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5 c) Fido promiscuo smobilizzo crediti165 KB
Normativa sulla Trasparenza Bancaria Foglio informativo sulle operazioni e servizi offerti alla clientela 5c- Fido promiscuo per smobilizzo crediti INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca Popolare Valconca Società cooperativa per azioni Via Bucci, 61 - 47833 Morciano di Romagna (RN). Tel. 0541/859201 - Fax 0541/987802 e-mail: [email protected] / Sito internet: www.bancavalconca.it Iscrizione n. 627.00 all’Albo delle Banche, di cui all’articolo 13 del Dlgs n.° 385 del 01.09.1993. CHE COS’E’ IL FIDO PROMISCUO PER LO SMOBILIZZO DEI CREDITI In forza del fido promiscuo la Banca anticipa al Cliente nei limiti dell'affidamento concesso crediti del Cliente verso terzi non ancora scaduti e documentati da effetti cambiari, Ri.Ba., S.D.D, documenti sull’Italia e/o sull’estero con le modalità promiscue di seguito indicate: in pratica il fido promiscuo potrà essere utilizzato - a scelta del Cliente - attraverso tutte le modalità di seguito illustrate, anche contemporaneamente, ma nei limiti dell’importo totale del credito concesso ed eventualmente nei limiti della durata del fido in caso di fido a scadenza. Anticipo effetti cambiari al salvo buon fine (s.b.f.) La Banca in forza di mandato irrevocabile all’incasso del portafoglio commerciale del Cliente accettato al salvo buon fine, anticipa al Cliente nei limiti dell'affidamento concesso l’importo dei crediti verso terzi non ancora scaduti e documentati da vaglia cambiari, tratte non accettate, tratte accettate, tratte documentate, Ricevute Bancarie e S.D.D., fermo restando che la Banca ha la facoltà di negoziare, a suo insindacabile giudizio, soltanto gli effetti che siano di suo gradimento. L'accoglimento del portafoglio commerciale del Cliente e, quindi, la possibilità del relativo utilizzo – in tutto in parte - in via anticipata è determinata dall'annotazione di volta in volta dell'importo degli effetti accolti dalla Banca sul conto corrente anticipi intestato al Cliente ed acceso allo scopo della gestione del portafoglio commerciale accettato dalla Banca al salvo buon fine; di Aggiornato al 04/01/2016 Pagina 1 conseguenza, i saldi di detto conto corrente anticipi non costituiscono e non rappresentano poste a credito o a debito del Cliente. L'importo degli effetti accettati dalla Banca al salvo buon fine, dopo essere stato annotato sul conto corrente anticipi, viene reso disponibile – in tutto o in parte in base agli accordi col Cliente al momento dell'operazione – mediante giroconto sul conto corrente ordinario del Cliente con valuta pari al giorno di presentazione dell'effetto ovvero – in caso di richiesta del Cliente di ritardare detto accredito - con valuta pari al giorno del giroconto sul c/c ordinario. Detto accredito sul conto corrente ordinario del Cliente eseguito prima dell'effettivo incasso degli effetti accettati dalla Banca si intende effettuato al salvo buon fine e, pertanto, in caso mancato incasso effettivo la Banca avrà facoltà di addebitare sul conto gli eventuali insoluti. Anticipo documenti sull’Italia La Banca anticipa al Cliente, nei limiti dell'affidamento concesso, i crediti del Cliente verso terzi non ancora scaduti e documentati da fatture, contratti e ordini sull'Italia (di seguito anche “documenti sull’Italia”) attraverso la cessione “pro solvendo” a favore della Banca dei predetti crediti con contestuale consegna alla Banca dei documenti probatori dei medesimi, fermo restando che la Banca ha facoltà di negoziare, a suo insindacabile giudizio, soltanto i documenti che siano di suo gradimento. In tal modo il Cliente consegue la “monetizzazione” anticipata di un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso – derivante da cessione “pro solvendo” del credito da parte del Cliente – la Banca ottiene il rimborso delle somme anticipate al Cliente. Alla scadenza dei termini di pagamento, se il debitore del Cliente esegue la prestazione dovuta, si estingue anche la partita debitoria aperta sul conto anticipi sul quale è stata precedentemente accordata una linea di credito nei limiti dell'affidamento concesso ai fini del regolamento delle anticipazioni effettuate dalla Banca; al contrario, nell’ipotesi in cui il debitore non adempia la propria obbligazione, la partita debitoria viene comunque estinta con addebito della posta sul conto corrente ordinario All'atto dell’anticipazione dei documenti sull’Italia viene addebitato il “conto anticipi” in misura corrispondente in tutto o in parte - in base agli accordi col Cliente al momento dell'operazione agli importi dei crediti ceduti alla Banca, con la precisazione che detto addebito viene eseguito con valuta pari alla data di presentazione dei documenti negoziati. L’importo addebitato sul conto anticipi viene accreditato sul conto corrente ordinario del Cliente con la stessa valuta. Detto accredito eseguito prima dell'effettivo incasso dei crediti ceduti alla Banca si intenderà effettuato al salvo buon fine e, pertanto, in caso di mancato incasso effettivo la Banca avrà facoltà di addebitare sul conto corrente ordinario gli eventuali insoluti. Anticipo di documenti