Sono straniero. Sono solo. Sono a Genova. Sto diventando
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Sono straniero. Sono solo. Sono a Genova. Sto diventando maggiorenne . Consulta Diocesana per le attività a favore dei minori e delle famiglie Sono straniero. Sono solo. Sono a Genova. Sto diventando maggiorenne . A cura di Fabio Gerosa e Elisa Rimotti Padre Andrea Caruso, Alexandra Ilica, Alessandra Ballerini , Rosa Palombo “Una volta ho letto che la scelta di emigrare nasce dal bisogno di respirare. È così. E la speranza di una vita migliore è più forte di qualunque sentimento” Nel mare non ci sono coccodrilli. Storia vera di Anaiatollah Akbari di Fabio Geda “La linea d'ombra la nebbia che io vedo a me davanti per la prima volta nella vita mia mi trovo a saper quello che lascio e a non saper immaginar quello che trovo…” La linea d’ombra di Jovanotti Fondazione Sorriso Francescano 44° Anniversario della morte di Padre Umile SONO STRANIERO. SONO SOLO. SONO A GENOVA. STO DIVENTANDO MAGGIORENNE. 8 Febbraio 2013 SALA POLIVALENTE, VIA RIBOLI 20 Atti del convegno a cura di Fabio Gerosa e Elisa Rimotti Scritti di Padre Andrea Caruso Alexandra Ilica Alessandra Ballerini Rosa Palombo Fondazione Sorriso Francescano In collaborazione con Associazione Consulta Diocesana per le attività a favore dei minori e delle famiglie, Onlus Con il patrocinio di Comune di Genova Regione Liguria La riproduzione dei testi è consentita a condizione di citare la fonte. Testo disponibile sul sito www.consultadiocesana.org Stampato in proprio presso Associazione Padre Monti. Divisione Stampa Digitale. [email protected] Febbraio 2013 INDICE Padre Andrea Caruso Padre Umile da Genova. Una vita per gli altri. 09 Alexandra Ilica 35 Minori stranieri e resilienza. Da minore ad adulto: vivere a Genova senza famiglia. Alessandra Ballerini Legislazione in Italia a tutela del minore straniero che diventa adulto. 42 Rosa Palombo 67 Condizione giuridica del minore straniero accompagnato e non, in Italia. Conversione del titolo di soggiorno alla maggiore età La Consulta Diocesana a Genova e in Liguria 73 La Consulta Diocesana per le attività a favore dei minori e delle famiglie, Onlus. Associazione Ancoraggio. Ragazzi Resilienti Chi siamo e come stare con noi 108 PADRE UMILE DA GENOVA. UNA VITA PER GLI ALTRI Padre Andrea Caruso1 Introduzione II presente scritto nasce dal desiderio di favorire una più ampia conoscenza di un nostro grande confratello il servo di Dio Padre Umile da Genova, uomo e sacerdote dalla personalità poliedrica. La sua vita è stata apostolicamente ricca, complessa e cosparsa di umane difficoltà. La sua vita è stata attraversata da eventi storici e politici le cui conseguenze sono evidenti anche nel nostro tempo e che come ogni uomo egli ha vissuto da protagonista. La figura di Padre Umile si discosta da quella di tanti altri santi dell'Ordine cappuccino, poiché va oltre gli schemi consueti in cui siamo soliti vedere la santità. Era un uomo di cultura , autore fecondo di opere di teologia mistica, ma scelse di sporcarsi le mani, scendendo nelle strade della sua città per mettere la sua vita a disposizione dei più piccoli. Per loro ha offerto la sua vita senza mai risparmiarsi. Affrontò fatiche fìsiche, malattie e sofferenza, tutto ha sopportato pur di realizzare il suo sogno: "dare una casa, una famiglia, una educazione ai fanciulli e ai giovani che ne avevano bisogno". Questa breve biografia nulla aggiunge a quanto è già stato pubblicato; vuole solo essere una sintesi della vita del servo di Dio, ricavata dalle testimonianze e dallo 1 Frate Francescano, Fondazione Sorriso Francescano 9 studio dei suoi scritti. Ho voluto scriverla in uno stile semplice e con un linguaggio più vicino ai nostri giorni e alla portata di qualsiasi lettore. Mi sono astenuto volutamente dal riportare in calce note e citazioni, per rendere più agevole la lettura. La biografìa , riportata al termine assolverà il compito di documentare queste pagine. Mi propongo soltanto che questo scritto promuova una maggiore diffusione della vita e dell'opera del servo di Dio. Ma più ancora desidero che sia un mio gesto d'amore verso un uomo che si è fatto padre di chi non avuto la sorte di goderne uno tutto per sé. Ringrazio i miei confratelli cappuccini e tutti gli amici che mi hanno incoraggiato ed aiutato a scrivere questa breve biografia divulgativa di Padre Umile. Di chi il compito? "Padre Guardiano, oggi mentre da Piazza Sarzano salivo verso la Chiesa di Carignano ho visto tra le macerie dei palazzi ancora fumanti per gli incendi e i crolli, diversi bambini stracciati e affamati Mi chiedo chi si occupa di loro!!!!?". "Caro Padre Umile non ti preoccupare di loro, ci sono i salesiani, gli Orionini ed altre associazioni religiose simili che si prenderanno cura di loro. Tu pensa invece al tuo compito di insegnare Teologia ai nostri chierici che devono essere formati alla vita sacerdotale!" "Ma sono tanti e bisognosi di tutto, soprattutto di una casa dove dormire la notte!". "Padre Lettore, (era questo il titolo che si dava tra i frati a chi insegnava teologia), noi siamo Cappuccini, non abbiamo nessuna esperienza per accogliere ed educare bambini. Lascia che se ne occupino coloro che hanno questo carisma nella Chiesa!". Si concludeva così la conversazione tra Padre Umile e Padre Cassiano durante la frugale cena, quella sera, nel convento di San 10 Barnaba, alla presenza di alcuni confratelli e di giovani studenti di teologia, meravigliati di sapere che nel cuore del loro maestro ardeva già una fiamma che non si sarebbe più estinta nella sua vita: "La fiamma dell'amore verso l'infanzia abbandonata". Erano gli anni della seconda guerra mondiale. In seguito al bombardamento del suo convento di San Bernardino in cui egli era superiore, Padre Umile, nel 1942, fu trasferito insieme ai suoi studenti di teologia nel convento di San Barnaba, un luogo ricco di storia e di spiritualità. Vi rimase sino all'autunno del 1945, quando l'obbedienza lo inviò nel convento di Ge - Quarto. Quella sera, Padre umile rientrò nella sua stanza, dopo una lunga preghiera nella raccolta chiesetta di San Barnaba, con una convinzione che maturava da anni, al tempo in cui si occupava dei chierichetti al convento del Padre Santo, il Signore gli chiedeva una missione particolare: "accogliere quei bambini abbandonati come fossero il Bambino Gesù ritornato in mezzo a noi".... Non perse tempo, il giorno dopo, ritornò tra le macerie di Piazza Sarzano e cominciò a raccogliere otto di quei ragazzini laceri e affamati. Questi lo seguirono, mossi più dalla fame che dalla sua figura austera e severa. Li condusse al convento di San Barnaba e diede loro una calda minestra che da molto tempo non avevano più mangiato. Alla sera, non si sa se con il permesso o senza il permesso del P. Guardiano, ma Padre umile non fece mai nulla senza affidarsi alla obbedienza, li ospitò nelle cellette vuote del convento. Si sa invece per certo che qualche giorno dopo, una signorina, assidua fedele della Santa Messa mattutina in San Barnaba, tramite suo padre, funzionario incaricato della pubblica assistenza, fece pervenire a Padre Umile otto brandine con relativi materassi da sostituire i pagliericci e i letti di tavola allora in uso presso i frati del convento. Nacque così all'ombra di un austero convento cappuccino l'opera educativo - assistenziale a favore della infanzia e gioventù in 11 difficoltà, chiamata in seguito "Sorriso Francescano". Nel novembre del 1945, Padre Umile chiedeva il permesso di iniziare la sua Opera caritativa scrivendo una lettera al nuovo Ministro Provinciale dei Frati Cappuccini, che, guarda il caso, era proprio Padre Cassiano da Langasco, Superiore del convento di San Barnaba che aveva ascoltato e rintuzzato le preoccupazioni di Padre Umile sull'infanzia da raccogliere tra le macerie di Genova. P. Cassiano, dinanzi alla richiesta accorata e ufficiale di Padre Umile non si sentì di negare il permesso, ma tuttavia pose la condizione che l'opera del Sorriso Francescano non fosse sotto l'autorità del Cappuccini. Padre Umile ringraziò il Provinciale per il permesso accordato e si rivolse all'amico e compagno di studi, divenuto arcivescovo di Genova, il Cardinale Giuseppe Siri, che accettò di essere l'autorità tutelare del Sorriso Francescano e il protettore e garante del carisma di Padre Umile, L' Arcivescovo di Genova approvò l'Opera e ne appoggio tutto 1' iter per il riconoscimento giuridico sia ecclesiastico che civile. Da quel momento P. Umile mise tutta la sua vita al servizio dell'infanzia e, con una sostanziale modifica, fece suo il motto di Don Bosco: "Mi basta sapere che sei un ragazzo in difficoltà per essere accolta in una casa del Sorriso".... La famiglia di Padre Umile e la sua infanzia II Servo di Dio, nacque a Genova il 21 aprile del 1898 da Antonio Bonzi e Lavinia Podestà, ricevette il battesimo nella parrocchia di S. Maria Immacolata in Via Assarotti e gli fu imposto il nome di Giovanni. Ebbe un fratello, Mario, che diventerà un esperto di arte e una sorella Caterina, che abbraccerà la professione di insegnante di lingue straniere. 12 Entrambi i genitori assicurarono alla famiglia una decorosa condizione di vita. Non si hanno però notizie precise riguardanti la loro situazione economica. Sappiamo che la madre Lavinia contava nella sua discendenza un illustre cittadino genovese, Andrea Podestà, che fu per diversi anni sindaco di Genova. La abitazione della famiglia Bonzi si trovava nella zona di Castelletto e precisamente in via Oberto Cancelliere. Non si hanno molte notizie della fanciullezza di Giovanni Bonzi, fatta eccezione di alcuni avvenimenti importanti come il conferimento della Cresima, ricevuta il 4 aprile del 1907 e nel maggio dell'anno successivo la Prima comunione, amministrata dalle mani del famoso barnabita P. Giovanni Semeria. Trascorse in famiglia i primi vent'anni circa della sua vita, frequentò con pieni voti le scuole primarie e superiori, come attestano le pagelle scolastiche rimaste. A 19 anni conseguì il diploma di ragioniere e si impiegò presso la banca “Credito Italiano”. Il futuro servo di Dio, apparteneva dunque ad una famiglia esemplare in cui si coltivano le buone relazioni e la cultura e che trasmise ai figli sani valori di fede e di morale, come testimoniano le parole che il figlio Giovanni, divenuto adulto, scriveva a proposito della educazione ricevuta in famiglia: "Penso che sia bello educare i bimbi come mio padre e mia madre mi hanno educato; i miei genitori mi circondavano di ogni affetto e di tenere cure, ma contemporaneamente sorressero la formazione del mio carattere con fermezza e severa esigenza del dovere..." Con certezza si può dunque affermare che Giovanni Bonzi visse la sua infanzia e prima giovinezza in una famiglia di buoni principi morali, stimata e benestante, in cui ebbe modo di 13 manifestare subito, un temperamento forte e vivace, ricco di sentimenti e orientato decisamente alle virtù umane e cristiane, come del resto documentano i suoi numerosi scritti giovanili, originali e ricchi di poesia. La Giovinezza e gli studi e la vocazione Ma chi era P. Umile da Genova? Umile non fu il nome datogli dalla nascita. Come si è detto, quando nacque il 21 aprile del 1898, ebbe il nome di Giovanni, che i suoi genitori Antonio Bonzi e Lavinia Podestà gli diedero al fonte battesimale della Chiesa dell'Immacolata di Via Assarotti. Giovanni dunque crebbe in una famiglia ricca di fede e di buoni principi, intraprese gli studi di ragioneria che gli consentirono di conseguire il diploma di ragioniere nel 1917 e, all'età di 19 anni, di entrare a lavorare come impiegato nella banca genovese del Credito Italiano. Sono gli anni della prima guerra mondiale e i giovani italiani sono chiamati al fronte. Giovanni Bonzi viene chiamato, ma non fu arruolato per motivi di salute. Ritornato al suo lavoro, sempre nel 1917, lo lasciò definitivamente perché attratto da una chiamata superiore, quella di Dio che lo invitava ad abbracciare la vita religiosa e sacerdotale e per questa vita risultò idoneo sin dagli inizi. Entrò così tra i frati cappuccini in San Barnaba, convento che rimarrà sempre caro al Padre Umile. La scelta dei cappuccini non fu occasionale, ma certamente motivata dalla conoscenza di santi cappuccini come Fra Taddeo da San Cipriano che sull'esempio del Padre Santo percorreva le strada di Genova edificando la gente con la condotta di una vita santa e caritatevole. A questo frate cappuccino P. Umile nella sua maturità dedicò una breve, ma appassionata biografia in cui risulta la diretta conoscenza sua e della sua famiglia. Nel 1918 riveste dunque l'abito cappuccino con nome di Umile, datogli dal Ministro Provinciale con un sorteggio 14 tra diversi nomi proposti per i novizi cappuccini di quell'anno, compagni di Giovanni Bonzi. Sarà dunque Umile di nome e di fatto, nonostante il carattere forte e austero che si ritrovava e un certo ardore interiore che lo faceva infiammare di fronte a situazioni che a suo parere rasentavano l'ingiustizia. A questo proposito è a tutti noto che Padre Umile avesse un temperamento forte e focoso di cui ne facevano le spese i suoi confratelli e i suoi collaboratori. Tuttavia quanti subirono il suo carattere ardente, altrettanto sperimentarono la sua virtù che mitigava quell'ardore con gesti di umiltà sincera e di dolcezza squisita. Infatti la santità non consiste nell'essere privi di difetti, ma nel saper dominare per un amore superiore gli impulsi compulsivi che dipendono dal temperamento. Rimarrà per sempre ignota la battaglia che il Servo di Dio combatteva con se stesso per piegare le sue ginocchia al cielo ed implorare da Dio la mansuetudine che poi esprimeva verso gli altri come una pioggia che calma una terra riarsa. Possiamo rilevare che Padre Umile cominciò dall'anno di Noviziato a percorrere gli anni della sua vita religiosa un lungo cammino di ascesi per temprare una costituzione genetica per la quale gli toccò in sorte un carattere "impulsivo" e impaziente. Non aveva per natura un "cuore mite e umile", né il carattere docile di San Francesco d'Assisi. Eppure proprio qui sta la santità eroica del servo di Dio, la battaglia che dovette sostenere su se stesso. E questo è pure il senso delle parole pronunciate per il suo funerale dal Cardinal Siri: "Aveva un fuoco che a volte si accendeva, ma volle bene a tutti, amò tutti...". Concluse l'anno di noviziato nel 1919 ed emise la prima professione religiosa sempre a San Barnaba, dove dimorò per più di un anno ed ebbe come stanza la più piccola celletta del convento. Infine pronuncia i voti solenni nelle mani del Direttore dello Studio Teologico dei Frati Cappuccini, P. Angelo da Voltri in Genova San Bernardino, dove attende allo studio della Sacra Teologia per quattro anni, terminata la quale viene ordinato 15 sacerdote il 25 gennaio del 1925 per l'imposizione delle mani dell'Arcivescovo di Genova , Mons. Giacomo De Amicis. Dal 1925 al 1928 i superiori, consapevoli della sua brillante intelligenza lo inviarono a studiare a Roma presso l'università Gregoriana, dove si laureò in Teologia e filosofia. Concluse i suoi studi con una tesi sulla teologia Francescana e precisamente sul significato della Scienza delle cose di Dio che il cristiano deve tradurre nella pratica della vita. Durante gli studi romani crebbe e si consolidò la sua conoscenza e amicizia con il futuro Cardinal Siri, e Arcivescovo di Genova che fu in quegli anni suo compagno di studi nella medesima Università Gregoriana. Ritornato in Provincia, i superiori lo incaricarono di insegnare Sacra Teologia ai frati Chierici di San Bernardino. Insegnò per diversi anni la Teologia Mistica , in cui era particolarmente versato, agli studenti cappuccini che ancora oggi tramandano un ricordo vivo del loro maestro per la profondità del pensiero e il calore di una dottrina insegnata non solo come scienza intellettuale, ma più ancora come passione che trasforma la vita. "Ogni sua lezione era come partecipare ad un corso di esercizi spirituali". Inizio della sua attività pastorale I primi passi della sua attività sacerdotale li percorse come superiore in Genova del Convento della SS. Concezione, conosciuto come il convento del Padre Santo. Qui gli fu affidato da 1929 al 1948 il compito di vicepostulatore della causa di Fra Francesco Maria da Camporosso, illustre confratello cappuccino, detto appunto il Padre Santo. Curò per tanti anni la rivista omonima e nella chiesetta del convento promosse e diresse la erezione del bellissimo altare in bronzo che conserva pure l'urna del Santo cappuccino. E fu proprio durante la traslazione dell'urna del Padre Santo, organizzata da Padre Umile nel 1945, dal convento di Voltaggio sino Genova, che 16 avvenne il miracolo decisivo per la canonizzazione di Fra Francesco Maria da Camporosso. Fu dunque esperto, come vicepostulatore, nelle cause dei Santi, tra questi Santa Francesca Maria Rubatto, fondatrice delle Terziarie Cappuccine, e la genovese Battistina Vernazza. Durante questi anni scrisse molti trattati di teologia mistica, in particolare il suo capolavoro in due volumi su Santa Caterina da Genova, santa