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la revisione periodica obbligatoria di autoveicoli

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la revisione periodica obbligatoria di autoveicoli
LA REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA DI AUTOVEICOLI,
MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI
Riguarda tutti gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori in circolazione ed i loro rimorchi; dal 1°
Gennaio 2000 la periodicità di questo controllo si è allineata alla cadenza della Comunità Europea
come già previsto dall'articolo 80 del Nuovo Codice della Strada.
TABELLA ESPLICATIVA
Categoria
- Ciclomotori
- Motocicli
- Motocarrozzette
- Motocarri, motoveicoli trasporto
specifico o altri
- Motoveicoli da piazza o noleggio con
conducente
- Autovetture uso privato
- Autoveicoli trasporto promiscuo persone
e cose
- Autocaravan
- Autocarri di massa a pieno carico fino a
3,5 tonnellate
- Autoveicoli uso speciale o trasporto
specifico con massa a pieno carico oltre
3,5 tonnellate
- Quadricicli a motore
- Autoveicoli da piazza o noleggio con
conducente
- Autoveicoli (autocarri, trattori stradali,
uso speciale o trasporto specifico, mezzi
d’opera, autocaravan) di massa a pieno
carico oltre 3,5 tonnellate
- Rimorchi di massa a pieno carico fino a
3,5 tonnellate (comprese caravan e
rimorchi t.a.t.s.)
- Rimorchi di massa a pieno carico oltre
3,5 tonnellate
- Carrelli appendice
Obbligo
Anno immatricolazione
revisione 2011
Sì
2007 - Esclusi quelli già
revisionati nel 2010
Si
Si
Qualunque (la revisione è
annuale), eccetto 2011
2007 - Esclusi quelli già
revisionati nel 2010
Si
Qualunque (la revisione è
annuale) eccetto 2011
Possibili
variazioni nel
corso del 2011
!
Si
Fino al 31/12/1997,
esclusi quelli già
revisionati nel 1999
Si
Qualunque (la revisione è
annuale) eccetto 2011
Insieme con il veicolo dal
quale sono trainabili
Calendario
REVISIONI ANNUALI - riguardano:
Autobus
Autoveicoli isolati di massa complessiva a pieno carico superiore a
3,5 t.
Rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.;
Autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente (es. taxi)
Autoambulanze
Veicoli atipici
Questi autoveicoli devono essere sottoposti a revisione a partire dall'anno successivo a quello di
prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni
anno entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione.
REVISIONI PERIODICHE (quadriennale e biennale) - riguardano:
Autocarri, motocarri e auto/motoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose
aventi massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 t.; quadricicli a motore;
Autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo ad uso privato (compreso l'eventuale
carrello appendice), autocaravan (vedi Circolare prot. 36101 del 23 aprile 2008);
Motoveicoli e ciclomotori (compresi i quadricicli leggeri, vedi gli approfondimenti).
Ciclomotori
Con le modifiche all'art. 97 del Nuovo Codice della Strada ad opera del D. Lgs. 15/1/2002 n. 9 è
iniziato un lungo percorso di modifiche del quadro normativo in merito alla targa e ai documenti di
circolazione dei ciclomotori, terminato il 14 luglio 2006 con l'entrata in vigore dei D.P.R. 153/2006
(modifiche ad alcuni articoli del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada),
D.M. 15/05/2006 (disposizioni applicative in materia di documenti per la circolazione e la targatura
dei ciclomotori) e D.M. 15/06/2006 (istituzione del modello del documento di circolazione).
Le nuove disposizioni si applicano a tutti i ciclomotori, a due, tre o quattro ruote.
I ciclomotori già in circolazione a quella data, sono dotati di un "Certificato di idoneità tecnica" (il
librettino) che il conducente deve portare con se e di un "Contrassegno di Identificazione del
Ciclomotore" (la targhetta) installato nella parte posteriore.
Nelle figure (cliccare per ingrandirle) sono mostrati dei fac simile.
Fino all'entrata in vigore della legge n. 120 del 29/07/2010, pubblicata sul Supplemento Ordinario
della Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29/07/2010, i ciclomotori già in circolazione potevano
continuare a circolare senza adeguamenti fino a quando non sussisteva un passaggio di proprietà,
non venivano sottratti, smarriti o deteriorati librettino o targhetta o si intendeva usufruire della
possibilità di trasportare un passeggero (per i ciclomotori omologati a farlo), nel qual caso era
obbligatorio munirsi sia del nuovo "Certificato di Circolazione" che della nuova targa (vedi in
figura).
Non poteva quindi circolare ed era passibile di sanzione (compreso il sequestro ai fini della confisca
o il fermo amministrativo per 30 giorni), un ciclomotore con vecchio "Contrassegno di
Identificazione del Ciclomotore" e nuovo "Certificato di Circolazione" o viceversa.
