Esclusione della responsabilità del vettore aereo per
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Esclusione della responsabilità del vettore aereo per
Esclusione della responsabilità del vettore aereo per inadempimento all’obbligo di trasporto di passeggeri SOMMARIO: 1. Norme regolatrici della responsabilità del vettore aereo. - 2.Segue. Il Regolamento (CE) n. 261/2004. - 3. Norme relative all’esclusione della responsabilità. - 4. Segue. L’onere della prova per il vettore aereo. - 5. Casistica di limiti alla responsabilità del vettore. - 6. Conclusioni. 1. L’ordinamento giuridico prevede delle disposizioni di settore dedicate alla navigazione - marittima ed aerea - del tutto speciali rispetto al diritto privato generale. In particolare, la disciplina del contratto di trasporto aereo di passeggeri e dei rispettivi bagagli, nell’ordinamento italiano, è contenuta nel Codice della navigazione (nella specie artt. 941 – 949-ter cod. nav.), integrata, per quanto non espressamente previsto e nei limiti di compatibilità, dalle disposizioni del Codice civile relative al contratto di trasporto. Nell’illustrare la disciplina dell’esonero di responsabilità del vettore, oggetto della presente trattazione, si deve fare riferimento, quindi, ad ipotesi riconducibili alla generica nozione di non imputabilità di un fatto dannoso all’obbligato nell’ambito dell’inadempimento contrattuale, e ad altre ipotesi, invece, specifiche al settore dei trasporti aerei. Bisogna, innanzitutto, precisare che le norme del Codice della navigazione dedicate al trasporto aereo di persone e bagagli compiono un rinvio diretto alle norme internazionali e comunitarie: recita invero l’art. 941, comma 1°, cod. nav.: “Il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la responsabilità del vettore per lesioni personali del passeggero, è regolato dalle norme comunitarie ed internazionali in vigore nella Repubblica”. È quindi necessario compiere una breve rassegna della normativa sovranazionale riguardante il trasporto aereo di persone per comprendere la portata della disciplina. Il primo strumento che in ordine di tempo regola tale materia è la Convenzione per l’unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929 e ratificata dall’Italia con L. 19 maggio 1932, n. 841, che disciplina, tra l’altro, proprio la responsabilità del vettore per i danni cagionati ai passeggeri in occasione del trasporto. Successivamente la Convenzione di Varsavia del 1929 è stata, nella sostanza, sostituita dalla Convenzione firmata a Montreal il 28 maggio 19991, che aveva per obiettivo quello di fondere, con gli opportuni adeguamenti, il contenuto della Convenzione di Varsavia e gli strumenti normativi internazionali ad essa collegati in un unico testo. Ne consegue che la prima convenzione, seppur formalmente rimasta in vita, trova attualmente applicazione residuale, essendo la Convenzione di Montreal intervenuta a disciplinare una materia già oggetto della Convenzione di Varsavia2. Convenzione di Montreal per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, ratificata dall’Italia con L. 10 gennaio 2004, n. 12. 2 Si consideri peraltro che il D.L. 25 giugno 2008, n. 11, convertito con modificazioni nella L. 26 agosto 2008 n. 133, sulla semplificazione normativa, nel proprio allegato A ha incluso la L. 19 maggio 1932, n. 841 di ratifica della Convenzione di Varsavia del 1929 tra le norme da ritenersi abrogate, riconoscendo l’inattualità di tale strumento patrizio in seguito alla ratifica della Convenzione di Montreal. 1 187 Le norme della Convenzione di Montreal dedicate alla responsabilità del vettore aereo si incontrano nel Capo III (artt. 17 – 37). Anche la Comunità Europea, nell’esercizio delle politiche miranti alla costituzione di uno spazio interno comunitario privo di ostacoli alla libera circolazione delle persone, nonché ad una sempre maggiore tutela dei consumatori, anche attraverso l’armonizzazione delle normative nazionali sul diritto dei trasporti, ha prodotto degli strumenti normativi direttamente applicabili in tutti gli ordinamenti nazionali dei Paesi membri. Il primo di questi è stato il Regolamento 97/2027/CE del 9 ottobre 19973, che disciplinava in modo particolare la responsabilità dei vettori aerei con licenza d’esercizio comunitaria per le lesioni ed i danni materiali cagionati ai passeggeri ed ai loro bagagli. La firma della Convenzione di Montreal è quindi stata per la Comunità Europea l’occasione per uniformare la propria normativa in materia a quella internazionale pattizia: con Decisione 2001/539/CE del 5 aprile 20014 la Comunità Europea ha aderito alla Convenzione, ed ha quindi provveduto a rendere compatibile il diritto comunitario con le norme internazionali che aveva recepito, modificando