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Applicazione direttive ATEX - Vigili del Fuoco
Incontro tecnico per VV. F. APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE ATEX Arturo Cavaliere SOMMARIO Unità 1 Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, nebbie infiammabili e polveri combustibili Unita 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti relativi al rischio esplosione (ATEX 94/9/CE – ATEX 99/92/CE) Unita 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione (misure di prevenzione, protezione e organizzative) Unità 4 Struttura e contenuto del “Documento sulla protezione contro le esplosioni” Unità 5 Denuncia e verifiche delle installazioni elettriche in atmosfere esplosive Unità 6 Esame di alcuni ambienti tipici 1 SOMMARIO Unità 1 Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, nebbie infiammabili e polveri combustibili Unita 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti relativi al rischio esplosione (ATEX 94/9/CE – ATEX 99/92/CE) Unita 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione (misure di prevenzione, protezione e organizzative) Unità 4 Struttura e contenuto del “Documento sulla protezione contro le esplosioni” Unità 5 Denuncia e verifiche delle installazioni elettriche in atmosfere esplosive Unità 6 Esame di alcuni ambienti tipici Unità 1 Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, e polveri Secondo la norma UNI EN 1127-1 l’esplosione è una reazione rapida di ossidazione o di decomposizione che produce un aumento della temperatura, della pressione o di entrambe simultaneamente. In altre parole l’esplosione è una rapida combustione di una sostanza combustibile, che si trova in proporzioni ideali con il comburente (ossigeno dell’aria), in modo tale che la velocità della combustione è elevata e il fenomeno assume carattere esplosivo. Nella definizione di esplosione non sono contemplati fenomeni di aumento di pressione e/o di temperatura, non associati a reazioni chimiche (esplosioni fisiche o scoppi). 2 Unità 1 Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, e polveri L’esplosione si diversifica in: Deflagrazione – un’esplosione che si propaga a velocità subsonica (qualche centinaia di m/s). Le esplosioni di gas o polveri aerodisperse presentano normalmente evoluzione di questo tipo, anche se in particolari condizioni, per esempio in caso di esplosioni in lunghi condotti o gallerie, il fenomeno può tramutarsi in una detonazione. Detonazione – un’esplosione che si propaga a velocità supersonica (qualche migliaio di m/s). In tal caso, si creano onde di compressione che si propagano nella miscela combustibile come un’onda d’urto che precede il fronte della reazione. E’ tipica delle sostanze esplosive dette appunto detonanti. Unità 1 Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, e polveri Per avere un’esplosione, il combustibile (gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili) ed il comburente, comburente devono trovarsi in particolari condizioni dettate dai seguenti parametri: • punto di infiammabilità1; • limiti di esplosione (LEL2, UEL3); • concentrazione limite di ossigeno (LOC4). 1. 2. 3. 4. Temperatura minima alla quale, in condizioni di prova specificate, un liquido rilascia una quantità sufficiente di gas o vapore combustibile in grado di accendersi all’applicazione di una sorgente di accensione efficace. Corrisponde all’inglese “Lower Explosion Limit” limite inferiore di esplosione. Corrisponde all’inglese “Upper Explosion Limit” limite superiore di esplosione. Corrisponde all’inglese “Limiting Oxygen Concentration” concentrazione limite di ossigeno. 3 Unità 1 Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, e polveri Combustibile Combustibile Aria/Comburente Aria/Comburente Miscela Miscela esplosiva esplosiva Innesco Innesco efficace efficace ** * I requisiti della sorgente di innesco, per essere efficace, devono riferirsi a: • energia minima di accensione (MIE); • temperatura minima di accensione di un’atmosfera esplosiva; • temperatura minima di accensione di uno strato di polvere. Unità 1 Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, e polveri Temperatura di infiammabilità Se si riscalda un liquido, sopra la sua superficie si formano vapori. La temperatura oltre la quale la percentuale di vapori in aria supera il limite di esplodibilità (LEL), in condizioni di prova definite, prende il nome di temperatura di infiammabilità infiammabilità. Un liquido può provocare un’esplosione solo se si trova a temperatura superiore a quella di infiammabilità. La temperatura di infiammabilità della benzina è inferiore a 0 °C, mentre il gasolio ha una temperatura di infiammabilità di circa 55 ÷ 65 °C e quindi diventa pericoloso solo se riscaldato. 4 Unità 1 Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, e polveri Temperatura di accensione Una miscela di combustibile (gas, vapore o polvere) e comburente (ossigeno dell’aria) forma un’atmosfera esplosiva. Una superficie riscaldata oltre una certa temperatura innesca l’esplosione. La temperatura minima che provoca l’esplosione, in condizioni di prova prestabilite, è denominata temperatura di accensione. accensione Gli apparecchi adatti ad essere installati nei luoghi con pericolo di esplosione sono suddivisi in classi di temperatura (T1÷T6), per ogni classe è stabilito un limite di temperatura, in maniera tale che la temperatura superficiale massima di un apparecchio non superi il limite di temperatura di quella classe. Unità 1 Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, e polveri Temperatura di accensione Corrispondenza della classe di temperatura e della massima temperatura superficiale della costruzione. Classe di temperatura della costruzione elettrica Massima temperatura superficiale della costruzione elettrica Temperatura di accensione del gas o vapore T1 450 °C > 450 °C T2 300 °C > 300 °C T3 200 °C > 200 °C T4 135 °C > 135 °C T5 100 °C > 100 °C T6 85 °C > 85 °C Per le polveri le cose si complicano: oltre alla temperatura di accensione della nube di polvere (cloude) Tcl bisogna tener conto anche della temperatura di accensione della polvere in strato (layer) Tl. L’apparecchio deve avere una temperatura superficiale massima T ≤ 2/3 Tcl e inoltre T ≤ Tl – 75 K se lo strato non supera 5 mm di spessore. 5 Unità 1 Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, e polveri Energia minima di accensione La più bassa energia elettrica immagazzinata in un condensatore che, al momento della scarica è appena sufficiente a provocare l’accensione della miscela infiammabile. L’energia fornita ad una miscela di gas/aria da una sorgente di innesco, per unità di tempo e per unità di volume è diversa affinché si ottenga una detonazione o una deflagrazione. L’energia necessaria per dar luogo ad una deflagrazione è dell’ordine dei milli Joule, mentre per dar luogo a una detonazione è richiesta un’energia molto più grande. Per la maggior parte delle situazioni pratiche, una generica sorgente di innesco darà un’energia troppo piccola per iniziare immediatamente una detonazione, a parte il caso degli esplosivi. Unità 1 Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, e polveri Pericoli da gas, vapori e nebbie infiammabili Per generare un’esplosione da gas/vapori, occorre che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 1. la sostanza o combustibile è infiammabile; 2. la sostanza ha un giusto grado di dispersione; 3. la concentrazione della sostanza in aria è compresa tra il limite inferiore di esplodibilità (LEL) e il limite superiore di esplodibilità (UEL); 4. l’atmosfera esplosiva è significativa e supportata da comburente (es. ossigeno): non si è in presenza di atmosfera inertizzata; 5. è presente una sorgente di innesco, con energia minima di innesco sufficiente. Se una sola delle suddette condizioni da 1) a 4) manca, nell’ambiente considerato non si possono formare atmosfere esplosive pericolose, se invece manca la condizione 5) l’esplosione non può avvenire. 6 Unità 1 Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, e polveri Pericoli da polveri combustibili Il pericolo di esplosione dovuto alle polveri viene sottovalutato rispetto a quello che presentano liquidi, gas e nebbie infiammabili, a dispetto del fatto che i danni che ne derivano sono molte volte maggiori. Complice di questa convinzione è l’idea che un’esplosione non può essere provocata da una polvere senza la contemporanea presenza di un gas infiammabile. In realtà, constatiamo che molti prodotti all’apparenza innocui (esempio: farine, granaglie, zucchero, plastiche, polvere di legno) possono determinare esplosioni violente, si può dedurre che ogni materiale solido in grado di bruciare in aria (esempio: carbone), una volta trasformato in polvere, può determinare un’esplosione, la cui intensità sarà tanto più violenta quanto più piccole sono le particelle di polvere. Unità 1 Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, e polveri Pericoli da polveri combustibili L’esplosione dovuta a polvere in atmosfera può avvenire solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 1. la polvere è combustibile; 2. la polvere è dispersa in atmosfera in modo da formare una nube ben amalgamata (ciò avviene quando ad esempio ci sono delle turbolenze); 3. la granulometria della polvere è tale da propagare la fiamma; 4. la concentrazione della polvere è compresa tra il limite inferiore di esplodibilità (LEL) e il limite superiore di esplodibilità (UEL); 5. l’atmosfera in cui è dispersa la polvere supporta la combustione: c’è cioè sufficiente ossigeno e non si è in presenza di un’atmosfera inertizzata; 6. è presente una sorgente d’innesco con energia minima di innesco. In caso di assenza di una sola delle suddette condizioni da 1) a 5), nell’ambiente considerato non si possono formare atmosfere esplosive pericolose, se invece dovesse mancare la condizione 6) l’esplosione non potrebbe comunque avvenire. 7 Unità 1 Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, e polveri Pericoli da polveri combustibili Le polveri combustibili depositate in strati possono creare pericoli di incendio, il quale può degenerare in esplosione quando lo strato si disperde in atmosfera creando una nube. Lo strato di polvere può determinare le seguenti situazioni di pericolo: • deflagrazioni (esplosioni secondarie) anche a distanze elevate rispetto alla zona dell’esplosione primaria, quando quest’ultima coinvolga altra polvere depositata nell’ambiente, determinando il sollevamento di strati di polvere; • un incendio (lenta combustione per ossidazione o per decomposizione della polvere), quando si deposita su componenti che producono calore. Quando la temperatura del componente supera la temperatura di accensione della polvere in strato, si innesca l’incendio; • una nube e quindi atmosfera esplosiva, a causa di una turbolenza come l’azione del vento, il passaggio di un mezzo, l’azione meccanica. Unità 1 Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, e polveri Pericoli da polveri combustibili Caratteristica peculiare delle polveri è quella di poter dare luogo, sotto condizioni peraltro assai comuni, a due fenomeni distinti: l’esplosione primaria e l’esplosione secondaria. Esplosione primaria: esplosione che coinvolge la porzione di polvere aerodispersa e provoca, a seguito di turbolenza, espansione e moti convettivi che portano non solo a danni strutturali diretti, ma anche al sollevamento delle polveri eventualmente depositate nei condotti o negli ambienti coinvolti. Esplosione secondaria: esplosione in cui le polveri risollevate dall’esplosione primaria partecipano a loro volta alla reazione esplosiva, amplificando anche sostanzialmente gli effetti distruttivi dell'esplosione primaria. 8 Unità 1 Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, e polveri Il 30 % dei fenomeni esplosivi sotterranei rilevati dalla NFPA (National Fire Protection Association) nel periodo 1951 – 1973 è avvenuto in fognature urbane a causa dello scarico in esse di consistenti quantità di liquidi infiammabili. La restante percentuale dei fenomeni si è verificata nei luoghi sotterranei più disparati (cunicoli, tunnel, tombini, condotte di acquedotti, locali confinati in genere) per la presenza di gas o liquidi infiammabili provenienti da guasti di impianti spesso riconosciuti (altre volte di origine sconosciuta), con innesco dovuto il più delle volte ad opera dell’uomo (operazioni di saldatura, azionamento di un interruttore elettrico, accensione di fiamme, ecc.); Unità 1 Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, e polveri E’ difficile ottenere una statistica riguardante le esplosioni in quanto sono noti solo gli incidenti riportati dalle autorità preposte, cioè quelli che hanno portato a infortuni o seri danni agli impianti e alle strutture. Un report dell’NFPA sulle esplosioni occorse negli Stati Uniti indica che: • tra il 1900 e il 1956, 1.120 eventi hanno causato almeno 640 morti e più di 1700 infortuni; • tra il 1958 e il 1977, 220 eventi si sono manifestati nelle industrie di grano causando 48 morti e 500 infortuni. 9 Unità 1 Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, e polveri Le più frequenti esplosioni dovute a polveri in sospensione aerea, si sono verificate nei silos per l’immagazzinamento dei prodotti agro alimentari: nel quinquennio 1977 – 1982 in tutto il mondo si sono avuti 24 casi con 97 morti e 234 feriti. Da statistiche riportate in U.S.A., Germania e Inghilterra, ogni giorno nel mondo si registra un’esplosione nelle industrie che utilizzano nel proprio processo produttivo materiale solido finemente disperso. Unità 1 Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, e polveri Sono più di 2000 le esplosioni di polvere o di miscele gas/aria che accadono ogni anno in Europa, durante lo stoccaggio, il trasporto e la manipolazione di sostanze infiammabili o combustibili. In Germania la ripartizione dei settori nei quali accadono le esplosioni è la seguente: Industria del legno 32 % Industria della plastica 13 % Industria meccanica 13 % Industria farmaceutica 6 % Altri settori 36 % 10 Unità 1 Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, e polveri Su 400 esplosioni registrate in industrie agroalimentari (RONCHAIL, 1996), i tipi di impianti coinvolti sono stati i seguenti: Trasportatori (Elevatori) 26,7 % Sili 22,9 % Frantoi 18,1 % Spolveratura 9,5 % Essiccatoi 7,6 % Setacciatura 2,8 % Camera dei forni 1,9 % Altri 10,5 % Unità 1 Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, e polveri Nel periodo compreso tra il 1978 e il 1988 sono stati segnalati all’istituto inglese Health and Safety Executive (HSE) circa 300 incidenti caratterizzati dalla presenza di esplosioni e incendio. Si tratta però solo di una parte dei casi verificatisi in quanto, ad esempio, nel 1984 una ricerca del British Material Handling Board relativa al periodo 1979 – 1984 portò all’individuazione di 84 incidenti di cui solo tre figuravano nella statistica dell’HSE. Dalla banca dati dei Vigili del Fuoco risulta che nel triennio 2000 – 2002, in Italia ci sono stati 635 interventi per incidenti con GPL; tra questi, in 232 casi si è avuta un’esplosione della miscela infiammabile. 11 Unità 1 Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, e polveri Stima della ripartizione delle fonti di emissione (perdite) nell’industria petrolchimica in Europa (300.000 t/anno) Pompe 17% Pompe Valvole di sicurezza 10% Valvole di sicurezza Serbatoi Flange Raccorderia 60% Serbatoi 8% Raccorderia Flange 5% Unità 1 Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, e polveri Nell’area di Verbano – Cusio - Ossola (Piemonte), si producono circa 60.000 caffettiere di alluminio al giorno, con una produzione di polvere di alluminio pari a circa 540 Kg/giorno. Nella stessa area, nel periodo dal 1990 al 2001 si sono avute 6 esplosioni con un bilancio di 2 morti e 16 feriti. 