>> Entro DICIOTTO MESI dall'entrata in vigore della predetta legge 120/2010, art. 14 comma II e
III, "i ciclomotori gia' in circolazione non in possesso del certificato di circolazione e della targa di
cui all'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 devono conseguirli, con
modalita' conformi a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 97, secondo un
calendario stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti."
Il calendario di cui sopra è stato successivamente stabilito con Decreto 2 febbraio 2011, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 02/04/2011, e prevede quanto segue:
"I proprietari di ciclomotori, gia' immessi in circolazione anteriormente alla data del 14 luglio
2006 e muniti di documentazione tecnica rilasciata a norma dell'art. 62 del testo unico delle norme
sulla circolazione stradale adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.
393, ovvero di certificati di idoneita' tecnica rilasciati sino al 13 luglio 2006, per poter circolare
richiedono, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, commi 2 e 3, della legge 29 luglio 2010, n.
120, il rilascio della targa e del certificato di circolazione di cui all'art. 97, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti termini:
- entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, per i ciclomotori muniti di
contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per «0», «1» e «2»;
- entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, per i ciclomotori muniti
di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per «3», «4» e «5»;
- entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, per i ciclomotori muniti
di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per «6», «7» e «8»;
- entro duecentoquaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, e comunque non
oltre il 12 febbraio 2012, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza
numerica inizia per «9» e la cui sequenza alfanumerica inizia con la lettera «A»."
LA TARGA: è rilasciata a chi si dichiara proprietario del veicolo; il rilascio (che deve avvenire
contestualmente alla domanda ed unitamente al rilascio del Certificato di Circolazione), può essere
richiesto sia alla Motorizzazione Civile (DTT) che alle imprese di consulenza automobilistica
abilitate.
In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della Targa, l'intestatario del Certificato di
Circolazione corrispondente ad essa, deve farne denuncia agli organi di Polizia entro 48 ore e
richiedere il rilascio di un nuovo documento di circolazione e di una nuova targa, sempre al DTT o
ad una impresa di consulenza automobilistica, per il loro contestuale rilascio (art. 252 regolamento
C.d.S.).
IL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE: come per la targa, è rilasciato a chi si dichiara
proprietario; i dati tecnici tipici del ciclomotore, quali cilindrata, potenza, tipo di combustibile o
alimentazione e velocità massima, sono indicati nell'ordine ai righi P1, P2, P3 e T, mentre il numero
dei posti a sedere, conducente compreso, è indicato al rigo S1 del documento. Come per la targa, il
rilascio del certificato (contestuale alla domanda), può essere richiesto alla Motorizzazione oppure
alle imprese di consulenza.
In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del Certificato di Circolazione del ciclomotore,
l'intestatario deve farne denuncia agli organi di Polizia entro 48 ore (art. 97 comma 13 del C.d.S.) e
richiedere entro 3 giorni dalla denuncia il duplicato del documento alla Motorizzazione (DTT) o
ad una impresa di consulenza automobilistica, per il contestuale rilascio del duplicato stesso (art.
252 regolamento C.d.S.). In caso di deterioramento invece non necessita la denuncia ma la
consegna del documento deteriorato, l'iter per il rilascio del duplicato è il medesimo.
In caso di cambio di residenza, l'intestatario del Certificato di Circolazione deve chiedere
l'aggiornamento della residenza sul certificato stesso tramite l'apposito modulo compilato presso il
Comune all'atto del cambio di residenza, esattamente come per gli altri veicoli.
TRASFERIMENTO DI PROPRIETA': per i ciclomotori per i quali è stato rilasciato il
Certificato di Circolazione e la nuova targa, l'intestatario deve dare comunicazione del passaggio di
proprietà alla Motorizzazione (DTT) o ad una impresa di consulenza, che provvedono alla
sospensione del ciclomotore dalla circolazione, mediante comunicazione all'archivio nazionale
veicoli, sezione ciclomotori.
La targa, precedentemente associata al ciclomotore sospeso, resta comunque in possesso del titolare
che a seguito dell'aggiornamento può chiedere che sia associata ad un altro ciclomotore, previo
rilascio del previsto certificato di circolazione (richiesta che analogamente deve fare anche
l'acquirente).
Sospensione dalla circolazione: In caso di mancato utilizzo del ciclomotore il proprietario deve
chiedere, al DTT o ad un'impresa di consulenza, la sospensione dalla circolazione, che avviene con
l'aggiornamento dell'archivio veicoli; la targa associata al Certificato sospeso resta a disposizione
dell'interessato, che può richiedere in qualsiasi momento un abbinamento ad altro mezzo, oppure,
qualora decida di non utilizzare più la targa, alla sua distruzione fisica, previa ulteriore
comunicazione ai medesimi soggetti.
PASSEGGERO: una delle principali e più attese novità della norma, è rappresentata dalla
legittimazione al trasporto di un passeggero sul ciclomotore. Dal 14 luglio 2006 diviene infatti
possibile trasportare un passeggero sul ciclomotore purché il conducente sia maggiorenne, il
ciclomotore sia omologato per il trasporto di due persone e sia conforme alle nuove norme (quindi
munito di Certificato di Circolazione e della nuova targa).