il Regolamento n. 2027/97: il Regolamento (CE) 889/2002 del 13 maggio 20025 nel proprio considerando n. (6) afferma, infatti, che “è necessario modificare il regolamento (CE) n. 2027/97, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti per allinearlo con le disposizioni sulla convenzione di Montreal e creare così un sistema uniforme di responsabilità per il trasporto aereo internazionale”. Diretta conseguenza di tale intenzionalità del legislatore comunitario si ritrova nell’art. 3 par. 1 del Regolamento (CE) n. 2027/97, come sostituito dall’art. 4 del Regolamento (CE) 889/2002: “La responsabilità di un vettore aereo comunitario in relazione ai passeggeri e ai loro bagagli è disciplinata dalle pertinenti disposizioni della convenzione di Montreal”. In conclusione, per effetto, in primo luogo, della diretta applicabilità della normativa comunitaria nell’ordinamento italiano e della prevalenza della prima sulle disposizioni del secondo contrastanti con essa, e per opera, in secondo luogo, del diretto rinvio nel codice della navigazione, in materia di responsabilità per i danni ai passeggeri ed ai loro bagagli si applicheranno le disposizioni della Convenzione di Montreal a qualsiasi vettore aereo comunitario, che eserciti il trasporto di passeggeri anche in un volo nazionale interno6. 2. Va però precisato che Convenzione di Montreal e norme residuali comunitarie o nazionali che la recepiscono non sono le uniche disposizioni a regolare la responsabilità del vettore aereo (ed i casi di sua esclusione). Ulteriori interventi sono stati condotti dal legislatore europeo in tema di protezione dei passeggeri di vettori aerei comunitari, con previsione di particolari obblighi a carico In GUCE L 285 del 17 ottobre 1997, pp. 1 ss. In GUCE L 194 del 18 luglio 2001, pp. 38 ss. 5 In GUCE L 140 del 30 maggio 2002, pp. 2 ss. 6 Invero la disciplina del contratto di trasporto aereo di persone e di bagagli di cui agli artt. 941 ss. del Codice della navigazione, cui si è accennato supra, è stata oggetto di recente riforma (cfr. D. Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 di riforma della navigazione aerea) proprio allo scopo di allineare la normativa interna sul trasporto aereo di persone a quella comunitaria di cui al Regolamento (CE) n. 889/2002, con un analogo rinvio alle norme internazionali. 3 4 188 delle compagnie aeree, nonché delle relative conseguenze – risarcitorie e/o restitutorie – in caso di loro inadempimento. Il più recente di questi interventi, è stato il Regolamento (CE) 261/2004 istitutivo di regole comuni in materia di assistenza ai passeggeri nei casi di negato imbarco (il c.d. overbooking), cancellazione di voli o ritardi prolungati7. Senza voler entrare nel dettaglio delle fattispecie disciplinate dal Regolamento, che non sono direttamente oggetto della presente trattazione, in questa sede ci si limita ad accennare alle conseguenze, in tema di responsabilità del vettore, cui danno luogo le ipotesi di inadempimento previste dalla normativa comunitaria in esame; in particolare si tratta di: negato imbarco (overbooking) (art. 4): al passeggero deve essere chiesto se è disposto a rinunciare volontariamente al volo in cambio di benefici da concordare con la compagnia aerea, oltre alla riprotezione su altro volo o al rimborso del biglietto, come disciplinati dall’art. 8; in mancanza, sempre in aggiunta al rimborso del biglietto o alla riprotezione su altro volo, deve essergli corrisposta una compensazione pecuniaria il cui ammontare è determinato in base all’art. 7; cancellazione del volo (art. 5): il passeggero ha diritto alla compensazione pecuniaria di cui all’art. 7 ed alla riprotezione su altro volo, oppure al rimborso del biglietto; ritardo prolungato (art. 6): se il ritardo supera le 5 ore, il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto. In tutti i casi di ritardo prolungato e comunque di attesa in aeroporto, il passeggero ha altresì diritto a varie prestazioni di assistenza, la cui entità varia in relazione alla durata dell’attesa (art. 9: pasti, pernottamento in hotel, trasporto aeroporto-hotel e viceversa, due chiamate telefoniche o messaggi via fax o e-mail). Il Regolamento 261/2004 inoltre lascia, in ogni caso, “impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare” (art. 12, comma 1°). Questa disposizione è di per sé sufficiente a caratterizzare come sanzionatorie le prestazioni previste ai precedenti articoli 7 – 8 – 9 a carico del vettore aereo e permette di svolgere alcune importanti considerazioni. In primo luogo, si può senz’altro concludere che il Regolamento costituisce un’integrazione alle discipline dei singoli ordinamenti nazionali in materia di inadempimento contrattuale, ed in particolare di inadempimento del prestatore del servizio di trasporto. In secondo luogo, il Regolamento individua delle ipotesi tipizzate di inadempimento del vettore all’esecuzione del contratto di trasporto aereo, attraverso la descrizione di determinati eventi (overbooking, cancellazione, ritardo prolungato) e la previsione di un risarcimento, il cui importo viene forfetizzato (la compensazione pecuniaria di cui all’art. 7), come conseguenza del danno (il disagio per il passeggero) che gli eventi descritti provocano (risarcimento non contemplato nel ritardo prolungato). 