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- Provincia di Asti
LE ARMI NELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE E L'ATTIVITA' VENATORIA ANNO 2006 ARGOMENTI : • LEGISLAZIONE GIURISPRUDENZA E DOTTRINA • L'ATTIVITA' VENATORIA E L'USO DI ARMI La definizione di armi si ricava dal combinato disposto degli art. 585 c.p., richiamato dall'art. 704 c.p., 30 T.U.L.P.S. e 45 del relativo regolamento, secondo cui per armi si intendono le armi proprie ovvero quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona. L' art. 45 del regolamento del Testo Unico contiene poi la definizione specifica della armi proprie diverse da quelle da sparo, indicandole come gli strumenti da punta e da taglio la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili. Quindi, all'interno della categoria delle armi va tenuta presente la distinzione fra le armi da sparo e armi che, pur non essendo da sparo, sono comunque realizzate appositamente per arrecare offesa alla persona e dunque hanno insita tale destinazione naturale. Dalle anni proprie si differenziano poi le armi c.d. improprie, la cui elencazione, ancorché non tassativa; è contenuta nell'art. 4 comma 2 L. n.110/1975. Sono questi gli oggetti che, pur avendo una diversa, specifica destinazione (come strumenti da lavoro, o di uso domestico, agricolo, scientifico, industriale), possono tuttavia occasionalmente servire, per caratteristiche strutturali, o in riferimento a determinate circostanze di tempo e di luogo, all'offesa alla persona. Ne consegue che è vietato il porto di tali anni improprie fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, ovvero senza la sussistenza di valide ragioni inerenti alla diversa specificadestinazione. Il comma 1 dello stesso art. 4 L. n. 110/1975 si riferisce invece con tutta evidenza alle armi proprie, da sparo e non da sparo, quali le mazze ferrate, i bastoni ferrati, gli sfollagente e le noccoliere, secondo la nozione data dai richiamati art. 585 c.p., 30 T.UL.P.S., sancendo il divieto assoluto di porto fuori dall'abitazione o nelle appartenenze senza 1' autorizzazione prescritta dal terzo comma dell'art. 42 T.U. L.P.S. Sulla scorta di tale distinzione normativa fra armi proprie ed improprie, al fine della configurabilità del reato contestato occorre stabilire se le armi sequestrate all'indagato presentino una intrinseca potenzialità offensiva, tali da ritenere che esse siano strutturalmente e funzionalmente destinate all'offesa, ovvero appositamente realizzate per tale finalità. Definizione di Arma- definizione di Arma Impropria - definizione di porto abusivo di Arma Impropria: La regola delle "quattro dita di lunghezza delle lama" non è riportata su nessun articolo ufficiale della Legge n.110 del 1975 che, con l'integrazione della Legge n.21 del 1990, disciplina la materia delle armi in Italia. In pratica qualsiasi oggetto atto ad offendere di cui il porto da parte nostra non sia giustificato, è reato. Per esempio, non c'è bisogno di finire nei guai se giriamo con addosso un coltello da combattimento a doppio filo, basta avere con noi un bel cacciavite e non essere in grado di giustificarne la presenza in tasca. Per la Legge siamo quasi nella stessa gravità di situazione. In teoria, se non svolgiamo un lavoro particolare che ci impone di attrezzarci con determinati strumenti (quali coltelli, roncole, catene varie, cacciaviti ecc...ecc...) e non siamo in orario di lavoro e non stiamo per utilizzare per il nostro lavoro tali strumenti, noi semplici cittadini non possiamo portarci addosso nemmeno un paio di forbici da asilo con punte arrotondate. Per "motivi di sopravvivenza urbana" sono tollerati i coltelli multiuso a lama e strumenti ritraibili nel manico, quali i coltelli dell'Esercito Svizzero. Se invece vogliamo trovarci nei guai in meno di un minuto dobbiamo, durante un malaugurato controllo della polizia farci trovare addosso: Armi da fuoco senza il necessario porto d'armi adatto/ Coltelli a lama fissa con doppio filo/singolo filo/ Coltelli a serramanico con scatto a molla (l'automatismo sembra essere una pesantissima aggravante per la Legge Italiana)/ Coltelli a serramanico in genere/ Pugni di ferro /noccoliere/ Bastoni animati/ Bastoni con punta in acciaio/ Mazze ferrate (!!!)/ Catene in metallo La legge n.157 del 11/2/1992 esplicitamente cita <<il titolare della licenza di porto di fucile è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre le armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie>>. Per tutti gli altri casi la legge è da interpretare. Dal punto di vista della collezione, che tra l'altro non ci interessa per i nostri scopi, la vendita dei coltelli di qualsiasi natura è libera e ne possiamo tenere in casa finché ne vogliamo. La denuncia alla Questura è facoltativa da città a città. Per esempio a Parma non è necessario denunciare i coltelli che si detengono entro le mura casalinghe. In ogni caso è una bella cosa informarsi presso la propria Questura in merito. Il concetto di Arma: "Si definiscono armi tutti quegli strumenti la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona. Esse possono essere da sparo o da taglio." Qui la definizione è piuttosto chiara e non ha bisogno di commenti particolari se non che la Legge Italiana si limita a riconoscere come armi solo quelle da fuoco e le lame. Tutto il resto, tipo mazze ferrate, noccoliere, bastoni in genere, sono armi improprie. Il Concetto di arma impropria :"Si definiscono armi improprie tutti quegli strumenti atti ad offendere il cui porto è vietato in maniera assoluta (ad es. mazze ferrate) ovvero senza giustificato motivo (coltelli da lavoro, catene...)" Porto abusivo di arma (impropria):"Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi. Soggiace l'arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle sue appartenenze, porta un'arma per cui non è ammessa licenza. Se alcuno dei fatti previsti dalle disposizioni precedenti, è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate." In questa legge intervengono molti fattori tecnici che è interessante esaminare. Questo reato, definito comune, interviene anche un elemento psicologico del dolo generico, ossia la volontà di portare armi in luogo pubblico/aperto senza la necessaria licenza. Per licenza s'intende il permesso in regola rilasciato dalla competente Autorità che ci autorizza a portare (con le dovute limitazioni del caso) armi con noi dopo i necessari accertamenti psicofisici. Il concetto si abitazione è sì la nostra casa, ma anche una dimora temporanea (camera d'albergo), le appartenenze sono le zone riconosciute come della propria abitazione, quale il giardino e il garage, ma sono esclusi i possedimenti mobili di essa, quali automobile, roulotte, tenda da campeggio... E' da notare, stando a questa legge, che è più grave portare con sè armi quali pugni di ferro, mazze ferrate ecc...ecc... che sono armi improprie non regolate da nessuna licenza di porto, piuttosto che una pistola senza licenza. Per i coltelli, riconosciuti come armi quelli a lama fissa e con singolo/doppio filo, la peggior aggravante è il modello a scatto, in quanto considerato anche questo arma impropria. Definizione e classificazione Questo spazio propone un vademecumin tema di porto, detenzione, manutenzione e custodia delle armi. Delle armi può essere data una definizione tecnica ovvero una giuridica. Sotto il profilo strettamente tecnico, per arma deve intendersi qualunque strumento atto ad offendere, per sua destinazione naturale (armi proprie) o per le modalità di impiego (armi improprie). Le "armi proprie" sono quelle da fuoco (pistola, fucile, etc.), da getto (lancia, arco, etc.), da taglio o da punta (spada, pugnale, etc.), batteriologiche o chimiche (in ragione degli aggressivi in esse contenuti), i congegni esplodenti, dirompenti o incendiari (bombe a mano, bombe incendiarie, etc.). Nella categoria delle "armi improprie", invece, rientrano le mazze, i tubi, le catene, i bulloni, le sfere metalliche, etc. La definizione giuridica, invece, è quella che si desume dal combinato disposto delle norme del Cod. Pen. (artt. 585 e 704) e del t.u.l.p.s. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) (art.30), della legislazione vigente in materia ed in particolare della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni ed integrazioni. Sotto questo aspetto è possibile operare la seguente distinzione:ai sensi dell'art. 585 del c.p., agli effetti della Legge penale, per armi si intendono: quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa della persona;tutti gli strumenti atti ad offendere dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo;le materie esplodenti ed i gas asfissianti o accecanti, in quanto espressamente assimilati. Agli effetti delle contravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale (artt. 695-703 c.p.), ai sensi dell'art. 704 del c.p., per armi si intendono:quelle indicate nel n.1 cpv. dell'art. 585 c.p.;le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti. Ai sensi dell'art. 30 del t.u.l.p.s. per armi si intendono: le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa della persona;le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti ovvero gas asfissianti o accecanti. Varie sono le classificazioni sui diversi tipi di arma. Ai sensi dell'art. 1, 1° comma della legge 110/75, "sono da guerra le armi di ogni specie che per la loro spiccata potenzialità d'offesa sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie e gli involucri esplosivi o incendiari". "Sono invece armi tipo guerra quelle che pur non rientrando tra le armi da guerra possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano delle caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra" (art. 1, 2° comma, legge 110/75). Rientrano tra le armi comuni da sparo ai sensi dell'art. 2, 1° comma della legge 110/75:"i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia; i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale; i fucili con due o tre canne miste, ad anima liscia o rigata, a caricamento successivo con azione manuale; i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento automatico; i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico; le rivoltelle a rotazione; le pistole a funzionamento semiautomatico; le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890;sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari. Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la Commissione consultiva di cui all'art. 6, comma 1 della legge 110/75 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona". Si considerano armi per uso sportivo (legge 25 marzo 1986, n. 85):quelle riconosciute dal Ministero dell'Interno, su conforme parere della Commissione consultiva centrale delle armi; quelle, sia lunghe sia corte che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive (art. 2)". A norma dell'art. 4, comma 1 della legge 110/75 sono definite armi comuni non da sparo:le armi bianche: strumenti da punta o da taglio (pugnali, baionette, coltelli, spade); gli strumenti per i quali sussiste un divieto assoluto di porto (mazze ferrate, bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere); bastoni animati". La definizione di armi giocattolo si desume dal contenuto dell'art. 5, comma 1 della legge 110/75, così come modificato dalla legge 21 febbraio 1990 n. 36 e dai divieti posti da tale norma che possono essere così sintetizzati: "i giocattoli riproducenti armi non possono essere fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona. Devono inoltre avere l'estremità della canna totalmente occlusa da un visibile tappo rosso incorporato". Un'altra distinzione è quella tra armi antiche, artistiche e rare: antiche (art. 2 lett. b, comma 1 della legge 110/75 ed art. 10, comma 1 della stessa legge) sono quelle ad avancarica e quelle fabbricate prima del 1890; artistiche quelle che posseggono un particolare pregio estetico per la loro fattura originale, o che provengono da artefici particolarmente noti; armi rare sono quelle armi classificabili come pezzi unici o reperibili in pochi esemplari (art. 6, d.m. 14 aprile 1982); armi storiche sono quelle legate ad un'epoca determinata, a personaggi o ad eventi di rilevanza storicoculturale (art. 6, d.m. 14 aprile 1982). Armi da fuoco sono armi che sfruttano l'energia di una carica di esplosivo per compiere la loro azione distruttiva. Si possono suddividere in due grandi categorie: le bombe, in cui la carica esplosiva compie direttamente l'opera distruttrice, e le armi a proiettile che usano invece la sua forza per lanciare un proiettile contro il bersaglio. Sono dette "da fuoco" perché, anticamente, era necessario dare fuoco ad una miccia per far detonare la carica esplosiva e far sparare l'arma. Art 13 legge 157 /92 : quali sono i mezzi consentiti per l'esercizio dell'attività venatoria? Sono fucile arco e falco Le principali leggi di riferimento - Elenco: Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza". Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 "Regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931 n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza". Artt. 585, 695, 696, 698, 699, 704 c.p.; Legge 4 marzo 1958 n. 100 "Uso delle rami da parte dei militari e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio alla frontiera e in zona di vigilanza". Legge n. 110/1975 "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi". D.M. 9 agosto 1977 "Modalità per la temporanea esportazione di armi antiche, artistiche, rare o comunque aventi importanza storica ai fini di mostre e scambi culturali". D.M. 16 agosto 1977 "Modalità per l'iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo e per il rifiuto di iscrizione". D.M. 14 aprile 1982 "Regolamento per la disciplina delle armi antiche, artistiche o rare di importanza storica". Legge 25 marzo 1986 n. 85 "Norme in materia di armi per uso sportivo". Legge 21 febbraio 1990 n. 36 "Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati". D.M. 30 ottobre 1996 n. 635 "Regolamento di esecuzione del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 527 recante norme di attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione delle armi". D.M. 30 giugno 1978 "Pubblicazione del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo". Legge 16 luglio 1982, n. 452 "Modifica della Legge 18 aprile 1975, n. 110". D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 527 " Attuazione della Direttiva n. 