Resta invariata ogni altra sanzione prevista: quale quella relativa al mancato uso del casco o al
casco non allacciato, alla guida senza i requisiti di età oppure senza il prescritto "patentino"; nonché
tutte le altre violazioni alle norme di comportamento previste per la guida dei veicoli a due ruote
(sollevare la ruota anteriore, non reggere il manubrio con entrambe le mani, trasportare oggetti che
ostacolino il libero uso delle mani o delle gambe, ecc.), che comportano ugualmente il sequestro per
la confisca del veicolo.
Sanzioni
Aggiornamento: gennaio 2011
(Artt. 97, 115, 170 e 171 N. C. d. S.)
Descrizione
Sanzione
Sanzione Accessoria
97/5 - Effettua sui ciclomotori
modifiche idonee ad aumentarne la
velocità oltre i limiti previsti
dall'articolo 52
Da € 779,00 a € 3119,00
Confisca amministrativa del veicolo,
tramite sequestro del medesimo
(Il ciclomotore non viene più restituito)
97/6 - Circola con un ciclomotore non
rispondente ad una o più delle
caratteristiche o prescrizioni indicate
nell'art. 52 o nel certificato di
circolazione, ovvero che sviluppi una
velocità superiore a quella prevista
dallo stesso art. 52
Da € 389,00 a € 1559,00
Confisca amministrativa del veicolo,
tramite sequestro del medesimo
(Il ciclomotore non viene più restituito)
97/7 - Circola con ciclomotore per il
quale non è stato rilasciato il
prescritto certificato di circolazione
Da € 146,00 a € 584,00
non pagabile in misura ridotta
Confisca amministrativa del veicolo,
tramite sequestro del medesimo
(Il ciclomotore non viene più restituito)
97/8 - Circola con ciclomotore
sprovvisto di targa
Da € 78,00 a € 311,00
Fermo amministrativo per 1 mese
97/9 - Circola con ciclomotore munito
di targa non propria
Da € 1886,00 a € 7546,00
Fermo amministrativo per 1 mese
97/10 - Circola con ciclomotore
munito di targa i cui dati non sono
chiaramente leggibili
Da € 78,00 a € 311,00
nessuna
14/3 legge 120/2010 - Dal gennaio
2012 circola con un ciclomotore non
regolarizzato in conformita' alle
disposizioni di cui all'art. 14 comma 2
della legge n. 120 del 29/07/2010
Da € 389,00 a € 1559,00
nessuna
97/11 - Fabbrica, vende oppure
circola con ciclomotore munito di
targa con caratteristiche difformi da
quelle indicate dal regolamento
Da € 1886,00 a € 7546,00
nessuna
97/12 - Circola con ciclomotore per il
quale non è stato richiesto
l'aggiornamento del certificato di
circolazione per il trasferimento di
proprietà
Da € 365,00 a € 1460,00
Ritiro immediato certificato di
circolazione
Omette di comunicare la cessazione
Da € 365,00 a € 1460,00
Ritiro immediato certificato di
della circolazione del ciclomotore a lui
intestato
circolazione
97/13 - Omette di denunciare agli
organi di polizia entro 48 ore
smarrimento, distruzione o
sottrazione del certificato di proprietà
o della targa o non richiede il
duplicato del certificato di circolazione
entro tre giorni dalla suddetta
denuncia
Da € 78,00 a € 311,00
nessuna
115/1d - Conducente minorenne
trasporta un passeggero sul
ciclomotore
Da € 80,00 a € 318,00
non pagabile in misura ridotta
Fermo amministrativo di 60 giorni
(se reiterato nei 2 anni successivi fermo
di 90 giorni)
170/2 - Maggiorenne trasporta un
passeggero sul ciclomotore non
idoneo a tale trasporto
(non omologato per 2 persone o
privo della nuova targa e/o del
certificato di circolazione)
Da € 76,00 a € 306,00
non pagabile in misura ridotta
Fermo amministrativo di 60 giorni
(se reiterato nei 2 anni successivi fermo
di 90 giorni)
171/2 - Conducente e passeggero
con casco protettivo omologato non
indossato o non allacciato
Da € 76,00 a € 306,00
non pagabile in misura ridotta
Fermo amministrativo di 60 giorni
(se reiterato nei 2 anni successivi fermo
di 90 giorni)
Quadricicli leggeri
La definizione e le caratteristiche dei quadricicli leggeri sono state introdotte con due decreti che
hanno modificato e integrato, l'art. 52 del Nuovo Codice della Strada, che inizialmente non li
comprendeva:
Art. 52 N.C.d.S. - Ciclomotori
1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche (1):
a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;
b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h;
2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. La
massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle
corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati
dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ove a ciò non osti il diritto comunitario. (2)
3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel
regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le
modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole
manomissione degli organi di propulsione.