genovese del 1600, dalla quale attinse il messaggio che sarà pure il suo programma di vita, così bene riassunto recentemente da Papa Benedetto XVI, che parlando di Santa Carina da Genova afferma: "non dobbiamo mai dimenticare che quanto più amiamo Dio e siamo costanti nella preghiera, tanto più riusciremo ad amare che ci sta intorno, chi ci sta vicino, perché saremo capaci di vedere in ogni persona il volto del Signore, che ama senza limiti e distinzioni. La Mistica non crea distanza dall'altro, non crea una vita astratta, ma piuttosto avvicina all'altro, perché si inizia a vedere ed agire con gli occhi, con il cuore di Dio" . Dunque questa attenzione alla vita dei Santi portò Padre Umile a svolgere una intensa vita apostolica come direttore di anime e soprattutto come apostolo dei giovani. Proprio in questo convento inizio ad occuparsi di tanti ragazzi e ragazze che organizzò in gruppi di cordigeri o chierichetti. Moltissime sono le testimonianze di quei ragazzi, che oggi divenuti uomini, ricordano episodi che conservano tutto il sapore dei fioretti francescani. Ne riportiamo qui solo una a titolo di esempio: "P. Umile, negli anni precedenti la seconda guerra mondiale, aveva organizzato presso la Chiesa del Padre Santo, un Oratorio dove un folto gruppo di ragazzi si recava ogni pomeriggio per giocare. Vigilava sempre sul comportamento dei ragazzi durante il gioco. Non si trattava però soltanto di una attività ricreativa, ma oltre alle scuole di catechismo della domenica mattina, P. Umile aveva 17 organizzato un gruppo di chierichetti, una cantoria, una filodrammatica e soprattutto il gruppo dei "cordigeri" che comprendeva diverse decine di bambini e ragazzi, che si radunavano ogni prima domenica del mese per la celebrazione eucaristica....Nell'oratorio vi era anche una biblioteca con libri istruttivi e ameni. Per i ragazzi organizzava gite e pellegrinaggi, con intenti ricreativi, ma senza trascurare la preghiera. Fra i ricordi di quel tempo in particolare mi è rimasto impresso il suo impegno per accompagnare i ragazzi al mare durante l'estate. Ci si recava sulla spiaggia di Ge-Pra o di Ge-Quarto, naturalmente col tram. Ed egli stava per ore sulla spiaggia, sempre con l'abito da frate, vigilando su di noi, leggendo o pregando.....Questo ricordo è particolarmente vivo in me perché da bambino pativo nausea sul tram e più di una volta P. Umile, affidando gli altri ad un suo collaboratore adulto, scendeva con me dal tram, mi faceva prendere un po' d'aria, mi aiutava a superare il momento di difficoltà, per poi riprendere il viaggio". Dal 1942 al 1944, erano gli anni della seconda guerra mondiale, fu assegnato come superiore al convento di San Bernardino, anche qui continuò la sua attività di insegnante di teologia, di scrittore , di conferenziere e di predicatore di missioni popolari e esercizi spirituali. Fu proprio durante la predicazione di un corso di esercizi spirituali a Bologna, che un bombardamento aereo rese il convento di San Bernardino completamente inabitabile e Padre Umile insieme ai suoi confratelli e ai chierici teologi fu trasferito nell'amato convento di San Barnaba, dove la Divina provvidenza stava preparando per lui una svolta radicale della sua vita di frate e sacerdote. Il fondatore Come si è detto il Padre Umile inizio la sua opera caritativa a favore dell'infanzia abbandonata negli anni 1945-1946, mosso più 18 dall'urgenza che da un progetto ben definito. Aveva superato l'età dei cinquantanni, aveva raggiunto l'apogeo della sua carriera di studioso e insegnate di teologia mistica; era minato nel fisico da una salute cagionevole, che da sempre si rifletteva anche nel suo temperamento psichico. Fu proprio in questo momento di perfetta maturità scientifico-spirituale e di grande prostrazione fìsica e psichica che il Signore chiese a Padre Umile un Opera di grande portata sociale che avrebbe coronato la sua vita. Ancora oggi molti suoi confratelli che l'anno conosciuto, confessano candidamente di non aver capito questa svolta della vita di Padre Umile. Troppo lontano infatti appare l'uomo di cultura, tutto preso dal lavoro intellettuale, di fronte alla necessità di provvedere ogni giorno al sostentamento di tanti bambini, ragazzi e giovani bisognosi di nutrizione, di vestiti e di alloggio sicuro. Si sarebbe detto che un teologo come lui non avrebbe potuto fondare un'opera caritativa per l'infanzia abbandonata. La realtà fu diversa. Si deve invece affermare che fu proprio la teologia a spingerlo verso la realizzazione di un Opera altamente pratica. Egli da buon francescano capiva che è vera teologia quella che spinge a compiere buone opere. Infatti la sua esperienza nella teologia mistica, nel momento in cui lo univa a Dio, lo portava di conseguenza ad occuparsi e preoccuparsi di tutto ciò che Dio ama e quindi principalmente dei più "piccoli" . Così quella che sembrava agli occhi degli scettici una vocazione improbabile, fu dunque la vera vocazione di Giovanni Bonzi. 19 Così, come si è detto nel capitolo introduttivo, il 19 marzo del 1946, festa di San Giuseppe, all'indomani della spaventosa seconda guerra mondiale, Padre Umile, con un gruppetto di bambini, raccolti praticamente per strada tra le macerie della vecchia Genova, da origine all'Istituto "Sorriso Francescano". Lo chiama "sorriso", perché a dispetto della la tristezza dovuta alle condizioni di miseria e di abbandono, i bambini accolti , accuditi e formati ritornano a sorridere alla vita; "francescano" perché l'attenzione verso i piccoli deve essere carica di tutti i grandi valori umani e spirituali della tradizione francescana. L'opera non venne dunque programmata nel quadro delle normali attività dei Frati Cappuccini liguri, ma nacque dalle necessità del momento e dalla sensibilità umana e spirituale di Padre Umile. In un documento inedito e autografo Egli così riassumeva lo scopo dell'Opera: "«.Raccogliere i bambini di ambo i sessi...., che bisognosi di urgente ricovero, non possono per qualsiasi ragione venir accolti in altri istituti...Procurare che i bimbi ospiti trovino nella Casa del Sorriso un ambiente materno, caldo di amore cristiano, che faccia loro sentire il meno possibile la mancanza di una casa e di una mamma....Dare loro una educazione civile e religiosa....". Già dal suo inizio, il "Sorriso" doveva essere un rimedio provvisorio alla famiglia; un rimedio che doveva il più possibile ricalcare l'ambiente familiare, a tutto vantaggio dello sviluppo armonico del minore ospitato. Lo spirito che doveva animare tutti gli educatori è indicato da Padre Umile nel dovere e nel proposito di " vedere in ogni bambino accolto, con occhio di pura fede, il bambino Gesù, ed amarlo di conseguenza.". Dal punto di vista organizzativo ritenne dì dover affidare l'Opera ad una Congregazione femminile, che di fatto fondò sin dai primi anni e che chiamò con un nome carico di significato "Le Piccole Ancelle del Bambino Gesù". Tra le fila di questo drappello di religiose vi furono donne che sacrificarono, sull'esempio del Padre, tutta la loro vita al 20 servizio dei "piccoli" e che meriterebbero un ricordo più esteso e carico di gratitudine. Dal 1999 questa congregazione è presente anche in Perù e presta il suo servizio a la Ciudad de los ninos, opera sociale a favore della gioventù, fondata nel 1950 a Lima da P. Illuminato Minasso, cappuccino genovese, confratello di Padre Umile. A queste religiose si affiancarono da subito, educatori e educatici e una schiera innumerevoli di collaborati laici, quali le patronesse e benefattori, che aiutavano Padre Umile nella sua missione. Circa le caratteristiche e il funzionamento dell'Opera, Padre Umile desiderava che fossero la pronta accoglienza e la gratuità. Per pronta accoglienza egli intendeva che il disagio sociale e morale di un minore era la ragione sufficiente per essere accolto in una casa del Sorriso; la gratuità, perché Padre Umile sin dall'inizio si affidò ciecamente alla Divina Provvidenza: "....il funzionamento dell'Opera sarà assicurato dalla Divina Provvidenza e dai Benefattori"..... Un uomo sempre in cammino Per circa vent'anni Padre Umile diresse con sacrificio e costanza la sua Opera Sorriso Francescano, che dal 1945 era enormemente cresciuta. E' sufficiente capirlo elencando ora in forma breve tutte le case che egli fondò per ospitare e far crescere e restituire alla società una schiera incredibile di ragazzi e giovani oggi padri e madri di famiglie. La casa madre dell'opera "Villa Piuma",(1946) sulle colline di GeCoronata, dapprima affittata e poi ricevuta in dono con la famosa "marcia alla questura di Genova" la prima vera casa "il Maschile" intitolato a San Francesco d'Assisi, (1951) costruita vicino alla casa madre per ospitare centinaia di ragazzi che ormai non stavano più in Villa Piuma La casa per le bambine è le ragazze di Villa Gavotti 21 (1947) a Ge -Sestri, che sarà in seguito sostituita, dieci anni dopo nel 1959, da un nuovo edificio tutto per loro a Coronata, chiamato il "Viettone" dal benefattore che ne rese possibile la costruzione L'asilo , scuola materna "Padre Santo" di Legino (1951), a servizio di uno dei quartieri più poveri della città di Savona. L'istituto professionale "Edoardo Riboli"(1955), per i ragazzi più grandi che si avviavano verso l'autonomia e il mondo del lavoro La Casa del Fanciullo di La Spezia(1959) fondata in collaborazione con un suo grande confratello P. Dionisio Mazzucco le case per le vacanze estive dei ragazzi in Val Maira (Cn), prima ad Acceglio poi a Saretto (1959), e a Palo di Sassello(1964). Le aziende agricole di Quiliano, Savignone e Bistagno per avviare i giovani ad impegnarsi nel mondo della produzione agricola. Queste realizzazioni comportarono per Padre Umile una mole di lavoro immane, non solo per la ricerca di fondi, ma per dirigere e seguire un mondo di persone che gravitavano dentro e fuori della sua opera. Ecco perché egli si mise in cammino per le vie di Genova. Ogni giorno egli usciva dal suo Convento di Genova Campi, spesso a piedi, qualche volta in tram e, negli ultimi anni di vita, in macchina, una vecchia giardinetta, accompagnato sempre da un fanciullo sull'esempio del Padre Santo per chiedere la carità ai genovesi. Dalle testimonianze di molti ragazzi, oggi divenuti uomini e padri di famiglia, che ebbero la sorte di conoscere ed accompagnare Padre Umile nelle sue uscite giornaliere per la città di Genova, emerge con evidenza una immagine del Servo di Dio come quella di un instancabile camminatore. Egli sulla scia del suo illustre e santo confratello, San Francesco Maria da Camporosso, meglio conosciuto dai genovesi come il "Padre Santo", percorse le strade di Genova sempre accompagnato da uno dei suoi ragazzi ospiti nelle casa del Sorriso Francescano. 22 Sulla traccia dei ricordi lasciati da questi ragazzi, ormai adulti, è possibile ricostruire la giornata tipo vissuta da Padre Umile. Si recava la sera prima, presso una delle case del Sorriso e chiedeva alle sue Suore, Piccole Ancelle, di preparare, vestito decorosamente, un ragazzo accompagnatore. Con lui si recava al suo Convento di Genova Campi. Il ragazzo trascorreva la notte, dormendo in una stanzetta attigua a quella del Padre, nell'ala del convento riservata ai ragazzi seminaristi, future vocazioni sacerdotali al servizio della sua Opera. Spesso il ragazzo era testimone delle notti trascorse dal Servo di Dio in preghiera o ancora impegnato a sbrigare faccende del suo ufficio. Capitava che qualche ragazzo, (come a me che scrivo), tossisse durante la notte; egli allora si recava al suo letto e rimboccava le coperte con premura e delicatezza. Alla mattina, dopo la Santa Messa, celebrata alla Cappella dedicata a Maria, Madre della Divina Provvidenza, prima di uscire dal convento, depositava sull'altare una lettera in busta chiusa con la richiesta di grazie e favori, che la Mamma Celeste puntualmente esaudiva. Cominciava subito dopo la giornata intensa di Padre Umile . I genovesi si abituarono presto a vedere questo frate austero girare insieme ad un ragazzo per i vicoli del centro storico, o entrare nei palazzi signorili e nelle case popolari, salire e scendere le scale (aveva paura degli ascensori), far capolino alla darsena del porto o spingere il carretto sino ai mercati comunali di Corso Sardegna. (Dai Fioretti di Padre Umile - Monti Vincenzo, (Genova, via Saffico, 13/6), racconta che da ragazzo vedeva Padre Umile in Corso Firenze, attorniato da tanti ragazzi che lo aiutavano a caricare su un camioncino, avuto in prestito, il carbone che la Cocheria comunale regalava ai meno abbienti. Ricorda ancora la meraviglia e la venerazione per quest'uomo che si prodigava senza riserve per il bene dei suoi piccoli ospiti. ) 23 Ma forse non tutti erano consapevoli di quale spirito di sacrificio animava la fibra e la volontà di bene, che Padre Umile dimostrò sino al termine della sua vita. Le testimonianze che riportiamo e che solo in parte rispondono alla nostra ricerca, ci fanno intravedere l'anima di questo instancabile camminatore di Bontà. Un ex alunno, oggi geometra nel Comune di Novi Ligure, così scrive: "Attorno agli 63 ', fui scelto per accompagnare P. Umile nel suo giro per la città. Ho camminato al suo fianco per ben due giorni, ho mangiato vicino a lui, ho dormito in una stanzetta accanto alla sua". Un dottore chirurgo Carlo Schenardi, che lavora oggi all'ospedale San Martino di Genova, ricorda con precisione che da ragazzo vedeva: "...girare a piedi, per le vie dì Genova Cornigliano, quel frate cappuccino con un bimbo per mano, mentre la gente lo fermava e tutti gli aprivano il cuore, molti il loro portafoglio, perché scorgevano in lui un uomo di Dio al servizio dei più piccoli. Questo accadeva negl'anni 1945-1948... " Verso la fine della sua vita, quando ormai, stanco per le fatiche e carico di anni, non era in grado di "girare a piedi", i suoi amici benefattori gli regalarono un automobile per spostarsi più comodamente. Fu allora necessario avere un autista di fiducia, un certo Sig. Ettore, che tra l'altro divenne presto testimone di tanti simpatici aneddoti dal sapore dei fioretti francescani. Egli racconta: "La prima automobile, messa a disposizione del Padre fu una fiammante Mercedes, che naturalmente il Servo di Dio rifiutò categoricamente e non volle neppure vedere. Allora un benefattore gli regalò una Giardinetta con la quale egli si recava a trovare gli ammalati in città e visitava le case del Sorriso. Ricordo che un giorno, mentre si passava per Via XX Settembre, mi fece posteggiare l'auto e scese con me per compiere una commissione. Percorrevamo a piedi la grande via cittadina, quando un muratore, sceso dalla sua impalcatura, si avvicinò al Padre e gli mise in mano mille lire. Il 24 Servo di Dio, ringraziò il buon uomo e poi rivolto a me disse: - Vedi Ettore, queste mille lire hanno più valore di tutti i lasciti che ricevo per la mia Opera, perché in questa offerta e 'è il sudore e la fatica di un lavoratore -....". (Dai fioretti di Padre Umile ) "A questo proposito è significativa la testimonianza del suo autista Ettore Pellerano: - Verso gli ultimi anni della sua vita, P. Umile non riusciva più a fare il suo giro a piedi per le vie di Genova, così i suoi benefattori gli misero a disposizione un automobile. Dapprima gli fu regalata una Mercedes, che egli non volle mai usare e si rifiutava di salirci sopra. Gli stessi benefattori gli procurarono una Giardinetta, che egli usò più volentieri. Da quel momento io fui il suo autista personale per alcuni anni ed ebbi la buona sorte di accompagnarlo per le strade di Genova e anche fuori della città. Ho dovuto adattare i miei ritmi di vita ai suoi, specie il mio linguaggio un pò ' colorito nei momenti critici della guida di un auto. Tra i tanti ricordi, il seguente è degno di nota: -Un giorno fermai la Giardinetta in via XX Settembre perché il Padre doveva recarsi a visitare una ammalata. Mentre facevo scendere dall'auto P. Umile, un muratore fasciando la sua impalcatura dove lavorava, si fece incontro al frate e gli mise in mano mille lire. Padre Umile, ringraziando commosso, si rivolse verso di me e disse: "Vedi Ettore, queste mille lire valgono più di qualsiasi contributo pubblico o di un lascito di privati perché sono frutto di sudore e sacrificio.... ") Quanto deve aver camminato P. Umile per le vie di Genova nei vent'un anni che lo hanno visto "buon sammaritano" verso tanti ragazzi e giovani bisognosi di assistenza ed educazione? E' difficile calcolarlo. Ma certamente possiamo intravedere lo spirito che lo animava e che bene documentano queste sue parole: "Anche la mia, come ogni anima cristiana, sente il bisogno grande di quiete, di pace e d'amore divino, tuttavia bisogna continuare a lottare. Sento quanto 25 sia santificatore il mio sforzo tenace. Non per me, ma per tanti fratelli che bramano e chiedono luce, verità e vita ... - Mi riposerò in Cielo ..." Si potrebbe dire dell'Opera di Padre Umile: "LE OPERE FACILI SONO PRIVE DI SBAGLI O DI RISCHI; INVECE L'IMPERFEZIONE E L'INCOMPRENSIONE SONO FIGLIE CERTE DEI GRANDI PROGETTI" La morte di Padre Umile la sua fama di Santità In questo capitolo conclusivo, insieme