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1. Quali soggetti sono tenuti al pagamento del diritto annuale? Tutti i soggetti iscritti nel Registro Imprese sono soggetti al pagamento del diritto annuale. 2. Quando si paga il diritto annuale? Per le imprese già iscritte al primo di gennaio dell'anno di riferimento, il termine per il versamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 gg. successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40% (dovuta anche in caso di versamento con compensazione - art. 3 Circ. MAP n. 3587/c del 20 giugno 2005). 3. Se mi iscrivo durante l’anno quando devo pagare? Le nuove imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese nel corso dell’anno possono versare il diritto annuale in sede di nuova iscrizione, tramite cassa automatica oppure tramite F24 telematico entro 30 giorni dalla richiesta di iscrizione 4. Qual’è l’importo da pagare? L’importo da pagare è stabilito annualmente con Decreto prima della scadenza ed è fissato in misura diversa secondo l’iscrizione dell’impresa nel Registro Imprese. 5. Sarò informato sui termini e le modalità di pagamento? Si, la Camera di Commercio invia annualmente un’informativa all’indirizzo della sede dell’impresa contenente tutte le indicazioni per effettuare il pagamento del diritto annuale. 6. Come si paga? Il diritto annuale deve essere pagato con modello F24, debitamente compilato. 7. Se non pago nei termini, cosa succede? Entro un anno dalla scadenza l’impresa per regolarizzare la propria posizione può effettuare il ravvedimento operoso versando oltre l’importo dovuto anche sanzioni ed interessi. 8. Se sono scaduti i termini per il ravvedimento operoso posso comunque regolarizzare la mia posizione? Si, recandosi presso l’ufficio Tributi della Camera di Commercio. 9. Ho ricevuto una cartella esattoriale relativa al diritto annuale; come faccio a capire a quale anno si riferisce? Nella cartella esattoriale ci sono due sezioni che indicano più analiticamente le somme dovute e le relative motivazioni: il "Dettaglio degli addebiti" e i "Dati a uso degli uffici". In entrambe è riportato il numero REA dell'impresa iscritta a ruolo,. Nel "Dettaglio degli addebiti" è presente un riquadro con tre righe di descrizione in cui sono indicati l’anno e le motivazioni della sanzione (omesso, incompleto, omessa mora e tardato versamento). 10. Mi è arrivato un verbale di accertamento ed irrogazione di sanzione ai sensi del decreto ministeriale 27/01/2005, n, 54, che si riferisce ad una annualità in cui avevo cessato l’attività. A chi devo rivolgermi? All’Ufficio Tributi della Camera di Commercio di Isernia personalmente oppure tramite telefono (0865455216) o tramite mail ([email protected]). 11. Il diritto annuale è frazionabile? No, in nessun caso il diritto è frazionabile. Anche per un giorno di iscrizione il diritto va versato in misura intera. 12. Nel caso il contribuente sia deceduto, cosa succede? Il diritto annuale è dovuto dagli eredi solo per l’anno in cui è avvenuto il decesso. In caso di pagamenti di cartelle esattoriali o di atti di accertamento ed irrogazione di sanzione gli eredi possono richiedere di non pagare le sanzioni con una semplice richiesta da presentare all’ufficio. E’ necessario però che la cancellazione al Registro Imprese sia stata presentata e l’impresa cancellata per decesso del titolare. 13. Ho una società in liquidazione; devo pagare il diritto annuale? Fino a quando? Le società in liquidazione sono soggette al pagamento del diritto annuale fino a che la stessa non viene cancellata dal Registro Imprese. 14. Se il termine per il pagamento delle imposte viene differito, si sposta in avanti anche quello per il pagamento del diritto annuale? Si, sempre, la scadenza del diritto annuale coincide con quello del pagamento delle imposte. 15. Come faccio a sapere se sono in regola con il pagamento del diritto annuale? Basta mettersi in contatto con l’ufficio Tributi della CCIAA di Isernia per avere tutte le informazioni. 16. La mia società approva il bilancio in corso d’anno. Qual è la scadenza del diritto annuale? Il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Il termine indicato è quello per il versamento senza 0,40%. In tutti i casi è possibile, nei 30 giorni successivi, versare con maggiorazione 0,40%. 17. Ho trasferito la sede della mia azienda in corso d’anno. A quale Camera di Commercio devo pagare? La camera competente è quella in cui l’impresa era iscritta al 1 gennaio (esempio: se l’impresa si trasferisce a marzo da Isernia a Roma., il versamento va effettuato a favore della camera di Isernia perché al 1 gennaio era iscritta nel Registro Imprese di detta camera). 18. Ho sbagliato la compilazione del modello F24 (anno, codice provincia, codice tributo). Cosa devo fare? E’ opportuno contattare l’Ufficio Tributi e verificare i dati che risultano nel sistema informatico. Successivamente potrà bastare una semplice comunicazione per correggere i dati in caso di errore di anno e codice tributo. Se invece l’errore è sul codice provincia sarà necessario concordare con l’Ufficio i successivi adempimenti. 19. Ho versato due volte l’importo del diritto annuale. Come posso recuperare quanto versato in eccesso? E’ possibile compensare la somma versata in eccesso con il diritto annuale dell’anno successivo. In caso di chiusura dell’impresa può essere richiesto il rimborso della somma entro 24 mesi dal versamento. 20. L’importo del diritto annuale è compensabile con crediti tributari? E gli interessi e le sanzioni? L’importo del diritto annuale può essere compensato con crediti tributari, mentre gli interessi e sanzioni devono essere versati perché la normativa non permette di compensare questi importi.