7 In GUCE L 46 pp. 1 ss. del 17 febbraio 2004; che ha abrogato il Regolamento (CEE) n. 295/1991. 189 In terzo luogo, viene fatta salva ogni previsione di danno ulteriore che non possa essere quantificata a priori in maniera forfetaria, in quanto dipendente dall’atteggiarsi della singola fattispecie concreta8 (dunque anche nell’ipotesi di ritardo prolungato). Ne consegue che, nel disciplinare le obbligazioni risarcitorie in capo al vettore in conseguenza degli eventi di cui al Regolamento, saranno applicabili anche le ulteriori norme che disciplinano la responsabilità contrattuale del vettore aereo, ovvero la Convenzione di Montreal del 1999 e le altre norme comunitarie e nazionali sopra descritte. Si può notare, in conclusione, che l’ordinamento comunitario qui ha fatto propri i generali principi civilistici dei sistemi giuridici continentali in materia di responsabilità da inadempimento contrattuale. Invero, la compensazione pecuniaria di cui all’art. 7 può ben essere ricompresa nel diritto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1218 c. c., cui una parte (il passeggero) ha diritto in conseguenza della mancata esecuzione di una prestazione (il volo cancellato o in overbooking). In questa ipotesi, tuttavia, non sarà necessario dimostrare l’esistenza di un danno, dal momento che il legislatore ne postula la presenza in re ipsa come disagio conseguente alla cancellazione o al negato imbarco. Parimenti, il diritto al rimborso del biglietto non usufruito è del tutto riconducibile al diritto alla restituzione della prestazione già effettuata dalla parte non inadempiente qualora quest’ultima decida di avvalersi della facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1458 c.c. 3. Nel disciplinare la responsabilità del vettore, le normative richiamate prevedono anche delle ipotesi di esclusione di tale responsabilità. In particolare, la Convenzione di Montreal esclude la responsabilità del vettore per i danni derivanti dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati “se e nella misura in cui il danno derivi esclusivamente dalla natura dei bagagli o da difetto o vizio intrinseco” (art. 17 par. 2) nonché per i danni cagionati da un ritardo del volo – responsabilità che è comunque limitata alla somma di 4.150 DSP9 (art. 22, comma 1) – se il vettore dimostra che “egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle” (art. 19) 10. Inoltre, la responsabilità del vettore è esclusa anche quando il vettore riesca a dimostrare “che la persona che chiede il risarcimento o il suo avente causa ha provocato il danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito o omissione” (art. 20). Il Regolamento 261/2004 non prevede alcuna generica limitazione della responsabilità del vettore, tuttavia stabilisce, limitatamente all’ipotesi di cancellazione del volo, la non debenza della compensazione pecuniaria, prevista dall’art. 7, nel caso in cui il vettore possa “dimostrare che la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali che non si Cfr. in questo senso CGCE 10 gennaio 2006 in causa C-344/04 in Racc. 2006, I-403; e in Resp. civ. prev. 2006, p. 1249. 9 Diritti Speciali di Prelievo, come definiti dal Fondo Monetario Internazionale secondo il richiamo operato dall’art. 23: la conversione dei DSP in monete nazionali va effettuata in base al tasso di cambio alla data della sentenza. 10 Si fa presente, in ogni caso, che tale beneficio della limitazione viene meno nel caso in cui sia dimostrata la condotta temeraria e colpevole del vettore (art. 22, comma 5°). 