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- Provincia di Asti
LE ARMI NELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE E L'ATTIVITA'
VENATORIA
ANNO 2006
ARGOMENTI :
•
LEGISLAZIONE GIURISPRUDENZA E DOTTRINA
•
L'ATTIVITA' VENATORIA E L'USO DI ARMI
La definizione di armi si ricava dal combinato disposto degli art. 585 c.p.,
richiamato dall'art. 704 c.p., 30 T.U.L.P.S. e 45 del relativo regolamento,
secondo cui per armi si intendono le armi proprie ovvero quelle da sparo e
tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona.
L' art. 45 del regolamento del Testo Unico contiene poi la definizione
specifica della armi proprie diverse da quelle da sparo, indicandole come
gli strumenti da punta e da taglio la cui destinazione naturale è l'offesa alla
persona, come pugnali, stiletti e simili.
Quindi, all'interno della categoria delle armi va tenuta presente la
distinzione fra le armi da sparo e armi che, pur non essendo da sparo, sono
comunque realizzate appositamente per arrecare offesa alla persona e
dunque hanno insita tale destinazione naturale.
Dalle anni proprie si differenziano poi le armi c.d. improprie, la cui
elencazione, ancorché non tassativa; è contenuta nell'art. 4 comma 2 L.
n.110/1975. Sono questi gli oggetti che, pur avendo una diversa, specifica
destinazione (come strumenti da lavoro, o di uso domestico, agricolo,
scientifico, industriale), possono tuttavia occasionalmente servire, per
caratteristiche strutturali, o in riferimento a determinate circostanze di
tempo e di luogo, all'offesa alla persona. Ne consegue che è vietato il porto
di tali anni improprie fuori dalla propria abitazione, senza giustificato
motivo, ovvero senza la sussistenza di valide ragioni inerenti alla diversa
specificadestinazione.
Il comma 1 dello stesso art. 4 L. n. 110/1975 si riferisce invece con tutta
evidenza alle armi proprie, da sparo e non da sparo, quali le mazze ferrate,
i bastoni ferrati, gli sfollagente e le noccoliere, secondo la nozione data dai
richiamati art. 585 c.p., 30 T.UL.P.S., sancendo il divieto assoluto di porto
fuori dall'abitazione o nelle appartenenze senza 1' autorizzazione prescritta
dal terzo comma dell'art. 42 T.U. L.P.S.
Sulla scorta di tale distinzione normativa fra armi proprie ed improprie, al
fine della configurabilità del reato contestato occorre stabilire se le armi
sequestrate all'indagato presentino una intrinseca potenzialità offensiva,
tali da ritenere che esse siano strutturalmente e funzionalmente destinate
all'offesa, ovvero appositamente realizzate per tale finalità.
Definizione di Arma- definizione di Arma Impropria - definizione di
porto abusivo di Arma Impropria:
La regola delle "quattro dita di lunghezza delle lama" non è riportata su
nessun articolo ufficiale della Legge n.110 del 1975 che, con l'integrazione
della Legge n.21 del 1990, disciplina la materia delle armi in Italia. In
pratica qualsiasi oggetto atto ad offendere di cui il porto da parte nostra
non sia giustificato, è reato. Per esempio, non c'è bisogno di finire nei guai
se giriamo con addosso un coltello da combattimento a doppio filo, basta
avere con noi un bel cacciavite e non essere in grado di giustificarne la
presenza in tasca. Per la Legge siamo quasi nella stessa gravità di
situazione. In teoria, se non svolgiamo un lavoro particolare che ci impone
di attrezzarci con determinati strumenti (quali coltelli, roncole, catene
varie, cacciaviti ecc...ecc...) e non siamo in orario di lavoro e non stiamo per
utilizzare per il nostro lavoro tali strumenti, noi semplici cittadini non
possiamo portarci addosso nemmeno un paio di forbici da asilo con punte
arrotondate. Per "motivi di sopravvivenza urbana" sono tollerati i coltelli
multiuso a lama e strumenti ritraibili nel manico, quali i coltelli
dell'Esercito Svizzero. Se invece vogliamo trovarci nei guai in meno di un
minuto dobbiamo, durante un malaugurato controllo della polizia farci
trovare addosso:
Armi da fuoco senza il necessario porto d'armi adatto/ Coltelli a lama
fissa con doppio filo/singolo filo/ Coltelli a serramanico con scatto a molla
(l'automatismo sembra essere una pesantissima aggravante per la Legge
Italiana)/ Coltelli a serramanico in genere/ Pugni di ferro /noccoliere/
Bastoni animati/ Bastoni con punta in acciaio/ Mazze ferrate (!!!)/ Catene
in metallo
La legge n.157 del 11/2/1992 esplicitamente cita <<il titolare della licenza
di porto di fucile è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre le
armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze
venatorie>>. Per tutti gli altri casi la legge è da interpretare. Dal punto di
vista della collezione, che tra l'altro non ci interessa per i nostri scopi, la
vendita dei coltelli di qualsiasi natura è libera e ne possiamo tenere in casa
finché ne vogliamo. La denuncia alla Questura è facoltativa da città a città.
Per esempio a Parma non è necessario denunciare i coltelli che si
detengono entro le mura casalinghe. In ogni caso è una bella cosa
informarsi presso la propria Questura in merito.
Il concetto di Arma: "Si definiscono armi tutti quegli strumenti la cui
destinazione naturale è l'offesa alla persona. Esse possono essere da sparo
o da taglio."
Qui la definizione è piuttosto chiara e non ha bisogno di commenti
particolari se non che la Legge Italiana si limita a riconoscere come armi
solo quelle da fuoco e le lame. Tutto il resto, tipo mazze ferrate, noccoliere,
bastoni in genere, sono armi improprie.
Il Concetto di arma impropria :"Si definiscono armi improprie tutti quegli
strumenti atti ad offendere il cui porto è vietato in maniera assoluta (ad es.
mazze ferrate) ovvero senza giustificato motivo (coltelli da lavoro,
catene...)"
Porto
abusivo
di
arma
(impropria):"Chiunque,
senza
la
licenza
dell'Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un'arma fuori della
propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l'arresto da
tre a diciotto mesi. Soggiace l'arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori
della propria abitazione o delle sue appartenenze, porta un'arma per cui
non è ammessa licenza. Se alcuno dei fatti previsti dalle disposizioni
precedenti, è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone,
o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate."
In questa legge intervengono molti fattori tecnici che è interessante
esaminare. Questo reato, definito comune, interviene anche un elemento
psicologico del dolo generico, ossia la volontà di portare armi in luogo
pubblico/aperto senza la necessaria licenza. Per licenza s'intende il
permesso in regola rilasciato dalla competente Autorità che ci autorizza a
portare (con le dovute limitazioni del caso) armi con noi dopo i necessari
accertamenti psicofisici. Il concetto si abitazione è sì la nostra casa, ma
anche una dimora temporanea (camera d'albergo), le appartenenze sono le
zone riconosciute come della propria abitazione, quale il giardino e il
garage, ma sono esclusi i possedimenti mobili di essa, quali automobile,
roulotte, tenda da campeggio... E' da notare, stando a questa legge, che è
più grave portare con sè armi quali pugni di ferro, mazze ferrate ecc...ecc...
che sono armi improprie non regolate da nessuna licenza di porto,
piuttosto che una pistola senza licenza. Per i coltelli, riconosciuti come armi
quelli a lama fissa e con singolo/doppio filo, la peggior aggravante è il
modello a scatto, in quanto considerato anche questo arma impropria.
Definizione e classificazione
Questo spazio propone un vademecumin tema di porto, detenzione,
manutenzione e custodia delle armi.
Delle armi può essere data una definizione tecnica ovvero una giuridica.
