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1 AFFIDAMENTO IN CONTO CORRENTE * * * * * * * Il fido bancario

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1 AFFIDAMENTO IN CONTO CORRENTE * * * * * * * Il fido bancario
AFFIDAMENTO IN CONTO CORRENTE
*******
Il fido bancario, è l’importo massimo di credito che una banca concede, sotto
qualunque forma, ad un cliente che ne ha fatto richiesta, dopo aver accertato le
capacità reddituali, la consistenza patrimoniale e le doti morali.
Il fido è generale, quando indica la cifra massima messa a disposizione del cliente
che può utilizzarla con qualunque tipo di operazione, a seconda delle sue necessità.
Il fido è particolare, quando per ogni tipo di operazione viene indicato distintamente
l’importo disponibile. Per esempio, se la banca concede un fido di € 20.000 per sconto
di paghero’ diretti; di € 60.000 per apertura di credito; di € 70.000 per sconto di
cambiali commerciali, il fido concesso è dunque particolare.
Nella concessione degli affidamenti, le banche effettuano un insieme di valutazioni
oggettive e soggettive per stabilire la solvibilità dei richiedenti e la validità delle
eventuali garanzie che essi offrono; su tali elementi le banche fondano la sicurezza di
rientrare in possesso dei capitali prestati alla scadenza stabilita.
Garanzie personali e reali
La banca si ritiene maggiormente tutelata se, oltre a considerare questi aspetti
personali dell’affidato, può contare anche su idonee garanzie.
Le garanzie previste dalla legge si distinguono in personali e reali.
Le garanzie personali, sono fornite da terze persone che sono di solito parenti, amici,
o soci di coloro che richiedono un affidamento. Queste garanzie si forniscono
ponendo firme su cambiali (avalli) o su lettere di garanzia (fideiussioni) e danno alla
banca creditrice la possibilità, in caso di inadempienza dell’affidato, di rivalersi
sull’intero patrimonio del soggetto garante.
Le garanzie reali, sono fornite di solito dallo stesso cliente che richiede il fido.
Consistono in beni materiali che vengono depositati in pegno o sui quali viene iscritta
ipoteca a favore della banca. Le garanzie reali danno alla banca il diritto di prelazione
sui beni specifici oggetto di pegno o di ipoteca e riducono il rischio del prestito in
quanto, in caso di inadempienza del debitore, la banca può contare sul ricavato della
vendita dei beni costituiti in garanzia.
Le garanzie non fanno aumentare la capacità del debitore di far fronte ai propri
impegni; riducono però il rischio della banca, consentendole di rientrare in possesso
dei fondi in caso di errata valutazione del cliente. La solvibilità del cliente va però
accertata indipendentemente dall’esistenza di garanzie reali o personali.
Purtroppo nei confronti di grandi aziende, esigenze sociali e pressioni politiche hanno
talvolta spinto le banche a concedere grossi fidi anche ad imprese in gravi difficoltà
economiche, mettendo in pericolo il denaro dei risparmiatori e sottraendo credito alle
aziende di piccola e media dimensione più meritevoli di fiducia.
Classificazione degli affidamenti
1
Il discorso sulle garanzie avviato precedentemente mi consente di suddividere gli
affidamenti bancari in fidi assistiti da garanzie reali e fidi basati su elementi personali.
I fidi assistiti da garanzia reale sono relativi ad operazioni garantite da pegno su
merci o su valori mobiliari e della costituzione di ipoteche di primo grado a favore
della banca. Rientrano in questo gruppo le anticipazioni su titoli o su merci, lo sconto
di cambiali ipotecarie, le aperture di credito garantite, i mutui edilizi e fondiari.
Con il pegno, il cliente perde la disponibilità dei beni oggetto della garanzia ed in
caso di mancato buon fine dell’operazione, la banca può rivalersi in modo specifico
su detti beni.
La richiesta di garanzia ipotecaria, frequente nei casi di prestiti a medio e lungo
termine, è invece rara per le operazioni a breve termine; essa viene talvolta avanzata
dopo la concessione del fido, quando essendo mutata la condizione economicofinanziaria dell’affidato, la banca teme di subire delle perdite e vuol meglio
salvaguardarsi in caso di mancato buon fine delle operazioni in corso.
I fidi basati su elementi personali si fondano principalmente sulla potenzialità
patrimoniale ed economica del cliente, sulla sua onestà, sulle sue doti personali. La
banca è quindi tutelata in via indistinta e generica, alla pari con gli altri creditori, dal
complesso dei beni patrimoniali del debitore.
Sotto il profilo del “rischio”, questi fidi vengono distinti in:
a) fidi in bianco o a pieno rischio, per i quali la banca può contare sull’impegno
personale offerto dal proprio cliente debitore;
b) fidi a rischio ridotto, per i quali la banca può contare, oltre che sul proprio
debitore, anche sull’impegno di terzi.
I fidi basati su elementi personali sono spesso assistiti da garanzie giuridiche di tipo
personale prestate da terze persone. Infatti le banche possono chiedere fideiussioni,
mediante le quali dei terzi (che possono anche essere delle altre banche) si impegnano
in solido con il debitore principale, per il pagamento dei debiti di quest’ultimo.
L’utilizzo del fido da parte del cliente può aver luogo in modo diverso:
1) prendono il nome di fidi di cassa quelli utilizzabili attraverso prelievi di somme di
denaro, quali ad esempio, gli scoperti di c/c, gli sconti effetti, i finanziamenti su
ricevute bancarie e su fatture, le anticipazioni ecc.
2) prendono il nome di fidi di firma quelli utilizzabili mediante avalli e fideiussioni
rilasciati dalla banca a favore di terzi, le aperture di credito documentarie, il rilascio di
lettere di garanzia, ecc.
Ancona, 10.3.2013
Avv. ROMUALDO PICOZZI
2
LE ANTICIPAZIONI GARANTITE
************
L’anticipazione è un contratto di prestito abbinato ad un contratto di pegno (art. 1846)
con cui la banca presta a un cliente una somma commisurata al valore attribuito ai
beni oggetto di garanzia (titoli, merci o altri valori).
L’anticipazione rappresenta una classica operazione bancaria di impiego fondi e può
venire attuata secondo due strutture tecniche:
1) l’anticipazione a scadenza fissa, detta anche anticipazione semplice, è
caratterizzata dall’obbligo per la banca di accreditare o di versare al cliente l’intera
somma al momento del contratto e dall’obbligo del sovvenzionato di rimborsarla a
scadenza fissa, pur con facoltà di restituzione totale o parziale anticipata.
All’estinzione del prestito, il bene costituito in pegno deve essere restituito.
L’importo che il cliente rimborsa all’estinzione dell’anticipazione rappresenta il suo
valore nominale, mentre all’atto dell’accensione del prestito egli riceve il netto ricavo,
determinato, detraendo l’interesse calcolato in via anticipata.
2) l’anticipazione in conto corrente è caratterizzata dall’obbligo per la banca di
tenere a disposizione la somma concordata, mentre il beneficiario ha facoltà di
utilizzarla in più riprese secondo le proprie esigenze, di eseguire rimborsi parziali e
successivi ulteriori prelevamenti, sempre nel limite di somma accordatagli. I beni
costituiti in pegno, vengono restituiti solo all’estinzione del contratto, anche se
durante lo stesso prestito venga una o più volte coperto nell’alternarsi dei versamenti
con i prelevamenti. Gli interessi sono determinati alla liquidazione periodica del conto
corrente, che è effettuata trimestralmente.
La sostanziale differenza tra le due strutture tecniche su esposte non riguarda l’uso del
conto corrente, ma si basa sul conteggio degli interessi.
Nell’anticipazione a scadenza fissa gli interessi si calcolano anticipatamente
sull’intero importo nominale del prestito, nell’anticipazione in conto corrente, gli
interessi si calcolano posticipatamente solo alla liquidazione periodica del c/c che
tiene conto di tutte le operazioni effettuate.
Oggetto del pegno
Le anticipazioni bancarie sono necessariamente collegate a un pegno che può essere
costituito da beni mobili della specie più varia per la cui la custodia la banca assume
la responsabilità ordinaria.
Le esigenze della banca restringono però i beni che possono essere costituiti in pegno
a cose mobili aventi un prezzo corrente di mercato o di borsa, che consenta di
conoscere agevolmente il loro valore sia al momento in cui l’anticipazione viene
concessa sia durante il periodo in cui l’anticipazione rimane in vita e che permetta il
3
facile realizzo nel caso in cui il sovvenzionato non rispetti l’impegno di rimborsare il
prestito.