8 190 sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso” (art. 5, comma 3°). A tal riguardo va sottolineato che la circostanza che i passeggeri subiscano dei disagi causati da circostanze eccezionali non altrimenti evitabili non esime comunque il vettore aereo dagli obblighi di assistenza né, tantomeno, dal rimborso del biglietto, prestazioni cui è tenuto ai sensi degli artt. 3 ss. del Regolamento. A ben vedere, tale limitazione si conforma proprio a quei generali principi civilistici della responsabilità da inadempimento contrattuale sopra menzionati: da un lato, infatti, la non debenza della compensazione pecuniaria in assenza di imputabilità della cancellazione al vettore aereo non fa sorgere il diritto del passeggero al risarcimento del danno forfetizzato; dall’altro lato, l’obbligo di rimborso del biglietto, quale effetto della risoluzione del contratto di trasporto, è un evento che si può verificare tanto nel caso di inadempimento imputabile al vettore aereo (cfr. art. 1453 c.c.) quanto nel caso di impossibilità della prestazione non imputabile al vettore (come appunto in presenza di eventi eccezionali, cfr. artt. 1256 e 1463 c.c.). Il vettore aereo, pertanto, per sottrarsi all’obbligo del pagamento della compensazione pecuniaria di cui all’art. 5, dovrà fornire la prova liberatoria di un duplice ordine di circostanze ai fini di dimostrare l’inesigibilità della prestazione di trasporto: che l’evento impeditivo dell’esecuzione del contratto di trasporto è stato causato da un evento non previsto e non prevedibile usando la normale diligenza (in sostanza un evento riconducibile alle nozioni di caso fortuito o forza maggiore11); che sono state messe in atto tutte le misure possibili per evitare la cancellazione del volo, e ciò nonostante non è stato possibile dare seguito al volo. Il Codice della navigazione contiene una previsione similare a quella di cui all’art. 19 della Convenzione di Montreal, allorché libera il vettore dalla responsabilità per i “danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto del passeggero o del suo bagaglio a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle” (art. 949-bis cod. nav.). 4. Da quanto su riportato emerge che il regime di colpa operante in tutti i casi indicati è un regime di “colpa presunta”, in quanto il vettore viene ritenuto responsabile fintantoché non fornisca la prova liberatoria delle circostanze esimenti, che sia l’evento eccezionale o il concorso di colpa del passeggero. La giurisprudenza italiana, pronunciatasi prima dell’entrata in vigore del Regolamento 261/2004, si è sempre attestata sull’orientamento che vede in capo al vettore aereo una colpa “presunta”: la Cassazione ha infatti affermato che, in caso di ritardo o inadempimento nell’esecuzione del contratto di trasporto aereo, “sussiste in capo al vettore una presunzione di responsabilità, per liberarsi dalla quale egli è tenuto a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Da ciò deriva che rimangono a carico del vettore i danni da causa ignota mentre il caso fortuito e la forza maggiore, quali fattori estranei alla organizzazione del trasporto, costituiscono causa non imputabile ex art. 1218 c.c. e portano ad escludere la responsabilità del vettore se egli dimostri di non essere riuscito ad 11 Cfr. G.d.p. Ancona, 16 maggio 2007, in Dir. trasp., 2008, p. 573. 191 impedire l’evento nonostante l’adozione di ogni misura idonea a garantire la puntuale esecuzione del trasporto”12. Trattasi di un regime probatorio in linea con quello operante nella responsabilità contrattuale in genere: il creditore della prestazione risarcitoria sarà gravato della dimostrazione del proprio titolo alla prestazione e dell’esistenza ed entità del danno, salvo le menzionate ipotesi forfetizzate, mentre il debitore dovrà fornire la prova di aver correttamente adempiuto o di non aver potuto evitare altrimenti l’inadempimento. Va però sottolineato che la presunzione di responsabilità, e la conseguente prova liberatoria che incombe al vettore aereo, nel sistema della Convenzione di Montreal e del Codice della navigazione, non opera sul piano della causa del danno bensì sul diverso piano degli effetti: la prova del vettore ha, quindi, ad oggetto fatti diretti all’eliminazione delle conseguenze dannose dell’evento, qualunque esso sia (fortuito o colpevole). Pertanto, in queste ipotesi, diversamente da quanto disposto dal Regolamento 261/2004, da un lato non è necessario individuare la causa del danno, mentre dall’altro incombe al vettore la dimostrazione che il danno non poteva essere altrimenti evitato oppure che egli ha adottato tutte le misure necessarie in relazione ad ogni possibile evento dannoso, che si possa in concreto ipotizzare in relazione causale con il danno13. In altre parole, anche qualora l’evento causativo dell’inadempimento derivi da forza maggiore, ossia da un evento imprevedibile e inevitabile, il vettore si potrà liberare dalla propria responsabilità solo dimostrando che lui e i propri ausiliari hanno nello specifico posto in essere tutte le misure idonee ad evitare il danno o a limitarne le conseguenze. Peraltro, è doveroso sottolineare che la giurisprudenza, soprattutto sulla base della normativa precedente l’emanazione del Regolamento 261/2004, ha interpretato il concetto di “misure idonee ad evitare il danno” in senso ampio, ricomprendendovi non solo le attività poste in essere