sull’estero La Banca anticipa al Cliente nei limiti dell'affidamento concesso crediti dello stesso Cliente verso terzi non ancora scaduti e documentati fatture, contratti e ordini sull'estero (di seguito anche “documenti sull’estero”), in forza di specifica richiesta scritta del Cliente, a mezzo degli appositi moduli bancari, con contestuale consegna in deposito alla Banca di tutti i documenti probatori dei predetti crediti. In tal modo il Cliente può conseguire la “monetizzazione” anticipata di un proprio credito verso debitori esteri, con il cui pagamento – da eseguirsi entro i termini di regolamento del documento anticipato o entro la proroga eventualmente concessa - la Banca ottiene il rimborso delle somme anticipate al Cliente, fermo restando che la Banca ha la facoltà di accogliere, a suo insindacabile giudizio, soltanto i documenti esteri che siano di suo gradimento. Le singole anticipazioni possono essere erogate in euro o in divisa estera a scelta del cliente da formalizzarsi attraverso gli appositi moduli bancari, indipendentemente dalla divisa in cui sono espressi i crediti oggetto di anticipazione. Aggiornato al 04/01/2016 Pagina 2 L’anticipazione su documenti esteri è un’operazione contenuta nel breve termine e, di regola, la durata dell’anticipo non supera il termine previsto per il pagamento della fattura, compresi i tempi tecnici per l’incasso. Di norma l’importo anticipato non supera l’80% del credito (importo facciale della fattura). Alla scadenza dei termini di pagamento dei documenti anticipati dalla Banca ovvero alla scadenza dell'eventuale proroga concessa dalla Banca, se il debitore estero del Cliente esegue la prestazione dovuta, si estingue anche la partita debitoria aperta nelle scritture contabili della Banca con conseguente riduzione dell'utilizzo dell'affidamento concesso che può, quindi, essere utilizzato per una nuova presentazione nei limiti dell'importo totale del credito; al contrario, nell’ipotesi in cui il debitore estero non adempia la propria obbligazione, la partita debitoria viene comunque estinta con addebito della posta sul conto corrente ordinario del Cliente. In caso di coincidenza tra la divisa dell’anticipo e quella del ricavo l’operazione non è soggetta a rischio di cambio. Se le due divise non coincidono, occorre tener presente che non è possibile prevedere il futuro andamento del valore di cambio di una divisa estera con l’euro o con altra divise estere. La divisa dell’anticipazione originariamente stabilita può essere convertita in altra divisa (trasformazione/arbitraggio), in coincidenza con la scadenza dell’anticipazione o della relativa proroga, con opportuno preavviso da comunicare alla Banca rispetto alla predetta scadenza: in tal caso, detta conversione valutaria viene effettuata mediante arbitraggio, con riferimento all'Euro. Principali rischi (generici e specifici) Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: − rischio di insolvenza o inadempimento da parte del proprio debitore che, nel caso non paghi il l'effetto o il documento (fattura - ordine-contratto) sull'Italia o sull'estero a suo carico, originerà l’addebito nel conto del cliente dell’importo non onorato maggiorato di tutte le spese e le commissioni inerenti al ritorno dell’insoluto; − rischio tasso: • a fronte di una diminuzione dei saggi di interessi, a seguito delle fluttuazioni del mercato, il cliente è soggetto al rischio di non poter beneficiare di variazioni a lui favorevoli; • nel caso di un incremento dei tassi, qualora sia contrattualmente previsto, alle partite di portafoglio o ai documenti sull'Italia o sull'estero presentati successivamente all’operatività della modifica, saranno applicati tassi maggiori; − in relazione ad operazioni di anticipazione di documenti sull'estero c'è il rischio tasso; possibili variazioni dei saggi di interessi, determinate dalle fluttuazioni del mercato nazionale ed internazionale (finanziamenti anche in valuta diversa dall’Euro); − in relazione ad operazioni di anticipazione di documenti sull'estero c'è il rischio cambio; variabilità del tasso di cambio qualora la divisa del finanziamento sia diversa da quella del ricavo dell’esportazione; − rischio variazione delle condizioni economiche applicate diverse dal tasso, qualora sia contrattualmente previsto (spese, commissioni, ecc); per esempio l’aumento delle commissioni di incasso per effetto o documento sull'Italia comporterà un maggior onere a carico del cliente per le presentazioni successive di portafoglio; ancora, tra le altre, l’aumento delle commissioni di accensione, di proroga, di decurtazione e di estinzione dell'anticipazione su documenti esteri comporterà un maggior onere a carico del cliente per le anticipazioni successive; − rischio paese; è legato alle operazioni internazionali e si riferisce al caso in cui il debitore estero non possa adempiere alle proprie obbligazioni per cause dipendenti dalle variabili macroeconomiche del Paese (per esempio guerra, insurrezione, ecc. ecc.); Aggiornato al 04/01/2016 Pagina 3 − rischio di escussione delle eventuali garanzie personali richieste dalla Banca a supporto dei fidi concessi, nell’eventualità di utilizzo non