agli eventi che riguardano il suo passaggio dalla vita terrena a quella del Cielo, ci sembra utile tracciare un breve profilo della sua santità. Anche se solo alla Chiesa spetterà dichiarare la santità di Padre Umile, si può tuttavia affermare che l'esercizio delle virtù in modo eroico emerge nella vita del Servo di Dio non soltanto attraverso l'importanza di quello che ha fatto nel campo della carità, ma piuttosto nella umiltà della sua persona e del suo contatto quotidiano con Dio. Altri saranno chiamati a scrivere meglio e più ampiamente di me, basandosi su testimonianze accertate, qui è sufficiente accennare più in dettaglio ad un aspetto della sua vita cristiana: la virtù dell'umiltà. Egli fu veramente Umile, e non solo di nome. L'umiltà è la virtù che ci impedisce di attribuire a noi stessi i meriti altrui, e ci induce a considerarci con serenità e verità per quel che siamo davanti a Dio. E' la virtù che ci aiuta a vedere il profondo divario fra i nostri ideali e i risultati delle nostre azioni e in questa constatazione non ci porta ad offenderci, scandalizzarci o perderci di coraggio, ma ci sprona con maggior entusiasmo a fare di più e meglio. In questo senso egli fu autenticamente umile. Conobbe il sapore del dissenso e della disapprovazione, ma seppe piegare il capo e continuare. Se fu umile, accogliendo i battimani, le onorificenze pubbliche, attribuendole solo 26 alla gloria di Dio, nelle umiliazioni ricevute nello svolgimento dei suoi compiti caritativi fu doppiamente umile, facendone esercizio di virtù ed occasione di perfetta letizia. Ecco perché Padre Umile fu sempre attento al soffio dello Spirito, in una costante ricerca della volontà di Dio che lo portava a scoprire gli imprevisti della carità attraverso gli avvenimenti quotidiani. Infatti sebbene fosse ormai in declino della sua vita, il suo sguardo e il suo pensiero andavano oltre la sua opera caritativa in Italia, ma già spaziavano in Africa e in America Latina, dove avrebbe voluto aprire altre case ed occuparsi in quei paesi dell'infanzia in difficoltà. Padre Umile muore il 9 febbraio 1969, consumato dalle fatiche e dagli strapazzi di decenni di stressanti peregrinazioni per le strade di Genova e della Liguria. Aveva 71 anni e proprio in quel giorno e in quell'ora egli coglieva i frutti della sua sofferta vita terrena. Era un giorno da lui preparato da anni di profonda e intensa unione con Dio, giorno considerato non come una fine , ma come un inizio. Alla sua morte Genova si fermò e al lutto cittadino così fece eco la stampa: "È morto, all'età di 71 anni, Padre Umile, una popolarissima figura di cappuccino dalla gran barba bianca e dal volto scavato, che dal 1946 ad oggi aveva fondato in Genova ,Savona e a La Spezia, varie case per ragazzi e ragazze orfani... Padre Umile li ha seguiti dall'asilo alle scuole elementari, alle medie e scuole professionali, fino al loro inserimento nella vita sociale. La caratteristica dell'Opera del Padre Umile era la gratuità completa del mantenimento e del soggiorno dei suoi assistiti... Il Cappuccino, precocemente invecchiato anche per gli enormi disagi ai quali si è sempre sottoposto, girando tra l'altro a piedi casa per casa alla raccolta di offerte, spesso modestissime, s'era ammalato di setticemia, ai primi di gennaio. Aveva chiesto di essere portato nella casa del Sorriso Francescano a Coronata, dicendo: E' lì che voglio morire -" (L'Osservatore Romano, 10/2/1969). 27 "Numerosissime le scene di commozione: persone con gli occhi rossi di pianto restavano attonite a fissare il volto sereno del frate, attorno al quale erano alcuni delle centinaia di ragazzi che attualmente sono ospiti nelle sue case... Appresa la notizia delle gravi condizioni di salute di Padre Umile, la scorsa settimana il Cardinale Arcivescovo si era recato a visitare l'ammalato, portandogli il conforto della sua benedizione e intrattenendosi a colloquio con lui. Anche il sindaco Pedullà si era recato a visitare Padre Umile, quando aveva appreso la notizia della gravita delle sue condizioni..." (Il Cittadino, 11/2/1969). "Padre Umile..., uomo di ricca cultura... fu soprattutto sensibile ai problemi sociali. L'opera del "Sorriso Francescano" gli fu ispirata in concreto dai casi pietosi dei bimbi rimasti orfani dopo la tragedia della guerra. In poco più di vent'anni, grazie alla carità dei suoi concittadini, duemila bimbi sono stati accolti e riparati da Padre Umile, trovando nell'amore e nell'affetto da cui venivano circondati il calore della famiglia perduta"... (Il Lavoro Nuovo, 11/2/1969). "Nella mattina del sabato, Padre Umile aveva ancora riconosciuto e benedetto i suoi confratelli e collaboratori. Aveva detto: Prego per tutti e benedico tutti. Poi i momenti di lucidità si sono fatti sempre più rari. Le sue ultime parole: Conservate l'opera nostra, l'Istituto... Ricordo, un giorno, in cui per le vie e le piazze di Genova vidi sfilare la tradizionale processione del 'Corpus Domini'; lungo i marciapiedi, una folla assorta assisteva al passaggio del lungo corteo. A De Ferrari, non appena apparve Padre Umile con i suoi piccoli 'protetti', centinaia di persone appartenenti ad ogni categoria sociale, si inginocchiavano, tributando al popolare cappuccino commosse ovazioni che dimostravano ancora una volta, per il loro spontaneo 28 calore, di quanta simpatia e di quanta gratitudine fosse circondato il fondatore del "Sorriso Francescano". (La Gazzetta del Lunedì, 10/2/1969). "Nelle ore più strane, anche a notte fonda, quando cioè era impossibile andare in giro a chiedere l'aiuto per i suoi piccoli ospiti, si dedicava all'amministrazione. E se aveva bisogno di un dato, di un consiglio, telefonava, 'sorprendendosi' se il suo interlocutore gli faceva notare che l'ora era piuttosto... inconsueta, "(lì Corriere del Pomeriggio, 10/2/1969). "...E Padre Umile, con i bambini per mano, divenne ben presto un simbolo della Genova che stava curandosi le ferite della guerra e poi della Genova che stava risorgendo, ricostruendo, riprendendo a vivere... " (II Cittadino, 11/2/1969). "Era un buon organizzatore, se ne vantava anche, rammentando con bonaria ironia d'essere stato ragioniere di banca. Ma sosteneva la sua Opera giorno per giorno, girando per le strade cittadine alla ricerca dell'ufficio buono, portandosi per mano uno dei suoi bambini..." (Il Secolo XIX, 11/2/1969). "Una immensa folla, quale raramente è dato di vedere, ha reso ieri l'estremo saluto a Padre Umile. E' stato un commiato triste, come tutti i commiati, e reso ancora più amaro dalla certezza che la nostra città, la Liguria tutta, hanno perduto un uomo buono". (Il Cittadino, 12/2/1969) Ma l'elogio più bello alla sua opera e al suo spirito, P. Umile lo ricevette dal Cardinale Siri il giorno del suo funerale, alla presenza di tutta Genova nella cattedrale di S. Lorenzo: 29 "Abbiamo letto ora queste parole di Cristo. 'Quelli che operano il bene s'incammineranno alla resurrezione di vita, quelli invece che fanno il male alla resurrezione di condanna'. Questo vangelo ci avverte che nessun uomo chiude gli occhi alla vita, che nessun uomo sfugge alla sua responsabilità, che il niente è, come si conviene, il rifugio di nessuno. Noi rendiamo l'ultimo saluto a Fra Umile da Genova. Anche se non dubitiamo che abbia già ricevuto il premio per la sua opera, non ci dispensiamo dal pregare per lui. Era umile, pur essendo professore di teologia; ha incominciato a raccogliere coloro che non avevano più né padre né madre: Ha incominciato con fiducia, con semplicità, senza aggeggi, con sacrificio. E' stato, quest'uomo, uno degli Uomini più utili alla nostra città, perché ha sanato, subito dopo la guerra, la ferita più grande: gli abbandonati, gli orfani. Non è stato il solo, ma è stato il più grande, e ha costruito un'Opera. Noi l'abbiamo visto per tanti anni, sempre, girare per la città. Negli ultimi anni era curvo, con qualche bambino per mano. Quella sua figura, raccolta e popolare, aperta e silenziosa, l'abbiamo vista per tanti anni e attraverso questo suo peregrinare per raccogliere di che sfamare tanti orfani, noi abbiamo indovinato, sempre, una vita di sacrificio, un'oblazione e tutto quello che soltanto giustifica un 'iniziativa del genere e la sua riuscita; quello che giustifica: è stato un buon cappuccino! Quest'opera è sgorgata di lì, è sgorgata dalla sua professione religiosa, intimamente sentita in semplicità e donazione, soprattutto in semplicità. Era un professore, ma è rimasto semplice. Aveva un fuoco che talvolta si accendeva, ma volle bene a tutti, amò tutti. Da oggi la nostra città mancherà di qualcosa; i suoi figli restano ora affidati a tutti. Ha creato una Congregazione, una piccola Congregazione, di 'sorelle' che s'occupano dei piccoli; e questa pure resta affidata al nostro cuore e alla nostra fedeltà. 30 Cari! Quando questi uomini vanno verso Dio - ha detto il Vangelo camminano verso la resurrezione della vita. E anche se noi ora preghiamo per Fra Umile da Genova, noi ammiriamo e sentiamo una santa invidia per chi ha saputo donare così la sua vita, e donando cosi la sua vita, del suo sacrificio e della sua umiltà di cui portava il nome, costruire un'Opera che resta. Noi rendiamo testimonianza a Dio, davanti all'altare, di quello che abbiamo visto, sentito, di cui abbiamo goduto. Ora non lo vedremo più per le strade di Genova, ma la sua Opera vive, la sua Opera vivrà di lui, e lui, ora, vive di Dio. Così sia!" Dopo 25 anni dalla sua morte, il 16 giugno 1993 la Curia Arcivescovile di Genova apriva il processo di canonizzazione per formulare un giudizio sulla eroicità delle virtù di Padre Umile da Genova. Dopo otto anni di fruttuoso lavoro, il 9 febbraio del 2000, nella Chiesa del Padre Santo, alla presenza dell'Arcivescovo Cardinale Dionigi Tettamanzi, si concludeva la fase diocesana del processo con la consegna dei documenti alla Congregazione pontificia delle Cause dei Santi. Ora, apertasi la fase romana del processo di canonizzazione, si attende da parte della Chiesa Universale il riconoscimento della eroicità delle sue virtù e soprattutto la dichiarazione della Santità di Padre Umile , proposta come un esempio per tutti, come una lampada che faccia luce nella notte di un mondo ancora con poca fede, poca speranza e poco amore cristiano, e sia per tutti un dolce, forte e fraterno richiamo di "sorridente" anche se sofferta carità. La fondazione Sorriso Francescano e i frati cappuccini I frati cappuccini sono 11.000 religiosi francescani presenti in 102 paesi a servizio dell’evangelizzazione integrale e della riconciliazione tra le persone e i popoli. Anche recentemente I' Ordine ha confermato la vocazione a coinvolgere risorse umane e iniziative 31 perché "nelle società particolarmente segnate dall'egoismo e dalla violenza, spesso i bambini e le donne sono costretti a subire le conseguenze peggiori, mettiamoci fattivamente dalla loro parte, sostenendo la 'civiltà dell'amore' con la cultura della vita contro la cultura della morte, favoriamo il più possibile il sostegno in favore dei bambini indifesi, riscattandoli dalla violenza..." (VII consiglio plenario dell'ordine dei frati minori cappuccini - Assisi 2004, 54). Pertanto, "come fratelli di Francesco d'Assisi, dobbiamo costruire ponti e individuare percorsi, superare le barriere di casta, credo, religione e i confini geografici, afferrarci al filo conduttore dell'amore mentre camminiamo nel labirinto dei rapporti ... e in tutto portiamo speranza, favorendo la riconciliazione e la guarigione per coloro che soffrono nel corpo e nello spirito" (ibidem, 42). I cappuccini sono presenti in Liguria dal 1528 per testimoniare la vita evangelica e il servizio di carità e assistenza alla cittadinanza. Sin dagli inizi come infermieri nell'antico ospedale di Pammatone dove si distinsero soprattutto nelle tragiche epidemie che infestarono la città e in seguito, sino ai nostri giorni, come cappellani ospedalieri. Presso i loro conventi hanno sempre allestito mense per i poveri e nel XX secolo, sotto la spinta di frati come p. Illuminato a Lima - Perù, p. Umile a Genova e p. Dionisio a La Spezia, si sono preoccupati di dare una risposta concreta al disagio dell'infanzia e della gioventù. In particolare a Genova Padre Umile fondò il Sorriso Francescano che, tra il 1945 e il 1969, grazie soprattutto al sostegno della chiesa e del suo arcivescovo cardinal Siri, promosse numerose attività benefiche a favore dell'infanzia e della gioventù bisognosa, realizzando tre strutture di pronta accoglienza per minori e fondando associazioni di volontariato come l'istituto delle Piccole Ancelle del Bambino Gesù, i Comitati delle Patronesse e Benefattori, 32 in stretta collaborazione con le istituzioni pubbliche e private. L'opera, affidata ai cappuccini, ha proseguito il suo cammino sino a oggi affrontando non poche difficoltà dovute al mutare dei tempi e all'insorgere di nuove emergenze nella realtà dei minori e della famiglia, basti pensare all'attuale fenomeno della migrazione minorile e del crescente disagio psicologico-comportamentale che segna numerose famiglie e ragazzi italiani. II Sorriso Francescano si presenta oggi come un'opera assistenziale socio-educativa che affronta il disagio minorile a servizio anche dei migranti, nelle sue sedi di Genova, Savona e La Spezia, è iscritta nel Registro Regionale degli Enti Pubblici e Privati e delle Associazioni di Assistenza e nella Prima Sezione del Registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono Attività a Favore degli Immigrati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e vive una rinnovata collaborazione con le istituzioni locali e le strutture di coordinamento: Comuni, Regione, Consulta Diocesana per gli Enti di Carità, sistema scolastico, presidi ospedalieri, ASL. Principi ispiratori Pronta accoglienza dei minori in difficoltà, per offrire assistenza ed educazione facilitando l'elaborazione di un progetto personale di formazione secondo la visione integrale dell'uomo. Metodo educativo caratterizzato da uno stile di famiglia che mira a coinvolgere, laddove possibile, la famiglia nell'intervento sociale ed educativo. Gioiosa semplicità, sulla linea della tradizione francescana, e nel rispetto delle esigenze di un'adeguata competenza professionale. Concretezza nelle risposte, dice il vangelo che "ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, lo avete fatto a me" (Mt 25,40), perciò i cappuccini si impegnano oggi affinchè 33 "la nostra predicazione del Regno sia costituita non solo dalla proclamazione verbale della Parola, ma anche dal coinvolgimento nella società per la sua trasformazione" (ibidem, 48). 34 MINORI STRANIERI E RESILIENZA. DA MINORE AD ADULTO: VIVERE A GENOVA SENZA FAMIGLIA. Alexandra Ilica2 Mi chiamo Alexandra, ho 23 anni e sono rumena. Sono venuta in Italia all’età di 13 anni. All’inizio ho preso tutto per una vacanza arrivando da mia sorella che lei era già qua da qualche anno. Ho capito fin da subito che non era facile: mia sorella che è molto più grande di me (adesso ha 34 anni) aveva una figlia di tre anni e poi subito ne è arrivata un'altra. Ho deciso che volevo dare una mano anche perché con solo uno stipendio di mio cognato non era facile mantenerci tutti. Purtroppo io sono arrivata, ma non potevo fare niente. Ero piccola. Però capivo che ero in più. Allora con la mia testa fragile ho pensato tante cose. È successo però che sono finita a conoscere gente sbagliata e invece di migliorare le cose le ho peggiorate. Ho complicato la vita di mia sorella. Alla fine di tutto ciò si è inserita nella mia vita l’assistente sociale che mi ha capito fin dall’inizio e soprattutto ha creduto in me. Mi diceva sempre che per lei ero una ragazza speciale. Allora proprio per il mio bene hanno scelto di mettermi in una comunità fuori Genova perché mi dovevano allontanare da certa gente. Io l’ho presa molto male 2 Associazione Ancoraggio – Ragazzi Resilienti 35 perché era passato un anno e mezzo da quando ero arrivata in Italia e soprattutto ero dispiaciuta perché non potevo più aiutare mia sorella. Mi sono sentita abbandonata perché non avevo nessuno qui, solo lei era la mia famiglia. Nella comunità fuori Genova ho vissuto molto male perché ho sofferto davvero tanto la lontananza dalla mia famiglia che era rimasta in Romania e da mia sorella che era lontana e che purtroppo non poteva venire a trovarmi (con due bambine piccole era difficile). In questa prima esperienza ho capito tanto e volevo fare tante cose. Soprattutto sentivo che volevo aiutare la mia famiglia, ma non potevo. La mia famiglia era rimasta in Romania. Purtroppo all’epoca, ma anche adesso, in Romania non è facile vivere e lavorare. I miei genitori stavano bene, ma poi con gli anni sono arrivati problemi di salute. Ora vi racconto come è composta la mia famiglia: siamo in 5, 3 sorelle e 2 fratelli. I miei fratelli sono più grandi di me tutti hanno dai 33 ai 37 anni. Purtroppo io sono la più piccola però ho sempre pensato “prima alla mia famiglia, poi a me”. Da piccola ho vissuto con mia nonna perché i miei genitori lavoravano e le mie sorelle andavano a scuola. Ci tengo a ringraziare mia nonna Vera di tutto quello che ha fatto per me. Ha fatto il possibile: mi ha cresciuta con tanta fatica e soprattutto sono cresciuta di nuovo lontano dai miei genitori. Io darei tutto alla mia famiglia anche se io rimango senza, pur di star bene loro. Ora torniamo alla mia storia… Dopo tre mesi che ero in comunità fuori Genova e che stavo male, l’assistente ha deciso di trasferirmi a Genova in una comunità nuova. 