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vademecumretime - Piattaforma per le Reti di Impresa
IL CONTRATTODI RETE:
COME E PERCHE’
Guida operativa alle Reti d’impresa
Il presente lavoro è stato realizzato dalla Camera di Commercio di
Messina, in collaborazione con l’Istituto G. Tagliacarne, nell’ambito del
Progetto Promozione dell’internazionalizzazione delle piccole e medie
imprese, Reti di impese, a valere su Fondo Perequativo Accordo di
programma MISE— Unioncamere 2011.
L’obiettivo del progetto promosso dalla Camera di Messina è stato quello
di facilitare e promuovere sul territorio la costituzione di Reti di Imprese,
con lo scopo di sviluppare strategie di crescita, di gestione di servizi
legali e contrattuali dei rapporti commerciali, di garanzie di prodotto,
di credito e di sistemi di pagamento. La Camera di Commercio, infatti,
per ruolo, funzione e conoscenza del tessuto imprenditoriale, può, indubbiamente contribuire allo sviluppo dell’e-Business perseguendo il
modello dei “contratti di rete” ovvero sostenendo la nascita e crescita di
reti tra imprese che capitalizzino delle reciproche competenze. Ma non
solo, nella convinzione che i Contatti di rete possano essere una forma di aggregazione che, accanto ai più tradizionali distretti industriali,
consorzi, ecc. si candidano ad essere un nuovo strumento, flessibile e
concreto, per favorire l’aumento della competitività e dell’innovazione,
nonché la possibilità di accesso al credito per le PMI.
IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’
INDICE
INTRODUZIONE .................................................................................. 4
1. IL CONTESTO NORMATIVO............................................................ 7
1.1. LA “RETE CONTRATTO” E LA “RETE SOGGETTO”: COSA SCEGLIERE 11
1.2. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E FISCALI ED INCENTIVI DELLA “RETE
SOGGETTO” E DELLA “RETE CONTRATTO” ............................................. 15
1.3. GLI INCENTIVI FISCALI E NON ..................................................... 17
2.COME E PERCHE’ METTERSI IN RETE ........................................ 19
2.1. I VANTAGGI DEL CONTRATTO DI RETE ......................................... 19
2.2. LA SCELTA DEL CONTRATTO DI RETE E GLI AMBITI DI UTILIZZO ....... 20
2.3. I FATTORI CRITICI PER UNA RETE DI SUCCESSO ........................... 24
2.4. I COSTI DEL CONTRATTO DI RETE ............................................... 28
3.L’ESPERIENZA DI IMPRESE IN RETE ........................................... 30
3.1. LE RETI NEL SETTORE AGROALIMENTARE: LA RETE BUON GUSTO
VENETO ............................................................................................ 30
3.2. LE RETI NEL SETTORE DELL’ENERGIA: LA RETE UNICA .................. 32
4.CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SULL’UTILIZZO DEL CONTRATTO DI RETE .. 34
I
APPENDICE .......................................................................................... 37
LE RETI D’IMPRESA IN ITALIA ED IN SICILIA .................................. 37
LE RETI IN ITALIA ............................................................................... 37
2
IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’
LE RETI IN SICILIA .............................................................................. 40
3
IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’
INTRODUZIONE
La crisi economica che ha colpito in questi anni il nostro paese,
aggiungendosi ad un processo di globalizzazione già piuttosto
avanzato, ha profondamente modificato il sistema competitivo delle
imprese rendendolo più complesso. Per sopravvivere le imprese sono
chiamate a cambiamenti importanti come abbassare i costi di
produzione, delocalizzare o trovare nuovi mercati di sbocco per i propri
prodotti, introdurre nuove tecnologie, ecc..
La crisi finanziaria ha, inoltre, aggravato le condizioni di accesso
al credito e le imprese, soprattutto quelle che vivono un momento di
difficoltà, non sono opportunamente supportate dal sistema bancario.
Nel 2012 i prestiti delle banche sono diminuiti di quasi 50 miliardi di
euro ed il trend negativo è proseguito nel 2013. Come sempre a farne
le spese sono state soprattutto le Piccole e Medie Imprese, che hanno
subito una flessione nei finanziamenti di oltre il 6% (dati Unimpresa).