Le banche accettano quindi il pegno solo valori mobiliari di largo mercato, merci e
titoli rappresentativi di merci; molto raramente si effettuano anticipazioni su polizze
di assicurazione sulla vita, su metalli preziosi, titoli di credito e documenti attestanti
l’esistenza di depositi.
Il pegno può essere regolare, e allora l’anticipazione è detta propria, o irregolare e
allora l’anticipazione è detta impropria.
Nel primo caso, all’atto dello spossessamento dei beni costituiti in pegno si procede
alla loro compiuta descrizione e individuazione per iscritto: nel secondo caso, invece,
i beni dati in pegno non vengono individuati in modo specifico, per cui la banca ne
diventa proprietaria e ha la possibilità di disporne.
Ai sensi dell’art. 2786 c.c., il pegno viene costituito con la consegna alla banca dei
beni dati in garanzia o dei documenti che conferiscono la loro esclusiva
disponibilità.
Pertanto, per costituire un pegno a favore della banca, è richiesto che il cliente si
spossessi dell’oggetto e ciò risulti da un documento con data certa che rimanga alla
banca finanziatrice.
La certezza della datazione viene di solito ottenuta dalla banca mediante
autospedizione di un esemplare del contratto, firmato dal cliente, contenenti i nomi
delle parti contraenti, tutte le condizioni economiche e le clausole generali che
regolano il rapporto e la descrizione analitica dei valori costituiti in pegno.
L’autospedizione del documento si effettua senza inserire il documento in busta, ma
ripiegandolo su se stesso e unendo le sue parti mediante appositi lembi da collare, in
modo che il timbro postale con la data rimanga impresso sul documento medesimo.
La data certa
Ai sensi dell’art. 67 R.D. 16.3.1942 n. 267, la data certa della costituzione del pegno
è estremamente importante nelle questioni legali e soprattutto in caso di fallimento
dell’impresa cliente. Infatti le garanzie sono revocabili, perché considerate atti
pregiudizievoli ai creditori, se costituite nell’anno precedente la dichiarazione di
fallimento (se riguardano debiti preesistenti non scaduti) oppure nei sei mesi
precedenti la dichiarazione di fallimento ( se si riferiscono a debiti già scaduti).
Caratteri del contratto di anticipazione
Caratteristiche fondamentali dell’operazione di anticipazione che la distinguono
dall’apertura di credito, sono la presenza dei beni dati in pegno come elemento
essenziale del contratto e la proporzionalità costante tra l’ammontare del prestito e
il valore della garanzia.
Nell’anticipazione la somma prestata può variare, anche durante il contratto, perché il
cliente può ritirare in qualunque momento parte dei beni dati in garanzia; in tal caso,
data la rigida proporzionalità che deve sempre rimanere tra il prestito e il pegno, egli
deve restituire parallelamente una parte proporzionale della somma ricevuta.
4
Dal valore attribuito ai beni costituiti in garanzia dal sovvenzionato o da un terzo, la
banca sottrae un certo margine, detto scarto, che varia dal 15% al 50% a seconda
della natura delle cose ricevute in pegno, della solvibilità del cliente, della situazione
generale del mercato dei capitali e della situazione particolare della banca.
Lo scarto ha la funzione di garantire l’ente creditizio da eventuali deprezzamenti
subiti dai beni per qualsiasi causa e deve rimanere immutato per tutta la durata del
rapporto.
Qualora si verifichi una diminuzione del valore dei beni dati in garanzia oltre una
certa misura, fissata dal codice in almeno un decimo del valore iniziale, la banca ne
dà comunicazione al cliente (art. 1850 c.c.).
In caso di anticipazione a scadenza fissa, il cliente è tenuto entro 5 giorni dalla
comunicazione, a depositare un supplemento di garanzia, costituito da altri titoli o
altra merce o altri documenti rappresentativi di merci di gradimento della banca,
oppure a restituirle una parte proporzionale della somma dovuta. In difetto la banca
può recedere dal contratto e far vendere il pegno per rivalersi sul ricavato.
In caso di anticipazione in conto corrente, la comunicazione produce l’effetto di
ridurre proporzionalmente l’ammontare della disponibilità; se il debito del cliente
eccede il nuovo limite di disponibilità, questi deve rimborsare in contanti entro 5
giorni la differenza. Se invece il cliente desidera conservare la disponibilità originaria,
la facoltà di reintegrare la garanzia con altri beni.
Obblighi dei contraenti
Il contratto di anticipazione pone a carico della banca le seguenti obbligazioni:
1) obbligo di versare o di accreditare al cliente, alla conclusione del contratto, la
somma pattuita in caso di anticipazione a scadenza fissa o di metterla a
disposizione per successivi utilizzi in caso di anticipazione in c/c;
2) obbligo di assicurare le merci ricevute in pegno, naturalmente per conto e a spese
del cliente, se l’assicurazione è indispensabile per le cautele d’uso in funzione della
natura, del valore e dell’ubicazione delle merci stesse;
3) obbligo di custodia dei titoli, dei valori e delle merci ricevuti in pegno; la banca
risponde della perdita e del deterioramento di essi. Le banche non hanno difficoltà a
custodire e conservare titoli od oggetti preziosi, mentre sono spesso prive delle
attrezzature necessarie per la conservazione delle merci. Per tale ragione, più che
concedere anticipazioni garantite da merci depositate presso locali di loro proprietà,
gli enti creditizi preferiscono concedere anticipazioni su titoli rappresentativi di merci
(fede di deposito e nota di pegno) depositate presso magazzini generali o altri
magazzini appositamente attrezzati;
4) divieto di usare le cose ricevute in pegno senza il consenso scritto del cliente, di
cederle in godimento ad altri o di darle a sua volta in pegno (è quindi vietato il
“suppegno”);
5) obbligo di restituzione delle cose pignorate; la banca nell’anticipazione propria,
dopo che il cliente ha estinto il suo debito, deve restituire le stesse cose, certe e
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determinate, ricevute in precedenza e chiaramente individuate in sede di contratto.
Tuttavia, se si tratta di titoli di massa, (azioni, obbligazioni, titoli di Stato ecc.), per i
quali le condizioni di contratto autorizzano il subdeposito in amministrazione
accentrata presso la Monte Titoli, il cliente dovrà accettare la restituzione di altrettanti
titoli della stessa specie e qualità;
6) obbligo di restituzione parziale prima della scadenza; il cliente ha diritto di ritirare
in ogni momento, totalmente o parzialmente, i titoli, i valori o le merci dati in pegno
contro proporzionale rimborso delle somme spettanti alla banca. La norma consente al
cliente di non immobilizzare i beni dati in pegno per tutta la durata del contratto; egli
ha infatti la possibilità di negoziarli e, trovato un acquirente, di ritirarli in tutto o in
parte, versando alla banca quanto le spetta.
Lo stesso contratto di anticipazione mette a carico del cliente le seguenti
obbligazioni:
1) obbligo di pagare gli interessi e le competenze accessorie alla banca;
2) obbligo di pagare le spese di custodia e di assicurazione;
3) obbligo di rimborsare a scadenza l’importo ricevuto in prestito;
4) obbligo di prestare il supplemento di garanzia, qualora questa sia diminuita di
valore per almeno 1l 10% rispetto al valore iniziale; in mancanza del reintegro della
garanzia, la banca riduce proporzionalmente l’importo del credito e il cliente deve
versare in contanti l’eventuale differenza.
Estinzione del pegno
Il pegno si estingue nei seguenti casi:
1) estinzione dell’anticipazione; con relativo versamento effettuato dal cliente a
saldo di capitale, interessi e spese;
2) distruzione delle cose oggetto del pegno stesso; se i beni erano stati assicurati il
pegno si trasferisce sul risarcimento dovuto dall’impresa di assicurazioni; in
mancanza la banca ha diritto di chiedere la reintegrazione della garanzia;
3) vendita del pegno; questa può aver luogo per ordine del cliente, che ritirerà solo la
differenza tra quanto ricavato e quanto dovuto, o può aver luogo per iniziativa della
banca, qualora il cliente non tenga fede agli impegni assunti.
E’ valido il pegno rotativo, che ricorre quando in contratto è prevista la continuità del
rapporto anche in caso di sostituzione, totale o parziale, dei beni costituti in garanzia
con altri di uguale valore.
La banca non può ritenere i beni oggetto del pegno o disporre a suo piacere; il “patto
commissorio” è infatti nullo. Essa ha solo il diritto di effettuare la vendita e rivalersi
sul ricavato. La vendita di merci può aver luogo a mezzo di ufficiale giudiziario o di
altra persona autorizzata, quella di valori mobiliari a mezzo Sim o di ufficiale
giudiziario; di essa deve essere dato avviso al cliente (art. 2797 c.c.).
