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fin+a danni - Global Assicurazioni

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fin+a danni - Global Assicurazioni
GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E
RIASSICURAZIONI S.p.A. – Gruppo Assicurativo Ri.Fin
Contratto di Assicurazione dei Rami Danni
“FIN+A DANNI”
Ed. 2/FD1
FASCICOLO INFORMATIVO
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:
•
•
NOTA INFORMATIVA, comprensiva del Glossario
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto
AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
NOTA INFORMATIVA
Data ultimo aggiornamento 30/06/2015
Per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative, si rinvia alla consultazione
del Sito internet della Società nella sezione dedicata ai “Prodotti”.
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla
preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A) INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a)
Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. è una Società del gruppo Assicurativo Ri.Fin iscritto
all’Albo dei gruppi Assicurativi presso l’IVASS al n. 014 e soggetta alla direzione e coordinamento della Capogruppo Ri.Fin s.r.l.
b) Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Diaz, 6 – 20123 Milano (Italia)
c) Recapito telefonico: 02-4333501
Sito internet www.globalassistance.it
Indirizzo di posta elettronica: [email protected]
Indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected]
d) Provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa: Decreto Ministeriale del 02/08/1993 n° 19619 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 07/08/1993.
Numero di iscrizione all’Albo delle Imprese di assicurazione presso l’IVASS: n. 1.00111
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
I dati di seguito indicati sono relativi all’ultimo bilancio approvato in data 27/03/2015.
Il patrimonio netto dell’Impresa ammonta al 31/12/2014 ad € 6.935.224; la parte di questo importo attribuibile al capitale sociale
ammonta ad € 5.000.000, mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta ad € 1.935.224.
L’indice di solvibilità dell’Impresa, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del
margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 1,580.
B)
INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Si informa che, in adeguamento al Provvedimento Ivass n. 7 del 16/07/2013, è disponibile (a decorrere dal 30/10/2013) sul sito
istituzionale della Società www.globalassistance.it, un’Area riservata attraverso la quale ciascun Contraente, e per le polizze collettive
anche ciascun aderente Assicurato, può accedere alla consultazione della propria posizione assicurativa richiedendo le credenziali di
accesso secondo le modalità ivi rese note.
Il contratto assicurativo consiste in una polizza collettiva, collegata ad una convenzione, che prevede singole adesioni facoltative. Ogni
adesione è poliennale, con una durata sempre pari a quella originaria del finanziamento, erogato dalla banca Contraente, al quale
viene abbinata, e può variare da un minimo di 1 anno fino ad un massimo di 30 anni.
AVVERTENZA: Per le Adesioni con forma tariffaria a “Premio poliennale frazionato in rate annuali” la copertura si rinnova
annualmente con addebito della rata salvo revoca, da parte dell’Aderente-Assicurato, della disposizione di pagamento del premio (da
effettuarsi almeno 30 giorni prima della scadenza annuale).
Per maggiori dettagli si rinvia all’Art. 2 - “Decorrenza della garanzia e durata delle singole adesioni” delle Norme che regolano
l’assicurazione in generale.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Le coperture assicurative, offerte in base alla tipologia del finanziamento erogato, consistono in due principali “pacchetti” di Garanzie
acquistabili congiuntamente o singolarmente:
- Garanzia CPI (Creditor Protection Insurance) che include la copertura principale “IPT” (Invalidità Permanente Totale da infortunio e
malattia), valida ed operante per tutta la durata dell’adesione, e le coperture “ITT” (Inabilità temporanea totale), “PI” (Perdita
impiego) e “RO” (Ricovero ospedaliero), valide a rotazione in base allo stato di occupazione/lavorativo dell’Aderente-Assicurato al
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momento del sinistro con una durata massima di 10 anni, e che prevede, in base alle garanzie interessate dal sinistro, la liquidazione
all’Aderente-Assicurato di importi corrispondenti al debito residuo o alle rate del finanziamento in caso di seri imprevisti alla persona
(problemi di salute o lavorativi) che possono intaccare la capacità di rimborso;
- Garanzia INCENDIO FABBRICATO valida ed operante per tutta la durata dell’adesione che prevede il risarcimento dei danni
materiali e diretti arrecati al fabbricato assicurato indicato sul Modulo di adesione, derivanti da incendio / fulmine / esplosione e
scoppio / caduta aeromobili / fumi, gas, vapori / i guasti causati con lo scopo di impedire o di arrestare l’evento dannoso / spese per
demolire, sgomberare e trasportare i residuati del sinistro / onda sonica / urto di veicoli stradali / eventi atmosferici / eventi
sociopolitici e atti dolosi / oneri di ricostruzione / onorari dei periti.
Le Somme assicurate della copertura IPT e della Garanzia INCENDIO FABBRICATO corrispondono inizialmente all’importo del
finanziamento erogato ed annualmente si riducono, in proporzione alla durata del finanziamento stesso, e corrispondono:
a) al debito residuo effettivo (calcolato secondo il piano originario del finanziamento) in caso di pagamento della polizza
anticipato in un’unica soluzione
b) al debito residuo “teorico” (calcolato secondo un Piano di ammortamento “alla francese” come da specifiche indicate nelle
Condizioni di Assicurazione) in caso di pagamento della polizza con Premio frazionato in rate annuali.
Per le altre coperture della Garanzia CPI il massimale corrisponde alla rata del finanziamento effettivo.
In caso di Finanziamento cointestato ogni Aderente-Assicurato può scegliere di assicurarsi anche solo per la propria quota e pertanto i
massimali di cui sopra si riducono nella medesima proporzione.
Per maggiori approfondimenti si rimanda alle Condizioni Particolari di Assicurazione ed in particolare:
- per la Garanzia CPI agli Artt. 1 - “Oggetto dell’Assicurazione”, 4 – “Durata dell'assicurazione”; 5 – “Variazione della posizione
lavorativa”; 7 – “Infortuni: rischi compresi e precisazioni”; 8 – “Capitale Assicurato Individuale”; 13 – “Criteri di indennizzabilità
dell’invalidità permanente”; 15 – “Indennizzo”;
- per la Garanzia INCENDIO FABBRICATO agli Artt. 1 – “Fabbricati assicurabili”, 3 - “Oggetto dell’Assicurazione”, 4 – “Condizioni
speciali (sempre operanti)”, 5 – “Primo rischio assoluto”, 7 – “Determinazione della somma assicurata”, 13 – “Valore delle cose
assicurate e determinazione del danno”.
AVVERTENZA I: Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative che possono dar luogo alla riduzione o al
mancato pagamento dell’indennizzo. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia alle Condizioni Particolari di Assicurazione ed in
particolare:
- per la Garanzia CPI agli Artt. 6 “Esclusioni“, 10 – “Rischio Volo”, 11 – “Limitazione delle garanzie per sinistri catastrofali”;
- per la Garanzia INCENDIO FABBRICATO agli Artt. 3 – “Oggetto dell’assicurazione”, 6 – “Esclusioni”, 7 – “Determinazione della
somma assicurata”.
AVVERTENZA II: Nel contratto è prevista l’applicazione di massimali, franchigie e carenze. Per aspetti di maggior dettaglio si
rimanda alle Condizioni Particolari di Assicurazione come segue:
- per la Garanzia “CPI” agli Artt. 8 – “Capitale Assicurato Individuale”, 9 – “Limiti di indennizzo e cumuli di indennità”, 10 – “Rischio
Volo”, 12 – “Periodo di franchigia e periodo di carenza”, 15 –“Indennizzo”;
- per la Garanzia INCENDIO FABBRICATO agli Artt. 7 - “Determinazione della somma assicurata”, 13 – “Valore delle cose assicurate
e determinazione del danno”.
In particolare:
il massimale per le tre prestazioni “rotanti” ITT, PI e RO è limitato ad un massimo di 12 indennità mensili per ogni sinistro e 36 indennità
mensili per periodo di durata della copertura;
le franchigie e le carenze sono presenti nella Garanzia “CPI” e riguardano tutte le coperture ivi comprese. Al fine di comprenderne il
meccanismo di funzionamento si specifica che le franchigie sono il periodo di tempo, rispetto all’insorgenza del sinistro, durante il quale
l’Aderente-Assicurato non ha diritto ad alcun Indennizzo, mentre le carenze sono il periodo di tempo immediatamente successivo alle
ore 24 della data di decorrenza dell’Assicurazione durante il quale la garanzia non è operante.
A titolo esemplificativo: In caso di sinistro di “Perdita d’impiego” (dove è prevista una carenza di 90 giorni e una franchigia assoluta di
60 giorni) il sinistro è liquidabile solo se la perdita d’impiego avviene dopo 90 giorni dalla data di decorrenza dell’assicurazione e verrà
corrisposto l’indennizzo, commisurato ad una rata di finanziamento, trascorsi 30 giorni continuativi di Disoccupazione dal termine del
periodo di franchigia assoluta di 60 giorni.
AVVERTENZA III: è previsto un limite massimo di età assicurabile; più precisamente l’adesione non può essere sottoscritta da
persone di età pari o superiore ai 65 anni ed inferiore ai 18 anni, e comunque non può essere sottoscritta da persone che, in base alla
durata del finanziamento abbinabile al contratto assicurativo supererebbero in corso di contratto i 72 anni (per adesioni con Premio
unico anticipato) o i 75 anni (per adesioni con Premio frazionato in rate annuali). Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia, per la
Garanzia CPI all’Art. 3 – “Persone Assicurabili”.
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
AVVERTENZA I: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto
potrebbero comportare effetti sulla prestazione; si rinvia per le conseguenze all’Art. 9 – “Dichiarazioni relative alle circostanze del
rischio” delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
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AVVERTENZA II: Eventuali contratti emessi in assenza di finanziamento o abbinati ad un finanziamento non assicurabile debbono
intendersi nulli. La Società provvederà quindi al rimborso integrale del premio corrisposto.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Aderente-Assicurato ha l’obbligo di dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Per
aspetti di maggior dettaglio sulle conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione si rinvia agli Art. 10 – “Aggravamento del
Rischio” e 11 – “Diminuzione del Rischio” delle Norme che regolano l’assicurazione in generale. A titolo esemplificativo nell’ambito
delle coperture offerte dal contratto nella Sezione “GARANZIA INCENDIO FABBRICATO” una circostanza rilevante che determina la
modificazione del rischio è il cambio di destinazione d’uso del fabbricato indicato nel Modulo di Adesione. Per aspetti di maggior
dettaglio si rinvia all’Art. 1 – “Fabbricati assicurabili” ed alle “Tabelle dell’Elenco delle attività assicurabili e relativi codici di rischio” delle
Condizioni Particolari di Assicurazione.
6. Premi
Il premio poliennale, riferito ad ogni singola adesione, è calcolato per l’intera durata di polizza e deve essere interamente corrisposto
dall’Aderente-Assicurato. In base alla tipologia, alla durata ed all’importo del finanziamento, abbinato alla copertura assicurativa, viene
attribuito all’adesione una tra le due forme previste di pagamento del premio poliennale:
1) Pagamento anticipato in un’unica soluzione (valido per l’intera durata di polizza);
2) Pagamento frazionato in rate annuali (rate annuali costanti da corrispondere per l’intera durata di polizza).
La prima viene offerta in relazione ai prestiti personali fino a sette anni di durata e di importo non superiore ad € 30.000, la seconda
viene offerta in relazione ai mutui ipotecari ed ai prestiti personali diversi da quelli abbinabili alla forma a Premio unico anticipato e
d’importo fino ad € 200.000.
L’Aderente-Assicurato è tenuto a versare il Premio unico anticipato o la prima rata di Premio frazionato all’atto della sottoscrizione
dell’adesione tramite bonifico bancario, con accredito sul conto corrente dell’Intermediario, Global Assicurazioni S.p.A.
I costi a carico dell’Aderente-Assicurato sono, in aggiunta alle imposte di legge sui premi, i costi amministrativi, mediamente pari al
10% del premio imponibile nel caso di premio frazionato in rate annuali e del 15% nel caso di premio anticipato in unica soluzione,
nonché le provvigioni di intermediazione che, in base alle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio 2014, corrispondono in media
al 25,85% del premio imponibile ovvero all’importo medio di € 27,13.
AVVERTENZA I: Non sono previsti sconti di premio.
AVVERTENZA II: in caso di Estinzione Anticipata o Trasferimento del mutuo o del finanziamento al quale l’Adesione risulta abbinata,
l’impresa:
- in presenza di Pagamento anticipato in un’unica soluzione, consente l’interruzione del contratto restituendo all’Aderente-Assicurato la
parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa la Società, su richiesta dell’AderenteAssicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale, commisurando la Somma Assicurata all’originario Piano
di Ammortamento del corrispondente Finanziamento;
- in presenza di Pagamento frazionato in rate annuali consente di mantenere in vigore il contratto oppure consente l’interruzione del
contratto (la copertura cessa alla fine del periodo per il quale è stata pagata la rata) facendo interrompere all’Aderente-Assicurato i
pagamenti delle rate annuali programmate.
Si rinvia per gli aspetti di dettaglio all’Art. 3 – “Estinzione anticipata/Portabilità/Rinegoziazione” delle Norme che regolano
l’Assicurazione in generale.
7. Rivalse
AVVERTENZA: Il presente contratto non prevede garanzie con diritto di rivalsa ovvero il diritto che la Società ha di recuperare, nei
confronti del Contraente o dei titolari dell’interesse assicurato, le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza
dell’inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento
del danno.
8. Diritto di recesso
AVVERTENZA: L’Aderente-Assicurato può recedere dall’Assicurazione con preavviso di 30 giorni da comunicare alla Società
mediante lettera raccomandata dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifi uto dell’indennizzo. Si rinvia
all’Art. 12 “Recesso in caso di sinistro” per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell’art. 2952 Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze, mentre
gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si
fonda.
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10. Legge applicabile al contratto
Al contratto che sarà stipulato si applicherà la legge italiana.
11. Regime Fiscale
Imposte sui premi: I premi delle assicurazioni, al momento della stipulazione del presente contratto, sono soggetti alle seguenti aliquote
di imposta calcolate sul premio imponibile:
- Garanzia CPI (IPT, ITT, PI, RO): 2,50%
- Garanzia INCENDIO FABBRICATO: 22,25%
C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZA: il contratto prevede modalità e termini entro i quali denunciare i sinistri e sulle eventuali spese per la ricerca e la stima
del danno. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio legati alla denuncia del sinistro ed alle procedure liquidative ai seguenti Articoli delle
Condizioni Particolari di Polizza:
per la Garanzia CPI: Artt. 13 – “Criteri di indennizzabilità dell’Invalidità permanente”, 14 “Valutazione del danno – Ricorso all’arbitrato” e
17 – “Obblighi in caso di sinistro”;
per la Garanzia INCENDIO FABBRICATO: Artt. 4 – “Condizioni Speciali”, 9 – “Obblighi in caso di sinistro”, 11 – “Procedure per la
valutazione del danno” e 12 – “Mandato dei Periti”.