corretto dell’affidamento; per esempio a fronte di un ritorno di insoluti non prontamente sistemati, la Banca potrebbe chiedere la sistemazione dell’esposizione direttamente ai garanti, in presenza di fideiussioni rilasciate da terzi. CHE COS’E’ IL CONTO ANTICIPI PER ANTICIPAZIONI AL S.B.F. Il conto corrente anticipi è un contratto con il quale la Banca svolge un servizio di cassa per conto del Cliente funzionale al regolamento delle anticipazioni di effetti cambiari, Ri.Ba. e R.I.D. eseguite dalla Banca al salvo buon fine, e che deve essere acceso in occasione della concessione del fido promiscuo per smobilizzo crediti: tale c/c ha un’operatività limitata ed esclusiva per la contabilizzazione dell’anticipo ed implica la coesistenza con il conto corrente ordinario. In particolare, sul presente conto corrente è ammessa esclusivamente l'esecuzione di bonifici e bancogiri nei limiti concordati col Cliente all’atto delle singole operazioni di anticipo e solo a favore di rapporti accesi dallo stesso Cliente presso la Banca nonché l’accredito di bonifici e bancogiri provenienti solo da rapporti accesi dallo stesso Cliente presso la Banca allo scopo di chiudere le operazioni di anticipo eseguite dalla Banca. Le operazioni ivi registrate vengono periodicamente comunicate al Cliente, mediante l'invio dell'estratto conto. Nell'ambito del conto corrente anticipi non sono ammesse operazioni diverse da quelle di cui sopra; inoltre, nell'ambito del conto corrente anticipi non è ammessa la prestazione di servizi accessori (ad es. carnet di assegni, bancomat). Principali rischi (generici e specifici) Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: − variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse debitore, commissioni e spese del servizio, spese delle singole operazioni di pagamento) ove contrattualmente previsto. CHE COS’E’ IL CONTO ANTICIPI PER ANTICIPAZIONI DI DOCUMENTI SULL’ITALIA Il conto corrente anticipi è un contratto con il quale la Banca svolge un servizio di cassa per conto del Cliente funzionale al regolamento delle anticipazioni di documenti sull’Italia eseguite dalla Banca, e che deve essere acceso in occasione della concessione del fido promiscuo per smobilizzo crediti: tale c/c ha un’operatività limitata ed esclusiva per la contabilizzazione dell’anticipo ed implica la coesistenza con il conto corrente ordinario. In particolare, sul presente conto corrente è ammessa esclusivamente l'esecuzione di bonifici e bancogiri nei limiti concordati col Cliente all’atto delle singole operazioni di anticipo e solo a favore di rapporti accesi dallo stesso Cliente presso la Banca nonché l’accredito di bonifici e bancogiri provenienti solo da rapporti accesi dallo stesso Cliente presso la Banca allo scopo di chiudere le operazioni di anticipo eseguite dalla Banca. Le operazioni ivi registrate vengono periodicamente comunicate al Cliente, mediante l'invio dell'estratto conto. Nell'ambito del conto corrente anticipi non sono ammesse operazioni diverse da quelle di cui sopra; inoltre, nell'ambito del conto corrente anticipi non è ammessa la prestazione di servizi accessori (ad es. carnet di assegni, bancomat). Aggiornato al 04/01/2016 Pagina 4 Principali rischi (generici e specifici) Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: − variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse debitore, commissioni e spese del servizio, spese delle singole operazioni di pagamento) ove contrattualmente previsto. PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE SPESE FISSE Valute (giorni lavorativi) SPESE FISSE Spese per operatività GIORNI BANCA Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti. Questo vuol dire che il progetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti; prima di scegliere e firmare il contratto quindi è necessario leggere attentamente anche la sezione “Altre condizioni economiche” Spese per operatività VOCI DI COSTO DEGLI ANTICIPI S.B.F. SBF CARTACEO Aliquota per importo effetti Commissione per effetti su nostri sportelli e presso altri Istituti Commissione per effetti appoggiati presso Uffici Postali Maggiorazione per effetto non trattabile Commissione di presentazione per distinta Commissione di brevità Giorni lavorativi di brevità su nostri sportelli Giorni lavorativi di brevità su altri Istituti Spese richiesta esito per effetto Aliquota commissioni su effetto protestato oltre a spese protesto, reclamate (di cui costo raccomandata) Commissione insoluto Commissione richiamo Effetti su nostro sportello Effetti con scadenza fissa su altri Istituti Effetti presso Ufficio Postale Effetti con scadenza a vista su nostro sportello Effetti con scadenza a vista su altri Istituti Effetti con scadenza a vista presso Ufficio Postale SBF RI.BA. Commissione per effetti su nostri sportelli e altri Istituti Commissione di presentazione Spese richiesta esito Commissione insoluto Commissione richiamo Commissione proroga scadenza Aggiornato al 04/01/2016 Non prevista € 4,00 € 15,50 € 0,50 € 3,50 € 2,50 Giorni 12 Giorni 20 € 6,20 4,75% Minimo: € 9,00 Massimo: € 25,00 € 6,00 € 11,50 Giorni 10 Giorni 20 Giorni 25 Giorni 15 Giorni 25 Giorni 30 € 3,50 Non prevista Non previste € 5,00 € 5,00 Non prevista Pagina 5 GIORNI BANCA SPESE FISSE Valute (giorni lavorativi) SPESE FISSE SPESE FISSE FIDI E SCONFINAMENTI Spese per operatività GIORNI BANCA Valute (giorni lavorativi) Fidi Spese per operatività Giorni valuta effetti scadenza su nostro sportello Giorni valuta effetti scadenza fissa altro Istituto SBF S.D.D. Commissione presentazione effetti su nostro sportello e altri Istituti Commissione presentazione distinta Commissione impagato Commissione richiamo S.D.D. su nostro sportello S.D.D. su altri Istituti Tasso debitore Tasso per supero Modalità di calcolo degli interessi. Il conteggio degli interessi debitori viene eseguito sulla base dell’anno civile. Per esempio: cambiale di € 10.000,00 – scadenza 120 giorni – tasso 9,30% - giorni banca 10 – spese per effetto € 4,00 – spese per distinta di presentazione € 3,50. calcolo: giorni mancanti alla scadenza dell’effetto + giorni banca (120+10) = 130 interessi = (10.000 x 9,30 x130)/36500 = € 331,23 importo dell’effetto – interessi - spese per effetto – spese per distinta (10.000,00 - 331,23 – 4,00 – 3,50) = € 9.661,27 importo netto da accreditare Commissione sull’affidamento Spese visura VOCI DI COSTO DEL CONTO ANTICIPI Costo unitario operazione Spese liquidazione conto a debito Importo minimo spese Spese invio Estratto Conto Giorni zero Giorni 1 € 3,50 € 3,50 € 5,00 € 5,00 Giorni zero Giorni zero T.A.N. T.A.N. 9,30% 9,30% 0,5% trimestrale Ad oggi non quantificabili, ma in ogni caso pari ai costi sostenuti dalla banca. € 1,50 € 12,00 € 16,00 € 3,50 VOCI DI COSTO PER ANTICIPI DI DOCUMENTI SULL’ITALIA Commissione di presentazione per distinta € 3,50 € 5,00 Spese Commissione servizio per ogni fattura € 0,00 opera- Commissione estinzione pagato tività Commissione storno € 5,00 Commissione per cessione del credito € 8,00 Aggiornato al 04/01/2016 Pagina 6 FIDI E SCONFINAMENTI GIORNI BANCA Commissione proroga a scadenza Spese invio Estratto Conto Valute Giorni valuta giro anticipo (giorni Giorni valuta giro storno lavora- Giorni valuta giro pagato tivi) Tasso debitore Tasso per supero Modalità di calcolo degli interessi. Il conteggio degli interessi debitori viene eseguito sulla base dell’anno civile. Esempio: fattura di € 10.000,00 – scadenza 120 giorni – tasso 9,30% - spese per fattura € 5,00 – spese per distinta di presentazione € 3,50. Calcolo * giorni mancanti alla scadenza della fattura: 120 * interessi = (10.000 x 9,30 x 120) / 36500=€ 305,75 Fidi * importo della fattura addebitato nel c/c anticipi e girato in accredito sul c/c ordinario € 10.000,00 * commissioni addebitate nel c/c ordinario € 8,50 Commissione sull’affidamento SPESE FISSE Spese visura Spese operatività VOCI DI COSTO DEL CONTO ANTICIPI Costo unitario per operazione Spese liquidazione conto a debito Importo minimo spese Spese invio Estratto Conto € € € € € 10,00 3,50 0,00 0,00 0,00 T.A.N. 9,30% T.A.N. 9,30% 0,5% trimestrale Ad oggi non quantificabili, ma in ogni caso pari ai costi sostenuti dalla banca. € 1,50 € 12,00 € 16,00 € 3,50 VOCI DI COSTO PER ANTICIPI DI DOCUMENTI SULL’ESTERO Tasso dare annuo finanziamenti in euro (€) Euribor 3 mesi + 8 punti Esempio: Euribor 3 mesi al 04/01/2016 (arrotondato allo 0,125 superiore): 0,125% 8,125% Tasso dare annuo finanziamenti in valuta diversa da € Libor 3 mesi (1) + 8 punti (1) Il parametro di indicizzazione muta la propria misura a seconda della divisa in cui è espresso l’anticipo Esempio Libor 3 mesi USD al 04/01/2016: 0,612% 8,612% Libor 3 mesi JPY al 04/01/2016 (arrotondato allo 0,125 superiore):0,125% 8,125% Commissione sull’affidamento 2% annuo calcolato sull’importo Aggiornato al 04/01/2016 Pagina 7 Durata massima finanziamento export spese accensione anticipi rimborso spese proroga anticipi rimborso spese estinzione anticipi rimborso spese decurtazione anticipi Spese bonifici in arrivo (anche per Home Banking) Commissione negoziazione e trasferimento spese conversione anticipi (arbitraggio da una valuta d un’altra) Spese Gestione c/ nostro valuta esborso Spese Gestione c/ nostro valuta introito Spese Gestione c/ nostro valuta dollaro esborso Spese Gestione c/ nostro valuta dollaro introito Spese visure Penale per estinzione anticipata del singolo finanziamento Penale per conversione valutaria chiesta prima della scadenza del singolo finanziamento totale del credito 120 giorni € 4,00 € 4,00 € 12,00 € 12,00 € 5,00 1,60 per mille minimo € 2,60 € 4,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 Ad oggi non quantificabili, ma in ogni caso pari ai costi sostenuti dalla banca. 