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LEGISLAZIONE NAZIONALE IN FAVORE DELLE VITTIME DI TERRORISMO CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ESTORSIONE USURA SOLIDARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS I testi qui pubblicati sono quelli vigenti al 31 ottobre 2015 Fonte principale: NORMATTIVA. Il portale della legge vigente. www.normattiva.it AVVISO LEGALE I testi normativi presenti nel sito e nei documenti scaricabili non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana. Solidaria, pertanto, non è responsabile dei danni di qualsiasi natura che eventuali errori o imprecisioni possano determinare. A cura di: Vitalba Ferraro Salvatore Cernigliaro Prodotto da: Solidaria società cooperativa sociale onlus INTRODUZIONE Sono molti i siti - istituzionali e non - in cui sono pubblicati provvedimenti legislativi che riguardano le vittime di reati a cosiddetta "tutela rafforzata". Tuttavia, era probabilmente inesistente un "luogo" in cui poter trovare tutte insieme le leggi e i regolamenti attuativi di questo specifico ambito legislativo. E, soprattutto, trovarle aggiornate di tutte le modificazioni, integrazioni ed estensioni intervenute nel tempo. Siamo partiti da queste considerazioni per realizzare questo progetto, con cui intendiamo offrire un quadro completo - e a normativa vigente - della legislazione in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, del racket e dell'usura, che riteniamo possa risultare utile tanto a chi come noi è impegnato nell'attività di assistenza alle vittime quanto a chi pensa di poterne beneficiare. Ovviamente, si tratta di un work in progress. Attualmente la raccolta comprende la legislazione nazionale vigente, di cui sono pubblicate: - le leggi fondamentali vigenti; - le norme con cui sono state apportate modificazioni, integrazioni ed estensioni; - i regolamenti attuativi; - le schede sintetiche dei benefici. Il prossimo obiettivo sarà quello di integrare la raccolta normativa con la legislazione regionale siciliana in materia. Successivamente, trovando le opportune collaborazioni, proveremo ad aggiungere anche quella delle altre regioni italiane. Solidaria INDICE ORDINE CRONOLOGICO DELLE LEGGI LEGGE 13 agosto 1980, n. 466 Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche LEGGE 20 ottobre 1990, n. 302 Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata LEGGE 7 marzo 1996, n. 108 Disposizioni in materia di usura LEGGE 23 novembre 1998, n. 407 Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata LEGGE 23 febbraio 1999, n. 44 Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura LEGGE 22 dicembre 1999, n. 512 Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso LEGGE 3 agosto 2004, n. 206 Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice REGOLAMENTI VIGENTI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 2006, n. 243 Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 2009, n. 58 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 2014, n. 60 Regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, a norma dell'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. SCHEDE SCHEDA 1: BENEFICI IN FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA SCHEDA 2: FONDO DI ROTAZIONE PER LA SOLIDARIETÀ ALLE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO SCHEDA 3: BENEFICI IN FAVORE DELLE VITTIME DELL'ESTORSIONE SCHEDA 4: BENEFICI IN FAVORE DELLE VITTIME DI USURA LEGGE 13 agosto 1980, n. 466 Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche ARTICOLO 1 Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624, all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, è aggiunto il seguente comma: "Per vittime del dovere ai sensi del precedente comma s’intendono i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonché quelli deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso". ARTICOLO 2 La speciale elargizione di cui all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, successivamente integrata con L. 28 novembre 1975, n. 624, è elevata a lire 100 milioni e si applica anche alle famiglie dei vigili del fuoco e dei militari delle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, vittime del dovere. A tal fine, per l'individuazione delle vittime del dovere valgono i criteri indicati nell'articolo 1 della presente legge, facendosi riferimento, per quanto riguarda i vigili del fuoco, alle funzioni proprie di istituto. La speciale elargizione è dovuta altresì, nella stessa misura di cui al primo comma e con la stessa decorrenza prevista dal successivo articolo 10, anche alle altre categorie di personale alle quali sia stata estesa per effetto di disposizioni di legge. ARTICOLO 3 Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, è concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni. ---------N.B.: Articolo così modificato dal D.L. 28 novembre 2003, n. 337, convertito con modificazioni dalla L. 24 dicembre 2003, n. 369 (art. 2, comma 1). ARTICOLO 4 L'elargizione di lire 100 milioni è altresì concessa alle famiglie o ai soggetti colpiti, se l'evento di morte o di invalidità, secondo le disposizioni di cui ai precedenti articoli, concerne vigili urbani, nonché qualsiasi persona che, legalmente richiesta, presti assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. ARTICOLO 5 Abrogato ---------N.B.: Articolo prima modificato dalla L. 4 dicembre 1981, n. 720 (art. 1, comma 1) e successivamente abrogato dalla L. 20 ottobre 1990, n. 302 (art. 17, comma 1). ARTICOLO 6 La speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine: 1) coniuge superstite e figli se a carico; 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione; 3) genitori; 4) fratelli e sorelle se conviventi a carico. Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile. ---------N.B.: Articolo così modificato dalla L. 4 dicembre 1981, n. 720 (art. 2, comma 1). ARTICOLO 7 La speciale elargizione di cui alla presente legge è esente da IRPEF. ARTICOLO 8 Il contributo nelle spese funerarie per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attività di servizio, previsto dall'articolo 286 del vigente regolamento del Corpo, modificato con decreto legislativo 16 febbraio 1948, n. 134, e con l'articolo 2 della legge 22 febbraio 1968, n. 101, è corrisposto fino a lire un milione. ARTICOLO 9 Le modalità di attuazione della presente legge saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro del tesoro. ARTICOLO 10 I benefici di cui ai precedenti articoli hanno effetto dal 1° gennaio 1969. Il beneficio di cui all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e successive modificazioni, è esteso ai familiari degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti nelle circostanze indicate nell'articolo 1 della legge stessa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1961 e il 31 dicembre 1968. Il beneficio di cui al precedente comma è corrisposto secondo le modalità indicate nell'articolo 6 della presente legge. ---------N.B.: Articolo così modificato dalla L. 4 dicembre 1981, n. 720 (art. 3, comma 1). ARTICOLO 11 La speciale elargizione prevista dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1978, n. 862, è elevata, con effetto dalla data di cui all'articolo 5 della legge predetta, a lire 100 milioni ed è esente da IRPEF. Le provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici, vittima di azioni criminose, e degli aventi causa, restano disciplinate dalle disposizioni contenute nella citata legge 21 dicembre 1978, n. 862. ARTICOLO 12 Abrogato ---------N.B.: Articolo abrogato dalla L. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 22, comma 1). ARTICOLO 13 All'onere derivante nell'anno 1980 dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 45 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlaosservare come legge dello Stato. LEGGE 20 ottobre 1990, n. 302 Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ARTICOLO 1 Casi di elargizione 1. A chiunque subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza del o svolgersi nel territorio del o Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale. 1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi in cui l'elargizione sia stata già richiesta o corrisposta da altro Stato. 2. L'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto del a capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza del o svolgersi nel territorio del o Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento del e finalità del e associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale, a condizione che: a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale; b) il soggetto leso risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava. 3. La medesima elargizione è corrisposta anche a chiunque subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto del a capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza del o svolgersi nel territorio del o Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto del e operazioni medesime. 4. L'elargizione di cui al presente articolo è inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto del a capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio del o Stato. 5. Ai fini del presente articolo, l'invalidità permanente che comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto di impiego è equiparata all'invalidità permanente pari a quattro quinti del a capacità lavorativa. ---------N.B.: Articolo così modificato dalla L. 23 novembre 1998, n. 407 (art. 1, comma 1), dalla L. 14 gennaio 2003, n. 7 (art. 6, comma 1), dal D.L. 28 novembre 2003, n. 337, convertito con modificazioni dalla L. 24 dicembre 2003, n. 369 (art. 2, comma 1), dalla L. 3 agosto 2004, n. 206 (art. 5, comma 1), dal D.L. 2 ottobre 2008, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 2008, n.186 (art. 2-quater, comma 1). EVIDENZA: la L. 3 agosto 2004, n. 206), ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale." ARTICOLO 2 Aumento della speciale elargizione 1. La speciale elargizione di lire 100 milioni di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 e successive modificazioni e integrazioni, è elevata, per gli eventi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, a lire 150 milioni. ARTICOLO 3 Opzione del beneficiario per un assegno vitalizio 1. Il cittadino italiano, anche dipendente pubblico, che subisca un'invalidità permanente pari almeno a due terzi della capacità lavorativa, nei casi previsti dall'articolo 1, può optare, in luogo della elargizione in unica soluzione, per un assegno vitalizio commisurato all'entità della invalidità permanente, in riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di lire 12 mila mensili per ogni punto percentuale. ARTICOLO 4 Elargizione ai superstiti 1. Ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui all'arti- colo 1 è corrisposta una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di più soggetti, di lire 150 milioni, secondo l'ordine fissato dall'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720. 2. L'elargizione di cui al comma 1 è corrisposta altresì a soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed ai conviventi more uxorio; detti soggetti sono all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato ARTICOLO 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico. ---------N.B.: Articolo così modificato dalla L. 8 agosto 1995, n. 340 (artt. 1 e 2), dal D.L. 28 novembre 2003, n. 337, convertito con modificazioni dalla L. 24 dicembre 2003, n. 369 (art. 2, comma 1) e dalla L. 3 agosto 2004, n. 206 (art. 5, comma 5). EVIDENZA: la L. 3 agosto 2004, n. 206 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale." ARTICOLO 5 Opzione dei superstiti per un assegno vitalizio 1. Il coniuge di cittadinanza italiana o il convivente more uxorio e i parenti a carico entro il secondo grado di cittadinanza italiana possono optare, se destinatari in tutto o in parte della elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 4, in base all'ordine di spettanza, per un assegno vitalizio personale a loro favore, non reversibile, del seguente ammontare: a) lire 600 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero non superiore a tre; b) lire 375 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono quattro o cinque; c) lire 300 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero superiore a cinque. ---------N.B.: Articolo così modificato dalla L. 8 agosto 1995, n. 340 (artt. 1 e 2). EVIDENZA: la L. 8 agosto 1995, n. 340 ha disposto che "l'opzione di cui al presente art. 5 si applica anche ai componenti le famiglie di coloro che hanno perso la vita in occasione del disastro aereo occorso il 27 giugno 1980 nella zona di Ustica all'aeromobile DC9 della società ITAVIA durante il volo di linea Bologna-Palermo. Ai fini dell'attuazione della disposizione suddetta, nonché della determinazione della cumulabilità del beneficio, si applicano gli artt. 6, 10, 13 e 16 della presente legge n. 302/90". ARTICOLO 6 Termini e modalità per l'attivazione dei procedimenti di corresponsione dei benefici 1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare apposita domanda non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. 2. Si prescinde dalla domanda, e si procede d'ufficio, nel caso di dipendente pubblico vittima del dovere. 3. Per i benefici relativi ad eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge si procede in ogni caso a domanda degli interessati. ---------N.B.: Articolo così modificato dalla L. 8 agosto 1995, n. 340 (art. 1, comma 2), dalla L. 23 novembre 1998, n. 407 (art. 1, comma 3) e dalla L. 23 febbraio 1999, n. 44 (art. 23, comma 1). ARTICOLO 7 Criteri di decisione e riferimento alle risultanze giudiziarie 1. I competenti organi amministrativi decidono su conferimento dei benefici previsti dalla presente legge sulla base di quanto attestato in sede giurisdizionale con sentenza, ancorché non definitiva, ovvero, ove la decisione amministrativa intervenga in assenza di riferimento a sentenza, sulla base delle informazioni acquisite e delle indagini esperite. 2. A tali fini, i competenti organi si pronunciano sulla natura delle azioni criminose lesive, sul nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte, sui singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente legge per il conferimento dei benefici. 3. Ove si giunga a decisione positiva per il conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, i competenti organi possono disporre, su istanza degli interessati, esclusivamente la corresponsione dell'assegno vitalizio, nei casi previsti della presente legge e previa espressa opzione, ovvero, nei casi di elargizione in unica soluzione, una provvisionale pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione stessa. 4. Nei casi di cui al comma 3, all'esito della sentenza di primo grado gli organi competenti delibano le risultanze in essa contenute e verificano nuovamente la sussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici, disponendo o negando la definitiva erogazione dell'assegno vitalizio o del residuo dell'elargizione in unica soluzione. Non si dà comunque luogo a ripetizione di quanto già erogato limitatamente ad una quota pari al 20 per cento. 5. Ove si giunga a decisione negativa sul conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorché non defi- nitiva, i competenti organi, all'atto della disponibilità della sentenza di primo grado, delibano quanto in essa stabilito, disponendo la conferma o la riforma della precedente decisione. 6. La decisione, nel rispetto di quanto fissato nei precedenti commi, fatto salvo il ricorso giurisdizionale, è definitiva. L'eventuale contrasto tra gli assunti posti a base della stessa, alla stregua di sentenza di primo grado, e quelli contenuti nella sentenza passata in giudicato, è irrilevante ai fini dei benefici già corrisposti. ---------N.B.: Articolo così modificato dal D.L. 4 febbraio 2003, n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2003, n. 56 (art. 1, comma 1, lettera a) e b)). ARTICOLO 8 Rivalutazione dei benefici 1. Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF. 2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF. ---------N.B.: Articolo così modificato dal D.L. 28 novembre 2003, n. 337, convertito con modificazioni dalla L. 24 dicembre 2003, n. 369 (art. 2, comma 1). EVIDENZA: il D.L. 28 novembre 2003, n. 337, convertito con modificazioni dalla L. 24 dicembre 2003, n. 369 ha disposto (art. 2, comma 1) che per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui agli articoli 1, 4 e 8 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, sono elevate ad euro 200.000. ARTICOLO 9 Applicazione dei benefici di guerra 1. Le disposizioni di legge vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra si applicano anche a favore degli invalidi civili e dei caduti a causa di atti di terrorismo consumati in Italia e delle loro famiglie, in quanto compatibili con la presente legge. 2. La condizione di invalido civile e di caduto a causa di atti di terrorismo, nonché di vittima della criminalità organizzata sono certificate dal prefetto del luogo di residenza, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno. ---------N.B.: Articolo così modificato dalla L. 23 novembre 1998, n. 407 (art. 3, comma 1, lettera a) e b)). ARTICOLO 9-bis Condizioni per la fruizione dei benefici 1. Le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari. ---------N.B.: Articolo introdotto dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 1, comma 259). ARTICOLO 10 Autonomia del beneficio e concorrenza con il risarcimento del danno 1. Le elargizioni e gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono erogati indipendentemente dalle condizioni economiche e dall'età del soggetto leso o dei soggetti beneficiari e dal diritto al risarcimento del danno agli stessi spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi. 2. Tuttavia, se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entità dell'elargizione. Nel caso di corresponsione di assegno vitalizio la detrazione è operata dopo aver proceduto alla capitalizzazione dello stesso, moltiplicando l'ammontare annuale dell'assegno per il numero di anni corrispondente alla differenza tra l'età del beneficiario e la cifra 75. 3. Qualora il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato è surrogato, fino all'ammontare dell'elargizione o della somma relativa alla capitalizzazione dell'assegno vitalizio, nel diritto del beneficiario verso i responsabili. ARTICOLO 11 Involontario concorso nell'evento e uso legittimo delle armi 1. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge, è irrilevante l'eventuale involontario concorso, anche di natura colposa, della vittima o del soggetto leso al verificarsi dell'evento, nonché l'uso legittimo delle armi. ---------N.B.: Articolo così modificato dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 82, comma 7). ARTICOLO 12 Eventi pregressi 1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa. 2. Per i fatti contemplati dal comma 1 dell'articolo 1 i benefici di cui alla presente legge si applicano per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1º gen- naio 1969. In tali casi il termine di due anni previsto dall'articolo 6, comma 1, per la presentazione della domanda da parte degli interessati decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. I benefici di cui al presente comma sono erogati agli aventi diritto in due ratei a carico degli esercizi 1990 e 1991 pari, rispettivamente, al 55 per cento e al 45 per cento dell'ammontare complessivo. 3. Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla citata legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modifiche ed integrazioni, sono soggetti a riliquidazione in base alle disposizioni di cui alla presente legge. ---------N.B.: Articolo così modificato dalla L. 23 novembre 1998, n. 407 (art. 1, comma 3 e art. 3, comma 2, lettera b)) e dalla L. 3 agosto 2004, n. 206 ha disposto (art. 5, comma 5). EVIDENZA: la L. 3 agosto 2004, n. 206 ha disposto (con l'art. 5, comma 5) che "L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407, è corrisposta nella misura di 200.000 euro." ARTICOLO 13 Concorso di benefici 1. Gli assegni vitalizi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria. 2. Parimenti, le elargizioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria. 3. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze. 4. Per gli eventi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, l'opzione di cui al comma 3 non è più effettuabile qualora agli interessati siano già state corrisposte provvidenze a carattere continuativo previste in ragione delle circostanze considerate nella presente legge. 5. Per i medesimi eventi di cui al comma 4 è riconosciuto il diritto di accedere alla differenza tra l'elargizione in unica soluzione già concessa e quella prevista dalla presente legge. ARTICOLO 14 Diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni Abrogato ---------N.B.: Articolo abrogato dalla L. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 22, comma 1, lettera f)). ARTICOLO 15 Esenzione dai ticket sanitari 1. I cittadini italiani che abbiano subito ferite o lesioni in conseguenza degli atti di cui all'articolo 1 sono esenti dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, le modalità di attuazione dell'esen- zione di cui al comma 1. ---------N.B.: Articolo così modificato dalla L. 23 novembre 1998, n. 407 (art. 3, comma 3). ARTICOLO 16 Modalità di attuazione 1. Le modalità di attuazione della presente legge sono quelle stabilite dal decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 316 del 18 novembre 1980, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 11 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 25 ottobre 1983, in quanto applicabile, salvo disposizioni integrative e modificative, da adottarsi con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste. ARTICOLO 17 Abrogazione 1. L'articolo 5 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, è abrogato. ARTICOLO 18 Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari per gli anni 1990, 1991 e 1992, rispettivamente a lire 121,85 miliardi, lire 109,75 miliardi e lire 50,5 miliardi, si fa fronte: a) per l'anno 1990, quanto a lire 10 miliardi mediante utilizzo dello specifico accantonamento «Indennizzi per le vittime del terrorismo»; quanto a lire 32 miliardi mediante parziale utilizzo dell'accantonamento «Ripiano debiti settore editoria (rate ammortamento mutui)»; quanto a lire 50 miliardi, mediante utilizzo dell'accantonamento «Finanziamento del XIII censimento generale della popolazione e delle abitazioni 1991 e del VII censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato 1991»; quanto a lire 20 miliardi mediante parziale utilizzo dell'accantonamento «Riforma della legge sulle servitù militari»; quanto a lire 9,85 miliardi mediante parziale utilizzo dell'accantonamento «Nuove norme per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia», iscritti, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990; b) per gli anni 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando, quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, lo specifico accantonamento «Indennizzi per le vittime del terrorismo» nonché, quanto a lire 99,75 miliardi per il 1991 e lire 40,5 miliardi per il 1992, l'accantonamento «Finanziamento del XIII censimento generale della popolazione e delle abitazioni 1991 e del VII censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato 1991», iscritti, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ARTICOLO 19 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. LEGGE 7 Marzo 1996, n. 108 Disposizioni in materia di usura ART. 1 1. L'articolo 644 del codice penale esostituito dal seguente: "ART. 644. - (Usura). - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle con- crete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumen- tate da un terzo alla metà: 1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare; 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari; 3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno; 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale; 5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione. Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni". 2. L'articolo 644-bis del codice penale è abrogato. ART. 2 1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. 2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. 3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2. 4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali. ---------N.B.: Articolo così modificato dal DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 (art.8, comma 5, lettera d)), convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106. ART. 3 1. La prima classificazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 verrà pubblicata entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi centottanta giorni sarà pubblicata la prima rilevazione trimestrale di cui al comma 1 del medesimo articolo 2. Fino alla pubblicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 è punito a norma dell'articolo 644, primo comma, del codice penale chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643 del codice penale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se' o per altri, da soggetto in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e ai tassi praticati per operazioni similari dal sistema bancario e finanziario, risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dall'articolo 644, primo comma, del codice penale, procura a soggetto che si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a se' o ad altri, per la mediazione, un compenso che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto, risulta sproporzionato rispetto all'opera di mediazione. ART. 4 1. Il secondo comma dell'articolo 1815 del codice civile è sostituito dal seguente: "Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi". ART. 5 1. Nell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni". ART. 6 1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, introdotto dall'articolo 2 del decretolegge 20 giugno 1994, n. 399, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 501. ART. 7 1. Nell'articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: "640-bis," è inserita la seguente: "644,". ART. 8 1. Nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale, dopo le parole: "reati di ingiuria, minaccia," sono inserite le seguenti: "usura, abusiva attività finanziaria.". 2. Nel comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, le parole: "dei delitti di cui agli articoli 629, 648-bis 648-ter del codice penale," sono sostituite dalle seguenti: "dei delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale,". ART. 9 1. Nel comma 1 dell'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, le parole: "ovvero ai soggetti indicati nel numero 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 629, 630, 648-bis o 648-ter del codice penale, ovvero quella di contrabbando." sono sostituite dalle seguenti: "ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 629, 630, 644, 648-bis o 648-ter del codice penale, ovvero quella di contrabbando.". 2. All'articolo 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 24 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, le parole: "ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 648-bis e 648-ter del codice penale," sono sostituite dalle seguenti: "ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti indicati nel comma 2,"; b) nel comma 2, le parole: "persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 648-bis e 648-ter del codice penale," sono sostituite dalle seguenti: "persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale,". ART. 10 1. Nel giudizio penale di cui all'articolo 1 della presente legge possono costituirsi parte civile anche le associazioni e le fondazioni di cui all'articolo 15. ART. 11 1. Prima dell'articolo 645 del codice penale è inserito il seguente: "ART. 644-ter. - (Prescrizione del reato di usura). - La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale". ART. 12 1. Al decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 1, comma 4, le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 1 gennaio 1990"; b) nell'articolo 3, comma 3, dopo le parole: "dalla data dell'evento lesivo" sono aggiunte le seguenti: "ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi dai quali appare che l'evento lesivo consegue a un fatto delittuoso commesso per taluna delle finalità indicate nell'articolo 1; c) nell'articolo 4: 1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "dell'ammontare del danno patrimoniale, dettagliatamente documentato" sono aggiunte le seguenti: ", salvo quanto previsto dal comma 2-bis"; 2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. L'ammontare del danno patrimoniale è determinato comprendendo la perdita subita e il mancato guadagno. Se quest'ultimo non può essere provato nel suo preciso ammontare, è valutato con equo apprezzamento delle circostanze del caso tenendo conto anche della riduzione di valore dell'avviamento commerciale"; 3) al comma 4, secondo periodo, le parole: "comprovante l'impiego delle somme già corrisposte per il ripristino dei beni distrutti o danneggiati" sono sostituite dalle seguenti: "comprovante che le somme già corrisposte non sono state impiegate per finalità estranee all'esercizio dell'attività in relazione alla quale si è verificato l'evento lesivo ". 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 419 del 1991, e successive modificazioni. ART. 13 1. Le domande di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, il cui termine di presentazione sia spirato alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere presentate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla stessa data. 2. Per le domande relative a fatti verificatisi tra il 1 gennaio 1990 e il 2 novembre 1991, il termine fissato dal medesimo articolo 3 del citato decreto-legge n. 419 del 1991 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Anche d'ufficio, il comitato previsto dall'articolo 5, comma 2, del citato decreto-legge n. 419 del 1991 procede al nuovo esame delle domande per le quali è stato proposto o deciso il rigetto perché presentate oltre i termini fissati a pena di decadenza. 4. Su domanda che il soggetto legittimato deve presentare, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comitato di cui al comma 3 procede all'esame delle domande sulle quali ha già formulato proposta al Presidente del Consiglio dei ministri senza tener conto del lucro cessante nelle valutazioni sull'ammontare del danno patrimoniale. ART. 14 1. È istituito presso l'ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket il "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura". 2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al decennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali. 2-bis. Fermo quanto previsto dal comma 7, l'erogazione dei mutui di cui al comma 2 è consentita anche in favore dell'imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo non abbia riportato condanne definitive per i reati di cui al titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l'amministrazione della giustizia, il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale. Avverso il provvedimento contrario del giudice delegato è ammesso reclamo al tribunale fallimentare, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. 2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo ai sensi del comma 2-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne' alle attività sopravvenute dell'imprenditore fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalità di cui al comma 5. 3. Il mutuo può essere concesso, anche nel corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari medesime. 4. L'importo del mutuo è commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato. Il Fondo può erogare un importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di riscossione o la sua riferibilità a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni. 5. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura nella economia legale. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato. 6. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket sulla base della istruttoria operata dal comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. Il Commissario straordinario può procedere alla erogazione della provvisionale anche senza il parere di detto comitato. Può altresì valersi di consulenti. 7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura, anche tentato, o per taluno dei reati consumati o tentati di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Nei confronti dei soggetti indagati o imputati per taluno di detti reati ovvero proposti per le suddette misure, la concessione del mutuo non può essere consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti. 8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla concessione del mutuo se nel procedimento penale per il delitto di usura in cui sono parti offese, ed in relazione al quale hanno proposto la domanda di mutuo, hanno reso dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione del mutuo è sospesa fino all'esito di tale procedimento. 9. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione del mutuo e della provvisionale ed al recupero delle somme già erogate nei casi seguenti: a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione, salvo quanto previsto dalla lettera abis), ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione; a-bis) quando il procedimento penale non possa ulteriormente proseguire per prescrizione del reato, per amnistia o per morte dell'imputato e il giudice debba emettere per tali motivi il provvedimento di archiviazione o la sentenza, in qualsiasi fase o grado del processo, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice di procedura penale, quando allo stato degli atti non esistano elementi documentati, univoci e concordanti in ordine all'esistenza del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi o di altri vantaggi usurari; b) se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità al piano di cui al comma 5; c) se sopravvengono le condizioni ostative alla concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8. 10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti verificatisi a partire dal 1 gennaio 1996. Le erogazioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti delle disponibilità del Fondo. 11. Il Fondo è alimentato: a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato pari a lire 10 miliardi per l'anno 1996 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 1997; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; b) dai beni rivenienti dalla confisca ordinaria ai sensi dell'articolo 644, sesto comma, del codice penale; c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati. 12. E comunque fatto salvo il principio di unità di bilancio di cui all'articolo 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 13. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, apposito regolamento di attuazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. ---------N.B.: Articolo così modificato dalla L. 23 febbraio 1999, n. 44 (art. 22, comma 1), dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 145, comma 27), dalla L. 12 novembre 2011, n. 183 (art. 4, comma 19) e dalla L. 27 gennaio 2012, n. 3 (art. 1, comma 1, lettera a)). EVIDENZA: La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (art. 138, comma 27) che "Tale modifica opera anche per i mutui concessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente alle somme non ancora restituite dal beneficiario." ART. 15 1. È istituito presso il Ministero del tesoro il "Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura" di entità pari a lire 300 miliardi, da costituire con quote di 100 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1996, 1997 e 1998. Il Fondo dovrà essere utilizzato quanto al 70 per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e quanto al 30 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui al comma 4. 2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi ai Confidi alle seguenti condizioni: a) che essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino all'80 per cento le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine e all'incremento di linee di credito a breve termine a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del finanziamento stesso pur in presenza della disponibilità del Confidi al rilascio della garanzia; b) che i contributi di cui al comma 1 siano cumulabili con eventuali contributi concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 3. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina con decreto i requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura di cui al comma 2 e i requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti dei fondi medesimi. 4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura sono iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro. Lo scopo della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare dall'atto costitutivo e dallo statuto. 5. Il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell'interno ed il Ministro per gli affari sociali, determina con decreto i requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura ed i requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti delle medesime fondazioni e associazioni. 6. Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura prestano garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti, incontrano difficoltà di accesso al credito. 7. Fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura esercitano le altre attività previstedallo statuto. 8. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e l'asse- gnazione dei contributi, il Governo provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'istituzione di una commissione costituita da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella persona del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. È previsto un supplente per ciascuno dei rappresentanti. I componenti effettivi e supplenti della commissione sono scelti tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o equiparata. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito. Le riunioni della commissione sono valide quando intervengono almeno cinque componenti, rappresentanti, comunque, le quattro amministrazioni interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parità di voti prevale quello del presidente. 9. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti dello stanziamento previsto al comma 1. 10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ART. 16 1. L'attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari è riservata ai soggetti iscritti in apposito albo istituito presso il Ministero del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi. 2. Con regolamento del Governo adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, è specificato il contenuto dell'attività di mediazione creditizia e sono fissate le modalità per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo, nonché le forme di pubblicità dell'albo medesimo. La cancellazione può essere disposta per il venire meno dei requisiti indicati al comma 3 e per gravi violazioni degli obblighi indicati al comma 4. 3. I requisiti di onorabilità necessari per l'iscrizione nell'albo di cui al comma 1 sono i medesimi previsti dall'articolo 109 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 4. Ai soggetti che svolgono l'attività di mediazione creditizia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni. 5. L'esercizio dell'attività di mediazione creditizia è compatibile con lo svolgimento di altre attività professionali. 6. La pubblicità a mezzo stampa dell'attività di cui al comma 1 è subordinata all'indicazione, nella pubblicità medesima, degli estremi della iscrizione nell'albo di cui allo stesso comma 1. 7. Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'albo indicato al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da quattro a venti milioni di lire. 8. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche, agli intermediari finanziari, ai promotori finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e alle imprese assicurative. 9. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nel- l'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, è punito con la reclusione da due a quattro anni. ---------EVIDENZA: Il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (art. 28, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente articolo, ad eccezione del comma 9, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del medesimo d.lgs. 141/2010. Inoltre ha disposto (art. 28, comma 2) che dalla medesima data ogni riferimento all'albo dei mediatori previsto dal presente articolo si intende effettuato ai corrispondenti elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 nel modificare l'art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (art. 16, comma 8) che "Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VIbis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, ovvero se posteriore, fino alla costituzione dell'Organismo, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni e le relative norme di attuazione: b) l'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ad eccezione del comma 9, e il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000, n. 287;" Ha inoltre disposto (art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto". ART. 17 1. Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione. 2. La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del tribunale su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi. 3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore può proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. 4. Il decreto di riabilitazione è pubblicato nel Bollettino dei protesti cambiari ed è opponibile ai sensi del comma 3 da chiunque vi abbia interesse. 5. Abrogato 6. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. 