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REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE DEI COMITATI DI

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REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE DEI COMITATI DI
REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE DEI
COMITATI DI QUARTIERE
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ARTICOLO 1
PRINCIPI GENERALI
Il Comune di Cassola favorisce l'istituzione dei Comitati di Quartiere, intesi come strumento
attraverso il quale la cittadinanza può farsi portatrice di proposte, iniziative e pareri rendendo
effettivo e compiuto il processo di inclusione alla vita della propria comunità. Il fine della
partecipazione è il miglioramento della qualità della vita e del benessere di tutti i cittadini. Il
metodo è la programmazione condivisa, consapevole e partecipata.
Il presente Regolamento individua gli ambiti territoriali dei Comitati di Quartiere e stabilisce natura,
compiti e modalità di costituzione degli stessi Comitati, in attuazione a quanto previsto dal titolo IV
del vigente Statuto Comunale.
ARTICOLO 2
DELIMITAZIONE TERRITORIALE
Con provvedimento di Consiglio Comunale può essere deliberata la costituzione dei
seguenti Comitati di Quartiere, la cui delimitazione territoriale risulta dalla planimetria allegata al
presente Regolamento:
a) Comitato San Giuseppe Nord/Ovest;
b) Comitato San Giuseppe Nord/Est;
c) Comitato Parco dell'Amicizia;
d) Comitato Quartiere dei Santi;
e) Comitato Parco Palladio;
f) Comitato Borgo Isola;
g) Comitato San Zeno Ovest;
h) Comitato San Zeno Est;
i) Comitato Cassola Nord;
l)
Comitato Marini - Ca'Mora;
m) Comitato Cassola Centro;
n) Comitato Borgo Bodi - Baroni.
È facoltà dei Comitati di Quartiere, una volta costituiti, stabilire, con provvedimento da comunicare
al Comune, la loro denominazione. Successive modifiche o costituzione di nuovi quartieri sono
deliberate dal Consiglio Comunale, sentito il parere dei Comitati di Quartiere esistenti. In ogni caso,
ciascun Comitato di Quartiere non potrà avere dimensione superiore a 1/10 della popolazione
residente nel Comune di Cassola, con riferimento al 31/12 dell'anno precedente.
ARTICOLO 3
FINALITÀ E COMPITI DEI COMITATI DI QUARTIERE
I Comitati di Quartiere indirizzano la loro azione al fine di promuovere la partecipazione della
cittadinanza alle scelte amministrative strategiche che riguardano la comunità, facendosi interpreti e
promotori dei bisogni dei cittadini che risiedono nel rispettivo ambito territoriale presso
l’Amministrazione Comunale mediante:
a) approfondimento delle problematiche del relativo ambito territoriale ed elaborazione di
proposte per il miglioramento della qualità di vita, in ordine alle tematiche della viabilità
e della mobilità urbana, dell’ambiente, del verde, del decoro urbano, dei servizi sociali,
della salute, della cultura e delle tradizioni popolari;
b) promozione di iniziative e manifestazioni finalizzate a vivacizzare la vita del quartiere e
a creare occasioni di socializzazione e aggregazione tra i suoi abitanti, di natura sportiva,
ricreativa e di accrescimento socioculturale;
c) utilizzo e cura dei parchi, spazi verdi, strutture comunali, attraverso la stipula di apposite
convenzioni con l’Ente Comunale;
d) coordinamento e dialogo con associazioni, altri comitati di quartiere e istituzioni
operanti nel territorio comunale con uno spirito di apertura verso l'esterno.
ARTICOLO 4
ORGANI DEI COMITATI DI QUARTIERE
I Comitati di Quartiere e i loro organi sono privi di personalità giuridica e operano senza scopi di
lucro né fini politici. Tutti i componenti degli organi dei Comitati di Quartiere esercitano la propria
azione gratuitamente.
Sono organi di ogni Quartiere:
a) l'Assemblea di Quartiere;
b) il Consiglio di Quartiere;
c) il Presidente del Consiglio di Quartiere.