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FAC - SIMILE DI POLIZZA DI ANTICIPAZIONE
Banca Pololare FriulAdria
Polizza n. 75.718
POLIZZA DI ANTICIPAZIONE
a scadenza fissa su pegno titoli
emessa il 7. Marzo 2012 e scadente il 7 luglio 2012
Il Sig. Andrea Fasani domiciliato a Udine, Viale Indipendenza n. 84, ha depositato i
titoli sottoindicati, i cui numeri di serie sono precisati nella distinta di cassa, a
garanzia di anticipazione alle condizioni elencate a tergo che dichiara di conoscere e
di accettare.
Quantita’ Natura del titoli Valore nominale Quotazione Valore complessivo
€ 7500
Azioni Cir
€ 7.500
€ 3000
Azioni Alleanza
€ 6.000
€ 2,724
€ 10,275
€ 20.430,00
€ 30.825,00
Ammontare titoli depositati € 13.500
€ 51.255,00
Deduzione per scarto 35%
€ 17.939,25
Importo nominale dell’anticipazione, scadente il 7.7
€ 33.315,75
Interessi anticipati 6,50% per 122 giorni € 723,82
Spese e bollo sul contratto
€ 45,25
Netto ricavo
769,07
€ 32.546,68
Udine, 7 marzo 2012
Il Cliente
Andrea Fasani
Banca Popolare FriulAdria
Sede di Udine
Un Funzionario
Ancona, 10.3.2013
Avv. ROMUALDO PICOZZI
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LE APERTURE DI CREDITO
*******
Nozione di apertura di credito
In senso lato, giuridicamente improprio, si considera apertura di credito ogni impegno
della banca di concedere credito ad una determinata persona, entro un certo limite, a
determinate condizioni. Tale concessione di fido potrà essere utilizzata secondo vari
modi e cioè attraverso sconto di effetti, portafoglio s.b.f., anticipi su fatture, riporti,
anticipazioni garantite ecc.
In senso lato, quindi, per apertura di credito si intende un’operazione preliminare alla
conclusione di determinati contratti.
In senso stretto, secondo la legge (art. 1842 c.c.) e seguenti, l’apertura di credito, è
un contratto con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte,
una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.
Caratteristiche dell’apertura di credito
L’apertura di credito è un contratto consensuale, perché come si è detto, per la sua
perfezione non si richiede la dazione della somma accreditata ed ha effetti obbligatori
e non reali, perché la banca se pure deve tenere a disposizione dell’accreditato la
somma, nell’importo convenuto, rimane tuttavia proprietaria della medesima fino al
momento della utilizzazione.
In conseguenza, fatta l’ipotesi di inadempimento della banca, sarebbe possibile
l’esecuzione coattiva dell’obbligo di consegnare (art. 2930 c.c.).
E’ un contratto oneroso, perché la banca assume delle obbligazioni in corrispettivo di
qualcosa che riceve (gli interessi) e l’accreditato a sua volta, in cambio di ciò che dà,
consegue una utilità avente valore economico, l’acquisto cioè della disponibilità di
una somma.
E’ un contratto a prestazioni corrispettive, perché, la onerosità ne importa la
bilateralità, in quanto si traduce in due distinte e contrapposte obbligazioni, se pure in
tempi successivi; quella della banca di tenere a disposizione la somma e di effettuare
la consegna all’accreditato a sua richiesta; quella dell’accreditato di corrispondere gli
interessi.
E’ un contratto di credito, perché all’obbligo della banca di mettere a disposizione
dell’accreditato una certa somma, si accompagna l’obbligo della banca stessa, di
prorogare nel tempo la restituzione della somma eventualmente utilizzata;
caratteristica questa dei contratti di tal natura.
E’ un contratto di durata o a esecuzione continuata in quanto è nella funzione del
rapporto il protrarsi dell’adempimento per una certa durata, concretandosi tale
adempimento, come abbiamo già detto, nei singoli atti di utilizzo. Ne consegue
l’applicabilità di quel particolare modo di scioglimento del contratto, ad iniziativa e
per volontà di una sola delle parti che è il recesso unilaterale.
8
Può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato a seconda che sia o non sia
posto un limite di tempo alla facoltà concessa all’accreditato di utilizzare, se crede, il
credito. La distinzione è rilevante, atteggiandosi diversamente, come vedremo, la
facoltà di revoca della banca.
Il contratto di apertura di credito è sempre preceduto da un’istruttoria con la quale la
banca accerta la correttezza, la solvibilità e le potenzialità economico-patrimoniale del
richiedente.
La concessione del fido è quindi un atto preliminare alla conclusione del contratto di
apertura di credito vero e proprio.
Classificazione delle apertura di credito
Secondo le forme di utilizzazione del credito, distinguiamo le aperture di credito per
cassa, dalle aperture di credito per firma.
Con le aperture di credito per cassa, la banca si impegna al versamento di una
somma di denaro, che può essere utilizzata con uno o più prelevamenti. L’azienda di
credito assume quindi un’ obbligazione di “dare”.
L’apertura di credito è detta semplice, quando il cliente può utilizzare il credito
ricevuto una sola volta, sia pure con uno o più prelevamenti.
L’apertura di credito è detta in conto corrente, quando il cliente può, attraverso
successivi versamenti, ripristinare la sua disponibilità e quindi riutilizzare più volte il
credito via reintegrato.
Con le apertura di credito per firma, la banca si impegna a concedere la propria
firma per accettazione di tratte, per avalli e per fideiussioni. L’azienda di credito
assume quindi nei confronti del proprio cliente un’obbligazione di “fare”, che si
traduce in un’obbligazione cambiaria (accettazione), in garanzia cambiaria (avallo) o
in garanzia ordinaria (fideiussione) verso terzi.
Secondo la presenza o meno di garanzie, e quindi secondo i rischi che comporta,
l’apertura di credito può essere garantita o non garantita.
L’apertura di credito è garantita, o al coperto, quando è assistita da garanzie reali,
come il pegno e l’ipoteca, o da garanzie personali come avalli e fideiussioni. La
garanzia permane in vita sino alla fine del rapporto, anche se il cliente cessa di essere
debitore nei confronti della banca. Questa ha inoltre il diritto di chiedere un
supplemento di garanzia o la sostituzione del garante, quando la garanzia sia
divenuta insufficiente.
In caso di garanzia personale, costituita da fideiussione rilasciata da un terzo a favore
del cliente della banca, questa si riferisce all’insieme dei rapporti unitariamente
considerati, derivanti dall’apertura di credito, e non alle singole operazioni di
prelevamento.
L’ apertura di credito è non garantita od allo scoperto quando non è assistita né da
garanzie reali, né da garanzie personali offerte da terzi. La banca basa quindi la sua
fiducia sulle sole capacità economiche del cliente, sulla sua dirittura morale, sulle sue
doti imprenditoriali.
9
Per queste aperture di credito, chiamate anche in bianco perché mancanti di garanzie
specifiche, le banche sovente esigono che i clienti affidati rilascino a loro favore un
pagherò diretto con importo e scadenza in bianco.
la funzione di questi titoli è di solito quella di munire la banca di un titolo esecutivo
che, in caso di inadempimenti dei clienti, consenta di esercitare una rapida azione per
recuperare l’ammontare del finanziamento concesso e dei relativi interessi.
Per tale ragione, la pratica bancaria li definisce effetti di recupero od anche effetti di
garanzia.
Un’altra ragione per la quale la banca può richiedere agli affidati il rilascio di
cambiali dirette è quella di disporre di un titolo trasferibile che può essere riscontato
presso altre banche in caso di necessità.
Le cambiali richieste a tale scopo, contengono l’importo di solito pari al 110%
dell’apertura di credito concessa, ma non la scadenza e sono dette effetti di
smobilizzo. Il loro uso è oggi molto limitato, in quanto il rifinanziamento delle
banche avviene principalmente attraverso i c/c interbancari.
Secondo la durata, l’apertura di credito, può essere a scadenza determinata, oppure
indeterminata.
L’apertura di credito a tempo determinato, si estingue per scadenza del termine
finale; a tale data il cliente deve restituire quanto utilizzato. La banca può recedere dal
contratto prima della scadenza se sussiste una giusta causa, che coincide generalmente
con i seguenti eventi:
•
mutamento delle condizioni patrimoniali del sovvenzionato, tali da
mettere in pericolo la restituzione della prestazione, salvo sia stata data idonea
garanzia;
•
rifiuto a sostituire o reintegrare la garanzia prestata, divenuta
insufficiente;
•
destinazione delle somme prelevate a scopi diversi da quelli convenuti
per contratto;
Con il proprio recesso, la banca sospende l’utilizzo del credito, ma concede un
termine di almeno 15 giorni per il pagamento di quanto le spetta.