6 % (pari allo spread) sull’importo del singolo finanziamento dal rimborso alla scadenza 6 % (pari allo spread) sull’importo del singolo finanziamento dalla conversione valutaria a scadenza Il Tasso effettivo globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di anticipazioni commerciali, può essere consultato in filiale e sul sito della banca www.bancavalconca.it. CALCOLO DEL TAEG Trattandosi di un fido promiscuo che prevede diverse modalità di utilizzo abbiamo impostato gli esempi di calcolo del T.A.E.G. sotto riportati ipotizzando che l’importo totale dell’affidamento promiscuo venga utilizzato immediatamente per intero attraverso la modalità d’impiego per la quale sono previsti gli oneri economici (tasso debitore, spese, commissioni) più elevati.” per la tipologia di utilizzo che prevede i T.A.E.G. più elevati. Ipotesi: affidamento di € 100.000,00 con contratto a tempo indeterminato. Si assume che il fido sia utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto, ipotizzando una periodicità di liquidazione degli interessi su base trimestrale. Aggiornato al 04/01/2016 Pagina 8 Anticipo sbf di titoli cambiari Operazione di anticipo Costo unitario accordato € 100.000,00 / durata (1) 84 giorni / giorni banca 10 / tasso annuo 9,30% / Commissione su 2% annuo affidamento n° distinte 1 € 3,50 n° effetti 30 € 4,00 n° insoluti 0 € 6,00 costo c/anticipi (2) Totale spese TAEG Operazione di anticipo Costo unitario accordato € 100.000,00 / durata (1) 84 giorni / giorni banca 10 / Tasso annuo 9,30% / Commissione su 2% annuo affidamento n° distinte 1 € 3,50 n° effetti 30 € 4,00 n° insoluti 10 € 6,00 costo c/anticipi (2) Totale spese TAEG Anticipo sbf di Riba Operazione di anticipo Costo unitario accordato € 100.000,00 / durata (1) 84 giorni / giorni banca 0 / tasso annuo 9,30% / Commissione su 2% annuo affidamento n° distinte 1 € 0,00 n° effetti 30 € 3,50 n° insoluti 0 € 5,00 costo c/anticipi (2) Totale spese TAEG Operazione di anticipo accordato € 100.000,00 durata (1) 84 giorni giorni banca 0 tasso annuo 9,30% Aggiornato al 04/01/2016 Costo unitario / / / / Costo totale / / / / € 3,50 € 120,00 € 0,00 € 19,50 € 143,00 11,96% Costo totale / / / / € 3,50 € 120,00 € 60,00 € 19,50 € 203,00 12,02% Costo totale / / / / € 0,00 € 105,00 € 0,00 € 19,50 € 124,50 11,94% Costo totale / / / / Pagina 9 Commissione su affidamento n° distinte n° effetti n° insoluti costo c/anticipi (2) 2% annuo 1 30 10 € 0,00 € 3,50 € 5,00 Totale spese TAEG Anticipo sbf di S.D.D. Operazione di anticipo Costo unitario accordato € 100.000,00 / Durata (1) 84 giorni / giorni banca 0 / Tasso annuo 9,30% / Commissione su 2% annuo affidamento n.° distinte 1 € 3,50 n.° effetti 30 € 3,50 n.° insoluti 0 € 5,00 costo c/anticipi (2) Totale spese TAEG Operazione di anticipo accordato € 100.000,00 Durata (1) 84 giorni giorni banca 0 tasso annuo 9,30% Commissione su 2% annuo affidamento n.° distinte 1 n.° effetti 30 n.° insoluti 10 costo c/anticipi (2) Costo unitario / / / / € 0,00 € 105,00 € 50,00 € 19,50 € 174,50 11,99% Costo totale / / / / € 3,50 € 105,00 € 0,00 € 19,50 € 128,00 11,94% Costo totale / / / / € 3,50 € 105,00 € 15,00 € 19,50 Totale spese € 143,00 TAEG 11,96% (1) Ai fini della pubblicità, i dati da includere nel computo del TAEG devono garantire la rappresentatività dell’esempio; quindi, la durata specificata nei suddetti esempi è stata calcolata come media delle scadenze dei singoli effetti in ipotesi presentati alla banca; in particolare si è ipotizzata la presentazione di due effetti con scadenza a 60 giorni, due con scadenza a 90 giorni ed uno con scadenza 120 giorni. (2) Ai fini del conteggio del costo del conto anticipi abbiamo considerato € 16,00 (sommatoria del costo unitario per operazione e spese di liquidazione interessi debitori, considerate per un trimestre) oltre a € 3,50 per l’invio dell’estratto conto (per un trimestre); totale € 19,50 trimestrali. Aggiornato al 04/01/2016 € 3,50 € 3,50 € 50,00 Pagina 10 ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE ANTICIPI S.B.F. Valute: Tipo di operazione Accredito in c/c anticipi della partita presentata e lavorata Accredito in c/c ordinario di tutta o parte della partita lavorata Valuta applicata Giorno di presentazione Giorno di presentazione o di accredito in c/c in caso di anticipazione ritardata su richiesta del cliente Addebito in c/c ordinario commissioni (presentazione e incas- Giorno di presentazione so) Addebito insoluto in c/c ordinario Giorno di scadenza effetto Addebito in c/c ordinario spese e commissioni dell’insoluto Giorno scadenza effetto Durata massima del credito da smobilizzare 120 giorni ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE ANTICIPI SU DOCUMENTI ITALIA Valute: Tipo di operazione Addebito in c/c anticipi dei crediti ceduti alla banca Accredito in c/c ordinario dei crediti addebitati in c/c anticipi Addebito in c/c ordinario commissioni (presentazione e incasso) Storno documento (fattura) insoluto in c/c ordinario Scadenza massima dei documenti da smobilizzare Valuta applicata Giorno di presentazione Giorno di presentazione Giorno di presentazione Giorno di scadenza effetto 120 giorni ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE ANTICIPI SULL’ESTERO Valute: Tipo di operazione Valuta applicata giorni valuta accredito e addebito su finanziamenti 2 gg lavorativi forex giorni valuta per decurtazione anticipi stessa divisa 2 gg lavorativi forex giorni valuta per decurtazioni anticipi divisa diversa valuta di 2 gg lavorativi forex regolamento RECESSO DAL CONTRATTO DI FIDO PROMISCUO Salvo diverso accordo scritto, la Banca può recedere in qualsiasi momento dal contratto, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento dando un preavviso scritto di almeno 15 giorni; qualora ricorra taluna delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ., ovvero