12 SOMMARIO Unità 1 Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, nebbie infiammabili e polveri combustibili Unita 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti relativi al rischio esplosione (ATEX 94/9/CE – ATEX 99/92/CE) Unita 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione (misure di prevenzione, protezione e organizzative) Unità 4 Struttura e contenuto del “Documento sulla protezione contro le esplosioni” Unità 5 Denuncia e verifiche delle installazioni elettriche in atmosfere esplosive Unità 6 Esame di alcuni ambienti tipici Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti La sicurezza nei luoghi con pericolo di esplosione è attualmente regolamentata da due direttive europee comunemente denominate direttive ATEX da “AT ATmosfere EXplosive”: EX • la direttiva 94/9/CE contenente disposizioni in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. esplosiva • la direttiva 99/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive. esplosive 13 Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti La direttiva 94/9/CE si applica agli apparecchi ed ai sistemi di protezione (sia di miniera sia di superficie) elettrici e non elettrici destinati ad essere utilizzati in atmosfera esplosiva. Il DPR 23 marzo 1998 n° 126, che ha recepito la direttiva 94/9/CE, si applica ai seguenti prodotti messi in commercio, o posti in servizio, dopo il 30 giugno 2003: • apparecchi • sistemi di protezione • dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione • componenti Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti Sono apparecchi, apparecchi le macchine, i materiali, i dispositivi fissi o mobili, gli organi di comando, la strumentazione e i sistemi di rilevazione e di prevenzione che, da soli o combinati, sono destinati alla produzione, al trasporto, al deposito, alla misurazione, alla regolazione e alla conversione di energia e al trattamento di materiale e che, per via delle potenziali sorgenti di innesco che sono loro proprie, rischiano di provocare una esplosione. esplosione In sintesi, tutti gli apparecchi (elettrici e non elettrici) che nel funzionamento ordinario o anomalo potrebbero produrre sorgenti di accensione (potenziali o efficaci) quali scintille, superfici calde, archi, fiamme, gas caldi, ecc. ricadono nel campo di applicazione della direttiva 94/9/CE. I materiali non elettrici rientrano nel campo di applicazione della direttiva soltanto se presentano sorgenti di accensione potenziali. Sono sistemi di protezione i dispositivi, incorporati negli apparecchi o separati da essi, la cui funzione e' arrestare le esplosioni o circoscrivere la zona da esse colpita, se immessi separatamente sul mercato come sistemi con funzioni autonome. Esempi di sistemi di protezione autonomi sono: parafiamma, barriere di soffocamento, barriere ad acqua, dischi di sicurezza o a rottura, pannelli di sfiato. 14 Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti I dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione sono dispositivi destinati ad essere utilizzati al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive, necessari o utili per un sicuro funzionamento degli apparecchi e dei sistemi di protezione, al fine di evitare rischi di esplosione. Sono ad esempio: una pompa utilizzata per garantire la pressurizzazione (modo di protezione “p”), una barriera di sicurezza nell’alimentazione elettrica dei circuiti a sicurezza intrinseca (Ex i), oppure un relè termico di protezione di motori elettrici a sicurezza aumentata (Ex e), ecc. I componenti sono pezzi essenziali per il funzionamento degli apparecchi e dei sistemi di protezione, ma privi di funzione autonoma. Necessitano di qualcos’altro su cui svolgere la propria funzione. Sono ad esempio componenti, le custodie vuote, i relè, le pulsantiere, i morsetti, ecc. Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti Applicabilità della direttiva 94/9/CE Situazione Apparecchi con potenziale sorgente di innesco propria Apparecchi da utilizzare all'interno o in relazione ad atmosfera potenzialmente esplosiva Apparecchi in cui è presente atmosfera esplosiva interna Apparecchi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 94/9/CE A SI SI SI SI B NO SI SI NO a) b) C SI NO SI NO a) b) D SI SI NO SI E NO NO SI NO a) b) NO b) F SI NO NO G NO SI NO NO b) H NO NO NO NO b) a) SI per i prodotti contenuti in atmosfera potenzialmente esplosiva interna. Occorre, inoltre, tenere presente che gli apparecchi in quanto tali devono essere in grado di funzionare in conformità ai parametri operativi stabiliti dal fabbricante e di garantire il livello di protezione richiesto in base all’allegato II. SI anche per gli apparecchi non elettrici nel cui interno sia presente atmosfera esplosiva (per esempio aspiratori, ventilatori, soffianti o compressori che producono miscele infiammabili) e sia presumibile quindi la presenza di una potenziale sorgente di innesco. b) SI per i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione destinati ad essere utilizzati al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive, al fine di evitare i rischi di esplosione. 15 Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti Non rientrano nel campo di applicazione del DPR 126/98 i prodotti che non presentano sorgenti di accensione potenziali. Sono inoltre esclusi dal campo di applicazione: • • • • • • le apparecchiature mediche i prodotti destinati ad essere impiegati nei luoghi dove il pericolo di esplosione deriva dalla presenza di esplosivi (o materie chimiche instabili) i prodotti destinati all’impiego in ambiente domestico i dispositivi di protezione individuali (DPR 475/92) le navi marittime e unità mobili off-shore i mezzi di trasporto di persone e/o cose via aerea, stradale e ferroviaria Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti Il DPR 126/98 si applica ai prodotti messi in commercio, commercio o posti in servizio, servizio dopo il 30/6/2003. Un prodotto è messo in commercio quando è per la prima volta reso disponibile sul mercato europeo, a pagamento o gratuito, sotto qualsiasi forma (vendita, prestito, locazione, leasing, donazione comodato, ecc.) Un prodotto è posto in servizio quando è utilizzato per la prima volta. Un prodotto che non necessita dell’installazione (ad esempio apparecchi alimentati da prese a spina) si considera messo in servizio al momento della sua immissione sul mercato, in quanto è impossibile stabilirne il primo utilizzo. Dal 1°luglio 2003 non è più ammesso installare in zone pericolose pericolose prodotti senza marcatura CE, CE quindi l’installatore e l’utente finale devono acquistare soltanto materiale destinato a zone pericolose marcato CE ai sensi della direttiva 94/9/CE. 16 Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti Il DPR 126/98 si applica ai prodotti modificati (revisionati) solo se: • • la modifica del prodotto è sostanziale, nel senso che ne trasforma le prestazioni, tanto che il prodotto può essere considerato come nuovo (rimesso a nuovo), e inoltre; il prodotto è messo in commercio o posto in servizio dopo il 30/6/2003. Il prodotto riparato non è soggetto al DPR 126/98, perché la riparazione, per definizione, ripristina il funzionamento normale dell’apparecchio e non lo modifica in modo sostanziale. La manutenzione ordinaria o straordinaria, rientrano nella riparazione poiché ripristina il funzionamento normale. Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti La direttiva 94/9/CE suddivide i prodotti in gruppi in base alla destinazione d’uso: • Gruppo I: i prodotti per miniere grisoutose (in sotterraneo nelle miniere e nei loro impianti di superficie dove potrebbero essere esposti al grisou e/o a polveri combustibili). • Gruppo II: prodotti per luoghi diversi dalle miniere grisoutose (industrie di superficie). 17 Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti A loro volta, i prodotti di ogni gruppo sono suddivisi in categorie, in relazione al livello di protezione: Gruppo I • Categoria M1: prodotti adatti per rimanere operativi in presenza di grisou (livello di protezione molto elevato) • Categoria M2: prodotti la cui alimentazione dovrebbe poter essere interrotta in presenza di grisou (livello di protezione elevato) Gruppo II • Categoria 1: prodotti adatti per zone 0 e/o 20 (livello di protezione molto elevato) • Categoria 2: prodotti adatti per zone 1 e/o 21 (livello di protezione elevato) • Categoria 3: prodotti adatti per zone 2 e/o 22 (livello di protezione normale) Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti Categorie degli apparecchi del gruppo II utilizzabili nelle diverse zone Nella zona Categoria applicabile Se progettato per 20 1D Miscela gas/aria Miscela vapore/aria Miscela nebbia/aria Miscela gas/aria Miscela vapore/aria Miscela nebbia/aria Miscela gas/aria Miscela vapore/aria Miscela nebbia/aria Miscela polveri/aria 21 1D o 2D Miscela polveri/aria 22 1D o 2D o 3D Miscela polveri/aria 0 1G 1 1G o 2G 2 1G o 2G o 3G 18 Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti Il costruttore prima di marcare CE il prodotto, deve compilare e firmare la dichiarazione CE di conformità, la quale deve contenere i seguenti elementi: • • • • • • • • nome, marchio di identificazione ed indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella comunità; descrizione dell’apparecchio, del sistema di protezione o del dispositivo di sicurezza, di controllo e regolazione; le disposizioni a cui soddisfa il prodotto; nome, numero di identificazione ed indirizzo dell’eventuale organismo notificato ed il numero del certificato di esame CE del tipo; eventuale riferimento alle norme armonizzate; le eventuali norme e specifiche tecniche utilizzate; le altre eventuali direttive alle quali il prodotto è soggetto e che sono state applicate; Identificazione del firmatario che ha il potere di impegnare il fabbricante. Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti Il DPR 126/98 richiede la marcatura CE, qualunque sia la categoria del prodotto, per: • • • apparecchi; sistemi di protezione; dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione. I componenti non devono essere marcati CE, ma devono essere accompagnati da un “attestato scritto di conformità per i componenti”, con il quale il fabbricante attesta la conformità del componente alle disposizioni della direttiva e specifica le caratteristiche del componente e le condizioni di incorporamento in un apparecchio o sistema di protezione. 19 Esempio di modulistica per prodotti da destinare ad atmosfere esplosive Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti Secondo il DPR 126/98 l’apparecchio deve portare in targa il simbolo CE seguito dal numero di identificazione dell’organismo notificato intervenuto nella fase di controllo della produzione e inoltre le seguenti indicazioni: • • • • • • • • Nome e indirizzo del fabbricante Designazione della serie e del tipo Numero di serie (se esiste) Anno di costruzione Marcatura specifica di protezione dalle esplosioni (Ex) Gruppo di appartenenza (I o II) e categoria (1, 2, 3) Lettera G (per gas, vapori) o D (per le polveri) Tutte le indicazioni indispensabili all’impiego in condizioni di sicurezza (marcatura supplementare) 20 Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti Numero di identificazione dell’organismo notificato responsabile della sorveglianza sulla qualità della produzione Marcatura specifica di protezione dalle esplosioni Gruppo di appartenenza 0722 II 2 G EEx d IIB T4 CESI: 03 ATEX 025 Marcatura principale Marcatura supplementare Categoria Modo di protezione (a prova di esplosione) Lettera relativa all’atmosfera esplosiva G o D Gruppo del gas Estremi del certificato di esame CE del tipo (dove richiesto) Classe di temperatura Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti La marcatura CE ATEX si può riferire a tutta la macchina (in tal caso la macchina nel suo complesso è idonea all’uso in zone classificate), oppure può riguardare tutte le parti della macchina che presentano sorgenti di accensione potenziale, elettriche e non elettriche. Nel secondo caso il resto della macchina non deve presentare rischi aggiuntivi. ABC S.r.l. Ancona – Italia Pompa tipo AAAA/B - 2006 II 2 G c T4 ABC S.r.l. Ancona – Italia Tipo A/B – 2006 Matr. 123/4 II 3 G EEx nA T3 Fascicolo tecnico 123-ABC 230 V 100 W 50 Hz Esempio di marcatura CE Atex per un prodotto non elettrico di categoria 2 G. Il motore elettrico che aziona la pompa dovrà avere una propria targa CE Atex. NON APRIRE SOTTO TENSIONE Esempio di marcatura CE Atex per un prodotto elettrico (es. Apparecchio di illuminazione) di categoria 3 G. 21 Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti Nell’ottica del DPR 126/98 si inserisce il DM del 27 gennaio 2006: 2006 Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio. Tale DM precisa innanzitutto che ai fini dei controlli di prevenzione incendi nelle attività con rischio derivante da atmosfere potenzialmente esplosive, deve essere fornita, da parte del datore di lavoro, la documentazione tecnica specificata per varie tipologie di impianti. La suddetta documentazione viene acquisita agli atti del Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio e deve attestare l'idoneità dei prodotti per lo specifico uso nel luogo di utilizzo e/o di lavoro, in conformità anche del gruppo e della categoria del prodotto, nonché di tutte le indicazioni fornite dal fabbricante e necessarie per il funzionamento sicuro degli stessi, conformemente alla destinazione. Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti I sistemi di recupero dei vapori di benzina prodotti durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti di distribuzione carburanti devono rispondere ai requisiti del DPR 126/98. La certificazione comprovante l'efficienza del prototipo viene rilasciata da un laboratorio italiano od estero a ciò abilitato. L'omologazione dei dispositivi componenti il sistema di recupero dei vapori è rilasciata dal Ministero dell’Interno al quale il fabbricante deve presentare apposita domanda. Decorso il termine del 30/6/2003 di cui al DPR 126/98, i sistemi di recupero vapore immessi in commercio in Italia devono essere provvisti di omologazione ai sensi del DM 27/1/2006 e di certificazione ai sensi del DPR 126/98. 22 Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti I distributori per l'erogazione di gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) devono essere provvisti di marcatura CE e relativa dichiarazione di conformità ai sensi del DPR 126/98. Tale marcatura CE deve attestare il distributore come costruito in conformità all'analisi di rischio effettuata dal fabbricante ai sensi di tutte le direttive comunitarie e norme applicabili. Si considerano costruiti come sopra specificato i distributori: • • con marcatura CE di categoria 2 essendo la zona interna al distributore, di norma, classificata ai fini della sicurezza come zona 1. collaudati in sede locale, per l'intero impianto, da parte della relativa commissione, ovvero della commissione interministeriale preposta agli impianti siti sulla rete autostradale, ove previsto. Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti I distributori per l'erogazione di gas naturale devono essere provvisti di marcatura CE e relativa dichiarazione di conformità ai sensi del DPR 126/98. Tale marcatura CE deve attestare il distributore come costruito in conformità all'analisi di rischio effettuata dal fabbricante ai sensi di tutte le direttive comunitarie e norme applicabili. Si considerano costruiti come sopra specificato i distributori: • con marcatura CE di categoria 2 essendo la zona interna al distributore, di norma, classificata ai fini della sicurezza come zona 1; • collaudati in sede locale, per l'intero impianto, da parte della relativa commissione, ovvero della commissione interministeriale preposta agli impianti siti sulla rete autostradale, ove previsto; • il collegamento dell'apparecchio di distribuzione alla linea di adduzione del gas deve essere effettuato tramite una valvola di eccesso di flusso; 23 Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti • Prima della pistola di erogazione gas al veicolo deve essere inserita una valvola di non ritorno. L'impianto di scarico in atmosfera deve essere in grado di resistere alle sollecitazioni meccaniche prodotte dal gas effluente alla pressione di esercizio. L'estremità superiore del condotto di scarico in atmosfera deve essere situata ad una distanza dal piano di calpestio non minore di 2,50 m e protetta da dispositivo taglia fiamma inossidabile. Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti I distributori o i gruppi erogatori fissi, per la sola erogazione dei liquidi di categoria C (gasolio), nel caso di installazione degli stessi al di fuori delle zone in cui possono formarsi atmosfere esplosive, devono essere provvisti di: • marcatura CE dei componenti ai sensi delle direttive applicabili nonché di approvazione di tipo ai sensi del DM 31 luglio 1934, titolo I, punto XVII, non rientrando tali distributori o gruppi erogatori fissi nel campo di applicazione del DPR 126/98, e della direttiva 94/9/CE, né per la classificazione delle zone ad essi interne né per quelle esterne in cui saranno installati; • collaudo in sede locale, per l'intero impianto, da parte della relativa commissione, ovvero della commissione interministeriale preposta agli impianti siti sulla rete autostradale, ove previsto. Quanto sopra riportato per la marcatura CE vale anche per i contenitori - distributori mobili di gasolio, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri. 24 Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti Il D.Lgs. 233/03 ha recepito in Italia la direttiva 99/92/CE in merito alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive. Avendo detta finalità, il D.Lgs. 233/03 si inserisce all’interno del più ampio D.Lgs. 626/94 ed infatti lo modifica inserendo il Titolo VIII-bis, il quale comprende gli articoli da 88-bis a 88-undecies ed inoltre gli allegati da XV-bis a XV-quater. Infine, l’articolo 4 del D.Lgs. 233/03 abroga alcune prescrizioni legislative degli anni cinquanta in materia di esplosioni (alcuni articoli di: DPR 547/55; DPR 320/56; DM 2212-1958). Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti Il campo di applicazione del D.Lgs. 233/03 è definito dall’articolo 88-bis: “… tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive”. Ne scaturisce che il Titolo VIII-bis si applica a tutti i luoghi in cui può essere presente un’atmosfera esplosiva, compresi i lavori in sotterraneo e i veicoli destinati ad essere utilizzati in luoghi con atmosfera esplosiva. 25 Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti L’articolo 88-ter precisa cosa si intende per atmosfera esplosiva: esplosiva “una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo l’accensione, la combustione si propaga all’insieme della miscela incombusta”. Si deduce quindi che il Titolo VIII-bis non si applica quando la miscela pericolosa non è con l’aria e/o a condizioni atmosferiche. Esempio: la miscela è contenuta in recipienti in pressione o fa parte di una miscela arricchita esclusivamente con un particolare comburente (es. ossigeno) all’interno di un forno di essiccazione per solventi. Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti Sono esclusi dal campo di applicazione del Titolo VIII-bis: • le aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti; • l’uso di apparecchi a gas di cui al DPR 15 novembre 1996, n. 661; la produzione, la manipolazione, l’uso, lo stoccaggio ed il trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili; le industrie estrattive di cui al D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624; l’impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni di accordi internazionali, quali: ADNR, ADR, ICAO, IMO. • • • 26 Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti L’art. 4 del D.Lgs. 233/03 prevede le seguenti abrogazioni: abrogazioni DPR 547/55 Art. 329, comma 1, lett. a) L’abrogazione riguarda il divieto di installazioni elettriche nei luoghi con pericolo di esplosione per presenza o sviluppo di gas o miscele esplosive o infiammabili. Art. 331 L’abrogazione riguarda l’obbligo di installazioni elettriche di tipo “antideflagrante”, “stagno” o “chiuso”, nei luoghi con sviluppo di polveri comportanti pericolo di esplosione o incendio. Art. 389, comma 1, lett. b) Vengono eliminate le sanzioni penali previste per il mancato rispetto dell’art. 331. continua Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti L’art. 4 del D.Lgs. 233/03 prevede le seguenti abrogazioni: abrogazioni DPR 320/56 Capo X Il Capo X dettava prescrizioni in materia di scavi in terreni grisoutosi e misure di sicurezza contro le esplosioni. DM 22/12/58 Tabella A (voci da 1 a 50) – Tabella B L’abrogazione della tabella A riguarda l’elenco delle attività considerate con pericolo di esplosione (presenza di infiammabili) alle quali si applicava l’art. 329 del DPR 547/55 ora abrogato. L’abrogazione della tabella B riguarda l’elenco delle attività considerate con pericolo di esplosione (presenza di polveri) alle quali si applicava l’art. 331 del DPR 547/55 ora abrogato. 27 Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti Obblighi del datore di lavoro Oltre agli obblighi generali, il Capo II del D.Lgs. 233/03 pone in capo al datore di lavoro i seguenti obblighi: • • valutazione dei rischi relativi all’esplosione; • ripartizione in zone (0, 1, 2; 20, 21, 22) delle aree con pericolo di esplosione, come previsto nell’allegato XV-bis del D.Lgs. 233/03; predisposizione del “documento sulla protezione contro le esplosioni” (diventa parte integrante del “documento sulla valutazione dei rischi” previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 626/94); continua Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti Obblighi del datore di lavoro • applicazione delle prescrizioni di sicurezza (misure tecniche ed organizzative) alle attrezzature ed ai luoghi di lavoro; • segnalazione, se necessario, dei punti di accesso alle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive; • coordinamento delle attività ai fini della sicurezza per il rischio esplosione, in presenza di più imprese; • denuncia degli impianti elettrici ubicati nelle zone 0, 1, 20, 21 all’ASL/ARPA e far effettuare, ogni due anni, la verifica da detti enti o da organismi autorizzati. 28 Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti Valutazione dei rischi relativi all’esplosione Tra i rischi da valutare per la sicurezza e la salute dei lavoratori (articolo 4 del D.Lgs. 626/94), si inserisce anche quello di esplosione. L’articolo 88-quinquies prescrive al datore di lavoro di tener conto dei seguenti elementi per assolvere alla valutazione dei rischi di esplosione: • probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive; • probabilità che le fonti di accensione divengano attive ed efficaci; • caratteristiche dell’impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni; • entità degli effetti prevedibili. Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti Predisposizione del “documento sulla protezione contro le esplosioni” In base all’articolo 88-novies il datore di lavoro deve provvedere a elaborare e tenere aggiornato il documento sulla protezione contro le esplosioni, il quale deve precisare: • • che i rischi di esplosione sono individuati e valutati; • quali sono i luoghi classificati nelle zone di cui all’allegato XV-bis (zone 0, 1, 2; 20, 21, 22); che saranno prese misure adeguate per la protezione da atmosfere esplosive; continua 29 Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti Predisposizione del “documento sulla protezione contro le esplosioni” • quali sono i luoghi per i quali si applicano le prescrizioni minime per il miglioramento della protezione, riportate all’allegato XV-ter; • che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza, tenendo nel debito conto la sicurezza; • che ai sensi del D.Lgs. 626/94, sono stati adottati gli accorgimenti per l’impiego sicuro di attrezzature di lavoro. Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti Applicazione delle prescrizioni di sicurezza alle attrezzature ed ai luoghi di lavoro già in uso L’articolo 88-decies, al comma 1 prescrive che le attrezzature già in uso nelle zone con pericolo di esplosione (attrezzature già utilizzate o a disposizione dell’impresa o stabilimento prima del 30/6/03) devono soddisfare, da subito (12/9/03), i requisiti minimi riportati nell’allegato XV-ter, parte A, fatte salve altre disposizioni che le disciplinano. Lo stesso articolo, al comma 4 prescrive che i luoghi di lavoro con aree in cui si può formare un’atmosfera esplosiva, già esistenti (cioè gia utilizzati prima del 30/6/03) devono soddisfare alle prescrizioni del titolo VIIIbis entro il 30 giugno 2006. continua 30 Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti Applicazione delle prescrizioni di sicurezza alle attrezzature ed ai luoghi di lavoro nuovi Il comma 2 dell’articolo 88-decies prescrive che le attrezzature nuove (cioè attrezzature utilizzate o a disposizione dell’impresa/stabilimento dopo il 30/6/03) devono essere conformi ai requisiti minimi riportati nell’allegato XV-ter, parte A e B. Il requisito doveva essere ottemperato al 30 giugno 2003, siccome tale data è anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. 233/03 (12/9/03) si ritiene quest’ultima come scadenza. Lo stesso articolo, al comma 3 prescrive che i luoghi di lavoro con aree in cui si può formare un’atmosfera esplosiva, nuovi (cioè utilizzati per la prima volta dopo il 30/6/03) devono soddisfare alle prescrizioni del titolo VIIIbis alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 233/03 (12/9/03). Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti Segnalazione dei punti di accesso alle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive L’articolo 88-octies, comma 3 prescrive di segnalare, se necessario, i punti di accesso alle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, con il segnale di avvertimento riportato nell’allegato XV-quater. Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive. Forma triangolare, lettere nere su fondo giallo, bordo nero (il colore giallo deve costituire almeno il 50 % della superficie del segnale) 31 Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti Coordinamento delle attività ai fini della sicurezza per il rischio esplosione Nel caso in cui nello stesso luogo di lavoro operano lavoratori di più imprese, fermo restando che ogni datore di lavoro è responsabile per le questioni soggette al suo controllo, il datore di lavoro che è responsabile del luogo di lavoro coordina l’attuazione delle misure per la salute e la sicurezza dei lavoratori e precisa detto coordinamento nel documento sulla protezione contro le esplosioni (articolo 88-septies). La prescrizione di coordinamento era già nota all’interno del D.Lgs. 626/94 declamata all’articolo 7. Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti Denuncia degli impianti elettrici ubicati nelle zone pericolose e verifica periodica Il datore di lavoro deve provvedere alla denuncia agli Enti preposti (ASL o ARPA) e a far eseguire le verifiche periodiche (ogni due anni) degli impianti elettrici esistenti nelle zone 0, 1; 20, 21 come peraltro già previsto dal DPR 462/01. 32 Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti Le norme relative ai luoghi con pericolo di esplosione, per la presenza di gas (vapori e nebbie), oppure di polveri combustibili, fanno parte dei corpi normativi CEI e UNI. Gli argomenti trattati dalle norme sono: classificazione dei luoghi, esecuzione degli impianti, verifiche/manutenzione, prevenzione e protezione dall’esplosione, modi di protezione per prodotti. Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti Norme tecniche per la classificazione Norma CEI 64-2 "Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione" La norma ha lo scopo di fornire, solo per i luoghi con presenza e lavorazione di esplosivi (Classe 0), i criteri per eseguire la classificazione, la determinazione del grado di sicurezza equivalente per gli impianti elettrici a sicurezza, la progettazione e l’esecuzione di impianti elettrici. 33 Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti Norme tecniche per la classificazione Norma CEI EN 60079-10 (CEI 31-30) "Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per presenza di gas. Parte 10: Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione" Riguarda la classificazione dei luoghi con presenza, in qualunque stato fisico, di sostanze, che sotto forma di vapori, gas o nebbie, possono determinare con l’aria un’atmosfera pericolosa. Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti Norme tecniche per la classificazione Norma CEI EN 61241-10 (CEI 31-66) "Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in presenza di polvere combustibile. Parte 10: Classificazione delle aree dove sono o possono essere presenti polveri combustibili" Riguarda la classificazione dei luoghi con presenza, di polveri combustibili. Lo scopo della classificazione è quello di consentire un’adeguata selezione di apparecchiature per l’uso in aree pericolose. 34 Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti Applicabilità delle norme tecniche per la classificazione E’ lo stesso D. Lgs. 233/03 (ATEX 626) a richiamare le norme tecniche all’allegato XV bis punto 3: Per la classificazione delle aree si può fare riferimento alle norme tecniche armonizzate relative ai settori specifici, tra le quali: EN 60079-10 (CEI 31-30) per atmosfere esplosive in presenza di gas; EN 50281 (CEI 31-52) per atmosfere esplosive in presenza di polveri combustibili. Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti GAS VAPORI NEBBIE Norma CEI EN 60079-10 (31-30), edizione seconda, fasc. 7177 CLASSIF.NE Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. DEI Parte 10: Classificazione dei luoghi. LUOGHI Guida CEI 31-35, edizione terza, fascicolo 8705 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Guida all’applicazione della norma EN 60079-10 (CEI 31-30). Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas, vapori o nebbie. Entrata in vigore il 1/4/2007 è aumentata di 80 pagine. Ci sono nuove definizioni (vapore, nebbia, temperatura critica, uso non corretto, ecc.). Sono stati ridefiniti alcuni parametri (fa, fSE, VAG, VAL, ecc.). Ufficializzati quattro tipi di aperture (A,B,C,D) in relazione al trasferimento di atmosfera esplosiva. Modificate alcune formule per il calcolo dei seguenti parametri: L0 (lunghezza del percorso dell’aria nel volume totale da ventilare V0); Xte% (concentrazione percentuale media di sostanza infiammabile nell’atmosfera del volume totale Va dell’ambiente considerato, dopo il tempo te); dz (distanza pericolosa per gas o vapori emessi a bassa o alta velocità e per evaporazione da una pozza lambita da aria). Introdotto il coefficiente di riduzione ( R) della dz, quando la Ti è maggiore della massima Ta e la sostanza viene emessa ad una Tu maggiore della Ti. 35 Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti GAS VAPORI NEBBIE Norma CEI EN 60079-14 (31-33), edizione seconda, fasc. 7297 IMPIANTI ELETTRICI Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 14: Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere). Norma CEI EN 60079-17 (31-34), edizione seconda, fasc. 7296 VERIFICHE MANUT.NE Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere). Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti POLVERI Norma CEI EN 50281-3 (31-52), edizione prima, fasc. 6947 Costruzioni per atmosfere esplosive per la presenza di polvere combustibile. Parte 3: Classificazione dei luoghi dove sono o possono essere presenti polveri combustibili. Norma CEI EN 61241-10 (31-66), edizione prima, fasc. 8290 Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in presenza di polveri combustibili. Parte 10: Classificazione delle aree dove sono o CLASSIF.NE possono essere presenti polveri combustibili. DEI Entrata in vigore il 1/7/2006, in parallelo fino al 1/7/2007 con la norma CEI EN 50281-3 (CEI 31-52). Poche le varianti, la classificazione dei luoghi viene eseguita LUOGHI ancora in base alla guida CEI 31-56. Guida CEI 31-56, edizione prima, fascicolo 7527 Costruzioni per atmosfere esplosive per la presenza di polveri combustibili. Guida all’applicazione della norma EN 50281-3 (CEI 31-52). Classificazione dei luoghi dove sono o possono essere presenti polveri combustibili. continua 36 Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti POLVERI Norma CEI EN 50281-1-2 (31-36), edizione prima, fasc. 5301 IMPIANTI ELETTRICI Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di polvere combustibile. Parte 1-2: Costruzioni elettriche protette da custodie. Scelta, installazione e manutenzione. Norma CEI EN 61241-14 (31-67), edizione prima, fasc. 8293 Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in presenza di polveri combustibili. Parte 14: Scelta e installazione. Entrata in vigore il 1/7/2006, in parallelo fino al 1/9/2007 con la norma CEI EN 50281-1-2 (CEI 31-36). E’ più chiara e dettagliata della precedente, specie in merito al tipo e alla posa dei cavi. continua Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti POLVERI Norma CEI EN 50281-1-2 (31-36), edizione prima, fasc. 5301 VERIFICHE MANUT.NE Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di polvere combustibile. Parte 1-2: Costruzioni elettriche protette da custodie. Scelta, installazione e manutenzione. Norma CEI EN 61241-17 (31-68), edizione prima, fasc. 8291 Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in presenza di polveri combustibili. Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione (diversi dalle miniere). Entrata in vigore il 1/7/2006, in parallelo fino al 1/4/2008 con il capitolo 12 della norma CEI EN 50281-1-2 (CEI 31-36). E’ la prima volta che un documento normativo affronta questo delicato argomento. Poco pratica. 37 Unità 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti GAS VAPORI NEBBIE - POLVERI Norma UNI EN 1127-1 PREV.NE PROTEZ.NE Atmosfere esplosive. Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione. Concetti fondamentali e metodologia. Norma UNI EN 13980 QUALITA’ Atmosfere potenzialmente esplosive. Applicazione dei sistemi di gestione per la qualità. Norma UNI EN 13821 DETERM.NE PARAMETRI Atmosfere potenzialmente esplosive. Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione. Determinazione dell’energia minima di accensione delle miscele polvere/aria. Norma UNI EN 14034-4 Determinazione delle caratteristiche di esplosione di nubi di polvere. Parte 4: Determinazione della concentrazione limite di ossigeno LOC di nubi di polvere. SOMMARIO Unità 1 Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, nebbie infiammabili e polveri combustibili Unita 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti relativi al rischio esplosione (ATEX 94/9/CE – ATEX 99/92/CE) Unita 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione (misure di prevenzione, protezione e organizzative) Unità 4 Struttura e contenuto del “Documento sulla protezione contro le esplosioni” Unità 5 Denuncia e verifiche delle installazioni elettriche in atmosfere esplosive Unità 6 Esame di alcuni ambienti tipici 38 Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione Le misure tecniche di prevenzione contro le esplosioni hanno lo scopo di eliminare soprattutto le condizioni che permettono la formazione di una miscela esplosiva e tutte le possibili cause di innesco, pertanto si suddividono in: a) misure per evitare la formazione di atmosfere esplosive; b) misure per evitare sorgenti di accensione efficaci. Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione Misure per evitare la formazione di atmosfere esplosive a.1) Sostituzione delle sostanze infiammabili/polveri combustibili E’ la misura di protezione più ovvia, consiste nell’evitare, o limitare, la presenza di sostanze infiammabili/polveri combustibili, tale soluzione non è però di facile attuazione e può essere adottata solo in alcuni casi. 39 Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione Misure per evitare la formazione di atmosfere esplosive a.2) Inertizzazione Consiste nel limitare la quantità di ossigeno presente nell’aria, al di sotto della concentrazione necessaria per produrre un’atmosfera esplosiva. Come sostanze gassose inerti si utilizzano normalmente azoto, biossido di carbonio, gas inerti, gas di combustione e vapore acqueo. Sostanze inerti in polvere sono ad esempio, il solfato di calcio, il fosfato di ammonio, il bicarbonato di sodio, le polveri di roccia. E’ scontato che l’inertizzazione può essere utilizzata solo in assenza di persone, ad esempio all’interno di contenitori o apparecchiature. Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione Misure per evitare la formazione di atmosfere esplosive a.2) Inertizzazione La presenza di gas inerti (N2, CO2, ecc.) abbassa notevolmente il limite superiore di esplodibilità del combustibile, senza far variare sensibilmente quello inferiore. In tal modo, il campo di esplodibilità si restringe sempre più; esiste una concentrazione massima d’inerte (o minima d’ossigeno), al di sopra della quale la miscela non è in grado di reagire quale che sia la concentrazione di polvere. La presenza di polveri inerti (polvere di materiale non in grado di dar luogo a reazioni di combustione: silice, calcare, cloruro di calcio) miscelandosi a polveri infiammabili, aumenta sensibilmente il valore del LEL e si riducono sia la Pmax sia (dP/dt)max. Qualora il quantitativo d’inerte fosse sufficiente, l’esplosione risulterebbe impossibile. 40 Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione Misure per evitare la formazione di atmosfere esplosive a.3) Impianto di ventilazione La formazione di un’atmosfera esplosiva può essere evitata mediante l’adozione di un idoneo impianto di ventilazione, il quale è efficace soprattutto se localizzato in prossimità della sorgente di emissione. Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione Misure per evitare la formazione di atmosfere esplosive a.4) Eliminazione delle sorgenti di emissione L’atmosfera esplosiva può essere evitata eliminando, per quanto possibile, le sorgenti di emissione di sostanze infiammabili/polveri combustibili. A tale proposito risultano punti critici: guarnizioni delle giunzioni, raccordi smontabili, tubi flessibili, dispositivi di accoppiamento, prese campioni, valvole di sicurezza, ecc. 41 Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione Misure per evitare la formazione di atmosfere esplosive a.5) Concentrazione della sostanza al di fuori dei limiti di esplodibilità La formazione di atmosfere esplosive può essere impedita agendo sulla concentrazione in aria di sostanza infiammabile presente, affinché resti al di fuori dei limiti di esplodibilità. Si può realizzare un’idonea ventilazione in modo da ridurre la concentrazione in aria al di sotto del LEL. All’interno di serbatoi e apparecchi si può invece superare l’UEL e impedire così l’esplosione. In quest’ultimo caso la prevenzione consiste nell’evitare che l’aria possa entrare nel contenitore in quantità tale da riportare la concentrazione nei limiti di esplodibilità. Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione Misure per evitare la formazione di atmosfere esplosive a.6) Temperatura della sostanza al di sotto della temperatura di infiammabilità La misura di sicurezza consiste nel mantenere le sostanze infiammabili ad una temperatura adeguatamente inferiore alla loro temperatura di infiammabilità. La temperatura ha un duplice effetto: la sua crescita aumenta la reattività del solido, in quanto diminuisce la differenza tra la temperatura iniziale e quella di autoaccensione; e aumenta la reattività del gas perché preriscalda il comburente. L’effetto netto di un aumento di temperatura è quello di allargare l’intervallo d’esplodibilità. 42 Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione Misure per evitare la formazione di atmosfere esplosive a.7) Sistemi di controllo dell’esplodibilità La misura di sicurezza consiste nell’installare un numero adeguato di rivelatori di gas in punti opportuni, in modo da intercettare automaticamente l’efflusso di sostanze infiammabili. In presenza di emissioni di primo grado, i rivelatori devono essere almeno due e indipendenti tra loro. Il controllo dell’esplodibilità dell’atmosfera non è applicabile in presenza di emissioni continue. Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione Misure per evitare la formazione di atmosfere esplosive a.8) Rimozione delle polveri La presenza di depositi (strati) pericolosi di polvere può essere impedita mediante regolari misure di pulizia utilizzando, ad esempio, impianti centralizzati o aspiratori industriali mobili. Si devono pianificare piani di pulizia vincolanti per frequenza e responsabilità. I piani di pulizia devono comprendere anche superfici poco visibili o poco accessibili, vanno eliminati procedimenti di pulitura che determinano formazione di vortici (sono validi l’aspirazione e la pulizia “ad umido”), per l’aspirazione delle polveri devono essere adoperati aspiratori che non costituiscano una sorgente di accensione. 43 Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione Misure per evitare la formazione di atmosfere esplosive a.9) Incremento della granulometria delle polveri La misura consiste nell’aumentare le dimensioni dei granelli di polvere delle sostanze impiegate. Aumentare la granulometria delle polveri consente infatti di ridurne la concentrazione in aria e dunque la possibilità che si formino nubi pericolose. Polveri costituite da granelli di dimensioni superiori a 500 µm non risultano in genere pericolose. La pressione massima di esplosione e la velocità massima di aumento della pressione crescono al diminuire della granulometria, mentre diminuiscono l’energia minima di accensione e, in una certa misura, la concentrazione minima esplodibile (limite inferiore). Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione Misure per evitare la formazione di atmosfere esplosive a.10) Misure per evitare nubi di polvere Per evitare la formazione di atmosfere esplosive dovute a polvere, può essere opportuno inumidire le polveri, o utilizzare prodotti pastosi. 44 Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione Misure per evitare sorgenti di accensione efficaci b.1) Superfici calde La temperatura di tutte le superfici che possono venire in contatto con i gas o le polveri, non deve superare la loro temperatura di accensione, nel funzionamento normale, in caso di un guasto e anche in caso di doppio guasto (rara disfunzione) secondo la categoria dell’apparecchio. Inoltre, non deve accendere lo strato di polvere che si deposita sulla superficie dell’apparecchio. Nello stabilire la temperatura superficiale dell’apparecchio, il fabbricante deve tenere in debito conto anche l’effetto coibente dello strato di polvere. Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione Misure per evitare sorgenti di accensione efficaci b.2) Fiamme e gas caldi Le fiamme, anche se molto piccole, sono tra le sorgenti di accensione più attive. Se un’atmosfera esplosiva è presente sia all’interno, sia all’esterno di un apparecchio, sistema di protezione o componente o in parti adiacenti dell’impianto e se in uno di questi punti si verifica un’accensione, la fiamma può diffondersi agli altri punti attraverso le aperture quali i condotti di ventilazione. La prevenzione della propagazione della fiamma richiede misure di protezione appositamente progettate. 45 Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione Misure per evitare sorgenti di accensione efficaci b.3) Scintille di origine meccanica In seguito a processi di attrito, urto o abrasione quali la molatura, dai materiali solidi possono separarsi particelle che si riscaldano per effetto dell’energia utilizzata nel processo di separazione. L’attrito per sfregamento, anche tra materiali ferrosi simili e tra alcuni materiali ceramici, può generare punti caldi e scintille simili alle scintille di molatura. Ciò può causare l’accensione di atmosfere esplosive. Gli urti che coinvolgono ruggine e metalli leggeri (per esempio alluminio e magnesio) e le loro leghe possono indurre una reazione alluminotermica che può causare l’accensione delle atmosfere esplosive. Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione Misure per evitare sorgenti di accensione efficaci b.4) Materiale elettrico Nel caso del materiale elettrico, si possono produrre scintille elettriche e superfici calde che agiscono quali sorgenti di accensione. Possono essere generate scintille elettriche, per esempio: - quando si aprono e si chiudono circuiti elettrici; - per connessioni allentate; - a seguito di correnti vaganti. Si sottolinea che una tensione estremamente bassa (per esempio minore di 50 V) è progettata per la protezione personale contro la scossa elettrica e non è una misura destinata alla protezione contro l’esplosione. 46 Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione Misure per evitare sorgenti di accensione efficaci b.6) Elettricità statica In certe condizioni possono verificarsi scariche di elettricità statica in grado di produrre l’accensione. La scarica di parti conduttrici isolate e cariche può facilmente produrre scintille di accensione. Con parti cariche di materiali non conduttori, che comprendono la maggior parte delle materie plastiche e altri materiali, sono possibili scintillii e, in casi particolari, durante processi di separazione rapida (per esempio pellicole che si muovono su rulli, cinghie di trasmissione o per l’associazione di materiali conduttori e non conduttori) sono possibili anche scariche in grado di propagarsi. Si possono verificare anche scariche a cono da materiale sfuso e scariche da nube. Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione Misure per evitare sorgenti di accensione efficaci b.10) Radiazioni ionizzanti Le radiazioni ionizzanti generate, per esempio, da tubi per raggi x e sostanze radioattive, possono accendere atmosfere esplosive (specialmente atmosfere esplosive con particelle di polvere) per effetto dell’assorbimento di energia. Inoltre, la sorgente radioattiva stessa può riscaldarsi per effetto dell’assorbimento interno di energia radiante al punto che la temperatura minima di accensione dell’atmosfera esplosiva circostante è superata. 47 Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione Misure per evitare sorgenti di accensione efficaci b.13) Reazioni esotermiche, inclusa l'autoaccensione delle polveri Le reazioni esotermiche possono agire come una sorgente di accensione quando la velocità di generazione del calore supera la velocità della perdita di calore verso l’esterno. Molte reazioni chimiche sono esotermiche. Il fatto che una reazione possa raggiungere una temperatura elevata dipende, tra gli altri parametri, dal rapporto tra volume e superficie del sistema reattivo, dalla temperatura ambiente e dal tempo di permanenza. Queste temperature elevate possono indurre l’accensione di atmosfere esplosive nonché l’accensione di fuoco senza fiamme e/o di una combustione. Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione Misure di sicurezza per apparecchiature elettriche Per i prodotti elettrici sono state sviluppate da tempo diverse tecniche per impedire che possano innescare un’atmosfera esplosiva (modi di protezione) e sono oggetto da molto tempo di norme europee consolidate. 