Sotto il profilo strettamente tecnico, per arma deve intendersi qualunque
strumento atto ad offendere, per sua destinazione naturale (armi proprie) o
per le modalità di impiego (armi improprie). Le "armi proprie" sono quelle
da fuoco (pistola, fucile, etc.), da getto (lancia, arco, etc.), da taglio o da
punta (spada, pugnale, etc.), batteriologiche o chimiche (in ragione degli
aggressivi in esse contenuti), i congegni esplodenti, dirompenti o
incendiari (bombe a mano, bombe incendiarie, etc.). Nella categoria delle
"armi improprie", invece, rientrano le mazze, i tubi, le catene, i bulloni, le
sfere metalliche, etc.
La definizione giuridica, invece, è quella che si desume dal combinato
disposto delle norme del Cod. Pen. (artt. 585 e 704) e del t.u.l.p.s. (Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) (art.30), della legislazione vigente
in materia ed in particolare della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Sotto questo aspetto è possibile operare la seguente distinzione:ai sensi
dell'art. 585 del c.p., agli effetti della Legge penale, per armi si intendono:
quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa della
persona;tutti gli strumenti atti ad offendere dei quali è dalla legge vietato il
porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo;le materie
esplodenti ed i gas asfissianti o accecanti, in quanto espressamente
assimilati.
Agli effetti delle contravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti
contro la vita e l'incolumità individuale (artt. 695-703 c.p.), ai sensi dell'art.
704 del c.p., per armi si intendono:quelle indicate nel n.1 cpv. dell'art. 585
c.p.;le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie
esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.
Ai sensi dell'art. 30 del t.u.l.p.s. per armi si intendono:
le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione
naturale è l'offesa della persona;le bombe, qualsiasi macchina o involucro
contenente materie esplodenti ovvero gas asfissianti o accecanti.
Varie sono le classificazioni sui diversi tipi di arma.
Ai sensi dell'art. 1, 1° comma della legge 110/75, "sono da guerra le armi di
ogni specie che per la loro spiccata potenzialità d'offesa sono o possono
essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per
l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli
aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le
bottiglie e gli involucri esplosivi o incendiari".
"Sono invece armi tipo guerra quelle che pur non rientrando tra le armi da
guerra possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o
sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a
raffica o presentano delle caratteristiche balistiche o di impiego comuni con
le armi da guerra" (art. 1, 2° comma, legge 110/75).
Rientrano tra le armi comuni da sparo ai sensi dell'art. 2, 1° comma della
legge 110/75:"i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima
liscia; i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con
azione manuale; i fucili con due o tre canne miste, ad anima liscia o rigata,
a caricamento successivo con azione manuale; i fucili, le carabine ed i
moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il
funzionamento automatico; i fucili e le carabine che impiegano munizioni a
percussione anulare, purché non a funzionamento automatico; le rivoltelle
a rotazione; le pistole a funzionamento semiautomatico; le repliche di armi
antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890;sono altresì armi comuni
da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione
del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per
l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di
fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle
militari. Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate
"da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria
compressa sia lunghe sia corte e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti
di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la
Commissione consultiva di cui all'art. 6, comma 1 della legge 110/75
escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare
offesa alla persona".
Si considerano armi per uso sportivo (legge 25 marzo 1986, n. 85):quelle
riconosciute dal Ministero dell'Interno, su conforme parere della
Commissione consultiva centrale delle armi; quelle, sia lunghe sia corte
che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano
esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive (art. 2)".
A norma dell'art. 4, comma 1 della legge 110/75 sono definite armi comuni
non da sparo:le armi bianche: strumenti da punta o da taglio (pugnali,
baionette, coltelli, spade); gli strumenti per i quali sussiste un divieto
assoluto di porto (mazze ferrate, bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere);
bastoni animati".
La definizione di armi giocattolo si desume dal contenuto dell'art. 5,
comma 1 della legge 110/75, così come modificato dalla legge 21 febbraio
1990 n. 36 e dai divieti posti da tale norma che possono essere così
sintetizzati: "i giocattoli riproducenti armi non possono essere fabbricati
con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la
trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano
l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa
della persona. Devono inoltre avere l'estremità della canna totalmente
occlusa da un visibile tappo rosso incorporato".
Un'altra distinzione è quella tra armi antiche, artistiche e rare:
antiche (art. 2 lett. b, comma 1 della legge 110/75 ed art. 10, comma 1 della
stessa legge) sono quelle ad avancarica e quelle fabbricate prima del 1890;
artistiche quelle che posseggono un particolare pregio estetico per la loro
fattura originale, o che provengono da artefici particolarmente noti; armi
rare sono quelle armi classificabili come pezzi unici o reperibili in pochi
esemplari (art. 6, d.m. 14 aprile 1982); armi storiche sono quelle legate ad
un'epoca determinata, a personaggi o ad eventi di rilevanza storicoculturale (art. 6, d.m. 14 aprile 1982).
Armi da fuoco sono armi che sfruttano l'energia di una carica di esplosivo
per compiere la loro azione distruttiva. Si possono suddividere in due
grandi categorie: le bombe, in cui la carica esplosiva compie direttamente
l'opera distruttrice, e le armi a proiettile che usano invece la sua forza per
lanciare un proiettile contro il bersaglio. Sono dette "da fuoco" perché,
anticamente, era necessario dare fuoco ad una miccia per far detonare la
carica esplosiva e far sparare l'arma.
Art 13 legge 157 /92 : quali sono i mezzi consentiti per l'esercizio
dell'attività venatoria? Sono fucile arco e falco
Le principali leggi di riferimento - Elenco:
Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza".
Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 "Regolamento per l'esecuzione del T.U.
18 giugno 1931 n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza".
Artt. 585, 695, 696, 698, 699, 704 c.p.;
Legge 4 marzo 1958 n. 100 "Uso delle rami da parte dei militari e degli
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio alla frontiera e in zona di
vigilanza".
Legge n. 110/1975 "Norme integrative della disciplina vigente per il
controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi".
D.M. 9 agosto 1977 "Modalità per la temporanea esportazione di armi
antiche, artistiche, rare o comunque aventi importanza storica ai fini di
mostre e scambi culturali".
D.M. 16 agosto 1977 "Modalità per l'iscrizione nel catalogo nazionale delle
armi comuni da sparo e per il rifiuto di iscrizione".
D.M. 14 aprile 1982 "Regolamento per la disciplina delle armi antiche,
artistiche o rare di importanza storica".
Legge 25 marzo 1986 n. 85 "Norme in materia di armi per uso sportivo".
Legge 21 febbraio 1990 n. 36 "Nuove norme sulla detenzione delle armi,
delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati".
D.M. 30 ottobre 1996 n. 635 "Regolamento di esecuzione del D.Lgs. 30
dicembre 1992 n. 527 recante norme di attuazione della direttiva
91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione delle
armi".
D.M. 30 giugno 1978 "Pubblicazione del catalogo nazionale delle armi
comuni da sparo".
Legge 16 luglio 1982, n. 452 "Modifica della Legge 18 aprile 1975, n. 110".
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 527 " Attuazione della Direttiva n. 91/477/CEE
relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi".
D.M. 5 febbraio 1993 "Integrazione del D.M. 4 dicembre 1991 concernente
la determinazione dei requisiti psicofisici per il rilascio del porto d'armi".
Legge 6 dicembre 1993, n. 509 "Norme per il controllo sulle munizioni
commerciali per uso civile".
D.M. 24 marzo 1994 n. 371 "Regolamento d'attuazione dell'art.7, commi 2 e
3 della Legge 21 febbraio 1990 n. 36, concernente l'individuazione delle
categorie di persone che a causa della esposizione a rischio dipendente
dall'attività svolta nell'ambito della Amministrazioni della Giustizia o della
Difesa o nell'esercizio di compiti di Pubblica Sicurezza, sono esonerate
dall'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa prevista
per il rilascio della licenza di porto d'armi".
