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REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE DEI COMITATI DI
REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE DEI COMITATI DI QUARTIERE ***************** ARTICOLO 1 PRINCIPI GENERALI Il Comune di Cassola favorisce l'istituzione dei Comitati di Quartiere, intesi come strumento attraverso il quale la cittadinanza può farsi portatrice di proposte, iniziative e pareri rendendo effettivo e compiuto il processo di inclusione alla vita della propria comunità. Il fine della partecipazione è il miglioramento della qualità della vita e del benessere di tutti i cittadini. Il metodo è la programmazione condivisa, consapevole e partecipata. Il presente Regolamento individua gli ambiti territoriali dei Comitati di Quartiere e stabilisce natura, compiti e modalità di costituzione degli stessi Comitati, in attuazione a quanto previsto dal titolo IV del vigente Statuto Comunale. ARTICOLO 2 DELIMITAZIONE TERRITORIALE Con provvedimento di Consiglio Comunale può essere deliberata la costituzione dei seguenti Comitati di Quartiere, la cui delimitazione territoriale risulta dalla planimetria allegata al presente Regolamento: a) Comitato San Giuseppe Nord/Ovest; b) Comitato San Giuseppe Nord/Est; c) Comitato Parco dell'Amicizia; d) Comitato Quartiere dei Santi; e) Comitato Parco Palladio; f) Comitato Borgo Isola; g) Comitato San Zeno Ovest; h) Comitato San Zeno Est; i) Comitato Cassola Nord; l) Comitato Marini - Ca'Mora; m) Comitato Cassola Centro; n) Comitato Borgo Bodi - Baroni. È facoltà dei Comitati di Quartiere, una volta costituiti, stabilire, con provvedimento da comunicare al Comune, la loro denominazione. Successive modifiche o costituzione di nuovi quartieri sono deliberate dal Consiglio Comunale, sentito il parere dei Comitati di Quartiere esistenti. In ogni caso, ciascun Comitato di Quartiere non potrà avere dimensione superiore a 1/10 della popolazione residente nel Comune di Cassola, con riferimento al 31/12 dell'anno precedente. ARTICOLO 3 FINALITÀ E COMPITI DEI COMITATI DI QUARTIERE I Comitati di Quartiere indirizzano la loro azione al fine di promuovere la partecipazione della cittadinanza alle scelte amministrative strategiche che riguardano la comunità, facendosi interpreti e promotori dei bisogni dei cittadini che risiedono nel rispettivo ambito territoriale presso l’Amministrazione Comunale mediante: a) approfondimento delle problematiche del relativo ambito territoriale ed elaborazione di proposte per il miglioramento della qualità di vita, in ordine alle tematiche della viabilità e della mobilità urbana, dell’ambiente, del verde, del decoro urbano, dei servizi sociali, della salute, della cultura e delle tradizioni popolari; b) promozione di iniziative e manifestazioni finalizzate a vivacizzare la vita del quartiere e a creare occasioni di socializzazione e aggregazione tra i suoi abitanti, di natura sportiva, ricreativa e di accrescimento socioculturale; c) utilizzo e cura dei parchi, spazi verdi, strutture comunali, attraverso la stipula di apposite convenzioni con l’Ente Comunale; d) coordinamento e dialogo con associazioni, altri comitati di quartiere e istituzioni operanti nel territorio comunale con uno spirito di apertura verso l'esterno. ARTICOLO 4 ORGANI DEI COMITATI DI QUARTIERE I Comitati di Quartiere e i loro organi sono privi di personalità giuridica e operano senza scopi di lucro né fini politici. Tutti i componenti degli organi dei Comitati di Quartiere esercitano la propria azione gratuitamente. Sono organi di ogni Quartiere: a) l'Assemblea di Quartiere; b) il Consiglio di Quartiere; c) il Presidente del Consiglio di Quartiere. ARTICOLO 5 L'ASSEMBLEA DI QUARTIERE L’Assemblea è composta da tutte le persone residenti nei Quartieri, secondo gli ambiti territoriali di cui all' art. 2 del presente Regolamento. L'adesione all’Assemblea è volontaria e su base individuale. I partecipanti intervengono senza alcun meccanismo di delega o rappresentanza, tutti hanno uguale diritto di parola e voto; L'Assemblea di Quartiere è in ogni caso aperta a tutti coloro che vogliono parteciparvi e il Presidente dell'Assemblea può comunque autorizzare l'intervento alla discussione anche ai non residenti nel Quartiere, fermo restando che il diritto di voto spetta esclusivamente ai residenti; spetta al Presidente verificare la regolarità del voto; L'Assemblea di Quartiere ha lo scopo di: a) partecipare alla