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L`ASSEGNO NEGLI STATI UNITI D`AMERICA

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L`ASSEGNO NEGLI STATI UNITI D`AMERICA
L'ASSEGNO
NEGLI STATI UNITI D'AMERICA
Dott. Antonio di Meo, Consulente all’Export
Studio Di Meo, Padova
Con il contributo di
Avv. Charles R. Bernardini
Studio Legale Ungaretti & Harris
Chicago, Illinois
Pubblicato in “Commercio Internazionale” & “Italian American Business”, rivista della
Camera di Commercio Americana in Italia
©2004 ALL RIGHTS RESERVED
L'Assegno negli Stati Uniti d'America
Gli Stati Uniti sono un enorme mercato, molto invitante per le possibilità che propone,
ma altrettanto complicato per le innumerevoli differenze giuridiche e di prassi che si
riscontrano nei contratti americani.
Spesso gli operatori commerciali si chiedono, al momento della stipula dell'accordo,
quale sia lo strumento di pagamento più adatto per ottenere la controprestazione
monetaria, a fronte di una fornitura, sia essa di prodotti o di servizi, che avviene in uno
stato, come gli USA, che presenta un basso rischio paese.
Negli Stati Uniti le modalità di pagamento sono molteplici, ma spesso vi è un largo
utilizzo dell'Assegno Bancario, anche per importi di notevole entità, che se da un lato
evidenzia una certa dinamicità del mercato americano, data la semplicità di circolazione
del titolo, dall'altro nasconde insidie, poiché la regolazione che ne da la legge
statunitense è diversa da quella italiana e non sempre l'esportatore nazionale conosce i
problemi che possono emergere dall'assegno americano.
Diviene necessario, quindi, per l'operatore italiano avere una serie di informazioni
basilari sull'argomento, al fine di tutelarsi da eventuali problemi, correlati al pagamento
a mezzo Assegno Bancario.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La materia degli assegni bancari (assieme a quella delle cambiali e dei titoli di credito in
genere) è regolata dalla Legge del Governo Federale, contenuta negli articoli 3 e 4
dell'Uniform Commercial Code "UCC", adottato dai 50 stati della Federazione.
Tale legge, che delinea i principi generali per l'emissione e il pagamento del titolo, si
basa sul "Negotiable Instrument Act" che nel 1896 venne proposto ai vari Stati della
Confederazione per il recepimento.
Questo ha delineato uno scenario che presenta due livelli di diritto:
§ quello federale, contenuto negli articoli 3 e 4 dello "UCC", che rende uniforme la
materia;
§ quello dei singoli Stati della Federazione, che hanno integrato gli articoli sopra
riportati con alcuni emendamenti.
Gli articoli 3 e 4 risultano, così essere completati da:
§ regolamenti ed istanze contenute nella legge federale, che rimane prevalente
rispetto a quella statale;
§ singole leggi emanate dagli Stati che hanno precisato alcuni elementi relativi alla
materia senza peraltro contrastare con le direttive ed i principi contenuti nello
"UCC."
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L'Assegno negli Stati Uniti d'America
Risulta, quindi, evidente che, sebbene queste leggi siano uniformi, presentano tuttavia
delle differenze e sono soggette a diverse interpretazioni.
DEFINIZIONE
L'Assegno Statunitense ( che prende la dicitura "Check", differenziandosi dall'inglese
standard) è considerato una cambiale tratta a vista spiccata su di una banca, pertanto
per la sua validità sono richiesti gli stessi requisiti della cambiale.
L'Assegno americano non ha natura di titolo esecutivo, ma è un semplice documento di
credito, per cui per procedere sui beni del debitore con un'esecuzione forzata occorre
ottenere una sentenza di condanna in sede civile.
Nel nostro diritto, invece, l'assegno è un titolo esecutivo e legittima il possessore ad
ottenere il pagamento dell'importo che appare sul titolo, senza la necessità di un
intervento giudiziario: da qui l'accentuato rigorismo formale italiano, rispetto a quello
statunitense che per l'emissione del titolo non richiede necessariamente l'indicazione di
"assegno bancario", né l'indicazione del luogo di emissione o di pagamento.
CARATTERISTICHE E REQUISITI DELL'ASSEGNO
L'Assegno Bancario Statunitense non è considerato un titolo autonomo ed astratto
secondo quanto è invece previsto dalla disciplina italiana in materia, tanto che i termini
"indipendence" (autonomia) e "abstractness" (astrattezza) assumono un significato
diverso nell'ordinamento americano.
