Comments
Transcript
CONTRATTO RIVENDITA BIGLIETTI EXPO 2015 Il presente
CONTRATTO RIVENDITA BIGLIETTI EXPO 2015 Il presente Contratto, datato _____________ [data], è stipulato tra: (1) EXPO 2015 S.p.A., società Italiana con sede legale in Via Rovello 2, Milano, capitale sociale Euro 10.120.000,00, codice fiscale e partita IVA numero 06398130960 (“Expo”) (2) _________________, società ___________ con sede legale in _____________________, capital sociale Euro ________________, codice fiscale e partita IVA numero ___________________ (“Rivenditore Autorizzato”). PREMESSE (A) Il Bureau International des Expositions (“BIE”) ha selezionato Milano, Italia, quale città ospitante per l’Esposizione Universale 2015 (“Esposizione Universale”), con tema “Nutrire il pianeta, energia per la vita” (“Tema”), ed ha incaricato Expo quale responsabile esclusivo dell’organizzazione dell’Esposizione Universale stessa; (B) l’Esposizione Universale avrà durata di tempo limitata e capienza di visitatori anch’essa limitata in relazione ai flussi di accesso e per motivi di sicurezza. Di conseguenza, il numero di Biglietti (come di seguito definiti) disponibili per i visitatori sarà limitato. Expo è, pertanto, interessata a scegliere i migliori e più efficienti rivenditori di biglietti, al fine di assicurare il successo dell’Esposizione Universale; (C) Expo intende affidare la rivendita dei Biglietti per l’ammissione all’Esposizione Universale a rivenditori professionali di biglietti; (D) il Rivenditore Autorizzato è interessato ad ottenere da Expo il diritto di promuovere, vendere e distribuire i Biglietti, conformemente ai termini ed alle condizioni del presente Contratto (come di seguito definito); In considerazione dei reciproci impegni contenuti nel presente Contratto ed in conformità con i seguenti termini e condizioni, le Parti concordano quanto segue: 1. DEFINIZIONI Salvo che non sia diversamente previsto, i seguenti termini, quando utilizzati nel presente Contratto con iniziale maiuscola, avranno il significato di seguito specificato: “Articolo” significa ciascun articolo del Contratto. “BIE” significa Bureau International des Expositions. “Biglietti a Data Aperta” significa i Biglietti validi per un giorno a scelta durante il periodo di apertura dell’Esposizione Universale e per cui la data in cui il Detentore del Biglietto visiterà l’Esposizione non è ancora stata identificata. “Biglietti Expo 2015 – Guida Rivenditori Autorizzati” ha il significato di cui Articolo 9.3. “Biglietti Gratuiti” significa Biglietti che garantiscono l’accesso all’Esposizione Universale senza il pagamento di corrispettivo che possono essere utilizzati (i) dai bambini sino all’età di 4 (quattro) anni (per chiarezza, il bambino avrà diritto all’uso del Biglietto Gratuito se, alla data della visita all’ Esposizione Universale avrà meno di 4 anni), (ii) da coloro che assistono persone disabili (massimo una persona per ciascuna persona disabile) o (iii) da altre specifiche categorie di persone individuate di volta in volta da Expo. “Biglietto a Data Fissa” significa un Biglietto che consente al portatore di accedere all’Esposizione Universale in una particolare data. Il Biglietto a Data Fissa non è soggetto al Processo di Redeem. Il Detentore di un Biglietto a Data Fissa non potrà modificare la data indicata sul relativo Biglietto, data in cui questi ha diritto di accedere all’Esposizione Universale. Nel caso in cui il Detentore del Biglietto non utilizzasse il Biglietto a Data Fissa nella relativa data, questi non sarà legittimato a ricevere alcun risarcimento né ad utilizzare il Biglietto a Data Fissa in una data diversa, anche se il mancato utilizzo del Biglietto a Data Fissa fosse causato da causa non imputabile al Detentore del Biglietto. “Biglietto Stand-alone” significa un singolo Biglietto, commercializzato e venduto senza Servizi o Prodotti. “Biglietto” significa un documento la cui presentazione consente al portatore di accedere all’Esposizione Universale. Lo stesso può essere in formato elettronico, generato a computer, ovvero in formato stampato cartaceo convenzionale. Nel caso in cui il Biglietto sia un Biglietto a Data Aperta, affinché lo stesso attribuisca il diritto ad accedere al Detentore del Biglietto, dovrà essere riscattato ai sensi del Processo di Redeem. In caso il Biglietto a Data Aperta non fosse sottoposto a Processo di Redeem, al Detentore del Biglietto non sarà garantito l’accesso all’Esposizione Universale “Categorie di Biglietti” significa le categorie e le tipologie di Biglietti indicate all’Allegato D, che possono essere acquistate dal Pubblico attraverso il Rivenditore Autorizzato. “Condizioni Generali” significa le Premesse e gli Articoli da 1 a 34 del Contratto. “Contratto” significa questo contratto inclusi tutti i suoi Allegati. “Controversia” significa qualunque lite, controversia, pretesa nascente da o connessa al Contratto, inclusa qualsiasi pretesa relativa alla stipula, validità o scioglimento, o i rapporti contrattuali costituti ai sensi del presente Contratto. “Convenzione BIE” significa la convenzione firmata a Parigi in data 22 Novembre 1928 relativa alle esposizioni universali (come di volta in volta modificata). “Corrispettivo” significa il corrispettivo pagato da Expo al Rivenditore Autorizzato ai sensi dell’Articolo 14. “Data di Inizio Vendite B2B” significa la data a partire dalla quale la Piattaforma B2B sarà operativa, essendo tale data prevista entro il 31.12.2014. La data esatta della Data di Inizio Vendite B2B sarà comunicata da Expo al Rivenditore Autorizzato per iscritto con un preavviso di 7 giorni. 2 “Data di Inizio Vendite B2C” significa la data a partire dalla quale il Pubblico potrà acquistare Biglietti sul Sito Expo attraverso la Piattaforma B2C. Tale data è prevista entro il 31.12.2014. “Dati Personali” significa qualsiasi informazione personale, relativa ad un soggetto identificato o identificabile, trattata dal Rivenditore Autorizzato in conseguenza della vendita e distribuzione dei Biglietti ai sensi del Contratto. “Detentore del Biglietto” significa chiunque abbia acquistato ovvero sia in possesso del Biglietto e lo presenti per accedere all’Esposizione Universale ovvero eserciti i diritti inerenti allo stesso. “Durata” ha il significato di cui all’Articolo 21.1. “Esposizione Universale” ha il significato di cui alla Premessa A. “Expo 2015 Termini e Condizioni dei Biglietti – Regole per i Visitatori ” significa i termini e le condizioni (di cui all’Allegato D) del contratto relativo alla vendita di ciascun Biglietto che disciplinano il rapporto tra il Detentore del Biglietto ed Expo, le quali saranno stampate su ciascun Biglietto. “Expo” significa EXPO 2015 S.p.A. “Informazioni Riservate” significa informazioni su qualsiasi mezzo di comunicazione (orale, scritto, immagazzinate su supporti elettronici o magnetici o in qualsiasi altra forma leggibile con strumenti informatici) relative alle attività o alle operazioni di una Parte del Contratto (incluse informazioni sulle parti contraenti, i termini del presente Contratto e la proprietà intellettuale o industriale della Parte) o connesse all’Esposizione Universale, di cui le altri Parti siano informati circa la loro natura di informazioni riservate o possano ragionevolmente ritenerle riservate o aventi natura commerciale sensibile, in ogni caso restando esclusa qualsiasi informazione che sia o che divenga di dominio pubblico, purché non per effetto di divulgazione non autorizzata da parte dell’altra Parte o comunque di un terzo che riceva le Informazioni Riservate da una Parte in violazione del presente Contratto. “Interesse” significa l’interesse maturato al tasso EURIBOR a 3 (tre) mesi, come pubblicato sul Sole 24 Ore o altro autorevole quotidiano di finanza Italiano il giorno in cui il pagamento sarebbe stato dovuto ai sensi del Contratto, incrementato del 3% (tre per cento). “Lista Iniziale Prezzi Biglietti” ha il significato di cui all’Articolo 10.2. “Obiettivo Minimo di Vendite” ha il significato di cui Articolo 8.4 ed all’Allegato A. “Parte” significa ciascuna parte del presente Contratto. “Partner e Sponsor” significa quei soggetti che stipuleranno con Expo accordi di sponsorizzazione o di partnership. “Piano Marketing e Previsione di Vendita dei Biglietti” ha il significato di cui all’Articolo 7.4. “Piattaforma B2B” significa il network extranet attraverso cui il Rivenditore Autorizzato potrà integrare i propri canali di distribuzione B2B e B2C, genererà e potrà stampare o inviare i Biglietti. Expo fornirà al Rivenditore Autorizzato una username ed una password 3 non appena possibile. La Piattaforma B2B sarà inoltre utilizzata per fornire informazioni al Rivenditore Autorizzato. “Piattaforma B2C” significa il network extranet, accessibile attraverso il Sito Expo, attraverso cui il Pubblico potrà acquistare e stampare i Biglietti. “Prezzo Facciale” significa l’ammontare indicato quale prezzo facciale del Biglietto sul Biglietto stesso, come approvato dalla SIAE. “Processo di Redeem” significa il processo meglio descritto nelle Expo 2015 Termini e Condizioni dei Biglietti – Regole per i Visitatori che permette al (e che deve essere