6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. La cancellazione dei dati del protesto è disposta dal responsabile dirigente dell'ufficio protesti competente per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione. 6-ter. Ove sussistano tutte le condizioni indicate nel comma 1, è consentita la presentazione di un'unica istanza di riabilitazione anche in riferimento a più protesti, purché compresi nello spazio temporale di un triennio. ---------EVIDENZA: Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (art. 36, commi 1 e 2) che: "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso." ART. 18 1. Su istanza del debitore che sia parte offesa del delitto di usura il presidente del tribunale può, con decreto non impugnabile, disporre la sospensione della pubblicazione, ovvero la cancellazione del protesto elevato a seguito di presentazione per il pagamento di un titolo di credito da parte dell'imputato del predetto delitto, direttamente o per interposta persona, quando l'imputato sia stato rinviato a giudizio. Il decreto di sospensione o cancellazione perde effetto nel caso di assoluzione dell'imputato del delitto di usura con sentenza definitiva. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. LEGGE 23 novembre 1998, n. 407 Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ARTICOLO 1 1. All'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le parole: "non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa" sono soppresse. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.425 milioni per l'anno 1998 e di lire 95 milioni a decorrere dall'anno 1999. 2. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nel- l'organico. Alle assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68. 3. All'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare apposita domanda". 4. All'articolo 12, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, il secondo periodo è Abrogato. ---------N.B.: Articolo così modificato dalla L. 17 agosto 1999, n. 288 (art. 2, comma 1), dalla L. 16 gennaio 2003, n. 3 (art. 34, comma 1), dal D.L. 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126 (art. 5, comma 7) e dalla L. 11 marzo 2011, n. 25 (art. 1, comma 1). EVIDENZA: la L. 11 marzo 2011, n. 25 ha disposto (art. 1, comma 1) che "Il quarto periodo del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, introdotto dall'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, si interpreta nel senso che il superamento della quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ivi richiamata, deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento e che resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili." ARTICOLO 2 1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.993 milioni per l'anno 1998, di lire 2.092 milioni per l'anno 1999, di lire 2.193 milioni per l'anno 2000 e di lire 2.293 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. 1-bis. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 è corrisposto ai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonché il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale. 2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano superstiti le persone di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, secondo l'ordine ivi indicato. 3. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità secondo le disposizioni del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, sono attribuite due annualità del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni inabili, ai genitori e ai fratelli e sorelle, se conviventi ed a carico. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 11.225 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e di lire 430 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Al pagamento del beneficio provvedono gli enti previdenziali competenti per il pagamento della pensione di reversibilità o indiretta. 4. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 ha natura di indennizzo ed è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). 5. Il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF; sul trattamento speciale è corri sposta l'indennità integrativa speciale con decorrenza dalla data di liquidazione del predetto trattamento e senza corresponsione di somme a titolo di rivalutazione o interessi anche se il beneficiario percepisca tale indennità ad altro titolo. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.823 milioni per l'anno 1998, di lire 226 milioni per l'anno 1999, di lire 229 milioni per l'anno 2000 e di lire 232 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. 6. Le pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, che siano anche titolari dell'assegno di superinvalidità di cui all'articolo 100 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.952 milioni per l'anno 1999 e di lire 122 milioni annue a decorrere dall'anno 2000. ---------N.B.: Articolo così modificato dal DPR 28 luglio 1999, n. 510 (art. 14, comma 3), dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 82, comma 9, lettera a)), dal D.L. 04 febbraio 2003, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2003, n. 56 (art. 2, comma 1), dalla L. 24 dicembre 2003, n. 350 (art. 4, comma 238) e dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 (art. 10, comma 7). ARTICOLO 3 1. All'articolo 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: "anche a favore degli invalidi civili" sono inserite le seguenti: "e dei caduti"; b) al comma 2, le parole: "La condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo è certificata" sono sostituite dalle seguenti: "Le condizioni di invalido civile e di caduto a causa di atti di terrorismo, nonché di vittima della criminalità organizzata sono certificate". 2. All'articolo 12 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: " 1. I benefici di cui alla presente legge si applicano alle vittime e ai superstiti per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1º gennaio 1969."; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: " 3. Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, sono soggetti a riliquidazione in base alle disposizioni della presente legge.". 3. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le parole: "conseguente agli eventi di cui alla presente legge" sono soppresse. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 25 milioni annue a decorrere dall'anno 1998. 4. Per l'attuazione del comma 2, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 13.372 milioni per l'anno 1999. ARTICOLO 4 1. A decorrere dall'anno scolastico 1997-1998 e dall'anno accademico 1997-1998 sono istituite borse di studio riservate ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata per ogni anno di scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998. ---------N.B.: Articolo così modificato dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 82, comma 9, lettera b)) e dal D.L. 4 febbraio 2003, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2003, n. 56 (art. 3). EVIDENZA: il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (l'art. 2-sexies) che "Il termine per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e dei figli e orfani delle vittime, è prorogato al 31 dicembre 2012." ARTICOLO 5 1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 1969. 2. Con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme di attuazione della legge stessa. ARTICOLO 6 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6.266.000.000 per l'anno 1998, in lire 4.197.000.000 annue a decorrere dall'anno l999, nonché in ulteriori lire 25.790.000.000 per l'anno 1999 e lire 10.692.000.000 per l'anno 2000, si provvede: a) quanto a lire 6.266.000.000 per l'anno 1998, a lire 17.330.000.000 per l'anno 1999 e a lire 14.889.000.000 per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri; b) quanto a lire 12.657.000.000 per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. LEGGE 23 febbraio 1999, n. 44 Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. ART. 1 (Elargizione a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive) 1. Ai soggetti danneggiati da attività estorsive è elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente legge. ART. 2 (Limitazione temporale e territoriale) 1. L'elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi verificatisi nel territorio dello Stato successivamente al 1 gennaio 1990. ART. 3 (Elargizione alle vittime di richieste estorsive) 1. L'elargizione è concessa agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale. Per evento lesivo si intende qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata. 1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, l'elargi- zione è consentita anche in favore del soggetto dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo soggetto non abbia riportato condanne per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, ne' sia indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la concessione dell'elargizione non è consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti. 1-ter. Le somme erogate a titolo di elargizione ai sensi del comma 1-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne' alle attività sopravvenute del soggetto fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalità di cui all'articolo 15. Il ricavato netto è per la metà acquisito dal curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, e per la residua metà deve essere impiegato a fini produttivi e di investimento. 2. Ai soli fini della presente legge sono equiparate alle richieste estorsive le condotte delittuose che, per circostanze ambientali o modalità del fatto, sono riconducibili a finalità estorsive, purché non siano emersi elementi indicativi di una diversa finalità. Se per il delitto al quale è collegato il danno sono in corso le indagini preliminari, l'elargizione è concessa sentito il pubblico ministero competente, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Il procedimento relativo all'elargizione prosegue comunque nel caso in cui il pubblico ministero non esprima il parere nel termine suddetto ovvero nel caso in cui il pubblico ministero comunichi che all'espressione del parere osta il segreto relativo alle indagini. ---------N.B.: Articolo così modificato dalla L. 27 gennaio 2012, n. 3 (art. 2, comma 1, lettera a)). ART. 4 (Condizioni dell'elargizione) 1. L'elargizione è concessa a condizione che: a) la vittima non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive; tale condizione deve permanere dopo la presentazione della domanda di cui all'articolo 13; b) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale; c) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ne' risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10-quater, secondo comma, della medesima legge n. 575 del 1965, salvi gli effetti della riabilitazione; d) il delitto dal quale è derivato il danno, ovvero, nel caso di danno da intimidazione anche ambientale, le richieste estorsive siano stati riferiti all'autorità giudiziaria con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza. 2. Non si tiene conto della condizione prevista dalla lettera c) del comma 1 se la vittima fornisce all'autorità giudiziaria un rilevante contributo nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive, o del delitto dal quale è derivato il danno, ovvero di reati connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale. ART. 5 (Elargizione nel caso di acquiescenza alle richieste estorsive) 1. Se vi è stata acquiescenza alle richieste estorsive, l'elargizione può essere concessa anche in relazione ai danni a beni mobili o immobili o alla persona verificatisi nei sei mesi precedenti la denuncia. ART. 6 (Elargizione agli appartenenti ad associazioni di solidarietà) 1. L'elargizione, sussistendo le condizioni di cui all'articolo 4, è concessa anche agli appartenenti ad associazioni od organizzazioni aventi lo scopo di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, i quali: a) subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali in conseguenza di delitti commessi al fine di costringerli a recedere dall'associazione o dall'organizzazione o a cessare l'attività svolta nell'ambito delle medesime, ovvero per ritorsione a tale attività; b) subiscono quali esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, un danno, sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata, in conseguenza dei delitti di cui alla lettera a) ovvero di situazioni di intimidazione anche ambientale determinate dalla perdurante appartenenza all'associazione o all'organizzazione. ART. 7 (Elargizione ad altri soggetti) 1. L'elargizione è altresì concessa ai soggetti, diversi da quelli indicati negli articoli 3 e 6, che, in conseguenza dei delitti previsti nei medesimi articoli, subiscono lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o immobili di loro proprietà, o sui quali vantano un diritto reale di godimento. 2. L'elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per l'esercente l'attività. 3. Ai fini della quantificazione dell'elargizione si tiene conto del solo danno emergente ovvero di quello derivante da lesioni personali. ART. 8 (Elargizione ai superstiti) 1. Se, in conseguenza dei delitti previsti dagli articoli 3, 6 e 7, i soggetti ivi indicati perdono la vita, l'elargizione è concessa, nell'ordine, ai soggetti di seguito elencati a condizione che la utilizzino in un'attività economica, ovvero in una libera arte o professione, anche al di fuori del territorio di residenza: a) coniuge e figli; b) genitori; c) fratelli e sorelle; d) convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati nelle lettere a), b) e c), conviventi nei tre anni precedenti l'evento a carico della persona. 2. Fermo restando l'ordine indicato nel comma 1, nell'ambito delle categorie previste dalle lettere a), b) e c), l'elargizione è ripartita, in caso di concorso di più soggetti, secondo le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile. 3. L'elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per la persona deceduta. ART. 9 (Ammontare dell'elargizione) 1. L'elargizione è corrisposta, nei limiti della dotazione del Fondo previsto dall'articolo 18, in misura dell'intero ammontare del danno e comunque non superiore a lire 3.000 milioni. Qualora più domande, per eventi diversi, relative ad uno stesso soggetto, siano proposte nel corso di un triennio, l'importo complessivo dell'elargizione non può superare nel triennio la somma di lire 6.000 milioni. 2. L'elargizione è esente dal pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre, per l'elargizione, l'esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive. ART. 10 (Criteri di liquidazione) 1. L'ammontare del danno è determinato: a) nel caso di danno a beni mobili o immobili, comprendendo la perdita subita e il mancato guadagno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3; b) nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali, ovvero a intimidazione anche ambientale, sulla base del mancato guadagno inerente all'attività esercitata dalla vittima. 2. Il mancato guadagno, se non può essere provato nel suo preciso ammontare, è valutato con equo apprezzamento delle circostanze, tenendo conto anche della riduzione del valore dell'avviamento commerciale. ART. 11 (Limiti all'elargizione nel caso di lesioni personali o di morte) 1. Nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali, l'elargizione è concessa per la sola parte che eccede l'ammontare degli emolumenti ricevuti dall'in- teressato, per lo stesso evento lesivo, in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302. ART. 12 (Copertura assicurativa e casi di esclusione) 1. Se il danno è coperto, anche indirettamente, da contratto di assicurazione, l'elargizione è concessa per la sola parte che eccede la somma liquidata o che può essere liquidata dall'assicuratore. 1-bis. l'elargizione non è ammessa per la parte in cui il medesimo danno sia stato oggetto di precedente risarcimento o rimborso a qualunque titolo da parte di altre amministrazioni pubbliche. ---------N.B.: Articolo così modificato dal D.L. 13 settembre 1999, n. 317, convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 1999, n. 414 (art. 1, comma 1). ART. 13 (Modalità e termini per la domanda) 1. L'elargizione è concessa a domanda. 2. La domanda può essere presentata dall'interessato ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell' economia e del lavoro (CNEL). La domanda può essere altresì presentata da uno dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero, per il tramite del legale rappresentante e con il consenso dell'interessato, da associazioni od organizzazioni iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro di gra- zia e giustizia, sono determinati le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità per la relativa tenuta. 3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a delitto commesso per le finalità indicate negli articoli precedenti. 4. Per i danni conseguenti a intimidazione anche ambientale, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia. 5. I termini stabiliti dai commi 3 e 4 sono sospesi nel caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di atti di ritorsione, il pubblico ministero abbia disposto, con decreto motivato, le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità del soggetto che dichiara di essere vittima dell'evento lesivo o delle richieste estorsive. I predetti termini riprendono a decorrere dalla data in cui il decreto adottato dal pubblico ministero è revocato o perde comunque efficacia. Quando è adottato dal pubblico ministero decreto motivato per le finalità suindicate è omessa la menzione delle generalità del denunciante nella documentazione da acquisire ai fascicoli formati ai sensi degli articoli 408, comma 1, e 416, comma 2, del codice di procedura penale, fino al provvedimento che dispone il giudizio o che definisce il procedimento. ART. 14 (Concessione dell'elargizione) 1. La concessione dell'elargizione è disposta con de- creto del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, su deliberazione del Comitato di cui all'articolo 19. La deliberazione deve dare conto della natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, del rapporto di causalità, dei singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente legge e dell'ammontare del danno patrimoniale, dettagliatamente documentato, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 7, 10 e 13 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. Si applica altresì l'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 2. Entro sessanta giorni dalla data della deliberazione, il Ministro dell'interno può promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione stessa da parte del Comitato. ART. 15 (Corresponsione e destinazione dell'elargizione) 1. L'elargizione, una volta determinata nel suo ammontare, può essere corrisposta in una o più soluzioni. 2. Il pagamento dei ratei successivi al primo deve essere preceduto dalla produzione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione comprovante che le somme già corrisposte sono state destinate ad attività economiche di tipo imprenditoriale. 3. La prova di cui al comma 2 deve essere altresì fornita entro i dodici mesi successivi alla corresponsione del contributo in unica soluzione o dell'ultimo rateo. ART. 16 (Revoca dell'elargizione) 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, la concessione dell'elargizione è revocata: a) se l'interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme già corrisposte; b) se si accerta l'insussistenza dei presupposti dell'elargizione medesima; c) se la condizione prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera a), non permane anche nel triennio successivo al decreto di concessione. 2. Alle elargizioni concesse in favore dei soggetti indicati all'articolo 7 non si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del presente articolo e di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15. 2-bis. L'elargizione è revocata in tutto o in parte se, dopo l'elargizione stessa, vengono effettuati, per il medesimo danno, risarcimenti o rimborsi a qualunque titolo ad opera di imprese assicuratrici o amministrazioni pubbliche. ---------N.B.: Articolo così modificato dal D.L. 13 settembre 1999, n. 317, convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 1999, n. 414 (art. 1, comma 2). ART. 17 (Provvisionale) 1. Prima della definizione del procedimento per la concessione dell'elargizione può essere disposta, a domanda, la corresponsione, in una o più soluzioni, di una provvisionale fino al settanta per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 21. 2. Agli effetti di quanto previsto nel comma 1, il Comitato di cui all'articolo 19 acquisisce, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, a mezzo del prefetto della provincia nel cui territorio si è verificato l'evento denunciato, un rapporto iniziale in ordine ai presupposti e alle condizioni dell'elargizione. L'esito dell'istanza deve essere definito in ogni caso, dandone comunica- zione all'interessato, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda. 3. Qualora risulti indispensabile per l'accertamento dei presupposti e delle condizioni dell'elargizione, il prefetto e il Comitato di cui all'articolo 19 possono ottenere dall'autorità giudiziaria competente copie di atti e informazioni scritte sul loro contenuto inerenti il fatto delittuoso che ha causato il danno. