1 AFFIDAMENTO IN CONTO CORRENTE * * * * * * * Il fido bancario
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1 AFFIDAMENTO IN CONTO CORRENTE * * * * * * * Il fido bancario
AFFIDAMENTO IN CONTO CORRENTE ******* Il fido bancario, è l’importo massimo di credito che una banca concede, sotto qualunque forma, ad un cliente che ne ha fatto richiesta, dopo aver accertato le capacità reddituali, la consistenza patrimoniale e le doti morali. Il fido è generale, quando indica la cifra massima messa a disposizione del cliente che può utilizzarla con qualunque tipo di operazione, a seconda delle sue necessità. Il fido è particolare, quando per ogni tipo di operazione viene indicato distintamente l’importo disponibile. Per esempio, se la banca concede un fido di € 20.000 per sconto di paghero’ diretti; di € 60.000 per apertura di credito; di € 70.000 per sconto di cambiali commerciali, il fido concesso è dunque particolare. Nella concessione degli affidamenti, le banche effettuano un insieme di valutazioni oggettive e soggettive per stabilire la solvibilità dei richiedenti e la validità delle eventuali garanzie che essi offrono; su tali elementi le banche fondano la sicurezza di rientrare in possesso dei capitali prestati alla scadenza stabilita. Garanzie personali e reali La banca si ritiene maggiormente tutelata se, oltre a considerare questi aspetti personali dell’affidato, può contare anche su idonee garanzie. Le garanzie previste dalla legge si distinguono in personali e reali. Le garanzie personali, sono fornite da terze persone che sono di solito parenti, amici, o soci di coloro che richiedono un affidamento. Queste garanzie si forniscono ponendo firme su cambiali (avalli) o su lettere di garanzia (fideiussioni) e danno alla banca creditrice la possibilità, in caso di inadempienza dell’affidato, di rivalersi sull’intero patrimonio del soggetto garante. Le garanzie reali, sono fornite di solito dallo stesso cliente che richiede il fido. Consistono in beni materiali che vengono depositati in pegno o sui quali viene iscritta ipoteca a favore della banca. Le garanzie reali danno alla banca il diritto di prelazione sui beni specifici oggetto di pegno o di ipoteca e riducono il rischio del prestito in quanto, in caso di inadempienza del debitore, la banca può contare sul ricavato della vendita dei beni costituiti in garanzia. Le garanzie non fanno aumentare la capacità del debitore di far fronte ai propri impegni; riducono però il rischio della banca, consentendole di rientrare in possesso dei fondi in caso di errata valutazione del cliente. La solvibilità del cliente va però accertata indipendentemente dall’esistenza di garanzie reali o personali. Purtroppo nei confronti di grandi aziende, esigenze sociali e pressioni politiche hanno talvolta spinto le banche a concedere grossi fidi anche ad imprese in gravi difficoltà economiche, mettendo in pericolo il denaro dei risparmiatori e sottraendo credito alle aziende di piccola e media dimensione più meritevoli di fiducia. Classificazione degli affidamenti 1 Il discorso sulle garanzie avviato precedentemente mi consente di suddividere gli affidamenti bancari in fidi assistiti da garanzie reali e fidi basati su elementi personali. I fidi assistiti da garanzia reale sono relativi ad operazioni garantite da pegno su merci o su valori mobiliari e della costituzione di ipoteche di primo grado a favore della banca. Rientrano in questo gruppo le anticipazioni su titoli o su merci, lo sconto di cambiali ipotecarie, le aperture di credito garantite, i mutui edilizi e fondiari. Con il pegno, il cliente perde la disponibilità dei beni oggetto della garanzia ed in caso di mancato buon fine dell’operazione, la banca può rivalersi in modo specifico su detti beni. La richiesta di garanzia ipotecaria, frequente nei casi di prestiti a medio e lungo termine, è invece rara per le operazioni a breve termine; essa viene talvolta avanzata dopo la concessione del fido, quando essendo mutata la condizione economicofinanziaria dell’affidato, la banca teme di subire delle perdite e vuol meglio salvaguardarsi in caso di mancato buon fine delle operazioni in corso. I fidi basati su elementi personali si fondano principalmente sulla potenzialità patrimoniale ed economica del cliente, sulla sua onestà, sulle sue doti personali. La banca è quindi tutelata in via indistinta e generica, alla pari con gli altri creditori, dal complesso dei beni patrimoniali del debitore. Sotto il profilo del “rischio”, questi fidi vengono distinti in: a) fidi in bianco o a pieno rischio, per i quali la banca può contare sull’impegno personale offerto dal proprio cliente debitore; b) fidi a rischio ridotto, per i quali la banca può contare, oltre che sul proprio debitore, anche sull’impegno di terzi. I fidi basati su elementi personali sono spesso assistiti da garanzie giuridiche di tipo personale prestate da terze persone. Infatti le banche possono chiedere fideiussioni, mediante le quali dei terzi (che possono anche essere delle altre banche) si impegnano in solido con il debitore principale, per il pagamento dei debiti di quest’ultimo. L’utilizzo del fido da parte del cliente può aver luogo in modo diverso: 1) prendono il nome di fidi di cassa quelli utilizzabili attraverso prelievi di somme di denaro, quali ad esempio, gli scoperti di c/c, gli sconti effetti, i finanziamenti su ricevute bancarie e su fatture, le anticipazioni ecc. 2) prendono il nome di fidi di firma quelli utilizzabili mediante avalli e fideiussioni rilasciati dalla banca a favore di terzi, le aperture di credito documentarie, il rilascio di lettere di garanzia, ecc. Ancona, 10.3.2013 Avv. ROMUALDO PICOZZI 2 LE ANTICIPAZIONI GARANTITE ************ L’anticipazione è un contratto di prestito abbinato ad un contratto di pegno (art. 1846) con cui la banca presta a un cliente una somma commisurata al valore attribuito ai beni oggetto di garanzia (titoli, merci o altri valori). L’anticipazione rappresenta una classica operazione bancaria di impiego fondi e può venire attuata secondo due strutture tecniche: 1) l’anticipazione a scadenza fissa, detta anche anticipazione semplice, è caratterizzata dall’obbligo per la banca di accreditare o di versare al cliente l’intera somma al momento del contratto e dall’obbligo del sovvenzionato di rimborsarla a scadenza fissa, pur con facoltà di restituzione totale o parziale anticipata. All’estinzione del prestito, il bene costituito in pegno deve essere restituito. L’importo che il cliente rimborsa all’estinzione dell’anticipazione rappresenta il suo valore nominale, mentre all’atto dell’accensione del prestito egli riceve il netto ricavo, determinato, detraendo l’interesse calcolato in via anticipata. 2) l’anticipazione in conto corrente è caratterizzata dall’obbligo per la banca di tenere a disposizione la somma concordata, mentre il beneficiario ha facoltà di utilizzarla in più riprese secondo le proprie esigenze, di eseguire rimborsi parziali e successivi ulteriori prelevamenti, sempre nel limite di somma accordatagli. I beni costituiti in pegno, vengono restituiti solo all’estinzione del contratto, anche se durante lo stesso prestito venga una o più volte coperto nell’alternarsi dei versamenti con i prelevamenti. Gli interessi sono determinati alla liquidazione periodica del conto corrente, che è effettuata trimestralmente. La sostanziale differenza tra le due strutture tecniche su esposte non riguarda l’uso del conto corrente, ma si basa sul conteggio degli interessi. Nell’anticipazione a scadenza fissa gli interessi si calcolano anticipatamente sull’intero importo nominale del prestito, nell’anticipazione in conto corrente, gli interessi si calcolano posticipatamente solo alla liquidazione periodica del c/c che tiene conto di tutte le operazioni effettuate. Oggetto del pegno Le anticipazioni bancarie sono necessariamente collegate a un pegno che può essere costituito da beni mobili della specie più varia per la cui la custodia la banca assume la responsabilità ordinaria. Le esigenze della banca restringono però i beni che possono essere costituiti in pegno a cose mobili aventi un prezzo corrente di mercato o di borsa, che consenta di conoscere agevolmente il loro valore sia al momento in cui l’anticipazione viene concessa sia durante il periodo in cui l’anticipazione rimane in vita e che permetta il 3 facile realizzo