sussista altra giusta causa, il preavviso potrà essere ridotto ad 1 giorno. Con le medesime modalità la Banca può ridurre l’importo totale del credito o sospendere l’utilizzo della linea di credito nel caso in cui l’affidamento sia stato concesso a tempo indeterminato. Decorso il termine di preavviso di cui sopra, la Banca è autorizzata ad addebitare sul conto corrente ordinario del Cliente le somme corrispondenti agli effetti e/o ai crediti anticipati ancora a Aggiornato al 04/01/2016 Pagina 11 scadere e/o di esito ancora ignoto al momento dell'eventuale recesso da parte della Banca e della conseguente richiesta di rimborso. Il Cliente si impegna a soddisfare ogni eventuale richiesta della Banca, anche in ordine a interessi, commissioni, e spese, anche irripetibili, richieste in dipendenza del presente contratto, a prima richiesta senza che la Banca sia tenuta alla previa esazione dei crediti del Cliente verso i debitori degli importi degli effetti e/o dei documenti anticipati dalla Banca o verso i garanti. Il Cliente ha analoga facoltà di recesso da esercitarsi mediante comunicazione scritta e con il preavviso di 15 giorni, con effetto di chiusura del rapporto mediante pagamento di quanto dovuto per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio. In ogni caso, la Banca considererà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456Cod. Civ. il presente contratto nei seguenti casi: a ) ritardo di oltre dieci (10) giorni lavorativi nell'effettuare il pagamento, anche parziale, di quanto dovuto dal Cliente in base al presente contratto; b) il Cliente abbia richiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo a norma dell'art. 160 Legge Fallimentare o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e/o la sospensione delle azioni esecutive e cautelari ai sensi dell'art. 182 bis Legge Fallimentare, il Cliente abbia operato cessione dei beni ai creditori ovvero abbia proposto ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria in generale o per il 50% dei propri crediti; c) deliberazione di liquidazione o messa in liquidazione nel caso in cui il Cliente sia una società; d) peggioramento del grado di affidabilità del Cliente in termini di rischio di credito e merito creditizio (rating), derivante da: segnalazioni pregiudizievoli presso banche dati e/o registri pubblici, deterioramento del credito in Centrale Rischi pubbliche e private, peggioramento del valore delle garanzie che assistono il credito ovvero del patrimonio del Cliente o dei suoi garanti; e) il Cliente si trovi in condizioni che, incidendo sulla sua situazione patrimoniale e/o finanziaria e/o economica, pongono in pericolo la restituzione delle somme dovute alla Banca in base al presente contratto; f) qualora la situazione giuridica, amministrativa, tecnica ed economica del Cliente sia risultata diversa da quella esposta al momento della sottoscrizione del presente contratto; g) nel caso di sopravvenienza di procedure esecutive sui beni o valori del Cliente. In caso di risoluzione di diritto la Banca, decorso il termine di preavviso di un giorno, è autorizzata ad addebitare il c/c del Cliente a norma del precedente comma secondo. Salvo diverse disposizioni di legge o regolamento, la Banca, nei casi stabiliti dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio a norma dell'art. 120 bis del Testo Unico Bancario, chiede al Cliente il rimborso delle spese sostenute in relazione ai servizi aggiuntivi richiesti dallo stesso Cliente in occasione del recesso. In ogni caso il recesso, la sospensione e la risoluzione di diritto hanno l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo della linea di credito concessa dalla Banca. Le eventuali anticipazioni che la Banca ritenesse di eseguire dopo la comunicazione del recesso o della risoluzione di diritto non comportano il ripristino dell'affidamento neppure per l'importo delle anticipazioni eseguite. Qualora gli effetti e/o i documenti (italiani e/o esteri) anticipati dalla Banca risultassero pagati successivamente al recesso o alla risoluzione di diritto, le relative somme verranno portate a decurtazione di quanto dovuto alla Banca e saranno utilizzate, nell'ordine che segue, per recuperare gli anticipi concessi e/o gli insoluti (oltre interessi e accessori), a sistemazione di ogni eventuale altro credito vantato dalla Banca anche in forza dell'esercizio del diritto di ritenzione e di compensazione. L'eventuale eccedenza sarà messa a disposizione del Cliente. RECESSO DAL CONTRATTO DI CONTO ANTICIPI Il Cliente può recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente anticipi, senza penalità e senza spese, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, dando un preavviAggiornato al 04/01/2016 Pagina 12 so scritto di almeno 15 giorni. Il Cliente sarà tenuto al pagamento immediato di quanto dovuto, fermo restando il rispetto dell'art. 120 bis D.lgs 385/1993 e delle relative disposizioni attuative. A norma dell'art. 120 bis del Testo Unico Bancario e delle relative disposizioni attuative, nei casi stabiliti dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio la Banca chiede al Cliente il rimborso spese sostenute in relazione ai