1 N. 292/2011 V.G. TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRIESTE Il
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N. 292/2011 V.G. TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRIESTE Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Paolo Sceusa dott. Elisabetta Moreschini dott. Chiara Tunini dott. Paolo Taverna Presidente, rel. Giudice Giudice onorario Giudice onorario decidendo sul ricorso presentato in data 10-06-2011 dal sig. XY, ricorrente con l’avv. dom. G. A. de Manzano del Foro di Trieste, per l’affido e il mantenimento del figlio naturale AA, nato a … il …2000, successivamente riconosciuto dal padre; avuta la costituzione dell’altro genitore naturale sig.ra XX, resistente con l’avv. dom. R. Rustia del Foro di Trieste, che ha chiesto una diversa regolamentazione delle medesime questioni; comunicato il ricorso al PMM per il suo intervento (non seguìto); preso atto che i suddetti genitori hanno risolto la loro convivenza; che, all’esito dell’audizione personale delle parti e del minore, nonché dell’istruttoria documentale, il ricorrente ha così concluso: 1) disporre l'affidamento condiviso del minore AA; 2) disporre il collocamento del minore ove ritenuto opportuno nel superiore interesse dello stesso, con diritto di visita del minore ai genitori in misura prioritaria, come già in essere. 3) assegno di mantenimento nella somma ritenuta di giustizia nelle mani dell’uno o dell’altro genitore, da onorarsi entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT 4) circa le vacanze di Natale, il minore starà presso ciascun genitore, con alternanza delle festività (dal 24 al 31 dicembre al 6 gennaio); durante le vacanze di Pasqua il minore starà tre giorni consecutivi presso ciascun genitore, alternando da Venerdì Santo a Domenica di Pasqua e da Pasquetta a mercoledì successivo, mentre per il periodo estivo il minore starà tre settimane consecutive presso ciascun genitore, oltre le eventuali altre settimane da concordare a … dai nonni, come è usanza del minore da quando è nato; 5) eventuali assegni per il nucleo familiare saranno percepiti dal genitore collocatario; 6) spese extra previamente concordate a carico dei genitori nella misura del 50%; 7) si chiede che per spese extra si intendano: tasse o rette scolastiche, spese per libri di testo, attrezzature didattiche non ordinarie, spese medico specialistiche, proteiche, terapeutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, spese di mantenimento all’estero per frequentare corsi di studio, spese di viaggio, corsi di ordinaria pratica sportiva con relativa attrezzatura; le spese extra andranno anticipate dopo la visione della quietanza di pagamento; 1 8) in caso di malattia del minore, il genitore in quel momento non collocatario avrà il diritto di far visita al minore ogni giorno di malattia; 9) i genitori si danno l’assenso al rilascio dei documenti validi per l’espatrio per sé e per il minore; Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa solo in caso di opposizione al presente ricorso Mentre la resistente ha così concluso: 1) disporre l'affidamento condiviso del minore AA con collocamento e residenza anagrafica presso la madre e ordinaria amministrazione in capo alla stessa. 2) Regolamento del diritto di visita paterno nei seguenti termini: Il padre potrà tenere con sé il figlio minore a week-end alterni da sabato mattina a domenica sera; 2 pomeriggi settimanali che il sig. XY si obbliga a concordare con la sig.ra XX comunicando anticipatamente -entro 48 ore prima- i giorni in cui desidera vedere il figlio compatibilmente con i propri turni di lavoro e si impegna a rispettare eventuali attività scolastiche ed extrascolastiche del figlio che dovessero coincidere con giornate di spettanza paterna garantendo di accompagnarlo e di occuparsene; Il padre potrà altresì trascorrere con il figlio 2 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive ed 1 settimana durante le ferie natalizie. Ciascun periodo dovrà essere previamente concordato tra i genitori con congruo anticipo. Natale e Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore. 3) In considerazione delle reciproche posizioni reddituali, obbligare il sig. XY a contribuire al mantenimento del figlio minore AA con la somma di € 350,00 mensili, rivalutabili ISTAT, o quella diversa somma che apparirà di giustizia, oltre il 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive, ricreative del figlio; 4) Stante il totale inadempimento del padre da un anno circa al proprio obbligo contributivo, prevedere che detto contributo sia versato alla sig.ra XX con accredito bancario tramite trattenuta diretta alla fonte sullo stipendio che il sig. XY percepisce dal datore di lavoro (…), con obbligo al versamento degli arretrati maturati da luglio 2010 al dì del saldo; 5) Riconoscere in capo alla sig.ra XX il diritto a percepire per l’intero gli assegni familiari; 6) Disporre che il figlio sia posto a carico di entrambi i genitori ai fini fiscali con detrazione fiscale al 50% ciascuno; 7) autorizzare il reciproco assenso dei genitori al rinnovo e/o rilascio del documento personale del