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Applicazione direttive ATEX - Vigili del Fuoco

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Applicazione direttive ATEX - Vigili del Fuoco
Incontro tecnico per VV. F.
APPLICAZIONE DELLE
DIRETTIVE ATEX
Arturo Cavaliere
SOMMARIO
Unità 1
Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, nebbie
infiammabili e polveri combustibili
Unita 2
Direttive comunitarie e loro recepimenti relativi al
rischio esplosione (ATEX 94/9/CE – ATEX 99/92/CE)
Unita 3
Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione
(misure di prevenzione, protezione e organizzative)
Unità 4
Struttura e contenuto del “Documento sulla
protezione contro le esplosioni”
Unità 5
Denuncia e verifiche delle installazioni elettriche in
atmosfere esplosive
Unità 6
Esame di alcuni ambienti tipici
1
SOMMARIO
Unità 1
Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, nebbie
infiammabili e polveri combustibili
Unita 2
Direttive comunitarie e loro recepimenti relativi al
rischio esplosione (ATEX 94/9/CE – ATEX 99/92/CE)
Unita 3
Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione
(misure di prevenzione, protezione e organizzative)
Unità 4
Struttura e contenuto del “Documento sulla
protezione contro le esplosioni”
Unità 5
Denuncia e verifiche delle installazioni elettriche in
atmosfere esplosive
Unità 6
Esame di alcuni ambienti tipici
Unità 1 Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, e polveri
Secondo la norma UNI EN 1127-1
l’esplosione è una reazione rapida di
ossidazione o di decomposizione che
produce un aumento della
temperatura, della pressione o di
entrambe simultaneamente.
In altre parole l’esplosione è una rapida combustione di
una sostanza combustibile, che si trova in proporzioni
ideali con il comburente (ossigeno dell’aria), in modo tale
che la velocità della combustione è elevata e il fenomeno
assume carattere esplosivo.
Nella definizione di esplosione non sono contemplati
fenomeni di aumento di pressione e/o di temperatura,
non associati a reazioni chimiche (esplosioni fisiche o
scoppi).
2
Unità 1 Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, e polveri
L’esplosione si diversifica in:
Deflagrazione – un’esplosione che si
propaga a velocità subsonica (qualche
centinaia di m/s).
Le esplosioni di gas o polveri
aerodisperse presentano normalmente
evoluzione di questo tipo, anche se in
particolari condizioni, per esempio in
caso di esplosioni in lunghi condotti o
gallerie, il fenomeno può tramutarsi in
una detonazione.
Detonazione – un’esplosione che si propaga a velocità supersonica
(qualche migliaio di m/s).
In tal caso, si creano onde di compressione che si propagano nella
miscela combustibile come un’onda d’urto che precede il fronte
della reazione. E’ tipica delle sostanze esplosive dette appunto
detonanti.
Unità 1 Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, e polveri
Per avere un’esplosione, il combustibile
(gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri
combustibili) ed il comburente,
comburente devono
trovarsi in particolari condizioni dettate dai
seguenti parametri:
• punto di infiammabilità1;
• limiti di esplosione (LEL2, UEL3);
• concentrazione limite di ossigeno (LOC4).
1.
2.
3.
4.
Temperatura minima alla quale, in condizioni di prova specificate, un liquido
rilascia una quantità sufficiente di gas o vapore combustibile in grado di
accendersi all’applicazione di una sorgente di accensione efficace.
Corrisponde all’inglese “Lower Explosion Limit” limite inferiore di esplosione.
Corrisponde all’inglese “Upper Explosion Limit” limite superiore di esplosione.
Corrisponde all’inglese “Limiting Oxygen Concentration” concentrazione
limite di ossigeno.
3
Unità 1 Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, e polveri
Combustibile
Combustibile
Aria/Comburente
Aria/Comburente
Miscela
Miscela esplosiva
esplosiva
Innesco
Innesco efficace
efficace **
* I requisiti della sorgente di innesco, per essere efficace, devono riferirsi a:
• energia minima di accensione (MIE);
• temperatura minima di accensione di un’atmosfera esplosiva;
• temperatura minima di accensione di uno strato di polvere.
Unità 1 Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, e polveri
Temperatura di infiammabilità
Se si riscalda un liquido, sopra la
sua superficie si formano vapori. La
temperatura oltre la quale la
percentuale di vapori in aria supera
il limite di esplodibilità (LEL), in
condizioni di prova definite, prende
il nome di temperatura di
infiammabilità
infiammabilità.
Un liquido può provocare un’esplosione solo se si trova a
temperatura superiore a quella di infiammabilità.
La temperatura di infiammabilità della benzina è inferiore a 0 °C,
mentre il gasolio ha una temperatura di infiammabilità di circa 55
÷ 65 °C e quindi diventa pericoloso solo se riscaldato.
4
Unità 1 Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, e polveri
Temperatura di accensione
Una miscela di combustibile (gas,
vapore o polvere) e comburente
(ossigeno dell’aria) forma
un’atmosfera esplosiva. Una
superficie riscaldata oltre una certa
temperatura innesca l’esplosione.
La temperatura minima che
provoca l’esplosione, in condizioni
di prova prestabilite, è denominata temperatura di
accensione.
accensione
Gli apparecchi adatti ad essere installati nei luoghi con
pericolo di esplosione sono suddivisi in classi di temperatura
(T1÷T6), per ogni classe è stabilito un limite di temperatura, in
maniera tale che la temperatura superficiale massima di un
apparecchio non superi il limite di temperatura di quella
classe.
Unità 1 Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, e polveri
Temperatura di accensione
Corrispondenza della
classe di temperatura e
della massima
temperatura superficiale
della costruzione.
Classe di temperatura della
costruzione elettrica
Massima temperatura superficiale
della costruzione elettrica
Temperatura di accensione
del gas o vapore
T1
450 °C
> 450 °C
T2
300 °C
> 300 °C
T3
200 °C
> 200 °C
T4
135 °C
> 135 °C
T5
100 °C
> 100 °C
T6
85 °C
> 85 °C
Per le polveri le cose si complicano: oltre alla temperatura di
accensione della nube di polvere (cloude) Tcl bisogna tener
conto anche della temperatura di accensione della polvere in
strato (layer) Tl.
L’apparecchio deve avere una temperatura superficiale
massima T ≤ 2/3 Tcl e inoltre T ≤ Tl – 75 K se lo strato non
supera 5 mm di spessore.
5
Unità 1 Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, e polveri
Energia minima di accensione
La più bassa energia elettrica
immagazzinata in un condensatore
che, al momento della scarica è
appena sufficiente a provocare
l’accensione della miscela
infiammabile.
L’energia fornita ad una miscela di gas/aria da una sorgente di
innesco, per unità di tempo e per unità di volume è diversa
affinché si ottenga una detonazione o una deflagrazione.
L’energia necessaria per dar luogo ad una deflagrazione è
dell’ordine dei milli Joule, mentre per dar luogo a una
detonazione è richiesta un’energia molto più grande.
Per la maggior parte delle situazioni pratiche, una generica
sorgente di innesco darà un’energia troppo piccola per iniziare
immediatamente una detonazione, a parte il caso degli esplosivi.
Unità 1 Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, e polveri
Pericoli da gas, vapori e nebbie infiammabili
Per generare un’esplosione da gas/vapori, occorre che siano soddisfatte
tutte le seguenti condizioni:
1. la sostanza o combustibile è infiammabile;
2. la sostanza ha un giusto grado di dispersione;
3. la concentrazione della sostanza in aria è compresa tra il limite
inferiore di esplodibilità (LEL) e il limite superiore di esplodibilità
(UEL);
4. l’atmosfera esplosiva è significativa e supportata da comburente (es.
ossigeno): non si è in presenza di atmosfera inertizzata;
5. è presente una sorgente di innesco, con energia minima di innesco
sufficiente.
Se una sola delle suddette condizioni da 1) a 4) manca, nell’ambiente
considerato non si possono formare atmosfere esplosive pericolose, se
invece manca la condizione 5) l’esplosione non può avvenire.
6
Unità 1 Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, e polveri
Pericoli da polveri combustibili
Il pericolo di esplosione dovuto alle polveri viene sottovalutato
rispetto a quello che presentano liquidi, gas e nebbie
infiammabili, a dispetto del fatto che i danni che ne derivano sono
molte volte maggiori.
Complice di questa convinzione è l’idea che un’esplosione non può
essere provocata da una polvere senza la contemporanea presenza
di un gas infiammabile.
In realtà, constatiamo che molti prodotti all’apparenza innocui
(esempio: farine, granaglie, zucchero, plastiche, polvere di
legno) possono determinare esplosioni violente, si può dedurre
che ogni materiale solido in grado di bruciare in aria (esempio:
carbone), una volta trasformato in polvere, può determinare
un’esplosione, la cui intensità sarà tanto più violenta quanto più
piccole sono le particelle di polvere.
Unità 1 Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, e polveri
Pericoli da polveri combustibili
L’esplosione dovuta a polvere in atmosfera può avvenire solo se sono
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
1. la polvere è combustibile;
2. la polvere è dispersa in atmosfera in modo da formare una nube ben
amalgamata (ciò avviene quando ad esempio ci sono delle
turbolenze);
3. la granulometria della polvere è tale da propagare la fiamma;
4. la concentrazione della polvere è compresa tra il limite inferiore di
esplodibilità (LEL) e il limite superiore di esplodibilità (UEL);
5. l’atmosfera in cui è dispersa la polvere supporta la combustione: c’è
cioè sufficiente ossigeno e non si è in presenza di un’atmosfera
inertizzata;
6. è presente una sorgente d’innesco con energia minima di innesco.
In caso di assenza di una sola delle suddette condizioni da 1) a 5), nell’ambiente
considerato non si possono formare atmosfere esplosive pericolose, se invece
dovesse mancare la condizione 6) l’esplosione non potrebbe comunque avvenire.
7
Unità 1 Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, e polveri
Pericoli da polveri combustibili
Le polveri combustibili depositate in strati possono creare pericoli di
incendio, il quale può degenerare in esplosione quando lo strato si
disperde in atmosfera creando una nube. Lo strato di polvere può
determinare le seguenti situazioni di pericolo:
• deflagrazioni (esplosioni secondarie) anche a distanze elevate
rispetto alla zona dell’esplosione primaria, quando quest’ultima
coinvolga altra polvere depositata nell’ambiente, determinando il
sollevamento di strati di polvere;
• un incendio (lenta combustione per ossidazione o per
decomposizione della polvere), quando si deposita su componenti che
producono calore. Quando la temperatura del componente supera la
temperatura di accensione della polvere in strato, si innesca l’incendio;
• una nube e quindi atmosfera esplosiva, a causa di una turbolenza
come l’azione del vento, il passaggio di un mezzo, l’azione meccanica.
Unità 1 Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, e polveri
Pericoli da polveri combustibili
Caratteristica peculiare delle polveri è quella di poter dare luogo,
sotto condizioni peraltro assai comuni, a due fenomeni distinti:
l’esplosione primaria e l’esplosione secondaria.
Esplosione primaria: esplosione che coinvolge la porzione di
polvere aerodispersa e provoca, a seguito di turbolenza,
espansione e moti convettivi che portano non solo a danni
strutturali diretti, ma anche al sollevamento delle polveri
eventualmente depositate nei condotti o negli ambienti coinvolti.
Esplosione secondaria: esplosione in
cui le polveri risollevate
dall’esplosione primaria partecipano a
loro volta alla reazione esplosiva,
amplificando anche sostanzialmente gli
effetti distruttivi dell'esplosione
primaria.
8
Unità 1 Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, e polveri
Il 30 % dei fenomeni esplosivi sotterranei rilevati dalla NFPA (National
Fire Protection Association) nel periodo 1951 – 1973 è avvenuto in
fognature urbane a causa dello scarico in esse di consistenti quantità
di liquidi infiammabili. La restante percentuale dei fenomeni si è
verificata nei luoghi sotterranei più disparati (cunicoli, tunnel,
tombini, condotte di acquedotti, locali confinati in genere) per la
presenza di gas o liquidi infiammabili provenienti da guasti di impianti
spesso riconosciuti (altre volte di origine sconosciuta), con innesco
dovuto il più delle volte ad opera dell’uomo (operazioni di saldatura,
azionamento di un interruttore elettrico, accensione di fiamme, ecc.);
Unità 1 Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, e polveri
E’ difficile ottenere una statistica riguardante le esplosioni in quanto
sono noti solo gli incidenti riportati dalle autorità preposte, cioè quelli
che hanno portato a infortuni o seri danni agli impianti e alle
strutture.
Un report dell’NFPA sulle esplosioni occorse negli Stati Uniti indica
che:
• tra il 1900 e il 1956, 1.120 eventi hanno causato almeno 640 morti e
più di 1700 infortuni;
• tra il 1958 e il 1977, 220 eventi si sono manifestati nelle industrie di
grano causando 48 morti e 500 infortuni.
9
Unità 1 Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, e polveri
Le più frequenti esplosioni dovute a polveri in sospensione aerea, si
sono verificate nei silos per l’immagazzinamento dei prodotti agro
alimentari: nel quinquennio 1977 – 1982 in tutto il mondo si sono avuti
24 casi con 97 morti e 234 feriti.
Da statistiche riportate in U.S.A., Germania e Inghilterra, ogni giorno
nel mondo si registra un’esplosione nelle industrie che utilizzano nel
proprio processo produttivo materiale solido finemente disperso.
Unità 1 Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, e polveri
Sono più di 2000 le esplosioni di polvere o di miscele gas/aria che
accadono ogni anno in Europa, durante lo stoccaggio, il trasporto e la
manipolazione di sostanze infiammabili o combustibili.
In Germania la ripartizione dei settori nei quali accadono le esplosioni
è la seguente:
Industria del legno
32 %
Industria della plastica 13 %
Industria meccanica 13 %
Industria farmaceutica 6 %
Altri settori
36 %
10
Unità 1 Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, e polveri
Su 400 esplosioni registrate in industrie agroalimentari (RONCHAIL,
1996), i tipi di impianti coinvolti sono stati i seguenti:
Trasportatori (Elevatori) 26,7 %
Sili
22,9 %
Frantoi
18,1 %
Spolveratura
9,5 %
Essiccatoi
7,6 %
Setacciatura
2,8 %
Camera dei forni
1,9 %
Altri
10,5 %
Unità 1 Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, e polveri
Nel periodo compreso tra il 1978 e il 1988 sono stati segnalati
all’istituto inglese Health and Safety Executive (HSE) circa 300
incidenti caratterizzati dalla presenza di esplosioni e incendio. Si
tratta però solo di una parte dei casi verificatisi in quanto, ad
esempio, nel 1984 una ricerca del British Material Handling Board
relativa al periodo 1979 – 1984 portò all’individuazione di 84 incidenti
di cui solo tre figuravano nella statistica dell’HSE.
Dalla banca dati dei Vigili del Fuoco risulta che nel triennio 2000 – 2002,
in Italia ci sono stati 635 interventi per incidenti con GPL; tra questi, in
232 casi si è avuta un’esplosione della miscela infiammabile.
11
Unità 1 Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, e polveri
Stima della ripartizione delle fonti di emissione (perdite)
nell’industria petrolchimica in Europa (300.000 t/anno)
Pompe
17%
Pompe
Valvole di
sicurezza
10%
Valvole di
sicurezza
Serbatoi
Flange
Raccorderia
60%
Serbatoi
8%
Raccorderia
Flange
5%
Unità 1 Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, e polveri
Nell’area di Verbano – Cusio - Ossola (Piemonte), si producono
circa 60.000 caffettiere di alluminio al giorno, con una produzione
di polvere di alluminio pari a circa 540 Kg/giorno.
Nella stessa area, nel periodo dal 1990 al 2001 si sono avute 6
esplosioni con un bilancio di 2 morti e 16 feriti.
12
SOMMARIO
Unità 1
Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, nebbie
infiammabili e polveri combustibili
Unita 2
Direttive comunitarie e loro recepimenti relativi al
rischio esplosione (ATEX 94/9/CE – ATEX 99/92/CE)
Unita 3
Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione
(misure di prevenzione, protezione e organizzative)
Unità 4
Struttura e contenuto del “Documento sulla
protezione contro le esplosioni”
Unità 5
Denuncia e verifiche delle installazioni elettriche in
atmosfere esplosive
Unità 6
Esame di alcuni ambienti tipici
Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti
La sicurezza nei luoghi con pericolo di esplosione è
attualmente regolamentata da due direttive europee
comunemente denominate direttive ATEX da “AT
ATmosfere
EXplosive”:
EX
•
la direttiva 94/9/CE contenente disposizioni in
materia di apparecchi e sistemi di protezione
destinati ad essere utilizzati in atmosfera
potenzialmente esplosiva.
esplosiva
•
la direttiva 99/92/CE relativa alle prescrizioni minime
per il miglioramento della tutela della sicurezza e
della salute dei lavoratori che possono essere
esposti al rischio di atmosfere esplosive.
esplosive
13
Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti
La direttiva 94/9/CE si applica agli
apparecchi ed ai sistemi di protezione (sia
di miniera sia di superficie) elettrici e non
elettrici destinati ad essere utilizzati in
atmosfera esplosiva.