13. Reclami
Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto all’indirizzo dell’Impresa Global Assistance S.p.A., Piazza Diaz 6, 20123 Milano,
all’attenzione dell’ufficio Gestione Reclami (Numero di fax 02.43.33.50.20 – indirizzo di posta elettronica:
[email protected]).
Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet dell’Impresa www.globalassistance.it nella sezione
“Contatti”. Ai reclami verrà dato riscontro dall’impresa nel termine massimo di 45 giorni.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni
dal ricevimento dello stesso da parte dell’Impresa, potrà rivolgersi all’IVASS – Istituto per la vigilanza delle Assicurazioni - Servizio
Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n. 21, 00187 ROMA, utilizzando l’apposito Modello presente nel sito www.ivass.it alla
sezione “Per il Consumatore”, corredando l’esposto con i dati del reclamante, l’individuazione del soggetto di cui si lamenta l’operato e
il motivo della lamentela, copia della documentazione concernente il reclamo trattato dall’Impresa ed eventuale riscontro fornito dalla
stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Riguardo alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la
competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, (rintracciabile
accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net ) o all'IVASS (chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET) che provvede lei
stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
14. Arbitrato
Nel presente contratto è previsto l’utilizzo dell’arbitrato irrituale, con riferimento alla Garanzia CPI e alla Garanzia Incendio Fabbricato,
quale mezzo di risoluzione di eventuali controversie insorte tra le Parti.
Con riferimento alla Garanzia CPI la città, sede di svolgimento dell’arbitrato, sarà quella ove ha sede l’Istituto di medicina legale più
vicino al luogo di residenza o domicilio dell’Aderente-Assicurato.
AVVERTENZA: È tuttavia resa facoltà alle Parti di rivolgersi in ogni caso all’Autorità Giudiziaria, in particolare laddove si ravvisassero
i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
GLOSSARIO
Ai termini di seguito indicati vengono attribuiti i seguenti significati:
DEFINIZIONI COMUNI
Aderente-Assicurato: il contraente del Finanziamento che abbia aderito alla presente Polizza collettiva sottoscrivendo il relativo
Modulo di Adesione. Nel caso il contraente del finanziamento sia un’Impresa (o comunque una persona giuridica), la persona
assicurata, per la Garanzia CPI, è la persona fisica individuata nel collaboratore, socio o dipendente, di rilevante importanza per
l’Impresa, indicata sul Modulo di Adesione e che sottoscrive il medesimo unitamente all’Aderente.
Assicurazione: il contratto di Assicurazione.
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Banca: la Banca del Gruppo Bancario Credito Valtellinese che eroga il Finanziamento.
Beneficiario: l’Aderente-Assicurato o, per la Garanzia Incendio Fabbricato, il proprietario del Fabbricato assicurato (se diverso
dall’Aderente-Assicurato).
Capitale Residuo: il debito residuo in linea capitale a carico dell’Aderente-Assicurato, relativo al Finanziamento, e rilevabile dal Piano
di ammortamento finanziario al netto di eventuali rate insolute.
Contraente: la Banca, appartenente al Gruppo Bancario Credito Valtellinese, che eroga il finanziamento ed a cui è affidata la raccolta
delle adesioni alla Polizza collettiva.
Finanziamento: il contratto di mutuo o prestito personale che preveda da parte della Banca anticipo di denaro al cliente e, da parte del
cliente, un impegno alla restituzione di tale denaro in un certo periodo di tempo (piano di rientro programmato).
Modulo di Adesione: il documento sottoscritto dall’Aderente-Assicurato mediante il quale lo stesso aderisce all’Assicurazione.
Piano di Ammortamento: nella forma tariffaria con frazionamento rate annuali, per le Garanzia Invalidità Permanente Totale ed
Incendio Fabbricato, il piano di ammortamento teorico alla francese determinato con riferimento al capitale assicurato iniziale ed alla
durata dell’Assicurazione indicati nel Modulo di Adesione ad un tasso nominale fisso pari al 10%; nella forma tariffaria a premio unico
anticipato e in ogni caso per le coperture Perdita Impiego, Ricovero Ospedaliero e Inabilità Temporanea Totale, il piano di
ammortamento originario del Finanziamento cui si riferisce l’Assicurazione.
Polizza collettiva: il documento che regola l’assicurazione.
Premio: la somma dovuta alla Società in relazione all’assicurazione.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società: Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. di seguito “Global Assistance S.p.A” con sede in
Piazza Diaz, 6 – 20123 Milano.
DEFINIZIONI RELATIVE ALLA ASSICURAZIONE CPI
Disoccupazione: la posizione lavorativa in cui viene a trovarsi un Lavoratore Dipendente Privato, che:
a) abbia cessato la sua Normale Attività Lavorativa e non sia impegnato nello svolgimento di qualsiasi altra occupazione di durata
uguale o superiore alle 16 ore settimanali che generi un reddito o un guadagno;
b) sia iscritto negli elenchi anagrafici con status di disoccupato in Italia, o nelle liste di mobilità regionali.
Inabilità Temporanea Totale: la perdita temporanea ed in misura totale della capacità ad attendere alla propria Normale Attività
Lavorativa.
Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Invalidità Permanente: la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad attendere ad un qualsiasi lavoro
proficuo indipendentemente dalla Normale Attività Lavorativa svolta dall’Aderente-Assicurato.
Invalidità Permanente Totale: l'Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60%.
Istituto di Cura: qualunque struttura sanitaria regolarmente autorizzata all’erogazione dell’assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono
considerati Istituti di Cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, i gerontocomi e gli ospizi per anziani, nonché le
cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Lavoratore Autonomo: la persona fisica che eserciti un’attività lavorativa regolare che comporti denuncia di almeno uno dei redditi
definiti agli artt. 29, 49, 51 del D.P.R. 22 Dicembre 1986, n° 917 e successive modifiche, e/o di reddi ti derivanti dalla partecipazione in
società di persone e che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non percepisca un reddito da lavoro dipendente
(così come indicato nella definizione di Lavoratore Dipendente) o di pensione. Sono altresì considerati Lavoratori Autonomi i lavoratori
che percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto.
Lavoratore Dipendente: la persona fisica che abbia superato il periodo di prova e che risulti assunta da almeno dodici mesi e che sia
obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri in base ad un contratto di
lavoro dipendente che comporti un obbligo di prestazione non inferiore a sedici ore settimanali.
Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti i lavoratori inquadrati in base a contratti:
a) a tempo determinato;
b) di inserimento (ex contratto di formazione lavoro);
c) di apprendistato;
d) di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali);
e) di lavoro intermittente.
Non sono considerati Lavoratori Dipendenti i lavoratori il cui contratto sia stipulato all’estero se non regolato dalla legge italiana.
Lavoratore Dipendente Pubblico: la persona fisica che sia Lavoratore Dipendente presso la Pubblica Amministrazione. Per Pubblica
Amministrazione si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni genere e grado e le
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le
Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti autonomi Case Popolari, le Camere
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le
Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 30-07-1999 n°300. Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici i
dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L. 70/1975.
Lavoratore Dipendente Privato: la persona fisica che sia Lavoratore Dipendente e non rientri nella definizione di Lavoratore
Dipendente Pubblico.
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Malattia: l’alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Non Lavoratore: la persona fisica che non sia né Lavoratore Autonomo né Lavoratore Dipendente Privato o Pubblico, come
determinati dalle definizioni sopra indicate; sono altresì considerati Non Lavoratori i pensionati, le casalinghe, i lavoratori dipendenti
con contratti di lavoro a chiamata o con contratti di lavoro accessorio od occasionale nonché i lavoratori dipendenti il cui contratto sia
stipulato all’estero e non sia regolato dalla legge italiana.
Normale Attività Lavorativa: l’attività retribuita o comunque produttiva di reddito svolta dall’Aderente-Assicurato con carattere di
abitualità e prevalenza.
Perdita di Impiego: la perdita da parte della persona fisica dello stato di Lavoratore Dipendente Privato a seguito di “giustificato
motivo oggettivo”, indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’Aderente-Assicurato, che generi lo stato di
“Disoccupazione”.
Periodo di Carenza: il periodo di tempo immediatamente successivo alle ore 24 della data di decorrenza dell’Assicurazione durante il
quale la garanzia non è operante.
Periodo di Franchigia: il periodo di tempo durante il quale l’Aderente-Assicurato non ha diritto ad alcun “Indennizzo”.
Ricovero Ospedaliero: la degenza dell'Aderente-Assicurato in Istituto di Cura, ininterrotta e con pernottamento, resa necessaria a
seguito di Infortunio o Malattia per l’esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in strutture ambulatoriali.
DEFINIZIONI RELATIVE ALL’ASSICURAZIONE INCENDIO FABBRICATO
Copertura, solai, tetto:
Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
Solai:
il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato; escluse pavimentazioni
e soffittature.
Tetto:
il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative
strutture portanti (orditura, tiranti o catene).
Esplodenti: sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:
a) a contatto con l’aria o con l’acqua a condizioni normali danno luogo ad Esplosione;
b) per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi considerati dall’art. 83 del R.D. n. 635 del 06/05/1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata
velocità.
Fabbricato: l’intera costruzione edile relativa alla pratica di finanziamento compresi fissi ed infissi ed opere di fondazioni od interrate,
comprese dipendenze anche in corpo separato purché situate nell’area immediatamente circostante il corpo principale, recinzioni in
muratura, inclusi cancellate e cancelli, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti elettrici e fissi per illuminazione, apparecchiature di
segnalazione e comunicazione, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento dei locali, di condizionamento d’aria, ascensori,
montacarichi e scale mobili, il tutto se al servizio del fabbricato stesso in quanto indipendente dall’attività nello stesso esercitata,
affreschi e statue non aventi valore artistico, esclusi: parchi, alberi, attrezzature sportive e per giochi, strade private.
Qualora si assicuri una sola porzione di immobile in condominio, sono comprese le rispettive quote millesimali di proprietà comune.
Franchigia: è l’importo prestabilito, che in caso di danno, l’Aderente-Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene
dedotto dall’Indennizzo; pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’Indennizzo verrà determinato ai sensi del
relativo articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tenere conto della franchigia che verrà detratta successivamente
dall’importo così calcolato.
Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
Incombustibilità: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a mani festazioni di
fiamma né a reazione esotermica.
Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo o Indennità: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infiammabili: sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore ai 35° cen tesimali) non
classificabili “Esplodenti” che rispondano alle seguenti caratteristiche:
TIPO A:
- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto d’infiammabilità inferiore a 21°C;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua e l’aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali e a contatto con l’aria, spontaneamente s’infiammano;
TIPO B:
- liquidi e solidi con punto d’infiammabilità non inferiore a 21°C e inferiore a 55°C;
TIPO C:
- liquidi e solidi con punto d’infiammabilità non inferiore a 55°C e inferiore a 100°C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.
Il punto d’infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17.12.1977 – allegato V
Si conviene la seguente equivalenza: 10 Kg di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 Kg di infiammabili di tipo B o a 400 Kg di
infiammabili di tipo C.
Nota Informativa - “FIN + A Danni” Ed. 2/FD1
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Limite di indennizzo: l’importo massimo che la Società sarà tenuta ad indennizzare per ciascun periodo assicurativo, qualunque sia il
numero dei sinistri.
Merci Speciali: si determinano convenzionalmente “merci speciali” le seguenti:
D1 - polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, celluloide (grezza ed
oggetti di) - materie plastiche espanse od alveolari – imballaggi materia plastica espansa od alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella
confezione delle merci) – espansite e sughero grezzo;
D2 - se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, schiuma di lattice, gomma spugna o
microporosa – cotone idrofilo - ovatte - cotoni sodi;
D3 - se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci –
stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l’80% - ovatte sintetiche – piume o piumino.
Si conviene la seguente equivalenza: 100 Kg di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 kg di merci speciali di categoria D2 o
a 500 Kg di merci speciali di categoria D3.
Scoperto: la quota del danno liquidato a termini di Polizza, espressa in percentuale sull’ammontare del danno stesso, che rimane a
carico dell’Aderente-Assicurato; pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennizzo verrà determinato ai sensi
del relativo articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente
dall’importo così calcolato.
Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo e
del ”colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
***
GLOBAL ASSISTANCE SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente
Nota informativa.
_________________
Dott. Pietro Rinaldi
(Il legale Rappresentante)
Nota Informativa - “FIN + A Danni” Ed. 2/FD1
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Data ultimo aggiornamento 16/07/2014
INDICE
§ DEFINIZIONI ……………………………………………………………………………………………….………. pag. 02
______________________________________________________________________________________
§ NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE ………………………..………………..... pag. 02
______________________________________________________________________________________
§ CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE ………………………………………..………………...... pag. 04
- Garanzie CPI (CREDITOR PROTECTION INSURANCE) ..……………………………..……………….... pag. 04
- Garanzie INCENDIO FABBRICATO …………………………..……………………………..……………….... pag. 09
______________________________________________________________________________________
§ ELENCO ATTIVITA’ ASSICURABILI E RELATIVI CODICI DI RISCHIO ………………..……………….... pag. 15
______________________________________________________________________________________
Condizioni di Assicurazione - “FIN + A Danni” Ed. 2/FD1
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DEFINIZIONI
Le definizioni sono integralmente riportate nel Glossario di cui alla Nota Informativa consegnata al Contraente e
all’Aderente-Assicurato.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Premessa
La presente polizza collettiva è riservata ai clienti delle Banche del Gruppo Credito Valtellinese che, avendo ottenuto un
Finanziamento (mutuo o prestito personale), hanno la facoltà di aderire liberamente alla polizza collettiva corrispondendone il relativo
premio.
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione
Oggetto della Polizza collettiva è la copertura assicurativa di durata poliennale per le seguenti Garanzie:
- CPI (coperture “Invalidità permanente da infortunio o malattia” di grado pari o superiore al 60% dell’invalidità totale, “Inabilità
temporanea totale”, “Perdita di impiego”, “Ricovero ospedaliero”), proponibile sia in presenza di prestiti personali che di mutui;
- INCENDIO DEL FABBRICATO, proponibile esclusivamente in presenza di mutui ipotecari.