seguito dal) Rivenditore Autorizzato o al Detentore del Biglietto a Data Aperta di indicare ad Expo la data in cui il Detentore del Biglietto visiterà l’Esposizione. Ai fini di meglio chiarire quanto sopra, il Processo di Redeem di un Biglietto a Data Aperta permette di convertire tale Biglietto, dall’uso per un qualsiasi giorno, all’uso per una specifica data, in cui il Detentore del relativo Biglietto avrà diritto di accedere all’Esposizione. Il Processo di Redeem sarà meglio descritto nella “Biglietti Expo 2015 – Guida Rivenditori Autorizzati”. Expo comunicherà al Rivenditore Autorizzato la data a partire dalla quale il Processo di Redeem sarà reso disponibile, con quali modalità e attraverso quali canali di Expo. “Prodotti” significa i prodotti forniti e commercializzati dal Rivenditore Autorizzato congiuntamente alla vendita dei Biglietti. “Pubblico” significa gli individui che acquistano i Biglietti per uso personale. “Qualifica e Marchio Rivenditore Autorizzato” significa la qualifica ed il marchio/simbolo/logo approvato da Expo per essere utilizzato dal Rivenditore Autorizzato ai sensi dell’Articolo 17.1, come meglio individuato nell’Allegato B.1. “Qualifica e Marchio Sub-Distributore” significa la qualifica ed il marchio/simbolo/logo approvato da Expo ai fini dell’uso da parte del Sub-Distributore ai sensi dell’Articolo 22.4 e come meglio individuato nell’Allegato B.2. “Rivenditore Autorizzato” significa il soggetto, come indicato nell’intestazione del presente Contratto, il quale, ai sensi del presente Contratto, è legittimato a promuovere, vendere e distribuire i Biglietti. “Servizi” significa i servizi forniti e commercializzati dal Rivenditore Autorizzato congiuntamente con la vendita dei Biglietti come, a titolo esemplificativo e senza limitazioni, servizi di trasporto e di pernottamento durante il periodo dell’Esposizione Universale. “SIAE” significa Società Italiana degli Autori ed Editori. SIAE è l’ente incaricato di verificare il rispetto di leggi, regolamenti, norme fiscali e procedure in materia di vendita di biglietti per eventi aperti al pubblico. “Sito Expo” significa il sito web ufficiale di Expo dedicato all’acquisto online dei Biglietti per accedere all’Esposizione Universale “Sub-Distributore” significa ciascun sub-rivenditore autorizzato di Biglietti (il cui nome è incluso nell’Allegato C, o comunque approvato per iscritto da Expo) individuato dal Rivenditore Autorizzato ai sensi dell’Articolo 22.1. “Tema” ha il significato di cui Premessa A. 4 “Trattamento” significa operazione o insieme di operazioni che sia effettuata in relazione ai Dati Personali, con mezzi automatici e non, come la raccolta, registrazione, organizzazione, immagazzinamento, adattamento o alterazione, recupero, consultazione, uso, divulgazione attraverso trasmissione, diffusione o comunque messa a disposizione, uniformazione o combinazione, blocco, cancellazione o distruzione degli stessi. 2. LA CONVENZIONE BIE E I PRINCIPI I termini e le condizioni del presente Contratto sono soggetti alla Convenzione BIE ed in caso di contrasto le disposizioni della Convenzione BIE prevarranno. A tale proposito, le Parti si impegnano a rispettare tutti le disposizioni ad esse applicabili della Convenzione BIE. 3. AUTORIZZAZIONE A VENDERE I BIGLIETTI 3.1 Expo autorizza e dà mandato al Rivenditore Autorizzato di promuovere, vendere e distribuire i Biglietti al Pubblico conformemente ai termini ed alle condizioni del presente Contratto. 3.2 Il Rivenditore Autorizzato dichiara di avere letto e di avere conoscenza del Contratto, inclusi i suoi Allegati, e si impegna a rispettare i termini e le condizioni ed ad adempiere agli obblighi di cui al Contratto, inclusi i suoi Allegati. 3.3 Il Rivenditore Autorizzato riconosce che esistono varie tipologie di rivenditori autorizzati. L’Allegato A disciplina gli specifici termini e condizioni che regolano, insieme alle altre disposizioni del Contratto, il rapporto tra Expo ed il Rivenditore Autorizzato. 4. NO ESCLUSIVA - NO LIMITAZIONI TERRITORIALI – VENDITE ONLINE 4.1 No esclusiva. Il Rivenditore Autorizzato riconosce che i diritti concessi da Expo ai sensi del Contratto non sono concessi in esclusiva e pertanto Expo ha diritto di vendere i Biglietti direttamente ed autonomamente attraverso il Sito Expo o attraverso altri mezzi, e di stipulare contratti con terzi aventi ad oggetto la promozione, vendita e distribuzione dei Biglietti. 4.2 No limitazioni territoriali. Il Rivenditore Autorizzato ha diritto di vendere i Biglietti in qualsiasi territorio del mondo senza limitazioni, fermo restando che la promozione, vendita e distribuzione dei Biglietti dovrà avvenire da parte del Rivenditore Autorizzato con modalità conformi alle leggi ed ai regolamenti applicabili negli Stati in cui i Biglietti sono commercializzati, venduti o distribuiti. In tal senso, Expo non sarà in alcun modo responsabile per attività di promozione, vendita o distribuzione dei Biglietti effettuate dal Rivenditore Autorizzato che violino disposizioni di legge o di regolamenti applicabili. 4.3 Vendite Online. Il Rivenditore Autorizzato può vendere i Biglietti attraverso Internet, nei limiti di cui al presente Contratto. 5. RISPETTO DELLE LEGGI – PRINCIPI CHE REGOLANO IL COMPORTAMENTO DEL RIVENDITORE AUTORIZZATO 5.1 Il Rivenditore Autorizzato si impegna a rispettare le leggi ed i regolamenti vigenti in relazione all’adempimento degli obblighi di cui al presente Contratto. 5.2 In particolare, il Rivenditore Autorizzato si impegna a: 5 (a) promuovere i principi BIE ed il Tema in qualsiasi occasione; (b) vendere e distribuire i Biglietti in modo trasparente, aperto e corretto; (c) rispettare i diritti di esclusiva dei Partner e Sponsor di Expo ed i loro diritti connessi ai contratti di sponsorizzazione e partnership; (d) fare quanto possibile al fine di evitare e combattere qualsiasi attività di ambush marketing che possa pregiudicare i diritti di Expo, dei Partner e Sponsor di Expo; (e) fornire un servizio della più alta qualità al fine di assicurare a tutti i visitatori partecipanti all’Esposizione Universale la migliore esperienza possibile; (f) essere responsabile per ciascun Biglietto che acquista e rivende; (g) fare quanto possibile al fine di promuovere e massimizzare le vendite di Biglietti ai sensi del Contratto. 5.3 Qualunque inadempimento agli obblighi di cui al presente Articolo 5 legittimerà Expo a risolvere il Contratto ai sensi dell’Articolo 21. 6. PERIODO DI TRANSIZIONE- PRENOTAZIONE 6.1 Data di lancio della vendita dei Biglietti. La vendita dei Biglietti al Pubblico sul Sito Expo inizierà alla Data di Inizio Vendite B2C. La vendita di Biglietti da parte del Rivenditore Autorizzato inizierà alla Data di Inizio Vendite B2B, quando la Piattaforma B2B inizierà ad essere operativa ed il Rivenditore Autorizzato potrà generare i Biglietti per la rivendita. Il Rivenditore Autorizzato riconosce che la Piattaforma B2C potrà essere resa operativa da Expo prima della Piattaforma B2B e, pertanto, se così avverrà, la Data di Inizio Vendite B2B sarà successiva nel tempo rispetto alla Data di Inizio Vendite B2C. Il Rivenditore Autorizzato riconosce che, per il periodo in cui Piattaforma B2C sarà la sola Piattaforma attiva per la vendita dei Biglietti, non vi sarà alcuna restrizione alle facoltà di Expo di effettuare vendite di Biglietti al Pubblico. 6.2 Periodo pre - Data di Inizio Vendite B2B. Durante il periodo intercorrente tra la data di stipula del presente Contratto e la Data di Inizio Vendite B2B, il Rivenditore Autorizzato potrà: 6.3 (a) svolgere attività promozionali ed altre attività (ai sensi dell’Allegato A) connesse alla commercializzazione dei Biglietti; (b) prenotare i Biglietti ai sensi dell’Articolo 6.3 di cui sotto. Procedura di prenotazione. Il Rivenditore Autorizzato potrà richiedere ad Expo di riservare dei Biglietti a suo favore. A tal fine, il Rivenditore Autorizzato si impegna ad inoltrare tale richiesta ad Expo per iscritto, indicando la Categoria di Biglietto richiesta, le quantità e, nel caso di Biglietti a Data Fissa, le date dei Biglietti a Data Fissa. Expo confermerà che i Biglietti sono stati riservati al Rivenditore Autorizzato, attraverso comunicazione scritta inviata al Rivenditore Autorizzato. La conferma di Expo ai sensi del presente Articolo 6.3 è data ad esclusiva discrezione di Expo, in particolare con riguardo alle quantità ed alle date dei Biglietti a Data Fissa disponibili. Una volta ricevuta conferma da Expo, il 6 Rivenditore Autorizzato avrà diritto di ordinare i Biglietti ai sensi del successivo Articolo 6.6. 6.4 Richieste di modifiche alla prenotazione. Il Rivenditore Autorizzato potrà modificare la sua richiesta di riservare alcuni Biglietti ai sensi e con le modalità dell’Articolo 6.3 che precede prima della Data di Inizio Vendite B2B e non oltre un mese prima della Data di Inizio Vendite B2B. 6.5 Durata. Il presente Articolo 6 rimarrà in vigore sino alla Data di Inizio Vendite B2B (salvo quanto previsto al successivo Articolo 6.6). Dopo tale data, il Rivenditore Autorizzato non avrà più la possibilità di riservare Biglietti ai sensi dell’Articolo 6. 