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Regolamento Comitati di Quartiere

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Regolamento Comitati di Quartiere
COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
PROVINCIA DI MACERATA
C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438
REGOLAMENTO DEI COMITATI DI QUARTIERE
PREMESSA
Il processo partecipativo su cui si fonda il presente regolamento si compone di due momenti
fondamentali:
nella prima fase la Giunta raccoglie tutte le richieste d'intervento fatte dai cittadini impegnandosi,
prima dell'inizio della seconda fase, a razionalizzarle e a sistemizzarle in tre settori distinti:
segnalazioni, interventi di quartiere e interventi cittadini.
a. Segnalazioni
Sono quegli interventi che riguardano l'ordinaria amministrazione e sulla quale non c'è un grosso
potere decisionale da porre in essere. Sono, in altri termini, risoluzioni di piccola entità che
l'Amministrazione non ha realizzato perché momentaneamente impossibilitata o semplicemente
perché non ne era al corrente. Una volta raccolte tutte le segnalazioni di tutti i quartieri, vengono
accorpate e girate automaticamente agli uffici di competenza.
b. Interventi di quartiere
Riguardano quegli interventi che prevedono una spesa, usualmente di media importanza, la cui
realizzazione può escluderne un'altra e, per questo, sono decisi dalla base popolare. Queste richieste
di interventi vengono riportate in apposite schede che saranno poi riconsegnate durante il secondo
ciclo assembleare e sulle quali i cittadini potranno materialmente esprimere la propria preferenza.
La Giunta si impegnerà poi a realizzare quella più richiesta all'interno di ogni quartiere.
c. Interventi cittadini
Sono quelle richieste che riguardano, quindi coinvolgono, tutta la città e non solo il quartiere di
riferimento. Si tratta normalmente di "macro-interventi" strutturali che impegnano il bilancio
comunale in maniera alquanto importante. Anche in questo caso le richieste vengono isolate e
portate su delle schede dove i cittadini andranno ad esprimere la propria preferenza; chiaramente in
questo caso la Giunta non si impegnerà a realizzare l'intervento entro l'anno ma a prenderne atto per
uno sviluppo condiviso del territorio di Civitanova.
La seconda fase si configura come segue:
•
•
il Sindaco, o un suo delegato, illustra il contenuto delle valutazioni fornite dagli uffici in ordine
alle segnalazioni ed alle richieste di intervento emerse nella Assemblea di quartiere;
i residenti del quartiere esprimono la preferenza sugli interventi di quartiere che possono
essere realizzati.
I cittadini esprimono la preferenza sugli interventi cittadini.
TITOLO I
COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
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PRINCIPI GENERALI
Nel rispetto del principio di trasparenza, ogni forma di riunione, partecipazione, assemblea, tipo di
consultazione citata nel presente regolamento può essere registrata o videoregistrata.
Aticolo 1 – I Quartieri: denominazione e territorio.
Il Comune di Civitanova Marche, in armonia con i principi e con gli indirizzi fissati dall’art. 38
dello Statuto, promuove organismi di partecipazione popolare all’attività dell’Amministrazione
Comunale denominati “Comitati di Quartiere” .
A tal fine il territorio del Comune è ripartito in sei Quartieri, la cui delimitazione e popolazione
risulta dalle planimetrie allegate al presente regolamento. I Quartieri sono così denominati:
a) Fontespina - S. Gabriele (detto quartiere inizia a sud del fosso Castellaro)
b) Centro
c) Risorgimento
d) San Marone
e) Santa Maria Apparente
f) Civitanova Alta
Articolo 2 – Modifiche del territorio
Il territorio dei Quartieri ed il loro numero potranno essere variati solo con deliberazione del
Consiglio Comunale, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri assegnati.
Articolo 3 - Finalità
I Comitati di Quartiere sono organismi territoriali, senza scopo di lucro, che promuovono la
partecipazione democratica dei cittadini alla gestione della città.
I Comitati di quartiere sono organi di partecipazione diretta dei cittadini, per questo possiedono un
proprio ruolo politico propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte
dell’Amministrazione Comunale nel suo complesso.
