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vademecumretime - Piattaforma per le Reti di Impresa
IL CONTRATTODI RETE: COME E PERCHE’ Guida operativa alle Reti d’impresa Il presente lavoro è stato realizzato dalla Camera di Commercio di Messina, in collaborazione con l’Istituto G. Tagliacarne, nell’ambito del Progetto Promozione dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, Reti di impese, a valere su Fondo Perequativo Accordo di programma MISE— Unioncamere 2011. L’obiettivo del progetto promosso dalla Camera di Messina è stato quello di facilitare e promuovere sul territorio la costituzione di Reti di Imprese, con lo scopo di sviluppare strategie di crescita, di gestione di servizi legali e contrattuali dei rapporti commerciali, di garanzie di prodotto, di credito e di sistemi di pagamento. La Camera di Commercio, infatti, per ruolo, funzione e conoscenza del tessuto imprenditoriale, può, indubbiamente contribuire allo sviluppo dell’e-Business perseguendo il modello dei “contratti di rete” ovvero sostenendo la nascita e crescita di reti tra imprese che capitalizzino delle reciproche competenze. Ma non solo, nella convinzione che i Contatti di rete possano essere una forma di aggregazione che, accanto ai più tradizionali distretti industriali, consorzi, ecc. si candidano ad essere un nuovo strumento, flessibile e concreto, per favorire l’aumento della competitività e dell’innovazione, nonché la possibilità di accesso al credito per le PMI. IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’ INDICE INTRODUZIONE .................................................................................. 4 1. IL CONTESTO NORMATIVO............................................................ 7 1.1. LA “RETE CONTRATTO” E LA “RETE SOGGETTO”: COSA SCEGLIERE 11 1.2. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E FISCALI ED INCENTIVI DELLA “RETE SOGGETTO” E DELLA “RETE CONTRATTO” ............................................. 15 1.3. GLI INCENTIVI FISCALI E NON ..................................................... 17 2.COME E PERCHE’ METTERSI IN RETE ........................................ 19 2.1. I VANTAGGI DEL CONTRATTO DI RETE ......................................... 19 2.2. LA SCELTA DEL CONTRATTO DI RETE E GLI AMBITI DI UTILIZZO ....... 20 2.3. I FATTORI CRITICI PER UNA RETE DI SUCCESSO ........................... 24 2.4. I COSTI DEL CONTRATTO DI RETE ............................................... 28 3.L’ESPERIENZA DI IMPRESE IN RETE ........................................... 30 3.1. LE RETI NEL SETTORE AGROALIMENTARE: LA RETE BUON GUSTO VENETO ............................................................................................ 30 3.2. LE RETI NEL SETTORE DELL’ENERGIA: LA RETE UNICA .................. 32 4.CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SULL’UTILIZZO DEL CONTRATTO DI RETE .. 34 I APPENDICE .......................................................................................... 37 LE RETI D’IMPRESA IN ITALIA ED IN SICILIA .................................. 37 LE RETI IN ITALIA ............................................................................... 37 2 IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’ LE RETI IN SICILIA .............................................................................. 40 3 IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’ INTRODUZIONE La crisi economica che ha colpito in questi anni il nostro paese, aggiungendosi ad un processo di globalizzazione già piuttosto avanzato, ha profondamente modificato il sistema competitivo delle imprese rendendolo più complesso. Per sopravvivere le imprese sono chiamate a cambiamenti importanti come abbassare i costi di produzione, delocalizzare o trovare nuovi mercati di sbocco per i propri prodotti, introdurre nuove tecnologie, ecc.. La crisi finanziaria ha, inoltre, aggravato le condizioni di accesso al credito e le imprese, soprattutto quelle che vivono un momento di difficoltà, non sono opportunamente supportate dal sistema bancario. Nel 2012 i prestiti delle banche sono diminuiti di quasi 50 miliardi di euro ed il trend negativo è proseguito nel 2013. Come sempre a farne le spese sono state soprattutto le Piccole e Medie Imprese, che hanno subito una flessione nei finanziamenti di oltre il 6% (dati Unimpresa). Le PMI Italiane risultano le più colpite dalla crisi sia per la scarsa capacità di avviare percorsi di crescita ed innovazione che per la difficoltà di accesso al mercato del credito. In questo contesto si sviluppano le reti di impresa. Una forma di aggregazione che, accanto ai più tradizionali distretti industriali, consorzi, ecc. si candida ad essere un nuovo strumento, flessibile e concreto, per favorire l’aumento della competitività e dell’innovazione, nonché la possibilità di accesso al credito per le PMI. 4 IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’ Benché fosse possibile, in passato, costituire delle reti informali, la novità è legata al fatto che il legislatore italiano ha previsto la formalizzazione della collaborazione mediante il c.d.” contratto di rete”, istituito dalla Legge n. 122/2010 art.42 comma 2-bis che modifica la legge n.33/2009. Il contratto di rete è uno strumento utile quando “più imprenditori” vogliono perseguire “lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato” e “si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa”. Oltre alla citata forma contrattuale che dà luogo ad un accordo leggero, flessibile e senza particolare vincoli amministrativi e fiscali per le imprese coinvolte - c.d. “RETE CONTRATTO - è oggi possibile, in forza della Legge n. 134/2012 e della successiva Legge n.221/2013, costituire anche una “rete soggetto” ovvero una rete dotata di soggettività giuridica che potrà svolgere attività commerciale operando con una propria partita Iva, e che essendo dotata di una sede sociale ben definita e di un fondo patrimoniale (obbligatorio nel caso di “rete soggetto”), diventa un vero è proprio centro di imputazione di situazioni attive e passive. 5 IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’ Nelle pagine che seguono cercheremo di spiegare agli imprenditori interessati come e perché mettersi in rete delineando i principali vantaggi ed i fattori critici per il successo della rete, illustrando le possibili opzioni rese disponibili dalla normativa e fornendo alcuni dati settoriali e territoriali sulle reti d’imprese. 