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contratto servizio distribuzione biglietti
BOZZA DI CONTRATTO DISCIPLINANTE LA DISTRIBUZIONE DEI BIGLIETTI DI ATV SRL Con la presente scrittura privata non autenticata, tra Azienda Trasporti Verona s.r.l. (di seguito indicata semplicemente come “ATV”), con sede in Verona, Lungadige Galtarossa n. 5, cod. fisc. e partita IVA 03644010237, legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Massimo BETTARELLO, nato a Castagnaro (VR) il 14.04.1965, autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto con delibera del C.d.A. di ATV SRL assunta nella seduta del 00.00.2013 e l’Impresa “______________________” (di seguito indicata semplicemente come “Impresa”), con sede in __________, Via __________________ n. _________, cod. fisc. e part. IVA ____________________, in persona del legale rappresentante sig. ________________, nato a _____________ il _____________________ premesso che 1. ATV è l’azienda che svolge il servizio di trasporto pubblico in forza dei 2. contratti di servizio stipulati con il Comune e la Provincia di Verona e con il Comune di Legnago; ATV utilizza per la vendita al pubblico dei biglietti, oltre che le proprie biglietterie aziendali, una rete di rivendite distribuita prevalentemente nel territorio del Comune e della Provincia di Verona. A tali rivendite viene riconosciuto un aggio fisso, sul valore nominale dei biglietti, pari al 5 (cinque) per cento, e il pagamento degli stessi viene regolato contestualmente alla consegna; 3. ATV intende affidare a terzi, senza diritto di esclusiva, tale attività di distribuzione nel territorio di Verona e Provincia dei biglietti di trasporto pubblico; tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO. Oggetto del contratto è la cessione a titolo oneroso all’Impresa dei biglietti di ATV affinché l’Impresa provveda a sua volta alla rivendita alla rete commerciale di ATV di cui alle premesse e riepilogata nell’Allegato A, che forma parte 1 integrante e sostanziale del presente contratto. A tal fine ATV consegnerà, presso i propri sportelli commerciali in Verona, Piazza Renato Simoni 12, i quantitativi di biglietti per il servizio di trasporto pubblico di volta in volta espressamente richiesti a mezzo fax o posta elettronica, con preavviso di almeno 48 ore e con frequenza almeno quindicinale. ART. 2 - CORRISPETTIVO. MODALITÀ DI PAGAMENTO. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (L. 136/2010). In riferimento al servizio in oggetto, il codice “CIG” attribuito dall’AVCP al relativo contratto, onde ottemperare a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e ss. modificazioni e integrazioni, è il seguente: 5001065165. A fronte dei quantitativi di volta in volta ritirati dall’Impresa, ATV riconoscerà un aggio pari al 0,0 (__________________) per cento da computare sul valore nominale dei biglietti ceduti, comprensivo dell’aggio fisso pari al 5 (cinque) per cento da riconoscersi obbligatoriamente alle rivendite sul valore nominale dei biglietti. Al momento del ritiro dei biglietti l’Impresa emetterà fattura per l’aggio, sulla quale dovrà indicare il suddetto codice CIG. Il corrispettivo relativo alla vendita dei biglietti verrà regolato il quindicesimo giorno successivo alla consegna dei biglietti all’Impresa, tramite bonifico bancario presso l’istituto bancario indicato da ATV e negli stessi termini verrà regolato il pagamento dell’aggio da parte di ATV stessa. Tutti gli adempimenti relativi alla vendita dei biglietti dall’Impresa alle rivendite del territorio sono ad esclusivo carico dell’Impresa. L’Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inclusi gli obblighi di immediata risoluzione e contestuale informazione ai soggetti competenti, di cui alla Legge 13.8.2010, n. 136 e ss. modificazioni e integrazioni. In particolare, l’Impresa ha l’obbligo di comunicare, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al precedente comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con l’impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi. 2 Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010, introdotto dall’art. 7 del