I Comitati sono, altresì, organi di partecipazione ed integrazione di cittadini extracomunitari, ed a
tal fine è prevista, in seno ad ogni consiglio direttivo, la presenza di consiglieri stranieri.
Nel rispetto dei principi espressi dal T.U. degli enti locali , dallo Statuto comunale e dal presente
Regolamento, i Comitati di Quartiere esercitano:
- la collaborazione ed il confronto con gli Organi Istituzionali del Comune;
- l’analisi delle problematiche e la redazione di proposte per il miglioramento delle condizioni di
vita del quartiere;
- la formulazione di proposte sulla programmazione nei servizi di interesse collettivo (sociali, socioeducativi, culturali, programmazione dell’assetto del territorio, traffico, viabilità, ambiente, etc).
- l’organizzazione di attività ludico - ricreative e manifestazioni di interesse collettivo;
- la promozione di iniziative di solidarietà e di volontariato sociale in collegamento con le
associazioni già operanti nel territorio comunale;
- lo svolgimento di attività di informazione e di promozione di processi di consultazione e di
partecipazione dei cittadini alla vita pubblica;
-la promozione di iniziative e manifestazioni finalizzate alla salvaguardia e alla valorizzazione della
cultura e delle tradizioni locali.
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Per il raggiungimento delle finalità elencate il Comitato potrà richiedere e gestire contributi di
privati e di enti, derivanti da iniziative autorganizzate, informando sempre l’Amministrazione
comunale al riguardo.
Articolo 4 – Organi
Sono organi del Comitato di quartiere:
- L’Assemblea di Quartiere
- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo
- Il Vice-Presidente
- Il Segretario
Essi hanno sede nel territorio del Quartiere.
E’ organo di coordinamento dell’azione dei Quartieri la Conferenza dei Presidenti dei Comitati di
Quartiere.
TITOLO II
DIRITTI DEI CITTADINI
Articolo 5 – Diritto alla partecipazione
I cittadini, singoli od associati, partecipano alla programmazione delle attività del proprio quartiere,
nonché alla loro concreta attuazione.
Il Comitato di quartiere favorisce forme di autogestione da parte degli utenti dei servizi nell’ambito
di specifici progetti d’intervento con modalità e obiettivi determinati.
I Comitati di quartiere possono, previa richiesta ed a seguito di autorizzazione del Sindaco:
- ottenere uno spazio informativo all’interno dell’Albo Pretorio Comunale;
- ottenere uno spazio informativo all’interno del periodico comunale;
- organizzare riunioni del Consiglio Direttivo con la Giunta Comunale ed il Sindaco;
- organizzare sedute del Consiglio Direttivo o Assemblee di quartiere con la presenza di Assessori o
loro delegati, concordando con gli stessi la data, qualora particolari problematiche lo richiedano;
- utilizzare per le riunioni del Consiglio Direttivo e per le Assemblee di quartiere i centri civici
eventualmente esistenti nel quartiere o, in caso di mancanza od indisponibilità, un locale
appositamente individuato dalla Giunta.
Articolo 6 – Diritto di Riunione
I Comitati di Quartiere favoriscono l’esercizio del diritto di riunione per tutti coloro che risiedono o
svolgono la propria attività di lavoro o di studio nei quartieri, mettendo a disposizione le proprie
sedi o altre strutture idonee.
Articolo 7 – Diritto all’informazione
Il Comitato di Quartiere ha libero accesso alle informazioni in possesso dell’Amministrazione e ne
favorisce la conoscenza.
Ogni Comitato di Quartiere adotta tutte le iniziative per favorire l’informazione dei cittadini sulla
propria attività e sui servizi comunali.
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Articolo 8 – Iniziativa Popolare
Tutti i cittadini residenti nel Quartiere o che in esso svolgono attività lavorative, di studio o di
utenza dei servizi, i cittadini dell’Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti hanno
diritto di presentare istanze, petizioni e proposte al Presidente, per questioni che interessano il
Quartiere.
Le petizioni e le proposte debbono essere presentate in forma scritta da almeno 25 cittadini,
specificando il relativo domicilio.
Il Presidente del Quartiere, iscrive la petizione, proposta o istanza all’ordine del giorno del primo
Consiglio utile.