6 IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’ 1. IL CONTESTO NORMATIVO Il contratto è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 1. Esso consente alle imprese di instaurare tra loro una collaborazione organizzata e duratura, mantenendo allo stesso tempo la propria autonomia ed individualità. Ci si riferisce, in particolare, ad aggregazioni tra 2 o più imprese che decidono di perseguire, insieme al proprio interesse individuale, un interesse comune e, a tal fine, strutturano rapporti più o meno intensi che possono andare dal semplice scambio di informazioni alla produzione congiunta. Dal punto di vista esterno, l’aggregazione può arrivare ad essere percepita, in particolare dai clienti e dai fornitori, quasi come un’entità unitaria che assorbe le singole imprese che la costituiscono. La disciplina del contratto di rete si presenta in continua evoluzione 2 con un iter legislativo che ad oggi pare non essere del tutto concluso perché sembrerebbero opportuni alcuni ulteriori interventi del Legislatore volti a perfezionarne la disciplina. In questo contesto intendiamo evidenziare solo i passaggi normativi essenziali per la comprensione dello strumento, in particolare: Le parti: possono essere parti del contratto di rete le imprese di qualunque tipo (imprese individuali, società imprese artigiane o agricole, nonché le cooperative). Deve, invece, ritenersi esclusa la possibilità che facciano parte del contratto di rete soggetti che non 1 Norma di conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (c.d. “Decreto incentivi”), la quale ha aggiunto all’art. 3 il co. 4 ter, contenente la disciplina primigenia del contratto di rete. 2 è stata modificata dalla L. 23 luglio 2009, n. 99 (art. 1); poi dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (art. 42, co. 2 bis); ancora dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 c.d. “Decreto sviluppo” (art. 45), ed in particolare dalla relativa legge di conversione L. 7 agosto 2012, n. 134; infine dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 c.d. “Decreto sviluppo bis”, come convertito con modifiche dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. 7 IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’ rivestono la qualifica di imprenditore ai sensi dell’art. 2082 c.c.. Restano esclusi dal contratto di rete i professionisti, gli enti di ricerca, le università e le associazioni di categoria, le pubbliche amministrazioni nonché le società estere (senza una sede nel nostro Paese). La causa: le imprese stipulanti “perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”. La causa del contratto è, quindi, l’accrescimento della capacità innovativa e della competitività delle imprese. Si tratta di concetti economici, piuttosto ampi molti vicini alle finalità soggettive perseguite dalle parti. Si tratta in ogni caso dell’unico elemento distintivo dell’istituto, atteso che il suo oggetto non permette affatto di distinguere tale contratto da qualsiasi altro contratto, tanto di scambio quanto di comunione di scopo, stipulato tra imprese. L’oggetto: nel contratto di rete le parti “si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”. Nello schema normativo è previsto che le parti prima predispongano un c.d. programma di rete, ossia un piano generale d’azione e poi diano esecuzione concreta alle attività previste. Tali attività possono essere di tre tipi: 1) collaborazione tra le parti in ambiti attinenti l’esercizio delle proprie imprese; 2) scambio tra le parti di informazioni o di prestazioni praticamente di qualsiasi natura (industriale, commerciale, tecnica e tecnologica); 8 IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’ 3) esercizio in comune tra le parti di una o più attività rientranti nell’oggetto delle rispettive imprese. Forma e contenuto: Nel caso di “rete contratto” il contratto può essere stipulato: per atto pubblico, per scrittura privata autenticata, per “atto firmato digitalmente” (intendendosi per quest’ultima firma il documento informatico munito di firma digitale ai sensi degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 c.d. “Codice dell’amministrazione digitale”). Nel caso di “rete soggetto” il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente (a norma dell’articolo 25 del suddetto decreto). E’ quindi necessaria la firma digitale autenticata mentre non è ammessa la normale firma digitale di cui all’art. 24. La legge prescrive dettagliatamente anche il contenuto del testo contrattuale, individuando contenuti necessari e contenuti facoltativi. Si riporta una tabella riassuntiva dei contenuti essenziali e facoltativi: Contenuti essenziali Contenuti facoltativi le generalità delle parti il fondo patrimoniale gli obiettivi strategici l’organo comune il programma di rete il diritto di recesso anticipato la durata del contratto la modificabilità a maggioranza del programma di rete le modalità di adesione di altri altro…… imprenditori le regole per l’assunzione delle 9 IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’ decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune Pubblicità: Il contratto di rete è soggetto a pubblicità presso il registro delle imprese, senza che ciò implichi necessariamente la soggettività della rete. Ci sono però delle differenze nella pubblicità necessaria nel caso di “rete contratto” e di “rete soggetto”. Nel caso di “rete contratto” il comma 4-quater del D.l. n.5/2009 “il contratto di rete è soggetto ad iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante”. Secondo la dottrina soggetto a pubblicità non è (tanto) il contratto di rete, quanto la partecipazione dell’impresa al contratto di rete. L’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari”. In particolare,il Ministero delle Sviluppo Economico, con la Circolare 18 gennaio 2011 n.3649/C (Istruzioni per la compilazione della modulistica per l’iscrizione e il deposito nel registro delle imprese …..), ha previsto che la pubblicità presso il registro delle imprese “della stipula/modifica/estinzione di un contratto di rete di imprese” si esegue mediante i moduli I2 e S2, rispettivamente dedicati a “modifica e cancellazione di imprenditore individuale dal registro delle imprese o di persona fisica dall’apposita sezione REA” ed a “modifica di società, consorzio, g.e.i.e, ente pubblico economico”, precisandosi che il modulo S2 “va utilizzato, per i soggetti di cui sopra, per l’iscrizione nel R.I. delle modifiche dei dati preesistenti”. Nel caso di “rete soggetto” il contratto di rete deve essere iscritto “nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è 10 IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’ stabilita la sua sede”. Si tratta quindi di una forma di pubblicità autonoma e non più complementare a quella delle singole imprese aderenti. RETE CONTRATTO RETE SOGGETTO Ogni impresa procede ad annotare il La registrazione è effettuata depositando contratto nel registro delle imprese (solo una volta) il contratto nella sezione presso cui è iscritta (il contratto è ordinaria del registro delle imprese dove efficace solo dopo l’annotazione da ha sede la rete. parte di tutte le imprese partecipanti alla rete). Le successive modifiche al contratto sono depositate dall’impresa aderente a ciò incaricata presso il proprio Ufficio del registro delle imprese, il quale provvederà a darne comunicazione a tutti gli altri Uffici interessati. 