L’apertura di credito a tempo indeterminato può estinguersi per recesso di una
qualsiasi delle parti mediante preavviso dato nel termine stabilito dal contratto, dagli
usi o, in mancanza, di 15 giorni.
Le aperture di credito allo scoperto sono generalmente stipulate alla clausola “fino a
revoca” che prevede la possibilità per la banca di recedere dal contratto in qualsiasi
momento, obbligando il cliente all’immediato versamento di quanto dovuto.
10
Secondo l’utilizzatore, distinguiamo le aperture di credito utilizzate direttamente
dall’affidato dalle aperture di credito ottenute a favore di terzi. Queste ultime sono
disposte generalmente a favore di fornitori e sono molto frequenti nel commercio con
l’estero.
Le aperture di credito ottenute a favore di terzi possono essere semplici o
documentarie. Quelle documentarie, la banca concede al beneficiario l’utilizzo del
credito solo dopo aver controllato la regolarità dei documenti attestanti la quantità e la
qualità delle merci ed aver ricevuto i titoli rappresentativi delle merci stesse.
FAC SIMILE EFFETTO DI RECUPERO CON SCADENZA IN BIANCO
Bollo
Moncalieri, 17 Ottobre 2012
€ 156.000,00.=
Al………….. pagheremo per questa cambiale
Al Unicredit SpA
la somma
Di € centocinquantaseimila/00.=
INDIRIZZO DEL DEBITORE
FIRMA
LAMET SpA
LAMET SpA
Viale Piave n. 72
(Amm.re Unico)
10024 Moncalieri
-----------------------------------------------------------------------------------------Esemplificazione pratica di alcune operazioni transitate in un conto corrente
bancario assistito da un’ apertura di credito di € 50.000
Date
Operazioni
Importi dare Importi avere Valute S
1/4 Saldo prec.
Importi
31/3
A
2.340,80
28,80
31/3
A
2.312,00
10/4 Prelievo sp. Aut.
500,00
15/4
A
1.812,00
16/4 Addeb. Saldo c.c.
857,00
6/4 Comp. Debito
27/4
A
955,00
11
27/4 Versamento contanti
1.960,00 27/4
A
2.915,00
78,50
11/5
A
2.836,50
18/5 Addebito c.credito 1.250,50
15/5
A
1.586,00
A
1.086,00
11/5 Pagamento Enel
18/5 Prelievo spor. Aut.
500,00
18/5
20/5 Versamento assegni s.bf.
26/5 Vostro assegno
2.500,00
1.500,00
25/5
A
3.586,00
20/5
A
2.086,00
27/5 Netto ricavo sconto
12.736,00
28/5
A
14.822,00
2/6 Negoziazione titoli
14.826,35
3/6
A
29.648,35
10/6
D
227,65
10/6 Effetti insol. e prot. 29.876,00
12/6 Cedole obblig. Enel
2.299,38
12/6
A
2.071,73
14/6 Pagamento imposte 5.735,20
14/6
D
15/6 Acquisto valuta
15/6
D 21.198,76
17.535,29
18/6 Neg.ne effetti s.b.f
20/6 Pagamento utenze
15.825,67 20/8
95,01
D
3.663,47
5.373,09
20/6
D 5.468,10
30/6
D
30/6 Capitalizzazione interessi:
Interessi passivi
Spese a forfait
735,20
5,00
740,76
6.208,86
Al 30.6 il saldo debitore del c/c è pari a € 6.208,76.
Ancona, 10.3.2013
Avv. ROMUALDO PICOZZI
12
IL CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA
*******
Nella pratica bancaria prende il nome di “conto corrente” ogni conteggio che, in un
prospetto di dare ed avere, registra le risultanze di operazioni, saltuarie o continuative,
compiute dalla banca con propri clienti, non soggetto ad uno speciale regime
giuridico.
L’operazione bancaria con questo contenuto più ampio, è quella nota sotto il nome di
“conto corrente bancario” o “conto corrente di corrispondenza” caratterizzata dal
mandato che la banca assume di compiere nei limiti della sua organizzazione,
pagamenti o riscossione di somme per conto del cliente e dietro suo ordine, diretto o
indiretto.
Rientra normalmente nell’ambito dell’operazione il pagamento: degli assegni bancari
tratti dal correntista sulla banca; degli effetti cambiari domiciliati presso di essa e che
essa sia stata incaricata di ritirare; delle lettere di credito e delle fatture che il creditore
sia stato autorizzato dal correntista a presentare alla banca per l’incasso; del prezzo
dei titoli acquistati o sottoscritti per conto del cliente, anche in aumento di capitale
sottoscritto in seguito all’esercizio del diritto di opzione spettante sui titoli depositati
in amministrazione; dell’importo di imposte, tasse o di servizi quali il telefono, la luce
elettrica, il gas, ecc.
Per converso, rientra nell’ambito dell’operazione la riscossione di somme che a
qualsiasi titolo la banca faccia per conto del cliente e così ad es. del’importo di effetti
cambiari, di assegni bancari, circolari, ecc. rimesse per l’incasso su piazza o fuori
piazza; del prezzo per titoli venduti; degli interessi e dividendi spettanti su titoli
depositati in amministrazione; di stipendi o di altre utilità periodiche dovuti dal
correntista.
Su tali operazioni la banca applica la valuta che rappresenta il giorno dal quale la
banca fa decorrere gli interessi e non sempre, come vedremo, corrisponde alla data in
cui viene effettuata l’operazione. Per questo, al pari di altre condizioni, le valute
diventano sempre più spesso oggetto di “contrattazione” fra la banca e i singoli
correntisti, anche se si devono mantenere entro i limiti previsti dalle norme previste
dalla legge sulla trasparenza delle condizioni.
Al centro dell’attività bancaria, il conto corrente bancario dà vita rapporto continuo di
clientela che avvicina le parti, creando relazioni di reciproca fiducia, ed ha l’effetto di
unificare nei loro risultati finali le diverse operazioni poste in essere con la banca, o
che si attuano attraverso di essa.
Conto corrente bancario e conto corrente ordinario.
Per ricordare succintamente tali differenze diremo che nel conto corrente ordinario i
crediti annotati nel conto diventano inesigibili ed indisponibili sino alla chiusura
del conto (art. 1823 c.c.) essendo destinati alla compensazione con eventuali futuri
crediti della controparte. Nel conto corrente bancario, per contro, il credito
risultante dal conto è sempre disponibile in base del saldo giornaliero, onde il
correntista può disporre di esso, con ordini diretti o indiretti in ogni momento, salva
l’osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito; mentre per gli eventuali
13
scoperti di conto la banca ha il diritto di ottenerne l’immediata copertura da parte del
correntista.
L’elaborazione dei conti correnti di corrispondenza avviene in tempo reale, perché i
terminali di sportello che rilevano i movimenti aggiornano le posizioni dei correntisti
istantaneamente, ossia man mano che le operazioni vengono effettuate.
Per la banca è di grande importanza conoscere in ogni momento, per ciascun conto
corrente, il saldo contabile, il saldo liquido ed il saldo disponibile.
Il saldo contabile, è quello che risulta in un dato momento in base a tutte le
operazioni che sono state registrate a debito ed a credito del correntista.
Il saldo liquido, è quello che risulta, nello stesso momento, considerando soltanto le
operazioni maturate, cioè escludendo quelle il cui giorno di valuta è futuro.
Il saldo disponibile, è quello che risulta, nello stesso momento, dalle sole operazioni
di cui la banca conosce effettivamente l’esito, cioè escludendo sia quelle con valuta
non ancora maturata sia quelle la cui valuta è giunta a maturazione ma di cui la banca
non ha in realtà ancora acquisito la piena disponibilità. La determinazione del saldo
disponibile assume particolare importanza in funzione delle segnalazioni che le
aziende di credito devono fare alla Banca D’Italia.
Manca poi nel conto corrente bancario quello che è l’elemento essenziale del
contratto di conto corrente ordinario , la “reciprocità delle rimesse”, perché chi è
facoltizzato a dare impulso al rapporto è il correntista e non la banca la quale si limita
ad eseguire gli ordini da lui ricevuti; né gli accreditamenti che essa fa sul conto hanno
carattere di “rimesse” in senso tecnico perché i pagamenti sono fatti dalla banca a
titolo di restituzione delle somme ricevute (deposito) o di adempimento del credito
concesso.
Infine, le conseguenze dell’annotazione sul conto delle partite sono diverse nei due
rapporti. Nel conto corrente ordinario le partite iscritte nel conto conservano la loro
individualità, onde permangono le garanzie che assistono il credito iscritto nel conto
(art. 1828); le due masse contrapposte pertanto si compensano solo al momento della
chiusura del conto.