Tenuto conto dell’oggetto della petizione e della richiesta dei firmatari, il Presidente può convocare
un’assemblea pubblica o altre forme di consultazione.
Il Presidente è tenuto a comunicare al primo firmatario la data in cui l’argomento è iscritto
all’ordine del giorno.
Un rappresentante dei firmatari ha diritto di parola nel corso del dibattimento riguardante la
richiesta, la petizione o la proposta.
Il Presidente del Comitato di Quartiere, o suo delegato, avvenuta la discussione sulla richiesta, sulla
petizione o proposta iscritta all’ordine del giorno, la inoltra all’Amministrazione Comunale
allegando il relativo verbale.
Articolo 9 – Consultazioni
I Comitati di Quartiere, di propria iniziativa o su richiesta del Sindaco, consultano i cittadini o
particolari categorie sociali su questioni di rilevante interesse.
Le consultazioni avvengono attraverso Assemblee di quartiere, sondaggi d’opinione e possono
avvenire anche tramite strumenti informatici, che garantiscono libertà, segretezza ed uguaglianza
nella espressione del parere.
Articolo 10 – Rapporti con le forme associative
Ai sensi dello Statuto Comunale è assicurata e garantita la partecipazione dei cittadini
all’amministrazione del Quartiere attraverso libere forme associative.
I Comitati di quartiere stabiliscono rapporti con gli organismi e le associazioni che ispirano la loro
attività ai principi di democrazia sanciti dalla Costituzione. Tali organismi, di massima, fanno
riferimento al Consiglio di Quartiere per quanto riguarda i loro rapporti con l’Amministrazione
Comunale.
I Comitati di Quartieri, inoltre, possono concorrere, in collaborazione con le Associazioni e le
Organizzazioni di volontariato, alla realizzazione di attività nell’ambito del quartiere nonché alla
gestione di centri sociali e di aggregazione.
TITOLO III
GLI ORGANI
CAPO I - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 11 – Attribuzioni
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Il Consiglio direttivo esprime, in piena autonomia, la volontà collettiva dei cittadini del Quartiere e
ne rappresenta i bisogni e le esigenze.
Il Consiglio assicura la partecipazione democratica dei cittadini alla individuazione e definizione
degli obiettivi di sviluppo del territorio e alla programmazione delle risorse.
Il Consiglio adotta tutti gli atti relativi alle competenze proprie, a quelle attribuite o delegate.
Articolo 12 – Composizione, elezione e durata in carica.
Il Consiglio è composto da 11 Consiglieri.
L’elezione dei Consigli di Quartiere deve essere indetta dal Sindaco con apposito Decreto entro
sessanta gg. dall’insediamento della nuova Giunta e almeno sessanta gg. prima della data fissata per
le votazioni. Lo stesso Decreto sindacale dovrà specificare tutti gli elementi organizzativi per lo
svolgimento delle operazioni di voto, dovrà inoltre avere adeguata pubblicità mediante affissione di
manifesti nei luoghi pubblici e sul sito istituzionale del Comune. Dal 30° giorno prima delle
elezioni potranno essere tenute assemblee informative presso ogni Quartiere; tale attività non può
essere effettuata il giorno antecedente alle elezioni.
In fase di prima applicazione detti termini decorrono dall’entrata in vigore del presente regolamento
ex art. 33 comma 3 dello statuto comunale.
Possono concorrere alla carica di membri del Consiglio direttivo tutti i cittadini residente nel
quartiere che abbiano compiuto il 18° anno di età, senza distinzione di nazionalità. La candidatura
all’elezione dovrà essere indicata in una semplice richiesta scritta, firmata ed indirizzata agli uffici
comunali preposti, indicati con apposito Decreto sindacale, contenente i propri dati anagrafici
nonché la dichiarazione di possedere i requisiti sopraindicati e di non trovarsi nelle condizioni di
ineleggibilità ed incompatibilità di cui al successivo articolo 13. Entro trenta giorni prima della data
fissata per le votazioni è ammessa la presentazione delle candidature purché sostenute e sottoscritte
da almeno 10 cittadini tra gli aventi diritto al voto residenti nel quartiere del candidato. Ogni
elettore non può sostenere più di un candidato.
