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NOVARA 15 GENNAIO 2015 Patenti e veicoli: stranieri in Italia e italiani all'estero Stranieri: conversione patente estera, conseguimento patente e immatricolazione veicoli in Italia. Italiani: guida all'estero • 1. Cosa devo fare se ho preso la residenza in Italia e sono in possesso di una pate nte di guida estera? • • • • 2. Se la patente estera risulta convertibile in quella italiana cosa devo fare? 3. Se mi voglio recare all’estero posso guidare con la patente italiana? 4. Cosa devo fare per circolare in Italia se posseggo una patente straniera? 5. Sono un cittadino extracomunitario che vive in Italia cosa devo fare se voglio immatricolare un veicolo ? • 6. Sono un cittadino comunitario che vuole prendere la patente in Italia, cosa dev o fare ? 1. Cosa devo fare se ho preso la residenza in Italia e sono in possesso di una patente di guida estera? • PATENTE NON COMUNITARIA Per i titolari di una patente di guida non comunitaria è possibile guidare veicoli cui la patente abilita fino ad un anno dall’acquisizione della residenza. Dopo un anno è necessario, per poter condurre veicoli sul territorio italiano, convertire la patente. Ciò è possibile se lo Stato che ha rilasciato l’abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia. • PATENTE COMUNITARIA O RILASCIATA DA STATO DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO • Per i titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo è possibile guidare sul territorio italiano veicoli per i quali è valida la loro patente, senza obbligo di conversione dopo un anno dall'acquisizione della residenza in Italia. Tuttavia se la patente non ha limiti di validità deve essere convertita dopo due anni dall'acquisizione della residenza in Italia. E' comunque consigliabile richiedere la conversione ad esempio per facilitare eventuali procedure di rinnovo o duplicato patente. Le patenti per cui non si provvede alla conversione seguono comunque le normative italiane per quanto riguarda il rinnovo ed eventuali provvedimenti sanzionatori. 2. Se la patente estera risulta convertibile in quella italiana cosa devo fare? • Se la patente risulta convertibile mi devo recare presso un Ufficio motorizzazione civile e seguire la procedura che prevede: • di compilare il modello TT 2112 • attestare il versamento di € 9,00 sul cc 9001 e di € 32 sul cc 4028 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione) • portare la patente posseduta e relativa fotocopia fronteretro • allegare alla domanda due foto, di cui una autenticata, e un certificato medico in bollo con fotografia (e relativa fotocopia) rilasciato da un medico abilitato • Per la patente rilasciata da uno stato extracomunitario è necessario anche presentare un documento in bollo con la traduzione dei dati della patente estera. La conformità della traduzione al testo straniero deve essere certificata dalla rappresentanza in Italia dello Stato che ha rilasciato la patente. Questa certificazione deve essere convalidata dalla Prefettura. • Eventuali ulteriori istruzioni specifiche per la conversione di patenti rilasciate da alcuni stati non comunitari sono precisate negli appositi accordi di reciprocità e illustrate nelle circolari elencate nella tabella indicata in precedenza. • La regione di Sicilia, e le provincie di Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige hanno importi diversi rispetto al quelle applicate su tutto il territorio nazionale. • 3. Se mi voglio recare all’estero posso guidare con la patente italiana? • Se ci si reca all’estero in un paese dell’Unione europea si può guidare con la patente rilasciata in Italia. Questa condizione è valida , viceversa, per cittadini comunitari che intendono guidare in Italia. Se invece si viaggia in un Paese extracomunitario è necessario, generalmente, richiedere il Permesso internazionale di guida (denominato anche Patente internazionale) o produrre una traduzione giurata della propria patente nella lingua del Paese che si intende visitare. • Esistono due distinti modelli di patente