nel caso in cui il sovvenzionato non rispetti l’impegno di rimborsare il prestito. Le banche accettano quindi il pegno solo valori mobiliari di largo mercato, merci e titoli rappresentativi di merci; molto raramente si effettuano anticipazioni su polizze di assicurazione sulla vita, su metalli preziosi, titoli di credito e documenti attestanti l’esistenza di depositi. Il pegno può essere regolare, e allora l’anticipazione è detta propria, o irregolare e allora l’anticipazione è detta impropria. Nel primo caso, all’atto dello spossessamento dei beni costituiti in pegno si procede alla loro compiuta descrizione e individuazione per iscritto: nel secondo caso, invece, i beni dati in pegno non vengono individuati in modo specifico, per cui la banca ne diventa proprietaria e ha la possibilità di disporne. Ai sensi dell’art. 2786 c.c., il pegno viene costituito con la consegna alla banca dei beni dati in garanzia o dei documenti che conferiscono la loro esclusiva disponibilità. Pertanto, per costituire un pegno a favore della banca, è richiesto che il cliente si spossessi dell’oggetto e ciò risulti da un documento con data certa che rimanga alla banca finanziatrice. La certezza della datazione viene di solito ottenuta dalla banca mediante autospedizione di un esemplare del contratto, firmato dal cliente, contenenti i nomi delle parti contraenti, tutte le condizioni economiche e le clausole generali che regolano il rapporto e la descrizione analitica dei valori costituiti in pegno. L’autospedizione del documento si effettua senza inserire il documento in busta, ma ripiegandolo su se stesso e unendo le sue parti mediante appositi lembi da collare, in modo che il timbro postale con la data rimanga impresso sul documento medesimo. La data certa Ai sensi dell’art. 67 R.D. 16.3.1942 n. 267, la data certa della costituzione del pegno è estremamente importante nelle questioni legali e soprattutto in caso di fallimento dell’impresa cliente. Infatti le garanzie sono revocabili, perché considerate atti pregiudizievoli ai creditori, se costituite nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento (se riguardano debiti preesistenti non scaduti) oppure nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento ( se si riferiscono a debiti già scaduti). Caratteri del contratto di anticipazione Caratteristiche fondamentali dell’operazione di anticipazione che la distinguono dall’apertura di credito, sono la presenza dei beni dati in pegno come elemento essenziale del contratto e la proporzionalità costante tra l’ammontare del prestito e il valore della garanzia. Nell’anticipazione la somma prestata può variare, anche durante il contratto, perché il cliente può ritirare in qualunque momento parte dei beni dati in garanzia; in tal caso, data la rigida proporzionalità che deve sempre rimanere tra il prestito e il pegno, egli deve restituire parallelamente una parte proporzionale della somma ricevuta. 4 Dal valore attribuito ai beni costituiti in garanzia dal sovvenzionato o da un terzo, la banca sottrae un certo margine, detto scarto, che varia dal 15% al 50% a seconda della natura delle cose ricevute in pegno, della solvibilità del cliente, della situazione generale del mercato dei capitali e della situazione particolare della banca. Lo scarto ha la funzione di garantire l’ente creditizio da eventuali deprezzamenti subiti dai beni per qualsiasi causa e deve rimanere immutato per tutta la durata del rapporto. Qualora si verifichi una diminuzione del valore dei beni dati in garanzia oltre una certa misura, fissata dal codice in almeno un decimo del valore iniziale, la banca ne dà comunicazione al cliente (art. 1850 c.c.). In caso di anticipazione a scadenza fissa, il cliente è tenuto entro 5 giorni dalla comunicazione, a depositare un supplemento di garanzia, costituito da altri titoli o altra merce o altri documenti rappresentativi di merci di gradimento della banca, oppure a restituirle una parte proporzionale della somma dovuta. In difetto la banca può recedere dal contratto e far vendere il pegno per rivalersi sul ricavato. In caso di anticipazione in conto corrente, la comunicazione produce l’effetto di ridurre proporzionalmente l’ammontare della disponibilità; se il debito del cliente eccede il nuovo limite di disponibilità, questi deve rimborsare in contanti entro 5 giorni la differenza. Se invece il cliente desidera conservare la disponibilità originaria, la facoltà di reintegrare la garanzia con altri beni. Obblighi dei contraenti Il contratto di anticipazione pone a carico della banca le seguenti obbligazioni: 1) obbligo di versare o di accreditare al cliente, alla conclusione del contratto, la somma pattuita in caso di anticipazione a scadenza fissa o di metterla a disposizione per successivi utilizzi in caso di anticipazione in c/c; 2) obbligo di assicurare le merci ricevute in pegno, naturalmente per conto e a spese del cliente, se l’assicurazione è indispensabile per le cautele d’uso in funzione della natura, del valore e dell’ubicazione delle merci stesse; 3) obbligo di custodia dei titoli, dei valori e delle merci ricevuti in pegno; la banca risponde della perdita e del deterioramento di essi. Le banche non hanno difficoltà a custodire e conservare titoli od oggetti preziosi, mentre sono spesso prive delle attrezzature necessarie per la conservazione delle merci. Per tale ragione, più che concedere anticipazioni garantite da merci depositate presso locali di loro proprietà, gli enti creditizi preferiscono concedere anticipazioni su titoli rappresentativi di merci (fede di deposito e nota di pegno) depositate presso magazzini generali o altri magazzini appositamente attrezzati; 4) divieto di usare le cose ricevute in pegno senza il consenso scritto del cliente, di cederle in godimento ad altri o di darle a sua volta in pegno (è quindi vietato il “suppegno”); 5) obbligo di restituzione delle cose pignorate; la banca nell’anticipazione propria, dopo che il cliente ha estinto il suo debito, deve restituire le stesse cose, certe e 5 determinate, ricevute in precedenza e chiaramente individuate in sede di contratto. Tuttavia, se si tratta di titoli di massa, (azioni, obbligazioni, titoli di Stato ecc.), per i quali le condizioni di contratto autorizzano il subdeposito in amministrazione accentrata presso la Monte Titoli, il cliente dovrà accettare la restituzione di altrettanti titoli della stessa specie e qualità; 6) obbligo di restituzione parziale prima della scadenza; il cliente ha diritto di ritirare in ogni momento, totalmente o parzialmente, i titoli, i valori o le merci dati in pegno contro proporzionale rimborso delle somme spettanti alla banca. La norma consente al cliente di non immobilizzare i beni dati in pegno per tutta la durata del contratto; egli ha infatti la possibilità di negoziarli e, trovato un acquirente, di ritirarli in tutto o in parte, versando alla banca quanto le spetta. Lo stesso contratto di anticipazione mette a carico del cliente le seguenti obbligazioni: 1) obbligo di pagare gli interessi e le competenze accessorie alla banca; 2) obbligo di pagare le spese di custodia e di assicurazione; 3) obbligo di rimborsare a scadenza l’importo ricevuto in prestito; 4) obbligo di prestare il supplemento di garanzia, qualora questa sia diminuita di valore per almeno 1l 10% rispetto al valore iniziale; in mancanza del reintegro della garanzia, la banca riduce proporzionalmente l’importo del credito e il cliente deve versare in contanti l’eventuale differenza. Estinzione del pegno Il pegno si estingue nei seguenti casi: 1) estinzione dell’anticipazione; con relativo versamento effettuato dal cliente a saldo di capitale, interessi e spese; 2) distruzione delle cose oggetto del pegno stesso; se i beni erano stati assicurati il pegno si trasferisce sul risarcimento dovuto dall’impresa di assicurazioni; in mancanza la banca ha diritto di chiedere la reintegrazione della garanzia; 3) vendita del pegno; questa può aver luogo per ordine del cliente, che ritirerà solo la differenza tra quanto ricavato e quanto dovuto, o può aver luogo per iniziativa della banca, qualora il cliente non tenga fede agli impegni assunti. E’ valido il pegno rotativo, che ricorre quando in contratto è prevista la continuità del rapporto anche in caso di sostituzione, totale o parziale, dei beni costituti in garanzia con altri di uguale valore. La banca non può ritenere i beni oggetto del pegno o disporre a suo piacere; il “patto commissorio” è infatti nullo. Essa ha solo il diritto di effettuare la vendita e rivalersi sul ricavato. La vendita di merci può aver luogo a mezzo di ufficiale giudiziario o di altra persona autorizzata, quella di valori mobiliari a mezzo Sim o di ufficiale giudiziario; di essa deve essere dato avviso al cliente (art. 2797 c.c.). 