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1. IL PRESTITO PERSONALE GLOSSARIO APPROFONDIMENTI

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1. IL PRESTITO PERSONALE GLOSSARIO APPROFONDIMENTI
1. IL PRESTITO PERSONALE
1
GLOSSARIO
5
APPROFONDIMENTI
9
NORMATIVA
11
1. IL PRESTITO PERSONALE
Al termine del capitolo sarai in grado di descrivere le caratteristiche generali del prestito
personale.
1.1 Le principali caratteristiche del prestito
personale
Il prestito personale è una forma di
finanziamento tra le più diffuse nel mercato
italiano del credito alle famiglie.
Consiste nell’erogazione di una somma di denaro a
un cliente che si obbliga a rimborsarla a rate
secondo un piano di ammortamento definito
con il contratto.
L’erogazione del finanziamento è svincolata
dall’acquisto di specifici beni o servizi: il
beneficiario non deve quindi indicare quale sia lo
scopo della richiesta di finanziamento, né l’utilizzo
che intende fare della somma ricevuta
(finanziamento non finalizzato).
Il mercato del credito al consumo ha dimostrato, negli anni recenti, la tendenza ad ampliare
la quota di mercato riservata ai prestiti personali a svantaggio della quota riservata alle
operazioni di finanziamento finalizzato.
Le richieste di finanziamento presentate dalle famiglie italiane al sistema bancario/finanziario
si sono dimostrate progressivamente meno dipendenti da fabbisogni finanziari
contingenti e hanno riguardato importi sempre più elevati (oltre la metà dei finanziamenti
richiesti è stata negli anni recenti superiore a € 15.000) e scadenze più lunghe (la maggior
parte dei prestiti erogati negli anni recenti ha una durata superiore a 5 anni).
Il contratto di prestito personale è strutturato secondo lo schema del contratto di mutuo
(art. 1813 cod. civ.) anche se nella pratica normalmente si associa al termine "mutuo" un
contratto di finanziamento che presenta tipicamente importi rilevanti e tempi di restituzione
medio - lunghi, caratteristiche che non necessariamente ricorrono in questa forma tecnica.
Nella distribuzione dei prestiti personali gli intermediari del credito (agenti in attività
finanziaria e i mediatori creditizi) rivestono un ruolo rilevante.
Il contratto si perfeziona con la consegna del denaro al cliente e comporta l’obbligo di
restituzione dell’intero capitale finanziato maggiorato degli interessi. Può essere pattuita una
determinazione degli interessi in misura fissa o variabile.
Generalmente il piano di ammortamento – soprattutto per i contratti a tasso fisso – è
impostato secondo il modello alla francese, che prevede il pagamento di rate periodiche
di importo fisso e quota versata a titolo di interessi decrescente nel tempo.
La flessibilità del prestito personale sta nella possibilità di negoziare il piano di rimborso in
modo che il numero delle rate e la loro collocazione temporale risulti diversificata e in
accordo con le prospettive di entrata del cliente, ma il piano - una volta definito - non può
subire successive modifiche.
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L’erogazione del finanziamento non richiede necessariamente l’accensione di un
rapporto di conto corrente, anche se spesso sono offerte condizioni di favore in caso di
abbinamento del prestito ad altri prodotti bancari.
In caso di mancato pagamento di una o più rate, il finanziatore può pretendere
immediatamente il pagamento dell’intera somma ancora dovuta.
In questi casi il soggetto finanziato si espone al rischio di dover corrispondere interessi in
misura maggiore rispetto a quella prevista in caso di regolare pagamento delle rate e di
doversi fare carico di tutte le spese per il recupero delle somme dovute.
1.2 Le garanzie
L’erogazione di un prestito personale non richiede
necessariamente una garanzia; infatti può essere
concesso anche in forma chirografaria (senza alcuna
garanzia per l’intermediario che eroga il
finanziamento). In generale si tende a far affidamento
sulla capacità finanziaria del cliente, stimata facendo
riferimento ai flussi di cassa periodici (stipendio e altre
entrate).