realizzazione delle finalità e delle funzioni attribuite al Comitato di Quartiere dal presente Regolamento in collaborazione con gli altri organi del quartiere, promuovendo il dibattito sulle tematiche ritenute di particolare interesse per il quartiere stesso, votando le proposte, i programmi e le altre determinazioni risultanti all’ordine del giorno della convocazione; b) eleggere i membri del Consiglio di Quartiere. L'Assemblea è convocata dal Presidente di Quartiere almeno due volte all’anno, su determinazione del Consiglio di Quartiere, oppure: A) su richiesta di almeno tre membri del Consiglio di Quartiere; B) su richiesta sottoscritta da almeno 20 persone residenti nel Quartiere, che abbiano almeno 16 anni di età; C) su richiesta del Sindaco. L’Assemblea deve essere convocata almeno sette giorni prima della data della riunione e la convocazione deve riportare l’ordine del giorno degli argomenti da discutere, la data, l’ora ed il luogo della riunione. Della convocazione dell’Assemblea deve essere data la più ampia diffusione mediante affissione nelle apposite bacheche e in ogni altra forma ritenuta opportuna. La convocazione deve essere pubblicata sul sito istituzionale del Comune per garantirne la massima diffusione. Ogni seduta si apre con le comunicazioni del Presidente sull’attività svolta dal Consiglio di Quartiere. La verbalizzazione delle sedute spetta ad uno dei membri del Consiglio di Quartiere. Il verbale deve essere firmato dal Presidente. La mancata convocazione dell'Assemblea nei termini stabiliti dal presente Regolamento o la mancata osservanza delle norme in esso stabilito è causa di scioglimento del Consiglio di Quartiere ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento. ARTICOLO 6 COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE Ogni Consiglio di Quartiere si compone di cinque membri, compreso il Presidente. Sono elettori del Consiglio di quartiere ed eleggibili allo stesso, i componenti dell'Assemblea residenti nel territorio secondo la delimitazione stabilita dall'art. 2 del presente Regolamento che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età entro il giorno delle elezioni; Non possono essere eletti membri del Consiglio di Quartiere: a) i Parlamentari; b) il Sindaco, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione; c) gli assessori e i consiglieri comunali, provinciali e regionali; d) i segretari dei partiti politici; e) coloro che sono cancellati dalle liste elettorali per una delle cause previste dall’art. 2 del D.P.R. 30 marzo 1967, n 223. Le cause di incompatibilità di cui al comma 3 non hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. L’assunzione di una delle cariche di cui al comma 3 comporta la decadenza dalla carica di Consigliere di Quartiere; Nella composizione del Consiglio di Quartiere deve essere garantita, ove possibile, un'adeguata rappresentanza della componente dei giovani residenti nel Quartiere e la parità di genere. I Consigli di Quartiere durano in carica tre anni e, in ogni caso fino all'insediamento degli eletti della tornata successiva. ARTICOLO 7 CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE Il Consiglio di Quartiere è convocato dal Presidente o: a) su richiesta scritta di due dei suoi membri; b) su richiesta scritta del Sindaco. Il Presidente convoca il Consiglio di Quartiere con avviso scritto, anche in forma telematica, da recapitare a tutti i membri consiglieri almeno tre giorni prima della data della riunione; la convocazione deve riportare l’ordine del giorno degli argomenti da discutere, la data, l’ora ed il luogo della riunione che devono essere scelti in modo da garantire la maggiore partecipazione di tutti i suoi membri. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le decisioni sono adottate dal Consiglio di quartiere a maggioranza dei presenti e con voto palese; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Alle sedute possono essere invitati con diritto di parola e senza diritto di voto anche il Sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali, i tecnici comunali ed esperti esterni, su specifici argomenti di interesse del quartiere. La verbalizzazione delle sedute spetta ad uno dei membri del Consiglio di Quartiere. Il verbale deve essere firmato dal Presidente. ARTICOLO 8 FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE Il Consiglio di Quartiere è l'organo rappresentativo della popolazione del Quartiere ed esercita la propria