4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi
1 e 2, sono considerati motoveicoli.
(1) Il comma deve essere integrato e modificato secondo quanto stabilito dall'art. 1, commi 2 e 3, del
D.M. 31 gennaio 2003, in SOGU 29/5/2003, Recepimento della Direttiva n. 2002/24 del 18 marzo
2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote:
2. I veicoli di cui al precedente comma 1 sono classificati come segue:
a) ciclomotori, ossia veicoli a due ruote (categoria L1e) o veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi
una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati:
1) nel caso dei veicoli a due ruote, da un motore:
1.1) la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm3 se a combustione interna, oppure
1.2) la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
2) nel caso dei veicoli a tre ruote, da un motore:
2.1) la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm3 se ad accensione comandata, oppure
2.2) la cui potenza massima netta è inferiore a uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione
interna, oppure
2.3) la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
b) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta
(categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna
e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;
c) tricicli, ossia veicoli a tre ruote simmetriche (categoria L5e) muniti di un motore con cilindrata
superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione
superiore a 45 km/h.
3. Il presente decreto si applica anche ai quadricicli, ossia ai veicoli a motore a quattro ruote
aventi le seguenti caratteristiche:
a) i quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la
massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o
uguale a 45 km/h e
1) la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata; o
2) la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione
interna; o
3) la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali
veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria
L2e salvo altrimenti disposto da una direttiva CE particolare.
b) i quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400
kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle
batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore a 15 kW. Tali
veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai
tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da una direttiva CE particolare.
(2) Il comma deve essere integrato e modificato secondo quanto stabilito dal D.M. 3 novembre
1994, in SOGU 5/12/1994 n. 284, Attuazione della Direttiva 93/93/Cee del Consiglio, del 29 ottobre
1993, relativa alle masse ed alle dimensioni dei veicoli a motore a due o a tre ruote, a seguito del
quale:
Le dimensioni massime autorizzate dei veicoli a motore a due o tre ruote sono le seguenti:
- lunghezza: 4,00 m;
- larghezza: 1,00 m per i ciclomotori a due ruote;
- larghezza: 2,00 m per gli altri veicoli;
- altezza: 2,50 m.
La massa massima dei veicoli a motore a due ruote è la massa tecnicamente ammissibile dichiarata
dal costruttore.
Le masse massime a vuoto dei veicoli a motore a tre o quattro ruote sono le seguenti:
veicoli a motore a tre ruote:
- 270 kg per i ciclomotori;
- 1000 kg per i tricicli (non sono prese in considerazione le masse delle batterie di propulsione dei
veicoli elettrici);
veicoli a motore a quattro ruote:
- 350 kg per i quadricicli leggeri;
- 400 kg per i quadricicli diversi da quelli leggeri, destinati al trasporto di persone;
- 550 kg per i quadricicli diversi da quelli leggeri, destinati al trasporto di merci (non sono prese in
considerazione le masse delle batterie di propulsione dei veicoli elettrici).
Il carico utile dichiarato del costruttore per i veicoli a motore a tre o quattro ruote non deve essere
superiore:
- a 300 kg per i ciclomotori a tre ruote;
- a 200 kg per i quadricicli leggeri;
- a 1500 kg per i tricicli destinati al trasporto di merci;
- a 300 kg per i tricicli destinati al trasporto di persone;
- a 1000 kg per i quadricicli diversi da quelli leggeri destinati al trasporto di merci;
- a 200 kg per i quadricicli diversi da quelli leggeri destinati al trasporto di persone;
I veicoli a motore a due, tre o quattro ruote possono essere autorizzati a rimorchiare una massa
dichiarata dal costruttore che non deve essere superiore al 50 % della massa a vuoto del veicolo.
(tratto dal sito del Ministero dei Trasporti)
Questi autoveicoli devono essere sottoposti a revisione periodica per la prima volta nel quarto anno
successivo a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e
successivamente ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima
revisione.
N. B.: Eventuale carrello appendice deve OBBLIGATORIAMENTE essere sottoposto a revisione
INSIEME al veicolo al quale è abbinato (vedi anche gli approfondimenti che seguono).
Controlli Complementari
Oltre ai controlli tecnici principali, durante la revisione vengono accuratamente effettuati una serie
di controlli complementari di notevole rilevanza, tanto che se non vengono superati la revisione
deve essere interrotta.
Questi controlli complementari NON danno luogo a sovrapprezzo della revisione; eventuali
maggiorazioni richieste dal Centro Revisioni sono illegali.
Questi controlli riguardano:
Documenti di circolazione
Vengono letti e interpretati con attenzione i dati riportati sulla carta di circolazione di autoveicoli e
motoveicoli o sul certificato di idoneità tecnica dei ciclomotori (dimensioni e masse del veicolo,
tipo di motore, di carrozzeria, di pneumatici, numero di posti, valori limite ammessi per lo
svolgimento delle prove strumentali, ecc.) e accertata l'assenza di alterazioni o falsificazioni.