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi del presente articolo sono coperte dal segreto d'ufficio e sono custodite e trasmesse in forme idonee ad assicurare la massima riservatezza. 4. Se per il delitto al quale è collegato il danno sono in corso le indagini preliminari, la provvisionale è concessa, sentito il pubblico ministero competente, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Il procedimento relativo alla concessione della provvisionale prosegue comunque nel caso in cui il pubblico ministero non esprima il parere nel termine suddetto ovvero nel caso in cui il pubblico ministero comunichi che all'espressione del parere osta il segreto relativo alle indagini. 5. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 3, e 16. ART. 18 (Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive) 1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive. Il Fondo è alimentato da: a) un contributo, determinato ai sensi del comma 2, sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 1990; b) un contributo dello Stato determinato secondo modalità individuate dalla legge, nel limite massimo di lire 80 miliardi, iscritto nello stato di previsione dell'entrata, unità previsionale di base 1.1.11.1, del bilancio di previsione dello Stato per il 1998 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000; c) una quota pari alla metà dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché una quota pari ad un terzo dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite disposte a norma dell'articolo 2-undecies della suddetta legge n. 575 del 1965, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965. 2. La misura percentuale prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, può essere rideterminata, in relazione alle esigenze del Fondo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1, lettera a). ART. 18-bis (Diritto di surroga) 1. Il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18 è unificato al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni. Tale Fondo unificato è surrogato quanto alle somme corrisposta agli aventi titolo, nei diritti dei medesimi verso i responsabili dei danni di cui alla presente legge. 2. Il diritto di surroga di cui al comma 1 è esercitato dal concessionario di cui all'articolo 19, comma 4. 3. Le somme recuperate attraverso la surroga di ognuno dei due Fondi unificati ai sensi del presente articolo sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, riguardante il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. ---------N.B.: Articolo introdotto dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448 (art. 51, comma 1). ART. 18-ter (Sostegno degli enti locali alle attività economiche a fini antiestorsivi) 1. Al fine di sostenere e incentivare la prevenzione e la tutela delle attività economiche dalle richieste estorsive, gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, del pagamento effettuato di tributi locali, tariffe locali e canoni locali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1. 2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 gli enti locali provvedono, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica ad essi assegnati ai fini del patto di sta- bilità interno, a carico dei propri bilanci. ---------N.B.: Articolo così modificato dalla L. 27 gennaio 2012, n. 3 (art. 2, comma 1, lettera b)). ART. 19 (Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura) 1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura. Il Comitato è presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attività di contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell'usura e di solidarietà nei confronti delle vittime. Il Comitato è composto: a) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; b) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; c) da tre membri designati dal CNEL ogni due anni, assicurando la rotazione tra le diverse categorie, su indicazione delle associazioni nazionali di categoria in esso rappresentate; d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2. I membri sono nominati ogni due anni con decreto del Ministro dell'interno su designazione degli organismi nazionali associativi maggiormente rappresentativi. Il Ministro dell'interno, su proposta del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, determina con proprio decreto i criteri per l'individuazione della maggiore rappresentatività; e) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto. 2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l'incarico non è rinnovabile per più di una volta. 3. Al Comitato di cui al comma 1 sono devoluti i compiti attribuiti al Comitato istituito dall'articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 21, la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, istituito dall'articolo 18 della presente legge, e del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, istituito dall'articolo 14, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione. 5. Gli organi preposti alla gestione dei Fondi di cui al comma 4 e i relativi uffici sono tenuti al segreto circa i soggetti interessati e le procedure di elargizione. Gli organi preposti alla gestione dei Fondi sono altresì tenuti ad assicurare, mediante intese con gli ordini professionali e le associazioni nazionali di categoria rappresentate nel CNEL, nonché con le associazioni o con le organizzazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, anche presso i relativi uffici, la tutela della riservatezza dei soggetti interessati e delle procedure di elargizione. 6. La concessione del mutuo di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è disposta con decreto del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura su deliberazione del Comitato di cui al comma 1 del presente articolo. Si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 14 della suddetta legge n. 108 del 1996. ---------N.B.: Articolo così modificato dal D.L. 13 settembre 1999, n. 317, convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 1999, n. 414 (art. 1, comma 1) e dalla L. 27 gennaio 2012, n. 3 (art. 2, comma 1, lettera c)). EVIDENZA: Il D.P.R. 16 agosto 1999, n. 455 ha disposto (art. 2, comma 4) che "Ai fini di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d) della legge, per associazioni s'intendono le associazioni ed organizzazioni iscritte nell'apposito elenco di cui all'articolo 13, comma 2, della legge." ART. 20 (Sospensione di termini) 1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni. 2. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni. 3. Sono altresì sospesi, per la medesima durata di cui al comma 1, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo. 4. Sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate. 5. Qualora si accerti, a seguito di sentenza penale irrevocabile, o comunque con sentenza esecutiva, l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, gli effetti dell'inadempimento delle obbligazioni di cui ai commi 1 e 2 e della scadenza dei termini di cui al comma 3 sono regolati dalle norme ordinarie. 6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano altresì a coloro i quali abbiano richiesto la concessione del mutuo senza interesse di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nonché a coloro che abbiano richiesto l'elargizione prevista dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. 7. Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'articolo 3, comma 1. In presenza di più procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidette, è competente il procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente. 7-bis. Il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, compila l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il procuratore della Repubblica competente, che trasmette il provvedimento al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto. 7-ter. Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'erario, ovvero di enti previdenziali o as- sistenziali, non sono poste a carico dell'esecutato le sanzioni dalla data di inizio dell'evento lesivo, come definito dall'articolo 3, comma 1, fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo. ---------N.B.: Articolo così modificato dalla L. 27 gennaio 2012, n. 3 (art. 2, comma 1, lettera d)). EVIDENZA: La Corte costituzionale con sentenza 14-23 dicembre 2005, n. 457, (in G.U. 1a s.s. 28/12/2005, n. 52) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 7, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), limitatamente alla parola "favorevole". ART. 21 (Regolamento di attuazione) 1. Con regolamento emanato entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta norme per: a) razionalizzare ed armonizzare le procedure relative alla concessione dell'elargizione a favore delle vittime dell'estorsione e alla concessione del mutuo senza interesse di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nonché unificare i Fondi di cui all'articolo 19, comma 4, della presente legge; b) stabilire i principi cui dovrà uniformarsi il rapporto concessorio tra il Ministero dell'interno e la CONSAP; c) snellire e semplificare le procedure di cui alla lettera a), con particolare riguardo agli adempimenti istruttori da attribuire al prefetto competente per territorio, al fine di assicurare alle procedure stesse maggiore celerità e speditezza, secondo criteri ido- nei ad assicurare la tutela della riservatezza degli interessati, in particolare in caso di domanda inoltrata dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da un'associazione nazionale di categoria; d) individuare, nell'ambito del Ministero dell'interno, gli uffici preposti alla gestione del rapporto di concessione con la CONSAP, attribuendo agli stessi compiti di assistenza tecnica e di supporto al Comitato di cui all'articolo 19; e) individuare, nei casi in cui l'elargizione a carico del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura sia stata richiesta per il ristoro di un danno conseguente a lesioni personali, le relative modalità di accertamento medico; f) prevedere forme di informazione, assistenza e sostegno, poste a carico del Fondo di cui all'articolo 18, per garantire l'effettiva fruizione dei benefici da parte delle vittime. 2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere. ART. 22 (Modifica all'articolo 14 della legge n. 108 del 1996) 1. All'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono aggiunte, in fine, le parole: "La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali". 2. Gli oneri finanziari derivanti dall'esenzione prevista dall'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 18 della presente legge. ART. 23 (Modifica all'articolo 6 della legge n. 302 del 1990) 1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è sostituito dal seguente: "1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare domanda non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza". ART. 24 Disposizioni transitorie 1. La domanda di elargizione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, può essere presentata in relazione ad eventi dannosi denunciati o accertati in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Se per gli eventi indicati nel comma 1 è stata presentata domanda e sulla stessa non è stata ancora adottata una decisione, il Comitato di cui all'articolo 19 invita l'interessato a fornire le integrazioni eventualmente necessarie. 3. Se sulla domanda di cui al comma 2 è già stata adottata una decisione, la domanda stessa può essere ripresentata. Il Comitato di cui all'articolo 19 invita l'interessato a fornire le integrazioni eventualmente necessarie. 3-bis. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 21 e comunque non oltre il trecentocinquantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato ai sensi dell'articolo 19, opera con i poteri e secondo le modalità previste dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, e si avvale, per le finalità di cui alla medesima legge, del comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni. ---------N.B.: Articolo così modificato dal D.L. 13 settembre 1999, n. 317, convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 1999, n. 414 (art. 1, commi 1-bis, 1-ter, 1quater, 1-quinquies e 2). EVIDENZA: Il D.L. 13 settembre 1999, n. 317, convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 1999, n. 414 ha disposto (art. 1, comma 1-quater) che "La domanda di elargizione di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, come sostituito dal comma 1bis del presente articolo, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine è di un anno da tale data, nell'ipotesi in cui siano decorsi o abbiano iniziato a decorrere i termini previsti dall'articolo 13, comma 4, della legge 23 febbraio 1999, n. 44." Ha inoltre disposto (art. 1, comma 1-quinquies) che "Il termine di ripresentazione della domanda di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, come modificato dal comma 1-ter del presente articolo, è di duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" ART. 25 (Abrogazioni) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21, e comunque non oltre il trecentocinquantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) il capo I del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni; b) il decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468. 2. Al comma 31 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "l'elargizione prevista dal decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, recanti norme a sostegno delle vittime di richieste estorsive," sono soppresse. 3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21, e comunque non oltre il trecentocinquantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 ed al comma 2 del presente articolo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. ---------N.B.: Articolo così modificato dal D.L. 13 settembre 1999, n. 317, convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 1999, n. 414 (art. 1, comma 3). LEGGE 22 dicembre 1999, n. 512 Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso ARTICOLO 1 Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso 1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è alimentato: a) da un contributo dello Stato pari a lire 20 miliardi annue; b) dai rientri previsti dall'articolo 2. ---------N.B.: Articolo così modificato dalla L. 12 novembre 2011, n. 183 (art. 4, comma 19). ARTICOLO 1-bis Altre forme eventuali di finanziamento Abrogato ---------N.B.: Articolo introdotto dal D.L. 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 2008, n. 186 (art. 2-bis, comma 2) e successivamente abrogato dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 (art. 2, comma 6-sexies). ARTICOLO 2 Modifiche all'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575 1. All'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso»; b) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «titoli» sono inserite le seguenti: «, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso»; c) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso»; d) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «interesse pubblico» sono inserite le seguenti: «o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso»; e) al comma 3, lettera c), dopo le parole: «interesse pubblico» sono inserite le seguenti: «o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso». ARTICOLO 3 Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso 1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso. Il Comitato è presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, nominato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attività di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. Il Comitato è composto: a) da un rappresentante del Ministero dell'interno; b) da un rappresentante del Ministero di grazia e giu stizia; c) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; d) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; e) da un rappresentante del Ministero delle finanze; f) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali; g) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto. 2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l'incarico non è rinnovabile per più di una volta. 3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 7, la gestione del Fondo è attribuita al Comitato di cui al presente articolo, secondo quanto previsto dall'articolo 6. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 7, la gestione del Fondo è attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione. 5. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo. ARTICOLO 4 Accesso al Fondo 1. Hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche costituite parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati: a) del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale; b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416-bis; c) dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso. 1-bis. Gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali. 2. Hanno altresì diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche costituite in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale, nonché i successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente articolo. 2-bis. Gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'obbligazione del Fondo non sussiste quando nei confronti delle persone indicate nei medesimi commi è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o è applicata in via definitiva una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni. 4. Il diritto di accesso al Fondo non può essere eserci- tato da coloro che, alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o ad un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni. 4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche quando la sentenza di condanna o la misura di prevenzione o i relativi procedimenti in corso si riferiscono al soggetto deceduto in conseguenza della consumazione dei reati indicati al comma 1, salvo che lo stesso abbia assunto, precedentemente all'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, la qualità di collaboratore di giustizia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e non sia intervenuta revoca del provvedimento di ammissione ai programmi di protezione per cause imputabili al soggetto medesimo. ---------N.B.: Articolo così modificato dal D.L. 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 2008, n. 186 (art. 2-ter, comma 1, lettera a)) e dalla L. 15 luglio 2009, n. 94 (art. 2, comma 23). ARTICOLO 5 Domanda per l'accesso al Fondo 1. Quando, ai sensi dell'articolo 416 del codice di procedura penale, è depositata la richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, il giudice fa notificare al Fondo l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero. 2. Se la persona offesa si costituisce parte civile all'udienza preliminare, ovvero al dibattimento, il giudice fa notificare al Fondo il relativo verbale. 3. Nel giudizio civile l'attore notifica al Fondo l'atto di citazione, prima della costituzione delle parti. 4. La richiesta di pagamento al Fondo è accompagnata dalla copia autentica dell'estratto della sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero dell'estratto della sentenza di condanna al pagamento della provvisionale, ovvero dell'estratto della sentenza civile di liquidazione del danno. 5. La domanda al Fondo per il risarcimento dei danni disposto con sentenze pronunciate prima della data di entrata in vigore della presente legge è proposta, a pena di decadenza, per la parte del risarcimento non ottenuta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa. ARTICOLO 6 Gestione delle domande per l'accesso al Fondo 1. La corresponsione delle somme richieste ai sensi dell'articolo 5 è disposta con deliberazione del Comitato di cui all'articolo 3 nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica: a) dell'esistenza, in favore dell'istante, della sentenza di condanna e della legittimazione attiva dell'istante; b) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda, di un procedimento penale in corso o di una sentenza definitiva di condanna dell'istante per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale; c) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda, di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, applicata in via definitiva nei confronti dell'istante, o di un procedimento in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione; c-bis) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda o dell'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, di un procedimento penale in corso o di una sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale nei confronti del soggetto deceduto in conseguenza dei reati di cui al comma 1 dell'articolo 4; c-ter) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda o dell'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, di una misura di prevenzione, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, applicata nei confronti del soggetto deceduto in conseguenza della consumazione dei reati indicati al comma 1 dell'articolo 4, o di un procedimento in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione a termini della suddetta legge. 