Il DPR 23 marzo 1998 n° 126, che ha
recepito la direttiva 94/9/CE, si applica ai
seguenti prodotti messi in commercio, o
posti in servizio, dopo il 30 giugno 2003:
• apparecchi
• sistemi di protezione
• dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione
• componenti
Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti
Sono apparecchi,
apparecchi le macchine, i materiali, i dispositivi fissi o
mobili, gli organi di comando, la strumentazione e i sistemi di
rilevazione e di prevenzione che, da soli o combinati, sono
destinati alla produzione, al trasporto, al deposito, alla
misurazione, alla regolazione e alla conversione di energia e
al trattamento di materiale e che, per via delle potenziali
sorgenti di innesco che sono loro proprie, rischiano di
provocare una esplosione.
esplosione
In sintesi, tutti gli apparecchi (elettrici e non elettrici) che nel funzionamento ordinario o
anomalo potrebbero produrre sorgenti di accensione (potenziali o efficaci) quali scintille,
superfici calde, archi, fiamme, gas caldi, ecc. ricadono nel campo di applicazione della
direttiva 94/9/CE. I materiali non elettrici rientrano nel campo di applicazione della
direttiva soltanto se presentano sorgenti di accensione potenziali.
Sono sistemi di protezione i dispositivi, incorporati negli
apparecchi o separati da essi, la cui funzione e' arrestare le
esplosioni o circoscrivere la zona da esse colpita, se immessi
separatamente sul mercato come sistemi con funzioni
autonome.
Esempi di sistemi di protezione autonomi sono: parafiamma,
barriere di soffocamento, barriere ad acqua, dischi di sicurezza
o a rottura, pannelli di sfiato.
14
Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti
I dispositivi di sicurezza, di controllo e di
regolazione sono dispositivi destinati ad essere
utilizzati al di fuori di atmosfere potenzialmente
esplosive, necessari o utili per un sicuro
funzionamento degli apparecchi e dei sistemi di
protezione, al fine di evitare rischi di esplosione.
Sono ad esempio: una pompa utilizzata per garantire la pressurizzazione (modo
di protezione “p”), una barriera di sicurezza nell’alimentazione elettrica dei
circuiti a sicurezza intrinseca (Ex i), oppure un relè termico di protezione di
motori elettrici a sicurezza aumentata (Ex e), ecc.
I componenti sono pezzi essenziali per il funzionamento
degli apparecchi e dei sistemi di protezione, ma privi di
funzione autonoma. Necessitano di qualcos’altro su cui
svolgere la propria funzione.
Sono ad esempio componenti, le custodie vuote, i relè,
le pulsantiere, i morsetti, ecc.
Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti
Applicabilità della direttiva 94/9/CE
Situazione
Apparecchi con
potenziale sorgente
di innesco propria
Apparecchi da utilizzare
all'interno o in relazione
ad atmosfera
potenzialmente esplosiva
Apparecchi in cui è
presente atmosfera
esplosiva interna
Apparecchi che
rientrano nel campo
di applicazione della
direttiva 94/9/CE
A
SI
SI
SI
SI
B
NO
SI
SI
NO a) b)
C
SI
NO
SI
NO a) b)
D
SI
SI
NO
SI
E
NO
NO
SI
NO a) b)
NO b)
F
SI
NO
NO
G
NO
SI
NO
NO b)
H
NO
NO
NO
NO b)
a)
SI per i prodotti contenuti in atmosfera potenzialmente esplosiva interna. Occorre, inoltre, tenere
presente che gli apparecchi in quanto tali devono essere in grado di funzionare in conformità ai parametri
operativi stabiliti dal fabbricante e di garantire il livello di protezione richiesto in base all’allegato II.
SI anche per gli apparecchi non elettrici nel cui interno sia presente atmosfera esplosiva (per esempio
aspiratori, ventilatori, soffianti o compressori che producono miscele infiammabili) e sia presumibile quindi
la presenza di una potenziale sorgente di innesco.
b)
SI per i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione destinati ad essere utilizzati al di fuori di
atmosfere potenzialmente esplosive, al fine di evitare i rischi di esplosione.
15
Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti
Non rientrano nel campo di applicazione del DPR 126/98 i
prodotti che non presentano sorgenti di accensione
potenziali.
Sono inoltre esclusi dal campo di applicazione:
•
•
•
•
•
•
le apparecchiature mediche
i prodotti destinati ad essere impiegati nei luoghi dove
il pericolo di esplosione deriva dalla presenza di
esplosivi (o materie chimiche instabili)
i prodotti destinati all’impiego in ambiente domestico
i dispositivi di protezione individuali (DPR 475/92)
le navi marittime e unità mobili off-shore
i mezzi di trasporto di persone e/o cose via aerea,
stradale e ferroviaria
Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti
Il DPR 126/98 si applica ai prodotti messi in commercio,
commercio o
posti in servizio,
servizio dopo il 30/6/2003.
Un prodotto è messo in commercio quando è per la prima volta
reso disponibile sul mercato europeo, a pagamento o gratuito,
sotto qualsiasi forma (vendita, prestito, locazione, leasing,
donazione comodato, ecc.)
Un prodotto è posto in servizio quando è utilizzato per la prima
volta. Un prodotto che non necessita dell’installazione (ad
esempio apparecchi alimentati da prese a spina) si considera
messo in servizio al momento della sua immissione sul mercato, in
quanto è impossibile stabilirne il primo utilizzo.
Dal 1°luglio 2003 non è più ammesso installare in zone pericolose
pericolose
prodotti senza marcatura CE,
CE quindi l’installatore e l’utente finale
devono acquistare soltanto materiale destinato a zone pericolose
marcato CE ai sensi della direttiva 94/9/CE.
16
Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti
Il DPR 126/98 si applica ai prodotti modificati (revisionati)
solo se:
•
•
la modifica del prodotto è sostanziale, nel senso che
ne trasforma le prestazioni, tanto che il prodotto può
essere considerato come nuovo (rimesso a nuovo), e
inoltre;
il prodotto è messo in commercio o posto in servizio
dopo il 30/6/2003.
Il prodotto riparato non è soggetto al DPR 126/98, perché la
riparazione, per definizione, ripristina il funzionamento
normale dell’apparecchio e non lo modifica in modo
sostanziale.
La manutenzione ordinaria o straordinaria, rientrano nella
riparazione poiché ripristina il funzionamento normale.
Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti
La direttiva 94/9/CE suddivide i prodotti in gruppi in base
alla destinazione d’uso:
•
Gruppo I: i prodotti per miniere grisoutose (in
sotterraneo nelle miniere e nei loro impianti di
superficie dove potrebbero essere esposti al grisou
e/o a polveri combustibili).
•
Gruppo II: prodotti per luoghi diversi dalle miniere
grisoutose (industrie di superficie).
17
Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti
A loro volta, i prodotti di ogni gruppo sono suddivisi in
categorie, in relazione al livello di protezione:
Gruppo I
• Categoria M1: prodotti adatti per rimanere operativi in
presenza di grisou (livello di protezione molto elevato)
• Categoria M2: prodotti la cui alimentazione dovrebbe poter
essere interrotta in presenza di grisou (livello di protezione
elevato)
Gruppo II
• Categoria 1: prodotti adatti per zone 0 e/o 20 (livello di
protezione molto elevato)
• Categoria 2: prodotti adatti per zone 1 e/o 21 (livello di
protezione elevato)
• Categoria 3: prodotti adatti per zone 2 e/o 22 (livello di
protezione normale)
Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti
Categorie degli apparecchi del gruppo II utilizzabili
nelle diverse zone
Nella zona
Categoria applicabile
Se progettato per
20
1D
Miscela gas/aria
Miscela vapore/aria
Miscela nebbia/aria
Miscela gas/aria
Miscela vapore/aria
Miscela nebbia/aria
Miscela gas/aria
Miscela vapore/aria
Miscela nebbia/aria
Miscela polveri/aria
21
1D o 2D
Miscela polveri/aria
22
1D o 2D o 3D
Miscela polveri/aria
0
1G
1
1G o 2G
2
1G o 2G o 3G
18
Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti
Il costruttore prima di marcare CE il prodotto, deve
compilare e firmare la dichiarazione CE di conformità, la
quale deve contenere i seguenti elementi:
•
•
•
•
•
•
•
•
nome, marchio di identificazione ed indirizzo del fabbricante o del
suo mandatario nella comunità;
descrizione dell’apparecchio, del sistema di protezione o del
dispositivo di sicurezza, di controllo e regolazione;
le disposizioni a cui soddisfa il prodotto;
nome, numero di identificazione ed indirizzo dell’eventuale
organismo notificato ed il numero del certificato di esame CE del
tipo;
eventuale riferimento alle norme armonizzate;
le eventuali norme e specifiche tecniche utilizzate;
le altre eventuali direttive alle quali il prodotto è soggetto e che
sono state applicate;
Identificazione del firmatario che ha il potere di impegnare il
fabbricante.
Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti
Il DPR 126/98 richiede la marcatura CE, qualunque sia la
categoria del prodotto, per:
•
•
•
apparecchi;
sistemi di protezione;
dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione.
I componenti non devono essere marcati CE, ma devono
essere accompagnati da un “attestato scritto di conformità
per i componenti”, con il quale il fabbricante attesta la
conformità del componente alle disposizioni della direttiva e
specifica le caratteristiche del componente e le condizioni di
incorporamento in un apparecchio o sistema di protezione.
19
Esempio di modulistica per prodotti da destinare ad atmosfere esplosive
Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti
Secondo il DPR 126/98 l’apparecchio deve portare in targa il
simbolo CE seguito dal numero di identificazione
dell’organismo notificato intervenuto nella fase di controllo
della produzione e inoltre le seguenti indicazioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
Nome e indirizzo del fabbricante
Designazione della serie e del tipo
Numero di serie (se esiste)
Anno di costruzione
Marcatura specifica di protezione dalle esplosioni (Ex)
Gruppo di appartenenza (I o II) e categoria (1, 2, 3)
Lettera G (per gas, vapori) o D (per le polveri)
Tutte le indicazioni indispensabili all’impiego in
condizioni di sicurezza (marcatura supplementare)
20
Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti
Numero di identificazione dell’organismo
notificato responsabile della sorveglianza sulla
qualità della produzione
Marcatura specifica di
protezione dalle esplosioni
Gruppo di appartenenza
0722
II 2 G
EEx d IIB T4
CESI: 03 ATEX 025
Marcatura principale
Marcatura supplementare
Categoria
Modo di protezione
(a prova di esplosione)
Lettera relativa all’atmosfera
esplosiva G o D
Gruppo del gas
Estremi del certificato di esame
CE del tipo (dove richiesto)
Classe di temperatura
Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti
La marcatura CE ATEX si può riferire a tutta la macchina (in tal
caso la macchina nel suo complesso è idonea all’uso in zone
classificate), oppure può riguardare tutte le parti della
macchina che presentano sorgenti di accensione potenziale,
elettriche e non elettriche. Nel secondo caso il resto della
macchina non deve presentare rischi aggiuntivi.
ABC S.r.l. Ancona – Italia
Pompa tipo AAAA/B - 2006
II 2 G c T4
ABC S.r.l. Ancona – Italia
Tipo A/B – 2006
Matr. 123/4
II 3 G EEx nA T3
Fascicolo tecnico 123-ABC
230 V 100 W 50 Hz
Esempio di marcatura CE Atex per un
prodotto non elettrico di categoria 2 G. Il
motore elettrico che aziona la pompa
dovrà avere una propria targa CE Atex.
NON APRIRE SOTTO TENSIONE
Esempio di marcatura CE Atex per un
prodotto elettrico (es. Apparecchio di
illuminazione) di categoria 3 G.
21
Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti
Nell’ottica del DPR 126/98 si inserisce il DM del 27 gennaio
2006:
2006 Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e
dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente
esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle
attività soggette ai controlli antincendio.
Tale DM precisa innanzitutto che ai fini dei controlli di
prevenzione incendi nelle attività con rischio derivante da
atmosfere potenzialmente esplosive, deve essere fornita, da parte
del datore di lavoro, la documentazione tecnica specificata per
varie tipologie di impianti.
La suddetta documentazione viene acquisita agli atti del Comando
provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio e deve
attestare l'idoneità dei prodotti per lo specifico uso nel luogo di
utilizzo e/o di lavoro, in conformità anche del gruppo e della
categoria del prodotto, nonché di tutte le indicazioni fornite dal
fabbricante e necessarie per il funzionamento sicuro degli stessi,
conformemente alla destinazione.
Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti
I sistemi di recupero dei vapori di benzina prodotti durante le
operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti
di distribuzione carburanti devono rispondere ai requisiti del
DPR 126/98.
La certificazione comprovante l'efficienza del prototipo viene
rilasciata da un laboratorio italiano od estero a ciò abilitato.
L'omologazione dei dispositivi componenti il sistema di
recupero dei vapori è rilasciata dal Ministero
dell’Interno al quale il fabbricante deve
presentare apposita domanda.
Decorso il termine del 30/6/2003 di cui al
DPR 126/98, i sistemi di recupero vapore
immessi in commercio in Italia devono essere
provvisti di omologazione ai sensi del DM
27/1/2006 e di certificazione ai sensi del DPR
126/98.
22
Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti
I distributori per l'erogazione di gas di petrolio liquefatto
(G.P.L.) devono essere provvisti di marcatura CE e relativa
dichiarazione di conformità ai sensi del DPR 126/98. Tale
marcatura CE deve attestare il distributore come costruito in
conformità all'analisi di rischio effettuata dal fabbricante ai
sensi di tutte le direttive comunitarie e norme applicabili.
Si considerano costruiti come sopra specificato i distributori:
•
•
con marcatura CE di categoria 2 essendo
la zona interna al distributore, di norma,
classificata ai fini della sicurezza come
zona 1.
collaudati in sede locale, per l'intero
impianto, da parte della relativa
commissione, ovvero della commissione
interministeriale preposta agli impianti
siti sulla rete autostradale, ove previsto.
Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti
I distributori per l'erogazione di gas naturale devono essere
provvisti di marcatura CE e relativa dichiarazione di conformità
ai sensi del DPR 126/98. Tale marcatura CE deve attestare il
distributore come costruito in conformità all'analisi di rischio
effettuata dal fabbricante ai sensi di tutte le direttive
comunitarie e norme applicabili.
Si considerano costruiti come sopra specificato i distributori:
• con marcatura CE di categoria 2 essendo la zona interna al
distributore, di norma, classificata ai fini della sicurezza
come zona 1;
• collaudati in sede locale, per l'intero impianto, da parte della
relativa commissione, ovvero della commissione
interministeriale preposta agli impianti siti sulla rete
autostradale, ove previsto;
• il collegamento dell'apparecchio di distribuzione alla linea di
adduzione del gas deve essere effettuato tramite una valvola
di eccesso di flusso;
23
Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti
•
Prima della pistola di erogazione gas al veicolo deve essere
inserita una valvola di non ritorno. L'impianto di scarico in
atmosfera deve essere in grado di resistere alle
sollecitazioni meccaniche prodotte dal gas effluente alla
pressione di esercizio.
L'estremità superiore del condotto di scarico in atmosfera
deve essere situata ad una distanza dal piano di calpestio
non minore di 2,50 m e protetta da dispositivo taglia
fiamma inossidabile.
Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti
I distributori o i gruppi erogatori fissi, per la sola
erogazione dei liquidi di categoria C (gasolio), nel
caso di installazione degli stessi al di fuori delle zone
in cui possono formarsi atmosfere esplosive, devono
essere provvisti di:
• marcatura CE dei componenti ai sensi delle direttive
applicabili nonché di approvazione di tipo ai sensi del DM 31
luglio 1934, titolo I, punto XVII, non rientrando tali
distributori o gruppi erogatori fissi nel campo di applicazione
del DPR 126/98, e della direttiva 94/9/CE, né per la
classificazione delle zone ad essi interne né per quelle
esterne in cui saranno installati;
• collaudo in sede locale, per l'intero impianto, da parte della
relativa commissione, ovvero della commissione
interministeriale preposta agli impianti siti sulla rete
autostradale, ove previsto.
Quanto sopra riportato per la marcatura CE vale anche per i contenitori - distributori
mobili di gasolio, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri.