1.1. La “rete contratto” e la “rete soggetto”: cosa scegliere Il legislatore ha dato l’opportunità di scegliere tra “RETE SOGGETTO” ovvero la costituzione di una rete dotata di soggettività giuridica e “rete contratto” ovvero una rete snella senza soggettività giuridica. Se si intende costituire una “RETE SOGGETTO” sarà necessario prevedere nel contratto: 11 IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’ il fondo patrimoniale, al fondo patrimoniale si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2614 e 2615, co. 2 c.c., dettati in materia di consorzi con attività esterna. Tali norme prevedono che i partecipanti non possono dividere il patrimonio comune finché dura l’Ente; che i creditori dei partecipanti non possono aggredire il patrimonio dell’ente; che per le obbligazioni assunte per conto dei singoli partecipanti rispondono solidalmente il patrimonio dell’Ente e quello del partecipante interessato. È inoltre previsto che in ogni caso, per le obbligazioni contratte dell’organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo medesimo”. La legge, inoltre, prevede che il fondo patrimoniale possa essere costituito, anziché attraverso il conferimento diretto dei beni, mediante l’apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell’art. 2447 bis, co. 1, lett. a c.c. l’organo di gestione, ossia il soggetto “incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso”. In assenza di precisazioni legislative, l’organo comune può essere composto sia da persone fisiche che giuridiche, può avere composizione individuale o collegiale e possono farne parte soggetti sia interni che esterni alle imprese aderenti. la sede della rete: La legge prevede che la soggettività si acquisisca (in presenza dei citati elementi obbligatori) da quando è effettuata l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese. Ne discende che lo stesso contratto se depositato in 12 IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’ Camera di commercio, ma non registrato nella sezione ordinaria, determina la nascita di una “RETE CONTRATTO” 3. In relazione agli obblighi di pubblicità, alla responsabilità patrimoniale, nonché agli aspetti contabili e fiscali che vedremo in seguito, la “RETE SOGGETTO” si avvicina ad una società o ad un consorzio. I vantaggi della “RETE SOGGETTO” sono: possibilità di acquisire una P.IVA e fatturare come rete; maggiori possibilità ad accedere ai finanziamenti come rete; possibilità di gestire meglio i rapporti interni ed esterni quando le imprese partecipanti alla rete sono molte. Gli svantaggi della “RETE SOGGETTO” sono: maggiori obblighi contabili e fiscali esclusione dai benefici di detassazione degli utili La “RETE CONTRATTO” crea, invece, un legame meno intenso tra le imprese ma permette comuque lo svolgimento di molteplici attività che vanno dalla centrale di acqusiti, allo scambio di informazioni, ricerca ed innovazione di processo, allargamento della gamma dei prodotti offerti, ecc. I vantaggi della “RETE CONTRATTO” sono: possibilità di gestire in modo flessibile i rapporti tra le imprese senza creare un legame troppo intenso 3 Nelle reti contratto si può quindi scegliere liberamente se prevedere o meno un fondo patrimoniale ed un organo comune. Nel caso in cui l’organo comune non sia previsto l’esecuzione del programma di rete è gestita direttamente dalle parti, nei modi liberamente convenuti nel contratto. 13 IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’ possibilità di acquisire un codice fiscale ed aprire un conto corrente bancario di rete. minori obblighi contabili e fiscali (soprattutto in assenza di fondo patrimoniale). possibilità di costituire la rete con atto firmato digitalmente (senza autentica firme) riducendo i costi di costituzione. possibilità di accedere ai benefici di detassazione degli utili (se in vigore). possibilità di presentarsi a gare di appalto tramite un rappresentante. Possibilità di utilizzare l’istituto del distacco del lavoratore o la codatorialità. Gli svantaggi della “RETE CONTRATTO” sono: necessità di fatturazioni multiple o ripartite, e difficoltà ad operare in caso di molte imprese che svolgono insieme attività commerciale. necessità di prevedere un mandato con o senza rappresentanza. La scelta tra queste due tipologie di rete dipenderà quindi dalle finalità dell’accordo e dalla tipologia di attività da realizzare. La maggior parte delle attività (tra cui anche la partecipazione a gare d’appalto) possono, come detto, essere svolte anche dalla “RETE CONTRATTO” senza ostacoli. In alcuni casi però, quando la rete è composta da molte imprese o ha necessità di figurare come un soggetto unitario (es. difficoltà di 14 IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’ fatturazioni multiple nei confronti di un cliente nazionale o estero, volontà di realizzare un progetto industriale innovativo come la creazione di un prototipo chiedendo finanziamenti bancari per la realizzazione dello specifico progetto, ecc.), la costituzione di una “rete soggetto” potrebbe essere la soluzione più adeguata. Gli imprenditori potrebbero inoltre decidere di costituire, in prima istanza, una “RETE CONTRATTO” e una volta testata la collaborazione, ove ritenuto opportuno e necessario, evolvere in una “RETE SOGGETTO”. 1.2. Adempimenti amministrativi e fiscali ed incentivi della “rete soggetto” e della “rete contratto” Sia in caso di «rete contratto» che di «rete soggetto» la legge ha previsto che «entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale l’organo comune redige una situazione patrimoniale osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al Bilancio d’esercizio delle società per azioni, e la deposita presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo dove ha sede; si applica in quanto compatibile l’art.2615-bis terzo comma del codice civile ». Per la “rete soggetto” l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 20/E del 18 giugno 2013, è intervenuta a precisare la necessità di adempiere ad obblighi contabili e fiscali. Dal punto di vista tributario, la “rete soggetto” (chiamata anche reteorganizzazione) è in tutto e per tutto un soggetto autonomo e distinto dalle imprese che l’hanno costituta e, in quanto tale, capace di essere titolare di fattispecie impositive proprie. Essa è, quindi, soggetta all’imposta sul reddito delle società, all’Irap e all’IVA, ed è altresì 15 IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’ obbligata alla tenuta delle scritture contabili per l’attività commerciale esercitata. Si ricorda, inoltre, che l’attribuzione della soggettività giuridica alla rete potrebbe creare problemi in ordine ai benefici fiscali connessi al contratto di rete, in particolare quello relativo alla sospensione di imposta per gli utili conferiti dalle imprese partecipanti nel fondo patrimoniale comune. Infatti, la Commissione Europea (Decisione C (2010) 8939) ha giudicato che l’erogazione di incentivi non costituisce aiuto di stato (ed è quindi lecita) quando la rete non ha personalità giuridica autonoma. Su questo aspetto è intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 20/E del 18 giugno 2013), chiarendo che l’agevolazione fiscale compete solo alla “rete contratto” e non anche alla “rete soggetto”. La rete contratto La “rete contratto” non potrà, invece, essere titolare di posizioni giuridiche soggettive proprie, né civilistiche né tributarie. Potrà però richiedere un codice fiscale e dotarsi di un proprio conto corrente bancario, necessario in presenza di un fondo patrimoniale, sul quale l’organo comune agisce quale mandatario. Per la “rete contratto” si configura quindi la redazione di una situazione patrimoniale, che tra l’altro potrebbe non essere necessaria in assenza del fondo patrimoniale. OBBLIGHI FISCALI Rete contratto – Fatturazione tramite soggetto esecutore Il soggetto esecutore è incaricato di fatturare. Al cliente della Rete arriva la fattura del soggetto esecutore il quale poi richiederà alle imprese della Rete le fatture per il contributo che ciascuna di esse avrà dato al prodotto venduto al cliente. 