azione per: a) favorire la circolazione di informazioni tra tutti i residenti del quartiere sulle scelte amministrative a livello di quartiere e a livello comunale; b) promuoverne le istanze nei confronti dell'Amministrazione Comunale, interpretandone la voce e le esigenze al fine di favorire la più efficace rispondenza dell'attività della pubblica amministrazione ai problemi generali e particolari del quartiere; c) dare attuazione alle proposte dell'Assemblea di Quartiere. L'Amministrazione Comunale può chiedere al Consiglio di Quartiere di esprimere il proprio parere non vincolante in merito alle scelte istituzionali che incidono direttamente sulla vita del Quartiere; I Consigli di Quartiere hanno comunque la facoltà di presentare istanze e proposte all'Amministrazione comunale su questioni ritenute di interesse per la comunità che rappresentano; Il Consiglio di Quartiere può essere affidatario della gestione di iniziative di interesse pubblico, di strutture comunali, di servizi pubblici di interesse per la comunità, tra i quali a titolo esemplificativo, la gestione di spazi pubblici o l'organizzazione di iniziative e manifestazioni culturali. L'affidamento dei servizi e delle attività delegate avverrà tramite apposita convenzione con l'Ente Comunale che dovrà stabilire lo scopo, le modalità e la durata del rapporto; i reciproci rapporti economici; le modalità del controllo, le garanzie assicurative degli operatori, i reciproci obblighi e garanzie. ARTICOLO 9 IL PRESIDENTE DI QUARTIERE Il Presidente del Consiglio di Quartiere e il Vicepresidente vengono eletti dal Consiglio in seno ai propri componenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, con il voto palese favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri; Se dopo due votazioni nessuno dei membri ottiene la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati e viene eletto colui che ottiene il maggior numero di voti; Il Presidente del Consiglio di Quartiere, tenuto conto di tutti i componenti del Consiglio di Quartiere e di tutte le persone residenti portatrici di proposte e/o di competenze e conoscenze nelle varie materie di interesse per il Quartiere ha il compito di: a) rappresentare il Quartiere; b) convocare e presiedere l'Assemblea di quartiere secondo le modalità previste dall'art. 5 del presente Regolamento; c) convocare e presiedere il Consiglio di Quartiere secondo le modalità previste dall'art. 7 del presente Regolamento; d) attuare quanto stabilito nelle sedute dell'Assemblea e del Consiglio; e) riferire al Sindaco e/o all'Assessore e/o al Consigliere Comunale delegato sui problemi del quartiere e coordinarsi con essi per la soluzione degli stessi; f) inviare al Sindaco ogni anno, una relazione sull'attività svolta dal Quartiere e la segnalazione delle richieste di intervento ritenute prioritarie; In caso di assenza del Presidente questi viene sostituito dal Vice-Presidente o da altro membro del Consiglio di Quartiere allo scopo delegato, secondo votazione da farsi nella medesima assemblea. In caso di cessazione del Presidente questi viene sostituito dal Vicepresidente fino a successiva nomina; Il Presidente rimane in carica al massimo per due mandati. ARTICOLO 10 SURROGA E SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE Alla sostituzione di singoli componenti dimissionari, decaduti ai sensi dell'art. 6 comma 4 del presente Regolamento o cessati per qualsiasi causa, o che risultino assenti non giustificati a tre sedute consecutive del Consiglio, provvede il Presidente del Consiglio con deliberazione del Consiglio di Quartiere, scorrendo la graduatoria delle preferenze dei candidati non eletti. Il Consiglio di Quartiere decade e si provvede al suo rinnovo nei seguenti casi: a) quando a seguito di dimissioni, decadenza o cessazione per qualsiasi altra causa venga meno la metà o più dei componenti del Consiglio di quartiere e non sia più possibile alcun provvedimento di surroga; b) per impossibilità di funzionamento dello stesso protrattasi per oltre sei mesi, attestata da richiesta motivata da parte dell'Assemblea; c) per la mancata convocazione dell'Assemblea di quartiere nei tempi e modi stabiliti dall'art. 5 del presente Regolamento. Il Consiglio dovrà essere rinnovato attraverso elezioni entro novanta giorni dal provvedimento di scioglimento. Fino all’insediamento del nuovo Consiglio, resta in carica il Presidente per lo svolgimento delle attività necessarie ad indire