per assicurare il puntuale adempimento del contratto di trasporto, ma anche quelle dirette a limitare i disagi a carico dei passeggeri14. Sennonché, vale la pena notare che alcuni degli obblighi posti a carico dei vettori dall’art. 9 del Regolamento 261/2004 costituiscono, per l’appunto, misure finalizzate ad attenuare le conseguenze dannose derivanti ai passeggeri dal negato imbarco, dalla cancellazione o da un ritardo prolungato. Tuttavia, si ritiene che non vi possa essere coincidenza tra le misure idonee ad evitare il danno, o a limitare i disagi per i passeggeri, ai sensi dell’art. 7, e le misure adottate ex lege in conseguenza dell’evento dannoso, ai sensi dell’art. 9. Le prime, al contrario, dovranno essere un quid pluris, o un Cass. civ., sez. III, 27 ottobre 2004, n. 20787, in Giust. civ. Mass., 2004, p. 10. Cfr. LEFEBVRE D’OVIDIO, PESCATORE, TULLIO, Manuale di diritto della navigazione, Milano, 2004, pp. 468-469 con riferimento al vecchio testo dell’art. 942 cod. nav. e all’art. 19 Convenzione di Montreal. 14 Secondo G.d.p. Castellammare di Stabia, 15 dicembre 2006, in Corr. mer., 2007, p. 305, il fatto che il passeggero sia stato preavvertito dalla compagnia aerea sulla cancellazione di un volo costituisce misura idonea a limitare il disagio a carico del passeggero; cfr. altresì G.d.p. Bassano del Grappa, 17 dicembre 2004, in Dir. trasp., 2005, p. 1108, secondo il quale “l’informazione sull’evolversi dei contrattempi e sulle prevedibili contromisure rientra negli obblighi non solo di cortesia ma anche di assistenza del vettore nei confronti dei passeggericlienti”. 12 13 192 quid differente, rispetto alle seconde15. È quindi ragionevole ritenere che, nonostante l’esecuzione di tali obblighi, espressamente prevista dalla legge, il vettore non sarà esonerato dal risarcire i danni cagionati dal negato imbarco, dalla cancellazione o dal ritardo prolungato, se non prova di aver posto in essere delle ulteriori e diverse misure per evitare il prodursi del danno. Come sopra accennato, nell’ipotesi di cancellazione del volo di cui al Regolamento 261/2004, diversamente dagli altri casi, sarà necessario fornire la prova, oltre che dell’aver posto in essere ogni atto idoneo ad evitare il danno, anche dell’eccezionalità della causa che ha prodotto un danno al passeggero. Le ragioni di una prova liberatoria maggiormente restrittiva e severa a carico del vettore aereo nel regime del Regolamento 261/2004 sono senza dubbio da ricercare negli scopi dello stessa normativa comunitaria in esame, ovvero nella necessità di dotare il passeggero-consumatore di un grado di tutela il più alto possibile a fronte dei disservizi operativi delle compagnie aeree. Si noti, peraltro, che la giurisprudenza ha affermato che il vettore, per vincere la summenzionata presunzione, non dovrà semplicemente fornire la prova generica dell’uso della normale diligenza, ma sarà necessaria la specifica indicazione delle misure concrete adottate e l’individuazione della causa che ha provocato il danno16. D’altronde, la normale diligenza richiesta al vettore ed ai suoi ausiliari viene valutata non in modo generico e aspecifico, ma in relazione alla professionalità degli stessi e al tipo di attività svolta17. 5. Molteplici sono le circostanze, eccezionali o meno, che possono ostacolare il puntuale adempimento del contratto di trasporto aereo, nonostante l’adozione di tutte le misure suggerite dall’ordinaria diligenza; non è, pertanto, possibile per l’interprete dare conto o prevedere specificamente tutti i possibili eventi. Tuttavia, nello specifico campo delle ipotesi individuate dal Regolamento 261/2004, alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali, è possibile delineare alcune specifiche situazioni che vengono per lo più considerate valido fondamento di una prova liberatoria, nei sensi più sopra indicati. Va in primo luogo sottolineato che lo stesso Regolamento 261/2004 nel proprio Considerando n. (14) fornisce un elenco – del tutto esemplificativo e per niente esaustivo – di circostanze eccezionali esimenti la responsabilità del vettore: instabilità politica, condizioni meteorologiche avverse, rischi per la sicurezza, improvvise carenze 15 G.d.p. S. Donà di Piave, 13 settembre 2004, in Dir. trasp., 2006, p. 320, ha ritenuto corretto adempimento agli obblighi incombenti sul vettore l’informativa sulla cancellazione del volo resa ai passeggeri al momento del loro arrivo in aeroporto, non essendo possibile notificare in via preventiva l’evento a tutti i passeggeri. 