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1 N. 292/2011 V.G. TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRIESTE Il

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1 N. 292/2011 V.G. TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRIESTE Il
N. 292/2011 V.G.
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRIESTE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:
dott. Paolo Sceusa
dott. Elisabetta Moreschini
dott. Chiara Tunini
dott. Paolo Taverna
Presidente, rel.
Giudice
Giudice onorario
Giudice onorario
decidendo sul ricorso presentato in data 10-06-2011 dal sig. XY, ricorrente
con l’avv. dom. G. A. de Manzano del Foro di Trieste, per l’affido e il
mantenimento del figlio naturale AA, nato a … il …2000, successivamente
riconosciuto dal padre;
avuta la costituzione dell’altro genitore naturale sig.ra XX, resistente con l’avv.
dom. R. Rustia del Foro di Trieste, che ha chiesto una diversa regolamentazione
delle medesime questioni;
comunicato il ricorso al PMM per il suo intervento (non seguìto);
preso atto che i suddetti genitori hanno risolto la loro convivenza;
che, all’esito dell’audizione personale delle parti e del minore, nonché
dell’istruttoria documentale, il ricorrente ha così concluso:
1) disporre l'affidamento condiviso del minore AA;
2) disporre il collocamento del minore ove ritenuto opportuno nel superiore
interesse dello stesso, con diritto di visita del minore ai genitori in misura
prioritaria, come già in essere.
3) assegno di mantenimento nella somma ritenuta di giustizia nelle mani
dell’uno o dell’altro genitore, da onorarsi entro il 5 di ogni mese, con
rivalutazione ISTAT
4) circa le vacanze di Natale, il minore starà presso ciascun genitore, con
alternanza delle festività (dal 24 al 31 dicembre al 6 gennaio); durante le
vacanze di Pasqua il minore starà tre giorni consecutivi presso ciascun
genitore, alternando da Venerdì Santo a Domenica di Pasqua e da Pasquetta a
mercoledì successivo, mentre per il periodo estivo il minore starà tre settimane
consecutive presso ciascun genitore, oltre le eventuali altre settimane da
concordare a … dai nonni, come è usanza del minore da quando è nato;
5) eventuali assegni per il nucleo familiare saranno percepiti dal genitore
collocatario;
6) spese extra previamente concordate a carico dei genitori nella misura del
50%;
7) si chiede che per spese extra si intendano: tasse o rette scolastiche, spese per
libri di testo, attrezzature didattiche non ordinarie, spese medico specialistiche,
proteiche, terapeutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, spese di
mantenimento all’estero per frequentare corsi di studio, spese di viaggio, corsi
di ordinaria pratica sportiva con relativa attrezzatura; le spese extra andranno
anticipate dopo la visione della quietanza di pagamento;
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8) in caso di malattia del minore, il genitore in quel momento non collocatario
avrà il diritto di far visita al minore ogni giorno di malattia;
9) i genitori si danno l’assenso al rilascio dei documenti validi per l’espatrio per
sé e per il minore;
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa solo in caso di opposizione al
presente ricorso
Mentre la resistente ha così concluso:
1) disporre l'affidamento condiviso del minore AA con collocamento e
residenza anagrafica presso la madre e ordinaria amministrazione in capo alla
stessa.
2) Regolamento del diritto di visita paterno nei seguenti termini:
Il padre potrà tenere con sé il figlio minore a week-end alterni da sabato
mattina a domenica sera;
2 pomeriggi settimanali che il sig. XY si obbliga a concordare con la sig.ra
XX comunicando anticipatamente -entro 48 ore prima- i giorni in cui
desidera vedere il figlio compatibilmente con i propri turni di lavoro e si
impegna a rispettare eventuali attività scolastiche ed extrascolastiche del
figlio che dovessero coincidere con giornate di spettanza paterna
garantendo di accompagnarlo e di occuparsene;
Il padre potrà altresì trascorrere con il figlio 2 settimane, anche non
consecutive, durante le vacanze estive ed 1 settimana durante le ferie
natalizie. Ciascun periodo dovrà essere previamente concordato tra i
genitori con congruo anticipo.