6.6 Acquisto dei Biglietti prenotati. Entro 2 (due) settimane dopo la Data di Inizio Vendite B2B, il Rivenditore Autorizzato si impegna ad emettere un ordine di acquisto ai sensi dell’Articolo 9 per il quantitativo e le tipologie di Biglietti riservati ai sensi dell’art. 6.3. Nel caso in cui il Rivenditore Autorizzato si renda inadempiente all’obbligo di ordinare Biglietti riservati entro il termine di cui al presente paragrafo, Expo potrà a sua esclusiva discrezione cancellare la prenotazione, senza alcuna comunicazione al Rivenditore Autorizzato. Il Rivenditore Autorizzato dovrà pagare il prezzo dei Biglietti riservati ai sensi del presente Articolo 6 al momento dell’emissione dell’ordine di acquisto ai sensi del presente Articolo 6.6. Expo non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile verso terzi della mancata consegna dei Biglietti riservati ai sensi dell’Articolo 6.3 che precede. 7. OBBLIGHI GENERALI DEL RIVENDITORE AUTORIZZATO 7.1 Esclusività. Il Rivenditore Autorizzato non potrà acquistare Biglietti da altri soggetti che non siano Expo. 7.2 No ri-rivendita. Resta inteso che il Rivenditore Autorizzato non potrà vendere a terzi i quali abbiano intenzione di rivendere i Biglietti stessi (salvo dal Rivenditore Autorizzato ai Sub-Distributori, ai sensi dell’Articolo 22) ed è proibita la promozione, unitamente alla vendita dei Biglietti, di un qualunque soggetto terzo o di un Prodotto o di un Servizio, salvo ove previamente concordato con Expo ai sensi del Contratto. 7.3 Sub–distributori. Il Rivenditore Autorizzato si impegna a far sì che i SubDistributori (ove presenti) rispettino i termini e le condizioni di cui al presente Contratto e sarà responsabile nei confronti di Expo per qualsiasi violazione da parte dei Sub-Distributori dei termini e delle condizione del Contratto, in particolare ai sensi del successivo Articolo 22.3. 7.4 Previsioni Marketing e di Vendita. Il Rivenditore Autorizzato farà quanto possibile al fine di promuovere la vendita dei Biglietti. Senza limitazioni di quanto precede, potrà essere richiesto al Rivenditore Autorizzato di fornire il Piano Marketing e Previsione di Vendita dei Biglietti (il relativo format sarà fornito da Expo al Rivenditore Autorizzato). Nel Piano Marketing e Previsione di Vendita dei Biglietti sarà richiesto al Rivenditore Autorizzato di fornire ad Expo informazioni sui seguenti aspetti (fermo il diritto di Expo di modificare di volta in volta la lista di informazioni richieste): (a) informazioni riguardanti il mercato in cui il Rivenditore Autorizzato intende promuovere la vendita dei Biglietti; 7 (b) una stima del numero di Biglietti che il Rivenditore Autorizzato prevede di distribuire (incluse le Categorie di Biglietti); (c) il profilo dei Prodotti e dei Servizi offerti in pacchetti insieme ai Biglietti; (d) le attività e gli investimenti in attività di marketing e comunicazione; (e) i metodi e le procedure rese disponibili da parte del Rivenditore Autorizzato attraverso cui il Pubblico potrà acquistare i Biglietti e le procedure per la consegna dei Biglietti agli acquirenti dei Biglietti; (f) qualsiasi altra informazione Expo possa ritenere necessaria ai sensi del presente Contratto. Il Piano Marketing e Previsione di Vendita dei Biglietti dovrà essere completo e restituito a Expo entro 30 giorni dalla consegna dl format da parte di Expo al Rivenditore Autorizzato. Periodicamente, con una frequenza di circa 6 mesi, Expo potrà richiedere un aggiornamento del Piano Marketing e Previsione di Vendita dei Biglietti. Il Rivenditore Autorizzato si impegna a fornire tale aggiornamento entro 14 giorni dalla richiesta di Expo. 7.5 Garanzie finanziarie. A fronte di richiesta scritta di Expo, il Rivenditore Autorizzato si impegna a fornire prontamente garanzie circa la sua capacità di adempiere agli obblighi di natura finanziaria connessi al presente Contratto. Expo si riserva il diritto di richiedere garanzie fidejussorie, lettere di credito o altre garanzie di qualunque tipo prestate da terzi che garantiscano l’adempimento degli obblighi di cui al Contratto da parte del Rivenditore Autorizzato. 7.6 Informazioni sulle vendite e report periodici. Il Rivenditore Autorizzato si impegna a rendere disponibili ad Expo di volta in volta informazioni aggiornate circa la vendita dei Biglietti e si impegna altresì, a richiesta di Expo, a fornire dati di vendita completi e dettagliati attraverso i format forniti da Expo al Rivenditore Autorizzato. 7.7 Domande Generali. Il Rivenditore Autorizzato si impegna inoltre a rispondere a qualsiasi domanda Expo ponga circa la vendita dei Biglietti, tendenze, attività di marketing e altri aspetti rilevanti. I report e le risposte a tali domande dovranno essere fornite entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta da parte di Expo, o entro altra tempistica indicata da Expo. Il Rivenditore Autorizzato garantisce l’accuratezza delle informazioni fornite ad Expo. 7.8 Misure anti-contraffazione. Il Rivenditore Autorizzato si impegna ad adottare misure preventive e/o correttive (a seconda dei casi) (i) ragionevolmente necessarie, e (ii) secondo quanto richiesto da Expo, contro qualsiasi soggetto che contraffaccia ovvero tenti di contraffare i Biglietti, e si impegna a fornire la massima assistenza possibile come richiesto da Expo in relazione a tale impegno. Per chiarezza, nessuna iniziativa legale dovrà essere intrapresa dal Rivenditore Autorizzato senza consenso scritto di Expo. Expo si impegna a rimborsare al Rivenditore Autorizzato i costi per tali misure di prevenzione, nel caso in cui gli stessi siano stati preventivamente approvati per iscritto da Expo. 7.9 Attività illecite. Il Rivenditore Autorizzato si impegna a fornire la necessaria assistenza ad Expo al fine di prevenire attività di promozione o di vendita non autorizzate dei Biglietti. Le Parti coopereranno al fine di individuare le migliori 8 modalità per combattere attività di promozione o vendita non autorizzate, incluso adottare le opportune misure richieste da Expo, e per prevenire e bloccare tali vendite non autorizzate di Biglietti. 7.10 Comunicazione a Expo di attività illecite. Il Rivenditore Autorizzato si impegna controllare e, una volta avutone conoscenza, a comunicare ad Expo per iscritto il verificarsi di una delle seguenti circostanze: (a) fatti descritti all’Articolo 7.8 relativi alla contraffazione dei Biglietti, (b) fatti descritti all’Articolo 7.9 relativi a vendite non autorizzate di Biglietti; 7.11 Comunicazione di azioni legali. Il Rivenditore Autorizzato si impegna a comunicare ad Expo per iscritto una qualsiasi azione legale o procedimento arbitrale anche solo minacciato contro il Rivenditore Autorizzato relativo al Contratto. 7.12 Requisiti Biglietti Expo 2015 – Guida Rivenditori Autorizzati. Nella sua attività di commercializzazione, vendita e distribuzione dei Biglietti, il Rivenditore Autorizzato si impegna ad osservare la “Biglietti Expo 2015 – Guida Rivenditori Autorizzati” che sarà fornita da Expo in formato elettronico prima della Data di Inizio Vendite B2B. Qualsiasi violazione di tale obbligo sarà ritenuta un inadempimento grave e di rilevante importanza del presente Contratto. La struttura della “Biglietti Expo 2015 – Guida Rivenditori Autorizzati” sarà la seguente: (a) policy e procedure per l’acquisto, il pagamento, la fatturazione dei corrispettivi, etc.; (b) processi di attivazione dei canali di vendita; (c) impostazione, configurazione tecnica e utilizzo della Piattaforma B2B,; (d) configurazione e customizzazione e-Ticket; (e) supporto informativo e contatti. 8. OBBLIGHI SPECIFICI DEL RIVENDITORE AUTORIZZATO E DEI SUB-DISTRIBUTORI 8.1 Requisiti Minimi. Il Rivenditore Autorizzato dichiara e garantisce di avere i seguenti requisiti minimi: (a) Requisiti finanziari: il Rivenditore Autorizzato ed i Sub-Distributori dovranno fornire prova, su richiesta di Expo, delle rispettiva condizione economico-finanziarie e dello status giuridico (bilanci sottoposti a revisione contabile, lettere di referenza dalle banche, atto costitutivo, identificazione e qualifica delle persone chiave, etc.) tale da dimostrare che quest’ultimi sono in grado di assumersi gli impegni relativi all’acquisto dei Biglietti ed alla gestione delle vendite nonché dei relativi servizi. (b) Requisiti tecnologici. Il Rivenditore Autorizzato ed i Sub-Distributori dovranno essere in grado di comunicare con il Dipartimento Biglietteria di Expo attraverso Internet utilizzando i servizi disponibili allo stato dell’arte ed i browser più diffusi sul mercato, al fine di permettere un uso efficiente della Piattaforma B2B. Nel caso in cui un Rivenditore Autorizzato o un Sub-Distributore non possegga i requisiti tecnologici minimi, il Rivenditore Autorizzato o il Sub-Distributore dovrà mettersi in contatto con Expo non appena possibile, al fine di concordare insieme una modalità alternativa e conveniente per entrambe le Parti al fine di trasmettere gli ordini di 9 acquisto dei Biglietti e gestire la relativa attività di commercializzazione, vendita e distribuzione. 