servizi aggiuntivi richiesti dallo stesso Cliente in occasione del recesso. Ciascun cointestatario, che abbia facoltà disgiunta, potrà recedere con le stesse modalità a condizione che abbia inviato all'altro cointestatario la predetta raccomandata. Salvo diverso accordo scritto, la Banca può recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente anticipi mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento dando un preavviso scritto di almeno 15 giorni; qualora sussista giusta causa o giustificato motivo, il preavviso potrà essere ridotto ad 1 giorno. Il recesso o la revoca - da chiunque effettuato (Cliente o Banca) - provoca la chiusura del rapporto. La Banca provvederà, nei tempi strettamente necessari, e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta, all'estinzione del rapporto e alla liquidazione (finale) degli interessi e delle spese. Il recesso o la revoca ha comunque l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso in tutte le sue forme; il Cliente è tenuto a pagare, nel termine indicato dalla Banca, l'intero saldo a debito del conto (per capitale, interessi e accessori), nonché a rimborsare l'importo dei crediti ceduti pro solvendo alla Banca e degli effetti accreditati al salvo buon fine resi liquidi, quando non è certo il pagamento, ed eventuali partite a debito non ancora annotate sul conto. Qualora detti effetti/crediti risultassero pagati successivamente al recesso, le relative somme verranno portate a decurtazione di quanto dovuto alla Banca; l'eventuale eccedenza sarà messa a disposizione del Cliente. Il recesso dal conto corrente anticipi determina anche l’estinzione delle linee di credito concesse dalla Banca per lo smobilizzo del portafoglio commerciale del Cliente regolate e contabilizzate sullo stesso conto. RECLAMI I reclami vanno inviati alla Banca Popolare Valconca Società cooperativa per azioni, è consentito l’inoltro a mezzo: 1. Posta ordinaria o raccomandata all’indirizzo: Via Bucci, 61 – 47833 Morciano di Romagna (RN); 2. Email ordinaria: [email protected]; 3. Posta Elettronica Certificata (PEC): [email protected]; 4. Fax: 0541/987654. L’Ufficio Reclami risponde entro 30 giorni dal ricevimento. La struttura organizzativa responsabile della trattazione del reclamo è la Compliance. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo da parte dell’intermediario, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla banca. Conciliatore Bancario Finanziario. Qualunque sia il valore della controversia, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, il cliente può - singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto presso il Conciliatore Bancario Finanziario con sede legale a in Via delle Botteghe Oscure, 54 Roma 00186, tel. 06/674.821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Aggiornato al 04/01/2016 Pagina 13 Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. Il Cliente unitamente alla Banca, può infine attivare (anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario) una procedura arbitrale (ai sensi degli art. 806 e ss. del c.p.c). LEGENDA ANTICIPI S.B.F. Cessione di credito pro solvendo RI. BA. (Ricevuta Bancaria) S.D.D. (Sepa Direct Debit) Aggiornato al 04/01/2016 La cessione del credito costituisce un accordo bilaterale mediante il quale la parte creditrice (cedente) trasferisce ad un terzo (cessionario) il proprio credito vantato verso la parte debitrice (debitore ceduto). Con la clausola “pro solvendo” il cedente garantisce anche la solvibilità del debitore ceduto e, pertanto, solo subordinatamente alla riscossione del credito da parte del cessionario, egli viene liberato. La ri.ba. è il documento che rappresenta il credito vantato dall’imprenditore nei confronti di un proprio cliente, con relativa scadenza di pagamento. La ri.ba.viene scambiata attraverso la rete interbancaria, e cioè quel circuito informatico che consente a tutte le banche di dialogare tra di loro. È un incasso pre-autorizzato – sulla base di un ordine, di solito permanente, di addebito in conto corrente conferito dal debitore attraverso la preliminare sottoscrizione di un mandato SEPA – che consente al Cliente creditore di addebitare in modo automatico il conto di pagamento del debitore; viene utilizzato generalmente per i pagamenti di natura ricorrente, come ad esempio per le utenze (bollette di telefono, luce, gas o le rate di un prestito personale), ma può essere utilizzato anche “una tantum” (one off) per il pagamento di fatture commerciali; i mandati di addebito diretto-SEPA possono essere utilizzati all’interno di tutta l’area SEPA (27 paesi dell'Unione Europea più Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera e Principato di Monaco) nel rispetto del Regolamento UE 260/2012 e del Regolamento CE 924/2009; l’autorizzazione all’addebito (mandato Sepa) è raccolta esclusivamente dal Cliente creditore, che ne trasmette i dati alla Banca in ogni disposizione di incasso; il servizio può assumere le seguenti connotazioni: a) S.D.D. Core: servizio standard di addebito in conto corrente utilizzabile dal creditore sia nei confronti di debitori classificati dalla propria banca come consumatori sia nei confronti di debitori classificati come non consumatori. I mandati S.D.D.