16 IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’ Rete contratto – Il soggetto esecutore non è incaricato di Fatturazione diretta delle fatturare, per cui al cliente della Rete arriva un bouquet di fatture emesse dalle imprese imprese della Rete, per i contributi che ciascuna di esse avrà dato al prodotto venduto al cliente. La rete è dotata di autonoma soggettività Rete soggetto giuridica e tributaria, acquisisce una propria P.IVA ed emette regolarmente fatture. OBBLIGHI CONTABILI Rete – contratto (senza Nessun obbligo fondo patrimoniale) Rete – contratto (con fondo E’ tenuta alla redazione di una situazione patrimoniale entro due mesi dalla chiusura patrimoniale) dell’esercizio annuale. Obbligo Rete - soggetto di una regolare contabilità, redazione di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa. 1.3. Gli incentivi fiscali e non Gli incentivi introdotti dal D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, sono ormai in scadenza essendo prevista la possibilità di beneficiarne fino all’esercizio 2013. Essi prevedevono una sospensione d’imposta per le imprese che conferiscono una parte degli utili nel fondo patrimoniale comune di una rete al fine di realizzare gli investimenti previsti nel programma comune di rete. Tale agevolazione era subordinata alla “asseverazione” del programma di rete da parte delle competenti 17 IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’ associazioni di categoria e dei competenti organismi pubblici. L'importo che non concorreva alla formazione del reddito d'impresa non poteva superare il limite di euro 1.000.000. Sempre in tema di incentivi la L. n. 134/2012 di conversione con modifiche del D.L. n. 83/2012, ha attribuito ulteriori benefici agli aderenti ad un contratto di rete prevedendo che i consorzi per l’internazionalizzazione (di cui all’art. 42 del medesimo D.L. n. 83/2012) possano svolgere la loro attività, beneficiando dei relativi contributi statali anche stipulando contratti di rete con piccole e medie imprese, pur non consorziate. In secondo luogo, limitatamente al settore economico del turismo, l’art. 66 del D.L. n. 83/2012 prevede che il Ministero per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport stanzino dei contributi a fondo perduto, fino ad 8 milioni di Euro, per la realizzazione di progetti pilota di reti tra imprese e di filiere promossi da aziende del comparto turistico del territorio nazionale. Infine, con la legge 99/2013 si introduce nel mondo delle reti una importante innovazione in materia di distacco dei lavoratori e di codatorialità dei dipendenti tra le imprese retiste. Tale norma segna un altro passo verso la piena operatività delle reti d’imprese e verso il riconoscimento di un’amplissima autonomia negoziale anche in un campo, come quello del rapporto di lavoro, nel quale l’autonomia contrattuale è normalmente più ridotta. 18 IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’ 2. COME E PERCHE’ METTERSI IN RETE 2.1. I vantaggi del contratto di rete Le forme di collaborazione, rese possibili dalla costituzione di una rete, possono permettere alle imprese aderenti di creare valore attraverso lo sviluppo di sinergie, la diffusione di competenze, la realizzazione di progetti specifici, ecc. risultati preclusi ad una singola impresa o comunque difficilmente raggiungibili in modo individuale. L’entità dei vantaggi ottenuti sarà influenzata dalla tipologia di rete costituita e dall’intensità e qualità della collaborazione. I principali vantaggi ottenibili possono essere così schematizzati: Aumento della dimensione critica dell’impresa: ovvero la possibilità di crescere in termini dimensionali e di creare economie di scala, pur mantenendo la propria autonomia imprenditoriale nell’ambito della rete. Aumento della conoscenza e delle competenze delle imprese: la condivisione delle risorse permette, non solo di avere un ammontare maggiore di risorse disponibili per competere, ma di alimentare dei processi di scambio di knowhow migliorando lo stock di conoscenze e competenze e creando economie di apprendimento che accrescono la loro competitività. Ingresso in nuovi mercati: le piccole e medie imprese riescono ad affrontare meglio i processi d’internazionalizzazione attraverso la ripartizione degli investimenti necessari per mettere in atto una strategia di internazionalizzazione. 19 IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’ Vantaggi di costo: alcune reti possono svolgere la funzione di centrale di acquisto ottenendo una percentuale maggiore di sconto sui fattori produttivi acquistati. Vantaggi fiscali: le reti godevano di alcuni vantaggi fiscali (ormai scaduti) riconducibili alla detassazione degli utili apportati al fondo patrimoniale comune ed utilizzati per la realizzazione degli investimenti previsti nel programma di rete (Legge 30 luglio 2010 n. 122, art. 42 comma 2-quater.) Vantaggi finanziari: l’appartenenza alla rete potrebbe contribuire a migliorare l'affidabilità, soprattutto in termini finanziari, delle imprese aderenti, che in questa prospettiva, potrebbero ottenere benefici in termini di minor costo del denaro e di accesso a fonti di finanziamento alternative. 2.2. La scelta del contratto di rete e gli ambiti di utilizzo La rete d’imprese si presenta come un’alternativa ad altre forme di aggregazione come l’ATI, il Consorzio o i contratti di subfornitura. L’ATI è un’aggregazione di carattere temporaneo finalizzata alla realizzazione di specifici progetti. Esse sono costituite, normalmente, per la partecipazione a gare d’appalto quando i bandi richiedono dei requisiti dimensionali che le piccole e medie imprese non possiedono se considerate singolarmente. Come detto i progetti realizzati dall’ATI hanno, a differenza delle reti, una data d’inizio e fine determinata collegata alla realizzazione del progetto. Il raggruppamento temporaneo di imprese è disciplinato dal codice degli appalti pubblici (d.lgs. 12 aprile 2006 n.163) e si basa sul 20 IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’ conferimento della rappresentanza delle imprese partecipanti ad una capogruppo. Nel caso di gare tale mandato di rappresentanza è irrevocabile e la revoca, anche per giusta causa, non avrebbe effetto nei confronti del soggetto appaltante. In modo simile al contratto di rete nelle ATI le imprese collaborano per proporre un’offerta comune, aumentando la loro dimensione ma restando giuridicamente dei soggetti distinti. Nelle ATI a differenza del contratto di rete non vi è però un’alleanza strutturale ma di breve periodo, e l’obiettivo non è aumentare la capacità innovativa e competitiva delle imprese partecipanti ma realizzare uno specifico progetto. Il Consorzio nasce con fini mutualistici, e quindi non lucrativi, ed ha uno scopo definito (lo sviluppo di un prodotto, la tutela del marchio, l’internazionalizzazione, ecc.). Il consorzio fra imprenditori è definito dall’art. 2602 del codice civile che prevede quanto segue: “Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”. Sul piano civilistico vi è un’importante distinzione tra consorzi con attività interna e consorzi con attività esterna. Nel primo caso, l’organizzazione costituita ha il compito di regolare i rapporti interni dei consorziati e di fare rispettare quanto convenuto, ma non opera con i terzi. Nel caso di consorzi con attività esterna, invece, viene istituito un ufficio comune che svolge attività con i terzi nell’interesse delle imprese consorziate. Nel consorzio ci si associa quindi con un obiettivo specifico e, nella generalità dei casi, per ottenere una riduzione di costi. Tale forma associativa ha generato, in diversi casi, conflitti d’interesse e comportamenti opportunistici dei partner. 