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1. IL PRESTITO PERSONALE GLOSSARIO APPROFONDIMENTI
1. IL PRESTITO PERSONALE 1 GLOSSARIO 5 APPROFONDIMENTI 9 NORMATIVA 11 1. IL PRESTITO PERSONALE Al termine del capitolo sarai in grado di descrivere le caratteristiche generali del prestito personale. 1.1 Le principali caratteristiche del prestito personale Il prestito personale è una forma di finanziamento tra le più diffuse nel mercato italiano del credito alle famiglie. Consiste nell’erogazione di una somma di denaro a un cliente che si obbliga a rimborsarla a rate secondo un piano di ammortamento definito con il contratto. L’erogazione del finanziamento è svincolata dall’acquisto di specifici beni o servizi: il beneficiario non deve quindi indicare quale sia lo scopo della richiesta di finanziamento, né l’utilizzo che intende fare della somma ricevuta (finanziamento non finalizzato). Il mercato del credito al consumo ha dimostrato, negli anni recenti, la tendenza ad ampliare la quota di mercato riservata ai prestiti personali a svantaggio della quota riservata alle operazioni di finanziamento finalizzato. Le richieste di finanziamento presentate dalle famiglie italiane al sistema bancario/finanziario si sono dimostrate progressivamente meno dipendenti da fabbisogni finanziari contingenti e hanno riguardato importi sempre più elevati (oltre la metà dei finanziamenti richiesti è stata negli anni recenti superiore a € 15.000) e scadenze più lunghe (la maggior parte dei prestiti erogati negli anni recenti ha una durata superiore a 5 anni). Il contratto di prestito personale è strutturato secondo lo schema del contratto di mutuo (art. 1813 cod. civ.) anche se nella pratica normalmente si associa al termine "mutuo" un contratto di finanziamento che presenta tipicamente importi rilevanti e tempi di restituzione medio - lunghi, caratteristiche che non necessariamente ricorrono in questa forma tecnica. Nella distribuzione dei prestiti personali gli intermediari del credito (agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi) rivestono un ruolo rilevante. Il contratto si perfeziona con la consegna del denaro al cliente e comporta l’obbligo di restituzione dell’intero capitale finanziato maggiorato degli interessi. Può essere pattuita una determinazione degli interessi in misura fissa o variabile. Generalmente il piano di ammortamento – soprattutto per i contratti a tasso fisso – è impostato secondo il modello alla francese, che prevede il pagamento di rate periodiche di importo fisso e quota versata a titolo di interessi decrescente nel tempo. La flessibilità del prestito personale sta nella possibilità di negoziare il piano di rimborso in modo che il numero delle rate e la loro collocazione temporale risulti diversificata e in accordo con le prospettive di entrata del cliente, ma il piano - una volta definito - non può subire successive modifiche. 1 L’erogazione del finanziamento non richiede necessariamente l’accensione di un rapporto di conto corrente, anche se spesso sono offerte condizioni di favore in caso di abbinamento del prestito ad altri prodotti bancari. In caso di mancato pagamento di una o più rate, il finanziatore può pretendere immediatamente il pagamento dell’intera somma ancora dovuta. In questi casi il soggetto finanziato si espone al rischio di dover corrispondere interessi in misura maggiore rispetto a quella prevista in caso di regolare pagamento delle rate e di doversi fare carico di tutte le spese per il recupero delle somme dovute. 1.2 Le garanzie L’erogazione di un prestito personale non richiede necessariamente una garanzia; infatti può essere concesso anche in forma chirografaria (senza alcuna garanzia per l’intermediario che eroga il finanziamento). In generale si tende a far affidamento sulla capacità finanziaria del cliente, stimata facendo riferimento ai flussi di cassa periodici (stipendio e altre entrate). Nei casi in cui le caratteristiche economico/patrimoniali del soggetto finanziato rendano sconsigliabile l’erogazione di un prestito senza garanzia, l’intermediario può richiedere che ne sia rilasciata una reale o personale. Essa ha la finalità di garantire al creditore maggiori possibilità di vedersi restituito il finanziamento erogato, laddove il patrimonio del debitore non risultasse sufficiente. 2 Le garanzie, possono essere reali (per esempio pegno o ipoteca su un bene fisico, come una macchina o una casa) o personali (come per esempio la firma di un coobbligato, una fideiussione). La prestazione di garanzie reali nell’erogazione di prestiti personali non è però molto frequente. Infatti le due principali motivazioni che rendono poco utilizzate le garanzie reali, e in particolare l’ipoteca, sono l’onerosità dell’iscrizione dell’ipoteca e la non elevata entità dei prestiti erogati. Più frequente è invece l’utilizzo di garanzie di natura personale. L’intermediario può infatti richiedere al soggetto finanziato che la restituzione del prestito sia garantita da un terzo (garante o fideiussore o avallante), che si impegna in solido con il debitore principale al rimborso delle somme finanziate. Può inoltre accadere che l’intermediario richieda al soggetto finanziato di consegnare in garanzia cambiali o assegni di importo pari o inferiore all’importo finanziato (cambializzazione delle rate). In tal modo in realtà l’intermediario non riceve garanzie contrattuali in senso stretto, atteso che la restituzione del prestito rimane garantita dal solo patrimonio del debitore, pur risultando rafforzata dalla maggiore facilità di riscossione del credito in forza dei titoli cambiari o di credito consegnati dal debitore. 