figlio minore AA valido anche ai fini dell’espatrio; Osserva il Collegio: 1) In punto collocamento: atteso che il minore è in piena età scolare e che ha continuato fin dalla separazione dei suoi genitori (avvenuta nel giugno\luglio 2010) ad abitare a Sistiana nella sua casa, con la madre, e lì ha continuato la sua frequenza scolastica, l'idea di trasferirlo presso il padre a Trieste ogni volta che costui, secondo i suoi turni di riposo lavorativo (tre giorni e mezzo settimanali continuativi e che non é chiaro, tra l'altro se possano cadere o meno in coincidenza, parziale o meno, con alcuni fine settimana), turni peraltro non fissi 2 né predeterminabili se non mese per mese, pare rispondere più ad un interesse del padre che non del figlio. Il diritto del minore e del padre alla maggior possibile loro frequentazione, nell'ottica di una bigenitorialità non solo formale, andrà soddisfatto, nel superiore interesse del primo, attraverso l'auspicabile disponibilità del secondo, durante la settimana scolastica, ad andare a prendersi il figlio e a riportarlo, in giornata, a Sistiana, tutte le volte che ciò risulterà compatibile con gli impegni pomeridiani fissi del figlio e con i propri, variabili, turni di lavoro. Massima flessibilità cui tocca, senza meno, al genitore di adattarsi, di tempo in tempo, con la dovuta collaborazione materna e con la congiunta determinazione fra i genitori dei futuri impegni extrascolastici fissi del figlio. A tale flessibilità non sarà, peraltro, difficile adempiere attesa la breve distanza (20 min. di automobile) che separa Sistiana da Trieste. Inoltre le parti di questo, come della gran parte dei giudizi di questa specie, commettono il grave errore di chiedere una regolamentazione contingente: valida “da oggi a dopodomani”, e non considerano il loro rapporto coi figli per quel che é, cioè un divenire, peraltro in una certa misura prevedibile. A tale prevedibilità andrebbero conformate le richieste e gli accordi delle parti. Un tanto nell'interesse dei figli, dei genitori e della stessa giurisdizione civile che non può permettersi l'assoggettamento alla pressione di continui ricorsi per il perenne aggiustamento di assetti familiari disegnati sul mero presente. Capire questo, avrebbe significato nel caso di specie, contrassegnato da elevata conflittualità, vedere come sia prossimo il tempo delle scuole superiori del ragazzo; come sia probabile (nell'indisponibilità di scuole superiori in quel di Sistiana), che egli ne vada a frequentare una proprio a Trieste e che ciò renderà ben presto il padre il genitore più favorito al prossimo collocamento del figlio, se questi, mantenendo un buon rapporto col padre, lo vorrà. Al figlio, infatti, entrambi i genitori dovranno comunque garantire una sempre maggior voce in capitolo in ordine all'organizzazione del suo tmpo, in proporzione all'età e alla maturità raggiunte. Da quanto precede deriva che va (e andrà) in ogni caso esclusa la praticabilità di un collocamento per tempi paritari presso ciascun genitore, che per il minore si tradurrebbe in un insostenibile trambusto organizzativo, incompatibile con le necessità di regolarità e puntualità scolastica e, in definitiva, di normalità di vita. Provi, per una volta, chi chiede ad ogni occasione che un minore si divida per tempi uguali in posti diversi, a domandarsi quanto sarebbe lui, pur da persona adulta, disposto a sobbarcarsi per anni un regime di vita simile. E allora giova ricordare che, quanto al collocamento alternato, è giurisprudenza ormai costante di questo Tribunale di non consentire, nemmeno nei casi di residenza di entrambi i genitori in enti separati di un medesimo edificio, il palleggio ping-pong della prole. Esso è irrispettoso della dignità personale (il minore viene trattato alla stregua del proverbiale “pacco postale”, per richiamare l’espressione coniata dalla saggezza popolare) ed è una soluzione sempre votata a rapido decadimento, man mano che il bambino cresce o mutano gli orari (o i turni...) lavorativi dei genitori o dei loro eventuali nuovi partner e nuovi figli. Una soluzione, quindi, esposta a elevato rischio di far deflagrare ulteriori e continue controversie, con danno alla serenità del minore ed effetto inutilmente inflattivo sul sistema giudiziario. 3 Il minore deve invece avere una residenza preferenziale, scelta dai genitori o, in mancanza, dal giudice, secondo i parametri di fatto propri del caso di specie, proiettati dal presente al futuro, per il contemperamento dei diritti in gioco (del figlio e dei genitori), con prevalenza degli interessi del primo. Nel caso di specie, richiamati i motivi di cui al primo capoverso di questo paragrafo, non resta che dichiarare maggiormente conforme agli interessi del bambino il suo collocamento presso la madre, in Sistiana. 