internazionale: il modello "Convenzione di Ginevra 1949", che ha validità di 1 anno, e il modello "Convenzione di Vienna 1968", che ha validità di 3 anni, ma sempre nei limiti di validità della patente italiana posseduta. Alcuni paesi accettano entrambi i modelli, altri solo uno dei due. In Italia è possibile ottenere sia l'uno che l'altro modello di permesso internazionale di guida. Per conoscere con esattezza il tipo di documento di guida richiesto è sempre consigliabile contattare, prima di intraprendere un viaggio all’estero, le autorità consolari del Paese che si intende visitare. Utili informazioni al riguardo possono essere ottenute anche consultando il sito web www.viaggiaresicuri.it. • Procedura e Richiesta permesso internazionale di guida/patente internazionale documentazione da presentare in un Ufficio motorizzazione civile • domanda su modello TT 746 • attestazione del versamento di € 9,00 sul c/c 9001 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione) • attestazione del versamento di € 16 sul c/c 4028 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione) • marca da bollo da € 16 • due foto recenti, di cui una autenticata • fotocopia fronte-retro della patente di guida in corso di validità Al momento della consegna del documento occorre presentare in visione la patente di guida in corso di validità. • 4. Cosa devo fare per circolare in Italia se posseggo una patente straniera? • Se si possiede una patente rilasciata da uno Stato estero non comunitario è necessario, per circolare in Italia, un Permesso internazionale di guida o una traduzione giurata della patente. Si possono guidare in Italia i veicoli per i quali è valida la patente purché non si risieda in Italia da più di un anno. • Per i cittadini in possesso di patente rilasciata da uno Stato dell’Unione europea non sussistono limitazioni per la guida dei veicoli cui la patente abilita. • 5. Sono un cittadino extracomunitario che vive in Italia, cosa devo fare se voglio immatricolare un veicolo ? • Se un cittadino extracomunitario vuole acquistare e immatricolare un veicolo deve avere la residenza in Italia ed essere in possesso il permesso di soggiorno in corso di validità o la ricevuta della richiesta di rinnovo o di primo rilascio del documento. • 6. Sono un cittadino comunitario che vuole prendere la patente in Italia, cosa devo fare ? • Se si è cittadini della Comunità europea, per prendere la patente in Italia e, più in generale, usufruire dei servizi offerti dagli uffici della motorizzazione è sufficiente essere iscritto all'anagrafe del Comune di residenza. • Importi, bollettini e modalità di pagamento per Sicilia, Valle d'Aosta e province del Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia • Si rinvia alle indicazioni riportate nei siti web di queste amministrazioni: • regione Sicilia: http://www.regione.sicilia.it/ • regione Valle d'Aosta: http://www.regione.vda.it/ • provincia di Trento: http://www.provincia.tn.it/ • provincia di Bolzano: http://www.provincia.bz.it/ • provincia di Trieste: http://www.provincia.trieste.it • provincia di Udine: http://www.provincia.udine.it • provincia di Pordenone: http://www.provincia.pordenone.it/ • provincia di Gorizia: http://www.provincia.gorizia.it/ CITTADINI CINESI • A seguito della crescente richiesta di poter condurre autoveicoli in Italia da parte di turisti cinesi, agenzie di viaggio e tour operator specializzati, questa Ambasciata si è attivata, di concerto con il Servizio di Polizia stradale del Ministero dell’Interno e la D.G. per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per definire le modalità con cui sia possibile per un cittadino cinese non residente in Italia di condurre e noleggiare autoveicoli in Italia con la propria patente cinese. • A tale riguardo, è stata confermata l’interpretazione dell’art. 135 del nuovo Codice della Strada secondo il quale i titolari di patenti di guida cinesi (ma anche i cittadini italiani residenti in Cina) possono condurre autoveicoli sul territorio italiano “a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente.” • Per