ARTICOLO 5
L'ASSEMBLEA DI QUARTIERE
L’Assemblea è composta da tutte le persone residenti nei Quartieri, secondo gli ambiti territoriali di
cui all' art. 2 del presente Regolamento. L'adesione all’Assemblea è volontaria e su base
individuale. I partecipanti intervengono senza alcun meccanismo di delega o rappresentanza, tutti
hanno uguale diritto di parola e voto;
L'Assemblea di Quartiere è in ogni caso aperta a tutti coloro che vogliono parteciparvi e il
Presidente dell'Assemblea può comunque autorizzare l'intervento alla discussione anche ai non
residenti nel Quartiere, fermo restando che il diritto di voto spetta esclusivamente ai residenti; spetta
al Presidente verificare la regolarità del voto;
L'Assemblea di Quartiere ha lo scopo di:
a) partecipare alla realizzazione delle finalità e delle funzioni attribuite al Comitato di
Quartiere dal presente Regolamento in collaborazione con gli altri organi del quartiere,
promuovendo il dibattito sulle tematiche ritenute di particolare interesse per il quartiere
stesso, votando le proposte, i programmi e le altre determinazioni risultanti all’ordine del
giorno della convocazione;
b) eleggere i membri del Consiglio di Quartiere.
L'Assemblea è convocata dal Presidente di Quartiere almeno due volte all’anno, su determinazione
del Consiglio di Quartiere, oppure:
A) su richiesta di almeno tre membri del Consiglio di Quartiere;
B) su richiesta sottoscritta da almeno 20 persone residenti nel Quartiere, che abbiano almeno 16
anni di età;
C) su richiesta del Sindaco.
L’Assemblea deve essere convocata almeno sette giorni prima della data della riunione e la
convocazione deve riportare l’ordine del giorno degli argomenti da discutere, la data, l’ora ed il
luogo della riunione. Della convocazione dell’Assemblea deve essere data la più ampia diffusione
mediante affissione nelle apposite bacheche e in ogni altra forma ritenuta opportuna. La
convocazione deve essere pubblicata sul sito istituzionale del Comune per garantirne la massima
diffusione. Ogni seduta si apre con le comunicazioni del Presidente sull’attività svolta dal Consiglio
di Quartiere.
La verbalizzazione delle sedute spetta ad uno dei membri del Consiglio di Quartiere. Il verbale deve
essere firmato dal Presidente.
La mancata convocazione dell'Assemblea nei termini stabiliti dal presente Regolamento o la
mancata osservanza delle norme in esso stabilito è causa di scioglimento del Consiglio di Quartiere
ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento.
ARTICOLO 6
COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE
Ogni Consiglio di Quartiere si compone di cinque membri, compreso il Presidente.
Sono elettori del Consiglio di quartiere ed eleggibili allo stesso, i componenti dell'Assemblea
residenti nel territorio secondo la delimitazione stabilita dall'art. 2 del presente Regolamento che
abbiano compiuto il sedicesimo anno di età entro il giorno delle elezioni;
Non possono essere eletti membri del Consiglio di Quartiere:
a) i Parlamentari;
b) il Sindaco, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione;
c) gli assessori e i consiglieri comunali, provinciali e regionali;
d) i segretari dei partiti politici;
e) coloro che sono cancellati dalle liste elettorali per una delle cause previste dall’art. 2 del
D.P.R. 30 marzo 1967, n 223.
Le cause di incompatibilità di cui al comma 3 non hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni
non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. L’assunzione di una delle cariche
di cui al comma 3 comporta la decadenza dalla carica di Consigliere di Quartiere;
Nella composizione del Consiglio di Quartiere deve essere garantita, ove possibile, un'adeguata
rappresentanza della componente dei giovani residenti nel Quartiere e la parità di genere.
I Consigli di Quartiere durano in carica tre anni e, in ogni caso fino all'insediamento degli eletti
della tornata successiva.
ARTICOLO 7
CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE
Il Consiglio di Quartiere è convocato dal Presidente o:
a) su richiesta scritta di due dei suoi membri;
b) su richiesta scritta del Sindaco.
Il Presidente convoca il Consiglio di Quartiere con avviso scritto, anche in forma telematica, da
recapitare a tutti i membri consiglieri almeno tre giorni prima della data della riunione; la
convocazione deve riportare l’ordine del giorno degli argomenti da discutere, la data, l’ora ed il
luogo della riunione che devono essere scelti in modo da garantire la maggiore partecipazione di
tutti i suoi membri.
Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica.
Le decisioni sono adottate dal Consiglio di quartiere a maggioranza dei presenti e con voto palese;
in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Alle sedute possono essere invitati con diritto di parola e senza diritto di voto anche il Sindaco, gli
assessori, i consiglieri comunali, i tecnici comunali ed esperti esterni, su specifici argomenti di
interesse del quartiere.
La verbalizzazione delle sedute spetta ad uno dei membri del Consiglio di Quartiere. Il verbale deve
essere firmato dal Presidente.
