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come dimostrare la perdita di possesso di un`imbarcazione

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come dimostrare la perdita di possesso di un`imbarcazione
La voce del diportista
COME DIMOSTRARE
LA PERDITA DI POSSESSO
DI UN’IMBARCAZIONE
I
l Codice della nautica da diporto nel 2005 ha introdotto per le unità da diporto
immatricolate un istituto già
noto da tempo nel settore auto:
la perdita di possesso.
Fino al 2005, il proprietario di
un’imbarcazione da diporto oggetto di furto non poteva cancellarla dal registro di iscrizione
e neanche informare, tramite
annotazione sui registri navali,
chiunque ne avesse interesse
(Fisco compreso) che l’unità
non era più in suo possesso.
Con detto istituto si è colmata
questa lacuna, prevedendo l’annotazione sui registri navali della perdita di possesso, a richiesta
del proprietario e previa presentazione della denuncia di furto
nonché restituzione della licenza di navigazione. In passato,
per cancellare dai registri una
barca oggetto di furto, si ricorreva ad una complessa procedura,
cioè la cosiddetta cancellazione
50
luglio-agosto 2015
per perdita presunta, ovvero si
ricorreva ad una finzione, perché la perdita presunta (istituto
del diritto della navigazione) ha
come presupposto il perimento
presunto di una nave di cui non
si hanno più notizie da molto
tempo.
In caso di riacquisto del possesso dell’imbarcazione per avvenuto ritrovamento, il proprietario richiederà all’ufficio di iscrizione l’annotazione del rientro
in possesso, su semplice presentazione del verbale di restituzione dell’unità redatto da pubblica autorità.
Ovviamente, dal momento in
cui si annota l’avvenuta perdita
di possesso non è più dovuta la
tassa di possesso, vale a dire la
ex tassa di stazionamento, perché decade il presupposto stesso
di tale tributo.
Il Codice della nautica, però, limitava questo istituto alla sola
ipotesi di furto, con ciò esclu-
dendo ipotesi analoghe, come
l’appropriazione indebita e la
rapina. Infatti, nel 2014 è dovuta intervenire la Direzione generale per il trasporto marittimo
con il Comando generale delle
Capitanerie di porto, emanando
una circolare in materia.
La Direzione generale ha stabilito che, nonostante la norma
parli espressamente solo di furto, l’annotazione della perdita
di possesso persegue finalità legate alla conoscenza pubblica
delle vicende legate al bene e tra
queste vicende rientrano a pieno titolo tutte le ipotesi di spossessamento del bene (come l’appropriazione indebita e la rapina), ovviamente adeguatamente
comprovate dai documenti del
caso (denuncia, querela etc.).
Pertanto, anche in detti casi il
proprietario potrà fare ricorso
all’utile procedura per l’annotazione della perdita di possesso.
Aniello Raiola
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