Nel conto corrente bancario, per contro, come nelle operazioni bancarie in conto
corrente, le partite iscritte nel conto perdono la loro individualità, con la conseguenza
che ad esse non è applicabile l’art. 1828; la compensazione, se di compensazione può
parlarsi, delle partite di dare ed avere si attua gradualmente man mano che tali partite
si contrappongono, per cui ad ogni momento, si ha la riduzione del conto, attiva o
passiva che sia.
Caratteri del contratto
Il conto corrente bancario è un contratto consensuale perché si perfeziona con
l’incontro dei consensi. Non muta la natura del contratto la circostanza che il
correntista per l’esecuzione del mandato consegni alla banca some di cui essa acquista
la proprietà, per cui entrano in applicazione le norme proprie del deposito bancario
che, è invece un contratto reale.
14
E’ un contratto normativo, perché, fra l’altro, esso ha la funzione di regolare i rapporti
futuri fra la banca ed il correntista; perciò, negli accrediti sul conto, l’obbligo della
banca sorge sin dal momento dell’ annotazione contabile, per effetto della volontà
costitutiva del contratto.
E’ un contratto non formale perché per la sua costituzione non si richiede alcuna
forma. Anche gli ordini e le comunicazioni del cliente possono essere date in qualsiasi
forma e quindi anche oralmente, per quanto sia buona regola, adoperare la forma
scritta. Le disposizioni per assegno, non possono essere date se non per iscritto
secondo i moduli predisposti dalla banca e contenuti nei libretti o carnets di assegni,
consegnati al cliente al momento della costituzione del rapporto. Quest’uso, altrove
consacrato legislativamente, rende più difficili le frodi e facilita i pagamenti, perché
sul modulo viene normalmente indicato il numero del conto e talvolta anche il nome
del correntista. E perciò che la banca, può rifiutarsi di onorare assegni non stilati sui
moduli da essa forniti.
E’ infine un contratto di durata, stipulato normalmente a tempo indeterminato.
All’atto della costituzione del rapporto il titolare del conto deve depositare la
propria firma e quella delle persone che lo rappresentano e ne siano mandatari,
precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà ad esse conferite. Il deposito
della firma ha lo scopo di mettere in grado la banca di accertare l’autenticità
degli ordini scritti impartiti sul conto; particolarmente se tali ordini si concretano in
disposizioni per assegno bancario.
Il titolare del conto non può nascondersi sotto una intestazione fittizia o di fantasia,
diversamente da quanto è consentito in alcuni paesi, per sfuggire ad accertamenti
fiscali o per altri motivi.
Accreditamento dell’importo di titoli di credito.
Se l’accredito nel conto in relazione a titoli di credito rimessi alla banca per
l’incasso, deve dirsi in via generale, che comunque sia la natura del titolo e
a maggior ragione se si tratta di assegni bancari, l’accreditamento del relativo
importo sul conto segue con effetto sospensivo, la disponibilità cioè non è
acquisita dal correntista se non dopo che il titolo sia stato pagato.
La trasmissione del titolo, avviene non in funzione di un trasferimento
della proprietà, ma in funzione di un mandato conferito alla banca, perché
realizzi il credito portato dal titolo e ne accrediti l’importo sul conto.
L’annotazione quindi sul conto ove la banca ritenga di attuarla, se documenta
il rapporto di mandato fra la banca e il correntista, non crea un’immediata
disponibilità, ma questa subordina alla condizione che l’incasso avvenga.
Se il credito non è soddisfatto, la banca restituisce il titolo al correntista
15
con un’annotazione di storno della partita, che ha un effetto puramente
contabile, in quanto l’annotazione di accredito, perché subordinata
al verificarsi di una condizione (sospensiva).
Le disposizioni sul conto a mezzo di assegni bancari.
Per effetto della convenzione di assegno, la banca assume come mandataria,
l’obbligo verso il correntista, di onorare gli assegni bancari da lui regolarmente emessi, alla condizione dell’esistenza di un’adeguata provvista,
rappresentando i fondi disponibili il limite dell’efficacia obbligatoria per
la banca degli ordini di pagamento impartiti mediante emissione di assegni.
Ove essa contravvenga a tale obbligo, senza giustificato motivo ed i motivi
possono essere vari, quale ad es. la falsità della firma di traenza e la non
corrispondenza di tale firma con quella contenuta nello speciman, rifiutando
il pagamento al terzo portatore, legittimato secondo la legge di circolazione
del titolo, la banca risponde dei danni verso il traente, che possono essere
anche gravi se l’assegno venga protestato.
La compensazione nel conto corrente bancario
Riscossioni e pagamenti danno luogo ad un continuo movimento del conto,
per cui le partite di dare ed avere si compensano gradualmente, determinando
ad ogni momento il credito disponibile, e spetta al correntista di variare
continuamente la disponibilità con versamenti e prelievi.
Responsabilità della banca
Nell’esecuzione degli incarichi assunti, la banca risponde secondo le regole
del mandato (1856 c.c.).
Dato che il contratto implica il susseguirsi di una serie di atti e negozi, la
banca è tenuta ad informare prontamente il correntista dell’esecuzione
di essi, in genere di tutti quegli atti esecutivi del mandato assunto, la cui
notizia possa “ragionevolmente” ritenersi di rilevo per il correntista stesso.
Ma se questi ha motivo di dolersi per l’operato della banca, non può differire
le sue doglianze alla fine del contratto, ma deve reclamare prontamente non
16
appena ricevuta la comunicazione della banca. Il suo silenzio, protratto oltre
la durata richiesta dalla natura dell’incarico o degli usi, vale ex lege, come
accettazione dell’operato della banca.
Chiusura del conto
Al fine di consentire la liquidazione e la capitalizzazione degli interessi,
il conto viene chiuso. Entro un mese dalla chiusura del conto, l’estratto del
conto stesso viene inviato con lettera raccomandata al correntista, per la sua
approvazione.
Il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs.
385/93) stabilisce che gli estratti conto si intendono tacitamente approvati
dal cliente, in mancanza di opposizione scritta, quando sono trascorsi 60
giorni dal loro ricevimento.
Ne consegue che il correntista, decorso tale termine, non può insorgere
contro l’aumento del tasso di interessi, che sia inserito nel conto.
Comunque al correntista è prevista la possibilità di impugnare
l’estratto conto, decorso tale termine, infatti a tenore dell’art. 1832 c.c.
si ammette il correntista ad impugnare il conto per la correzione di vizi
puramente formali, tassativamente indicati in detto articolo e cioè per errori
di scritturazione o di calcolo e per omissione o per duplicazioni di partite.
Tale impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, non oltre sei
mesi dalla ricezione dell’estratto conto.
Scioglimento del rapporto
Ove sia posto un termine al contratto, questo si scioglie con la scadenza del
medesimo. Invece qualora il contratto sia a tempo indeterminato, le parti
possono recedere dal contratto in qualunque momento; la banca trattaria, però
ove non ricorrano giustificati motivi, per l’immediato scioglimento del
rapporto, è tenuta nella sua qualità di mandataria a dare un congruo preavviso potendo, nel frattempo venire ad esecuzione ordini di pagamento (assegni
17
bancari ecc.) o di giro dati prima del suo recesso dal contratto.
Infine il contratto si risolve per sua interdizione, inabilitazione, di morte
di una delle parti, ciascuna di queste o gli eredi, hanno sempre diritto
di recesso e il fallimento di uno dei correntisti, produce senz’altro lo
scioglimento del rapporto.
Esemplificazione pratica di alcune
operazioni transitate in un conto
corrente bancario
Istituto
di
Credito:
n. conto corrente:
Banca Popolare di Milano
18453/2
Correntista:
Dipendenza:
Color Termo Spa
Asti
Via Torino n. 64
14100 Asti
Date Operazioni
S
1/4
Importi dare
Importi avere
Valute
Importi
Saldo prec.
31/3
A
31/3
A
2.340,80
6/4
Comp. Debito
28,80
2.312,00
10/4 Prelievo sp. Aut.
500,00
15/4
A
27/4
A
1.812,00
16/4 Addeb. Saldo c.c.
857,00
955,00
18
27/4 Versamento contanti
27/4
A
1.960,00
2.915,00
11/5 Pagamento Enel
11/5
78,50
A
18/5
2.836,50
Addebito
15/5
18/5
c.credito
A
1.586,00
Prelievo
18/5
spor.
A
Aut.
500,00
1.086,00
20/5 Versamento assegni s.bf.