Documenti integrativi della carta di circolazione
Riguardano soprattutto gli autocarri; sono parte integrante della carta di circolazione, sulla quale
ne sono riportati gli estremi e alla quale devono essere allegati in originale ed esibiti in sede di
revisione. Sono:
LIBRETTO DELLA CISTERNA (di tipo diverso a seconda che vengano trasportate
merci pericolose a bassa pressione o gas sotto pressione o spandimento di liquami, in
quest'ultimo caso associato al certificato di identificazione del serbatoio per lo spurgo pozzi
neri), riportante i dati di identificazione, le principali caratteristiche tecniche e di
ancoraggio, dell'equipaggiamento di servizio e accessori previsti, i dati relativi al veicolo su
cui è installato, la data di scadenza dei controlli periodici prescritti per il serbatoio (serbatoi
per merci paricolose a bassa pressione: prova di tenuta ogni tre anni e prova idraulica ogni
sei; serbatoi per gas compressi: revisione sessennale; serbatoio per trasporto e spandimento
di liquami: revisione quadriennale; se muniti di certificato di identificazione questi ultimi
sono soggetti a revisione triennale).
Nel caso di riparazioni o modifiche, la cisterna deve essere sottoposta a revisione
straordinaria.
CONTROLLO DELL'ATTESTAZIONE ATP (trasporto di derrate alimentari deperibili)
O ADR (certificato di formazione professionale dell'autista per il trasporto di materie
pericolose, valido cinque anni e rinnovato dopo aver frequentato apposito corso e superato
relativo esame).
L’attestazione ATP viene rilasciata per ogni singolo esemplare di carrozzeria isotermica,
refrigerata, frigorifera o calorifera e contiene gli estremi di identificazione della furgonatura
(riportati anche su targhetta metallica installata esternamente sulla carrozzeria), del
dispositivo termico, se presente (riportati anche sulla targhetta), e la data di scadenza della
revisione prescritta per la carrozzeria.
L'attestazione ATP ha validità complessiva di 12 anni e deve essere rinnovata almeno dopo
sei anni dal primo rilascio sottoponendo la carrozzeria ad apposite verifiche da parte di un
esperto autorizzato (il quale ne conferma la validità per altri tre anni) oppure da parte di
apposita stazione di prova (che invece ne conferma la validità per sei anni).
In entrambi i casi l'attestazione ATP deve essere rinnovata tramite rilascio di nuova
autorizzazione da parte dell'ufficio provinciale della Motorizzazione e dall'applicazione di
una targhetta aggiuntiva sulla carrozzeria (conservando tutte le altre e non sostituendole),
riportante il nome dell'esperto, la sigla ATP, il numero di identificazione della carrozzeria,
il costruttore, l'anno di costruzione e la data di applicazione.
LICENZA TRASPORTO MERCI IN CONTO PROPRIO; AUTORIZZAZIONE
TRASPORTO MERCI CONTO TERZI; LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO
PER I VEICOLI IN SERVIZIO DI PIAZZA O DA NOLEGGIO
Impianti di alimentazione alternativa funzionanti a GPL o CNG (metano)
Gli impianti ad alimentazione alternativa devono essere collaudati presso la Motorizzazione e il
collaudo risulta sulla carta di circolazione (per il GPL la carta di circolazione riporta anche il
dettaglio dei componenti installati); gli impianti NON possono essere utilizzati fino al superamento
del prescritto collaudo ma i veicoli possono comunque circolare, fino alla data del collaudo, purchè
i serbatoi siano vuoti e a bordo del veicolo siano presenti i documenti previsti dalla Circolare Prot.
n. 14998/23.30 del 13/02/2009.
In sede di revisione periodica devono risultare efficienti, sicuri (in merito ad ancoraggio, scadenza
di validità e stato di conservazione del serbatoio, delle tubazioni, riduttore di pressione, ecc.) e
correttamente regolati per contenere le emissioni inquinanti entro i limiti di legge.
I serbatoi hanno una validità limitata, diversa a seconda del tipo di gas utilizzato:
GPL: hanno validità decennale dalla data di collaudo impressa sul serbatoio; i serbatoi
omologati ai sensi del regolamento ECE ONU n. 67/01 non riportano più impressa la data
di collaudo, per cui il decimo anno decorre dalla data di collaudo dell'impianto presso la
Motorizzazione, se installato successivamente all'immatricolazione del veicolo, oppure
dalla data di immatricolazione del veicolo, se l'impianto è previsto fin dall'origine (vedi
circolare n. B76/2000/MOT del 16/11/2000 Prot. 1069/UT83/CG(C1)). Una volta scaduti i
dieci anni, i serbatoi devono essere sostituiti e l'impianto deve essere ricollaudato, con
relativo aggiornamento della carta di circolazione, presso la Motorizzazione.
CNG (metano): per queste bombole non vengono rilasciati documenti; i dati identificativi
e la data di scadenza e di collaudo delle bombole sono riportati su una targhetta collocata,
di norma, nel vano motore.
