corresponsabili del pre© RIPRODUZIONE RISERVATA
Diffamazione. Punite le accuse alle giudici del collegio sul «caso Ruby» - Il fatto doveva essere provato
Non è critica l’accusa di eversione
Giovanni Negri
MILANO
pAccusare i giudici di un uso
politico della giustizia attribuendo loro comportamenti perseguibili sul piano penale, esula dal diritto di critica. E costa al giornalista una condanna per diffamazione. Il Giudice unico del tribunale
di Brescia ha così condannato l’ex
direttore del Corriere della Sera
Piero Ostellino a pagare 140mila
euro complessivi a due delle componenti del collegio giudicante
sul «caso Ruby».
In punta di diritto, l’ordinanza
depositata ieri parte dalla considerazione per cui nella critica
l’aspetto valutativo, fondato sul-
l’interpretazione di fatti e comportamenti, non può essere ricondotto a canoni di verità oggettivi,
che invece interessano il diritto di
cronaca: «in materia di esercizio
del diritto di critica la verità si traduce,pertanto,neldoveredimotivare scrupolosamente i giudizi
emessi riportando in modo specifico gli elementi di fatto che, per il
giornalista, li confermano».
Nel giugno 2013, Ostellino, in
due articoli pubblicati sul Corriere della Sera e in un altro apparso
sul Foglio Quotidiano, aveva attaccato l’intero collegio, accusandolodiparzialitàperavereespresso «un’ostilità antropologica di
fondo, quasi ai confini del razzi-
smo da parte di un establishment
reazionario», di avere commesso
veri e propri delitti come quello di
eversione dell’ordine democratico: «con la sentenza - scriveva
Ostellino - la rivoluzionaria eliminazione dell’avversario politico, è
diventata ora un “fatto giuridico”,
cioè perfettamente legittimo e
perfino legale». In aggiunta, nella
ricostruzione del Giudice unico di
Brescia, deve essere sottolineato
ilriferimentofattonegliarticolialla vita privata delle magistrate
«dai costumi non sempre irreprensibili» e alla decisione di fare
perseguire per falsa testimonianza alcuni dei testi pro Berlusconi.
Tutti elementi di accusa, per
l’ordinanza, assai gravi e che non
avevano certo finalità di pubblico
interesse. Dire che un giudice non
è stato imparziale per una forma di
pregiudizio personale e ha usato
la propria funzione per raggiungere obiettivi rivoluzionari e
quindi eversivi, corrisponde nei
fatti a sostenere che quello stesso
giudice era in evidente mala fede e
aveva agito con la piena consapevolezza e volontà di danneggiare
l’imputato.
Si esce quindi dall’esercizio
della critica su un provvedimento
giudiziario per entrare invece nella contestazione alle magistrate di
un fatto grave, che andava provato.Cosanonavvenutasinoaconfigurare quella che appare al Giudice bresciano una vera e propria
aggressione.
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