D.L. 12.11.2010, n. 187, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. ART. 3 - OBBLIGHI PRINCIPALI DELL’IMPRESA. L’Impresa è obbligata - a pena di risoluzione di diritto del presente contratto a sensi dell’art. 1456 c.c. e senza che ATV sia tenuta a pagare alcunché a titolo di risarcimento o indennizzo - alle seguenti prestazioni: a) rivendere i biglietti ai rivenditori finali, al valore nominale (prezzo al pubblico) stabilito da ATV; b) applicare un aggio fisso a tali rivenditori pari al 5 (cinque) per cento del valore nominale di cui al punto precedente, indipendentemente dalle modalità e/o dalle dilazioni di pagamento concesse dall’Impresa alla rete commerciale in oggetto, che rientrano nell’esclusiva competenza e discrezionalità dell’Impresa; c) mantenere la rete di vendita di cui all’allegato A, salvo recesso da parte delle rivendite stesse, che dovrà in ogni caso essere tempestivamente comunicato dall’Impresa ad ATV; d) provvedere alla consegna dei biglietti alle rivendite almeno con la periodicità indicata nell’allegato A; in caso di mancata richiesta di acquisto da parte della rivendita dovrà essere tenuta traccia dell’avvenuto contatto; e) comunicare ad ATV ogni richiesta di nuove potenziali rivendite, la cui inclusione nella rete dovrà essere formalmente accettata da ATV con lettera, fax o mail da effettuarsi entro un mese dalla richiesta. ATV si riserva la facoltà di vietare la vendita dei propri biglietti presso esercizi che non fossero di suo gradimento, riservandosi ogni azione per la tutela della propria immagine e per il ristoro degli eventuali danni che dovessero derivare dall’uso improprio del materiale riportante il marchio ATV; l’eventuale ampliamento della rete di vendita rispetto a quanto previsto nell’Allegato A non darà diritto ad alcun riconoscimento economico ulteriore rispetto a quanto già previsto all’art. 2; f) rendicontare ad ATV, entro e non oltre il 20 del mese successivo a quello di competenza, il totale delle vendite ad ogni singola rivendita per tipologia di 3 biglietto, indicando anche serie e numero dei biglietti venduti; g) attenersi alle disposizioni e all’informativa comunicate da ATV in merito alle tariffe da applicare e alle istruzioni operative per le rivendite; h) provvedere alla distribuzione del materiale informativo (libretti orari, tariffari, carta della mobilità, avvisi al pubblico, ecc.) che si rendesse necessario fornire alle rivendite per il loro uso o per la messa a disposizione dei clienti finali; i) informare tempestivamente di ogni problematica che dovesse emergere con i rivenditori atta a pregiudicare l’immagine di ATV o a creare danno alla stessa o agli utenti del servizio di trasporto pubblico; j) produrre cauzione mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa quietanzata, a garanzia del pagamento dei biglietti e della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali, di importo pari ad euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) con scadenza 31.07.2016, rilasciata da banca o compagnia assicuratrice di gradimento di ATV, che dovrà espressamente e congiuntamente recare: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; • l’operatività della cauzione entro quindici giorni dalla richiesta di pagamento “a prima (o semplice) richiesta di ATV SRL e senza eccezioni”; • la rinuncia del fideiussore ad eccepire la prescrizione per l’eventuale decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 C.C., sollevando pertanto l’Ente garantito ATV dall’onere di agire nei termini ivi previsti; • che in caso di escussione della cauzione, o di altre azioni giurisdizionali nei confronti del fideiussore fondate sulla cauzione, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Verona; • che lo svincolo potrà essere disposto solamente dall’ente garantito ATV mediante restituzione dell’originale della cauzione o dichiarazione liberatoria scritta. La cauzione è prestata a garanzia dell’esatto e costante adempimento degli obblighi contrattuali e di legge, nonché a garanzia del risarcimento degli eventuali danni imputabili all’Impresa e di qualsiasi ragione di credito di ATV SRL nei confronti dell’Impresa, salva ed impregiudicata la risarcibilità del danno ulteriore. La cauzione resterà vincolata fino a completo soddisfacimento degli obblighi 4 contrattuali e di legge, anche dopo la scadenza del contratto, e comunque finché non sia stata definita qualsiasi eventuale contestazione, eccezione, controversia o pendenza. In caso di contestazioni, eccezioni o pendenze, o ricorrendo altra giusta causa, ATV potrà legittimamente sospendere lo svincolo della cauzione senza obbligo di corrispondere interessi sull’importo della cauzione medesima o eventuali maggiorazioni di premio assicurativo. ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTÀ DI RECESSO. Il presente contratto avrà la durata di tre anni, dal 01.05.2013 al 30.04.2016, e potrà essere prorogato di un periodo massimo di un anno mediante scambio di corrispondenza a mezzo fax. È in ogni caso vietato il rinnovo tacito del contratto che cesserà, in difetto di comunicazione di proroga, senza necessità di disdetta o preavviso alcuno. Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto senza onere alcuno, mediante lettera raccomandata A.R. da recapitare a controparte almeno sessanta giorni prima della data di efficacia del recesso. L’esercizio della facoltà di recesso non comporta alcuna compensazione economica a titolo di risarcimento o indennizzo. ART. 5 - DISCONOSCIMENTO DI DIRITTI DI ESCLUSIVA. Il presente contratto non conferisce all’Impresa alcun diritto di esclusiva nell’ambito territoriale di distribuzione. Qualora un qualsiasi rivenditore (anche fosse attualmente, o fosse stato in passato, cliente dell’Impresa) intendesse rivolgersi per l’acquisto dei biglietti direttamente ad ATV o ad altri soggetti da questa autorizzati, avrà piena facoltà di effettuare l’acquisto dei biglietti senza oneri e vincoli di sorta. ART. 6 - OMOGENEITÀ DI CONDIZIONI E OBBLIGO DI CONSULTAZIONE. L’Impresa si impegna a non imporre, nell’ambito della rete distributiva, condizioni e vincoli aggiuntivi o difformi da quanto usualmente praticato da ATV ai propri rivenditori. Qualora si presentino incertezze applicative o l’Impresa prospetti la necessità di rettificare la consolidata prassi corrente, ATV e l’Impresa si impegnano a consultarsi in via preventiva, fermo restando che l’Impresa dovrà conformarsi alle direttive che ATV riterrà opportuno impartire. 5 ART. 7 - MODIFICAZIONI CONCERNENTI I BIGLIETTI. Qualsiasi provvedimento di ATV, del Comune di Verona o della Provincia di Verona che comporti modifiche o adeguamenti della regolamentazione dei biglietti (prezzo, modalità di pagamento, durata, ecc.) sarà comunicato tempestivamente all’Impresa, la quale si impegna sin d’ora ad uniformarsi alle modalità di ritiro e sostituzione e a quant’altro le venisse richiesto da ATV in attuazione dei suddetti provvedimenti. ART. 8 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE. Il presente contratto è esclusivamente regolato dalle norme dello Stato Italiano, anche per quanto concerne la sua interpretazione. Per qualsiasi controversia nascente dal, o connessa al presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Verona. ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEI CREDITI, CLAUSOLA RISOLUTIVA. Sul corrispettivo del contratto in corso non potrà convenirsi cessione, se non vi aderisca ATV, ai sensi dell’art. 9 della Legge 20.3.1865, n. 2248, All. E. Il contratto dovrà considerarsi in corso fintantoché non verrà risolta ogni controversia, contestazione o pendenza e non verrà definita qualsiasi pretesa ed eccezione. In ogni caso, con la sottoscrizione del presente contratto l’Impresa si obbliga, ai sensi dell’art. 1260, comma 2 Codice civile, a non cedere i crediti derivanti dal servizio in oggetto; in caso di violazione di tale obbligo, ATV potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 Codice civile per fatto e colpa dell’Impresa, con conseguente incameramento dell’intera cauzione e salva la risarcibilità del danno ulteriore. ART. 10 - FACOLTÀ DI RECESSO PER PROCEDURA CONCORSUALE. ATV SRL si riserva la facoltà di recesso dal contratto qui disciplinato - senza che essa debba corrispondere qualsivoglia indennità o risarcimento - qualora l’Impresa venga sottoposta a fallimento o a qualsiasi altra procedura concorsuale (amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa, ecc.), oppure abbia fatto richiesta di concordato preventivo. In tali evenienze ATV SRL potrà rivalersi sulla cauzione dei danni subiti. Rimane salva, comunque, la facoltà prevista dall’art. 1461 del Codice civile. 