Le Garanzie CPI e INCENDIO DEL FABBRICATO sono opzionabili sia singolarmente che congiuntamente.
Sono previste due forme differenti di pagamento offerte, all’adesione, a seconda della tipologia del finanziamento erogato:
- PREMIO POLIENNALE “PAGATO ANTICIPATAMENTE IN UN’UNICA SOLUZIONE” (in breve “Premio Unico Anticipato”) in
relazione ai prestiti personali fino a sette anni di durata e di importo non superiore ad € 30.000,00;
- PREMIO POLIENNALE “FRAZIONATO IN RATE ANNUALI” (in breve “Premio rate annuali”) in relazione ai mutui ed ai prestiti
personali diversi da quelli proponibili con la forma di pagamento a Premio Unico Anticipato.
Le Garanzie sono prestate secondo quanto indicato nelle Condizioni particolari di Assicurazione che seguono.
Art. 2 – Decorrenza della garanzia e durata delle singole adesioni
Per i finanziamenti di nuova erogazione, l’assicurazione ha effetto dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, e comunque
non prima delle ore 24.00 del giorno di erogazione del Finanziamento se il premio risulti pagato entro il primo giorno lavorativo
successivo. Altrimenti decorre dalle ore 24 del giorno di effettivo pagamento.
Per i Finanziamenti già in corso l’assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno stesso dell’adesione se il premio risulti pagato
entro il primo giorno lavorativo successivo. Altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
La durata delle singole adesioni coincide sempre con la durata originaria del Finanziamento, anche in caso di successiva modifica
dello stesso.
Per i Finanziamenti abbinabili alla forma tariffaria con Premio rate annuali, quando la durata del Finanziamento non sia in anni interi,
la durata dell’adesione sarà pari alla durata del Finanziamento espressa in anni interi arrotondati per eccesso. In tal caso la copertura
si rinnova annualmente con addebito della rata annuale, salvo revoca da parte dell’Aderente-Assicurato della disposizione di
pagamento del premio, da esercitare per il tramite della Banca con comunicazione scritta almeno 30 giorni prima della scadenza
annua e salvo quanto disposto dal successivo Art. 3 – Estinzione anticipata – Portabilità – Rinegoziazione.
Relativamente ad ogni Adesione, l’assicurazione cesserà in ogni caso alla data di scadenza indicata sul Modulo di Adesione, senza
obbligo alcuno di comunicazione.
In nessun caso la Società sarà obbligata a corrispondere alcun Indennizzo per sinistri che si verifichino oltre la data di scadenza
indicata sul Modulo di Adesione.
Art. 3 - Estinzione Anticipata - Portabilità - Rinegoziazione
In caso di estinzione anticipata o di portabilità tramite surrogazione del Finanziamento (ai sensi dell’art. 8 della Legge n.40 del
02/04/2007), l’Aderente-Assicurato, previa compilazione di apposito modulo, avrà facoltà di:
- in caso di forma tariffaria con Premio rate annuali: mantenere in vigore il contratto o far cessare il contratto (dalla fine del periodo
per il quale è stata pagata la rata) interrompendone i pagamenti successivi, con preavviso di trenta giorni;
- in caso di forma tariffaria a Premio Unico Anticipato: mantenere in vigore il contratto o far cessare il contratto ottenendo il rimborso
del rateo di premio anticipato e non goduto al netto delle imposte (calcolato in base ai giorni di durata contrattuale pagati e non
goduti), comprensivo del corrispondente rateo delle commissioni di intermediazione.
In tal caso il Contraente fornisce all’Aderente Assicurato il conteggio dell’importo rimborsato.
Il rimborso del premio, effettuato materialmente dal Contraente o dall’intermediario Global Assicurazioni S.p.A., è a carico della
Società, cui compete anche l’onere dei relativi conteggi.
In caso di estinzione totale o parziale del Finanziamento se l’Aderente-Assicurato opta per mantenere in vigore il contratto la
Copertura assicurativa resterà comunque commisurata all’originario Piano di Ammortamento del Finanziamento.
In caso di rinegoziazione del Finanziamento o di variazione ad un “mutuo flessibile”, la copertura continua alle condizioni iniziali.
In caso di variazione della durata del Finanziamento, la durata massima della copertura, le prestazioni e i capitali assicurati
rimarranno quelli originariamente stabiliti.
Condizioni di Assicurazione - “FIN + A Danni” Ed. 2/FD1
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La copertura potrà essere integrata, al momento della rinegoziazione o alla scadenza originaria del Finanziamento, mediante un
nuovo contratto.
Nel caso in cui contraente del Finanziamento sia un’Impresa (o comunque una persona giuridica), al verificarsi della sua cessazione,
contestuale o successiva all’estinzione totale o alla rinegoziazione del Finanziamento, la copertura verrà annullata dalla data di
cessazione dell’Impresa. La Banca restituirà all’Impresa la parte di premio al netto delle imposte, calcolato in base ai giorni di durata
contrattuale pagati e non goduti, comprensivo del corrispondente rateo delle commissioni di intermediazione.
In caso di accollo del Contratto di Finanziamento (ai sensi dell’art. 1273 C.C.), la copertura assicurativa viene sempre annullata dalla
data di accollo del Contratto di Finanziamento.
Art. 4 – Pagamento dell’indennizzo
In caso di sinistro l’Indennizzo verrà corrisposto dalla Società all’Aderente Assicurato che potrà utilizzarlo per l’estinzione o per la
riduzione del debito residuo derivante dal Finanziamento erogato dalla Banca Contraente.
Spetta all’Aderente-Assicurato compiere gli atti necessari che consentano alla Società di poter procedere all’accertamento ed alla
liquidazione del sinistro.
Art. 5 – Altre assicurazioni
Resta convenuto che la validità delle garanzie prestate dalla Società all’Aderente-Assicurato non è infirmata dalla contemporanea
esistenza di altre assicurazioni contro gli stessi rischi, salvo quanto previsto per la Garanzia CPI all’Art. 9 – Limiti di indennizzo e
cumuli di indennità delle relative Condizioni particolari.
La Società dispensa il Contraente della Polizza collettiva e gli Aderenti-Assicurati dalle comunicazioni di cui all'art. 1910 del C.C.,
salvo quanto previsto all’Art. 14 – Assicurazione presso diversi assicuratori delle Condizioni particolari Incendio Fabbricato.
Art. 6 – Pagamento del premio
Il premio deve essere pagato alla Società tramite bonifico bancario, accreditando il relativo importo sul conto corrente
dell’Intermediario che ha in gestione il contratto. Al fine dell’attestazione dell’avvenuto pagamento del premio fa fede la
documentazione contabile del competente Istituto di credito.
Se l’Aderente-Assicurato non paga il premio o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 15°
giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze
ai sensi dell’art. 1901 c.c..
Qualora l’Aderente-Assicurato non corrisponda la rata di premio di rinnovo entro il 15° giorno dalla su a scadenza, la Società può, con
lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto.
Art. 7 – Imposte e tasse
Sono a carico degli Aderenti-Assicurati le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi
al premio, agli accessori, alla Polizza ed agli atti da essa dipendenti.
Art. 8 – Prova
È a carico di chi domanda l’Indennità provare che sussistano tutti gli elementi che valgano a costituire il suo diritto a termini di
Polizza.
Art. 9 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Aderente-Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del Rischio,
possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi
degli artt.1892, 1893 e 1894 C.C.
Art. 10 – Aggravamento del rischio
L’Aderente-Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società mediante lettera raccomandata di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 C.C.
Art. 11 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione
dell’Aderente-Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C.
Art. 12 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, l’Aderente-Assicurato può recedere
dall’Assicurazione con preavviso di 30 giorni da comunicare mediante lettera raccomandata. In presenza di recesso del contratto con
Forma tariffaria a Premio Unico Anticipato la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al
netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. In presenza di recesso con Forma tariffaria a Premio rate annuali, lo stesso
avrà efficacia con il primo rinnovo di rata successivo alla richiesta dell’Aderente Assicurato.
Art. 13 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Condizioni di Assicurazione - “FIN + A Danni” Ed. 2/FD1
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Art. 14 – Cessione dei diritti
L’Aderente-Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla presente
Polizza, salvo quanto previsto dal precedente Art. 3 – Estinzione anticipata – Portabilità – Rinegoziazione.
Art. 15 – Comunicazioni
Tutte le comunicazioni con riferimento alla presente Polizza, dovranno essere effettuate per iscritto.
Ogni eventuale variazione di indirizzo dell’Aderente-Assicurato deve essere comunicata alla Società per il tramite del Contraente
della Polizza e/o dell’Intermediario Global Assicurazioni S.p.A.. Eventuali comunicazioni da parte della Società all’AderenteAssicurato saranno indirizzate all’ultimo domicilio conosciuto dell’Aderente-Assicurato stesso.
Art. 16 – Foro competente
Per ogni controversia derivante dall’applicazione del presente contratto di assicurazione è competente il Foro dove ha sede,
residenza o domicilio l’Aderente-Assicurato.
Art. 17 – Riferimento alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
GARANZIA CPI
(Creditor Protection Insurance)
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
L’Assicurazione è operante per i seguenti eventi che colpiscano l’Aderente-Assicurato:
- Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia (IPT);
e, a seconda del suo status occupazionale al momento del sinistro:
- Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia (ITT): copertura operante soltanto qualora l’Aderente-Assicurato, al momento
del Sinistro, sia un Lavoratore Autonomo;
- Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia (RO): copertura operante soltanto qualora l’Aderente-Assicurato, al momento del
Sinistro, sia un Non Lavoratore o un Lavoratore Dipendente Pubblico;
- Perdita di Impiego (PI): copertura operante soltanto qualora l’Aderente-Assicurato, al momento del Sinistro, sia un Lavoratore
Dipendente Privato.
Art. 2 – Persone assicurate – Finanziamenti cointestati
L’Aderente-Assicurato è il contraente del Finanziamento cui è collegata l’Assicurazione.
Nel caso in cui tale Finanziamento sia intestato a più persone, si potrà scegliere tra le seguenti opzioni:
1) ogni cointestatario aderisce alla Polizza con un capitale iniziale assicurato corrispondente all’importo della propria quota di
finanziamento;
2) uno solo dei cointestatari aderisce alla Polizza con il capitale iniziale assicurato corrispondente all’importo totale del
finanziamento;
3) ogni cointestatario potrà scegliere di aderire alla Polizza con un capitale iniziale assicurato corrispondente all’importo totale del
finanziamento.
Ciascun cointestatario che aderisce alla Polizza collettiva dovrà sottoscrivere il proprio Modulo di Adesione.
Nel caso il contraente del Finanziamento sia una Impresa (o comunque una persona giuridica), la persona assicurata è la persona
fisica individuata nel collaboratore, socio o dipendente, di rilevante importanza per l’Impresa, indicata sul Modulo di Adesione.
Nel caso in cui la persona assicurata cessi i rapporti di collaborazione, dipendenza o associazione con l’Impresa, quest’ultima dovrà
dare tempestiva comunicazione alla Società per il tramite del Contraente e/o dell’Intermediario Global Assicurazioni S.p.A.
dell’avvenuta cessazione, indicando il nominativo di un altro collaboratore, dipendente o socio che diventerà la nuova persona
assicurata, previa verifica dei requisiti e sottoscrizione di un apposito Modulo.
Art. 3 - Persone assicurabili
Sono assicurabili le persone che rispondono a tutti i seguenti requisiti:
a) età compresa fra i 18 anni ed i 65 anni non compiuti alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione;
b) alla scadenza prevista dal contratto non abbiano già compiuto 72 anni di età per la tariffa a Premio Unico Anticipato o 75 anni di
età per la tariffa Premio rate annuali;
c) alla data di sottoscrizione non siano affetti da invalidità permanente di grado superiore al 50%, valutato con riferimento ad un
soggetto di integrità fisica e di salute normale, o non sia affetto da alcoolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza
acquisita (A.I.D.S.) o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati
paranoici. L'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni;
d) siano residenti in Italia.
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Art. 4 – Durata dell'assicurazione
Ad integrazione di quanto indicato all’Art. 2 – Decorrenza della garanzia e durata delle singole adesioni delle Norme che regolano
l’Assicurazione in Generale, per la forma tariffaria con Premio rate annuali la garanzia Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o
Malattia - Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia - Perdita di Impiego ha una validità massima di 10 (dieci) anni.
Fermo quanto previsto all’Art. 3 – Estinzione anticipata – Portabilità – Rinegoziazione delle Norme che regolano l’Assicurazione in
Generale, l’assicurazione cessa anticipatamente anche in caso di liquidazione di un Indennizzo per Invalidità Permanente Totale,
dalle ore 24 della data di liquidazione del sinistro.
Infine, qualora al termine di durata dell’Assicurazione perduri un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero o
Perdita di Impiego, nulla sarà più dovuto dalla Società all’Aderente Assicurato in base alla presente Polizza per il periodo successivo
al suddetto termine, così come nulla sarà dovuto in relazione al periodo di tempo inferiore a 30 giorni consecutivi che intercorre tra la
data dell’ultimo pagamento di un Indennizzo prima della scadenza indicata sul Modulo di Adesione e la data di scadenza stessa.
Art. 5 - Variazione della posizione lavorativa
La posizione lavorativa dell’Aderente-Assicurato potrà cambiare durante il periodo di validità dell’Assicurazione; in caso di Sinistro la
garanzia operante, in aggiunta alla Invalidità Permanente da Infortunio e Malattia, sarà quella corrispondente alla posizione lavorativa
dell’Aderente-Assicurato al momento del Sinistro medesimo.
Art. 6 - Esclusioni
- INFORTUNI
Sono esclusi dall’Assicurazione gli Infortuni causati:
a) da eventi accaduti anteriormente alla data di decorrenza dell’Assicurazione e loro seguiti e conseguenze;
b) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
c) dall'uso di aeromobili (considerati come tali anche deltaplani, ultraleggeri, parapendio e simili), salvo gli Infortuni subiti durante i
viaggi aerei che venissero effettuati dall’Aderente-Assicurato, in qualità di passeggero, su veicoli ed elicotteri in servizio pubblico di
linee aeree regolari e non regolari, di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di ditte e
privati per attività turistiche e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di Società di lavoro aereo esclusivamente durante il
trasporto pubblico di passeggeri. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri esercitati da Aeroclubs;
d) dalla pratica di sport aerei in genere, paracadutismo, pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, speleologia, salti dal
trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersioni non in apnea, alpinismo con scalate fino al 3°
grado effettuato isolatamente, alpinismo di grado superiore al 3° comunque effettuato, arrampicata lib era (free climbing), canoa
fluviale, hockey sul ghiaccio e dalla attività di trapezista e stuntman;
e) dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta;
f) da ubriachezza, da uso di allucinogeni, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci;
g) da proprie azioni delittuose o da partecipazione ad imprese temerarie;
h) da guerre, internazionali o civili, lotta armata e insurrezioni;
i) da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di
radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Sono altresì escluse dall'Assicurazione le conseguenze dell'Infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza
acquisita (A.I.D.S.).