2. Se necessario ai fini della completezza dei Documenti posti a base della richiesta di accesso al Fondo, il Comitato invita l'interessato a fornire documentazione integrativa e assume copie di atti e informazioni scritte dall'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza di condanna. 3. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso e alle relative procedure. 4. Il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno. Tali somme rimangono a titolo definitivo a carico del Fondo nel caso in cui questo non possa soddisfare il suo diritto nei confronti del soggetto condannato al risarcimento del danno. ---------N.B.: Articolo così modificato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448 (art. 51, comma 2) e dal D.L. 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 2008, n. 186 (art. 2-ter, comma 1, lettera b)). ARTICOLO 7 Regolamento di attuazione 1. Con regolamento da emanare entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta norme per: a) individuare, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6, le modalità di gestione del Fondo; b) individuare procedure di cooperazione tra gli uffici competenti in relazione all'applicazione della presente legge; c) stabilire i principi cui dovrà uniformarsi il rapporto concessorio tra il Ministero dell'interno e la CONSAP in relazione a quanto previsto dalla presente legge; d) individuare, nell'ambito del Ministero dell'interno, gli uffici preposti alla gestione del rapporto di concessione con la CONSAP, attribuendo agli stessi compiti di assistenza tecnica e di supporto al Comitato di cui all'articolo 3; e) prevedere forme di informazione, assistenza e sostegno, poste a carico del Fondo, per garantire l'effettiva fruizione dei benefici da parte delle vittime; f) disciplinare l'erogazione delle somme dovute agli aventi diritto in modo che, in caso di disponibilità finanziarie insufficienti, nell'anno di riferimento, a soddisfare per intero tutte le domande pervenute, sia possibile per i richiedenti un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni e altri oneri aggiuntivi; g) disciplinare la procedura e la modalità di surroga- zione del Fondo nei diritti della parte civile o dell'attore prevista dall'articolo 6, comma 4. 2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere. ARTICOLO 7-bis Ulteriore regolamento di attuazione 1. Con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono adottate le opportune modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284, con norme che prevedono: a) la sospensione, fino alla decisione del giudice civile, della ripetizione delle somme già liquidate dal Comitato per effetto di una sentenza di condanna al pagamento della provvisionale, nel caso in cui il giudice dell'impugnazione, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, abbia dichiarato estinto il reato per morte del reo; b) la ripetizione delle somme già elargite a titolo di provvisionale, quando, a seguito di estinzione del reato, l'azione risarcitoria esperita in sede civile nei confronti dei successori del reo si sia conclusa con la soccombenza della vittima attrice o dei suoi successori. ---------N.B.: Articolo introdotto dal D.L. 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 2008, n. 186 (art. 2-ter, comma 1, lettera c)). ARTICOLO 8 Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. 2. Per i due esercizi annuali successivi alla data di entrata in vigore della presente legge è accantonata una quota pari alla metà delle risorse finanziarie disponibili per le richieste di risarcimento relative al periodo intercorrente tra il 30 settembre 1982 e la data stessa. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ARTICOLO 9 Disposizioni transitorie 1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, alle modalità per la gestione del Fondo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 agosto 1992, n. 396. LEGGE 3 agosto 2004, n. 206 Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice ARTICOLO 1 1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti. Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonché' ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta "banda della Uno bianca". Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite. 2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, nonché l'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6. ---------N.B.: Articolo così modificato dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222 (art. 34, comma 3), dal D.L. 4 novembre 2009, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2009, n. 197 (art. 3, comma 5) e dal D.lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 (art. 10, commi 2 e 3). EVIDENZA: il D.lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Con effetti dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980, nonché' ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta "banda della Uno bianca". Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite.»". Il D.lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, ha inoltre disposto (art. 10, comma 2) che "Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che le disposizioni dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ivi richiamato, concernenti i requisiti dei familiari delle vittime di atti di terrorismo per l'accesso ai benefici di legge, ricomprendono le pensioni di reversibilità o indirette". ARTICOLO 2 1. Ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, la retribuzione va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per certo. 1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato do- manda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole. 2. È riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dalla presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti. ---------N.B.: Articolo così modificato dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222 (art. 34, comma 3) e dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 (art. 1, comma 163). ARTICOLO 3 1. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall'anno 2005. 1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al tratta- mento di fine rapporto, un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione. 1-ter. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi. 2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). ---------N.B.: Articolo così modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, commi 794 e 795), dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222 (art. 34, comma 3) e dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 (art. 1, comma 164). ARTICOLO 4 1. Coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. A tale fine è autorizzata la spesa di 126.432 euro per l'anno 2004, di 128.960 euro per l'anno 2005 e di 131.539 euro a decorrere dall'anno 2006. 2. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità perma- nente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, in misura pari all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 156.000 euro a decorrere dall'anno 2004. Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue. 2-bis. Per i soggetti che abbiano proseguito l'attività lavorativa ancorché' l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché' l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale onnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, comma 1, la misura del trattamento di quiescenza è pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1. 3. I criteri di cui al comma 2 si applicano per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge. 4. Ai trattamenti pensionistici di cui ai commi 2 e 3 si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di esenzione dall'IRPEF. ---------N.B.: Articolo così modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, commi 792), dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 2, comma 106, lettera a)) e dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 (art. 1, comma 165). ARTICOLO 5 1. L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge, considerando nel computo anche la rivalutazione di cui all'articolo 6. A tale fine è autorizzata la spesa di 12.070.000 euro per l'anno 2004. 3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006. Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni. 3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014, al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, è riconosciuto il diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. 3-ter. Il diritto all'assegno vitalizio di cui al comma 3bis non spetta qualora i benefici di cui alla presente legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento. L'assegno vitalizio non può avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2014. 3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni. 4. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico. A tale fine è autoriz- zata la spesa di 857.000 euro per l'anno 2004 e di 12.500 euro a decorrere dall'anno 2005. 5. L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407, è corrisposta nella misura di 200.000 euro. Per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l'anno 2004. ---------N.B.: Articolo così modificato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 2, comma 106, lettera b)) e dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147 (art. 1, comma 494). ARTICOLO 6 1. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale. Per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004. 2. Alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari è assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato. A tale fine è autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004. ARTICOLO 7 1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità. A tale fine è autorizzata la spesa di 75.180 euro a decorrere dall'anno 2004. ARTICOLO 8 1. I Documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo. 2. L'erogazione delle indennità è comunque esente da ogni imposta diretta o indiretta. ARTICOLO 9 1. Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica. Ai medesimi soggetti è esteso il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203. ---------N.B.: Articolo così modificato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 2, comma 106, lettera c)). ARTICOLO 10 1. Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato. A tale fine è autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004. 2. Ove non risulti essere stata effettuata la comunicazione del deposito della sentenza penale relativa ai fatti di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti danneggiati possono promuovere l'azione civile contro i diretti responsabili entro il termine di decadenza di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, prescindendo dall'eventuale maturata prescrizione del diritto. ARTICOLO 11 1. Nelle ipotesi in cui in sede giudiziaria, amministrativa o contabile siano già state accertate con atti definitivi la dipendenza dell'invalidità e il suo grado ovvero della morte da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, ivi comprese le perizie giudiziarie penali, le consulenze tecniche o le certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere e degli ospedali militari, è instaurato ad istanza di parte, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un procedimento civile dinanzi al tribunale in composizione monocratica. Tale procedimento deve essere concluso con sentenza soggetta all'impugnazione di cui all'articolo 12, comma 2. ARTICOLO 12 1. Il tribunale in composizione monocratica competente in base alla residenza anagrafica della vittima o dei superstiti fissa una o al massimo due udienze, intervallate da un periodo di tempo non superiore a quarantacinque giorni, al termine del quale, esposte le richieste delle parti, prodotte ed esperite le prove e precisate le conclusioni, la causa è assegnata a sentenza e decisa nel termine di quattro mesi. 2. Le sentenze di cui al comma 1 sono ricorribili esclusivamente dinanzi alla Corte di cassazione per violazione di legge, ivi compresa la manifesta illogicità della motivazione. ARTICOLO 13 1. La competente amministrazione dello Stato, anche prima dell'inizio di azioni giudiziarie o amministrative, d'ufficio o su richiesta di parte, può offrire alla vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o agli eredi una somma a titolo di definitiva liquidazione, che, in caso di accettazione, è preclusiva di ogni altra azione, costituendo ad ogni effetto transazione. 2. La liquidazione di cui al comma 1 deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dalla relativa deliberazione. ARTICOLO 14 1. Il riconoscimento delle infermità, il ricalcolo dell'avvenuto aggravamento ai sensi dell'articolo 6 e delle pensioni, nonché ogni liquidazione economica in favore delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice devono essere conclusi entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda da parte dell'avente diritto alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in base alla residenza anagrafica del medesimo soggetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510. ARTICOLO 15 1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961. A tale fine è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2004. 2. Per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero, i benefici di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003. I benefici di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a decorrere dal 1° gennaio 1961, dei quali sono stati vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento. ---------N.B.: Articolo così modificato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 2, comma 106, lettera d)). ARTICOLO 16 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2, secondo periodo, valutato complessivamente in 64.100.000 euro per l'anno 2004, in 12.480.000 euro per l'anno 2005 e in 12.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006, ivi comprese le minori entrate derivanti dal comma 2 dell'articolo 3, valutate in 407.238 euro per l'anno 2004, in 610.587 euro per l'anno 2005 e in 814.476 euro a decorrere dall'anno 2006, e quelle derivanti dal comma 1 dell'articolo 9, valutate in 130.500 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4.210.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 4.997.000 euro per l'anno 2004, a 506.000 euro per l'anno 2005 e a 1.430.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 26.450.000 euro per l'anno 2004, a 27.000 euro per l'anno 2005 e a 29.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a 3.401.000 euro per l'anno 2004, a 7.456.000 euro per l'anno 2005 e a 9.273.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 1.027.000 euro per l'anno 2004, a 682.000 euro per l'anno 2005 e a 2.168.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa; quanto a 21.436.000 euro per l'anno 2004 e a 3.809.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali e quanto a 2.579.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Mini- stero delle comunicazioni. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ---------N.B.: Articolo così modificato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 2, comma 106, lettera e)). DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 2006, n. 243 Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Titolo I Disposizioni generali IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed in particolare l'articolo 1, commi 562, 563, 564 e 565; Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni; Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni; Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'articolo 82; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, di approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie; Visto il decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56; Visto il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369; Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206; Ritenuto di dover disciplinare i termini e le modalità di attuazione dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativamente ai richiamati commi 562, 563, 564 e 565, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo alle vittime del dovere, come individuate in disposizione, ovvero ai familiari superstiti, nel limite massimo di spesa annua autorizzata, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2006; Ravvisata la necessità di acquisire, per la puntuale identificazione dei beneficiari, apposita istanza degli interessati ad integrazione dei procedimenti d'ufficio; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 2006; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 maggio 2006; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2006; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa ed il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: ART. 1 - Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente; c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. ART. 2 - Principi generali e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite di spesa annua autorizzata, stabilito dall'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a tutte le vittime del dovere, o categorie equipa- rate, come individuate dai commi 563 e 564 della citata legge, ovvero ai familiari superstiti, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo. 2. In attuazione di quanto disposto dalla legge n. 266 del 2005 e fino a nuova autorizzazione di spesa, con riferimento ad eventi verificatisi sul territorio nazionale dal 1° gennaio 1961 ed all'estero dal 1° gennaio 2003, in favore delle vittime del dovere e delle categorie a queste equiparate, nonché dei rispettivi familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) sono corrisposte secondo i termini e le modalità di cui agli articoli 3 e 4. ART. 3 - Termini e modalità delle procedure 1. Le procedure di esame delle singole posizioni sono attivabili a domanda degli interessati. Le domande possono essere presentate direttamente ovvero trasmesse a mezzo posta alle amministrazioni di appartenenza delle vittime. 2. Le amministrazioni riceventi procedono alla definizione delle singole posizioni dei beneficiari, con riguardo alla situazione in essere dei componenti il nucleo dei familiari superstiti, secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi, a cominciare dal più remoto nel tempo e fino a tutto il 31 dicembre 2005. Analogamente, procedono alla definizione delle posizioni riguardanti gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2006. In mancanza della domanda si può procedere d'ufficio secondo identico criterio. 3. Le posizioni degli interessati, come definite al comma 2, sono trasmesse al Ministero dell'interno Dipartimento della pubblica sicurezza che provvede a formare e ad aggiornare, entro il 31 ottobre per il primo anno di applicazione del presente regolamento ed entro il 30 marzo ed il 30 settembre per gli anni suc- cessivi, una graduatoria unica nazionale delle posizioni, secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi indicato al comma 2. 4. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, dopo aver verificato la compatibilità finanziaria generale con il limite massimo di spesa annuale e con le risorse in atto disponibili, trasmette alle amministrazioni di appartenenza delle vittime l'elenco nominativo dei destinatari delle provvidenze in favore dei quali può farsi luogo alla corresponsione. 5. Le eventuali posizioni in soprannumero vanno a collocarsi immediatamente sopra alla prima delle posizioni utilmente censite nella graduatoria successiva. 6. Le amministrazioni di appartenenza delle vittime segnalano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, l'ammontare delle risorse da inserire in bilancio sui singoli stati di previsione della spesa e necessari alla corresponsione delle provvidenze. In relazione agli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2006 è comunque riservata la somma di 500.000 euro l'anno, a gravare sul limite massimo di spesa stabilito dall'articolo 1, comma 562, della legge finanziaria 2006, per le provvidenze da corrispondere sempre nell'ordine previsto dall'articolo 4. 7. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510. ART. 4 - Ordine di corresponsione delle provvidenze 1. A decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ove non già attribuite interamente ad altro titolo, sono corrisposte in ragione della successione temporale delle leggi vigenti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, fino ad esaurimento delle risorse annuali disponibili, secondo l'ordine di cui alle seguenti lettere: a) in relazione alla legge 20 ottobre 1990, n. 302: 1) liquidazione della speciale elargizione in favore degli invalidi, nella misura originaria prevista di 1,5 milioni di lire per punto percentuale di invalidità, pari ora a 774,69 euro, soggetta a rivalutazione ISTAT, di cui all'articolo 1, comma 1, nel numero di 32 casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 2005 e nel numero di 5 nuovi casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 2006. In mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti; 2) esenzione dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria, di cui all'articolo 15; b) in relazione alla legge 23 novembre 1998, n. 407: 1) assegno vitalizio, nella misura originaria prevista di 500 mila lire, pari ora a 258,23 euro, soggetta a perequazione annua, di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis, 2 e 4. In mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti; 2) i benefici in materia di assunzioni dirette, con le prerogative e le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288; 3) i benefici in materia di borse di studio, di cui all'articolo 4; c) in relazione alla legge 3 agosto 2004, n. 206: 1) possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute ed indennizzate, di cui al- l'articolo 6, comma 1; 2) il riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 2; 3) il beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione dell'erogazione delle indennità da ogni tipo di imposta, di cui all'articolo 8. 2. Ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti dalla vigente normativa in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, alle integrazioni ed alla corresponsione delle ulteriori provvidenze di cui alle leggi indicate al comma 1, si potrà far luogo subordinatamente a nuova autorizzazione di spesa. ART. 5 - Percentualizzazione della invalidità permanente 1. La percentualizzazione della invalidità permanente, viene valutata in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso, approvate con il decreto del Ministro della sanità in data 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e successive modificazioni. 2. La percentualizzazione del danno biologico viene valutata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni. Titolo II Riconoscimento delle infermità per particolari condi- zioni ambientali od operative ART. 6 - Percentualizzazione della invalidità permanente 1. L'accertamento della dipendenza da causa di servizio, per particolari condizioni ambientali od operative di missione, delle infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso, nei casi previsti dall'articolo 1, comma 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è effettuato secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, prescindendo da eventuali termini di decadenza. 2. Le Commissioni mediche ospedaliere di cui all'articolo 165, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella composizione e con le modalità previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, esprimono il giudizio sanitario sulla percentualizzazione dell'invalidità, di cui all'articolo 5. 3. Le infermità si considerano dipendenti da causa di servizio per particolari condizioni ambientali od operative di missione, solo quando le straordinarie circostanze e i fatti di servizio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ne sono stati la causa ovvero la concausa efficiente e determinante. 4. Il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, di seguito denominato: °Comitato°, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, accerta la riconducibilità delle infermità dipendenti da causa di servizio alle particolari condizioni ambientali od operative di missione e si pronuncia con parere da comunicare all'amministrazione entro quindici giorni. 5. Il parere di cui al comma 4 è motivato specifica- mente in ordine alla ricorrenza dei requisiti previsti dal comma 3 ed è firmato dal presidente e dal segretario del Comitato. 6. Nell'esame delle pratiche in cui le infermità non risultino ancora riconosciute dipendenti da causa di servizio, oltre al parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il Comitato esprime contestualmente anche il parere motivato di cui al comma 4. 7. Per l'esame delle pratiche finalizzate alla concessione dei benefici di cui al presente regolamento, il Comitato ° integrato di volta in volta da un ufficiale superiore o da un funzionario, scelti tra esperti della materia, dell'arma, corpo o amministrazione di appartenenza. 8. Sulle domande per le quali vengono accertati i requisiti previsti dal comma 564 della citata legge n. 266 del 2005, l'amministrazione adotta, nei termini e secondo le competenze previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, per particolari condizioni ambientali od operative di missione, delle infermità permanentemente invalidanti, percentualizzandole ai fini della corresponsione delle pertinenti provvidenze. ART. 7 - Clausola di salvaguardia 1. Il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della difesa ed il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure del presente regolamento, che devono risultare nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pari a 10 milioni di euro annui. Ciò ai fini, nel caso di eventuali eccedenze di spesa, della adozione delle conseguenti correzioni del regolamento mede- simo per ricondurre la spesa annua complessiva entro i predetti limiti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 2009, n. 58 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 4 che istituisce, a decorrere dall'anno scolastico accademico 1997/1998, borse di studio in favore dei soggetti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 302 del 1990 e l'articolo 5, comma 2, recante l'attribuzione della relativa potestà regolamentare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, relativo al regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'articolo 82, commi 1 e 9, lettera b), che ha previsto l'estensione dei benefici, di cui alla legge n. 407 del 1998, al personale di cui all'ar- Visto Visto Vista Visto Vista Visto ticolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, nonché ai superstiti dello stesso personale; l'articolo 3 del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, recante modifiche all'articolo 4, comma 1, della citata legge 23 novembre 1998, n. 407, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; l'articolo 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, recante disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati di Nassirya e di Istanbul; la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice; l'articolo 1, comma 1270, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che aggiunge all'articolo 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, il comma 1bis, estendendo l'applicazione delle disposizioni della presente legge anche ai familiari del disastro aereo di Ustica, nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti della banda della Uno bianca; la legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 562, 563, 564 e 565; il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 luglio 2006, n. 243, recante regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Considerato che con regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 318, sono state dettate disposizioni per l'assegnazione delle borse di studio agli aventi diritto; Ravvisata la necessità di dettare una nuova disciplina regolamentare del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001, al fine di tener conto delle disposizioni normative successivamente intervenute e di introdurre semplificazioni procedurali; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 16 marzo 2009, n. 808 del 2009; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2009; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro, della salute e delle politiche sociali; Emana il seguente regolamento: ART. 1 - Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina l'assegnazione delle borse di studio in favore: a) delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti, di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; b) delle vittime del dovere e dei loro superstiti di cui all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni; c) dei familiari delle vittime di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206. ART. 2 - Oggetto della disciplina 1. Ai destinatari di cui all'articolo 1, a decorrere dall'anno scolastico/accademico 2008/2009, le borse di studio sono assegnate attraverso due distinti bandi di concorso, l'uno riferito alla scuola elementare, secondaria inferiore e secondaria superiore, l'altro ai corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, ai corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ed alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle retribuite. 2. Nei limiti dello stanziamento previsto dall'articolo 4 della citata legge n. 407 del 1998, e successive modificazioni, le borse di studio da assegnare annualmente ai soggetti indicati dal comma 1 sono in numero di ottocento, ripartite tra le seguenti categorie di studio: a) trecento borse di studio dell'importo di 400 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola elementare e media inferiore; b) trecento borse di studio dell'importo di 800 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola media superiore; c) centocinquanta borse di studio dell'importo di 3.000 euro ciascuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM; d) cinquanta borse di studio dell'importo di 3.000 euro ciascuna, destinate agli studenti delle scuole di specializzazione per le quali non è prevista alcuna re- tribuzione. 3. Le somme relative alle borse per le singole categorie di studio di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), ove non utilizzabili per carenza di aspiranti, possono essere ripartite tra le altre categorie, anche in eccedenza al numero delle borse di studio ivi previsto. 4. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio è riservata ai soggetti con disabilità, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. ART. 3 - Requisiti per l'ammissione 1. Possono presentare domanda per l'assegnazione delle borse di studio i soggetti indicati dall'articolo 1, che nell'anno scolastico o accademico di riferimento: a) abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o la licenza elementare o la licenza media o il diploma di istruzione secondaria superiore o titolo equiparato; b) abbiano superato, al momento della scadenza del bando di concorso, almeno due esami i cui crediti complessivi non siano inferiori a venti ovvero conseguano la laurea o il diploma accademico entro l'anno accademico successivo a quello dell'ultimo esame sostenuto; c) non siano già in possesso di una laurea specialistica/magistrale o diploma accademico di secondo livello, fatta eccezione per gli iscritti a corsi per il prosieguo degli studi di livello superiore; d) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda. 2. Le domande per le borse di studio di cui all'articolo 1 devono essere inviate entro trenta giorni dalla pubblicazione dei bandi emanati annualmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il mese di dicembre. 3. I requisiti previsti dalle lettere a) e b) non sono richiesti per i soggetti indicati dall'articolo 2, comma 4. ART. 4 - Presentazione della domanda 1. I termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi per l'assegnazione delle borse di studio sono stabiliti nei bandi richiamati nell'articolo 2, comma 1. ART. 5 - Commissione e graduatorie 1. Le domande sono esaminate da una Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, composta da: a) un dirigente dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la presiede, designato dal Segretario generale della Presidenza stessa; b) da un rappresentante ciascuno dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e da tre rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, rispettivamente per i settori dell'Istruzione, dell'Università e delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Ogni amministrazione può designare un supplente. 2. La partecipazione alle sedute della Commissione è gratuita. 3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti. 4. La Commissione, in base alle domande pervenute, redige graduatorie distinte secondo le classi di borse di studio indicate nell'articolo 2, comma 1. I punteggi sono attribuiti secondo i seguenti criteri: a) per la gravità del danno da 5 a 10 punti; b) da 3 a 5 punti per il reddito, in misura inversamente proporzionale all'ammontare; c) per il merito scolastico o universitario da 1 a 3 punti; in caso di parità risulterà vincitore lo studente di età inferiore. 5. Distinte graduatorie sono redatte dalla Commissione relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, in base ai criteri di cui al comma 4. 6. La Commissione invia le graduatorie, entro novanta giorni dal ricevimento delle domande, al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'approvazione. ART. 6 - Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2001, n. 318. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 2014, n. 60 Regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, a norma dell'articolo 2, comma 6-sexies, del decretolegge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 Titolo I Disposizioni generali IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che ha previsto l'unificazione nel Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura dei preesistenti Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura e Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, nonché' l'ado- zione di un regolamento che adegui, armonizzi e coordini le disposizioni dei regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e 28 maggio 2001, n. 284; Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, e successive modificazioni; Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, e successive modificazioni; Vista la legge 22 dicembre 1999, n. 512, recante istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284; Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2011, n. 139, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 284 del 2001; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2012; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 marzo 2013; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2014; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico; Emana il seguente regolamento: ART. 1 - Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: a) 'Comitati': il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, di seguito denominato 'Comitato di solidarietà antimafia e il Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, di seguito denominato 'Comitato di solidarietà antiracket e antiusura’; b) 'Commissari': il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e il Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura; c) 'Fondo': il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge n. 225 del 2010, conver- tito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011; d) 'Consap': la concessionaria servizi assicurativi pubblici - s.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359; e) 'elargizione': la somma di denaro corrisposta a titolo di contributo al ristoro del danno subito da soggetti danneggiati da attività estorsive prevista dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 1999, n. 44; f) 'mutuo': il mutuo senza interessi a favore delle vittime dell'usura previsto dall'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108. ART. 2 - Composizione e funzionamento dei Comitati 1. I Comitati - composti secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512 e dall'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e costituiti con decreto del Ministro dell'interno - sono presieduti e convocati dai rispettivi Commissari, con le modalità stabilite dagli stessi Comitati. Di ciascuna seduta è redatto apposito processo verbale, nel quale il voto contrario dei componenti dissenzienti è riportato nominativamente solo su loro espressa richiesta. 2. Per ciascuno dei componenti dei Comitati si provvede alla nomina di un supplente. 3. Ai fini della validità delle sedute del Comitato di solidarietà antimafia è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti. Ai fini della validità delle sedute del Comitato di solidarietà antiracket e antiusura è richie- sta la presenza di almeno uno dei componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e di almeno quattro dei componenti previsti dalle lettere c) e d) dello stesso comma. 4. Ai fini di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, per associazioni si intendono le associazioni ed organizzazioni iscritte nell'apposito elenco di cui all'articolo 13, comma 2, della stessa legge. 5. Le deliberazioni dei Comitati sono assunte con la maggioranza assoluta dei componenti presenti aventi diritto al voto. A parità di voti, prevale il voto dei Commissari. 6. Alle sedute di ciascun Comitato partecipano due funzionari dei relativi uffici di cui all'articolo 3, con compiti di supporto tecnico e di verbalizzazione. 7. Ai presidenti e ai componenti dei Comitati, nonché ai funzionari con compiti di supporto tecnico e di verbalizzazione spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute, a valere sul Fondo. 8. Oltre ai compiti previsti ai Titoli II e III, i Comitati possono essere consultati, secondo le rispettive competenze, su ogni questione inerente all'applicazione delle leggi 23 febbraio 1999, n. 44 e 22 dicembre 1999, n. 512, che i Commissari intendono loro sottoporre. 9. All'inizio di ogni anno ciascun Commissario predispone, per la parte di rispettiva competenza, sentiti i relativi Comitati, un programma di informazione finalizzato a promuovere la massima conoscenza delle ini- ziative di solidarietà in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, sui danni sociali provocati dai fenomeni dell'estorsione e dell'usura e sulla gravità dei loro riflessi sull'economia. L'informazione può consistere nella divulgazione, attraverso gli organi di stampa, delle finalità delle leggi in materia e delle modalità di accesso al Fondo, nella diffusione audiovisiva di messaggi in ambito nazionale e locale, nella realizzazione di materiale informativo nonché in ogni ulteriore forma di informazione e divulgazione. Le attività relative sono realizzate dai Commissari, d'intesa con l'Ufficio Comunicazione Istituzionale del Ministero dell'interno e con il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le spese necessarie sono poste a carico del Fondo e sono erogate da Consap. 10. I Comitati approvano, secondo le rispettive competenze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, con particolare riferimento alle domande non definite ed alle principali questioni di carattere interpretativo ed applicativo inerenti al procedimento di concessione dei benefici del Fondo e proponendo eventuali modifiche ed integrazioni della normativa vigente. Le relazioni sono trasmesse dai Commissari al Ministro dell'interno, unitamente alla relazione sulla gestione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e). ART. 3 - Uffici di supporto ai Comitati 1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuati due uffici con i seguenti compiti: a) assistenza tecnica e supporto ai Comitati; b) gestione dei rapporti operativi con Consap; c) verifica della gestione del Fondo, operando in maniera coordinata. ART. 4 - Attribuzioni del Commissario 1. Per il raggiungimento delle finalità del Fondo, quali previste dalle leggi n. 512 del 1999 e n. 44 del 1999, ai Commissari, per quanto di rispettiva competenza, spettano i seguenti compiti: a) coordinamento delle iniziative di solidarietà e sostegno alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, in raccordo con gli altri enti interessati; b) proposta al Ministro dell'interno di modifiche ed integrazioni della disciplina normativa del Fondo, al fine di rendere più efficace e snella l'azione amministrativa. 2. Ciascun Commissario, per la parte di pertinenza, predispone una relazione periodica al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno sull'andamento delle iniziative di solidarietà e di sostegno in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, sui loro effetti e sugli aspetti che eventualmente ostacolano la loro proficua attuazione. 3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, i Commissari si avvalgono di due distinte strutture poste alle loro dirette dipendenze, istituite, senza oneri aggiuntivi di spesa, presso il Ministero dell'interno e composte anche da personale comandato dalle amministrazioni e dagli enti pubblici di cui al comma 1, secondo quanto stabilito con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1. 4. Le amministrazioni interessate assicurano ai Commissari ogni collaborazione per agevolare l'espletamento dei compiti agli stessi demandati. ART. 5 - Risorse finanziarie ed individuazione del capitolo di spesa 1. Il Fondo è alimentato secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonché dai proventi derivanti dall'incasso delle rate di ammortamento dei mutui, dal rientro dei benefici revocati o riformati e dall'esercizio del diritto di surroga nei diritti delle vittime nei confronti degli autori dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura. 2. Tutte le somme di cui al comma 1 confluiscono nel capitolo di bilancio 2341 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e sono messe a disposizione di Consap con le modalità e i tempi previsti nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 6. ART. 6 - Rapporto concessorio con Consap 1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, è approvata la concessione per la gestione del Fondo da parte di Consap. La concessione ha la durata di 5 anni ed è rinnovata alla scadenza, per un eguale periodo, con le stesse modalità. 