Le PMI Italiane risultano le più colpite dalla crisi sia per la scarsa
capacità di avviare percorsi di crescita ed innovazione che per la
difficoltà di accesso al mercato del credito.
In questo contesto si sviluppano le reti di impresa. Una forma di
aggregazione che, accanto ai più tradizionali distretti industriali,
consorzi, ecc. si candida ad essere un nuovo strumento, flessibile e
concreto, per favorire l’aumento della competitività e dell’innovazione,
nonché la possibilità di accesso al credito per le PMI.
4
IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’
Benché fosse possibile, in passato, costituire delle reti informali,
la novità è legata al fatto che il legislatore italiano ha previsto la
formalizzazione della collaborazione mediante il c.d.” contratto di rete”,
istituito dalla Legge n. 122/2010 art.42 comma 2-bis che modifica la
legge n.33/2009.
Il contratto di rete è uno strumento utile quando “più imprenditori”
vogliono perseguire “lo scopo di accrescere, individualmente e
collettivamente,
la
propria
capacità
innovativa
e
la
propria
competitività sul mercato” e “si obbligano, sulla base di un programma
comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati
attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi
informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o
tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività
rientranti nell'oggetto della propria impresa”.
Oltre alla citata forma contrattuale che dà luogo ad un accordo
leggero, flessibile e senza particolare vincoli amministrativi e fiscali per
le imprese coinvolte - c.d. “RETE CONTRATTO - è oggi possibile, in forza
della Legge n. 134/2012 e della successiva Legge n.221/2013,
costituire anche una “rete soggetto” ovvero una rete dotata di
soggettività giuridica che potrà svolgere attività commerciale operando
con una propria partita Iva, e che essendo dotata di una sede sociale
ben definita e di un fondo patrimoniale (obbligatorio nel caso di “rete
soggetto”), diventa un vero è proprio centro di imputazione di situazioni
attive e passive.
5
IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’
Nelle pagine che seguono cercheremo di spiegare agli
imprenditori interessati come e perché mettersi in rete delineando i
principali vantaggi ed i fattori critici per il successo della rete,
illustrando le possibili opzioni rese disponibili dalla normativa e
fornendo alcuni dati settoriali e territoriali sulle reti d’imprese.
6
IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’
1. IL CONTESTO NORMATIVO
Il contratto è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla L. 9 aprile
2009, n. 33 1. Esso consente alle imprese di instaurare tra loro una
collaborazione organizzata e duratura, mantenendo allo stesso tempo
la propria autonomia ed individualità.
Ci si riferisce, in particolare, ad aggregazioni tra 2 o più imprese che
decidono di perseguire, insieme al proprio interesse individuale, un
interesse comune e, a tal fine, strutturano rapporti più o meno intensi
che possono andare dal semplice scambio di informazioni alla
produzione congiunta. Dal punto di vista esterno, l’aggregazione può
arrivare ad essere percepita, in particolare dai clienti e dai fornitori,
quasi come un’entità unitaria che assorbe le singole imprese che la
costituiscono.
La disciplina del contratto di rete si presenta in continua evoluzione 2
con un iter legislativo che ad oggi pare non essere del tutto concluso
perché
sembrerebbero
opportuni
alcuni
ulteriori
interventi
del
Legislatore volti a perfezionarne la disciplina.
In questo contesto intendiamo evidenziare solo i passaggi normativi
essenziali per la comprensione dello strumento, in particolare:
Le parti: possono essere parti del contratto di rete le imprese di
qualunque tipo (imprese individuali, società imprese artigiane o
agricole, nonché le cooperative). Deve, invece, ritenersi esclusa la
possibilità che facciano parte del contratto di rete soggetti che non
1
Norma di conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (c.d. “Decreto incentivi”), la quale ha
aggiunto all’art. 3 il co. 4 ter, contenente la disciplina primigenia del contratto di rete.