Nei casi in cui le caratteristiche
economico/patrimoniali del soggetto finanziato
rendano sconsigliabile l’erogazione di un prestito
senza garanzia, l’intermediario può richiedere che ne
sia rilasciata una reale o personale.
Essa ha la finalità di garantire al creditore maggiori
possibilità di vedersi restituito il finanziamento erogato,
laddove il patrimonio del debitore non risultasse
sufficiente.
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Le garanzie, possono essere reali (per esempio pegno o ipoteca su un bene fisico, come
una macchina o una casa) o personali (come per esempio la firma di un coobbligato, una
fideiussione). La prestazione di garanzie reali nell’erogazione di prestiti personali non è
però molto frequente. Infatti le due principali motivazioni che rendono poco utilizzate le
garanzie reali, e in particolare l’ipoteca, sono l’onerosità dell’iscrizione dell’ipoteca e la
non elevata entità dei prestiti erogati.
Più frequente è invece l’utilizzo di garanzie di natura personale.
L’intermediario può infatti richiedere al soggetto finanziato che la restituzione del prestito sia
garantita da un terzo (garante o fideiussore o avallante), che si impegna in solido con il
debitore principale al rimborso delle somme finanziate.
Può inoltre accadere che l’intermediario richieda al soggetto finanziato di consegnare in
garanzia cambiali o assegni di importo pari o inferiore all’importo finanziato
(cambializzazione delle rate).
In tal modo in realtà l’intermediario non riceve garanzie contrattuali in senso stretto,
atteso che la restituzione del prestito rimane garantita dal solo patrimonio del debitore, pur
risultando rafforzata dalla maggiore facilità di riscossione del credito in forza dei titoli
cambiari o di credito consegnati dal debitore.
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1.3 Forme particolari di prestito personale
I primi rispondono alla maggiore diffusione di situazioni di difficoltà finanziaria delle
persone; gli intermediari finanziari offrono infatti prodotti di credito che rispondono alle esigenze
di risanamento e riordino della posizione debitoria del cliente.
Il prestito vitalizio invece è stato introdotto nel nostro mercato sulla scorta dell’esperienza
proveniente dai paesi anglosassoni (dove l’operazione prende il nome di reverse mortgage).
Si tratta di un’operazione di prestito ipotecario a lungo termine, caratterizzata dall’erogazione
di un finanziamento a un soggetto in età avanzata (generalmente superiore a 65 anni) che
permette a quest’ultimo di soddisfare bisogni finanziari monetizzando parte del valore di un
immobile di sua proprietà.
Vediamo ora nel dettaglio ciascuna forma di prestito.
Prestiti di
consolidamento
Per i clienti che siano già esposti con vari intermediari finanziari o magari
con un solo intermediario ma con più affidamenti, si è diffusa la possibilità di
consolidare le varie posizioni debitorie in un unico rapporto di debito.
Tale operazione si realizza con l’estinzione di tutti (o parte dei) i debiti accesi
da un singolo cliente grazie all’ottenimento di un ulteriore prestito di
maggiore importo e di maggiore durata.
La concentrazione della posizione debitoria nei confronti di un solo
intermediario e in un unico rapporto contrattuale permette in genere di
abbattere fortemente i costi di finanziamento (interessi, commissioni,
ecc.) e di ripianificare il budget famigliare o personale del debitore,
rendendo più sostenibile l’esborso mensile richiesto al soggetto finanziato.
Prestiti vitalizi
Le somme erogate sono solitamente utilizzate per far fronte a esigenze di
assistenza personale, cura o supporto finanziario ai familiari del
soggetto finanziato.
Alla stipula del contratto la somma richiesta è erogata al cliente e non sono
previsti pagamenti a rimborso (es. rate) fino alla scadenza del
contratto, che coincide con il decesso del soggetto finanziato.
Alla morte del soggetto finanziato (o del più longevo dei soggetti finanziati,
qualora siano più d’uno) gli eredi possono rimborsare il prestito entro un
anno e se non lo fanno l’intermediario può soddisfare il proprio
credito rivalendosi sull’immobile di proprietà del soggetto finanziato.