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi". D.M. 5 febbraio 1993 "Integrazione del D.M. 4 dicembre 1991 concernente la determinazione dei requisiti psicofisici per il rilascio del porto d'armi". Legge 6 dicembre 1993, n. 509 "Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile". D.M. 24 marzo 1994 n. 371 "Regolamento d'attuazione dell'art.7, commi 2 e 3 della Legge 21 febbraio 1990 n. 36, concernente l'individuazione delle categorie di persone che a causa della esposizione a rischio dipendente dall'attività svolta nell'ambito della Amministrazioni della Giustizia o della Difesa o nell'esercizio di compiti di Pubblica Sicurezza, sono esonerate dall'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa prevista per il rilascio della licenza di porto d'armi". D.M. 14 settembre 1994 "Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo della autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per difesa personale". Circolare Ministero dell'Interno 16 dicembre 1995, n. 559/C22590.10179(17) 1-582-E-95 "Regime giuridico della balestra (Legge 18 aprile 1975, n. 110; R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 6 maggio 1940, n. 635)". Decreto 9 agosto 2001, n. 362 "Regolamento armi ad aria compressa ed avancarica". MINISTERO DELL’INTERNO - CIRCOLARE 14 febbraio 1998. Trasporto di armi comuni da sparo - Sono pervenuti a questo Ministero quesiti in merito al trasporto delle armi comuni da sparo. E stato chiesto, in particolare, se al titolare della licenza di porto di fucile per tiro a volo sia consentito trasportare armi comuni da sparo diverse da quelle utilizzate per detta attività sportiva. Premesso che il trasporto di un'arma ne concretizza il trasferimento da un luogo ad un altro «come oggetto inerte e non suscettibile d'uso», in assenza quindi della pronta disponibilità che caratterizza il porto, al fine di definire un indirizzo univoco su di un argomento che riveste interesse generale, si forniscono i seguenti chiarimenti. I titolari di licenza di porto d'armi di cui all'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (porto di arma corta per difesa personale, porto di bastone animato e porto d'armi lunghe da fuoco, ivi comprese quelle a canna rigata) possono: portare il tipo o i tipi d'armi indicati nell'autorizzazione; trasportare e acquistare tutte le armi comuni da sparo. Si rammenta che i titolari di porto di Pistola o rivoltella per difesa personale sono legittimati al porto anche contemporaneo delle armi corte detenute in forza della sola denuncia, sino al numero massimo (tre) previsto dal sesto comma dell'art. 10 della legge n. 110/ 1975, così come modificato dall'art. 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36. I titolari di licenza di porto d'armi lunghe da fuoco con canna ad anima liscia di cui alla legge n. 323/1969 (tiro a volo) possono: portare il tipo d'arma oggetto dell'autorizzazione;trasportare e acquistare tutte le armi comuni da sparo. I titolari di licenza di trasporto delle armi di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1986, n. 85 (armi per uso sportivo) possono trasportare esclusivamente le armi da sparo lunghe e corte classificate sportive ed inserite nell'apposito elenco annesso al catalogo nazionale delle armi comuni da sparo. I titolari della carta di riconoscimento di cui all'art. 76 del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (c.d. carta verde) possono, percorrendo l'itinerario più breve, trasportare dal luogo di detenzione alla sezione (o sezioni) del tiro a segno nazionale cui sono iscritti tutte le armi comuni da sparo utilizzabili nella o nelle sezioni di appartenenza. I titolari della licenza di collezione di cui al terzo comma dell'art. 32 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza possono trasportare, acquistare e vendere le armi di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 14 aprile 1982 (antiche, artistiche o rare d'importanza storica) I titolari di N.O. all'acquisto ex art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza possono trasportare dall'armeria al luogo di detenzione l'arma o le armi comuni oggetto del N.O., o, nel caso di cessione tra privati, trasportare le stesse tra i rispettivi luoghi di detenzione. Di ciò i signori questori faranno apposita menzione nel N.O. che consegneranno al richiedente in duplice copia, una delle quali destinata ad accompagnare le armi durante il trasporto. I titolari di Carta europea d'arma da fuoco residenti in altro Stato della CE possono: 1) qualora interessati all'esercizio dell'attività venatoria in Italia ed autorizzati al medesimo esercizio nel paese di provenienza: introdurre trasferire trasportare sul territorio nazionale e riesportare («ritrasferire») entro un anno le armi lunghe da fuoco, iscritte nella Carta, considerate mezzi di caccia a mente dell'art. 13 della legge n. 157/1992, nel numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce per dette); portare, nei periodi e nei luoghi in cui la caccia e permessa sul territorio nazionale, le armi suddette - osservato il disposto dell'art. 12/8' della legge n. 157/1992 (polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi) e 12/12' (tesserino rilasciato dalla Regione prescelta per l'esercizio dell'attività venatoria) - e gli strumenti di cui al sesto comma dell'art. 16 della legge citata (utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie); 2) qualora interessati all'esercizio di attività sportiva: trasferire, trasportare sul territorio nazionale e ritrasferire entro un anno le armi da sparo lunghe e corte, iscritte nella Carta, classificate sportive ed inserite nell'apposito elenco annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, nel numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce per dette), osservato il disposto dell'art. 4 del decreto ministeriale 5 giugno 1978 (dichiarazione rilasciata dall'Unione italiana tiro a segno o della federazione italiana tiro a volo in merito alle gare, alle armi ed alle munizioni prescritte), così come modificato dal decreto ministeriale n. 635/1996, art. 6, punto 1, lettera b;portare le armi suddette esclusivamente nell'ambito dell'attività sportiva, osservato il disposto dell'art. 4 del decreto ministeriale 5 giugno 1978 e citata modificazione; 3) qualora interessati al porto o al trasporto per motivi diversi da quelli sopra indicati: trasferire, trasportare nel territorio nazionale e ritrasferire entro un anno le armi comuni da fuoco lunghe e corte nel numero massimo consentito (sei armi duecento cartucce a palla per armi corte e millecinquecento cartucce da caccia), osservato il disposto di cui all'art. 5 del decreto legge 30 dicembre 1992, n. 52', (concessione dell'accordo preventivo da parte del questore e trascrizione sulla Carta degli estremi dell'autorizzazione emessa dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza); portare le armi consentite, ottenuta l'autorizzazione del capo della polizia di cui sopra, in esito alle indicazioni fornite dal richiedente ai sensi del decreto ministeriale 30 ottobre 1996, n. 635 (contenuto della domanda e requisiti). I titolari dell'autorizzazione all'importazione temporanea di armi comuni da sparo e relative munizioni per l'esercizio dell'attività venatoria o sportiva, a sensi del decreto ministeriale 5 giugno 1978, possono: importare, trasportare e riesportare entro novanta giorni armi lunghe da fuoco, considerate mezzi di caccia a mente dell'art. 13 della legge n. 157/1992, nel numero massimo consentito (due armi e duecento cartucce per dette) dal confine al luogo o ai luoghi intendono svolgere l'attività venatoria; importare, trasportare e riesportare entro novanta giorni armi da sparo lunghe e corte