24
Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti
Il D.Lgs. 233/03 ha recepito in
Italia la direttiva 99/92/CE in
merito alla tutela della sicurezza
e della salute dei lavoratori
esposti al rischio di atmosfere
esplosive.
Avendo detta finalità, il D.Lgs. 233/03 si inserisce all’interno
del più ampio D.Lgs. 626/94 ed infatti lo modifica inserendo
il Titolo VIII-bis, il quale comprende gli articoli da 88-bis a
88-undecies ed inoltre gli allegati da XV-bis a XV-quater.
Infine, l’articolo 4 del D.Lgs. 233/03 abroga alcune
prescrizioni legislative degli anni cinquanta in materia di
esplosioni (alcuni articoli di: DPR 547/55; DPR 320/56; DM 2212-1958).
Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti
Il campo di applicazione del D.Lgs. 233/03 è definito
dall’articolo 88-bis:
“… tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che
possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive”.
Ne scaturisce che il Titolo VIII-bis si applica a tutti i luoghi
in cui può essere presente un’atmosfera esplosiva,
compresi i lavori in sotterraneo e i veicoli destinati ad
essere utilizzati in luoghi con atmosfera esplosiva.
25
Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti
L’articolo 88-ter precisa cosa si intende per atmosfera
esplosiva:
esplosiva
“una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di
sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o
polveri in cui, dopo l’accensione, la combustione si
propaga all’insieme della miscela incombusta”.
Si deduce quindi che il Titolo VIII-bis non si applica
quando la miscela pericolosa non è con l’aria e/o a
condizioni atmosferiche.
Esempio: la miscela è contenuta in recipienti in pressione o fa parte di
una miscela arricchita esclusivamente con un particolare comburente
(es. ossigeno) all’interno di un forno di essiccazione per solventi.
Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti
Sono esclusi dal campo di applicazione del Titolo VIII-bis:
•
le aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei
pazienti;
•
l’uso di apparecchi a gas di cui al DPR 15 novembre 1996,
n. 661;
la produzione, la manipolazione, l’uso, lo stoccaggio ed il
trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente
instabili;
le industrie estrattive di cui al D.Lgs. 25 novembre 1996,
n. 624;
l’impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo,
fluviale e aereo per i quali si applicano le pertinenti
disposizioni di accordi internazionali, quali: ADNR, ADR,
ICAO, IMO.
•
•
•
26
Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti
L’art. 4 del D.Lgs. 233/03 prevede le seguenti abrogazioni:
abrogazioni
DPR 547/55
Art. 329, comma 1, lett. a)
L’abrogazione riguarda il divieto di installazioni elettriche nei
luoghi con pericolo di esplosione per presenza o sviluppo di gas
o miscele esplosive o infiammabili.
Art. 331
L’abrogazione riguarda l’obbligo di installazioni elettriche di
tipo “antideflagrante”, “stagno” o “chiuso”, nei luoghi con
sviluppo di polveri comportanti pericolo di esplosione o
incendio.
Art. 389, comma 1, lett. b)
Vengono eliminate le sanzioni penali previste per il mancato
rispetto dell’art. 331.
continua
Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti
L’art. 4 del D.Lgs. 233/03 prevede le seguenti abrogazioni:
abrogazioni
DPR 320/56
Capo X
Il Capo X dettava prescrizioni in materia di scavi in terreni
grisoutosi e misure di sicurezza contro le esplosioni.
DM 22/12/58
Tabella A (voci da 1 a 50) – Tabella B
L’abrogazione della tabella A riguarda l’elenco delle attività
considerate con pericolo di esplosione (presenza di
infiammabili) alle quali si applicava l’art. 329 del DPR 547/55
ora abrogato.
L’abrogazione della tabella B riguarda l’elenco delle attività
considerate con pericolo di esplosione (presenza di polveri) alle
quali si applicava l’art. 331 del DPR 547/55 ora abrogato.
27
Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti
Obblighi del datore di lavoro
Oltre agli obblighi generali, il Capo II del D.Lgs. 233/03 pone
in capo al datore di lavoro i seguenti obblighi:
•
•
valutazione dei rischi relativi all’esplosione;
•
ripartizione in zone (0, 1, 2; 20, 21, 22) delle aree con
pericolo di esplosione, come previsto nell’allegato XV-bis
del D.Lgs. 233/03;
predisposizione del “documento sulla protezione contro le
esplosioni” (diventa parte integrante del “documento sulla
valutazione dei rischi” previsto dall’art. 4 del D.Lgs.
626/94);
continua
Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti
Obblighi del datore di lavoro
•
applicazione delle prescrizioni di sicurezza (misure
tecniche ed organizzative) alle attrezzature ed ai luoghi di
lavoro;
•
segnalazione, se necessario, dei punti di accesso alle aree
in cui possono formarsi atmosfere esplosive;
•
coordinamento delle attività ai fini della sicurezza per il
rischio esplosione, in presenza di più imprese;
•
denuncia degli impianti elettrici ubicati nelle zone 0, 1,
20, 21 all’ASL/ARPA e far effettuare, ogni due anni, la
verifica da detti enti o da organismi autorizzati.
28
Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti
Valutazione dei rischi relativi all’esplosione
Tra i rischi da valutare per la sicurezza e la salute dei
lavoratori (articolo 4 del D.Lgs. 626/94), si inserisce anche
quello di esplosione. L’articolo 88-quinquies prescrive al
datore di lavoro di tener conto dei seguenti elementi per
assolvere alla valutazione dei rischi di esplosione:
•
probabilità e durata della presenza di atmosfere
esplosive;
•
probabilità che le fonti di accensione divengano attive
ed efficaci;
•
caratteristiche dell’impianto, sostanze utilizzate,
processi e loro possibili interazioni;
•
entità degli effetti prevedibili.
Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti
Predisposizione del “documento sulla protezione contro
le esplosioni”
In base all’articolo 88-novies il datore di lavoro deve
provvedere a elaborare e tenere aggiornato il documento
sulla protezione contro le esplosioni, il quale deve
precisare:
•
•
che i rischi di esplosione sono individuati e valutati;
•
quali sono i luoghi classificati nelle zone di cui
all’allegato XV-bis (zone 0, 1, 2; 20, 21, 22);
che saranno prese misure adeguate per la protezione da
atmosfere esplosive;
continua
29
Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti
Predisposizione del “documento sulla protezione contro
le esplosioni”
•
quali sono i luoghi per i quali si applicano le prescrizioni
minime per il miglioramento della protezione, riportate
all’allegato XV-ter;
•
che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i
dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e
mantenuti in efficienza, tenendo nel debito conto la
sicurezza;
•
che ai sensi del D.Lgs. 626/94, sono stati adottati gli
accorgimenti per l’impiego sicuro di attrezzature di
lavoro.
Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti
Applicazione delle prescrizioni di sicurezza alle
attrezzature ed ai luoghi di lavoro già in uso
L’articolo 88-decies, al comma 1 prescrive che le
attrezzature già in uso nelle zone con pericolo di
esplosione (attrezzature già utilizzate o a
disposizione dell’impresa o stabilimento prima del
30/6/03) devono soddisfare, da subito (12/9/03), i requisiti
minimi riportati nell’allegato XV-ter, parte A, fatte salve
altre disposizioni che le disciplinano.
Lo stesso articolo, al comma 4 prescrive che i luoghi di
lavoro con aree in cui si può formare un’atmosfera
esplosiva, già esistenti (cioè gia utilizzati prima del
30/6/03) devono soddisfare alle prescrizioni del titolo VIIIbis entro il 30 giugno 2006.
continua
30
Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti
Applicazione delle prescrizioni di sicurezza alle
attrezzature ed ai luoghi di lavoro nuovi
Il comma 2 dell’articolo 88-decies prescrive che le
attrezzature nuove (cioè attrezzature utilizzate o
a disposizione dell’impresa/stabilimento dopo il
30/6/03) devono essere conformi ai requisiti
minimi riportati nell’allegato XV-ter, parte A e B.
Il requisito doveva essere ottemperato al 30 giugno 2003,
siccome tale data è anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs.
233/03 (12/9/03) si ritiene quest’ultima come scadenza.
Lo stesso articolo, al comma 3 prescrive che i luoghi di
lavoro con aree in cui si può formare un’atmosfera
esplosiva, nuovi (cioè utilizzati per la prima volta dopo il
30/6/03) devono soddisfare alle prescrizioni del titolo VIIIbis alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 233/03 (12/9/03).
Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti
Segnalazione dei punti di accesso alle aree in cui possono
formarsi atmosfere esplosive
L’articolo 88-octies, comma 3 prescrive di segnalare, se
necessario, i punti di accesso alle aree in cui possono
formarsi atmosfere esplosive, con il segnale di
avvertimento riportato nell’allegato XV-quater.
Segnale di avvertimento per indicare le aree in
cui possono formarsi atmosfere esplosive.
Forma triangolare, lettere nere su fondo giallo,
bordo nero (il colore giallo deve costituire
almeno il 50 % della superficie del segnale)
31
Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti
Coordinamento delle attività ai fini della sicurezza per il
rischio esplosione
Nel caso in cui nello stesso luogo di lavoro operano
lavoratori di più imprese, fermo restando che ogni datore
di lavoro è responsabile per le questioni soggette al suo
controllo, il datore di lavoro che è responsabile del luogo
di lavoro coordina l’attuazione delle misure per la salute e
la sicurezza dei lavoratori e precisa detto coordinamento
nel documento sulla protezione contro le esplosioni
(articolo 88-septies).
La prescrizione di coordinamento era già nota all’interno
del D.Lgs. 626/94 declamata all’articolo 7.
Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti
Denuncia degli impianti elettrici ubicati nelle zone
pericolose e verifica periodica
Il datore di lavoro deve provvedere
alla denuncia agli Enti preposti (ASL
o ARPA) e a far eseguire le verifiche
periodiche (ogni due anni) degli
impianti elettrici esistenti nelle zone
0, 1; 20, 21 come peraltro già
previsto dal DPR 462/01.
32
Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti
Le norme relative ai luoghi con
pericolo di esplosione, per la
presenza di gas (vapori e nebbie),
oppure di polveri combustibili,
fanno parte dei corpi normativi
CEI e UNI.
Gli argomenti trattati dalle norme
sono: classificazione dei luoghi,
esecuzione degli impianti,
verifiche/manutenzione, prevenzione
e protezione dall’esplosione, modi di
protezione per prodotti.
Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti
Norme tecniche per la classificazione
Norma CEI 64-2
"Impianti elettrici nei luoghi con
pericolo di esplosione"
La norma ha lo scopo di fornire, solo
per i luoghi con presenza e
lavorazione di esplosivi (Classe 0), i
criteri per eseguire la classificazione,
la determinazione del grado di
sicurezza equivalente per gli impianti
elettrici a sicurezza, la progettazione
e l’esecuzione di impianti elettrici.
33
Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti
Norme tecniche per la classificazione
Norma CEI EN 60079-10 (CEI 31-30)
"Costruzioni elettriche per atmosfere
esplosive per presenza di gas. Parte
10: Classificazione dei luoghi con
pericolo di esplosione"
Riguarda la classificazione dei luoghi con presenza, in
qualunque stato fisico, di sostanze, che sotto forma di
vapori, gas o nebbie, possono determinare con l’aria
un’atmosfera pericolosa.
Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti
Norme tecniche per la classificazione
Norma CEI EN 61241-10 (CEI 31-66)
"Costruzioni elettriche destinate ad
essere utilizzate in presenza di
polvere combustibile. Parte 10:
Classificazione delle aree dove sono o
possono essere presenti polveri
combustibili"
Riguarda la classificazione dei luoghi con presenza, di
polveri combustibili.
Lo scopo della classificazione è quello di consentire
un’adeguata selezione di apparecchiature per l’uso in aree
pericolose.
34
Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti
Applicabilità delle norme tecniche per la
classificazione
E’ lo stesso D. Lgs. 233/03 (ATEX 626) a richiamare le
norme tecniche all’allegato XV bis punto 3:
Per la classificazione delle aree si può fare riferimento
alle norme tecniche armonizzate relative ai settori
specifici, tra le quali:
EN 60079-10 (CEI 31-30) per atmosfere esplosive in
presenza di gas;
EN 50281 (CEI 31-52) per atmosfere esplosive in
presenza di polveri combustibili.
Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti
GAS VAPORI NEBBIE
Norma CEI EN 60079-10 (31-30), edizione seconda, fasc. 7177
CLASSIF.NE Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas.
DEI
Parte 10: Classificazione dei luoghi.
LUOGHI
Guida CEI 31-35, edizione terza, fascicolo 8705
Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas.
Guida all’applicazione della norma EN 60079-10 (CEI 31-30).
Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di
gas, vapori o nebbie.
Entrata in vigore il 1/4/2007 è aumentata di 80 pagine. Ci sono nuove definizioni (vapore,
nebbia, temperatura critica, uso non corretto, ecc.). Sono stati ridefiniti alcuni parametri
(fa, fSE, VAG, VAL, ecc.). Ufficializzati quattro tipi di aperture (A,B,C,D) in relazione al
trasferimento di atmosfera esplosiva. Modificate alcune formule per il calcolo dei seguenti
parametri: L0 (lunghezza del percorso dell’aria nel volume totale da ventilare V0); Xte%
(concentrazione percentuale media di sostanza infiammabile nell’atmosfera del volume
totale Va dell’ambiente considerato, dopo il tempo te); dz (distanza pericolosa per gas o
vapori emessi a bassa o alta velocità e per evaporazione da una pozza lambita da aria).
Introdotto il coefficiente di riduzione ( R) della dz, quando la Ti è maggiore della massima
Ta e la sostanza viene emessa ad una Tu maggiore della Ti.
35
Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti
GAS VAPORI NEBBIE
Norma CEI EN 60079-14 (31-33), edizione seconda, fasc. 7297
IMPIANTI
ELETTRICI
Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas.
Parte 14: Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la
presenza di gas (diversi dalle miniere).
Norma CEI EN 60079-17 (31-34), edizione seconda, fasc. 7296
VERIFICHE
MANUT.NE
Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas.
Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi con
pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere).
Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti
POLVERI
Norma CEI EN 50281-3 (31-52), edizione prima, fasc. 6947
Costruzioni per atmosfere esplosive per la presenza di polvere
combustibile. Parte 3: Classificazione dei luoghi dove sono o possono
essere presenti polveri combustibili.
Norma CEI EN 61241-10 (31-66), edizione prima, fasc. 8290
Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in presenza di
polveri combustibili. Parte 10: Classificazione delle aree dove sono o
CLASSIF.NE possono essere presenti polveri combustibili.
DEI
Entrata in vigore il 1/7/2006, in parallelo fino al 1/7/2007 con la norma CEI EN
50281-3 (CEI 31-52). Poche le varianti, la classificazione dei luoghi viene eseguita
LUOGHI
ancora in base alla guida CEI 31-56.
Guida CEI 31-56, edizione prima, fascicolo 7527
Costruzioni per atmosfere esplosive per la presenza di polveri
combustibili. Guida all’applicazione della norma EN 50281-3 (CEI 31-52).
Classificazione dei luoghi dove sono o possono essere presenti polveri
combustibili.
continua
36
Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti
POLVERI
Norma CEI EN 50281-1-2 (31-36), edizione prima, fasc. 5301
IMPIANTI
ELETTRICI
Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di
polvere combustibile. Parte 1-2: Costruzioni elettriche protette da
custodie. Scelta, installazione e manutenzione.
Norma CEI EN 61241-14 (31-67), edizione prima, fasc. 8293
Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in presenza di
polveri combustibili. Parte 14: Scelta e installazione.
Entrata in vigore il 1/7/2006, in parallelo fino al 1/9/2007 con la norma CEI EN
50281-1-2 (CEI 31-36). E’ più chiara e dettagliata della precedente, specie in
merito al tipo e alla posa dei cavi.
continua
Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti
POLVERI
Norma CEI EN 50281-1-2 (31-36), edizione prima, fasc. 5301
VERIFICHE
MANUT.NE
Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di
polvere combustibile. Parte 1-2: Costruzioni elettriche protette da
custodie. Scelta, installazione e manutenzione.
Norma CEI EN 61241-17 (31-68), edizione prima, fasc. 8291
Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in presenza di
polveri combustibili. Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti
elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione (diversi dalle miniere).
Entrata in vigore il 1/7/2006, in parallelo fino al 1/4/2008 con il capitolo 12 della
norma CEI EN 50281-1-2 (CEI 31-36). E’ la prima volta che un documento normativo
affronta questo delicato argomento. Poco pratica.