48 Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione Misure di sicurezza per apparecchiature elettriche Gli apparecchi elettrici da utilizzare in zone pericolose sono soggetti a diverse norme CEI EN. Con riferimento ai modi di protezione degli apparecchi elettrici sono state pubblicate le seguenti norme: • EN 50018: Custodie a prova di esplosione (d) • EN 50016: Modo di protezione a sovrapressione interna (p) • EN 50015: Costruzioni immerse in olio (o) • EN 50017: Costruzioni a riempimento pulverulento (q) • EN 50019: Modo di protezione a sicurezza aumentata (e) • EN 50020: Sicurezza intrinseca (i) • EN 50021: modo di protezione n (n) • EN 50028: Incapsulamento (m) Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione Secondo il Titolo VIII-bis del D. Lgs. 626/94,in una zona di tipo 0, 1, 2 devono essere utilizzati apparecchi rispettivamente di categoria 1, 2, 3. Categoria dell'apparecchio Tipi di zona 0 Gas vapori 1 2 20 Polvere 21 22 - 1G 2G 3G 1D 2D 3D ■ □ □ X X ■ □ X ■ - - - - - - ■ □ □ X X ■ □ X ■ Non applicabile ■ □ Categoria dell'apparecchio adatta X Categoria dell'apparecchio proibita Categoria dell'apparecchio adatta ad abbondanza 49 Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione Scelta del modo di protezione per apparecchi elettrici in relazione al tipo di zona con pericolo di esplosione per presenza di gas. Modo di protezione Categoria "ia" 1G "ma" "d" "e" Zona con pericolo di esplosione 0 1 2 1G ■ ■ 2G X 2G X "ib" 2G X "m" 2G X "o" 2G X "p" 2G X "q" 2G X □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ "n" 3G X X □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ ■ □ Il modo di protezione è adatto nel tipo di zona indicato X Il modo di protezione è proibito nel tipo di zona indicato Il modo di protezione è adatto ad abbondanza nel tipo di zona indicato Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione Misure di sicurezza per apparecchiature non elettriche I prodotti non elettrici da utilizzare in zone pericolose sono soggetti alla norma UNI EN 1127-1 e alla norma UNI EN 13463-1. Con riferimento ai modi di protezione degli apparecchi non elettrici sono state pubblicate le seguenti norme e progetti: • EN 13463-2: Protezione per respirazione limitata (fr) • EN 13463-5: Protezione per sicurezza costruttiva (c) • EN 13463-8: Protezione per immersione nel liquido (k) • prEN 13463-3: Protezione a prova di esplosione (d) • prEN 13463-4: Protezione a sicurezza intrinseca (g) • prEN 13463-6: Protezione per controllo della sorgente di accensione (b) • prEN 13463-7: Protezione per pressurizzazione (p) 50 Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione Modo di protezione Scelta del modo di protezione per apparecchi non elettrici in relazione al tipo di zona con pericolo di esplosione per presenza di gas o polvere. Respirazione limitata (fr) A prova di esplosione (d) Sicurezza intrinseca (g) Sicurezza costruttiva c Controllo della sorgente di accensione (b) Pressurizzazione (p) Immersione nel liquido (k) Zona con pericolo di esplosione Categoria 0 20 1 21 2 22 3G X - X - ■ - 2G X - ■ - □ - ■ - - ■ □ □ ■ □ □ ■ □ □ ■ □ □ da definire ■ 2G; 2D X X 3G; 3D X X X X 2G; 2D X X 1G; 1D ■ ■ ■ □ ■ □ 3G; 3D X X X X 2G; 2D X X X 1G; 1D ■ ■ ■ □ da definire □ ■ □ Il modo di protezione è adatto nel tipo di zona indicato X Il modo di protezione è proibito nel tipo di zona indicato Il modo di protezione è adatto ad abbondanza nel tipo di zona indicato Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione Ammissibilità degli utensili che producono o possono produrre scintille, nei vari tipi di zona Tipodi zona Gas Polveri Zona 0 Zona 20 Zona 1 Zona 21 Zona 2 Zona 22 Utensili che producono serie di scintille (mole, seghe, ecc.) Utensili di acciaio che possono produrre scintille singole (cacciaviti, martelli,ecc.) NON AMMESSI NON AMMESSI AMMESSI (solo in assenza di atmosfera esplosiva) AMMESSI 2 (senza strati di polveri) AMMESSI (solo in assenza di atmosfera esplosiva) AMMESSI 1 AMMESSI AMMESSI 2 (senza strati di polveri) L'uso di utensili in zona 1, 2, 21, 22 dovrebbe essere soggetto ad una "autorizzazione al lavoro" 1. Per gas delgruppo II C, sono ammessi solo in assenza di atmosfera esplosiva 2. Anche nelle zone limitrofe dove possono arrivare le scintille. Sono ammessi strati di polvere umida 51 Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione Le misure tecniche di protezione dalle esplosioni si applicano in genere agli apparecchi che contengono atmosfere esplosive, quindi in caso di esplosione all’interno dell’apparecchio, il sistema di protezione limita i danni nella zona circostante. I sistemi di protezione si basano essenzialmente su uno, o una combinazione dei seguenti mezzi: • soppressione dell’esplosione; • scarico dell’esplosione; • contenitori resistenti all’esplosione; • isolamento dell’esplosione. Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione Soppressione dell’esplosione Si tratta di sistemi in grado di rilevare l’esplosione negli stadi iniziali e di intervenire immediatamente mediante l’iniezione di appositi agenti estinguenti direttamente nella camera in cui l’esplosione si sta verificando. La tecnica di sopprimere le esplosioni viene in genere applicata a serbatoi, silos, ecc. e raramente in ambienti con presenza di persone. Dovrebbe essere prevista un’alimentazione di sicurezza, in modo che il sistema funzioni anche in mancanza dell’alimentazione principale. Questo sistema di protezione non è applicabile in presenza di esplosivi, polveri metalliche, sostanze pirofosforiche. 52 Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione Soppressione dell’esplosione Principio di funzionamento di un impianto di soppressione Per proteggere le diverse parti di impianto (filtri, sili, mulini, tramogge, etc.) è possibile ricorrere all’installazione di uno o due sensori dinamici di pressione e uno o più soppressori HRD (High Rate Discharge). Il sensore è a rilevazione dinamica della pressione e sostituisce i vecchi sensori di rilevazione della pressione a membrana statici. Tale sensore effettua un monitoraggio continuo dei valori di pressione nel volume da proteggere: quando l’incremento di pressione ∆p all’interno di una precisa finestra temporale ∆t supera il valore di soglia programmato, il sensore fornisce immediatamente la segnalazione di allarme alla centrale di controllo. L’attuazione del soppressore viene effettuata attraverso un dispositivo a generazione di gas (simile a quelli installati negli air bag delle automobili), che ha sostituito i vecchi attuatori pirotecnici. Quando la centrale di controllo, in base ai segnali provenienti dai sensori di pressione, invia il segnale di attuazione, il gas generator viene attivato e sviluppa nella testa della valvola una sovrapressione utilizzata per sganciare un perno di tenuta meccanica: a questo punto il flap della valvola si apre e viene scaricata nel volume da proteggere la polvere estinguente (si utilizza azoto stoccato a 60 bar). Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione Scarico dell’esplosione Lo scarico dell’esplosione è una misura di protezione che consiste nel prevedere un punto debole sulla parete di un contenitore o di un ambiente, il quale cede sotto la pressione dell’esplosione (dischi di sicurezza, pannelli o sportelli di esplosione). L’apertura dello scarico lascia fluire all’esterno i prodotti della combustione e riduce quindi la sovrapressione interna, evitando così il cedimento strutturale del contenitore. L’efficienza di questo sistema di protezione dipende soprattutto dall’area dello scarico dell’esplosione e dal valore di pressione che ne determina l’apertura. 1 2 53 Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione Contenitori resistenti all’esplosione Se l’esplosione avviene all’interno di un contenitore, che resiste alla sovrapressione per costruzione, i danni alla zona circostante sono di fatto trascurabili. I contenitori resistenti all’esplosione sono spesso utilizzati in combinazione con lo scarico dell’esplosione e/o con la soppressione dell’esplosione, sicché diventa più facile costruire apparecchi resistenti all’esplosione. In caso di detonazione, la sovrapressione assume valori incontrollati, per questo motivo il sistema di protezione non si applica dove si può verificare una detonazione. Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione Isolamento dell’esplosione Si può evitare che l’esplosione si propaghi lungo un condotto o una tubazione, mediante dispositivi che arrestano il fronte della fiamma (barriere tagliafiamma, costituite da nastri metallici zigrinati o metallici sinterizzati) e/o l’onda di pressione. Per le polveri si utilizzano le barriere autoestinguenti (tipo “estintore pressurizzato”), i deviatori di esplosione e le valvole rotative. 54 Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione In presenza di un rischio potenziale di esplosione sul posto di lavoro, anche l'organizzazione del lavoro deve rispondere a determinati requisiti. Vanno adottate misure organizzative laddove le sole misure tecniche non bastino a garantire in maniera permanente la protezione del posto di lavoro contro il rischio di esplosione. Associando misure tecniche a misure organizzative, è possibile, nella pratica, garantire condizioni di lavoro sicure. Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione Le misure organizzative nel campo della prevenzione delle esplosioni e della protezione contro le esplosioni prevedono: • l'elaborazione di istruzioni scritte, scritte laddove lo preveda il documento sulla protezione contro le esplosioni; • la formazione dei lavoratori in materia di protezione dalle esplosioni; • una sufficiente qualificazione dei lavoratori; • l'applicazione di un sistema di autorizzazioni al lavoro per le attività pericolose, laddove previsto dal documento sulla protezione contro le esplosioni; • la realizzazione degli interventi di manutenzione; manutenzione • l'esecuzione di controlli e sorveglianze; sorveglianze • la segnalazione delle zone potenzialmente esplosive, laddove necessario. 55 Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione Istruzioni operative Il termine sta ad indicare avvertenze d'uso e norme di comportamento scritte, imposte dal datore di lavoro ai lavoratori, a seconda del tipo di attività svolta. In esse sono descritti i rischi che determinati posti di lavoro e determinate operazioni comportano per l'uomo e per l'ambiente di lavoro, con riferimento ai provvedimenti adottati o da rispettare nel campo della tutela della salute e della sicurezza. Le istruzioni sono redatte dal datore di lavoro o da una persona qualificata, da lui designata. I lavoratori devono rispettare tali istruzioni quando si riferiscono ad un determinato posto di lavoro/reparto. Dalle istruzioni relative a posti di lavoro esposti ai rischi derivanti da atmosfere esplosive devono risultare in particolare l'ubicazione di tali rischi, le attrezzature e i mezzi mobili utilizzabili e l'opportunità o meno di indossare dispositivi di protezione personale particolari. Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione Qualificazione e formazione dei lavoratori Ogni luogo di lavoro dovrebbe poter disporre di un numero sufficiente di addetti in possesso della necessaria esperienza e formazione per i compiti loro assegnati nel campo della protezione contro le esplosioni. I lavoratori vanno tenuti al corrente, tramite un'adeguata formazione organizzata dal datore di lavoro, dei rischi di esplosione presenti sul posto di lavoro e delle misure di protezione adottate. Il contenuto della formazione deve contemplare la possibilità della comparsa del pericolo di esplosione, la descrizione delle aree di lavoro in cui tale rischio è presente, le misure preventive applicate, il loro funzionamento e il corretto utilizzo delle attrezzature e degli strumenti di lavoro disponibili. I lavoratori devono essere informati su come poter eseguire in piena sicurezza le loro attività in ambienti a rischio di esplosione o in prossimità di questi. 56 Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione Qualificazione e formazione dei lavoratori La formazione va dispensata ai lavoratori al momento: • della loro assunzione (prima che inizino a lavorare); • di un loro trasferimento o di una loro assegnazione ad altra attività; • dell'introduzione o del cambiamento di una attrezzatura di lavoro e dell'introduzione di una nuova tecnologia. La formazione dei lavoratori va ripetuta periodicamente, ad intervalli adeguati, ad esempio, una volta all'anno. Al termine della formazione potrebbe risultare utile verificare il livello delle conoscenze acquisite. L'obbligo di formazione vale anche per i lavoratori provenienti da altre ditte. La formazione deve essere dispensata da un formatore qualificato. Le date e i contenuti della formazione e i nomi dei partecipanti vanno documentati per iscritto. Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione Supervisione dei lavoratori In ambienti di lavoro in cui possano presentarsi atmosfere esplosive in quantità tali da mettere a rischio la sicurezza e la salute dei lavoratori, va assicurata un'adeguata supervisione quando i lavoratori sono presenti sul posto di lavoro, alla luce della valutazione dei rischi, ricorrendo a strumentazioni tecniche adeguate. 57 Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione Sistema di autorizzazione del lavoro Qualora siano eseguite attività suscettibili di provocare un’esplosione in zone potenzialmente esplosive o in prossimità di queste, è necessario il benestare del responsabile dell’esercizio interessato; ciò vale anche per quei processi lavorativi che interagiscono con altri e possono pertanto dar luogo a situazioni pericolose. Per simili casi si è rivelata utile l'applicazione di un sistema di autorizzazioni al lavoro, ad esempio, sotto forma di foglio di permesso ad eseguire i lavori, rilasciato a tutti gli interessati e da questi sottoscritto. Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione Sistema di autorizzazione del lavoro Esempio: Sul foglio vanno riportati quanto meno i seguenti dati: 1. il punto esatto nell'impresa in cui si svolgono le attività previste; 2. chiara identificazione delle attività da svolgere; 3. identificazione dei rischi; 4. necessarie misure precauzionali, con la conferma da parte dell'addetto dell'effettiva adozione di tali misure; 5. necessarie attrezzature di protezione personale; 6. le date di inizio e di fine prevista dei lavori; 7. accettazione con relativa conferma; 8. procedura di prolungamento del turno/passaggio delle consegne; 9. riconsegna impianto pronto per il collaudo e la rimessa in servizio; 10. cancellazione, impianto testato e rimessa in servizio; 11. notifica di qualsivoglia anomalia accertata nel corso del lavoro. 58 Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione Realizzazione dei lavori di manutenzione La manutenzione comprende la messa in servizio, la riparazione, l’ispezione e il controllo delle installazioni. Prima di iniziare i lavori di manutenzione vanno informati tutti gli interessati e vanno autorizzati i lavori, all'occorrenza, tramite un sistema di autorizzazione. Le attività di manutenzione vanno affidate unicamente a personale qualificato. L'esperienza rivela, infatti, che in corso di tali attività il rischio di infortunio aumenta. Di conseguenza, prima, durante e al termine dei lavori va verificato attentamente che siano state adottate tutte le misure di protezione del caso. Durante l’esecuzione di lavori di manutenzione con pericolo di ignizione in aree a rischio di esplosione va esclusa la presenza di atmosfere esplosive pericolose. Va garantito il rispetto di tale condizione per l'intera durata della manutenzione e, se del caso, per un periodo limitato (ad es., nel corso di processi di raffreddamento). Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione Realizzazione dei lavori di manutenzione Per quei lavori, per l'esecuzione dei quali bisogna fare i conti con la produzione di scintille (ad es., saldatura, molatura a fuoco) vanno adottati adeguati sistemi di schermatura, attuando eventualmente un servizio di vigilanza antincendio. Al termine dei lavori di manutenzione va garantito che, prima della rimessa in funzione, siano nuovamente attive le normali misure di protezione contro le esplosioni. L'applicazione di un sistema di autorizzazione è utile soprattutto nel caso dei lavori di manutenzione e messa in servizio. Per la riattivazione delle misure di prevenzione delle esplosioni può rivelarsi utile l'applicazione di un elenco di controllo (checklist), ideato allo scopo. 