Le bombole del metano non devono essere sostituite, ma devono essere verificate ogni
cinque anni quelle nazionali e ogni quattro anni quelle omologate ECE/ONU 110 (es. Fiat
"Natural Power", Opel "EcoM", ecc.; vedi circolari 4043/MOT2/C del 21/11/2002 e
131/MOT2/C del 13/01/2006), e ripunzonate con la data della verifica e del valore della
tara; la rilevazione dei dati può essere fatta, in sede di revisione, anche dalla targhetta nel
vano motore, opportunamente aggiornata ad ogni verifica.
PARCAMENTO: Si ricorda che, ai sensi dell'art. 10 comma VI del D.M. 01/02/1986 (dal sito
vigilfuoco.it; vedi pag. 15), i veicoli alimentati a CNG (gas avente densità inferiore a quella
dell'aria) possono essere parcheggiati nelle autorimesse interrate, mentre i veicoli alimentati a GPL
(gas avente densità superiore a quella dell'aria) possono essere parcheggiati fino al primo piano
interrato purchè dotati di sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01 (vedi
D.M. 22/11/2002).
Accessori specifici
Devono essere riportati sulla carta di circolazione; sono ad esempio ganci di traino, carrelli
appendice, protezioni antinfortunistiche delle cisterne, limitatori della velocità, dispositivi per
disabili, ecc. spesso parte integrante del veicolo al quale sono abbinati e quindi oggetto di controllo
in sede di revisione, per cui devono essere perfettamente efficienti.
Appena installati, prima di poter essere utilizzati, devono essere appositamente collaudati presso la
Motorizzazione ed essere riportati sulla carta di circolazione.
CARRELLO APPENDICE: Ogni carrello può essere abbinato ad un solo veicolo (vedi Circolare
prot. n. 409/4342 - A014 del 05/02/1982); in sede di revisione deve essere accertato che il numero
di telaio punzonato sul carrello (di norma sul timone o in posizione anteriore destra della struttura)
corrisponda a quello riportato sulla carta di circolazione del veicolo a cui è abbinato, il buono stato
e l'uniformità di usura dei pneumatici, il funzionamento dei dispositivi di segnalazione visiva e di
illuminazione, il buono stato della carrozzeria e della struttura portante, il buon funzionamento dei
dispositivi di frenatura.
Kit Xenon per i fari
Negli ultimi anni si è molto diffuso, anche in campo automobilistico, l'uso di lampade che
garantiscono una migliore resa rispetto alle lampade alogene ad incandescenza tanto che in
commercio si trova un vasto assortimento di lampade che garantiscono elevate prestazioni.
In molti casi si tratta solo di "effetti ottici" che rendono la luce più bianca ma non effettivamente di
maggiore intensità (ad esempio attraverso la colorazione blu del bulbo per filtrare la normale
colorazione della luce) mentre il dispositivo in grado di garantire un elevato rendimento in termini
di luminosità, risparmio energetico e durata, è la lampada allo Xeno, che fornisce una intensità
luminosa media di circa 3000 lumen a fronte dei circa 850 delle normali lampade ad
incandescenza.
Questo è evidentemente molto utile soprattutto durante la guida notturna o in caso di pioggia o
nebbia.
Inoltre hanno un assorbimento di circa la metà rispetto alle lampade tradizionali (35 W contro i
circa 60 W della lampade a incandescenza) ed una affidabilità e durata tali da non essere necessaria
la sostituzione per tutta la vita del veicolo.
Le lampade normali producono luce per incandescenza del filamento, mentre le lampade allo Xeno
la producono mediante un arco voltaico, generato da una scarica ad alta intensità, tra due elettrodi
immersi nel gas Xeno presente nel bulbo.
Molti veicoli di alta gamma sono equipaggiati di serie con queste lampade, ma esistono in
commercio dei kit (lampade + centralina elettrica di alimentazione) che permettono di modificare il
veicolo per poter utilizzare queste lampade.
Il montaggio di questi kit non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione.
Ai fini della regolare circolazione su strada e quindi dell'esito positivo della revisione, però, non è
possibile semplicemente installare questi kit al posto delle lampade ad incandescenza, occorre che:
i proiettori originali vengano sostituiti con proiettori omologati per lampade allo xeno;
il kit utilizzato sia certificato CE e E13;
sul veicolo sia presente un sistema lavafari ad alta pressione attivabile dall'abitacolo (per i
veicoli che non ne dispongono esistono appositi kit anche per questo);
sul veicolo sia presente un sistema di livellamento dei fari automatico oppure elettrico
comandato manualmente (tramite un comando normalmente posto vicino allo sterzo) che
permetta, quando regolato tutto verso il basso, di rientrare nei limiti di inclinazione previsti
dal comma 6.2.6.1. del Regolamento ECE R48.