2
è stata modificata dalla L. 23 luglio 2009, n. 99 (art. 1); poi dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (art. 42, co. 2 bis); ancora dal
D.L. 22 giugno 2012, n. 83 c.d. “Decreto sviluppo” (art. 45), ed in particolare dalla relativa
legge di conversione L. 7 agosto 2012, n. 134; infine dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 c.d.
“Decreto sviluppo bis”, come convertito con modifiche dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
7
IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’
rivestono la qualifica di imprenditore ai sensi dell’art. 2082 c.c..
Restano esclusi dal contratto di rete i professionisti, gli enti di ricerca,
le
università
e
le
associazioni
di
categoria,
le
pubbliche
amministrazioni nonché le società estere (senza una sede nel nostro
Paese).
La causa: le imprese stipulanti “perseguono lo scopo di accrescere,
individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la
propria competitività sul mercato”. La causa del contratto è, quindi,
l’accrescimento della capacità innovativa e della competitività delle
imprese. Si tratta di concetti economici, piuttosto ampi molti vicini alle
finalità soggettive perseguite dalle parti. Si tratta in ogni caso dell’unico
elemento distintivo dell’istituto, atteso che il suo oggetto non permette
affatto di distinguere tale contratto da qualsiasi altro contratto, tanto di
scambio quanto di comunione di scopo, stipulato tra imprese.
L’oggetto: nel contratto di rete le parti “si obbligano, sulla base di un
programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti
predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a
scambiarsi
informazioni
o
prestazioni
di
natura
industriale,
commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in
comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”.
Nello schema normativo è previsto che le parti prima predispongano
un c.d. programma di rete, ossia un piano generale d’azione e poi
diano esecuzione concreta alle attività previste.
Tali attività possono essere di tre tipi:
1) collaborazione tra le parti in ambiti attinenti l’esercizio delle proprie
imprese;
2) scambio tra le parti di informazioni o di prestazioni praticamente di
qualsiasi natura (industriale, commerciale, tecnica e tecnologica);
8
IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’
3) esercizio in comune tra le parti di una o più attività rientranti
nell’oggetto delle rispettive imprese.
Forma e contenuto: Nel caso di “rete contratto” il contratto può essere
stipulato:
 per atto pubblico,
 per scrittura privata autenticata,
 per “atto firmato digitalmente” (intendendosi per quest’ultima
firma il documento informatico munito di firma digitale ai sensi
degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 c.d. “Codice dell’amministrazione digitale”).
Nel caso di “rete soggetto” il contratto deve essere stipulato per atto
pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato
digitalmente (a norma dell’articolo 25 del suddetto decreto). E’ quindi
necessaria la firma digitale autenticata mentre non è ammessa la
normale firma digitale di cui all’art. 24.
La legge prescrive dettagliatamente anche il contenuto del testo
contrattuale, individuando contenuti necessari e contenuti facoltativi.
Si riporta una tabella riassuntiva dei contenuti essenziali e facoltativi:
Contenuti essenziali
Contenuti facoltativi

le generalità delle parti
 il fondo patrimoniale

gli obiettivi strategici
 l’organo comune

il programma di rete
 il diritto di recesso anticipato

la durata del contratto
 la modificabilità a maggioranza
del programma di rete

le modalità di adesione di altri
 altro……
imprenditori

le regole per l’assunzione delle
9
IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’
decisioni dei partecipanti su ogni
materia o aspetto di interesse
comune
Pubblicità: Il contratto di rete è soggetto a pubblicità presso il registro
delle imprese, senza che ciò implichi necessariamente la soggettività
della rete. Ci sono però delle differenze nella pubblicità necessaria nel
caso di “rete contratto” e di “rete soggetto”.
Nel caso di “rete contratto” il comma 4-quater del D.l. n.5/2009 “il
contratto di rete è soggetto ad iscrizione nella sezione del registro delle
imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante”.
Secondo la
dottrina soggetto a pubblicità non è (tanto) il contratto di rete, quanto la
partecipazione dell’impresa al contratto di rete.