59 Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione Ispezione e controllo L'utilizzo, per la prima volta, di posti di lavoro con aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive pericolose va preceduto da una verifica del grado di sicurezza dell'intero impianto. Lo stesso va fatto dopo che sono state introdotte modifiche che influiscono sulla sicurezza o si siano verificati guasti e l'impianto sia rimasto danneggiato. L'efficacia delle misure di prevenzione delle esplosioni introdotte in un impianto va verificata ad intervalli regolari. La frequenza di tali verifiche dipende dal tipo di misura adottata. I controlli vanno eseguiti solo da personale competente, ossia da persone che per la loro formazione, la loro esperienza e l’attività che esercitano, siano esperti nel campo della protezione contro le esplosioni. Unità 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione Coordinamento delle attività ai fini della sicurezza per il rischio esplosione Nel caso in cui nello stesso luogo di lavoro operano lavoratori di più imprese, fermo restando che ogni datore di lavoro è responsabile per le questioni soggette al suo controllo, il datore di lavoro che è responsabile del luogo di lavoro coordina l’attuazione delle misure per la salute e la sicurezza dei lavoratori e precisa detto coordinamento nel documento sulla protezione contro le esplosioni (articolo 88-septies). La prescrizione di coordinamento era già nota all’interno del D.Lgs. 626/94 declamata all’articolo 7. 60 SOMMARIO Unità 1 Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, nebbie infiammabili e polveri combustibili Unita 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti relativi al rischio esplosione (ATEX 94/9/CE – ATEX 99/92/CE) Unita 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione (misure di prevenzione, protezione e organizzative) Unità 4 Struttura e contenuto del “Documento sulla protezione contro le esplosioni” Unità 5 Denuncia e verifiche delle installazioni elettriche in atmosfere esplosive Unità 6 Esame di alcuni ambienti tipici Unità 4 Struttura e contenuto del documento sulla protezione contro le esplosioni Nell’assolvere gli obblighi connessi con la valutazione del “rischio di esplosione”, il datore di lavoro, art. 88-novies, provvede ad elaborare e a mantenere aggiornato il documento sulla protezione contro le esplosioni. Il documento sulla protezione contro le esplosioni deve essere compilato prima di iniziare l’attività ed essere aggiornato ogni volta che i luoghi di lavoro, le attrezzature o l’organizzazione del lavoro subiscono modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti. 61 Unità 4 Struttura e contenuto del documento sulla protezione contro le esplosioni Nel documento sulla protezione contro le esplosioni deve essere precisato che: • • i rischi di esplosione sono individuati e valutati; • i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono costruiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo in debito conto la sicurezza; • sono adottati, ai sensi del Titolo III del D.Lgs. 626/94, gli accorgimenti per l’impiego sicuro delle attrezzature di lavoro. sono prese adeguate misure per limitare i rischi di esplosione; Unità 4 Struttura e contenuto del documento sulla protezione contro le esplosioni Il documento sulla protezione contro le esplosioni deve inoltre indicare: • l’elenco dei luoghi con pericolo di esplosione (classificati in zone 0, 1, 2; 20, 21, 22 – Allegato XV-bis); • l’elenco dei luoghi a cui si applicano le prescrizioni di sicurezza di cui all’Allegato XV-ter; • gli obiettivi, le misure e le modalità del coordinamento attuato per garantire la sicurezza, qualora sul luogo di lavoro operino più imprese. 62 Unità 4 Struttura e contenuto del documento sulla protezione contro le esplosioni Il documento sulla protezione contro le esplosioni deve essere specifico per la situazione di ciascuna impresa, deve essere, per quanto possibile, ben strutturato e di facile lettura e permettere una comprensione generale. All’occorrenza, è consigliabile realizzare il documento in una forma tale da consentire ulteriori aggiunte, ad esempio, tramite fogli mobili; una tale soluzione è utile soprattutto per impianti di grandi dimensioni o in caso di frequenti modifiche tecniche. Il documento può contenere riferimenti ad altri documenti senza riportarli in maniera integrale, tuttavia il datore di lavoro deve essere in grado di rintracciare ed esibire la documentazione richiamata. Unità 4 Struttura e contenuto del documento sulla protezione contro le esplosioni a) Descrizione del luogo di lavoro e) Descrizione delle misure tecniche di prevenzione/protezione dalle esplosioni b) Descrizione delle fasi del processo produttivo e/o delle attività aziendali f) Indicazione delle misure organizzative contro le esplosioni c) Descrizione delle sostanze impiegate g) Coordinamento tra più imprese esterne (con le relative caratteristiche) d) Presentazione dei risultati dell’analisi del rischio (identificazione dei pericoli, classificazione delle zone con pericolo di esplosione, stima del rischio) h) Allegati (esempi) Certificati CE del tipo e dichiarazione di conformità CE degli apparecchi, schede tecniche di sicurezza delle sostanze, avvertenze d’uso dei prodotti, piani di manutenzione rilevanti ai fini della protezione dalle esplosioni, ecc. 63 Unità 4 Struttura e contenuto del documento sulla protezione contro le esplosioni a) Descrizione del luogo di lavoro Deve essere riportata una descrizione del luogo di lavoro, particolareggiata per le zone pericolose, che può comprendere: • Una parte testuale, ad esempio con il nome dello stabilimento, il tipo di impianto, la descrizione dell’edificio/locale interessato, il nome del responsabile, il numero dei lavoratori, ecc. • Elaborati grafici, ad esempio mappe e planimetrie (incluse le vie di fuga e soccorso). Unità 4 Struttura e contenuto del documento sulla protezione contro le esplosioni b) Descrizione delle fasi del processo produttivo e/o delle attività aziendali Deve essere descritto, anche se in modo sintetico, il processo produttivo (può essere allegato uno schema del ciclo di lavorazione) e/o le attività aziendali, riportando tutte le informazioni rilevanti ai fini della protezione contro le esplosioni, tra le quali: • la descrizione delle diverse fasi della lavorazione; • i parametri di progetto e di funzionamento dell’impianto; • le informazioni relative al sistema di ventilazione degli ambienti. 64 Unità 4 Struttura e contenuto del documento sulla protezione contro le esplosioni c) Descrizione delle sostanze impiegate Vanno elencate le sostanze che possono dare origine ad atmosfere esplosive, le condizioni fisiche a cui tale atmosfere si formano (ad esempio temperatura e pressione della sostanza, ecc.) ed i parametri rilevanti ai fini della protezione contro le esplosioni (temperatura di infiammabilità, limiti di esplodibilità, ecc.). Unità 4 Struttura e contenuto del documento sulla protezione contro le esplosioni d) Presentazione dei risultati dell’analisi del rischio E’ opportuno descrivere in dettaglio la procedura utilizzata per effettuare la classificazione delle zone con pericolo di esplosione. Dette zone devono essere individuate con precisione, la loro descrizione può essere effettuata in forma testuale e/o grafica. E’ inoltre opportuno indicare i riferimenti delle norme, guide e software utilizzati per la classificazione. Simbologia preferenziale per indicare le zone con pericolo di esplosione Zona 0 Zona 1 Zona 2 Zona 20 Zona 21 Zona 22 65 Unità 4 Struttura e contenuto del documento sulla protezione contro le esplosioni e) Descrizione delle misure tecniche di prevenzione / protezione dalle esplosioni Vanno dettagliatamente descritte le misure di prevenzione e di protezione adottate, con particolare riferimento alle sorgenti di accensione non elettriche, che sono state finora trascurate, specie nei vecchi impianti. Ad esempio, apparecchi termici o tubazioni a temperatura superiore a quella di accensione dell’atmosfera esplosiva, oppure organi meccanici che possono produrre scintille. Con riferimento alla realizzazione delle misure di protezione dalle esplosioni, deve essere indicato: • Il responsabile dell’adozione di ciascuna misura di protezione; • La data da cui è prevista l’adozione della misura di protezione; • Le modalità con cui viene verificata l’efficacia delle misure di protezione adottate. Unità 4 Struttura e contenuto del documento sulla protezione contro le esplosioni f) Indicazione delle misure organizzative contro le esplosioni Vanno descritte le misure organizzative adottate, ed in particolare: • • • • • • • • • Le istruzioni operative per un dato posto di lavoro/attività; Le misure per garantire adeguata qualificazione degli addetti; Contenuto, frequenza e partecipanti ai corsi di formazione; Le regole per il corretto utilizzo di attrezzature di lavoro mobili nelle zone pericolose; Le misure adottate per indurre gli addetti ad indossare i previsti dispositivi di protezione individuale; L’esistenza di un sistema di autorizzazioni al lavoro; Le cautele adottate nelle operazioni di manutenzione; L’organizzazione dell’attività di controllo e sorveglianza; Il tipo di segnalazione adottato per le zone pericolose. 66 Unità 4 Struttura e contenuto del documento sulla protezione contro le esplosioni g) Coordinamento tra più imprese esterne Va indicato l’obiettivo, le misure e le modalità di attuazione del coordinamento effettuato dal datore di lavoro per garantire la sicurezza (contro le esplosioni) quando sul luogo di lavoro sono presenti aziende esterne. Quando nello stesso luogo di lavoro siano presenti lavoratori di diverse aziende, ogni datore di lavoro è responsabile dell’area soggetta al suo controllo. Il datore di lavoro che ha la responsabilità del luogo di lavoro, coordina l’applicazione delle misure riguardanti la protezione contro le esplosioni e riporta nel documento corrispondente indicazioni precise circa la scopo del coordinamento e le misure e modalità di attuazione dello stesso. Unità 4 Struttura e contenuto del documento sulla protezione contro le esplosioni h) Allegati al documento sulla protezione contro le esplosioni In allegato possono essere riportati documenti ritenuti utili: • Dichiarazioni CE di conformità (che accompagna il materiale Ex dotato di marcatura CE); • Schede tecniche di sicurezza delle sostanze infiammabili e/o polveri combustibili; • • Avvertenze d’uso di apparecchi e attrezzature di lavoro; • Un elenco delle attrezzature di lavoro mobili che possono essere utilizzate nelle zone con pericolo di esplosione; • Eventuali formulari, schede o check-list relativi ai suddetti punti. Piani di manutenzione importanti ai fini della protezione contro le esplosioni; 67 IPOTETICO INDICE DI UN DOCUMENTO SULLA PROTEZIONE CONTRO LE ESPLOSIONI Unità 4 Struttura e contenuto del documento sulla protezione contro le esplosioni SOMMARIO INTRODUZIONE RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI CRITERI SEGUITI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPLOSIONE CONDIZIONI ADOTTATE PER LA VALUTAZIONE CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE RISCHI INTRINSECI DELLE SOSTANZE PERICOLOSE VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPLOSIONE 8.1 REPARTO PRODUZIONE 8.2 SERBATOI SEMILAVORATI 8.3 LABORATORIO PRODUZIONE 8.4 … MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE DALLE ESPLOSIONI MISURE TECNICHE DI PROTEZIONE DALLE ESPLOSIONI MISURE ORGANIZZATIVE CONTRO LE ESPLOSIONI MISURE DI COORDINAMENTO TRA PIU’ IMPRESE ESTERNE CONCLUSIONI SOMMARIO Unità 1 Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, nebbie infiammabili e polveri combustibili Unita 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti relativi al rischio esplosione (ATEX 94/9/CE – ATEX 99/92/CE) Unita 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione (misure di prevenzione, protezione e organizzative) Unità 4 Struttura e contenuto del “Documento sulla protezione contro le esplosioni” Unità 5 Denuncia e verifiche delle installazioni elettriche in atmosfere esplosive Unità 6 Esame di alcuni ambienti tipici 68 Unità 5 Denuncia e verifiche delle installazioni elettriche in atmosfere esplosive Il legislatore, ben conscio del pericolo dell’impianto elettrico in un luogo pericoloso, attribuisce grande importanza all’accertamento iniziale dei requisiti di sicurezza richiesti (anticamente “antideflagranza” o “stagno”), ed al controllo del mantenimento nel tempo di detti requisiti, sia attraverso verifiche, verifiche sia con una corretta manutenzione. manutenzione Il caposaldo per queste prescrizioni è il DPR 547/55, il cui articolo 330 richiede la “dichiarazione di antideflagranza”, mentre l’articolo 336 prevede le verifiche periodiche. periodiche E’ invece il D.M. 12/09/1959 che impone l’obbligo della denuncia delle installazioni elettriche nei luoghi previsti dal DPR 547/55 (mediante modello C). Unità 5 Denuncia e verifiche delle installazioni elettriche in atmosfere esplosive Secondo il DPR 547/55, artt. 330 e 331, nei luoghi di lavoro con pericolo di esplosione gli impianti elettrici devono essere “antideflagranti”. I luoghi di lavoro con pericolo di esplosione furono individuati con il DM 22/12/58, tabella A (art. 329 – gas e vpori) e tabella B (art. 331 – polveri). Il D.Lgs. 233/03 ha abolito l’art. 329 comma 1 a), l’art. 331 e le tabelle A e B del DM 22/12/58, salvo le materie esplosive. In definitiva i luoghi con pericolo di esplosione di cui al DPR 547/55 attualmente sono soltanto quelli dove si detengono materie esplosive, definite tali dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18/6/1931 n. 773) 69 Unità 5 Denuncia e verifiche delle installazioni elettriche in atmosfere esplosive Attualmente, gli obblighi che gravano sul datore di lavoro in tema di denuncia e verifica degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione, sono contenuti in: • DPR 462/01 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi i messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. • art. 88-undecies del Titolo VIII-bis del D.Lgs. 626/94 Verifiche. Unità 5 Denuncia e verifiche delle installazioni elettriche in atmosfere esplosive DPR 462/01 Prevede (al Capo III) che il datore di lavoro deve: • denunciare all’ASL/ARPA (che procede all’omologazione) entro trenta giorni dalla messa in servizio; • far verificare (con periodicità biennale) dall’ASL/ARPA o da Organismi abilitati; gli “impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione”. E’ superfluo ricordare che se nelle zone pericolose non c’è impianto elettrico, non ricorre l’obbligo della denuncia. 70 Unità 5 Denuncia e verifiche delle installazioni elettriche in atmosfere esplosive Il DPR 462/01 non definisce i “luoghi con pericolo di esplosione”, lasciando di fatto al datore di lavoro l’onere della loro individuazione. Prima dell’entrata in vigore del DPR 462/01 (23/1/02), l’obbligo della denuncia degli impianti (da effettuare con il modello C), era limitato ai luoghi di cui alle tabelle A e B del DM 22/12/1958, dette tabelle sono state abrogate dal D.Lgs. 233/03. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al DPR 462/01 è sanzionato penalmente, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 258 € a 1033 € (DPR 547/55, art. 389, comma c, come modificato dal D.Lgs. 758/94). Unità 5 Denuncia e verifiche delle installazioni elettriche in atmosfere esplosive Art. 88 undecies del Titolo VIII bis del D.Lgs D.Lgs.. 626/94 Impone al datore di lavoro di denunciare e di far verificare gli impianti elettrici ubicati nelle zone 0, 1, 20 o 21 senza far riferimento agli impianti ubicati nelle zone 2 e 22. Il mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 88 undecies del Titolo VIII bis determina a carico del datore di lavoro sanzioni penali: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1549 € a 4132 € (art. 89, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 626/94, come modificato dal D.Lgs. 233/03). 