D.M. 14 settembre 1994 "Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il
rinnovo della autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto
d'armi per difesa personale".
Circolare Ministero dell'Interno 16 dicembre 1995, n. 559/C22590.10179(17)
1-582-E-95 "Regime giuridico della balestra (Legge 18 aprile 1975, n. 110;
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 6 maggio 1940, n. 635)".
Decreto 9 agosto 2001, n. 362 "Regolamento armi ad aria compressa ed
avancarica".
MINISTERO DELL’INTERNO - CIRCOLARE 14 febbraio 1998.
Trasporto di armi comuni da sparo - Sono pervenuti a questo Ministero
quesiti in merito al trasporto delle armi comuni da sparo. E stato chiesto, in
particolare, se al titolare della licenza di porto di fucile per tiro a volo sia
consentito trasportare armi comuni da sparo diverse da quelle utilizzate
per detta attività sportiva. Premesso che il trasporto di un'arma ne
concretizza il trasferimento da un luogo ad un altro «come oggetto inerte e
non suscettibile d'uso», in assenza quindi della pronta disponibilità che
caratterizza il porto, al fine di definire un indirizzo univoco su di un
argomento che riveste interesse generale, si forniscono i seguenti
chiarimenti.
I titolari di licenza di porto d'armi di cui all'art. 42 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza (porto di arma corta per difesa personale, porto
di bastone animato e porto d'armi lunghe da fuoco, ivi comprese quelle a
canna rigata) possono:
portare il tipo o i tipi d'armi indicati nell'autorizzazione;
trasportare e acquistare tutte le armi comuni da sparo.
Si rammenta che i titolari di porto di Pistola o rivoltella per difesa
personale sono legittimati al porto anche contemporaneo delle armi corte
detenute in forza della sola denuncia, sino al numero massimo (tre)
previsto dal sesto comma dell'art. 10 della legge n. 110/ 1975, così come
modificato dall'art. 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36.
I titolari di licenza di porto d'armi lunghe da fuoco con canna ad anima
liscia di cui alla legge n. 323/1969 (tiro a volo) possono:
portare il tipo d'arma oggetto dell'autorizzazione;trasportare e acquistare
tutte le armi comuni da sparo.
I titolari di licenza di trasporto delle armi di cui all'art. 3 della legge 25
marzo 1986, n. 85 (armi per uso sportivo) possono trasportare
esclusivamente le armi da sparo lunghe e corte classificate sportive ed
inserite nell'apposito elenco annesso al catalogo nazionale delle armi
comuni da sparo.
I titolari della carta di riconoscimento di cui all'art. 76 del regolamento di
esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (c.d. carta verde)
possono, percorrendo l'itinerario più breve, trasportare dal luogo di
detenzione alla sezione (o sezioni) del tiro a segno nazionale cui sono
iscritti tutte le armi comuni da sparo utilizzabili nella o nelle sezioni di
appartenenza.
I titolari della licenza di collezione di cui al terzo comma dell'art. 32 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza possono trasportare,
acquistare e vendere le armi di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 14
aprile 1982 (antiche, artistiche o rare d'importanza storica)
I titolari di N.O. all'acquisto ex art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza possono trasportare dall'armeria al luogo di detenzione l'arma o
le armi comuni oggetto del N.O., o, nel caso di cessione tra privati,
trasportare le stesse tra i rispettivi luoghi di detenzione. Di ciò i signori
questori faranno apposita menzione nel N.O. che consegneranno al
richiedente in duplice copia, una delle quali destinata ad accompagnare le
armi durante il trasporto.
I titolari di Carta europea d'arma da fuoco residenti in altro Stato della CE
possono:
1) qualora interessati all'esercizio dell'attività venatoria in Italia ed
autorizzati al medesimo esercizio nel paese di provenienza:
introdurre trasferire trasportare sul territorio nazionale e riesportare
(«ritrasferire») entro un anno le armi lunghe da fuoco, iscritte nella Carta,
considerate mezzi di caccia a mente dell'art. 13 della legge n. 157/1992, nel
numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce per dette);
portare, nei periodi e nei luoghi in cui la caccia e permessa sul territorio
nazionale, le armi suddette - osservato il disposto dell'art. 12/8' della legge
n. 157/1992 (polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi) e
12/12' (tesserino rilasciato dalla Regione prescelta per l'esercizio
dell'attività venatoria) - e gli strumenti di cui al sesto comma dell'art. 16
della legge citata (utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie);
2) qualora interessati all'esercizio di attività sportiva:
trasferire, trasportare sul territorio nazionale e ritrasferire entro un anno le
armi da sparo lunghe e corte, iscritte nella Carta, classificate sportive ed
inserite nell'apposito elenco annesso al Catalogo nazionale delle armi
comuni da sparo, nel numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce
per dette), osservato il disposto dell'art. 4 del decreto ministeriale 5 giugno
1978 (dichiarazione rilasciata dall'Unione italiana tiro a segno o della
federazione italiana tiro a volo in merito alle gare, alle armi ed alle
munizioni prescritte), così come modificato dal decreto ministeriale n.
635/1996, art. 6, punto 1, lettera b;portare le armi suddette esclusivamente
nell'ambito dell'attività sportiva, osservato il disposto dell'art. 4 del decreto
ministeriale 5 giugno 1978 e citata modificazione;
3) qualora interessati al porto o al trasporto per motivi diversi da quelli
sopra indicati:
trasferire, trasportare nel territorio nazionale e ritrasferire entro un anno le
armi comuni da fuoco lunghe e corte nel numero massimo consentito (sei
armi duecento cartucce a palla per armi corte e millecinquecento cartucce
da caccia), osservato il disposto di cui all'art. 5 del decreto legge 30
dicembre 1992, n. 52', (concessione dell'accordo preventivo da parte del
questore e trascrizione sulla Carta degli estremi dell'autorizzazione emessa
dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza);
portare le armi consentite, ottenuta l'autorizzazione del capo della polizia
di cui sopra, in esito alle indicazioni fornite dal richiedente ai sensi del
decreto ministeriale 30 ottobre 1996, n. 635 (contenuto della domanda e
requisiti).
I titolari dell'autorizzazione all'importazione temporanea di armi comuni
da sparo e relative munizioni per l'esercizio dell'attività venatoria o
sportiva, a sensi del decreto ministeriale 5 giugno 1978, possono:
importare, trasportare e riesportare entro novanta giorni armi lunghe da
fuoco, considerate mezzi di caccia a mente dell'art. 13 della legge n.
157/1992, nel numero massimo consentito (due armi e duecento cartucce
per dette) dal confine al luogo o ai luoghi intendono svolgere l'attività
venatoria;
importare, trasportare e riesportare entro novanta giorni armi da sparo
lunghe e corte classificate sportive ed inserite nell'apposito elenco annesso
al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo nel numero massimo
consentito (tre armi e mille cartucce per dette);
portare l'arma o le armi suddette esclusivamente nell'ambito dell'attività
sportiva o nei periodi e nei luoghi in cui la caccia è permessa sul territorio
nazionale.
Al di fuori dei casi anzi elencati, il trasporto deve essere effettuato previo
avviso al questore, a mente del secondo comma dell'art. 34 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, osservate le modalità di cui all'art. 18
della legge n. 110/1975 e le condizioni eventualmente imposte ex art. 53
dei regolamento al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Qualunque sia il titolo abilitativo il numero di armi comuni trasportabili
per singola movimentazione non può essere superiore a 6 (sei).
Cacciare all'estero
La Carta Europea d'arma da fuoco (C.E.A.F) è stata
istituita per facilitare la libera circolazione dei cacciatori e tiratori sportivi
all'interno della UE.