37
Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti
GAS VAPORI NEBBIE - POLVERI
Norma UNI EN 1127-1
PREV.NE
PROTEZ.NE Atmosfere esplosive. Prevenzione dell’esplosione e protezione contro
l’esplosione. Concetti fondamentali e metodologia.
Norma UNI EN 13980
QUALITA’
Atmosfere potenzialmente esplosive. Applicazione dei sistemi di gestione
per la qualità.
Norma UNI EN 13821
DETERM.NE
PARAMETRI
Atmosfere potenzialmente esplosive. Prevenzione dell’esplosione e
protezione contro l’esplosione. Determinazione dell’energia minima di
accensione delle miscele polvere/aria.
Norma UNI EN 14034-4
Determinazione delle caratteristiche di esplosione di nubi di polvere.
Parte 4: Determinazione della concentrazione limite di ossigeno LOC di
nubi di polvere.
SOMMARIO
Unità 1
Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, nebbie
infiammabili e polveri combustibili
Unita 2
Direttive comunitarie e loro recepimenti relativi al
rischio esplosione (ATEX 94/9/CE – ATEX 99/92/CE)
Unita 3
Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione
(misure di prevenzione, protezione e organizzative)
Unità 4
Struttura e contenuto del “Documento sulla
protezione contro le esplosioni”
Unità 5
Denuncia e verifiche delle installazioni elettriche in
atmosfere esplosive
Unità 6
Esame di alcuni ambienti tipici
38
Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione
Le misure tecniche di prevenzione contro le esplosioni
hanno lo scopo di eliminare soprattutto le condizioni che
permettono la formazione di una miscela esplosiva e tutte
le possibili cause di innesco, pertanto si suddividono in:
a) misure per evitare la formazione di atmosfere
esplosive;
b) misure per evitare sorgenti di accensione efficaci.
Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione
Misure per evitare la formazione di atmosfere esplosive
a.1) Sostituzione delle sostanze infiammabili/polveri
combustibili
E’ la misura di protezione più ovvia, consiste nell’evitare,
o limitare, la presenza di sostanze infiammabili/polveri
combustibili, tale soluzione non è però di facile
attuazione e può essere adottata solo in alcuni casi.
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Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione
Misure per evitare la formazione di atmosfere esplosive
a.2) Inertizzazione
Consiste nel limitare la quantità di ossigeno presente
nell’aria, al di sotto della concentrazione necessaria per
produrre un’atmosfera esplosiva. Come sostanze gassose
inerti si utilizzano normalmente azoto, biossido di
carbonio, gas inerti, gas di combustione e vapore acqueo.
Sostanze inerti in polvere sono ad esempio, il solfato di
calcio, il fosfato di ammonio, il bicarbonato di sodio, le
polveri di roccia. E’ scontato che l’inertizzazione può
essere utilizzata solo in assenza di persone, ad esempio
all’interno di contenitori o apparecchiature.
Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione
Misure per evitare la formazione di atmosfere esplosive
a.2) Inertizzazione
La presenza di gas inerti (N2, CO2, ecc.) abbassa notevolmente il
limite superiore di esplodibilità del combustibile, senza far variare
sensibilmente quello inferiore. In tal modo, il campo di
esplodibilità si restringe sempre più; esiste una concentrazione
massima d’inerte (o minima d’ossigeno), al di sopra della quale la
miscela non è in grado di reagire quale che sia la concentrazione di
polvere.
La presenza di polveri inerti (polvere di materiale non in grado di
dar luogo a reazioni di combustione: silice, calcare, cloruro di
calcio) miscelandosi a polveri infiammabili, aumenta sensibilmente
il valore del LEL e si riducono sia la Pmax sia (dP/dt)max. Qualora il
quantitativo d’inerte fosse sufficiente, l’esplosione risulterebbe
impossibile.
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Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione
Misure per evitare la formazione di atmosfere esplosive
a.3) Impianto di ventilazione
La formazione di un’atmosfera esplosiva può essere
evitata mediante l’adozione di un idoneo impianto di
ventilazione, il quale è efficace soprattutto se localizzato
in prossimità della sorgente di emissione.
Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione
Misure per evitare la formazione di atmosfere esplosive
a.4) Eliminazione delle sorgenti di emissione
L’atmosfera esplosiva può essere evitata eliminando, per
quanto possibile, le sorgenti di emissione di sostanze
infiammabili/polveri combustibili. A tale proposito
risultano punti critici: guarnizioni delle giunzioni,
raccordi smontabili, tubi flessibili,
dispositivi di accoppiamento, prese
campioni, valvole di sicurezza, ecc.
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Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione
Misure per evitare la formazione di atmosfere esplosive
a.5) Concentrazione della sostanza al di fuori dei limiti di
esplodibilità
La formazione di atmosfere esplosive può essere impedita
agendo sulla concentrazione in aria di sostanza
infiammabile presente, affinché resti al di fuori dei limiti
di esplodibilità. Si può realizzare un’idonea ventilazione
in modo da ridurre la concentrazione in aria al di sotto
del LEL. All’interno di serbatoi e apparecchi si può invece
superare l’UEL e impedire così l’esplosione. In
quest’ultimo caso la prevenzione consiste nell’evitare che
l’aria possa entrare nel contenitore in quantità tale da
riportare la concentrazione nei limiti di esplodibilità.
Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione
Misure per evitare la formazione di atmosfere esplosive
a.6) Temperatura della sostanza al di sotto della
temperatura di infiammabilità
La misura di sicurezza consiste nel mantenere le sostanze
infiammabili ad una temperatura adeguatamente
inferiore alla loro temperatura di infiammabilità.
La temperatura ha un duplice effetto: la sua crescita aumenta la
reattività del solido, in quanto diminuisce la differenza tra la
temperatura iniziale e quella di autoaccensione; e aumenta la
reattività del gas perché preriscalda il comburente. L’effetto netto
di un aumento di temperatura è quello di allargare l’intervallo
d’esplodibilità.
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Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione
Misure per evitare la formazione di atmosfere esplosive
a.7) Sistemi di controllo dell’esplodibilità
La misura di sicurezza consiste nell’installare un numero
adeguato di rivelatori di gas in
punti opportuni, in modo da
intercettare automaticamente
l’efflusso di sostanze infiammabili.
In presenza di emissioni di primo
grado, i rivelatori devono essere
almeno due e indipendenti tra loro.
Il controllo dell’esplodibilità
dell’atmosfera non è applicabile in
presenza di emissioni continue.
Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione
Misure per evitare la formazione di atmosfere esplosive
a.8) Rimozione delle polveri
La presenza di depositi (strati) pericolosi di polvere può
essere impedita mediante regolari misure di pulizia
utilizzando, ad esempio, impianti centralizzati o aspiratori
industriali mobili. Si devono pianificare piani di pulizia
vincolanti per frequenza e responsabilità. I
piani di pulizia devono comprendere anche
superfici poco visibili o poco accessibili,
vanno eliminati procedimenti di pulitura
che determinano formazione di vortici
(sono validi l’aspirazione e la pulizia “ad
umido”), per l’aspirazione delle polveri
devono essere adoperati aspiratori che non
costituiscano una sorgente di accensione.
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Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione
Misure per evitare la formazione di atmosfere esplosive
a.9) Incremento della granulometria delle polveri
La misura consiste nell’aumentare le dimensioni dei
granelli di polvere delle sostanze impiegate. Aumentare la
granulometria delle polveri consente infatti di ridurne la
concentrazione in aria e dunque la possibilità che si
formino nubi pericolose. Polveri costituite da granelli di
dimensioni superiori a 500 µm non risultano in genere
pericolose.
La pressione massima di esplosione e la velocità massima di aumento
della pressione crescono al diminuire della granulometria, mentre
diminuiscono l’energia minima di accensione e, in una certa misura, la
concentrazione minima esplodibile (limite inferiore).
Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione
Misure per evitare la formazione di atmosfere esplosive
a.10) Misure per evitare nubi di polvere
Per evitare la formazione di atmosfere esplosive dovute a
polvere, può essere opportuno inumidire le polveri, o
utilizzare prodotti pastosi.
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Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione
Misure per evitare sorgenti di accensione efficaci
b.1) Superfici calde
La temperatura di tutte le superfici che possono venire in
contatto con i gas o le polveri, non deve superare la loro
temperatura di accensione, nel funzionamento normale, in
caso di un guasto e anche in caso di doppio guasto (rara
disfunzione) secondo la categoria dell’apparecchio.
Inoltre, non deve accendere lo strato di polvere che si
deposita sulla superficie dell’apparecchio. Nello stabilire
la temperatura superficiale dell’apparecchio, il
fabbricante deve tenere in debito conto anche l’effetto
coibente dello strato di polvere.
Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione
Misure per evitare sorgenti di accensione efficaci
b.2) Fiamme e gas caldi
Le fiamme, anche se molto piccole, sono tra le sorgenti di
accensione più attive.
Se un’atmosfera esplosiva è presente sia all’interno, sia
all’esterno di un apparecchio, sistema di protezione o
componente o in parti adiacenti dell’impianto e se in uno
di questi punti si verifica un’accensione, la fiamma può
diffondersi agli altri punti attraverso le aperture quali i
condotti di ventilazione. La prevenzione della
propagazione della fiamma richiede misure di protezione
appositamente progettate.
45
Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione
Misure per evitare sorgenti di accensione efficaci
b.3)
Scintille di origine meccanica
In seguito a processi di attrito, urto o abrasione quali la
molatura, dai materiali solidi possono separarsi particelle
che si riscaldano per effetto dell’energia utilizzata nel
processo di separazione.
L’attrito per sfregamento, anche tra materiali ferrosi
simili e tra alcuni materiali ceramici, può generare punti
caldi e scintille simili alle scintille di molatura. Ciò può
causare l’accensione di atmosfere esplosive. Gli urti che
coinvolgono ruggine e metalli leggeri (per esempio
alluminio e magnesio) e le loro leghe possono indurre una
reazione alluminotermica che può causare l’accensione
delle atmosfere esplosive.
Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione
Misure per evitare sorgenti di accensione efficaci
b.4)
Materiale elettrico
Nel caso del materiale elettrico, si possono produrre
scintille elettriche e superfici calde che agiscono quali
sorgenti di accensione. Possono essere generate scintille
elettriche, per esempio:
- quando si aprono e si chiudono circuiti elettrici;
- per connessioni allentate;
- a seguito di correnti vaganti.
Si sottolinea che una tensione estremamente bassa (per esempio
minore di 50 V) è progettata per la protezione personale contro la
scossa elettrica e non è una misura destinata alla protezione contro
l’esplosione.
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Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione
Misure per evitare sorgenti di accensione efficaci
b.6)
Elettricità statica
In certe condizioni possono verificarsi scariche di
elettricità statica in grado di produrre l’accensione. La
scarica di parti conduttrici isolate e cariche può
facilmente produrre scintille di accensione. Con parti
cariche di materiali non conduttori, che comprendono la
maggior parte delle materie plastiche e altri materiali,
sono possibili scintillii e, in casi particolari, durante
processi di separazione rapida (per esempio pellicole che
si muovono su rulli, cinghie di trasmissione o per
l’associazione di materiali conduttori e non conduttori)
sono possibili anche scariche in grado di propagarsi. Si
possono verificare anche scariche a cono da materiale
sfuso e scariche da nube.
Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione
Misure per evitare sorgenti di accensione efficaci
b.10) Radiazioni ionizzanti
Le radiazioni ionizzanti generate, per esempio, da tubi
per raggi x e sostanze radioattive, possono accendere
atmosfere esplosive (specialmente atmosfere esplosive
con particelle di polvere) per effetto dell’assorbimento di
energia. Inoltre, la sorgente radioattiva stessa può
riscaldarsi per effetto dell’assorbimento interno di
energia radiante al punto che la temperatura minima di
accensione dell’atmosfera esplosiva circostante è
superata.
47
Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione
Misure per evitare sorgenti di accensione efficaci
b.13) Reazioni esotermiche, inclusa l'autoaccensione delle
polveri
Le reazioni esotermiche possono agire come una sorgente di
accensione quando la velocità di generazione del calore
supera la velocità della perdita di calore verso l’esterno.
Molte reazioni chimiche sono esotermiche. Il fatto che una
reazione possa raggiungere una temperatura elevata
dipende, tra gli altri parametri, dal rapporto tra volume e
superficie del sistema reattivo, dalla temperatura ambiente
e dal tempo di permanenza. Queste temperature elevate
possono indurre l’accensione di atmosfere esplosive nonché
l’accensione di fuoco senza fiamme e/o di una combustione.
Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione
Misure di sicurezza per apparecchiature elettriche
Per i prodotti elettrici sono state sviluppate da tempo diverse
tecniche per impedire che possano innescare un’atmosfera
esplosiva (modi di protezione) e sono oggetto da molto tempo di
norme europee consolidate.
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Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione
Misure di sicurezza per apparecchiature elettriche
Gli apparecchi elettrici da utilizzare in zone pericolose sono
soggetti a diverse norme CEI EN. Con riferimento ai modi di
protezione degli apparecchi elettrici sono state pubblicate le
seguenti norme:
• EN 50018: Custodie a prova di esplosione (d)
• EN 50016: Modo di protezione a sovrapressione interna (p)
• EN 50015: Costruzioni immerse in olio (o)
• EN 50017: Costruzioni a riempimento pulverulento (q)
• EN 50019: Modo di protezione a sicurezza aumentata (e)
• EN 50020: Sicurezza intrinseca (i)
• EN 50021: modo di protezione n (n)
• EN 50028: Incapsulamento (m)
Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione
Secondo il Titolo VIII-bis del D. Lgs. 626/94,in una zona di tipo 0, 1, 2
devono essere utilizzati apparecchi rispettivamente di categoria 1, 2, 3.
Categoria dell'apparecchio
Tipi di zona
0
Gas
vapori
1
2
20
Polvere
21
22
-
1G
2G
3G
1D
2D
3D
■
□
□
X
X
■
□
X
■
-
-
-
-
-
-
■
□
□
X
X
■
□
X
■
Non applicabile
■
□
Categoria dell'apparecchio adatta
X
Categoria dell'apparecchio proibita
Categoria dell'apparecchio adatta ad abbondanza
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Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione
Scelta del modo di protezione per apparecchi elettrici in relazione al
tipo di zona con pericolo di esplosione per presenza di gas.
Modo di protezione
Categoria
"ia"
1G
"ma"
"d"
"e"
Zona con pericolo di esplosione
0
1
2
1G
■
■
2G
X
2G
X
"ib"
2G
X
"m"
2G
X
"o"
2G
X
"p"
2G
X
"q"
2G
X
□
□
■
■
■
■
■
■
■
"n"
3G
X
X
□
□
□
□
□
□
□
□
□
■
■
□
Il modo di protezione è adatto nel tipo di zona indicato
X
Il modo di protezione è proibito nel tipo di zona indicato
Il modo di protezione è adatto ad abbondanza nel tipo di zona indicato
Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione
Misure di sicurezza per apparecchiature non elettriche
I prodotti non elettrici da utilizzare in zone pericolose sono
soggetti alla norma UNI EN 1127-1 e alla norma UNI EN 13463-1.
Con riferimento ai modi di protezione degli apparecchi non
elettrici sono state pubblicate le seguenti norme e progetti:
• EN 13463-2: Protezione per respirazione limitata (fr)
• EN 13463-5: Protezione per sicurezza costruttiva (c)
• EN 13463-8: Protezione per immersione nel liquido (k)
• prEN 13463-3: Protezione a prova di esplosione (d)
• prEN 13463-4: Protezione a sicurezza intrinseca (g)
• prEN 13463-6: Protezione per controllo della sorgente di
accensione (b)
• prEN 13463-7: Protezione per pressurizzazione (p)
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Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione
Modo di
protezione
Scelta del modo di
protezione per
apparecchi non
elettrici in
relazione al tipo
di zona con
pericolo di
esplosione per
presenza di gas o
polvere.
Respirazione
limitata
(fr)
A prova di
esplosione
(d)
Sicurezza
intrinseca
(g)
Sicurezza
costruttiva
c
Controllo della
sorgente di
accensione
(b)
Pressurizzazione
(p)
Immersione nel
liquido
(k)
Zona con pericolo di esplosione
Categoria
0
20
1
21
2
22
3G
X
-
X
-
■
-
2G
X
-
■
-
□
-
■
-
-
■
□
□
■
□
□
■
□
□
■
□
□
da definire
■
2G; 2D
X
X
3G; 3D
X
X
X
X
2G; 2D
X
X
1G; 1D
■
■
■
□
■
□
3G; 3D
X
X
X
X
2G; 2D
X
X
X
1G; 1D
■
■
■
□
da definire
□
■
□
Il modo di protezione è adatto nel tipo di zona indicato
X
Il modo di protezione è proibito nel tipo di zona indicato
Il modo di protezione è adatto ad abbondanza nel tipo di zona indicato
Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione
Ammissibilità degli utensili che producono o possono produrre
scintille, nei vari tipi di zona
Tipodi zona
Gas
Polveri
Zona 0
Zona 20
Zona 1
Zona 21
Zona 2
Zona 22
Utensili che producono serie di
scintille
(mole, seghe, ecc.)