3 1.3 Forme particolari di prestito personale I primi rispondono alla maggiore diffusione di situazioni di difficoltà finanziaria delle persone; gli intermediari finanziari offrono infatti prodotti di credito che rispondono alle esigenze di risanamento e riordino della posizione debitoria del cliente. Il prestito vitalizio invece è stato introdotto nel nostro mercato sulla scorta dell’esperienza proveniente dai paesi anglosassoni (dove l’operazione prende il nome di reverse mortgage). Si tratta di un’operazione di prestito ipotecario a lungo termine, caratterizzata dall’erogazione di un finanziamento a un soggetto in età avanzata (generalmente superiore a 65 anni) che permette a quest’ultimo di soddisfare bisogni finanziari monetizzando parte del valore di un immobile di sua proprietà. Vediamo ora nel dettaglio ciascuna forma di prestito. Prestiti di consolidamento Per i clienti che siano già esposti con vari intermediari finanziari o magari con un solo intermediario ma con più affidamenti, si è diffusa la possibilità di consolidare le varie posizioni debitorie in un unico rapporto di debito. Tale operazione si realizza con l’estinzione di tutti (o parte dei) i debiti accesi da un singolo cliente grazie all’ottenimento di un ulteriore prestito di maggiore importo e di maggiore durata. La concentrazione della posizione debitoria nei confronti di un solo intermediario e in un unico rapporto contrattuale permette in genere di abbattere fortemente i costi di finanziamento (interessi, commissioni, ecc.) e di ripianificare il budget famigliare o personale del debitore, rendendo più sostenibile l’esborso mensile richiesto al soggetto finanziato. Prestiti vitalizi Le somme erogate sono solitamente utilizzate per far fronte a esigenze di assistenza personale, cura o supporto finanziario ai familiari del soggetto finanziato. Alla stipula del contratto la somma richiesta è erogata al cliente e non sono previsti pagamenti a rimborso (es. rate) fino alla scadenza del contratto, che coincide con il decesso del soggetto finanziato. Alla morte del soggetto finanziato (o del più longevo dei soggetti finanziati, qualora siano più d’uno) gli eredi possono rimborsare il prestito entro un anno e se non lo fanno l’intermediario può soddisfare il proprio credito rivalendosi sull’immobile di proprietà del soggetto finanziato. Il prestito vitalizio prevede infatti necessariamente l’iscrizione di ipoteca di primo grado sull’immobile di proprietà del prenditore del prestito. Il soggetto finanziato è tenuto a stipulare una polizza assicurativa a beneficio dell’intermediario, contro i danni causati all’immobile da incendio, scoppio o altri eventi dannosi. Per facilitare il recupero della somma erogata l’intermediario può farsi rilasciare, al momento del contratto, un mandato irrevocabile a vendere l’immobile dato in garanzia, con obbligo di rendiconto e facoltà di compensare il credito conseguente al contratto di finanziamento con i proventi della vendita. 4 GLOSSARIO Affidabilità creditizia Capacità di un soggetto di ottenere credito dal sistema finanziario; essa è determinata sulla base della capacità di reddito, del livello di indebitamento in essere e della capacità dimostrata in passato di onorare le promesse di pagamento. Agente in attività finanziaria Soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari , istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica. Attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma La concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di: a) locazione finanziaria; b) acquisto di crediti; c) credito al consumo, così come definito dall'articolo 121 del Testo unico, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento del prezzo svolta dai soggetti autorizzati alla vendita di beni e servizi nel territorio della Repubblica; d) credito ipotecario; e) prestito su pegno; f) rilascio di fideiussioni, l'avallo, l'apertura di credito documentaria, l'accettazione, la girata, l'impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma. Sono esclusi le fideiussioni e gli altri impegni di firma previsti nell'ambito di contratti di fornitura in esclusiva e rilasciati unicamente a banche e intermediari finanziari. Carta di credito Tessera personale e non cedibile con la quale un ente emittente autorizza il titolare, entro dei limiti di spesa prestabiliti, a: • • pagare i propri acquisti di beni e servizi presso esercizi commerciali convenzionati con l'emittente stesso, ottenere anticipazioni di contante (cash advance) presso sportelli automatici (ATM) o presso gli sportelli bancari, senza dar luogo all'addebito immediato delle somme spese o prelevate. Carta di credito revolving Carta di credito che permette di accedere ad una disponibilità di denaro sotto forma di linea di credito. Il titolare di una carta di credito revolving rimborsa gli acquisti effettuati a rate e per questo paga alla banca un tasso di interesse. 