Ha validità massima di cinque anni. Questo periodo di validità è
prorogabile. Qualora figurino sulla carta solo le armi da fuoco della
categoria "d", la validità massima è di dieci anni.
E' un documento personale rilasciato dalle Autorità di Polizia degli Stati
membri a chi lo richiede, al fine di detenere e utilizzare legittimamente le
armi da fuoco sportive, su cui figurano quelle detenute e utilizzate dal
titolare della carta. Tale carta, in caso di viaggio attraverso i Paesi UE, deve
essere sempre in possesso di chi utilizza l'arma. Eventuali cambiamenti di
detenzione o delle caratteristiche delle armi, ad esempio la perdita o il
furto delle stesse, sono annotati sulla carta.
Gli Stati membri permettono l'acquisizione e la detenzione di armi da
fuoco della categoria "b" soltanto a persone che abbiano un valido motivo e
che abbiano raggiunto l'età di 18 anni, salvo deroga per la pratica della
caccia e del tiro sportivo, e che non possano costituire un pericolo per se
stesse, per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza.
I cacciatori, per le categorie "c" e "d", e i tiratori sportivi, per le categorie "b"
"c" e "d" delle armi da fuoco, possono detenere senza autorizzazione
preventiva una o più di tali armi durante un viaggio effettuato attraverso
due o più Stati membri per praticare la loro attività, purchè siano in
possesso della Carta Europea d'arma da fuoco su cui figura l'indicazione di
detta o dette armi e purché siano in grado di dimostrare le ragioni del
viaggio, in particolare presentando un invito.
Licenza di porto di fucile per uso di caccia :E' una licenza che autorizza al
porto di fucile per uso di caccia nei periodi di apertura della stagione
venatoria. La licenza ha validità di 6 anni ed ha efficacia con il pagamento
annuale della tassa di concessioni governative.
La richiesta, in bollo, indirizzata al Questore, va presentata al
Commissariato di zona, se presente, oppure in Questura oppure, in
assenza,
alla
stazione
dei
Carabinieri
competente
per
territorio,
compilando l'apposito modulo disponibile anche presso gli stessi Uffici.
Alla richiesta si deve allegare:
un'ulteriore marca da bollo da euro 14,62, che sarà applicata sulla licenza;
la certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di
residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie
militari e della Polizia di Stato; una dichiarazione sostitutiva di
certificazione attestante l'abilitazione all'attività venatoria; la ricevuta di
pagamento della tassa di concessioni governative di Euro 168,00 più
un'addizionale di Euro 5.16 (come previsto dall'art.24 della legge nr. 157
dell'11 febbraio 1992); la ricevuta di pagamento della tassa di concessione
regionale, fissata ogni anno dalle singole regioni; la ricevuta di versamento
di Euro 1,94 per il costo del libretto valido 6 anni, da pagarsi per il primo
rilascio e alla scadenza dei sei anni, richiedendo all'Ufficio territoriale
competente gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria
Provinciale dello Stato; due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e
a mezzo busto; la documentazione o autocertificazione relativa al servizio
prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia o certificato di idoneità
al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale;
una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti:
di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge; le generalità
delle persone conviventi; di non essere stato riconosciuto obiettore di
coscienza ai sensi della legge 8 luglio 1998 nr. 230.
Al posto delle dichiarazioni sostitutive può essere prodotta la relativa
documentazione rilasciata dagli organi competenti.
Alla presentazione della richiesta, all'interessato è rilasciata ricevuta. La
richiesta può essere inoltrata anche per posta, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento e in questo caso la ricevuta è costituita dall'avviso
stesso, o per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta
consegna.
Armi da fuoco consentite per esercizio attività venatoria: L'attività
venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a
due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non
più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con
canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione
semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto
di altezza non inferiore a millimetri 40.
E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui
una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad
anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco
e del falco.
I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore
e non lasciati sul luogo di caccia.
Nella zona faunistica delle Alpi è
vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione
semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non
contenere più di un colpo.
Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per
l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
Il
titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato,
per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da
punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
Durante la caccia si deve avere con sé la denuncia delle armi ? Nessuna
norma obbliga ad avere con sé la denuncia ma è logico che il documento
serve a giustificare un'azione in corso di svolgimento consentita solo a chi è
in grado di dimostrare di essere autorizzato.
La limitazione dei colpi vale anche per i fucili a canna rigata?
La
questione è controversa la Corte di cassazione ha affermato che la
limitazione vale solo per i fucili a canna liscia ma ha poi anche affermato il
contrario .
Quale illecito configura l'avere nell'arma munizioni oltre il numero
consentito? Poiché l'art. 13 consente l'esercizio dell'attività venatoria con
l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e
semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di
calibro non superiore al 12 il servirsi di un'arma diversa per numero di
cartucce costituisce il reato di uso di mezzi non consentiti per la caccia (art
30 legge 157/92 ammenda fino a 1549 )
E' ammesso per la caccia l'uso l'uso di armi da fuoco diverse dal fucile o
dalla carabine per es della spingarda? No .
Sono ammesse le armi
portabili con limiti di potenza e gittata.
E' ammesso l'uso di altri armi o mezzi ? Art. 21 vieta di usare munizione
spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati,
vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o.
congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di
silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di
balestre;
E' ammesso per la caccia l'uso dell'arma ad aria compressa ? No perchè
non è compreso nell'art. 13 della Legeg 157/92
E' ammesso per la caccia l'uso del flobert? No perchè è un'arma comune
da sparo è non ha bossolo del proiettile di altezza a vuoto inferiore a mm
40 come richiesto dall'art. 13 della legge sulla caccia
E' ammesso per la caccia l'uso di autoveicoli? È vietato sparare dagli
autoveicoli ma per la Cassazione penale non sono punibili le condotte
diverse dallo sparare ;
E' ammesso l'uso di apparecchi ricetrasmettenti ? La Corte dapprima ne
vietava l'uso ma poi ha cambiato parere classificandoli come mezzi
ausiliari e quindi permettendone l'uso perchè non mezzi diretti
all'abbattimento delle prede
E' consentito l'uso di richiami meccanici o elettrici ? È vietato e il c.p. Art
240 ne impone la confisca ;
Si possono portare con sé più armi ? La legge non impone limitazioni né
riguardo al numero né riguardo alla tipologia ;
I cacciatori possono scambiarsi i fucili? S' perchè la legge 110/75 pone il
divieto di prestiti di armi ma fa eccezione per quelle da caccia o per uso
sportivo o scenico
Quante munizioni si possono detenere ? Fino a 1000 cartucce caricate a
palline se si ha un fucile da caccia regolarmente denunciato ; da 1000 a 1500
occorre la denuncia ed oltre a 1500 la licenza di P.S.
Le Regioni possono con loro provvedimenti limitare la tipologia dei
mezzi di caccia? Sì ma con legge e non semplice regolamento
Giurisprudenza :
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica nella persona del
giudice ha pronunciato la seguente Sentenza nei confronti di ***** libero
presente
imputato del reato di cui all'art. 695 c.p. perché, quale titolare dell'esercizio
di rivendita di articoli militari "****", poneva in vendita senza la licenza del
Questore le armi (sciabole, spade, pugnali), descritte nel verbale di
sequestro e di convalida in data 10 e 11 agosto 2000, notificati all'indagato e
allegati in copia. Accertato in Firenze il 10 agosto 2000 . (....) svolgimento
processo (...) Si tratta difatti di imitazioni di armi di fantasia impiegate
nelle rappresentazioni sceniche e cinematografiche, quali la spada di
Excalibur, spada Robin Hood, spada Ivanohe, a spada Cavalieri
dell'Apocalisse, spada Vikinga barbarian , Katana Schirasaya etc. poi
riprodotte per finalità decorative e di. collezionismo. Esse sono più
voluminose e pesanti delle armi che intendono imitare in quanto realizzate
in ferro e non in acciaio, hanno impugnature voluminose che ne rendono
disagevole l'uso, per cui già le loro caratteristiche strutturali sono tali da
renderle del tutto anacronistiche come strumenti di offesa. Inoltre hanno la
punta smussata e sono pressoché prive di affilatura.
