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Sono straniero. Sono solo. Sono a Genova. Sto diventando

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Sono straniero. Sono solo. Sono a Genova. Sto diventando
Sono straniero. Sono solo. Sono a Genova. Sto diventando maggiorenne .
Consulta Diocesana
per le attività a favore
dei minori e delle famiglie
Sono straniero.
Sono solo.
Sono a Genova.
Sto diventando maggiorenne .
A cura di Fabio Gerosa e Elisa Rimotti
Padre Andrea Caruso, Alexandra Ilica,
Alessandra Ballerini , Rosa Palombo
“Una volta ho letto che la scelta di emigrare nasce dal bisogno di respirare.
È così. E la speranza di una vita migliore è più forte di qualunque
sentimento”
Nel mare non ci sono coccodrilli.
Storia vera di Anaiatollah Akbari
di Fabio Geda
“La linea d'ombra la nebbia che io vedo a me davanti per la prima volta
nella vita mia mi trovo a saper quello che lascio e a non saper immaginar
quello che trovo…”
La linea d’ombra
di Jovanotti
Fondazione Sorriso Francescano
44° Anniversario della morte di Padre Umile
SONO STRANIERO. SONO SOLO.
SONO A GENOVA.
STO DIVENTANDO MAGGIORENNE.
8 Febbraio 2013
SALA POLIVALENTE, VIA RIBOLI 20
Atti del convegno a cura di Fabio Gerosa e Elisa Rimotti
Scritti di
Padre Andrea Caruso
Alexandra Ilica
Alessandra Ballerini
Rosa Palombo
Fondazione Sorriso Francescano
In collaborazione con
Associazione Consulta Diocesana
per le attività a favore dei minori e delle famiglie, Onlus
Con il patrocinio di
Comune di Genova
Regione Liguria
La riproduzione dei testi è consentita a condizione di citare la fonte.
Testo disponibile sul sito www.consultadiocesana.org
Stampato in proprio presso
Associazione Padre Monti. Divisione Stampa Digitale.
[email protected]
Febbraio 2013
INDICE
Padre Andrea Caruso
Padre Umile da Genova. Una vita per gli altri.
09
Alexandra Ilica
35
Minori stranieri e resilienza. Da minore ad adulto: vivere a Genova senza famiglia.
Alessandra Ballerini
Legislazione in Italia a tutela del minore straniero che diventa adulto.
42
Rosa Palombo
67
Condizione giuridica del minore straniero accompagnato e non, in Italia.
Conversione del titolo di soggiorno alla maggiore età
La Consulta Diocesana a Genova e in Liguria
73
La Consulta Diocesana per le attività a favore dei minori e delle famiglie, Onlus.
Associazione Ancoraggio. Ragazzi Resilienti
Chi siamo e come stare con noi
108
PADRE UMILE DA GENOVA.
UNA VITA PER GLI ALTRI
Padre Andrea Caruso1
Introduzione
II presente scritto nasce dal desiderio di favorire una più ampia
conoscenza di un nostro grande confratello il servo di Dio Padre
Umile da Genova, uomo e sacerdote dalla personalità poliedrica.
La sua vita è stata apostolicamente ricca, complessa e cosparsa di
umane difficoltà.
La sua vita è stata attraversata da eventi storici e politici le cui
conseguenze sono evidenti anche nel nostro tempo e che come ogni
uomo egli ha vissuto da protagonista.
La figura di Padre Umile si discosta da quella di tanti altri santi
dell'Ordine cappuccino, poiché va oltre gli schemi consueti in cui
siamo soliti vedere la santità.
Era un uomo di cultura , autore fecondo di opere di teologia mistica,
ma scelse di sporcarsi le mani, scendendo nelle strade della sua città
per mettere la sua vita a disposizione dei più piccoli. Per loro ha
offerto la sua vita senza mai risparmiarsi. Affrontò fatiche fìsiche,
malattie e sofferenza, tutto ha sopportato pur di realizzare il suo
sogno: "dare una casa, una famiglia, una educazione ai fanciulli e ai
giovani che ne avevano bisogno". Questa breve biografia nulla
aggiunge a quanto è già stato pubblicato; vuole solo essere una
sintesi della vita del servo di Dio, ricavata dalle testimonianze e dallo
1
Frate Francescano, Fondazione Sorriso Francescano
9
studio dei suoi scritti. Ho voluto scriverla in uno stile semplice e con
un linguaggio più vicino ai nostri giorni e alla portata di qualsiasi
lettore. Mi sono astenuto volutamente dal riportare in calce note e
citazioni, per rendere più agevole la lettura. La biografìa , riportata al
termine assolverà il compito di documentare queste pagine. Mi
propongo soltanto che questo scritto promuova una maggiore
diffusione della vita e dell'opera del servo di Dio. Ma più ancora
desidero che sia un mio gesto d'amore verso un uomo che si è fatto
padre di chi non avuto la sorte di goderne uno tutto per sé. Ringrazio
i miei confratelli cappuccini e tutti gli amici che mi hanno
incoraggiato ed aiutato a scrivere questa breve biografia divulgativa
di Padre Umile.
Di chi il compito?
"Padre Guardiano, oggi mentre da Piazza Sarzano salivo verso la Chiesa di
Carignano ho visto tra le macerie dei palazzi ancora fumanti per gli incendi
e i crolli, diversi bambini stracciati e affamati Mi chiedo chi si occupa di
loro!!!!?".
"Caro Padre Umile non ti preoccupare di loro, ci sono i salesiani, gli
Orionini ed altre associazioni religiose simili che si prenderanno cura di
loro. Tu pensa invece al tuo compito di insegnare Teologia ai nostri chierici
che devono essere formati alla vita sacerdotale!"
"Ma sono tanti e bisognosi di tutto, soprattutto di una casa dove dormire la
notte!".
"Padre Lettore, (era questo il titolo che si dava tra i frati a chi insegnava
teologia), noi siamo Cappuccini, non abbiamo nessuna esperienza per
accogliere ed educare bambini. Lascia che se ne occupino coloro che hanno
questo carisma nella Chiesa!".
Si concludeva così la conversazione tra Padre Umile e Padre
Cassiano durante la frugale cena, quella sera, nel convento di San
10
Barnaba, alla presenza di alcuni confratelli e di giovani studenti di
teologia, meravigliati di sapere che nel cuore del loro maestro ardeva
già una fiamma che non si sarebbe più estinta nella sua vita: "La
fiamma dell'amore verso l'infanzia abbandonata". Erano gli anni
della seconda guerra mondiale. In seguito al bombardamento del suo
convento di San Bernardino in cui egli era superiore, Padre Umile,
nel 1942, fu trasferito insieme ai suoi studenti di teologia nel
convento di San Barnaba, un luogo ricco di storia e di spiritualità. Vi
rimase sino all'autunno del 1945, quando l'obbedienza lo inviò nel
convento di Ge - Quarto. Quella sera, Padre umile rientrò nella sua
stanza, dopo una lunga preghiera nella raccolta chiesetta di San
Barnaba, con una convinzione che maturava da anni, al tempo in cui
si occupava dei chierichetti al convento del Padre Santo, il Signore gli
chiedeva una missione particolare: "accogliere quei bambini
abbandonati come fossero il Bambino Gesù ritornato in mezzo a
noi"....
Non perse tempo, il giorno dopo, ritornò tra le macerie di Piazza
Sarzano e cominciò a raccogliere otto di quei ragazzini laceri e
affamati. Questi lo seguirono, mossi più dalla fame che dalla sua
figura austera e severa. Li condusse al convento di San Barnaba e
diede loro una calda minestra che da molto tempo non avevano più
mangiato. Alla sera, non si sa se con il permesso o senza il permesso
del P. Guardiano, ma Padre umile non fece mai nulla senza affidarsi
alla obbedienza, li ospitò nelle cellette vuote del convento. Si sa
invece per certo che qualche giorno dopo, una signorina, assidua
fedele della Santa Messa mattutina in San Barnaba, tramite suo
padre, funzionario incaricato della pubblica assistenza, fece
pervenire a Padre Umile otto brandine con relativi materassi da
sostituire i pagliericci e i letti di tavola allora in uso presso i frati del
convento. Nacque così all'ombra di un austero convento cappuccino
l'opera educativo - assistenziale a favore della infanzia e gioventù in
11
difficoltà, chiamata in seguito "Sorriso Francescano". Nel novembre
del 1945, Padre Umile chiedeva il permesso di iniziare la sua Opera
caritativa scrivendo una lettera al nuovo Ministro Provinciale dei
Frati Cappuccini, che, guarda il caso, era proprio Padre Cassiano da
Langasco, Superiore del convento di San Barnaba che aveva ascoltato
e rintuzzato le preoccupazioni di Padre Umile sull'infanzia da
raccogliere tra le macerie di Genova. P. Cassiano, dinanzi alla
richiesta accorata e ufficiale di Padre Umile non si sentì di negare il
permesso, ma tuttavia pose la condizione che l'opera del Sorriso
Francescano non fosse sotto l'autorità del Cappuccini. Padre Umile
ringraziò il Provinciale per il permesso accordato e si rivolse
all'amico e compagno di studi, divenuto arcivescovo di Genova, il
Cardinale Giuseppe Siri, che accettò di essere l'autorità tutelare del
Sorriso Francescano e il protettore e garante del carisma di Padre
Umile, L' Arcivescovo di Genova approvò l'Opera e ne appoggio
tutto 1' iter per il riconoscimento giuridico sia ecclesiastico che civile.
Da quel momento P. Umile mise tutta la sua vita al servizio
dell'infanzia e, con una sostanziale modifica, fece suo il motto di Don
Bosco: "Mi basta sapere che sei un ragazzo in difficoltà per essere
accolta in una casa del Sorriso"....
La famiglia di Padre Umile e la sua infanzia
II Servo di Dio, nacque a Genova il 21 aprile del 1898 da Antonio
Bonzi e Lavinia Podestà, ricevette il battesimo nella parrocchia di S.
Maria Immacolata in Via Assarotti e gli fu imposto il nome di
Giovanni.
Ebbe un fratello, Mario, che diventerà un esperto di arte e una sorella
Caterina, che abbraccerà la professione di insegnante di lingue
straniere.
12
Entrambi i genitori assicurarono alla famiglia una decorosa
condizione di vita.
Non si hanno però notizie precise riguardanti la loro situazione
economica.
Sappiamo che la madre Lavinia contava nella sua discendenza un
illustre cittadino genovese, Andrea Podestà, che fu per diversi anni
sindaco di Genova.
La abitazione della famiglia Bonzi si trovava nella zona di Castelletto
e precisamente in via Oberto Cancelliere. Non si hanno molte notizie
della fanciullezza di Giovanni Bonzi, fatta
eccezione di alcuni avvenimenti importanti come il conferimento
della Cresima, ricevuta il 4 aprile del 1907 e nel maggio dell'anno
successivo la Prima comunione, amministrata dalle mani del
famoso barnabita P. Giovanni Semeria.
Trascorse in famiglia i primi vent'anni circa della sua vita, frequentò
con pieni voti le scuole primarie e superiori, come attestano le
pagelle scolastiche rimaste.
A 19 anni conseguì il diploma di ragioniere e si impiegò presso la
banca “Credito Italiano”.
Il futuro servo di Dio, apparteneva dunque ad una famiglia
esemplare in cui si coltivano le buone relazioni e la cultura e che
trasmise ai figli sani valori di fede e di morale, come testimoniano le
parole che il figlio Giovanni, divenuto adulto, scriveva a proposito
della educazione ricevuta in famiglia: "Penso che sia bello educare i
bimbi come mio padre e mia
madre mi hanno educato; i miei genitori mi circondavano di ogni
affetto e di tenere cure, ma contemporaneamente sorressero la
formazione del mio carattere con fermezza e severa esigenza del
dovere..." Con certezza si può dunque affermare che Giovanni Bonzi
visse la sua infanzia e prima giovinezza in una famiglia di buoni
principi morali, stimata e benestante, in cui ebbe modo di
13
manifestare subito, un temperamento forte e vivace, ricco di
sentimenti e orientato decisamente alle virtù umane e cristiane, come
del resto documentano i suoi numerosi scritti giovanili, originali e
ricchi di poesia.
La Giovinezza e gli studi e la vocazione
Ma chi era P. Umile da Genova? Umile non fu il nome datogli dalla
nascita. Come si è detto, quando nacque il 21 aprile del 1898, ebbe il
nome di Giovanni, che i suoi genitori Antonio Bonzi e Lavinia
Podestà gli diedero al fonte battesimale della Chiesa dell'Immacolata
di Via Assarotti. Giovanni dunque crebbe in una famiglia ricca di
fede e di buoni principi, intraprese gli studi di ragioneria che gli
consentirono di conseguire il diploma di ragioniere nel 1917 e, all'età
di 19 anni, di entrare a lavorare come impiegato nella banca
genovese del Credito Italiano. Sono gli anni della prima guerra
mondiale e i giovani italiani sono chiamati al fronte. Giovanni Bonzi
viene chiamato, ma non fu arruolato per motivi di salute. Ritornato
al suo lavoro, sempre nel 1917, lo lasciò definitivamente perché
attratto da una chiamata superiore, quella di Dio che lo invitava ad
abbracciare la vita religiosa e sacerdotale e per questa vita risultò
idoneo sin dagli inizi. Entrò così tra i frati cappuccini in San Barnaba,
convento che rimarrà sempre caro al Padre Umile. La scelta dei
cappuccini non fu occasionale, ma certamente motivata dalla
conoscenza di santi cappuccini come Fra Taddeo da San Cipriano che
sull'esempio del Padre Santo percorreva le strada di Genova
edificando la gente con la condotta di una vita santa e caritatevole. A
questo frate cappuccino P. Umile nella sua maturità dedicò una
breve, ma appassionata biografia in cui risulta la diretta conoscenza
sua e della sua famiglia. Nel 1918 riveste dunque l'abito cappuccino
con nome di Umile, datogli dal Ministro Provinciale con un sorteggio
14
tra diversi nomi proposti per i novizi cappuccini di quell'anno,
compagni di Giovanni Bonzi. Sarà dunque Umile di nome e di fatto,
nonostante il carattere forte e austero che si ritrovava e un certo
ardore interiore che lo faceva infiammare di fronte a situazioni che a
suo parere rasentavano l'ingiustizia. A questo proposito è a tutti noto
che Padre Umile avesse un temperamento forte e focoso di cui ne
facevano le spese i suoi confratelli e i suoi collaboratori. Tuttavia
quanti subirono il suo carattere ardente, altrettanto sperimentarono
la sua virtù che mitigava quell'ardore con gesti di umiltà sincera e di
dolcezza squisita. Infatti la santità non consiste nell'essere privi di
difetti, ma nel saper dominare per un amore superiore gli impulsi
compulsivi che dipendono dal temperamento. Rimarrà per sempre
ignota la battaglia che il Servo di Dio combatteva con se stesso per
piegare le sue ginocchia al cielo ed implorare da Dio la
mansuetudine che poi esprimeva verso gli altri come una pioggia che
calma una terra riarsa. Possiamo rilevare che Padre Umile cominciò
dall'anno di Noviziato a percorrere gli anni della sua vita religiosa
un lungo cammino di ascesi per temprare una costituzione genetica
per la quale gli toccò in sorte un carattere "impulsivo" e impaziente.
Non aveva per natura un "cuore mite e umile", né il carattere docile
di San Francesco d'Assisi. Eppure proprio qui sta la santità eroica del
servo di Dio, la battaglia che dovette sostenere su se stesso. E questo
è pure il senso delle parole pronunciate per il suo funerale dal
Cardinal Siri: "Aveva un fuoco che a volte si accendeva, ma volle
bene a tutti, amò tutti...". Concluse l'anno di noviziato nel 1919 ed
emise la prima professione religiosa sempre a San Barnaba, dove
dimorò per più di un anno ed ebbe come stanza la più piccola celletta
del convento. Infine pronuncia i voti solenni nelle mani del Direttore
dello Studio Teologico dei Frati Cappuccini, P. Angelo da Voltri in
Genova San Bernardino, dove attende allo studio della Sacra
Teologia per quattro anni, terminata la quale viene ordinato
15
sacerdote il 25 gennaio del 1925 per l'imposizione delle mani
dell'Arcivescovo di Genova , Mons. Giacomo De Amicis. Dal 1925 al
1928 i superiori, consapevoli della sua brillante intelligenza lo
inviarono a studiare a Roma presso l'università Gregoriana, dove si
laureò in Teologia e filosofia. Concluse i suoi studi con una tesi sulla
teologia Francescana e precisamente sul significato della Scienza
delle cose di Dio che il cristiano deve tradurre nella pratica della vita.
Durante gli studi romani crebbe e si consolidò la sua conoscenza e
amicizia con il futuro Cardinal Siri, e Arcivescovo di Genova che fu
in quegli anni suo compagno di studi nella medesima Università
Gregoriana. Ritornato in Provincia, i superiori lo incaricarono di
insegnare Sacra Teologia ai frati Chierici di San Bernardino. Insegnò
per diversi anni la Teologia Mistica , in cui era particolarmente
versato, agli studenti cappuccini che ancora oggi tramandano un
ricordo vivo del loro maestro per la profondità del pensiero e il
calore di una dottrina insegnata non solo come scienza intellettuale,
ma più ancora come passione che trasforma la vita. "Ogni sua lezione
era come partecipare ad un corso di esercizi spirituali".