L'assegno statunitense ha sì una sua indipendenza legale, ma questo non è sinonimo
(come nel nostro ordinamento) dell'evidenza di un debito. Infatti, mentre il nostro
ordinamento giuridico non richiede la "causa" per la quale il titolo viene emesso,
essendo lo stesso considerato "astratto" rispetto alla controprestazione sottostante, i
titoli di credito statunitensi prevedono la controprestazione (cioè la "causa").
L'emissione di un assegno si presume, fino a prova contraria, effettuata se è avvenuta
l'idonea controprestazione (se cioè il traente l'assegno ha ricevuto, o riceverà, quanto
richiesto o quanto si aspettava) e se ogni soggetto, la cui firma appare sul titolo, si
presume divenuto parimenti contraente per idonea controprestazione.
Per controprestazione intendiamo qualsiasi causa o motivo, che giustifichi un certo
contratto fra le parti.
Il mancato o insufficiente adempimento della controprestazione può costituire una
valida eccezione per il debitore (traente l'assegno) per non pagare lo stesso: (un
esempio può essere la) Ad esempio una fornitura di un determinato bene che non
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L'Assegno negli Stati Uniti d'America
risponda ai requisiti per i quali era stato ordinato e per il cui pagamento era stato
emesso l'assegno stesso.
Di regola gli assegni vengono stilati su appositi moduli forniti dalla banca con cui il
correntista intrattiene un rapporto di conto. E' interessante, però, evidenziare che
possono essere creati anche su di un "foglio di carta" qualsiasi, purchè la firma del
traente sia identificabile e siano contenuti i requisiti essenziali prescritti dagli articoli 3 e
4 dell'Uniform Commercial Code, che riportiamo nel riquadro.
L'assegno non è soggetto ad alcuna bollatura.
Per essere un titolo effettivamente negoziabile e, di conseguenza, liberamente
trasferibile, la legge statunitense prevede che l'assegno debba soddisfare alcuni
requisiti essenziali che devono apparire inseriti sul titolo emesso.
Unico elemento fondamentale perché l'assegno sia, comunque, ritenuto negoziabile
presso una banca americana è che sia espressamente emesso "all'ordine" di un
nominativo determinato: nel caso il nominativo non compaia, la clausola "al portatore"
deve figurare nel contesto del titolo.
Con queste caratteristiche l'assegno può essere girato anche senza l'espressa clausola
"all'ordine", altrimenti non vale come "negotiable instrument".
Un assegno si considera negoziato quando viene trasferito da un soggetto ad un altro in
modo tale da rendere il cessionario (giratario) possessore del titolo:
§ con la consegna dello stesso se emesso "al portatore";
§ con la girata se emesso "all'ordine".
GIRATA
Da quanto detto finora si desume che l'assegno può essere, ma non necessariamente
è, un titolo negoziabile, benché possa essere prontamente trasferito da un beneficiario
ad un altro mediante girata, apponendo la dicitura: "pay to order of" (pagabile all'ordine
di).
Il nuovo possessore del titolo diviene, in questo caso "a holder in due course" che
corrisponde al "portatore in buona fede": quest'ultimo acquista i titoli senza essere
soggetto alle eccezioni che l'emittente l'assegno avrebbe contro il portatore. Se il nuovo
possessore non si dovesse qualificare come "holder in due course" egli acquisterebbe i
titoli soggiacendo però a tutte le eccezioni possibili.
Sebbene la disciplina statunitense fissi il principio generale che una girata sia traslativa
di tutti i diritti inerenti al titolo, la girata falsa, o apposta da chi non ha i necessari poteri,
non trasferisce i diritti inerenti al titolo e non legittima il possessore, anche se in buona
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fede e senza colpa grave, a richiedere il pagamento: in questo modo si interrompe la
serie delle girate, a differenza di quanto avviene nel nostro paese.
E' importante segnalare, inoltre, che non esistono nel sistema statunitense assegni
sbarrati e assegni non trasferibili, e che non sono ammessi duplicati o copie degli
assegni.
TERMINI DI PRESENTAZIONE
La legge americana prevede che l'Assegno sia presentato per l'accettazione entro un
termine "ragionevole", altrimenti il traente viene liberato dalla responsabilità del
pagamento, fino a concorrenza della perdita causata dal ritardo. Per determinare la
ragionevolezza dei termini si dovranno tenere presenti le particolarità inerenti al caso
specifico e gli usi commerciali: in base a questi ultimi, le banche statunitensi non
effettuano il pagamento dell'assegno quando siano trascorsi più di 6 mesi dalla data di
emissione, se questa è avvenuta in USA, o di 12 mesi se emessi al di fuori del
territorio nazionale.