L’esame di ammissibilità delle candidature sarà effettuato da apposita commissione, come da
decreto di cui sopra. Le decisioni assunte e le candidature ammesse, contenute nel verbale redatto
dalla Commissione, saranno comunicate sul sito istituzionale del Comune. Entro i 2 giorni
successivi alla comunicazione i candidati potranno proporre ricorso al Sindaco che è tenuto ad
esaminarlo entro 3 giorni ed emanare apposito decreto con il quale accoglie o respinge i ricorsi ed
approva l’elenco dei candidati. L’elenco dei candidati verrà reso noto, attraverso appositi manifesti,
entro 25 giorni precedenti la data dell’assemblea elettiva.
L’assemblea elettiva, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, procederà alla costituzione di
una commissione elettorale composta da un minimo di 3 ad un massimo di 5 persone residenti nel
quartiere e non candidate alla carica di Consigliere che espleterà tutte le operazioni elettorali.
Il voto avviene in modo segreto, su una scheda all’uopo predisposta contenente l’elenco dei
candidati in ordine alfabetico. Ogni elettore potrà esprimere 1 sola preferenza.
Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze, sino alla
concorrenza del numero dei componenti del Consiglio stabilito dal presente regolamento. In caso di
parità di preferenze risulta eletto il più giovane di età.
L’elenco, redatto dalla commissione elettorale, degli eletti dei Consigli di Quartiere verrà
pubblicato all’Albo on-line del Comune per 15 giorni.
Il Consiglio di Quartiere rimane in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio
Comunale ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento del nuovo. Lo stesso accade in caso di
scioglimento o cessazione anticipata del Consiglio Comunale.
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Articolo 13 - Ineleggibilità ed incompatibilità
Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri di quartiere valgono le norme di cui
al capo secondo del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 con la seguente integrazione:
- non possono essere eletti nei Comitati di quartiere coloro che facciano parte della Giunta, del
Consiglio Comunale, del C.d.A. delle Società partecipate, dell’A.S.P. Paolo Ricci e dell’Azienda
Teatro Rossini.
Articolo 14 – Insediamento - Dimissioni – Decadenza – Surrogazione dei consiglieri
I Consigli di Quartiere dovranno insediarsi tra il 15° ed il 30° giorno dalla loro elezione.
I Consiglieri di quartiere entrano in carica non appena adottato il relativo decreto sindacale.
I Consiglieri di quartiere cessano dalla carica per morte, dimissioni, decadenza. Le dimissioni sono
presentate in forma scritta al Presidente che ne prende immediatamente atto e ne dispone
l’immediata registrazione al protocollo del Comune.
Decade dalla carica di Consigliere colui che incorre in una delle cause di ineleggibilità ed
incompatibilità non rimosse previste dal Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267.
La pronuncia di decadenza di cui al comma precedente spetta al Presidente previa esplicazione delle
modalità stabilite dall’art. 69 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Decade dalla carica di Consigliere colui che non interviene per tre volte consecutive alle sedute del
Consiglio Direttivo senza giustificato motivo scritto e fatto pervenire al Presidente non oltre tre gg.
successivi alla seduta di Consiglio. L’interessato, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica, è tenuto
a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni. In assenza di giustificazioni o nel caso in cui
queste non siano ritenute plausibili, il Consiglio Direttivo formula segnalazione al Sindaco per il
relativo decreto di surroga sulla base dell’elenco degli eletti.
Articolo 15 – Decadenza e scioglimento dei consigli
I Consigli Direttivi sono sciolti con decreto del Sindaco:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge,
nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e lo svolgimento delle
attività di competenza per le seguenti cause: dimissioni o decadenza di almeno la metà dei
Consiglieri.
CAPO II – FUNZIONAMENTO
Articolo 16 – Il Consigliere di quartiere
I consiglieri hanno diritto d’iniziativa su ogni questione strettamente attinente alla vita del quartiere.
I consiglieri hanno, inoltre, diritto:
a) di ottenere notizie ed informazioni dal Presidente per consentire il miglior esercizio del loro
mandato;
b) di chiedere la convocazione e l’iscrizione di argomenti all’ordine del giorno del Consiglio
direttivo:
Articolo 17 – Convocazione del Consiglio direttivo
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La prima seduta del Consiglio direttivo è convocata dal Sindaco o Assessore delegato.