Inizio della sua attività pastorale
I primi passi della sua attività sacerdotale li percorse come superiore
in Genova del Convento della SS. Concezione, conosciuto come il
convento del Padre Santo. Qui gli fu affidato da 1929 al 1948 il
compito di vicepostulatore della causa di Fra Francesco Maria da
Camporosso, illustre confratello cappuccino, detto appunto il Padre
Santo. Curò per tanti anni la rivista omonima e nella chiesetta del
convento promosse e diresse la erezione del bellissimo altare in
bronzo che conserva pure l'urna del Santo cappuccino. E fu proprio
durante la traslazione dell'urna del Padre Santo, organizzata da
Padre Umile nel 1945, dal convento di Voltaggio sino Genova, che
16
avvenne il miracolo decisivo per la canonizzazione di Fra Francesco
Maria da Camporosso. Fu dunque esperto, come vicepostulatore,
nelle cause dei Santi, tra questi Santa Francesca Maria Rubatto,
fondatrice delle Terziarie Cappuccine, e la genovese Battistina
Vernazza. Durante questi anni scrisse molti trattati di teologia
mistica, in particolare il suo capolavoro in due volumi su Santa
Caterina da Genova, santa genovese del 1600, dalla quale attinse il
messaggio che sarà pure il suo programma di vita, così bene
riassunto recentemente da Papa Benedetto XVI, che parlando di
Santa Carina da Genova afferma: "non dobbiamo mai dimenticare
che quanto più amiamo Dio e siamo costanti nella preghiera, tanto
più riusciremo ad amare che ci sta intorno, chi ci sta vicino, perché
saremo capaci di vedere in ogni persona il volto del Signore, che ama
senza limiti e distinzioni. La Mistica non crea distanza dall'altro, non
crea una vita astratta, ma piuttosto avvicina all'altro, perché si inizia
a vedere ed agire con gli occhi, con il cuore di Dio" . Dunque questa
attenzione alla vita dei Santi portò Padre Umile a svolgere una
intensa vita apostolica come direttore di anime e soprattutto come
apostolo dei giovani. Proprio in questo convento inizio ad occuparsi
di tanti ragazzi e ragazze che organizzò in gruppi di cordigeri o
chierichetti.
Moltissime sono le testimonianze di quei ragazzi, che oggi divenuti
uomini, ricordano episodi che conservano tutto il sapore dei fioretti
francescani. Ne riportiamo qui solo una a titolo di esempio: "P.
Umile, negli anni precedenti la seconda guerra mondiale, aveva
organizzato presso la Chiesa del Padre Santo, un Oratorio dove un
folto gruppo di ragazzi si recava ogni pomeriggio per giocare.
Vigilava sempre sul comportamento dei ragazzi
durante il gioco.
Non si trattava però soltanto di una attività ricreativa, ma oltre alle
scuole di catechismo della domenica mattina, P. Umile aveva
17
organizzato un gruppo di chierichetti, una cantoria, una
filodrammatica e soprattutto il gruppo dei "cordigeri" che
comprendeva diverse decine di bambini e ragazzi, che si radunavano
ogni prima domenica del mese per la celebrazione
eucaristica....Nell'oratorio vi era anche una biblioteca con libri
istruttivi e ameni. Per i ragazzi organizzava gite e pellegrinaggi, con
intenti ricreativi, ma senza trascurare la preghiera. Fra i ricordi di
quel tempo in particolare mi è rimasto impresso il suo impegno per
accompagnare i ragazzi al mare durante l'estate. Ci si recava sulla
spiaggia di Ge-Pra o di Ge-Quarto, naturalmente col tram. Ed egli
stava per ore sulla spiaggia, sempre con l'abito da frate, vigilando su
di noi, leggendo o pregando.....Questo ricordo è particolarmente vivo
in me perché da bambino pativo nausea sul tram e più di una volta
P. Umile, affidando gli altri ad un suo collaboratore adulto, scendeva
con me dal tram, mi faceva prendere un po' d'aria, mi aiutava a
superare il momento di difficoltà, per poi riprendere il viaggio".
Dal 1942 al 1944, erano gli anni della seconda guerra mondiale, fu
assegnato come superiore al convento di San Bernardino, anche qui
continuò la sua attività di insegnante di teologia, di scrittore , di
conferenziere e di predicatore di missioni popolari e esercizi
spirituali. Fu proprio durante la predicazione di un corso di esercizi
spirituali a Bologna, che un bombardamento aereo rese il convento di
San Bernardino completamente inabitabile e Padre Umile insieme ai
suoi confratelli e ai chierici teologi fu trasferito nell'amato convento
di San Barnaba, dove la Divina provvidenza stava preparando per
lui una svolta radicale della sua vita di frate e sacerdote.
Il fondatore
Come si è detto il Padre Umile inizio la sua opera caritativa a favore
dell'infanzia abbandonata negli anni 1945-1946, mosso più
18
dall'urgenza che da un progetto ben definito. Aveva superato l'età
dei cinquantanni, aveva raggiunto l'apogeo della sua carriera di
studioso e insegnate di teologia mistica;
era minato nel fisico da una salute
cagionevole, che da sempre si rifletteva
anche nel suo temperamento psichico. Fu
proprio in questo momento di perfetta
maturità scientifico-spirituale e di grande
prostrazione fìsica e psichica che il
Signore chiese a Padre Umile un Opera di
grande portata sociale che avrebbe
coronato la sua vita.
Ancora oggi molti suoi confratelli che
l'anno
conosciuto,
confessano
candidamente di non aver capito questa
svolta della vita di Padre Umile. Troppo
lontano infatti appare l'uomo di cultura, tutto preso dal lavoro
intellettuale, di fronte alla necessità di provvedere ogni giorno al
sostentamento di tanti bambini, ragazzi e giovani bisognosi di
nutrizione, di vestiti e di alloggio sicuro.
Si sarebbe detto che un teologo come lui non avrebbe potuto fondare
un'opera caritativa per l'infanzia abbandonata. La realtà fu diversa.
Si deve invece affermare che fu proprio la teologia a spingerlo verso
la realizzazione di un Opera altamente pratica. Egli da buon
francescano capiva che è vera teologia quella che spinge a compiere
buone opere.
Infatti la sua esperienza nella teologia mistica, nel momento in cui lo
univa a Dio, lo portava di conseguenza ad occuparsi e preoccuparsi
di tutto ciò che Dio ama e quindi principalmente dei più "piccoli" .
Così quella che sembrava agli occhi degli scettici una vocazione
improbabile, fu dunque la vera vocazione di Giovanni Bonzi.
19
Così, come si è detto nel capitolo introduttivo, il 19 marzo del 1946,
festa di San Giuseppe, all'indomani della spaventosa seconda guerra
mondiale, Padre Umile, con un gruppetto di bambini, raccolti
praticamente per strada tra le macerie della vecchia Genova, da
origine all'Istituto "Sorriso Francescano". Lo chiama "sorriso", perché
a dispetto della la tristezza dovuta alle condizioni di miseria e di
abbandono, i bambini accolti , accuditi e formati ritornano a
sorridere alla vita; "francescano" perché l'attenzione verso i piccoli
deve essere carica di tutti i grandi valori umani e spirituali della
tradizione francescana. L'opera non venne dunque programmata nel
quadro delle normali attività dei Frati Cappuccini liguri, ma nacque
dalle necessità del momento e dalla sensibilità umana e spirituale di
Padre Umile. In un documento inedito e autografo Egli così
riassumeva lo scopo dell'Opera: "«.Raccogliere i bambini di ambo i
sessi...., che bisognosi di urgente ricovero, non possono per qualsiasi
ragione venir accolti in altri istituti...Procurare che i bimbi ospiti
trovino nella Casa del Sorriso un ambiente materno, caldo di amore
cristiano, che faccia loro sentire il meno possibile la mancanza di una
casa e di una mamma....Dare loro una educazione civile e
religiosa....". Già dal suo inizio, il "Sorriso" doveva essere un rimedio
provvisorio alla famiglia; un rimedio che doveva il più possibile
ricalcare l'ambiente familiare, a tutto vantaggio dello sviluppo
armonico del minore ospitato. Lo spirito che doveva animare tutti gli
educatori è indicato da Padre Umile nel dovere e nel proposito di "
vedere in ogni bambino accolto, con occhio di pura fede, il bambino
Gesù, ed amarlo di conseguenza.".
Dal punto di vista organizzativo ritenne dì dover affidare l'Opera ad
una Congregazione femminile, che di fatto fondò sin dai primi anni e
che chiamò con un nome carico di significato "Le Piccole Ancelle del
Bambino Gesù". Tra le fila di questo drappello di religiose vi furono
donne che sacrificarono, sull'esempio del Padre, tutta la loro vita al
20
servizio dei "piccoli" e che meriterebbero un ricordo più esteso e
carico di gratitudine. Dal 1999 questa congregazione è presente
anche in Perù e presta il suo servizio a la Ciudad de los ninos, opera
sociale a favore della gioventù, fondata nel 1950 a Lima da P.
Illuminato Minasso, cappuccino genovese, confratello di Padre
Umile. A queste religiose si affiancarono da subito, educatori e
educatici e una schiera innumerevoli di collaborati laici, quali le
patronesse e benefattori, che aiutavano Padre Umile nella sua
missione.
Circa le caratteristiche e il funzionamento dell'Opera, Padre Umile
desiderava che fossero la pronta accoglienza e la gratuità. Per pronta
accoglienza egli intendeva che il disagio sociale e morale di un
minore era la ragione sufficiente per essere accolto in una casa del
Sorriso; la gratuità, perché Padre Umile sin dall'inizio si affidò
ciecamente alla Divina Provvidenza: "....il funzionamento dell'Opera
sarà assicurato dalla Divina Provvidenza e dai Benefattori".....
Un uomo sempre in cammino
Per circa vent'anni Padre Umile diresse con sacrificio e costanza la
sua Opera Sorriso Francescano, che dal 1945 era enormemente
cresciuta. E' sufficiente capirlo elencando ora in forma breve tutte le
case che egli fondò per ospitare e far crescere e restituire alla società
una schiera incredibile di ragazzi e giovani oggi padri e madri di
famiglie.
La casa madre dell'opera "Villa Piuma",(1946) sulle colline di GeCoronata, dapprima affittata e poi ricevuta in dono con la famosa
"marcia alla questura di Genova" la prima vera casa "il Maschile"
intitolato a San Francesco d'Assisi, (1951) costruita vicino alla casa
madre per ospitare centinaia di ragazzi che ormai non stavano più in
Villa Piuma La casa per le bambine è le ragazze di Villa Gavotti
21
(1947) a Ge -Sestri, che sarà in seguito sostituita, dieci anni dopo nel
1959, da un nuovo edificio tutto per loro a Coronata, chiamato il
"Viettone" dal benefattore che ne rese possibile la costruzione L'asilo ,
scuola materna "Padre Santo" di Legino (1951), a servizio di uno dei
quartieri più poveri della città di Savona.
L'istituto professionale "Edoardo Riboli"(1955), per i ragazzi più
grandi che si avviavano verso l'autonomia e il mondo del lavoro
La Casa del Fanciullo di La Spezia(1959) fondata in collaborazione
con un suo grande confratello P. Dionisio Mazzucco le case per le
vacanze estive dei ragazzi in Val Maira (Cn), prima ad Acceglio poi a
Saretto (1959), e a Palo di Sassello(1964).
Le aziende agricole di Quiliano, Savignone e Bistagno per avviare i
giovani ad impegnarsi nel mondo della produzione agricola.
Queste realizzazioni comportarono per Padre Umile una mole di
lavoro immane, non solo per la ricerca di fondi, ma per dirigere e
seguire un mondo di persone che gravitavano dentro e fuori della
sua opera.
Ecco perché egli si mise in cammino per le vie di Genova. Ogni
giorno egli usciva dal suo Convento di Genova Campi, spesso a
piedi, qualche volta in tram e, negli ultimi anni di vita, in macchina,
una vecchia giardinetta, accompagnato sempre da un fanciullo
sull'esempio del Padre Santo per chiedere la carità ai genovesi. Dalle
testimonianze di molti ragazzi, oggi divenuti uomini e padri di
famiglia, che ebbero la sorte di conoscere ed accompagnare Padre
Umile nelle sue uscite giornaliere per la città di Genova, emerge con
evidenza una immagine del Servo di Dio come quella di un
instancabile camminatore.
Egli sulla scia del suo illustre e santo confratello, San Francesco
Maria da Camporosso, meglio conosciuto dai genovesi come il
"Padre Santo", percorse le strade di Genova sempre accompagnato
da uno dei suoi ragazzi ospiti nelle casa del Sorriso Francescano.
22
Sulla traccia dei ricordi lasciati da questi ragazzi, ormai adulti, è
possibile ricostruire la giornata tipo vissuta da Padre Umile.
Si recava la sera prima, presso una delle case del Sorriso e chiedeva
alle sue Suore, Piccole Ancelle, di preparare, vestito decorosamente,
un ragazzo accompagnatore. Con lui si recava al suo Convento di
Genova Campi. Il ragazzo trascorreva la notte, dormendo in una
stanzetta attigua a quella del Padre, nell'ala del convento riservata ai
ragazzi seminaristi, future vocazioni sacerdotali al servizio della sua
Opera. Spesso il ragazzo era testimone delle notti trascorse dal Servo
di Dio in preghiera o ancora impegnato a sbrigare faccende del suo
ufficio. Capitava che qualche ragazzo, (come a me che scrivo),
tossisse durante la notte; egli allora si recava al suo letto e
rimboccava le coperte con premura e delicatezza.
Alla mattina, dopo la Santa Messa, celebrata alla Cappella dedicata a
Maria, Madre della Divina Provvidenza, prima di uscire dal
convento, depositava sull'altare una lettera in busta chiusa con la
richiesta di grazie e favori, che la Mamma Celeste puntualmente
esaudiva.
Cominciava subito dopo la giornata intensa di Padre Umile .
I genovesi si abituarono presto a vedere questo frate austero girare
insieme ad un ragazzo per i vicoli del centro storico, o entrare nei
palazzi signorili e nelle case popolari, salire e scendere le scale (aveva
paura degli ascensori), far capolino alla darsena del porto o spingere
il carretto sino ai mercati comunali di Corso Sardegna. (Dai Fioretti
di Padre Umile - Monti Vincenzo, (Genova, via Saffico, 13/6),
racconta che da ragazzo vedeva Padre Umile in Corso Firenze,
attorniato da tanti ragazzi che lo aiutavano a caricare su un
camioncino, avuto in prestito, il carbone che la Cocheria comunale
regalava ai meno abbienti. Ricorda ancora la meraviglia e la
venerazione per quest'uomo che si prodigava senza riserve per il
bene dei suoi piccoli ospiti. )
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Ma forse non tutti erano consapevoli di quale spirito di sacrificio
animava la fibra e la volontà di bene, che Padre Umile dimostrò sino
al termine della sua vita. Le testimonianze che riportiamo e che solo
in parte rispondono alla nostra ricerca, ci fanno intravedere l'anima
di questo instancabile camminatore di Bontà. Un ex alunno, oggi
geometra nel Comune di Novi Ligure, così scrive: "Attorno agli 63 ',
fui scelto per accompagnare P. Umile nel suo giro per la città. Ho
camminato al suo fianco per ben due giorni, ho mangiato vicino a lui,
ho dormito in una stanzetta accanto alla sua". Un dottore chirurgo
Carlo Schenardi, che lavora oggi all'ospedale San Martino di Genova,
ricorda con precisione che da ragazzo vedeva: "...girare a piedi, per le
vie dì Genova Cornigliano, quel frate cappuccino con un bimbo per
mano, mentre la gente lo fermava e tutti gli aprivano il cuore, molti il
loro portafoglio, perché scorgevano in lui un uomo di Dio al servizio
dei più piccoli. Questo accadeva negl'anni 1945-1948... "
Verso la fine della sua vita, quando ormai, stanco per le fatiche e
carico di anni, non era in grado di "girare a piedi", i suoi amici
benefattori gli regalarono un automobile per spostarsi più
comodamente. Fu allora necessario avere un autista di fiducia, un
certo Sig. Ettore, che tra l'altro divenne presto testimone di tanti
simpatici aneddoti dal sapore dei fioretti francescani. Egli racconta:
"La prima automobile, messa a disposizione del Padre fu una
fiammante Mercedes, che naturalmente il Servo di Dio rifiutò
categoricamente e non volle neppure vedere. Allora un benefattore
gli regalò una Giardinetta con la quale egli si recava a trovare gli
ammalati in città e visitava le case del Sorriso. Ricordo che un giorno,
mentre si passava per Via XX Settembre, mi fece posteggiare l'auto e
scese con me per compiere una commissione. Percorrevamo a piedi
la grande via cittadina, quando un muratore, sceso dalla sua
impalcatura, si avvicinò al Padre e gli mise in mano mille lire. Il
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Servo di Dio, ringraziò il buon uomo e poi rivolto a me disse: - Vedi
Ettore, queste mille lire hanno più valore di tutti i lasciti che ricevo
per la mia Opera, perché in questa offerta e 'è il sudore e la fatica di
un lavoratore -....". (Dai fioretti di Padre Umile )
"A questo proposito è significativa la testimonianza del suo autista
Ettore Pellerano: - Verso gli ultimi anni della sua vita, P. Umile non
riusciva più a fare il suo giro a piedi per le vie di Genova, così i suoi
benefattori gli misero a disposizione un automobile. Dapprima gli fu
regalata una Mercedes, che egli non volle mai usare e si rifiutava di
salirci sopra. Gli stessi benefattori gli procurarono una Giardinetta,
che egli usò più volentieri. Da quel momento io fui il suo autista
personale per alcuni anni ed ebbi la buona sorte di accompagnarlo
per le strade di Genova e anche fuori della città. Ho dovuto adattare i
miei ritmi di vita ai suoi, specie il mio linguaggio un pò ' colorito nei
momenti critici della guida di un auto. Tra i tanti ricordi, il seguente
è degno di nota: -Un giorno fermai la Giardinetta in via XX
Settembre perché il Padre doveva recarsi a visitare una ammalata.
Mentre facevo scendere dall'auto P. Umile, un muratore fasciando la
sua impalcatura dove lavorava, si fece incontro al frate e gli mise in
mano mille lire. Padre Umile, ringraziando commosso, si rivolse
verso di me e disse: "Vedi Ettore, queste mille lire valgono più di
qualsiasi contributo pubblico o di un lascito di privati perché sono
frutto di sudore e sacrificio.... ")
Quanto deve aver camminato P. Umile per le vie di Genova nei
vent'un anni che lo hanno visto "buon sammaritano" verso tanti
ragazzi e giovani bisognosi di assistenza ed educazione? E' difficile
calcolarlo. Ma certamente possiamo intravedere lo spirito che lo
animava e che bene documentano queste sue parole: "Anche la mia,
come ogni anima cristiana, sente il bisogno grande di quiete, di pace
e d'amore divino, tuttavia bisogna continuare a lottare. Sento quanto
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sia santificatore il mio sforzo tenace. Non per me, ma per tanti fratelli
che bramano e chiedono luce, verità e vita ... - Mi riposerò in Cielo ..."