21 IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’ Il consorzio a differenza del contratto di rete (almeno nel caso di “rete contratto”) determina la nascita di nuovo soggetto giuridico ed economico distinto dalle società. I consorzi hanno come obiettivo lo svolgimento di specifiche attività per i consorziati mentre nel contratto di rete l’obiettivo è realizzare il programma di rete. Il contratto di subfornitura è disciplinato nel nostro ordinamento dalla legge 18 giugno 1998 n. 192 e successive modifiche. La subfornitura si riferisce a tutti quei rapporti contrattuali in cui un’impresa committente si avvale di un’impresa fornitrice per la produzione di prodotti finiti o semilavorati. La definizione del contratto di subfornitura è contenuta nell’art. 1, comma 1: “Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente.” In sostanza, questo rapporto giuridico consiste nell’acquisto di un prodotto o di un servizio, ripetuto nel tempo o continuativo, che è ideato secondo le esigenze dell’impresa committente e realizzato dall’impresa subfornitrice secondo le indicazioni ricevute. La prestazione del subfornitore può consistere tanto nella lavorazione di materiali forniti dal committente, quanto nella realizzazione di prodotti o nella prestazione di servizi. Il contratto di subfornitura è un rapporto cliente-fornitore istituzionalizzato che può essere una risposta alternativa al contratto di 22 IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’ rete nel caso in cui quest’ultimo è sottoscritto con il solo fine di formalizzare il rapporto tra un fornitore e un cliente, senza realizzare attività o specifici progetti congiuntamente. Le differenze tra contratto di sub-fornitura e contratto di rete sono evidenti. Nella subfornitura non vi è un’organizzazione comune, come nelle rete, ma solo degli obblighi di fornitura, standard qualitativi condivisi e l’obbligo al rispetto di una determinata tempistica normalmente a fronte di corrispettivi economici spettanti alle imprese subfornitrici. Le forme di aggregazione analizzate non soddisfano appieno le attuali esigenze delle imprese, soprattutto quelle di piccole dimensione, ciò ha determinato la nascita del contratto di rete. Il contratto di rete ha infatti come obiettivo principale l’aumento della competitività e dell’innovatività delle imprese partecipanti. Se il primo obiettivo è generale e comune a vari istituti, il secondo riguardante l’innovatività delle imprese rientra nella prospettiva delle nuove leve strategiche su cui puntare per competere nei mercati globalizzati e caratterizzati da un alto tasso tecnologico in svariati settori di mercato. In tal senso le reti d’impresa superano la logica dei distretti, che si basano prevalentemente sulla dimensione fondamentale della territorialità e sulla specializzazione produttiva, fattori che seppur importanti, da soli non sono più in grado di permettere alle piccole e medie imprese di essere competitive. La rete permette, invece, collaborazioni extra-territoriali tra imprese anche grograficamente molto distanti, e che operano in settori merceologici anche molto diversi benchè, in qualche modo, sinergici. 23 IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’ Il contratto di rete vuole costituire uno strumento giuridico molto flessibile e adattabile alle esigenze delle imprese che possono rifarsi a vari modelli di rete con una configurazione più o meno rigida, ed una collaborazione più o meno intensa stabilita dagli aderenti alla rete, ma comunque abbastanza stabile nel tempo, con una durata media dei contratti, stipulati fino ad oggi, di circa 5-10 anni. Gli ambiti di attività nei quali è utilizzabile il contratto di rete sono i più disparati. Solo per citarne alcuni, può essere utilizzato per: Gestione congiunta della logistica Centrale acquisti Realizzazione congiunta di attività di commercializzazione e marketing Scambio, messa in comune di risorse umane Acquisizione congiunta di servizi professionali contabili, fiscali, legali, ecc. Offerta di un prodotto o servizio unico o integrato (realizzato con il contributo di tutti) Organizzazione congiunta della partecipazione a fiere e missioni all’estero Ecc. 2.3. I fattori critici per una rete di successo La sottoscrizione di un contratto di rete non ne assicura il successo. Molte imprese lamentano difficoltà a portare avanti il programma definito nel contratto arrivando, in casi estremi, ad un blocco decisionale ed alla inattività della rete, seppur formalmente costituita. 24 IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’ Quali sono allora i fattori critici per il successo della rete? In primo lugo è necessario che tra le imprese si instuauri un rapporti di stima e fiducia. Ciò è più semplice nel caso di reti che si costituicono tra soggetti che già si conoscevano e che hanno già lavorato insieme, seppur sulla base di accordi informali. Negli altri casi è opportuno che gli imprenditori valutino approfonditamente i benefici ottenibili con il contratto di rete partendo dall’analisi dei propri processi interni, ed individuando i punti di forza e debolezza della propria azienda al fine di identificare meglio gli ambiti di collaborazione che ritengono di voler sviluppare. A tal fine può essere utile che ogni impresa rediga un “Businss profile” anche al fine di far conoscere agli altri il tipo di attività svolta; si dovrà poi procedere alla redazione congiunta di un programma di rete dettagliato ed operativo nonché prevedere precise modalità di aggiornamento di tale programma. Come previsto anche dalla normativa, il programma di rete dovrà contenere l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune. Un altro importanto fattore è la previsione nel contratto di meccanismi di Governance. Il legislatore lascia ampia libertà alle parti ma sarà necessario regolare bene i processi decisionali limitando la conflittualità e prevedendo un’agevole risoluzione delle controversie. In particolare è opportuno prevedere le fattispecie di ingresso e uscita dalla rete (recesso, esplusione, ecc.), i poteri dell’organo di gestione, la rappresentanza e le modalità di partecipazione di ogni impresa all’attività dell’organo, il perimetro di competenze dei diversi soggetti coinvolti (presidente, assemblea, manager di rete, ecc.). E’ opportuno inserire nel contratto indicatori che permetteranno di verificare l’avanzamento/realizzazione degli obiettivi del programma 25 IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’ di rete. L’insermento di indicatori qualitativi e/o quantitativi con indicazione del valore da raggiungere, assicura una maggiore attenzione al risultato da parte delle imprese retiste. Infine, può essere opportuno valutare l’utilizzo di una figura manageriale Manager di rete che svolgerà un ruolo di coordinamento. Il ruolo di “coordination agent” potrà essere svolto dal manager di rete in due forme: quella di “general manager” che si occuperà sia di strutturare