L’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita
l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono
stati sottoscrittori originari”.
In particolare,il Ministero delle Sviluppo Economico, con la Circolare 18
gennaio
2011
n.3649/C
(Istruzioni
per
la
compilazione
della
modulistica per l’iscrizione e il deposito nel registro delle imprese …..),
ha previsto che la pubblicità presso il registro delle imprese “della
stipula/modifica/estinzione di un contratto di rete di imprese” si esegue
mediante i moduli I2 e S2, rispettivamente dedicati a “modifica e
cancellazione di imprenditore individuale dal registro delle imprese o di
persona fisica dall’apposita sezione REA” ed a “modifica di società,
consorzio, g.e.i.e, ente pubblico economico”, precisandosi che il
modulo S2 “va utilizzato, per i soggetti di cui sopra, per l’iscrizione nel
R.I. delle modifiche dei dati preesistenti”.
Nel caso di “rete soggetto” il contratto di rete deve essere iscritto “nella
sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è
10
IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’
stabilita la sua sede”. Si tratta quindi di una forma di pubblicità
autonoma e non più complementare a quella delle singole imprese
aderenti.
RETE CONTRATTO
RETE SOGGETTO
Ogni impresa procede ad annotare il
La registrazione è effettuata depositando
contratto nel registro delle imprese
(solo una volta) il contratto nella sezione
presso cui è iscritta (il contratto è
ordinaria del registro delle imprese dove
efficace solo dopo l’annotazione da
ha sede la rete.
parte di tutte le imprese partecipanti alla
rete).
Le successive modifiche al contratto
sono depositate dall’impresa aderente a
ciò incaricata presso il proprio Ufficio del
registro
delle
imprese,
il
quale
provvederà a darne comunicazione a
tutti gli altri Uffici interessati.
1.1. La “rete contratto” e la “rete soggetto”: cosa
scegliere
Il legislatore ha dato l’opportunità di scegliere tra “RETE
SOGGETTO”
ovvero la costituzione di una rete dotata di soggettività
giuridica e “rete contratto” ovvero una rete snella senza soggettività
giuridica.
Se si intende costituire una “RETE
SOGGETTO”
sarà necessario
prevedere nel contratto:
11
IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’
 il fondo patrimoniale, al fondo patrimoniale si applicano, in
quanto compatibili, gli artt. 2614 e 2615, co. 2 c.c., dettati in
materia di consorzi con attività esterna. Tali norme prevedono che i
partecipanti non possono dividere il patrimonio comune finché dura
l’Ente; che i creditori dei partecipanti non possono aggredire il
patrimonio dell’ente; che per le obbligazioni assunte per conto dei
singoli partecipanti rispondono solidalmente il patrimonio dell’Ente
e quello del partecipante interessato. È inoltre previsto che in ogni
caso, per le obbligazioni contratte dell’organo comune in relazione
al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti
esclusivamente sul fondo medesimo”. La legge, inoltre, prevede
che il fondo patrimoniale possa essere costituito, anziché
attraverso il conferimento diretto dei beni, mediante l’apporto di un
patrimonio destinato costituito ai sensi dell’art. 2447 bis, co. 1, lett.
a c.c.
 l’organo di gestione, ossia il soggetto “incaricato di gestire, in
nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di
singole parti o fasi dello stesso”. In assenza di precisazioni
legislative, l’organo comune può essere composto sia da persone
fisiche che giuridiche, può avere composizione individuale o
collegiale e possono farne parte soggetti sia interni che esterni alle
imprese aderenti.
 la sede della rete: La legge prevede che la soggettività si
acquisisca (in presenza dei citati elementi obbligatori) da quando è
effettuata l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle
imprese. Ne discende che lo stesso contratto se depositato in
12
IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’
Camera di commercio, ma non registrato nella sezione ordinaria,
determina la nascita di una “RETE CONTRATTO” 3.
In relazione agli obblighi di pubblicità, alla responsabilità patrimoniale,
nonché agli aspetti contabili e fiscali che vedremo in seguito, la “RETE
SOGGETTO”
si avvicina ad una società o ad un consorzio.