36 Qui ho conosciuto nuove persone e soprattutto nuove “REGOLE”. Ho conosciuto una nuova CASA per me, e tante persone speciali che mi hanno accolto subito. Non è stato facile anche perché dovevo iniziare tutto dall’inizio, di nuovo. È stata una fortuna incontrare la direttrice della comunità, una suora che anche adesso fa parte della mia vita anche se sono passati 8 anni. Lei mi ha aiutato a crescere e soprattutto mi faceva sentire come se fossi a casa e a 15 anni è importante, anzi importantissimo. Ringrazio davvero perché è stato fondamentale sapere di avere qualcuno su cui contare ogni giorno per ogni cosa. Ci tengo proprio a dire il nome: Suor Elisabetta, grazie davvero, dal profondo del cuore. E sono contenta che anche se sono cambiate tante cose, trasferimenti, ecc. siamo sempre rimaste in contatto. Sono arrivata in questa comunità di suor Elisabetta a febbraio del 2005 e sono rimasta fino a ottobre 2005. Purtroppo poi hanno iniziato a trasferire le ragazze più grandi perché poi è cambiato il servizio. Proprio per questo sono stata inserita al Sorriso Francescano a Coronata dove ho avuto la fortuna di conoscere Padre Andrea e le mie due educatrici Saveria e Brigida e tante suore. Piano piano le ho iniziate a conoscere. Dico “purtroppo” perché ho dovuto ricominciare di nuovo da capo. Nel senso: persone nuove, casa nuova, regole nuove. Parlo sempre delle regole perché credo che a quell’età le regole sono una cosa che non capisci, ma sono molto importanti e ognuno di noi nella famiglia, a scuola, ovunque deve rispettarle perché aiutano a rispettare ciò che si ha e soprattutto ad andare d’accordo e a crescere. Ogni esperienza positiva e negativa fatta nella vita serve a farci crescere e migliorare. Ogni esperienza è diversa. Ogni esperienza dipende dal carattere e dalla personalità. 37 Al Sorriso ho incontrato i volontari in particolare due persone che hanno fatto tantissimo per me e le mie compagne che nel frattempo erano diventate mie amiche. Ricordo con tanta gioia, ad esempio, che la domenica e il sabato chi non rientrava in famiglia poteva fare qualcosa insieme. Padre Andrea ci organizzava il finesettimana: andavamo al cinema, facevamo gite (per esempio Madonna della Guardia a piedi). A volte Padre Andrea era tanto impegnato quindi si metteva d’accordo con Alessandro e Francesca, che sono i famosi e gentili volontari, e una ragazza alla volta oppure due o al massimo tre ragazze passavamo la giornata insieme dalla mattina alla sera. Andavamo al mare, oppure un semplice gelato dopo il pranzo che per me ha significato tantissimo. Mi sentivo felice quando si faceva qualcosa insieme, quando si respirava aria di famiglia perché purtroppo in comunità era difficile organizzarsi con gli impegni di tutti, eravamo in tante e di età diverse.. In quel periodo andavo al laboratorio “Tempi moderni” un centro di educazione al lavoro che si occupa di orientamento e formazione con percorsi di stage nelle aziende scelte dal ragazzo con gli educatori. Andavo anche a scuola perché non mi avevano riconosciuto la scuola fatta in Romania. Quindi mi sono trovata a 15 anni a dover ricominciare le elementari. Ho fatto anche le 150 ore per conseguire la terza media. Non tutte erano necessarie perché l’italiano lo sapevo già. Ho dato l’esame ed è andato bene. Nei corsi che frequentavo c’erano le persone che non erano potute andare a scuola, c’erano persone dai 15 ai 70 anni. Avevo voglia di studiare e non capivo perché in comunità mi dicevano che avevo 17 anni e che per il mio bene le superiori avrei 38 potuto farle anche serali perchè dovevamo pensare prima a trovare un lavoro perché così potevo essere autonoma. Io non capivo perchè dentro di me mi dicevo che a quell’età bisogna studiare, non essere autonomi. Se ci penso a tutte le discussioni con Saveria e con la mia Bri. Ora capisco come era difficile dirmi che ai 18 anni avrei dovuto camminare da sola. Di me hanno sempre pensato che ero in gamba, mi davo sempre da fare, non stavo mai ferma. Loro insieme all’assistente sociale dovevano capire chi era la più pronta a lasciare la comunità e a essere autonoma. Una volta finita la terza media mi era rimasto solo il laboratorio tempi moderni e avevo un po’ di tempo per fare sport. Penso di non aver mai mollato la pallavolo da quando ero piccola che mi piace e anche adesso la adoro. Al Sorriso ho anche giocato a calcio. Siamo riusciti a creare una squadra femminile, ma purtroppo non è durata molto perché crescendo eravamo di età diverse e gli impegni erano tanti. Ammetto lo sport è uno dei miei tanti hobby. Ho fatto poi un corso di economia aziendale di 1000 ore per avere una qualifica dopo l’esame. Ho iniziato anche uno stage Alpim, ancora mentre andavo a scuola, che, oltre a impegnarmi qualche pomeriggio durante la settimana, mi ha permesso di inserirmi nel mondo del lavoro anche nel weekend. Ho avuto la fortuna di iniziare da Ventura Jenseria. Appena ho compiuto 18 anni quindi dopo un anno e mezzo mi hanno assunto con il contratto di apprendistato. Quindi ho iniziato a fare la commessa. All’inizio mi sembrava un lavoro molto molto difficile 39 perché si è sempre a contatto con le persone e in più io non conoscevo benissimo alcuni termini. Mi sembrava un altro mondo. Ma poi, piano piano, sono riuscita ad abituarmi anche perché ho avuto una titolare molto speciale, Rossella. Fin dall’inizio mi ha aiutato e soprattutto mi ha insegnato un lavoro. Adesso vado tranquilla e a testa alta. Rossella grazie di cuore perché era come se fossi tutti i giorni in famiglia con la differenza che stavo lavorando. Siamo ora arrivati al punto più significativo della mia vita. Stavamo facendo la settimana bianca e la comunità di Coronata era insieme a quella di Albaro. Ho conosciuto il mio ragazzo che stiamo insieme da 6 anni e che molto presto diventerà il mio futuro marito. Lo so che vi sembra strano a 23 anni che pensiamo già al matrimonio, ma siamo cresciuti insieme e ci siamo stati vicini nei momenti più bui della nostra vita, ma anche nei momenti più unici e bellissimi. Quando ho compiuto 18 anni la mia paura era tanta perché ero cosciente che avrei dovuto farcela da sola e trasferirmi nella mia casa tanto attesa, ma ero comunque preoccupata per il fatto di essere responsabile di tutto: dalle piccole cose, a ricordarmi di pagare l’affitto, le bollette, a controllare le spese...era tutto nuovo per me. Era tutto da scoprire ogni giorno. Anni fa inoltre il mio stipendio era molto basso. A volte era impossibile pagare tutto in tempo e impossibile era mettere da parte qualche risparmio. All’inizio ho avuto un piccolo aiuto da comune ma è durato pochissimo, poco più di tre mesi. Qualche volta pagavo la bolletta con qualche settimana di ritardo perché in tempo era impossibile. Ritornando alla mia casa ho avuto tanta fortuna perché la mia educatrice che mi ha seguito anche uscita dalla comunità ha fatto tanto per me. Nella casa dove vivo tuttora abitava sua figlia per cui 40 mi ha lasciato quasi tutti i mobili. Ho comprato la lavatrice e poco altro. Quindi ci tengo a ringraziare Paola e Emanuela, grazie infinite. Avere un affitto da pagare e le bollette è una responsabilità immensa. Soprattutto è un carico che a 18 anni è troppo pesante. Per essere autonoma al 100per 100 ho dovuto rinunciare a molte cose normali per un ragazzo della mia età. Oggi mi è stato chiesto di parlarvi di resilienza, la capacità di reagire alle difficoltà, e io vi ho raccontato un po’ della mia vita. Tutti voi ne avrete già sentito parlare della resilienza, ma per me è stata: 1) aver incontrato le persone giuste. 2) Essere stata ascoltata e aver ascoltato. 3) Avere voglia di mettermi in gioco e di voler sempre migliorare contando sulle mie forze. Io a 18 anni posso dire che sono stata fortunata di avere concluso il mio percorso. Avevo raggiunto tanti traguardi: avevo una qualifica, uno stage che poi si è trasformato in lavoro, una casa pronta già arredata di cui avrei pagato l’affitto. È stato però difficile. Posso dire di aver concluso il mio percorso verso l’autonomia, ma spesso mi chiedo: chi non ha la forza, chi non ha incontrato le persone giuste? Che fine fanno questi ragazzi? È proprio per questo che l’anno scorso mi è stato proposto di entrare a far parte di un gruppo di RAGAZZI RESILIENTI. Un gruppo costituito da ragazzi che sono stati in comunità e non solo. Abbiamo costituito un’associazione di volontariato che vuole essere un riferimento per i ragazzi che stanno uscendo dalle comunità, perché sappiano che non sono soli e che ce la si può fare. 41 LEGISLAZIONE IN ITALIA A TUTELA DEL MINORE STRANIERO CHE DIVENTA ADULTO Alessandra Ballerini3 Premessa I minori stranieri, anche se entrati irregolarmente in Italia, sono titolari di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia e resa esecutiva con legge n. 176/91. In particolare in Italia i minori stranieri godono, fra gli altri, del diritto all’istruzione, all’assistenza sanitaria, al collocamento in un luogo sicuro, all’apertura della tutela quando i genitori non siano in condizioni di esercitare la potestà genitoriale, all’affidamento se privi di un ambiente familiare idoneo e all’unità familiare. Peraltro il decreto legislativo 286/98 (T.U. Imm.) all’art. 28 comma 3 ricorda che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto in conto, come considerazione preminente, il superiore interesse del minore (art. 3 Convenzione). La Convenzione, infatti, stabilisce il principio del “superiore interesse del minore” e quello di non discriminazione, che prevede che i diritti da essa sanciti devono essere applicati a tutti i minori senza discriminazioni (art. 2). Devono essere considerati minorenni coloro che sono tali in base alla legge dello stato di origine. I minori presenti in Italia possono essere: • “accompagnati”, minori che si trovino in Italia coi genitori o altri 3 Avvocato Civilista, esperta di diritti umani 42 adulti per loro legalmente responsabili e minori affidati con provvedimento formale a parenti entro il terzo grado e regolarmente soggiornanti; • “non accompagnati”, minori che si trovano in Italia privi dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro assistenza o rappresentanza. La Risoluzione del Consiglio d’Europa del 26 giugno 1997 sui minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi (97/C 221/03) definisce i MSNA come: “i cittadini di paesi terzi di età inferiore ai 18 anni che giungono nel territorio degli Stati membri non accompagnati da un adulto per essi responsabile in base alla legge o alla consuetudine e fino a quando non ne assuma effettivamente la custodia un adulto per essi responsabile…” ovvero “i minori, cittadini di paesi terzi, rimasti senza accompagnamento successivamente al loro ingresso nel territorio degli Stati membri.” In base al regolamento del Comitato per i minori stranieri (D.P.C.M. 535/99 art. 1) è definito “minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato” il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell’Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova in Italia privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano. Oltre ai minori completamente soli, dunque, rientrano in tale definizione anche i minori che vivono con adulti diversi dai genitori, che non ne siano tutori o affidatari in base a un provvedimento formale, in quanto questi minori sono comunque privi di rappresentanza legale in base alla legge italiana. E’ stata emanata il 9 luglio 2007 una circolare firmata dal Ministro dell’Interno, ed inviata ai questori, che introduce nuovi criteri per 43 accertare le generalità in caso d’età incerta, per evitare il rischio di adottare erroneamente provvedimenti gravemente lesivi dei diritti dei minori, quali l’espulsione, il respingimento o il trattenimento in un CIE (Centri di identificazione ed espulsione), scambiando il minore per maggiorenne. Il minore, nei casi dubbi, è sottoposto all’esame per l’accertamento dell’età; questo consiste nella misurazione del polso e ha un margine di errore fino a due anni. La circolare del 2007 sancisce la presunzione della minore età in caso di perizia incerta. In tal modo il giovane minorenne viene subito inserito in un percorso di tutela e protezione, riducendo così il rischio che finisca in una rete di sfruttamento. Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le norme previste dalla legge italiana in materia di assistenza e protezione dei minori. In particolare si applicano, tra le altre, le norme riguardanti: 1) il collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in stato di abbandono (Codice Civile art. 403); la competenza in materia di assistenza dei minori stranieri è attribuita, come per i minori italiani, all’Ente Locale (in genere il Comune); 2) l’affidamento del minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo a una famiglia o a una comunità; l’affidamento può essere disposto dal Tribunale per i minorenni (affidamento giudiziale) oppure, nel caso in cui ci sia il consenso dei genitori o del tutore, può essere disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice Tutelare (affidamento consensuale) (L. 184/83, artt 2-segg.). 3) l’apertura della tutela per il minore i cui genitori non possano esercitare la potestà (Codice Civile, artt. 343-segg; legge 184/83,art. 3). 44 Ogni minore straniero non accompagnato deve essere segnalato: 1) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, ad eccezione del caso in cui il minore sia accolto da un parente entro il quarto grado idoneo a provvedervi (L. 184/83, art. 9, co. 4; DPR 394/99, art. 28); 2) al Giudice Tutelare, per l’apertura della tutela; 3) al Comitato per i minori stranieri, ad eccezione del caso in cui il minore abbia presentato domanda di asilo (i minori non accompagnati richiedenti asilo non rientrano nella competenza del Comitato) (D.P.C.M. 535/99, artt. 1 e 5). La tempestiva disposizione dell’affidamento e l’apertura della tutela hanno importanti conseguenze rispetto all’ottenimento del permesso di soggiorno, alla sua conversione, alla richiesta di asilo e alla possibilità per il minore di presentare ricorsi nel suo interesse. Appena giunto sul territorio del Comune di destinazione il minore viene preso in carico dai servizi sociali che provvedono ad avviare tutte le procedure previste dalla legge (richiesta al Giudice tutelare di apertura della tutela, permesso di soggiorno, ecc.), ad aggiornare il Comitato per i minori stranieri, il Soggetto attuatore, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e il Giudice Tutelare territorialmente competenti. Il Comitato per i minori stranieri è stato istituito dall’art. 33 del D.Lgs. n. 286/98 al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente presenti sul territorio dello Stato, coordinare le attività delle amministrazioni interessate e verificare le condizioni per il rimpatrio assistito. I minori stranieri non possono essere espulsi, tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (e in questi casi il provvedimento di espulsione è disposto dal Tribunale per i Minorenni) e salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario 45 espulsi (T.U. 286/98, art. 19 e art. 31, co. 4 TESTO Unico Immigrazione). I minori stranieri non accompagnati (non richiedenti asilo) possono però essere rimpatriati mediante il “rimpatrio assistito”(T.U. 286/98, artt. 33; D.P.C.M. 535/99, Circolare del Ministero dell’Interno del 9.4.01) disposto dal Comitato per i minori stranieri. Il rimpatrio assistito si differenzia dall’espulsione in quanto è un provvedimento che può essere adottato solo se, in seguito a un’indagine nel paese d’origine del minore e a una valutazione della sua situazione specifica, si ritiene che ciò sia opportuno nell’interesse del minore e al fine di garantirne il diritto all’unità familiare. Il Comitato per i minori stranieri dopo aver ricevuto la segnalazione riguardante un minore straniero non accompagnato, avvia entro 60 giorni le indagini nel paese d’origine. Le indagini vengono svolte da organizzazioni non governative convenzionate con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Durante il procedimento il minore deve essere sentito dai servizi sociali o dall’ente presso cui è ospitato, riguardo alla sua opinione circa l’eventualità del rimpatrio. Il Comitato decide se è nell’interesse del minore essere rimpatriato o restare in Italia. Nel primo caso, il Comitato informa il Tribunale per i Minorenni, che rilascia il nullaosta al rimpatrio, a meno che vi siano procedimenti giurisdizionali a carico del minore e sussistano inderogabili esigenze processuali. Ottenuto il nulla-osta, il Comitato dispone il rimpatrio assistito, che viene eseguito dalla Polizia (nel caso di rimpatri coattivi), dai servizi sociali e/o dall’organizzazione che ha svolto le indagini nel paese d’origine. Il rimpatrio assistito viene eseguito accompagnando il minore fino al riaffidamento alla famiglia o alle autorità responsabili del paese d’origine, e in seguito al rimpatrio viene proposto al minore un progetto di reinserimento (scolastico, lavorativo ecc.). 