Si potrebbe dire dell'Opera di Padre Umile:
"LE OPERE FACILI SONO PRIVE DI SBAGLI O DI RISCHI; INVECE
L'IMPERFEZIONE E L'INCOMPRENSIONE SONO FIGLIE CERTE
DEI GRANDI PROGETTI"
La morte di Padre Umile la sua fama di Santità
In questo capitolo conclusivo, insieme agli eventi che riguardano il
suo passaggio dalla vita terrena a quella del Cielo, ci sembra utile
tracciare un breve profilo della sua santità. Anche se solo alla Chiesa
spetterà dichiarare la santità di Padre Umile, si può tuttavia
affermare che l'esercizio delle virtù in modo eroico emerge nella vita
del Servo di Dio non soltanto attraverso l'importanza di quello che
ha fatto nel campo della carità, ma piuttosto nella umiltà della sua
persona e del suo contatto quotidiano con Dio. Altri saranno
chiamati a scrivere meglio e più ampiamente di me, basandosi su
testimonianze accertate, qui è sufficiente accennare più in dettaglio
ad un aspetto della sua vita cristiana: la virtù dell'umiltà. Egli fu
veramente Umile, e non solo di nome. L'umiltà è la virtù che ci
impedisce di attribuire a noi stessi i meriti altrui, e ci induce a
considerarci con serenità e verità per quel che siamo davanti a Dio. E'
la virtù che ci aiuta a vedere il profondo divario fra i nostri ideali e i
risultati delle nostre azioni e in questa constatazione non ci porta ad
offenderci, scandalizzarci o perderci di coraggio, ma ci sprona con
maggior entusiasmo a fare di più e meglio. In questo senso egli fu
autenticamente umile. Conobbe il sapore del dissenso e della
disapprovazione, ma seppe piegare il capo e continuare. Se fu umile,
accogliendo i battimani, le onorificenze pubbliche, attribuendole solo
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alla gloria di Dio, nelle umiliazioni ricevute nello svolgimento dei
suoi compiti caritativi fu doppiamente umile, facendone esercizio di
virtù ed occasione di perfetta letizia. Ecco perché Padre Umile fu
sempre attento al soffio dello Spirito, in una costante ricerca della
volontà di Dio che lo portava a scoprire gli imprevisti della carità
attraverso gli avvenimenti quotidiani. Infatti sebbene fosse ormai in
declino della sua vita, il suo sguardo e il suo pensiero andavano oltre
la sua opera caritativa in Italia, ma già spaziavano in Africa e in
America Latina, dove avrebbe voluto aprire altre case ed occuparsi in
quei paesi dell'infanzia in difficoltà.
Padre Umile muore il 9 febbraio 1969, consumato dalle fatiche e dagli
strapazzi di decenni di stressanti peregrinazioni per le strade di
Genova e della Liguria. Aveva 71 anni e proprio in quel giorno e in
quell'ora egli coglieva i frutti della sua sofferta vita terrena. Era un
giorno da lui preparato da anni di profonda e intensa unione con
Dio, giorno considerato non come una fine , ma come un inizio. Alla
sua morte Genova si fermò e al lutto cittadino così fece eco la stampa:
"È morto, all'età di 71 anni, Padre Umile, una popolarissima figura di
cappuccino dalla gran barba bianca e dal volto scavato, che dal 1946
ad oggi aveva fondato in Genova ,Savona e a La Spezia, varie case
per ragazzi e ragazze orfani... Padre Umile li ha seguiti dall'asilo alle
scuole elementari, alle medie e scuole professionali, fino al loro
inserimento nella vita sociale. La caratteristica dell'Opera del Padre
Umile era la gratuità completa del mantenimento e del soggiorno dei
suoi assistiti... Il Cappuccino, precocemente invecchiato anche per gli
enormi disagi ai quali si è sempre sottoposto, girando tra l'altro a
piedi casa per casa alla raccolta di offerte, spesso modestissime, s'era
ammalato di setticemia, ai primi di gennaio. Aveva chiesto di essere
portato nella casa del Sorriso Francescano a Coronata, dicendo: E' lì
che voglio morire -" (L'Osservatore Romano, 10/2/1969).
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"Numerosissime le scene di commozione: persone con gli occhi rossi
di pianto restavano attonite a fissare il volto sereno del frate, attorno
al quale erano alcuni delle centinaia di ragazzi che attualmente sono
ospiti nelle sue case... Appresa la notizia delle gravi condizioni di
salute di Padre Umile, la scorsa settimana il Cardinale Arcivescovo si
era recato a visitare l'ammalato, portandogli il conforto della sua
benedizione e intrattenendosi a colloquio con lui. Anche il sindaco
Pedullà si era recato a visitare Padre Umile, quando aveva appreso la
notizia della gravita delle sue condizioni..." (Il Cittadino, 11/2/1969).
"Padre Umile..., uomo di ricca cultura... fu soprattutto sensibile ai
problemi sociali. L'opera del "Sorriso Francescano" gli fu ispirata in
concreto dai casi pietosi dei bimbi rimasti orfani dopo la tragedia
della guerra.
In poco più di vent'anni, grazie alla carità dei suoi concittadini,
duemila bimbi sono stati accolti e riparati da Padre Umile, trovando
nell'amore e nell'affetto da cui venivano circondati il calore della
famiglia perduta"... (Il Lavoro Nuovo, 11/2/1969).
"Nella mattina del sabato, Padre Umile aveva ancora riconosciuto e
benedetto i suoi confratelli e collaboratori. Aveva detto: Prego per
tutti e benedico tutti. Poi i momenti di lucidità si sono fatti sempre
più rari. Le sue ultime parole: Conservate l'opera nostra, l'Istituto...
Ricordo, un giorno, in cui per le vie e le piazze di Genova vidi sfilare
la tradizionale processione del 'Corpus Domini'; lungo i marciapiedi,
una folla assorta assisteva al passaggio del lungo corteo. A De
Ferrari, non appena apparve Padre Umile con i suoi piccoli 'protetti',
centinaia di persone appartenenti ad ogni categoria sociale, si
inginocchiavano, tributando al popolare cappuccino commosse
ovazioni che dimostravano ancora una volta, per il loro spontaneo
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calore, di quanta simpatia e di quanta gratitudine fosse circondato il
fondatore del "Sorriso Francescano". (La Gazzetta del Lunedì,
10/2/1969).
"Nelle ore più strane, anche a notte fonda, quando cioè era
impossibile andare in giro a chiedere l'aiuto per i suoi piccoli ospiti,
si dedicava all'amministrazione. E se aveva bisogno di un dato, di un
consiglio, telefonava, 'sorprendendosi' se il suo interlocutore gli
faceva notare che l'ora era piuttosto... inconsueta, "(lì Corriere del
Pomeriggio, 10/2/1969).
"...E Padre Umile, con i bambini per mano, divenne ben presto un
simbolo della Genova che stava curandosi le ferite della guerra e poi
della Genova che stava risorgendo, ricostruendo, riprendendo a
vivere... " (II Cittadino, 11/2/1969).
"Era un buon organizzatore, se ne vantava anche, rammentando con
bonaria ironia d'essere stato ragioniere di banca. Ma sosteneva la sua
Opera giorno per giorno, girando per le strade cittadine alla ricerca
dell'ufficio buono, portandosi per mano uno dei suoi bambini..." (Il
Secolo XIX, 11/2/1969).
"Una immensa folla, quale raramente è dato di vedere, ha reso ieri
l'estremo saluto a Padre Umile. E' stato un commiato triste, come
tutti i commiati, e reso ancora più amaro dalla certezza che la nostra
città, la Liguria tutta, hanno perduto un uomo buono". (Il Cittadino,
12/2/1969)
Ma l'elogio più bello alla sua opera e al suo spirito, P. Umile lo
ricevette dal Cardinale Siri il giorno del suo funerale, alla presenza di
tutta Genova nella cattedrale di S. Lorenzo:
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"Abbiamo letto ora queste parole di Cristo. 'Quelli che operano il
bene s'incammineranno alla resurrezione di vita, quelli invece che
fanno il male alla resurrezione di condanna'. Questo vangelo ci
avverte che nessun uomo chiude gli occhi alla vita, che nessun uomo
sfugge alla sua responsabilità, che il niente è, come si conviene, il
rifugio di nessuno. Noi rendiamo l'ultimo saluto a Fra Umile da
Genova. Anche se non dubitiamo che abbia già ricevuto il premio per
la sua opera, non ci dispensiamo dal pregare per lui. Era umile, pur
essendo professore di teologia; ha incominciato a raccogliere coloro
che non avevano più né padre né madre: Ha incominciato con
fiducia, con semplicità, senza aggeggi, con sacrificio. E' stato,
quest'uomo, uno degli Uomini più utili alla nostra città, perché ha
sanato, subito dopo la guerra, la ferita più grande: gli abbandonati,
gli orfani. Non è stato il solo, ma è stato il più grande, e ha costruito
un'Opera. Noi l'abbiamo visto per tanti anni, sempre, girare per la
città. Negli ultimi anni era curvo, con qualche bambino per mano.
Quella sua figura, raccolta e popolare, aperta e silenziosa, l'abbiamo
vista per tanti anni e attraverso questo suo peregrinare per
raccogliere di che sfamare tanti orfani, noi abbiamo indovinato,
sempre, una vita di sacrificio, un'oblazione e tutto quello che soltanto
giustifica un 'iniziativa del genere e la sua riuscita; quello che
giustifica: è stato un buon cappuccino! Quest'opera è sgorgata di lì, è
sgorgata dalla sua professione religiosa, intimamente sentita in
semplicità e donazione, soprattutto in semplicità. Era un professore,
ma è rimasto semplice. Aveva un fuoco che talvolta si accendeva, ma
volle bene a tutti, amò tutti. Da oggi la nostra città mancherà di
qualcosa; i suoi figli restano ora affidati a tutti. Ha creato una
Congregazione, una piccola Congregazione, di 'sorelle' che
s'occupano dei piccoli; e questa pure resta affidata al nostro cuore e
alla nostra fedeltà.
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Cari! Quando questi uomini vanno verso Dio - ha detto il Vangelo camminano verso la resurrezione della vita. E anche se noi ora
preghiamo per Fra Umile da Genova, noi ammiriamo e sentiamo una
santa invidia per chi ha saputo donare così la sua vita, e donando
cosi la sua vita, del suo sacrificio e della sua umiltà di cui portava il
nome, costruire un'Opera che resta. Noi rendiamo testimonianza a
Dio, davanti all'altare, di quello che abbiamo visto, sentito, di cui
abbiamo goduto. Ora non lo vedremo più per le strade di Genova,
ma la sua Opera vive, la sua Opera vivrà di lui, e lui, ora, vive di Dio.
Così sia!" Dopo 25 anni dalla sua morte, il 16 giugno 1993 la Curia
Arcivescovile di Genova apriva il processo di canonizzazione per
formulare un giudizio sulla eroicità delle virtù di Padre Umile da
Genova. Dopo otto anni di fruttuoso lavoro, il 9 febbraio del 2000,
nella Chiesa del Padre Santo, alla presenza dell'Arcivescovo
Cardinale Dionigi Tettamanzi, si concludeva la fase diocesana del
processo con la consegna dei documenti alla Congregazione
pontificia delle Cause dei Santi.
Ora, apertasi la fase romana del processo di canonizzazione, si
attende da parte della Chiesa Universale il riconoscimento della
eroicità delle sue virtù e soprattutto la dichiarazione della Santità di
Padre Umile , proposta come un esempio per tutti, come una
lampada che faccia luce nella notte di un mondo ancora con poca
fede, poca speranza e poco amore cristiano, e sia per tutti un dolce,
forte e fraterno richiamo di "sorridente" anche se sofferta carità.
La fondazione Sorriso Francescano e i frati cappuccini
I frati cappuccini sono 11.000 religiosi francescani presenti in 102
paesi a servizio dell’evangelizzazione integrale e della riconciliazione
tra le persone e i popoli. Anche recentemente I' Ordine ha
confermato la vocazione a coinvolgere risorse umane e iniziative
31
perché "nelle società particolarmente segnate dall'egoismo e dalla
violenza, spesso i bambini e le donne sono costretti a subire le
conseguenze peggiori, mettiamoci fattivamente dalla loro parte,
sostenendo la 'civiltà dell'amore' con la cultura della vita contro la
cultura della morte, favoriamo il più possibile il sostegno in favore
dei bambini indifesi, riscattandoli dalla violenza..." (VII consiglio
plenario dell'ordine dei frati minori cappuccini - Assisi 2004, 54).
Pertanto, "come fratelli di Francesco d'Assisi, dobbiamo costruire
ponti e individuare percorsi, superare le barriere di casta, credo,
religione e i confini geografici, afferrarci al filo conduttore dell'amore
mentre camminiamo nel labirinto dei rapporti ... e in tutto portiamo
speranza, favorendo la riconciliazione e la guarigione per coloro che
soffrono nel corpo e nello spirito" (ibidem, 42).
I cappuccini sono presenti in Liguria dal 1528 per testimoniare la vita
evangelica e il servizio di carità e assistenza alla cittadinanza.
Sin dagli inizi come infermieri nell'antico ospedale di
Pammatone dove si distinsero soprattutto nelle tragiche epidemie
che infestarono la città e in seguito, sino ai nostri giorni, come
cappellani ospedalieri. Presso i loro conventi hanno sempre allestito
mense per i poveri e nel XX secolo, sotto la spinta di frati come p.
Illuminato a Lima - Perù, p. Umile a Genova e p. Dionisio a La
Spezia, si sono preoccupati di dare una risposta concreta al disagio
dell'infanzia e della gioventù.
In particolare a Genova Padre Umile fondò il Sorriso Francescano
che, tra il 1945 e il 1969, grazie soprattutto al sostegno della chiesa e
del suo arcivescovo cardinal Siri, promosse numerose attività
benefiche a favore dell'infanzia e della gioventù bisognosa,
realizzando tre strutture di pronta accoglienza per minori e
fondando associazioni di volontariato come l'istituto delle Piccole
Ancelle del Bambino Gesù, i Comitati delle Patronesse e Benefattori,
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in stretta collaborazione con le istituzioni pubbliche e private.
L'opera, affidata ai cappuccini, ha proseguito il suo cammino sino a
oggi affrontando non poche difficoltà dovute al mutare dei tempi e
all'insorgere di nuove emergenze nella realtà dei minori e della
famiglia, basti pensare all'attuale fenomeno della migrazione
minorile e del crescente disagio psicologico-comportamentale che
segna numerose famiglie e ragazzi italiani.
II Sorriso Francescano si presenta oggi come un'opera assistenziale
socio-educativa che affronta il disagio minorile a servizio anche dei
migranti, nelle sue sedi di Genova, Savona e La Spezia, è iscritta nel
Registro Regionale degli Enti Pubblici e Privati e delle Associazioni
di Assistenza e nella Prima Sezione del Registro delle Associazioni e
degli Enti che svolgono Attività a Favore degli Immigrati presso il
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e vive una
rinnovata collaborazione con le istituzioni locali e le strutture di
coordinamento: Comuni, Regione, Consulta Diocesana per gli Enti di
Carità, sistema scolastico, presidi ospedalieri, ASL.
Principi ispiratori
Pronta accoglienza dei minori in difficoltà, per offrire assistenza ed
educazione facilitando l'elaborazione di un progetto personale di
formazione secondo la visione integrale dell'uomo.
Metodo educativo caratterizzato da uno stile di famiglia che mira a
coinvolgere, laddove possibile, la famiglia nell'intervento sociale ed
educativo.
Gioiosa semplicità, sulla linea della tradizione francescana, e nel
rispetto delle esigenze di un'adeguata competenza professionale.
Concretezza nelle risposte, dice il vangelo che "ogni volta che avete
fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, lo avete
fatto a me" (Mt 25,40), perciò i cappuccini si impegnano oggi affinchè
33
"la nostra predicazione del Regno sia costituita non solo dalla
proclamazione verbale della Parola, ma anche dal coinvolgimento
nella società per la sua trasformazione" (ibidem, 48).
34
MINORI STRANIERI E RESILIENZA.
DA MINORE AD ADULTO: VIVERE A GENOVA
SENZA FAMIGLIA.
Alexandra Ilica2
Mi chiamo Alexandra, ho 23 anni e sono rumena.
Sono venuta in Italia all’età di 13 anni.
All’inizio ho preso tutto per una vacanza arrivando da mia sorella
che lei era già qua da qualche anno.
Ho capito fin da subito che non era facile: mia sorella che è molto più
grande di me (adesso ha 34 anni) aveva una figlia di tre anni e poi
subito ne è arrivata un'altra. Ho deciso che volevo dare una mano
anche perché con solo uno stipendio di mio cognato non era facile
mantenerci tutti.
Purtroppo io sono arrivata, ma non potevo fare niente.
Ero piccola. Però capivo che ero in più.
Allora con la mia testa fragile ho pensato tante cose.
È successo però che sono finita a conoscere gente sbagliata e invece
di migliorare le cose le ho peggiorate. Ho complicato la vita di mia
sorella.
Alla fine di tutto ciò si è inserita nella mia vita l’assistente sociale che
mi ha capito fin dall’inizio e soprattutto ha creduto in me. Mi diceva
sempre che per lei ero una ragazza speciale. Allora proprio per il mio
bene hanno scelto di mettermi in una comunità fuori Genova perché
mi dovevano allontanare da certa gente. Io l’ho presa molto male
2
Associazione Ancoraggio – Ragazzi Resilienti
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perché era passato un anno e mezzo da quando ero arrivata in Italia
e soprattutto ero dispiaciuta perché non potevo più aiutare mia
sorella. Mi sono sentita abbandonata perché non avevo nessuno qui,
solo lei era la mia famiglia.