Quindi sia le
metodiche di costruzione che le caratteristiche strutturali portano ad
escludere che esse siano state realizzate per arrecare offesa alla persona.
Manca, sia sotto l'aspetto strutturale che quello funzionale, un intrinseca
destinazione a tale scopo, che caratterizza le armi proprie, distinguendole
dalle ed. armi improprie.
Non sono al riguardo condivisibili le argomentazione espresse dall'agente
che
ha
proceduto
al
sequestro
e
alla
denuncia
secondo
cui,
indipendentemente dall'impiego di esse in conformità all'uso che gli è
proprio, tali armi devono considerarsi armi proprie cd. bianche, in quanto
un malintenzionato potrebbe comunque usarle per fare del male.
Certo, non può escludersi che tali manufatti possano esplicare un'azione
offensiva, ma si tratta di un effetto non connaturato alla loro struttura e
destinazione, non tale quindi, anche per l'occasionalità di un uso in tal
senso, da farli qualificare come vere e proprie armi.
Vero invece che essi possono assimilarsi agli oggetti atti ad offendere (cd.
armi improprie), soggetti, quanto al porto, alla disciplina di cui all'art. 4
comma secondo L. 110/1975.
Armi in genere - Armi comuni da sparo - Armi da bersaglio da sala Detenzione - Denuncia - Autorizzazione - Limiti. A seguito dell’entrata in
vigore della legge 21 dicembre 1999 n. 526 e del rispettivo regolamento
contenuto
nel
D.M.
9
agosto
2001
n.
362,
aventi
ad
oggetto
l’armonizzazione della normativa vigente in materia di armi con quella
degli altri paesi comunitari, le armi cosiddette “da bersaglio da sala”, ad
emissione di gas o ad aria o a gas compressi, non rientrano nella categoria
delle armi comuni da sparo se i proiettili erogano una energia cinetica non
superiore a 7,5 Joule, con la conseguenza che la detenzione non comporta
obbligo di denuncia e il porto non è soggetto ad autorizzazione, anche se il
catalogo delle armi comuni da sparo non è stato ancora aggiornato in
conformità. Presidente T. Gemelli, Relatore G. Riggi. CORTE DI
CASSAZIONE Penale Sez. I, 14 settembre 2005 (ud. 17/06/2005), Sentenza
n. 33670Caccia e pesca - Caccia al cinghiale in periodo di divieto con armi
non consentite - Sospensione della licenza di porto di fucile - Legittimità.
La condotta di chi pratica la caccia al cinghiale in periodo di divieto e con
armi non consentite (nella specie: munizioni spezzate) ben giustifica, in
una prospettiva di tutela della sicurezza pubblica, una verifica in termini
negativi dei requisiti richiesti per l’autorizzazione all’uso delle armi e la
conseguenziale sospensione della licenza di porto di fucile. Pres. Turco,
Est. Aru - G.N. (Avv.ti Piras e Fodde) c. Questura di Sassari (Avv. Stato) T.A.R. SARDEGNA, sez. I - 3 agosto 2004, n. 1292
Caccia - Uccellagione - Sentenza ex art. 444 c.p.p. - Art. 32 L. 157/92 Revoca della licenza di porto di fucile e divieto di rilascio per 10 anni Legittimità - Motivazione - Necessità - Insussistenza - Ragioni. Alla pratica
dell’uccellagione accertata in sede penale con sentenza ex art. 444 c.p.p.,
segue legittimamente l’irrogazione della sanzione amministrativa di cui
all’art 32, comma 1, lett. b) della L. 157/92 (revoca della licenza di porto di
fucile per uso di caccia e divieto di rilascio per un periodo di 10 anni), che il
questore adotta senza necessità di motivazione. Invero, la scelta della
sanzione amministrativa è già stata compiuta dal legislatore, il quale ha
individuato all’art. 32 varie fattispecie criminose, tutte accomunate della
violazione di principi fondamentali della caccia, così che alla commissione
di siffatti reati segue ragionevolmente la lunga espulsione dalla titolarità
della licenza di porto d'arma da caccia. Pres. Numerico, Est. Tomaselli S.G. (Avv. Osele) c. Amministrazione dell’Interno Commissariato del
Governo e Questua di Trento (Avv. Stato) - T.R.G.A. TRENTINO ALTO
ADIGE, Trento - 9 luglio 2004, n. 249
Caccia e pesca - Caccia - Uccellagione - Caccia con mezzi vietati ed
uccellagione - Diversità - Individuazione - Conseguente differente
trattamento sanzionatorio. In tema di caccia, la linea di demarcazione fra
caccia con mezzi vietati ed uccellagione è data dal mezzo usato, atteso che
con la fattispecie di cui all'art. 30, comma primo lett e), della legge 11
febbraio 1992 n. 157 (relativa all'uccellagione) il legislatore ha inteso punire
i sistemi di cattura che comportano sofferenza per i volatili e possono
determinare
un
depauperamento
della
fauna
indipendentemente
dall'abbattimento o meno degli animali, diversamente l'ipotesi di cui alla
lett. h) dello stesso articolo 30 si riferisce allo abbattimento ed alla cattura
di volatili effettuata con mezzi diversi da quelli previsti dall'art. 13 della
stessa legge. Pres. Zumbo - Est. Squassoni - Imputato Marrucci - Pm
Iacoviello F. (Parz. Diff.) (Rigetta, Trib. Pontedera, 4 maggio 2001). CORTE
DI CASSAZIONE, Sez. III del 27 aprile 2004 (Ud. 16 marzo 2004) Rv.
228459 sentenza n. 19506 (vedi: sentenza per esteso)
Caccia - Uccellagione - Attività venatoria - Esercizio - Mezzi di
abbattimento e cattura illegale - Art. 13, L. 157/1992 - Art. 30 c. 1 lett. h) L.
157/1992, e lett. e). L'attività venatoria consentita e legale è solo quella
diretta "all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante
l'impegno dei mezzi di cui all'art. 13 della L. 157/1992 (fucili con canna
liscia o rigata con le limitazioni e specificazioni previste nello stesso
articolo); per esclusione, deve intendersi attività venatoria illegale quella,
sempre diretta all'abbattimento o alla cattura, ma effettuata mediante
mezzi diversi dai ricordati. Tale condotta è sanzionata con la sola pena
pecuniaria dall'art. 30 c. 1 lett. h) L. 157/1992, mentre la lett. e) dello stesso
articolo punisce con arresto ed ammenda chi "esercita l'uccellagione". Pres.
Zumbo - Est. Squassoni - Imputato Marrucci - Pm Iacoviello F. (Parz. Diff.)
(Rigetta, Trib. Pontedera, 4 maggio 2001). CORTE DI CASSAZIONE, Sez.
III del 27 aprile 2004 (Ud. 16 marzo 2004), sentenza n. 19506 (vedi: sentenza
per esteso)
Caccia - Porto di fucile per l'esercizio venatorio o il tiro a volo - Uso
dell'arma per fini diversi - Reato di porto abusivo - Esclusione Rilevanza su piano dell'illiceità amministrativa - Sussistenza - Fattispecie.