6 FAC - SIMILE DI POLIZZA DI ANTICIPAZIONE Banca Pololare FriulAdria Polizza n. 75.718 POLIZZA DI ANTICIPAZIONE a scadenza fissa su pegno titoli emessa il 7. Marzo 2012 e scadente il 7 luglio 2012 Il Sig. Andrea Fasani domiciliato a Udine, Viale Indipendenza n. 84, ha depositato i titoli sottoindicati, i cui numeri di serie sono precisati nella distinta di cassa, a garanzia di anticipazione alle condizioni elencate a tergo che dichiara di conoscere e di accettare. Quantita’ Natura del titoli Valore nominale Quotazione Valore complessivo € 7500 Azioni Cir € 7.500 € 3000 Azioni Alleanza € 6.000 € 2,724 € 10,275 € 20.430,00 € 30.825,00 Ammontare titoli depositati € 13.500 € 51.255,00 Deduzione per scarto 35% € 17.939,25 Importo nominale dell’anticipazione, scadente il 7.7 € 33.315,75 Interessi anticipati 6,50% per 122 giorni € 723,82 Spese e bollo sul contratto € 45,25 Netto ricavo 769,07 € 32.546,68 Udine, 7 marzo 2012 Il Cliente Andrea Fasani Banca Popolare FriulAdria Sede di Udine Un Funzionario Ancona, 10.3.2013 Avv. ROMUALDO PICOZZI 7 LE APERTURE DI CREDITO ******* Nozione di apertura di credito In senso lato, giuridicamente improprio, si considera apertura di credito ogni impegno della banca di concedere credito ad una determinata persona, entro un certo limite, a determinate condizioni. Tale concessione di fido potrà essere utilizzata secondo vari modi e cioè attraverso sconto di effetti, portafoglio s.b.f., anticipi su fatture, riporti, anticipazioni garantite ecc. In senso lato, quindi, per apertura di credito si intende un’operazione preliminare alla conclusione di determinati contratti. In senso stretto, secondo la legge (art. 1842 c.c.) e seguenti, l’apertura di credito, è un contratto con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte, una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato. Caratteristiche dell’apertura di credito L’apertura di credito è un contratto consensuale, perché come si è detto, per la sua perfezione non si richiede la dazione della somma accreditata ed ha effetti obbligatori e non reali, perché la banca se pure deve tenere a disposizione dell’accreditato la somma, nell’importo convenuto, rimane tuttavia proprietaria della medesima fino al momento della utilizzazione. In conseguenza, fatta l’ipotesi di inadempimento della banca, sarebbe possibile l’esecuzione coattiva dell’obbligo di consegnare (art. 2930 c.c.). E’ un contratto oneroso, perché la banca assume delle obbligazioni in corrispettivo di qualcosa che riceve (gli interessi) e l’accreditato a sua volta, in cambio di ciò che dà, consegue una utilità avente valore economico, l’acquisto cioè della disponibilità di una somma. E’ un contratto a prestazioni corrispettive, perché, la onerosità ne importa la bilateralità, in quanto si traduce in due distinte e contrapposte obbligazioni, se pure in tempi successivi; quella della banca di tenere a disposizione la somma e di effettuare la consegna all’accreditato a sua richiesta; quella dell’accreditato di corrispondere gli interessi. E’ un contratto di credito, perché all’obbligo della banca di mettere a disposizione dell’accreditato una certa somma, si accompagna l’obbligo della banca stessa, di prorogare nel tempo la restituzione della somma eventualmente utilizzata; caratteristica questa dei contratti di tal natura. E’ un contratto di durata o a esecuzione continuata in quanto è nella funzione del rapporto il protrarsi dell’adempimento per una certa durata, concretandosi tale adempimento, come abbiamo già detto, nei singoli atti di utilizzo. Ne consegue l’applicabilità di quel particolare modo di scioglimento del contratto, ad iniziativa e per volontà di una sola delle parti che è il recesso unilaterale. 8 Può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato a seconda che sia o non sia posto un limite di tempo alla facoltà concessa all’accreditato di utilizzare, se crede, il credito. La distinzione è rilevante, atteggiandosi diversamente, come vedremo, la facoltà di revoca della banca. Il contratto di apertura di credito è sempre preceduto da un’istruttoria con la quale la banca accerta la correttezza, la solvibilità e le potenzialità economico-patrimoniale del richiedente. La concessione del fido è quindi un atto preliminare alla conclusione del contratto di apertura di credito vero e proprio. Classificazione delle apertura di credito Secondo le forme di utilizzazione del credito, distinguiamo le aperture di credito per cassa, dalle aperture di credito per firma. Con le aperture di credito per cassa, la banca si impegna al versamento di una somma di denaro, che può essere utilizzata con uno o più prelevamenti. L’azienda di credito assume quindi un’ obbligazione di “dare”. L’apertura di credito è detta semplice, quando il cliente può utilizzare il credito ricevuto una sola volta, sia pure con uno o più prelevamenti. L’apertura di credito è detta in conto corrente, quando il cliente può, attraverso successivi versamenti, ripristinare la sua disponibilità e quindi riutilizzare più volte il credito via reintegrato. Con le apertura di credito per firma, la banca si impegna a concedere la propria firma per accettazione di tratte, per avalli e per fideiussioni. L’azienda di credito assume quindi nei confronti del proprio cliente un’obbligazione di “fare”, che si traduce in un’obbligazione cambiaria (accettazione), in garanzia cambiaria (avallo) o in garanzia ordinaria (fideiussione) verso terzi. Secondo la presenza o meno di garanzie, e quindi secondo i rischi che comporta, l’apertura di credito può essere garantita o non garantita. L’apertura di credito è garantita, o al coperto, quando è assistita da garanzie reali, come il pegno e l’ipoteca, o da garanzie personali come avalli e fideiussioni. La garanzia permane in vita sino alla fine del rapporto, anche se il cliente cessa di essere debitore nei confronti della banca. Questa ha inoltre il diritto di chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante, quando la garanzia sia divenuta insufficiente. In caso di garanzia personale, costituita da fideiussione rilasciata da un terzo a favore del cliente della banca, questa si riferisce all’insieme dei rapporti unitariamente considerati, derivanti dall’apertura di credito, e non alle singole operazioni di prelevamento. L’ apertura di credito è non garantita od allo scoperto quando non è assistita né da garanzie reali, né da garanzie personali offerte da terzi. La banca basa quindi la sua fiducia sulle sole capacità economiche del cliente, sulla sua dirittura morale, sulle sue doti imprenditoriali. 9 Per queste aperture di credito, chiamate anche in bianco perché mancanti di garanzie specifiche, le banche sovente esigono che i clienti affidati rilascino a loro favore un pagherò diretto con importo e scadenza in bianco. la funzione di questi titoli è di solito quella di munire la banca di un titolo esecutivo che, in caso di inadempimenti dei clienti, consenta di esercitare una rapida azione per recuperare l’ammontare del finanziamento concesso e dei relativi interessi. Per tale ragione, la pratica bancaria li definisce effetti di recupero od anche effetti di garanzia. Un’altra ragione per la quale la banca può richiedere agli affidati il rilascio di cambiali dirette è quella di disporre di un titolo trasferibile che può essere riscontato presso altre banche in caso di necessità. Le cambiali richieste a tale scopo, contengono l’importo di solito pari al 110% dell’apertura di credito concessa, ma non la scadenza e sono dette effetti di smobilizzo. Il loro uso è oggi molto limitato, in quanto il rifinanziamento delle banche avviene principalmente attraverso i c/c interbancari. Secondo la durata, l’apertura di credito, può essere a scadenza determinata, oppure indeterminata. L’apertura di credito a tempo determinato, si estingue per scadenza del termine finale; a tale data il cliente deve restituire quanto utilizzato. La banca può recedere dal contratto prima della scadenza se sussiste una giusta causa, che coincide generalmente con i seguenti eventi: • mutamento delle condizioni patrimoniali del sovvenzionato, tali da mettere in pericolo la restituzione della prestazione, salvo sia stata data idonea garanzia; • rifiuto a sostituire o reintegrare la garanzia prestata, divenuta insufficiente; • destinazione delle somme prelevate a scopi diversi da quelli convenuti per contratto; Con il proprio recesso, la banca sospende l’utilizzo del credito, ma concede un termine di almeno 15 giorni per il pagamento di quanto le spetta. L’apertura di credito a tempo indeterminato può estinguersi per recesso di una qualsiasi delle parti mediante preavviso dato nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, di 15 giorni. Le aperture di credito allo scoperto sono generalmente stipulate alla clausola “fino a revoca” che prevede la possibilità per la banca di recedere dal contratto in qualsiasi momento, obbligando il cliente all’immediato versamento di quanto dovuto. 