25/5
A
2.500,00
3.586,00
26/5 Vostro assegno
A
1.500,00
20/5
2.086,00
27/5 Netto ricavo sconto
28/5
2/6
1.250,50
A
12.736,00
14.822,00
Negoziazione titoli
3/6
A
14.826,35
29.648,35
10/6 Effetti insol. e prot. 9.876,00
10/6
A
19.772,35
12/6 Cedole obblig. Enel
A
14/6
Pagamento
A
Acquisto
15/6
20/6
12/6
22.071,73
14/6
15/6
2.299,38
imposte
16.336,53
valuta
A
Pagamento
20/6
5.735,20
7.535,29
8.801,24
utenze
A
95,01
8.706,23
30/6 Capitalizzazione interessi:
Interessi lordi
-Ritenuta d’acconto
235,20
70,56
19
Spese a forfait
30/6
5,00
A
300,76
9.006,99
Al 30.6 il saldo a credito del c/c è pari a € 9.006,99.
Ancona, 10.3.2012
Avv. ROMUALDO PICOZZI
20
I CONTRATTI BANCARI
*******
Le banche svolgono una funzione di intermediazione nel settore del credito tra coloro
che offrono capitali e coloro che li chiedono in prestito. Esse ricevono e concedono
credito sistematicamente.
E’ proprio con la stipula dei contratti bancari, la banca raccoglie denaro e lo impiega
per erogare credito oppure per fornire servizi accessori.
La funzione di intermediazione del credito, è dunque essenziale dal punto di vista
economico.
La prima attività è quindi la raccolta del risparmio, attività fondamentale per la
collettività tanto da essere disciplinata dalla Carta Costituzionale all’art. 47 il cui
primo comma recita: “ la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue
forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito”.
I contratti bancari vengono disciplinati dal codice civile del 1942 agli artt. 1834-1860,
ma non è una disciplina esaustiva. Infatti, la disciplina in materia bancaria e creditizia
è raccolta nel Testo Unico Bancario, il quale tra l’altro (D.Lgs. 385/1993) ha
disciplinato e consentito alle banche, oltre allo svolgimento dell’attività di raccolta di
denaro ed erogazione del credito, anche lo svolgimento di qualsiasi altra attività
finanziaria. Sono, inoltre, consentite le attività connesse o strumentali a quella
finanziaria.
Infine il D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, meglio noto come il T.U. sulla finanza, le
banche possono svolgere servizi di investimento nei confronti del pubblico, cioè
possono svolgere tutte quelle attività di negoziazione, collocamento, gestione e
mediazione aventi ad oggetto strumenti finanziari; ne discende che la nozione di
contratti bancari va considerata più ampia di quella desumibile dal Codice Civile.
I contratti bancari possono classificarsi in tipici e atipici.
Sono contratti tipici: quelli disciplinati espressamente dal codice civile, vale a dire.
Il deposito bancario (art. 1834), l’apertura di credito (art. 1842), l’anticipazione
bancaria (art. 1846), lo sconto bancario (art. 1858), deposito titoli in
amministrazione (art. 1838), servizio di cassette di sicurezza (art. 1839).
Sono contratti atipici: il contratto di leasing, contratto di factoring, contratto di
riporto, contratto di futures, contratto di swap, strumenti finanziari derivati, ecc.
Dapprima la Legge n. 154/1992, successivamente il D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385,
disciplinano anche la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari avente la
finalità di rendere conoscibili ai clienti sia gli esatti estremi delle proposte di volta in
volta formulate, nell’ottica di rendere più competitivo e conveniente proprio per il
consumatore, il mercato bancario e creditizio.
E’ obbligo dell’istituto bancario informare i clienti delle variazioni tanto favorevoli
quanto sfavorevoli (ad es. un aumento del tasso di interesse su un conto corrente o sul
mutuo stipulato) deve essere tempestivamente comunicato al cliente.
21
La banca deve tempestivamente aggiornare e comunicare ogni minimo dettaglio che
possa rivelarsi utile a che il cliente concluda un affare consapevolmente, circa i rischi
e i vantaggi e gli svantaggi e possa liberamente scegliere se sottoscrivere o meno
l’accordo.
Le comunicazioni avvengono mediante:
1) l’avviso: affisso nei locali aperti al pubblico e in modo leggibile, serve a rendere
noti diritti e strumenti di tutela previsti a vantaggio dei clienti (norme di trasparenza);
2) fogli informativi: strutturati secondo le direttive della Banca D’Italia, in modo da
poter immediatamente confrontare i vari predisposti da ogni banca; sono informazioni
analitiche, i rischi dell’operazione o del servizio, le condizioni economiche, le
principali clausole contrattuali dell’operazione o del servizio;
3) i documenti di sintesi: servono per riepilogare le principali condizioni contrattuali
economiche sottoscritte, fornisce un importante “notiziario” sull’andamento dei
rapporti in essere con la banca;
4) la copia del contratto: idoneo per la stipula (su richiesta del cliente) è il
documento che in ogni trattativa ogni cliente dovrebbe premunirsi di farsi consegnare,
per poter valutare nel migliore dei modi se quell’affare è un vantaggio oppure no.
Ancona, 10.3.2012
Avv. ROMUALDO PICOZZI
22
CONTRATTO DI SCONTO E RICEVUTE BANCARIE.
EFFETTI TRA LE PARTI DEGLI INSOLUTI
*******
L’operazione bancaria di sconto (art. 1858 c.c.) è il contratto con cui il cliente cede
alla banca un credito verso terzi non ancora scaduto, ricevendo in cambio l’importo
diminuito dello sconto commerciale e delle commissioni.
L’importo ceduto dal cliente è il valore nominale del credito, mentre quello pagato
dalla banca è chiamato netto ricavo.
La cessione del credito avviene salvo buon fine; ciò significa che il cliente ha
l’obbligo di rispondere nel caso di inadempienza da parte del debitore. Se
quest’ultimo non dovesse pagare alla scadenza, il cliente che ha scontato il suo credito,
sarà tenuto a versare alla banca l’importo del credito stesso sarà addebitato dalla
banca per tale importo del credito stesso o sarà addebitato dalla banca per tale
importo in conto corrente.
Il concetto giuridico di contratto di sconto è molto vasto, perché in esso rientra la
cessione alla banca di qualunque credito in denaro non ancora scaduto. Tuttavia, in
pratica, la banca sconta soltanto i cosiddetti crediti cartolari, cioè i crediti incorporati
in un documento che attribuisce esclusivamente a chi ne è in possesso la possibilità di
far valere il diritto cha da esso risulta.
Lo sconto cambiario è una classica operazione bancaria ed ha per oggetto la cessione
di titoli di credito soggetti alla disciplina delle cambiali (tratte accettate, pagherò, note
di pegno) che sono i principali strumenti cartolari per la circola dei crediti.
Lo sconto di tratte di natura commerciale prevede che esse siano munite di regolare
accettazione o che alla banca sia dato incarico di presentare la cambiale per
l’accettazione a trattario.
Le tratte non accettate, soprattutto se neppure autorizzate, presentano diversi
pericoli sia perché potrebbero far riferimento a crediti inesistenti, sia perché
potrebbero riguardare crediti in contestazione, sia perché viene a mancare la
possibilità di agire direttamente contro il trattario che giuridicamente non
assume la veste di obbligato principale.
Con l’operazione di sconto cambiario, una banca anticipa ad un suo cliente il valore
attuale di cambiali con scadenza futura che il cliente trasferisce alla banca stessa
mediante girata.
Tra le diverse operazioni di sconto, quella di sconto cambiario è la più praticata.
Questa preferenza derivata dal fatto che la banca:
A) entra in possesso di un titolo di credito esecutivo che le consente di agire
rapidamente ed efficacemente nei confronti degli obbligati cambiari in caso di
mancato buon fine;
B) entra in possesso di un titolo il cui pagamento è garantito indirettamente dal
patrimonio di almeno due persone: l’emittente ed il girante, in caso di pagherò, il
23
trattario, il girante e il traente in caso di tratta; altre persone possono poi intervenire
nel rapporto mediante l’apposizione della loro firma per girata o per avallo;
C) entra in possesso di un titolo trasferibile, mediante semplice girata che le consente,
a sua volta, in caso di necessità, di ottenere il pagamento anticipato del credito
scontandolo presso banche maggiori, attraverso l’operazione detta “riscontro”.
L’operazione di sconto è sempre preceduta da una concessione di un fido da utilizzare
mediante lo sconto. La banca, assunte le necessarie informazioni, sul richiedente, ed
accertate le la sua consistenza patrimoniale e le sua capacità economico-finanziarie
stabilisce la “cifra di castelletto”, cioè l’importo massimo di effetti che in un dato
momento, per essere stati scontati, risultano in rischio presso la banca. L’importo
messo a disposizione del cliente, viene utilizzato ripetutamente, a rotazione, man
mano che gli effetti scontati giungono a conoscenza e vanno a buon fine.