8.2 Sub-Distributori. Il Rivenditore Autorizzato si impegna a non nominare alcun mandatario, sub-distributore o comunque a non cedere o delegare alcuno dei diritti o degli obblighi di cui al presente Contratto, salvo quanto espressamente previsto all’Articolo 22.1. 8.3 Comunicazione di cambio di proprietà. Il Rivenditore Autorizzato si impegna, non appena ne avesse notizia, a comunicare per iscritto ad Expo l’accadimento di uno qualsiasi dei fatti di cui all’Articolo 21.3 relativi ad un cambio della proprietà del Rivenditore Autorizzato o circa l’accadimento di un qualsiasi evento che ponga in dubbio la capacità del Rivenditore Autorizzato di adempiere regolarmente agli obblighi di cui al presente Contratto. 8.4 Obiettivo Minimo di Vendite. Il Rivenditore Autorizzato riconosce espressamente (i) che Expo sarà costretta a sostenere costi e spese al fine di creare un account dedicato al Rivenditore Autorizzato e gestire tutte le attività necessarie per permettere al Rivenditore Autorizzato di operare attraverso la Piattaforma B2B; (ii) di conoscere il contenuto delle Premesse (B) e (C). Alla luce di quanto precede, il Rivenditore Autorizzato si impegna a rispettare le disposizioni circa l’Obiettivo Minimo di Vendite così come descritto nell’Allegato A. 8.5 Garanzia. Il Rivenditore Autorizzato si impegna a consegnare a Expo una fidejussione o altra garanzia nella forma prescritta nell’Allegato A al fine di garantire l’adempimento degli obblighi del Rivenditore Autorizzato di cui al precedente Articolo 8.4. 9. CESSIONE DEI BIGLIETTI DA EXPO AL RIVENDITORE AUTORIZZATO 9.1 Ordine e conferma d’ordine dei Biglietti. Il Rivenditore Autorizzato si impegna ad emettere ordini di acquisto per i Biglietti a Expo in conformità con quanto segue: (a) dalla Data di Inizio Vendite B2B e sino alla data in cui terminerà l’Esposizione Universale, Expo fornirà al Rivenditore Autorizzato l’accesso alla Piattaforma B2B per permettere al Rivenditore Autorizzato di richiedere e ottenere la generazione ed emissione di Biglietti in tempo reale al prezzo in vigore al momento in cui il relativo ordine è stato emesso dal Rivenditore Autorizzato; (b) la conferma della disponibilità dei Biglietti da parte di Expo sarà fornita immediatamente dopo l’emissione dell’ordine attraverso la Piattaforma B2B. La quota di Biglietti a Data Aperta e di Biglietti a Data Fissa disponibili per il Rivenditore Autorizzato sarà determinata ad esclusiva discrezione di Expo. In particolare, Expo si riserva il diritto di stabilire, a sua esclusiva discrezione, un numero massimo di Biglietti a Data Fissa per quei giorni in cui la capienza rimanente è tale per cui Expo, a sua esclusiva discrezione, ritenesse opportuno non emettere più Biglietti a Data Fissa per quella specifica data; (c) nel caso in cui il Rivenditore Autorizzato si trovi ad operare in uno Stato in cui le infrastrutture di telecomunicazione o le norme di quello Stato non permettano di utilizzare il meccanismo di ordine dei Biglietti previsto attraverso la Piattaforma B2B descritto al punto (a) che precede, Expo 10 farà quanto possibile per permettere al Rivenditore Autorizzato di inoltrare i propri ordini di acquisto attraverso un mezzo alternativo. Per chiarezza, la predisposizione da parte di Expo di tali mezzi alternative è un’eccezione e verrà messa a disposizione solo in casi eccezionali individuate nel presente punto (c) ed implicherà una maggiorazione dei costi per il Rivenditore Autorizzato; (d) il Rivenditore Autorizzato si impegna ad emettere ordini per i Biglietti in conformità con la “Biglietti Expo 2015 – Guida Rivenditori Autorizzati”. 9.2 No diritto di restituzione Biglietti invenduti. Non sarà rimborsato alcunché al Rivenditore Autorizzato per quanto pagato per i Biglietti, un volta che i Biglietti sono stati generati e ricevuti dal Rivenditore Autorizzato stesso. 9.3 Biglietti Expo 2015 – Guida Rivenditori Autorizzati. Prima che la Piattaforma B2B sia resa operativa, Expo fornirà al Rivenditore Autorizzato accesso ad una guida in formato elettronico (la quale potrà essere aggiornata da Expo nel corso della Durata) in cui saranno specificate le regole, le procedure ed i protocolli per la vendita dei Biglietti e per l’accesso e l’uso della Piattaforma B2B, incluse in particolare le modalità per l’emissione degli ordini, generazione ed emissione dei Biglietti da parte del Rivenditore Autorizzato (“Biglietti Expo 2015 – Guida Rivenditori Autorizzati”). 10. TIPOLOGIE E PREZZI DEI BIGLIETTI 10.1 Tutti i prezzi del presente Contratto sono previsti in Euro. 10.2 Il Rivenditore Autorizzato riconosce che esistono varie categorie e tipologie di Biglietti disponibili per essere venduti al Pubblico (si veda Allegato E– Categorie di Biglietti). Le categorie di Biglietti ed i prezzi iniziali dei Biglietti (“Lista Iniziale Prezzi Biglietti”) sono elencati all’Allegato E. 10.3 I prezzi applicati al Pubblico dal Rivenditore Autorizzato per i Biglietti devono essere indicati in Euro e dovranno corrispondere al Prezzo Facciale dei Biglietti, salvo ove diversamente ed espressamente autorizzato da Expo ai sensi del Contratto. Anche nell’ipotesi in cui il Biglietto fosse venduto e commercializzato insieme a Servizi o Prodotti, sui Biglietti sarà indicato il loro Prezzo Facciale in vigore al momento dell’emissione del singolo Biglietto. 10.4 Expo avrà diritto di modificare i prezzi di ciascuna categoria di Biglietti inserita nella Lista Iniziale Prezzi Biglietti e di aggiungere nuove categorie di Biglietti. I prezzi, come modificati, in ogni caso non eccederanno il prezzo massimo dei Biglietti come risultante dalla Lista Iniziale Prezzi Biglietti e non varieranno più del 15% (quindici per cento) rispetto ai prezzi indicati nella Lista Iniziale Prezzi Biglietti. Il Rivenditore Autorizzato riconosce il diritto di Expo di modificare i prezzi dei Biglietti indicati nella Lista Iniziale Prezzi Biglietti e di aggiungere nuove categorie di Biglietti, in qualsiasi momento ed a sua esclusiva discrezione, ai sensi del presente Articolo 10.4. Expo darà comunicazione scritta al Rivenditore Autorizzato della sua intenzione di modificare i prezzi dei Biglietti o di aggiungere nuove categorie di Biglietti almeno 3 (tra) giorni prima che tale modifica divenga efficace. 10.5 Il Rivenditore Autorizzato riconosce che il diritto di Expo di modificare i prezzi dei Biglietti e di aggiungere nuove categorie di Biglietti è conosciuto ed è stato preso in considerazione e valutato dal Rivenditore Autorizzato in relazione agli obblighi previsti in capo al Rivenditore Autorizzato ai sensi del presente Contratto e, 11 pertanto, il Rivenditore Autorizzato non avrà diritto ad alcun rimborso o risarcimento in conseguenza della decisione di Expo di modificare i prezzi dei Biglietti o di aggiungere nuove Categorie di Biglietti, anche in caso di diminuzione del profitto immaginato al momento della stipula. Inoltre, il Rivenditore Autorizzato non avrà facoltà, in caso di decisione di Expo di modificare il prezzo dei Biglietti o di aggiungere nuove categorie di Biglietti, di recedere dal presente Contratto. 10.6 Il Rivenditore Autorizzato riconosce che (i) Expo venderà Biglietti al Pubblico attraverso il proprio Sito Expo, direttamente presso l’Esposizione Universale e attraverso altri canali scelti da Expo per la distribuzione dei Biglietti; (ii) alcune specifiche categorie di Biglietti saranno vendute esclusivamente da Expo al Pubblico e nessun rivenditore autorizzato sarà legittimato a vendere tali Biglietti; (iii) altri rivenditori autorizzati avranno diritto di vendere e commercializzare speciali categorie di Biglietti cui il Rivenditore Autorizzato non avrà diritto; (iv) altri rivenditori autorizzati potranno avere diritto a termini e condizioni più favorevoli per la vendita dei Biglietti; (v) Expo ha diritto di incentivare, a sua discrezione, la vendita di Biglietti attraverso specifici canali o in specifici segmenti di mercato. 10.7 Il Rivenditore Autorizzato riconosce la natura confidenziale della Lista Iniziale Prezzi Biglietti e l’importanza per Expo di mantenere tale informazione riservata sino alla precedente tra: (i) la Data di Inizio Vendite B2C (ii) la data in cui Expo comunicherà attraverso un annuncio stampa i prezzi dei Biglietti. I prezzi dei Biglietti potranno essere comunicati al Pubblico ed ai terzi solo a partire da tale momento. 10.8 Il Rivenditore Autorizzato, si impegna, nel caso in cui gli venga richiesto, ad emettere Biglietti Gratuiti a favore del Pubblico. I Biglietti Gratuiti: (i) non daranno diritto al Rivenditore Autorizzato di ricevere alcun corrispettivo; (ii) non dovranno essere inclusi nel calcolo degli importi minimi garantiti né nelle Previsioni Commerciali e di Vendita. 11. PAGAMENTO AD EXPO PER I BIGLIETTI ALLOCATI AL RIVENDITORE AUTORIZZATO 11.1 Expo invierà una richiesta di pagamento al Rivenditore Autorizzato per il pagamento delle somme dovute ai sensi del disposto dell’Articolo 10 che precede e dell’Allegato A. I termini di pagamento sono previsti all’Allegato A. Nel caso in cui il pagamento da parte del Rivenditore Autorizzato non sia simultaneo all’emissione dell’ordine di acquisto dei Biglietti attraverso la Piattaforma B2B, Expo potrà richiedere al Rivenditore Autorizzato di procurare adeguate garanzie per il pagamento (nella forma di una lettera di credito ovvero di una garanzia bancaria a prima richiesta o in qualsiasi altra forma così come stabilita nel presente Contratto), ai sensi dell’Allegato A. 11.2 Il pagamento dovrà essere effettuato in Euro con fondi immediatamente disponibili attraverso modalità di pagamento elettroniche alla data in cui il pagamento è dovuto. La ricevuta del pagamento delle somme dovute costituirà liberazione dal relativo obbligo di pagamento. 