Nella comunità fuori Genova ho vissuto molto male perché ho
sofferto davvero tanto la lontananza dalla mia famiglia che era
rimasta in Romania e da mia sorella che era lontana e che purtroppo
non poteva venire a trovarmi (con due bambine piccole era difficile).
In questa prima esperienza ho capito tanto e volevo fare tante cose.
Soprattutto sentivo che volevo aiutare la mia famiglia, ma non
potevo. La mia famiglia era rimasta in Romania. Purtroppo all’epoca,
ma anche adesso, in Romania non è facile vivere e lavorare. I miei
genitori stavano bene, ma poi con gli anni sono arrivati problemi di
salute.
Ora vi racconto come è composta la mia famiglia: siamo in 5, 3
sorelle e 2 fratelli. I miei fratelli sono più grandi di me tutti hanno dai
33 ai 37 anni. Purtroppo io sono la più piccola però ho sempre
pensato “prima alla mia famiglia, poi a me”. Da piccola ho vissuto
con mia nonna perché i miei genitori lavoravano e le mie sorelle
andavano a scuola. Ci tengo a ringraziare mia nonna Vera di tutto
quello che ha fatto per me. Ha fatto il possibile: mi ha cresciuta con
tanta fatica e soprattutto sono cresciuta di nuovo lontano dai miei
genitori.
Io darei tutto alla mia famiglia anche se io rimango senza, pur di star
bene loro.
Ora torniamo alla mia storia…
Dopo tre mesi che ero in comunità fuori Genova e che stavo male,
l’assistente ha deciso di trasferirmi a Genova in una comunità nuova.
36
Qui ho conosciuto nuove persone e soprattutto nuove “REGOLE”.
Ho conosciuto una nuova CASA per me, e tante persone speciali che
mi hanno accolto subito. Non è stato facile anche perché dovevo
iniziare tutto dall’inizio, di nuovo. È stata una fortuna incontrare la
direttrice della comunità, una suora che anche adesso fa parte della
mia vita anche se sono passati 8 anni. Lei mi ha aiutato a crescere e
soprattutto mi faceva sentire come se fossi a casa e a 15 anni è
importante, anzi importantissimo. Ringrazio davvero perché è stato
fondamentale sapere di avere qualcuno su cui contare ogni giorno
per ogni cosa. Ci tengo proprio a dire il nome: Suor Elisabetta, grazie
davvero, dal profondo del cuore. E sono contenta che anche se sono
cambiate tante cose, trasferimenti, ecc. siamo sempre rimaste in
contatto.
Sono arrivata in questa comunità di suor Elisabetta a febbraio del
2005 e sono rimasta fino a ottobre 2005. Purtroppo poi hanno iniziato
a trasferire le ragazze più grandi perché poi è cambiato il servizio.
Proprio per questo sono stata inserita al Sorriso Francescano a
Coronata dove ho avuto la fortuna di conoscere Padre Andrea e le
mie due educatrici Saveria e Brigida e tante suore. Piano piano le ho
iniziate a conoscere. Dico “purtroppo” perché ho dovuto
ricominciare di nuovo da capo. Nel senso: persone nuove, casa
nuova, regole nuove.
Parlo sempre delle regole perché credo che a quell’età le regole sono
una cosa che non capisci, ma sono molto importanti e ognuno di noi
nella famiglia, a scuola, ovunque deve rispettarle perché aiutano a
rispettare ciò che si ha e soprattutto ad andare d’accordo e a crescere.
Ogni esperienza positiva e negativa fatta nella vita serve a farci
crescere e migliorare. Ogni esperienza è diversa. Ogni esperienza
dipende dal carattere e dalla personalità.
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Al Sorriso ho incontrato i volontari in particolare due persone che
hanno fatto tantissimo per me e le mie compagne che nel frattempo
erano diventate mie amiche. Ricordo con tanta gioia, ad esempio, che
la domenica e il sabato chi non rientrava in famiglia poteva fare
qualcosa insieme. Padre Andrea ci organizzava il finesettimana:
andavamo al cinema, facevamo gite (per esempio Madonna della
Guardia a piedi). A volte Padre Andrea era tanto impegnato quindi
si metteva d’accordo con Alessandro e Francesca, che sono i famosi e
gentili volontari, e una ragazza alla volta oppure due o al massimo
tre ragazze passavamo la giornata insieme dalla mattina alla sera.
Andavamo al mare, oppure un semplice gelato dopo il pranzo che
per me ha significato tantissimo. Mi sentivo felice quando si faceva
qualcosa insieme, quando si respirava aria di famiglia perché
purtroppo in comunità era difficile organizzarsi con gli impegni di
tutti, eravamo in tante e di età diverse..
In quel periodo andavo al laboratorio “Tempi moderni” un centro di
educazione al lavoro che si occupa di orientamento e formazione con
percorsi di stage nelle aziende scelte dal ragazzo con gli educatori.
Andavo anche a scuola perché non mi avevano riconosciuto la scuola
fatta in Romania. Quindi mi sono trovata a 15 anni a dover
ricominciare le elementari.
Ho fatto anche le 150 ore per conseguire la terza media. Non tutte
erano necessarie perché l’italiano lo sapevo già. Ho dato l’esame ed è
andato bene.
Nei corsi che frequentavo c’erano le persone che non erano potute
andare a scuola, c’erano persone dai 15 ai 70 anni.
Avevo voglia di studiare e non capivo perché in comunità mi
dicevano che avevo 17 anni e che per il mio bene le superiori avrei
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potuto farle anche serali perchè dovevamo pensare prima a trovare
un lavoro perché così potevo essere autonoma.
Io non capivo perchè dentro di me mi dicevo che a quell’età bisogna
studiare, non essere autonomi.
Se ci penso a tutte le discussioni con Saveria e con la mia Bri. Ora
capisco come era difficile dirmi che ai 18 anni avrei dovuto
camminare da sola.
Di me hanno sempre pensato che ero in gamba, mi davo sempre da
fare, non stavo mai ferma. Loro insieme all’assistente sociale
dovevano capire chi era la più pronta a lasciare la comunità e a
essere autonoma.
Una volta finita la terza media mi era rimasto solo il laboratorio
tempi moderni e avevo un po’ di tempo per fare sport. Penso di non
aver mai mollato la pallavolo da quando ero piccola che mi piace e
anche adesso la adoro. Al Sorriso ho anche giocato a calcio. Siamo
riusciti a creare una squadra femminile, ma purtroppo non è durata
molto perché crescendo eravamo di età diverse e gli impegni erano
tanti.
Ammetto lo sport è uno dei miei tanti hobby.
Ho fatto poi un corso di economia aziendale di 1000 ore per avere
una qualifica dopo l’esame.
Ho iniziato anche uno stage Alpim, ancora mentre andavo a scuola,
che, oltre a impegnarmi qualche pomeriggio durante la settimana, mi
ha permesso di inserirmi nel mondo del lavoro anche nel weekend.
Ho avuto la fortuna di iniziare da Ventura Jenseria. Appena ho
compiuto 18 anni quindi dopo un anno e mezzo mi hanno assunto
con il contratto di apprendistato. Quindi ho iniziato a fare la
commessa. All’inizio mi sembrava un lavoro molto molto difficile
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perché si è sempre a contatto con le persone e in più io non
conoscevo benissimo alcuni termini.
Mi sembrava un altro mondo. Ma poi, piano piano, sono riuscita ad
abituarmi anche perché ho avuto una titolare molto speciale,
Rossella. Fin dall’inizio mi ha aiutato e soprattutto mi ha insegnato
un lavoro. Adesso vado tranquilla e a testa alta. Rossella grazie di
cuore perché era come se fossi tutti i giorni in famiglia con la
differenza che stavo lavorando.
Siamo ora arrivati al punto più significativo della mia vita. Stavamo
facendo la settimana bianca e la comunità di Coronata era insieme a
quella di Albaro. Ho conosciuto il mio ragazzo che stiamo insieme da
6 anni e che molto presto diventerà il mio futuro marito. Lo so che vi
sembra strano a 23 anni che pensiamo già al matrimonio, ma siamo
cresciuti insieme e ci siamo stati vicini nei momenti più bui della
nostra vita, ma anche nei momenti più unici e bellissimi.
Quando ho compiuto 18 anni la mia paura era tanta perché ero
cosciente che avrei dovuto farcela da sola e trasferirmi nella mia casa
tanto attesa, ma ero comunque preoccupata per il fatto di essere
responsabile di tutto: dalle piccole cose, a ricordarmi di pagare
l’affitto, le bollette, a controllare le spese...era tutto nuovo per me.
Era tutto da scoprire ogni giorno. Anni fa inoltre il mio stipendio era
molto basso. A volte era impossibile pagare tutto in tempo e
impossibile era mettere da parte qualche risparmio. All’inizio ho
avuto un piccolo aiuto da comune ma è durato pochissimo, poco più
di tre mesi. Qualche volta pagavo la bolletta con qualche settimana
di ritardo perché in tempo era impossibile.
Ritornando alla mia casa ho avuto tanta fortuna perché la mia
educatrice che mi ha seguito anche uscita dalla comunità ha fatto
tanto per me. Nella casa dove vivo tuttora abitava sua figlia per cui
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mi ha lasciato quasi tutti i mobili. Ho comprato la lavatrice e poco
altro. Quindi ci tengo a ringraziare Paola e Emanuela, grazie infinite.
Avere un affitto da pagare e le bollette è una responsabilità immensa.
Soprattutto è un carico che a 18 anni è troppo pesante. Per essere
autonoma al 100per 100 ho dovuto rinunciare a molte cose normali
per un ragazzo della mia età.
Oggi mi è stato chiesto di parlarvi di resilienza, la capacità di reagire
alle difficoltà, e io vi ho raccontato un po’ della mia vita. Tutti voi ne
avrete già sentito parlare della resilienza, ma per me è stata:
1) aver incontrato le persone giuste.
2) Essere stata ascoltata e aver ascoltato.
3) Avere voglia di mettermi in gioco e di voler sempre migliorare
contando sulle mie forze.
Io a 18 anni posso dire che sono stata fortunata di avere concluso il
mio percorso. Avevo raggiunto tanti traguardi: avevo una qualifica,
uno stage che poi si è trasformato in lavoro, una casa pronta già
arredata di cui avrei pagato l’affitto. È stato però difficile.
Posso dire di aver concluso il mio percorso verso l’autonomia, ma
spesso mi chiedo: chi non ha la forza, chi non ha incontrato le
persone giuste? Che fine fanno questi ragazzi?
È proprio per questo che l’anno scorso mi è stato proposto di entrare
a far parte di un gruppo di RAGAZZI RESILIENTI. Un gruppo
costituito da ragazzi che sono stati in comunità e non solo. Abbiamo
costituito un’associazione di volontariato che vuole essere un
riferimento per i ragazzi che stanno uscendo dalle comunità, perché
sappiano che non sono soli e che ce la si può fare.
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LEGISLAZIONE IN ITALIA A TUTELA DEL
MINORE STRANIERO CHE DIVENTA ADULTO
Alessandra Ballerini3
Premessa
I minori stranieri, anche se entrati irregolarmente in Italia, sono
titolari di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione di New York sui
diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia e resa esecutiva con
legge n. 176/91.
In particolare in Italia i minori stranieri godono, fra gli altri, del
diritto all’istruzione, all’assistenza sanitaria, al collocamento in un
luogo sicuro, all’apertura della tutela quando i genitori non siano in
condizioni di esercitare la potestà genitoriale, all’affidamento se privi
di un ambiente familiare idoneo e all’unità familiare.
Peraltro il decreto legislativo 286/98 (T.U. Imm.) all’art. 28 comma 3
ricorda che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere
tenuto in conto, come considerazione preminente, il superiore
interesse del minore (art. 3 Convenzione). La Convenzione, infatti,
stabilisce il principio del “superiore interesse del minore” e quello di
non discriminazione, che prevede che i diritti da essa sanciti devono
essere applicati a tutti i minori senza discriminazioni (art. 2).
Devono essere considerati minorenni coloro che sono tali in base alla
legge dello stato di origine.
I minori presenti in Italia possono essere:
• “accompagnati”, minori che si trovino in Italia coi genitori o altri
3
Avvocato Civilista, esperta di diritti umani
42
adulti per loro legalmente responsabili e minori affidati con
provvedimento formale a parenti entro il terzo grado e regolarmente
soggiornanti;
• “non accompagnati”, minori che si trovano in Italia privi dei
genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro assistenza
o rappresentanza.
La Risoluzione del Consiglio d’Europa del 26 giugno 1997 sui minori
non accompagnati, cittadini di paesi terzi (97/C 221/03) definisce i
MSNA come: “i cittadini di paesi terzi di età inferiore ai 18 anni che
giungono nel territorio degli Stati membri non accompagnati da un
adulto per essi responsabile in base alla legge o alla consuetudine e
fino a quando non ne assuma effettivamente la custodia un adulto
per essi responsabile…” ovvero “i minori, cittadini di paesi terzi,
rimasti senza accompagnamento successivamente al loro ingresso nel
territorio degli Stati membri.”
In base al regolamento del Comitato per i minori stranieri (D.P.C.M.
535/99 art. 1) è definito “minore straniero non accompagnato
presente nel territorio dello Stato” il minore non avente cittadinanza
italiana o di altri Stati dell’Unione Europea che, non avendo
presentato domanda di asilo, si trova in Italia privo di assistenza e
rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui
legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento
italiano.
Oltre ai minori completamente soli, dunque, rientrano in tale
definizione anche i minori che vivono con adulti diversi dai genitori,
che non ne siano tutori o affidatari in base a un provvedimento
formale, in quanto questi minori sono comunque privi di
rappresentanza legale in base alla legge italiana.
E’ stata emanata il 9 luglio 2007 una circolare firmata dal Ministro
dell’Interno, ed inviata ai questori, che introduce nuovi criteri per
43
accertare le generalità in caso d’età incerta, per evitare il rischio di
adottare erroneamente provvedimenti gravemente lesivi dei diritti
dei minori, quali l’espulsione, il respingimento o il trattenimento in
un CIE (Centri di identificazione ed espulsione), scambiando il
minore per maggiorenne.
Il minore, nei casi dubbi, è sottoposto all’esame per l’accertamento
dell’età; questo consiste nella misurazione del polso e ha un margine
di errore fino a due anni. La circolare del 2007 sancisce la
presunzione della minore età in caso di perizia incerta.
In tal modo il giovane minorenne viene subito inserito in un percorso
di tutela e protezione, riducendo così il rischio che finisca in una rete
di sfruttamento.
Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le norme previste
dalla legge italiana in materia di assistenza e protezione dei minori.
In particolare si applicano, tra le altre, le norme riguardanti:
1) il collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in stato
di abbandono (Codice Civile art. 403); la competenza in
materia di assistenza dei minori stranieri è attribuita, come
per i minori italiani, all’Ente Locale (in genere il Comune);
2) l’affidamento del minore temporaneamente privo di un
ambiente familiare idoneo a una famiglia o a una comunità;
l’affidamento può essere disposto dal Tribunale per i
minorenni (affidamento giudiziale) oppure, nel caso in cui ci
sia il consenso dei genitori o del tutore, può essere disposto
dai servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice Tutelare
(affidamento consensuale) (L. 184/83, artt 2-segg.).
3) l’apertura della tutela per il minore i cui genitori non possano
esercitare la potestà (Codice Civile, artt. 343-segg; legge
184/83,art. 3).
44
Ogni minore straniero non accompagnato deve essere segnalato:
1) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
minorenni, ad eccezione del caso in cui il minore sia accolto da
un parente entro il quarto grado idoneo a provvedervi (L.
184/83, art. 9, co. 4; DPR 394/99, art. 28);
2) al Giudice Tutelare, per l’apertura della tutela;
3) al Comitato per i minori stranieri, ad eccezione del caso in cui
il minore abbia presentato domanda di asilo (i minori non
accompagnati richiedenti asilo non rientrano nella
competenza del Comitato) (D.P.C.M. 535/99, artt. 1 e 5).
La tempestiva disposizione dell’affidamento e l’apertura della tutela
hanno importanti conseguenze rispetto all’ottenimento del permesso
di soggiorno, alla sua conversione, alla richiesta di asilo e alla
possibilità per il minore di presentare ricorsi nel suo interesse.
Appena giunto sul territorio del Comune di destinazione il minore
viene preso in carico dai servizi sociali che provvedono ad avviare
tutte le procedure previste dalla legge (richiesta al Giudice tutelare di
apertura della tutela, permesso di soggiorno, ecc.), ad aggiornare il
Comitato per i minori stranieri, il Soggetto attuatore, la Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e il Giudice Tutelare
territorialmente competenti.
Il Comitato per i minori stranieri è stato istituito dall’art. 33 del
D.Lgs. n. 286/98 al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei
minori stranieri temporaneamente presenti sul territorio dello Stato,
coordinare le attività delle amministrazioni interessate e verificare le
condizioni per il rimpatrio assistito.
I minori stranieri non possono essere espulsi, tranne che per motivi
di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (e in questi casi il
provvedimento di espulsione è disposto dal Tribunale per i
Minorenni) e salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario
45
espulsi (T.U. 286/98, art. 19 e art. 31, co. 4 TESTO Unico
Immigrazione).
I minori stranieri non accompagnati (non richiedenti asilo) possono
però essere rimpatriati mediante il “rimpatrio assistito”(T.U. 286/98,
artt. 33; D.P.C.M. 535/99, Circolare del Ministero dell’Interno del
9.4.01) disposto dal Comitato per i minori stranieri.
Il rimpatrio assistito si differenzia dall’espulsione in quanto è un
provvedimento che può essere adottato solo se, in seguito a
un’indagine nel paese d’origine del minore e a una valutazione della
sua situazione specifica, si ritiene che ciò sia opportuno nell’interesse
del minore e al fine di garantirne il diritto all’unità familiare.
Il Comitato per i minori stranieri dopo aver ricevuto la segnalazione
riguardante un minore straniero non accompagnato, avvia entro 60
giorni le indagini nel paese d’origine. Le indagini vengono svolte da
organizzazioni non governative convenzionate con il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali.