46 Tutti i minori stranieri non accompagnati hanno diritto di ottenere, per il solo fatto di essere minorenni (e quindi inespellibili), un permesso di soggiorno per minore età. Una circolare del Ministero dell’Interno ha affermato che il permesso per minore età non consente di lavorare e non può essere convertito in permesso per studio o lavoro, al compimento dei 18 anni. I minori titolari di permesso per minore età possono, però, convertirlo in uno per affidamento nel caso in cui, a seguito del provvedimento di "non luogo a provvedere al rimpatrio" dal Comitato per i minori stranieri, vengano affidati o direttamente con provvedimento del Tribunale per i minorenni o su iniziativa dei Servizi Sociali resa esecutiva dal Giudice Tutelare. Il permesso di soggiorno per affidamento consente al minore straniero di lavorare in tutti quei casi in cui la legge italiana lo permette ai minori in generale e può essere convertito in permesso per studio o lavoro, al compimento dei 18 anni. I minori affidati ad un cittadino straniero regolarmente soggiornante, che convivono con l’affidatario, vengono iscritti nel permesso di soggiorno del medesimo fino al compimento dei 14 anni e ricevono un permesso di soggiorno per motivi familiari al compimento dei 14 anni. Anche il permesso di soggiorno per motivi familiari consente di lavorare e può essere convertito in permesso per studio o lavoro o attesa occupazione, al compimento dei 18 anni. La domanda di permesso di soggiorno per il minore non accompagnato deve essere presentata da chi esercita i poteri tutelari sul minore e dunque: x dal tutore, se ne è stato nominato uno; x dal legale rappresentante dell’istituto o comunità o dall’Ente locale, se il minore è collocato in un istituto o comunità o è comunque assistito dall’Ente locale. 47 I minori stranieri titolari di un permesso di soggiorno (per minore età, per affidamento, per motivi familiari, per protezione sociale, per richiesta di asilo o per asilo o motivi umanitari ) sono iscritti obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale e quindi hanno pienamente diritto di accedere a tutte le prestazioni fornite. I minori stranieri privi di permesso di soggiorno non possono iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, ma hanno comunque diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e ai programmi di medicina preventiva (T.U. 286/98, art. 35 co. 3). Queste le prestazioni cui hanno diritto: • quelle a tutela sociale della gravidanza e della maternità; • quelle a tutela della salute del minore; • le vaccinazioni, secondo la normativa e nell’ambito delle campagne di prevenzione collettiva autorizzate dalle Regioni; • gli interventi di profilassi internazionale; • la profilassi, la diagnosi e la cura di malattie infettive. Questa limitata garanzia del diritto alla salute per i minori irregolari è peraltro in contrasto con la Convenzione sui diritti del fanciullo, che stabilisce che tutti i minori, senza discriminazioni, devono avere accesso all’assistenza sanitaria (Convenzione sui diritti del fanciullo, art. 24). Per l’iscrizione del minore al S.S.N. occorre recarsi presso la Azienda Sanitaria Locale del territorio di residenza ovvero presso quella di effettiva dimora (indicata nel Permesso di Soggiorno), munito di: • documento di identità personale; • codice fiscale; • permesso di soggiorno; • autocertificazione di residenza o dimora (si considera dimora abituale l’ospitalità da più di tre mesi presso un centro 48 d’accoglienza). Al momento dell’iscrizione si potrà scegliere il medico di famiglia o il pediatra per il minore. All’atto dell’iscrizione verrà rilasciato un documento, il “Tesserino sanitario personale”, che dà diritto a ricevere gratuitamente, ovvero dietro pagamento (dipende dalla regione in cui ci si trova), di una quota a titolo di contributo (Ticket sanitario), le seguenti prestazioni: visite mediche generali in ambulatorio e visite mediche specialistiche, visite mediche a domicilio, ricovero in ospedale, vaccinazioni, esami del sangue, radiografie, ecografie, medicine, assistenza riabilitativa e per protesi. Tutti i minori stranieri, anche se privi di permesso di soggiorno, sono soggetti all’obbligo scolastico e hanno diritto di essere iscritti a scuola. Questo diritto riguarda la scuola di ogni ordine e grado (quindi non solo la scuola dell’obbligo). L’iscrizione dei minori stranieri avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani e può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica sono iscritti con riserva, ma possono, comunque, ottenere il titolo conclusivo del corso di studi, nelle scuole di ogni ordine e grado. Il regolamento di attuazione e le circolari ministeriali, prevedono che il minore privo di documenti venga identificato ed iscritto sulla base dei dati forniti da lui stesso e dal genitore o da chi lo rappresenta, anche in mancanza di documentazione idonea a dimostrare l'identità del minore e dell’adulto. L'iscrizione si effettua, però, con riserva, in attesa di ottenere la documentazione necessaria. Se non viene fornita alcuna documentazione e pertanto vi è l’impossibilità di accertare la veridicità dei dati anagrafici, ciò non incide, comunque, sulla possibilità del minore proseguire gli studi e 49 conseguire il titolo finale. L'effettività del diritto allo studio deve, inoltre, essere garantita dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali, anche mediante l'attivazione di corsi di apprendimento della lingua italiana (art. 38, co. 2, D.lgs.286/98). Per i titolari di permesso per minore età, il diritto di lavorare non è né esplicitamente stabilito né escluso dalla legge. Una circolare del Ministero dell’Interno del 2000 (sulla cui legittimità in dottrina e giurisprudenza si sono sollevati non pochi dubbi) ha affermato che il permesso per minore età non consente di esercitare attività lavorativa: di conseguenza questo tipo di permesso spesso viene rilasciato con la dicitura “non valido per lavoro” e molti Centri per l’Impiego non accettano avviamenti al lavoro di minori titolari di questo permesso. I minori titolari di permesso per affidamento, per motivi familiari, per protezione sociale o per asilo possono lavorare alle stesse condizioni dei minori italiani. Ai minori stranieri si applicano le stesse norme in materia di lavoro che si applicano ai minori italiani in base a cui i minorenni possono essere ammessi al lavoro solo dopo il compimento dei 15 anni e l’assolvimento dell’obbligo scolastico, e con modalità tali da non violare l’obbligo formativo: in generale l’età minima per l’ammissione al lavoro è fissata a 15 anni; per stipulare un contratto di apprendistato o un contratto di formazione lavoro, l’età minima è fissata a 16 anni. La possibilità di restare in Italia con un regolare permesso di soggiorno dopo aver compiuto 18 anni dipende dal tipo di permesso di soggiorno e da una serie di altre condizioni. La normativa che riguarda la conversione del permesso di soggiorno per i minori ha subito innumerevoli variazioni sia per interventi 50 legislativi sia in seguito a pronunce delle corti. La normativa precedente (introdotta con la Bossi-Fini legge n. 198 del 2002) prevedeva, in relazione ai msna, la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per minore età solo qualora lo straniero avesse seguito, per almeno due anni, un progetto di integrazione sociale e civile, e fosse in Italia da tre anni. Questa norma era stata poi interpretata nella prassi e da alcuni giudici, includendo fra i minori non accompagnati anche quelli sottoposti a tutela o affidati di fatto ad un parente. Nel 2003 la Corte Costituzionale (sentenza n. 189/2003) ha cassato questa prassi illegittima, statuendo che sia i minori affidati di fatto a parenti entro il quarto grado, sia quelli sottoposti a tutela, debbono essere equiparati, ai fini della conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, ai figli e agli affidati CON PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DEI MINORENNI e, quindi, ottenere un permesso di soggiorno per lavoro o attesa occupazione. Il pacchetto sicurezza del 2009 (legge 94 del 2009) interviene nuovamente sulla disciplina della conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, andando però nel senso opposto rispetto alle indicazioni della Corte costituzionale. Anziché consentire ai minori sottoposti a tutela, o affidati di fatto a parenti entro il quarto grado, la conversione diretta del permesso, li assimila ai minori stranieri non accompagnati, consentendo di conseguenza la conversione del permesso solo se al compimento della maggiore età abbiano seguito programmi di integrazione sociale e siano presenti sul territorio italiano da almeno tre anni, invertendo l’impostazione ormai consolidata anche nella giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo cui i requisiti della partecipazione ad un progetto di integrazione per almeno due anni e della presenza in Italia da almeno tre anni venivano richiesti, ai fini della conversione, soltanto ai minori non accompagnati. 51 Ben presto si sono presentati i primi problemi, legati alla possibilità o meno di convertire il permesso di soggiorno di quei minori affidati, già presenti in Italia e con sedici anni già compiuti alla data dell’entrata in vigore del pacchetto sicurezza, i quali si trovavano quindi nell’impossibilità temporale di adempiere alle richieste della nuova normativa prima di raggiungere la maggiore età. L’oscura formulazione della norma ha portato i vari Tribunali Amministrativi a pronunciarsi in modo contrastante fra loro, talvolta dando ragione al ricorrente che si era visto negare la conversione, talaltra dandogli torto in base al principio del tempus regit actum. La questione ha trovato finalmente pacificazione in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale del 21 luglio 2011, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 32 del Testo Unico, così come riformulato nel 2009. La Corte ha tuttavia fornito, in tale occasione, un’interpretazione molto restrittiva della norma in questione, chiarendo che: i requisiti della partecipazione al progetto di integrazione e della presenza in Italia da tre anni sono da intendersi estesi non soltanto agli affidati di fatto ai parenti entro il quarto grado e ai sottoposti a tutela (come poteva sembrare dalla formulazione della norma), bensì a tutti gli stranieri comunque affidati in base alla legge n. 184/1983, che vengono quindi equiparati senza possibilità di distinzione; tale estensione operata dal legislatore deve ritenersi ragionevole, visto che si tratta in ogni caso di minori che non convivono con i propri genitori; i nuovi requisiti non possono tuttavia applicarsi legittimamente agli stranieri che in questa fase di “transizione” fra due discipline si sono trovati, senza loro colpa, nell’impossibilità materiale di soddisfare tali requisiti prima di compiere diciotto anni. Nell’estate 2011 il legislatore ha cominciato a rimettere mano all’art. 52 32, con il d.l. 89/2011 poi convertito in l. 129/2011, in vigore dal 2 agosto. Questa è la nuova e - finora definitiva- formulazione dell’art. 32, comma 1-bis: “Il permesso di soggiorno … può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età … ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile …” Questa dizione, se possibile ancor più criptica della precedente, sembra delineare una distinzione far tre diverse categorie di stranieri minori: x minori affidati ex art. 2 l. 184/1983,che parrebbero poter ottenere la conversione senza problemi; x minori sottoposti a tutela, che possono ottenerla soltanto previo parere positivo del Comitato per minori stranieri; x minori non accompagnati (categoria nella quale rientrerebbero anche gli accompagnati di fatto ai parenti entro il quarto grado), che hanno invece l’obbligo di frequentare il progetto di integrazione per 2 anni e devono trovarsi in Italia da almeno tre anni. Preoccupante a tal proposito il fatto che lo scorso 10 ottobre la Direzione Centrale Immigrazione, Dipartimento della Pubblica sicurezza presso il Ministero dell’Interno abbia inviato al Comitato per i minori stranieri presso il Ministero del Lavoro una lettera dalla quale si evince chiaramente la confusione in cui vertono le autorità chiamate ad applicare l’art. 32. 53 Il Ministero dell’Interno ha inviato alle questure circolare del 10 ottobre 2011 che dovrebbe chiarire (senza riuscirci) la nuova disposizione di cui all'art. 32. La circolare prevede che “Di seguito alle modificazioni introdotte con la legge 2 agosto 2011, n. 129, nell’ambito dell’articolo 32 del novellato D. Lgs. 286/98, letto in combinato disposto con il precedente articolo 31, possono essere individuate sei diverse categorie di minori: x i minori stranieri conviventi con i genitori (art. 31, commi 1 e 2); x i minori stranieri affidati ai sensi dell’ art. 4 della legge 184/83 (art. 31, commi 1 e 2); x i minori stranieri affidati ai sensi dell’ art. 2 della legge 184/83 (art. 32, commi 1 e 1-bis); x i minori stranieri sottoposti a tutela, secondo le previsioni del Titolo X del Libro primo del Codice Civile (art. 32, comma 1bis); x i minori stranieri che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato e che, al momento del compimento della maggiore età, si trovino sul territorio nazionale da non meno di tre anni ( art. 32, comma 1 ter ); x i minori stranieri per i quali, in base al combinato disposto degli artt. 29 del R.D.L.vo 1404/34 e 23 della legge 39/75 , il Tribunale dei minorenni può ordinare il prosieguo amministrativo, fino al compimento del 21° anno d’età, delle misure di protezione e di assistenza, riconosciute in precedenza. Con specifico riguardo ai minori non accompagnati e alle categorie di stranieri individuate nei punti 3, 4 e 5, si rende necessario definire 54 i termini di attuazione del dispositivo in argomento affinché possano essere fornite puntuali indicazioni agli uffici territoriali, necessarie per la conversione, al 18° anno d’età, dell’originario permesso di soggiorno. Si rende necessario, pertanto, chiarire se il parere introdotto dalle modifiche suddette debba essere espresso qualora ricorrano le ipotesi indicate ai punti 3 e 4, ovvero sia necessario anche per quelle riconducibili al punto 5: la formulazione della norma, infatti, sembrerebbe escludere tale ultima categoria. Con riguardo in ultimo agli stranieri non accompagnati indicati nel punto 6, occorre richiamare le considerazioni formulate nel corso della periodica riunione del Comitato, del 6 settembre u.s., ove si è chiarito che tale parere non sia necessario. Conseguentemente alla puntuale univoca interpretazione del comma 1-bis, dell’art. 32, si ravvede la necessità di introdurre opportune modalità di attuazione dello stesso dispositivo, mediante la definizione di uno specifico canale di comunicazione dei vari organismi istituzionali e non (Prefetture, Comuni, Questure, Comitato per i minori stranieri ed Associazioni/Enti coinvolti), interagenti nella procedura di conversione del permesso di soggiorno. Tenuto conto della formulazione della norma, il parere del Comitato dovrebbe essere esibito dall’interessato già al momento del deposito dell’istanza di conversione del titolo di soggiorno; tale documento, infatti, dovrebbe essere precedentemente acquisito da parte del soggetto che ha in carico il minore. Tale procedimento garantirebbe il necessario scambio informativo tra il Comitato per i minori stranieri e i Soggetti coinvolti, consentendo, senza dubbio, la definizione delle pratiche di conversione dei titoli di soggiorno in tempi celeri. Sarebbe auspicabile considerare la possibilità che la Questura competente verifichi il rilascio del prescritto parere, accedendo 55 direttamente alla banca dati di codesto Comitato ovvero, in alternativa prevedendo l’inoltro alla medesima Questura, per posta elettronica, della copia del parere espresso.” Dunque è di fondamentale importanza che il parere del Comitato venga richiesto dall'affidatario prima del compimento del diciottesimo anno di età. Secondo la legge 91/92 sulla cittadinanza il minore che nasce in Italia da genitori stranieri non acquista automaticamente la cittadinanza italiana, ma mantiene quella dei genitori. La cittadinanza italiana viene concessa al bambino nato in Italia da stranieri soltanto se i suoi genitori sono ignoti o apolidi oppure se in base alla legge del Paese di origine i figli non possono acquistare la cittadinanza dei genitori (art.1 c.1 lett. b) L.91/92. Nel caso in cui uno dei genitori acquisti la cittadinanza italiana per matrimonio o per naturalizzazione, anche i figli minori conviventi acquistano la cittadinanza italiana (art.14 L.91/92) Al compimento dei 18 anni chi è nato in Italia e vi ha sempre mantenuto la residenza può chiedere, presentandosi all’ufficiale di Stato Civile entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di ottenere la cittadinanza italiana (art. 4 c.2 L.91/92). Una recente circolare del Ministero dell’Interno (Circolare Prot. K64.2/13 n.22/07 del 7/11/2007) raccomanda di valutare con una certa elasticità il requisito della residenza ininterrotta, stabilendo che in caso di interruzione della residenza legale o di ritardo nella registrazione anagrafica possano essere valutati, quali prove della permanenza sul territorio italiano anche certificati medici o scolastici. Può chiedere la cittadinanza italiana anche lo straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio da almeno cinque anni successivamente all’adozione. Può ottenere la cittadinanza per naturalizzazione lo straniero che 56 abbia 10 anni di residenza legale in Italia (ridotti a 5 per coloro i quali hanno lo status di apolide o di rifugiato e a 4 per i cittadini di Paesi della Comunità europea) ed abbia conseguito un reddito anche familiare congruo negli ultimi tre anni. Per residenza legale si intende l'effettiva ed abituale dimora in Italia, comprovata dall'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente di un Comune, nel rispetto delle norme in materia di soggiorno degli stranieri. L’art. 31 c. 3 del D.Lgs. 286/98 prevede che il genitore o il familiare di un minore presente in Italia possa essere autorizzato dal Tribunale per i Minorenni all’ingresso o al soggiorno in deroga alle altre disposizioni in materia di immigrazione per “gravi motivi connessi con lo psicofisico del minore”. Si tratta di una misura eccezionale la cui applicazione è rimessa alla valutazione dei giudici minorili. Una sentenza piuttosto recente della Corte di Cassazione (n.22216 del 16 ottobre 2006) ha distinto il tra autorizzazione all’ingresso e autorizzazione al soggiorno. Nel primo caso “la presenza dei gravi motivi deve essere puntualmente dedotta dal ricorrente e accertata dal tribunale per i minorenni come emergenza attuale” mentre nel caso in cui venga richiesta l’autorizzazione alla permanenza del familiare che diversamente dovrebbe essere espulso “la situazione eccezionale nella quale vanno ravvisati i gravi motivi può essere attuale, ma può anche essere dedotta quale conseguenza dell’allontanamento improvviso del familiare sin allora presente e cioè di una situazione futura ed eventuale rimessa dall’accertamento del giudice minorile”. Una Sentenza della Cassazione, depositata il 19 gennaio 2010, mutando un precedente orientamento restrittivo, ha sancito definitivamente che per l'autorizzazione al rilascio del permesso di 57 soggiorno previsto dall'art. 31 c. 3 del T.U. Immigrazione, disposta dal Tribunale dei Minorenni, non occorre che vi siano condizioni di carattere eccezionale strettamente collegate con la salute del minore, tali da giustificare la permanenza in Italia del familiare, ma la valutazione della sussistenza del requisito dei gravi motivi collegati allo sviluppo psicofisico del minore deve tenere conto del fatto che per “un minore... l'allontanamento del genitore, con conseguente impossibilità di avere rapporti con lui e di poterlo anche solo vedere, costituisca un sicuro danno che può porre in serio pericolo uno sviluppo psico-fisico, armonico e compiuto”. Inoltre, la Suprema Corte ha ricordato che la ratio della norma va individuata nella “incisiva protezione del diritto del minore alla famiglia e a mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori”, valori protetti anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, recentemente entrata in vigore. Gli stessi principi sono espressi nella sentenza della Cassazione sez. Unite 21799/2010 che afferma “La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall’art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non postula necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obbiettivamente grave che in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento da11’ambiente in cui è cresciuto. Trattasi dì situazioni di per sé non di lunga o indeterminabile durata,e non aventi tendenziale stabilità che pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, si concretano in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del fanciullo che 58 necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio suo o del suo familiare”. Al familiare autorizzato viene rilasciato un permesso di soggiorno per assistenza minore che consente di svolgere attività lavorativa. Il minore viene iscritto sul permesso dell’adulto, se ha meno di 14, o, se ha già compiuto tale età, ottiene un titolo autonomo. Il permesso viene rilasciato all’adulto per la durata stabilita dal Tribunale per i minorenni e non può essere rinnovato senza un nuovo provvedimento del medesimo Tribunale che proroghi l’autorizzazione. Non può essere convertito in permesso per lavoro. Può essere invece, convertito, in permesso per motivi familiari ai sensi dell’art. 30 c. 1 lett c) del D.lgs.286/98 (ad esempio perché il genitore autorizzato contrae matrimonio con un altro cittadino straniero regolarmente soggiornante). Fonti Le norme relative ai minori sono: 1. Le norme costituzionali e derivanti dalle convenzioni internazionali: •Articoli 2, 3, 29, 30, 31, 37 della Costituzione. Dal quadro complessivo di tali norme risulta che la Carta Costituzionale considera il minore come un soggetto meritevole di una tutela specifica nelle diverse dimensioni della sua persona: come essere umano, come figlio e come lavoratore. •Convenzione ONU sui diritti del fanciullo fatta a New York il 21 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 176/91. Tale convenzione stabilisce i principi che gli Stati parti si impegnano ad introdurre nei rispettivi ordinamenti ed ai quali si devono ispirare i procedimenti giurisdizionali ed amministrativi che riguardano ogni persona di minore età. Tra i diritti sanciti da questa Convenzione è utile ricordare: 59 · · · · · · · · Diritto alla considerazione come preminente dell’interesse del minore nei procedimenti amministrativi e giudiziari (art. 3). Diritto di non discriminazione (art. 2). Diritto di protezione (art. 19, 22, 30, 38). Diritto di assistenza (art. 20). Diritto allo sviluppo (art. 6; 24, 27, 28, 31). Diritto all’unità familiare (art. 7, 10, 18, 22) Diritto al rispetto dell’identità culturale (art. 8, 20, 29, 30). Diritto all’ascolto e alla partecipazione (art. 12). •Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980 e Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sui provvedimenti di affidamento e sottrazione di minori ratificate e rese esecutive con legge 64/94. •Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli del 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 77/03. Tale trattato, approvato a Strasburgo dall’Assemblea del Consiglio d’Europa, contiene una serie di disposizioni volte a rafforzare la tutela e il rispetto dei diritti dei minori. •Trattato di Lisbona ratificato con legge 2/8/2008 n.130 (in vigore dal 1/12/2009) che prevede tra i diritti fondamentali i diritti dei minori alla protezione ed alle cure necessarie per il loro benessere. •Convenzione Europea per i diritti dell’Uomo che riconosce all’art. 8 il diritto alla vita privata e familiare, diritto che come gli altri sanciti dalla Cedu va considerato dopo la ratifica del Trattato di Lisbona come principio interno al diritto dell'Unione. •Direttiva dell’Unione Europea del 29.07.03 che, nei “considerando”, riprendendo i principi riconosciuti in particolare nell’art. 8 della Convenzione europea, per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali dell’Unione europea, ribadisce che è compito degli Stati membri “assicurare la protezione della famiglia ed il mantenimento o la creazione della vita familiare”. 60 •Direttiva 2003/9/CE del Consiglio dell’Unione europea del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo Stati membri. Tale direttiva richiede tra l’altro agli Stati membri di adottare rapidamente misure volte ad assicurare la necessaria rappresentanza. 2. Le norme del codice civile in materia di tutela e di potestà genitoriale: •Art. 403 c.c. dispone interventi urgenti di protezione per i minori. •Artt. 330 e ss. c.c. in materia di sospensione e decadenza della potestà genitoriale. •Artt. 343 e ss. c.c. che disciplinano l’apertura della tutela. 3. Le norme sull’affidamento dei minori: •Gli articoli 4 e 9 legge 184/83 riformata dalla legge 149/01 regolano l’affidamento giudiziale, consensuale e intrafamiliare dei minori. Le norme relative all’immigrazione sono: •il Testo Unico sull’immigrazione 286/98 e successive modificazioni e il relativo regolamento di attuazione D.P.R. 394/99 che disciplinano il rilascio del Permesso di Soggiorno e l’esercizio da parte dei minori stranieri di alcuni diritti fondamentali: - Articolo 28, comma 3, DLGS 25 luglio 1988, n. 286, che in tema di ricongiungimento familiare ribadisce la priorità che deve essere assicurata all’interesse dei minori nei procedimenti amministrativi e giudiziali finalizzati a dare attuazione al diritto all’unità familiare; - Articolo 29, comma 6, DLGS 25 luglio 286/98, n. 286, che, in ossequio al diritto all’unità familiare ed alla preminenza dell’interesse del minore, consente il ricongiungimento dei genitori all’estero con il figlio minorenne regolarmente soggiornante; - Articolo 18 che riguarda il rilascio di permesso di soggiorno per protezione sociale - Articolo 31, commi 1 e 2, DGLS 25 luglio 1988, n. 286, che regola il rilascio del Permesso di Soggiorno ai minori stranieri; 61 - Articolo 31, comma 3 DGLS 25 luglio 1988, n. 286, che stabilisce in ossequio alla preminenza dell’interesse del minore, la possibilità, per l’autorità giudiziaria minorile di consentire, in deroga alle disposizioni dell’intero Testo Unico sull’immigrazione, l’ingresso o il soggiorno a parenti del minore qualora ricorrano gravi ragioni connesse con lo sviluppo psicofisico del minore; - Articolo 32 disposizioni inerenti al Permesso di Soggiorno dei minori affidati; - Art. 35 che sancisce il diritto alle cure sanitarie - Art. 19 che prevede i casi di inespellibilità - Articolo 33 DGLS 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal D.lgs. 113/99, e dalla l.n. 189/02 che attribuisce al Comitato per i minori stranieri la competenza a “vigilare sulle modalità di Soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e a coordinare le attività delle amministrazioni interessate” e che rimanda ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione dei compiti di Comitato; - Articolo 38 DGLS 25 luglio 1988, n. 286 e art. 45 DPR 394/99 “i minori stranieri sono soggetti ad obbligo scolastico” (indipendentemente dalla regolarità della posizione amministrativa”; - Articolo 28 DPR 394/99 sul rilascio del Permesso di Soggiorno a quei soggetti per i quali sono vietati l’espulsione ed il respingimento alla frontiera, tra i quali ovviamente, sono ricompresi i minori. •Il regolamento del Comitato per i minori stranieri D.P.C.M. 535/99. Le norme di natura procedurale che stabiliscono quali Autorità dello Stato devono intervenire per tutelare il minore sono: •Articolo 9, l.n. 184/83, come modificato dalla l.n. 149/01, che stabilisce il dovere dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio di riferire al più presto sulle condizioni di ogni minore in stato di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio; 62 •Articolo 10, l.n. 184/83, come modificato dalla l.n. 149/01, che attribuisce al Tribunale per i Minorenni la competenza di adottare gli opportuni provvedimenti a tutela dei minori in stato di abbandono e di disporre i “più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull’ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono”; •Articolo 33, comma 5, legge 184/83 impone ai pubblici ufficiali di segnalare la presenza dei minori irregolari al Tribunale per i Minorenni per gli opportuni provvedimenti; •Articolo 37 bis, legge 184/83 come modifica della legge 476/98, rende applicabili ai minori stranieri in situazioni di abbandono la legge italiana in materia di adozione, affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza; • Articolo 28 comma 1, lett. A), DPR 394/99 prescrivono l’obbligo per i pubblici ufficiali di segnalare i minori stranieri in stato di abbandono al Tribunale per i Minorenni; •Articolo 31, comma 4 TU 286/98 riserva all’autorità giudiziaria minorile la decisione di espulsione del minore. Sentenza del Tar Liguria n. 1441 del 15 novembre 2012 ll caso riguarda un mio Cliente cittadino del Bangladesh che aveva fatto ingresso nel nostro Paese oltre un anno fa quando era minorenne. Subito dopo il suo ingresso il ragazzo veniva ospitato in quanto minore non accompagnato in un centro prima accoglienza minori di Roma ed il Giudice Tutelare presso il Tribunale di Roma nominava tutore il sindaco di Roma. Il minore frequentava con profitto e soddisfazione l’Istituto scolastico e conseguiva il diploma di licenza conclusiva del 1° ciclo di istruzione; di seguito si iscriveva presso i Servizi per la Formazione, il lavoro e la promozione della qualità della Vita della Provincia di Roma ed otteneva dal Questore 63 un permesso soggiorno per minore età. Successivamente trovava lavoro e sottoscriveva contratto di soggiorno. Alla scadenza del permesso lo straniero, divenuto maggiorenne chiedeva al Questore il rinnovo/conversione del titolo di soggiorno. Ma la Questura di Genova (città dove si era trasferito) negava il rinnovo/conversione del permesso di soggiorno in quanto “il richiedente non ha prodotto la documentazione richiesta per la conversione dall’art. 32 del D.L.vo 286/98 costituita dal parere positivo emesso dal Comitato per i minori stranieri ovvero quella relativa al progetto di integrazione per almeno due anni...”. Presentavo ricorso al Tar Liguria eccependo tra l’altro la sproporzione tra la carenza di un elemento asseritamente necessario alla conversione del permesso di soggiorno (ovvero il parere del Comitato per i Minori Stranieri, peraltro non a mani del ricorrente certamente non per sua colpa ma per evidenti ritardi burocratici) e la posizione del ricorrente, cittadino regolarmente soggiornante entrato da minorenne in Italia da subito inserito in progetti di integrazione dai servizi e centri di accoglienza e il provvedimento di rigetto del rinnovo del permesso. Tale sproporzione a mio avviso indubbiamente determinava una violazione dei principi sanciti a livello costituzionale dall’art. 30 e 31 Costituzione e dall’art. 8 Cedu nonché dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. Il ricorrente, infatti aveva provveduto mio tramite a richiedere ai servizi sociali presso il Comune copia della richiesta del parere del Comitato Minori Stranieri nonché eventuale parere ma tali istanze restavano senza riscontro. Rilevavo in sede di ricorso che il permesso di soggiorno non potesse essere rifiutato a causa del ritardo della Pubblica Amministrazione nella richiesta o nel rilascio del suddetto parere atteso che i ritardi della P.a. non possono pregiudicare i diritti dell’istante che non 64 aveva alcun potere di impulso o di controllo nella suddetta procedura di richiesta del parere del Comitato. E’ di tutta evidenza infatti che il minore non potesse provvedere da sé alla suddetta richiesta e che la tempestività della stessa è rimessa alla totale discrezionalità della PA nella persona del Responsabile della struttura che aveva in affidamento il minore e dei servizi sociali del Comune di Roma che lo avevano in carico. L’eventuale ritardo dell’invio di tale richiesta peraltro sarebbe stata comunque sicuramente giustificabile visti i continui cambiamenti legislativi della normativa in oggetto (art. 32 Tu) e la scarsa conoscibilità delle recenti circolari. Peraltro, nelle more del giudizio, l’art. 12, comma 20, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni nella l. n. 135/2012, ha previsto che «a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell’articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell’ambito delle quali operano». Ed Il Comitato per i minori stranieri, in quanto organismo in regime di proroga, rientra tra tali enti, dunque le funzioni da esso svolte sono state trasferite alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Tar Liguria, con decisione 01441/2012 del 15/11/2012 ha accolto il ricorso: “atteso che, in linea di diritto, la disposizione invocata prevede che “Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ……previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui 65 all’articolo 33 del presente testo unico”; rilevato che, trattandosi di fase endoprocedimentale la relativa attivazione fa capo all’amministrazione procedente, anche in considerazione della formulazione della norma che non la pone direttamente quale onere autonomo dell’istante con conseguente applicazione dei principi generali in tema di procedimento; considerato che nella specie il diniego si fonda unicamente sulla mancanza del parere del comitato, cioè di quella fase endoprocedimentale attivabile dalla stessa p.a. nei termini predetti; ritenuto che all’accoglimento del gravame consegue l’annullamento dell’atto impugnato”. Credo che si tratti di una delle prime decisioni successive all’ultima modifica dell’art. 32 ed alla circolare 10 ottobre 2011. 