16 Cfr. Cass. civ., sez. III, 27 ottobre 2004, n. 20787, cit. 17 La dottrina ritiene che il riferimento alla capacità del vettore riguardi non tanto la sua contingente possibilità di evitare il danno, quanto la misura degli interventi a lui richiesti, nel senso che da un vettore si potrebbe pretendere “non tanto una sorta di onnipotenza finalizzata ad evitare l’evento dannoso, quanto l’applicazione che a tale scopo può dare ogni soggetto impegnato in un servizio del tipo di quello che è stato occasione di danno” (v. BUSTI, Contratto di trasporto aereo, Milano, 2001, p. 588 ss.). Tale condivisibile interpretazione eviterebbe al vettore una prova pressoché “diabolica” per vincere la presunzione di responsabilità a suo carico, in quanto egli dovrebbe dimostrare di aver preso (o che era nelle circostanze oggettivamente impossibile adottare) le misure normalmente possibili per evitare l’evento dannoso o le sue conseguenze, in rapporto alla specifica attività di trasporto. 193 del volo sotto il profilo della sicurezza, scioperi che si ripercuotano sull’attività del vettore aereo. Procederemo, pertanto, ad analizzare alcune specifiche fattispecie proprio partendo dalle esemplificazioni fornite dal Regolamento, e valutando i margini di esclusione della responsabilità nelle diverse circostanze concretamente verificabili. Il fatto imprevedibile ed inevitabile della natura (avverse condizioni meteorologiche) Dottrina e giurisprudenza non sono sempre uniformi al riguardo, il che impedisce di fornire delle indicazioni sicure. Ad ogni modo, si rileva che anche la Cassazione ha confermato come le condizioni meteorologiche straordinarie ed imprevedibili certamente rientrino nella nozione di circostanza eccezionale esimente dall’inadempimento alla prestazione di trasporto aereo, con esclusione di ogni responsabilità del vettore18. Qualora, invece, tali condizioni, pur avverse, siano in ogni caso previste o prevedibili, la responsabilità del vettore dovrà essere valutata caso per caso, in relazione alle misure concretamente poste in essere per prevenire il danno e/o limitarne le conseguenze. Infatti, l’orientamento giurisprudenziale più recente tende ad escludere il carattere esimente di eventi atmosferici avversi, alla luce del fatto che molti di essi sono spesso previsti e/o prevedibili dal vettore, che dovrebbe essere in grado di organizzarsi per superare i possibili disagi ad essi conseguenti19. Sciopero e fatti equiparati Lo sciopero è frequentemente considerato dalla giurisprudenza di merito una causa di esclusione della responsabilità del vettore20, il che certamente esime il vettore dall’obbligo di risarcire ai passeggeri i danni causati da cancellazioni e/o ritardi dei voli ad esso connessi21. In dottrina22 si è prospettata la distinzione di ipotesi che nella prassi potrebbero avere effetti diversi in tema di esonero da responsabilità: uno sciopero proclamato dai dipendenti di un’azienda diversa dal vettore aereo considerato, con ripercussioni sull’operatività dei suoi voli, quasi sempre potrà esimere quest’ultimo da responsabilità, mentre sarà più agevole rimproverare al vettore aereo il disservizio in V. Cass. civ., sez. III, 27 ottobre 2004, n. 20787, cit. Cfr. G.d.p. Catanzaro, 21 marzo 2002, in cui si afferma che non era ipotizzabile il ricorso alla forza maggiore consistente in un’eccezionale nevicata che aveva impedito il decollo degli aerei per le piste non sgombrate dalla neve e per le ali non sghiacciate poiché “una nevicata in pieno inverno (nel caso in esame si trattava della vigilia di Natale) è del tutto prevedibile ed ovviabile con le opportune predisposizioni di servizi di sgombero della neve)” Nel merito, poiché il danno patrimoniale risultava già risarcito, il Giudice riconobbe il vettore colpevole del danno esistenziale, sia per la mancata informazione, sia per l’improvvisa cancellazione del volo, liquidando il danno in via equitativa. 20 In tal senso, Cass. civ., 21 luglio 1983 n. 5053, in Giust. Civ. Mass., 1983, p. 7 esclude la prevedibilità dello sciopero se non è stato considerato altamente probabile al momento della conclusione del contratto; Cass. civ. 2 maggio 2006 n. 10139 in Giust. civ. Mass., 2006, p. 5 esclude la colpa del debitore nel caso di sciopero nazionale o pluriaziendale, mentre nel caso di sciopero dei dipendenti di una sola azienda spetta al debitore dimostrare che l’astensione è stata proclamata o realizzata in modo illecito. 21 Cfr. in tal senso G.d.p. Martina Franca, 20 agosto 2004, in Giud. pace 2005, p. 320. 22 Cfr. DI PALMA, Responsabilità del vettore aereo nel caso di cancellazione del volo: i problemi tecnici non sempre escludono il diritto al risarcimento del passeggero, in Danno e resp., 2009, p. 827, nota a CGCE 22 dicembre 2008 in causa C-549/07. 