Non sono considerati Infortunio:
j) le ernie;
k) gli avvelenamenti, salvo quanto previsto all’Art. 7 – Infortuni: rischi compresi e precisazioni e le infezioni che non abbiano per
causa diretta ed esclusiva una lesione rientrante nella definizione di Infortunio, le conseguenze di operazioni chirurgiche o di
trattamenti non resi necessari da Infortunio;
l) gli infarti da qualsiasi causa determinati;
m) quelli subiti durante il periodo d’arruolamento volontario, di richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.
- MALATTIA
Sono escluse dall’Assicurazione le Malattie:
a) preesistenti alla data di decorrenza dell’Assicurazione;
b) da intossicazioni causate da:
1) abuso di alcolici;
2) uso di allucinogeni;
3) uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti;
c) derivanti dalla sindrome di immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) o altre patologie ad essa collegate;
d) mentali, i disturbi psichici in genere e le nevrosi;
e) da trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche;
f) da guerre, internazionali o civili, lotta armata e insurrezioni;
g) da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di
radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine
acceleratrici, raggi X, ecc.).
Non sono considerati Malattia:
h) l’infertilità e la sterilità;
i) relativamente alle sole garanzie Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero, la gravidanza e le patologie connesse, il
parto e l’aborto volontario non terapeutico.
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- PERDITA DI IMPIEGO
La copertura Perdita Impiego non sarà operativa se:
a) la perdita di impiego occorre all’Aderente-Assicurato che non abbia prestato la propria attività lavorativa come lavoratore
dipendente in modo consecutivo con obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali per i 12 mesi precedenti la data in cui si
è verificato il sinistro. Eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a 2 settimane non interrompono il periodo di
continuità del rapporto di lavoro;
b) l’Aderente-Assicurato era già a conoscenza della prossima perdita di impiego al momento dell’adesione, o se comunque erano a
lui già note circostanze che oggettivamente lasciavano prevedere che tale evento si sarebbe verificato;
c) alla perdita impiego faccia immediatamente seguito il pensionamento o il pre-pensionamento;
d) il contratto di lavoro subordinato non è regolato dalla Legge italiana;
e) l’Aderente-Assicurato al momento della perdita impiego era in periodo di prova;
f) il licenziamento è dovuto a giusta causa;
g) la perdita di impiego è dovuta a dimissioni;
h) il licenziamento è dovuto a motivi disciplinari o professionali;
i) il licenziamento avviene tra congiunti, anche ascendenti e discendenti;
l) il licenziamento avviene a seguito del raggiungimento dell’età richiesta per il diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità;
m) la perdita di impiego è conseguenza della scadenza di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex
formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex interinali) e contratti di lavoro intermittente;
n) la risoluzione del rapporto di lavoro, anche consensuale, avviene a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai
quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza;
o) nell’arco del periodo di mobilità del lavoratore dipendente matura il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia;
p) l'Aderente-Assicurato percepisce il trattamento di Cassa Integrazione Ordinaria, Straordinaria ed Edilizia;
q) se l’Aderente-Assicurato non si è iscritto nella lista di collocamento, salvo che ciò sia in contrasto con i casi di messa in mobilità.
Art. 7 – Infortuni: rischi compresi e precisazioni
L’Assicurazione è estesa anche ai seguenti casi:
a) Infortuni derivanti dall'uso e/o dalla guida di automotoveicoli e di natanti da diporto sempreché l'Aderente-Assicurato, se alla guida,
sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
b) Infortuni sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, purché non determinati da abuso di alcolici, dall'uso di
allucinogeni o dall’uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti;
c) Infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
d) Infortuni conseguenti ad atti compiuti dall'Aderente-Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
e) Infortuni derivanti da tumulti popolari, da atti di terrorismo, da aggressioni o da atti violenti aventi movente politico, sociale o
sindacale, a condizione che l'Aderente-Assicurato non vi abbia partecipato in modo volontario;
f) Infortuni derivanti da stato di guerra, internazionale o civile, lotta armata e insurrezione per il periodo massimo di quattordici giorni
dall'inizio degli eventi sopra descritti, se ed in quanto l'Aderente-Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all'estero in un Paese
sino ad allora in pace. Detta Assicurazione é estesa, in conformità alle condizioni contrattuali, ai rischi di volo;
g) asfissia non di origine morbosa;
h) avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita ed involontaria, eccetto quelli derivanti da
abuso di alcolici o psicofarmaci e da uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o di allucinogeni;
i) avvelenamento del sangue e infezione – escluso il virus H.I.V. – sempre che il germe infettivo si sia introdotto nell’organismo
attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa;
j) lesioni causate da improvviso contatto con sostanze corrosive;
k) annegamento;
l) lesioni causate da infezioni acute obiettivamente accertate che derivino direttamente da morsi di animali o da punture di insetti, con
esclusione della malaria e di qualsiasi altra malattia;
m) folgorazione;
n) colpi di sole o di calore;
o) assideramento o congelamento;
p) lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti, delle ernie e delle rotture sottocutanee dei tendini.
Art. 8 - Capitale Assicurato Individuale
- Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia
Il capitale assicurato è decrescente nel tempo.
Il capitale assicurato iniziale corrisponde all’importo del Finanziamento, se erogato al momento dell’adesione, o del debito residuo, se
il Finanziamento è già in corso; in caso di Finanziamento cointestato il capitale assicurato iniziale può anche essere pari all’importo
corrispondente alla quota del Finanziamento del singolo cointestatario.
Per i Finanziamenti assicurati con la tariffa di Premio rate annuali il capitale assicurato, in ciascuna annualità assicurativa, è
rappresentato nel “Prospetto dello sviluppo del capitale decrescente” che costituisce allegato al Modulo di Adesione sottoscritto
dall’Aderente-Assicurato. Tale capitale è pari all’importo calcolato sulla base del Piano di ammortamento teorico alla francese
determinato con riferimento alla somma assicurata iniziale ed alla durata dell’Assicurazione ad un tasso nominale fisso pari al 10%.
Per i Finanziamenti assicurabili con la tariffa a Premio Unico Anticipato il capitale assicurato corrisponde al debito residuo effettivo
alla data del sinistro.
In caso di sinistro, l’intera somma sarà liquidata all’Aderente Assicurato.
Condizioni di Assicurazione - “FIN + A Danni” Ed. 2/FD1
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- Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia, Perdita di Impiego
Il capitale assicurato è calcolato sulla base della rata mensile del corrispondente Finanziamento, desumibile, quest’ultima, dal Piano
di ammortamento comunicato dal Contraente al momento del sinistro; in caso di rata con diversa periodicità, si calcola la rata mensile
equivalente. Qualora il capitale assicurato per la Garanzia CPI sia inferiore all’importo iniziale del finanziamento erogato, l’indennizzo
sarà ridotto nella medesima proporzione del rapporto esistente tra capitale assicurato e importo del finanziamento.
In caso di sinistro, l’indennizzo sarà liquidato all’Aderente Assicurato.
Art. 9 – Limiti di indennizzo e Cumuli di indennità
Per ciascun Sinistro l’Indennizzo, non potrà superare l’importo di:
- Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia: € 200.000,00, anche nel caso l’Aderente-Assicurato stesso sia intestatario di
più polizze FIN + A Danni;
- Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia – Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia - Perdita di Impiego: € 2.000,00
mensili; in nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere più di 12 (dodici) Indennizzi mensili per Sinistro e più di 36 (trentasei)
Indennizzi mensili complessivamente per l’intera durata dell’Assicurazione.
In ogni caso la prestazione sarà corrisposta al netto di eventuali altri Indennizzi già pagati per lo stesso sinistro per effetto di altre
garanzie della presente Polizza.
Art. 10 - Rischio volo
L’assicurazione è estesa agli infortuni subiti dall’Aderente-Assicurato durante i viaggi aerei effettuati, come passeggero su velivoli ed
elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico regolare,
salvo quelli effettuati su mongolfiere e dirigibili, e i voli su aeromobili militari in regolare traffico civile, nonché i voli di trasferimento su
velivoli di ditte o privati condotti da piloti professionisti escluse, per quest’ultimi, le trasvolate oceaniche.
La somma delle garanzie di cui alla presente Polizza Collettiva ed eventuali altre assicurazioni stipulate dall’Aderente-Assicurato o da
altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare i seguenti importi:
€ 1.050.000,00 per il caso Invalidità Permanente per persona ed € 2.600.000,00 per il caso di Invalidità Permanente
complessivamente per aeromobile.
Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l’Aderente-Assicurato sale a bordo dell’aeromobile
e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.
Qualora in un singolo evento siano coinvolti più Aderenti-Assicurati e la somma dei singoli Indennizzi ecceda il capitale per evento (€
2.600.000,00), la Società ridurrà gli indennizzi spettanti a ciascun Aderente-Assicurato proporzionalmente ai capitali individualmente
assicurati, salvo il diritto dell’Aderente-Assicurato al rimborso dei premi netti nella stessa proporzione.
Art. 11 – Limitazione delle garanzie per sinistri catastrofali
Nel caso di infortunio che colpisse contemporaneamente più persone assicurate, in conseguenza di un unico evento catastrofale,
l’esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l’importo di € 2.600.000,00. La Società ridurrà
gli indennizzi spettanti a ciascun Aderente-Assicurato proporzionalmente ai capitali individualmente assicurati, salvo il diritto dell’
Aderente-Assicurato al rimborso dei premi netti nella stessa proporzione.
Art. 12 – Periodo di franchigia e periodo di carenza
- Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia: non è previsto alcun Periodo di Carenza per i sinistri causati da Infortunio. Per
i sinistri causati da Malattia è previsto un periodo di carenza di 30 (trenta) giorni.
- Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia: Periodo di Franchigia 60 (sessanta) giorni. Tale Periodo di Franchigia non sarà
operante qualora la causa del Sinistro sia la stessa di un precedente Sinistro di Inabilità Temporanea Totale già indennizzato.
Per i Sinistri conseguenti a Malattia viene previsto un Periodo di Carenza di 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza
dell’Assicurazione ovvero qualora l’Inabilità Temporanea Totale insorga entro sessanta giorni da tale data non verrà corrisposto alcun
Indennizzo.
- Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia: Periodo di Franchigia 7 (sette) giorni.
Per i Sinistri conseguenti a Malattia viene previsto un Periodo di Carenza di 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza
dell’Assicurazione ovvero qualora il Ricovero Ospedaliero avvenga entro sessanta giorni da tale data non verrà corrisposto alcun
Indennizzo.
- Perdita di Impiego: Periodo di Franchigia 60 (sessanta) giorni.
Viene previsto un Periodo di Carenza di 90 (novanta) giorni dalla data di decorrenza dell’Assicurazione ovvero qualora la Perdita di
Impiego avvenga entro novanta giorni da tale data non verrà corrisposto alcun Indennizzo.
Nel caso in cui durante il periodo di validità dell’Assicurazione l’Aderente-Assicurato Lavoratore Autonomo, Lavoratore Dipendente
Pubblico o Non Lavoratore diventi Lavoratore Dipendente Privato, la garanzia Perdita di Impiego sarà operante con un Periodo di
Carenza di 90 (novanta) giorni dalla data di variazione della posizione lavorativa ed a patto che l’Aderente-Assicurato abbia superato
il periodo di prova.
Dopo la cessazione di un Indennizzo per Perdita di Impiego o dopo la denuncia di un sinistro durante l’iniziale periodo di carenza,
nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri costituiti da Perdita di Impiego se, tra la data del successivo sinistro e la
cessazione dello stato di disoccupazione di cui al sinistro precedente, non è trascorso un periodo di riqualificazione pari a 90
(novanta) giorni consecutivi nel corso dei quali l’Aderente-Assicurato sia tornato ad essere Lavoratore Dipendente privato ed abbia
superato il relativo periodo di prova.
Condizioni di Assicurazione - “FIN + A Danni” Ed. 2/FD1
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Art. 13 – Criteri di indennizzabilità dell’invalidità permanente
a) da Infortunio
Il grado di Invalidità Permanente viene accertato facendo riferimento ai valori elencati nella “Tabella INAIL Percentuali Invalidità
Permanente” (D.P.R. 30-06-1965 n°1124 e successive mo difiche).
Ai fini del calcolo del grado di Invalidità Permanente si terrà conto soltanto delle conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio. Se
al momento dell’Infortunio l’Aderente-Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si
sarebbero comunque verificate qualora l’Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali previste dalla “Tabella INAIL
Percentuali Invalidità Permanente” sono diminuite tenendo conto della invalidità preesistente.
L’Indennità per l’Invalidità Permanente è dovuta se l’Invalidità stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza
dell’Assicurazione – entro due anni dal giorno dell’Infortunio.
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado d’Invalidità Permanente tenendo
conto dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato
sinistro e viceversa.
La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso;
se la lesione comporta una minorazione anziché la perdita totale, le percentuali, previste dalla “Tabella INAIL Percentuali Invalidità
Permanente” contrattualmente operante, vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.
In caso l’Infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla
valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell’arto stesso.
La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma
delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.
Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella “Tabella INAIL Percentuali Invalidità Permanente”, il grado di Invalidità
Permanente è stabilito in riferimento ai valori della “Tabella” stessa ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva
diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Aderente-Assicurato.
b) da Malattia
La Società corrisponde l'Indennità per le conseguenze dirette causate dalla singola Malattia denunciata.
Qualora la Malattia colpisca un soggetto già affetto da altre patologie sarà comunque ritenuto non indennizzabile il maggior
pregiudizio derivante da condizioni menomative coesistenti.
Nel corso dell'Assicurazione le Invalidità Permanenti da Malattia già accertate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione,
sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove Malattie.
Nel caso quindi la Malattia colpisca un soggetto la cui Invalidità Permanente sia stata accertata per una precedente Malattia, la
valutazione dell’ulteriore Invalidità andrà effettuata in modo autonomo, senza tenere conto del maggior pregiudizio arrecato dalla
preesistente condizione menomativa.