Durante il procedimento il minore deve essere sentito dai servizi
sociali o dall’ente presso cui è ospitato, riguardo alla sua opinione
circa l’eventualità del rimpatrio. Il Comitato decide se è nell’interesse
del minore essere rimpatriato o restare in Italia. Nel primo caso, il
Comitato informa il Tribunale per i Minorenni, che rilascia il nullaosta al rimpatrio, a meno che vi siano procedimenti giurisdizionali a
carico del minore e sussistano inderogabili esigenze processuali.
Ottenuto il nulla-osta, il Comitato dispone il rimpatrio assistito, che
viene eseguito dalla Polizia (nel caso di rimpatri coattivi), dai servizi
sociali e/o dall’organizzazione che ha svolto le indagini nel paese
d’origine.
Il rimpatrio assistito viene eseguito accompagnando il minore fino al
riaffidamento alla famiglia o alle autorità responsabili del paese
d’origine, e in seguito al rimpatrio viene proposto al minore un
progetto di reinserimento (scolastico, lavorativo ecc.).
46
Tutti i minori stranieri non accompagnati hanno diritto di ottenere,
per il solo fatto di essere minorenni (e quindi inespellibili), un
permesso di soggiorno per minore età.
Una circolare del Ministero dell’Interno ha affermato che il permesso
per minore età non consente di lavorare e non può essere convertito
in permesso per studio o lavoro, al compimento dei 18 anni.
I minori titolari di permesso per minore età possono, però,
convertirlo in uno per affidamento nel caso in cui, a seguito del
provvedimento di "non luogo a provvedere al rimpatrio" dal
Comitato per i minori stranieri, vengano affidati o direttamente con
provvedimento del Tribunale per i minorenni o su iniziativa dei
Servizi Sociali resa esecutiva dal Giudice Tutelare.
Il permesso di soggiorno per affidamento consente al minore
straniero di lavorare in tutti quei casi in cui la legge italiana lo
permette ai minori in generale e può essere convertito in permesso
per studio o lavoro, al compimento dei 18 anni.
I minori affidati ad un cittadino straniero regolarmente soggiornante,
che convivono con l’affidatario, vengono iscritti nel permesso di
soggiorno del medesimo fino al compimento dei 14 anni e ricevono
un permesso di soggiorno per motivi familiari al compimento dei 14
anni.
Anche il permesso di soggiorno per motivi familiari consente di
lavorare e può essere convertito in permesso per studio o lavoro o
attesa occupazione, al compimento dei 18 anni.
La domanda di permesso di soggiorno per il minore non
accompagnato deve essere presentata da chi esercita i poteri tutelari
sul minore e dunque:
x dal tutore, se ne è stato nominato uno;
x dal legale rappresentante dell’istituto o comunità o dall’Ente
locale, se il minore è collocato in un istituto o comunità o è
comunque assistito dall’Ente locale.
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I minori stranieri titolari di un permesso di soggiorno (per minore
età, per affidamento, per motivi familiari, per protezione sociale, per
richiesta di asilo o per asilo o motivi umanitari ) sono iscritti
obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale e quindi hanno
pienamente diritto di accedere a tutte le prestazioni fornite.
I minori stranieri privi di permesso di soggiorno non possono
iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, ma hanno comunque
diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque
essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e ai
programmi di medicina preventiva (T.U. 286/98, art. 35 co. 3).
Queste le prestazioni cui hanno diritto:
• quelle a tutela sociale della gravidanza e della maternità;
• quelle a tutela della salute del minore;
• le vaccinazioni, secondo la normativa e nell’ambito delle campagne
di prevenzione collettiva autorizzate dalle Regioni;
• gli interventi di profilassi internazionale;
• la profilassi, la diagnosi e la cura di malattie infettive.
Questa limitata garanzia del diritto alla salute per i minori irregolari
è peraltro in contrasto con la Convenzione sui diritti del fanciullo,
che stabilisce che tutti i minori, senza discriminazioni, devono avere
accesso all’assistenza sanitaria (Convenzione sui diritti del fanciullo,
art. 24).
Per l’iscrizione del minore al S.S.N. occorre recarsi presso la Azienda
Sanitaria Locale del territorio di residenza ovvero presso quella di
effettiva dimora (indicata nel Permesso di Soggiorno), munito di:
• documento di identità personale;
• codice fiscale;
• permesso di soggiorno;
• autocertificazione di residenza o dimora (si considera dimora
abituale l’ospitalità da più di tre mesi presso un centro
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d’accoglienza).
Al momento dell’iscrizione si potrà scegliere il medico di famiglia o il
pediatra per il minore.
All’atto dell’iscrizione verrà rilasciato un documento, il “Tesserino
sanitario personale”, che dà diritto a ricevere gratuitamente, ovvero
dietro pagamento (dipende dalla regione in cui ci si trova), di una
quota a titolo di contributo (Ticket sanitario), le seguenti prestazioni:
visite mediche generali in ambulatorio e visite mediche
specialistiche, visite mediche a domicilio, ricovero in ospedale,
vaccinazioni, esami del sangue, radiografie, ecografie, medicine,
assistenza riabilitativa e per protesi.
Tutti i minori stranieri, anche se privi di permesso di soggiorno, sono
soggetti all’obbligo scolastico e hanno diritto di essere iscritti a
scuola. Questo diritto riguarda la scuola di ogni ordine e grado
(quindi non solo la scuola dell’obbligo). L’iscrizione dei minori
stranieri avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori
italiani e può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno
scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica sono
iscritti con riserva, ma possono, comunque, ottenere il titolo
conclusivo del corso di studi, nelle scuole di ogni ordine e grado.
Il regolamento di attuazione e le circolari ministeriali, prevedono che
il minore privo di documenti venga identificato ed iscritto sulla base
dei dati forniti da lui stesso e dal genitore o da chi lo rappresenta,
anche in mancanza di documentazione idonea a dimostrare l'identità
del minore e dell’adulto. L'iscrizione si effettua, però, con riserva, in
attesa di ottenere la documentazione necessaria.
Se non viene fornita alcuna documentazione e pertanto vi è
l’impossibilità di accertare la veridicità dei dati anagrafici, ciò non
incide, comunque, sulla possibilità del minore proseguire gli studi e
49
conseguire il titolo finale.
L'effettività del diritto allo studio deve, inoltre, essere garantita dallo
Stato, dalle regioni e dagli enti locali, anche mediante l'attivazione di
corsi di apprendimento della lingua italiana (art. 38, co. 2,
D.lgs.286/98).
Per i titolari di permesso per minore età, il diritto di lavorare non è
né esplicitamente stabilito né escluso dalla legge. Una circolare del
Ministero dell’Interno del 2000 (sulla cui legittimità in dottrina e
giurisprudenza si sono sollevati non pochi dubbi) ha affermato che il
permesso per minore età non consente di esercitare attività
lavorativa: di conseguenza questo tipo di permesso spesso viene
rilasciato con la dicitura “non valido per lavoro” e molti Centri per
l’Impiego non accettano avviamenti al lavoro di minori titolari di
questo permesso.
I minori titolari di permesso per affidamento, per motivi familiari,
per protezione sociale o per asilo possono lavorare alle stesse
condizioni dei minori italiani.
Ai minori stranieri si applicano le stesse norme in materia di lavoro
che si applicano ai minori italiani in base a cui i minorenni possono
essere ammessi al lavoro solo dopo il compimento dei 15 anni e
l’assolvimento dell’obbligo scolastico, e con modalità tali da non
violare l’obbligo formativo:
in generale l’età minima per l’ammissione al lavoro è fissata a 15
anni; per stipulare un contratto di apprendistato o un contratto di
formazione lavoro, l’età minima è fissata a 16 anni.
La possibilità di restare in Italia con un regolare permesso di
soggiorno dopo aver compiuto 18 anni dipende dal tipo di permesso
di soggiorno e da una serie di altre condizioni.
La normativa che riguarda la conversione del permesso di soggiorno
per i minori ha subito innumerevoli variazioni sia per interventi
50
legislativi sia in seguito a pronunce delle corti.
La normativa precedente (introdotta con la Bossi-Fini legge n. 198 del
2002) prevedeva, in relazione ai msna, la possibilità di convertire il
permesso di soggiorno per minore età solo qualora lo straniero
avesse seguito, per almeno due anni, un progetto di integrazione
sociale e civile, e fosse in Italia da tre anni. Questa norma era stata
poi interpretata nella prassi e da alcuni giudici, includendo fra i
minori non accompagnati anche quelli sottoposti a tutela o affidati di
fatto ad un parente.
Nel 2003 la Corte Costituzionale (sentenza n. 189/2003) ha cassato
questa prassi illegittima, statuendo che sia i minori affidati di fatto a
parenti entro il quarto grado, sia quelli sottoposti a tutela, debbono
essere equiparati, ai fini della conversione del permesso di soggiorno
al compimento della maggiore età, ai figli e agli affidati CON
PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DEI MINORENNI e, quindi,
ottenere un permesso di soggiorno per lavoro o attesa occupazione.
Il pacchetto sicurezza del 2009 (legge 94 del 2009) interviene
nuovamente sulla disciplina della conversione del permesso di
soggiorno al compimento della maggiore età, andando però nel
senso opposto rispetto alle indicazioni della Corte costituzionale.
Anziché consentire ai minori sottoposti a tutela, o affidati di fatto a
parenti entro il quarto grado, la conversione diretta del permesso, li
assimila ai minori stranieri non accompagnati, consentendo di
conseguenza la conversione del permesso solo se al compimento
della maggiore età abbiano seguito programmi di integrazione
sociale e siano presenti sul territorio italiano da almeno tre anni,
invertendo l’impostazione ormai consolidata anche nella
giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo cui i requisiti della
partecipazione ad un progetto di integrazione per almeno due anni e
della presenza in Italia da almeno tre anni venivano richiesti, ai fini
della conversione, soltanto ai minori non accompagnati.
51
Ben presto si sono presentati i primi problemi, legati alla possibilità o
meno di convertire il permesso di soggiorno di quei minori affidati,
già presenti in Italia e con sedici anni già compiuti alla data
dell’entrata in vigore del pacchetto sicurezza, i quali si trovavano
quindi nell’impossibilità temporale di adempiere alle richieste della
nuova normativa prima di raggiungere la maggiore età. L’oscura
formulazione della norma ha portato i vari Tribunali Amministrativi
a pronunciarsi in modo contrastante fra loro, talvolta dando ragione
al ricorrente che si era visto negare la conversione, talaltra dandogli
torto in base al principio del tempus regit actum.
La questione ha trovato finalmente pacificazione in seguito alla
sentenza della Corte Costituzionale del 21 luglio 2011, chiamata a
pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 32 del Testo
Unico, così come riformulato nel 2009. La Corte ha tuttavia fornito, in
tale occasione, un’interpretazione molto restrittiva della norma in
questione, chiarendo che:
i requisiti della partecipazione al progetto di integrazione e della
presenza in Italia da tre anni sono da intendersi estesi non soltanto
agli affidati di fatto ai parenti entro il quarto grado e ai sottoposti a
tutela (come poteva sembrare dalla formulazione della norma), bensì
a tutti gli stranieri comunque affidati in base alla legge n. 184/1983,
che vengono quindi equiparati senza possibilità di distinzione;
tale estensione operata dal legislatore deve ritenersi ragionevole,
visto che si tratta in ogni caso di minori che non convivono con i
propri genitori;
i nuovi requisiti non possono tuttavia applicarsi legittimamente agli
stranieri che in questa fase di “transizione” fra due discipline si sono
trovati, senza loro colpa, nell’impossibilità materiale di soddisfare
tali requisiti prima di compiere diciotto anni.
Nell’estate 2011 il legislatore ha cominciato a rimettere mano all’art.
52
32, con il d.l. 89/2011 poi convertito in l. 129/2011, in vigore dal 2
agosto. Questa è la nuova e - finora definitiva- formulazione dell’art.
32, comma 1-bis: “Il permesso di soggiorno … può essere rilasciato
per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro
subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età … ai
minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell’articolo 2
della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo
parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo
33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non
accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a
due anni in un progetto di integrazione sociale e civile …”
Questa dizione, se possibile ancor più criptica della precedente,
sembra delineare una distinzione far tre diverse categorie di stranieri
minori:
x minori affidati ex art. 2 l. 184/1983,che parrebbero poter
ottenere la conversione senza problemi;
x minori sottoposti a tutela, che possono ottenerla soltanto
previo parere positivo del Comitato per minori stranieri;
x minori non accompagnati (categoria nella quale rientrerebbero
anche gli accompagnati di fatto ai parenti entro il quarto
grado), che hanno invece l’obbligo di frequentare il progetto
di integrazione per 2 anni e devono trovarsi in Italia da
almeno tre anni.
Preoccupante a tal proposito il fatto che lo scorso 10 ottobre la
Direzione Centrale Immigrazione, Dipartimento della Pubblica
sicurezza presso il Ministero dell’Interno abbia inviato al Comitato
per i minori stranieri presso il Ministero del Lavoro una lettera dalla
quale si evince chiaramente la confusione in cui vertono le autorità
chiamate ad applicare l’art. 32.
53
Il Ministero dell’Interno ha inviato alle questure circolare del 10
ottobre 2011 che dovrebbe chiarire (senza riuscirci) la nuova
disposizione di cui all'art. 32.
La circolare prevede che “Di seguito alle modificazioni introdotte
con la legge 2 agosto 2011, n. 129, nell’ambito dell’articolo 32 del
novellato D. Lgs. 286/98, letto in combinato disposto con il
precedente articolo 31, possono essere individuate sei diverse
categorie di minori:
x i minori stranieri conviventi con i genitori (art. 31, commi 1 e
2);
x i minori stranieri affidati ai sensi dell’ art. 4 della legge 184/83
(art. 31, commi 1 e 2);
x i minori stranieri affidati ai sensi dell’ art. 2 della legge 184/83
(art. 32, commi 1 e 1-bis);
x i minori stranieri sottoposti a tutela, secondo le previsioni del
Titolo X del Libro primo del Codice Civile (art. 32, comma 1bis);
x i minori stranieri che siano stati ammessi per un periodo non
inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e
civile gestito da un ente pubblico o privato e che, al momento
del compimento della maggiore età, si trovino sul territorio
nazionale da non meno di tre anni ( art. 32, comma 1 ter );
x i minori stranieri per i quali, in base al combinato disposto
degli artt. 29 del R.D.L.vo 1404/34 e 23 della legge 39/75 , il
Tribunale dei minorenni può ordinare il prosieguo
amministrativo, fino al compimento del 21° anno d’età, delle
misure di protezione e di assistenza, riconosciute in
precedenza.
Con specifico riguardo ai minori non accompagnati e alle categorie
di stranieri individuate nei punti 3, 4 e 5, si rende necessario definire
54
i termini di attuazione del dispositivo in argomento affinché possano
essere fornite puntuali indicazioni agli uffici territoriali, necessarie
per la conversione, al 18° anno d’età, dell’originario permesso di
soggiorno.
Si rende necessario, pertanto, chiarire se il parere introdotto dalle
modifiche suddette debba essere espresso qualora ricorrano le ipotesi
indicate ai punti 3 e 4, ovvero sia necessario anche per quelle
riconducibili al punto 5: la formulazione della norma, infatti,
sembrerebbe escludere tale ultima categoria. Con riguardo in ultimo
agli stranieri non accompagnati indicati nel punto 6, occorre
richiamare le considerazioni formulate nel corso della periodica
riunione del Comitato, del 6 settembre u.s., ove si è chiarito che tale
parere non sia necessario.
Conseguentemente alla puntuale univoca interpretazione del comma
1-bis, dell’art. 32, si ravvede la necessità di introdurre opportune
modalità di attuazione dello stesso dispositivo, mediante la
definizione di uno specifico canale di comunicazione dei vari
organismi istituzionali e non (Prefetture, Comuni, Questure,
Comitato per i minori stranieri ed Associazioni/Enti coinvolti),
interagenti nella procedura di conversione del permesso di
soggiorno.
Tenuto conto della formulazione della norma, il parere del Comitato
dovrebbe essere esibito dall’interessato già al momento del deposito
dell’istanza di conversione del titolo di soggiorno; tale documento,
infatti, dovrebbe essere precedentemente acquisito da parte del
soggetto che ha in carico il minore. Tale procedimento garantirebbe il
necessario scambio informativo tra il Comitato per i minori stranieri
e i Soggetti coinvolti, consentendo, senza dubbio, la definizione delle
pratiche di conversione dei titoli di soggiorno in tempi celeri.
Sarebbe auspicabile considerare la possibilità che la Questura
competente verifichi il rilascio del prescritto parere, accedendo
55
direttamente alla banca dati di codesto Comitato ovvero, in
alternativa prevedendo l’inoltro alla medesima Questura, per posta
elettronica, della copia del parere espresso.”
Dunque è di fondamentale importanza che il parere del Comitato
venga richiesto dall'affidatario prima del compimento del
diciottesimo anno di età.
Secondo la legge 91/92 sulla cittadinanza il minore che nasce in Italia
da genitori stranieri non acquista automaticamente la cittadinanza
italiana, ma mantiene quella dei genitori.
La cittadinanza italiana viene concessa al bambino nato in Italia da
stranieri soltanto se i suoi genitori sono ignoti o apolidi oppure se in
base alla legge del Paese di origine i figli non possono acquistare la
cittadinanza dei genitori (art.1 c.1 lett. b) L.91/92.
Nel caso in cui uno dei genitori acquisti la cittadinanza italiana per
matrimonio o per naturalizzazione, anche i figli minori conviventi
acquistano la cittadinanza italiana (art.14 L.91/92)
Al compimento dei 18 anni chi è nato in Italia e vi ha sempre
mantenuto la residenza può chiedere, presentandosi all’ufficiale di
Stato Civile entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di
ottenere la cittadinanza italiana (art. 4 c.2 L.91/92).
Una recente circolare del Ministero dell’Interno (Circolare Prot.
K64.2/13 n.22/07 del 7/11/2007) raccomanda di valutare con una
certa elasticità il requisito della residenza ininterrotta, stabilendo che
in caso di interruzione della residenza legale o di ritardo nella
registrazione anagrafica possano essere valutati, quali prove della
permanenza sul territorio italiano anche certificati medici o scolastici.