6 ART. 11 - FORME DI COMUNICAZIONE. Le comunicazioni scritte tra ATV e l’Impresa inerenti il servizio in oggetto avverranno a mezzo raccomandata A.R. o fax ai seguenti indirizzi e recapiti fax: Impresa Via ______________ n. ___________ ___________________________ fax n. ___________ ATV SRL Lungadige Galtarossa n. 5 37133 Verona fax n. 045.8057800 ART. 12 - MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. N. 231/2001. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2001, l’Impresa si impegna, nei rapporti con ATV SRL, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice di Comportamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione di ATV SRL quale parte integrante del Modello Organizzativo adottato ex D.Lgs. n. 231/2001, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni, che dichiara di ben conoscere. L’Impresa informerà il proprio comportamento alle prescrizioni contenute nel Codice di Comportamento e al Modello Organizzativo, entrambi consultabili all’indirizzo www.atv.verona.it e che si considerano integralmente richiamati in questo atto per costituirne parte integrante e sostanziale; in particolare per i rapporti contrattuali con soggetti terzi, soprattutto per quanto concerne i poteri di rappresentanza e le linee di dipendenza gerarchica. In caso di violazione dei suddetti obblighi, che sia riconducibile alla responsabilità dell’Impresa, sarà facoltà di ATV SRL risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A.R., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che l’Impresa dovrà manlevare e tenere indenne, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni, ATV SRL e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori e dipendenti, da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali e peritali, che possano essere da terzi avanzati in relazione ad eventuali violazioni dei predetti Codici. ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Le parti, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, dichiarano di prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali, ai fini 7 dell’esecuzione del presente contratto e nei limiti fissati dalle vigenti norme. ART. 14 - RINVIO. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa rinvio alle norme del Codice Civile ed alle altre disposizioni statali e regionali disciplinanti la materia. ART. 15 - REGISTRAZIONE IN CASO D’USO, IMPOSTA DI BOLLO. La presente scrittura privata non autenticata, in quanto disciplinante esclusivamente operazioni soggette ad IVA, è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, a mente dell’art. 5, comma 2 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Imposta di bollo ed eventuali oneri tributari e spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in egual misura. ART. 16 – ALLEGATO AL CONTRATTO. É allegato al presente contratto, per costituirne parte integrante e sostanziale, l’Allegato A riportante il dettaglio della rete commerciale di ATV. Verona, lì ______________________ ATV SRL L’IMPRESA ( Massimo BETTARELLO ) ( ________________ ) Ai sensi e per gli effetti di cui all’art 1341, comma 2 del Codice civile, le parti dichiarano di approvare specificamente il contenuto dei sotto richiamati articoli del presente contratto: art. 3. Obblighi principali dell’Impresa. art. 4. Durata del contratto e facoltà di recesso. art. 5. Disconoscimento di diritti di esclusiva. art. 6. Omogeneità di condizioni e obbligo di consultazione. art. 7. Modificazioni concernenti i biglietti. art. 8. Legge applicabile e foro competente. art. 9. Divieto di cessione dei crediti, clausola risolutiva. art. 10. Facoltà di recesso per procedura concorsuale. Verona, lì ____________________ ATV SRL L’IMPRESA ( Massimo BETTARELLO ) ( ________________ ) 8