Il prestito vitalizio prevede infatti necessariamente l’iscrizione di ipoteca di
primo grado sull’immobile di proprietà del prenditore del prestito. Il
soggetto finanziato è tenuto a stipulare una polizza assicurativa a beneficio
dell’intermediario, contro i danni causati all’immobile da incendio, scoppio o
altri eventi dannosi.
Per facilitare il recupero della somma erogata l’intermediario può farsi
rilasciare, al momento del contratto, un mandato irrevocabile a vendere
l’immobile dato in garanzia, con obbligo di rendiconto e facoltà di
compensare il credito conseguente al contratto di finanziamento con i
proventi della vendita.
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GLOSSARIO
Affidabilità creditizia
Capacità di un soggetto di ottenere credito dal sistema finanziario; essa è determinata sulla
base della capacità di reddito, del livello di indebitamento in essere e della capacità dimostrata
in passato di onorare le promesse di pagamento.
Agente in attività finanziaria
Soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari
finanziari , istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica.
Attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma
La concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni
di firma. Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni
di:
a) locazione finanziaria;
b) acquisto di crediti;
c) credito al consumo, così come definito dall'articolo 121 del Testo unico, fatta eccezione per
la forma tecnica della dilazione di pagamento del prezzo svolta dai soggetti autorizzati alla
vendita di beni e servizi nel territorio della Repubblica;
d) credito ipotecario;
e) prestito su pegno;
f) rilascio di fideiussioni, l'avallo, l'apertura di credito documentaria, l'accettazione, la girata,
l'impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni
di firma. Sono esclusi le fideiussioni e gli altri impegni di firma previsti nell'ambito di contratti
di fornitura in esclusiva e rilasciati unicamente a banche e intermediari finanziari.
Carta di credito
Tessera personale e non cedibile con la quale un ente emittente autorizza il titolare, entro dei
limiti di spesa prestabiliti, a:
•
•
pagare i propri acquisti di beni e servizi presso esercizi commerciali convenzionati con
l'emittente stesso,
ottenere anticipazioni di contante (cash advance) presso sportelli automatici (ATM) o
presso gli sportelli bancari,
senza dar luogo all'addebito immediato delle somme spese o prelevate.
Carta di credito revolving
Carta di credito che permette di accedere ad una disponibilità di denaro sotto forma di linea di
credito. Il titolare di una carta di credito revolving rimborsa gli acquisti effettuati a rate e per
questo paga alla banca un tasso di interesse.
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Carta di debito
Documento che abilita il titolare, in base a un rapporto contrattuale con l'emittente, a effettuare
operazioni di prelievo presso gli ATM o di pagamento attraverso terminale (POS, Point of Sale,
o cassa continua, cash dispenser) con addebito in tempo reale su conto corrente bancario del
controvalore di ogni operazione effettuata.
Cartolarizzazione
Operazione mediante la quale un soggetto (detto “originator”) cede un suo credito pro soluto
(cioè senza garanzia dell’incasso) a una società che si obbliga a incorporare il credito stesso in
uno o più titoli da cedere a terzi sul mercato.
Cessione del credito
Contratto con il quale un soggetto (creditore cedente) trasferisce un altro soggetto
(cessionario) un diritto di credito, determinando una modificazione soggettiva del rapporto
obbligatorio dal lato del creditore lasciando immutata l’identità del debitore (debitore ceduto).
Consumatore
Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale
o professionale eventualmente svolta.
Contratto di credito collegato
Contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la
prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o
concludere il contratto di credito;
2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito.
Contratto di mutuo
(argomento trattato a pagina 1 della dispensa)
Contratto col quale una parte (mutuante) consegna all'altra una determinata quantità di danaro
o di altre cose fungibili, e l'altra (mutuatario) si obbliga a restituire altrettante cose della stessa
specie e qualità.
Costituzione in mora
Consiste nella richiesta scritta formulata dal creditore al debitore di adempiere l'obbligazione,
cioè di effettuare un pagamento o consegnare un bene.