L’iniziativa della convocazione del Consiglio direttivo, per le riunioni successive a quella relativa
all’elezione del Presidente spetta:
- al Presidente del Consiglio direttivo;
- al Sindaco del Comune;
- ad almeno tre dei membri del consiglio direttivo;
- al Vice Presidente e a un consigliere del Consiglio direttivo
- ai componenti dell’Assemblea di Quartiere la cui richiesta di convocazione, da presentare in forma
scritta al Presidente, deve essere sottoscritta da almeno venticinque cittadini residenti nel quartiere;
Nei casi di richiesta scritta presentata dal Sindaco o dai consiglieri, il Presidente ha l’obbligo di
convocare il Consiglio entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta, iscrivendo all’o.d.g. gli
argomenti richiesti.
L’ordine del giorno dei lavori del Consiglio è formulato dal Presidente, rispettando le richieste
scritte pervenutegli e l’eventuale priorità indicatagli dai richiedenti. L’ordine del giorno deve
indicare gli argomenti che devono essere trattati, elencandoli progressivamente.
L’invito alle riunioni, con inserito l’ordine del giorno, deve indicare il giorno, l’ora ed il luogo della
riunione e deve essere consegnato o fatto pervenire ai singoli consiglieri almeno cinque giorni
prima della data fissata per le riunioni ed essere pubblicato sul sito istituzionale del comune.
Il Consiglio è convocato d’urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed urgenti che rendono
necessaria al seduta. Nei casi di urgenza l’avviso di convocazione può essere recapitato, ai singoli
consiglieri, anche ventiquattro ore prima dell’adunanza.
L’ordine del giorno deve essere comunicato al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale.
Della convocazione e dell’ordine del giorno deve esserne data notizia ai cittadini con appositi mezzi
di divulgazione (stampa locale, sito istituzionale del Comune).
Articolo 18 – Pubblicità delle sedute
Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Alle sedute del Consiglio possono partecipare con diritto di
parola:
- il Sindaco;
- il primo firmatario delle petizioni e delle proposte di iniziativa popolare che abbiano dato luogo
all’iscrizione di un oggetto all’ordine del giorno.
Possono essere invitati alle sedute del Consiglio di quartiere con diritto di parola, qualora la
convocazione ne faccia esplicita menzione, Assessori, Consiglieri Comunali, o rappresentanti di
associazioni, ovvero cittadini che, per la loro particolare esperienza tecnica, possano portare un utile
contributo ai lavori del Consiglio.
Articolo 19 – Presidenza del Consiglio direttivo
Le sedute del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o
impedimento, dal Vice Presidente.
Chi presiede la seduta ha il potere discrezionale di mantenere l’ordine e garantire la regolarità della
discussione e delle deliberazioni.
Chi presiede la seduta ha facoltà di sospendere o di sciogliere l’adunanza.
Articolo 20 – Svolgimento delle sedute
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Per la validità delle sedute è richiesto l’intervento di almeno 6 consiglieri.
I consiglieri, che dichiarano di astenersi dal votare, si computano nel numero necessario a rendere
legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.
Il Consiglio può riunirsi validamente anche in luogo diverso dalla sede.
Le votazioni sono palesi, salvo diversa decisione della maggioranza dei presenti.
I processi verbali delle sedute del Consiglio sono redatti dal Segretario del Comitato di quartiere o,
in sua temporanea assenza, da un altro Consigliere delegato.
Articolo 21 – Sedute congiunte
I Consigli direttivi possono riunirsi anche in seduta congiunta.
La seduta è presieduta, di norma, dal Presidente del quartiere, sul cui territorio si svolge la seduta.
Essa è valida se vi partecipano i membri di ciascun Consiglio di quartiere convocato in numero non
inferiore a tre.
Per le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute si applicano le norme previste dal
presente regolamento.
I processi verbali, di norma, sono redatti a cura del Segretario del Comitato sul cui territorio si
svolge la seduta.