classificate sportive ed inserite nell'apposito elenco annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo nel numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce per dette); portare l'arma o le armi suddette esclusivamente nell'ambito dell'attività sportiva o nei periodi e nei luoghi in cui la caccia è permessa sul territorio nazionale. Al di fuori dei casi anzi elencati, il trasporto deve essere effettuato previo avviso al questore, a mente del secondo comma dell'art. 34 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, osservate le modalità di cui all'art. 18 della legge n. 110/1975 e le condizioni eventualmente imposte ex art. 53 dei regolamento al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Qualunque sia il titolo abilitativo il numero di armi comuni trasportabili per singola movimentazione non può essere superiore a 6 (sei). Cacciare all'estero La Carta Europea d'arma da fuoco (C.E.A.F) è stata istituita per facilitare la libera circolazione dei cacciatori e tiratori sportivi all'interno della UE. Ha validità massima di cinque anni. Questo periodo di validità è prorogabile. Qualora figurino sulla carta solo le armi da fuoco della categoria "d", la validità massima è di dieci anni. E' un documento personale rilasciato dalle Autorità di Polizia degli Stati membri a chi lo richiede, al fine di detenere e utilizzare legittimamente le armi da fuoco sportive, su cui figurano quelle detenute e utilizzate dal titolare della carta. Tale carta, in caso di viaggio attraverso i Paesi UE, deve essere sempre in possesso di chi utilizza l'arma. Eventuali cambiamenti di detenzione o delle caratteristiche delle armi, ad esempio la perdita o il furto delle stesse, sono annotati sulla carta. Gli Stati membri permettono l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco della categoria "b" soltanto a persone che abbiano un valido motivo e che abbiano raggiunto l'età di 18 anni, salvo deroga per la pratica della caccia e del tiro sportivo, e che non possano costituire un pericolo per se stesse, per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza. I cacciatori, per le categorie "c" e "d", e i tiratori sportivi, per le categorie "b" "c" e "d" delle armi da fuoco, possono detenere senza autorizzazione preventiva una o più di tali armi durante un viaggio effettuato attraverso due o più Stati membri per praticare la loro attività, purchè siano in possesso della Carta Europea d'arma da fuoco su cui figura l'indicazione di detta o dette armi e purché siano in grado di dimostrare le ragioni del viaggio, in particolare presentando un invito. Licenza di porto di fucile per uso di caccia :E' una licenza che autorizza al porto di fucile per uso di caccia nei periodi di apertura della stagione venatoria. La licenza ha validità di 6 anni ed ha efficacia con il pagamento annuale della tassa di concessioni governative. La richiesta, in bollo, indirizzata al Questore, va presentata al Commissariato di zona, se presente, oppure in Questura oppure, in assenza, alla stazione dei Carabinieri competente per territorio, compilando l'apposito modulo disponibile anche presso gli stessi Uffici. Alla richiesta si deve allegare: un'ulteriore marca da bollo da euro 14,62, che sarà applicata sulla licenza; la certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato; una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'abilitazione all'attività venatoria; la ricevuta di pagamento della tassa di concessioni governative di Euro 168,00 più un'addizionale di Euro 5.16 (come previsto dall'art.24 della legge nr. 157 dell'11 febbraio 1992); la ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale, fissata ogni anno dalle singole regioni; la ricevuta di versamento di Euro 1,94 per il costo del libretto valido 6 anni, da pagarsi per il primo rilascio e alla scadenza dei sei anni, richiedendo all'Ufficio territoriale competente gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria Provinciale dello Stato; due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto; la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia o certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale; una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti: di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge; le generalità delle persone conviventi; di non essere stato riconosciuto obiettore di coscienza ai sensi della legge 8 luglio 1998 nr. 230. Al posto delle dichiarazioni sostitutive può essere prodotta la relativa documentazione rilasciata dagli organi competenti. Alla presentazione della richiesta, all'interessato è rilasciata ricevuta. La richiesta può essere inoltrata anche per posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e in questo caso la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, o per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna. Armi da fuoco consentite per esercizio attività venatoria: L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie. Durante la caccia si deve avere con sé la denuncia delle armi ? Nessuna norma obbliga ad avere con sé la denuncia ma è logico che il documento serve a giustificare un'azione in corso di svolgimento consentita solo a chi è in grado di dimostrare di essere autorizzato. La limitazione dei colpi vale anche per i fucili a canna rigata? La questione è controversa la Corte di cassazione ha affermato che la limitazione vale solo per i fucili a canna liscia ma ha poi anche affermato il contrario . Quale illecito configura l'avere nell'arma munizioni oltre il numero consentito? Poiché l'art. 13 consente l'esercizio dell'attività venatoria con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12 il servirsi di un'arma diversa per numero di cartucce costituisce il reato di uso di mezzi non consentiti per la caccia (art 30 legge 157/92 ammenda fino a 1549 ) E' ammesso per la caccia l'uso l'uso di armi da fuoco diverse dal fucile o dalla carabine per es della spingarda? No . Sono ammesse le armi portabili con limiti di potenza e gittata. E' ammesso l'uso di altri armi o mezzi ? Art. 21 vieta di usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o. congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre; E' ammesso per la caccia l'uso dell'arma ad aria compressa ? No perchè non è compreso nell'art. 13 della Legeg 157/92 E' ammesso per la caccia l'uso del flobert? No perchè è un'arma comune da sparo è non ha bossolo del proiettile di altezza a vuoto inferiore a mm 40 come richiesto dall'art. 13 della legge sulla caccia E' ammesso per la caccia l'uso di autoveicoli? È vietato sparare dagli autoveicoli ma per la Cassazione penale non sono punibili le condotte diverse dallo sparare ; E' ammesso l'uso di apparecchi ricetrasmettenti ? La Corte dapprima ne vietava l'uso ma poi ha cambiato parere classificandoli come mezzi ausiliari e quindi permettendone l'uso perchè non mezzi diretti all'abbattimento delle prede E' consentito l'uso di richiami meccanici o elettrici ? È vietato e il c.p. Art 240 ne impone la confisca ; Si possono portare con sé più armi ? La legge non impone limitazioni né riguardo al numero né riguardo alla tipologia ; I cacciatori possono scambiarsi i fucili? S' perchè la legge 110/75 pone il divieto di prestiti di armi ma fa eccezione per quelle da caccia o per uso sportivo o scenico Quante munizioni si possono detenere ? Fino a 1000 cartucce caricate a palline se si ha un