Natale e Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore.
3) In considerazione delle reciproche posizioni reddituali, obbligare il sig. XY
a contribuire al mantenimento del figlio minore AA con la somma di € 350,00
mensili, rivalutabili ISTAT, o quella diversa somma che apparirà di giustizia,
oltre il 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive, ricreative del figlio;
4) Stante il totale inadempimento del padre da un anno circa al proprio obbligo
contributivo, prevedere che detto contributo sia versato alla sig.ra XX con
accredito bancario tramite trattenuta diretta alla fonte sullo stipendio che il
sig. XY percepisce dal datore di lavoro (…), con obbligo al versamento degli
arretrati maturati da luglio 2010 al dì del saldo;
5) Riconoscere in capo alla sig.ra XX il diritto a percepire per l’intero gli
assegni familiari;
6) Disporre che il figlio sia posto a carico di entrambi i genitori ai fini fiscali
con detrazione fiscale al 50% ciascuno;
7) autorizzare il reciproco assenso dei genitori al rinnovo e/o rilascio del
documento personale del figlio minore AA valido anche ai fini dell’espatrio;
Osserva il Collegio:
1) In punto collocamento:
atteso che il minore è in piena età scolare e che ha continuato fin dalla
separazione dei suoi genitori (avvenuta nel giugno\luglio 2010) ad abitare a
Sistiana nella sua casa, con la madre, e lì ha continuato la sua frequenza
scolastica, l'idea di trasferirlo presso il padre a Trieste ogni volta che costui,
secondo i suoi turni di riposo lavorativo (tre giorni e mezzo settimanali
continuativi e che non é chiaro, tra l'altro se possano cadere o meno in
coincidenza, parziale o meno, con alcuni fine settimana), turni peraltro non fissi
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né predeterminabili se non mese per mese, pare rispondere più ad un interesse
del padre che non del figlio.
Il diritto del minore e del padre alla maggior possibile loro frequentazione,
nell'ottica di una bigenitorialità non solo formale, andrà soddisfatto, nel
superiore interesse del primo, attraverso l'auspicabile disponibilità del secondo,
durante la settimana scolastica, ad andare a prendersi il figlio e a riportarlo, in
giornata, a Sistiana, tutte le volte che ciò risulterà compatibile con gli impegni
pomeridiani fissi del figlio e con i propri, variabili, turni di lavoro. Massima
flessibilità cui tocca, senza meno, al genitore di adattarsi, di tempo in tempo, con
la dovuta collaborazione materna e con la congiunta determinazione fra i
genitori dei futuri impegni extrascolastici fissi del figlio. A tale flessibilità non
sarà, peraltro, difficile adempiere attesa la breve distanza (20 min. di
automobile) che separa Sistiana da Trieste.
Inoltre le parti di questo, come della gran parte dei giudizi di questa specie,
commettono il grave errore di chiedere una regolamentazione contingente:
valida “da oggi a dopodomani”, e non considerano il loro rapporto coi figli per
quel che é, cioè un divenire, peraltro in una certa misura prevedibile. A tale
prevedibilità andrebbero conformate le richieste e gli accordi delle parti.
Un tanto nell'interesse dei figli, dei genitori e della stessa giurisdizione civile
che non può permettersi l'assoggettamento alla pressione di continui ricorsi per il
perenne aggiustamento di assetti familiari disegnati sul mero presente. Capire
questo, avrebbe significato nel caso di specie, contrassegnato da elevata
conflittualità, vedere come sia prossimo il tempo delle scuole superiori del
ragazzo; come sia probabile (nell'indisponibilità di scuole superiori in quel di
Sistiana), che egli ne vada a frequentare una proprio a Trieste e che ciò renderà
ben presto il padre il genitore più favorito al prossimo collocamento del figlio, se
questi, mantenendo un buon rapporto col padre, lo vorrà. Al figlio, infatti,
entrambi i genitori dovranno comunque garantire una sempre maggior voce in
capitolo in ordine all'organizzazione del suo tmpo, in proporzione all'età e alla
maturità raggiunte.