ARTICOLO 8
FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE
Il Consiglio di Quartiere è l'organo rappresentativo della popolazione del Quartiere ed esercita la
propria azione per:
a) favorire la circolazione di informazioni tra tutti i residenti del quartiere sulle scelte
amministrative a livello di quartiere e a livello comunale;
b) promuoverne le istanze nei confronti dell'Amministrazione Comunale, interpretandone la
voce e le esigenze al fine di favorire la più efficace rispondenza dell'attività della pubblica
amministrazione ai problemi generali e particolari del quartiere;
c) dare attuazione alle proposte dell'Assemblea di Quartiere.
L'Amministrazione Comunale può chiedere al Consiglio di Quartiere di esprimere il proprio parere
non vincolante in merito alle scelte istituzionali che incidono direttamente sulla vita del Quartiere;
I Consigli di Quartiere hanno comunque la facoltà di presentare istanze e proposte
all'Amministrazione comunale su questioni ritenute di interesse per la comunità che rappresentano;
Il Consiglio di Quartiere può essere affidatario della gestione di iniziative di interesse pubblico, di
strutture comunali, di servizi pubblici di interesse per la comunità, tra i quali a titolo
esemplificativo, la gestione di spazi pubblici o l'organizzazione di iniziative e manifestazioni
culturali. L'affidamento dei servizi e delle attività delegate avverrà tramite apposita convenzione
con l'Ente Comunale che dovrà stabilire lo scopo, le modalità e la durata del rapporto; i reciproci
rapporti economici; le modalità del controllo, le garanzie assicurative degli operatori, i reciproci
obblighi e garanzie.
ARTICOLO 9
IL PRESIDENTE DI QUARTIERE
Il Presidente del Consiglio di Quartiere e il Vicepresidente vengono eletti dal Consiglio in seno ai
propri componenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, con il voto palese favorevole
della maggioranza assoluta dei consiglieri;
Se dopo due votazioni nessuno dei membri ottiene la maggioranza assoluta, si procede al
ballottaggio tra i due candidati più votati e viene eletto colui che ottiene il maggior numero di voti;
Il Presidente del Consiglio di Quartiere, tenuto conto di tutti i componenti del Consiglio di
Quartiere e di tutte le persone residenti portatrici di proposte e/o di competenze e conoscenze nelle
varie materie di interesse per il Quartiere ha il compito di:
a) rappresentare il Quartiere;
b) convocare e presiedere l'Assemblea di quartiere secondo le modalità previste dall'art. 5 del
presente Regolamento;
c) convocare e presiedere il Consiglio di Quartiere secondo le modalità previste dall'art. 7 del
presente Regolamento;
d) attuare quanto stabilito nelle sedute dell'Assemblea e del Consiglio;
e) riferire al Sindaco e/o all'Assessore e/o al Consigliere Comunale delegato sui problemi del
quartiere e coordinarsi con essi per la soluzione degli stessi;
f) inviare al Sindaco ogni anno, una relazione sull'attività svolta dal Quartiere e la
segnalazione delle richieste di intervento ritenute prioritarie;
In caso di assenza del Presidente questi viene sostituito dal Vice-Presidente o da altro membro del
Consiglio di Quartiere allo scopo delegato, secondo votazione da farsi nella medesima assemblea.
In caso di cessazione del Presidente questi viene sostituito dal Vicepresidente fino a successiva
nomina;
Il Presidente rimane in carica al massimo per due mandati.
ARTICOLO 10
SURROGA E SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE
Alla sostituzione di singoli componenti dimissionari, decaduti ai sensi dell'art. 6 comma 4 del
presente Regolamento o cessati per qualsiasi causa, o che risultino assenti non giustificati a tre
sedute consecutive del Consiglio, provvede il Presidente del Consiglio con deliberazione del
Consiglio di Quartiere, scorrendo la graduatoria delle preferenze dei candidati non eletti.
Il Consiglio di Quartiere decade e si provvede al suo rinnovo nei seguenti casi:
a) quando a seguito di dimissioni, decadenza o cessazione per qualsiasi altra causa venga meno
la metà o più dei componenti del Consiglio di quartiere e non sia più possibile alcun
provvedimento di surroga;
b) per impossibilità di funzionamento dello stesso protrattasi per oltre sei mesi, attestata da
richiesta motivata da parte dell'Assemblea;
c) per la mancata convocazione dell'Assemblea di quartiere nei tempi e modi stabiliti dall'art. 5
del presente Regolamento.
Il Consiglio dovrà essere rinnovato attraverso elezioni entro novanta giorni dal provvedimento di
scioglimento. Fino all’insediamento del nuovo Consiglio, resta in carica il Presidente per lo
svolgimento delle attività necessarie ad indire le elezioni dello stesso.