- Core vengono addebitati senza che ci sia la conferma esplicita dello stesso mandato da parte del pagatore alla sua banca. Lo schema opera esclusivamente in euro e per ogni singola operazione di pagamento deve essere fissata la data di scadenza. b) S.D.D. Business to Business (B2B): servizio di addebito in conto corrente utilizzabile dal creditore esclusivamente nei confronti di debitori che rivestono la qualifica di non consumatori, che consente rispettivamente di inviare/ricevere incassi e insoluti in tempi più brevi rispetto alla tipologia S.D.D. Core, con la precisazione che i pagatori che sottoscrivono mandati S.D.D.-B2B devono confermare l’addebito alla propria banca - con la contestuale consegna di copia del mandato S.D.D. B2B - entro e non oltre un giorno lavorativo bancario prima della scadenza del primo addebito (obbligo operante per ogni nuovo Pagina 14 mandato Sepa rilasciato al beneficiario): senza detta conferma il pagamento non sarà eseguito. Inoltre, i pagatori sono tenuti ad informare la propria banca anche delle modifiche e della revoca del mandato Sepa già rilasciato. Lo schema opera esclusivamente in euro e per ogni singola operazione di pagamento deve essere fissata la data di scadenza. Titoli di credito cam- indica vaglia cambiari, cambiali tratte accettate e non accettate, tratte documentate e altri titoli di credito similari sull'Italia biari Incasso al salvo buon la clausola con la quale la Banca si riserva di verificare il buon fine di un'operazione di incasso di effetti; fine effetto per il quale la Banca ha ricevuto la comunicazione di impagato Insoluto da parte della banca domiciliataria Mandato irrevocabile a differenza della cessione di credito, non trasferisce la titolarità del credito, che resta in capo al Cliente (mandante), ma trasferisce alla all’incasso Banca solo la legittimazione a riscuotere il credito; Indica la presentazione da parte del Cliente e l'accettazione a discrezioSupero ne della Banca di effetti oltre i limiti dell'importo totale del credito in relazione alle operazioni di anticipazione al salvo buon fine. Data che determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conValuta ferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo. LEGENDA ANTICIPI SU DOCUMENTI ITALIA Cessione di credito pro solvendo Incasso al salvo buon fine Insoluto Valuta La cessione del credito costituisce un accordo bilaterale mediante il quale la parte creditrice (cedente) trasferisce ad un terzo (cessionario) il proprio credito vantato verso la parte debitrice (debitore ceduto). Con la clausola “pro solvendo” il cedente garantisce anche la solvibilità del debitore ceduto e, pertanto, solo subordinatamente alla riscossione del credito da parte del cessionario, egli viene liberato. E’ la clausola con la quale la Banca si riserva di verificare il buon fine di un’operazione di anticipo su documenti. Documento non pagato dal terzo debitore del Cliente. Data che determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell’importo. LEGENDA ANTICIPI SULL’ESTERO Calendario Forex Cambio Divisa Documenti Aggiornato al 04/01/2016 Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al secondo giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicato al sistema bancario dal Forex (Associazione Cambisti) e pubblicata tramite circuite Reuters Prezzo di una moneta di un paese espresso in termini di un altro paese. Unità di misura monetaria diversa dall’euro Fatture, ordini e contratti sull'estero rappresentativi di crediti non scaduti verso terzi presentati dal Cliente alla Banca per l'anticipazione - in tutto o in parte - dei relativi crediti e nel contempo accettati dalla stessa Banca in quanto ritenuti, a suo insindacabile giudizio, di proprio graPagina 15 dimento. Fatti riconducibili alla violazione degli obblighi contrattuali di diligenGiusta causa za e correttezza che pregiudicano il rapporto fiduciario tra il cliente e Banca. Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese Rischio Paese (per cause politiche, calamità naturali, etc.) E’ la clausola con la quale la Banca si riserva di verificare il buon fine Salvo buon fine di un’operazione di anticipo su documenti esteri. Acronimo di Euro Inter Bank Offered Rate, tasso interbancario di ofTasso Euribor ferta in euro è il tasso al quale sono offerti i depositi interbancari tra le primarie banche nell’area Euro. Viene rilevato dal Comitato di Gestione dell’Euribor alle ore 11,00 (CET) per valuta due giorni lavorativi successivi e pubblicato sui quotidiani economici. Tasso Libor (London E’ il tasso di interesse che cinque principali banche richiedono per cedere depositi a prestito sul mercato interbancario di Londra. Interbank offered E’ un tasso variabile, utilizzato spesso come parametro di riferimento a Rate) livello internazionale per la concessione di prestiti alla clientela. E’ quotato a 1-3-6-12 mesi. Tale tasso viene pubblicato dal quotidiano economico “il Sole 24 ore”. Data che determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conValuta ferire al cliente alcun diritto circa la disponibilità dell’importo. Aggiornato al 04/01/2016 Pagina 16