Può chiedere la cittadinanza italiana anche lo straniero maggiorenne
adottato da un cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio
da almeno cinque anni successivamente all’adozione.
Può ottenere la cittadinanza per naturalizzazione lo straniero che
56
abbia 10 anni di residenza legale in Italia (ridotti a 5 per coloro i quali
hanno lo status di apolide o di rifugiato e a 4 per i cittadini di Paesi
della Comunità europea) ed abbia conseguito un reddito anche
familiare congruo negli ultimi tre anni. Per residenza legale si
intende l'effettiva ed abituale dimora in Italia, comprovata
dall'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente di un
Comune, nel rispetto delle norme in materia di soggiorno degli
stranieri.
L’art. 31 c. 3 del D.Lgs. 286/98 prevede che il genitore o il familiare
di un minore presente in Italia possa essere autorizzato dal Tribunale
per i Minorenni all’ingresso o al soggiorno in deroga alle altre
disposizioni in materia di immigrazione per “gravi motivi connessi
con lo psicofisico del minore”.
Si tratta di una misura eccezionale la cui applicazione è rimessa alla
valutazione dei giudici minorili.
Una sentenza piuttosto recente della Corte di Cassazione (n.22216 del
16 ottobre 2006) ha distinto il tra autorizzazione all’ingresso e
autorizzazione al soggiorno. Nel primo caso “la presenza dei gravi
motivi deve essere puntualmente dedotta dal ricorrente e accertata
dal tribunale per i minorenni come emergenza attuale” mentre nel
caso in cui venga richiesta l’autorizzazione alla permanenza del
familiare che diversamente dovrebbe essere espulso “la situazione
eccezionale nella quale vanno ravvisati i gravi motivi può essere
attuale, ma può anche essere dedotta quale conseguenza
dell’allontanamento improvviso del familiare sin allora presente e
cioè di una situazione futura ed eventuale rimessa dall’accertamento
del giudice minorile”.
Una Sentenza della Cassazione, depositata il 19 gennaio 2010,
mutando un precedente orientamento restrittivo, ha sancito
definitivamente che per l'autorizzazione al rilascio del permesso di
57
soggiorno previsto dall'art. 31 c. 3 del T.U. Immigrazione, disposta
dal Tribunale dei Minorenni, non occorre che vi siano condizioni di
carattere eccezionale strettamente collegate con la salute del minore,
tali da giustificare la permanenza in Italia del familiare, ma la
valutazione della sussistenza del requisito dei gravi motivi collegati
allo sviluppo psicofisico del minore deve tenere conto del fatto che
per “un minore... l'allontanamento del genitore, con conseguente
impossibilità di avere rapporti con lui e di poterlo anche solo vedere,
costituisca un sicuro danno che può porre in serio pericolo uno
sviluppo psico-fisico, armonico e compiuto”.
Inoltre, la Suprema Corte ha ricordato che la ratio della norma va
individuata nella “incisiva protezione del diritto del minore alla
famiglia e a mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori”,
valori protetti anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea, recentemente entrata in vigore.
Gli stessi principi sono espressi nella sentenza della Cassazione sez.
Unite 21799/2010 che afferma “La temporanea autorizzazione alla
permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall’art. 31 del
d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo
sviluppo psico-fisico, non postula necessariamente l’esistenza di
situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali
strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi
danno effettivo, concreto, percepibile ed obbiettivamente grave che
in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al
complessivo equilibrio psico-fisico deriva o deriverà certamente al
minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo
sradicamento da11’ambiente in cui è cresciuto. Trattasi dì situazioni
di per sé non di lunga o indeterminabile durata,e non aventi
tendenziale stabilità che pur non prestandosi ad essere
preventivamente catalogate e standardizzate, si concretano in eventi
traumatici e non prevedibili nella vita del fanciullo che
58
necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del
rimpatrio suo o del suo familiare”.
Al familiare autorizzato viene rilasciato un permesso di soggiorno
per assistenza minore che consente di svolgere attività lavorativa. Il
minore viene iscritto sul permesso dell’adulto, se ha meno di 14, o, se
ha già compiuto tale età, ottiene un titolo autonomo. Il permesso
viene rilasciato all’adulto per la durata stabilita dal Tribunale per i
minorenni e non può essere rinnovato senza un nuovo
provvedimento
del
medesimo
Tribunale
che
proroghi
l’autorizzazione. Non può essere convertito in permesso per lavoro.
Può essere invece, convertito, in permesso per motivi familiari ai
sensi dell’art. 30 c. 1 lett c) del D.lgs.286/98 (ad esempio perché il
genitore autorizzato contrae matrimonio con un altro cittadino
straniero regolarmente soggiornante).
Fonti
Le norme relative ai minori sono:
1. Le norme costituzionali e derivanti dalle convenzioni
internazionali:
•Articoli 2, 3, 29, 30, 31, 37 della Costituzione. Dal quadro
complessivo di tali norme risulta che la Carta Costituzionale
considera il minore come un soggetto meritevole di una tutela
specifica nelle diverse dimensioni della sua persona: come essere
umano, come figlio e come lavoratore.
•Convenzione ONU sui diritti del fanciullo fatta a New York il 21
novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 176/91. Tale
convenzione stabilisce i principi che gli Stati parti si impegnano ad
introdurre nei rispettivi ordinamenti ed ai quali si devono ispirare i
procedimenti giurisdizionali ed amministrativi che riguardano ogni
persona di minore età.
Tra i diritti sanciti da questa Convenzione è utile ricordare:
59
·
·
·
·
·
·
·
·
Diritto alla considerazione come preminente dell’interesse del
minore nei procedimenti amministrativi e giudiziari (art. 3).
Diritto di non discriminazione (art. 2).
Diritto di protezione (art. 19, 22, 30, 38).
Diritto di assistenza (art. 20).
Diritto allo sviluppo (art. 6; 24, 27, 28, 31).
Diritto all’unità familiare (art. 7, 10, 18, 22)
Diritto al rispetto dell’identità culturale (art. 8, 20, 29, 30).
Diritto all’ascolto e alla partecipazione (art. 12).
•Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980 e Convenzione
dell’Aja del 25 ottobre 1980 sui provvedimenti di affidamento e
sottrazione di minori ratificate e rese esecutive con legge 64/94.
•Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli del 25
gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 77/03. Tale
trattato, approvato a Strasburgo dall’Assemblea del Consiglio
d’Europa, contiene una serie di disposizioni volte a rafforzare la
tutela e il rispetto dei diritti dei minori.
•Trattato di Lisbona ratificato con legge 2/8/2008 n.130 (in vigore
dal 1/12/2009) che prevede tra i diritti fondamentali i diritti dei
minori alla protezione ed alle cure necessarie per il loro benessere.
•Convenzione Europea per i diritti dell’Uomo che riconosce all’art. 8
il diritto alla vita privata e familiare, diritto che come gli altri sanciti
dalla Cedu va considerato dopo la ratifica del Trattato di Lisbona
come principio interno al diritto dell'Unione.
•Direttiva dell’Unione Europea del 29.07.03 che, nei “considerando”,
riprendendo i principi riconosciuti in particolare nell’art. 8 della
Convenzione europea, per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali dell’Unione europea, ribadisce che è
compito degli Stati membri “assicurare la protezione della famiglia
ed il mantenimento o la creazione della vita familiare”.
60
•Direttiva 2003/9/CE del Consiglio dell’Unione europea del 27
gennaio 2003 recante norme minime relative all’accoglienza dei
richiedenti asilo Stati membri. Tale direttiva richiede tra l’altro agli
Stati membri di adottare rapidamente misure volte ad assicurare la
necessaria rappresentanza.
2. Le norme del codice civile in materia di tutela e di potestà
genitoriale:
•Art. 403 c.c. dispone interventi urgenti di protezione per i minori.
•Artt. 330 e ss. c.c. in materia di sospensione e decadenza della
potestà genitoriale.
•Artt. 343 e ss. c.c. che disciplinano l’apertura della tutela.
3. Le norme sull’affidamento dei minori:
•Gli articoli 4 e 9 legge 184/83 riformata dalla legge 149/01 regolano
l’affidamento giudiziale, consensuale e intrafamiliare dei minori.
Le norme relative all’immigrazione sono:
•il Testo Unico sull’immigrazione 286/98 e successive modificazioni
e il relativo regolamento di attuazione D.P.R. 394/99 che
disciplinano il rilascio del Permesso di Soggiorno e l’esercizio da
parte dei minori stranieri di alcuni diritti fondamentali:
- Articolo 28, comma 3, DLGS 25 luglio 1988, n. 286, che in tema di
ricongiungimento familiare ribadisce la priorità che deve essere
assicurata all’interesse dei minori nei procedimenti amministrativi e
giudiziali finalizzati a dare attuazione al diritto all’unità familiare;
- Articolo 29, comma 6, DLGS 25 luglio 286/98, n. 286, che, in
ossequio al diritto all’unità familiare ed alla preminenza
dell’interesse del minore, consente il ricongiungimento dei genitori
all’estero con il figlio minorenne regolarmente soggiornante;
- Articolo 18 che riguarda il rilascio di permesso di soggiorno per
protezione sociale
- Articolo 31, commi 1 e 2, DGLS 25 luglio 1988, n. 286, che regola il
rilascio del Permesso di Soggiorno ai minori stranieri;
61
- Articolo 31, comma 3 DGLS 25 luglio 1988, n. 286, che stabilisce in
ossequio alla preminenza dell’interesse del minore, la possibilità, per
l’autorità giudiziaria minorile di consentire, in deroga alle
disposizioni dell’intero Testo Unico sull’immigrazione, l’ingresso o il
soggiorno a parenti del minore qualora ricorrano gravi ragioni
connesse con lo sviluppo psicofisico del minore;
- Articolo 32 disposizioni inerenti al Permesso di Soggiorno dei
minori affidati;
- Art. 35 che sancisce il diritto alle cure sanitarie
- Art. 19 che prevede i casi di inespellibilità
- Articolo 33 DGLS 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal D.lgs.
113/99, e dalla l.n. 189/02 che attribuisce al Comitato per i minori
stranieri la competenza a “vigilare sulle modalità di Soggiorno dei
minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato
e a coordinare le attività delle amministrazioni interessate” e che
rimanda ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la
definizione dei compiti di Comitato;
- Articolo 38 DGLS 25 luglio 1988, n. 286 e art. 45 DPR 394/99 “i
minori
stranieri
sono
soggetti
ad
obbligo
scolastico”
(indipendentemente dalla regolarità della posizione amministrativa”;
- Articolo 28 DPR 394/99 sul rilascio del Permesso di Soggiorno a
quei soggetti per i quali sono vietati l’espulsione ed il respingimento
alla frontiera, tra i quali ovviamente, sono ricompresi i minori.
•Il regolamento del Comitato per i minori stranieri D.P.C.M. 535/99.
Le norme di natura procedurale che stabiliscono quali Autorità dello
Stato devono intervenire per tutelare il minore sono:
•Articolo 9, l.n. 184/83, come modificato dalla l.n. 149/01, che
stabilisce il dovere dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico
servizio di riferire al più presto sulle condizioni di ogni minore in
stato di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del
proprio ufficio;
62
•Articolo 10, l.n. 184/83, come modificato dalla l.n. 149/01, che
attribuisce al Tribunale per i Minorenni la competenza di adottare gli
opportuni provvedimenti a tutela dei minori in stato di abbandono e
di disporre i “più approfonditi accertamenti sulle condizioni
giuridiche e di fatto del minore, sull’ambiente in cui ha vissuto e vive
ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono”;
•Articolo 33, comma 5, legge 184/83 impone ai pubblici ufficiali di
segnalare la presenza dei minori irregolari al Tribunale per i
Minorenni per gli opportuni provvedimenti;
•Articolo 37 bis, legge 184/83 come modifica della legge 476/98,
rende applicabili ai minori stranieri in situazioni di abbandono la
legge italiana in materia di adozione, affidamento e di
provvedimenti necessari in caso di urgenza;
• Articolo 28 comma 1, lett. A), DPR 394/99 prescrivono l’obbligo
per i pubblici ufficiali di segnalare i minori stranieri in stato di
abbandono al Tribunale per i Minorenni;
•Articolo 31, comma 4 TU 286/98 riserva all’autorità giudiziaria
minorile la decisione di espulsione del minore.
Sentenza del Tar Liguria n. 1441 del 15 novembre 2012
ll caso riguarda un mio Cliente cittadino del Bangladesh che aveva
fatto ingresso nel nostro Paese oltre un anno fa quando era
minorenne. Subito dopo il suo ingresso il ragazzo veniva ospitato in
quanto minore non accompagnato in un centro prima accoglienza
minori di Roma ed il Giudice Tutelare presso il Tribunale di Roma
nominava tutore il sindaco di Roma. Il minore frequentava con
profitto e soddisfazione l’Istituto scolastico e conseguiva il diploma
di licenza conclusiva del 1° ciclo di istruzione; di seguito si iscriveva
presso i Servizi per la Formazione, il lavoro e la promozione della
qualità della Vita della Provincia di Roma ed otteneva dal Questore
63
un permesso soggiorno per minore età. Successivamente trovava
lavoro e sottoscriveva contratto di soggiorno.
Alla scadenza del permesso lo straniero, divenuto maggiorenne
chiedeva al Questore il rinnovo/conversione del titolo di soggiorno.
Ma la Questura di Genova (città dove si era trasferito) negava il
rinnovo/conversione del permesso di soggiorno in quanto “il
richiedente non ha prodotto la documentazione richiesta per la
conversione dall’art. 32 del D.L.vo 286/98 costituita dal parere
positivo emesso dal Comitato per i minori stranieri ovvero quella
relativa al progetto di integrazione per almeno due anni...”.
Presentavo ricorso al Tar Liguria eccependo tra l’altro la
sproporzione tra la carenza di un elemento asseritamente necessario
alla conversione del permesso di soggiorno (ovvero il parere del
Comitato per i Minori Stranieri, peraltro non a mani del ricorrente
certamente non per sua colpa ma per evidenti ritardi burocratici) e la
posizione del ricorrente, cittadino regolarmente soggiornante entrato
da minorenne in Italia da subito inserito in progetti di integrazione
dai servizi e centri di accoglienza e il provvedimento di rigetto del
rinnovo del permesso. Tale sproporzione a mio avviso
indubbiamente determinava una violazione dei principi sanciti a
livello costituzionale dall’art. 30 e 31 Costituzione e dall’art. 8 Cedu
nonché dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. Il
ricorrente, infatti aveva provveduto mio tramite a richiedere ai
servizi sociali presso il Comune copia della richiesta del parere del
Comitato Minori Stranieri nonché eventuale parere ma tali istanze
restavano senza riscontro.
Rilevavo in sede di ricorso che il permesso di soggiorno non potesse
essere rifiutato a causa del ritardo della Pubblica Amministrazione
nella richiesta o nel rilascio del suddetto parere atteso che i ritardi
della P.a. non possono pregiudicare i diritti dell’istante che non
64
aveva alcun potere di impulso o di controllo nella suddetta
procedura di richiesta del parere del Comitato. E’ di tutta evidenza
infatti che il minore non potesse provvedere da sé alla suddetta
richiesta e che la tempestività della stessa è rimessa alla totale
discrezionalità della PA nella persona del Responsabile della
struttura che aveva in affidamento il minore e dei servizi sociali del
Comune di Roma che lo avevano in carico. L’eventuale ritardo
dell’invio di tale richiesta peraltro sarebbe stata comunque
sicuramente giustificabile visti i continui cambiamenti legislativi
della normativa in oggetto (art. 32 Tu) e la scarsa conoscibilità delle
recenti circolari.
Peraltro, nelle more del giudizio, l’art. 12, comma 20, del decreto
legge n. 95/2012, convertito con modificazioni nella l. n. 135/2012, ha
previsto che «a decorrere dalla data di scadenza degli organismi
collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di
proroga ai sensi dell’articolo 68, comma 2, del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono
definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni
nell’ambito delle quali operano». Ed Il Comitato per i minori
stranieri, in quanto organismo in regime di proroga, rientra tra tali
enti, dunque le funzioni da esso svolte sono state trasferite alla
Direzione Generale dell’immigrazione e delle Politiche di
Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il Tar Liguria, con decisione 01441/2012 del 15/11/2012 ha accolto il
ricorso: “atteso che, in linea di diritto, la disposizione invocata
prevede che “Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere
rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro
subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età,
……previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui
65
all’articolo 33 del presente testo unico”; rilevato che, trattandosi di
fase endoprocedimentale la relativa attivazione fa capo
all’amministrazione procedente, anche in considerazione della
formulazione della norma che non la pone direttamente quale onere
autonomo dell’istante con conseguente applicazione dei principi
generali in tema di procedimento; considerato che nella specie il
diniego si fonda unicamente sulla mancanza del parere del comitato,
cioè di quella fase endoprocedimentale attivabile dalla stessa p.a. nei
termini predetti; ritenuto che all’accoglimento del gravame consegue
l’annullamento dell’atto impugnato”.
Credo che si tratti di una delle prime decisioni successive all’ultima
modifica dell’art. 32 ed alla circolare 10 ottobre 2011.
66
CONDIZIONE
GIURIDICA
DEL
MINORE
STRANIERO ACCOMPAGNATO E NON, IN
ITALIA. CONVERSIONE DEL TITOLO DI
SOGGIORNO ALLA MAGGIORE ETÀ
Rosa Palombo4
L’Ufficio Immigrazione della Questura di Genova tratta le pratiche di
rinnovo dei circa 62000 stranieri regolarmente soggiornanti nella
provincia di Genova. Tra questi, da quando il fenomeno migratorio
ha assunto progressivamente connotati di stanzialità annoverando
famiglie e, sovente, interi gruppi familiari, si contano parecchi
minori.
Questi ultimi in moltissimi casi nascono in Italia o vi arrivano ancora
infraquattordicenni ricongiungendosi ad uno o entrambi i genitori
qui residenti attraverso la procedura del ricongiungimento familiare
disciplinata dall’ art.29 T.U. del ’98- aggiornato, da ultimo nel 2007,
con specifico riguardo proprio a questo argomento - che vengono poi
autorizzati al soggiorno in virtù del successivo art.31 comma 1.