18 19 194 presenza di uno sciopero, regolarmente proclamato ed attuato, dei propri dipendenti, dal momento che egli dovrà dimostrare di aver adottato le misure ragionevolmente necessarie per garantire comunque il servizio (ad esempio negoziazioni con le organizzazioni sindacali). Tuttavia, anche in caso di sciopero, resta salvo il diritto del passeggero di ottenere dal vettore aereo le forme di assistenza e di informazione necessarie per limitare i disagi ad esso conseguenti23. Il factum principis (guerra/requisizione/chiusura spazio aereo) Tali circostanze rappresentano fattispecie assolutamente eccezionali. In tali casi, di rilevanza politica, è indiscutibile che il vettore non possa fare nulla per prevenire o evitare l’evento. I passeggeri dovranno, comunque, essere informati quanto prima della cancellazione dei voli e/o del ritardo, unitamente all’indicazione delle cause che hanno provocato il disagio aereo. Il fatto del terzo (es. problemi di gestione del traffico aereo aeroportuale; ritardo nella manutenzione periodica della macchina dovuta al servizio ad essa preposto) Il verificarsi di eventi riconducibili a tali fattispecie può escludere la responsabilità del vettore aereo solamente nel caso in cui egli dimostri l’imprevedibilità dell’evento, oltre all’impossibilità di evitare le conseguenze dannose dello stesso. Le ipotesi riconducibili alla condotta di soggetti e/o organismi terzi, comunque, è estremamente variegata, potendosi ricomprendere in esse tutte le fattispecie nelle quali l’esercizio dell’attività del vettore viene ostacolata dalle azioni/omissioni di soggetti dai quali dipende, in un modo o nell’altro, l’attività del vettore stesso. Una circostanza nella prassi frequente è la chiusura degli aeroporti per ordine dell’autorità pubblica competente. Anche in questo caso, però, dovrà valutarsi in concreto se, al momento della conclusione del contratto di trasporto, la chiusura dell’aeroporto era prevedibile o meno, e se il vettore abbia comunque esaurito tutte le possibilità che gli si offrivano per evitare la cancellazione24. La manutenzione periodica delle macchine, in particolare, essendo un’attività programmabile con un certo anticipo rispetto alle singole scadenze, non dovrebbe implicare alcun ritardo o cancellazione dei voli. Qualora vi sia una variazione nella programmazione dell’attività di manutenzione, che comporti una modifica operativa da parte del vettore, essa non implicherà la responsabilità dello stesso, solo nel caso in cui risulti, come anzi detto, che la circostanza è stata del tutto indipendente dall’attività 23 V. anche L. 146/1990 sulla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, come modificata dalla L. 83/2000; delibera Commissione di Garanzia 01/92 del 19 luglio 2001 24 In giurisprudenza cfr. G.d.p. Udine, 2 marzo 2006, in Dir. trasp., 2007, p. 197, con nota di GREGORACI, Avversità atmosferiche, mancata esecuzione del trasporto aereo e tutela del passeggero, che ha escluso la responsabilità del vettore in un caso in cui l’impossibilità di atterrare ed il ritorno allo scalo di partenza erano stati resi necessari a causa della disposta chiusura dello scalo di arrivo per le avverse condizioni meteorologiche, in quanto circostanza che non era prevedibile al momento del decollo. In tema di impossibilità sopravvenuta per provvedimento legislativo o per divieto dell’autorità amministrativa o giurisdizionale (più propriamente ipotesi di impossibilità sopravvenuta per factum principis) cfr. DI PALMA, op. cit., nota 33. 195 del vettore e che lo stesso ha adottato ogni soluzione possibile per evitare l’evento (o che lo stesso non sarebbe stato altrimenti evitabile). Problemi tecnici all’aeromobile Anche la cancellazione/ritardo del volo per motivi tecnici non può automaticamente escludere la responsabilità del vettore, dovendo comunque lo stesso dimostrare l’impossibilità di rimediare prontamente all’inconveniente. L’orientamento giurisprudenziale formatosi prima dell’entrata in vigore del Regolamento n. 261/2004 già riteneva insufficiente la mera indicazione di “guasto tecnico operativo” o di “problemi tecnici” come cause giustificative dell’evento, in quanto il vettore deve essere in grado di provare l’avvenuta impossibilità di far fronte al problema verificatosi, pur avendo adottato tutte le misure necessarie per evitarlo25. Su questo specifico tema la Corte di Giustizia europea ha avuto di recente occasione di pronunciarsi26, fornendo un’interpretazione pregiudiziale dell’art. 5 par. 3 del Regolamento, ove viene escluso il diritto alla compensazione in presenza di eventi eccezionali. Il caso trattato dai giudici comunitari originava da una richiesta di risarcimento danni in seguito alla cancellazione di un volo dovuto ad un guasto tecnico, scoperto solo il giorno prima nel corso di un normale controllo di routine dell’aeromobile. Il giudice di merito si era rivolto alla Corte per chiedere se il concetto di guasto tecnico