La richiesta è di norma inoltrata a mezzo piego o lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, per dare certezza alla data del ricevimento. Alla costituzione in mora conseguono
vari effetti, tra i quali:
•
•
•
la maturazione degli interessi moratori, nella misura pattuita tra le parti o, in mancanza, in
misura pari all'interesse legale;
l'interruzione del termine di prescrizione;
l'obbligo in capo al debitore di risarcire gli eventuali danni che si producano dopo
la messa in mora.
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Fideiussione
(argomento trattato a pagina 3 della dispensa)
Contratto definito dall'art. 1936 del cod. civ. con cui il fideiussore si obbliga personalmente
verso il creditore garantendo l'adempimento di un'obbligazione altrui. Nel caso di mancato
adempimento dell'obbligazione da parte dell'obbligato, il creditore può rivolgersi
indifferentemente o al fideiussore o all'obbligato stesso. La fideiussione non è valida se non è
valida l’obbligazione principale.
Finanziamento finalizzato
(argomento trattato a pagina 1 della dispensa)
Erogazione di una somma di denaro, da parte di una banca o un intermediario finanziario, al
fine di permettere al soggetto finanziato di acquistare uno specifico bene o servizio.
Gestione caratteristica o corrente
Insieme di processi che generano costi e ricavi e pagamenti e incassi riferibili all'insieme delle
attività (di acquisto, trasformazione e vendita) proprie dell'azienda.
Intermediari finanziari
Soggetti a cui è riservato l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma, iscritti nell’elenco previsto dall’art. 106 del TUB.
Intermediario del credito
Sono considerati tali gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro
soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale o
professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico
oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dal Titolo VI-bis del TUB,
almeno una delle seguenti attività:
1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della
conclusione di tali contratti;
2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore.
Ipoteca
(argomento trattato a pagina 3 della dispensa)
Diritto reale di garanzia, costituito dal debitore (o da un terzo) su un bene, a garanzia di un
credito. L'ipoteca attribuisce al creditore il potere di espropriare il bene sul quale è stata iscritta
e di essere soddisfatto con preferenza sul ricavato della vendita. L'ipoteca si estingue
automaticamente dopo venti anni.
Lavoratori parasubordinati
Soggetti che collaborano con un’impresa senza essere avvinti da rapporti di lavoro subordinato
(cioè di lavoro dipendente ex art. 2094 cod. civ.) e in maniera non occasionale. Vi rientrano, per
esempio, i collaboratori coordinati continuativi (oggi “a progetto”), gli agenti, i rappresentanti di
commercio (art. 409 cod. proc. civ.).
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Mediatore creditizio
Soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari
finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
Pegno
(argomento trattato a pagina 3 della dispensa)
Diritto reale di garanzia che ha la funzione di garantire la soddisfazione di un credito. Esso può
costituirsi su cose di proprietà del debitore o su cose appartenenti a terzi. È causa legittima di
prelazione perché attribuisce al creditore garantito il diritto di potersi soddisfare sul bene
oggetto del pegno con preferenza rispetto ad altri creditori.
Periodo di ammortamento
Corrisponde al lasso di tempo necessario per rimborsare interamente il prestito erogato
dall’intermediario. Il piano di ammortamento è infatti il programma di pagamenti pattuiti tra
intermediario e cliente per la restituzione del finanziamento mediante la corresponsione di rate
periodiche.
Rischio di credito
Rischio che il debitore non assolva, anche parzialmente, agli obblighi contratti con il creditore.
Rischio di obsolescenza
Rischio a cui è esposto il proprietario di un bene con riferimento a un possibile deprezzamento
del valore di mercato del bene stesso più intenso rispetto a quello rappresentato dal processo
di ammortamento; il deprezzamento può essere provocato dall'uso del bene o dalla comparsa
sul mercato di beni analoghi maggiormente all'avanguardia o di sostituti.
Sconfinamento
Utilizzo da parte del consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza rispetto al
saldo del conto corrente in assenza di apertura di credito ovvero rispetto all'importo
dell'apertura di credito concessa.