Lo sconto costituisce per l’azienda cliente un’operazione di smobilizzo, infatti,
senza attendere la scadenza degli effetti, il cliente rientra in possesso di capitali
investiti in precedenza nelle merci vendute e può riutilizzarli, impiegandoli
nell’acquisto di altre merci o materie prime.
L’operazione di sconto è per l’azienda affidata complementare e concorrenziale alle
altre operazioni di finanziamento.
Gli imprenditori, infatti, ricorrono, sia allo sconto di effetti, sia al credito di fornitura
o credito mercantile, sia a scoperti di conto corrente, ad anticipi su fatture e su
ricevute bancarie che poi esamineremo.
FAC SIMILE DI TRATTA ACCETTATA
Bollo 12 ‰
Latina, 23 Maggio 2013
€ 18.425,00
Al 27 Settembre 2013 pagherete per questa cambiale
alla Tipografia LUIGI CASTOLDI - Roma la somma
di € diciottomilaquattrocentoventicinque=
PAGABILE PRESSO: INDIRIZZO DEL DEBITORE TRAENTE
Banca Intesa SpA
Signor Antonio Villa
Agenzia n. 3
Via Tevere n. 57
Domus Srl
(Amm.Un.)
24
Via Mazzini n. 10
Frosinone
Frosinone
Per accettazione:
Antonio Villa
FAC SIMILE DI PAGHERO’ CON AVALLO
Bollo 12 ‰
Asti, 24 Marzo 2013
€ 7.450,00.=
Al 27 Giugno 2013 pagherò per questa cambiale
al COLORIFICIO PIEMONTESE di VERCELLI la somma
di € settemilaquattrocentocinquanta=
INDIRIZZO DEL DEBITORE
Pagabile al mio domicilio
EMITTENTE
Firma MARCO BROCCHI
MARCO BROCCHI
Piazza Grande n. 8
Asti
Per Avallo:
Sergio Valle
25
FAC SIMILE DI PAGHERO’ CON GIRATA SENZA ACCETTAZIONE
Bollo 12 ‰
Asti, 24 Marzo 2013
€ 17.450,00.=
Al 27 Luglio 2013 pagherò per questa cambiale
al Signor LUIGI TAVEZZANI DI VERONA la somma
di € diciassettenilaquattrocentocinquanta=
PAGABILE PRESSO
Banca Popolare
INDIRIZZO DEL DEBITORE EMITTENTE
MARIO SAVINI
Via V. Emanuele n. 12
Via Adda n. 42
Bergamo
Bergamo
M. SAVINI
GIRATA:
e per me pagate al signor
ETTORE DORI di Brescia
Firmato: LUIGI TAVEZZANI
RICEVUTE BANCARIE
*******
Per lungo tempo lo sconto di cambiali ha rappresentato la fondamentale operazione
bancaria di smobilizzo dei crediti di fornitura, atta a consentire alle imprese il rientro
dei fondi investiti nelle merci vendute e quindi l’effettuazione di nuovi acquisti.
Oggi, sia per ragioni psicologiche, sia per motivi fiscali, la circolazione delle
cambiali è fortemente diminuita.
26
L’esigenza però sempre viva per le imprese, di smobilizzare i crediti commerciali, ha
dato origine e sviluppo a nuove forme di finanziamento alternative, rispetto alla
classica operazione di sconto. Si tratta di finanziamenti che non si fondano
necessariamente sull’emissione di cambiali e che quindi possono consentire sia di
risparmiare nel pagamento dell’imposta di bollo sia di soddisfare la clientela che non
gradisce figurare come obbligato cambiaria.
Le operazioni di smobilizzo alternative allo sconto sono oggi principalmente il
portafoglio s.b.f. (dove s.b.f. significa “salvo buon fine”), di cui sto trattando, e le
cessioni di credito commerciali a società parabancarie di factoring.
Tecniche di utilizzo
Prima di parlare delle diverse forme tecniche con cui vengono utilizzate le linee di
fido per portafoglio s.b.f. occorre fare alcune considerazioni sugli effetti, chiamati a
mio avviso più propriamente appunti in gergo bancario, che vengono presentati alle
banche.
Come avviene per lo sconto cambiario, anche per il portafoglio s.b.f. è necessario che
il cliente disponga di un c/c di corrispondenza che abbia richiesto un fido alla banca e
che questa lo abbia concesso stabilendo una cifra di castelletto s.b.f.
Ciò premesso, un cliente che dispone di effetti, li può presentare alla banca che li
accoglie s.b.f. dopo averli esaminati nei loro requisiti sostanziali (qualità degli
obbligati) e formali (scadenze nei quattro mesi e regolarità legale e di bollo).
L’importo totale degli effetti presentati deve rientrare nella capienza residua del fido a
sua disposizione; ciò significa che non deve superare la differenza tra l’ammontare
del fido e quello degli effetti già presentati ed ancora in rischio, ossia di cui non è
ancora giunta la scadenza o non si conosce l’esito.
Poiché gli effetti presentati sono di solito numerosi, la banca li raggruppa e calcola la
valuta adeguata che sarebbe la scadenza di un solo effetto teorico avente l’importo
uguale alla somma degli importi dei diversi effetti che formano il gruppo.
A sua volta il portafoglio s.b.f. può essere utilizzato con disponibilità immediata nei
seguenti modi:
a) nell’accredito diretto in c/c di corrispondenza con valuta adeguata degli effetti
presentati s.b.f.. Questa operazione è preferita in particolare da quella clientela che
non hanno disponibilità attiva e rappresenta quindi una forma di finanziamento.
b) nell’accredito degli effetti presentati dal all’incasso s.b.f. in un Conto Anticipi su
cui maturano interessi con liquidazione trimestrale. Tale accredito è eseguito con
valuta adeguata ed il giorno stesso l’importo degli effetti viene girato al c/c di
corrispondenza con valuta in giornata.
E’ evidente che sul conto anticipi si generano degli scoperti per valuta e, quindi, degli
interessi a favore della banca che sono determinati trimestralmente ed addebitati sul
c/c di corrispondenza.
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La procedura del Conto corrente unico, che non è altro che una rielaborazione
sofisticata del c/c bancario, ha permesso di poter differenziare i tassi per linee di
credito, e di produrre interessi solo in presenza di saldi a debito sul c/c.
Questa forma finanziamento consente ai clienti affidati di disporre subito il
controvalore dei loro crediti derivanti da vendite di merci o servizi e permette alle
banche nella loro esposizione attraverso la riscossione degli effetti a scadenza. Si
tratta infatti di un’operazione autoliquidabile che in caso di buon fine si chiude con il
pagamento diretto alla banca effettuato da soggetti diversi da quelli affidati.
I crediti all’incasso che risultano insoluti, vengono addebitati nei conti correnti di
corrispondenza delle imprese presentatrici, se si tratta di cambiali l’importo è
aumentato dalle spese di protesto e dai diritti di insoluto, se si tratta di disposizioni
elettroniche, l’importo è aumentato solo da una commissione di insoluto.
FAC SIMILE DI RICEVUTA BANCARIA
Spazio riservato emittente
DITTA BELARDO ANTIMO
Via verdi n. 4 – Cava Manara (PV)
Data di pagamento: 2.5.20112
€ 15.245,00.=
RICEVIAMO LA SOMMA DI € quindicimiladuecentoquarantacinque.=
VERSATA A MEZZO BANCA PROVINCIALE LOMBARDA a saldo
Fattura n. 318 del 19.3.2012 di € 15.245,00.=
INCASSARE TRAMITE
NOME E INDIRIZZO DEL DEBITORE
Banca Provinciale Lombarda
Hotel President di Carlo Lanza
Filiale di Cava Manara (PV)
Via Appennini n. 49 – Cava Manara
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FIRMA DELL’EMITTENTE
Ditta Belardo Antimo
Apporre Marca Bollo: € 1,81
Ancona, 10.3.2013
Avv. ROMUALDO PICOZZI
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I DEPOSITI BANCARI LIBERI
*******
I depositi di denaro costituiscono la fondamentale operazione di provvista fondi
effettuata nell’esercizio dell’attività bancaria; con essa vengono raccolti i mezzi che
sono necessari per svolgere l’intermediazione creditizia.
Nel ricevere somme in deposito, le banche diventano debitrici verso i depositanti, ai
quali dovranno restituire i capitali ricevuti con gli eventuali interessi maturati.
La preferenza generale per le attività liquide, cresciute a ritmi sostenuti sino alla metà
degli anni Settanta del secolo scorso, aveva prodotto il fenomeno della
iperintermediazione, poiché circa i due terzi delle nuove risorse passavano attraverso
le banche. Invece negli anni successivi i risparmi sono pervenuti alle banche in misura
più ridotta e con andamento alterno, originando il fenomeno della disintermediazione
che viene di tanto in tanto interrotto da reintermediazione.