Più problematico il caso degli ultraquattordicenni, trattandosi
talvolta di ragazzi abbastanza prossimi alla maggiore età in cui
l’eventuale difficoltà di integrazione, sfuggendo al controllo
familiare, può avere come conseguenza l’adesione a modelli di
comportamento negativi e in taluni casi sfociare nella
4
Ufficio Immigrazione, Questura di Genova
67
commissione di reati predatori o violenti (vedi il caso delle c. d. baby
gang latinoamericane).
Va premesso che l’ art.19 del T.U. sancisce il generale principio della
inespellibilità del minore straniero che per l’art.31 del citato T.U.
segue la condizione giuridica del genitore col quale convive , ovvero
la più favorevole tra quelle dei genitori se convive con entrambi.
Fino al 14° anno di età è pertanto iscritto sul permesso di soggiorno
del o degli stessi.
La stessa norma equipara ai fini del soggiorno il minore affidato ai
sensi dell’ art.4 della L.184/83 (che disciplina sia l’affidamento
disposto dal Tribunale dei Minori che quello disposto dai servizi
sociali e reso esecutivo dal giudice Tutelare).
In entrambi i casi al compimento del 14° anno ai minori che si
trovano in tale condizione viene rilasciato un autonomo permesso di
soggiorno per motivi familiari rinnovabile allo stesso titolo fino al
compimento della maggiore età.
Con circolare del 2008 il Ministero dell’ Interno ha tuttavia
autorizzato la proroga per motivi familiari di detti titoli di soggiorno
anche successivamente al 18° anno qualora sussistano i requisiti di
cui all’art.29 del T.U., gli stessi in sostanza richiesti per il
ricongiungimento familiare.
E’ pacifico pertanto che il minore affidato ai sensi dell’art.4 L.184/83,
entrando a far parte del nucleo familiare dell’affidatario, si trovi nella
stessa condizione giuridica del “figlio”, anche ai fini del rilascio, al
compimento della maggiore età, di un permesso di soggiorno “per
motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o
autonomo, per esigenze sanitarie o di cura” disciplinato dal
successivo art.32 del T.U., modificato, da ultimo nel luglio 2009 dal
c.d. Pacchetto Sicurezza (L.15 luglio 2009 n.94) che ne ha reso
nuovamente complessa l’applicazione alle ipotesi di minori affidati
ai sensi dell’art.2 L.184/83 e a quelli sottoposti a tutela.
68
A riguardo va preliminarmente evidenziato che ai minori stranieri
non accompagnati – privi, cioè, sul Territorio Nazionale dei genitori
o di altri adulti legalmente responsabili della loro assistenza o
rappresentanza - viene rilasciato, ai sensi dell’art.28 D.P.R. 394/99
(Regolamento di attuazione del T.U.), un permesso di soggiorno “per
minore età”.
Costoro, allorché rintracciati sul Territorio Nazionale e segnalati al
Comitato per i minori stranieri di cui all’ art.33 T.U., vengono
autorizzati al soggiorno a detto titolo per il periodo necessario
all’espletamento delle indagini sui familiari nei Paesi di origine per
valutare l’eventuale rimpatrio assistito. Se si tratta di minore
abbandonato, è immediatamente informato il Tribunale dei
Minorenni per i provvedimenti di competenza.
Tornando dunque all’32 T.U., va pertanto rimarcato come la recente
modifica del 1° comma abbia reintrodotto, richiamando il comma
1bis, la necessità, per il rilascio di un permesso di soggiorno per
studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato ed autonomo, esigenze
sanitarie o di cura ai minori affidati ai sensi dell’art.2 L184/83
divenuti maggiorenni, degli stessi requisiti richiesti per autorizzare
al soggiorno per studio ,accesso al lavoro, lavoro subordinato o
autonomo, al compimento della maggiore età i minori stranieri non
accompagnati, ovvero sottoposti a tutela. Occorrerà cioè il positivo
parere del Comitato per i minori stranieri ovvero l’ammissione per
un periodo non inferiore a due anni ad un progetto di integrazione
sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che rientri nella
previsione dell’art.52 del Regol. n.394/99.
Il comma 1ter demanda infatti espressamente all’ ente gestore di
provare con idonea documentazione, al compimento della maggiore
età del minore straniero di cui sopra, che questi si trova sul territorio
nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non
69
meno di due anni , che ha la disponibilità di un alloggio e frequenta
corsi di studio o svolge regolare attività lavorativa o quantomeno ha
sottoscritto un contratto per intraprendere una attività lavorativa.
È stato così reintrodotto un requisito superato, in particolare per i
permessi “per minore età” rilasciati a minori sottoposti a tutela
divenuti maggiorenni prima dell’entrata in vigore della L.189/2002,
da una circolare ministeriale che ne consentiva la conversione senza
la necessità dei suddetti requisiti fissati dalla legge c.d. Bossi-Fini nel
2002 (ci fu poi la decisione del Consiglio di Stato n.3690 del 27
giugno 2007 sulla impossibilità di applicare la norma a soggetti
divenuti maggiorenni prima della sua entrata in vigore, ovvero nei
due anni successivi).
A riguardo il Consiglio di Stato fin dal 2005 aveva espresso l’avviso
che il comma 1 bis avesse introdotto la distinta fattispecie dei minori
stranieri non accompagnati, con esclusivo riguardo alla quale il
legislatore aveva richiesto il requisito dell’ammissione al “progetto
di integrazione sociale e civile”, orientamento ribadito con la
successiva decisione n.564 del 2007.
In linea con tale interpretazione il Ministero dell’ Interno , con
circolare del marzo 2008, autorizzava la proroga del soggiorno al
compimento della maggiore età ai minori stranieri sottoposti ad un
provvedimento formale di affidamento o tutela indipendentemente
dalla durata della presenza sul Territorio Nazionale, dalla
frequentazione di un progetto di integrazione o dal provvedimento
del Comitato di “non luogo a procedere al rimpatrio”.
Diversamente, il minore non sottoposto a detto provvedimento
poteva invece, se presente da almeno tre anni sul T.N., al
compimento del diciottesimo anno, prorogare il soggiorno soltanto
se inserito in progetti di durata almeno biennale gestiti da enti locali,
fermo restando, in entrambi i casi, l’accertamento della sussistenza
70
degli ulteriori requisiti soggettivi e oggettivi prescritti per lo specifico
titolo di soggiorno richiesto.
Come già detto il legislatore del luglio 2009 modificando il 1° comma
dell’ art.32 con l’inciso“ fermo restando quanto previsto dal comma
1-bis”per quanto attiene i minori già affidati ai sensi dell’art.2 della
l.184/83 ha reintrodotto espressamente quei requisiti meglio
specificati nel successivo comma 1-ter che sembravano venuti meno,
forse nell’intento di evitare elusioni di fatto della normativa generale
sull’immigrazione a favore di soggetti assai prossimi alla maggiore
età.
Va detto tuttavia che nella nostra provincia i dati statistici
definiscono come relativamente contenuto il numero dei minori
autorizzati al soggiorno per “affidamento” per la prima volta, che
nello scorso 2012 sono stati 83 mentre si contano n.17 permessi di
soggiorno rilasciati per “minore età” e che i rinnovi allo stesso titolo
sono stati rispettivamente 129 e 9.
In totale, quindi i minori regolarmente soggiornanti non inseriti in
famiglia propria, o dell’affidatario ex art.4 L.184/83, sono stati lo
scorso anno 238.
Sempre nel 2012 a minori già autorizzati al soggiorno per
“affidamento” sono stati rilasciati ai sensi dell’art.32 TU.n.20
permessi per lavoro subordinato n.6 per studio .
I dinieghi emessi, per mancanza dei requisiti richiesti dall’art.32 sono
stati 7 mentre 2 istanze sono state rigettate per l’esistenza in capo al
richiedente di condanne per reati, ostative ai sensi dell’art.4 T.U.
Relativamente ad altri tipi di intervento della Questura di Genova
che riguardano comunque minori, effettuati, per l’appunto,
dall’Ufficio minori facente capo alla Divisione Anticrimine, nel solo
2° semestre del 2012 sono stati collocati in comunità n.8 ragazzi
stranieri di età compresa tra i 15 e i 17 anni.
71
Significativo, ai fini della rilevazione di situazioni di disagio, il dato,
anch’esso fornito dall’ ufficio minori, dei ragazzi stranieri che si sono
allontanati sia dal nucleo familiare che dalle comunità che li ospitano
(S. Nicolò, Minerva, Don Orione, Villa Canepa, Il Gabbiano, L’Orsa).
Nel semestre in oggetto ne sono stati segnalati circa 34 di cui più
della metà rintracciati , i non rintracciati sono per lo più nomadi
rumeni.
Da segnalare, anche se numericamente non molto consistente, la
presenza nel ponente genovese delle baby gang - i Latin King, i
Netas, i Vatos locos e i Diamantes , i cui componenti, di nazionalità
latinoamericana, hanno per lo più età ricompresa tra i 14 e i 20 anni sia in considerazione delle risse che li hanno visti protagonisti (e che
tanta rilevanza mediatica registrano), che per le violenze e le
vessazioni perpetrate nei confronti di coloro che si dissociano e, da
ultimo, per i reati predatori cui propendono, che in una popolazione
anziana come quella genovese favoriscono la percezione di una
diffusa insicurezza.
72
LA CONSULTA DIOCESANA PER LE ATTIVITÀ
A FAVORE DEI MINORI E DELLE FAMIGLIE,
ONLUS
Fabio Gerosa5, Elisa Rimotti6
“…siamofraquellichecontinuanoacrederecheunbisognofondamentale
dell’uomoèquellodiamareedessereamato,chel’accoglienzanonconsistesolo
nell’offrirecoseosoluzioni,bensìlospaziodiunarelazionechefasentireaccettati
edamati”.
La Consulta Diocesana rappresenta un’esperienza particolare nel
territorio italiano: 15 enti religiosi, situati sul territorio genovese, che
si occupano di accoglienza di minori allontanati dalla loro famiglia di
origine per decreto del Tribunale per i Minorenni. Anche se può
sembrare semplice e forse addirittura scontato che gli enti religiosi si
mettano insieme per favorire servizi verso i minori, la realtà è che ciò
non accade se non in forma sporadica e non associata.
Inoltre, la nostra Associazione insiste su un territorio metropolitano
fortemente connotato da disagio giovanile e da forte immigrazione di
minori non accompagnati extra comunitari quindi molto complesso
dal punto di vista delle politiche sociali e della loro organizzazione.
5
6
Pedagogista, Associazione Consulta Diocesana
Assistente Sociale, Associazione Consulta Diocesana
73
Le case aderenti alla Consulta oggi sono:
ANTONIANO, Genova Sampierdarena
OPERA BENEDETTO XV, Genova San Martino
ASSOCIAZIONE NUOVO BUON PASTORE, Genova Albaro
CASA DELL’ANGELO CUSTODE, Genova San Quirico
CASA FAMIGLIA CAMILLA ROLON, Genova S. Teodoro
LA CASA DELL’ANGELO, Genova Sestri Ponente
CASA PAVONI - FASSICOMO, Genova San Fruttuoso
MADRE TERESA SOLARI, Genova Quinto
NIDO S. ELISABETTA, Genova Murta
PATRONATO SAN VINCENZO, Genova Sampierdarena
S. CATERINA DA SIENA, Genova Prà
SORRISO FRANCESCANO, Genova Albaro, Genova Coronata
IL SENTIERO DEL MOVIMENTO RAGAZZI Genova Oregina
ABBRACCIO DI DON ORIONE, Genova - Quezzi
PROGETTO INSIEME PADRI SOMASCHI, Rapallo
La Consulta è un’associazione che accoglie la maggior parte dei
minori del comune di Genova allontanati dal proprio nucleo
originario. Ad oggi il numero degli enti associati è 15, le strutture di
accoglienza si suddividono in servizi residenziali, per minori e per
mamme con i loro bambini, e in servizi diurni ad alta intensità.
È formata da enti che hanno una radice storica importante sul
territorio cittadino e che hanno vissuto tutti i passaggi e le
trasformazioni relative ai servizi sociali dei minori.
Alcuni nostri aderenti hanno più di cento anni di storica presenza a
Genova e sono, tutti, fortemente impegnati in processi di
progettazione dei servizi. Sono strutture che catalizzano enormi
74
forze di volontariato, famiglie di sostegno, di affido, volontari
singoli. Sono enti che hanno investito persone a tempo pieno
all’interno di un lavoro che si configura come “missione” sociale.
La Consulta rappresenta un’espressione culturale che, non da oggi,
vorrebbe mettere a disposizione il proprio servizio nel modo più
adeguato ai bisogni dei bambini.
Ha cominciato ad operare dagli anni ’80 partendo da un’esigenza di
confronto e di trasformazione, in un momento storico in cui la forma
Istituto, dopo aver costituito per tanti anni la risposta quasi univoca
ai problemi connessi al disagio minorile e sociale, cominciava a
mostrare i suoi limiti congeniti.
Con la nascita di nuovi modelli di accoglienza dei minori nasceva la
competizione tra “nuovo e moderno” e “vecchio e superato” e tra gli
attori del comparto. Una logica di contrapposizione si poneva così
alla base dello sviluppo del sistema residenziale minori, che non
vide, allora, nell’Ente Pubblico la capacità di assumere un compito di
regia che guidasse il processo di cambiamento e di trasformazione.
Negli anni la Consulta ha promosso corsi di formazione per gli
operatori e i responsabili delle congregazioni religiose, mirati alla
trasformazione e all’adeguamento delle strutture e della loro
impostazione, rendendo permanenti, nei suoi incontri, il confronto e
l’approfondimento di tematiche legate alle problematiche minorili.
A questa fase di cambiamento e di trasformazione ha anche
contribuito un fenomeno interno alle singole Congregazioni e più
globalmente alla vita religiosa, vale a dire la riscoperta del carisma
dei singoli fondatori, di quella scelta e di quelle modalità che
avevano caratterizzato i fondatori delle singole congregazioni a farsi
carico dei ragazzi svantaggiati. La riscoperta delle origini ha fatto sì
che il cambiamento cui si sono sottoposte le singole strutture non
fosse solo risposta indotta dalle critiche esterne ma un ritorno a
75
quelle forme che avevano caratterizzato le singole istituzioni nel loro
inizio. Il calo di vocazioni religiose ha richiesto via via l’impiego
sempre più consistente di personale laico educativo qualificato,
comportando un grande investimento di risorse economiche per le
singole Congregazioni che hanno portato a termine una consistente
riqualificazione delle strutture, sia da un punto di vista strutturale,
con la realizzazione di appartamenti interni alle strutture, sia da un
punto di vista gestionale ed organizzativo. Si è così giunti al
superamento della forma Istituto e alla riorganizzazione nella forma
Comunità Educativa Assistenziale, presente e radicata sul territorio,
inserita nel tessuto sociale del quartiere ove è ubicata. Dentro questo
processo di trasformazione si colloca la scelta operata da molti
Istituti di chiudere scuole e attività interne alla struttura, per favorire
l’integrazione dei minori nel contesto sociale.
Oggi la Consulta esprime questi numeri:
x 15 Congregazioni religiose associate che sono presenti sul
territorio di Genova da oltre 100 anni.
x Circa 250 accoglienze ogni giorno per circa 400 accoglienze
annuali di minori, mamme e bambini e famiglie in gravissima
difficoltà.
x Più di 40 religiosi che giorno e notte spendono la loro vita in
favore di questi bambini.
x Più di 130 operatori formati e in continua formazione
regolarmente assunti dalle strutture.
x Più di 50 altre persone assunte a servizio delle opere che
svolgiamo.
x Più di 230 volontari che realmente aiutano le nostre opere e i
nostri accolti.
76
x Un insieme di servizi che si snodano da Rapallo fino a Genova
Prà coprendo gran parte del territorio ligure.
x Servizi che insistono su strutture di accoglienza che sono
fermento del territorio, punto di riferimento di carità e servizi
sociali nemmeno conteggiati e all’insaputa di moltissime
persone ma a conoscenza dei più poveri ed emarginati.
Negli ultimi anni l’Associazione ha svolto principalmente le seguenti
attività:
x Attività di servizio verso minori accolti presso le strutture
comunitarie, casa famiglia, alloggi protetti, appartamenti per
le autonomie e semi autonomie, centri diurni: per minori 0-18
anni e per mamme con i loro figli, per famiglie in difficoltà
socio educativa segnalati dai servizi sociali del territorio.
x Attività di formazione per i volontari iscritti alla nostra
associazione e per gli educatori che lavorano presso le case
famiglie, per i religiosi volontari.
x Attività di ricerca fondi per finanziare progetti e opere dei
soci.
x Attività a favore di giovani ex ospiti per favorire
l’accompagnamento nel periodo dopo la dimissione
comunitaria.
x Attività convegnistica per la diffusione della cultura del
rispetto dei diritti del minore.
x Attività di presenza ai tavoli di discussione tecnica e politica
del Comune e della Regione per valorizzare il patrimonio di
conoscenza e valori dei nostri associati.
77
Per conoscerci, scaricare le nostre carte dei servizi, gli atti della
formazione degli anni scorsi e molto altro ancora:
www.consultadiocesana.org
Per essere sempre informato sulle nostre iniziative:
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Tutte le donazioni alla Consulta sono deducibili dalla dichiarazione dei
redditi a norma di legge.
78
ANTONIANO
Salita Belvedere, 15
Tel. 010 6459108
Fax 010415104
[email protected]
[email protected]
Responsabile: Suor Teresa Loviglio
CASA PER MINORI ANTONIANO
Comunità ad alta intensità per minori maschi e femmine 6-12 anni
accreditata dal Comune di Genova per 8 posti residenziali
CASA DI ACCOGLIENZA GENITORE BAMBINO A. DI
FRANCIA
Comunità di accoglienza residenziale mamma/bambino ad alta
intensità accreditata dal Comune di Genova per 8 nuclei famigliari
79
OPERA BENEDETTO XV
Salita Sup. S. Tecla, 6A
Tel. 010 352098
[email protected]
[email protected]
Responsabile: Suor Lucia Zampedrini
IL MULINO
Comunità residenziale per minori femmine 11-18 anni ad alta
intensità accreditata dal comune di Genova per 8 posti residenziali
I GIRASOLI
Comunità diurna per minori femmine 6-18 anni ad alta intensità
accreditata dal comune di Genova per 10 posti
Orario di apertura: 13,00 – 21,00
IL GRAPPOLO
Centro di aggregazione ad accesso spontaneo 30 posti per minori
maschi e femmine 6-18 anni.