5 Carta di debito Documento che abilita il titolare, in base a un rapporto contrattuale con l'emittente, a effettuare operazioni di prelievo presso gli ATM o di pagamento attraverso terminale (POS, Point of Sale, o cassa continua, cash dispenser) con addebito in tempo reale su conto corrente bancario del controvalore di ogni operazione effettuata. Cartolarizzazione Operazione mediante la quale un soggetto (detto “originator”) cede un suo credito pro soluto (cioè senza garanzia dell’incasso) a una società che si obbliga a incorporare il credito stesso in uno o più titoli da cedere a terzi sul mercato. Cessione del credito Contratto con il quale un soggetto (creditore cedente) trasferisce un altro soggetto (cessionario) un diritto di credito, determinando una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato del creditore lasciando immutata l’identità del debitore (debitore ceduto). Consumatore Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Contratto di credito collegato Contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito; 2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito. Contratto di mutuo (argomento trattato a pagina 1 della dispensa) Contratto col quale una parte (mutuante) consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra (mutuatario) si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Costituzione in mora Consiste nella richiesta scritta formulata dal creditore al debitore di adempiere l'obbligazione, cioè di effettuare un pagamento o consegnare un bene. La richiesta è di norma inoltrata a mezzo piego o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per dare certezza alla data del ricevimento. Alla costituzione in mora conseguono vari effetti, tra i quali: • • • la maturazione degli interessi moratori, nella misura pattuita tra le parti o, in mancanza, in misura pari all'interesse legale; l'interruzione del termine di prescrizione; l'obbligo in capo al debitore di risarcire gli eventuali danni che si producano dopo la messa in mora. 6 Fideiussione (argomento trattato a pagina 3 della dispensa) Contratto definito dall'art. 1936 del cod. civ. con cui il fideiussore si obbliga personalmente verso il creditore garantendo l'adempimento di un'obbligazione altrui. Nel caso di mancato adempimento dell'obbligazione da parte dell'obbligato, il creditore può rivolgersi indifferentemente o al fideiussore o all'obbligato stesso. La fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale. Finanziamento finalizzato (argomento trattato a pagina 1 della dispensa) Erogazione di una somma di denaro, da parte di una banca o un intermediario finanziario, al fine di permettere al soggetto finanziato di acquistare uno specifico bene o servizio. Gestione caratteristica o corrente Insieme di processi che generano costi e ricavi e pagamenti e incassi riferibili all'insieme delle attività (di acquisto, trasformazione e vendita) proprie dell'azienda. Intermediari finanziari Soggetti a cui è riservato l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, iscritti nell’elenco previsto dall’art. 106 del TUB. Intermediario del credito Sono considerati tali gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dal Titolo VI-bis del TUB, almeno una delle seguenti attività: 1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti; 2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore. Ipoteca (argomento trattato a pagina 3 della dispensa) Diritto reale di garanzia, costituito dal debitore (o da un terzo) su un bene, a garanzia di un credito. L'ipoteca attribuisce al creditore il potere di espropriare il bene sul quale è stata iscritta e di essere soddisfatto con preferenza sul ricavato della vendita. L'ipoteca si estingue automaticamente dopo venti anni. Lavoratori parasubordinati Soggetti che collaborano con un’impresa senza essere avvinti da rapporti di lavoro subordinato (cioè di lavoro dipendente ex art. 2094 cod. civ.) e in maniera non occasionale. Vi rientrano, per esempio, i collaboratori coordinati continuativi (oggi “a progetto”), gli agenti, i rappresentanti di commercio (art. 409 cod. proc. civ.). 