fucile da caccia regolarmente denunciato ; da 1000 a 1500 occorre la denuncia ed oltre a 1500 la licenza di P.S. Le Regioni possono con loro provvedimenti limitare la tipologia dei mezzi di caccia? Sì ma con legge e non semplice regolamento Giurisprudenza : Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica nella persona del giudice ha pronunciato la seguente Sentenza nei confronti di ***** libero presente imputato del reato di cui all'art. 695 c.p. perché, quale titolare dell'esercizio di rivendita di articoli militari "****", poneva in vendita senza la licenza del Questore le armi (sciabole, spade, pugnali), descritte nel verbale di sequestro e di convalida in data 10 e 11 agosto 2000, notificati all'indagato e allegati in copia. Accertato in Firenze il 10 agosto 2000 . (....) svolgimento processo (...) Si tratta difatti di imitazioni di armi di fantasia impiegate nelle rappresentazioni sceniche e cinematografiche, quali la spada di Excalibur, spada Robin Hood, spada Ivanohe, a spada Cavalieri dell'Apocalisse, spada Vikinga barbarian , Katana Schirasaya etc. poi riprodotte per finalità decorative e di. collezionismo. Esse sono più voluminose e pesanti delle armi che intendono imitare in quanto realizzate in ferro e non in acciaio, hanno impugnature voluminose che ne rendono disagevole l'uso, per cui già le loro caratteristiche strutturali sono tali da renderle del tutto anacronistiche come strumenti di offesa. Inoltre hanno la punta smussata e sono pressoché prive di affilatura. Quindi sia le metodiche di costruzione che le caratteristiche strutturali portano ad escludere che esse siano state realizzate per arrecare offesa alla persona. Manca, sia sotto l'aspetto strutturale che quello funzionale, un intrinseca destinazione a tale scopo, che caratterizza le armi proprie, distinguendole dalle ed. armi improprie. Non sono al riguardo condivisibili le argomentazione espresse dall'agente che ha proceduto al sequestro e alla denuncia secondo cui, indipendentemente dall'impiego di esse in conformità all'uso che gli è proprio, tali armi devono considerarsi armi proprie cd. bianche, in quanto un malintenzionato potrebbe comunque usarle per fare del male. Certo, non può escludersi che tali manufatti possano esplicare un'azione offensiva, ma si tratta di un effetto non connaturato alla loro struttura e destinazione, non tale quindi, anche per l'occasionalità di un uso in tal senso, da farli qualificare come vere e proprie armi. Vero invece che essi possono assimilarsi agli oggetti atti ad offendere (cd. armi improprie), soggetti, quanto al porto, alla disciplina di cui all'art. 4 comma secondo L. 110/1975. Armi in genere - Armi comuni da sparo - Armi da bersaglio da sala Detenzione - Denuncia - Autorizzazione - Limiti. A seguito dell’entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999 n. 526 e del rispettivo regolamento contenuto nel D.M. 9 agosto 2001 n. 362, aventi ad oggetto l’armonizzazione della normativa vigente in materia di armi con quella degli altri paesi comunitari, le armi cosiddette “da bersaglio da sala”, ad emissione di gas o ad aria o a gas compressi, non rientrano nella categoria delle armi comuni da sparo se i proiettili erogano una energia cinetica non superiore a 7,5 Joule, con la conseguenza che la detenzione non comporta obbligo di denuncia e il porto non è soggetto ad autorizzazione, anche se il catalogo delle armi comuni da sparo non è stato ancora aggiornato in conformità. Presidente T. Gemelli, Relatore G. Riggi. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. I, 14 settembre 2005 (ud. 17/06/2005), Sentenza n. 33670Caccia e pesca - Caccia al cinghiale in periodo di divieto con armi non consentite - Sospensione della licenza di porto di fucile - Legittimità. La condotta di chi pratica la caccia al cinghiale in periodo di divieto e con armi non consentite (nella specie: munizioni spezzate) ben giustifica, in una prospettiva di tutela della sicurezza pubblica, una verifica in termini negativi dei requisiti richiesti per l’autorizzazione all’uso delle armi e la conseguenziale sospensione della licenza di porto di fucile. Pres. Turco, Est. Aru - G.N. (Avv.ti Piras e Fodde) c. Questura di Sassari (Avv. Stato) T.A.R. SARDEGNA, sez. I - 3 agosto 2004, n. 1292 Caccia - Uccellagione - Sentenza ex art. 444 c.p.p. - Art. 32 L. 157/92 Revoca della licenza di porto di fucile e divieto di rilascio per 10 anni Legittimità - Motivazione - Necessità - Insussistenza - Ragioni. Alla pratica dell’uccellagione accertata in sede penale con sentenza ex art. 444 c.p.p., segue legittimamente l’irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’art 32, comma 1, lett. b) della L. 157/92 (revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia e divieto di rilascio per un periodo di 10 anni), che il questore adotta senza necessità di motivazione. Invero, la scelta della sanzione amministrativa è già stata compiuta dal legislatore, il quale ha individuato all’art. 32 varie fattispecie criminose, tutte accomunate della violazione di principi fondamentali della caccia, così che alla commissione di siffatti reati segue ragionevolmente la lunga espulsione dalla titolarità della licenza di porto d'arma da caccia. Pres. Numerico, Est. Tomaselli S.G. (Avv. Osele) c. Amministrazione dell’Interno Commissariato del Governo e Questua di Trento (Avv. Stato) - T.R.G.A. TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 9 luglio 2004, n. 249 Caccia e pesca - Caccia - Uccellagione - Caccia con mezzi vietati ed uccellagione - Diversità - Individuazione - Conseguente differente trattamento sanzionatorio. In tema di caccia, la linea di demarcazione fra caccia con mezzi vietati ed uccellagione è data dal mezzo usato, atteso che con la fattispecie di cui all'art. 30, comma primo lett e), della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (relativa all'uccellagione) il legislatore ha inteso punire i sistemi di cattura che comportano sofferenza per i volatili e possono determinare un depauperamento della fauna indipendentemente dall'abbattimento o meno degli animali, diversamente l'ipotesi di cui alla lett. h) dello stesso articolo 30 si riferisce allo abbattimento ed alla cattura di volatili effettuata con mezzi diversi da quelli previsti dall'art. 13 della stessa legge. Pres. Zumbo - Est. Squassoni - Imputato Marrucci - Pm Iacoviello F. (Parz. Diff.) (Rigetta, Trib. Pontedera, 4 maggio 2001). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III del 27 aprile 2004 (Ud. 16 marzo 2004) Rv. 228459 sentenza n. 19506 (vedi: sentenza per esteso) Caccia - Uccellagione - Attività venatoria - Esercizio - Mezzi di abbattimento e cattura illegale - Art. 13, L. 157/1992 - Art. 30 c. 1 lett. h) L. 157/1992, e lett. e). L'attività venatoria consentita e legale è solo quella diretta "all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impegno dei mezzi di cui all'art. 13 della L. 157/1992 (fucili con canna liscia o rigata con le limitazioni e specificazioni previste nello stesso articolo); per esclusione, deve intendersi attività venatoria illegale quella, sempre diretta all'abbattimento o alla cattura, ma effettuata mediante mezzi diversi dai ricordati. Tale condotta è sanzionata con la sola pena pecuniaria dall'art. 30 c. 1 lett. h) L. 157/1992, mentre la lett. e) dello stesso articolo punisce con arresto ed ammenda chi "esercita l'uccellagione". Pres. Zumbo - Est. Squassoni - Imputato Marrucci - Pm Iacoviello F. (Parz. Diff.) (Rigetta, Trib. Pontedera, 4 maggio 2001). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III del 27 aprile 2004 (Ud. 16 marzo 2004), sentenza n. 19506 (vedi: sentenza per esteso) Caccia - Porto di fucile per l'esercizio venatorio o il tiro a volo - Uso dell'arma per fini diversi - Reato di porto abusivo - Esclusione Rilevanza su piano dell'illiceità amministrativa - Sussistenza - Fattispecie. L'autorizzazione al porto di fucile rilasciata per l'esercizio venatorio o per lo sport del tiro a volo rende legittimo il porto di detta arma, nonostante quest'ultima venga usata per fini diversi, anche se illeciti, ferma restando la sanzionabilità in via amministrativa dell'eventuale abuso accertato, cui possono conseguire provvedimenti sospensivi o ablativi dell'autorizzazione. In specie il fucile era stato utilizzato per minacciare una persona. (Contra: Cass. Sez. V, 15/04/1993, Iachino, Cass. Sez. I, 29/01/1990. Valtriani). Pres. SOSSI - Rel. FABBRI - P.M. CESQUI (concl. diff.) - Pardini. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. I 8 aprile 2004 (Ud.26 marzo 2004), n. 16790 Caccia - Abbattimento dei colombi con le modalità proprie della disciplina sulla caccia - Ordinanza contingibile e urgente Tutela della salute pubblica - Omessa motivazione in ordine all’urgenza, all’indifferibilità e al nesso causale tra la presenza dei colombi e il pericolo per la salute - Illegittimità. E’ illegittima l’ordinanza contingibile ed urgente con la quale il sindaco, sulla scorta del combinato disposto dagli artt. 32 legge n. 833/78 e 54 legge n. 267/2000, consenta l’abbattimento dei colombi tramite armi da fuoco e con le modalità proprie della disciplina sulla caccia, qualora venga omessa ogni motivazione inerente all’urgenza ed all’indifferibilità del fenomeno che si vuol contrastare, la cui estrinsecazione è necessaria al fine di giustificare l’uso di tale eccezionale potere e qualora non risulti fondata su alcun approfondimento del nesso causale tra la presenza dei colombi e il pericolo per la salute. La previsione dell’abbattimento “nel territorio comunale, ma al di fuori del centro abitato” risulta inoltre incongrua e illogica sia che il termine centro abitato venga inteso in senso tecnico (l’utilizzo delle armi da fuoco in periferia comporterebbe infatti un grave pericolo per l’incolumità pubblica), sia in senso atecnico (in questo caso sarebbe vanificato lo scopo dell’ordinanza, posto che i colombi si insediano proprio in prossimità degli edifici). Pres. Zuballi - Ministeri delle Politiche Agricole, dell’Ambiente e del Territorio, dell’Interno (Avv. Stato) c. Comune di Due Carrare (n.c.) e altro (n.c.) T.A.R. VENETO, Venezia, Sez. III - 14 gennaio 2004, n. 54 Caccia - Esercizio della caccia - Nozione - Effettiva cattura o uccisione di selvaggina - Attività preliminare o atto desumibile - Fattispecie: perlustrazione notturna con uso di strumenti di puntamento - L. n. 157/1992. La nozione di esercizio di attività venatoria contenuta nella legge 11 febbraio 1992, n. 15 non va intesa in senso riduttivo, ricomprendendo non soltanto l'effettiva cattura o uccisione della selvaggina, ma altresì ogni altra attività preliminare o atto desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo e che si mostri diretto a tale fine. Ric. Febi M. - CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 16/04/2003 (CC. 6 marzo 2003) sentenza n. 18088 Caccia e pesca - Fauna selvatica in generale - Detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica - Cinghiali - Sussistenza Autorizzazione all'allevamento per scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale - Necessità - L. n. 157/1992 - L. n. 150/1992. E' vietata la detenzione di mammiferi che costituiscano pericolo per la salute o la pubblica incolumità, tra i quali sono contemplati i cinghiali, a meno che non si sia in possesso di una autorizzazione all'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale rilasciata dalla regione ai sensi dell'art. 17 legge 11 febbraio 1992 n. 157. Pres. Toriello F - Est. Piccialli L - Imp. D'Andrea - PM.(Conf.) Favalli M. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 09/04/2003 (CC.20/02/2003) RV. 224071 sentenza n. 16674 Caccia - Esercizio - Armi e mezzi di caccia - Vietati - Richiamo acustico elettromagnetico - Reato di caccia con mezzi vietati - Configurabilità Necessaria compresenza di richiami vivi - Esclusione. L'uso di un richiamo acustico elettromagnetico integra il reato di caccia con mezzi vietati, ai sensi dell'art. 21, comma primo, lett. r) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, senza che sia necessaria la contestuale presenza di richiami vivi del tipo vietato dalla medesima fattispecie: infatti il legislatore ha utilizzato la particella congiuntiva "e" quale collegamento tra le distinte categorie alternative dei mezzi di richiamo vietati, ossia in senso disgiuntivo. Pres. Papadia U - Est. : Lombardi AM. - Imp: Degli Atti. P.M. Izzo G. (Conf.).(Annulla senza rinvio, Trib.Lecce, 13 novembre 2002). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 24 marzo 2004 (Ud. 20/02/2004) Rv. 228534. Sentenza n. 14451 Caccia e pesca - Caccia in area protetta - Rinvenimento di armi da fuoco all’interno di un’area protetta - Reato ex art. 21, comma 1, lett. b), L. n. 157/1992 - Sussistenza. L’immediatezza temporale tra gli spari ed il rinvenimento degli indagati, nell’ambito di un Parco regionale o di un’area protetta in genere, con adeguati mezzi di caccia a disposizione e gli animali appena uccisi con armi da fuoco, sono elementi di fatto più che sufficienti per ipotizzare il reato di esercizio venatorio vietato ai sensi dell’art. 21 comma 1, lett.b) L.157/92. - Pres. TORIELLO - Est. GRILLO - P.M. FRATICELLI - Imp. Mirabile. CORTE DI CASSAZIONE, penale sez. III - 2 dicembre 2002 (c.c. 23 ottobre 2002) n. 40518 Caccia e pesca - Fauna selvatica in genere - abbattimento di un animale di fauna selvatica protetta - Contravvenzione ex artt. 2lett c), e 30, comma 1 lett. b), L. n. 157/1992 - Sussistenza. L’abbattimento di un animale che rientra tra le specie di fauna selvatica protetta (nella specie ghiri) concretizza l’ipotesi di contravvenzione prevista dagli artt. 2lett c), e 30, comma 1 lett. b), L. n. 157/1992. (Cassazione Sez.III, 25 settembre 1995, n. 10352, Brasacchio). (Fattispecie: sono stati cacciati all’interno di un’area protetta ben 15 esemplari di ghiri). - Pres. TORIELLO - Est. GRILLO - P.M. FRATICELLI - Imp. Mirabile. CORTE DI CASSAZIONE, penale sez. III - 2 dicembre 2002 (c.c. 23 ottobre 2002) n. 40518 Caccia e pesca - armi munizioni e selvaggina - sequestro probatorio - ex art. 253 c. 2, c.p.p.. Quando i provvedimenti di sequestro e convalida, ex art. 253 c. 2, c.p.p., hanno ad oggetto il “corpo del reato”, (in specie armi, munizioni “cose mediante le quali il reato è stato commesso” e selvaggina “prodotto del reato”) essi, nel loro momento genetico, sono sempre legittimi, essendo necessario e sufficiente che risulti giustificata tale qualificazione, senza che occorra specifica motivazione sulla sussistenza nel concreto - delle finalità proprie del sequestro probatorio, e cioè la tutela delle esigenze probatorie, in quanto il rapporto con il reato non è mediato dalla finalità della prova, ma è immediato, tant’è che in via generale ne è prevista la