e governare le relazioni tra i partner (coordinamento interno) che di stimolare lo sviluppo delle conoscenze e realizzare le strategie (coordinamento esterno); quella di “manager specialistico” che si occuperà esclusivamente di stimolare lo sviluppo delle conoscenze e realizzare le strategie (coordinamento esterno). E’ necessario che gli imprenditori coinvolti nel contratto perseguano gli obiettivi della rete con impegno e perseveranza. I benefici non sono un risultato scontato, ed un contratto ben scritto e solo il punto di partenza. In molti casi, in assenza di una leadership forte nella rete (es. impresa capofila) può essere opportuno valutare l’utilizzo di un manager di rete. Infatti, nei modelli di rete con capofila la necessità di una figura manageriale è minore, soprattutto in presenza di un capofila che svolga un ruolo di forte coordinamento sia interno che esterno. E’ però possibile che una figura manageriale sia chiamata a svolgere attività di supporto specialistico all’impresa capofila per la realizzazione di specifici progetti (internazionalizzazione, innovazione, ecc.). 26 IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’ Nelle reti c.d. paritarie (senza impresa capofila) la necessità di coordinamento sia interno che esterno fa propendere per l’utilizzo di un “general manager”. Tali reti sfruttano la complementarietà per fare sinergie ed incrementare il proprio potere contrattuale verso un mercato sempre più competitivo e hanno bisogno di una figura mangeriale che assicuri un alto grado di coesione strategica e di integrazione tecnico-economica alle imprese retiste. I FATTORI DI SUCCESSO Clima buon rapporto di fiducia e collaborazione tra gli imprenditori. Obiettivi obiettivi strategici ed operativi definiti. Stesura di un ben accurato programma di rete e previsione di meccanismi di aggiormaneto del programma. Governance puntuale definizione nel contratto dei meccanismi di Governance della rete (maggioranze, compiti degli organi, modalità di ingresso/uscita dalla rete, ecc.). Indicatori utilizzo di indicatori di misurazione della realizzazione degli obiettivi definiti nel programma di rete. Manager di rete “general manager” per le reti paritarie, “manager specialistico” per le reti con capofila. 27 IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’ 2.4. I costi del contratto di rete E’ difficile quantificare puntualmente i costi di costituzione di una rete, in quanto essi potrebbero variare da regione a regione ma anche nell’ambito della stessa regione o città a seconda del professionista coinvolto. In questo paragrafo ci si limita ad elencare le tipologie di costi, indicando quali sono costi obbligatori e quali facoltativi e prevedendo un ordine di gradezza della spesa da sostenere. Le spese di costituzione restano ad oggi sostanzialmente le stesse per le reti contratto e per quelle soggetto e sono principalmente imputabili principalmente all’autenticazione delle firme da parte del notaio nel caso di redazione del contratto come scrittura privata autentica. Quando sarà possibile sottoscrivere il contratto per atto firmato digitalmente a norma degli art. 24 o 25 del C.A.D. (D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni) questa voce di costo dovrebbe sparire. Un ulteriore costo potrebbe nascere nel caso le imprese decidano di far asseverare il contratto di rete. L’asseverazione consiste nella verifica della completezza del contratto da parte di organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti dalla legge. In assenza dei benefici fiscali (ormai scaduti) si può decidere di non far asseverare il contratto di rete evitando i relativi costi. Le spese di registrazione presso il Registro delle imprese sono relative ai diritti di segreteria e all’imposta di bollo, e ammontano a poche centinaia di euro. Le spese di tenuta della contabilità potrebbero non essere necessarie (o essere molto ridotte) per la “rete contratto”. La “rete contratto” senza fondo patrimoniale non dovrebbe infatti redigere 28 IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’ alcuna situazione patrimoniale, la “rete contratto” con fondo patrimoniale è, invece, chiamata a presentare una situazione patrimoniale annuale. Per la “rete soggetto” è necessario prevedere la tenuta di una vera e propria contabilità e la predisposizione di prospetti contabili e dichiarazioni, con un aumento dei costi annuali soprattutto in presenza di un volume elevato di fatturazioni attive e passive da contabilizzare. Spese Euro Note Spese notarili 1.500 – 2.500 Autentica delle firme da parte del notaio Asseverazione Spese fisse 1.500* Spese variabili L’asseverazione 300 euro a imprese* è facoltativa ed è richiesta solo per poter accedere alle agevolazioni fiscali Registro imprese € 90 per iscrizione del contratto Spese relative alle spese da di segreteria (es. Camera parte dell’impresa di "riferimento” (indipendentemente dalla natura di Commercio di Ferrara) giuridica dell’impresa stessa); € 18 per iscrizione del contratto da parte di ciascuna imprese delle “aderenti” (indipendentemente dalla natura giuridica dell’ impresa). Tenuta della 0-2.000 euro/anno A seconda della tipologia contabilità e della di rete e dell’attività situazione richiesta al commercilista patrimoniale *esempio costo di asseverazione richiesto da Retinsieme. Ulteriori costi potrebbero emergere nel casi ci si serva di un avvocato o professionista per la stesura del contratto di rete o si preveda, in fase di gestione, l’utilizzo del manager di rete. 29 IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’ 3. L’ESPERIENZA DI IMPRESE IN RETE In questo paragrafo vengono illustrate due esperienze di Reti di impresa. L’obiettivo è quello di cogliere elementi strutturali, organizzativi e relazionali in grado di favorire la diffusione del Contratto di Rete quale strumento dinamico e replicabile da altre imprese interessate a costruire network competitivi. 3.1. Le reti nel settore Agroalimentare: la rete Buon Gusto Veneto Il settore agroalimentere è uno dei punti di forza del territorio siciliano. Numerosi sono i prodotti tipici conosciuti nel mondo ma tantissimi altri pur costituendo delle eccellenze, non sono sufficientemente noti e diffusi sul terriorio nazionale ed internazionale. L’esperienza di rete descritta a seguire è stata fatta in Veneto, ma può costituire un utile spunto per gli imprenditori siciliani del settore agroalimentare. La Rete “Il Buongusto Veneto” è costiuita da 17 imprese tutte ubicate nel Veneto. La peculiarità di tale rete risiede innanzi tutto nel fatto di strutturarsi come rete mono regionale che aggrega imprese di diversi settori, pur risultando connotata prevalentemente da aziende del comparto dell’industria alimentare e del commercio all’ingrosso, a cui si aggiungono due aziende agricole ed una Banca (caso pressocchè unico). Le aziende che compongono la rete sono di diversa dimensione, si va da alcune con meno di 10 dipendenti fino agli oltre 100 dipendenti di una impresa retista leader del comparto alimentare. L’esigenza di creare una rete tra queste imprese nasce dall’iniziativa di un manager che svolgeva attività di direttore di una 30 IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’ catena di supermercati. Il manager decise di organizzare un incontro tra i fornitori nella sua impresa