L'autorizzazione al porto di fucile rilasciata per l'esercizio venatorio o per
lo sport del tiro a volo rende legittimo il porto di detta arma, nonostante
quest'ultima venga usata per fini diversi, anche se illeciti, ferma restando la
sanzionabilità in via amministrativa dell'eventuale abuso accertato, cui
possono
conseguire
provvedimenti
sospensivi
o
ablativi
dell'autorizzazione. In specie il fucile era stato utilizzato per minacciare
una persona. (Contra: Cass. Sez. V, 15/04/1993, Iachino, Cass. Sez. I,
29/01/1990. Valtriani). Pres. SOSSI - Rel. FABBRI - P.M. CESQUI (concl.
diff.) - Pardini. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. I 8 aprile 2004 (Ud.26
marzo 2004), n. 16790 Caccia - Abbattimento dei colombi con le modalità
proprie della disciplina sulla caccia - Ordinanza contingibile e urgente Tutela della salute pubblica - Omessa motivazione in ordine all’urgenza,
all’indifferibilità e al nesso causale tra la presenza dei colombi e il pericolo
per la salute - Illegittimità. E’ illegittima l’ordinanza contingibile ed urgente
con la quale il sindaco, sulla scorta del combinato disposto dagli artt. 32
legge n. 833/78 e 54 legge n. 267/2000, consenta l’abbattimento dei colombi
tramite armi da fuoco e con le modalità proprie della disciplina sulla
caccia, qualora venga omessa ogni motivazione inerente all’urgenza ed
all’indifferibilità
del
fenomeno
che
si
vuol
contrastare,
la
cui
estrinsecazione è necessaria al fine di giustificare l’uso di tale eccezionale
potere e qualora non risulti fondata su alcun approfondimento del nesso
causale tra la presenza dei colombi e il pericolo per la salute. La previsione
dell’abbattimento “nel territorio comunale, ma al di fuori del centro
abitato” risulta inoltre incongrua e illogica sia che il termine centro abitato
venga inteso in senso tecnico (l’utilizzo delle armi da fuoco in periferia
comporterebbe infatti un grave pericolo per l’incolumità pubblica), sia in
senso atecnico (in questo caso sarebbe vanificato lo scopo dell’ordinanza,
posto che i colombi si insediano proprio in prossimità degli edifici). Pres.
Zuballi - Ministeri delle Politiche Agricole, dell’Ambiente e del Territorio,
dell’Interno (Avv. Stato) c. Comune di Due Carrare (n.c.) e altro (n.c.) T.A.R. VENETO, Venezia, Sez. III - 14 gennaio 2004, n. 54
Caccia - Esercizio della caccia - Nozione - Effettiva cattura o uccisione di
selvaggina - Attività preliminare o atto desumibile - Fattispecie:
perlustrazione notturna con uso di strumenti di puntamento - L. n.
157/1992. La nozione di esercizio di attività venatoria contenuta nella legge
11 febbraio 1992, n. 15 non va intesa in senso riduttivo, ricomprendendo
non soltanto l'effettiva cattura o uccisione della selvaggina, ma altresì ogni
altra attività preliminare o atto desumibile dall'insieme delle circostanze di
tempo e di luogo e che si mostri diretto a tale fine. Ric. Febi M. - CORTE DI
CASSAZIONE Penale Sez. III, del 16/04/2003 (CC. 6 marzo 2003) sentenza
n. 18088
Caccia e pesca - Fauna selvatica in generale - Detenzione di animali
pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica - Cinghiali - Sussistenza Autorizzazione all'allevamento per scopo alimentare, di ripopolamento,
ornamentale ed amatoriale - Necessità - L. n. 157/1992 - L. n. 150/1992. E'
vietata la detenzione di mammiferi che costituiscano pericolo per la salute
o la pubblica incolumità, tra i quali sono contemplati i cinghiali, a meno
che non si sia in possesso di una autorizzazione all'allevamento di fauna
selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale
rilasciata dalla regione ai sensi dell'art. 17 legge 11 febbraio 1992 n. 157.
Pres. Toriello F - Est. Piccialli L - Imp. D'Andrea - PM.(Conf.) Favalli M.
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 09/04/2003 (CC.20/02/2003)
RV. 224071 sentenza n. 16674
Caccia - Esercizio - Armi e mezzi di caccia - Vietati - Richiamo acustico
elettromagnetico - Reato di caccia con mezzi vietati - Configurabilità Necessaria compresenza di richiami vivi - Esclusione. L'uso di un richiamo
acustico elettromagnetico integra il reato di caccia con mezzi vietati, ai
sensi dell'art. 21, comma primo, lett. r) della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
senza che sia necessaria la contestuale presenza di richiami vivi del tipo
vietato dalla medesima fattispecie: infatti il legislatore ha utilizzato la
particella congiuntiva "e" quale collegamento tra le distinte categorie
alternative dei mezzi di richiamo vietati, ossia in senso disgiuntivo. Pres.
Papadia U - Est. : Lombardi AM. - Imp: Degli Atti. P.M. Izzo G.
(Conf.).(Annulla senza rinvio, Trib.Lecce, 13 novembre 2002). CORTE DI
CASSAZIONE Sez. III del 24 marzo 2004 (Ud. 20/02/2004) Rv. 228534.
Sentenza n. 14451
Caccia e pesca - Caccia in area protetta - Rinvenimento di armi da fuoco
all’interno di un’area protetta - Reato ex art. 21, comma 1, lett. b), L. n.
157/1992 - Sussistenza. L’immediatezza temporale tra gli spari ed il
rinvenimento degli indagati, nell’ambito di un Parco regionale o di un’area
protetta in genere, con adeguati mezzi di caccia a disposizione e gli animali
appena uccisi con armi da fuoco, sono elementi di fatto più che sufficienti
per ipotizzare il reato di esercizio venatorio vietato ai sensi dell’art. 21
comma 1, lett.b) L.157/92. - Pres. TORIELLO - Est. GRILLO - P.M.
FRATICELLI - Imp. Mirabile. CORTE DI CASSAZIONE, penale sez. III - 2
dicembre 2002 (c.c. 23 ottobre 2002) n. 40518
Caccia e pesca - Fauna selvatica in genere - abbattimento di un animale di
fauna selvatica protetta - Contravvenzione ex artt. 2lett c), e 30, comma 1
lett. b), L. n. 157/1992 - Sussistenza. L’abbattimento di un animale che
rientra tra le specie di fauna selvatica protetta (nella specie ghiri)
concretizza l’ipotesi di contravvenzione prevista dagli artt. 2lett c), e 30,
comma 1 lett. b), L. n. 157/1992. (Cassazione Sez.III, 25 settembre 1995, n.
10352, Brasacchio). (Fattispecie: sono stati cacciati all’interno di un’area
protetta ben 15 esemplari di ghiri). - Pres. TORIELLO - Est. GRILLO - P.M.
FRATICELLI - Imp. Mirabile. CORTE DI CASSAZIONE, penale sez. III - 2
dicembre 2002 (c.c. 23 ottobre 2002) n. 40518
Caccia e pesca - armi munizioni e selvaggina - sequestro probatorio - ex
art. 253 c. 2, c.p.p.. Quando i provvedimenti di sequestro e convalida, ex
art. 253 c. 2, c.p.p., hanno ad oggetto il “corpo del reato”, (in specie armi,
munizioni “cose mediante le quali il reato è stato commesso” e selvaggina
“prodotto del reato”) essi, nel loro momento genetico, sono sempre
legittimi, essendo necessario e sufficiente che risulti giustificata tale
qualificazione, senza che occorra specifica motivazione sulla sussistenza nel concreto - delle finalità proprie del sequestro probatorio, e cioè la tutela
delle esigenze probatorie, in quanto il rapporto con il reato non è mediato
dalla finalità della prova, ma è immediato, tant’è che in via generale ne è
prevista la confisca. - Pres. TORIELLO - Est. GRILLO - P.M. FRATICELLI Imp. Mirabile. CORTE DI CASSAZIONE, penale sez. III - 2 dicembre 2002
(c.c. 23 ottobre 2002) n. 40518
Caccia e pesca - Sequestro delle armi e dei mezzi di caccia - Reati ex art.