Orario di apertura: 14,00 – 19,00
81
ASSOCIAZIONE NUOVO BUON PASTORE ONLUS
Via Parini, 16
Tel. 010 317452
Fax 010 317452
[email protected]
[email protected]
Presidente: Giovanni Ferrari
Coordinatrice: Simonetta Schiavo
www.nuovobuonpastore.org
CASA DI ACCOGLIENZA NUOVO BUON PASTORE
comunità per minori 13-18 anni F alta intensità accreditata dal
comune di Genova per 8 posti residenziali
ALLOGGIO GIOVANI
alloggio giovani femminile interno 18-21 anni
CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO “IL FARO”
Il Centro Socio educativo è rivolto sia a maschi che femmine dal 6 ai
15 anni, convenzionato con il Comune di Genova Municipio Medio
Levante. Il numero di posti massimo di accoglienza è 10.
83
CASA DELL’ANGELO – OPERA DON GUANELLA
Via Borzoli, 26
Tel. 010 6501979
Fax 010 6510127
[email protected]
[email protected]
Responsabile: Don Marco Grega
www.casadellangelo.it
COMUNITÀ BETANIA
Comunità per minori maschi 6/18 anni ad alta intensità accreditata
dal Comune di Genova per 6 posti
COMUNITÀ BETSAIDA
Comunità per minori maschi 6/18 anni ad alta intensità accreditata
dal Comune di Genova per 7 posti
COMUNITÀ MAMRE
Comunità per minori maschi 6/18 anni ad alta intensità accreditata
dal Comune di Genova per 7 posti
COMUNITÀ DIURNA DON LUIGI GUANELLA
Comunità a ciclo diurno ad alta intensità accreditata dal Comune di
Genova per minori maschi e femmine 11/17 anni per 10 posti
COMUNITÀ SICHEM
Appartamento per la pre-autonomia per 6 minori maschi 16/18 anni
85
CASA DELL’ANGELO CUSTODE
Via Rolih, 4
Tel. 010 712034
Fax 010 716317
[email protected]
[email protected]
Responsabile: Suor Annarita Donna
PICCOLO PRINCIPE
Comunità educativa assistenziale ad alta intensità per maschi fino a
10 anni e femmine fino a 15 anni per 6 posti
ARCOBALENO 2000
Comunità educativa assistenziale ad alta intensità per 6 femmine
fino ai 18 anni
OASI
Comunità educativa assistenziale ad alta intensità per 8 femmine
fino ai 18 anni
IL CIGNO
Comunità a ciclo diurno per ragazzi e ragazze dai 6 ai 18 anni per 10
posti
87
88
CASA PAVONI – FASSICOMO
Via Imperiale, 41
Tel. 010 51865378
Fax 010 51865299
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Responsabile: Padre Luca Reina
www.fassicomo.it
COMUNITÀ DIURNA COME UN ALBERO
Comunità a ciclo diurno ad alta intensità per minori 6-17 anni maschi
e femmine accreditata dal Comune di Genova per 10 posti
89
90
CASA FAMIGLIA MADRE TERESA SOLARI
Via Majorana, 28
Tel. 010 3748657
Fax 010 3748653
[email protected]
[email protected]
Responsabile: Suor Lara Morelli
CASA FAMIGLIA M. T. SOLARI
Comunità per minori maschi e femmine 6-18 anni a media intensità
accreditata dal comune di Genova per 10 posti residenziali.
COMUNITÀ DIURNA "LA CAMELIA"
Comunità a ciclo diurno accreditata per 10 posti
91
92
PATRONATO SAN VINCENZO
Salita Forte Crocetta 11,
Ingresso da Corso Martinetti, 146 canc
Tel. 010 6469139
Fax 0106425747
[email protected]
[email protected]
Responsabile: Suor Nunzia Mancini
PATRONATO SAN VINCENZO
Comunità a media intensità per minori 6-14 anni maschi e femmine
accreditata dal comune di Genova per 10 posti residenziali
ARCOBALENO
Centro socioeducativo diurno ad alta intensità per minori maschi e
femmine 6-11 anni per 10 posti (Municipio 2 Centro Ovest)
93
94
NIDO SANTA ELISABETTA
Via D. G. da Murta, 7
Tel. 010 7408075
Fax 0107451476
[email protected]
[email protected]
Responsabile: Suor Agata Marinelli
NIDO SANTA ELISABETTA
Comunità residenziale per minori 0-6 anni anche di pronto
intervento per avvio all'affido o all'adozione. Accreditata dal
Comune di Genova per 8 posti residenziali più 2 posti di pronto
intervento.
95
SANTA CATERINA DA SIENA
Via Pieve di Teco, 26
Tel. 010 661700
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Responsabile: Suor LillyKutty Joseph
ACQUARELLO e PETER PAN
Comunità per minori maschi e femmine 6-14 anni a media intensità
accreditata dal comune di Genova per 16 posti residenziali
97
CASA FAMIGLIA CAMILLA ROLON
Salita Granarolo, 11
Tel. 010 2423189
Fax 010 2422480
[email protected]
[email protected]
Responsabile: Suor Beatrice Corbo
MADRE CAMILLA ROLON
Comunità genitore bambino accreditata dal comune di Genova per
mamme con i figli.
L’accoglienza complessiva è di sei nuclei.
99
ABBRACCIO DI DON ORIONE
Via Del Palazzo, 13
Tel. 010 8281661
Fax 010 8460728
[email protected]
[email protected]
Responsabile: Suor Anselma
CASA DI ACCOGLIENZA PER NEONATI
Casa di accoglienza da 8 posti per neonati
101
SORRISO FRANCESCANO
ALBARO - Via Riboli, 20
Tel. 010 3108921
Fax 010 3108925
[email protected]
CORONATA - Salita Padre Umile, 17
Tel. 010 6515801
Fax 010 6515801
[email protected]
LA SPEZIA - Via dei Colli, 120
www.sorrisofrancescano.org
Tel. 0187 736049
Fax 0187 736049
Responsabile: Padre Andrea Caruso
[email protected]
COCCINELLE
Comunità per minori maschi e femmine 6-18 anni a media intensità
accreditata dal comune di Genova per 10 posti residenziali
SENTIERO, INSIEME, VENTO DEL SUD
Centro di aggregazione diurno per minori maschi e femmine
103
TENDE DI DUMYAT
comunità per minori maschi e femmine 11-18 anni ad alta intensità
accreditata dal comune di Genova per 14 posti residenziali
particolarmente dedicata alle accoglienze di problematiche socio
sanitarie
ALLOGGIO GIOVANI
Alloggio per percorsi di autonomia accreditato dal comune di
Genova 6 posti
ALLOGGIO UNIVERSITARIO da 12 posti
APPARTAMENTO PER L'AUTONOMIA sito in via Bari
6 ALLOGGI SOLIDALI
"CASA DEL FANCIULLO" COMUNITA' GENITORE BAMBINO da
8 posti (La Spezia)
4 ALLOGGI PER L'AUTONOMIA MADRE BAMBINO (La Spezia)
104
COOP. SOC. IL SENTIERO del MOVIMENTO RAGAZZI scarl
Salita Oregina, 48
Tel. 010213897
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Responsabile: Andrea Mandelli
www.movimentoragazzi.org
CENTRO MOVIMENTO RAGAZZI
E’ un sistema articolato che offre servizi
socio educativi per
preadolescenti e adolescenti.
DOPOSCUOLA Servizio di prevenzione e contrasto del disagio che
parte dall’approccio strutturato sull’intervento di sostegno scolastico
per agire su un raggio d’azione più ampio con l’obiettivo della
crescita personale. Aperto dal lunedì al venerdì 14-19.
Destinatari: ragazzi/e delle scuole medie inferiori su invio dei
Servizi Sociali e Consultoriali, Scuole e famiglie. L'iscrizione è
obbligatoria.
Info: Andrea Mandelli 3291888973 Francesco Gnecco tel.3472417841.
PASSAGGIO A NORD OVEST Laboratorio educativo per il
contrasto al fenomeno dell’abbandono scolastico, con attenzione al
105
rinforzo della capacità di relazione e della progettualità, con
obiettivo di riferimento l’autonomia. È aperto durante il periodo
scolastico dal lunedì al venerdì con orario 14,30 – 18,30. Per
frequentare è richiesta un’iscrizione all’atto della quale viene definito
il progetto individuale stabilendo orari e obiettivi.
Destinatari: ragazzi/e tra i 14 e i 18 anni, che frequentano percorsi
formativi-scolastici dopo il ciclo della Scuola Media Inferiore, su
invio dei Servizi Sociali e Consultoriali, Scuole e famiglie.
Info: Andrea Mandelli 3291888973 Emilia Davi 348 4203191
COMUNITA’ DIURNA
Servizio
semiresidenziale
ad
alta
protezione
educativa,
di
prevenzione all’allontanamento dal nucleo familiare e di sostegno a
preadolescenti e adolescenti con significativa difficoltà personale e
familiare.
Info: Andrea Mandelli 3291888973 Francesco Gnecco 3472417841
SOSTEGNO PSICOLOGICO LOW COST
Servizio gestito da Psicologi per preadolescenti, adolescenti e
famiglie. Ha l’obiettivo di offrire ad un costo contenuto percorsi di
sostegno psicologico. Info: segreteria Movimento Ragazzi
tel. 010 213897 lun. e giov. pomeriggio, martedì e mercoledì mattina.
106
PADRI SOMASCHI DI RAPALLO
Via S. Girolamo, 26 - Rapallo
Comunità Alloggio Piccoli
Tel. 018567147
La villetta Tel. 018566142
Fax. 018.5667147
[email protected]
[email protected]
Referente: Nesti Claudia
CEA PICCOLI; VILLETTA
Comunità per minori maschi e femmine 6-18 anni ad alta intensità
accreditata dal comune di Genova per 10 posti residenziali
107
ANCORAGGIO. RAGAZZI RESILIENTI
Ancoraggio – Ragazzi Resilienti
Chi sono i “Ragazzi Resilienti”?
La resilienza è la capacità di fronteggiare in maniera positiva le
difficoltà.
È per questo che abbiamo deciso di usare questo termine: Ragazzi
Resilienti è un gruppo costituito da giovani-adulti che ce l’hanno
fatta e che possono quindi essere esempio per tanti altri ragazzi.
La finalità generale della nostra associazione è quella di promuovere
momenti di incontro e attività con la consapevolezza che la vicinanza
a giovani in uscita da percorsi residenziali, fatta da altri giovani che
hanno già vissuto questa esperienza, può essere un valore aggiunto.
Il gruppo non solo mira ad offrire supporto e azioni di
accompagnamento per chi sta vivendo il delicato momento
dell'uscita dalla comunità, ma vuole essere un'occasione per aiutare
anche chi fa parte dello stesso gruppo a seconda delle necessità e
delle esigenze personali.
A marzo 2012 abbiamo costituito l’Associazione di volontariato
Ancoraggio: un punto di approdo dove poter gettare l’ancora e
ripartire insieme più forti e fiduciosi perchè sentirsi ancora
accompagnati dà fiducia e coraggio per affrontare le difficoltà della
vita.
108
Dall’articolo 3 del nostro Statuto:
L'Associazione potrà svolgere per il perseguimento dei propri fini, a
mero titolo esemplificativo, le seguenti attività:
Ó realizzazione di azioni di solidarietà che vedano coinvolti
come protagonisti giovani che hanno vissuto l’esperienza
comunitaria, che sono riusciti ad affrontare le difficoltà
positivamente e hanno mostrato il desiderio di mettersi a
disposizione per altri giovani fuori famiglia in difficoltà.
Ó Progettazione di attività che si basino sulla promozione della
resilienza (la capacità di superare le esperienze negative
subite) attraverso la testimonianza e il sostegno di “chi ce la
fatta” e “ce la sta facendo”.
Ó Promozione di una cultura del rispetto dei giovani che hanno
vissuto percorsi di tutela attraverso azioni di sensibilizzazione
della cittadinanza.
Ó Attuazione di azioni a favore di giovani che stanno per essere
dimessi dalle strutture tutelari o che, già dimessi, si trovano in
stato di disagio o a rischio di emarginazione sociale.
Ó Sostegno e promozione, anche a livello progettuale, della
collaborazione con gli enti pubblici preposti all'attivazione di
politiche giovanili per evitare rischi di esclusione sociale o di
coinvolgimento in circuiti devianti.
Ó Promozione, ad ogni livello, del benessere dei minori o
neomaggiorenni accolti in luoghi diversi da quelli della
famiglia d'origine (p.e. comunità per minori, case famiglia,
affido e adozione, condomini solidali, ecc..).
Ó Promozione di progetti in forma associata che possono essere
di utilità sociale per il territorio e per le persone a cui si
rivolgono.
Ó Promozione di campagne per la raccolta fondi in forma
109
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
110
associata verso finanziatori privati e/o pubblici.
Promozione di azioni di partecipazione attiva di giovaniadulti nell’implementazione e realizzazione dei progetti a loro
favore, secondo la logica dell’empowerment, del senso di
responsabilità verso il prossimo e della partecipazione attiva.
Promozione dell’autonomia lavorativa, di vita ed abitativa di
ogni singolo aderente all’associazione e di giovani non
aderenti per i quali gli organi amministrativi ne approvino le
azioni di sostegno.
Promozione di una rete formale e informale attraverso il
coinvolgimento di amici, volontari, comunità di accoglienza,
servizi sociali, banche, enti di formazione, centri per
l’impiego, servizi sanitari, istituzioni scolastiche, parrocchie,
associazionismo no profit sociale, culturale e sportivo ecc. a
supporto dei bisogni e delle necessità di minori o giovani
adulti che trascorrono o hanno trascorso parte della loro
infanzia e della loro adolescenza in comunità e/o in stato di
affidamento familiare.
Promozione di sinergie e collaborazioni tra e con le principali
istituzioni/enti che si occupano di interventi a favore dei
minori allontanati dalle famiglie, e, in generale, dei giovani
adulti in difficoltà per la promozione di azioni che favoriscano
l'inclusione sociale e la partecipazione alla vita attiva.
Realizzazione di iniziative ludiche e conviviali al fine di
favorire l’integrazione e l’auto mutuo-aiuto tra i beneficiari e i
destinatari.
Organizzazione di eventi pubblici e di progetti per la
sensibilizzazione della comunità e al fine di sviluppare ed
accrescere una cultura dei diritti dei giovani-adulti e dei
minori accolti nei contesti residenziali “fuori famiglia”.
Adesione ad altre associazioni od enti qualora ciò sia utile per
il conseguimento dei propri fini.
Ó Monitoraggio e valutazione dei propri interventi avvalendosi,
quando possibile, del supporto delle Università, dei Centri di
Ricerca e dei Centri Studi.
Ó Compimento di qualsiasi altra operazione consentita dalla
legge per il raggiungimento degli scopi associativi.
Per diventare socio
Lo statuto della nostra Associazione prevede diverse tipologie di
socio:
x Ordinario
x Uditore
x Sostenitore
x Persona Giuridica
x Finanziatore
x Emerito
Sono soci ordinari, oltre i soci costituenti, cioè i firmatari dell'atto
costitutivo dell'Associazione, tutte le persone fisiche intenzionate a
cooperare per il raggiungimento dello scopo dell'associazione.
Sono soci uditori coloro che vogliono sperimentare l’attività
dell’Associazione in ragione del tempo necessario alla reciproca
conoscenza finalizzata alla piena condivisione degli scopi statutari. Il
tempo massimo previsto per la partecipazione in qualità di socio
uditore è di un anno. Qualora vogliano associarsi in via definitiva
dovranno presentare domanda al consiglio direttivo. I soci uditori
non possono superare il 30% del totale dei soci ordinari e sostenitori.
Sono soci sostenitori coloro che, persone fisiche, dimostrano un
particolare interesse a sostenere in modo incisivo le attività sociali
111
dell’Associazione. Versano, per tale motivo, una quota annua
maggiore del socio ordinario.
Sono soci Persone Giuridiche quelle realtà, sia profit sia non profit,
che, condividendo le finalità associative intendono aderire attraverso
la loro realtà giuridica finalizzando la propria adesione al
perseguimento dei fini statutari
Sono soci finanziatori quelle persone o quelle realtà che, attraverso
un finanziamento a fondo perduto o un prestito a tassi contenuti e a
restituzione lenta, intendono aderire all’associazione per realizzare
un determinato progetto per il quale, aderendo nella figura di socio,
prediligono verificare e sostenere il monitoraggio del proprio
capitale dall’interno della vita associativa. Una volta che il progetto
per il quale questi finanziatori hanno versato la loro quota di
capitale, è terminato, essi potranno restare associati secondo le
decisioni comuni tra le parti.
Sono soci Emeriti quelle persone o quelle realtà giuridiche – profit o
non profit – che volendo associarsi, accettano la proposta degli
organi direttivi di aderire in qualità di socio. I soci Emeriti sono tali
per ragioni di rilevanza sociale, morale, etica, e per la rilevanza che
essi hanno avuto o hanno ancora nel campo ella resilienza.
L’associazione ritiene che il socio Emerito sia una persona che rende
lustro alla stessa Associazione.
112
ASSOCIAZIONE
ANCORAGGIO – RAGAZZI RESILIENTI
Via Parini, 16
Genova
Vuoi sostenerci?
BANCA PROSSIMA
ASSOCIAZIONE ANCORAGGIO RAGAZZI RESILIENTI
IT96C0335901600100000068810
Tutte le donazioni a Ancoraggio sono deducibili dalla dichiarazione dei
redditi a norma di legge.
Per maggiori informazioni scrivi a
[email protected]
oppure chiama 3453110195
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