Utensili di acciaio che possono
produrre scintille singole
(cacciaviti, martelli,ecc.)
NON
AMMESSI
NON
AMMESSI
AMMESSI
(solo in assenza di atmosfera
esplosiva)
AMMESSI
2
(senza strati di polveri)
AMMESSI
(solo in assenza di atmosfera
esplosiva)
AMMESSI
1
AMMESSI
AMMESSI
2
(senza strati di polveri)
L'uso di utensili in zona 1, 2, 21, 22 dovrebbe essere soggetto ad una "autorizzazione al lavoro"
1. Per gas delgruppo II C, sono ammessi solo in assenza di atmosfera esplosiva
2. Anche nelle zone limitrofe dove possono arrivare le scintille. Sono ammessi strati di polvere umida
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Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione
Le misure tecniche di protezione dalle esplosioni si
applicano in genere agli apparecchi che contengono
atmosfere esplosive, quindi in caso di esplosione
all’interno dell’apparecchio, il sistema di protezione limita
i danni nella zona circostante.
I sistemi di protezione si basano essenzialmente su uno, o
una combinazione dei seguenti mezzi:
• soppressione dell’esplosione;
• scarico dell’esplosione;
• contenitori resistenti all’esplosione;
• isolamento dell’esplosione.
Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione
Soppressione dell’esplosione
Si tratta di sistemi in grado di rilevare l’esplosione negli
stadi iniziali e di intervenire immediatamente mediante
l’iniezione di appositi agenti estinguenti direttamente
nella camera in cui l’esplosione si sta verificando.
La tecnica di sopprimere le esplosioni viene in genere
applicata a serbatoi, silos, ecc. e raramente in ambienti
con presenza di persone. Dovrebbe essere prevista
un’alimentazione di sicurezza, in modo che il sistema
funzioni anche in mancanza dell’alimentazione principale.
Questo sistema di protezione non è applicabile in
presenza di esplosivi, polveri metalliche, sostanze
pirofosforiche.
52
Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione
Soppressione dell’esplosione
Principio di funzionamento di un impianto di soppressione
Per proteggere le diverse parti di impianto (filtri, sili, mulini, tramogge, etc.) è
possibile ricorrere all’installazione di uno o due sensori dinamici di pressione e uno o
più soppressori HRD (High Rate Discharge).
Il sensore è a rilevazione dinamica della pressione e sostituisce i vecchi sensori di
rilevazione della pressione a membrana statici.
Tale sensore effettua un monitoraggio continuo dei
valori di pressione nel volume da proteggere: quando
l’incremento di pressione ∆p all’interno di una precisa
finestra temporale ∆t supera il valore di soglia
programmato, il sensore fornisce immediatamente la
segnalazione di allarme alla centrale di controllo.
L’attuazione del soppressore viene effettuata attraverso un dispositivo a
generazione di gas (simile a quelli installati negli air bag delle automobili), che ha
sostituito i vecchi attuatori pirotecnici. Quando la centrale di controllo, in base ai
segnali provenienti dai sensori di pressione, invia il segnale di attuazione, il gas
generator viene attivato e sviluppa nella testa della valvola una sovrapressione
utilizzata per sganciare un perno di tenuta meccanica: a questo punto il flap della
valvola si apre e viene scaricata nel volume da proteggere la polvere estinguente (si
utilizza azoto stoccato a 60 bar).
Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione
Scarico dell’esplosione
Lo scarico dell’esplosione è una misura di
protezione che consiste nel prevedere un
punto debole sulla parete di un
contenitore o di un ambiente, il quale
cede sotto la pressione dell’esplosione
(dischi di sicurezza, pannelli o sportelli
di esplosione). L’apertura dello scarico
lascia fluire all’esterno i prodotti della
combustione e riduce quindi la sovrapressione interna,
evitando così il cedimento strutturale del contenitore.
L’efficienza di questo sistema di protezione dipende
soprattutto dall’area dello scarico dell’esplosione e dal valore
di pressione che ne determina l’apertura.
1
2
53
Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione
Contenitori resistenti all’esplosione
Se l’esplosione avviene all’interno di un contenitore, che
resiste alla sovrapressione per costruzione, i danni alla zona
circostante sono di fatto trascurabili.
I contenitori resistenti all’esplosione
sono spesso utilizzati in combinazione
con lo scarico dell’esplosione e/o con
la soppressione dell’esplosione, sicché
diventa più facile costruire apparecchi
resistenti all’esplosione.
In caso di detonazione, la sovrapressione
assume valori incontrollati, per questo
motivo il sistema di protezione non si
applica dove si può verificare una
detonazione.
Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione
Isolamento dell’esplosione
Si può evitare che l’esplosione si
propaghi lungo un condotto o una
tubazione, mediante dispositivi che
arrestano il fronte della fiamma
(barriere tagliafiamma, costituite da
nastri metallici zigrinati o metallici
sinterizzati) e/o l’onda di pressione.
Per le polveri si utilizzano le
barriere autoestinguenti (tipo
“estintore pressurizzato”), i
deviatori di esplosione e le
valvole rotative.
54
Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione
In presenza di un rischio potenziale di esplosione sul posto
di lavoro, anche l'organizzazione del lavoro deve
rispondere a determinati requisiti.
Vanno adottate misure
organizzative laddove le sole
misure tecniche non bastino a
garantire in maniera permanente
la protezione del posto di lavoro
contro il rischio di esplosione.
Associando misure tecniche a
misure organizzative, è possibile,
nella pratica, garantire condizioni
di lavoro sicure.
Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione
Le misure organizzative nel campo della prevenzione delle
esplosioni e della protezione contro le esplosioni prevedono:
• l'elaborazione di istruzioni scritte,
scritte laddove lo preveda il
documento sulla protezione contro le esplosioni;
• la formazione dei lavoratori in materia di protezione dalle
esplosioni;
• una sufficiente qualificazione dei lavoratori;
• l'applicazione di un sistema di autorizzazioni al lavoro per le
attività pericolose, laddove previsto dal documento sulla
protezione contro le esplosioni;
• la realizzazione degli interventi di manutenzione;
manutenzione
• l'esecuzione di controlli e sorveglianze;
sorveglianze
• la segnalazione delle zone potenzialmente esplosive, laddove
necessario.
55
Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione
Istruzioni operative
Il termine sta ad indicare avvertenze d'uso e norme di
comportamento scritte, imposte dal datore di lavoro ai lavoratori, a
seconda del tipo di attività svolta.
In esse sono descritti i rischi che determinati posti di lavoro e
determinate operazioni comportano per l'uomo e per l'ambiente di
lavoro, con riferimento ai provvedimenti adottati o da rispettare
nel campo della tutela della salute e della sicurezza.
Le istruzioni sono redatte dal datore di lavoro o da una persona
qualificata, da lui designata. I lavoratori devono rispettare tali
istruzioni quando si riferiscono ad un determinato posto di
lavoro/reparto.
Dalle istruzioni relative a posti di lavoro esposti ai rischi derivanti
da atmosfere esplosive devono risultare in particolare l'ubicazione
di tali rischi, le attrezzature e i mezzi mobili utilizzabili e
l'opportunità o meno di indossare dispositivi di protezione
personale particolari.
Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione
Qualificazione e formazione dei lavoratori
Ogni luogo di lavoro dovrebbe poter disporre di un numero
sufficiente di addetti in possesso della necessaria esperienza e
formazione per i compiti loro assegnati nel campo della protezione
contro le esplosioni.
I lavoratori vanno tenuti al corrente, tramite un'adeguata
formazione organizzata dal datore di lavoro, dei rischi di esplosione
presenti sul posto di lavoro e delle misure di protezione adottate.
Il contenuto della formazione deve contemplare la possibilità della
comparsa del pericolo di esplosione, la descrizione delle aree di
lavoro in cui tale rischio è presente, le misure preventive
applicate, il loro funzionamento e il corretto utilizzo delle
attrezzature e degli strumenti di lavoro disponibili.
I lavoratori devono essere informati su come poter eseguire in
piena sicurezza le loro attività in ambienti a rischio di esplosione o
in prossimità di questi.
56
Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione
Qualificazione e formazione dei lavoratori
La formazione va dispensata ai lavoratori al momento:
• della loro assunzione (prima che inizino a lavorare);
• di un loro trasferimento o di una loro assegnazione ad altra
attività;
• dell'introduzione o del cambiamento di una attrezzatura di lavoro
e dell'introduzione di una nuova tecnologia.
La formazione dei lavoratori va ripetuta periodicamente, ad
intervalli adeguati, ad esempio, una volta all'anno. Al termine della
formazione potrebbe risultare utile verificare il livello delle
conoscenze acquisite.
L'obbligo di formazione vale anche per i lavoratori provenienti da
altre ditte. La formazione deve essere dispensata da un formatore
qualificato. Le date e i contenuti della formazione e i nomi dei
partecipanti vanno documentati per iscritto.
Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione
Supervisione dei lavoratori
In ambienti di lavoro in cui possano presentarsi atmosfere
esplosive in quantità tali da mettere a rischio la sicurezza
e la salute dei lavoratori, va assicurata un'adeguata
supervisione quando i lavoratori
sono presenti sul posto di lavoro,
alla luce della valutazione dei rischi,
ricorrendo a strumentazioni
tecniche adeguate.
57
Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione
Sistema di autorizzazione del lavoro
Qualora siano eseguite attività suscettibili di provocare
un’esplosione in zone potenzialmente esplosive o in prossimità
di queste, è necessario il benestare del responsabile
dell’esercizio interessato; ciò vale anche per quei processi
lavorativi che interagiscono con altri e possono pertanto dar
luogo a situazioni pericolose.
Per simili casi si è rivelata utile l'applicazione di un sistema di
autorizzazioni al lavoro, ad esempio, sotto forma di foglio di
permesso ad eseguire i lavori, rilasciato a tutti gli interessati e
da questi sottoscritto.
Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione
Sistema di autorizzazione del lavoro
Esempio: Sul foglio vanno riportati quanto meno i seguenti dati:
1. il punto esatto nell'impresa in cui si svolgono le attività previste;
2. chiara identificazione delle attività da svolgere;
3. identificazione dei rischi;
4. necessarie misure precauzionali, con la conferma da parte dell'addetto
dell'effettiva adozione di tali misure;
5. necessarie attrezzature di protezione personale;
6. le date di inizio e di fine prevista dei lavori;
7. accettazione con relativa conferma;
8. procedura di prolungamento del turno/passaggio delle consegne;
9. riconsegna impianto pronto per il collaudo e la rimessa in servizio;
10. cancellazione, impianto testato e rimessa in servizio;
11. notifica di qualsivoglia anomalia accertata nel corso del lavoro.
58
Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione
Realizzazione dei lavori di manutenzione
La manutenzione comprende la messa in servizio, la riparazione,
l’ispezione e il controllo delle installazioni.
Prima di iniziare i lavori di manutenzione vanno informati tutti gli
interessati e vanno autorizzati i lavori, all'occorrenza, tramite un
sistema di autorizzazione.
Le attività di manutenzione vanno affidate unicamente a personale
qualificato.
L'esperienza rivela, infatti, che in corso di tali attività il rischio di
infortunio aumenta. Di conseguenza, prima, durante e al termine dei
lavori va verificato attentamente che siano state adottate tutte le
misure di protezione del caso.
Durante l’esecuzione di lavori di manutenzione con pericolo di
ignizione in aree a rischio di esplosione va esclusa la presenza di
atmosfere esplosive pericolose. Va garantito il rispetto di tale
condizione per l'intera durata della manutenzione e, se del caso, per
un periodo limitato (ad es., nel corso di processi di raffreddamento).
Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione
Realizzazione dei lavori di manutenzione
Per quei lavori, per l'esecuzione dei quali bisogna fare i conti con la
produzione di scintille (ad es., saldatura, molatura a fuoco) vanno
adottati adeguati sistemi di schermatura, attuando eventualmente un
servizio di vigilanza antincendio.
Al termine dei lavori di manutenzione va garantito che, prima della
rimessa in funzione, siano nuovamente attive le normali misure di
protezione contro le esplosioni.
L'applicazione di un sistema di autorizzazione è utile soprattutto nel
caso dei lavori di manutenzione e messa in servizio.
Per la riattivazione delle misure di
prevenzione delle esplosioni può
rivelarsi utile l'applicazione di un
elenco di controllo (checklist),
ideato allo scopo.
59
Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione
Ispezione e controllo
L'utilizzo, per la prima volta, di posti di lavoro con aree in cui
possono formarsi atmosfere esplosive pericolose va preceduto
da una verifica del grado di sicurezza dell'intero impianto. Lo
stesso va fatto dopo che sono state introdotte modifiche che
influiscono sulla sicurezza o si siano verificati guasti e l'impianto
sia rimasto danneggiato.
L'efficacia delle misure di prevenzione delle esplosioni
introdotte in un impianto va verificata ad intervalli regolari. La
frequenza di tali verifiche dipende dal tipo di misura adottata. I
controlli vanno eseguiti solo da personale competente, ossia da
persone che per la loro formazione, la loro esperienza e
l’attività che esercitano, siano esperti nel campo della
protezione contro le esplosioni.
Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione
Coordinamento delle attività ai fini della sicurezza per il rischio
esplosione
Nel caso in cui nello stesso luogo di lavoro operano lavoratori di
più imprese, fermo restando che ogni datore di lavoro è
responsabile per le questioni soggette al suo controllo, il datore
di lavoro che è responsabile del luogo di lavoro coordina
l’attuazione delle misure per la salute e la sicurezza dei
lavoratori e precisa detto coordinamento nel documento sulla
protezione contro le esplosioni (articolo 88-septies).
La prescrizione di coordinamento era già nota all’interno del
D.Lgs. 626/94 declamata all’articolo 7.
60
SOMMARIO
Unità 1
Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, nebbie
infiammabili e polveri combustibili
Unita 2
Direttive comunitarie e loro recepimenti relativi al
rischio esplosione (ATEX 94/9/CE – ATEX 99/92/CE)
Unita 3
Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione
(misure di prevenzione, protezione e organizzative)
Unità 4
Struttura e contenuto del “Documento sulla
protezione contro le esplosioni”
Unità 5
Denuncia e verifiche delle installazioni elettriche in
atmosfere esplosive
Unità 6
Esame di alcuni ambienti tipici
Unità 4
Struttura e contenuto del documento sulla protezione
contro le esplosioni
Nell’assolvere gli obblighi connessi con la valutazione del
“rischio di esplosione”, il datore di lavoro, art. 88-novies,
provvede ad elaborare e a mantenere aggiornato il
documento sulla protezione contro le esplosioni.
Il documento sulla protezione contro le esplosioni deve
essere compilato prima di iniziare l’attività ed essere
aggiornato ogni volta che i luoghi di lavoro, le attrezzature
o l’organizzazione del lavoro subiscono modifiche,
ampliamenti o trasformazioni rilevanti.
61
Unità 4
Struttura e contenuto del documento sulla protezione
contro le esplosioni
Nel documento sulla protezione contro le esplosioni deve
essere precisato che:
•
•
i rischi di esplosione sono individuati e valutati;
•
i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi
di allarme, sono costruiti, impiegati e mantenuti in
efficienza tenendo in debito conto la sicurezza;
•
sono adottati, ai sensi del Titolo III del D.Lgs. 626/94, gli
accorgimenti per l’impiego sicuro delle attrezzature di
lavoro.
sono prese adeguate misure per limitare i rischi di
esplosione;
Unità 4
Struttura e contenuto del documento sulla protezione
contro le esplosioni
Il documento sulla protezione contro le esplosioni deve
inoltre indicare:
•
l’elenco dei luoghi con pericolo di esplosione (classificati
in zone 0, 1, 2; 20, 21, 22 – Allegato XV-bis);
•
l’elenco dei luoghi a cui si applicano le prescrizioni di
sicurezza di cui all’Allegato XV-ter;
•
gli obiettivi, le misure e le modalità del coordinamento
attuato per garantire la sicurezza, qualora sul luogo di
lavoro operino più imprese.
62
Unità 4
Struttura e contenuto del documento sulla protezione
contro le esplosioni
Il documento sulla protezione contro le esplosioni deve
essere specifico per la situazione di ciascuna impresa, deve
essere, per quanto possibile, ben strutturato e di facile
lettura e permettere una comprensione generale.