La percentuale di Invalidità Permanente verrà accertata in un periodo compreso fra sei e diciotto mesi dalla data di denuncia della
Malattia.
In ogni caso la valutazione verrà effettuata tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla
professione dell’Aderente-Assicurato.
Art. 14 – Valutazione del danno – Ricorso all’arbitrato
La valutazione del danno è concordata direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con l’Aderente-Assicurato o
persona da lui designata.
In caso di disaccordo sulla natura dell’Infortunio o della Malattia che abbiano determinato l’Invalidità Permanente Totale o l'Inabilità
Temporanea Totale oppure in merito al grado di Invalidità Permanente, ciascuna delle parti può proporre che la questione venga
risolta da uno o più arbitri da nominare con apposito atto.
In caso di ricorso alla perizia collegiale, ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera l’arbitro da essa designato,
contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo arbitro.
Resta sin d’ora inteso che la città, sede di svolgimento dell’arbitrato, sarà quella ove ha sede l’Istituto di medicina legale più vicino al
luogo di residenza o domicilio dell’Aderente-Assicurato.
Art. 15 - Indennizzo
- Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia
L’Indennizzo è pari alla somma assicurata al momento del Sinistro, come stabilita al precedente Art. 8 – Capitale assicurato
individuale.
Per momento del Sinistro si intende la data di accadimento dell’Infortunio oppure, in caso di Malattia, la data della richiesta di
certificazione medica attestante l’Invalidità Permanente Totale presentata agli Enti competenti.
Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale nel periodo intercorrente tra la data del momento del
Sinistro e la data della liquidazione dell’Indennizzo dovuto per l’Invalidità Permanente Totale saranno detratti dall’ammontare totale
dell’Indennizzo stesso.
- Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia
Trascorsi 30 giorni continuativi di Inabilità Temporanea Totale dal termine del periodo di franchigia, la Società corrisponderà
un'indennità mensile pari a quanto previsto dal precedente Art. 8 – Capitale assicurato individuale. Gli indennizzi successivi saranno
liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale. La prestazione è limitata ad un massimo di
Condizioni di Assicurazione - “FIN + A Danni” Ed. 2/FD1
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12 indennità mensili per ogni sinistro. In caso di più sinistri, la Società non corrisponderà comunque più di 36 indennità mensili per il
periodo di durata della copertura.
Dopo la cessazione di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale o dopo la denuncia di un sinistro durante l’iniziale periodo di
carenza, deve trascorrere un periodo consecutivo ed ininterrotto di 90 (novanta) giorni, durante il quale l’Aderente-Assicurato abbia
ripreso la propria normale attività lavorativa, prima che l’Aderente-Assicurato possa richiedere un ulteriore indennizzo per Inabilità
Temporanea Totale.
- Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia
Per ogni sinistro, il primo indennizzo, pari a quanto previsto dal precedente Art. 8 – Capitale assicurato individuale, sarà liquidato solo
se siano trascorsi 30 giorni consecutivi dal termine del periodo di franchigia assoluta pari a 7 giorni. Gli indennizzi successivi saranno
liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero. La prestazione è limitata ad un massimo di 12
indennità mensili per ogni sinistro. In caso di più sinistri, l’assicuratore non corrisponderà comunque più di 36 indennità mensili per il
periodo di durata della copertura.
- Perdita di Impiego
Trascorsi 30 giorni continuativi di Disoccupazione dal termine del periodo di franchigia, la Società corrisponderà un'indennità mensile
pari a quanto previsto dal precedente Art. 8 – Capitale assicurato individuale.
Gli indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione. La prestazione è
limitata ad un massimo di 12 indennità mensili per ogni sinistro. In caso di più sinistri, la Società non corrisponderà comunque più di
36 indennità mensili per il periodo di durata della copertura.
Dopo la cessazione di un Indennizzo per Perdita di Impiego o dopo la denuncia di un sinistro durante l’iniziale periodo di carenza,
nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri costituiti da Perdita di Impiego se, tra la data del successivo sinistro e la
cessazione dello stato di disoccupazione di cui al sinistro precedente, non è trascorso un periodo di riqualificazione pari a 90
(novanta) giorni consecutivi nel corso dei quali l’Aderente-Assicurato sia tornato ad essere Lavoratore Dipendente privato ed abbia
superato il relativo periodo di prova.
Art. 16 – Estensione territoriale
Le garanzie Invalidità Permanente Totale, Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero valgono per i Sinistri verificatisi in
qualsiasi parte del mondo purché la relativa documentazione sanitaria sia certificata da un medico italiano. La garanzia Perdita
Impiego vale per contratti ovunque stipulati, purché il rapporto di lavoro sia regolato dalla Legge italiana.
Art. 17 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di Sinistro, l’Aderente-Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o all’intermediario Global Assicurazioni S.p.A., anche
per il tramite della Banca Contraente, mediante lettera raccomandata nel più breve tempo possibile dalla data di accadimento del
Sinistro stesso.
L’inadempimento all’obbligo di avviso, come previsto e disciplinato dall’art.1913 C.C., determina le conseguenze previste
dall’art.1915 C.C. e cioè la perdita del diritto all’Indennizzo in caso di omissione dolosa dell’obbligo di avviso, o la riduzione
dell’Indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tale obbligo.
L’Aderente-Assicurato o i suoi aventi causa si impegnano a collaborare per consentire alla Società di svolgere, anche tramite
persone di fiducia della Società stessa, le indagini e gli accertamenti necessari nonché, ove richiesti, si impegnano ad autorizzare il
medico curante o il datore di lavoro dell’Aderente-Assicurato a fornire tutte le informazioni indispensabili per l’erogazione delle
prestazioni previste dall’Assicurazione.
In caso di Sinistro occorso fuori dai confini dell'Italia, il modulo di denuncia di Sinistro dovrà comunque essere redatto da un medico
italiano che certificherà la documentazione sanitaria allegata. Dovranno inoltre essere indicati i riferimenti del medico e/o dell'Istituto
di Cura presso cui l'Aderente-Assicurato ha ricevuto le cure all'estero.
Resta in ogni caso convenuto che l’Aderente-Assicurato deve sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti dalla
Società e fornire alla stessa ogni informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell’Aderente-Assicurato, salvo che siano espressamente
comprese nell’Assicurazione.
GARANZIA INCENDIO FABBRICATO
Art. 1 – Fabbricati assicurabili
Con la presente Polizza collettiva possono essere assicurati i fabbricati che costituiscono garanzia ipotecaria relativa a mutui
ipotecari erogati dal Contraente e sottoscritti da clienti del Contraente medesimo che aderiscono liberamente alla Polizza collettiva. I
fabbricati possono essere anche di proprietà di terzi (garante del Finanziamento) ed in tal caso l’assicurazione si intende prestata in
nome altrui.
I fabbricati assicurati devono essere ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato del Vaticano e della Repubblica di San
Marino, ove siano esercitate attività che prevedano altezza d’impilamento delle merci, con o senza scaffalature, inferiori ai 10 metri e
destinati a:
- SEZIONE I: per almeno 3/4 della superficie totale ad abitazioni civili e/o uffici e/o studi professionali, alberghi, compresi fabbricati
destinati a caserme, scuole, ospedali e consimili civili destinazioni d’uso, aventi strutture portanti verticali, pareti esterne e manto di
copertura del tetto in materiali incombustibili, solai, armatura del tetto e rivestimenti interni anche in materiali combustibili.
Condizioni di Assicurazione - “FIN + A Danni” Ed. 2/FD1
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Esclusivamente per i fabbricati destinati a civile abitazione ubicati in località montane, escluse abitazioni coesistenti in fabbricati che
non siano per almeno 3/4 di pari destinazione, sono tuttavia tollerate l'esistenza di manto di copertura in scandole e/o l'esistenza di
rivestimento delle pareti esterne in legno purché aderente alle strutture in muratura costituenti il fabbricato stesso nonché l’esistenza
di balconi in legno.
- SEZIONE II: negozi, attività commerciali, depositi, esclusi quelli indicati alla successiva Sezione IV, nonché eventuali uffici nonché
studi professionali, dipendenti e coesistenti con gli stessi, aventi caratteristiche costruttive per almeno 9/10 incombustibili;
- SEZIONE III: attività produttive e/o di lavorazione, esclusi quelli indicati alla successiva Sezione IV, nonché eventuali uffici e/o studi
professionali, dipendenti e coesistenti con gli stessi, aventi caratteristiche costruttive per almeno 9/10 incombustibili;
- SEZIONE IV: attività commerciali, depositi, attività produttive e/o di lavorazione di materie plastiche non espanse e/o alveolari, di
prodotti chimici senza impiego d’infiammabili, di legno e di mobili senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di
macchine mordenti collegate almeno per i 9/10 ad impianto centralizzato d’aspirazione, nonché eventuali uffici e/o studi professionali,
dipendenti e coesistenti con gli stessi, aventi caratteristiche costruttive per almeno 9/10 incombustibili.
Nei fabbricati di cui alle sezioni III e IV, ed al solo scopo dello svolgimento dell’attività che vi svolge, vi possono essere i seguenti
massimi quantitativi di Merci speciali categoria D1 (o l’equivalente quantità delle categorie D2 o D3) fino ad un massimo di Kg. 100
(cento).
Non si tiene conto delle merci speciali esistenti nella parte di fabbricato non occupata dall’Aderente-Assicurato (e/o dal proprietario
del Fabbricato se diverso dall’Aderente-Assicurato).
Sono comunque non assicurabili i fabbricati ove siano esercitate in genere le seguenti attività inerenti a:
- Camping;
- Cartiere, carta straccia, stracci;
- Cererie;
- Fiammiferi;
- Filature e relative operazioni di preparazione di fibre naturali e/o artificiali;
- Gomma spugna e microporosa, schiume di lattice;
- Grandi magazzini, centri commerciali ed empori non protetti da impianto automatico d’estinzione incendio (sprinkler);
- Infiammabili, carburanti, combustibili ed esplosivi siano essi liquidi, solidi o gassosi;
- Mangimi e prodotti vegetali disidratati in genere;
- Materia plastica e/o gomma espansa o alveolare, poliuretani espansi;
- Molini di cereali in genere, di legumi, di foraggio, di crusca;
- Natanti con scafo in legno e/o materie plastiche;
- Oggetti in materiale vegetale secco, fiori secchi;
- Ovatte, imbottiture;
- Pneumatici;
- Prodotti chimici con impiego di infiammabili;
- Sale da ballo, discoteche, casinò;
- Sale da gioco;
- Scope, spazzole e pennelli;
- Sellerie e tappezzerie per veicoli e natanti in genere;
- Serre;
- Sughero, zolfo;
- Teatri;
- Tessuti non tessuti, feltri;
- Trattamento, recupero e riciclo di rifiuti;
- Vernici, smalti e lacche;
e comunque tutti i fabbricati che non dovessero rientrare nelle caratteristiche descritte nelle Sezioni di cui sopra.
Non sono inoltre assicurabili i fabbricati in costruzione, indipendentemente dalla destinazione d’uso e dallo stato di avanzamento dei
lavori.
Resta convenuto tra le parti che la presente Polizza collettiva è applicabile relativamente a fabbricati o porzioni di fabbricati aventi
valore di ricostruzione a nuovo non superiore a € 1.000.000,00.
Nel caso di Finanziamenti concessi a persone fisiche in funzione di lavori di ristrutturazione della propria abitazione, qualora
l’immobile assicurato, fosse quello oggetto della ristrutturazione, si conviene tra le parti di considerare condizione essenziale ai fini
dell’operatività della copertura assicurativa che detto fabbricato debba essere in buone condizioni di statica e manutenzione, che i
lavori di ristrutturazione siano relativi a pavimenti, rivestimenti o ammodernamenti degli impianti al servizio del fabbricato stesso e
che non prevedano interventi strutturali, anche solo parziali, riguardanti fondamenta, strutture portanti, solai e copertura del tetto.
Art. 2 – Finanziamenti cointestati
Nel caso in cui il finanziamento coperto dall’assicurazione sia intestato a più persone, si potrà scegliere tra le seguenti opzioni:
1. ogni cointestatario aderisce alla Polizza con una somma iniziale assicurata pari alla propria quota di finanziamento;
2. uno solo dei cointestatari aderisce alla Polizza con una somma iniziale assicurata pari all’importo totale del finanziamento.
Ciascun cointestatario dovrà sottoscrivere il proprio Modulo di Adesione.
Art. 3 – Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga durante il periodo di efficacia della Polizza nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, a risarcire i
danni materiali e diretti arrecati ai fabbricati assicurati, derivanti da:
• incendio;
Condizioni di Assicurazione - “FIN + A Danni” Ed. 2/FD1
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• fulmine;
• esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
• caduta aeromobili, loro parti o cose dagli stessi trasportate, esclusi ordigni esplosivi;
• fumi, gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale
funzionamento di apparecchiature elettriche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi,
purché conseguenti agli eventi garantiti in Polizza che abbiano colpito i fabbricati assicurati oppure enti posti nell’ambito di 20 m. da
essi;
• i guasti causati ai fabbricati assicurati per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l’evento dannoso nonché quelli
allo stesso scopo provocati dall’Aderente-Assicurato (e/o dal proprietario del Fabbricato se diverso dall’Aderente-Assicurato) e/o da
terzi purché non arrecati inconsideratamente;
• le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residuati del sinistro sino alla concorrenza del
10% dell’indennizzo pagabile a termini di Polizza, fermo quanto previsto dal successivo Art. 16 – Pagamento dell’indennizzo;
nonché dei danni materiali e diretti arrecati ai fabbricati assicurati da:
a) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte
dei fabbricati medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
b) onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere, in moto a velocità supersonica;
c) urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti né al servizio dell’Aderente-Assicurato (e/o del proprietario del
Fabbricato se diverso dall’Aderente-Assicurato), con avvertenza che gli eventuali danni da incendio non sono oggetto della presente
estensione di garanzia;
Ad integrazione di quanto sopra l’assicurazione s’intende estesa anche alle seguenti garanzie:
EVENTI ATMOSFERICI
La Società risponde dei danni:
1. materiali e diretti causati ai fabbricati assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, tromba
d’aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non;
2. di bagnamento che si verificassero all’interno dei fabbricati, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine
attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da:
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti dei sistemi di scarico;
- gelo, neve;
- cedimento o franamento del terreno;
ancorché verificatosi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto
2;
b) subiti da:
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di
ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a € 500,00 per gli immobili
della Sezione I e di un importo di € 1.000,00 per gli immobili delle Sezioni II, III e IV come descritti nel precedente Art. 1 – Fabbricati
assicurabili;
- per gli immobili delle Sezioni II, III e IV il limite massimo di indennizzo per periodo di assicurazione è pari all’ 80% del valore
assicurato.
EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI DOLOSI
La Società risponde:
1. dei danni materiali e diretti causati ai fabbricati assicurati da incendio, esplosione e scoppio, caduta aeromobili, loro parti e cose da
essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi compresi quelli di
terrorismo o di sabotaggio organizzato;
2 degli altri danni materiali e diretti causati ai fabbricati assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti e non
dell’Aderente-Assicurato o del proprietario del Fabbricato se diverso dall’Aderente-Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari,
scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e
sabotaggio.
La Società non risponde dei danni:
a) di inondazione o frana;
b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del
fluido frigorigeno;
Condizioni di Assicurazione - “FIN + A Danni” Ed. 2/FD1
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e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di
prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od
in occasione di serrata.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di
occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con l’avvertenza che qualora l’occupazione medesima si
protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui alla presente condizione particolare.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a € 500,00 per gli immobili
della Sezione I e di un importo di € 1.000,00 per gli immobili delle Sezioni II, III e IV come descritti nel precedente Art. 1 – Fabbricati
assicurabili;
- per gli immobili delle Sezioni II, III e IV il limite massimo di indennizzo per periodo di assicurazione è pari all’ 80% del valore
assicurato.
Art. 4 – Condizioni speciali (sempre operanti)
a) oneri di ricostruzione ad enti e/o autorità pubbliche
Si dà atto che nella somma assicurata per la voce “Fabbricati” sono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque
gravare sull’ Aderente-Assicurato (o sul proprietario del Fabbricato, se diverso dall’Aderente-Assicurato) e/o che lo stesso dovesse
pagare a qualsiasi Ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge al
momento della ricostruzione.
b) buona fede
Le incomplete od inesatte dichiarazioni all’atto dell’adesione o l’omessa comunicazione di una circostanza eventualmente aggravante
il rischio durante il corso del contratto, non pregiudicano il diritto al risarcimento sempreché tali omissioni od incomplete ed inesatte
dichiarazioni siano frutto di buonafede.
L’Aderente-Assicurato dovrà però corrispondere alla Società il maggior premio, proporzionale al maggior rischio che ne è derivato,
con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata, fermo comunque quanto disposto dagli Artt. 9 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e 10 – Aggravamento del rischio delle Condizioni Generali.
c) colpa grave dell’Aderente-Assicurato (e/o del proprietario del fabbricato se diverso dall’Aderente-Assicurato)
A parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione, La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi previsti in Polizza
determinati da colpa grave dell’Aderente-Assicurato (e/o del proprietario del Fabbricato se diverso dall’Aderente-Assicurato), delle
persone di cui devono rispondere a norma di legge nonché, se ed in quanto debbano risponderne, del coniuge, degli ascendenti, dei
discendenti e dei collaterali con loro conviventi se persona fisica, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata se
persona giuridica.
d) onorari periti
La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di Polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l’AderenteAssicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed
onorari a carico dell’Aderente-Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 5% dell’indennizzo, con il massimo di € 5.000,00.
Art. 5 – Primo rischio assoluto
L’Assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art.
1907 del C.C..
Art. 6 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari,
scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, salvo quanto previsto dall’Art. 3 al
punto “Eventi sociopolitici e Atti dolosi”;
b) causati da esplosione o emanazioni di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure causati
da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) causati con dolo o colpa grave dall’Aderente-Assicurato (e/o dal proprietario del Fabbricato se diverso dall’Aderente-Assicurato),
dai rappresentanti legali o dai Soci a responsabilità illimitata;
d) causati con dolo o colpa grave dall’Aderente-Assicurato (e/o dal proprietario del Fabbricato se diverso dall’Aderente-Assicurato),
dalle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge nonché, se ed in quanto egli debba risponderne, dal coniuge, dagli
ascendenti, dai discendenti e dai collaterali dell’Aderente-Assicurato stesso (e/o del proprietario del Fabbricato se diverso
dall’Aderente-Assicurato) con lui conviventi se lo stesso è una persona fisica, dai rappresentanti legali o dai soci a responsabilità
illimitata se l’Aderente-Assicurato (e/o il proprietario del Fabbricato, se diverso dall’Aderente-Assicurato) è una persona giuridica;
e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni;
f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’Assicurazione;
g) alla macchina o all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione, o difetti di
materiale;
h) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata
l’assicurazione;
i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido
frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
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l) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione
di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità del fabbricato assicurato.
Art. 7 - Determinazione della somma assicurata
La somma assicurata è decrescente nel tempo.
La somma assicurata iniziale corrisponde all’importo del mutuo ipotecario, se erogato al momento dell’adesione, o del debito residuo,
se il mutuo ipotecario è già in corso; in caso di mutuo cointestato la somma assicurata iniziale può anche essere pari alla quota del
Finanziamento del singolo cointestatario.
La somma assicurata in ciascuna annualità assicurativa, successiva alla prima, è indicata nel “Prospetto dello sviluppo del capitale
decrescente” che costituisce allegato al Modulo di Adesione e sottoscritto dall’Aderente-Assicurato. Tale somma è pari all’importo
calcolato sulla base del Piano di ammortamento teorico alla francese determinato con riferimento alla somma assicurata ed alla
durata dell’Assicurazione ad un tasso nominale fisso pari al 10%.
La somma assicurata non potrà essere comunque superiore al valore di ricostruzione a nuovo, stimato come disposto dal successivo
Art. 13 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.
In caso di sinistro l’indennizzo sarà liquidato al Beneficiario (l’Aderente Assicurato ovvero il proprietario del fabbricato assicurato, se
diverso dall’Aderente-Assicurato).
Art. 8 - Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate, il Contraente e l’Aderente-Assicurato (e/o il proprietario del
Fabbricato se diverso dall’Aderente-Assicurato) hanno l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 9 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Aderente-Assicurato (e/o il proprietario del Fabbricato, se diverso dall’Aderente-Assicurato) deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto
dalla legge ai sensi dell’art. 1914 C.C.;
b) darne avviso scritto alla Società o all’Intermediario Global Assicurazioni S.p.A., anche per il tramite del Contraente, mediante
lettera raccomandata, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 C.C., specificando in ogni caso le
generalità del proprietario del Fabbricato assicurato.
c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il
momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve
essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità delle cose distrutte o danneggiate, con
indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti fatture o qualsiasi documento che possa
essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915
C.C.
Art. 10 - Esagerazione dolosa del danno
L’Aderente-Assicurato (e/o il proprietario del Fabbricato se diverso dall’Aderente-Assicurato) che esagera dolosamente l’ammontare
del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a
giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro, o facilita il
progresso di questo, perde il diritto all’indennità.
Art. 11 - Procedure per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato tra le Parti (ovvero tra la Società e l’Aderente-Assicurato o proprietario effettivo del Fabbricato
assicurato, se non coincidente con l’Aderente-Assicurato) direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati
uno dalla Società ed uno dall’Aderente-Assicurato (o proprietario effettivo del Fabbricato assicurato, se non coincidente con
l’Aderente-Assicurato), con apposito atto unico.
I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro.
Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza
però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche
su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà e l’Aderente-Assicurato (o il
proprietario effettivo del Fabbricato assicurato, se non coincidente con l’Aderente-Assicurato) conferisce alla Società la facoltà di
liquidare detta spesa trattenendo la sua quota dall’Indennizzo eventualmente dovuto.
Art. 12 - Mandato dei Periti
I periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro
esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
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3) verificare se l’Aderente-Assicurato (e/o il proprietario del Fabbricato se diverso dall’Aderente-Assicurato) ha adempiuto agli
obblighi di cui al precedente Art. 9 – Obblighi in caso di sinistro;
4) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate determinando il valore che le cose medesime avevano al
momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui al successivo Art. 13 – Valore delle cose assicurate e determinazione del
danno;
5) procedere alla stima del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio
esemplare uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa,
salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione
inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale
definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità di legge.
Art. 13 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Premesso che l’attribuzione del valore di ricostruzione che ciascun fabbricato assicurato - illeso, danneggiato o distrutto - aveva al
momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
- per i fabbricati, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore
dell’area;
- per gli impianti rientranti nella definizione di “Fabbricato”, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure
equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
l’ammontare del danno si determina:
stimando la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale
risultato il valore dei residui; l’ammontare del danno sarà indennizzato con il limite della somma assicurata al momento del sinistro,
come determinata dall’Art. 7 – Determinazione della somma assicurata, fermo quanto disposto dal successivo Art. 15 – Limite
massimo dell’indennizzo.
Art. 14 - Assicurazione presso diversi assicuratori
A parziale deroga di quanto previsto dall’ Art. 5 – Altre assicurazioni delle Condizioni Generali, se sulle medesime cose e per il
medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l’Aderente-Assicurato (o il proprietario del Fabbricato se diverso dall’AderenteAssicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione dell’esistenza degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro l’Aderente-Assicurato (o il proprietario del Fabbricato se diverso dall’Aderente-Assicurato) deve darne avviso a tutti
gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente
considerato.
Art. 15 - Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella
assicurata.
Art. 16 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta tutta la necessaria documentazione, la Società provvede al
pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà
effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra alcuno dei casi previsti dal precedente Art. 6 - Esclusioni lettere c) e
d).
Se l’Aderente-Assicurato (e/o il proprietario del Fabbricato se diverso dall’Aderente-Assicurato) è un’impresa, la Società prima del
pagamento può richiedere:
- l’attestazione del Tribunale Civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure
concorsuali;
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura.
Condizioni di Assicurazione - “FIN + A Danni” Ed. 2/FD1
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ELENCO ATTIVITA’ ASSICURABILI E RELATIVI CODICI DI RISCHIO
(FERMI I DISPOSTI DI CUI ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA POLIZZA COLLETTIVA)
SEZIONE I
Fabbricati destinati per almeno 3/4 della superficie totale ad abitazioni civili e/o uffici e/o studi professionali, alberghi, compresi
fabbricati destinati a caserme, scuole, ospedali e consimili civili destinazioni d’uso, aventi strutture portanti verticali, pareti esterne e
manto di copertura del tetto in materiali incombustibili, solai, armatura del tetto e rivestimenti interni anche in materiali combustibili,
aventi valore di ricostruzione a nuovo non superiore a € 1.000.000,00.
Esclusivamente per i fabbricati destinati a civile abitazione ubicati in località montane, escluse abitazioni coesistenti in fabbricati che
non siano per almeno 3/4 di pari destinazione, sono tuttavia tollerate l'esistenza di manto di copertura in scandole e/o l'esistenza di
rivestimento delle pareti esterne in legno purché aderente alle strutture in muratura costituenti il fabbricato stesso nonché l’esistenza
di balconi in legno.
alberghi, stabilimenti termali, bagni pubblici
chiese
civili abitazioni (esclusi fabbricati agricoli), uffici, studi professionali e di consulto medico
fabbricati agricoli destinati esclusivamente a civili abitazioni
musei / pinacoteche
ospedali/laboratori analisi mediche
scuole/caserme
Codice
rischio
1411
1211
1111
1110
1311
1511
1611
SEZIONE II
Fabbricati adibiti a negozi, attività commerciali, depositi, esclusi quelli indicati alla Sezione IV, nonché eventuali uffici e/o studi
professionali (dipendenti e coesistenti con gli stessi) aventi caratteristiche costruttive per almeno 9/10 incombustibili, aventi valore di
ricostruzione a nuovo non superiore a € 1.000.000,00.
