come dimostrare la perdita di possesso di un`imbarcazione
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come dimostrare la perdita di possesso di un`imbarcazione
La voce del diportista COME DIMOSTRARE LA PERDITA DI POSSESSO DI UN’IMBARCAZIONE I l Codice della nautica da diporto nel 2005 ha introdotto per le unità da diporto immatricolate un istituto già noto da tempo nel settore auto: la perdita di possesso. Fino al 2005, il proprietario di un’imbarcazione da diporto oggetto di furto non poteva cancellarla dal registro di iscrizione e neanche informare, tramite annotazione sui registri navali, chiunque ne avesse interesse (Fisco compreso) che l’unità non era più in suo possesso. Con detto istituto si è colmata questa lacuna, prevedendo l’annotazione sui registri navali della perdita di possesso, a richiesta del proprietario e previa presentazione della denuncia di furto nonché restituzione della licenza di navigazione. In passato, per cancellare dai registri una barca oggetto di furto, si ricorreva ad una complessa procedura, cioè la cosiddetta cancellazione 50 luglio-agosto 2015 per perdita presunta, ovvero si ricorreva ad una finzione, perché la perdita presunta (istituto del diritto della navigazione) ha come presupposto il perimento presunto di una nave di cui non si hanno più notizie da molto tempo. In caso di riacquisto del possesso dell’imbarcazione per avvenuto ritrovamento, il proprietario richiederà all’ufficio di iscrizione l’annotazione del rientro in possesso, su semplice presentazione del verbale di restituzione dell’unità redatto da pubblica autorità. Ovviamente, dal momento in cui si annota l’avvenuta perdita di possesso non è più dovuta la tassa di possesso, vale a dire la ex tassa di stazionamento, perché decade il presupposto stesso di tale tributo. Il Codice della nautica, però, limitava questo istituto alla sola ipotesi di furto, con ciò esclu- dendo ipotesi analoghe, come l’appropriazione indebita e la rapina. Infatti, nel 2014 è dovuta intervenire la Direzione generale per il trasporto marittimo con il Comando generale delle Capitanerie di porto, emanando una circolare in materia. La Direzione generale ha stabilito che, nonostante la norma parli espressamente solo di furto, l’annotazione della perdita di possesso persegue finalità legate alla conoscenza pubblica delle vicende legate al bene e tra queste vicende rientrano a pieno titolo tutte le ipotesi di spossessamento del bene (come l’appropriazione indebita e la rapina), ovviamente adeguatamente comprovate dai documenti del caso (denuncia, querela etc.). Pertanto, anche in detti casi il proprietario potrà fare ricorso all’utile procedura per l’annotazione della perdita di possesso. Aniello Raiola