All’occorrenza, è consigliabile realizzare il documento in una
forma tale da consentire ulteriori aggiunte, ad esempio,
tramite fogli mobili; una tale soluzione è utile soprattutto
per impianti di grandi dimensioni o in caso di frequenti
modifiche tecniche.
Il documento può contenere riferimenti ad altri documenti
senza riportarli in maniera integrale, tuttavia il datore di
lavoro deve essere in grado di rintracciare ed esibire la
documentazione richiamata.
Unità 4
Struttura e contenuto del documento sulla protezione
contro le esplosioni
a) Descrizione del luogo di lavoro
e) Descrizione delle misure tecniche di
prevenzione/protezione dalle esplosioni
b) Descrizione delle fasi del processo
produttivo e/o delle attività aziendali
f) Indicazione delle misure
organizzative contro le esplosioni
c) Descrizione delle sostanze impiegate
g) Coordinamento tra più imprese esterne
(con le relative caratteristiche)
d) Presentazione dei risultati
dell’analisi del rischio
(identificazione dei pericoli,
classificazione delle zone con
pericolo di esplosione, stima del
rischio)
h) Allegati (esempi)
Certificati CE del tipo e dichiarazione di
conformità CE degli apparecchi, schede
tecniche di sicurezza delle sostanze,
avvertenze d’uso dei prodotti, piani di
manutenzione rilevanti ai fini della
protezione dalle esplosioni, ecc.
63
Unità 4
Struttura e contenuto del documento sulla protezione
contro le esplosioni
a) Descrizione del luogo di lavoro
Deve essere riportata una descrizione del luogo di lavoro,
particolareggiata per le zone pericolose, che può
comprendere:
• Una parte testuale, ad esempio con il nome dello
stabilimento, il tipo di impianto, la descrizione
dell’edificio/locale interessato, il nome del responsabile, il
numero dei lavoratori, ecc.
• Elaborati grafici, ad esempio mappe e planimetrie
(incluse le vie di fuga e soccorso).
Unità 4
Struttura e contenuto del documento sulla protezione
contro le esplosioni
b) Descrizione delle fasi del processo produttivo e/o delle
attività aziendali
Deve essere descritto, anche se in modo sintetico, il
processo produttivo (può essere allegato uno schema del
ciclo di lavorazione) e/o le attività aziendali, riportando
tutte le informazioni rilevanti ai fini della protezione contro
le esplosioni, tra le quali:
• la descrizione delle diverse fasi della lavorazione;
• i parametri di progetto e di funzionamento dell’impianto;
• le informazioni relative al sistema di ventilazione degli
ambienti.
64
Unità 4
Struttura e contenuto del documento sulla protezione
contro le esplosioni
c) Descrizione delle sostanze impiegate
Vanno elencate le sostanze che possono dare origine ad
atmosfere esplosive, le condizioni fisiche a cui tale
atmosfere si formano (ad esempio temperatura e pressione
della sostanza, ecc.) ed i parametri rilevanti ai fini della
protezione contro le esplosioni (temperatura di
infiammabilità, limiti di esplodibilità, ecc.).
Unità 4
Struttura e contenuto del documento sulla protezione
contro le esplosioni
d) Presentazione dei risultati dell’analisi del rischio
E’ opportuno descrivere in dettaglio la procedura utilizzata per
effettuare la classificazione delle zone con pericolo di
esplosione. Dette zone devono essere individuate con
precisione, la loro descrizione può essere effettuata in forma
testuale e/o grafica.
E’ inoltre opportuno indicare i riferimenti delle norme, guide e
software utilizzati per la classificazione.
Simbologia preferenziale per indicare le zone con pericolo di esplosione
Zona 0
Zona 1
Zona 2
Zona 20
Zona 21
Zona 22
65
Unità 4
Struttura e contenuto del documento sulla protezione
contro le esplosioni
e) Descrizione delle misure tecniche di prevenzione /
protezione dalle esplosioni
Vanno dettagliatamente descritte le misure di prevenzione e
di protezione adottate, con particolare riferimento alle
sorgenti di accensione non elettriche, che sono state finora
trascurate, specie nei vecchi impianti.
Ad esempio, apparecchi termici o tubazioni a temperatura
superiore a quella di accensione dell’atmosfera esplosiva,
oppure organi meccanici che possono produrre scintille.
Con riferimento alla realizzazione delle misure di protezione dalle
esplosioni, deve essere indicato:
• Il responsabile dell’adozione di ciascuna misura di protezione;
• La data da cui è prevista l’adozione della misura di protezione;
• Le modalità con cui viene verificata l’efficacia delle misure di
protezione adottate.
Unità 4
Struttura e contenuto del documento sulla protezione
contro le esplosioni
f) Indicazione delle misure organizzative contro le esplosioni
Vanno descritte le misure organizzative adottate, ed in
particolare:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Le istruzioni operative per un dato posto di lavoro/attività;
Le misure per garantire adeguata qualificazione degli addetti;
Contenuto, frequenza e partecipanti ai corsi di formazione;
Le regole per il corretto utilizzo di attrezzature di lavoro mobili
nelle zone pericolose;
Le misure adottate per indurre gli addetti ad indossare i previsti
dispositivi di protezione individuale;
L’esistenza di un sistema di autorizzazioni al lavoro;
Le cautele adottate nelle operazioni di manutenzione;
L’organizzazione dell’attività di controllo e sorveglianza;
Il tipo di segnalazione adottato per le zone pericolose.
66
Unità 4
Struttura e contenuto del documento sulla protezione
contro le esplosioni
g) Coordinamento tra più imprese esterne
Va indicato l’obiettivo, le misure e le modalità di attuazione
del coordinamento effettuato dal datore di lavoro per
garantire la sicurezza (contro le esplosioni) quando sul luogo
di lavoro sono presenti aziende esterne.
Quando nello stesso luogo di lavoro siano presenti
lavoratori di diverse aziende, ogni datore di lavoro
è responsabile dell’area soggetta al suo controllo. Il
datore di lavoro che ha la responsabilità del luogo
di lavoro, coordina l’applicazione delle misure
riguardanti la protezione contro le esplosioni e
riporta nel documento corrispondente indicazioni
precise circa la scopo del coordinamento e le
misure e modalità di attuazione dello stesso.
Unità 4
Struttura e contenuto del documento sulla protezione
contro le esplosioni
h) Allegati al documento sulla protezione contro le esplosioni
In allegato possono essere riportati documenti ritenuti utili:
•
Dichiarazioni CE di conformità (che accompagna il materiale
Ex dotato di marcatura CE);
•
Schede tecniche di sicurezza delle sostanze infiammabili e/o
polveri combustibili;
•
•
Avvertenze d’uso di apparecchi e attrezzature di lavoro;
•
Un elenco delle attrezzature di lavoro mobili che possono
essere utilizzate nelle zone con pericolo di esplosione;
•
Eventuali formulari, schede o check-list relativi ai suddetti
punti.
Piani di manutenzione importanti ai fini della protezione
contro le esplosioni;
67
IPOTETICO INDICE DI UN DOCUMENTO SULLA
PROTEZIONE CONTRO LE ESPLOSIONI
Unità 4
Struttura e contenuto del documento sulla protezione
contro le esplosioni
SOMMARIO
INTRODUZIONE
RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI
DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI
CRITERI SEGUITI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPLOSIONE
CONDIZIONI ADOTTATE PER LA VALUTAZIONE
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE
RISCHI INTRINSECI DELLE SOSTANZE PERICOLOSE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPLOSIONE
8.1 REPARTO PRODUZIONE
8.2 SERBATOI SEMILAVORATI
8.3 LABORATORIO PRODUZIONE
8.4 …
MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE DALLE ESPLOSIONI
MISURE TECNICHE DI PROTEZIONE DALLE ESPLOSIONI
MISURE ORGANIZZATIVE CONTRO LE ESPLOSIONI
MISURE DI COORDINAMENTO TRA PIU’ IMPRESE ESTERNE
CONCLUSIONI
SOMMARIO
Unità 1
Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, nebbie
infiammabili e polveri combustibili
Unita 2
Direttive comunitarie e loro recepimenti relativi al
rischio esplosione (ATEX 94/9/CE – ATEX 99/92/CE)
Unita 3
Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione
(misure di prevenzione, protezione e organizzative)
Unità 4
Struttura e contenuto del “Documento sulla
protezione contro le esplosioni”
Unità 5
Denuncia e verifiche delle installazioni elettriche in
atmosfere esplosive
Unità 6
Esame di alcuni ambienti tipici
68
Unità 5
Denuncia e verifiche delle installazioni elettriche in
atmosfere esplosive
Il legislatore, ben conscio del pericolo dell’impianto elettrico
in un luogo pericoloso, attribuisce grande importanza
all’accertamento iniziale dei requisiti di sicurezza richiesti
(anticamente “antideflagranza” o “stagno”), ed al controllo
del mantenimento nel tempo di detti requisiti, sia attraverso
verifiche,
verifiche sia con una corretta manutenzione.
manutenzione
Il caposaldo per queste prescrizioni è il DPR 547/55, il cui
articolo 330 richiede la “dichiarazione di antideflagranza”,
mentre l’articolo 336 prevede le verifiche periodiche.
periodiche
E’ invece il D.M. 12/09/1959 che impone l’obbligo della
denuncia delle installazioni elettriche nei luoghi previsti dal
DPR 547/55 (mediante modello C).
Unità 5
Denuncia e verifiche delle installazioni elettriche in
atmosfere esplosive
Secondo il DPR 547/55, artt. 330 e 331, nei luoghi di lavoro
con pericolo di esplosione gli impianti elettrici devono essere
“antideflagranti”.
I luoghi di lavoro con pericolo di esplosione furono
individuati con il DM 22/12/58, tabella A (art. 329 – gas e
vpori) e tabella B (art. 331 – polveri).
Il D.Lgs. 233/03 ha abolito l’art. 329 comma 1 a), l’art. 331 e
le tabelle A e B del DM 22/12/58, salvo le materie esplosive.
In definitiva i luoghi con pericolo di esplosione di cui al DPR
547/55 attualmente sono soltanto quelli dove si detengono
materie esplosive, definite tali dal testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza (R.D. 18/6/1931 n. 773)
69
Unità 5
Denuncia e verifiche delle installazioni elettriche in
atmosfere esplosive
Attualmente, gli obblighi che
gravano sul datore di lavoro in tema
di denuncia e verifica degli impianti
elettrici nei luoghi con pericolo di
esplosione, sono contenuti in:
•
DPR 462/01 Regolamento di semplificazione del
procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi i
messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici
pericolosi.
•
art. 88-undecies del Titolo VIII-bis del D.Lgs. 626/94
Verifiche.
Unità 5
Denuncia e verifiche delle installazioni elettriche in
atmosfere esplosive
DPR 462/01
Prevede (al Capo III) che il datore di lavoro deve:
•
denunciare all’ASL/ARPA (che procede
all’omologazione) entro trenta giorni dalla messa in
servizio;
•
far verificare (con periodicità biennale)
dall’ASL/ARPA o da Organismi abilitati;
gli “impianti elettrici nei luoghi con pericolo di
esplosione”.
E’ superfluo ricordare che se nelle zone pericolose non c’è
impianto elettrico, non ricorre l’obbligo della denuncia.
70
Unità 5
Denuncia e verifiche delle installazioni elettriche in
atmosfere esplosive
Il DPR 462/01 non definisce i “luoghi con pericolo di
esplosione”, lasciando di fatto al datore di lavoro l’onere
della loro individuazione.
Prima dell’entrata in vigore del DPR 462/01 (23/1/02),
l’obbligo della denuncia degli impianti (da effettuare con il
modello C), era limitato ai luoghi di cui alle tabelle A e B
del DM 22/12/1958, dette tabelle sono state abrogate dal
D.Lgs. 233/03.
Il mancato rispetto degli obblighi di cui al DPR 462/01 è
sanzionato penalmente, con l’arresto fino a tre mesi o con
l’ammenda da 258 € a 1033 € (DPR 547/55, art. 389, comma
c, come modificato dal D.Lgs. 758/94).
Unità 5
Denuncia e verifiche delle installazioni elettriche in
atmosfere esplosive
Art. 88 undecies del Titolo VIII bis del D.Lgs
D.Lgs.. 626/94
Impone al datore di lavoro di denunciare e di far verificare
gli impianti elettrici ubicati nelle zone 0, 1, 20 o 21 senza
far riferimento agli impianti ubicati nelle zone 2 e 22.
Il mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 88
undecies del Titolo VIII bis determina a carico del datore di
lavoro sanzioni penali: arresto da tre a sei mesi o ammenda
da 1549 € a 4132 € (art. 89, comma 2, lettera a) del D.Lgs.
626/94, come modificato dal D.Lgs. 233/03).
71
Unità 5
Denuncia e verifiche delle installazioni elettriche in
atmosfere esplosive
Le discrepanze e le lacune tra le due prescrizioni
legislative porterebbero comunque a formulare la
seguente interpretazione:
L’articolo 88 undecies del Titolo VIII bis individua i luoghi
con pericolo di esplosione a cui si applica il DPR 462/01,
ovvero individua il campo di applicazione del DPR 462/01
per quanto riguarda i luoghi con pericolo di esplosione.
L’obbligo di denuncia e verifica periodica, si applica solo
agli impianti nei luoghi in cui sono presenti zone 0, 1, 20 e
21, mentre sono esclusi dall’obbligo della denuncia
all’ASL/ARPA, e conseguente omologazione e verifiche
biennali, gli impianti elettrici nelle zone 2 e 22.
Impianto elettrico a
sicurezza
NO
Denuncia degli impianti
elettrici nei luoghi con
pericolo di esplosione
Denuncia
Denunciaalla
allaASL/ARPA
ASL/ARPA
NO
NO
E’ ubicato in
una zona 0, 20,
1 o 21 ?
SI
Denuncia
Denunciaalla
allaASL/ARPA
ASL/ARPA
SI
SI
72
Unità 5
Denuncia e verifiche delle installazioni elettriche in
atmosfere esplosive
I luoghi non compresi nelle tabelle A e B del DM 22/12/58
non erano finora considerati luoghi con pericolo di
esplosione, ai fini della denuncia dei relativi impianti
elettrici (ex modello C).
Le suddette tabelle sono state abrogate dal D.Lgs. 233/03
quindi i datori di lavoro, che finora, giustamente, non
avevano denunciato i relativi impianti elettrici, ora sono
tenuti a far sottoporre tali impianti a verifica biennale, da
parte dell’ASL/ARPA, oppure di un organismo abilitato.
Non occorre, invece, che il datore di lavoro, in questo caso,
denunci l’impianto elettrico all’ASL/ARPA ai fini
dell’omologazione, la quale essendo stata introdotta dal DPR
462/01 si riferisce agli impianti nuovi e non sia applica agli
impianti esistenti.
Impianto elettrico a
sicurezza
NO
Impianto
preesistente al
10/9/2003 ?
SI
NO
Verifiche degli impianti
elettrici installati nei
luoghi con pericolo di
esplosione
E’ ubicato in
una zona 0,
20, 1 o 21 ?
NO
SI
L’attività rientrava
nelle tabelle A o B
del D.M. 22/12/1958
?
SI
NO
Sono trascorsi più
di due anni
dall’ultima verifica ?
SI
L’impianto
L’impiantonon
nonèè
soggetto
soggettoaaverifica
verifica
da
parte
da partedidi
ASL/ARPA
ASL/ARPAoo
organismo
organismoabilitato
abilitato
Fare
Fareeffettuare
effettuarelele
verifiche
verificheda
da
ASL/ARPA
ASL/ARPAoo
organismo
organismoabilitato,
abilitato,
ogni
ognidue
dueanni
anni
Fare
Fareeffettuare
effettuare
subito
subitolalaverifica
verificada
da
ASL/ARPA
ASL/ARPAoo
organismo
organismoabilitato
abilitato
73
Unità 5
Denuncia e verifiche delle installazioni elettriche in
atmosfere esplosive
Nel caso in cui in un ambiente non ci sia l’impianto elettrico
in zona pericolosa, ma solo un macchinario alimentato da
una presa in zona non pericolosa, il datore di lavoro deve
preparare il documento sulla protezione contro le
esplosioni, il costruttore della macchina deve marcare CE
ATEX la macchina, ma non c’è l’obbligo di denuncia
all’ASL/ARPA.
all’ASL/ARPA
I circuiti a sicurezza intrinseca sono circuiti
elettronici e come tali non fanno parte
dell’impianto elettrico vero e proprio ai sensi
della legge 46/90. Essi sono invece da
comprendere nell’impianto elettrico ai fini del
DPR 462/01 e sono quindi soggetti alla relativa
omologazione e verifica.
verifica
Unità 5
Denuncia e verifiche delle installazioni elettriche in
atmosfere esplosive
Nel caso in cui nell’ambiente pericoloso ci sono solo zone 2 o
22 e l’impianto elettrico è in zona pericolosa, il datore di
lavoro non ha l’obbligo di denuncia all’ASL/ARPA (Guida CEI
0-14, art. 2.2.3).