traduzione ufficiale in lingua italiana, secondo l’interpretazione indicata dal Ministero dell’Interno con Nota indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento dei Trasporti Terrestri D.G. per la Motorizzazione (n. di protocollo 300/A/1938/13/111/84/1 del 07//03/2013), con le integrazioni da questo ultimo segnalate con Nota indirizzata al Servizio di Polizia stradale del Ministero dell’Interno (n. di protocollo 11076/23.18.02), si deve intendere anche la traduzione certificata ad opera delle rappresentanze diplomatico consolari italiane all’estero, senza bisogno di una legalizzazione notarile. Il fine della certificazione della traduzione è, infatti, quello di rendere comprensibile all’operatore addetto al controllo il contenuto del documento, non di attestarne l’autenticità. • Per poter procedere alla certificazione della traduzione in italiano della propria patente cinese, sarà sufficiente, dunque, recarsi presso gli uffici consolari della Rete diplomatica italiana in Cina (Pechino, Shanghai, Canton, Chongqing) e richiederne la certificazione rilasciata a vista ad un costo di Euro 9,00. • L’impegno profuso da questa Ambasciata e dalla Rete consolare ai fini di chiarire e rendere nota ai cittadini cinesi questa opportunità nasce dalla volontà di agevolare i flussi turistici verso l’Italia, con particolare attenzione rivolta alle mete turistiche (“l’Italia dei mille campanili”), meno conosciute dai turisti cinesi e non raggiungibili negli itinerari dei viaggi di gruppo. • Allo stesso tempo, segnaliamo che i cittadini italiani non residenti in Cina, muniti di visto turistico o business possono ottenere un titolo di guida provvisorio della validità di tre mesi. • Tale permesso di guida, con cui è possibile noleggiare e guidare autoveicoli in Cina, viene rilasciato dagli uffici della Polizia Municipale competenti. Presso gli aeroporti di Pechino e di Shanghai sono stati attivati degli appositi desk autorizzati a rilasciare tali permessi. Per ulteriori dettagli si rinvia al sito della polizia della municipalità di Pechino (http://www.bjjtgl.gov.cn/publish/portal1/tab184/) . • Devo conseguire o confermare l'idoneità per la patente di guida (o per la patente nautica), a chi mi devo rivolgere? • All' Ambulatorio Medico dell’Ufficio di Igiene del Distretto della ASL di residenza. Le persone che presentano deficit sensoriali, minorazioni degli arti, disabilità, particolari patologie, come cardiopatie, malattie neurologiche, epilessia o altre condizioni morbose, che possono compromettere la sicurezza nella guida dei veicoli, devono rivolgersi alla competente Commissione Medica Locale provinciale. • Come si svolge l'iter di conferma della validità della patente di guida? • In prossimità della scadenza (è consigliabile almeno con un mese d'anticipo) occorre mettersi in contatto con l'ambulatorio medico o con la segreteria della Commissione Medica Locale, per prenotare la visita. Ottenuto il certificato medico di idoneità, la validità della patente è da subito confermata. Entro 40 /60 giorni il competente ufficio della Direzione generale del Dipartimento dei Trasporti di Roma trasmette per posta al titolare il tagliando di convalida, da porre sul documento di guida. Nel caso di ritardo nell'inoltro del tagliando si può contattare il numero verde: 800232323 • Devo effettuare la revisione della patente per guida in stato d'ebbrezza, dove mi rivolgo? • La visita medica di revisione può essere prenotata tramite fax, e-mail o di persona presso la segreteria della Commissione Medica Locale, inviando copia di un documento d'identità valido e dell'ordinanza del Prefetto che dispone la visita di revisione. • Con quali modalità si può prenotare la visita presso la Commissione Medica Locale Patenti? • La visita medica può essere prenotata via fax o via e-mail o di persona. • Che cos'è la patente speciale? • E' definita "speciale" la patente di guida rilasciata a soggetti affetti da minorazioni anatomiche o funzionali degli arti o della colonna vertebrale, la cui funzione può