GIURISPRUDENZA SULL`ART. 612 C.P. (MINACCIA) Cassazione
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GIURISPRUDENZA SULL`ART. 612 C.P. (MINACCIA) Cassazione
GIURISPRUDENZA SULL’ART. 612 C.P. (MINACCIA) Cassazione Penale Questioni processuali:- atti abnormi È abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare - investito della richiesta di rinvio a giudizio in ordine ai reati di ingiuria, minaccia e lesioni volontarie superiori a giorni quaranta (artt. 594, 612, 582, 583, comma primo, cod. pen.) - modifichi l'imputazione elevata dal P.M., disponendo la restituzione degli atti a quest'ultimo, perché proceda a citazione diretta, in quanto il Gup non può, ai fini dell'adozione del provvedimento ex art. 33 sexies cod. proc. pen., modificare i termini fattuali dell'imputazione; egli, infatti, nel caso in cui ritenga l'imputazione formulata in modo non corretto o infondata, può procedere alla sua modifica provvedendo ad una riduzione dell'imputazione o ad un proscioglimento dell'imputato ma a tali esiti può pervenire esclusivamente seguendo i percorsi previsti dagli artt. 429 o 425 cod. proc. pen. e non già quello delineato dall'art. 33 sexies cod. proc. pen. (Annulla senza rinvio, G.u.p. Trib. Cosenza, 09/06/2011) Sez. V, sent. n. 15051 del 22-02-2012 (ud. del 22-02-2012), (rv. 252475) Cassazione Penale Minaccia con arma È integrato il reato di minaccia aggravato dall'uso dell'arma (nella specie coltello a serramanico la cui lama è rimasta ripiegata nel manico) allorché la minaccia verbale sia accompagnata dall'ostentata presenza di un'arma della quale il soggetto abbia immediata disponibilità, così da rendere credibile che essa possa essere adoperata in qualsiasi momento ed in stretta continuità con la condotta minatoria. (Annulla con rinvio, Trib. Massa, sez. dist. Carrara, 26/09/2008) Sez. V, sent. n. 6496 del 14-12-2011 (ud. del 14-12-2011), (rv. 251949) Cassazione Penale Concorso con altri reati:- reati di lesione personale e minaccia previsti dal cod. pen. mil. Pace (concorso apparente) Tra i reati di lesione personale e minaccia previsti dal cod. pen. mil. pace e i corrispondenti reati comuni non è ravvisabile il concorso formale, bensì il concorso apparente di norme, poiché nella struttura dei reati militari sono compresi anche gli elementi obiettivi e subiettivi propri dei corrispondenti reati comuni, in ragione della plurilesività dei primi che offendono, oltre alla persona, anche l'interesse alla coesione e all'ordine delle Forze Armate. (Dichiara giurisdizione, G.u.p. Trib. mil. Verona, 20/10/2010) Sez. I, sent. n. 26188 del 11-05-2011 (ud. del 11-05-2011), (rv. 250699) Cassazione Penale Cognizione degli organi di giustizia sportiva:- ambito e limiti La previsione di cui all'art. 2 della L. n. 280 del 2003 (disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva) - per la quale fatti di rilievo disciplinare sono devoluti, per disposizione statutaria, alla cognizione degli organi di giustizia sportiva - comporta l'obbligo per i tesserati di adire il competente organo della giurisdizione sportiva prima di adire l'autorità giudiziaria ed ha carattere tassativo di guisa che l'eventuale trasgressione integra fatto rilevante sul piano disciplinare, specificamente sanzionato. Tuttavia, tale preclusione - che trova la sua "ratio" giustificativa nel carattere sostanzialmente privato dell'ordinamento sportivo e nel regime di autonomia negoziale che l'informa, sub specie della libera accettazione manifestata dagli aderenti al momento del tesseramento - attiene all'ambito interno di detto sistema e, pertanto, non può comportare alcun impedimento all'accertamento di fatti penalmente rilevanti che si verifichino nello svolgimento di eventi sportivi o nella dinamica dei rapporti tra tesserati ed istituzione sportiva o, comunque, di situazioni maturate in seno al relativo ordinamento. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha confermato la responsabilità penale nei confronti di un dirigente di società sportiva - per i reati di cui agli art. 594 e 110, 612, 581 cod. pen. - commessi durante una competizione sportiva). (Rigetta, App. Lecce, 30/10/2009) Sez. V, sent. n. 21301 del 11-03-2011 (ud. del 11-03-2011), (rv. 250184) Cassazione Penale Motivo non ingiusto L'ingiustizia del male minacciato e, quindi, l'illegittimità del fatto costituente il delitto di cui all'art. 612 cod. pen., non viene meno se non risulti ingiusto il motivo posto a base dell'azione criminosa, a meno che non appaiano legittimi tanto il male minacciato quanto il mezzo usato per l'intimidazione. (Rigetta, Trib. Rovigo, 02/03/2010) Sez. V, sent. n. 19252 del 10-02-2011 (ud. del 10-02-2011), (rv. 250171) Cassazione Penale Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale In tema di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, l'effettivo esercizio di un'azione civile, mediante la notificazione di un atto di citazione o il deposito di un ricorso, non integra gli estremi della violenza o minaccia penalmente rilevante, quand'anche risulti motivato da ragioni strumentali rispetto al diritto vantato, dovendosi distinguere la concreta attivazione del sistema giudiziario attraverso la formulazione di una domanda proposta dinanzi all'autorità giudiziaria, dalla prospettazione di un'azione, civile o penale, con lo scopo di coartare l'altrui volontà ed ottenere un beneficio od un vantaggio non conformi a giustizia. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso il reato di cui all'art. 336 cod. pen. nella presentazione di un atto di citazione in cui si ipotizzava una responsabilità professionale a carico di un consulente tecnico del P.M., in modo da determinare una situazione di apparente incompatibilità e condizionarne la testimonianza in dibattimento). (Annulla senza rinvio, App. Napoli, 24 novembre 2009) Sez. VI, sent. n. 5300 del 12-01-2011 (ud. del 12-01-2011), (rv. 249475) Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Ai fini della configurabilità del delitto di minaccia non occorre che le espressioni intimidatorie siano pronunciate in presenza della persona offesa, potendo quest'ultima venirne a conoscenza anche attraverso altre persone, purché ciò si verifichi in un contesto dal quale possa desumersi che il soggetto attivo abbia avuto la volontà di produrre l'effetto intimidatorio. (Fattispecie in cui la minaccia è stata indirizzata a persona legata al soggetto passivo da una relazione di strettissima parentela). (Dichiara