Da quanto precede deriva che va (e andrà) in ogni caso esclusa la praticabilità di
un collocamento per tempi paritari presso ciascun genitore, che per il minore si
tradurrebbe in un insostenibile trambusto organizzativo, incompatibile con le
necessità di regolarità e puntualità scolastica e, in definitiva, di normalità di vita.
Provi, per una volta, chi chiede ad ogni occasione che un minore si divida per
tempi uguali in posti diversi, a domandarsi quanto sarebbe lui, pur da persona
adulta, disposto a sobbarcarsi per anni un regime di vita simile.
E allora giova ricordare che, quanto al collocamento alternato, è giurisprudenza
ormai costante di questo Tribunale di non consentire, nemmeno nei casi di
residenza di entrambi i genitori in enti separati di un medesimo edificio, il
palleggio ping-pong della prole. Esso è irrispettoso della dignità personale (il
minore viene trattato alla stregua del proverbiale “pacco postale”, per richiamare
l’espressione coniata dalla saggezza popolare) ed è una soluzione sempre votata
a rapido decadimento, man mano che il bambino cresce o mutano gli orari (o i
turni...) lavorativi dei genitori o dei loro eventuali nuovi partner e nuovi figli.
Una soluzione, quindi, esposta a elevato rischio di far deflagrare ulteriori e
continue controversie, con danno alla serenità del minore ed effetto inutilmente
inflattivo sul sistema giudiziario.
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Il minore deve invece avere una residenza preferenziale, scelta dai genitori o, in
mancanza, dal giudice, secondo i parametri di fatto propri del caso di specie,
proiettati dal presente al futuro, per il contemperamento dei diritti in gioco (del
figlio e dei genitori), con prevalenza degli interessi del primo.
Nel caso di specie, richiamati i motivi di cui al primo capoverso di questo
paragrafo, non resta che dichiarare maggiormente conforme agli interessi del
bambino il suo collocamento presso la madre, in Sistiana.
2) In punto affidamento:
non v'é dubbio che, nella specie, esso debba rimanere condiviso, in conformità
alla regola legale (art. 155 cod. civ.) e alle congiunte richieste delle parti.
In virtù dell'ampiezza e della frequenza degli incontri padre-figlio, nonché
dell'affidamento che questo Collegio ha ragione di riporre nell'autoresponsabilità
di ciascuno dei genitori, é opportuno che ciascuno di loro possa autonomamente
e separatamente adottare le decisioni di potestà su questoni di ordinaria
amministrazione, nel tempo in cui ha il figlio presso di sé.
3) In punto frequentazioni col genitore non collocatario (il padre):
al di là delle dichiarazioni rese dal minore nel corso della sua audizione “credo
che vedere il papà durante la settimana d'inverno sarebbe un po' complicato,
perché tra i compiti, il basket e le lezioni (di inglese), scendere appena in città
per poi tornare a scuola a Sistiana di mattina, dovendo anche andare a dormire
presto, sia un po' stancante”, che per l'esperienza del Collegio appaiono di
chiaro transfert materno, resta il fatto sostanziale e concreto del trambusto
organizzativo sul piano scolastico sopra evidenziato al punto 1). Il regime
prescritto a dispositivo contempera adeguatamente i diritti in campo, attravrso
una disciplina non ossessiva o meccanica della bigenitorialità, congiunta a
flessibilità e adattabilità pro futuro.
4) In punto mantenimento:
Indipendentemente dal corrente ed ondivago reddito lavorativo materno, ma
considerata la sua capacità, anche astratta, di produrlo (si tratta di persona
giovane di età, normodotata sul piano psicofisico, con attitudini al lavoro
dipendente nel settore commerciale-terziario) e considerato il reddito da lavoro
dipendente del padre (pacificamente ca. 1.700,00 euro mensili), nonché il
maggior carico di lavoro domestico della madre, appare equo quantificare
l'assegno mensile e la ripartizione delle spese straordinarie come da dispositivo.