71 Unità 5 Denuncia e verifiche delle installazioni elettriche in atmosfere esplosive Le discrepanze e le lacune tra le due prescrizioni legislative porterebbero comunque a formulare la seguente interpretazione: L’articolo 88 undecies del Titolo VIII bis individua i luoghi con pericolo di esplosione a cui si applica il DPR 462/01, ovvero individua il campo di applicazione del DPR 462/01 per quanto riguarda i luoghi con pericolo di esplosione. L’obbligo di denuncia e verifica periodica, si applica solo agli impianti nei luoghi in cui sono presenti zone 0, 1, 20 e 21, mentre sono esclusi dall’obbligo della denuncia all’ASL/ARPA, e conseguente omologazione e verifiche biennali, gli impianti elettrici nelle zone 2 e 22. Impianto elettrico a sicurezza NO Denuncia degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione Denuncia Denunciaalla allaASL/ARPA ASL/ARPA NO NO E’ ubicato in una zona 0, 20, 1 o 21 ? SI Denuncia Denunciaalla allaASL/ARPA ASL/ARPA SI SI 72 Unità 5 Denuncia e verifiche delle installazioni elettriche in atmosfere esplosive I luoghi non compresi nelle tabelle A e B del DM 22/12/58 non erano finora considerati luoghi con pericolo di esplosione, ai fini della denuncia dei relativi impianti elettrici (ex modello C). Le suddette tabelle sono state abrogate dal D.Lgs. 233/03 quindi i datori di lavoro, che finora, giustamente, non avevano denunciato i relativi impianti elettrici, ora sono tenuti a far sottoporre tali impianti a verifica biennale, da parte dell’ASL/ARPA, oppure di un organismo abilitato. Non occorre, invece, che il datore di lavoro, in questo caso, denunci l’impianto elettrico all’ASL/ARPA ai fini dell’omologazione, la quale essendo stata introdotta dal DPR 462/01 si riferisce agli impianti nuovi e non sia applica agli impianti esistenti. Impianto elettrico a sicurezza NO Impianto preesistente al 10/9/2003 ? SI NO Verifiche degli impianti elettrici installati nei luoghi con pericolo di esplosione E’ ubicato in una zona 0, 20, 1 o 21 ? NO SI L’attività rientrava nelle tabelle A o B del D.M. 22/12/1958 ? SI NO Sono trascorsi più di due anni dall’ultima verifica ? SI L’impianto L’impiantonon nonèè soggetto soggettoaaverifica verifica da parte da partedidi ASL/ARPA ASL/ARPAoo organismo organismoabilitato abilitato Fare Fareeffettuare effettuarelele verifiche verificheda da ASL/ARPA ASL/ARPAoo organismo organismoabilitato, abilitato, ogni ognidue dueanni anni Fare Fareeffettuare effettuare subito subitolalaverifica verificada da ASL/ARPA ASL/ARPAoo organismo organismoabilitato abilitato 73 Unità 5 Denuncia e verifiche delle installazioni elettriche in atmosfere esplosive Nel caso in cui in un ambiente non ci sia l’impianto elettrico in zona pericolosa, ma solo un macchinario alimentato da una presa in zona non pericolosa, il datore di lavoro deve preparare il documento sulla protezione contro le esplosioni, il costruttore della macchina deve marcare CE ATEX la macchina, ma non c’è l’obbligo di denuncia all’ASL/ARPA. all’ASL/ARPA I circuiti a sicurezza intrinseca sono circuiti elettronici e come tali non fanno parte dell’impianto elettrico vero e proprio ai sensi della legge 46/90. Essi sono invece da comprendere nell’impianto elettrico ai fini del DPR 462/01 e sono quindi soggetti alla relativa omologazione e verifica. verifica Unità 5 Denuncia e verifiche delle installazioni elettriche in atmosfere esplosive Nel caso in cui nell’ambiente pericoloso ci sono solo zone 2 o 22 e l’impianto elettrico è in zona pericolosa, il datore di lavoro non ha l’obbligo di denuncia all’ASL/ARPA (Guida CEI 0-14, art. 2.2.3). Se però l’ambiente pericoloso contempla zone 1 e zone 2, con presenza di impianti elettrici in ambedue le zone, il datore di lavoro invia la denuncia all’ASL/ARPA e l’ispettore deve omologare e verificare periodicamente non solo l’impianto elettrico delle zone 1 ma anche quello delle zone 2. 74 Unità 5 Denuncia e verifiche delle installazioni elettriche in atmosfere esplosive Per la denuncia all’ASL/ARPA, occorre inviare la dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore dell’impianto elettrico ai sensi della legge 46/90. Il datore di lavoro dispone anche della dichiarazione di conformità delle macchine alla direttiva ATEX e del documento sulla protezione contro le esplosioni. esplosioni Unità 5 Denuncia e verifiche delle installazioni elettriche in atmosfere esplosive Tipi di verifica degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione ed enti interessati TIPO DI VERIFICA ENTE INCARICATO Iniziale Installatore Omologazione ASL/ARPA Verifiche periodiche Enti verificatori (ASL/ARPA o Organismi abilitati) Verifiche straordinarie Enti verificatori (ASL/ARPA o Organismi abilitati) 75 Unità 5 Denuncia e verifiche delle installazioni elettriche in atmosfere esplosive Prima della messa in servizio degli impianti o delle costruzioni elettriche a sicurezza, si deve effettuare una verifica iniziale. iniziale Per assicurarsi che le installazioni siano mantenute in condizioni soddisfacenti per l’uso continuo entro un luogo pericoloso, si deve: • effettuare regolari verifiche periodiche, periodiche oppure; • assoggettare gli impianti a supervisione continua da parte di personale esperto. E’ sottinteso che, quando è necessario, occorre fare manutenzione. I risultati di tutte le verifiche iniziali e periodiche, devono essere registrati. registrati SOMMARIO Unità 1 Atmosfere esplosive: pericoli da gas, vapori, nebbie infiammabili e polveri combustibili Unita 2 Direttive comunitarie e loro recepimenti relativi al rischio esplosione (ATEX 94/9/CE – ATEX 99/92/CE) Unita 3 Eliminazione o riduzione dei rischi di esplosione (misure di prevenzione, protezione e organizzative) Unità 4 Struttura e contenuto del “Documento sulla protezione contro le esplosioni” Unità 5 Denuncia e verifiche delle installazioni elettriche in atmosfere esplosive Unità 6 Esame di alcuni ambienti tipici 76 Unità 6 Esame di alcuni ambienti tipici CENTRALI TERMICHE A METANO Per centrale termica si intende, uno o più locali comunicanti direttamente tra loro, destinato/i all’installazione di un impianto termico di produzione del calore, la cui portata termica complessiva è superiore a 35 kW. Si applica l’appendice GF-3 della guida CEI 31-35/A. Nella premessa viene evidenziato che l’appendice GF-3 non si applica a centrali termiche che utilizzano apparecchi a gas conformi al DPR 661/96 (direttiva 90/396/CE c.d. direttiva gas). Tale esclusione è in linea con il D.Lgs. 233/03 che esclude dal suo campo di applicazione l’uso di apparecchi a gas di cui al DPR 661/96. Unità 6 Esame di alcuni ambienti tipici CENTRALI TERMICHE A METANO L’appendice GF-3 della guida CEI 31-35/A si applica alle seguenti centrali termiche: • preesistenti all’entrata in vigore del DPR 661/96 e che non hanno apparecchi a gas (marcati CE) conformi alla direttiva 90/396/CE; • che utilizzano apparecchi realizzati e destinati specificatamente per essere utilizzati in processi industriali in stabilimenti industriali; • che utilizzano apparecchi non compresi nel campo di applicazione del DPR 661/96, ad esempio perché impiegano l’acqua ad una temperatura superiore a 105 °C (generatori di acqua surriscaldata e/o vapore). 77 Unità 6 Esame di alcuni ambienti tipici CENTRALI TERMICHE A METANO Si elencano le condizioni dell’appendice GF-3 della guida CEI 31-35/A in base alle quali nella centrale termica a gas può essere escluso a priori il pericolo di esplosione, senza dover applicare la norma CEI 31-30: 1. Il gas combustibile è gas naturale con caratteristiche significative sostanzialmente uguali a quelle indicate nella tabella GAGA-2, sostanza n. 202 della guida CEI 3131-35. Il gas naturale distribuito in Italia contiene prevalentemente metano e piccole percentuali di altri idrocarburi, la condizione è quindi soddisfatta nella generalità dei casi. continua Unità 6 Esame di alcuni ambienti tipici CENTRALI TERMICHE A METANO 2. Pressioni nominali di esercizio: fino a 50000 Pa (0,4 bar). La pressione di consegna più ricorrente per impianti termici medio-piccoli, privi di ulteriore impianto di riduzione a valle, è 2000 Pa (20 mbar – 200 mm H2O). 3. Il foro di emissione dovuto a guasti non supera 0,25 mm2. In base alla tabella A della guida CEI 31-35, l’area dei fori di emissione dovuti a guasti (emissioni di secondo grado) si può avere solo per flange dotate di guarnizione in fibra compressa (in genere tubazioni oltre 2”, in centrali termiche di potenza superiore a 1200 kW), e per le valvole di diametro superiore a 150 mm (6”). continua 78 Unità 6 Esame di alcuni ambienti tipici CENTRALI TERMICHE A METANO 4. Rispetto delle aperture di ventilazione minime Le aperture di ventilazione non devono essere inferiori a quelle indicate nella seguente tabella. Le superfici indicate in tabella si riferiscono ad aperture nette di ventilazione realizzate su pareti verticali. La superficie di eventuali grigliati, reti e/o alette antipioggia deve essere sottratta all’apertura di aerazione. Pressione Aperture di di esercizio aerazione Le aperture devono essere (Pa) (m ) realizzate e collocate in modo 2000 0,3 da evitare la formazione di 2500 0,35 sacche di gas, a tal proposito si 3000 0,4 veda la circolare del Ministero 3500 0,45 dell’Interno prot. P 1275/4134 4000 0,5 del 30/11/00. 2 continua Unità 6 Esame di alcuni ambienti tipici CENTRALI TERMICHE A METANO 5. Impianto termico realizzato a regola d’arte. Il rispetto della regola dell’arte nell’esecuzione dell’impianto termico può essere attestato dalla dichiarazione di conformità dell’installatore termoidraulico (legge 46/90). Per impianti di distribuzione gas nell’industria, per certificazione di conformità alla regola dell’arte, per potenze termiche superiori a 116 kW si può far riferimento al D.M. 4/5/98 Allegato II, art. 3.3 (Procedimenti di prevenzione incendi). 6. Manutenzione dell’impianto termico. Si ribadisce l’obbligo della manutenzione in modo da assicurare nel tempo il mantenimento dei requisiti di sicurezza originali e l’obbligo delle verifiche periodiche previste dalle disposizioni legislative ad esso applicabili. continua 79 Unità 6 Esame di alcuni ambienti tipici CENTRALI TERMICHE A METANO 7. Quota di installazione dell’impianto termico. L’appendice GF-3 può essere applicata per gli impianti che si trovano fino ad un’altitudine di 1500 m sul livello del mare. Oltre tale valore l’influenza dell’altitudine potrebbe richiedere aperture di ventilazione maggiori, vedi tabella. 8. Portata termica dell’impianto. Aumento aperture (%) Quota (m) 10 2000 L’appendice GF-3 evidenzia che 13 2500 la portata termica dell’impianto è 17 3000 ininfluente in quanto le dimensioni delle aperture minime indicate sono state calcolate con riferimento alla pressione di esercizio dell’impianto. Quindi l’appendice GF-3 può essere utilizzata anche per impianti termici di potenza < 35 kW. Unità 6 Esame di alcuni ambienti tipici CENTRALI TERMICHE A METANO Se le suddette condizioni non sono soddisfatte occorre determinare le zone con pericolo di esplosione. Gli impianti elettrici ubicati in tali zone devono essere del tipo a sicurezza in conformità alla norma CEI EN 60079-14 (CEI 31-33). L’impianto elettrico al di fuori delle zone pericolose può essere un impianto ordinario. 80 Unità 6 Esame di alcuni ambienti tipici LABORATORI CHIMICI Si tratta di laboratori chimici ove possono manifestarsi dei rischi associati alla presenza di gas o vapori infiammabili. Sono quindi escluse le polveri combustibili e gli esplosivi. Sono compresi i laboratori farmaceutici, di ospedali, di scuole, di stabilimenti, ecc. dove pero ci siano solo le sopra citate sostanze. Sono esclusi i laboratori dove le quantità di sostanze pericolose sono di pochi decimetri cubi e gli ambienti con analizzatori di processo già trattati dalla norma CEI 65-36 (Controllo dei processi industriali – Sicurezza degli ambienti di analisi). Si applica l’appendice GF-4 della guida CEI 31-35/A. Unità 6 Esame di alcuni ambienti tipici LABORATORI CHIMICI Si elencano i principali provvedimenti, riferiti ai locali e alle attrezzature, al fine di ridurre la probabilità di formazione di atmosfera esplosiva ad una valore trascurabile, tale da giustificare la presenza di componenti e impianti elettrici ordinari: 1. I quantitativi di sostanze presenti nel laboratorio devono essere limitati a quelli necessari. A tal fine il laboratorio potrebbe essere suddiviso in più locali, compartimentati tra loro. I quantitativi di sostanze esuberanti vanno conservati in un deposito. 2. Le sostanze pericolose devono essere conservate in robusti contenitori, chiusi a regola d’arte e depositati in appositi armadi. I quantitativi prelevati non devono eccedere quello strettamente necessario. continua 81 Unità 6 Esame di alcuni ambienti tipici LABORATORI CHIMICI 3. Gli armadi devono essere di materiale incombustibile, ventilati verso l’esterno (scarico lontano da finestre, aree di lavoro e uscite di sicurezza); i ripiani devono poter contenere piccoli rilasci di sostanze liquide. 4. Le tubazioni di adduzione delle sostanze pericolose all’interno del laboratorio devono avere le giunzioni ridotte al minimo indispensabile, eseguite a regola d’arte, dotate di un dispositivo di intercettazione azionabile dall’esterno del laboratorio e contraddistinte con l’apposita colorazione (UNI 5634). 5. La portata dei gas prelevati da contenitori (bombole) deve essere limitata, in relazione all’uso, mediante limitatori di flusso, valvole di sicurezza o dischi calibrati, posti all’esterno del laboratorio stesso. continua Unità 6 Esame di alcuni ambienti tipici LABORATORI CHIMICI 6. I becchi bunsen, bunsen, forni e fornelli a gas devono avere i rubinetti valvolati (lo spegnimento della fiamma interrompe l’erogazione del gas). 7. Le stufe ei forni che rimangono accesi per lungo tempo devono avere un dispositivo che eviti il surriscaldamento in caso di guasto al termostato. 8. I banchi di lavoro devono avere il piano di lavoro impermeabile, per facilitarne la pulizia, ed il bordo rialzato per evitare il versamento di liquidi a terra. 9. Il sistema di aspirazione delle cappe deve essere controllato con apposito dispositivo sensibile alla portata d’aria. 10. Il locale deve avere un sistema di ventilazione; sono consigliati almeno cinque ricambi all’ora. 82 Unità 6 Esame di alcuni ambienti tipici LABORATORI CHIMICI Le persone che operano nel laboratorio devono essere istruite in merito al pericolo derivante dalle sostanze infiammabili e sensibilizzate sul rispetto delle seguenti misure di sicurezza: 1. I quantitativi di sostanze pericolose utilizzate sul banco devono essere ridotte al minimo necessario. 2. I contenitori devono essere maneggiati con cura. Perdite di liquidi infiammabili devono essere neutralizzate conmateriale assorbente. 3. Le sostanze infiammabili vanno manipolate sotto la cappa e lontano da fiamme libere, prese a spina e altri possibili inneschi. Il saliscendi della cappa deve essere mantenuto abbassato. continua Unità 6 Esame di alcuni ambienti tipici LABORATORI CHIMICI 4. Le superfici e le piastre di riscaldamento devono essere tenute pulite da residui, solventi, ecc. 5. L’integrità delle tubazioni che trasportano fluidi pericolosi deve essere controllata periodicamente, soprattutto quella delle giunzioni e dei raccordi flessibili. 6. E’ vietato introdurre e conservare sostanze infiammabili in frigoriferi di tipo normale/domestico. 83 Unità 6 Esame di alcuni ambienti tipici LABORATORI CHIMICI I laboratori dove sono attuati i provvedimenti e le precauzioni suddette sono ritenuti ambienti senza pericolo di esplosione ai sensi del D.Lgs. 233/03. Tuttavia si applicano i seguenti accorgimenti: 1. Il sottocappa deve essere illuminato dall’esterno, con robuste lastre trasparenti a chiusura ermetica. 2. Deve essere previsto un interruttore generale con comando all’esterno del locale laboratorio, in posizione facilmente accessibile e segnalata. 3. Il grado di protezione IP dei componenti elettrici deve essere stabilito in base alle regole generali, secondo la presenza di liquidi e di polveri nel punto in cui il componente elettrico è ubicato nel funzionamento ordinario. Unità 6 Esame di alcuni ambienti tipici LUOGHI DI RICOVERO AUTOVEICOLI Si tratta di autorimesse e cioè aree destinate esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli; oppure di box cioè un volume delimitato da strutture di resistenza al fuoco definita, di superficie non superiore a 40 m2. Si applica l’appendice GF-1 della guida CEI 31-35/A. La variante in esame si applica anche alle autofficine e ai locali destinati alla vendita e allestimento di autoveicoli. 