CAPO III - IL PRESIDENTE, L’UFFICIO DI SEGRETERIA E L’ASSEMBLEA DI
QUARTIERE
Articolo 22 – Elezione del Presidente
Ogni Consiglio direttivo, nella seduta di insediamento, elegge nel proprio seno il Presidente.
L’elezione del Presidente avviene a votazione segreta e risulta eletto chi ottiene la maggioranza dei
voti. In caso di parità è eletto il candidato più anziano di età.
Nella stessa seduta dopo l’elezione del Presidente viene eletto con le stesse modalità un vice
Presidente.
Articolo 23 – Attribuzioni del Presidente
Il Presidente del Consiglio direttivo:
a) rappresenta il quartiere;
b) convoca e presiede il Consiglio predisponendone l’ordine del giorno;
c) convoca e presiede le assemblee pubbliche;
d) tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l’esercizio effettivo delle loro funzioni;
e) adempie alle altre funzioni a lui affidate dal Regolamento;
f) cura i rapporti a nome del Consiglio con il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale, nonché
con gli altri Consigli.
I Presidenti del Consiglio Direttivo hanno diritto a:
- essere invitati al Consiglio Comunale qualora si discuta di argomenti che interessano
specificamente il loro quartiere nonché alle riunioni delle Commissioni consiliari;
- ottenere gratuitamente copia della documentazione inerente l’attività amministrativa, secondo le
modalità di cui al vigente regolamento comunale sull’accesso agli atti.
Articolo 24 – Ufficio di Segreteria
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Nell’ambito dei propri componenti, con le stesse modalità previste dal presente regolamento per
l’elezione del Presidente, il Consiglio Direttivo elegge un Segretario che dovrà svolgere anche le
funzioni di tesoriere.
Il Segretario ha il compito di redigere le convocazioni ed i verbali delle riunioni del Consiglio
Direttivo e dell’Assemblea. Tali verbali dovranno essere considerati pubblici e a disposizione dei
cittadini per la visione o l’estrazione di copia.
Il Segretario custodisce gli atti, i documenti ed il materiale del Comitato, previa redazione
dell’inventario e coadiuva il Presidente nella redazione dei preventivi di spesa annuali da sottoporre
al Consiglio Direttivo nell’ambito dei compiti di programmazione dell’attività del Comitato.
Prepara, inoltre, il rendiconto finanziario al termine dell’anno ed e’ incaricato di effettuare i
pagamenti autorizzati dal consiglio direttivo.
Tiene apposito registro e la cassa.
Articolo 25 – Assemblea di quartiere
L’Assemblea di Quartiere è aperta a tutti i cittadini residenti nel quartiere e possono parteciparvi
anche cittadini che risiedono nel territorio comunale oltre i confini del quartiere di pertinenza ma
senza diritto di voto in caso di consultazione. La consultazione è valida se alla stessa prendono parte
almeno 50 cittadini residenti nel quartiere. Di ciò si dovrà dare atto all’inizio dell’assemblea
mediante sottoscrizione di apposito elenco da cui risulti l’effettiva residenza. La convocazione
dell’Assemblea è disposta dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi ed almeno una
convocazione annua dovrà essere dedicata alla discussione e alla illustrazione del Bilancio di
Previsione Comunale.
TITOLO IV
ORGANI PER FAVORIRE I RAPPORTI TRA I QUARTIERI
Articolo 26 – Conferenza dei Presidenti di Consigli direttivi.
E’ istituita la Conferenza dei Presidenti composta dai Presidenti dei Comitati di quartiere.
La Conferenza coordina e programma l’attività dei quartieri; è luogo di confronto e di reciproca
informazione sui problemi, sulle attività ed iniziative dei quartieri, nonché di raccordo dell’azione
complessiva dell’Amministrazione Comunale. Ha compiti d’analisi dello stato del decentramento e
della partecipazione e dello stato dei rapporti tra i quartieri ed i settori dell’Amministrazione
Comunale; collabora con i competenti organismi comunali nell’elaborazione delle linee generali del
decentramento e dei regolamenti d’interesse dei quartieri.
La Conferenza elegge nel proprio ambito, a maggioranza, il Coordinatore della Conferenza. Il
Coordinatore può attribuire le funzioni vicarie ad altro componente della Conferenza. Di norma le
funzioni di Coordinatore hanno durata di un anno. Possono essere prorogate con decisione della
Conferenza.