11.3 Tutti i pagamenti di cui sopra dovranno essere effettuati sul conto corrente Expo individuato a tal fine dalla “Biglietti Expo 2015 – Guida Rivenditori Autorizzati” o su altro conto corrente di volta in volta comunicato per iscritto da Expo. 12 11.4 Nel caso in cui il Rivenditore Autorizzato non effettui il pagamento del totale della somma dovuta entro le scadenze previste: (a) il Rivenditore Autorizzato non avrà diritto di acquistare alcun Biglietto ulteriore e dovrà pagare gli Interessi sulla somma dovuta, calcolati dalla data in cui tale somma avrebbe dovuto essere corrisposta (escludendo tale data) sino alla data di effettivo pagamento (inclusa tale data); (b) Expo avrà diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’Articolo 21.3(a) e di intraprendere le opportune azioni legali volte alla propria tutela; (c) Expo avrà diritto di revocare e cancellare ciascun Biglietto già emesso e non ancora pagato o per cui non sia stata prestata alcuna garanzia per il pagamento. 11.5 Qualsiasi tassa, imposta o ritenuta (se applicabile) relativa ai Biglietti acquistati dal Rivenditore Autorizzato da Expo e qualsiasi altro onere applicabile dovrà essere pagato dal Rivenditore Autorizzato ai sensi del presente Articolo 11. 12. DISTRIBUZIONE DEI BIGLIETTI DA PARTE DI EXPO 12.1 Il Rivenditore Autorizzato riceverà i Biglietti ordinati attraverso la Piattaforma B2B ai sensi della “Biglietti Expo 2015 – Guida Rivenditori Autorizzati” ed ai sensi dell’Allegato A. Tutti i Biglietti dovranno essere pagati e distribuiti ai sensi del presente Contratto. 12.2 Expo avrà diritto di addebitare un ragionevole importo in relazione a speciali richieste avanzate dal Rivenditore Autorizzato che comportino l’impiego di risorse ulteriori rispetto a quelle ordinariamente impiegate da Expo per il servizio standard fornito ai rivenditori autorizzati incluse, senza limitazioni, richieste di riemissione di Biglietti, stampa personalizzata e/o istruzioni supplementari o supporto di sistema. Tali importi saranno comunicati da Expo su richiesta del Rivenditore Autorizzato. 13. PROCESSO DI REDEEM 13.1 Il Rivenditore Autorizzato riconosce che i Biglietti a Data Aperta dovranno essere sottoposti a Processo di Redeem per l’individuazione della data di visita, affinché possa essere garantito al Detentore del Biglietto accesso all’Esposizione Universale in quella specifica data. 13.2 Specifiche condizioni circa il Processo di Redeem dei Biglietti a Data Aperta sono indicate all’Allegato A. Il Rivenditore Autorizzato riconosce che, a motivo della capienza limitata e dei flussi di accesso e sicurezza dell’Esposizione Universale, i Biglietti a Data Aperta non danno la garanzia al Detentore del Biglietto di accedere all’Esposizione Universale in una specifica data, a meno che non siano debitamente sottoposti a Processo di Redeem. 13.3 Nel caso di vendita di Biglietti a Data Aperta e nel caso in cui per tali Biglietti il Processo di Redeem non sia stato compiuto direttamente dal Rivenditore Autorizzato per conto del Detentore del Biglietto, il Rivenditore Autorizzato si impegna ad informare l’acquirente finale del Biglietto a Data Aperta circa il Processo di Redeem e le sue implicazioni, come anche indicate nei Expo 2015 Termini e Condizioni dei Biglietti – Regole per i Visitatori. 13 14. CORRISPETTIVO DEL RIVENDITORE AUTORIZZATO 14.1 Corrispettivo. Salvo se diversamente previsto ai sensi del presente Contratto, il Rivenditore Autorizzato avrà diritto di ricevere un corrispettivo per la vendita dei Biglietti calcolato sulla base del Prezzo Facciale dei Biglietti come indicato all’Allegato A (“Corrispettivo”). Expo non rimborserà alcun costo o spesa sostenuta dal Rivenditore Autorizzato nell’adempimento dei suoi obblighi di cui al Contratto, che risultino in eccesso rispetto al Corrispettivo concordato. 14.2 Fatturazione. Il Rivenditore Autorizzato si impegna ad emettere una richiesta di pagamento o una fattura nei confronti di Expo ai sensi di quanto stabilito all’Allegato A. 14.3 Pagamento del Rivenditore Autorizzato. I pagamenti del Corrispettivo al Rivenditore Autorizzato saranno effettuati ai sensi dell’Allegato A. . 14.4 Valuta. Ciascun pagamento sarà effettuato da Expo in Euro. 15. COMPLIANCE - TASSAZIONE – SIAE 15.1 La vendita dei Biglietti da Expo al Rivenditore Autorizzato ed i sistemi tecnologici che gestiscono i relativi processi saranno conformi con le leggi italiane in vigore, incluse circolari, linee guida e decisioni della SIAE e dell’Agenzia delle Entrate. 15.2 Il Rivenditore Autorizzato riconosce l’importanza di agire nel rispetto delle norme di legge e di regolamento italiane applicabili e con la regolamentazione SIAE, anche nel caso in cui i Biglietti siano venduti al Pubblico al di fuori del territorio Italiano. Il Rivenditore Autorizzato si impegna ad agire in modo tale da far sì che la struttura di vendita dei Biglietti di Expo non violi, devii o comunque contravvenga alle sopra citate leggi e regolamenti. 16. VENDITA DEI BIGLIETTI AL PUBBLICO 16.1 Vendite al Pubblico. Fermo restando i termini del mandato di cui all’Allegato A, il Rivenditore Autorizzato potrà vendere Biglietti al Pubblico, sia a gruppi che a individui, secondo le richieste e a seconda della disponibilità avendo riguardo alle disposizioni dell’Allegato A. Il Rivenditore Autorizzato potrà vendere Biglietti Stand-alone solo se espressamente autorizzato ai sensi del Contratto. 16.2 Comunicazione dei divieti di ri-vendita e promozione. (a) Il Rivenditore Autorizzato si impegna ad informare ciascun acquirente dei Biglietti che all’acquirente ed al Detentore del Biglietto è fatto espresso divieto di rivendere i Biglietti (salvo il caso in cui l’acquirente del Biglietto sia un Sub-Distributore) e di utilizzare i Biglietti per promuovere un qualsiasi prodotto o servizio di terzi. Il Rivenditore Autorizzato si impegna a far sì che la diposizione, “L’ACQUIRENTE DEL BIGLIETTO SI IMPEGNA AFFINCHÈ LO STESSO NON SIA RI-VENDUTO O UTILIZZATO PER PROMUOVERE PERSONE, SOCIETÀ, PRODOTTI O SERVIZI” o espressioni avente lo stesso effetto, siano fornite per iscritto a ciascun acquirente dei Biglietti al momento della vendita o, per lo meno, al momento in cui il biglietto è consegnato all’acquirente. (b) Il Rivenditore Autorizzato si impegna a (i) non vendere i Biglietti ad alcun soggetto che il Rivenditore Autorizzato abbia ragione di credere rivenda i Biglietti ovvero utilizzi i Biglietti a fini promozionali o per altri scopi 14 commerciali (ii) non utilizzare in alcun modo i Biglietti in campagne di raccolta di contributi o donazioni senza il preventivo consenso scritto di Expo, e (iii) a non acquistare o in ogni modo tentare di acquistare Biglietti da soggetti diversi da Expo ai sensi del presente Contratto. Qualsiasi inadempimento da parte del Rivenditore Autorizzato degli obblighi di cui al presente Articolo 16.2 (b) sarà considerato un inadempimento grave e di rilevante importanza ai sensi del Contratto. 16.3 Promozione online. Il Rivenditore Autorizzato potrà avere un sito Internet su cui pubblicizzare la sua qualifica di Rivenditore Autorizzato. Tutte le pagine di tale sito del Rivenditore Autorizzato dovranno rispettare le Regole d’Uso dei Marchi e Nomi Rivenditore Autorizzato Expo indicate all’Allegato B.1 e stabilite da Expo. Il Rivenditore Autorizzato non potrà vendere direttamente i Biglietti attraverso Internet salvo ove espressamente autorizzato da Expo ai sensi del Contratto. 16.4 Divieto di Ambush marketing. Il Rivenditore Autorizzato dovrà comunicare agli acquirenti dei Biglietti che è proibito all’interno dell’Esposizione Universale mostrare marchi, nomi, loghi, simboli o altri segni distintivi (diversi da quelli di Expo o dei Partner e Sponsor di Expo mostrati dai soggetti autorizzati). Il Rivenditore Autorizzato farà inoltre quanto possibile al fine di intraprendere le opportune azioni richieste da Expo per prevenire tali attività. 16.5 Expo 2015 Termini e Condizioni dei Biglietti – Regole per i Visitatori. Il Rivenditore Autorizzato dovrà assicurarsi che l’acquirente del Biglietto(i) ed il Detentore del Biglietto(i) abbiano conoscenza e si impegnino a rispettare le Expo 2015 Termini e Condizioni dei Biglietti – Regole per i Visitatori che includono le regole per la visita, ed il Rivenditore Autorizzato si impegna a collaborare con Expo, secondo le richieste di quest’ultima, per promuovere ed assicurare il rispetto delle Expo 2015 Termini e Condizioni dei Biglietti – Regole per i Visitatori. Il Rivenditore Autorizzato potrà anche tradurre, a sue spese, le Expo 2015 Termini e Condizioni dei Biglietti – Regole per i Visitatori e le regole di visita nella lingua ufficiale del territorio in cui i Biglietti sono venduti, fermo restando che le lingue delle Expo 2015 Termini e Condizioni dei Biglietti – Regole per i Visitatori sono l’inglese e l’italiano. Il Rivenditore Autorizzato riconosce che le Expo 2015 Termini e Condizioni dei Biglietti – Regole per i Visitatori potranno essere unilateralmente modificate da Expo, in particolare ai fini del rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di sicurezza. 