10 Secondo l’utilizzatore, distinguiamo le aperture di credito utilizzate direttamente dall’affidato dalle aperture di credito ottenute a favore di terzi. Queste ultime sono disposte generalmente a favore di fornitori e sono molto frequenti nel commercio con l’estero. Le aperture di credito ottenute a favore di terzi possono essere semplici o documentarie. Quelle documentarie, la banca concede al beneficiario l’utilizzo del credito solo dopo aver controllato la regolarità dei documenti attestanti la quantità e la qualità delle merci ed aver ricevuto i titoli rappresentativi delle merci stesse. FAC SIMILE EFFETTO DI RECUPERO CON SCADENZA IN BIANCO Bollo Moncalieri, 17 Ottobre 2012 € 156.000,00.= Al………….. pagheremo per questa cambiale Al Unicredit SpA la somma Di € centocinquantaseimila/00.= INDIRIZZO DEL DEBITORE FIRMA LAMET SpA LAMET SpA Viale Piave n. 72 (Amm.re Unico) 10024 Moncalieri -----------------------------------------------------------------------------------------Esemplificazione pratica di alcune operazioni transitate in un conto corrente bancario assistito da un’ apertura di credito di € 50.000 Date Operazioni Importi dare Importi avere Valute S 1/4 Saldo prec. Importi 31/3 A 2.340,80 28,80 31/3 A 2.312,00 10/4 Prelievo sp. Aut. 500,00 15/4 A 1.812,00 16/4 Addeb. Saldo c.c. 857,00 6/4 Comp. Debito 27/4 A 955,00 11 27/4 Versamento contanti 1.960,00 27/4 A 2.915,00 78,50 11/5 A 2.836,50 18/5 Addebito c.credito 1.250,50 15/5 A 1.586,00 A 1.086,00 11/5 Pagamento Enel 18/5 Prelievo spor. Aut. 500,00 18/5 20/5 Versamento assegni s.bf. 26/5 Vostro assegno 2.500,00 1.500,00 25/5 A 3.586,00 20/5 A 2.086,00 27/5 Netto ricavo sconto 12.736,00 28/5 A 14.822,00 2/6 Negoziazione titoli 14.826,35 3/6 A 29.648,35 10/6 D 227,65 10/6 Effetti insol. e prot. 29.876,00 12/6 Cedole obblig. Enel 2.299,38 12/6 A 2.071,73 14/6 Pagamento imposte 5.735,20 14/6 D 15/6 Acquisto valuta 15/6 D 21.198,76 17.535,29 18/6 Neg.ne effetti s.b.f 20/6 Pagamento utenze 15.825,67 20/8 95,01 D 3.663,47 5.373,09 20/6 D 5.468,10 30/6 D 30/6 Capitalizzazione interessi: Interessi passivi Spese a forfait 735,20 5,00 740,76 6.208,86 Al 30.6 il saldo debitore del c/c è pari a € 6.208,76. Ancona, 10.3.2013 Avv. ROMUALDO PICOZZI 12 IL CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA ******* Nella pratica bancaria prende il nome di “conto corrente” ogni conteggio che, in un prospetto di dare ed avere, registra le risultanze di operazioni, saltuarie o continuative, compiute dalla banca con propri clienti, non soggetto ad uno speciale regime giuridico. L’operazione bancaria con questo contenuto più ampio, è quella nota sotto il nome di “conto corrente bancario” o “conto corrente di corrispondenza” caratterizzata dal mandato che la banca assume di compiere nei limiti della sua organizzazione, pagamenti o riscossione di somme per conto del cliente e dietro suo ordine, diretto o indiretto. Rientra normalmente nell’ambito dell’operazione il pagamento: degli assegni bancari tratti dal correntista sulla banca; degli effetti cambiari domiciliati presso di essa e che essa sia stata incaricata di ritirare; delle lettere di credito e delle fatture che il creditore sia stato autorizzato dal correntista a presentare alla banca per l’incasso; del prezzo dei titoli acquistati o sottoscritti per conto del cliente, anche in aumento di capitale sottoscritto in seguito all’esercizio del diritto di opzione spettante sui titoli depositati in amministrazione; dell’importo di imposte, tasse o di servizi quali il telefono, la luce elettrica, il gas, ecc. Per converso, rientra nell’ambito dell’operazione la riscossione di somme che a qualsiasi titolo la banca faccia per conto del cliente e così ad es. del’importo di effetti cambiari, di assegni bancari, circolari, ecc. rimesse per l’incasso su piazza o fuori piazza; del prezzo per titoli venduti; degli interessi e dividendi spettanti su titoli depositati in amministrazione; di stipendi o di altre utilità periodiche dovuti dal correntista. Su tali operazioni la banca applica la valuta che rappresenta il giorno dal quale la banca fa decorrere gli interessi e non sempre, come vedremo, corrisponde alla data in cui viene effettuata l’operazione. Per questo, al pari di altre condizioni, le valute diventano sempre più spesso oggetto di “contrattazione” fra la banca e i singoli correntisti, anche se si devono mantenere entro i limiti previsti dalle norme previste dalla legge sulla trasparenza delle condizioni. Al centro dell’attività bancaria, il conto corrente bancario dà vita rapporto continuo di clientela che avvicina le parti, creando relazioni di reciproca fiducia, ed ha l’effetto di unificare nei loro risultati finali le diverse operazioni poste in essere con la banca, o che si attuano attraverso di essa. Conto corrente bancario e conto corrente ordinario. Per ricordare succintamente tali differenze diremo che nel conto corrente ordinario i crediti annotati nel conto diventano inesigibili ed indisponibili sino alla chiusura del conto (art. 1823 c.c.) essendo destinati alla compensazione con eventuali futuri crediti della controparte. Nel conto corrente bancario, per contro, il credito risultante dal conto è sempre disponibile in base del saldo giornaliero, onde il correntista può disporre di esso, con ordini diretti o indiretti in ogni momento, salva l’osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito; mentre per gli eventuali 13 scoperti di conto la banca ha il diritto di ottenerne l’immediata copertura da parte del correntista. L’elaborazione dei conti correnti di corrispondenza avviene in tempo reale, perché i terminali di sportello che rilevano i movimenti aggiornano le posizioni dei correntisti istantaneamente, ossia man mano che le operazioni vengono effettuate. Per la banca è di grande importanza conoscere in ogni momento, per ciascun conto corrente, il saldo contabile, il saldo liquido ed il saldo disponibile. Il saldo contabile, è quello che risulta in un dato momento in base a tutte le operazioni che sono state registrate a debito ed a credito del correntista. Il saldo liquido, è quello che risulta, nello stesso momento, considerando soltanto le operazioni maturate, cioè escludendo quelle il cui giorno di valuta è futuro. Il saldo disponibile, è quello che risulta, nello stesso momento, dalle sole operazioni di cui la banca conosce effettivamente l’esito, cioè escludendo sia quelle con valuta non ancora maturata sia quelle la cui valuta è giunta a maturazione ma di cui la banca non ha in realtà ancora acquisito la piena disponibilità. La determinazione del saldo disponibile assume particolare importanza in funzione delle segnalazioni che le aziende di credito devono fare alla Banca D’Italia. Manca poi nel conto corrente bancario quello che è l’elemento essenziale del contratto di conto corrente ordinario , la “reciprocità delle rimesse”, perché chi è facoltizzato a dare impulso al rapporto è il correntista e non la banca la quale si limita ad eseguire gli ordini da lui ricevuti; né gli accreditamenti che essa fa sul conto hanno carattere di “rimesse” in senso tecnico perché i pagamenti sono fatti dalla banca a titolo di restituzione delle somme ricevute (deposito) o di adempimento del credito concesso. Infine, le conseguenze dell’annotazione sul conto delle partite sono diverse nei due rapporti. Nel conto corrente ordinario le partite iscritte nel conto conservano la loro individualità, onde permangono le garanzie che assistono il credito iscritto nel conto (art. 1828); le due masse contrapposte pertanto si compensano solo al momento della chiusura del conto. Nel conto corrente bancario, per contro, come nelle operazioni bancarie in conto corrente, le partite iscritte nel conto perdono la loro individualità, con la conseguenza che ad esse non è applicabile l’art. 1828; la compensazione, se di compensazione può parlarsi, delle partite di dare ed avere si attua gradualmente man mano che tali partite si contrappongono, per cui ad ogni momento, si ha la riduzione del conto, attiva o passiva che sia. Caratteri del contratto Il conto corrente bancario è un contratto consensuale perché si perfeziona con l’incontro dei consensi. Non muta la natura del contratto la circostanza che il correntista per l’esecuzione del mandato consegni alla banca some di cui essa acquista la proprietà, per cui entrano in applicazione le norme proprie del deposito bancario che, è invece un contratto reale. 