66 CONDIZIONE GIURIDICA DEL MINORE STRANIERO ACCOMPAGNATO E NON, IN ITALIA. CONVERSIONE DEL TITOLO DI SOGGIORNO ALLA MAGGIORE ETÀ Rosa Palombo4 L’Ufficio Immigrazione della Questura di Genova tratta le pratiche di rinnovo dei circa 62000 stranieri regolarmente soggiornanti nella provincia di Genova. Tra questi, da quando il fenomeno migratorio ha assunto progressivamente connotati di stanzialità annoverando famiglie e, sovente, interi gruppi familiari, si contano parecchi minori. Questi ultimi in moltissimi casi nascono in Italia o vi arrivano ancora infraquattordicenni ricongiungendosi ad uno o entrambi i genitori qui residenti attraverso la procedura del ricongiungimento familiare disciplinata dall’ art.29 T.U. del ’98- aggiornato, da ultimo nel 2007, con specifico riguardo proprio a questo argomento - che vengono poi autorizzati al soggiorno in virtù del successivo art.31 comma 1. Più problematico il caso degli ultraquattordicenni, trattandosi talvolta di ragazzi abbastanza prossimi alla maggiore età in cui l’eventuale difficoltà di integrazione, sfuggendo al controllo familiare, può avere come conseguenza l’adesione a modelli di comportamento negativi e in taluni casi sfociare nella 4 Ufficio Immigrazione, Questura di Genova 67 commissione di reati predatori o violenti (vedi il caso delle c. d. baby gang latinoamericane). Va premesso che l’ art.19 del T.U. sancisce il generale principio della inespellibilità del minore straniero che per l’art.31 del citato T.U. segue la condizione giuridica del genitore col quale convive , ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori se convive con entrambi. Fino al 14° anno di età è pertanto iscritto sul permesso di soggiorno del o degli stessi. La stessa norma equipara ai fini del soggiorno il minore affidato ai sensi dell’ art.4 della L.184/83 (che disciplina sia l’affidamento disposto dal Tribunale dei Minori che quello disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal giudice Tutelare). In entrambi i casi al compimento del 14° anno ai minori che si trovano in tale condizione viene rilasciato un autonomo permesso di soggiorno per motivi familiari rinnovabile allo stesso titolo fino al compimento della maggiore età. Con circolare del 2008 il Ministero dell’ Interno ha tuttavia autorizzato la proroga per motivi familiari di detti titoli di soggiorno anche successivamente al 18° anno qualora sussistano i requisiti di cui all’art.29 del T.U., gli stessi in sostanza richiesti per il ricongiungimento familiare. E’ pacifico pertanto che il minore affidato ai sensi dell’art.4 L.184/83, entrando a far parte del nucleo familiare dell’affidatario, si trovi nella stessa condizione giuridica del “figlio”, anche ai fini del rilascio, al compimento della maggiore età, di un permesso di soggiorno “per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura” disciplinato dal successivo art.32 del T.U., modificato, da ultimo nel luglio 2009 dal c.d. Pacchetto Sicurezza (L.15 luglio 2009 n.94) che ne ha reso nuovamente complessa l’applicazione alle ipotesi di minori affidati ai sensi dell’art.2 L.184/83 e a quelli sottoposti a tutela. 68 A riguardo va preliminarmente evidenziato che ai minori stranieri non accompagnati – privi, cioè, sul Territorio Nazionale dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro assistenza o rappresentanza - viene rilasciato, ai sensi dell’art.28 D.P.R. 394/99 (Regolamento di attuazione del T.U.), un permesso di soggiorno “per minore età”. Costoro, allorché rintracciati sul Territorio Nazionale e segnalati al Comitato per i minori stranieri di cui all’ art.33 T.U., vengono autorizzati al soggiorno a detto titolo per il periodo necessario all’espletamento delle indagini sui familiari nei Paesi di origine per valutare l’eventuale rimpatrio assistito. Se si tratta di minore abbandonato, è immediatamente informato il Tribunale dei Minorenni per i provvedimenti di competenza. Tornando dunque all’32 T.U., va pertanto rimarcato come la recente modifica del 1° comma abbia reintrodotto, richiamando il comma 1bis, la necessità, per il rilascio di un permesso di soggiorno per studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato ed autonomo, esigenze sanitarie o di cura ai minori affidati ai sensi dell’art.2 L184/83 divenuti maggiorenni, degli stessi requisiti richiesti per autorizzare al soggiorno per studio ,accesso al lavoro, lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età i minori stranieri non accompagnati, ovvero sottoposti a tutela. Occorrerà cioè il positivo parere del Comitato per i minori stranieri ovvero l’ammissione per un periodo non inferiore a due anni ad un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che rientri nella previsione dell’art.52 del Regol. n.394/99. Il comma 1ter demanda infatti espressamente all’ ente gestore di provare con idonea documentazione, al compimento della maggiore età del minore straniero di cui sopra, che questi si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non 69 meno di due anni , che ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio o svolge regolare attività lavorativa o quantomeno ha sottoscritto un contratto per intraprendere una attività lavorativa. È stato così reintrodotto un requisito superato, in particolare per i permessi “per minore età” rilasciati a minori sottoposti a tutela divenuti maggiorenni prima dell’entrata in vigore della L.189/2002, da una circolare ministeriale che ne consentiva la conversione senza la necessità dei suddetti requisiti fissati dalla legge c.d. Bossi-Fini nel 2002 (ci fu poi la decisione del Consiglio di Stato n.3690 del 27 giugno 2007 sulla impossibilità di applicare la norma a soggetti divenuti maggiorenni prima della sua entrata in vigore, ovvero nei due anni successivi). A riguardo il Consiglio di Stato fin dal 2005 aveva espresso l’avviso che il comma 1 bis avesse introdotto la distinta fattispecie dei minori stranieri non accompagnati, con esclusivo riguardo alla quale il legislatore aveva richiesto il requisito dell’ammissione al “progetto di integrazione sociale e civile”, orientamento ribadito con la successiva decisione n.564 del 2007. In linea con tale interpretazione il Ministero dell’ Interno , con circolare del marzo 2008, autorizzava la proroga del soggiorno al compimento della maggiore età ai minori stranieri sottoposti ad un provvedimento formale di affidamento o tutela indipendentemente dalla durata della presenza sul Territorio Nazionale, dalla frequentazione di un progetto di integrazione o dal provvedimento del Comitato di “non luogo a procedere al rimpatrio”. Diversamente, il minore non sottoposto a detto provvedimento poteva invece, se presente da almeno tre anni sul T.N., al compimento del diciottesimo anno, prorogare il soggiorno soltanto se inserito in progetti di durata almeno biennale gestiti da enti locali, fermo restando, in entrambi i casi, l’accertamento della sussistenza 70 degli ulteriori requisiti soggettivi e oggettivi prescritti per lo specifico titolo di soggiorno richiesto. Come già detto il legislatore del luglio 2009 modificando il 1° comma dell’ art.32 con l’inciso“ fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis”per quanto attiene i minori già affidati ai sensi dell’art.2 della l.184/83 ha reintrodotto espressamente quei requisiti meglio specificati nel successivo comma 1-ter che sembravano venuti meno, forse nell’intento di evitare elusioni di fatto della normativa generale sull’immigrazione a favore di soggetti assai prossimi alla maggiore età. Va detto tuttavia che nella nostra provincia i dati statistici definiscono come relativamente contenuto il numero dei minori autorizzati al soggiorno per “affidamento” per la prima volta, che nello scorso 2012 sono stati 83 mentre si contano n.17 permessi di soggiorno rilasciati per “minore età” e che i rinnovi allo stesso titolo sono stati rispettivamente 129 e 9. In totale, quindi i minori regolarmente soggiornanti non inseriti in famiglia propria, o dell’affidatario ex art.4 L.184/83, sono stati lo scorso anno 238. Sempre nel 2012 a minori già autorizzati al soggiorno per “affidamento” sono stati rilasciati ai sensi dell’art.32 TU.n.20 permessi per lavoro subordinato n.6 per studio . I dinieghi emessi, per mancanza dei requisiti richiesti dall’art.32 sono stati 7 mentre 2 istanze sono state rigettate per l’esistenza in capo al richiedente di condanne per reati, ostative ai sensi dell’art.4 T.U. Relativamente ad altri tipi di intervento della Questura di Genova che riguardano comunque minori, effettuati, per l’appunto, dall’Ufficio minori facente capo alla Divisione Anticrimine, nel solo 2° semestre del 2012 sono stati collocati in comunità n.8 ragazzi stranieri di età compresa tra i 15 e i 17 anni. 71 Significativo, ai fini della rilevazione di situazioni di disagio, il dato, anch’esso fornito dall’ ufficio minori, dei ragazzi stranieri che si sono allontanati sia dal nucleo familiare che dalle comunità che li ospitano (S. Nicolò, Minerva, Don Orione, Villa Canepa, Il Gabbiano, L’Orsa). Nel semestre in oggetto ne sono stati segnalati circa 34 di cui più della metà rintracciati , i non rintracciati sono per lo più nomadi rumeni. Da segnalare, anche se numericamente non molto consistente, la presenza nel ponente genovese delle baby gang - i Latin King, i Netas, i Vatos locos e i Diamantes , i cui componenti, di nazionalità latinoamericana, hanno per lo più età ricompresa tra i 14 e i 20 anni sia in considerazione delle risse che li hanno visti protagonisti (e che tanta rilevanza mediatica registrano), che per le violenze e le vessazioni perpetrate nei confronti di coloro che si dissociano e, da ultimo, per i reati predatori cui propendono, che in una popolazione anziana come quella genovese favoriscono la percezione di una diffusa insicurezza. 72 LA CONSULTA DIOCESANA PER LE ATTIVITÀ A FAVORE DEI MINORI E DELLE FAMIGLIE, ONLUS Fabio Gerosa5, Elisa Rimotti6 “…siamofraquellichecontinuanoacrederecheunbisognofondamentale dell’uomoèquellodiamareedessereamato,chel’accoglienzanonconsistesolo nell’offrirecoseosoluzioni,bensìlospaziodiunarelazionechefasentireaccettati edamati”. La Consulta Diocesana rappresenta un’esperienza particolare nel territorio italiano: 15 enti religiosi, situati sul territorio genovese, che si occupano di accoglienza di minori allontanati dalla loro famiglia di origine per decreto del Tribunale per i Minorenni. Anche se può sembrare semplice e forse addirittura scontato che gli enti religiosi si mettano insieme per favorire servizi verso i minori, la realtà è che ciò non accade se non in forma sporadica e non associata. Inoltre, la nostra Associazione insiste su un territorio metropolitano fortemente connotato da disagio giovanile e da forte immigrazione di minori non accompagnati extra comunitari quindi molto complesso dal punto di vista delle politiche sociali e della loro organizzazione. 5 6 Pedagogista, Associazione Consulta Diocesana Assistente Sociale, Associazione Consulta Diocesana 73 Le case aderenti alla Consulta oggi sono: ANTONIANO, Genova Sampierdarena OPERA BENEDETTO XV, Genova San Martino ASSOCIAZIONE NUOVO BUON PASTORE, Genova Albaro CASA DELL’ANGELO CUSTODE, Genova San Quirico CASA FAMIGLIA CAMILLA ROLON, Genova S. Teodoro LA CASA DELL’ANGELO, Genova Sestri Ponente CASA PAVONI - FASSICOMO, Genova San Fruttuoso MADRE TERESA SOLARI, Genova Quinto NIDO S. ELISABETTA, Genova Murta PATRONATO SAN VINCENZO, Genova Sampierdarena S. CATERINA DA SIENA, Genova Prà SORRISO FRANCESCANO, Genova Albaro, Genova Coronata IL SENTIERO DEL MOVIMENTO RAGAZZI Genova Oregina ABBRACCIO DI DON ORIONE, Genova - Quezzi PROGETTO INSIEME PADRI SOMASCHI, Rapallo La Consulta è un’associazione che accoglie la maggior parte dei minori del comune di Genova allontanati dal proprio nucleo originario. Ad oggi il numero degli enti associati è 15, le strutture di accoglienza si suddividono in servizi residenziali, per minori e per mamme con i loro bambini, e in servizi diurni ad alta intensità. È formata da enti che hanno una radice storica importante sul territorio cittadino e che hanno vissuto tutti i passaggi e le trasformazioni relative ai servizi sociali dei minori. Alcuni nostri aderenti hanno più di cento anni di storica presenza a Genova e sono, tutti, fortemente impegnati in processi di progettazione dei servizi. Sono strutture che catalizzano enormi 74 forze di volontariato, famiglie di sostegno, di affido, volontari singoli. Sono enti che hanno investito persone a tempo pieno all’interno di un lavoro che si configura come “missione” sociale. La Consulta rappresenta un’espressione culturale che, non da oggi, vorrebbe mettere a disposizione il proprio servizio nel modo più adeguato ai bisogni dei bambini. Ha cominciato ad operare dagli anni ’80 partendo da un’esigenza di confronto e di trasformazione, in un momento storico in cui la forma Istituto, dopo aver costituito per tanti anni la risposta quasi univoca ai problemi connessi al disagio minorile e sociale, cominciava a mostrare i suoi limiti congeniti. Con la nascita di nuovi modelli di accoglienza dei minori nasceva la competizione tra “nuovo e moderno” e “vecchio e superato” e tra gli attori del comparto. Una logica di contrapposizione si poneva così alla base dello sviluppo del sistema residenziale minori, che non vide, allora, nell’Ente Pubblico la capacità di assumere un compito di regia che guidasse il processo di cambiamento e di trasformazione. Negli anni la Consulta ha promosso corsi di formazione per gli operatori e i responsabili delle congregazioni religiose, mirati alla trasformazione e all’adeguamento delle strutture e della loro impostazione, rendendo permanenti, nei suoi incontri, il confronto e l’approfondimento di tematiche legate alle problematiche minorili. A questa fase di cambiamento e di trasformazione ha anche contribuito un fenomeno interno alle singole Congregazioni e più globalmente alla vita religiosa, vale a dire la riscoperta del carisma dei singoli fondatori, di quella scelta e di quelle modalità che avevano caratterizzato i fondatori delle singole congregazioni a farsi carico dei ragazzi svantaggiati. La riscoperta delle origini ha fatto sì che il cambiamento cui si sono sottoposte le singole strutture non fosse solo risposta indotta dalle critiche esterne ma un ritorno a 75 quelle forme che avevano caratterizzato le singole istituzioni nel loro inizio. Il calo di vocazioni religiose ha richiesto via via l’impiego sempre più consistente di personale laico educativo qualificato, comportando un grande investimento di risorse economiche per le singole Congregazioni che hanno portato a termine una consistente riqualificazione delle strutture, sia da un punto di vista strutturale, con la realizzazione di appartamenti interni alle strutture, sia da un punto di vista gestionale ed organizzativo. Si è così giunti al superamento della forma Istituto e alla riorganizzazione nella forma Comunità Educativa Assistenziale, presente e radicata sul territorio, inserita nel tessuto sociale del quartiere ove è ubicata. Dentro questo processo di trasformazione si colloca la scelta operata da molti Istituti di chiudere scuole e attività interne alla struttura, per favorire l’integrazione dei minori nel contesto sociale. Oggi la Consulta esprime questi numeri: x 15 Congregazioni religiose associate che sono presenti sul territorio di Genova da oltre 100 anni. x Circa 250 accoglienze ogni giorno per circa 400 accoglienze annuali di minori, mamme e bambini e famiglie in gravissima difficoltà. x Più di 40 religiosi che giorno e notte spendono la loro vita in favore di questi bambini. x Più di 130 operatori formati e in continua formazione regolarmente assunti dalle strutture. x Più di 50 altre persone assunte a servizio delle opere che svolgiamo. x Più di 230 volontari che realmente aiutano le nostre opere e i nostri accolti. 76 x Un insieme di servizi che si snodano da Rapallo fino a Genova Prà coprendo gran parte del territorio ligure. x Servizi che insistono su strutture di accoglienza che sono fermento del territorio, punto di riferimento di carità e servizi sociali nemmeno conteggiati e all’insaputa di moltissime persone ma a conoscenza dei più poveri ed emarginati. Negli ultimi anni l’Associazione ha svolto principalmente le seguenti attività: x Attività di servizio verso minori accolti presso le strutture comunitarie, casa famiglia, alloggi protetti, appartamenti per le autonomie e semi autonomie, centri diurni: per minori 0-18 anni e per mamme con i loro figli, per famiglie in difficoltà socio educativa segnalati dai servizi sociali del territorio. x Attività di formazione per i volontari iscritti alla nostra associazione e per gli educatori che lavorano presso le case famiglie, per i religiosi volontari. x Attività di ricerca fondi per finanziare progetti e opere dei soci. x Attività a favore di giovani ex ospiti per favorire l’accompagnamento nel periodo dopo la dimissione comunitaria. x Attività convegnistica per la diffusione della cultura del rispetto dei diritti del minore. x Attività di presenza ai tavoli di discussione tecnica e politica del Comune e della Regione per valorizzare il patrimonio di conoscenza e valori dei nostri associati. 