per verificare la fattibilità di una aggregazione. La rete nasce informalmente nel 2010 ma si costituisce formalmente in rete, con la sottoscrzione del contratto, solo nel marzo 2012 dopo alcune esperienze comuni e coinvolgendo anche altre imprese del territorio arrivando ad un totale di 17 imprese in rete. Ad oggi, ci sono una serie di imprese considerate “in prova” per le quali si sta verificando l’effettivo interesse a partecipare alla rete ampliandola ulteriormente. Il contratto di rete (nella forma di rete-contratto) è stato scelto perché è uno strumento flessibile che consente alle aziende di lavorare in autonomia, ma con una regia unica ed obiettivi condivisi. La Governance della rete è un fattore importante. Nel caso in oggetto la presenza del manager ha permesso un equilibrio tra le aziende in quanto se a capo della rete ci fosse un imprenditore della rete stessa ciò potrebbe generare problemi (es. invidie, contrapposizioni, ecc.). Il manager gestisce, invece, i rapporti tra le imprese anche in forza della sua competenza ed autorità ed alimenta l’attività della rete con una buona progettualità, portando poi avanti gli obiettivi fissati. La rete ha svolto con il supporto del manager di rete un’attenta programmazione delle attività, realizzando gli obiettivi individuati. In particolare, ha sviluppato molte attività di co-marketing tra le imprese retiste, ad esempio tra gastronomia e pasta fresca; tra roast-beaf e bottiglie di vino, ecc. che hanno portato ottimi risultati economici in termini di vendite. Sono state poi fatte alcune operazioni di promozione come: 1) un corner di 40 mq in un ipermercato per 50 giorni, ripetuto anche successivamente a maggio 2012; 2) la rete ha curato tutta la 31 IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’ ristorazione di un evento denominato “color your life” tenutosi a Vicenza, con una ottima visibilità per le aziende partecipanti ed un buon risultato in termini di fatturato; 3) le imprese retiste hanno poi partecipato a “tutto food Milano” con uno stand unico di 70 mq. Il manager intervistato dichiara che nel giro di un anno sono stati raggiunti risultati concreti e ci sono nuovi progetti in corso. Ad esempio un progetto nel sociale con gli istituti alberghieri denominato “catering del buon gusto” e nulle scuole elementari in cui si intende far mangiare prodotti del territorio almeno una volta al settimana. Infine, tra poco partirà l’e-commerce e la rete si sta organizzando per diffondere i propri prodotti nella grande distribuzione. Oltre al fatturato, ulteriori risultati economici riguardano importanti vantaggi di costo. Ad esempio una scontistica fino al 40% sulla telefonia, sugli imballi, sulle certificazioni…..ecc. 3.2. Le reti nel settore dell’energia: la rete Unica La Rete d’Imprese UNICA, si costituisce nel marzo 2012 fra tre società di ingegneria – Fastproject Srl, Farenti Srl, Iblea Engineering Srl – attive già da cinque anni nel settore del fotovoltaico residenziale e per la PMI. UNICA opera nei settori delle Energie Rinnovabili e del Risparmio Energetico, dell’Edilizia e dell’Impiantistica pubblica e privata, dei Servizi tecnici Immobiliari, della Formazione professionale. La rete nasce dall’incontro nel 2008 di tre piccole-medie imprese che lavoravano tutte per lo stesso grande gruppo con riferimento a tre aree geografiche:Toscana, Lazio, Sicilia, in cui le tre imprese hanno sede. Pur avendo tutte il core business nel settore delle energie rinnovabili le imprese si rendono conto di poter sviluppare importanti sinergie 32 IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’ essendo specializzate in diversi segmenti di quel mercato (formazione, gare d’appalto, realizzazione d’impianti). La rete viene formalmente costituita a marzo 2012. Il contratto di rete è stato scelto perché innovativo e snello. Esso ha consentito alle 3 imprese di mantenere la propria identità creando però un marchio comune ed un marketing di rete. La rete ha inoltre ususfruito della detassazione degli utili e, secondo l’intervistato, è stato un di più che ha fatto bene ma non la ragione della nascita della rete. Per la governance di rete è stato creato un organo di gestione di cui fanno parte i 3 amministratori delle 3 società che si incontra in genere ogni mese. Una volta l’anno si riuniscono invece tutti i soci delle 3 imprese. La conflittualità non manca, è normale quando si iniza a lavorare assieme, ma le 3 imprese stanno cercando di rendere il confronto costruttivo. La rete per il primo anno di attività si era data degli obiettivi chiari tra cui: la creazione di un marchio e di un sito per dare all’esterno una immagine comune, il conseguimento di diverse certificazioni per le 3 aziende retiste. La predisposzione di un catalogo di prodotti ampliato e comune alle 3 imprese. Gli obiettivi fissati sono stati tutti raggiunti. Non si trattava di obiettivi economici ma di immagine e di qualità. Gli obiettivi commerciali saranno invece perseguiti nel prossimo anno. La partecipazione alla rete ha influito sul modo di operare delle aziende principalmete attraverso nuovi e maggiori stimoli ed un miglioramento della visibilità e presenza sul mercato delle 3 imprese coinvolte. 33 IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’ 4. Considerazioni conclusive sull’utilizzo del contratto di rete Il «contratto di rete» si pone nel mezzo tra forme di collaborazione stabili (forme societarie, consorzi stabili, ecc.) che determinano la nascita di un nuovo soggetto con personalità giuridica propria, ed accordi informali con i quali si regolano singole attività o singoli progetti. Il contratto di rete permette, da un lato, di regolare i rapporti tra le parti, in modo non occasionale, instaurando collaborazioni di medio/lungo termine; dall’altro di definire in dettaglio le attività da svolgere insieme spingendo le imprese alla focalizzazione sugli obiettivi ed alla programmazione delle attività che intendono svolgere. Tale sforzo programmatorio è già di per se una novità per le piccole e piccolissime imprese spesso troppo prese dalla quotidianità. Infatti, l’impresa che vuole mettersi in rete è chiamata ad un momento di riflessione ovvero ad un’analisi della propria azienda sotto il profilo della competitività e dei fattori che la possono migliorare, (es. voci di costo che si possono ridurre o condividere, voci di ricavo che è possibile incrementare, nuove attività da proporre al mercato, ecc.). Qusta riflessione porta all’individuazione delle attività che potrebbe essere opportuno svolgere insieme rispetto a quelle che rappresentano il core business dell’azienda e/o quelle che si ritiene vadano svolte individualmente. La succesiva attivazione di contatti con altre imprese interessate alla costituzione della Rete (anche mediante l’intermediazione delle associazioni di categoria e delle Camere di commercio) e la definizione degli obiettivi da conseguire con la Rete, permette di definire un 34 IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’ programma di attività che concretizza le considerazioni strategiche ed operative effettuate da ogni azienda nella fase precedente. La successiva realizzazione del programma di rete vede l’individuazione di un soggetto esecutore (persona fisica o giuridica), che potrà essere sia un soggetto interno alla rete