Di fronte al rallentamento della raccolta, le banche hanno ricercato nuovi obiettivi e
allestito le necessarie strutture operative per realizzare un’espansione aziendale e non
solo nel capo dei servizi di investimento (negoziazione titoli per conto dei clienti,
gestioni patrimoniali ecc.) e delle operazioni collaterali (fondi comuni di
investimento, leasing, factoring, carte di credito), ma anche nelle operazioni di
finanza innovativa per lo sviluppo economico.
Aspetto giuridico
I depositi bancari, sia quelli liberi che quelli vincolati, sono regolati nel codice civile
all’art. 1834 c.c. che recita testualmente:
“Nei depositi di una somma di denaro presso una banca, questa ne acquista la
proprietà ed è obbligata a restituirla nella spessa specie monetaria, alla scadenza
del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l’osservanza di un
periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi”.
Il contratto di deposito viene quindi inteso come un esempio di deposito irregolare,
regolato anch’esso nel codice civile all’art. 1782 c.c. che recita testualmente:
“Se il deposito ha per oggetto una quantità di denaro o altre cose fungibili, con
facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a
restituirne altrettante della stessa specie e qualità”.
Dal punto di vista giuridico quindi il contratto di deposito è:
- tipico, in quanto regolato dal codice civile;
- reale, in quanto si perfeziona (cioè si conclude) al momento della materiale
consegna del denaro all’ente creditizio;
- non solenne, in quanto la legge non prevede che debbano essere rispettate precise
regole formali nella sua stesura;
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- in serie (o per adesione), in quanto il modulo con le condizioni contrattuali è già
predisposto ed il cliente può solo accettarlo o rifiutarlo in toto.
La capitalizzazione degli interessi
Gli interessi maturati sui depositi a risparmio vengono liquidati periodicamente,
detraendo la ritenuta fiscale e i recuperi spese, e sono contemporaneamente
capitalizzati, cioè trasformati in capitale e portati in aumento dei crediti dei clienti.
Il calcolo degli interessi sui depositi a risparmio viene eseguito automaticamente dagli
elaboratori, che utilizzano un programma analogo a quello usato per i conti correnti di
corrispondenza.
Ai fini del calcolo degli interessi, le norme sulla trasparenza contenute nel Testo
Unico (art. 120) delle leggi in materia bancaria e creditizia stabiliscono che le valute
sui versamenti e sui prelevamenti in denaro devono essere quelle del giorno stesso
in cui avviene l’operazione.
La valuta in giornata è prescritta dalla legge anche per i versamenti di altri “importi
liquidi” che consistono negli assegni circolari emessi dalla stessa banca e negli
assegni bancari tratti sulla stessa succursale. Invece se sono stati autorizzati
versamenti di altri tipi di assegni, la banca sposta in avanti la valuta di un certo
numero di giorni secondo quanto ha indicato nel documento di sintesi unito al
contratto.
La procedura tradizionale applicata è quella di corrispondere gli interessi ai
depositanti fino alla fine dell’anno; alcune banche capitalizzano gli interessi
trimestralmente, altre semestralmente.
Prima di effettuare la capitalizzazione le banche operano la ritenuta fiscale sugli
interessi maturati a favore dei depositanti: si tratta quindi di una ritenuta a carico dei
clienti che la banca opera “alla fonte” in veste di “sostituto di imposta”.
La ritenuta è a titolo di imposta sostitutiva (e quindi definitiva) per i risparmiatori
privati e gli enti non commerciali mentre è a titolo di acconto per tutte le società (sia
di persone che di capitali) e per le imprese individuali.
Caratteri dei depositi a risparmio libero
Questi depositi accolgono sia risparmi di elevato importo in attesa di investimento
durevole, sia risparmi di modesta entità accantonati dai ceti meno abbienti e destinati
a far fronte a improvvise esigenze o a bisogni futuri.
In passato i depositi a risparmio erano molto diffusi; negli anni recenti hanno perso
via via di importanza perché la maggior parte delle famiglie si è orientata verso i
rapporti bancari in conto corrente (che consentono l’accredito delle retribuzioni e
delle pensioni, l’addebito di utenze domestiche e l’utilizzo di tesserine Pago
Bancomat).
Caratteristica dei depositi è la loro disponibilità. Ciò significa che il depositante può
prelevare il proprio denaro a vista, cioè al momento stesso in cui chiede di ritirare una
certa somma o di estinguere il rapporto.
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I depositi a risparmio sono comprovati da un libretto, che deve essere presentato per
ogni operazione. Tale libretto, costituisce la prova del contratto di deposito stipulato
tra la banca e cliente e in esso devono essere annotati tutte le operazioni effettuate e
gli interessi capitalizzati periodicamente.
La movimentazione dei depositi a risparmio libero è costituita di regola da “importi
liquidi”, in altre parole da versamenti e da prelevamenti in denaro, e da versamenti di
assegni bancari tratti su conti correnti aperti presso la dipendenza e di assegni
circolari emessi dalla stessa banca.
Classificazione giuridica
I libretti di risparmio possono essere, a scelta dei depositanti, nominativi oppure al
portatore:
a) i libretti nominativi, sono documenti di legittimazione perché servono ad
identificare il creditore, facilitando l’attuazione del rapporto; non sono titoli di
credito, perché non incorporano il credito e non ne consentono la circolazione. Sono
intestati a una determinata persona, che è la sola che può effettuare i prelevamenti;
all’apertura del deposito l’intestatario presenta un documento e deposita la propria
firma su un apposito cartoncino (specimen) per consentire alla banca di confrontarla
con quella tracciata al momento della richiesta dei prelevamenti. Possono anche
essere intestati a più persone (intestazione congiunta o a più firme) con prelevamenti
da effettuare congiuntamente oppure separatamente;
b) libretti al portatore sono titoli di credito letterali e autonomi che incorporano il
credito e rendono possibile la circolazione mediante la consegna da una persona
all’altra. La banca non è tenuta ad identificare colui che presenta il libretto allo
sportello e lo considera come legittimo possessore del libretto stesso; pertanto
chiunque può eseguire prelevamenti, salvo che possa essere dimostrata la sua
malafede.
La legge stabilisce che il credito risultante da un libretto al portatore, non può essere
sottoposto a sequestro o pignoramento presso la banca emittente.
Dal 31 marzo 2012 è cessato l’utilizzo di tutti i titoli al portatore, fra cui i libretti di
deposito bancari o postali al portatore che abbiano saldo superiore ai 1.000 Euro. Si
tratta di una fra le tante misure del Governo Monti finalizzate a combattere il contante
(l’articolo 12 del D.Lgs. 201 del 6 dicembre 2011 ha aggiornato la vigente normativa
in materia di Antiriciclaggio, regolamentata dal D.Lgs. 231/2007).
Le violazioni alla normativa saranno punite con una sanzione amministrativa
pecuniaria che arriverà fino al 40% del saldo del libretto, con un minimo di € 3.000
(saranno le banche stesse a dover segnalare al Ministero dell’Economia le infrazioni
della normativa).
I DEPOSITI BANCARI VINCOLATI
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I depositi a risparmio sono chiamati vincolati quando il depositante rinuncia per un
prefissato periodo di tempo a disporre delle somme versate oppure accetta di
ottenerne il rimborso solo dopo averlo richiesto con un tempo di anticipo prestabilito.
Le forme tecniche di raccolta vincolata ricevono in certi momenti il gradimento dei
risparmiatori, attratti da tassi di interesse superiori rispetto ai depositi liberi e ai conti
correnti. La banche infatti sono disposte a remunerare i depositi vincolati in misura
più elevata, a motivo della loro più lunga giacenza e della minore movimentazione.
La concorrenza dei titoli pubblici (BOT, BTP, CCT ecc.), il manifestarsi
dell’inflazione e il diffuso desiderio di non conservare impegnate le proprie risorse
per molto tempo hanno ostacolato in misura notevole la raccolta vincolata. Per
rilanciarla gli istituti di credito hanno elaborato degli strumenti tecnici (certificati di
deposito) che in certi periodi hanno incontrato il gradimento di diversi risparmiatori
che vengono offerti in sottoscrizione ai risparmiatori a tassi “interessanti” ossia
superiori a quelli dei depositi liberi e dei conti correnti.
All’atto della sottoscrizione, il risparmiatore versa l’importo richiesto; alla scadenza
la banca restituisce il montante, ottenuto applicando l’eventuale indicizzazione e
aggiungendo gli interessi per la durata del certificato al netto della ritenuta fiscale
prevista dalle norme in vigore.
Ancona, 10.3.2013
Avv. ROMUALDO PICOZZI
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