14 E’ un contratto normativo, perché, fra l’altro, esso ha la funzione di regolare i rapporti futuri fra la banca ed il correntista; perciò, negli accrediti sul conto, l’obbligo della banca sorge sin dal momento dell’ annotazione contabile, per effetto della volontà costitutiva del contratto. E’ un contratto non formale perché per la sua costituzione non si richiede alcuna forma. Anche gli ordini e le comunicazioni del cliente possono essere date in qualsiasi forma e quindi anche oralmente, per quanto sia buona regola, adoperare la forma scritta. Le disposizioni per assegno, non possono essere date se non per iscritto secondo i moduli predisposti dalla banca e contenuti nei libretti o carnets di assegni, consegnati al cliente al momento della costituzione del rapporto. Quest’uso, altrove consacrato legislativamente, rende più difficili le frodi e facilita i pagamenti, perché sul modulo viene normalmente indicato il numero del conto e talvolta anche il nome del correntista. E perciò che la banca, può rifiutarsi di onorare assegni non stilati sui moduli da essa forniti. E’ infine un contratto di durata, stipulato normalmente a tempo indeterminato. All’atto della costituzione del rapporto il titolare del conto deve depositare la propria firma e quella delle persone che lo rappresentano e ne siano mandatari, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà ad esse conferite. Il deposito della firma ha lo scopo di mettere in grado la banca di accertare l’autenticità degli ordini scritti impartiti sul conto; particolarmente se tali ordini si concretano in disposizioni per assegno bancario. Il titolare del conto non può nascondersi sotto una intestazione fittizia o di fantasia, diversamente da quanto è consentito in alcuni paesi, per sfuggire ad accertamenti fiscali o per altri motivi. Accreditamento dell’importo di titoli di credito. Se l’accredito nel conto in relazione a titoli di credito rimessi alla banca per l’incasso, deve dirsi in via generale, che comunque sia la natura del titolo e a maggior ragione se si tratta di assegni bancari, l’accreditamento del relativo importo sul conto segue con effetto sospensivo, la disponibilità cioè non è acquisita dal correntista se non dopo che il titolo sia stato pagato. La trasmissione del titolo, avviene non in funzione di un trasferimento della proprietà, ma in funzione di un mandato conferito alla banca, perché realizzi il credito portato dal titolo e ne accrediti l’importo sul conto. L’annotazione quindi sul conto ove la banca ritenga di attuarla, se documenta il rapporto di mandato fra la banca e il correntista, non crea un’immediata disponibilità, ma questa subordina alla condizione che l’incasso avvenga. Se il credito non è soddisfatto, la banca restituisce il titolo al correntista 15 con un’annotazione di storno della partita, che ha un effetto puramente contabile, in quanto l’annotazione di accredito, perché subordinata al verificarsi di una condizione (sospensiva). Le disposizioni sul conto a mezzo di assegni bancari. Per effetto della convenzione di assegno, la banca assume come mandataria, l’obbligo verso il correntista, di onorare gli assegni bancari da lui regolarmente emessi, alla condizione dell’esistenza di un’adeguata provvista, rappresentando i fondi disponibili il limite dell’efficacia obbligatoria per la banca degli ordini di pagamento impartiti mediante emissione di assegni. Ove essa contravvenga a tale obbligo, senza giustificato motivo ed i motivi possono essere vari, quale ad es. la falsità della firma di traenza e la non corrispondenza di tale firma con quella contenuta nello speciman, rifiutando il pagamento al terzo portatore, legittimato secondo la legge di circolazione del titolo, la banca risponde dei danni verso il traente, che possono essere anche gravi se l’assegno venga protestato. La compensazione nel conto corrente bancario Riscossioni e pagamenti danno luogo ad un continuo movimento del conto, per cui le partite di dare ed avere si compensano gradualmente, determinando ad ogni momento il credito disponibile, e spetta al correntista di variare continuamente la disponibilità con versamenti e prelievi. Responsabilità della banca Nell’esecuzione degli incarichi assunti, la banca risponde secondo le regole del mandato (1856 c.c.). Dato che il contratto implica il susseguirsi di una serie di atti e negozi, la banca è tenuta ad informare prontamente il correntista dell’esecuzione di essi, in genere di tutti quegli atti esecutivi del mandato assunto, la cui notizia possa “ragionevolmente” ritenersi di rilevo per il correntista stesso. Ma se questi ha motivo di dolersi per l’operato della banca, non può differire le sue doglianze alla fine del contratto, ma deve reclamare prontamente non 16 appena ricevuta la comunicazione della banca. Il suo silenzio, protratto oltre la durata richiesta dalla natura dell’incarico o degli usi, vale ex lege, come accettazione dell’operato della banca. Chiusura del conto Al fine di consentire la liquidazione e la capitalizzazione degli interessi, il conto viene chiuso. Entro un mese dalla chiusura del conto, l’estratto del conto stesso viene inviato con lettera raccomandata al correntista, per la sua approvazione. Il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/93) stabilisce che gli estratti conto si intendono tacitamente approvati dal cliente, in mancanza di opposizione scritta, quando sono trascorsi 60 giorni dal loro ricevimento. Ne consegue che il correntista, decorso tale termine, non può insorgere contro l’aumento del tasso di interessi, che sia inserito nel conto. Comunque al correntista è prevista la possibilità di impugnare l’estratto conto, decorso tale termine, infatti a tenore dell’art. 1832 c.c. si ammette il correntista ad impugnare il conto per la correzione di vizi puramente formali, tassativamente indicati in detto articolo e cioè per errori di scritturazione o di calcolo e per omissione o per duplicazioni di partite. Tale impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, non oltre sei mesi dalla ricezione dell’estratto conto. Scioglimento del rapporto Ove sia posto un termine al contratto, questo si scioglie con la scadenza del medesimo. Invece qualora il contratto sia a tempo indeterminato, le parti possono recedere dal contratto in qualunque momento; la banca trattaria, però ove non ricorrano giustificati motivi, per l’immediato scioglimento del rapporto, è tenuta nella sua qualità di mandataria a dare un congruo preavviso potendo, nel frattempo venire ad esecuzione ordini di pagamento (assegni 17 bancari ecc.) o di giro dati prima del suo recesso dal contratto. Infine il contratto si risolve per sua interdizione, inabilitazione, di morte di una delle parti, ciascuna di queste o gli eredi, hanno sempre diritto di recesso e il fallimento di uno dei correntisti, produce senz’altro lo scioglimento del rapporto. Esemplificazione pratica di alcune operazioni transitate in un conto corrente bancario Istituto di Credito: n. conto corrente: Banca Popolare di Milano 18453/2 Correntista: Dipendenza: Color Termo Spa Asti Via Torino n. 64 14100 Asti Date Operazioni S 1/4 Importi dare Importi avere Valute Importi Saldo prec. 31/3 A 31/3 A 2.340,80 6/4 Comp. Debito 28,80 2.312,00 10/4 Prelievo sp. Aut. 500,00 