L'irregolarità delle corresponsioni paterne inducono ad accogliere la domanda di
versamento diretto proposta dalla resistente. La domanda per arretrati, (di
competenza del GO, peraltro non eccepita né rilevata a termini dell'art. 38 cpc),
appare infondata perché priva di prova in ordine agli esborsi effettivamente
sostenuti dalla ricorrente.
La domanda n. 8) del ricorrente interpreta, per l'appunto, la bigenitorialità in
modo meccanico/ossessivo, pertanto incontra rigetto.
Non vì é luogo a provvedere sulle conclusioni relative all'espatrio, sia perché
incomprensibili sul piano logico-semantico, sia perché non pare esprimano un
dissenso sul punto. La questione, spesso tipicamente malintesa dalle parti in
questi giudizi, in realtà é semplice: i genitori manifesteranno il loro assenso (se
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vi sarà) all'autorità amministrativa competente al rilascio dei documenti
d’espatrio loro e del figlio minore. In caso di dissenso, ciascun interessato potrà
rivolgersi al giudice (tutelare se non pende causa di separazione o divorzio,
diversamente al TO al TM, per connessione) chiedendo l'autorizzazione
all’espatrio per sé e/o per il minore a superamento del dissenso dell'altro (che
farà valere, in contraddittorio, le sue opposte ragioni di inibizione all’espatrio).
Gli assegni familiari, in caso di affidamento condiviso, spettano comunque al
collocatario.
Le detrazioni fiscali al 50% chieste dalla resistente non incontrano obiezioni di
controparte.
5) In punto spese di lite:
la soccombenza prevalente del ricorrente (tranne che sul punto arretrati di
mantenimento, per cui si opera una compensazione del 15%), comporta
l'addebito a lui delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, secondo
apparentamento equitativo alle (pur cessate) tariffe professionali.
Decreto esecutivo dato l'oggetto della decisione, concernente diritti di natura
pesonale di soggetto minorenne (tali anche quelli concernenti il suo
mantenimento).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, con efficacia immediatamente esecutiva, così
provvede:
- dispone l'affidamento condiviso del minore AA a entrambi i genitori, con
collocamento presso la madre sig.ra XX, in Sistiana.
- il padre, sig. XY, compatibilmente ai suoi turni lavorativi, terrà con sé il
figlio AA quantomeno:
- a week-end alterni, dal pomeriggio dell'ultimo giorno della settimana
scolastica alla domenica sera dopo la cena.
- 2 pomeriggi infrasettimanali nelle altre due settimane, dando alla madre e al
figlio tutto il preavviso possibile. Esclusi i pomeriggi coincidenti con gli
attuali impegni fissi del minore per sport e inglese.
- ad anni alterni, il periodo dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6
gennaio;
- vacanze scolastiche pasquali, intere, ad anni alterni;
- 4 settimane estive, anche non consecutive, da conordare con la madre entro
il 31 maggio di ogni anno.
- pone a carico del sig. XY, l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni mese
alla sig.ra XX la somma di € 300,00.
- pone a pari carico dei genitori le spese mediche, scolastiche e straordinarie
previamente concordate da versarsi entro 15 giorni dalla reciproca esibizione
della relativa documentazione di spesa.
- condanna il sig. XY a rifondere alla sig.ra XX le spese di lite che, depurate
della compensazione di cui in motivazione, si liquidano nella
onnicomprensiva somma di € 2.700,00, oltre ad IVA e CPA.
Si comunichi ai fax … e …, al PMM e al GT di Trieste ex art. 51 disp. att. c.c.
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Trieste, camera di consiglio del 29 febbraio 2012.
Il Presidente, estensore
(dott. Paolo Sceusa)
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