Il Coordinatore convoca e presiede la Conferenza. Per la validità della seduta occorre la presenza
della maggioranza dei Presidenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza degli intervenuti e, a
parità di voti, prevale quello del Coordinatore.
La Conferenza può chiedere di incontrare il Sindaco, uno o più Assessori, la Giunta Comunale, le
Commissioni Consiliari, i Presidenti ed i Dirigenti di Aziende od Enti sottoposti a vigilanza o
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controllo da parte del Comune. I Dirigenti e i Funzionari comunali espressamente invitati sono
tenuti ad assicurare la presenza alle riunioni della Conferenza dei Presidenti.
Le proposte e le mozioni approvate dalla Conferenza, a maggioranza degli intervenuti, sono
trasmesse ai rispettivi Consigli di quartiere per il successivo esame.
La conferenza dei Presidenti di Consigli direttivi ha carattere pubblico.
TITOLO V
FUNZIONI E COMPETENZE
Articolo 27 – Principi generali
Ai Consigli di quartiere sono attribuite funzioni di consultazione e di proposta.
Articolo 28 – Funzioni di consultazione
Sono riconosciute ai Comitati di Quartiere funzioni consultive in ordine all’adozione di
provvedimenti in materia di:
- Bilancio ordinario e programmi pluriennali degli investimenti;
- assetto del territorio comunale (Piano regolatore generale, Pianificazione uso territoriale,
Programma recupero urbano);
- Piani triennali delle opere;
- realizzazioni di servizi di base generale per la città;
- Piani di intervento socio – sanitari;
- pianificazione dei servizi commerciali.
La giunta comunale dovrà fornire tutta la documentazione necessaria relativa ai provvedimenti da
attuare.
Il parere dei Comitati di Quartiere dovrà essere trasmesso entro il termine che, di volta in volta,
verrà indicato dall’Amministrazione comunale.
Articolo 29 – Funzioni di proposta
I Consigli di quartiere, previa consultazione dell’Assemblea di Quartiere, formulano
all’Amministrazione Comunale proposte per la soluzione di problemi interessanti il territorio del
quartiere.
La proposta va adottata dal Consiglio di quartiere con proprio atto, deve aver un oggetto
determinato e deve indicare il motivo di interesse per la comunità; nel caso in cui siano previste
delle spese o delle entrate o dei benefici economici e sociali la proposta deve contenere una
valutazione anche sommaria degli stessi.
I quartieri proponenti hanno il diritto di avvalersi della collaborazione e di ottenere le informazioni
giuridico-amministrative, finanziarie e tecniche necessarie dai competenti uffici del Comune.
TITOLO VI
STRUTTURA
Articolo 30 – Sedi e locali del Quartiere
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Ogni Quartiere è dotato di adeguati locali in cui ha sede il Consiglio di quartiere. I locali saranno
individuati dall’Amministrazione Comunale e potranno essere destinati, oltre che alle Assemblee
pubbliche e ai Consigli di Quartiere, alle attività aggregative, culturali e ricreative della popolazione
e delle associazioni del territorio.
Le modalità di accesso ai locali di cui al comma precedente sono definite da apposito regolamento
adottato dal Consiglio di quartiere, da redigersi entro 45 giorni dalla data dell’insediamento del
Consiglio direttivo.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 31 – Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia in quanto compatibili ed
applicabili alle leggi dello Stato, allo Statuto ed ai Regolamenti del Comune.
Articolo 32 – Entrata in vigore e norme transitorie
Il presente regolamento entra in vigore nei termini e con le modalità previste dall’art. 33 dello
Statuto.
Articolo 33 – Pubblicità del Regolamento
Il presente Regolamento, una volta esecutivo, è inviato a tutti i Consiglieri comunali, Assessori
comunali, Dirigenti, ai Presidenti e ai Consiglieri di quartiere.
Il Regolamento è inoltre reso disponibile ai cittadini per visione ed estrazione di copia presso le sedi
dei quartieri ed il sito web del Comune.
Articolo 34 – Norma transitoria
Il presente regolamento entra in vigore nei termini e con le modalità previste dall’art. 33 dello
Statuto.
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