15/4 A 27/4 A 1.812,00 16/4 Addeb. Saldo c.c. 857,00 955,00 18 27/4 Versamento contanti 27/4 A 1.960,00 2.915,00 11/5 Pagamento Enel 11/5 78,50 A 18/5 2.836,50 Addebito 15/5 18/5 c.credito A 1.586,00 Prelievo 18/5 spor. A Aut. 500,00 1.086,00 20/5 Versamento assegni s.bf. 25/5 A 2.500,00 3.586,00 26/5 Vostro assegno A 1.500,00 20/5 2.086,00 27/5 Netto ricavo sconto 28/5 2/6 1.250,50 A 12.736,00 14.822,00 Negoziazione titoli 3/6 A 14.826,35 29.648,35 10/6 Effetti insol. e prot. 9.876,00 10/6 A 19.772,35 12/6 Cedole obblig. Enel A 14/6 Pagamento A Acquisto 15/6 20/6 12/6 22.071,73 14/6 15/6 2.299,38 imposte 16.336,53 valuta A Pagamento 20/6 5.735,20 7.535,29 8.801,24 utenze A 95,01 8.706,23 30/6 Capitalizzazione interessi: Interessi lordi -Ritenuta d’acconto 235,20 70,56 19 Spese a forfait 30/6 5,00 A 300,76 9.006,99 Al 30.6 il saldo a credito del c/c è pari a € 9.006,99. Ancona, 10.3.2012 Avv. ROMUALDO PICOZZI 20 I CONTRATTI BANCARI ******* Le banche svolgono una funzione di intermediazione nel settore del credito tra coloro che offrono capitali e coloro che li chiedono in prestito. Esse ricevono e concedono credito sistematicamente. E’ proprio con la stipula dei contratti bancari, la banca raccoglie denaro e lo impiega per erogare credito oppure per fornire servizi accessori. La funzione di intermediazione del credito, è dunque essenziale dal punto di vista economico. La prima attività è quindi la raccolta del risparmio, attività fondamentale per la collettività tanto da essere disciplinata dalla Carta Costituzionale all’art. 47 il cui primo comma recita: “ la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito”. I contratti bancari vengono disciplinati dal codice civile del 1942 agli artt. 1834-1860, ma non è una disciplina esaustiva. Infatti, la disciplina in materia bancaria e creditizia è raccolta nel Testo Unico Bancario, il quale tra l’altro (D.Lgs. 385/1993) ha disciplinato e consentito alle banche, oltre allo svolgimento dell’attività di raccolta di denaro ed erogazione del credito, anche lo svolgimento di qualsiasi altra attività finanziaria. Sono, inoltre, consentite le attività connesse o strumentali a quella finanziaria. Infine il D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, meglio noto come il T.U. sulla finanza, le banche possono svolgere servizi di investimento nei confronti del pubblico, cioè possono svolgere tutte quelle attività di negoziazione, collocamento, gestione e mediazione aventi ad oggetto strumenti finanziari; ne discende che la nozione di contratti bancari va considerata più ampia di quella desumibile dal Codice Civile. I contratti bancari possono classificarsi in tipici e atipici. Sono contratti tipici: quelli disciplinati espressamente dal codice civile, vale a dire. Il deposito bancario (art. 1834), l’apertura di credito (art. 1842), l’anticipazione bancaria (art. 1846), lo sconto bancario (art. 1858), deposito titoli in amministrazione (art. 1838), servizio di cassette di sicurezza (art. 1839). Sono contratti atipici: il contratto di leasing, contratto di factoring, contratto di riporto, contratto di futures, contratto di swap, strumenti finanziari derivati, ecc. Dapprima la Legge n. 154/1992, successivamente il D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, disciplinano anche la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari avente la finalità di rendere conoscibili ai clienti sia gli esatti estremi delle proposte di volta in volta formulate, nell’ottica di rendere più competitivo e conveniente proprio per il consumatore, il mercato bancario e creditizio. E’ obbligo dell’istituto bancario informare i clienti delle variazioni tanto favorevoli quanto sfavorevoli (ad es. un aumento del tasso di interesse su un conto corrente o sul mutuo stipulato) deve essere tempestivamente comunicato al cliente. 21 La banca deve tempestivamente aggiornare e comunicare ogni minimo dettaglio che possa rivelarsi utile a che il cliente concluda un affare consapevolmente, circa i rischi e i vantaggi e gli svantaggi e possa liberamente scegliere se sottoscrivere o meno l’accordo. Le comunicazioni avvengono mediante: 1) l’avviso: affisso nei locali aperti al pubblico e in modo leggibile, serve a rendere noti diritti e strumenti di tutela previsti a vantaggio dei clienti (norme di trasparenza); 2) fogli informativi: strutturati secondo le direttive della Banca D’Italia, in modo da poter immediatamente confrontare i vari predisposti da ogni banca; sono informazioni analitiche, i rischi dell’operazione o del servizio, le condizioni economiche, le principali clausole contrattuali dell’operazione o del servizio; 3) i documenti di sintesi: servono per riepilogare le principali condizioni contrattuali economiche sottoscritte, fornisce un importante “notiziario” sull’andamento dei rapporti in essere con la banca; 4) la copia del contratto: idoneo per la stipula (su richiesta del cliente) è il documento che in ogni trattativa ogni cliente dovrebbe premunirsi di farsi consegnare, per poter valutare nel migliore dei modi se quell’affare è un vantaggio oppure no. Ancona, 10.3.2012 Avv. ROMUALDO PICOZZI 22 CONTRATTO DI SCONTO E RICEVUTE BANCARIE. EFFETTI TRA LE PARTI DEGLI INSOLUTI ******* L’operazione bancaria di sconto (art. 1858 c.c.) è il contratto con cui il cliente cede alla banca un credito verso terzi non ancora scaduto, ricevendo in cambio l’importo diminuito dello sconto commerciale e delle commissioni. L’importo ceduto dal cliente è il valore nominale del credito, mentre quello pagato dalla banca è chiamato netto ricavo. La cessione del credito avviene salvo buon fine; ciò significa che il cliente ha l’obbligo di rispondere nel caso di inadempienza da parte del debitore. Se quest’ultimo non dovesse pagare alla scadenza, il cliente che ha scontato il suo credito, sarà tenuto a versare alla banca l’importo del credito stesso sarà addebitato dalla banca per tale importo del credito stesso o sarà addebitato dalla banca per tale importo in conto corrente. Il concetto giuridico di contratto di sconto è molto vasto, perché in esso rientra la cessione alla banca di qualunque credito in denaro non ancora scaduto. Tuttavia, in pratica, la banca sconta soltanto i cosiddetti crediti cartolari, cioè i crediti incorporati in un documento che attribuisce esclusivamente a chi ne è in possesso la possibilità di far valere il diritto cha da esso risulta. Lo sconto cambiario è una classica operazione bancaria ed ha per oggetto la cessione di titoli di credito soggetti alla disciplina delle cambiali (tratte accettate, pagherò, note di pegno) che sono i principali strumenti cartolari per la circola dei crediti. Lo sconto di tratte di natura commerciale prevede che esse siano munite di regolare accettazione o che alla banca sia dato incarico di presentare la cambiale per l’accettazione a trattario. Le tratte non accettate, soprattutto se neppure autorizzate, presentano diversi pericoli sia perché potrebbero far riferimento a crediti inesistenti, sia perché potrebbero riguardare crediti in contestazione, sia perché viene a mancare la possibilità di agire direttamente contro il trattario che giuridicamente non assume la veste di obbligato principale. Con l’operazione di sconto cambiario, una banca anticipa ad un suo cliente il valore attuale di cambiali con scadenza futura che il cliente trasferisce alla banca stessa mediante girata. Tra le diverse operazioni di sconto, quella di sconto cambiario è la più praticata. Questa preferenza derivata dal fatto che la banca: A) entra in possesso di un titolo di credito esecutivo che le consente di agire rapidamente ed efficacemente nei confronti degli obbligati cambiari in caso di mancato buon fine; B) entra in possesso di un titolo il cui pagamento è garantito indirettamente dal patrimonio di almeno due persone: l’emittente ed il girante, in caso di pagherò, il 23 trattario, il girante e il traente in caso di tratta; altre persone possono poi intervenire nel rapporto mediante l’apposizione della loro firma per girata o per avallo; C) entra in possesso di un titolo trasferibile, mediante semplice girata che le consente, a sua volta, in caso di necessità, di ottenere il pagamento anticipato del credito scontandolo presso banche maggiori, attraverso l’operazione detta “riscontro”. L’operazione di sconto è sempre preceduta da una concessione di un fido da