Se però l’ambiente pericoloso contempla
zone 1 e zone 2, con presenza di impianti
elettrici in ambedue le zone, il datore di
lavoro invia la denuncia all’ASL/ARPA e
l’ispettore deve omologare e verificare
periodicamente non solo l’impianto elettrico
delle zone 1 ma anche quello delle zone 2.
74
Unità 5
Denuncia e verifiche delle installazioni elettriche in
atmosfere esplosive
Per la denuncia all’ASL/ARPA,
occorre inviare la
dichiarazione di conformità
rilasciata dall’installatore
dell’impianto elettrico ai sensi
della legge 46/90.
Il datore di lavoro dispone
anche della dichiarazione di
conformità delle macchine alla
direttiva ATEX e del
documento sulla protezione
contro le esplosioni.
esplosioni
Unità 5
Denuncia e verifiche delle installazioni elettriche in
atmosfere esplosive
Tipi di verifica degli impianti elettrici nei luoghi con
pericolo di esplosione ed enti interessati
TIPO DI VERIFICA
ENTE INCARICATO
Iniziale
Installatore
Omologazione
ASL/ARPA
Verifiche periodiche
Enti verificatori
(ASL/ARPA o Organismi abilitati)
Verifiche straordinarie
Enti verificatori
(ASL/ARPA o Organismi abilitati)
75
Unità 5
Denuncia e verifiche delle installazioni elettriche in
atmosfere esplosive
Prima della messa in servizio degli impianti o delle
costruzioni elettriche a sicurezza, si deve effettuare una
verifica iniziale.
iniziale
Per assicurarsi che le installazioni siano mantenute in
condizioni soddisfacenti per l’uso continuo entro un luogo
pericoloso, si deve:
• effettuare regolari verifiche periodiche,
periodiche oppure;
• assoggettare gli impianti a supervisione continua da parte
di personale esperto.
E’ sottinteso che, quando è necessario, occorre fare
manutenzione.
I risultati di tutte le verifiche iniziali e periodiche, devono
essere registrati.
registrati
SOMMARIO
Unità 1
Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, nebbie
infiammabili e polveri combustibili
Unita 2
Direttive comunitarie e loro recepimenti relativi al
rischio esplosione (ATEX 94/9/CE – ATEX 99/92/CE)
Unita 3
Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione
(misure di prevenzione, protezione e organizzative)
Unità 4
Struttura e contenuto del “Documento sulla
protezione contro le esplosioni”
Unità 5
Denuncia e verifiche delle installazioni elettriche in
atmosfere esplosive
Unità 6
Esame di alcuni ambienti tipici
76
Unità 6
Esame di alcuni ambienti tipici
CENTRALI TERMICHE A METANO
Per centrale termica si intende,
uno o più locali comunicanti
direttamente tra loro, destinato/i
all’installazione di un impianto
termico di produzione del calore,
la cui portata termica complessiva
è superiore a 35 kW.
Si applica l’appendice GF-3 della guida CEI 31-35/A.
Nella premessa viene evidenziato che l’appendice GF-3 non si
applica a centrali termiche che utilizzano apparecchi a gas
conformi al DPR 661/96 (direttiva 90/396/CE c.d. direttiva gas).
Tale esclusione è in linea con il D.Lgs. 233/03 che esclude dal
suo campo di applicazione l’uso di apparecchi a gas di cui al
DPR 661/96.
Unità 6
Esame di alcuni ambienti tipici
CENTRALI TERMICHE A METANO
L’appendice GF-3 della guida CEI
31-35/A si applica alle seguenti
centrali termiche:
• preesistenti all’entrata in vigore
del DPR 661/96 e che non
hanno apparecchi a gas (marcati CE) conformi alla direttiva
90/396/CE;
• che utilizzano apparecchi realizzati e destinati
specificatamente per essere utilizzati in processi industriali
in stabilimenti industriali;
• che utilizzano apparecchi non compresi nel campo di
applicazione del DPR 661/96, ad esempio perché impiegano
l’acqua ad una temperatura superiore a 105 °C (generatori
di acqua surriscaldata e/o vapore).
77
Unità 6
Esame di alcuni ambienti tipici
CENTRALI TERMICHE A METANO
Si elencano le condizioni dell’appendice GF-3 della guida CEI
31-35/A in base alle quali nella centrale termica a gas può
essere escluso a priori il pericolo di esplosione, senza dover
applicare la norma CEI 31-30:
1. Il gas combustibile è gas naturale con caratteristiche
significative sostanzialmente uguali a quelle indicate nella
tabella GAGA-2, sostanza n. 202 della guida CEI 3131-35.
Il gas naturale distribuito in Italia contiene
prevalentemente metano e piccole percentuali di altri
idrocarburi, la condizione è quindi soddisfatta nella
generalità dei casi.
continua
Unità 6
Esame di alcuni ambienti tipici
CENTRALI TERMICHE A METANO
2. Pressioni nominali di esercizio: fino a 50000 Pa (0,4 bar).
La pressione di consegna più ricorrente per impianti termici
medio-piccoli, privi di ulteriore impianto di riduzione a
valle, è 2000 Pa (20 mbar – 200 mm H2O).
3. Il foro di emissione dovuto a guasti non supera 0,25 mm2.
In base alla tabella A della guida CEI 31-35, l’area dei fori di
emissione dovuti a guasti (emissioni di secondo grado) si
può avere solo per flange dotate di guarnizione in fibra
compressa (in genere tubazioni oltre 2”, in centrali
termiche di potenza superiore a 1200 kW), e per le valvole
di diametro superiore a 150 mm (6”).
continua
78
Unità 6
Esame di alcuni ambienti tipici
CENTRALI TERMICHE A METANO
4. Rispetto delle aperture di ventilazione minime
Le aperture di ventilazione non devono essere inferiori a
quelle indicate nella seguente tabella. Le superfici indicate
in tabella si riferiscono ad aperture nette di ventilazione
realizzate su pareti verticali. La superficie di eventuali
grigliati, reti e/o alette antipioggia deve essere sottratta
all’apertura di aerazione.
Pressione
Aperture di
di esercizio
aerazione
Le aperture devono essere
(Pa)
(m )
realizzate e collocate in modo
2000
0,3
da evitare la formazione di
2500
0,35
sacche di gas, a tal proposito si
3000
0,4
veda la circolare del Ministero
3500
0,45
dell’Interno prot. P 1275/4134
4000
0,5
del 30/11/00.
2
continua
Unità 6
Esame di alcuni ambienti tipici
CENTRALI TERMICHE A METANO
5. Impianto termico realizzato a regola d’arte.
Il rispetto della regola dell’arte nell’esecuzione
dell’impianto termico può essere attestato dalla
dichiarazione di conformità dell’installatore termoidraulico
(legge 46/90). Per impianti di distribuzione gas
nell’industria, per certificazione di conformità alla regola
dell’arte, per potenze termiche superiori a 116 kW si può
far riferimento al D.M. 4/5/98 Allegato II, art. 3.3
(Procedimenti di prevenzione incendi).
6. Manutenzione dell’impianto termico.
Si ribadisce l’obbligo della manutenzione in modo da
assicurare nel tempo il mantenimento dei requisiti di
sicurezza originali e l’obbligo delle verifiche periodiche
previste dalle disposizioni legislative ad esso applicabili.
continua
79
Unità 6
Esame di alcuni ambienti tipici
CENTRALI TERMICHE A METANO
7. Quota di installazione dell’impianto termico.
L’appendice GF-3 può essere applicata per gli impianti che si
trovano fino ad un’altitudine di 1500 m sul livello del mare.
Oltre tale valore l’influenza dell’altitudine potrebbe
richiedere aperture di ventilazione maggiori, vedi tabella.
8. Portata termica dell’impianto.
Aumento aperture (%)
Quota (m)
10
2000
L’appendice GF-3 evidenzia che
13
2500
la portata termica dell’impianto è
17
3000
ininfluente in quanto le dimensioni
delle aperture minime indicate sono
state calcolate con riferimento alla pressione di esercizio
dell’impianto. Quindi l’appendice GF-3 può essere
utilizzata anche per impianti termici di potenza < 35 kW.
Unità 6
Esame di alcuni ambienti tipici
CENTRALI TERMICHE A METANO
Se le suddette condizioni non
sono soddisfatte occorre
determinare le zone con
pericolo di esplosione. Gli
impianti elettrici ubicati in tali
zone devono essere del tipo a
sicurezza in conformità alla norma CEI EN 60079-14 (CEI
31-33).
L’impianto elettrico al di fuori delle zone pericolose può
essere un impianto ordinario.
80
Unità 6
Esame di alcuni ambienti tipici
LABORATORI CHIMICI
Si tratta di laboratori chimici ove
possono manifestarsi dei rischi
associati alla presenza di gas o
vapori infiammabili. Sono quindi
escluse le polveri combustibili e gli
esplosivi.
Sono compresi i laboratori
farmaceutici, di ospedali, di scuole, di stabilimenti, ecc. dove
pero ci siano solo le sopra citate sostanze.
Sono esclusi i laboratori dove le quantità di sostanze pericolose
sono di pochi decimetri cubi e gli ambienti con analizzatori di
processo già trattati dalla norma CEI 65-36 (Controllo dei
processi industriali – Sicurezza degli ambienti di analisi).
Si applica l’appendice GF-4 della guida CEI 31-35/A.
Unità 6
Esame di alcuni ambienti tipici
LABORATORI CHIMICI
Si elencano i principali provvedimenti, riferiti ai locali e alle
attrezzature, al fine di ridurre la probabilità di formazione
di atmosfera esplosiva ad una valore trascurabile, tale da
giustificare la presenza di componenti e impianti elettrici
ordinari:
1. I quantitativi di sostanze presenti nel laboratorio devono
essere limitati a quelli necessari. A tal fine il laboratorio
potrebbe essere suddiviso in più locali, compartimentati
tra loro. I quantitativi di sostanze esuberanti vanno
conservati in un deposito.
2. Le sostanze pericolose devono essere conservate in robusti
contenitori, chiusi a regola d’arte e depositati in appositi
armadi. I quantitativi prelevati non devono eccedere
quello strettamente necessario.
continua
81
Unità 6
Esame di alcuni ambienti tipici
LABORATORI CHIMICI
3. Gli armadi devono essere di materiale incombustibile,
ventilati verso l’esterno (scarico lontano da finestre, aree
di lavoro e uscite di sicurezza); i ripiani devono poter
contenere piccoli rilasci di sostanze liquide.
4. Le tubazioni di adduzione delle sostanze pericolose
all’interno del laboratorio devono avere le giunzioni
ridotte al minimo indispensabile, eseguite a regola d’arte,
dotate di un dispositivo di intercettazione azionabile
dall’esterno del laboratorio e contraddistinte con
l’apposita colorazione (UNI 5634).
5. La portata dei gas prelevati da contenitori (bombole) deve
essere limitata, in relazione all’uso, mediante limitatori di
flusso, valvole di sicurezza o dischi calibrati, posti
all’esterno del laboratorio stesso.
continua
Unità 6
Esame di alcuni ambienti tipici
LABORATORI CHIMICI
6. I becchi bunsen,
bunsen, forni e fornelli a gas devono avere i
rubinetti valvolati (lo spegnimento della fiamma
interrompe l’erogazione del gas).
7. Le stufe ei forni che rimangono accesi per lungo tempo
devono avere un dispositivo che eviti il surriscaldamento in
caso di guasto al termostato.
8. I banchi di lavoro devono avere il piano di lavoro
impermeabile, per facilitarne la pulizia, ed il bordo
rialzato per evitare il versamento di liquidi a terra.
9. Il sistema di aspirazione delle cappe deve essere
controllato con apposito dispositivo sensibile alla portata
d’aria.
10. Il locale deve avere un sistema di ventilazione; sono
consigliati almeno cinque ricambi all’ora.
82
Unità 6
Esame di alcuni ambienti tipici
LABORATORI CHIMICI
Le persone che operano nel laboratorio devono essere
istruite in merito al pericolo derivante dalle sostanze
infiammabili e sensibilizzate sul rispetto delle seguenti
misure di sicurezza:
1. I quantitativi di sostanze pericolose utilizzate sul banco
devono essere ridotte al minimo necessario.
2. I contenitori devono essere maneggiati con cura. Perdite di
liquidi infiammabili devono essere neutralizzate
conmateriale assorbente.
3. Le sostanze infiammabili vanno manipolate sotto la cappa
e lontano da fiamme libere, prese a spina e altri possibili
inneschi. Il saliscendi della cappa deve essere mantenuto
abbassato.
continua
Unità 6
Esame di alcuni ambienti tipici
LABORATORI CHIMICI
4. Le superfici e le piastre di riscaldamento devono essere
tenute pulite da residui, solventi, ecc.
5. L’integrità delle tubazioni che trasportano fluidi pericolosi
deve essere controllata periodicamente, soprattutto quella
delle giunzioni e dei raccordi flessibili.
6. E’ vietato introdurre e
conservare sostanze
infiammabili in frigoriferi di
tipo normale/domestico.
83
Unità 6
Esame di alcuni ambienti tipici
LABORATORI CHIMICI
I laboratori dove sono attuati i provvedimenti e le
precauzioni suddette sono ritenuti ambienti senza pericolo
di esplosione ai sensi del D.Lgs. 233/03. Tuttavia si
applicano i seguenti accorgimenti:
1. Il sottocappa deve essere illuminato dall’esterno, con
robuste lastre trasparenti a chiusura ermetica.
2. Deve essere previsto un interruttore generale con comando
all’esterno del locale laboratorio, in posizione facilmente
accessibile e segnalata.
3. Il grado di protezione IP dei componenti elettrici deve
essere stabilito in base alle regole generali, secondo la
presenza di liquidi e di polveri nel punto in cui il
componente elettrico è ubicato nel funzionamento
ordinario.
Unità 6
Esame di alcuni ambienti tipici
LUOGHI DI RICOVERO AUTOVEICOLI
Si tratta di autorimesse e cioè aree
destinate esclusivamente al
ricovero, alla sosta e alla manovra
degli autoveicoli; oppure di box
cioè un volume delimitato da
strutture di resistenza al fuoco
definita, di superficie non
superiore a 40 m2.
Si applica l’appendice GF-1 della guida CEI 31-35/A.
La variante in esame si applica anche alle autofficine e ai locali
destinati alla vendita e allestimento di autoveicoli.
84
Unità 6
Esame di alcuni ambienti tipici
LUOGHI DI RICOVERO AUTOVEICOLI
Si elencano le condizioni, riferite alle autorimesse e ai box,
box
al fine di escludere il pericolo di esplosione e per i requisiti
degli impianti elettrici:
1. Gli autoveicoli utilizzano come carburante la benzina, il
GPL o il metano (GNC).
2. Nell’autorimessa non sono presenti altre sostanze
infiammabili oltre al carburante contenuto nei serbatoi
degli autoveicoli (l’olio lubrificante non presenta pericolo
ai fini dell’esplosione).
3. Non vengono compiute operazioni di riempimento e
svuotamento dei serbatoi.
4. Non accedono all’autorimessa autoveicoli con evidenti
perdite di carburante.
continua
Unità 6
Esame di alcuni ambienti tipici
LUOGHI DI RICOVERO AUTOVEICOLI
5. Siano attuate le prescrizioni riportate nel D.M. 1/2/86*,
con particolare riferimento all’efficacia della ventilazione
(la presenza del CPI garantisce, in genere, l’attuazione
delle prescrizioni del suddetto D.M.).
6. Gli autoveicoli in parcheggio sono in genere a motore
spento, con il dispositivo di avviamento (chiave)
disinserito o nella posizione di riposo.
7. Gli autoveicoli siano omologati e mantenuti in efficienza
(ossia sottoposti con esito positivo alle revisioni di legge).
* Decreto 1 febbraio 1986 Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e
l’esercizio di autorimesse e simili.
85
Unità 6
Esame di alcuni ambienti tipici
LUOGHI DI RICOVERO AUTOVEICOLI
Un’autofficina
autofficina è ritenuta senza pericolo di esplosione se
sono soddisfatte le seguenti condizioni:
1. Non si intervenga sui circuiti dei carburanti.
2. Siano rispettate le condizioni 11-3-4-5-6-7 viste per le
autorimesse.