77 Per conoscerci, scaricare le nostre carte dei servizi, gli atti della formazione degli anni scorsi e molto altro ancora: www.consultadiocesana.org Per essere sempre informato sulle nostre iniziative: iscriviti alla nostra newsletter! Vuoi sostenerci? CONTO CORRENTE BANCA ETICA IBAN IT55G0501801400000000116030 Tutte le donazioni alla Consulta sono deducibili dalla dichiarazione dei redditi a norma di legge. 78 ANTONIANO Salita Belvedere, 15 Tel. 010 6459108 Fax 010415104 [email protected] [email protected] Responsabile: Suor Teresa Loviglio CASA PER MINORI ANTONIANO Comunità ad alta intensità per minori maschi e femmine 6-12 anni accreditata dal Comune di Genova per 8 posti residenziali CASA DI ACCOGLIENZA GENITORE BAMBINO A. DI FRANCIA Comunità di accoglienza residenziale mamma/bambino ad alta intensità accreditata dal Comune di Genova per 8 nuclei famigliari 79 OPERA BENEDETTO XV Salita Sup. S. Tecla, 6A Tel. 010 352098 [email protected] [email protected] Responsabile: Suor Lucia Zampedrini IL MULINO Comunità residenziale per minori femmine 11-18 anni ad alta intensità accreditata dal comune di Genova per 8 posti residenziali I GIRASOLI Comunità diurna per minori femmine 6-18 anni ad alta intensità accreditata dal comune di Genova per 10 posti Orario di apertura: 13,00 – 21,00 IL GRAPPOLO Centro di aggregazione ad accesso spontaneo 30 posti per minori maschi e femmine 6-18 anni. Orario di apertura: 14,00 – 19,00 81 ASSOCIAZIONE NUOVO BUON PASTORE ONLUS Via Parini, 16 Tel. 010 317452 Fax 010 317452 [email protected] [email protected] Presidente: Giovanni Ferrari Coordinatrice: Simonetta Schiavo www.nuovobuonpastore.org CASA DI ACCOGLIENZA NUOVO BUON PASTORE comunità per minori 13-18 anni F alta intensità accreditata dal comune di Genova per 8 posti residenziali ALLOGGIO GIOVANI alloggio giovani femminile interno 18-21 anni CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO “IL FARO” Il Centro Socio educativo è rivolto sia a maschi che femmine dal 6 ai 15 anni, convenzionato con il Comune di Genova Municipio Medio Levante. Il numero di posti massimo di accoglienza è 10. 83 CASA DELL’ANGELO – OPERA DON GUANELLA Via Borzoli, 26 Tel. 010 6501979 Fax 010 6510127 [email protected] [email protected] Responsabile: Don Marco Grega www.casadellangelo.it COMUNITÀ BETANIA Comunità per minori maschi 6/18 anni ad alta intensità accreditata dal Comune di Genova per 6 posti COMUNITÀ BETSAIDA Comunità per minori maschi 6/18 anni ad alta intensità accreditata dal Comune di Genova per 7 posti COMUNITÀ MAMRE Comunità per minori maschi 6/18 anni ad alta intensità accreditata dal Comune di Genova per 7 posti COMUNITÀ DIURNA DON LUIGI GUANELLA Comunità a ciclo diurno ad alta intensità accreditata dal Comune di Genova per minori maschi e femmine 11/17 anni per 10 posti COMUNITÀ SICHEM Appartamento per la pre-autonomia per 6 minori maschi 16/18 anni 85 CASA DELL’ANGELO CUSTODE Via Rolih, 4 Tel. 010 712034 Fax 010 716317 [email protected] [email protected] Responsabile: Suor Annarita Donna PICCOLO PRINCIPE Comunità educativa assistenziale ad alta intensità per maschi fino a 10 anni e femmine fino a 15 anni per 6 posti ARCOBALENO 2000 Comunità educativa assistenziale ad alta intensità per 6 femmine fino ai 18 anni OASI Comunità educativa assistenziale ad alta intensità per 8 femmine fino ai 18 anni IL CIGNO Comunità a ciclo diurno per ragazzi e ragazze dai 6 ai 18 anni per 10 posti 87 88 CASA PAVONI – FASSICOMO Via Imperiale, 41 Tel. 010 51865378 Fax 010 51865299 [email protected] [email protected] [email protected] Responsabile: Padre Luca Reina www.fassicomo.it COMUNITÀ DIURNA COME UN ALBERO Comunità a ciclo diurno ad alta intensità per minori 6-17 anni maschi e femmine accreditata dal Comune di Genova per 10 posti 89 90 CASA FAMIGLIA MADRE TERESA SOLARI Via Majorana, 28 Tel. 010 3748657 Fax 010 3748653 [email protected] [email protected] Responsabile: Suor Lara Morelli CASA FAMIGLIA M. T. SOLARI Comunità per minori maschi e femmine 6-18 anni a media intensità accreditata dal comune di Genova per 10 posti residenziali. COMUNITÀ DIURNA "LA CAMELIA" Comunità a ciclo diurno accreditata per 10 posti 91 92 PATRONATO SAN VINCENZO Salita Forte Crocetta 11, Ingresso da Corso Martinetti, 146 canc Tel. 010 6469139 Fax 0106425747 [email protected] [email protected] Responsabile: Suor Nunzia Mancini PATRONATO SAN VINCENZO Comunità a media intensità per minori 6-14 anni maschi e femmine accreditata dal comune di Genova per 10 posti residenziali ARCOBALENO Centro socioeducativo diurno ad alta intensità per minori maschi e femmine 6-11 anni per 10 posti (Municipio 2 Centro Ovest) 93 94 NIDO SANTA ELISABETTA Via D. G. da Murta, 7 Tel. 010 7408075 Fax 0107451476 [email protected] [email protected] Responsabile: Suor Agata Marinelli NIDO SANTA ELISABETTA Comunità residenziale per minori 0-6 anni anche di pronto intervento per avvio all'affido o all'adozione. Accreditata dal Comune di Genova per 8 posti residenziali più 2 posti di pronto intervento. 95 SANTA CATERINA DA SIENA Via Pieve di Teco, 26 Tel. 010 661700 [email protected] [email protected] [email protected] Responsabile: Suor LillyKutty Joseph ACQUARELLO e PETER PAN Comunità per minori maschi e femmine 6-14 anni a media intensità accreditata dal comune di Genova per 16 posti residenziali 97 CASA FAMIGLIA CAMILLA ROLON Salita Granarolo, 11 Tel. 010 2423189 Fax 010 2422480 [email protected] [email protected] Responsabile: Suor Beatrice Corbo MADRE CAMILLA ROLON Comunità genitore bambino accreditata dal comune di Genova per mamme con i figli. L’accoglienza complessiva è di sei nuclei. 99 ABBRACCIO DI DON ORIONE Via Del Palazzo, 13 Tel. 010 8281661 Fax 010 8460728 [email protected] [email protected] Responsabile: Suor Anselma CASA DI ACCOGLIENZA PER NEONATI Casa di accoglienza da 8 posti per neonati 101 SORRISO FRANCESCANO ALBARO - Via Riboli, 20 Tel. 010 3108921 Fax 010 3108925 [email protected] CORONATA - Salita Padre Umile, 17 Tel. 010 6515801 Fax 010 6515801 [email protected] LA SPEZIA - Via dei Colli, 120 www.sorrisofrancescano.org Tel. 0187 736049 Fax 0187 736049 Responsabile: Padre Andrea Caruso [email protected] COCCINELLE Comunità per minori maschi e femmine 6-18 anni a media intensità accreditata dal comune di Genova per 10 posti residenziali SENTIERO, INSIEME, VENTO DEL SUD Centro di aggregazione diurno per minori maschi e femmine 103 TENDE DI DUMYAT comunità per minori maschi e femmine 11-18 anni ad alta intensità accreditata dal comune di Genova per 14 posti residenziali particolarmente dedicata alle accoglienze di problematiche socio sanitarie ALLOGGIO GIOVANI Alloggio per percorsi di autonomia accreditato dal comune di Genova 6 posti ALLOGGIO UNIVERSITARIO da 12 posti APPARTAMENTO PER L'AUTONOMIA sito in via Bari 6 ALLOGGI SOLIDALI "CASA DEL FANCIULLO" COMUNITA' GENITORE BAMBINO da 8 posti (La Spezia) 4 ALLOGGI PER L'AUTONOMIA MADRE BAMBINO (La Spezia) 104 COOP. SOC. IL SENTIERO del MOVIMENTO RAGAZZI scarl Salita Oregina, 48 Tel. 010213897 [email protected] [email protected] [email protected] Responsabile: Andrea Mandelli www.movimentoragazzi.org CENTRO MOVIMENTO RAGAZZI E’ un sistema articolato che offre servizi socio educativi per preadolescenti e adolescenti. DOPOSCUOLA Servizio di prevenzione e contrasto del disagio che parte dall’approccio strutturato sull’intervento di sostegno scolastico per agire su un raggio d’azione più ampio con l’obiettivo della crescita personale. Aperto dal lunedì al venerdì 14-19. Destinatari: ragazzi/e delle scuole medie inferiori su invio dei Servizi Sociali e Consultoriali, Scuole e famiglie. L'iscrizione è obbligatoria. Info: Andrea Mandelli 3291888973 Francesco Gnecco tel.3472417841. PASSAGGIO A NORD OVEST Laboratorio educativo per il contrasto al fenomeno dell’abbandono scolastico, con attenzione al 105 rinforzo della capacità di relazione e della progettualità, con obiettivo di riferimento l’autonomia. È aperto durante il periodo scolastico dal lunedì al venerdì con orario 14,30 – 18,30. Per frequentare è richiesta un’iscrizione all’atto della quale viene definito il progetto individuale stabilendo orari e obiettivi. Destinatari: ragazzi/e tra i 14 e i 18 anni, che frequentano percorsi formativi-scolastici dopo il ciclo della Scuola Media Inferiore, su invio dei Servizi Sociali e Consultoriali, Scuole e famiglie. Info: Andrea Mandelli 3291888973 Emilia Davi 348 4203191 COMUNITA’ DIURNA Servizio semiresidenziale ad alta protezione educativa, di prevenzione all’allontanamento dal nucleo familiare e di sostegno a preadolescenti e adolescenti con significativa difficoltà personale e familiare. Info: Andrea Mandelli 3291888973 Francesco Gnecco 3472417841 SOSTEGNO PSICOLOGICO LOW COST Servizio gestito da Psicologi per preadolescenti, adolescenti e famiglie. Ha l’obiettivo di offrire ad un costo contenuto percorsi di sostegno psicologico. Info: segreteria Movimento Ragazzi tel. 010 213897 lun. e giov. pomeriggio, martedì e mercoledì mattina. 106 PADRI SOMASCHI DI RAPALLO Via S. Girolamo, 26 - Rapallo Comunità Alloggio Piccoli Tel. 018567147 La villetta Tel. 018566142 Fax. 018.5667147 [email protected] [email protected] Referente: Nesti Claudia CEA PICCOLI; VILLETTA Comunità per minori maschi e femmine 6-18 anni ad alta intensità accreditata dal comune di Genova per 10 posti residenziali 107 ANCORAGGIO. RAGAZZI RESILIENTI Ancoraggio – Ragazzi Resilienti Chi sono i “Ragazzi Resilienti”? La resilienza è la capacità di fronteggiare in maniera positiva le difficoltà. È per questo che abbiamo deciso di usare questo termine: Ragazzi Resilienti è un gruppo costituito da giovani-adulti che ce l’hanno fatta e che possono quindi essere esempio per tanti altri ragazzi. La finalità generale della nostra associazione è quella di promuovere momenti di incontro e attività con la consapevolezza che la vicinanza a giovani in uscita da percorsi residenziali, fatta da altri giovani che hanno già vissuto questa esperienza, può essere un valore aggiunto. Il gruppo non solo mira ad offrire supporto e azioni di accompagnamento per chi sta vivendo il delicato momento dell'uscita dalla comunità, ma vuole essere un'occasione per aiutare anche chi fa parte dello stesso gruppo a seconda delle necessità e delle esigenze personali. A marzo 2012 abbiamo costituito l’Associazione di volontariato Ancoraggio: un punto di approdo dove poter gettare l’ancora e ripartire insieme più forti e fiduciosi perchè sentirsi ancora accompagnati dà fiducia e coraggio per affrontare le difficoltà della vita. 108 Dall’articolo 3 del nostro Statuto: L'Associazione potrà svolgere per il perseguimento dei propri fini, a mero titolo esemplificativo, le seguenti attività: Ó realizzazione di azioni di solidarietà che vedano coinvolti come protagonisti giovani che hanno vissuto l’esperienza comunitaria, che sono riusciti ad affrontare le difficoltà positivamente e hanno mostrato il desiderio di mettersi a disposizione per altri giovani fuori famiglia in difficoltà. Ó Progettazione di attività che si basino sulla promozione della resilienza (la capacità di superare le esperienze negative subite) attraverso la testimonianza e il sostegno di “chi ce la fatta” e “ce la sta facendo”. Ó Promozione di una cultura del rispetto dei giovani che hanno vissuto percorsi di tutela attraverso azioni di sensibilizzazione della cittadinanza. Ó Attuazione di azioni a favore di giovani che stanno per essere dimessi dalle strutture tutelari o che, già dimessi, si trovano in stato di disagio o a rischio di emarginazione sociale. Ó Sostegno e promozione, anche a livello progettuale, della collaborazione con gli enti pubblici preposti all'attivazione di politiche giovanili per evitare rischi di esclusione sociale o di coinvolgimento in circuiti devianti. Ó Promozione, ad ogni livello, del benessere dei minori o neomaggiorenni accolti in luoghi diversi da quelli della famiglia d'origine (p.e. comunità per minori, case famiglia, affido e adozione, condomini solidali, ecc..). Ó Promozione di progetti in forma associata che possono essere di utilità sociale per il territorio e per le persone a cui si rivolgono. Ó Promozione di campagne per la raccolta fondi in forma 109 Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó 110 associata verso finanziatori privati e/o pubblici. Promozione di azioni di partecipazione attiva di giovaniadulti nell’implementazione e realizzazione dei progetti a loro favore, secondo la logica dell’empowerment, del senso di responsabilità verso il prossimo e della partecipazione attiva. Promozione dell’autonomia lavorativa, di vita ed abitativa di ogni singolo aderente all’associazione e di giovani non aderenti per i quali gli organi amministrativi ne approvino le azioni di sostegno. Promozione di una rete formale e informale attraverso il coinvolgimento di amici, volontari, comunità di accoglienza, servizi sociali, banche, enti di formazione, centri per l’impiego, servizi sanitari, istituzioni scolastiche, parrocchie, associazionismo no profit sociale, culturale e sportivo ecc. a supporto dei bisogni e delle necessità di minori o giovani adulti che trascorrono o hanno trascorso parte della loro infanzia e della loro adolescenza in comunità e/o in stato di affidamento familiare. Promozione di sinergie e collaborazioni tra e con le principali istituzioni/enti che si occupano di interventi a favore dei minori allontanati dalle famiglie, e, in generale, dei giovani adulti in difficoltà per la promozione di azioni che favoriscano l'inclusione sociale e la partecipazione alla vita attiva. Realizzazione di iniziative ludiche e conviviali al fine di favorire l’integrazione e l’auto mutuo-aiuto tra i beneficiari e i destinatari. Organizzazione di eventi pubblici e di progetti per la sensibilizzazione della comunità e al fine di sviluppare ed accrescere una cultura dei diritti dei giovani-adulti e dei minori accolti nei contesti residenziali “fuori famiglia”. Adesione ad altre associazioni od enti qualora ciò sia utile per il conseguimento dei propri fini. Ó Monitoraggio e valutazione dei propri interventi avvalendosi, quando possibile, del supporto delle Università, dei Centri di Ricerca e dei Centri Studi. Ó Compimento di qualsiasi altra operazione consentita dalla legge per il raggiungimento degli scopi associativi. Per diventare socio Lo statuto della nostra Associazione prevede diverse tipologie di socio: x Ordinario x Uditore x Sostenitore x Persona Giuridica x Finanziatore x Emerito Sono soci ordinari, oltre i soci costituenti, cioè i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione, tutte le persone fisiche intenzionate a cooperare per il raggiungimento dello scopo dell'associazione. Sono soci uditori coloro che vogliono sperimentare l’attività dell’Associazione in ragione del tempo necessario alla reciproca conoscenza finalizzata alla piena condivisione degli scopi statutari. Il tempo massimo previsto per la partecipazione in qualità di socio uditore è di un anno. Qualora vogliano associarsi in via definitiva dovranno presentare domanda al consiglio direttivo. I soci uditori non possono superare il 30% del totale dei soci ordinari e sostenitori. Sono soci sostenitori coloro che, persone fisiche, dimostrano un particolare interesse a sostenere in modo incisivo le attività sociali 111 dell’Associazione. Versano, per tale motivo, una quota annua maggiore del socio ordinario. Sono soci Persone Giuridiche quelle realtà, sia profit sia non profit, che, condividendo le finalità associative intendono aderire attraverso la loro realtà giuridica finalizzando la propria adesione al perseguimento dei fini statutari Sono soci finanziatori quelle persone o quelle realtà che, attraverso un finanziamento a fondo perduto o un prestito a tassi contenuti e a restituzione lenta, intendono aderire all’associazione per realizzare un determinato progetto per il quale, aderendo nella figura di socio, prediligono verificare e sostenere il monitoraggio del proprio capitale dall’interno della vita associativa. Una volta che il progetto per il quale questi finanziatori hanno versato la loro quota di capitale, è terminato, essi potranno restare associati secondo le decisioni comuni tra le parti. Sono soci Emeriti quelle persone o quelle realtà giuridiche – profit o non profit – che volendo associarsi, accettano la proposta degli organi direttivi di aderire in qualità di socio. I soci Emeriti sono tali per ragioni di rilevanza sociale, morale, etica, e per la rilevanza che essi hanno avuto o hanno ancora nel campo ella resilienza. L’associazione ritiene che il socio Emerito sia una persona che rende lustro alla stessa Associazione. 112 ASSOCIAZIONE ANCORAGGIO – RAGAZZI RESILIENTI Via Parini, 16 Genova Vuoi sostenerci? BANCA PROSSIMA ASSOCIAZIONE ANCORAGGIO RAGAZZI RESILIENTI IT96C0335901600100000068810 Tutte le donazioni a Ancoraggio sono deducibili dalla dichiarazione dei redditi a norma di legge. Per maggiori informazioni scrivi a [email protected] oppure chiama 3453110195