utilizzare mediante lo sconto. La banca, assunte le necessarie informazioni, sul richiedente, ed accertate le la sua consistenza patrimoniale e le sua capacità economico-finanziarie stabilisce la “cifra di castelletto”, cioè l’importo massimo di effetti che in un dato momento, per essere stati scontati, risultano in rischio presso la banca. L’importo messo a disposizione del cliente, viene utilizzato ripetutamente, a rotazione, man mano che gli effetti scontati giungono a conoscenza e vanno a buon fine. Lo sconto costituisce per l’azienda cliente un’operazione di smobilizzo, infatti, senza attendere la scadenza degli effetti, il cliente rientra in possesso di capitali investiti in precedenza nelle merci vendute e può riutilizzarli, impiegandoli nell’acquisto di altre merci o materie prime. L’operazione di sconto è per l’azienda affidata complementare e concorrenziale alle altre operazioni di finanziamento. Gli imprenditori, infatti, ricorrono, sia allo sconto di effetti, sia al credito di fornitura o credito mercantile, sia a scoperti di conto corrente, ad anticipi su fatture e su ricevute bancarie che poi esamineremo. FAC SIMILE DI TRATTA ACCETTATA Bollo 12 ‰ Latina, 23 Maggio 2013 € 18.425,00 Al 27 Settembre 2013 pagherete per questa cambiale alla Tipografia LUIGI CASTOLDI - Roma la somma di € diciottomilaquattrocentoventicinque= PAGABILE PRESSO: INDIRIZZO DEL DEBITORE TRAENTE Banca Intesa SpA Signor Antonio Villa Agenzia n. 3 Via Tevere n. 57 Domus Srl (Amm.Un.) 24 Via Mazzini n. 10 Frosinone Frosinone Per accettazione: Antonio Villa FAC SIMILE DI PAGHERO’ CON AVALLO Bollo 12 ‰ Asti, 24 Marzo 2013 € 7.450,00.= Al 27 Giugno 2013 pagherò per questa cambiale al COLORIFICIO PIEMONTESE di VERCELLI la somma di € settemilaquattrocentocinquanta= INDIRIZZO DEL DEBITORE Pagabile al mio domicilio EMITTENTE Firma MARCO BROCCHI MARCO BROCCHI Piazza Grande n. 8 Asti Per Avallo: Sergio Valle 25 FAC SIMILE DI PAGHERO’ CON GIRATA SENZA ACCETTAZIONE Bollo 12 ‰ Asti, 24 Marzo 2013 € 17.450,00.= Al 27 Luglio 2013 pagherò per questa cambiale al Signor LUIGI TAVEZZANI DI VERONA la somma di € diciassettenilaquattrocentocinquanta= PAGABILE PRESSO Banca Popolare INDIRIZZO DEL DEBITORE EMITTENTE MARIO SAVINI Via V. Emanuele n. 12 Via Adda n. 42 Bergamo Bergamo M. SAVINI GIRATA: e per me pagate al signor ETTORE DORI di Brescia Firmato: LUIGI TAVEZZANI RICEVUTE BANCARIE ******* Per lungo tempo lo sconto di cambiali ha rappresentato la fondamentale operazione bancaria di smobilizzo dei crediti di fornitura, atta a consentire alle imprese il rientro dei fondi investiti nelle merci vendute e quindi l’effettuazione di nuovi acquisti. Oggi, sia per ragioni psicologiche, sia per motivi fiscali, la circolazione delle cambiali è fortemente diminuita. 26 L’esigenza però sempre viva per le imprese, di smobilizzare i crediti commerciali, ha dato origine e sviluppo a nuove forme di finanziamento alternative, rispetto alla classica operazione di sconto. Si tratta di finanziamenti che non si fondano necessariamente sull’emissione di cambiali e che quindi possono consentire sia di risparmiare nel pagamento dell’imposta di bollo sia di soddisfare la clientela che non gradisce figurare come obbligato cambiaria. Le operazioni di smobilizzo alternative allo sconto sono oggi principalmente il portafoglio s.b.f. (dove s.b.f. significa “salvo buon fine”), di cui sto trattando, e le cessioni di credito commerciali a società parabancarie di factoring. Tecniche di utilizzo Prima di parlare delle diverse forme tecniche con cui vengono utilizzate le linee di fido per portafoglio s.b.f. occorre fare alcune considerazioni sugli effetti, chiamati a mio avviso più propriamente appunti in gergo bancario, che vengono presentati alle banche. Come avviene per lo sconto cambiario, anche per il portafoglio s.b.f. è necessario che il cliente disponga di un c/c di corrispondenza che abbia richiesto un fido alla banca e che questa lo abbia concesso stabilendo una cifra di castelletto s.b.f. Ciò premesso, un cliente che dispone di effetti, li può presentare alla banca che li accoglie s.b.f. dopo averli esaminati nei loro requisiti sostanziali (qualità degli obbligati) e formali (scadenze nei quattro mesi e regolarità legale e di bollo). L’importo totale degli effetti presentati deve rientrare nella capienza residua del fido a sua disposizione; ciò significa che non deve superare la differenza tra l’ammontare del fido e quello degli effetti già presentati ed ancora in rischio, ossia di cui non è ancora giunta la scadenza o non si conosce l’esito. Poiché gli effetti presentati sono di solito numerosi, la banca li raggruppa e calcola la valuta adeguata che sarebbe la scadenza di un solo effetto teorico avente l’importo uguale alla somma degli importi dei diversi effetti che formano il gruppo. A sua volta il portafoglio s.b.f. può essere utilizzato con disponibilità immediata nei seguenti modi: a) nell’accredito diretto in c/c di corrispondenza con valuta adeguata degli effetti presentati s.b.f.. Questa operazione è preferita in particolare da quella clientela che non hanno disponibilità attiva e rappresenta quindi una forma di finanziamento. b) nell’accredito degli effetti presentati dal all’incasso s.b.f. in un Conto Anticipi su cui maturano interessi con liquidazione trimestrale. Tale accredito è eseguito con valuta adeguata ed il giorno stesso l’importo degli effetti viene girato al c/c di corrispondenza con valuta in giornata. E’ evidente che sul conto anticipi si generano degli scoperti per valuta e, quindi, degli interessi a favore della banca che sono determinati trimestralmente ed addebitati sul c/c di corrispondenza. 27 La procedura del Conto corrente unico, che non è altro che una rielaborazione sofisticata del c/c bancario, ha permesso di poter differenziare i tassi per linee di credito, e di produrre interessi solo in presenza di saldi a debito sul c/c. Questa forma finanziamento consente ai clienti affidati di disporre subito il controvalore dei loro crediti derivanti da vendite di merci o servizi e permette alle banche nella loro esposizione attraverso la riscossione degli effetti a scadenza. Si tratta infatti di un’operazione autoliquidabile che in caso di buon fine si chiude con il pagamento diretto alla banca effettuato da soggetti diversi da quelli affidati. I crediti all’incasso che risultano insoluti, vengono addebitati nei conti correnti di corrispondenza delle imprese presentatrici, se si tratta di cambiali l’importo è aumentato dalle spese di protesto e dai diritti di insoluto, se si tratta di disposizioni elettroniche, l’importo è aumentato solo da una commissione di insoluto. FAC SIMILE DI RICEVUTA BANCARIA Spazio riservato emittente DITTA BELARDO ANTIMO Via verdi n. 4 – Cava Manara (PV) Data di pagamento: 2.5.20112 € 15.245,00.= RICEVIAMO LA SOMMA DI € quindicimiladuecentoquarantacinque.= VERSATA A MEZZO BANCA PROVINCIALE LOMBARDA a saldo Fattura n. 318 del 19.3.2012 di € 15.245,00.= INCASSARE TRAMITE NOME E INDIRIZZO DEL DEBITORE Banca Provinciale Lombarda Hotel President di Carlo Lanza Filiale di Cava Manara (PV) Via Appennini n. 49 – Cava Manara 28 FIRMA DELL’EMITTENTE Ditta Belardo Antimo Apporre Marca Bollo: € 1,81 Ancona, 10.3.2013 Avv. ROMUALDO PICOZZI 29 I DEPOSITI BANCARI LIBERI ******* I depositi di denaro costituiscono la fondamentale operazione di provvista fondi effettuata nell’esercizio dell’attività bancaria; con essa vengono raccolti i mezzi che sono necessari per svolgere l’intermediazione creditizia. Nel ricevere somme in deposito, le banche diventano debitrici verso i depositanti, ai quali dovranno restituire i capitali ricevuti con gli eventuali interessi maturati. La preferenza generale per le attività liquide, cresciute a ritmi sostenuti sino alla metà degli anni Settanta del secolo scorso, aveva prodotto il fenomeno della iperintermediazione, poiché circa i due terzi delle nuove risorse passavano attraverso le banche. Invece negli anni successivi i risparmi sono pervenuti alle banche in misura più ridotta e con andamento alterno, originando il fenomeno della disintermediazione che viene di tanto in tanto interrotto da reintermediazione. Di fronte al rallentamento della raccolta, le banche hanno ricercato nuovi obiettivi e allestito le necessarie strutture operative per realizzare un’espansione aziendale e non solo nel capo dei servizi di