16.6 Vendite significative ad un singolo acquirente. In tutti i casi per cui sono proposti in vendita più di 300 Biglietti al medesimo acquirente, il Rivenditore Autorizzato si impegna ad informare Expo circa tale possibile vendita. Nel caso in cui Expo sospetti un’attività illecita di vendita non autorizzata quale subdistributore, potrà proibire al Rivenditore Autorizzato la vendita a tale acquirente ed il Rivenditore Autorizzato non dovrà più offrire in vendita a tale soggetto altri Biglietti. 17. QUALIFICA E MARCHIO RIVENDITORE AUTORIZZATO 17.1 Uso della Qualifica e Marchio Rivenditore Autorizzato. Fermo il rispetto dei termini delle Regole d’Uso Qualifica e Marchio Rivenditore Autorizzato di cui all’Allegato B.1 predisposto da Expo e che potrà essere da quest’ultimo di volta in volta modificato e comunicato al Rivenditore Autorizzato, al Rivenditore Autorizzato è concesso una licenza d’uso non esclusiva, per cui non è dovuto il pagamento di royalty, non trasferibile, della Qualifica e Marchio Rivenditore Autorizzato (come descritto all’Allegato B.1), al solo scopo di promuovere, vendere e distribuire i Biglietti ai sensi del Contratto. 15 17.2 Risarcimento del Rivenditore Autorizzato. Il Rivenditore Autorizzato si impegna a tenere indenne Expo da qualsiasi sanzione o penale, e qualsiasi pretesa o responsabilità, anche nei confronti di terzi per danni, perdite, pregiudizi che dovessero derivare per un uso della Qualifica e Marchio Rivenditore Autorizzato contrario alle previsioni del presente Contratto inclusi, senza limitazioni, costi e spese legali e altre spese sostenute in relazione a tali danni o pretese. 18. ESCLUSIONE DI DIRITTI DI COMMERCIALIZZAZIONE INTELLETTUALE O INDUSTRIALE 18.1 Salvo quanto previsto all’Articolo 17.1 che precede o se altrimenti autorizzato da Expo, il Rivenditore Autorizzato non ha diritto di utilizzare alcun marchio, simbolo, tema, logo o mascotte relativi ad Expo o un qualunque nome o designazione che implichi un rapporto di società, associazione, licenza, agenzia, rivendita autorizzata o sponsorizzazione con Expo, il BIE o in qualsiasi modo connesso all’Esposizione Universale. 18.2 Il Rivenditore Autorizzato riconosce che gli sono stati concessi diritti esclusivamente connessi alla vendita e commercializzazione dei Biglietti e che non gli è stato concesso alcun altro diritto di commercializzazione, pubblicità, cobranding o promozione delle vendite in qualsiasi modo connesso ad Expo o all’Esposizione Universale diversi da quelli di cui all’Articolo 17. Per chiarezza, nessuna disposizione del presente Contratto può essere interpretata come una concessione al Rivenditore Autorizzato di alcun diritto di commercializzazione, promozione, sponsorizzazione o altri diritti associati ad Expo, al BIE o all’Esposizione Universale. 19. INFORMAZIONI RISERVATE E DATI PERSONALI 19.1 Protezione delle Informazioni Riservate. Ciascuna Parte riconosce che tutte le Informazioni Riservate sono rivelate dalle altre Parti conformemente a quanto previsto dal presente Contratto ed unicamente al fine di permettere il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, e che le Informazioni Riservate restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha rivelate. Ciascuna Parte acconsente, nel corso della durata del Contratto ed in seguito al suo scioglimento o alla sua risoluzione: (a) a mantenere, in ogni momento, segrete e confidenziali le Informazioni Riservate; (b) a non utilizzare le Informazioni Riservate, se non con le modalità prevista dal presente Contratto; (c) a non rivelare a terzi nessuna delle Informazioni Riservate (fatta eccezione per i suoi impiegati, agenti, consulenti professionali e, comunque, nei soli casi di effettiva necessità), a meno che ciò non sia richiesto dalla legge o non sia stato dato previo consenso scritto della Parte titolare delle Informazioni Riservate; e (d) ad informare il titolare delle Informazioni Riservate qualora venga a conoscenza di un qualsiasi accesso non autorizzato, o utilizzo o divulgazione delle Informazioni Riservate. 19.2 Annunci stampa. Il Rivenditore Autorizzato può rilasciare annunci stampa o rassegne stampa relative al presente Contratto solo previo consenso scritto di Expo, che non potrà negare o ritardare tale consenso immotivatamente. 19.3 Restituzione dei supporti su cui sono contenute le Informazioni Riservate. Su richiesta della Parte titolare delle Informazioni Riservate, e, in ogni caso, entro un ragionevole lasso di tempo in seguito alla risoluzione o comunque allo scioglimento del presente Contratto, le altre Parti che hanno ricevuto tali Informazioni Riservate devono restituire i supporti su cui le stesse sono contenute al titolare, insieme alla documentazione fornita in forza del presente Contratto. O DIRITTI DI PROPRIETÀ 16 Alternativamente, su richiesta del titolare, la Parte che ha ricevuto le Informazioni Riservate deve distruggerle e fornire prova scritta al titolare dell’avvenuta distruzione. 19.4 Dati Personali. Il Rivenditore Autorizzato riconosce di essere l’unico soggetto incaricato ad occuparsi del Trattamento dei Dati Personali (Titolare del trattamento) e si impegna ad informare ogni acquirente del Biglietto che nessun Dato Personale sarà trattato da Expo e che, pertanto, Expo non avrà alcun obbligo per quanto riguarda il Trattamento dei Dati Personali verso l’acquirente del Biglietto ed il Detentore del Biglietto, fatta eccezione per i Biglietti nominali. Il Trattamento dei Dati Personali da parte del Rivenditore Autorizzato è autonomo rispetto all’attività di Expo, deve essere svolto correttamente e nel rispetto di tutte le leggi ed i regolamenti delle diverse autorità degli Stati coinvolti, e deve essere svolto coerentemente con gli obblighi contrattuali del Rivenditore Autorizzato. In particolare, il Rivenditore Autorizzato (i) dovrà adottare misure legali, tecniche ed organizzative adatte a proteggere i Dati Personali contro eventuali divulgazioni non autorizzate, contro ogni accesso o utilizzo o perdita, danneggiamento o distruzione casuali o non autorizzati (ii) dovrà informare adeguatamente il soggetto al quale si riferiscono i Dati Personali circa il Trattamento dei suoi Dati Personali, ai sensi della normativa italiana in tema di trattamento dei dati personali. Nel caso in cui un qualsiasi Dato Personale debba essere comunicato ad Expo, il Rivenditore Autorizzato si impegna ad ottenere le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa di riferimento da parte del titolare dei Dati Personali. Per quanto riguarda i Biglietti nominali (come, ad esempio, Biglietto Expo stagionali) Expo sarà il soggetto incaricato ad occuparsi del Trattamento dei Dati Personali (Titolare del trattamento) ed il Rivenditore Autorizzato sarà il “Responsabile del Trattamento”. 19.5 Rispetto della normativa di riferimento. Il Rivenditore Autorizzato deve rispettare, e deve far sì che qualsiasi dipendente, agente, mandatario o ogni altro soggetto impegnato per suo conto nel Trattamento dei Dati Personali rispetti la normativa a tutela dei dati personali di riferimento (di seguito, “Normativa per la Protezione dei Dati Personali”), comprese, a titolo esemplificativo, la normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali, così come la normativa applicabile nello Stato o negli Stati in cui i Dati Personali sono raccolti o conservati. Qualora il Rivenditore Autorizzato ritenga che le istruzioni fornite da Expo possano violare la Normativa per la Protezione dei Dati Personali, o che la Normativa per la Protezione dei Dati Personali o una modifica della Normativa per la Protezione dei Dati Personali possa avere un effetto sfavorevole sulla propria possibilità di adempiere alle obbligazioni del presente Contratto, il Rivenditore Autorizzato deve darne immediata comunicazione ad Expo. 20. RISARCIMENTO ED ASSICURAZIONE 20.1 Risarcimento da parte del Rivenditore Autorizzato. Il Rivenditore Autorizzato è tenuto a manlevare, tutelare presso le sedi competenti e tenere Expo indenne da qualsiasi sanzione o penale e da qualsiasi azione intrapresa da terzi o da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi per danni a cose o persone, basate o comunque motivate da: (a) una qualsiasi violazione da parte del Rivenditore Autorizzato del presente Contratto; (b) una qualsiasi condotta negligente, omissiva o da dolo del Rivenditore Autorizzato o di un suo dipendente, amministratore, agente, mandatario o consulente in relazione al presente Contratto; e 17 (c) da una qualsiasi vendita, da parte di terzi, contraria alle legge o non autorizzata dei Biglietti distribuiti dal Rivenditore Autorizzato, laddove il Rivenditore Autorizzato non abbia fatto tutto il possibile per assicurare che tale vendita contraria alla legge o non autorizzata avesse luogo. 