28, comma 2, lett. lettere a), b), c), d), ed e), dell’art. 30 L. n. 157/1992 Confisca obbligatoria delle armi e dei mezzi di caccia quando sia stata
inflitta una condanna - Sussistenza - Contravvenzione punita dalla lettera
h) L. n. 157/1992 e art. 240 c.p. - Confisca facoltativa. L’art. 28, comma 2,
della legge 11 febbraio 1992 n. 157 prevede la confisca obbligatoria delle
armi e dei mezzi di caccia quando sia stata inflitta una condanna per le
contravvenzioni punite dalle lettere a), b), c), d), ed e) dell’art. 30 stessa
legge. Di conseguenza nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti
che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle
armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e
dei richiami vivi autorizzati. Non è invece prevista analoga confisca
obbligatoria in caso di condanna per la contravvenzione punita dalla
lettera h) dello stesso articolo. In tali casi la confisca delle armi utilizzate
non è prevista come obbligatoria neppure in base all’art. 240, 2° comma,
del c.p.; ma è semmai solo facoltativa ex art. 240, 1° c. del c.p.. In tale
circostanza il Giudice deve motivare sulle ragioni per le quali intende fare
uso del suo potere discrezionale di confisca. - Pres. POSTIGLIONE; Est.
ONORATO;
P.M.
FAVALLI;
Ric.
FRANCINELLI.
CORTE
DI
CASSAZIONE, sez. III penale - 28 novembre 2002 (3 ottobre 2002) n. 40265
Caccia
con
mezzi
vietati
-
costituzione
di
parte
civile
dell'amministrazione provinciale - legittimita' - danno all'immagine
dell'ente locale - risarcibilita' - fondamento. In materia di caccia e' legittima
la costituzione di parte civile dell'Amministrazione provinciale in un
procedimento per violazione dell'art. 30 della legge 11 febbraio 1992 n. 157,
in caso di caccia esercitata con mezzi vietati, atteso che l'esercizio della
caccia con mezzi diversi da quelli consentiti determina una illegittima
sottrazione al servizio pubblico della tutela dell'ambiente faunistico. Il
conseguente danno all'immagine della Provincia, cui compete il dovere di
assicurare il corretto esercizio della caccia, legittima la risarcibilita' del
danno patito dall'ente locale. Corte di Cassazione Sezione III sentenza del
25/10/2002 (UD.01/10/2002) n. 35868
La disciplina normativa dei poligoni di tiro a segno nel nostro ordinamento
-
destinazione
urbanistica
dei
poligoni
di
tiro
ed
interessi
costituzionalmente protetti, come quelli urbanistici, edilizi e paesaggistici la qualificazione di un’opera come destinata alla difesa militare. La
disciplina derogatoria per le “opere destinate alla difesa nazionale “ trova
giustificazione nelle particolari esigenze che tali opere sono destinate a
soddisfare, esigenze che non possono essere apprezzate e limitate dalle
autorità locali. Peraltro manca nel nostro ordinamento un’enunciazione in
termini normativi e generali della definizione di siffatte opere, riferendosi
le sporadiche indicazioni che si rinvengono in proposito ad ambiti e
finalità di volta in volta determinati (per esempio, l. 18 agosto 1978 n. 497,
art. 5). Per ciò, in considerazione che la menzionata destinazione delle
opere (domanda di concessione edilizia per la costruzione di un manufatto
( ricovero per segnalatori ) al servizio del poligono di tiro) può determinare
la compressione di altri interessi costituzionalmente protetti, come quelli
urbanistici, edilizi e
paesaggistici, la
giurisprudenza della Corte
costituzionale ha sottolineato l'esigenza che, tanto in sede legislativa che
amministrativa, siano precisati con il dovuto rigore i criteri suscettibili di
qualificare l’opera come destinata alla difesa nazionale. Pertanto, è stata
esclusa la validità del riferimento al solo profilo soggettivo, cioè alla natura
“ militare “ dell’Amministrazione interessata ai lavori ed è stato affermato
che, in ogni caso, tali criteri devono investire sia le caratteristiche oggettive
che le finalità dell’opera (Corte cost., 1° aprile 1992, n. 150).
L’individuazione delle opere in argomento, quindi, deve essere effettuata
in concreto sulla base della loro effettiva ed inequivoca destinazione alla
difesa militare che si riveli mediante un chiaro nesso teologico che a questa
le ricolleghi. Dal canto suo, la giurisprudenza amministrativa ha avuto
modo di osservare che il concetto di opera destinata alla difesa militare non
può essere riferito esclusivamente alle opere realizzate o utilizzate dal
Ministero della difesa, potendo comprendere anche quelle di altre
Amministrazioni, purchè siano considerate tali da un’apposita norma
definitoria o intervenga un formale atto di riconoscimento. E’ stato
aggiunto che la qualificazione di un’opera come destinata alla difesa
militare richiede sempre una manifestazione di volontà del Ministero dei
lavori pubblici, dal momento che, per effetto dell’art. 81 del d.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, essa comporta la sottrazione dell’opera stressa al controllo del
Ministero, altrimenti competente ad accertare la conformità alla disciplina
urbanistica o comunque a stabilirne la localizzazione, d’intesa con la
Regione e gli enti locali interessati ( Cons. Stato, sez. VI, 3 novembre 1999,
n. 1712 ).
La legge sulla caccia opera la distinzione tra uccellagione e le altre forme di
caccia con riferimento esclusivamente al mezzo usato e non alla
destinazione delle prede catturate. Costituisce perciò uccellagione qualsiasi
atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi da armi da sparo (reti,
panie ecc.) avendo il legislatore inteso sanzionare in modo specifico un
sistema di cattura che ha in genere una potenzialità offensiva più
indeterminata e comporta maggior sofferenza biologica per i volatili.
Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 4918 del 16-05-1996 (ud. del 10-04-1996), Giusti.
In materia di divieto di uccellagione, la predisposizione delle reti
costituisce violazione consumata del divieto posto dall'art. 30, comma
primo, lettera e), della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e non tentativo poiché
la norma incriminatrice non richiede l'abbattimento o la cattura di animali
ma è sufficiente l'esercizio effettivo della tecnica speciale di cattura dei
volatili vietata dalla legge.
Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 3090 del 27-03-1996 (ud. del 12-01-1996), Marconi
Caccia e pesca - Omessa custodia di armi - Applicabilità a “parti di arma”
- Esclusione - Art. 20 L. 110/75. L’obbligo di custodire con particolare
diligenza armi ed esplosivi, previsto dall’art. 20, comma 1, L. 110/75, non
si estende anche a “ parti di arma”; infatti il legislatore, quando ha voluto
riferirsi alle “parti di arma” lo ha previsto esplicitamente, come nei commi
3 e 5 dello stesso articolo, e comunque appare ragionevole ritenere che una
negligente custodia di parte di arma non esponga a pericolo la sicurezza
pubblica (Nella specie trattavasi di due caricatori muniti di proiettili).
Presidente E. Fazzioli, Relatore M. C. Siotto. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sezione I, 8 febbraio 2005 (UD. 21 dicembre 2004) - Sentenza n.
4659
Dottrina :
Acquisto e detenzione di munizioni
Partiamo, allora, dal richiamo dei principi normativi sui quali si fonda la
regolamentazione della materia.