investimento (negoziazione titoli per conto dei clienti, gestioni patrimoniali ecc.) e delle operazioni collaterali (fondi comuni di investimento, leasing, factoring, carte di credito), ma anche nelle operazioni di finanza innovativa per lo sviluppo economico. Aspetto giuridico I depositi bancari, sia quelli liberi che quelli vincolati, sono regolati nel codice civile all’art. 1834 c.c. che recita testualmente: “Nei depositi di una somma di denaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella spessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l’osservanza di un periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi”. Il contratto di deposito viene quindi inteso come un esempio di deposito irregolare, regolato anch’esso nel codice civile all’art. 1782 c.c. che recita testualmente: “Se il deposito ha per oggetto una quantità di denaro o altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità”. Dal punto di vista giuridico quindi il contratto di deposito è: - tipico, in quanto regolato dal codice civile; - reale, in quanto si perfeziona (cioè si conclude) al momento della materiale consegna del denaro all’ente creditizio; - non solenne, in quanto la legge non prevede che debbano essere rispettate precise regole formali nella sua stesura; 30 - in serie (o per adesione), in quanto il modulo con le condizioni contrattuali è già predisposto ed il cliente può solo accettarlo o rifiutarlo in toto. La capitalizzazione degli interessi Gli interessi maturati sui depositi a risparmio vengono liquidati periodicamente, detraendo la ritenuta fiscale e i recuperi spese, e sono contemporaneamente capitalizzati, cioè trasformati in capitale e portati in aumento dei crediti dei clienti. Il calcolo degli interessi sui depositi a risparmio viene eseguito automaticamente dagli elaboratori, che utilizzano un programma analogo a quello usato per i conti correnti di corrispondenza. Ai fini del calcolo degli interessi, le norme sulla trasparenza contenute nel Testo Unico (art. 120) delle leggi in materia bancaria e creditizia stabiliscono che le valute sui versamenti e sui prelevamenti in denaro devono essere quelle del giorno stesso in cui avviene l’operazione. La valuta in giornata è prescritta dalla legge anche per i versamenti di altri “importi liquidi” che consistono negli assegni circolari emessi dalla stessa banca e negli assegni bancari tratti sulla stessa succursale. Invece se sono stati autorizzati versamenti di altri tipi di assegni, la banca sposta in avanti la valuta di un certo numero di giorni secondo quanto ha indicato nel documento di sintesi unito al contratto. La procedura tradizionale applicata è quella di corrispondere gli interessi ai depositanti fino alla fine dell’anno; alcune banche capitalizzano gli interessi trimestralmente, altre semestralmente. Prima di effettuare la capitalizzazione le banche operano la ritenuta fiscale sugli interessi maturati a favore dei depositanti: si tratta quindi di una ritenuta a carico dei clienti che la banca opera “alla fonte” in veste di “sostituto di imposta”. La ritenuta è a titolo di imposta sostitutiva (e quindi definitiva) per i risparmiatori privati e gli enti non commerciali mentre è a titolo di acconto per tutte le società (sia di persone che di capitali) e per le imprese individuali. Caratteri dei depositi a risparmio libero Questi depositi accolgono sia risparmi di elevato importo in attesa di investimento durevole, sia risparmi di modesta entità accantonati dai ceti meno abbienti e destinati a far fronte a improvvise esigenze o a bisogni futuri. In passato i depositi a risparmio erano molto diffusi; negli anni recenti hanno perso via via di importanza perché la maggior parte delle famiglie si è orientata verso i rapporti bancari in conto corrente (che consentono l’accredito delle retribuzioni e delle pensioni, l’addebito di utenze domestiche e l’utilizzo di tesserine Pago Bancomat). Caratteristica dei depositi è la loro disponibilità. Ciò significa che il depositante può prelevare il proprio denaro a vista, cioè al momento stesso in cui chiede di ritirare una certa somma o di estinguere il rapporto. 31 I depositi a risparmio sono comprovati da un libretto, che deve essere presentato per ogni operazione. Tale libretto, costituisce la prova del contratto di deposito stipulato tra la banca e cliente e in esso devono essere annotati tutte le operazioni effettuate e gli interessi capitalizzati periodicamente. La movimentazione dei depositi a risparmio libero è costituita di regola da “importi liquidi”, in altre parole da versamenti e da prelevamenti in denaro, e da versamenti di assegni bancari tratti su conti correnti aperti presso la dipendenza e di assegni circolari emessi dalla stessa banca. Classificazione giuridica I libretti di risparmio possono essere, a scelta dei depositanti, nominativi oppure al portatore: a) i libretti nominativi, sono documenti di legittimazione perché servono ad identificare il creditore, facilitando l’attuazione del rapporto; non sono titoli di credito, perché non incorporano il credito e non ne consentono la circolazione. Sono intestati a una determinata persona, che è la sola che può effettuare i prelevamenti; all’apertura del deposito l’intestatario presenta un documento e deposita la propria firma su un apposito cartoncino (specimen) per consentire alla banca di confrontarla con quella tracciata al momento della richiesta dei prelevamenti. Possono anche essere intestati a più persone (intestazione congiunta o a più firme) con prelevamenti da effettuare congiuntamente oppure separatamente; b) libretti al portatore sono titoli di credito letterali e autonomi che incorporano il credito e rendono possibile la circolazione mediante la consegna da una persona all’altra. La banca non è tenuta ad identificare colui che presenta il libretto allo sportello e lo considera come legittimo possessore del libretto stesso; pertanto chiunque può eseguire prelevamenti, salvo che possa essere dimostrata la sua malafede. La legge stabilisce che il credito risultante da un libretto al portatore, non può essere sottoposto a sequestro o pignoramento presso la banca emittente. Dal 31 marzo 2012 è cessato l’utilizzo di tutti i titoli al portatore, fra cui i libretti di deposito bancari o postali al portatore che abbiano saldo superiore ai 1.000 Euro. Si tratta di una fra le tante misure del Governo Monti finalizzate a combattere il contante (l’articolo 12 del D.Lgs. 201 del 6 dicembre 2011 ha aggiornato la vigente normativa in materia di Antiriciclaggio, regolamentata dal D.Lgs. 231/2007). Le violazioni alla normativa saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria che arriverà fino al 40% del saldo del libretto, con un minimo di € 3.000 (saranno le banche stesse a dover segnalare al Ministero dell’Economia le infrazioni della normativa). I DEPOSITI BANCARI VINCOLATI 32 I depositi a risparmio sono chiamati vincolati quando il depositante rinuncia per un prefissato periodo di tempo a disporre delle somme versate oppure accetta di ottenerne il rimborso solo dopo averlo richiesto con un tempo di anticipo prestabilito. Le forme tecniche di raccolta vincolata ricevono in certi momenti il gradimento dei risparmiatori, attratti da tassi di interesse superiori rispetto ai depositi liberi e ai conti correnti. La banche infatti sono disposte a remunerare i depositi vincolati in misura più elevata, a motivo della loro più lunga giacenza e della minore movimentazione. La concorrenza dei titoli pubblici (BOT, BTP, CCT ecc.), il manifestarsi dell’inflazione e il diffuso desiderio di non conservare impegnate le proprie risorse per molto tempo hanno ostacolato in misura notevole la raccolta vincolata. Per rilanciarla gli istituti di credito hanno elaborato degli strumenti tecnici (certificati di deposito) che in certi periodi hanno incontrato il gradimento di diversi risparmiatori che vengono offerti in sottoscrizione ai risparmiatori a tassi “interessanti” ossia superiori a quelli dei depositi liberi e dei conti correnti. All’atto della sottoscrizione, il risparmiatore versa l’importo richiesto; alla scadenza la banca restituisce il montante, ottenuto applicando l’eventuale indicizzazione e aggiungendo gli interessi per la durata del certificato al netto della ritenuta fiscale prevista dalle norme in vigore. Ancona, 10.3.2013 Avv. ROMUALDO PICOZZI 33