I vantaggi della “RETE SOGGETTO” sono:
 possibilità di acquisire una P.IVA e fatturare come rete;
 maggiori possibilità ad accedere ai finanziamenti come rete;
 possibilità di gestire meglio i rapporti interni ed esterni quando
le imprese partecipanti alla rete sono molte.
Gli svantaggi della “RETE SOGGETTO” sono:
 maggiori obblighi contabili e fiscali
 esclusione dai benefici di detassazione degli utili
La “RETE
CONTRATTO”
crea, invece, un legame meno intenso tra le
imprese ma permette comuque lo svolgimento di molteplici attività che
vanno dalla centrale di acqusiti, allo scambio di informazioni, ricerca ed
innovazione di processo, allargamento della gamma dei prodotti offerti,
ecc.
I vantaggi della “RETE CONTRATTO” sono:
 possibilità di gestire in modo flessibile i rapporti tra le imprese
senza creare un legame troppo intenso
3
Nelle reti contratto si può quindi scegliere liberamente se prevedere o meno un fondo
patrimoniale ed un organo comune. Nel caso in cui l’organo comune non sia previsto
l’esecuzione del programma di rete è gestita direttamente dalle parti, nei modi liberamente
convenuti nel contratto.
13
IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’
 possibilità di acquisire un codice fiscale ed aprire un conto
corrente bancario di rete.
 minori obblighi contabili e fiscali (soprattutto in assenza di
fondo patrimoniale).
 possibilità di costituire la rete con atto firmato digitalmente
(senza autentica firme) riducendo i costi di costituzione.
 possibilità di accedere ai benefici di detassazione degli utili (se
in vigore).
 possibilità di presentarsi a gare di appalto tramite un
rappresentante.
 Possibilità di utilizzare l’istituto del distacco del lavoratore o la
codatorialità.
Gli svantaggi della “RETE CONTRATTO” sono:
 necessità di fatturazioni multiple o ripartite, e difficoltà ad
operare in caso di molte imprese che svolgono insieme attività
commerciale.
 necessità
di
prevedere
un
mandato
con
o
senza
rappresentanza.
La scelta tra queste due tipologie di rete dipenderà quindi dalle finalità
dell’accordo e dalla tipologia di attività da realizzare. La maggior parte
delle attività (tra cui anche la partecipazione a gare d’appalto)
possono, come detto, essere svolte anche dalla “RETE
CONTRATTO”
senza ostacoli.
In alcuni casi però, quando la rete è composta da molte imprese o ha
necessità di figurare come un soggetto unitario (es. difficoltà di
14
IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’
fatturazioni multiple nei confronti di un cliente nazionale o estero,
volontà di realizzare un progetto industriale innovativo come la
creazione di un prototipo chiedendo finanziamenti bancari per la
realizzazione dello specifico progetto, ecc.), la costituzione di una “rete
soggetto” potrebbe essere la soluzione più adeguata.
Gli imprenditori potrebbero inoltre decidere di costituire, in prima
istanza, una “RETE
CONTRATTO”
e una volta testata la collaborazione,
ove ritenuto opportuno e necessario, evolvere in una “RETE SOGGETTO”.
1.2. Adempimenti amministrativi e fiscali ed incentivi
della “rete soggetto” e della “rete contratto”
Sia in caso di «rete contratto» che di «rete soggetto» la legge ha
previsto che «entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale
l’organo comune redige una situazione patrimoniale osservando, in
quanto compatibili, le disposizioni relative al Bilancio d’esercizio delle
società per azioni, e la deposita presso l’ufficio del registro delle
imprese del luogo dove ha sede; si applica in quanto compatibile
l’art.2615-bis terzo comma del codice civile ».
Per la “rete soggetto” l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 20/E
del 18 giugno 2013, è intervenuta a precisare la necessità di
adempiere ad obblighi contabili e fiscali.