le elezioni dello stesso. ARTICOLO 11 MEZZI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE A DISPOSIZIONE DEI COMITATI DI QUARTIERE Il Comune di Cassola mette a disposizione dei Comitati di Quartiere: a) un albo pubblico in ogni Quartiere, dove il Comitato possa affiggere tutti gli avvisi utili per garantire l’informazione e la partecipazione; b) uno spazio dedicato nel sito istituzionale del Comune; c) le sale in cui riunirsi e tenere iniziative e pubbliche assemblee, concesse a titolo gratuito nei limiti delle disponibilità delle stesse. ARTICOLO 12 ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE E FORMAZIONE DELLE LISTE Le elezioni per il Consiglio di quartiere si tengono ogni tre anni e sono indette dal Sindaco con proprio decreto emanato entro i 60 giorni antecedenti il voto che ne specifica gli elementi organizzativi, nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento. Della consultazione è data la massima diffusione mediante affissione nelle bacheche di quartiere, pubblicazione nel sito internet comunale e in ogni altra forma ritenuta opportuna; La lista dei candidati è unica per ogni singolo Consiglio di Quartiere da eleggere ed è composta da almeno 9 candidati; Ogni persona residente nel Quartiere, che abbia compiuto o compia il sedicesimo anno di età al momento della votazione, si può candidare per il Consiglio di quartiere, presentando il proprio nominativo al Presidente del Consiglio di quartiere uscente con allegata autocertificazione che attesti l'insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 6 e la residenza all'interno del quartiere, almeno 20 giorni prima della consultazione; Dopo aver convalidato le candidature, verificando la sussistenza dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 6, le schede elettorali sono predisposte dal Consiglio di quartiere uscente e contengono l’elenco dei candidati in ordine alfabetico; Qualora in un Quartiere vengano depositate un numero inferiore di candidature al minimo prescritto, non si procede ad elezioni. ARTICOLO 13 MODALITÀ DI VOTO E CONVALIDA DEGLI ELETTI Hanno diritto di voto tutte le persone residenti nel quartiere che abbiano già compiuto sedici anni al momento della votazione; Ciascun elettore potrà esprimere al massimo di due preferenze; Ciascun seggio elettorale è composto da un Presidente e da due scrutatori scelti tra i membri dell'Assemblea dal Presidente. L'Amministrazione svolgerà un ruolo di coordinamento per garantire il buon funzionamento delle elezioni; Al termine delle operazioni di voto segue immediatamente lo scrutinio; Le consultazioni sono valide se abbia partecipato al voto almeno il 5% degli aventi diritto; Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il più giovane d’età; Il Sindaco, con proprio decreto, convalida gli eletti ed effettua la prima convocazione del Consiglio di Quartiere. ARTICOLO 14 PRIMA COSTITUZIONE DEL COMITATO DI QUARTIERE L'Amministrazione Comunale, al fine di favorire la costituzione iniziale dei Comitati di quartiere e garantire un'attiva partecipazione di tutti i cittadini fin dalle prime fasi, avvia la procedura per la prima costituzione dei Comitati di Quartiere e dei propri organi, in tutti gli ambiti territoriali di cui all’ art. 2 del presente Regolamento, mediante avvisi pubblici ed un efficace piano di comunicazione informativa. ARTICOLO 15 NORME TRANSITORIE Le convenzioni sottoscritte dal Comune per l’utilizzo e cura dei parchi, spazi verdi e strutture comunali operanti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento mantengono la propria efficacia fino alla scadenza indicata negli atti convenzionali e non potranno essere rinnovate qualora nel frattempo sia stato costituito e risulti operante il Comitato di quartiere della zona in cui insiste il parco, lo spazio verde o la struttura comunale oggetto di convenzione. È data facoltà ai Comitati già esistenti di richiedere al Comune di autorizzare il subentro nella convenzione in essere da parte del Comitato di Quartiere. All'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, i Comitati spontanei già esistenti dovranno adeguarsi all'osservanza dello stesso. ARTICOLO 16 DISPOSIZIONI DI RINVIO Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia allo Statuto Comunale, ai regolamenti vigenti e a specifiche disposizioni operative che il Sindaco con decreto potrà emanare. ARTICOLO 17 ENTRATA IN VIGORE Il presente Regolamento entra in vigore il 10 aprile 2015.