ARTICOLO 11
MEZZI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE A DISPOSIZIONE DEI COMITATI DI
QUARTIERE
Il Comune di Cassola mette a disposizione dei Comitati di Quartiere:
a) un albo pubblico in ogni Quartiere, dove il Comitato possa affiggere tutti gli avvisi utili per
garantire l’informazione e la partecipazione;
b) uno spazio dedicato nel sito istituzionale del Comune;
c) le sale in cui riunirsi e tenere iniziative e pubbliche assemblee, concesse a titolo gratuito nei
limiti delle disponibilità delle stesse.
ARTICOLO 12
ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE E FORMAZIONE DELLE LISTE
Le elezioni per il Consiglio di quartiere si tengono ogni tre anni e sono indette dal Sindaco con
proprio decreto emanato entro i 60 giorni antecedenti il voto che ne specifica gli elementi
organizzativi, nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento. Della consultazione è data
la massima diffusione mediante affissione nelle bacheche di quartiere, pubblicazione nel sito
internet comunale e in ogni altra forma ritenuta opportuna;
La lista dei candidati è unica per ogni singolo Consiglio di Quartiere da eleggere ed è composta da
almeno 9 candidati;
Ogni persona residente nel Quartiere, che abbia compiuto o compia il sedicesimo anno di età al
momento della votazione, si può candidare per il Consiglio di quartiere, presentando il proprio
nominativo al Presidente del Consiglio di quartiere uscente con allegata autocertificazione che
attesti l'insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 6 e la residenza all'interno
del quartiere, almeno 20 giorni prima della consultazione;
Dopo aver convalidato le candidature, verificando la sussistenza dei requisiti di eleggibilità di cui
all'art. 6, le schede elettorali sono predisposte dal Consiglio di quartiere uscente e contengono
l’elenco dei candidati in ordine alfabetico;
Qualora in un Quartiere vengano depositate un numero inferiore di candidature al minimo
prescritto, non si procede ad elezioni.
ARTICOLO 13
MODALITÀ DI VOTO E CONVALIDA DEGLI ELETTI
Hanno diritto di voto tutte le persone residenti nel quartiere che abbiano già compiuto sedici anni al
momento della votazione;
Ciascun elettore potrà esprimere al massimo di due preferenze;
Ciascun seggio elettorale è composto da un Presidente e da due scrutatori scelti tra i membri
dell'Assemblea dal Presidente. L'Amministrazione svolgerà un ruolo di coordinamento per garantire
il buon funzionamento delle elezioni;
Al termine delle operazioni di voto segue immediatamente lo scrutinio;
Le consultazioni sono valide se abbia partecipato al voto almeno il 5% degli aventi diritto;
Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti,
risulta eletto il più giovane d’età;
Il Sindaco, con proprio decreto, convalida gli eletti ed effettua la prima convocazione del Consiglio
di Quartiere.
ARTICOLO 14
PRIMA COSTITUZIONE DEL COMITATO DI QUARTIERE
L'Amministrazione Comunale, al fine di favorire la costituzione iniziale dei Comitati di quartiere e
garantire un'attiva partecipazione di tutti i cittadini fin dalle prime fasi, avvia la procedura per la
prima costituzione dei Comitati di Quartiere e dei propri organi, in tutti gli ambiti territoriali di cui
all’ art. 2 del presente Regolamento, mediante avvisi pubblici ed un efficace piano di
comunicazione informativa.
ARTICOLO 15
NORME TRANSITORIE
Le convenzioni sottoscritte dal Comune per l’utilizzo e cura dei parchi, spazi verdi e strutture
comunali operanti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento mantengono la
propria efficacia fino alla scadenza indicata negli atti convenzionali e non potranno essere rinnovate
qualora nel frattempo sia stato costituito e risulti operante il Comitato di quartiere della zona in cui
insiste il parco, lo spazio verde o la struttura comunale oggetto di convenzione.
È data facoltà ai Comitati già esistenti di richiedere al Comune di autorizzare il subentro nella
convenzione in essere da parte del Comitato di Quartiere.
All'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, i Comitati spontanei già esistenti dovranno
adeguarsi all'osservanza dello stesso.
ARTICOLO 16
DISPOSIZIONI DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia allo Statuto Comunale, ai regolamenti
vigenti e a specifiche disposizioni operative che il Sindaco con decreto potrà emanare.
ARTICOLO 17
ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entra in vigore il 10 aprile 2015.
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