In caso di installazione del kit senza la contemporanea sostituzione dei proiettori il veicolo non è a
norma e rischia, oltre ad una diminuzione della copertura assicurativa, la sanzione pecuniaria
prevista dall'art.78 del N.C.d.S. (da da € 357,43 a € 1.432,99) oltre a quella amministrativa
del ritiro della carta di circolazione e conseguente obbligo di revisione straordinaria previo
ripristino di proiettori e lampade originali.
Fra i veicoli atipici, previsti dal comma 4 dell'art. 80 del Nuovo Codice della Strada, sottolineamo
particolarmente quelli definiti dall'art. 60 N.C.d.S., cioè i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca e di
interesse storico e collezionistico. Finora non era mai stato pubblicato un decreto attuativo dell'art.
80 riguardante i veicoli atipici; dapprima non erano perciò sottoposti ad obbligo di revisione; con la
Circolare del D.T.T. n. 4437/M360 del 26/11/2003, punto 10 questa situazione era stata sanata
venendo sottolineato l'obbligo della revisione annuale per questi veicoli in caso di circolazione su
strada (in quanto "atipici").
Finalmente, il 19 marzo 2010 é stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 55 alla Gazzetta
Ufficiale n. 65, ed é entrato in vigore il giorno successivo, l'apposito Decreto 17 dicembre 2009
("Disciplina e procedure per l’iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri,
nonché per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica") che ne disciplina i
requisiti e, fra le altre cose, ne riporta la revisione a cadenza BIENNALE; le disposizioni
complementari al decreto sono fornite dalla Circolare prot. n. 19277/23.25 del 3 marzo 2010.
>> Si sottolinea che le revisioni dei veicoli di interesse storico e collezionistico costruiti prima del
1° gennaio 1960 sono effettuate esclusivamente dai competenti uffici motorizzazione civile (vedi
Allegato III al citato Decreto).
Allegato III
REVISIONI PERIODICHE DEI VEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO
1. Campo di applicazione
Le presenti disposizioni si applicano ai veicoli classificati di interesse storico e
collezionistico appartenenti alle seguenti categorie:
a) motoveicoli;
b) autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo;
c) autoveicoli destinati al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non
superiore a 3 500 kg;
d) autoveicoli isolati destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a
sedere,escluso quello del conducente, e' superiore a otto;
e) autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3.500 kg;
f) rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3 500 kg,
facenti parte di un complesso di veicoli classificato di interesse storico e
collezionistico.
2. Calendario delle revisioni
I veicoli indicati al precedente punto 1 sono sottoposti a revisione periodica ogni due
anni, sempre che i veicoli non siano stati sottoposti, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della
revisione, a visita e prova per l’accertamento dei requisiti alla idoneità alla circolazione ai sensi
dell’art. 75 del Codice della Strada, entro il mese di rilascio della carta di circolazione ovvero
entro il mese corrispondente a quello in cui è stato effettuato l’ultimo controllo di revisione.
3. Controlli tecnici
3.1. Il controllo deve essere effettuato, avuto riguardo alla particolare categoria di
appartenenza dei veicoli di interesse storico e collezionistico, sugli elementi indicati all’allegato
II della direttiva 96/96/CE, del 20 dicembre 1996 del Consiglio dell’Unione europea, e
successive modifiche ed integrazioni, purché tali elementi si riferiscano alle caratteristiche
costruttive del veicolo sottoposto a controllo.
3.2 I controlli tecnici di revisione sono effettuati con le modalità e con le strumentazioni
previste dalle disposizioni dettate in materia dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, con le
seguenti eccezioni:
3.2.1. prove emissioni
Sono esentati dalle verifiche di controllo delle emissioni inquinanti i seguenti
veicoli classificati di interesse storico e collezionistico:
- autoveicoli dotati di motore ad accensione comandata, la cui data di
costruzione è antecedente al 4 agosto 1971;
- autoveicoli dotati di motore ad accensione spontanea, la cui data di
costruzione è antecedente al 1° gennaio 1980;
- motoveicoli, la cui data di costruzione è antecedente al 1° gennaio 1960.
www.officinabartolini.it
3.2.2. prove di frenatura per gli autoveicoli
3.2.2.1 le prove di frenatura per la verifica del freno di servizio degli autoveicoli
classificati di interesse storico e collezionistico, la cui data di costruzione è antecedente al 1°
gennaio 1960 possono essere effettuate mediante la valutazione del valore della decelerazione
media ottenuto con il veicolo in ordine di marcia (solo con il conducente). I valori limiti sono
riportati nella seguente tabella:
Tipo di veicolo Velocità iniziale
(km/h)
Valore minimo della
decelerazione (m/s2)
Autovetture 4
Altri autoveicoli, compresi loro
complessi
40
3,5
3.2.2.2 Il freno di stazionamento degli autoveicoli, di cui al punto precedente, è
verificato con prova statica.
