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TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO ( terza parte )
TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO ( terza parte ) L’attività giornaliera dei conducenti professionali è, come ben sappiamo, prevalentemente regolata dal Reg. 561/2006 che ne fissa agli art. 6-7 ed 8 rispettivamente la durata massima di guida, le interruzioni durante la guida ed i riposi da effettuare nell’arco delle 24 ore successiva da quando inizia l’attività giornaliera. L’art. . 4 del reg. 561/2006 così definisce il riposo: f) "riposo": ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo; g) "periodo di riposo giornaliero": il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e comprende sia il "periodo di riposo giornaliero regolare" sia il "periodo di riposo giornaliero ridotto": - "periodo di riposo giornaliero regolare": ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore; in alternativa, il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione, - "periodo di riposo giornaliero ridotto": ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore; L’art. 8 del reg. 561/2006 ne fissa i parametri: 1. I conducenti rispettano i periodi di riposo giornalieri e settimanali. 2. I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale. Se la parte di periodo di riposo giornaliero effettuata entro le previste 24 ore è di almeno 9 ore ma inferiore a 11, tale periodo di riposo è considerato un riposo giornaliero ridotto. 3. Un periodo di riposo giornaliero può essere prolungato e convertito in un periodo di riposo settimanale regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto. 4. I conducenti non possono effettuare più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale. 5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, in caso di multipresenza i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore nell'arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale. 6. Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno: - due periodi di riposo settimanale regolare, oppure - un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione. Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale. 7. Qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto è attaccato a un altro periodo di riposo di almeno 9 ore. 8. In trasferta, i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta. 9. Un periodo di riposo settimanale che cade in due settimane può essere conteggiato in una delle due, ma non in entrambe. Letto tutto di un fiato può non risultare “ simpatico “ ergo proviamo a schematizzare per praticità i tre tipi di riposo: TIPI DI RIPOSO Riposo giornaliero REGOLARE Riposo giornaliero RIDOTTO Riposo giornaliero FRAZIONATO ART. 8 REG. 561/2006 E’ costituito da almeno 11 ore consecutive ovvero nelle 24 ore successive dall’inizio dell’attività giornaliera il conducente dovrà avere almeno 11 ore di riposo ininterrotte. E’ costituito da 9 ore consecutive ovvero nelle 24 ore successive dall’inizio dell’attività giornaliera il conducente dovrà avere almeno 9 ore di riposo ininterrotte. Questo tipo di riposo si può effettuare solo tre volte alla settimana E’ un alternativa al riposo regolare ed é costituito da due periodi di cui il primo di almeno 3 ore consecutive ed il secondo di almeno 9 ore consecutive Esaminiamo una registrazione analogica : h. 06.30 – inizio attività giornaliera h. 24.00 – fine attività giornaliera La giornata lavorativa del conducente professionale inizia in questo caso alle h. 06.30 – inizio attività giornaliera 06.30 e nel rispetto del reg. 561/2006 CE, h. 24.00 – fine attività giornaliera nelle 24 ore successive, deve esserci un riposo regolare o ridotto o frazionato RIPOSO DI 06.30 Art. 174 c. 6 € 422,00 decurtazione 10 punti L’aspetto sanzionatorio relativo ai riposi è previsto all’art. 174 del CDS e sono previste tre fasce di violazione sulla base di un superamento percentuale di riduzione del riposo: - Riduzione del riposo giornaliero fino al 10%, sanzione di € 211,00…nessuna decurtazione - Riduzione del riposo giornaliero dal 10% al 20 %, sanzione di € 369,00..decurtazione 5 punti - Riduzione del riposo giornaliero oltre al 20%, sanzione di € 422,00..decurtazione punti 10 Soglia percentuale di violazione Art. 174 c. 4 CDS Fino al 10% Art. 174 c. 5 Superiore del 10% ma inferiore al 20% Art. 174 c. 6 Superiore del 20% Riduzione del Riposo di 11 h. Inf. o uguale a 66 min ( € 211,00 ) Sup. a 66 Min. ma inf. a 132 min. ( € 316,00) Superiore a 132 min. ( € 422,00 ) Riduzione del Riposo di 9 h. Inf. o uguale a 54 min. ( € 211,00 ) Sup. a 54 Min. ma inf. a 108 min. ( € 369,00 ) Superiore a 108 min. ( € 422,00 ) Riduzione del Riposo frazionato di 12 h. ( 3 h + 9 h.) Inf. o uguale a 72 min. ( € 211,00 ) Sup. a 72 Min. ma inf. a 144 min. ( € 369,00 ) Superiore a 144 min. ( € 422,00 ) Relativamente al riposo frazionato ( 3h. + 9h. ) si conviene con autorevole dottrina nel considerare i diversi casi che si possono verificare nel modo più favorevole al trasgressore. Ecco alcuni esempi: - primo riposo di 4 h. e secondo riposo di 8 h., si considererà mancante 1 h su 9 in quanto il secondo riposo deve essere almeno di 9 h. - primo riposo di 2 h. e secondo riposo di 9 h., si considererà mancante 1 h sulle 12 ( ma solo se il conducente avesse già usufruito dei tre riposi settimanali di 9 h concessi Da ricordare sempre, relativamente a questi accertamenti, l’art. 195 c. 2 bis del CDS: 2-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Da ricordare sempre, relativamente a questi accertamenti ed in caso di contestazione immediata, l’art. 202 c. 2-bis e seguenti del CDS : 2-bis. Quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, e' commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell' attivita' di autotrasporto di persone o cose, il conducente e' ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo 2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facolta' di cui al comma 2-bis, e' tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla meta' del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione e' versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende. 2- quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, e' disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo e' affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis. Continua…