2. La concessione si uniforma al principio di affidare a Consap l'esecuzione dei provvedimenti concessivi dei benefici emanati in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, la gestione di cassa e patrimoniale del Fondo, la conservazione della sua integrità, anche attraverso il controllo dell'effettiva destinazione agli scopi indicati dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44, delle somme erogate a titolo di elargizione e di mutuo, nonché al principio di garantire la verifica periodica, da parte dell'amministrazione concedente, della corrispondenza della gestione del Fondo alle finalità indicate dalle leggi istitutive. 3. Ai fini di cui al comma 2, la concessione definisce, tra l'altro, le modalità di esercizio concernenti: a) l'erogazione dei benefici del Fondo, anche tramite apposite convenzioni con le banche, la stipula dei contratti di mutuo, la riscossione e il recupero delle relative rate di ammortamento, assicurando in ogni caso il rispetto della natura gratuita e delle finalità del mutuo, dei divieti stabiliti dall'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dell'ordine di pagamento dei creditori indicato nel piano di investimento e di utilizzo presentato dal richiedente il mutuo ai sensi dello stesso articolo 14, comma 5; b) la ripetizione, nei casi di revoca o riforma dei bene- fici del Fondo disposta dai Comitati di cui all'articolo 2 ovvero di risoluzione del contratto di mutuo in caso di morosità pari o superiore alla metà dell'importo mutuato, delle somme già erogate, nonché l'esercizio della surroga nei diritti delle vittime verso gli autori dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, sulla scorta degli elementi forniti dall'ufficio i cui all'articolo 3; c) la verifica della documentazione prodotta dall'interessato a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ai fini della proposta al Comitato di solidarietà antiracket e antiusura delle deliberazioni di revoca o di sospensione, in via cautelare, dei pagamenti dei ratei successivi al primo; d) la previsione dell'ammontare complessivo delle somme da destinare all'erogazione dei benefici, al sostenimento delle spese di gestione ordinaria, all'acquisto di titoli ed obbligazioni dello Stato nonché, sulla base degli elementi forniti dai Commissari, ai compensi da corrispondere per le prestazioni professionali di cui all'articolo 21, comma 2, ed alle spese per le attività di informazione di cui all'articolo 2; e) la presentazione ai Commissari e al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, per il successivo inoltro, per il tramite dell'Ufficio Centrale del Bilancio, alla Corte dei conti, del rendiconto annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione della concessionaria, ac- compagnato dalla situazione patrimoniale del Fondo e da una relazione sull'attività svolta. 4. La concessione stabilisce altresì le modalità di accreditamento a Consap delle somme che alimentano il Fondo, nonché i termini e le modalità con le quali i Commissari e il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione provvedono all'approvazione della previsione delle somme da destinare all'erogazione dei benefici ed alle altre finalità indicate nel comma 3, lettera d). ART. 7 - Accesso al Fondo in quota proporzionale 1. In caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento, è previsto l'accesso al Fondo in quota proporzionale, stabilendosi a tale fine, entro il 31 gennaio, la misura percentuale dell'ammontare complessivo dei risarcimenti che possono essere erogati e delle elargizioni e dei mutui che possono essere concessi. 2. Per i risarcimenti, da erogare in quota percentuale, si tiene conto delle disponibilità del Fondo, delle richieste soddisfatte solo in parte nell'anno precedente, delle domande già esaminate e di quelle che potranno essere presentate dagli interessati nel corso dell'esercizio. 3. Per l'elargizione e per il mutuo, da concedere in quota proporzionale, si tiene conto delle disponibilità del Fondo, dell'ordine cronologico delle domande e di quelle definite nel corso dell'esercizio. 4. Entro il biennio successivo all'anno di riferimento, sulla base delle effettive risultanze, si provvede alla liquidazione definitiva, senza aggravi di spesa derivanti da interessi, rivalutazioni ed altri oneri aggiuntivi. Titolo II Procedimento di accesso al Fondo per il conseguimento dei benefici spettanti alle vittime dei reati di tipo mafioso ART. 8 - Domanda di accesso al Fondo 1. Il procedimento per l'accesso al Fondo ha inizio con la presentazione di apposita domanda da parte dei soggetti indicati nell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512. ART. 9 - Istruttoria della domanda e termini del procedimento 1. La domanda per l'accesso al Fondo è presentata direttamente o tramite posta elettronica certificata ovvero inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento al prefetto della provincia nella quale il richiedente ha la residenza ovvero in cui ha sede l'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512. 2. Nel caso di invio o presentazione di una domanda ad un ufficio non competente, quest'ultimo provvede immediatamente ad inoltrarla all'ufficio competente. In questo caso, il termine di 60 giorni previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, per la conclusione del procedimento, decorre dal giorno in cui la domanda è pervenuta alla prefettura competente. 3. Il prefetto, ricevuta la domanda, comunica ai soggetti aventi diritto al risarcimento l'avvio del procedimento ed il nominativo del funzionario responsabile dell'istruttoria ed al Comitato di solidarietà antimafia le generalità del richiedente e la data di presentazione o di spedizione della domanda, ai fini della sua iscrizione in un elenco cronologico informatizzato tenuto dall'ufficio di cui all'articolo 3. 4. Il prefetto verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per la corresponsione delle somme richieste, così come stabilito dagli articoli 4 e 6 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, avvalendosi anche, a tale fine, degli organi di polizia ed integrando eventualmente gli atti istruttori ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge stessa. 5. Il prefetto, entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza, invia la domanda e la relativa documentazione istruttoria al Comitato di solidarietà antimafia, unitamente ad un parere circa la sussistenza dei requisiti per l'accesso al Fondo ed alla informativa circa l'eventuale avvenuta concessione all'istante, per lo stesso danno, di un altro indennizzo o risarcimento. 6. La Prefettura competente costituisce l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241. ART. 10 - Contenuto e documentazione della do- manda 1. La domanda, sottoscritta dai soggetti indicati all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, deve contenere: a) la dichiarazione di essere vittima di uno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, della stessa legge. Tale dichiarazione è riferita al soggetto deceduto in caso di domanda presentata dai successori a titolo universale; b) la dichiarazione che, alla data di presentazione della domanda, nei confronti dei beneficiari non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e che per gli stessi reati non vi sono a carico procedimenti penali in corso; c) la dichiarazione che, alla data di presentazione della domanda, non è stata applicata in via definitiva e non vi sono procedimenti in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; d) la dichiarazione che, alla data di presentazione della domanda, non sono state liquidate somme a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, di rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e difesa da parte del soggetto condannato al risarcimento del danno. 2. In caso di domanda presentata dai successori a titolo universale, le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono riferite anche al soggetto deceduto. 3. Alla domanda è allegata copia autentica dell'estratto della sentenza di condanna passata in giudicato di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, ovvero dell'estratto della sentenza di condanna al pagamento della provvisionale ovvero dell'estratto della sentenza civile di liquidazione del danno. ART. 11 - Sospensione del procedimento 1. Il procedimento per l'accesso al Fondo è sospeso nei seguenti casi: a) quando, sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda o degli accertamenti istruttori disposti, venga riscontrata l'esistenza di un procedimento penale pendente per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; b) qualora la domanda prodotta dall'interessato risulti incompleta della documentazione di cui all'articolo 10; c) qualora il Comitato di solidarietà antimafia, ai fini della completezza della documentazione posta a base della richiesta di accesso al Fondo, ritenga necessario invitare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, l'interessato a fornire documentazione integrativa o di acquisire copia di atti e informazioni scritte dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza di con- danna. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento comunica immediatamente all'interessato le cause di sospensione. ART. 12 - Deliberazione sulla domanda 1. Ferme restando le ipotesi di sospensione di cui all'articolo 11, il Comitato di solidarietà antimafia, ricevuta la domanda corredata della documentazione istruttoria, delibera sulla richiesta di risarcimento entro 60 giorni dalla data di presentazione o di ricevimento della domanda da parte della prefettura competente. ART. 13 - Comunicazione della decisione 1. La deliberazione di cui all'articolo 12 è immediatamente trasmessa dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso al prefetto competente per l'immediato inoltro agli interessati, alle autorità giudiziarie che hanno emesso le sentenze di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, e a Consap per gli adempimenti di cui all'articolo 6. ART. 14 - Revoca e riforma 1. La deliberazione di accoglimento della domanda è revocata con deliberazione del Comitato di solidarietà antimafia: a) qualora, a seguito di specifico giudizio di revisione, la sentenza di condanna di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512 sia stata re- vocata con decisione passata in giudicato; b) qualora, in sede di definizione dell'impugnativa della sentenza civile di liquidazione del danno, ovvero della sentenza di condanna al pagamento della provvisionale, sia venuto meno il titolo al risarcimento concesso. 2. La deliberazione di accoglimento della domanda è riformata con deliberazione del Comitato di solidarietà antimafia qualora, in sede di definizione delle impugnative di cui al comma 1, lettera b), sia stato modificato l'ammontare del risarcimento dovuto. 3. Ai fini di quanto previsto al comma 2, la cancelleria del giudice competente per i giudizi ivi indicati avvisa il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso dei fatti rilevanti per l'adozione della deliberazione di revoca o di riforma. 4. Per la comunicazione dei provvedimenti di revoca o di riforma si osservano le disposizioni di cui all'articolo 13. ART. 15 - Casi particolari di revoca e riforma e di ripetizione delle somme 1. La deliberazione di accoglimento della domanda è revocata con deliberazione del Comitato e si fa luogo alla ripetizione delle somme già corrisposte a titolo di provvisionale per effetto della sentenza di condanna penale, quando il giudice dell'impugnazione dichiari estinto il reato per la sopraggiunta morte del reo, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, e l'azione di risarcimento esperita in sede civile nei confronti dei successori del reo si sia definitivamente conclusa con la soccombenza della vittima attrice o dei suoi successori. 2. La deliberazione di accoglimento della domanda è riformata con deliberazione del Comitato e si fa luogo alla ripetizione per la sola eccedenza delle somme già corrisposte quando, concorrendo le medesime circostanze di cui al comma 1, l'azione esperita in sede civile nei confronti dei successori del reo si sia conclusa con l'accoglimento parziale della domanda della vittima attrice o dei suoi successori e sia stato statuito a titolo di risarcimento un importo inferiore a quello liquidato a titolo di provvisionale per effetto della sentenza di condanna penale. ART. 16 - Sospensione della ripetizione delle somme 1. Non si fa luogo alla revoca della deliberazione di accoglimento della domanda e la ripetizione delle somme già liquidate dal Comitato è sospesa fino alla decisione definitiva del giudice civile quando, dopo l'impugnazione della sentenza di condanna che statuisce il pagamento di una provvisionale in favore delle parti civili costituite, il giudice abbia dichiarato estinto il reato per la morte del reo, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale. Titolo III Procedimento di accesso al Fondo per il conseguimento dei benefici spettanti alle vittime delle richie- ste estorsive e dell'usura ART. 17 - Termine di presentazione della domanda 1. La domanda per la concessione dell'elargizione prevista dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 è presentata, salvo quanto previsto dall'articolo 13, commi 4 e 5, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, a pena di decadenza, entro il termine di 120 giorni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a un delitto commesso per finalità estorsive. 2. Per la concessione del mutuo previsto dall'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, il termine per la presentazione della domanda è di 180 giorni a decorrere dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza dell'inizio delle indagini. ART. 18 - Presentazione della domanda 1. Le domande di cui all'articolo 17 sono presentate direttamente o tramite posta elettronica certificata ovvero inviate con plico raccomandato con avviso di ricevimento dai soggetti di cui agli articoli 3, 6, 7, 8 e 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, o da quelli di cui all'articolo 14, commi 2 e 2-bis, della legge 7 marzo 1996, n. 108, al prefetto della provincia nella quale si è verificato l'evento lesivo ovvero si è consumato il delitto. 2. La data di presentazione o di spedizione delle do- mande è immediatamente comunicata dal prefetto al Comitato di solidarietà antiracket e antiusura, unitamente alle generalità del richiedente ed al tipo di beneficio richiesto, ai fini della loro annotazione, in ordine cronologico, in un apposito elenco informatico tenuto dall'ufficio di cui all'articolo 3. 3. La Prefettura competente costituisce l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241. ART. 19 - Contenuto e documentazione della domanda di elargizione 1. La domanda per la concessione dell'elargizione, sottoscritta dall'interessato, contiene: a) la dichiarazione di essere vittima di richieste estorsive ai sensi dell'articolo 3 o dell'articolo 6 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, fatto salvo quanto previsto dal comma 6 del presente articolo; b) l'indicazione della data della denuncia del delitto da cui è conseguito l'evento lesivo o delle richieste estorsive ovvero della data in cui l'interessato ha avuto conoscenza di quanto indicato all'articolo 17, comma 1; c) la dichiarazione di non aver aderito alle richieste estorsive o di aver cessato di aderire, specificandone la data, alle predette richieste; d) la dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni ostative di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, di aver riferito all'autorità giudiziaria o di polizia tutti i par- ticolari dei quali si abbia conoscenza, ovvero la dichiarazione che ricorrono le condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, della predetta legge; e) l'indicazione dell'ammontare del danno subito e dei fatti e delle circostanze da cui si desuma il relativo nesso di causalità con il delitto o con situazioni di intimidazione ambientale aventi finalità estorsive; f) nei casi in cui nella quantificazione del danno siano dichiarati mancati guadagni, l'indicazione della situazione reddituale e fiscale dell'interessato relativa ai due anni precedenti l'evento lesivo ovvero, se si tratta di danno conseguente a intimidazione ambientale, precedenti le richieste estorsive; tale indicazione, se l'attività è più recente, è riferita alla data di inizio dell'attività; g) la previsione della destinazione dell'elargizione richiesta; h) l'indicazione della somma di denaro eventualmente richiesta a titolo di provvisionale; i) la dichiarazione circa l'eventuale presentazione di istanza per l'accesso ai benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, specificando se, per lo stesso evento lesivo, siano state ricevute provvidenze conferibili in applicazione della predetta o di altra legge, indicandone il relativo ammontare. 2. Alla domanda è allegata la seguente documentazione: a) in caso di copertura assicurativa, copia delle polizze assicurative sottoscritte dall'interessato o di cui co- munque il medesimo sia beneficiario; b) in caso di lesioni personali, certificazione medica attestante le lesioni subite dalla persona in conseguenza dell'evento lesivo; c) in caso di danni per mancati guadagni subiti da persona fisica o da società, rispettivamente copia della documentazione fiscale ovvero copia dei bilanci relativi ai due anni precedenti l'evento lesivo o le richieste estorsive; tale indicazione, se l'attività è più recente, è riferita alla data di inizio dell'attività; d) in caso di richiesta di provvisionale, ogni documento atto a comprovare i motivi della richiesta; e) la dichiarazione di consenso dell'interessato, in caso di domanda presentata dal Consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ovvero da una delle altre associazioni ed organizzazioni di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44. 3. Nei casi previsti dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la domanda contiene, altresi', la dichiarazione dell'interessato di ritenere che il danno conseguente al delitto o a situazioni di intimidazione ambientale è stato cagionato per il raggiungimento delle finalità indicate dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), della stessa legge. 4. Sono predisposti dalle prefetture, d'intesa con il Commissario, e disponibili presso l'ufficio relazioni con il pubblico, appositi formulari per la compilazione della domanda. Qualora la domanda risulti comunque incompleta, il prefetto, entro il termine da lui indicato, invita l'interessato a fornire le necessarie integrazioni. 5. Nei casi in cui il prefetto ritenga che la domanda sia irricevibile o improcedibile, ne informa immediatamente il Comitato di solidarietà antiracket e antiusura ai fini delle conseguenti determinazioni. 6. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a) è riferita al soggetto deceduto, per le domande presentate ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e al soggetto vittima dell'estorsione, per le domande presentate ai sensi dell'articolo 7 della stessa legge. 7. Nei casi di richiesta dell'elargizione ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere c), d) ed h) sono riferite anche al soggetto deceduto in conseguenza dei delitti di cui agli articoli 3, 6 e 7 della stessa legge. ART. 20 - Contenuto e documentazione della domanda di mutuo 1. La domanda per la concessione del mutuo, sottoscritta dall'interessato, contiene: a) la dichiarazione dell'interessato di essere vittima del reato di usura; b) l'indicazione della data della denuncia del delitto di usura ovvero della data in cui l'interessato ha avuto conoscenza di quanto indicato all'articolo 17, comma 2; c) la dichiarazione di non versare in alcuna delle situa- zioni ostative di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e di aver riferito all'autorità giudiziaria tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza; d) l'indicazione dell'ammontare del danno subito per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti e dell'eventuale maggior danno consistente in perdite o mancati guadagni derivanti dalle caratteristiche del prestito usurario, dalle sue modalità di riscossione ovvero dalla sua riferibilità ad organizzazioni criminali; e) l'indicazione della somma di denaro richiesta a mutuo, dei tempi di restituzione e delle modalità di erogazione della stessa; f) l'indicazione della somma di denaro eventualmente richiesta a titolo di provvisionale, con la specificazione dei motivi dell'urgenza. 