4. COMPETENZE
4.1 La competenza per le revisioni periodiche dei veicoli di interesse storico e
collezionistico è stabilita, avuto riguardo delle categorie internazionali di appartenenza dei
veicoli stessi, a norma dell’art. 80 del DPR 16 dicembre 1992. n. 495, fatto salvo quanto
indicato al punto successivo;
4.2 Le revisioni dei veicoli di interesse storico e collezionistico costruiti prima del
1°.gennaio 1960 sono effettuate esclusivamente dai competenti uffici motorizzazione civile.
Nel 2011 devono quindi essere sottoposti a revisione gli autoveicoli immatricolati per la prima volta
nel 2007 entro il mese di rilascio delle Carta di Circolazione e quelli già revisionati nel 2009 entro il
mese in cui è stata effettuata l'ultima revisione.
Nelle seguenti immagini è esemplificato dove si può controllare la data di prima immatricolazione,
rispettivamente sulla carta di circolazione vecchio modello (MC804MEC) e nuovo modello
(MC820F), e la data dell'ultima revisione effettuata.
Cliccando sulla miniatura interessata si aprirà una nuova finestra con l'immagine a dimensione
intera.
Non è consentita la circolazione dopo la scadenza della revisione, tuttavia gli autoveicoli sottoposti
a revisione annuale, e solo questi, possono circolare fino alla data della prima prenotazione se
questa è stata effettuata entro la scadenza.
Rimorchi di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t
Per l'anno 2011 resta ancora in vigore il D.M. 17/01/2003 che dispone la revisione dei rimorchi di
massa complessiva fino a 3,5 t immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1997, con
esclusione di quelli che successivamente al 1° gennaio 1999 siano stati sottoposti a visita e prova ai
sensi degli articoli 75 o 80 del Codice della Strada.
Tale revisione potrà essere effettuata esclusivamente presso gli uffici provinciali del D.T.T.
(con esclusione quindi delle imprese autorizzate).
La revisione deve essere effettuata:
- entro il mese corrispondente a quello di effettuazione dell'ultima revisione, per i veicoli che
l'abbiano già effettuata;
- entro il mese di rilascio della carta di circolazione, per i veicoli sottoposti alla revisione per la
prima volta.
E' consentita la circolazione anche oltre tali termini di scadenza e fino alla data fissata per la
presentazione alla revisione, purchè la revisione sia stata prenotata entro i predetti termini (le
prenotazioni successive, pur annotate sulla domanda di revisione, consentono solo che il veicolo sia
condotto alla visita di revisione nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata).
N.B.: Non è possibile revisionare in Italia, nè presso le officine private nè presso le sedi provinciali
della motorizzazione, autoveicoli immatricolati in stati esteri anche se facenti parte della Comunità
Europea (vedi Circolare 1688/M366 del 02/08/2001).
Tariffe
Per ogni tipo di veicolo (autoveicolo, motoveicolo o ciclomotore) il costo è lo stesso, € 65,25 IVA
21% compresa, di cui:
€ 54,45 - revisione
(L. 105.430 - tariffa in vigore dal 20/10/07, vedi Decreto 02/08/07 n.161)
€ 10,80 - bollettino diritti D.T.T.
(L. 20.912 - comprese spese postali, maggiorate di 0,70 € dal 03/01/05 per effetto
del Decreto 12/08/04.
La nuova tariffa relativa ai diritti DTT è stata introdotta con Decreto 12/04/07 a
partire dal 31/05/07.)
Sanzioni
Aggiornamento: gennaio 2011
Il Codice della Strada vigente prevede le seguenti sanzioni (aggiornate biennalmente, vedi Decreto
del Ministero della Giustizia 22 dicembre 2010) per chi circola senza aver effettuato la revisione o
senza aver presentato la domanda entro i termini previsti:
OMESSA REVISIONE (art. 80, comma 14):
sanzione pecuniaria da € 159,00 a € 639,00
RIPETUTA OMESSA REVISIONE (art. 80, comma 14):
sanzione pecuniaria raddoppiata (da € 318,00)
OMESSA REVISIONE DI VEICOLO CIRCOLANTE IN AUTOSTRADA (art. 176,
comma 18):
da € 159,00 a € 639,00 e fermo amministrativo del veicolo, restituito dopo la prenotazione
della revisione
Il comma 14 dell'articolo 80 é stato modificato con la legge 29 luglio 2010 n.120, che ha eliminato
la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione.
L'organo accertatore annota sulla carta di circolazione che il veicolo é sospeso dalla circolazione
fino all'effettuazione della revisione stessa presso una officina autorizzata ovvero presso l'ufficio
provinciale del Dipartimento dei Trasporti.
La già citata legge prevede che "nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione
in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 1.842 a euro 7.369.
All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del
capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo"
>> Ulteriori sanzioni riguardanti i ciclomotori.(vedi tabella sopra)
Circolare obsoleta a seguito della legge 29 luglio 2010 n. 120: * "Revisione degli autoveicoli a
seguito di ritiro della carta di circolazione per omessa revisione." (Prot. n. 2919/M 366 del
09/10/2001)
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