inammissibile, App. Campobasso, 09 ottobre 2008) Sez. VI, sent. n. 8898 del 03-12-2010 (ud. del 03-12-2010), (rv. 249634) Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie In tema di delitti contro la libertà individuale, l'inidoneità, ex art. 49 cod. pen., della minaccia ad offendere la libertà morale del destinatario, richiede l'oggettiva irriconoscibilità del male ingiusto, mentre non è sufficiente l'improbabilità che il male si verifichi in futuro desunta da un giudizio dell'offeso sul passato, giacché essa non garantisce alcuna certezza e, quindi, non esclude l'offensività attuale della minaccia. (Rigetta, App.Bologna, 10 luglio 2009) Sez. V, sent. n. 35914 del 25-06-2010 (ud. del 25-06-2010), (rv. 248428) Cassazione Penale Rapina impropria:- fattispecie di esclusione Integra il delitto di furto in abitazione consumato e non tentato (art. 612 cod. pen.), la condotta di colui che - scavalcando la recinzione di uno stabilimento commerciale - si impossessa, sottraendoli al detentore, di cavi elettrici, portandoli fuori dal luogo in cui sono custoditi, di guisa che al momento dell'intervento delle forze dell'ordine l'agente ha già disposto del bene sottratto come proprio, collocandolo al di fuori della recinzione che segna la proprietà del predetto stabilimento. (Rigetta, App. Torino, 08/06/2009) Sez. V, sent. n. 37205 del 16-06-2010 (ud. del 16-06-2010), (rv. 248423) Cassazione Penale Concorso con altri reati:- maltrattamento in famiglia (concorso formale) Il reato di maltrattamenti in famiglia assorbe i reati di ingiuria, minacce e violenza privata che rientrano nella materialità di detto delitto. (Annulla con rinvio, App. Firenze, 10 giugno 2009) Sez. V, sent. n. 22790 del 14-05-2010 (ud. del 14-05-2010), (rv. 247521) Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie L'integrazione del reato di minaccia richiede che si abbia una limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato alla vittima, mentre non è necessario che uno stato di intimidazione si verifichi in concreto, essendo sufficiente la mera attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante l'indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente. (Annulla con rinvio, Giud.pace Agropoli, 13 febbraio 2008) Sez. V, sent. n. 21601 del 12-05-2010 (ud. del 12-05-2010), (rv. 247762) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- atti persecutori Il delitto di atti persecutori è reato ad evento di danno e si distingue sotto tale profilo dal reato di minacce, che è reato di pericolo. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Roma, 17 settembre 2009) Sez. V, sent. n. 17698 del 05-02-2010 (ud. del 05-02-2010), (rv. 247225) Cassazione Penale Sequestro preventivo Il sequestro preventivo di cosa di cui è consentita la confisca implica l'esistenza di uno specifico, non occasionale e strutturale nesso strumentale tra "res" e reato, in quanto nel perseguimento dei fini di difesa sociale i diritti patrimoniali dei singoli non possono essere sacrificati in modo indiscriminato attraverso la sottrazione di cose la cui disponibilità è di per sé lecita, a meno che non siano oggettivamente e specificamente predisposte, anche attraverso modificazioni, per l'attività criminosa (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza confermativa del provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro di un'autovettura che si era ritenuta utilizzata per la realizzazione dei reati di minaccia grave e di violenza privata). (Annulla senza rinvio, Trib. lib. Fermo, 23/09/2009) Sez. V, sent. n. 11949 del 14-01-2010 (ud. del 14-01-2010), (rv. 246546) Cassazione Penale Circostanze aggravanti:- discriminazione o odio etnico, nazionale, razziale o religioso L'aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso (art. 3 D.L. n. 122 del 1993, conv. in legge n. 205 del 1993), è configurabile quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza; mentre non ha rilievo la mozione soggettiva dell'agente, né è necessario che la condotta incriminata sia destinata o, quanto meno, potenzialmente idonea a rendere percepibile all'esterno ed a suscitare il riprovevole sentimento o, comunque, il pericolo di comportamenti discriminatori o di atti emulatori, giacché ciò varrebbe ad escludere l'aggravante in questione in tutti i casi in cui l'azione lesiva si svolga in assenza di terze persone. (Nella specie la S.C. ha censurato, la decisione con cui il giudice di merito, attribuendo 'una valenza impropria ai motivi dell'agirè, ha escluso l'aggravante in questione nei confronti di imputati per i reati di ingiurie, minacce e lesioni personali aggravati dalla finalità di odio razziale, i quali avevano aggredito fisicamente e verbalmente, all'interno di un autobus e successivamente di un bar, una studentessa di colore, e alludendo alla stessa avevano detto: 'adesso gli dai una gomma negra come leì). (Annulla senza rinvio, Trib.Perugia,sez.dist. Assisi, 21/04/2008) Sez. V, sent. n. 49694 del 29-10-2009 (ud. del 29-10-2009), Pmt Presso Tribunale di Perugia c. B.K. (rv. 245828) Cassazione Penale Resistenza a un pubblico ufficiale Non integrano il delitto di resistenza a pubblico ufficiale le espressioni di minaccia rivolte nei suoi confronti, quando le stesse non rivelino alcuna volontà di opporsi allo svolgimento dell'atto d'ufficio, ma rappresentino piuttosto una forma di contestazione della pregressa attività svolta dal pubblico ufficiale, da inquadrare nell'ambito della diversa ipotesi delittuosa di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen.. (Fattispecie in cui un detenuto, reagendo ad un rimprovero rivoltogli da una guardia penitenziaria, inveiva nei suoi confronti minacciandola di "spaccarle la testa"). (Annulla senza rinvio, App. Firenze, 14 Dicembre 2005) Sez. VI, sent. n. 22453 del 29-01-2009 (ud. del 29-01-2009), L.P. (rv. 244060) Cassazione Penale Simulazione di reato Non è configurabile il delitto di simulazione di reato quando la perseguibilità d'ufficio del reato oggetto della denuncia simulata sia stata esclusa e la querela non sia stata presentata. (Fattispecie in cui è stato escluso il carattere di gravità delle minacce oggetto di denuncia). (Annulla senza rinvio, App. Lecce, 21 Aprile 2008) Sez. VI, sent. n. 13109 del 21-01-2009 (ud. del 21-01-2009), L.C. (rv. 243126) Cassazione Penale Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale Non integrano il reato di minaccia a pubblico ufficiale di cui all'art. 336 cod. pen., le espressioni minacciose rivolte nei confronti di un pubblico ufficiale come reazione alla pregressa attività dello stesso, in quanto difetta la finalità di costringere la persona offesa a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio, ovvero quella di influire comunque su di esso. (La Corte ha osservato che tale condotta potrebbe configurare i reati di ingiuria e minaccia). (Annulla senza rinvio, App. Roma, 16 Maggio 2008) Sez. VI, Sent. n. 335 del 02-12-2008 (ud. del 02-12-2008), L.B.G. (rv. 242131) Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Ai fini dell'integrazione del reato di minaccia (art. 612 cod. pen.), non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo semplicemente sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale del soggetto passivo. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito - che aveva escluso il contenuto intimidatorio delle seguenti espressioni rivolte ad alcuni giocatori di una squadra di calcio e contenute in una lettera anonima, pubblicata su un quotidiano sportivo: "ci hanno sempre dipinto come un gruppo violento che negli ultimi anni è maturato. Per l'amore della maglia ... siamo disposti a tornare indietro. Non metteteci alla prova. Fiduciosi nella vostra intelligenza, per l'ultima volta vi salutiamo" ritenendo che fossero volte non tanto ad intimidire i calciatori, quanto ad esternare il malcontento della tifoseria nei confronti di alcuni di essi, adoperando il linguaggio colorito che sarebbe "prassi costante" nel mondo calcistico). (Annulla ai soli effetti civili, App. Firenze, 18 gennaio 2008) Sez. V, Sent. n. 46528 del 02-12-2008 (ud. del 02-12-2008), P.G. c. M.F. (rv. 242604) Cassazione Penale Rapina impropria:- tentativo Non è configurabile il tentativo di rapina impropria quando la sottrazione della cosa altrui non sia stata previamente realizzata, ma sussistono invece sia il reato di tentato furto, sia quello (di resistenza, minaccia, percosse, lesioni o altro) cui la condotta violenta o minacciosa abbia dato luogo. (Rigetta, Trib. Brescia, 2 Gennaio 2008) Sez. VI, Sent. n. 10984 del 27-11-2008 (ud. del 27-11-2008), Procuratore Generale di Brescia c. S.K. (rv. 243683) Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Il delitto di minaccia è reato di pericolo che non presuppone la concreta intimidazione della persona offesa, ma solo la comprovata idoneità della condotta ad intimidirla. (Rigetta, App. Firenze, 26 Febbraio 2008) Sez. I, Sent. n. 47739 del 06-11-2008 (ud. del 06-11-2008), G.L. (rv. 242484) Cassazione Penale Concorso con altri reati:- violenza privata Non è configurabile il concorso formale tra il delitto di (tentata) violenza privata e quello di minaccia aggravata, in quanto quest'ultima costituisce elemento costitutivo del delitto di (tentata) violenza privata, ed è pertanto in esso assorbita. (Dichiara inammissibile, App. Palermo, 15 Gennaio 2008) Sez. V, Sent. n. 43219 del 17-10-2008 (ud. del 17-10-2008), F.P.G. (rv. 242190) Cassazione Penale Differenze da altri reati:- violenza privata Il reato di violenza privata si distingue dal reato di minaccia per la coartata attuazione da parte del soggetto passivo di un contegno (commissivo od omissivo) che egli non avrebbe assunto, ovvero per la coartata sopportazione di una altrui condotta che egli non avrebbe tollerato. Ne consegue che i due reati, pur promossi da un comune atteggiamento minatorio, dando luogo ad eventi giuridici di diversa natura e valenza, concorrono tra loro. (Dichiara inammissibile, App. Roma, 4 maggio 2005) Sez. VI, Sent. n. 14 del 09-10-2008 (ud. del 09-10-2008), G.F. (rv. 243185) Cassazione Penale Minaccia grave La gravità della minaccia va accertata avendo riguardo a tutte le modalità della condotta, ed in particolare al tenore delle eventuali espressioni verbali ed al contesto nel quale esse si collocano, onde verificare se, ed in quale grado, essa abbia ingenerato timore o turbamento nella persona offesa. (Rigetta, Trib. Lamezia Terme, 9 Gennaio 2008) Sez. V, Sent. n. 43380 del 26-09-2008 (ud. del 26-09-2008), D.M.D. (rv. 242188) Cassazione Penale Esercizio arbitrario delle proprie ragioni Ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l'elemento della minaccia ricorre solo quando questa sia ingiusta ed il male prospettato risulti idoneo a condizionare la sfera della libertà morale del soggetto passivo. (Fattispecie in cui si è ritenuto che l'intenzione, manifestata dai dirigenti di una banca, di non consegnare al legale rappresentante di una società assegni circolari emessi su incarico di un comune e destinati al pagamento delle spettanze dei dipendenti della società, ha concretato il mero inadempimento di una modalità di soddisfazione del credito, in ragione degli accordi intercorsi tra la banca e la società relativamente alla contestuale cessione, in favore della banca verso la quale la società era debitrice, di una parte del credito vantato dalla società nei confronti del comune). (Annulla senza rinvio, App. Firenze, 1 Ottobre 2007) Sez. VI, Sent. n. 31695 del 21-05-2008 (ud. del 21-05-2008), V.B. (rv. 240974) Cassazione Penale Prescrizione Il termine di prescrizione per i reati di competenza del giudice di pace (nella specie ingiuria e minaccia) è quello ordinario di cui all'art. 157, comma primo, cod. pen. e non già quello triennale previsto dall'art. 157, comma quinto, cod. pen. - nel testo novellato dalla L. n. 251 del 2005 - considerato che esso ne prevede l'applicabilità per il reato per il quale la legge stabilisce pene diverse da quelle detentive e da quella pecuniaria, le quali - come anche ritenuto dalla Corte costituzionale con sent. n. 2 del 2008 - non possono identificarsi con le sanzioni paradetentive, applicabili nella specie, in quanto nel diritto vigente non sono previste dalla legge come sanzioni applicabili in via esclusiva per determinati reati, come richiesto dal disposto dell'art. 157, comma quinto, cod. pen., ma costituiscono oggetto di un'opzione del giudice in alternativa all'irrogazione della pena pecuniaria; inoltre, l'art. 58 del D.Lgs. n. 274 del 2000 espressamente equipara, per ogni effetto giuridico, le sanzioni paradetentive alle pene detentive con la conseguenza che anche ai reati di competenza del giudice di pace deve applicarsi la disciplina della prescrizione prevista per i reati sanzionati con pena detentiva. (Dichiara inammissibile, Trib. Latina, 22 Novembre 2005) Sez. V, Sent. n. 8268 del 11-01-2008 (ud. del 11-01-2008), B.G. (rv. 239469) Cassazione Penale Concorso con altri reati:- abuso d'ufficio In tema di abuso di ufficio, atteso il carattere residuale del reato previsto dall'art. 323 cod. pen., deve escludersi, in applicazione della regola della specialità prevista dall'art. 15 cod. pen., il concorso formale di tale reato con quelli, più gravi, di minaccia e lesioni, aggravati entrambi ai sensi dell'art. 61, n. 9, cod. pen.. (Annulla senza rinvio, App. Genova, 30 Maggio 2005) Sez. VI, Sent. n. 2974 del 13-12-2007 (ud. del 13-12-2007), G.M. (rv. 238410) Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Non integrano il delitto di minaccia le locuzioni intimidatrici espresse in forma condizionata quando siano dirette, non già a restringere la libertà psichica del soggetto passivo, ma a prevenirne un'azione illecita o inopportuna e siano rappresentative della reazione legittima determinata dall'eventuale realizzazione di dette azioni. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha escluso che l'espressione "se vedi Attilio digli che se si appoggia alla mia macchina in modo provocatorio io l'ammazzo" integri il delitto di minaccia, avuto riguardo al contesto in cui era stata proferita concernente soggetti adusi ad utilizzare messaggi convenzionali, tali da escludere la serietà della frase minatoria, costituente una sorta di avvertimento condizionato alla ostentazione di un comportamento provocatorio). (Rigetta, Giud.pace Vignola, 22 Giugno 2006) Sez. V, Sent. n. 29390 del 04-05-2007 (ud. del 04-05-2007), M.A. (rv. 237436) Cassazione Penale Minaccia con arma Per la sussistenza dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 612 cod. pen., è sufficiente che la minaccia sia posta in essere mediante l'uso di uno strumento atto ad offendere indipendentemente dalla legittimità o meno del porto. (Annulla in parte senza rinvio, Giud.pace Senigallia, 9 Maggio 2005) Sez. V, sent. n. 19518 del 10-05-2006 (ud. del 10-05-2006), P.M. c. L.A. (rv. 234429) Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Ai fini della configurabilità del reato di minaccia, si richiede la prospettazione di un male futuro ed ingiusto - la cui verificazione dipende dalla volontà dell'agente - che può derivare anche dall'esercizio di una facoltà legittima la quale, tuttavia, sia utilizzata per scopi diversi da quelli per cui è tipicamente preordinata dalla legge (Fattispecie nella quale la frase oggetto di incriminazione - l'imputato aveva detto all'interlocutore che "aveva lui le persone giuste per fargli cambiare idea" - era stata pronunciata nell'ambito di un contrastato rapporto lavorativo, in riferimento ad obbligazioni assunte ed è stata perciò reputata inidonea a comportare una comminatoria di "ingiusto" danno anche in ragione della sua genericità). (Rigetta, Giud.pace Poggibonsi, 9 Dicembre 2004) Sez. V, sent. n. 8251 del 26-01-2006 (ud. del 26-01-2006), Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze c. B.G. (rv. 233226) Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Ai fini della configurabilità del reato di minaccia (art. 612 c.p.), si richiede la prospettazione di un male futuro ed ingiusto la cui verificazione dipende dalla volontà dell'agente - che può derivare anche dall'esercizio di una facoltà legittima la quale, tuttavia, sia utilizzata per scopi diversi da quelli per cui è tipicamente preordinata dalla legge; non è, peraltro, necessario che il bene tutelato dalla norma incriminatrice sia realmente leso, essendo sufficiente che il male prospettato possa incutere timore nel soggetto passivo, menomandone la sfera della libertà morale. Sez. V, sent. n. 4633 del 06-02-2004 (ud. del 18-12-2003) (rv 228064). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie In tema di minaccia, anche un mero comportamento può presentare i connotati della minaccia, in quanto, da un lato, la condotta si inserisca in un contesto reiterato di espressioni di inequivoco contenuto minaccioso e, dall'altro, esso risulti oggettivamente caratterizzato da atteggiamenti marcatamente minacciosi (Nella specie, l'agente sostava lungamente con l'autovettura sotto l'abitazione della vittima e, sporgendosi dal finestrino, la chiamava a gran voce affinché fosse sentito da tutto il vicinato). Sez. V, sent. n. 556 del 12-01-2004 (ud. del 06-10-2003) (rv 227660). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Il comportamento del pubblico ufficiale che usa minacce per costringere un collega del suo ufficio a mostrargli determinati documenti, configura solo il delitto di minaccia, in quanto la pretesa di prendere visione dei documenti non è un'attività rientrante nei compiti del pubblico ufficiale ed il diverbio ha ad oggetto un dissenso sulle modalità di gestione di determinate pratiche e costituisce solo l'occasione per l'azione minacciosa, non finalizzata a costringere ad omettere un atto dell'ufficio. Sez. VI, sent. n. 39090 del 16-10-2003 (ud. del 27-05-2003), Surace (rv 226925). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Ai fini della configurazione del delitto di minaccia non occorre che le espressioni intimidatorie siano pronunciate in presenza della persona offesa, essendo solo necessario che questa sia venuta a conoscenza anche tramite altre persone, a condizione che ciò avvenga in un contesto per il quale si ritenga che l'agente abbia avuto la volontà di produrre l'effetto intimidatorio. (Fattispecie in cui la minaccia sia stata pronunciata a persona legata al soggetto passivo da relazioni di amicizia e lavoro). Sez. VI, sent. n. 36353 del 22-09-2003 (ud. del 26-05-2003), Chiazza (rv 226644). Cassazione Penale Relazione tra la sentenza e l'accusa contestata Non incorre nella violazione del principio della correlazione tra accusa e sentenza il giudice che ritenga l'imputato colpevole del delitto tentato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, così diversamente qualificando l'originaria imputazione di minaccia, a seguito di precisazione dell'accusa avvenuta in dibattimento ad opera della persona offesa in presenza dell'imputato. (Fattispecie in cui la minaccia era inequivocabilmente volta ad attenere il pagamento di somme dovute dalla parte lesa senza contestazioni di sorta). Sez. VI, sent. n. 31981 del 29-07-2003 (ud. del 30-04-2003), Tucciariello (rv 226262). Cassazione Penale Minaccia con arma L'uso o porto fuori della propria abitazione di un'arma sprovvista del tappo rosso o con il tappo rosso reso non visibile non è previsto dalla legge come reato, ma assume rilevanza penale solo se mediante esso si realizzi un diverso reato del quale l'uso o il porto di un'arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato diverso. Sussiste pertanto l'aggravante della minaccia con uso di arma ove la minaccia sia compiuta con un'arma giocattolo il cui pur esistente tappo rosso sia occultato, anche solo temporaneamente, in modo da non renderlo "visibile" alla persona offesa. (In motivazione, la Corte ha osservato che la visibilità, e non l'esistenza del tappo, ad escludere la configurabilità dell'aggravante, per la quale rileva solo l'apparenza estrinseca dell'arma). Sez. V, sent. n. 16647 del 09-04-2003 (ud. del 11-03-2003), Carrozza (rv 224796). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Nel reato di minaccia elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante l'indeterminatezza del male minacciato purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente.(In applicazione di tale principio la S.C. ha ravvisato attitudine intimidatoria nella condotta del vicepresidente di una Regione che si era rivolto ad un funzionario con la frase "questa me la paga, me la lego al dito, non mi faccio prendere in giro da un funzionario, io sono presidente del consiglio regionale"; in particolare la S.C. ha rilevato che la minaccia, pur espressa in termini generici, aveva assunto concretezza intimidatoria, considerati la situazione di collaborazione, non necessariamente gerarchica, tra autore e vittima, ed il fatto che l'espressione facesse riferimento alla carica politica ricoperta dal primo nell'ente pubblico nel quale il soggetto passivo prestava la propria attività lavorativa). Sez. V, sent. n. 31693 del 24-08-2001 (ud. del 07-06-2001), Tretter (rv 219851). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- estorsione Integra il reato di minaccia aggravata dall'uso delle armi (art. 612, comma secondo, cod. pen.) e non quello di estorsione aggravata (art. 629, comma secondo, cod. pen.), la condotta di colui il quale, dopo aver avuto un rapporto sessuale con una prostituta, usi minaccia alla donna per impedirle di richiedere il pagamento della somma pattuita, atteso che quest'ultima non può mai formare oggetto di un credito esigibile ma solo di un'obbligazione naturale nascente da un contratto nullo, perché avente causa illecita. Sez. II, sent. n. 9348 del 05-03-2001 (cc. del 17-01-2001), Vegliante (rv 218204). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Perché si perfezioni il delitto di minaccia è necessario che l'agente prospetti un male ingiusto che, quand'anche non proveniente da lui, dipenda dalla sua volontà. Difatti, poiché l'evento da cui dipende l'esistenza del reato consiste nel turbamento della psiche del destinatario, che si realizza con la stessa rappresentazione del male futuro, il nesso tra la condotta e l'evento dipende proprio dalla disponibilità di quel male da parte di chi lo prospetta. (Nella fattispecie la Corte, annullando senza rinvio perché il fatto non sussiste, ha ritenuto che, alla stregua del principio enunciato, non configurasse il reato la frase pronunciata dal ricorrente "se tu ti prendi la casa i miei clienti, che hanno un fucile, ti sparano"). Sez. V, sent. n. 7511 del 27-06-2000 (ud. del 17-05-2000), Gaetani (rv 216536). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- violenza privata Il delitto di violenza privata si consuma ogni qualvolta l'autore con la violenza o con la minaccia lede il diritto del soggetto passivo di autodeterminarsi liberamente, costringendolo a fare, tollerare od omettere qualcosa. Al contrario della minaccia che ha natura formale, la violenza privata è un reato di danno, nel quale la condotta sanzionata si realizza con la coartazione della volontà altrui e l'evento lesivo si concretizza nel comportamento coartato di colui che l'ha subita. (Fattispecie di violenza privata per minaccia consapevole di danno ingiusto - sospensione di lavori edili e spese dei giudizi amministrativi per arbitrario esercizio dei poteri del Sindaco). Sez. V, sent. n. 5593 del 12-05-2000 (ud. del 10-03-2000), Famularo (rv 216111). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie La norma che incrimina la minaccia delinea un reato di pericolo, per la cui integrazione non è richiesto che il bene tutelato sia realmente leso mediante l'incussione di timore nella vittima. E' sufficiente, invece, che il male prospettato sia idoneo a incutere timore nel soggetto passivo, menomandone, per ciò solo, la sfera della libertà morale. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che la minaccia, a causa dell'esplicito riferimento al "cimitero", suonasse come esplicita minaccia di morte). Sez. VI, sent. n. 14628 del 23-12-1999 (cc. del 18-10-1999), Cafagna (rv 216321). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Per la sussistenza del delitto di minaccia non è sufficiente la prospettazione di un male futuro, essendo altresì necessario che il verificarsi del detto male dipenda dalla volontà dell'agente. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso che potesse ravvisarsi minaccia nelle parole dell'imputato, il quale si era limitato ad affermare che il figlio aveva problemi psichici e che aveva "preso una fissazione" per la persona offesa, contro la quale avrebbe anche potuto puntare un coltello). Sez. V, sent. n. 7571 del 11-06-1999 (cc. del 22-04-1999), Marsilia (rv 213642). Cassazione Penale Costituzione di parte civile In tema di costituzione di parte civile, l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda, richiesta a pena di inammissibilità della stessa, deve servire solo a individuare la pretesa fatta valere in giudizio e non già ad enucleare le ragioni atte a determinarne l'accoglimento. Ne consegue che l'impegno argomentativo necessario a giustificare l'esercizio dell'azione civile nel processo penale dipende dalla natura delle imputazioni e dal rapporto tra i fatti lamentati e la pretesa azionata sicché, allorquando detto rapporto sia immediato, come nel caso in cui si lamenti ingiuria o minaccia, si deve ritenere che ai fini dell'esposizione della "causa petendi" sia sufficiente il mero richiamo al fatto descritto nel capo di imputazione. Sez. V, sent. n. 6910 del 01-06-1999 (cc. del 27-04-1999), Mazzella (rv 213612). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie La minaccia condizionata è punibile - tranne che con essa l'autore intenda non già restringere la libertà psichica del minacciato, bensì prevenire un'azione illecita dello stesso, rappresentandogli tempestivamente quale reazione legittima il suo comportamento determinerebbe - e nessun proposito educativo o correttivo nei confronti di un minore può essere accreditato ad un soggetto che pronuncia un'espressione minatoria, di forte impatto sul destinatario, accompagnata da un gesto inequivocabile, col quale viene mimato l'uso di un'arma da fuoco, e che costituisce manifestazione del proprio livore. (Nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di merito che aveva assolto l'imputato - il quale, abusando dei poteri inerenti la qualifica di vigile urbano, aveva minacciato il padre di un minore, pronunciando la frase:"Se suo figlio non sta attento, la prossima volta gli sparo alla schiena"- sul rilievo che la frase era stata pronunciata con l'intento di esercitare una funzione educativa nei confronti del minore, che si era sottratto al controllo del vigile e che, in ogni caso, si trattava di minaccia condizionata). Sez. V, sent. n. 3186 del 05-04-1997 (cc. del 04-03-1997), Galatei (rv 207811). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Il reato di minaccia è un reato formale di pericolo, per la cui integrazione non è richiesto che il bene tutelato sia realmente leso, bastando che il male prospettato possa incutere timore nel soggetto passivo, menomandone la sfera della libertà morale; la valutazione dell'idoneità della minaccia a realizzare tale finalità va fatta avendo di mira un criterio di medialità che rispecchi le reazioni dell'uomo comune. (Nella specie, si è ritenuto che costituisce minaccia grave la semplice esibizione di un'arma da sparo, anche se scarica o addirittura sospettata di essere finta, salvo il caso dell'assenza di una minima parvenza di arma vera e di serietà del fatto). Sez. V, sent. n. 8264 del 23-07-1992 (cc. del 29-05-1992), Mascia (rv 191433). Cassazione Penale Minaccia con arma Il semplice uso o porto fuori della propria abitazione di un giocattolo riproducente un'arma sprovvisto di tappo rosso non è previsto dalla legge come reato. L'uso o porto fuori della propria abitazione di un tale giocattolo assume rilevanza penale soltanto se mediante esso si realizzi un diverso reato del quale l'uso o porto di un'arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante, come avviene quando il giocattolo riproducente un'arma, sprovvisto di tappo rosso, sia portato in aeromobile, in violazione della legge 23 dicembre 1974 n. 694, o quando sia usato nella commissione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, di reati di natura elettorale, nei delitti di rapina aggravata (art. 628, terzo comma, n. 1, prima ipotesi, cod. pen.), di violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale (art. 339 cod. pen.), di estorsione aggravata (art. 629 cod. pen., capoverso), di minaccia aggravata (art. 612 cod. pen., capoverso), o quando venga portato indosso nella commissione del reato di furto. Sez. U., sent. n. 3394 del 23-03-1992 (cc. del 06-03-1992), Ferlotti (rv 189520). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- violenza privata Il criterio distintivo tra il delitto di violenza privata e quello di minaccia non risiede nella materialità del fatto che può essere identico in ciascuna delle due fattispecie, bensì nell'elemento intenzionale. Ed infatti mentre per la sussistenza della minaccia è sufficiente che l'agente eserciti genericamente una azione intimidatoria - trattandosi di reato formale con evento di pericolo immanente nella stessa azione - la violenza privata, invece, presenta sotto il profilo soggettivo un "quid pluris", essendo la minaccia diretta a costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa, con evento di danno costituito dall'essersi l'altrui volontà estrinsecata in un comportamento coartante. (Nella fattispecie, in applicazione di tale principio, è stato ritenuto che la minaccia con pistola, estrinsecatasi con la frase che se la parte offesa avesse presentato denuncia alla Polizia per le lesioni subite sarebbe stata ammazzata, costituisce tentativo di violenza e non minaccia). Sez. V, sent. n. 2492 del 25-02-1991 (cc. del 31-01-1991), Napoli (rv 186479). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato Ai fini dell'accertamento della sussistenza del delitto di minaccia, l'indagine sul movente è meramente sussidiaria, nel senso che può consentire una più approfondita e completa valutazione degli elementi obiettivi soltanto nel caso che questi non siano sufficienti per esprimere un sicuro giudizio sulla sussistenza del reato nei suoi elementi costitutivi. Sez. I, sent. n. 9314 del 28-06-1990 (cc. del 05-04-1990), Monteleone (rv 184723). Cassazione Penale Minaccia grave In tema di minaccia, la gravità della medesima è legittimamente desunta dall'insieme delle circostanze concrete nelle quali la minaccia è stata commessa e dalle condizioni particolari in cui si trovano i soggetti del delitto. Sez. I, sent. n. 9314 del 28-06-1990 (cc. del 05-04-1990), Monteleone (rv 184724). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- violenza privata La differenza tra il delitto di minaccia e quello di violenza privata va individuata nel fatto che nella minaccia l'atto intimidatorio è fine a se stesso e per la sussistenza del reato è sufficiente che l'agente ponga in essere la condotta minatoria in senso generico, trattandosi di reato formale con evento di pericolo, immanente nella stessa condotta; viceversa nella violenza privata la minaccia (o la violenza fisica) funge da mezzo a fine e occorre che essa sia diretta a costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa, con evento non di pericolo ma di danno, rappresentato dal comportamento coartato del soggetto passivo, dipendente dall'atto di intimidazione (o di violenza) subito. Sez. V, sent. n. 9082 del 03-07-1989 (cc. del 02-03-1989), Magnolo (rv 181716). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- violenza privata Mentre nel delitto di minaccia si prescinde dal fine prefissosi dall'agente, tale fine, invece, viene in considerazione nel delitto di violenza privata, in cui l'uso della minaccia (come della violenza) è diretto a coartare la volontà della persona offesa; né rileva, in riferimento a tale reato, l'immediatezza del raggiungimento dello scopo. Sez. V, sent. n. 5400 del 13-04-1989 (cc. del 09-02-1989), Eutizi (rv 181021). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- violenza privata Il delitto di cui all'art. 610 cod. pen., il cui elemento soggettivo è il dolo specifico, si differenzia da quello di cui all'art. 612 cod. pen., punibile a titolo di dolo generico, proprio per il contenuto della minaccia e la sua strumentalizzazione; la minaccia, cioè, deve raggiungere un'intensità di contenuto da apparire idonea al fine propostosi dall'agente e deve essere usata per costringere il soggetto passivo a tenere il comportamento alternativamente richiesto nel primo comma di detto articolo. Ne consegue che risponde di violenza privata e non di minacce colui il quale minacci la vittima costringendola a non uscire di casa al fine sia di farla restare nell'abitazione che di tollerare le sue intemperanze. Sez. I, sent. n. 11525 del 12-11-1987 (cc. del 28-05-1987), Giardino (rv 176995). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 612 cod. pen. minaccia è ogni mezzo valevole a limitare la libertà psichica di alcuno ed è costituita, quindi, da una manifestazione esterna che, a fine intimidatorio, rappresenta in qualsiasi forma al soggetto passivo il pericolo di un male ingiusto, cioè "contra ius", che in un futuro più o meno prossimo possa essergli cagionato dal colpevole o da altri per lui nella persona o nel patrimonio. Sez. V, sent. n. 8275 del 12-08-1986 (cc. del 23-04-1986), Sorgon (rv 173578). Cassazione Penale Minaccia con arma La minaccia attuata con arma, per la realtà oggettiva dell'azione consumativa, è in ogni caso "ex se" produttiva dell'evento, cosiddetto "formale", dell'ipotesi grave del reato. Sez. V, sent. n. 5624 del 16-06-1986 (cc. del 30-01-1986), Gallo (rv 173138). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- danneggiamento Per la configurabilità dell'aggravante speciale del delitto di danneggiamento ex art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen., costituita dal fatto commesso con violenza o minaccia, non è necessario che queste ultime costituiscano un mezzo per vincere l'altrui resistenza, ma è sufficiente che siano contestuali al fatto produttivo del danneggiamento, nel senso che il danneggiamento deve essere stato compiuto quando è ancora in atto la condotta violenta o minacciosa tenuta dall'agente, anche se la stessa non sia finalizzata a rendere possibile l'esecuzione del danneggiamento mediante l'intimidazione esercitata nei confronti del soggetto passivo. (Nella fattispecie, questa Corte ha ritenuto che l'esplosione di alcuni colpi di fucile contro l'abitazione del soggetto passivo non realizza un'ipotesi di concorso formale eterogeneo di reati quali quelli previsti dagli artt. 612 e 635, secondo comma, n. 1, cod. pen., ma soltanto un concorso apparente di norme, in cui più disposizioni sembrano adattarsi ad uno stesso fatto, ma una soltanto è quella applicabile, dal momento che tutti gli elementi contenuti nella fattispecie dell'art. 612 cod. pen. sono contenuti in quella dell'art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen., la quale a sua volta contiene in più l'elemento specializzante rappresentato dalla condotta tipica del danneggiamento semplice). Sez. II, sent. n. 5560 del 13-06-1986 (cc. del 24-03-1986), Bellini (rv 173121). Cassazione Penale Minaccia grave In tema di minaccia, il secondo comma dell'art. 612 cod. pen. presume il danno grave quando concorrano le modalità stabilite nell'art. 339 cod. pen. (circostanze aggravanti), ma non esclude che la gravità possa scaturire anche da altri elementi ("se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati dall'art. 339"). Ne deriva che, se la fattispecie esula dall'art. 339 citato, la gravità deve desumersi dall'insieme delle circostanze concrete nelle quali la minaccia è commessa e dalle condizioni particolari in cui si trovano i soggetti del delitto. Sez. V, sent. n. 5617 del 10-06-1986 (cc. del 23-01-1986), Sisti (rv 173135). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Non ricorrono gli estremi del reato di minaccia, di cui all'art. 612 cod. pen., quando non vi sia una comminatoria di ingiusto danno e tale non può essere considerata la previsione o la prospettazione non completamente ricollegate ad un soggetto identificabile. (Fattispecie relativa ad esclusione del reato, poiché non poteva ritenersi che con la frase "se tale situazione politica continua, in Calciano scorrerà il sangue" l'imputato intendesse minacciare di morte il Sindaco). Sez. I, sent. n. 960 del 25-01-1986 (cc. del 17-10-1985), Onorato (rv 171669). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- oltraggio ad un pubblico ufficiale In tema di reato di oltraggio, ai fini della qualifica di pubblico ufficiale, deve considerarsi tale il conducente di un autobus in servizio urbano, privo del bigliettaio, in quanto questi non ha solo il compito di guidare l'autobus, ma anche di rappresentare l'azienda a bordo di esso, per cui come ha l'obbligo di pretendere dai viaggiatori muniti di tessera di abbonamento, che salgono dalla parte anteriore del veicolo, di esibire la tessera, così non può consentire che un viaggiatore viaggi abusivamente. Ne consegue che commette il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale nonché quello di minacce colui che, alla richiesta del conducente di un autobus sfornito di bigliettaio di pagare il biglietto, risponde con frasi scurrili e minacciose. Sez. VI, sent. n. 12457 del 24-12-1985 (cc. del 15-10-1985), Quintili (rv 171446). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 612 cod. pen., la minaccia, valutata con un criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, oggettive e soggettive, deve essere idonea a cagionare effetti intimidatori sul soggetto passivo, anche se il turbamento psichico non si verifichi in concreto. Si tratta, infatti, di reato di pericolo, che si consuma nel momento in cui l'azione intimidatoria sia portata a conoscenza del soggetto passivo. (Nella specie, è stata ritenuta la minaccia aggravata in considerazione del tempo di notte, della pluralità dei soggetti minaccianti, della presenza di una pistola che, per la sua sagoma, s'intravede facilmente anche nella penombra e che, anzi, ha maggiore efficacia intimidatrice). Sez. IV, sent. n. 8264 del 25-09-1985 (cc. del 02-09-1985), Giannini (rv 170482). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato Nel delitto di minaccia, il dolo, quale componente del fatto contestato, consiste nella cosciente volontà di minacciare ad altri un ingiusto danno ed è diretto a provocare la intimidazione del soggetto passivo, senza che sia necessario che in tale volontà sia compreso il proposito di tradurre in atto il male minacciato. Infatti, oggetto del delitto è unicamente l'azione intimidatrice. Sez. I, sent. n. 7382 del 23-07-1985 (cc. del 11-06-1985), Dessì (rv 170186). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Sussiste il reato di cui all'art. 612 cod. pen. anche se le minacce non sono rivolte direttamente al soggetto passivo, ma a persona a lui legata da relazioni di parentela, di amicizia e di lavoro, con la certezza che di esse egli venga a conoscenza. (Fattispecie relativa a ritenuta sussistenza del reato, ritenuta inaccoglibile la tesi difensiva fondata sul rilievo che, non essendo state percepite le frasi minacciose direttamente dalla persona offesa, bensì dalle sue impiegate e per via telefonica, sarebbe venuta meno ogni loro carica intimidatrice). Sez. V, sent. n. 6289 del 24-06-1985 (cc. del 16-04-1985), Pifferi (rv 169902). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Il reato di minaccia è formale di pericolo e, come tale, non richiede l'effettiva intimidazione del soggetto passivo, essendo sufficiente che il male minacciato sia tale, in relazione alle concrete circostanze di fatto, da incutere potenzialmente timore e, quindi, da incidere sulla sfera di libertà psichica del destinatario della minaccia. Sez. V, sent. n. 4575 del 10-05-1985 (cc. del 12-04-1985), Del Monaco (rv 169159). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- violenza privata I delitti di minaccia e di violenza privata differiscono non per la materialità del fatto che può essere identica in ambedue le fattispecie, bensì per l'elemento intenzionale che per la sussistenza del più grave reato di cui all'art. 610 cod. pen. deve contenere appunto un "quid pluris" e cioè la direzione della intimidazione a costringere taluno a fare, tollerare, omettere qualcosa. Sez. V, sent. n. 11247 del 19-12-1984 (cc. del 25-10-1984), Quaranta (rv 167159). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie La fattispecie di cui all'art. 612 cod. pen. è integrata anche quando, in assenza di parole intimidatorie o di gesti espliciti, sia adottato un comportamento univocamente idoneo ad ingenerare timore, sicché possa essere turbata o diminuita la libertà psichica del soggetto passivo. Sez. V, sent. n. 11256 del 19-12-1984 (cc. del 26-11-1984), Montedoro (rv 167163). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- violenza privata Sia nel delitto di violenza privata che in quello di minaccia la tutela penale tende a garantire la libertà psichica dell'individuo nella sua volontaria esplicazione. Per la sussistenza della minaccia è sufficiente che l'agente eserciti la sua azione intimidatoria in senso generico, trattandosi di reato formale con evento di pericolo, immanente nella stessa azione. La violenza privata presenta invece un "quid pluris", essendo la minaccia diretta a costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa, con evento di danno, costituito dall'essersi l'altrui volontà estrinsecata in un comportamento coartato. Sez. V, sent. n. 7649 del 27-09-1984 (cc. del 30-05-1984), Marchiando (rv 165796). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Le frasi intimidatrici espresse in forma condizionata non integrano gli estremi del reato di minaccia, quando siano dirette non già a restringere la libertà psichica del soggetto passivo, bensì a prevenirne un'azione illecita, rappresentandogli la reazione legittima determinata da un suo comportamento. (Nella specie, è stato ritenuto che la locuzione "prova a denunciarmi e vedrai che cosa ti succede" avesse carattere intimidatorio in relazione alla condotta complessiva dell'imputato, che in precedenza aveva percosso la parte offesa). Sez. V, sent. n. 7355 del 24-09-1984 (cc. del 23-05-1984), De Gasperi (rv 165667). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Per la configurabilità del reato di minaccia, la rilevanza intimidatoria di una frase non può essere valutata in relazione al periodo di tempo trascorso prima della denuncia, poiché vanno tenuti presenti i motivi per i quali il soggetto passivo preferì non rivolgersi immediatamente alla autorità. Sez. VI, sent. n. 2036 del 03-03-1984 (cc. del 16-12-1983), Presotto (rv 162975). Cassazione Penale Unica minaccia rivolta a più persone Nel reato di minaccia, quando con un'unica espressione verbale ci si riferisce ad una pluralità di persone, si pone in essere un comportamento offensivo plurimo, che equivale al rivolgere la stessa frase a ciascuna delle persone presenti. Sez. VI, sent. n. 2036 del 03-03-1984 (cc. del 13-12-1983), Presotto (rv 162977). Cassazione Penale Minaccia grave La gravità della minaccia, agli effetti dell'art. 612, comma secondo, cod. pen., deve essere riferimento all'entità del turbamento psichico causato al soggetto passivo dall'atto turbamento che si desume sia dalla gravità del male minacciato, sia dalle circostanze minaccia è fatta, oltreché dalle condizioni particolari in cui si trovano il soggetto attivo offesa. Sez. V, sent. n. 1105 del 07-02-1984 (cc. del 13-01-1984), De Zuani (rv 162530). Cassazione Penale Titolare del diritto di querela accertata con intimidatorio, nelle quali la e la persona Ai fini della titolarità del diritto di querela deve intendersi per "parte offesa" il soggetto che patisce la lesione dell'interesse penalmente protetto. Tale è la persona che subisce una diminuzione della propria libertà morale o psichica, per effetto della minaccia a lui diretta e concretante un fatto ingiusto nei confronti di un suo familiare, per l'idoneità di un'indiretta minaccia a turbarlo psichicamente. Sez. V, sent. n. 7339 del 02-09-1983 (cc. del 25-03-1983), Bonardi (rv 160143). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 612 cod. pen. non occorre che si sia verificato un effettivo turbamento o una diminuzione della libertà morale del soggetto passivo ma, trattandosi di reato di pericolo, è sufficiente che la condotta sia idonea a produrre tale risultato. Sez. V, sent. n. 150 del 22-03-1983 (ud. del 14-01-1983), Luongo (rv 158020). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- lesioni personali volontarie Il capoverso dell'art. 612 cod. pen. non considera le lesioni personali come elemento costitutivo o come circostanza aggravante del reato di minaccia grave. Non si può pertanto configurare un'ipotesi di reato complesso a norma dell'art. 84 cod. pen. Sez. V, sent. n. 512 del 24-01-1983 (cc. del 09-12-1982), Zoggia (rv 157039).