Per essere regolare, la presentazione deve essere effettuata durante l'orario di sportello
della banca:
§ dal possessore o da altro soggetto autorizzato a ricevere per conto suo il
pagamento (ad es. la banca che invia l'assegno su base di incasso);
§ in un'ora ragionevole di un giorno lavorativo;
§ in un luogo idoneo al pagamento, vale a dire:
Ø nel luogo indicato sull'assegno;
Ø all'indirizzo del trassato, se non indicato il luogo di pagamento;
Ø al suo ultimo domicilio conosciuto, o ovunque si trovi, in mancanza di altra
possibilità.
"STOP PAYMENT" E PAGAMENTO DEFINITIVO DELL'ASSEGNO
Una particolarità del sistema statunitense che non si riscontra nella legge e nella pratica
italiana è la legittimazione del traente ad invocare ed ordinare lo "Stop Payment" .
Tale pratica consiste nella possibilità del traente di revocare l'ordine di pagamento
dell'Assegno precedentemente dato alla banca, su cui l'assegno è tratto, e tale revoca
può avvenire in qualsiasi momento: non esistono restrizioni al suo utilizzo, tuttavia lo
"Stop Payment" deve essere ricevuto dalla banca in un modo tale da dare a
quest'ultima una giustificazione ragionevole per bloccare il pagamento una volta questo
sia già avvenuto o al momento della presentazione del titolo all'incasso.
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Questa prassi ci fa capire come gli assegni in USA possano essere agevolmente
annullati in qualsiasi momento, prima dell'effettivo incasso e quindi non vi sia la
garanzia del buon fine dell'operazione.
L'assegno si considera definitivamente pagato dalla banca solo nei seguenti tre casi:
1. Il pagamento del titolo avviene in contanti;
2. La banca accredita al beneficiario l'assegno senza avere più diritto alla revoca
del pagamento in base alla legge, alle regole della stanza di compensazione, o in
base agli accordi;
3. La banca accredita in via provvisoria al beneficiario l'importo dell'assegno, e la
revoca di tale pagamento verrà meno nei tempi e nei modi previsti dalla legge,
dalle regole della stanza di compensazione, o dagli accordi previsti.
Quando un assegno non viene pagato il traente ed ogni girante devono essere avvisati
e, nel caso l'avviso non venga trasmesso, essi si ritengono liberati.
A tal fine, se la banca su cui l'assegno è tratto (banca trassata), decide di non pagare
l'assegno, essa deve restituirlo in maniera sollecita al presentatore anche se
inizialmente lo stesso è stato addebitato sul conto del traente.
L'assegno reso impagato deve riportare le ragioni dell'insoluto. Alla notifica di mancato
pagamento del titolo il beneficiario, all'ordine del quale il titolo era stato emesso, può
iniziare un'azione legale presso il tribunale di uno Stato o, in taluni casi, presso la Corte
Federale, per ottenere il rimborso a cui ha diritto.
Questo tipo di azione ha come prima conseguenza:
a) la denuncia del traente presso il tribunale di competenza;
b) una citazione in giudizio emessa dalla cancelleria del tribunale di competenza
rivolta direttamente al convenuto inadempiente: in questo caso il traente
dell'assegno.
La comparizione in giudizio e la querela saranno poi notificate al traente il quale avrà un
periodo limitato per presentare una risposta scritta a fronte dell'accusa. La querela
dovrà essere presentata entro 3 anni dalla data in cui l'assegno si considera non pagato
o entro 10 anni dalla data che compare nel titolo, anche se anticipata.
Tale azione può essere espletata nei confronti di tutti i giranti dell'assegno in quanto
essi sono responsabili nei confronti del possessore successivo (colui al quale il girante
trasferisce il titolo).
In base a quanto detto il beneficiario può rivolgersi direttamente ad un tribunale ed
iniziare un'azione civile contro il traente che, in base alla causa per cui è stato emesso
l'assegno, è risultato inadempiente. Tale processo avrà come riferimento non il titolo,
quindi, ma il contratto fra le parti e la mancata controprestazione di una di queste.