confisca. - Pres. TORIELLO - Est. GRILLO - P.M. FRATICELLI Imp. Mirabile. CORTE DI CASSAZIONE, penale sez. III - 2 dicembre 2002 (c.c. 23 ottobre 2002) n. 40518 Caccia e pesca - Sequestro delle armi e dei mezzi di caccia - Reati ex art. 28, comma 2, lett. lettere a), b), c), d), ed e), dell’art. 30 L. n. 157/1992 Confisca obbligatoria delle armi e dei mezzi di caccia quando sia stata inflitta una condanna - Sussistenza - Contravvenzione punita dalla lettera h) L. n. 157/1992 e art. 240 c.p. - Confisca facoltativa. L’art. 28, comma 2, della legge 11 febbraio 1992 n. 157 prevede la confisca obbligatoria delle armi e dei mezzi di caccia quando sia stata inflitta una condanna per le contravvenzioni punite dalle lettere a), b), c), d), ed e) dell’art. 30 stessa legge. Di conseguenza nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. Non è invece prevista analoga confisca obbligatoria in caso di condanna per la contravvenzione punita dalla lettera h) dello stesso articolo. In tali casi la confisca delle armi utilizzate non è prevista come obbligatoria neppure in base all’art. 240, 2° comma, del c.p.; ma è semmai solo facoltativa ex art. 240, 1° c. del c.p.. In tale circostanza il Giudice deve motivare sulle ragioni per le quali intende fare uso del suo potere discrezionale di confisca. - Pres. POSTIGLIONE; Est. ONORATO; P.M. FAVALLI; Ric. FRANCINELLI. CORTE DI CASSAZIONE, sez. III penale - 28 novembre 2002 (3 ottobre 2002) n. 40265 Caccia con mezzi vietati - costituzione di parte civile dell'amministrazione provinciale - legittimita' - danno all'immagine dell'ente locale - risarcibilita' - fondamento. In materia di caccia e' legittima la costituzione di parte civile dell'Amministrazione provinciale in un procedimento per violazione dell'art. 30 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, in caso di caccia esercitata con mezzi vietati, atteso che l'esercizio della caccia con mezzi diversi da quelli consentiti determina una illegittima sottrazione al servizio pubblico della tutela dell'ambiente faunistico. Il conseguente danno all'immagine della Provincia, cui compete il dovere di assicurare il corretto esercizio della caccia, legittima la risarcibilita' del danno patito dall'ente locale. Corte di Cassazione Sezione III sentenza del 25/10/2002 (UD.01/10/2002) n. 35868 La disciplina normativa dei poligoni di tiro a segno nel nostro ordinamento - destinazione urbanistica dei poligoni di tiro ed interessi costituzionalmente protetti, come quelli urbanistici, edilizi e paesaggistici la qualificazione di un’opera come destinata alla difesa militare. La disciplina derogatoria per le “opere destinate alla difesa nazionale “ trova giustificazione nelle particolari esigenze che tali opere sono destinate a soddisfare, esigenze che non possono essere apprezzate e limitate dalle autorità locali. Peraltro manca nel nostro ordinamento un’enunciazione in termini normativi e generali della definizione di siffatte opere, riferendosi le sporadiche indicazioni che si rinvengono in proposito ad ambiti e finalità di volta in volta determinati (per esempio, l. 18 agosto 1978 n. 497, art. 5). Per ciò, in considerazione che la menzionata destinazione delle opere (domanda di concessione edilizia per la costruzione di un manufatto ( ricovero per segnalatori ) al servizio del poligono di tiro) può determinare la compressione di altri interessi costituzionalmente protetti, come quelli urbanistici, edilizi e paesaggistici, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha sottolineato l'esigenza che, tanto in sede legislativa che amministrativa, siano precisati con il dovuto rigore i criteri suscettibili di qualificare l’opera come destinata alla difesa nazionale. Pertanto, è stata esclusa la validità del riferimento al solo profilo soggettivo, cioè alla natura “ militare “ dell’Amministrazione interessata ai lavori ed è stato affermato che, in ogni caso, tali criteri devono investire sia le caratteristiche oggettive che le finalità dell’opera (Corte cost., 1° aprile 1992, n. 150). L’individuazione delle opere in argomento, quindi, deve essere effettuata in concreto sulla base della loro effettiva ed inequivoca destinazione alla difesa militare che si riveli mediante un chiaro nesso teologico che a questa le ricolleghi. Dal canto suo, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di osservare che il concetto di opera destinata alla difesa militare non può essere riferito esclusivamente alle opere realizzate o utilizzate dal Ministero della difesa, potendo comprendere anche quelle di altre Amministrazioni, purchè siano considerate tali da un’apposita norma definitoria o intervenga un formale atto di riconoscimento. E’ stato aggiunto che la qualificazione di un’opera come destinata alla difesa militare richiede sempre una manifestazione di volontà del Ministero dei lavori pubblici, dal momento che, per effetto dell’art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, essa comporta la sottrazione dell’opera stressa al controllo del Ministero, altrimenti competente ad accertare la conformità alla disciplina urbanistica o comunque a stabilirne la localizzazione, d’intesa con la Regione e gli enti locali interessati ( Cons. Stato, sez. VI, 3 novembre 1999, n. 1712 ). La legge sulla caccia opera la distinzione tra uccellagione e le altre forme di caccia con riferimento esclusivamente al mezzo usato e non alla destinazione delle prede catturate. Costituisce perciò uccellagione qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi da armi da sparo (reti, panie ecc.) avendo il legislatore inteso sanzionare in modo specifico un sistema di cattura che ha in genere una potenzialità offensiva più indeterminata e comporta maggior sofferenza biologica per i volatili. Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 4918 del 16-05-1996 (ud. del 10-04-1996), Giusti. In materia di divieto di uccellagione, la predisposizione delle reti costituisce violazione consumata del divieto posto dall'art. 30, comma primo, lettera e), della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e non tentativo poiché la norma incriminatrice non richiede l'abbattimento o la cattura di animali ma è sufficiente l'esercizio effettivo della tecnica speciale di cattura dei volatili vietata dalla legge. Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 3090 del 27-03-1996 (ud. del 12-01-1996), Marconi Caccia e pesca - Omessa custodia di armi - Applicabilità a “parti di arma” - Esclusione - Art. 20 L. 110/75. L’obbligo di custodire con particolare diligenza armi ed esplosivi, previsto dall’art. 20, comma 1, L. 110/75, non si estende anche a “ parti di arma”; infatti il legislatore, quando ha voluto riferirsi alle “parti di arma” lo ha previsto esplicitamente, come nei commi 3 e 5 dello stesso articolo, e comunque appare ragionevole ritenere che una negligente custodia di parte di arma non esponga a pericolo la sicurezza pubblica (Nella specie trattavasi di due caricatori muniti di proiettili). Presidente E. Fazzioli, Relatore M. C. Siotto. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione I, 8 febbraio 2005 (UD. 21 dicembre 2004) - Sentenza n. 4659 Dottrina : Acquisto e detenzione di munizioni Partiamo, allora, dal richiamo dei principi normativi sui quali si fonda la regolamentazione della materia. L'art.82 del Regolamento al T.U.L.P.S. (R.D. 6/5/1940 n.635) suddivide in cinque categorie i c.d. "prodotti esplosivi", comprendendo sotto tale denominazione le polveri, le dinamiti, gli artifici, i detonanti e le munizioni di sicurezza (fra le quali vengono quindi annoverate tutti i tipi di munizionamento, tranne quello da guerra), rimandando poi all'allegato A del regolamento stesso per ulteriori suddistinzioni. Sicché, per il Legislatore le munizioni vengono in linea generale ricomprese tra i prodotti esplosivi anche se, in seguito, con l'entrata in vigore delle leggi 895/67, 497/74 e 110/75 si sono vieppiù tenute distinte le due categorie, finendo con il differenziarne i1 trattamento sanzionatorio. Un'ulteriore definizione si ritrova anche nel combinato disposto degli artt. 1, III0 comma e 2, IV° comma legge 110/75 che individua le munizioni per armi comuni stabilendo che le stesse in ogni caso non possono essere costituite con pallottole a nucleo perforante, nè essere traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti ne possono emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive (salvi i casi di impieghi nella zoofilia). In proposito -aprendo una piccola parentesi- è interessante ricordare come, a seguito dell'inserimento nel catalogo delle armi comuni da sparo di quasi tutte le pistole semiautomatiche calibro 9 il relativo munizionamento cal. 9 corto è da considerarsi a tutti gli effetti non più vietato, in quanto il suo impiego viene ad essere ritenuto normale e non riservato alle armi da guerra; conseguentemente, nel caso in cui taluno sia trovato in possesso abusivo di munizioni del suddetto calibro, ma non di armi, mancando il necessario referente per il giudizio di fatto -semprechè non si tratti di munizioni impiegabili solo in armi da guerra o che non risulti "aliunde" la loro destinazione a tale tipo di arma- va ritenuta, per il noto brocardo "in dubio pro reo", la configurabilità del reato di detenzione abusiva di munizioni per arma comune da sparo, punito dall'art. 697 C.P., e non quella dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 2 legge n° 895/67 (vedasi Cass. Pen. Sez. 1°, 29/4/1992 e 10/7/1992). Analogamente, in ragione delle innovazioni tecniche di fatto equiparatrici dell'efficacia delle pallottole a nucleo ferroso rispetto a quelle con nucleo in piombo, possono tutt'oggi considerarsi senz'altro vietate le sole munizioni perforanti con in carburo di tungsteno o cromo-vanadio. Per altro verso, vi sono munizionamenti che, pur essendo in sé leciti, non possono essere utilizzati per l'impiego venatorio in quanto espressamente vietati dalla legge 157/92, almeno in relazione alla caccia a determinate specie animali. Come noto, infatti, tale legge all'art. 13, da un lato vieta espressamente l'uso di armi (e munizioni) non ricomprese nel presente articolo e dall'altro specifica la sola possibilità di utilizzare fucili ad anima liscia di calibro non superiore al 12 e fucili ad anima rigata di calibro non inferiore a 5,6 mm con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm. Poste queste premesse di massima, veniamo a curarci dei limiti stabiliti dall'ordinamento per la detenzione delle munizioni. Il caposaldo è rappresentato dall'art.97 del citato regolamento che autorizza a tenere in deposito senza la licenza del Prefetto (prevista dall'art. 50 e 51 del T.U.L.P.S.) gli esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a Kg 5, gli artifici in quantità non superiore a Kg. 25 (di peso lordo), le cartucce da fucile da caccia caricate a polvere in numero non superiore a 1.500, le cartucce per pistola o rivoltella in numero massimo di 200 e, senza limiti, bossoli innescati e micce di sicurezza. Non occorre sottolineare quanto la suddetta elencazione risulta oggi alquanto obsoleta ed inidonea a regolamentare in maniera idonea la materia e come non pochi problemi di ordine non solo teorico derivino dall'inserimento delle norme sin qui citate nel capo dedicato alla prevenzione degli infortuni e dei disastri e, quindi, volto a disciplinare aspetti in parte avulsi dalla tematica strettamente oplologica. Non trova più una sua precisa ragion d'essere nemmeno il distinguo operato fra munizioni da arma da caccia e da rivoltella, mentre non vi è traccia del "tertium genus" di munizioni, quelle destinate all'impiego sportivo (disciplinato dalla legge 85/86) che attualmente meriterebbe un trattamento a parte e ben distinto, in ragione dell'esigenza di grande snellezza ed eliminazione di limiti che la materia sportiva impone. Quanto agli obblighi connessi alla detenzione, l'art.38 T.U.L.P.S. impone l'immediata denunzia (pena la violazione dell'art. 697 C.P. con sottoposizione alle sanzioni penali previste da tale norma) delle munizioni detenute, e ciò indipendentemente dalla denunzia dell'arma cui afferiscono, e ciò perché non è possibile in tal caso procedere all'assorbimento della contravvenzione nel delitto stante la diversità e l'autonomia dei due reati (Cass. Sez, 1° 3/3/1986); ne' vanno esenti, in forza dell'art. 26 della legge 18/04/1975 n.110 i titolari di autorizzazione al porto di fucile per uso caccia e possessori di fucile, relativamente alla detenzione di munizioni per fucili da caccia se le stesse non superano i1 numero di mille e si tratta di munizioni a pallini (mentre restano escluse dall'esenzione in parola quelle a palla singola, anche se di recente è stata sollevata questione di legittimità costituzionale -peraltro non dissimile da altra precedente dichiarata manifestamente infondata- da parte di alcuni Giudici penali). Chi intendesse, peraltro, superare i limiti quantitativi sopra indicati (1.500 cartucce da caccia, 200 a palla per armi comuni, corte o lunghe) potrà farlo munendosi necessariamente della citata licenza prefettizia; in mancanza, sarà integrato il reato di cui all'art.17 T.U.L.P.S. (ipotesi meno grave dell'omessa denunzia). Quanto al problema delle variazioni di consistenza, la Giurisprudenza ormai consolidata della Corte di Legittimità ha stabilito il principio secondo il quale -sempre, sia chiaro, nel rispetto dei limiti massimi indicatisi deve prontamente segnalare soltanto ogni variazione in aumento e non in diminuzione e le munizioni utilizzate, pertanto, potranno essere sostituite e rimpiazzate volta per volta (Cass. Sez. I ° 1/12/1993 e 10/4/2001 n° 20234, Signorelli). Questo accenno ci consente di affrontare in poche ma essenziali righe il tema dell'acquisto delle munizioni che, sappiamo, è subordinato al possesso di un titolo legittimante: in tal senso possono essere utilizzate le diverse licenze di porto/trasporto d'armi (uso caccia, tiri a volo, difesa personale) od il nulla osta di cui all'art. 55 comma 3° T.U.L.P.S.. In entrambi i casi, l'art. 12 comma 1° del D.L. 8/6/1992 n° 306 -invero assai contestato- dispone che sul documento legittimante vengano apposti i limiti quantitativi all'acquisto nel periodo di validità del titolo stesso. Non sono, viceversa, idonee all'acquisto di munizioni nè 1a licenza di trasporto di armi sportive nè la carta verde di cui all'art. 76 Reg. T.U.L.P.S.. In ogni caso vietata è, inoltre, la detenzione di munizionamento per armi facenti parte di collezioni o raccolte, ai sensi dell'art. 10 1egge 110/75. Quanto al trasporto delle munizioni, purché regolarmente denunziate, sarà possibile sia in occasione del loro acquisto sia in seguito, in forza del coordinato disposto degli artt. 47 e 50 T.U.L.P.S. e 97 relativo regolamento.