20.2 Assicurazione. Fatte salvi gli obblighi di risarcimento previsti dal presente Contratto, il Rivenditore Autorizzato deve procurarsi e mantenere, a sue spese, come minimo, le seguenti coperture assicurative: una Polizza Assicurativa Responsabilità Civile avente massimale pari ad Euro 1.000.000 (un milione) che copra: locali ed attività, prodotti, responsabilità contrattuale, danni alla persona, responsabilità da pubblicità che potrebbe emergere dalla fornitura dei servizi ai sensi del Contratto. La copertura assicurativa deve essere mantenuta per tutta la durata del presente Contratto, fatta eccezione per la copertura per le azioni legali, in quanto, in tal caso, la copertura assicurativa dovrà essere mantenuta per tutta la durata del presente Contratto e per un (1) ulteriore anno dopo lo scioglimento del Contratto stesso. Il Rivenditore Autorizzato, su richiesta scritta di Expo entro 10 giorni, si impegna a fornire un certificato che rechi l’indicazione dell’assicuratore, dell’agente assicurativo o del broker assicurativo e che certifichi che almeno la copertura assicurativa minima suddetta esista, specificando se la copertura per responsabilità sia stata stipulata a copertura di eventuali azioni legali, e che la copertura non possa essere cancellata o sostanzialmente modificata senza aver dato un preavviso ad Expo di almeno 30 (trenta) giorni. 21. DURATA DEL CONTRATTO E SCIOGLIMENTO 21.1 Durata. Il termine di durata del Contratto inizierà a decorrere dalla data di stipula e scadrà 6 (sei) mesi dopo la data di fine dell’Esposizione Universale (“Durata”). 21.2 Le disposizioni degli Articoli 19, 21.2, 21.4 del Contratto resteranno in vigore anche dopo la risoluzione o la scadenza del Contratto per un periodo di 5 (cinque) anni. 21.3 Diritto di risolvere il Contratto. Expo avrà diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato ai sensi dell’ art. 1456 del codice civile dandone comunicazione scritta al Rivenditore Autorizzato nel caso in cui: (a) il Rivenditore Autorizzato si renda inadempiente ad un qualunque obbligo considerato di rilevante importanza ai sensi del presente Contratto ovvero nel caso cui si rifiuti intenzionalmente di adempiere ad una legittima richiesta da parte di Expo e, entro cinque (5) giorni lavorativi dopo la contestazione scritta da parte di Expo di tale inadempimento o rifiuto di adempiere, il Rivenditore Autorizzato non abbia prontamente rimediato a tale inadempimento o rifiuto con ragionevole soddisfacimento di Expo; (b) il Rivenditore Autorizzato ceda Biglietti a persone o soggetti che il Rivenditore Autorizzato è a conoscenza ovvero abbia ragione di credere che operino in un mercato secondario per la ri-vendita dei Biglietti; (c) il Rivenditore Autorizzato non effettui i pagamenti alle scadenze di cui all’Articolo 11; (d) il Rivenditore Autorizzato violi in modo grave le Regole d’Uso Qualifica e Marchio Rivenditore Autorizzato e/o qualsiasi disposizione di cui agli Articoli 17 and 18; 18 (e) il Rivenditore Autorizzato violi i principi BIE o qualsiasi altra disposizione dell’Articolo 5.3; (f) per qualsiasi altro motivo di risoluzione previsto dagli Allegati del Contratto. 21.3bis Inoltre, Expo avrà diritto di recedere dal presente Contratto con effetto immediato dandone comunicazione scritta al Rivenditore Autorizzato nelle seguenti ipotesi: 21.4 (g) il Rivenditore Autorizzato è soggetto ad una modifica nella sua compagine societaria, proprietà o amministrazione che, ad opinione di Expo, possa pregiudicare la capacità del soggetto di adempiere agli obblighi del presente Contratto, ovvero sia reputato dannoso per Expo; (h) il Rivenditore Autorizzato sia coinvolto in una procedura di insolvenza, incluse, per chiarezza e senza limitazioni, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, piani di risanamento o altri equivalenti accordi ovvero procedure che indichino l’incapacità del Rivenditore Autorizzato di adempiere ai propri obblighi di pagamento. Effetti dello scioglimento. Alla data dello risoluzione o scioglimento del presente Contratto, per qualsiasi motivo: (a) verrà meno il diritto del Rivenditore Autorizzato di vendere e distribuire i Biglietti, e di utilizzare il Qualifica e Marchio Rivenditore Autorizzato ai sensi dell’Articolo 17.1; (b) Expo potrà comunicare pubblicamente che il Rivenditore Autorizzato non è più autorizzato a vendere i Biglietti; (c) Expo, a sua scelta, potrà trattenere le somme pagate dal Rivenditore Autorizzato fino a quella data ed interrompere l’emissione di Biglietti; (d) Expo potrà revocare l’accesso alla Piattaforma B2B a favore del Rivenditore Autorizzato; (e) Expo avrà diritto di interrompere i pagamenti dovuti al Rivenditore Autorizzato e trattenere le somme necessarie a coprire i danni subiti da Expo in conseguenza dell’eventuale inadempimento del Rivenditore Autorizzato; (f) il denaro ed i Dati Personali raccolti dal Rivenditore Autorizzato in relazione alla vendita dei Biglietti e detenuti dal Rivenditore Autorizzato (se del caso) alla data della risoluzione dovranno essere trasferiti ad Expo entro 10 (dieci) giorni dalla data di risoluzione del Contratto, ed in ogni caso in modo tale che non vi siano interruzioni nel processo di vendita dei Biglietti. Nessuna Parte, in caso di scioglimento del Contratto, sarà responsabile nei confronti dell’altra per le spese sostenute per l’adempimento degli obblighi del presente Contratto salvo ove specificamente previsto, né alcuna indennità sarà dovuta per l’avviamento e l’attività effettuata ai sensi dello stesso. 19 22. SUB-DISTRIBUTORI 22.1 Mandato ai Sub-Distributori. Il Rivenditore Autorizzato potrà dare mandato ad alcuni Sub-Distributori ad assisterlo nella promozione, vendita e distribuzione dei Biglietti. Il Rivenditore Autorizzato potrà dare mandato solo a quei Sub-Distributori che siano parte dello stesso gruppo societario del Rivenditore Autorizzato e che siano elencati all’Allegato C o che siano stati preventivamente approvati per iscritto da Expo. La vendita dei Biglietti da parte dei Sub-Distributori approvati da Expo nel rispetto delle disposizioni del presente Contratto non sarà considerata una attività di rivendita in violazione del Contratto. 22.2 Effetti dell’incarico. Tutte le disposizioni del presente Contratto rimarranno valide ed efficaci a prescindere dalla nomina di Sub-Distributori da parte del Rivenditore Autorizzato ai sensi dell’Articolo 22.1. Il mandato ai Sub-Distributori non ridurrà né modificherà in alcun modo gli obblighi del Rivenditore Autorizzato nei confronti di Expo ai sensi del Contratto. 22.3 Responsabilità e risarcimento da parte del Rivenditore Autorizzato. Il Rivenditore Autorizzato è responsabile degli atti e delle omissioni da parte dei Sub-Distributori. Expo non sarà in alcun modo responsabile per le comunicazioni con i Sub-Distributori, o per la supervisione dei Sub-Distributore, ed il Rivenditore Autorizzato è tenuto a risarcire, tutelare presso le sedi competenti e tenere indenne Expo da qualsiasi danno o perdita che risulti dal mancato rispetto da parte del Sub-Distributore dei termini e delle condizioni del presente Contratto o di qualsiasi accordo e/o contratto sottoscritto con il Rivenditore Autorizzato, e da qualsiasi azione legale, controversia, pretesa, obbligo, responsabilità, danno, perdita, costi o spese (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i compensi e le spese legali ed gli importi pagati in ragione di accordi transattivi) derivanti da o comunque connessi con il rispetto degli obblighi ai sensi del presente Contratto o degli accordi e/o contratti con i Sub-Distributori. Inoltre, nel caso in cui un qualsiasi Sub-distributore non rispettasse i termini e le condizioni del presente Contratto, Expo si riserva il diritto di richiedere al Rivenditore Autorizzato di negare l’autorizzazione al Sub-Distributore di vendere i Biglietti. 22.4 Regole sull’uso del Qualifica e Marchio Sub-Distributore. I Sub-Distributori non sono legittimati ad utilizzare la Qualifica e Marchio Rivenditore Autorizzato, salvo previa autorizzazione espressa da parte di Expo. Ai Sub-Distributori è concessa una licenza non esclusiva, non trasferibile e che non prevede il pagamento di royalty ad utilizzare la Qualifica e Marchio Sub-Distributore ai sensi delle disposizioni contenute nell’Allegato B.2. Nel caso di inadempimenti da parte del Sub-Distributore, troveranno applicazione gli Articoli 17.2 e 22.3. Nel caso in cui il Sub-Distributore fosse rimosso dalla lista dei sub-distributori autorizzati, ai sensi dell’Articolo 22.3, lo stesso dovrà cessare immediatamente di utilizzare la Qualifica e Marchio Sub-Distributore ed il Rivenditore Autorizzato sarà responsabile per il mancato rispetto di tale clausola da parte del SubDistributore. Inoltre, in tal caso, troverà applicazione l’Articolo 21.3. 23. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 23.1 Nel caso in cui sorgesse una Controversia tra le Parti, queste si impegnano a fare quanto possibile per risolvere in modo amichevole tale Controversia. 23.2 Ove le Parti non riuscissero a risolvere la Controversia ai sensi dell’Articolo 23.1, le Parti rinvieranno tale Controversia al tentativo di mediazione gestito dal Servizio di Mediazione della Camera Arbitrale di Milan. 