al velivolo potesse rientrare nella nozione di circostanza eccezionale esimente ai sensi dell’art. 5. La Corte non fornisce una risposta specifica, ma delinea importanti criteri di ordine generale, stabilendo in primo luogo che il guasto tecnico concettualmente rientra tra le “improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza” di cui al Considerando n. (14), e che pertanto potrebbe essere in astratto una circostanza esimente. D’altra parte, però, la compagnia aerea dovrà fornire la prova liberatoria che le è richiesta dal Regolamento sono tutti profili: dovrà essere dimostrata l’eccezionalità del guasto sul piano causale, in particolare valutando, caso per caso, la sua natura e gravità, oppure la sua ricorrenza, tenendo in considerazione che gli elevati standard tecnici dei sistemi di manutenzione e controllo impongono ai vettori di preventivare l’insorgenza di guasti imprevisti e di porvi prontamente rimedio; l’impossibilità di garantire comunque il volo pur in presenza di un guasto tecnico dovrebbe essere riscontrata dimostrando, ad esempio, che la rottura non si sarebbe potuta evitare con misure idonee a far fronte alla situazione, nemmeno nel corso di manutenzioni ordinarie correttamente eseguite. In altre parole, non basterà provare di aver svolto diligentemente le normali operazioni di manutenzione ordinaria per sottrarsi alla responsabilità: il vettore dovrà anzi provare che, anche sfruttando tutte le risorse di cui disponeva, non avrebbe potuto evitare la cancellazione del volo se non a pena di sacrifici ingenti per l’intera compagnia aerea, secondo un criterio di ragionevolezza economica27. V. tra le altre, G.d.p. Palermo, 4 ottobre 2002, in Dir. trasp., 2003, p. 283. CGCE 22 dicembre 2008 in causa C-549/08, cit. 27 Cfr. G.d.p. Caserta, 22 novembre 2007 , in Dir. trasp., 2008, p. 573: “Poiché nella specie il vettore aereo avrebbe dovuto accertarsi delle problematiche tecniche impeditive del decollo prima dell’imbarco dei passeggeri e non dopo circa un’ora dal loro accesso a bordo dell’aereo, tale circostanza, di per sé rilevante, induce ad ammettere che l’attore ha pienamente diritto alla compensazione pecuniaria di cui all’art. 7 del reg. (CE) n. 261/2004”. 25 26 196 6. Alla luce di quanto sopra esposto, e con particolare riferimento alle ipotesi di responsabilità del vettore aereo al verificarsi di un evento previsto dal Regolamento 261/2004, è possibile quindi riassumere i principi relativi all’esclusione di responsabilità del vettore. In primo luogo, ai fini dell’esclusione della responsabilità del vettore, viene in luce il fatto che il vettore stesso abbia in ogni caso posto in essere tutte le misure possibili e necessarie per evitare il danno. Tuttavia, nel caso di cancellazione del volo di cui all’art. 7, oggetto della prova liberatoria del vettore dovrà essere anche la non imputabilità dell’evento eccezionale al vettore, ovvero, in altri termini, la sua riconducibilità alla categoria del caso fortuito o della forza maggiore. Il vettore, pertanto, dovrà sempre adoperarsi, indipendentemente dalla natura eccezionale meno dell’evento causativo del danno, per eliminare o quanto meno attenuare le conseguenze dannose dell’evento. Del resto lo stesso Regolamento in questione fornisce un’elencazione molto dettagliata di prestazioni che il vettore è tenuto a fornire al passeggero al verificarsi di circostanze che impediscono l’espletamento del volo, indipendentemente dall’imputabilità o meno di tali circostanze. Invero, anche in caso di evento dannoso non altrimenti evitabile e quindi esente da responsabilità, il vettore non potrà esimersi dal prestare ai passeggeri l’assistenza prevista dagli artt. 8 e 9 del Regolamento (informazione, eventuale rimborso o imbarco su volo alternativo, eventuali prestazioni di vitto, alloggio, trasporto, ecc.). In caso di inadempimento del vettore alle prestazioni assistenziali anzidette, questi potrà essere ritenuto colpevolmente responsabile, con legittimazione del passeggero a chiedere il risarcimento degli ulteriori danni che gli sono stati arrecati28. In seconda istanza, la prova delle precauzioni poste in essere nel caso specifico dovrà essere fornita dal vettore in modo non generico, ma con dettagliata indicazione delle misure nel concreto adottate, alla luce della diligenza professionale – e non ordinaria – richiesta ad un operatore altamente specializzato, nella concreta circostanza che ha dato origine all’impossibilità di eseguire la prestazione. 28 V. G.d.p. Catanzaro, 19 settembre 2006, in Dir. trasp., 2007, p. 241, per il quale il vettore aereo che non presta al passeggero la dovuta assistenza in caso di cancellazione del volo risponde dei danni anche per l’inadempimento agli obblighi di assistenza. 197