2. Alla domanda è allegata la seguente documentazione: a) ogni documento atto a comprovare l'entità del danno subito; b) un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalità del reinserimento della vittima di usura nell'economia legale; c) in caso di richiesta di provvisionale, ogni documentazione atta a comprovare i motivi dell'urgenza. 3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 19, commi 4 e 5. ART. 21 - Istruttoria della domanda 1. Il prefetto acquisisce gli elementi istruttori necessari anche attraverso gli organi di polizia e può avvalersi della facoltà di richiedere all'autorità giudiziaria competente copia della documentazione di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, alle condizioni e nei limiti ivi indicati. Qualora siano in corso le indagini preliminari, il prefetto chiede immediatamente il parere del pubblico ministero competente. 2. Ai fini dell'accertamento dell'ammontare del danno subito, il prefetto può avvalersi, altresi', della collaborazione e del supporto di funzionari tecnici di amministrazioni od enti pubblici ovvero, valutatane la necessità d'intesa con il Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, di consulenti scelti fra gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici di cui all'articolo 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Il relativo compenso è posto a carico del Fondo, in ragione dell'oggetto della domanda, ed è erogato da Consap, in base alle disposizioni valevoli per i consulenti tecnici nel processo civile. 3. Il prefetto, sulla base delle risultanze istruttorie, ivi comprese quelle relative all'accertamento sanitario di cui all'articolo 22, invia al Comitato di solidarietà antiracket e antiusura, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione o di ricevimento della domanda, un dettagliato rapporto sulla sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la concessione dell'elargizione e del mutuo nonché sull'entità del danno subito, comprensivo del parere del pubblico ministero, ove espresso. Nei casi di particolare complessità dell'istruttoria, il termine è prorogato di 30 giorni. 4. Nei casi di richiesta di provvisionale di elargizione o di mutuo, il prefetto invia uno specifico rapporto preliminare entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44. ART. 22 - Accertamento sanitario 1. Nei casi di lesioni personali o di decesso, ai fini dell'accertamento del nesso di causalità tra il fatto delittuoso e l'evento lesivo, della percentuale di invalidità riportata e della diminuzione della capacità lavorativa, si applicano le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni. 2. Il prefetto, ai fini dell'accertamento indicato al comma 1, richiede immediatamente il giudizio sanitario della commissione medica ospedaliera di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, trasmettendo la documentazione necessaria. 3. La commissione medica ospedaliera esprime il proprio giudizio entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il prefetto si rivolge ad altri soggetti pubblici dotati di qualificazione ed adeguata capacità tecnica, quali le strutture del Servizio sanitario nazionale, ovvero ad istituti universitari, che si pronunciano entro 20 giorni dalla richiesta. 4. La valutazione della commissione medica ospeda- liera non è richiesta in caso di decesso, quando il nesso di causalità risulti di immediata evidenza. La medesima valutazione non e', altresi', richiesta qualora il prefetto ritenga, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, che sia da escludere la natura estorsiva del fatto. ART. 23 - Deliberazione sulla domanda 1. Il Comitato di solidarietà antiracket e antiusura, entro 30 giorni dal ricevimento degli elementi istruttori e del rapporto prefettizio, delibera sulla domanda di concessione dell'elargizione o del mutuo. A tal fine può avvalersi di consulenti anche ai fini della deliberazione di cui all'articolo 24, comma 1. 2. Il termine di cui al comma 1 è prorogato di 30 giorni nei casi in cui il Comitato ritenga di procedere direttamente ad ulteriori atti istruttori o di richiederli al prefetto. 3. Il Comitato delibera, altresi', sulla richiesta di riesame di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, entro 30 giorni dal relativo ricevimento. Si applica la disposizione di cui al comma 2. ART. 24 - Provvisionale 1. Il Comitato di solidarietà antiracket e antiusura delibera sulla richiesta della provvisionale in modo da consentire il rispetto del termine indicato dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44. 2. Nei casi di richiesta della provvisionale di cui all'articolo 20, comma 1, lettera f), si applicano le disposi- zioni dell'articolo 17 della legge 23 febbraio 1999, n. 44. ART. 25 - Adozione del decreto 1. La concessione dell'elargizione e del mutuo è adottata immediatamente dopo la deliberazione del Comitato di solidarietà antiracket e antiusura, con decreto motivato, dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, che ne dà contestuale comunicazione al prefetto e, per il tramite di quest'ultimo, all'interessato e al pubblico ministero competente. La concessione della provvisionale è adottata, con le stesse modalità, entro il termine di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44. 2. Il decreto e', altresi', trasmesso a Consap per gli adempimenti previsti dalla concessione di cui all'articolo 6. ART. 26 - Sospensione e revoca 1. Le deliberazioni del Comitato di solidarietà antiracket e antiusura di revoca dell'elargizione, del mutuo o della provvisionale sono adottate, nelle ipotesi indicate all'articolo 16, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ed all'articolo 14, comma 9, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ai sensi delle disposizioni di cui ai seguenti commi. 2. Se l'elargizione o il mutuo sono concessi prima della sentenza relativa al fatto che ha causato il danno o al delitto di usura, pronunciata anche a seguito di giudizio abbreviato o ai sensi dell'articolo 444 del codice di pro- cedura penale, ovvero prima dell'adozione del provvedimento di archiviazione, il Comitato di solidarietà antiracket e antiusura, entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, ancorché non definitiva, o dell'adozione del provvedimento di archiviazione, procede al riesame della domanda ai fini dell'eventuale revoca, anche parziale, della deliberazione precedentemente assunta, anche con riguardo all'entità dell'elargizione o all'ammontare del mutuo. 3. La concessione del mutuo o della relativa provvisionale e', altresi', revocata se, nel procedimento penale per il delitto di usura in cui è parte offesa ed in relazione al quale ha proposto la domanda, l'interessato abbia reso dichiarazioni false o reticenti per le quali sia stato condannato con sentenza definitiva. Qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione del mutuo o della provvisionale è sospesa fino all'esito di tale procedimento. 4. Ai fini di quanto previsto ai commi 2 e 3, la segreteria della Procura della Repubblica competente o la cancelleria del tribunale presso il quale pende il procedimento per il delitto di usura comunicano immediatamente al prefetto i fatti rilevanti per l'adozione, da parte del Comitato di solidarietà antiracket e antiusura, delle eventuali deliberazioni di sospensione o di revoca della concessione del mutuo o della provvisionale. La deliberazione del Comitato è assunta nei 10 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del prefetto. 5. Per l'adozione e l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione e di revoca di cui al presente articolo si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25. ART. 27 - Limiti alla concessione dell'elargizione e del mutuo 1. L'elargizione è concessa, a titolo di contributo per il danno subito, nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 7, 9 e 11 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 ed è corrisposta in una o più soluzioni tenendo conto delle disponibilità del Fondo e dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. 2. Il mutuo è concesso tenendo conto delle disponibilità del Fondo e dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Il relativo importo, salvo quanto previsto dal comma 4, è commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato. 3. Il mancato guadagno è quantificato sulla base della documentazione allegata alla domanda ai sensi degli articoli 19, comma 1, lettera f), e 20, comma 1, lettera d). Se non può essere determinato nel suo preciso ammontare, si procede alla valutazione in via equitativa, tenuto conto anche della riduzione del valore dell'avviamento commerciale. 4. Nei casi in cui la vittima del delitto di usura abbia subito un maggior danno per le modalità estorsive con le quali è stato posto in essere il delitto, riferibili ad una delle circostanze di cui all'articolo 20, comma 1, lettera d), non è consentito, per lo stesso danno, il cumulo tra il maggior importo del mutuo e l'elargizione. 5. Se in caso di lesioni personali o di decesso, sono stati corrisposti emolumenti per lo stesso evento lesivo, in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le somme eventualmente concesse a titolo di elargizione sono ridotte in misura corrispondente ai predetti emolumenti. 6. Qualora, in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sia stato conferito l'assegno vitalizio, si procede alla capitalizzazione delle somme per le riduzioni di cui al comma 5. Titolo IV Tutela delle informazioni ART. 28 - Riservatezza del procedimento 1. Tutti gli organi e i soggetti chiamati a svolgere funzioni nell'ambito dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento curano che la rispettiva attività sia espletata in base a criteri tali da assicurare la massima celerità e speditezza delle procedure e nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni. 2. Gli organi e gli uffici preposti alla gestione del Fondo sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso e dalle relative procedure, ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 10 maggio 1994, n. 415 e successive modificazioni. Gli atti dei procedimenti sono coperti dal segreto di ufficio; degli stessi e del loro contenuto è vietata la pubblicazione. Non è ammessa la comunicazione a terzi delle informazioni riguardanti lo stato dei procedimenti, salvo che esibiscano apposita delega degli interessati. Gli atti sono custoditi, in forme idonee a garantirne la massima riservatezza, in sezioni di archivio appositamente dedicate, accessibili soltanto al personale specificamente incaricato della loro gestione e trattazione o a quello specificamente autorizzato dal dirigente responsabile. Ciascun ufficio è dotato di un registro, sul quale sono annotati gli estremi del prelievo e della restituzione dei singoli fascicoli ed i nominativi degli impiegati specificamente incaricati della loro trattazione o che, per giustificate esigenze d'ufficio, siano stati ammessi alla loro consultazione. Analoghe cautele sono adottate nella trasmissione della documentazione e nelle comunicazioni tra gli organi interessati. Trascorsi quindici anni dalla definizione dei procedimenti di accesso al Fondo, gli atti relativi sono trasmessi agli archivi di deposito del Ministero dell'Interno, per le successive determinazioni di competenza della Commissione per lo scarto degli atti d'archivio in conformità alla normativa vigente in materia. 3. Nei casi di domanda presentata ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, il Consiglio nazionale dell'ordine professionale di appartenenza dell'interessato nonché le associazioni od organizzazioni indicate nel predetto articolo conservano i dati indispensabili all'identificazione dei soggetti interessati con modalità tali da assicurare la massima riservatezza e per un periodo di tempo comunque non superiore a quello di definizione del procedimento. 4. Su richiesta dell'interessato, il prefetto ed i Comitati forniscono le informazioni sullo stato del procedimento compatibili con i limiti di cui al comma 2. Titolo V Disposizioni transitorie e finali ART. 29 - Abrogazioni 1. Sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. BENEFICI VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DESTINATARI DEI BENEFICI Sono considerati vittime del terrorismo e della criminalità organizzata: • I cittadini italiani, stranieri o apolidi, deceduti o feriti a causa di atti terroristici o di criminalità organizzata di stampo mafioso, verificatisi nel territorio dello Stato italiano, a decorrere dal 1° gennaio 1961; • I cittadini italiani residenti in Italia vittime di atti terroristici verificatisi all'estero, a decorrere dal 1° gennaio 1961; • Le vittime della strage di Ustica, le vittime dei delitti della cosiddetta "banda della Uno bianca" • Le vittime della criminalità organizzata, le vittime del dovere e i sindaci vittime di atti criminali nell'espletamento delle loro funzioni; • i cittadini incorsi in azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico; • I familiari superstiti delle vittime degli eventi terroristici, della criminalità organizzata e del dovere. BENEFICI • Speciale elargizione, nella misura massima di euro 200.000,00; • Assegno vitalizio non reversibile, esente da IRPEF. • Esenzione dal pagamento del ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria; • Collocamento obbligatorio con precedenza e preferenza a parità di titoli; • Riserva di posti per l'assunzione ad ogni livello e qualifica; • Agevolazioni in ambito pensionistico. ENTI A CUI RIVOLGERSI • Ministero dell'Interno; • Prefetture - UTG; • INPS. BENEFICI VITTIME DI REATI DI STAMPO MAFIOSO PRESUPPOSTI E REQUISITI PER L'ACCESSO AL FONDO Ai sensi dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1999 n. 512 possono accedere al Fondo, le persone fisiche che: • sono vittime di uno dei reati di cui all'art.416-bis del codice penale o di delitti commessi al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso. Tale dichiarazione va riferita al soggetto deceduto, in caso di domanda presentata dagli eredi; • si sono costituite parte civile nel procedimento penale per i danni subiti a seguito di un reato di tipo mafioso (con condanna al pagamento di una prov- visionale o risarcimento dei danni), o si sono costituite in un giudizio civile per il risarcimento dei danni di un reato accertato in giudizio penale. A condizione che: • alla data di presentazione della domanda non sia stata pronunciata, sia nei confronti della vittima che degli istanti, sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) del c.p.p. e per gli stessi reati non vi siano a carico procedimenti penali in corso; • alla data di presentazione della domanda non sia stata applicata, né vi siano procedimenti in corso, per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni; • alla data di presentazione della domanda, non abbiano già ricevuto somme a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e/o non patrimoniali, di rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e difesa in giudizio, da parte del condannato al risarcimento del danno; gli enti costituiti parte civile, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali del Fondo, limitatamente al rimborso delle spese processuali. BENEFICIO • la rifusione delle spese processuali; • il pagamento della provvisionale o il risarcimento del danno subito disposti in sede penale a seguito di costituzioni di parte civile; • il risarcimento del danno riconosciuto con la costituzione in sede civile. ENTI A CUI RIVOLGERSI • Ministero dell'Interno; • Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso; • Prefetture - UTG. BENEFICI VITTIME DEL RACKET DESTINATARI DEI BENEFICI Ai sensi della Legge 44/99, possono accedere al fondo di solidarietà: • gli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione; • gli appartenenti ad associazioni od organizzazioni aventi lo scopo di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive; • soggetti diversi che, in conseguenza di azioni estorsive, subiscono lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o immobili di loro proprietà, o sui quali vantano un diritto reale di godimento; • i familiari superstiti in caso di morte. A condizione che la vittima: • non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive; • non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi; • al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione; • il delitto dal quale è derivato il danno, ovvero, nel caso di danno da intimidazione anche ambientale, le richieste estorsive siano state riferite all'autorità giudiziaria con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza. L'AIUTO Elagizione: le vittime di estorsione possono beneficiare di una elargizione per il ristoro di: • danni a beni mobili o immobili; • lesioni personali; • danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata. L'elargizione deve essere destinata ad attività economiche di tipo imprenditoriale. Può essere concessa una provvisionale fino al 70%. Limiti: Il limite dell'elargizione è di lire 3.000 milioni. Qualora più domande, per eventi diversi, relative ad uno stesso soggetto, siano proposte nel corso di un triennio, l'importo complessivo dell'elargizione non può superare la somma di lire 6.000 milioni. Termini: La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a delitto commesso per le finalità indicate negli articoli precedenti. Per i danni conseguenti a intimidazione anche ambientale, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia. ALTRI BENEFICI Sospensione dei termini: Le vittime di estorsione, che abbiano presentato regolare istanza ai sensi della legge 44/99, possono beneficiare delle proroghe e delle sospensive di cui all'art. 20 della medesima legge, e più pre- cisamente: • I termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni; • I termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni; • La sospensione di trecento giorni dei termini per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate; • La sospensione, per la durata di trecento giorni, dei termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo. Il provvedimento di applicazione dell'art. 20 va richiesto al Procuratore della Repubblica competente del procedimento penale, per il tramite della Prefettura. ENTI A CUI RIVOLGERSI • Prefetture – UTG; • Ministero dell’Interno - Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura; • Associazioni Antiracket e antiusura. BENEFICI VITTIME DI USURA DESTINATARI DEI BENEFICI Le vittime del reato di usura che: • siano esercenti di una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica ovvero libera arte o professione; • risultino parte offesa nel relativo procedimento penale; • siano assenti condanne per il reato d'usura o di misure di prevenzione personale; • non siano indagate o imputate per il reato d'usura ovvero essere state proposte per detta misura. L'AIUTO Mutuo: Le vittime di usura, a norma dell'art. 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, possono beneficiare di un mutuo senza interesse, di durata non superiore al decennio, commisurato al danno subìto dalla vittima per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato. Può essere erogato un importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di riscossione o la sua riferibilità a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni. Può essere concessa una anticipazione fino al 50%. Domanda: L'istanza di mutuo va presentata alla Prefettura - UTG, entro 180 giorni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l’interessato, in qualità di persona offesa del reat di usura, ha avuto notizia dell’inizio delle indagini. Motivi di revoca: Il fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione di mutuo e della provvisionale, nonché al recupero delle somme già erogate nei seguenti casi: • se il procedimento penale per il delitto di usura di cui si è stati vittima si conclude con provvedimento di archiviazione, ovvero con sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione; • se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità al piano di investimento presentato con la domanda di mutuo; • se sopravvengono le condizioni ostative previste dalla legge per la concessione del mutuo. ALTRI BENEFICI Sospensione dei termini: Le vittime di usura, che abbiano presentato regolare istanza ai sensi dell'art. 14 della legge 108/96, possono beneficiare delle proroghe e delle sospensive di cui all'art. 20 della legge 44/99, più precisamente: • I termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni; • I termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni; • La sospensione di trecento giorni dei termini per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate; • La sospensione, per la durata di trecento giorni, dei termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo. Il provvedimento di applicazione dell'art. 20 va richiesto al Procuratore della Repubblica competente del procedimento penale, per il tramite della Prefettura. ENTI A CUI RIVOLGERSI • Prefetture – UTG; • Ministero dell’Interno - Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura; • Associazioni Antiracket e antiusura. SOLIDARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS www.solidariaweb.org