20 23.3 Nel caso in cui tale tentativo dovesse fallire, la Controversia dovrà essere decisa da un arbitrato amministrato secondo le Regole della Camera Arbitrale di Milano. Il luogo dell’arbitrato sarà Milano, Italia. 23.4 Il Tribunale Arbitrale deciderà sul merito della Controversia applicando la legge italiana. 23.5 La lingua dell’arbitrato sarà l’italiano. 24. CESSIONE DEL CONTRATTO Il Rivenditore Autorizzato non può cedere, conferire in un trust, o comunque disporre del presente Contratto o di qualunque parte dello stesso senza il previo consenso scritto da parte di Expo, che può essere negato o concesso ad esclusiva discrezione di Expo stessa. Il Rivenditore Autorizzato sottoscrive il presente Contratto autonomamente e non può far valere nessuno dei diritti relativi al presente Contratto, o connessi allo stesso, a beneficio di terzi. Qualsiasi cessione che in violazione del presente Articolo non avrà efficacia e non trasferirà alcun diritto in capo al cessionario. 25. COMUNICAZIONI 25.1 Qualsiasi comunicazione ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto, in lingua inglese o italiana, a mezzo fax o lettera raccomandata, in ogni caso, agli indirizzi indicati di seguito (o ai diversi recapiti comunicati in seguito da una Parte all’altra a mezzo di comunicazione scritta ai sensi del presente Articolo), inviandone altresì una copia via e-mail, e si intenderà validamente comunicata: (i) se a mezzo raccomandata, alla data di ricevimento della stessa; e (ii) se a mezzo fax, alla data e ora confermata dalla ricevuta di invio del dispositivo fax del mittente: (a) A Expo 2015 S.p.a.: Indirizzo: Via Rovello 2, Milano, Italia Fax: ___________________ Email: __________________ All’attenzione di: Alexander Child e Piero Galli (b) al Rivenditore Autorizzato: all’indirizzo ed all’attenzione della persona indicata di seguito nelle Firme. 25.2 Una Parte, ai fini del presente Articolo, può informare l’altra di una qualsiasi modifica del proprio nome, indirizzo di riferimento, e-mail, numero di fax, a patto che tale comunicazione sia effettuata conformemente al paragrafo 1 del presente Articolo. 26. NATURA DEL RAPPORTO Il Rivenditore Autorizzato è un contraente autonomo ed esercita i propri diritti ed adempie ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto per suo conto ed a suo rischio, conformemente ai termini ed alle condizioni del presente Contratto. Fermo restando quanto sopra, il Rivenditore Autorizzato non è autorizzato a: (a) sottoscrivere contratti ed accordi a favore e per conto di Expo; (b) far sorgere 21 alcun dovere, obbligo o responsabilità, espressi o impliciti, a carico o per conto di Expo; (c) accettare l’adempimento o il pagamento di una qualsiasi obbligazione dovuta ad Expo o (d) vincolare Expo in qualsiasi modo. Il Rivenditore Autorizzato non può utilizzare, stampare o mostrare il nome Expo, la Qualifica e Marchio Rivenditore Autorizzato o un qualsiasi simbolo o logo di Expo, che possa indicare o suggerire che esista un rapporto di lavoro subordinato o un rapporto di agenzia tra Expo ed il Rivenditore Autorizzato. 27. SPESE E CONTROLLI SULL’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI Il Rivenditore Autorizzato, nel rispetto del presente Contratto e delle leggi e regolamenti applicabili dello Stato nel quale il Rivenditore Autorizzato stesso vende i Biglietti, salvo che non sia diversamente previsto nel presente Contratto, è il solo responsabile delle modalità e dei mezzi utilizzati per adempiere ai propri obblighi contrattuali. Tutte le spese sostenute dal Rivenditore Autorizzato per adempiere ai propri obblighi saranno interamente a carico del Rivenditore Autorizzato. 28. COMPENSAZIONE – SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO 28.1 Expo è legittimata a compensare (i) in qualsiasi momento, ogni importo che non sia ancora stato pagato e (ii) qualsiasi importo dovuto, per qualsiasi ragione, al Rivenditore Autorizzato in forza del presente Contratto, con importi dovuti dal Rivenditore Autorizzato ad Expo ai sensi del presente Contratto. 28.2 Il Rivenditore Autorizzato non è legittimato a compensare nessun importo dovuto da Expo al Rivenditore Autorizzato con importi dovuti dal Rivenditore Autorizzato ad Expo. 29. INTERO CONTRATTO Il presente Contratto è il solo accordo esistente tra le Parti che disciplina l’oggetto dello stesso e sostituisce tutti gli eventuali accordi intercorsi tra le Parti, verbali e/o in forma scritta, che abbiano oggetto uguale o simile. 30. MODIFICHE 30.1 Le modifiche al presente Contratto sono valide ed efficaci solo se concordate tra le Parti per iscritto. 30.2 Salvo ove non sia espressamente concordato tra le Parti, nessuna modifica costituisce una rinuncia ad una qualsiasi disposizione del presente Contratto, né pregiudica i diritti, gli obblighi e le responsabilità ai sensi del presente Contratto sorti sino alla data di modifica. I diritti e gli obblighi delle Parti ai sensi del presente Contratto resteranno pienamente validi ed efficaci, fatta eccezione o nella misura in cui sono modificati. 31. PARZIALE INVALIDITÀ Nel caso in cui una clausola del presente Contratto sia contraria alla legge, invalida o inefficace ai sensi delle leggi, presenti o future, in vigore nel corso della durata del presente Contratto, solo tale clausola dovrà essere considerata inefficace. Il presente Contratto sarà interpretato ed adempiuto come se tale clausola contraria alla legge, invalida o inefficace non avesse mai formato parte del presente Contratto e le rimanenti clausole rimarranno pienamente efficaci e la loro efficacia non sarà in alcun modo inficiata dalla clausola contraria alla legge, 22 invalida, inefficace o inapplicabile o dalla sua esclusione dal presente Contratto. Inoltre, una clausola conforme alla legge, valida ed efficace dovrà essere automaticamente aggiunta al presente Contratto, se possibile, al posto della clausola contraria alla legge, invalida e inefficace. 32. RINUNCE 32.1 Nessun inadempimento di uno qualunque degli obblighi di cui al presente Contratto potrà implicare la rinuncia all’adempimento, salvo che le Parti non vi acconsentano per iscritto. 32.2 Qualsiasi rinuncia di una delle Parti ad eccepire l’inadempimento di una disposizione del presente Contratto potrà essere considerata una rinuncia ad eccepire successive violazioni della stessa disposizione o di una qualsiasi altra disposizione. 32.3 Nessun mancato o ritardato esercizio, di una Parte, di un qualsiasi suo diritto previsto dalla legge o dal presente Contratto sarà interpretato come una rinuncia o una variante della stessa e non precluderà l’esercizio in un momento successivo. Nessun esercizio singolo o parziale di tali diritti impedirà un esercizio diverso o ulteriore di uno stesso diritto o di altri diritti. 33. LEGGE APPLICABILE Il presente Contratto sarà soggetto e dovrà essere interpretato ai sensi diritto italiano. LISTA DEGLI ALLEGATI: Allegato A: Tipologia di Rivenditore Autorizzato Allegato B.1: Regole d’Uso Qualifica e Marchio Rivenditore Autorizzato Allegato B.2: Regole d’Uso Qualifica e Marchio Sub-Distributore Allegato C: Sub-Distributori Allegato D: Expo 2015 Termini e Condizioni dei Biglietti – Regole per i Visitatori Allegato E: Categorie di Biglietti 23 FIRME Il presente Contratto è sottoscritto da rappresentati delle Parti debitamente autorizzati e muniti dei necessari poteri. FIRMATO da in nome e per conto di EXPO 2015 SPA Piero Galli General Manager, Event Management Division ____________________________________ [firma] FIRMATO da in nome e per conto di: ____________________________________ (nome del Rivenditore Autorizzato) ____________________________________ (nome e carica del firmatario) ____________________________________ [firma] Indirizzi del Rivenditore ai fini delle comunicazioni: _______________________________ _______________________________ Fax: ___________________________ E-mail: _________________________ Attention: _______________________ Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile italiano, ciascuna Parte dichiara di avere letto, compreso e di accettare espressamente le disposizioni contenute nel presente Contratto e, in particolare, il Rivenditore Autorizzato dichiara di avere letto, compreso e di accettare espressamente le disposizioni di cui agli Articoli 4.3 (Vendite online), 7.1 (Esclusività), 7.2 (Non ri-rivendita), 7.3 (Sub-Distributori), 8.4 (Obiettivo Minimo di Vendite), 10.4, 10.5, 10.6 and 10.7 (Tipologie e Prezzi dei Biglietti), 16 (Vendita dei Biglietti al Pubblico), 21.3 (Diritto di Risoluzione), 21.4 (Effetti dello Scioglimento), 22.3 (Responsabilità e Risarcimento da parte del Rivenditore Autorizzato), 22.4 (Regole sull’uso della Qualifica e Marchio Sub-Distributore), 23 (Risoluzione delle Controversie), 28 (Compensazione – Sospensione del Pagamento) and 33 (Legge applicabile). FIRMATO da in nome e per conto di: ____________________________________ (nome del Rivenditore Autorizzato) ____________________________________ (nome e carica del firmatario) ____________________________________ [firma] 25