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PROTESTO
Nel caso in cui il beneficiario di un assegno non pagato voglia esercitare un'azione di
regresso rispetto all'assegno stesso e, quindi, evitare che il traente e i giranti restino
liberati, sarà necessario elevare il protesto. Il protesto degli assegni può venire elevato
in qualsiasi momento e senza limiti di tempo
Al contrario della disciplina italiana, in cui l'assegno protestato costituisce titolo
esecutivo, nella legge statunitense il protesto rappresenta solo prova del mancato
pagamento: all'articolo 3 dello "UCC" il protesto è definito come "un certificato di
mancato pagamento che viene emesso da un console o vice console degli Stati Uniti, o
da un notaio o da altre persone- autorità pubbliche, autorizzate ad amministrare atti
che necessitano la prestazione di un giuramento, e residenti nel luogo in cui si è
verificato il mancato pagamento".
Si distingue tra:
§ protesto preliminare ("noting"), che ha la funzione di una annotazione
probatoria del mancato pagamento
§ protesto formale: solenne dichiarazione attestante che il titolo è stato
presentato e non onorato e che l'avviso del mancato pagamento è stato
comunicato. Tale atto notorio è ammissibile in tribunale e può essere citato come
prova che gli adempimenti della presentazione sono stati regolarmente eseguiti.
La pratica di levare il protesto formale di un titolo negoziabile (assegno) ha il significato
di emettere un atto notorio che quel particolare titolo è stato presentato e non onorato e
che avviso di ciò è stato dato. Tale atto notorio è ammissibile in tribunale per
dimostrare che gli adempimenti della presentazione e dell'avviso di mancato pagamento
sono stati regolarmente eseguiti. Alla banca è richiesto unicamente di onorare un
assegno debitamente pagabile solo se al momento della presentazione esistono fondi
sufficienti. Pertanto qualsiasi azione legale avrà come parti il beneficiario e l'emittente
l'assegno (il traente)
Aggiungiamo, per completezza che in base alla legge nazionale degli Stati Uniti, il
protesto non può essere richiesto da terzi, ma solo dal possessore del titolo non pagato,
in ogni caso esso non attesta la responsabilità dei giranti o del traente di tale assegno.
Diviene opportuno, quindi, che le lettere di rimessa di assegni a banche degli Stati Uniti,
contengano sempre istruzioni precise circa il protesto o il non protesto, come pure circa
l'eventuale avviso telegrafico (via swift), in caso di mancato pagamento degli assegni
inviati per l'incasso.
TERMINI DI PRESCRIZIONE
La legge federale non ha dato indicazioni sui termini di prescrizione da applicare e sul
fatto che l'emissione di un assegno a vuoto debba o meno essere considerato come un
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reato: tali aspetti sono stati regolati da ciascun ordinamento statale , di conseguenza vi
saranno diversi approcci e regolamentazioni da stato a stato.
I termini di prescrizione variano in relazione agli "Statutes of Limitation" in vigore nei
singoli Stati e possono essere di 15 anni, come previsto dallo stato dell'Ohio, o di 5 anni
come in Florida, o di soli 3 anni come nel Maryland, tuttavia generalmente il termine di
prescrizione è di 6 anni, con facoltà per il trattario ed i giranti di esigere il rimborso
dell'importo dell'assegno successivamente al pagamento, se ne viene contestata la
regolarità formale o l'autenticità e completezza di una qualunque girata.
In alcuni stati l'emissione di un assegno a vuoto è considerato reato nel caso in cui il
traente, al momento dell'emissione del titolo, fosse a conoscenza o avrebbe dovuto
esserlo dell'assenza dei fondi nel suo conto corrente necessari a coprire l'importo
iscritto nell'assegno.
CONCLUSIONI
Per concludere suggeriamo all'esportatore di tener presente quanto appena riportato e
di non trascurare mai di valutare l'affidabilità e la serietà commerciale della controparte
e, soprattutto di definire attentamente e per iscritto ogni aspetto di un accordo
commerciale (in particolare ciò che attiene alle garanzie, alle responsabilità e al modo di
risoluzione di eventuali controversie) al fine di ridurre il rischio che il pagamento a
mezzo assegno possa essere bloccato a causa di una contestazione (mancata
controprestazione) vera o presunta, sollevata dal debitore sulla merce e/o sul servizio
fornito.
REQUISITI ESSENZIALI DELL'ASSEGNO USA
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La firma del traente;
¨
L'ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
¨
L'indicazione se è pagabile a vista, a data fissa o a data determinabile in un
tempo futuro;
¨
L'indicazione se è pagabile "all'ordine" o "al portatore".
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