3. Le eventuali sostanze infiammabili oltre il carburante
contenuto nei serbatoi degli autoveicoli siano in quantità
non significative ai fini della formazione di atmosfere
esplosive.
Nel caso dei locali destinati esclusivamente alla vendita e
all’allestimento di autoveicoli,
autoveicoli questi sono ritenuti senza
pericolo di esplosione, in modo incondizionato, per un
numero di autoveicoli fino a trenta.
Unità 6
Esame di alcuni ambienti tipici
LUOGHI DI RICOVERO AUTOVEICOLI
Nei luoghi di ricovero autoveicoli pur non
essendo più presente il pericolo di esplosione,
rimane il rischio di danneggiamento
dell’impianto elettrico se questo non rispetta
determinati requisiti.
• Le prese e gli interruttori devono essere installati a 1,15 m
di altezza. La stessa cosa vale per le condutture a vista, a
meno che non resistano agli urti di un autoveicolo, oppure
siano in posizione non esposta (ad esempio in fondo
all’angolo formato da due pareti).
Le autorimesse soggette al controllo dei VV.F. (ed al rilascio del
CPI) sono da considerare in genere luoghi a maggior rischio in
caso d’incendio e l’impianto elettrico deve quindi essere
adeguato in tal senso; in questi casi è inoltre richiesto dai
VV.F. l’interruttore generale (comando d’emergenza).
86
Unità 6
Esame di alcuni ambienti tipici
LOCALI E ZONE DI CARICA BATTERIE
Per locali si intendono le aree
chiuse, adibite espressamente alla
carica delle batterie.
Per zone di carica si intendono le
aree aperte adibite ed adattate alla
ricarica delle batterie.
Sia il locale sia la zona, possono anche essere usati per la
manutenzione delle batterie stesse.
Nelle aree di ricarica batterie esistono pericoli di esplosione
derivanti dall’emissione di idrogeno e ossigeno dagli
accumulatori, pertanto possono formarsi atmosfere esplosive.
Si applica la norma CEI EN 50273-3 (CEI 21-42) per le batterie di
trazione.
Unità 6
Esame di alcuni ambienti tipici
LOCALI E ZONE DI CARICA BATTERIE
Ai fini della sicurezza ci sono delle
raccomandazioni di base da rispettare:
1. E’ preferibile che la ricarica sia eseguita in una zona
esclusivamente a ciò destinata.
2. La zona destinata alla ricarica deve essere ben ventilata,
in essa non è permesso fumare, né usare fiamme libere e
deve essere esposta la relativa segnaletica di sicurezza.
3. Evitare l’uso di qualunque possibile sorgente di scintille
nelle vicinanze dei coperchi degli elementi.
4. Prima di chiudere o aprire i collegamenti ai terminali della
batteria, assicurarsi che tutti i circuiti, compreso quello di
carica, siano aperti.
5. Usare indumenti antistatici e panni antistatici nelle
operazioni di manutenzione.
87
Unità 6
Esame di alcuni ambienti tipici
LOCALI E ZONE DI CARICA BATTERIE
Per le aree di ricarica batterie all’aperto (tettoie) è
generalmente sufficiente che non siano presenti barriere
che impediscano la libera circolazione dell’aria in tutte le
direzioni (soprattutto verso l’alto) per avere una
ventilazione tale da limitare i pericoli di esplosione nelle
immediate vicinanze degli accumulatori.
Nei luoghi al chiuso la ventilazione dell’area durante la
ricarica degli accumulatori può essere:
•
Naturale senza accorgimenti
particolari.
particolari.
•
Naturale assistita da un sistema
di estrazione artificiale dell’aria.
dell’aria.
Unità 6
Esame di alcuni ambienti tipici
LOCALI E ZONE DI CARICA BATTERIE
Nei luoghi al chiuso,
chiuso in genere, la ventilazione naturale,
naturale
senza accorgimenti particolari per facilitare il ricambio
dell’aria non è sufficiente a garantire costantemente i
ricambi di aria necessari, con pericolo di accumulo di
idrogeno nelle eventuali sacche e sottotetti dell’edificio.
La ventilazione naturale assistita da un sistema di
estrazione artificiale,
artificiale consente invece di prevedere con
sufficiente precisione sia la quantità, sia la disponibilità di
aria necessaria.
Il sistema di estrazione artificiale può essere generale
(interessa tutta l’atmosfera del locale), oppure localizzato
(bocche di aspirazione nelle immediate vicinanze degli
accumulatori).
88
Unità 6
Esame di alcuni ambienti tipici
LOCALI E ZONE DI CARICA BATTERIE
Nei luoghi all’aperto,
all’aperto con ventilazione naturale,
naturale il grado e
la disponibilità della ventilazione variano nel tempo,
pertanto si avranno in ogni caso
zone 1 per un’estensione di 0,5
m intorno agli sfogatoi degli
accumulatori.
Unità 6
Esame di alcuni ambienti tipici
LOCALI E ZONE DI CARICA BATTERIE
Nei luoghi al chiuso,
chiuso con ventilazione naturale,
naturale senza
particolari accorgimenti, le zone con pericolo di esplosione
si possono estendere a varie parti dell’edificio o del locale,
pertanto questa soluzione è sconsigliata.
Nei luoghi al chiuso,
chiuso con ventilazione naturale,
naturale assistita da
un sistema generale di estrazione artificiale dell’aria, si
possono avere due casi:
•
Con disponibilità della ventilazione
BUONA.
•
Con disponibilità della ventilazione
ADEGUATA.
89
Unità 6
Esame di alcuni ambienti tipici
LOCALI E ZONE DI CARICA BATTERIE
Luoghi al chiuso,
chiuso con ventilazione naturale,
naturale assistita da un
sistema generale di estrazione artificiale dell’aria e
disponibilità della ventilazione
BUONA.
•
Zona 1 nel volume
delimitato dai coperchi
degli accumulatori e dalle
bocche di aspirazione.
Unità 6
Esame di alcuni ambienti tipici
LOCALI E ZONE DI CARICA BATTERIE
Luoghi al chiuso,
chiuso con ventilazione naturale,
naturale assistita da un
sistema generale di estrazione artificiale dell’aria e
disponibilità della ventilazione
ADEGUATA.
•
Zona 1 nel volume
delimitato dai coperchi
degli accumulatori e dalle
bocche di aspirazione.
•
Zona 2 nel volume
circostante alla zona 1
suddetta fino ad 1 m di
distanza da essa.
90
Unità 6
Esame di alcuni ambienti tipici
LOCALI E ZONE DI CARICA BATTERIE
Luoghi al chiuso,
chiuso con ventilazione naturale,
naturale assistita da un
sistema localizzato di estrazione artificiale dell’aria e
disponibilità della ventilazione
BUONA.
•
Zona 1 nel volume
delimitato dai coperchi
degli accumulatori e dalla
bocca di aspirazione, per
un’estensione di 0,5 m in
verticale sopra i coperchi.
Unità 6
Esame di alcuni ambienti tipici
LOCALI E ZONE DI CARICA BATTERIE
Luoghi al chiuso,
chiuso con ventilazione naturale,
naturale assistita da un
sistema localizzato di estrazione artificiale dell’aria e
disponibilità della ventilazione
ADEGUATA.
•
Zona 1 nel volume
delimitato dai coperchi
degli accumulatori e dalla
bocca di aspirazione, per
un’estensione di 0,5 m in
verticale sopra i coperchi.
•
Zona 2 nel volume
circostante alla zona 1
suddetta fino ad 1 m di
distanza da essa.
91
Unità 6
Esame di alcuni ambienti tipici
CABINE DI VERNICIATURA
Per cabina di verniciatura si
intende l’insieme di componenti
riuniti all’interno di una struttura
parzialmente o totalmente chiusa
(delimitata da pareti, definita
spazio) per la lavorazione
controllata di prodotti vernicianti
(liquidi organici o polveri) applicati a spruzzo.
Cabina ad acqua:
acqua cabina in cui l’abbattimento dell’overspray
viene effettuato mediante un velo d’acqua.
Cabina a secco:
secco cabina in cui l’abbattimento dell’overspray
viene effettuato mediante filtri a secco.
Unità 6
Esame di alcuni ambienti tipici
CABINE DI VERNICIATURA
CABINA DI VERNICIATURA
MANUALE
Circuito alimentazione pistole
Automazione fuori e dentro
cabina
Apparecchiature di cabina
92
Unità 6
Esame di alcuni ambienti tipici
CABINE DI VERNICIATURA
NORME DI RIFERIMENTO
EN 1221512215-2004:
2004 Impianti di verniciatura – Cabine per
l’applicazione di prodotti vernicianti liquidi – Requisiti di
sicurezza.
EN 1298112981-2005:
2005 Impianti di verniciatura – Cabine per
l’applicazione di prodotti vernicianti in polvere – Requisiti
di sicurezza.
Unità 6
Esame di alcuni ambienti tipici
CABINE DI VERNICIATURA
CABINE PER L’APPLICAZIONE DI PRODOTTI VERNICIANTI LIQUIDI
Per le cabine destinate a spruzzare sostanze infiammabili,
deve essere effettuata la classificazione delle zone in
funzione della concentrazione di sostanze infiammabili
presenti in cabina.
Le misure per prevenire il rischio di esplosione devono
essere tali da mantenere la concentrazione di sostanze
infiammabili al di sotto del LEL per mezzo della
ventilazione forzata e di eliminare o ridurre le sorgenti di
accensione.
93
Unità 6
Esame di alcuni ambienti tipici
CABINE DI VERNICIATURA
CABINE PER L’APPLICAZIONE DI PRODOTTI VERNICIANTI LIQUIDI
Nelle cabine di verniciatura con operatore la
concentrazione di sostanze infiammabili deve essere
limitata ad un valore del 25 % LEL massimo.
Nelle cabine di verniciatura senza
operatore la concentrazione di sostanze
infiammabili deve essere limitata ad un
valore del 50 % LEL massimo.
Unità 6
Esame di alcuni ambienti tipici
CABINE DI VERNICIATURA
CABINE PER L’APPLICAZIONE DI PRODOTTI VERNICIANTI LIQUIDI
Nel caso di valori della concentrazione di sostanze
infiammabili al di sotto del 25 % del LEL il volume interno
della cabina di verniciatura, incluse le condotte per il
ricircolo e lo scarico dell’aria e i volumi esterni entro una
distanza di 1 m dalle aperture permanenti, è classificato
come zona 2.
2
Nel caso di valori della concentrazione di sostanze
infiammabili compresi tra il 25 % e il 50 % del LEL, il volume
interno della cabina di verniciatura, incluse le condotte per
il ricircolo e lo scarico dell’aria, è classificato come zona 1,
1 i
volumi esterni entro una distanza di 1 m dalle aperture
permanenti, è classificato come zona 2.
2
94
Unità 6
Esame di alcuni ambienti tipici
CABINE DI VERNICIATURA
CABINA DI SPRUZZATURA DI PRODOTTI VERNICIANTI LIQUIDI
Classificazione di una cabina con concentrazione massima raggiungibile di
sostanze infiammabili inferiore al 25 % del LEL
Unità 6
Esame di alcuni ambienti tipici
CABINE DI VERNICIATURA
CABINE PER L’APPLICAZIONE DI POLVERE VERNICIANTE
Per le cabine destinate a spruzzare polvere combustibile,
deve essere effettuata la classificazione delle zone in
funzione della concentrazione di polvere presente in cabina
(non fidarsi delle schede di sicurezza in quanto molte
polveri utilizzate per la verniciatura sono combustibili, ma
tale informazione non è riportata nelle schede).
Le misure per prevenire il rischio di esplosione devono
essere tali da mantenere la concentrazione di polvere
combustibile al di sotto del LEL per mezzo della ventilazione
forzata e di eliminare o ridurre le sorgenti di accensione.
95
Unità 6
Esame di alcuni ambienti tipici
CABINE DI VERNICIATURA
CABINE PER L’APPLICAZIONE DI POLVERE VERNICIANTE
Per le cabine destinate a spruzzare polvere combustibile
occorre un sistema di ventilazione forzata in modo che la
concentrazione media di polvere verniciante in aria non
ecceda il 50 % del LEL.
Quando non è attendibile il valore del LEL, non deve
essere superata una concentrazione media di 10 g/m3.
La norma EN 12981, per le cabine di verniciatura a polveri
considera solo le zone 22 e 20.
20
Unità 6
Esame di alcuni ambienti tipici
CABINE DI VERNICIATURA
CABINE PER L’APPLICAZIONE DI POLVERE VERNICIANTE
Nel caso si rispetti la concentrazione di polvere
verniciante inferiore al 50 % del LEL, il volume interno
della cabina di verniciatura, incluse le condotte per il
ricircolo e lo scarico dell’aria, è classificato come zona 22,
22
i volumi esterni entro una distanza di 1 m dalle aperture
permanenti, è classificato come zona 22 (le porte non
sono considerate aperture permanenti).
Il volume interno del sistema di ricovero delle polveri di
tipo chiuso, deve essere classificato come zona 20.
20
96
Unità 6
Esame di alcuni ambienti tipici
CABINE DI VERNICIATURA
CABINA DI SPRUZZATURA POLVERE CON
OPERATORE ESTERNO O INTERNO
1. Volume interno / Zona 22
2. Aperture permanenti / Zona 22
3. Sistema di ricovero aperto / Zona 22
Unità 6
Esame di alcuni ambienti tipici
CABINE DI VERNICIATURA
CABINA DI SPRUZZATURA POLVERE CON SISTEMA DI RICOVERO CHIUSO
1. Volume interno / Zona 22
2. Aperture permanenti / Zona 22
3. Condotto / Zona 22
4. Sistema di ricovero chiuso / Zona 20
97
Unità 6
Esame di alcuni ambienti tipici
CABINE DI VERNICIATURA
AUTOMAZIONI DA VALUTARE AI SENSI DEL DPR 126/98
Tra le apparecchiature fuori cabina,
occorre valutare, come sorgenti di
accensione, i sistemi per la
movimentazione (ad esempio le
rulliere) prima e dopo la cabina, in
quanto possono ricadere in zone
classificate 2 o 22.
Se è presente un’automazione
all’interno della cabina, questa deve essere idonea alla
classificazione (tipicamente zona 2 o 22) in maniera tale che sia
i componenti elettrici sia le parti meccaniche non inneschino
l’atmosfera pericolosa.
Unità 6
Esame di alcuni ambienti tipici
CABINE DI VERNICIATURA
APPARECCHIATURE INSTALLATE ALL’INTERNO DELLA CABINA
Siccome l’interno di una cabina come minimo è classificato
zona 2 o 22,
22 tutte le apparecchiature elettriche e non
elettriche (pistole di spruzzatura, illuminazione, pulsantiere,
ecc.) installate all’interno di una cabina devono essere marcate
ATEX di categoria minima 3.
Nel caso in cui la cabina fosse classificata come zona 1,
1 tutte le
apparecchiature elettriche e non elettriche installate
all’interno di una cabina devono essere marcate ATEX di
categoria minima 2.
Anche se le apparecchiature presenti all’interno di un cabina
devono essere marcate ATEX con categoria idonea alla zona
classificata, ciò non implica che la cabina nel suo insieme debba
essere marcata ATEX (parere ufficiale della Commissione
Europea).
98
• L’EVENTO ESPLOSIONE
• MODULISTICA
• RIFERIMENTI LEGISLATIVI E
NORMATIVI
• INTRODUZIONE
• CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI
CON PERICOLO DI ESPLOSIONE
PER PRESENZA DI POLVERI
COMBUSTIBILI
• CLASSIFICAZIONE DEI
LUOGHI CON PERICOLO DI
ESPLOSIONE PER
PRESENZA DI GAS, VAPORI
O NEBBIE INFIAMMABILI
• ELIMINAZIONE O RIDUZIONE
DEI RISCHI DI ESPLOSIONE
• VALUTAZIONE DEI
RISCHI DI ESPLOSIONE
• LISTE DEI SIMBOLI E DELLE
SIGLE
• DENUNCIA E VERIFICHE
DELLE INSTALLAZIONI
ELETTRICHE IN
ATMOSFERE ESPLOSIVE
• RIFERIMENTI NORMATIVI
• LISTE DI CONTROLLO
• DUBBI E RELATIVE RISPOSTE PER L’ESECUZIONE DELLA
CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI PERICOLOSI E PER LA
VALUTAZIONE DELRISCHIO ESPLOSIONE
• STRUTTURA E CONTENUTO
DEL DOCUMENTO DI
PROTEZIONE CONTRO LE
ESPLOSIONI
via testaferrata, 3
60019 senigallia an
T 071 65760
M 3351498729
FAX 071 65760
www.arturocavaliere.it
[email protected]
P.I. 01484540420
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