abiti e confezioni in genere non in tessuto elastico o tessuto a maglia ed escluse pellicce, sartorie, negozi o depositi di
acciaierie anche con rottami, deposito di
accumulatori e pile elettriche, negozio o deposito di
aceto, negozio o deposito di
acque minerali, gassose e bibite in genere, negozio o deposito di
alimentari in genere, negozio di
alimentari surgelati, negozio o deposito di
alimenti precotti e confezionati, negozio o deposito di
amido, fecola, glucosio, negozio o deposito di
animali vivi con o senza ambulatorio veterinario, negozio di
antiquariato, filatelia, numismatica, quadri, stampe d'arte, statue, sculture, restauratori e smaltatori d'arte,negozi di
apparecchi domestici a gas o elettrici, bruciatori,banchi frigoriferi, lampadari, negozio o deposito di
apparecchi e strumenti elettronici, apparecchi radio per telecomunicazioni, audiovisivi, negozio o deposito di
arrotini, negozio di
articoli di cartoleria e cancelleria, negozi di
articoli di cuoio o pelle naturale o artificiale escluse calzature, negozio o deposito di
articoli di monopolio, per fumatori, tabaccherie, negozi di
articoli per cine-foto-ottica, materiali fotosensibili (esclusi infiammabili, celluloide, materiale per e laboratori di sviluppo e
stampa) dischi, film, nastri per macchine scriventi, elaboratori, registratori audio/video e simili, negozio o deposito di
articoli religiosi, negozi di
articoli sportivi, caccia/pesca no munizioni, negozi di
autorimesse autofficine elettrauto
autoveicoli autorimorchi trattori, accessori auto/moto esclusi pneumatici, negozio o deposito di
bar, osterie senza servizio ristorante
barbieri parrucchieri estetisti istituti di bellezza, negozi di
birra, malto, negozio o deposito di
biscotti, pane, panettoni, grissini, pasticceria, negozio o deposito di
bottoni esclusi quelli in materiale combustibile, negozio o deposito di
calci aeree ed idrauliche, gesso, cementi, deposito di
calzature in cuoio o pelle naturale anche con parti in gomma, materia plastica, legno, sughero o suoi agglomerati, deposito di
calzature in genere, ciabattini, calzolai, negozio di
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Codice
rischio
6810
2120
2360
1780
1110
1110
1460
1480
1240
510
950
2610
2420
2230
330
4340
410
4630
310
320
9210
2510
1830
340
1120
1350
4610
5210
4840
4350
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calze non elastiche, negozi o depositi di
cappelli, borse escluse di cuoio, pelle naturale o artificiale, gomma e materiale vegetale, negozi o depositi di
caramelle, cioccolato, torrone, panforte, negozio o deposito di
carni e/o pesci in scatola,estratti di carne, negozio o deposito di
carpenteria metallica, macchine non elettriche di peso > 2 ton, deposito di
carte da parati, negozio di
cartotecnica, negozio di
casalinghi e simili, compresi quelli in legno se non preminenti, negozio di
cassette audio e video, negozio di
cavi e conduttori elettrici isolati, cavi con fibre ottiche, negozio o deposito di
cereali, sementi, semi non oleosi, negozio di
caffè e surrogati di caffè, negozio o deposito di
colorifici, negozi di articoli per imbianchini e decoratori edili
confezioni in tessuto a maglia, negozi o depositi di
cordaggi, negozio o deposito di
crine peli, deposito di
cuscini materassi, negozio di
decoratori di legno e mobili, negozio di
depositi e magazzini generali di merci assumibili in base alla presente tabella protetti da impianto automatico d'estinzione
incendio
drogherie e coloniali in genere, negozi di
elettrodomestici, radiotecnici, negozio di riparazioni
fabbri, lattonieri, catene, fili, laminati, profilati, tubi saldati, reti, scatolame, fustame e prodotti in genere di lamiera sottile, negozio
o deposito di
farina di cereali, negozio o deposito di
farmacia, negozio di
fiori esclusi fiori secchi, negozi di
fonderie di metalli ferrosi di 2°fusione, ghisa e/o metalli in pani o lingotti, deposito di
fonderie di metalli non ferrosi e loro leghe, deposito di
formaggi, burro, latticini, centrali del latte, negozio o deposito di
frutta fresca, negozi di
frutta secca frutti oleosi, negozi di
frutti non oleosi, negozi di
gastronomie, salumerie, pizzicherie
gioielli, metalli e pietre preziose, bigiotteria, avorio, madreperla, negozio o deposito di
grandi magazzini, centri commerciali, supermercati, ipermercati, empori e relativi depositi di riserva con superficie di vendita
/deposito su più di 2 piani protetti da impianto automatico d'estinzione incendio
grandi magazzini, centri commerciali, supermercati, ipermercati, empori e relativi depositi di riserva, mercati coperti, con
superficie di vendita /deposito su non più di 2 piani protetti da impianto automatico d'estinzione incendio
guarnizioni d'attrito per freni o frizioni, deposito di
idraulici, stagnini, lattonieri, piombisti, negozi di
imbianchini o decoratori edili, deposito di
laboratori di analisi
laminati trafilati ed estrusi di metallo, deposito di
lana non rigenerata, negozi o depositi di
lastre di vetro, vetrai, negozio o deposito di sole
laterizi o refrattari, deposito di
latterie, cremerie, gelati, negozio o deposito di
legatoria, librerie, pubblicazioni, negozio o deposito di
legumi ortofrutticoli freschi patate, negozi di
litografia tipografia serigrafia, deposito di
macchine ed apparecchiature elettriche metalliche anche per illuminazione e segnalazione escluse lampade e tubi
luminescenti, deposito di
macchine elettriche di potenza > 30kva, deposito di
macchine operatrici utensili motrici non elettriche, deposito di
macchine per ufficio e strumenti scientifici non elettronici, meccanica di precisione e micromeccanica, odontotecnica, negozio o
deposito di
magazzino frigorifero senza produzione di surgelati
mangimi e prodotti vegetali disidratati, negozio di
manufatti edilizia materiali diversi, deposito di
manufatti per edilizia a base di calce, cemento e gesso anche con altri materiali combustibili ma escluse materie plastiche
espanse o alveolari se non completamente annegate per almeno cm. 1 per ogni lato nel manufatto stesso, deposito di
marmellate, confetture, mostarde, miele, canditi, conserve di ortofrutticoli, negozio o deposito di
materassi a molle, negozi o depositi di
materiali elettrici, elettricisti, negozi di
materiali per sviluppo e stampa di supporti cinefotografici, eslusi infiammabili e celluloide, negozio o deposito di
Condizioni di Assicurazione - “FIN + A Danni” Ed. 2/FD1
6830
6840
1340
1430
2210
4260
4180
3310
9620
2330
1710
1720
7300
6860
6710
6720
6360
3410
9121
1850
2610
2240
1210
7540
240
2140
2150
1610
370
380
390
1860
2840
9131
9132
5650
420
7350
9811
2130
6310
5520
5310
1360
4250
430
4220
2320
2310
2220
2410
9110
1520
5420
5410
1410
6680
360
4680
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materie per galvanostegia, deposito di
materie per metallizzazione (escluso infiammabili e polveri di afnio, alluminio, bronzo di alluminio, bronzo,magnesio,
titanio, torio, tungsteno, uranio e zirconio), deposito di
materie per smaltatura oggetti metallici, deposito di
materie per trattamento termico metalli, deposito di
materie per zincatura brunitura bronzatura, deposito di
matrici tipografiche, deposito di
mercerie, negozi di
mezzi ferroviari, tranviari e filovie, deposito od officina per
minerali rottami metallici, autodemolizioni, deposito di
minuterie metalliche, rubinetterie, attrezzi, utensili, stoviglie e casalinghi metallici, armi bianche e da fuoco (senza esistenza di
munizioni o polvere da sparo), negozio o deposito di
mobili metallici,casseforti, negozio o deposito di
mole,carte e tele smeriglio ed altri mezzi abrasivi, negozio o deposito di
motoveicoli e biciclette, negozio di vendita e/o riparazione o deposito di
nastri, passamanerie, merletti, trine, negozi o depositi di
natanti di soli scafi metallici, negozio o deposito di
negozio o deposito di terrecotte, gres, ceramiche, porcellane, ed oggetti di
occhiali, negozio o deposito di
oggetti di vetro o cristallo anche con altri materiali combustibili, negozio o deposito di
oggetti in metallo con max 30% di valore di componenti anche in materiale combustibile, deposito di
oli e grassi alimentare di origine vegetale, negozio o deposito di
olio d'oliva, negozio o deposito di
ombrelli, negozio di
pane, panettieri senza forno, negozio o deposito di
paste alimentari, negozio o deposito di
patatine fritte, snacks, negozio o deposito di
pelli naturali già conciate escluse pellicce, negozio o deposito di
pesce fresco, pescherie, negozio o deposito di
piante ornamentali e bulbi, negozio di
pietre, marmi, caolino, deposito di
polveri di metallo esclusi magnesio, titanio, zirconio, deposito di
prodotti alimentari liofilizzati, negozio o deposito di
prodotti vegetali per concia/tinta delle pelli, negozio o deposito di
prosciutti, salumi, negozio o deposito di
ristoranti, pizzerie, rosticcerie, trattorie
rocce asfaltiche e bituminose, deposito di
rottami, deposito di
sale comune alimentare, deposito di
scope,spazzole pennelli, negozio di
semiconduttori termistori transistor, lampade e tubi luminescenti, circuiti integrati e microcircuiti, tubi e schede elettronici,
negozio o deposito di
smalti silicei e vetrosi, deposito di
spedizionieri di merci escluse quelle non assumibili in base alla presente tabella
spiriti e liquori, negozio di
strumenti musicali, accordatori, negozio di
succhi sciroppi frutta ortaggi, negozio o deposito di
surrogati caffe', negozio o deposito di
tappeti e stuoie esclusi quelli di feltro, di gomma e di materia vegetale, riparatori di tappeti, negozio di 6790 tessuti a maglia
escluse garze e tappeti, deposito di
tessuti di cotone o di altre fibre non animali, esclusi garze tessuti di spugna ed a maglia tappeti e reti, deposito di
tessuti di lana seta o di altre fibre animali, esclusi tessuti a maglia tappeti e reti, deposito di 6520 tessuti spalmati o
impregnati, deposito di
tessuti spugna, deposito di
tessuto elastico, bretelle, busti, calze e fasce elastiche, articoli medicali, negozi di confezioni in
the, camomilla ed erbe aromatiche, liquirizia, erboristerie, negozio di
tintoria, lavanderia, stireria, negozi di
titanio, zirconio, magnesio e sue leghe, escluse polveri, trucioli e spugne di, deposito di
uffici dipendenti e coesistenti, anche se separati, con rischi di cui alla presente sezione
vegetali commestibili disidratati, negozio o deposito di
veicoli ferrotranviari, deposito di
vetrerie, deposito di
vetro in fibre o tessuti, mica, lana di vetro o di roccia, deposito di
vini, vini liquorosi, spumanti, negozio o deposito di
zucchero melasso e surrogati, negozio o deposito di
Condizioni di Assicurazione - “FIN + A Danni” Ed. 2/FD1
2810
2830
2820
2860
2850
4210
6890
9230
2110
2230
2630
5610
2540
6870
2570
5320
4640
5530
2710
1640
1650
4730
1350
1230
1370
4310
1670
470
5110
2170
1470
4360
1440
1840
5120
2870
1770
4710
2340
5140
9171
1130
3620
1110
1720
6580
6510
6620
6560
6820
1760
6630
2290
9610
1420
2580
5510
5640
1140
1310
17 di 21
SEZIONE III
Attività produttive e/o di lavorazione, esclusi quelli indicati alla Sezione IV, nonché eventuali uffici e/o studi professionali (dipendenti e
coesistenti con gli stessi) aventi caratteristiche costruttive per almeno 9/10 incombustibili, aventi valore di ricostruzione a nuovo non
superiore a € 1.000.000,00.
abiti e confezioni in genere non in tessuto elastico od a maglia ed escluse pellicce, produzione di
acciaierie anche con rottami, produzione di
accumulatori e pile elettriche, produzione di
aceto, vini, vini liquorosi, spumanti, bibite alcoliche, cantine sociali, produzione di
acque minerali/gassose bibite, produzione di
aeromobili, produzione di
alimentari liofilizzati, produzione di
alimentari surgelati, produzione di
alimenti precotti e confezionati, produzione di
amido, fecola, glucosio, produzione di
apparecchi domestici a gas o elettrici (esclusi frigoriferi), bruciatori, produzione di
apparecchi e strumenti elettronici, apparecchi radio per telecomunicazioni,audiovisivi, produzione di
articoli di cuoio, pelle naturale o artificiale escluse calzature, produzione di
astucci, scatole, tubetti e contenitori di cartone o cartoncino, produzione di
autoveicoli, autorimorchi, trattori semoventi senza operazioni di carrozzeria, produzione di
birra, produzione di (con qualsiasi processo)
bottoni esclusi quelli in materiale combustibile, produzione di
caffè, surrogati di caffè, senza reparti di estratti idrosolubili, lavorazione o produzione di
calci aeree ed idrauliche, gesso, cementi, produzione di
calzature in cuoio o pelle naturale con applicazione di parti in gomma, materia plastica, legno, sughero o suoi agglomerati,
senza produzione degli stessi, produzione di
calze escluse quelle elastiche, produzione di
cantieri demolizione navi con scafo metallico
cantieri navali (costruzione/riparazione/allestimento) di soli natanti con scafi metallici
cappelli, borse escluse di cuoio, pelle naturale o artificiale, gomma, plastica e di materiale vegetale, produzione di
caramelle cioccolato torrone con qualsiasi processo, produzione di
carne/pesce in scatola, estratti di carne, produzione di
carpenteria metallica, macchine non elettriche di peso > 2 ton, produzione di
carrozzerie, qualsiasi veicolo
cartotecnica anche con stampa e plastificatura, produzione di
catene, fili, laminati, profilati, tubi saldati, reti e tele di metallo, catolame, fustame e prodotti in genere di lamiera sottile,
produzione di
cavi e conduttori elettrici isolati, cavi con fibre ottiche, produzione di
cereali, semi e frutta, lavorazione di
confezionamento, imbottigliamento, imballaggio di merci in genere assumibili nella presente Sezione
confezioni in tessuto a maglia, produzione di
cotone o di altre fibre non animali esclusivamente da filati, esclusi garze tessuti di spugna ed a maglia tappeti e reti,
tessitura di
dischi, film, nastri per macchine scriventi, elaboratori, registratori audio e video e simili, materiali fotosensibili, esclusi
infiammabili e celluloide, produzione di
formaggi, burro, latticini, centrali del latte, produzione di
frigoriferi, produzione di
galvanostegia di oggetti prodotti altrove
gelati o ghiaccio, produzione di
gioielli, metalli e pietre preziose, bigiotteria, avorio, madreperla, produzione di
guarnizioni d'attrito per freni o frizioni, produzione di
laboratori per sviluppo e stampa di supporti cine fotografici, eslusi infiammabili e celluloide
lana seta o di altre fibre animali anche con altre fibre per non oltre il 35% di peso, esclusi tessuti a maglia tappeti e reti,
tessitura di
laterizi o refrattari, produzione di
legatoria senza tipolitografia
litografia tipografia serigrafia
macchine ed apparecchiature elettriche metalliche anche per illuminazione e segnalazione escluse lampade e tubi
luminescenti, produzione di
macchine elettriche di potenza > 30kva, produzione di
macchine operatrici utensili e motrici non elettriche e loro parti metalliche, produzione di
macchine per ufficio e strumenti scientifici non elettronici, meccanica di precisione e micromeccanica, produzione di
macelli senza stallaggio e sosta bestie senza lavorazione o surgelamento delle carni
Condizioni di Assicurazione - “FIN + A Danni” Ed. 2/FD1
Codice
rischio
6811
2121
2361
1141
1111
2551
1471
1461
1481
1241
2611
2421
4341
4161
2511
1121
4612
1721
5211
4841
6831
2579
2573
6844
1341
1431
2211
2521
4181
2241
2331
1711
9831
6861
6511
4631
1612
2614
2811
1361
2841
5651
4681
6521
5311
4251
4221
2321
2311
2221
2411
1661
18 di 21
manufatti per edilizia a base di calce, cemento e gesso anche con altri materiali combustibili ma escluse materie plastiche
espanse o alveolari, produzione di
manufatti per edilizia in materiali diversi anche con altri materiali combustibili ma escluse materie plastiche espanse o
alveolari, produzione di
marmellate, confetture, mostarde, miele, canditi, conserve di ortofrutticoli, produzione di
materassi a molle senza produzione delle imbottiture, produzione di
matrici tipografiche, produzione di (laboratori di)
mescolazione e miscelazione di prodotti assumibili nella presente Sezione, escluso utilizzo di merci e materiali infiammabili