84 Unità 6 Esame di alcuni ambienti tipici LUOGHI DI RICOVERO AUTOVEICOLI Si elencano le condizioni, riferite alle autorimesse e ai box, box al fine di escludere il pericolo di esplosione e per i requisiti degli impianti elettrici: 1. Gli autoveicoli utilizzano come carburante la benzina, il GPL o il metano (GNC). 2. Nell’autorimessa non sono presenti altre sostanze infiammabili oltre al carburante contenuto nei serbatoi degli autoveicoli (l’olio lubrificante non presenta pericolo ai fini dell’esplosione). 3. Non vengono compiute operazioni di riempimento e svuotamento dei serbatoi. 4. Non accedono all’autorimessa autoveicoli con evidenti perdite di carburante. continua Unità 6 Esame di alcuni ambienti tipici LUOGHI DI RICOVERO AUTOVEICOLI 5. Siano attuate le prescrizioni riportate nel D.M. 1/2/86*, con particolare riferimento all’efficacia della ventilazione (la presenza del CPI garantisce, in genere, l’attuazione delle prescrizioni del suddetto D.M.). 6. Gli autoveicoli in parcheggio sono in genere a motore spento, con il dispositivo di avviamento (chiave) disinserito o nella posizione di riposo. 7. Gli autoveicoli siano omologati e mantenuti in efficienza (ossia sottoposti con esito positivo alle revisioni di legge). * Decreto 1 febbraio 1986 Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili. 85 Unità 6 Esame di alcuni ambienti tipici LUOGHI DI RICOVERO AUTOVEICOLI Un’autofficina autofficina è ritenuta senza pericolo di esplosione se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 1. Non si intervenga sui circuiti dei carburanti. 2. Siano rispettate le condizioni 11-3-4-5-6-7 viste per le autorimesse. 3. Le eventuali sostanze infiammabili oltre il carburante contenuto nei serbatoi degli autoveicoli siano in quantità non significative ai fini della formazione di atmosfere esplosive. Nel caso dei locali destinati esclusivamente alla vendita e all’allestimento di autoveicoli, autoveicoli questi sono ritenuti senza pericolo di esplosione, in modo incondizionato, per un numero di autoveicoli fino a trenta. Unità 6 Esame di alcuni ambienti tipici LUOGHI DI RICOVERO AUTOVEICOLI Nei luoghi di ricovero autoveicoli pur non essendo più presente il pericolo di esplosione, rimane il rischio di danneggiamento dell’impianto elettrico se questo non rispetta determinati requisiti. • Le prese e gli interruttori devono essere installati a 1,15 m di altezza. La stessa cosa vale per le condutture a vista, a meno che non resistano agli urti di un autoveicolo, oppure siano in posizione non esposta (ad esempio in fondo all’angolo formato da due pareti). Le autorimesse soggette al controllo dei VV.F. (ed al rilascio del CPI) sono da considerare in genere luoghi a maggior rischio in caso d’incendio e l’impianto elettrico deve quindi essere adeguato in tal senso; in questi casi è inoltre richiesto dai VV.F. l’interruttore generale (comando d’emergenza). 86 Unità 6 Esame di alcuni ambienti tipici LOCALI E ZONE DI CARICA BATTERIE Per locali si intendono le aree chiuse, adibite espressamente alla carica delle batterie. Per zone di carica si intendono le aree aperte adibite ed adattate alla ricarica delle batterie. Sia il locale sia la zona, possono anche essere usati per la manutenzione delle batterie stesse. Nelle aree di ricarica batterie esistono pericoli di esplosione derivanti dall’emissione di idrogeno e ossigeno dagli accumulatori, pertanto possono formarsi atmosfere esplosive. Si applica la norma CEI EN 50273-3 (CEI 21-42) per le batterie di trazione. Unità 6 Esame di alcuni ambienti tipici LOCALI E ZONE DI CARICA BATTERIE Ai fini della sicurezza ci sono delle raccomandazioni di base da rispettare: 1. E’ preferibile che la ricarica sia eseguita in una zona esclusivamente a ciò destinata. 2. La zona destinata alla ricarica deve essere ben ventilata, in essa non è permesso fumare, né usare fiamme libere e deve essere esposta la relativa segnaletica di sicurezza. 3. Evitare l’uso di qualunque possibile sorgente di scintille nelle vicinanze dei coperchi degli elementi. 4. Prima di chiudere o aprire i collegamenti ai terminali della batteria, assicurarsi che tutti i circuiti, compreso quello di carica, siano aperti. 5. Usare indumenti antistatici e panni antistatici nelle operazioni di manutenzione. 87 Unità 6 Esame di alcuni ambienti tipici LOCALI E ZONE DI CARICA BATTERIE Per le aree di ricarica batterie all’aperto (tettoie) è generalmente sufficiente che non siano presenti barriere che impediscano la libera circolazione dell’aria in tutte le direzioni (soprattutto verso l’alto) per avere una ventilazione tale da limitare i pericoli di esplosione nelle immediate vicinanze degli accumulatori. Nei luoghi al chiuso la ventilazione dell’area durante la ricarica degli accumulatori può essere: • Naturale senza accorgimenti particolari. particolari. • Naturale assistita da un sistema di estrazione artificiale dell’aria. dell’aria. Unità 6 Esame di alcuni ambienti tipici LOCALI E ZONE DI CARICA BATTERIE Nei luoghi al chiuso, chiuso in genere, la ventilazione naturale, naturale senza accorgimenti particolari per facilitare il ricambio dell’aria non è sufficiente a garantire costantemente i ricambi di aria necessari, con pericolo di accumulo di idrogeno nelle eventuali sacche e sottotetti dell’edificio. La ventilazione naturale assistita da un sistema di estrazione artificiale, artificiale consente invece di prevedere con sufficiente precisione sia la quantità, sia la disponibilità di aria necessaria. Il sistema di estrazione artificiale può essere generale (interessa tutta l’atmosfera del locale), oppure localizzato (bocche di aspirazione nelle immediate vicinanze degli accumulatori). 88 Unità 6 Esame di alcuni ambienti tipici LOCALI E ZONE DI CARICA BATTERIE Nei luoghi all’aperto, all’aperto con ventilazione naturale, naturale il grado e la disponibilità della ventilazione variano nel tempo, pertanto si avranno in ogni caso zone 1 per un’estensione di 0,5 m intorno agli sfogatoi degli accumulatori. Unità 6 Esame di alcuni ambienti tipici LOCALI E ZONE DI CARICA BATTERIE Nei luoghi al chiuso, chiuso con ventilazione naturale, naturale senza particolari accorgimenti, le zone con pericolo di esplosione si possono estendere a varie parti dell’edificio o del locale, pertanto questa soluzione è sconsigliata. Nei luoghi al chiuso, chiuso con ventilazione naturale, naturale assistita da un sistema generale di estrazione artificiale dell’aria, si possono avere due casi: • Con disponibilità della ventilazione BUONA. • Con disponibilità della ventilazione ADEGUATA. 89 Unità 6 Esame di alcuni ambienti tipici LOCALI E ZONE DI CARICA BATTERIE Luoghi al chiuso, chiuso con ventilazione naturale, naturale assistita da un sistema generale di estrazione artificiale dell’aria e disponibilità della ventilazione BUONA. • Zona 1 nel volume delimitato dai coperchi degli accumulatori e dalle bocche di aspirazione. Unità 6 Esame di alcuni ambienti tipici LOCALI E ZONE DI CARICA BATTERIE Luoghi al chiuso, chiuso con ventilazione naturale, naturale assistita da un sistema generale di estrazione artificiale dell’aria e disponibilità della ventilazione ADEGUATA. • Zona 1 nel volume delimitato dai coperchi degli accumulatori e dalle bocche di aspirazione. • Zona 2 nel volume circostante alla zona 1 suddetta fino ad 1 m di distanza da essa. 90 Unità 6 Esame di alcuni ambienti tipici LOCALI E ZONE DI CARICA BATTERIE Luoghi al chiuso, chiuso con ventilazione naturale, naturale assistita da un sistema localizzato di estrazione artificiale dell’aria e disponibilità della ventilazione BUONA. • Zona 1 nel volume delimitato dai coperchi degli accumulatori e dalla bocca di aspirazione, per un’estensione di 0,5 m in verticale sopra i coperchi. Unità 6 Esame di alcuni ambienti tipici LOCALI E ZONE DI CARICA BATTERIE Luoghi al chiuso, chiuso con ventilazione naturale, naturale assistita da un sistema localizzato di estrazione artificiale dell’aria e disponibilità della ventilazione ADEGUATA. • Zona 1 nel volume delimitato dai coperchi degli accumulatori e dalla bocca di aspirazione, per un’estensione di 0,5 m in verticale sopra i coperchi. • Zona 2 nel volume circostante alla zona 1 suddetta fino ad 1 m di distanza da essa. 91 Unità 6 Esame di alcuni ambienti tipici CABINE DI VERNICIATURA Per cabina di verniciatura si intende l’insieme di componenti riuniti all’interno di una struttura parzialmente o totalmente chiusa (delimitata da pareti, definita spazio) per la lavorazione controllata di prodotti vernicianti (liquidi organici o polveri) applicati a spruzzo. Cabina ad acqua: acqua cabina in cui l’abbattimento dell’overspray viene effettuato mediante un velo d’acqua. Cabina a secco: secco cabina in cui l’abbattimento dell’overspray viene effettuato mediante filtri a secco. Unità 6 Esame di alcuni ambienti tipici CABINE DI VERNICIATURA CABINA DI VERNICIATURA MANUALE Circuito alimentazione pistole Automazione fuori e dentro cabina Apparecchiature di cabina 92 Unità 6 Esame di alcuni ambienti tipici CABINE DI VERNICIATURA NORME DI RIFERIMENTO EN 1221512215-2004: 2004 Impianti di verniciatura – Cabine per l’applicazione di prodotti vernicianti liquidi – Requisiti di sicurezza. EN 1298112981-2005: 2005 Impianti di verniciatura – Cabine per l’applicazione di prodotti vernicianti in polvere – Requisiti di sicurezza. Unità 6 Esame di alcuni ambienti tipici CABINE DI VERNICIATURA CABINE PER L’APPLICAZIONE DI PRODOTTI VERNICIANTI LIQUIDI Per le cabine destinate a spruzzare sostanze infiammabili, deve essere effettuata la classificazione delle zone in funzione della concentrazione di sostanze infiammabili presenti in cabina. Le misure per prevenire il rischio di esplosione devono essere tali da mantenere la concentrazione di sostanze infiammabili al di sotto del LEL per mezzo della ventilazione forzata e di eliminare o ridurre le sorgenti di accensione. 93 Unità 6 Esame di alcuni ambienti tipici CABINE DI VERNICIATURA CABINE PER L’APPLICAZIONE DI PRODOTTI VERNICIANTI LIQUIDI Nelle cabine di verniciatura con operatore la concentrazione di sostanze infiammabili deve essere limitata ad un valore del 25 % LEL massimo. Nelle cabine di verniciatura senza operatore la concentrazione di sostanze infiammabili deve essere limitata ad un valore del 50 % LEL massimo. Unità 6 Esame di alcuni ambienti tipici CABINE DI VERNICIATURA CABINE PER L’APPLICAZIONE DI PRODOTTI VERNICIANTI LIQUIDI Nel caso di valori della concentrazione di sostanze infiammabili al di sotto del 25 % del LEL il volume interno della cabina di verniciatura, incluse le condotte per il ricircolo e lo scarico dell’aria e i volumi esterni entro una distanza di 1 m dalle aperture permanenti, è classificato come zona 2. 2 Nel caso di valori della concentrazione di sostanze infiammabili compresi tra il 25 % e il 50 % del LEL, il volume interno della cabina di verniciatura, incluse le condotte per il ricircolo e lo scarico dell’aria, è classificato come zona 1, 1 i volumi esterni entro una distanza di 1 m dalle aperture permanenti, è classificato come zona 2. 2 94 Unità 6 Esame di alcuni ambienti tipici CABINE DI VERNICIATURA CABINA DI SPRUZZATURA DI PRODOTTI VERNICIANTI LIQUIDI Classificazione di una cabina con concentrazione massima raggiungibile di sostanze infiammabili inferiore al 25 % del LEL Unità 6 Esame di alcuni ambienti tipici CABINE DI VERNICIATURA CABINE PER L’APPLICAZIONE DI POLVERE VERNICIANTE Per le cabine destinate a spruzzare polvere combustibile, deve essere effettuata la classificazione delle zone in funzione della concentrazione di polvere presente in cabina (non fidarsi delle schede di sicurezza in quanto molte polveri utilizzate per la verniciatura sono combustibili, ma tale informazione non è riportata nelle schede). Le misure per prevenire il rischio di esplosione devono essere tali da mantenere la concentrazione di polvere combustibile al di sotto del LEL per mezzo della ventilazione forzata e di eliminare o ridurre le sorgenti di accensione. 95 Unità 6 Esame di alcuni ambienti tipici CABINE DI VERNICIATURA CABINE PER L’APPLICAZIONE DI POLVERE VERNICIANTE Per le cabine destinate a spruzzare polvere combustibile occorre un sistema di ventilazione forzata in modo che la concentrazione media di polvere verniciante in aria non ecceda il 50 % del LEL. Quando non è attendibile il valore del LEL, non deve essere superata una concentrazione media di 10 g/m3. La norma EN 12981, per le cabine di verniciatura a polveri considera solo le zone 22 e 20. 20 Unità 6 Esame di alcuni ambienti tipici CABINE DI VERNICIATURA CABINE PER L’APPLICAZIONE DI POLVERE VERNICIANTE Nel caso si rispetti la concentrazione di polvere verniciante inferiore al 50 % del LEL, il volume interno della cabina di verniciatura, incluse le condotte per il ricircolo e lo scarico dell’aria, è classificato come zona 22, 22 i volumi esterni entro una distanza di 1 m dalle aperture permanenti, è classificato come zona 22 (le porte non sono considerate aperture permanenti). Il volume interno del sistema di ricovero delle polveri di tipo chiuso, deve essere classificato come zona 20. 20 96 Unità 6 Esame di alcuni ambienti tipici CABINE DI VERNICIATURA CABINA DI SPRUZZATURA POLVERE CON OPERATORE ESTERNO O INTERNO 1. Volume interno / Zona 22 2. Aperture permanenti / Zona 22 3. Sistema di ricovero aperto / Zona 22 Unità 6 Esame di alcuni ambienti tipici CABINE DI VERNICIATURA CABINA DI SPRUZZATURA POLVERE CON SISTEMA DI RICOVERO CHIUSO 1. Volume interno / Zona 22 2. Aperture permanenti / Zona 22 3. Condotto / Zona 22 4. Sistema di ricovero chiuso / Zona 20 97 Unità 6 Esame di alcuni ambienti tipici CABINE DI VERNICIATURA AUTOMAZIONI DA VALUTARE AI SENSI DEL DPR 126/98 Tra le apparecchiature fuori cabina, occorre valutare, come sorgenti di accensione, i sistemi per la movimentazione (ad esempio le rulliere) prima e dopo la cabina, in quanto possono ricadere in zone classificate 2 o 22. Se è presente un’automazione all’interno della cabina, questa deve essere idonea alla classificazione (tipicamente zona 2 o 22) in maniera tale che sia i componenti elettrici sia le parti meccaniche non inneschino l’atmosfera pericolosa. Unità 6 Esame di alcuni ambienti tipici CABINE DI VERNICIATURA APPARECCHIATURE INSTALLATE ALL’INTERNO DELLA CABINA Siccome l’interno di una cabina come minimo è classificato zona 2 o 22, 22 tutte le apparecchiature elettriche e non elettriche (pistole di spruzzatura, illuminazione, pulsantiere, ecc.) installate all’interno di una cabina devono essere marcate ATEX di categoria minima 3. Nel caso in cui la cabina fosse classificata come zona 1, 1 tutte le apparecchiature elettriche e non elettriche installate all’interno di una cabina devono essere marcate ATEX di categoria minima 2. Anche se le apparecchiature presenti all’interno di un cabina devono essere marcate ATEX con categoria idonea alla zona classificata, ciò non implica che la cabina nel suo insieme debba essere marcata ATEX (parere ufficiale della Commissione Europea). 98 • L’EVENTO ESPLOSIONE • MODULISTICA • RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI • INTRODUZIONE • CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE PER PRESENZA DI POLVERI COMBUSTIBILI • CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE PER PRESENZA DI GAS, VAPORI O NEBBIE INFIAMMABILI • ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEI RISCHI DI ESPLOSIONE • VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ESPLOSIONE • LISTE DEI SIMBOLI E DELLE SIGLE • DENUNCIA E VERIFICHE DELLE INSTALLAZIONI ELETTRICHE IN ATMOSFERE ESPLOSIVE • RIFERIMENTI NORMATIVI • LISTE DI CONTROLLO • DUBBI E RELATIVE RISPOSTE PER L’ESECUZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI PERICOLOSI E PER LA VALUTAZIONE DELRISCHIO ESPLOSIONE • STRUTTURA E CONTENUTO DEL DOCUMENTO DI PROTEZIONE CONTRO LE ESPLOSIONI via testaferrata, 3 60019 senigallia an T 071 65760 M 3351498729 FAX 071 65760 www.arturocavaliere.it [email protected] P.I. 01484540420 C.F. CVLRTR59E01A064V 99