sia un soggetto esterno in grado di apportare nuove competenze e sviluppare ulteriori collaborazioni con soggetti come Università, centri di ricerca, etc. I benefici del contratto di rete vanno quindi oltre le (periodiche) agevolazioni fiscali o la occasionale possibilità di accesso a finanziamenti e contributi pubblici in quanto il valore ad esso riconducibile è principalmente collegato alla possibilità di sfruttare la complementarietà delle gestioni delle diverse imprese coinvolte con il fine di conseguire obiettivi economici congiunti, da cui si avranno indirettamente dei vantaggi individuali. Come già detto la formalizzazione e, quindi, l’avvio di questo percorso di crescita avviene anche grazie alla firma del contratto di rete in forza del quale le imprese sono chiamate a definire una molteplicità di aspetti tra cui: gli obiettivi strategici il «programma di rete» che intendono realizzare le modalità concordate di misurazione dell’avanzamento verso gli obiettivi le regole di Governance la durata del rapporto (in media almeno 5 anni) la regolazione di numerose ingresso/esclusione/recesso dalla altre rete, fattispecie proprietà (es. del marchio, ecc.) 35 IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’ Il successo della rete passa poi, come già detto, per la capacità delle imprese in rete di realizzare in autonomia o tramite un supporto manageriale, il programma di rete definito. IL PERCORSO DI COSTITUZIONE DELLA RETE ANALISI DEI FABBISOGNI Le imprese analizzano i propri fabbisogni ed individuano le attività che intendono condividere. CONTATTI TRA LE IMPRESE Si attivano i contatti con altre imprese interessate alla costituzione della Rete. FORMALIZZAZIONE DEL Viene redatto il contratto, con il supporto di consulenti esterni o sulla base di CONTRATTO modelli semi-standardizzati. FIRMA DEL CONTRATTO Si procede alla firma del contratto: con atto notarile, con autentica delle firme o con atto firmato digitalmente. PUBBLICITA’ Si deposita/registra il contratto presso il registro delle imprese. GESTIONE DELLA RETE Ci si impegna con runioni ed attività continuative a portare avanti il programma di rete, con l’eventuale supporto di un manger di rete. 36 IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’ Appendice LE RETI D’IMPRESA IN ITALIA ED IN SICILIA Le reti in Italia Lo strumento del contratto di rete ha mostrato nel primo quadriennio di vita una significativa diffusione. I dati Infocamere mostrano una crescita esponenziale dei contratti firmati che, a luglio 2013, erano più di 995 con circa 5.000 imprese coinvolte. Con riferimento alla forma giuridica i dati mostrano il prevalere delle Società di capitale (2.748 srl, 551 spa), seguite da 584 Società di persone (360 snc, 236 sas, 53 ss), 552 Imprese individuali, 341 Società cooperative, ed altre forme (es. 32 soc. consortili a resp. Limitata, 40 consorzi e 17 consorzi con attività esterna). Inoltre, le reti sono presenti in tutte le regioni Italiane con una prevalenza in Lombardia (1209 imprese), Emilia Romagna (714 imprese), Toscana (578 imprese) e Veneto (404 imprese) che da sole rappresentano circa i 59% del fenomeno. La Sicilia si colloca al 17° posto tra le regioni italiane con circa 40 imprese in rete. Da una prima disamina dei Contratti di rete va sottolineato come gli stessi aggreghino generalmente imprese appartenenti alla stessa regione, pur tuttavia, circa nel 26% dei casi sono stati stipulati da sottoscrittori appartenenti a due o più regioni. 37 IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’ Fig. 1: Reti multiregionali e uniregionali I Contratti aggregano in misura maggioritaria quattro o cinque imprese (il 30,4% dei Contratti) anche se non va trascurata l’incidenza di network che annoverano sei o più sottoscrittori, dal momento che rappresentano, a fine 2012, circa il 28% del totale, segnale questo che la dimensione media delle reti sta crescendo. Elemento di assoluta novità del contratto di rete è rappresentato dalla capacità dello stesso di aggregare imprese di settori diversi. La distribuzione per numero di settori coinvolti conferma, infatti, come circa un contratto su quattro annoveri imprese appartenenti a tre o più settori, dove per settori abbiamo inteso la classica denominazione delle Sezioni ATECO2007. Sul punto si osserva che, pur con alcune peculiarità geografiche, a livello Italiano i settori nei quali il contratto di rete ha trovato maggiore diffusione sono: il manifatturiero (40,1%), i servizi (31,9%) e le costruzioni (9,9%) che complessivamente rappresentano più dell’80% delle reti. 38 IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’ Fig. 2 - Contratti di rete per settore e ripartizione geografica Nord-Ovest Agricoltura 1,7 Manifatturiero 40,0 Costruzioni 11,7 Altra industria 1,0 Commercio 11,6 Ricettività 0,9 Trasporto e logistica 1,3 Altri servizi 31,2 Attività immobiliari 0,5 Totale economia 100,0 Nord-Est 2,7 45,4 9,5 0,7 8,4 0,7 2,4 30,0 0,3 100,0 Centro 5,4 41,2 8,2 0,5 5,0 2,0 1,2 35,9 0,6 100,0 Mezzogiorno 11,8 30,2 10,5 2,5 8,5 2,3 4,2 29,3 0,7 100,0 Italia 4,7 40,1 9,9 1,0 8,4 1,4 2,1 31,9 0,5 100,0 Fonte: Elaborazioni su dati Unioncamere-Infocamere al 31/12/2012 39 IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’ Le reti in Sicilia In Sicilia le reti d’impresa stanno trovando diffusione solo di recente. A luglio 2013 erano state costituite 16 reti, a dicembre 2013 sono salite a 24. L’analisi dei dati relativi alle imprese in rete 4 permette di evidenziare le peculiarità del fenomeno reti in Sicilia. In particolare, si osserva che si tratta di reti abbastanza numerose, prevalgono, infatti, in coerenza con il trend nazionale, le reti tra 2 e 6 imprese ma sono presenti anche un discreto numero di reti che coinvolgono oltre 10 imprese. Fig.3 - Numero di imprese in rete Si osserva inoltra un interessante fenomeno aggregativo a livello interregionale. Il 75% delle reti siciliane coinvolge 2 o più regioni, con casi di reti che coinvolgono imprese appartenenti addirittura a 13 regioni diverse (sia del sud che del centro e nord Italia). Questo è sicuramente un segnale forte del tentativo di superare i vincoli e limiti territoriali e ricercando sinergie sull’intero territorio Italiano. 4 Dati aggiornati a luglio 2013. 40 IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’ Fig.4 – Reti Regionali ed Interregionali A luglio 2013 il fenomeno reti, seppur numericamente limitato, è presente in molte province siciliane anche se non è equamente distribuito sul territorio. In alcune province (in particolare a Catania, Caltanissetta e Palermo) le imprese si sono dimostrate più dinamiche e propense ad aggragarsi in rete. Si ritiene però, anche alla luce del processo di informazione e formazione realizzato dalle Camere di Commercio, che il fenomeno possa diffondersi presto anche nelle altre province. Fig.5 – Presenza imprese in rete per provincia 41 IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’ Infine, si osserva che i settori ad oggi interessati dal fenomeno rete sono principalmete quello manifatturiero e dei servizi (con una sola rete nei servizi turistici). Sorprende il fatto che non ci siano reti nel settore agroalimentare, che dovrebbero essere il punto di forza della regione, così come ci si aspetterebbe un numero superiore di reti in ambito turistico. 42