metalli e loro leghe, polveri di metallo, esclusi magnesio, titanio e zirconio, sinterizzazione di 2171 metalli ferrosi di 2° fusione,
fonderie di
metalli non ferrosi e loro leghe, esclusi metalli preziosi, pressofusione e microfusione di
metalli non ferrosi e loro leghe, fonderie di
metalli, laminazione, trafilatura ed estrusione di
metalli, trattamento termico di
metallizzazione qualsiasi oggetto
minerali e rottami metallici, trattamento, arricchimento e macinazione di
minuterie metalliche, rubinetterie, attrezzi, utensili, stoviglie e casalinghi metallici, armi bianche e da fuoco (senza esistenza di
munizioni o polvere da sparo), produzione di
mobili metallici, casseforti, produzione di
mole, carte e tele smeriglio ed altri mezzi abrasivi, escluso impiego di resine infiammabili, produzione di
motoveicoli, biciclette, produzione di
nastri, passamanerie, merletti, trine, ricami, produzione di
occhiali in materiale incombustibile con applicazione di parti anche combustibili, produzione di
officine di manutenzione veicoli dipendenti e coesistenti, anche se separati, con rischi di cui alla presente sezione
oggetti in metallo con max 30% di valore di componenti in materiale combustibile, produzione di
oli e grassi alimentri di origine vegetale, produzione di
olio d'oliva senza impiego d'infiammabili e senza lavorazione delle sanse, produzione di
panifici con forno, pane, biscotti, panettoni, grissini, pasticceria, produzione di
paste alimentari, produzione di
patatine fritte,snaks e simili, produzione di
pelli naturali: preparazione, concia, rifinizione e rigenerazione, lavorazione di
pesci, stabilimenti ittiologici
pietre, marmi, caolino, cave a cielo aperto, senza utilizzo di esplosivi, estrazione e lavorazione di
prodotti vegetali per concia/tinta delle pelli, produzione di
prosciutti e salumi, produzione di
reti tessili, produzione di
rocce asfaltiche o bituminose senza estrazione di bitumi o di oli minerali, lavorazione di
rottami non solo metallici, macinazione di
sale compresa raffinazione, produzione di
semiconduttori termistori transistor, lampade e tubi luminescenti, circuiti integrati e microcircuiti, tubi e schede elettronici,
produzione di
smaltatura oggetti metallici
smalti silicei e vetrosi, fusione di silicati, produzione di
"strumenti musicali in metallo con max 30% di valore di componenti in materiale combustibile, produzione di
succhi sciroppi, produzione di (no estratti alcolici)
tappeti e stuoie esclusi quelli di feltro, di gomma e di materia vegetale, produzione di
terrecotte, gres, ceramiche, porcellane ed oggetti di, produzione di
tessuti a maglia esclusi garze e tappeti, tessitura di
tessuti senza impiego di infiammabili, lavanderie di
tessuti spugna, tessitura di
tessuti, apparecchiatura o rifinizione di
tessuti, senza impiego di resine e di infiammabili, spalmatura o impregnazione di
tessuti, stamperia di
tessuti, tintoria di
tipografia esclusivamente con rotative
uffici dipendenti e coesistenti, anche se separati, con rischi di cui alla presente sezione
vegetali commestibili disidratati, produzione di
veicoli ferrotranviari (qualsiasi), produzione di
verniciatura con impiego di infiammabli esclusivamente in cabina a velo d'acqua
verniciatura senza impiego d'infiammabili
vetrerie
vetrerie di sole lastre
vetro in fibre o tessuti, mica, lana di vetro o di lana, anche misti con altre fibre tessili o materiali combustibili per non più del
15% del peso totale, produzione di
vetro o cristallo anche con altri materiali combustibili, produzione di oggetti di
Condizioni di Assicurazione - “FIN + A Danni” Ed. 2/FD1
5412
5422
1411
6682
4211
9882
2141
2153
2151
2131
2861
2831
2111
2231
2631
5611
2541
6871
4642
9630
2711
1641
1651
1351
1231
1371
4311
9921
5111
4361
1441
6781
5121
2871
9861
2341
2821
5141
2711
1111
6792
5321
6581
6634
6561
6531
6622
6551
6541
4231
9610
1421
2581
9812
9813
5511
5521
5642
5531
19 di 21
zincatura,brunitura,bronzatura
zucchero, produzione di
2851
1311
SEZIONE IV
attività commerciali, depositi, attività produttive e/o di lavorazione di materie plastiche non espanse e/o alveolari, di prodotti chimici
senza impiego d’infiammabili, di legno e di mobili senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti
collegate almeno per i 9/10 ad impianto centralizzato d’aspirazione, nonché eventuali uffici e/o studi professionali (dipendenti e
coesistenti con gli stessi) aventi caratteristiche costruttive per almeno 9/10 incombustibili, aventi valore di ricostruzione a nuovo non
superiore a € 1.000.000,00.
adesivi e mastici, escluso nitrocellulosa, senza impiego di infiammabili, produzione di
antibiotici, biologici e preparati farmaceutici senza produzione di sostanze chimico-farmaceutiche, senza impiego di
infiammabili, produzione di
antibiotici/biologici, farmaceutici, deposito di
anticrittogamici, antiparassitari, diserbanti e disinfestanti senza impiego di infiammabili, produzione di
anticrittogamici, antiparassitari, diserbanti e disinfestanti, deposito di
buste, sacchi, sacchetti, etichette di carta e di cellofane, produzione di
carpenteria di legno senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate almeno
per i 9/10 ad impianto centralizzato di aspirazione, produzione di
casalinghi ed oggetti legno, negozio o deposito di
colle a base di caseina, produzione di
colori ed inchiostri con sola preparazione di miscele o soluzioni acquose e senza impiego di infiammabili, produzione di
colori ed inchiostri esclusi quelli infiammabili, deposito di
compensati, lastre o fogli per impiallacciatura senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine
mordenti collegate almeno per i 9/10 ad impianto centralizzato di aspirazione, produzione di
concimi chimici non infiammabili ed escluso nitrato ammonico, deposito di
concimi chimici senza impiego di infiammabili ed escluso nitrato ammonico, produzione di
confezionamento, imbottigliamento, imballaggio di merci in genere assumibili nella presente Sezione
cosmetici e profumi senza preparazione delle essenze e senza impiego di infiammabili, produzione di 7533 cosmetici
profumi (no essenze), negozio o deposito di
detersivi liquidi o in polvere con impiego di tensioattivi, senza produzione degli stessi e senza impiego di grassi animali,
produzione di
detersivi liquidi o in polvere, deposito di
elettrochimica di metalli, escluse polveri,lavorazione
elettrochimica, prodotti per esclusi infiammabili, deposito di
essenze, escluse sintetiche, deposito di
essenze, escluse sintetiche, senza impiego di infiammabili, produzione di
evaporazione, cristalizzazione, sterilizzazione senza impiego di infiammabili
fogli, tubi, laminati e film di materia plastica non espansa o alveolare senza produzione delle resine, produzione di
fogli, tubi, laminati e film di materia plastica non espansa o alveolare, negozio o deposito di
gelatine colle a base di gelatina, escluse quelle infiammabili, deposito di
gelatine, colle esclusi prodotti di origine animale, produzione di
giocattoli in legno anche con altri materiali combustibili senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di
macchine mordenti collegate almeno per 9/10 ad impianto centralizzato di aspirazione, produzione di
liquidi e paste per pulire, saponi, stearine, glicerina non di sintesi, negozio o deposito di
liquidi e paste per pulire, saponi, stearine, glicerina non di sintesi, senza impiego di infiammabili, produzione di
macinazione di soli prodotti incombustibili
materie plastiche non espanse o alveolari: accoppiamento a carta, cartoni e tessuti senza produzione delle resine,
produzione di
materie plastiche non espanse o alveolari: materiali per l'accoppiamento a carta, cartoni e tessuti senza produzione delle
resine, deposito di
mobili in legno, laminati plastici e metallo senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti
collegate almeno per i 9/10 ad impianto centralizzato di aspirazione, produzione di
mobili in legno, laminati plastici e metallo, deposito di
nobilitazione di compensati, paniforti, truciolari, trattamento per la conservazione ed ignifugazione del legname senza impiego
di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate almeno per i 9/10 ad impianto centralizzato di
aspirazione
officine di manutenzione veicoli dipendenti e coesistenti, anche se separati, con rischi di cui alla presente sezione
oggetti di materia plastica non espansa o aleolare, negozio o deposito di
oggetti di materia plastica non espansa o alveolare e senza produzione delle resine, produzione di
oggetti in legno anche con altri materiali combustibili senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine
mordenti collegate almeno per i 9/10 ad impianto centralizzato di aspirazione, produzione di
Condizioni di Assicurazione - “FIN + A Danni” Ed. 2/FD1
Codice
rischio
8525
7543
7540
7433
7430
4171
3121
3310
8512
7345
7340
3221
7410
7411
9831
7530
8741
8740
7811
7810
7510
7514
9873
4441
4440
8510
8513
3313
7230
7233
9865
4462
4460
3413
3410
3251
9630
4430
4431
3313
20 di 21
oggetti in legno con parti anche in altri materaili combustibili e in metallo, quest'ultimo per non meno del 30%, barili e botti,
senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate almeno per i 9/10 ad impianto
centralizzato di aspirazione, produzione di
oggetti in legno con parti anche in altri materaili combustibili e in metallo, quest'ultimo per non meno del 30%, deposito di
oli e grassi animali e vegetali, non alimentari e loro derivati, senza impiego di infiammabili, produzione di
paniforti o travi lamellari senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate
almeno per i 9/10 ad impianto centralizzato di aspirazione, produzione di
pannelli truciolari o di fibre, farina e lana di legno senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine
mordenti collegate almeno per i 9/10 ad impianto centralizzato di aspirazione, produzione di
parquette per pavimenti e serramenti in legno con impiego di macchine mordenti collegate almeno per i 9/10 ad impianto
centralizzato di aspirazione, produzione di
pigmenti esclusi quelli a base di carbone, polveri di zolfo o metalli, neri animali e vegetali, nerofumo, deposito di
pigmenti esclusi quelli a base di carbone, polveri di zolfo o metalli, neri animali e vegetali, nerofumo, produzione di
plastificatura di oggetti
prodotti chimici inorganici esclusi quelli infiammabili o combustibili, ammoniaca e acidi, deposito di
prodotti chimici inorganici esclusi quelli infiammabili o combustibili, ammoniaca e acidi, senza impiego di infiammabili,
produzione di
prodotti chimici inorganici esclusi quelli infiammabili, deposito di
prodotti chimici inorganici, esclusi quelli infiammabili, senza impiego di infiammabili, produzione di
prodotti chimici organici esclusi quelli infiammabili o combustibili, resine sintetiche e gomme sintetiche, deposito di
prodotti chimici organici esclusi quelli infiammabili o combustibili, resine sintetiche e gomme sintetiche, senza impiego di
infiammabili, produzione di
prodotti chimici organici esclusi quelli infiammabili, resine sintetiche e gomme sintetiche, deposito di
prodotti chimici organici esclusi quelli infiammabili, resine sintetiche e gomme sintetiche, senza impiego di infiammabili,
produzione di
strumenti musicali in legno senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate
almeno per i 9/10 ad impianto centralizzato di aspirazione, produzione o riparazione di
tronchi per produzione di tavolame/squadrati con impiego di macchine mordenti collegate almeno per i 9/10 ad impianto
centralizzato di aspirazione, segherie di
uffici dipendenti e coesistenti, anche se separati, con rischi di cui alla presente sezione
vernici, smalti, lacche, esclusivamente soluzioni acquose, produzione di
Condizioni di Assicurazione - “FIN + A Danni” Ed. 2/FD1
3323
3320
7243
3241
3232
3212
7320
7324
4451
7990
7993
7980
7983
8730
8733
8720
8723
3623
3111
9610
7376
21 di 21
Modello IPBA2013-03
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Informativa resa all’interessato per il trattamento assicurativo di dati personali-generali e sensibili
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 (di seguito denominata Legge), ed in relazione
ai dati personali che si intendono trattare, La/Vi informiamo di quanto segue:
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento è diretto all’espletamento da parte della
Società delle finalità di conclusione, gestione ed
esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei
sinistri
attinenti
esclusivamente
all’esercizio
dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la
Società è autorizzata ai sensi delle vigenti
disposizioni di Legge;
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento:
a) è realizzato per mezzo delle operazioni o
complessi di operazioni indicate all’art. 4, comma 1,
lett. a), della Legge: raccolta, registrazione e
organizzazione, elaborazione, compresi modifica,
raffronto/interconnessione,
utilizzo,
comprese
consultazione,
comunicazione,
conservazione,
cancellazione/distruzione,
sicurezza/protezione,
comprese
accessibilità/confidenzialità,
integrità,
tutela;
b) è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici
o comunque automatizzati;
c) è svolto direttamente dall’organizzazione del
titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione,
facenti parte della catena distributiva del settore
assicurativo, in qualità di responsabili e/o incaricati
del trattamento, nonché da Società a cui la
Compagnia ha affidato servizi in outsourcing, in
qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento.
3. CONFERIMENTO DEI DATI
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il
conferimento dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a Legge, regolamento o
normativa
comunitaria
(ad
esempio,
per
Antiriciclaggio,
Casellario
Centrale
Infortuni,
Motorizzazione Civile);
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi
rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti
giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei
sinistri;
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato
conferire i dati personali nei casi in cui al punto 3,
di
comporta l’impossibilità di concludere od eseguire i
relativi contratti di assicurazione o di gestire e
liquidare i sinistri;
5. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali possono essere comunicati, per le
finalità di cui al punto 1 e per essere sottoposti a
trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori
per Legge, agli altri soggetti del settore assicurativo
quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori,
intermediari assicurativi e riassicurativi, legali, periti e
autofficine, Società a cui siano affidati la gestione, la
liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché
Società di servizi informatici o Società a cui la
Compagnia ha affidato attività in outsourcing,
organismi associativi (ANIA) e consortili propri del
settore assicurativo, IVASS ed altre banche dati nei
confronti delle quali la comunicazione dei dati è
obbligatoria;
6. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti sia verso
Paesi dell’Unione Europea, sia verso Paesi terzi
rispetto all’Unione Europea.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Gli artt. 7 e 10 della Legge conferiscono
all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui
quelli di ottenere dal titolare la conferma
dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro
messa a disposizione in forma intelligibile; di avere
conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica
e della finalità su cui si basa il trattamento; di
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
Legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se
vi è interesse, l’integrazione dei dati, di opporsi, per
motivi legittimi, al trattamento stesso.
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è Global Assistance
Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.,
con sede in Milano, Piazza Diaz, 6.
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