7 Mediatore creditizio Soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Pegno (argomento trattato a pagina 3 della dispensa) Diritto reale di garanzia che ha la funzione di garantire la soddisfazione di un credito. Esso può costituirsi su cose di proprietà del debitore o su cose appartenenti a terzi. È causa legittima di prelazione perché attribuisce al creditore garantito il diritto di potersi soddisfare sul bene oggetto del pegno con preferenza rispetto ad altri creditori. Periodo di ammortamento Corrisponde al lasso di tempo necessario per rimborsare interamente il prestito erogato dall’intermediario. Il piano di ammortamento è infatti il programma di pagamenti pattuiti tra intermediario e cliente per la restituzione del finanziamento mediante la corresponsione di rate periodiche. Rischio di credito Rischio che il debitore non assolva, anche parzialmente, agli obblighi contratti con il creditore. Rischio di obsolescenza Rischio a cui è esposto il proprietario di un bene con riferimento a un possibile deprezzamento del valore di mercato del bene stesso più intenso rispetto a quello rappresentato dal processo di ammortamento; il deprezzamento può essere provocato dall'uso del bene o dalla comparsa sul mercato di beni analoghi maggiormente all'avanguardia o di sostituti. Sconfinamento Utilizzo da parte del consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente in assenza di apertura di credito ovvero rispetto all'importo dell'apertura di credito concessa. 8 APPROFONDIMENTI Gli intermediari del credito e la distribuzione di prodotti di finanziamento (argomento trattato a pagina 1 della dispensa) Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi rivestono ruoli ben distinti nell’attività di distribuzione dei prestiti personali e degli altri prodotti di finanziamento. Gli agenti in attività finanziaria operano infatti su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo (“monomandato”). Soltanto nel caso in cui la l’intermediario non conferisca il mandato all’agente per tutti i prodotti o servizi, l'agente potrà acquisire ulteriori mandati (al massimo due) da altri intermediari al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o servizi disponibili sul mercato. L’attività svolta dagli agenti è quindi riconducibile a specifici intermediari che gli hanno conferito mandato: la legge prevede infatti che l’intermediario mandante sia addirittura responsabile in solido con l’agente per tutti i danni da lui cagionati ai clienti ed ai terzi nello svolgimento dell’attività. L’agente in attività finanziaria può promuovere e – a differenza del mediatore creditizio – anche concludere i contratti di finanziamento. Oltre a raccogliere la documentazione necessaria per istruire la pratica e sottoporla all’intermediario mandante, gli agenti possono quindi anche rappresentare l’intermediario stesso nella stipula del contratto di finanziamento. Resta tuttavia inteso che la valutazione del merito creditizio e la decisione in ordine alla concessione (o meno) del finanziamento rimangono necessariamente in capo all’intermediario, così come le responsabilità conseguenti. Il mediatore creditizio svolge invece la funzione di mettere in relazione, anche attraverso attività di consulenza, l’intermediario con i potenziali clienti al fine di verificare la possibilità di concedere loro il finanziamento di cui hanno bisogno. I mediatori creditizi operano quindi in condizione di assoluta indipendenza e terzietà rispetto alle parti del contratto di finanziamento: i mediatori non possono infatti essere legati ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza e autonomia. L’attività concretamente svolta dai mediatori creditizi si distingue in maniera significativa da quella svolta dagli agenti in attività finanziaria: ai mediatori è infatti vietato rappresentare l’intermediario nella conclusione del contratto di finanziamento. Essi non possono neppure effettuare l'erogazione del finanziamento o altra forma di pagamento e non posso incassare di denaro contante, altri mezzi di pagamento o titoli di credito. I mediatori creditizi possono svolgere le seguenti attività prodromiche alla conclusione del contratto di finanziamento: • • • illustrare le caratteristiche dei diversi prodotti di finanziamento che hanno “in portafoglio”, aiutando il cliente, mediante attività di consulenza, ad individuare il prodotto più adeguate alle sue esigenze finanziarie raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante, raccogliendo la documentazione necessaria per la concessione del finanziamento 9 • inoltrare le richieste di finanziamento e la documentazione acquisita all’intermediario affinché valuti il merito creditizio del cliente e decida se concedere il finanziamento. 10 NORMATIVA • D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287, Regolamento di attuazione dell'articolo 6 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disciplina dell'attività di mediazione creditizia • Decreto del presidente della repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni • Banca d’Italia, Cessione del quinto dello stipendio e operazioni assimilate: cautele e indirizzi per gli operatori • Ministero dell’Economia e delle Finanze, Decreto 27 dicembre 2006, n. 313, Regolamento di attuazione dell’articolo 13-bis del decreto –legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 • Codice civile, Libro IV - Delle obbligazioni, TITOLO III - Dei singoli contratti, CAPO XVII Dei contratti bancari, SEZIONE III - Dell'apertura di credito bancario • Comunicazione UIF del 16 marzo 2012 - schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007- operatività connessa con il rischio di frodi nell’attività di factoring • Decreto Ministeriale 17 febbraio 2009 n. 29, Regolamento recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 11