2) In punto affidamento: non v'é dubbio che, nella specie, esso debba rimanere condiviso, in conformità alla regola legale (art. 155 cod. civ.) e alle congiunte richieste delle parti. In virtù dell'ampiezza e della frequenza degli incontri padre-figlio, nonché dell'affidamento che questo Collegio ha ragione di riporre nell'autoresponsabilità di ciascuno dei genitori, é opportuno che ciascuno di loro possa autonomamente e separatamente adottare le decisioni di potestà su questoni di ordinaria amministrazione, nel tempo in cui ha il figlio presso di sé. 3) In punto frequentazioni col genitore non collocatario (il padre): al di là delle dichiarazioni rese dal minore nel corso della sua audizione “credo che vedere il papà durante la settimana d'inverno sarebbe un po' complicato, perché tra i compiti, il basket e le lezioni (di inglese), scendere appena in città per poi tornare a scuola a Sistiana di mattina, dovendo anche andare a dormire presto, sia un po' stancante”, che per l'esperienza del Collegio appaiono di chiaro transfert materno, resta il fatto sostanziale e concreto del trambusto organizzativo sul piano scolastico sopra evidenziato al punto 1). Il regime prescritto a dispositivo contempera adeguatamente i diritti in campo, attravrso una disciplina non ossessiva o meccanica della bigenitorialità, congiunta a flessibilità e adattabilità pro futuro. 4) In punto mantenimento: Indipendentemente dal corrente ed ondivago reddito lavorativo materno, ma considerata la sua capacità, anche astratta, di produrlo (si tratta di persona giovane di età, normodotata sul piano psicofisico, con attitudini al lavoro dipendente nel settore commerciale-terziario) e considerato il reddito da lavoro dipendente del padre (pacificamente ca. 1.700,00 euro mensili), nonché il maggior carico di lavoro domestico della madre, appare equo quantificare l'assegno mensile e la ripartizione delle spese straordinarie come da dispositivo. L'irregolarità delle corresponsioni paterne inducono ad accogliere la domanda di versamento diretto proposta dalla resistente. La domanda per arretrati, (di competenza del GO, peraltro non eccepita né rilevata a termini dell'art. 38 cpc), appare infondata perché priva di prova in ordine agli esborsi effettivamente sostenuti dalla ricorrente. La domanda n. 8) del ricorrente interpreta, per l'appunto, la bigenitorialità in modo meccanico/ossessivo, pertanto incontra rigetto. Non vì é luogo a provvedere sulle conclusioni relative all'espatrio, sia perché incomprensibili sul piano logico-semantico, sia perché non pare esprimano un dissenso sul punto. La questione, spesso tipicamente malintesa dalle parti in questi giudizi, in realtà é semplice: i genitori manifesteranno il loro assenso (se 4 vi sarà) all'autorità amministrativa competente al rilascio dei documenti d’espatrio loro e del figlio minore. In caso di dissenso, ciascun interessato potrà rivolgersi al giudice (tutelare se non pende causa di separazione o divorzio, diversamente al TO al TM, per connessione) chiedendo l'autorizzazione all’espatrio per sé e/o per il minore a superamento del dissenso dell'altro (che farà valere, in contraddittorio, le sue opposte ragioni di inibizione all’espatrio). Gli assegni familiari, in caso di affidamento condiviso, spettano comunque al collocatario. Le detrazioni fiscali al 50% chieste dalla resistente non incontrano obiezioni di controparte. 5) In punto spese di lite: la soccombenza prevalente del ricorrente (tranne che sul punto arretrati di mantenimento, per cui si opera una compensazione del 15%), comporta l'addebito a lui delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, secondo apparentamento equitativo alle (pur cessate) tariffe professionali. Decreto esecutivo dato l'oggetto della decisione, concernente diritti di natura pesonale di soggetto minorenne (tali anche quelli concernenti il suo mantenimento). P.Q.M. definitivamente pronunciando, con efficacia immediatamente esecutiva, così provvede: - dispone l'affidamento condiviso del minore AA a entrambi i genitori, con collocamento presso la madre sig.ra XX, in Sistiana. - il padre, sig. XY, compatibilmente ai suoi turni lavorativi, terrà con sé il figlio AA quantomeno: - a week-end alterni, dal pomeriggio dell'ultimo giorno della settimana scolastica alla domenica sera dopo la cena. - 2 pomeriggi infrasettimanali nelle altre due settimane, dando alla madre e al figlio tutto il preavviso possibile. Esclusi i pomeriggi coincidenti con gli attuali impegni fissi del minore per sport e inglese. - ad anni alterni, il periodo dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio; - vacanze scolastiche pasquali, intere, ad anni alterni; - 4 settimane estive, anche non consecutive, da conordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. - pone a carico del sig. XY, l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra XX la somma di € 300,00. - pone a pari carico dei genitori le spese mediche, scolastiche e straordinarie previamente concordate da versarsi entro 15 giorni dalla reciproca esibizione della relativa documentazione di spesa. - condanna il sig. XY a rifondere alla sig.ra XX le spese di lite che, depurate della compensazione di cui in motivazione, si liquidano nella onnicomprensiva somma di € 2.700,00, oltre ad IVA e CPA. Si comunichi ai fax … e …, al PMM e al GT di Trieste ex art. 51 disp. att. c.c. 5 Trieste, camera di consiglio del 29 febbraio 2012. Il Presidente, estensore (dott. Paolo Sceusa) 6