essere vicariata o assistita con l'adozione di mezzi protesici o ortesici o mediante adattamenti particolari dei veicoli. Sono "speciali" anche le patenti rilasciate a soggetti affetti da deficit uditivi o visivi (ad es. monocoli), anche se per le menomazioni visive non sono previsti particolari adattamenti del veicolo. • Ogni quanti anni scade la validità della patente di guida categoria A,B,CIG? • La scadenza è riportata nel documento di guida secondo le previsioni del Codice della Strada e precisamente: la patente di categoria A, B, CIG (Certificato Idoneità per la Guida di ciclomotori) vale 10 anni fino al compimento dei 50 anni di età, 5 anni fino al compimento dei 70 anni d'età, 3 anni oltre il compimento dei 70 anni d'età, 2 anni oltre il compimento degli 80 anni. Le patenti "speciali" di categoria A, B, CIG sono valide per 5 anni fino al compimento dei 70 anni, poi vengono rinnovate con la cadenza temporale delle patenti “normali”. Nel caso di patologie invalidanti, menomazioni o deficit, la Commissione Medica Locale può indicare periodi più brevi di validità, in relazione alle gravità delle condizioni morbose da cui è affetto il candidato o conducente e alla loro evoluzione nel tempo. • Ogni quanti anni scade la validità della patente di guida categoria C,D? • La patente di categoria C viene rinnovata ogni 5 anni fino al compimento dei 65 anni. Questo limite d'età può essere elevato, a seguito di visita medica presso la Commissione Medica Locale. La patente di categoria D viene rinnovata ogni 5 anni fino al compimento del 60 anno d'età, poi questo limite può essere elevato di anno in anno, fino ai 65 anni, dalla Commissione Medica Locale Patenti. • Fino a che età si può essere considerati idonei per la patente categorie A,B, CIG ? • Il Codice della Strada non indica limiti massimi d' età per le patenti di categoria A, B, CIG. • Ho perso (mi hanno sottratto, ho distrutto) la patente di guida, cosa devo fare per duplicarla? • In via preliminare è necessario sporgere denuncia presso gli uffici di Polizia, entro 48 ore. In tal modo gli organi di polizia possono verificare presso il Centro Elaborazione Dati del Dipartimento dei Trasporti se presenti in archivio tutti i dati della patente smarrita, sottratta o distrutta (intestatario, numero di patente, data di rilascio, data di scadenza etc.); in tal caso l'U.C.O. (Ufficio Centrale Operativo) invia direttamente, a casa dell'interessato, la nuova patente duplicata. In caso contrario è necessario effettuare la visita medica e presentarsi al Dipartimento dei Trasporti di Milano, per duplicare il documento di guida. • La patente di guida può essere considerata un documento di identità? • Il comma 2, art. 35, del DPR del 2000, n. 445, stabilisce che la patente di guida, anche nel nuovo formato card, è documento equipollente alla carta d'identità. • Che cos'è il CAP? • Il CAP, Certificato di Abilitazione Professionale, è un'estensione della patente rilasciato dal competente Dipartimento dei trasporti terrestri per guidare veicoli in servizio pubblico, quali ad esempio taxi, autobus, scuolabus o particolari mezzi. Per ottenerlo è necessario sottoporsi a visita medica, di solito contestualmente a quella per il conseguimento o la conferma della patente di guida della categoria cui il CAP si accompagna. • Se trasferisco il domicilio o la residenza, come aggiorno il documento di guida? • All'atto della presentazione della domanda di iscrizione anagrafica nel comune di immigrazione, ovvero del cambio di abitazione nel comune di residenza, i titolari di patente di guida devono compilare anche un apposito modello in distribuzione presso gli uffici comunali. Il comune ricevente la dichiarazione provvede ad effettuare la comunicazione della variazione della residenza all'Ufficio Centrale Operativo (U.C.O.) del Ministero dei Trasporti. • A seguito di tale comunicazione l'U.C.O. provvede alla stampa e alla spedizione all'interessato di un tagliando adesivo, con indicata la nuova residenza, che il titolare della patente di guida deve apporre sul documento.