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APPROFONDIMENTI
Gli intermediari del credito e la distribuzione di prodotti di finanziamento
(argomento trattato a pagina 1 della dispensa)
Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi rivestono ruoli ben distinti nell’attività di
distribuzione dei prestiti personali e degli altri prodotti di finanziamento.
Gli agenti in attività finanziaria operano infatti su mandato di un solo intermediario o di più
intermediari appartenenti al medesimo gruppo (“monomandato”).
Soltanto nel caso in cui la l’intermediario non conferisca il mandato all’agente per tutti i prodotti
o servizi, l'agente potrà acquisire ulteriori mandati (al massimo due) da altri intermediari al fine
di offrire l'intera gamma di prodotti o servizi disponibili sul mercato.
L’attività svolta dagli agenti è quindi riconducibile a specifici intermediari che gli hanno conferito
mandato: la legge prevede infatti che l’intermediario mandante sia addirittura responsabile in
solido con l’agente per tutti i danni da lui cagionati ai clienti ed ai terzi nello svolgimento
dell’attività.
L’agente in attività finanziaria può promuovere e – a differenza del mediatore creditizio –
anche concludere i contratti di finanziamento.
Oltre a raccogliere la documentazione necessaria per istruire la pratica e sottoporla
all’intermediario mandante, gli agenti possono quindi anche rappresentare l’intermediario
stesso nella stipula del contratto di finanziamento.
Resta tuttavia inteso che la valutazione del merito creditizio e la decisione in ordine alla
concessione (o meno) del finanziamento rimangono necessariamente in capo all’intermediario,
così come le responsabilità conseguenti.
Il mediatore creditizio svolge invece la funzione di mettere in relazione, anche attraverso
attività di consulenza, l’intermediario con i potenziali clienti al fine di verificare la possibilità di
concedere loro il finanziamento di cui hanno bisogno.
I mediatori creditizi operano quindi in condizione di assoluta indipendenza e terzietà rispetto
alle parti del contratto di finanziamento: i mediatori non possono infatti essere legati ad alcuna
delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza e autonomia.
L’attività concretamente svolta dai mediatori creditizi si distingue in maniera significativa da
quella svolta dagli agenti in attività finanziaria: ai mediatori è infatti vietato rappresentare
l’intermediario nella conclusione del contratto di finanziamento.
Essi non possono neppure effettuare l'erogazione del finanziamento o altra forma di
pagamento e non posso incassare di denaro contante, altri mezzi di pagamento o titoli di
credito.
I mediatori creditizi possono svolgere le seguenti attività prodromiche alla conclusione del
contratto di finanziamento:
•
•
•
illustrare le caratteristiche dei diversi prodotti di finanziamento che hanno “in portafoglio”,
aiutando il cliente, mediante attività di consulenza, ad individuare il prodotto più adeguate
alle sue esigenze finanziarie
raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti
svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante, raccogliendo la
documentazione necessaria per la concessione del finanziamento
9
•
inoltrare le richieste di finanziamento e la documentazione acquisita all’intermediario
affinché valuti il merito creditizio del cliente e decida se concedere il finanziamento.
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NORMATIVA
•
D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287, Regolamento di attuazione dell'articolo 6 della legge 7 marzo
1996, n. 108, recante disciplina dell'attività di mediazione creditizia
•
Decreto del presidente della repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 approvazione del testo
unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari
e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni
•
Banca d’Italia, Cessione del quinto dello stipendio e operazioni assimilate: cautele e indirizzi
per gli operatori
•
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Decreto 27 dicembre 2006, n. 313, Regolamento
di attuazione dell’articolo 13-bis del decreto –legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
•
Codice civile, Libro IV - Delle obbligazioni, TITOLO III - Dei singoli contratti, CAPO XVII Dei contratti bancari, SEZIONE III - Dell'apertura di credito bancario
•
Comunicazione UIF del 16 marzo 2012 - schemi rappresentativi di comportamenti anomali
ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007- operatività connessa con il
rischio di frodi nell’attività di factoring
•
Decreto Ministeriale 17 febbraio 2009 n. 29, Regolamento recante disposizioni in materia di
intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385
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