L'art.82 del Regolamento al T.U.L.P.S. (R.D. 6/5/1940 n.635) suddivide in
cinque categorie i c.d. "prodotti esplosivi", comprendendo sotto tale
denominazione le polveri, le dinamiti, gli artifici, i detonanti e le munizioni
di sicurezza (fra le quali vengono quindi annoverate tutti i tipi di
munizionamento, tranne quello da guerra), rimandando poi all'allegato A
del regolamento stesso per ulteriori suddistinzioni.
Sicché, per il Legislatore le munizioni vengono in linea generale
ricomprese tra i prodotti esplosivi anche se, in seguito, con l'entrata in
vigore delle leggi 895/67, 497/74 e 110/75 si sono vieppiù tenute distinte le
due categorie, finendo con il differenziarne i1 trattamento sanzionatorio.
Un'ulteriore definizione si ritrova anche nel combinato disposto degli artt.
1, III0 comma e 2, IV° comma legge 110/75 che individua le munizioni per
armi comuni stabilendo che le stesse in ogni caso non possono essere
costituite con pallottole a nucleo perforante, nè essere traccianti,
incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti ne possono
emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive (salvi i casi di impieghi
nella zoofilia).
In proposito -aprendo una piccola parentesi- è interessante ricordare come,
a seguito dell'inserimento nel catalogo delle armi comuni da sparo di quasi
tutte le pistole semiautomatiche calibro 9 il relativo munizionamento cal. 9
corto è da considerarsi a tutti gli effetti non più vietato, in quanto il suo
impiego viene ad essere ritenuto normale e non riservato alle armi da
guerra; conseguentemente, nel caso in cui taluno sia trovato in possesso
abusivo di munizioni del suddetto calibro, ma non di armi, mancando il
necessario referente per il giudizio di fatto -semprechè non si tratti di
munizioni impiegabili solo in armi da guerra o che non risulti "aliunde" la
loro destinazione a tale tipo di arma- va ritenuta, per il noto brocardo "in
dubio pro reo", la configurabilità del reato di detenzione abusiva di
munizioni per arma comune da sparo, punito dall'art. 697 C.P., e non
quella dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 2 legge n° 895/67 (vedasi Cass.
Pen. Sez. 1°, 29/4/1992 e 10/7/1992).
Analogamente, in ragione delle innovazioni tecniche di fatto equiparatrici
dell'efficacia delle pallottole a nucleo ferroso rispetto a quelle con nucleo in
piombo, possono tutt'oggi considerarsi senz'altro vietate le sole munizioni
perforanti con in carburo di tungsteno o cromo-vanadio.
Per altro verso, vi sono munizionamenti che, pur essendo in sé leciti, non
possono essere utilizzati per l'impiego venatorio in quanto espressamente
vietati dalla legge 157/92, almeno in relazione alla caccia a determinate
specie animali.
Come noto, infatti, tale legge all'art. 13, da un lato vieta espressamente
l'uso di armi (e munizioni) non ricomprese nel presente articolo e dall'altro
specifica la sola possibilità di utilizzare fucili ad anima liscia di calibro non
superiore al 12 e fucili ad anima rigata di calibro non inferiore a 5,6 mm
con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm.
Poste queste premesse di massima, veniamo a curarci dei limiti stabiliti
dall'ordinamento per la detenzione delle munizioni.
Il caposaldo è rappresentato dall'art.97 del citato regolamento che
autorizza a tenere in deposito senza la licenza del Prefetto (prevista
dall'art. 50 e 51 del T.U.L.P.S.) gli esplosivi della prima categoria in
quantità non superiore a Kg 5, gli artifici in quantità non superiore a Kg. 25
(di peso lordo), le cartucce da fucile da caccia caricate a polvere in numero
non superiore a 1.500, le cartucce per pistola o rivoltella in numero
massimo di 200 e, senza limiti, bossoli innescati e micce di sicurezza.
Non occorre sottolineare quanto la suddetta elencazione risulta oggi
alquanto obsoleta ed inidonea a regolamentare in maniera idonea la
materia e come non pochi problemi di ordine non solo teorico derivino
dall'inserimento delle norme sin qui citate nel capo dedicato alla
prevenzione degli infortuni e dei disastri e, quindi, volto a disciplinare
aspetti in parte avulsi dalla tematica strettamente oplologica.
Non trova più una sua precisa ragion d'essere nemmeno il distinguo
operato fra munizioni da arma da caccia e da rivoltella, mentre non vi è
traccia del "tertium genus" di munizioni, quelle destinate all'impiego
sportivo (disciplinato dalla legge 85/86) che attualmente meriterebbe un
trattamento a parte e ben distinto, in ragione dell'esigenza di grande
snellezza ed eliminazione di limiti che la materia sportiva impone.
Quanto agli obblighi connessi alla detenzione, l'art.38 T.U.L.P.S. impone
l'immediata denunzia (pena la violazione dell'art. 697 C.P. con
sottoposizione alle sanzioni penali previste da tale norma) delle munizioni
detenute, e
ciò indipendentemente dalla denunzia dell'arma cui
afferiscono, e ciò perché non è possibile in tal caso procedere
all'assorbimento della contravvenzione nel delitto stante la diversità e
l'autonomia dei due reati (Cass. Sez, 1° 3/3/1986); ne' vanno esenti, in
forza dell'art. 26 della legge 18/04/1975 n.110 i titolari di autorizzazione al
porto di fucile per uso caccia e possessori di fucile, relativamente alla
detenzione di munizioni per fucili da caccia se le stesse non superano i1
numero di mille e si tratta di munizioni a pallini (mentre restano escluse
dall'esenzione in parola quelle a palla singola, anche se di recente è stata
sollevata questione di legittimità costituzionale -peraltro non dissimile da
altra precedente dichiarata manifestamente infondata- da parte di alcuni
Giudici penali).
Chi intendesse, peraltro, superare i limiti quantitativi sopra indicati (1.500
cartucce da caccia, 200 a palla per armi comuni, corte o lunghe) potrà farlo
munendosi necessariamente della citata licenza prefettizia; in mancanza,
sarà integrato il reato di cui all'art.17 T.U.L.P.S. (ipotesi meno grave
dell'omessa denunzia).
Quanto al problema delle variazioni di consistenza, la Giurisprudenza
ormai consolidata della Corte di Legittimità ha stabilito il principio
secondo il quale -sempre, sia chiaro, nel rispetto dei limiti massimi indicatisi deve prontamente segnalare soltanto ogni variazione in aumento e non
in diminuzione e le munizioni utilizzate, pertanto, potranno essere
sostituite e rimpiazzate volta per volta (Cass. Sez. I ° 1/12/1993 e
10/4/2001 n° 20234, Signorelli).
Questo accenno ci consente di affrontare in poche ma essenziali righe il
tema dell'acquisto delle munizioni che, sappiamo, è subordinato al
possesso di un titolo legittimante: in tal senso possono essere utilizzate le
diverse licenze di porto/trasporto d'armi (uso caccia, tiri a volo, difesa
personale) od il nulla osta di cui all'art. 55 comma 3° T.U.L.P.S..
In entrambi i casi, l'art. 12 comma 1° del D.L. 8/6/1992 n° 306 -invero assai
contestato- dispone che sul documento legittimante vengano apposti i
limiti quantitativi all'acquisto nel periodo di validità del titolo stesso.
Non sono, viceversa, idonee all'acquisto di munizioni nè 1a licenza di
trasporto di armi sportive nè la carta verde di cui all'art. 76 Reg. T.U.L.P.S..
In ogni caso vietata è, inoltre, la detenzione di munizionamento per armi
facenti parte di collezioni o raccolte, ai sensi dell'art. 10 1egge 110/75.
Quanto al trasporto delle munizioni, purché regolarmente denunziate, sarà
possibile sia in occasione del loro acquisto sia in seguito, in forza del
coordinato disposto degli artt. 47 e 50 T.U.L.P.S. e 97 relativo regolamento.
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