Dal punto di vista tributario, la “rete soggetto” (chiamata anche reteorganizzazione) è in tutto e per tutto un soggetto autonomo e distinto
dalle imprese che l’hanno costituta e, in quanto tale, capace di essere
titolare di fattispecie impositive proprie. Essa è, quindi, soggetta
all’imposta sul reddito delle società, all’Irap e all’IVA, ed è altresì
15
IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’
obbligata alla tenuta delle scritture contabili per l’attività commerciale
esercitata.
Si ricorda, inoltre, che l’attribuzione della soggettività giuridica
alla rete potrebbe creare problemi in ordine ai benefici fiscali connessi
al contratto di rete, in particolare quello relativo alla sospensione di
imposta per gli utili conferiti dalle imprese partecipanti nel fondo
patrimoniale comune. Infatti, la Commissione Europea (Decisione C
(2010) 8939) ha giudicato che l’erogazione di incentivi non costituisce
aiuto di stato (ed è quindi lecita) quando la rete non ha personalità
giuridica autonoma. Su questo aspetto è intervenuta anche l’Agenzia
delle Entrate (circolare n. 20/E del 18 giugno 2013), chiarendo che
l’agevolazione fiscale compete solo alla “rete contratto” e non anche
alla “rete soggetto”.
La rete
contratto
La “rete contratto” non potrà, invece, essere titolare di posizioni
giuridiche soggettive proprie, né civilistiche né tributarie. Potrà però
richiedere un codice fiscale e dotarsi di un proprio conto corrente
bancario, necessario in presenza di un fondo patrimoniale, sul quale
l’organo comune agisce quale mandatario.
Per la “rete contratto” si configura quindi la redazione di una situazione
patrimoniale, che tra l’altro potrebbe non essere necessaria in assenza
del fondo patrimoniale.
OBBLIGHI FISCALI
Rete contratto –
Fatturazione tramite
soggetto esecutore
Il
soggetto
esecutore
è
incaricato
di
fatturare. Al cliente della Rete arriva la
fattura del soggetto esecutore il quale poi
richiederà alle imprese della Rete le fatture
per il contributo che ciascuna di esse avrà
dato al prodotto venduto al cliente.
16
IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’
Rete contratto –
Il soggetto esecutore non è incaricato di
Fatturazione diretta delle
fatturare, per cui al cliente della Rete arriva
un bouquet di fatture emesse dalle imprese
imprese
della Rete, per i contributi che ciascuna di
esse avrà dato al prodotto venduto al
cliente.
La rete è dotata di autonoma soggettività
Rete soggetto
giuridica e tributaria, acquisisce una propria
P.IVA ed emette regolarmente fatture.
OBBLIGHI CONTABILI
Rete
–
contratto
(senza Nessun obbligo
fondo patrimoniale)
Rete – contratto (con fondo E’ tenuta alla redazione di una situazione
patrimoniale entro due mesi dalla chiusura
patrimoniale)
dell’esercizio annuale.
Obbligo
Rete - soggetto
di
una
regolare
contabilità,
redazione di Stato Patrimoniale, Conto
Economico e Nota Integrativa.
1.3. Gli incentivi fiscali e non
Gli incentivi introdotti dal D.L. n. 78/2010, convertito con
modificazioni dalla L. n. 122/2010, sono ormai in scadenza essendo
prevista la possibilità di beneficiarne fino all’esercizio 2013. Essi
prevedevono una sospensione d’imposta per le imprese che
conferiscono una parte degli utili nel fondo patrimoniale comune di
una rete al fine di realizzare gli investimenti previsti nel programma
comune
di
rete.
Tale
agevolazione
era
subordinata
alla
“asseverazione” del programma di rete da parte delle competenti
17
IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’
associazioni di categoria e dei competenti organismi pubblici.
L'importo che non concorreva alla formazione del reddito d'impresa
non poteva superare il limite di euro 1.000.000.
Sempre in tema di incentivi la L. n. 134/2012 di conversione
con modifiche del D.L. n. 83/2012, ha attribuito ulteriori benefici agli
aderenti ad un contratto di rete prevedendo che i consorzi per
l’internazionalizzazione (di cui all’art. 42 del medesimo D.L. n.
83/2012) possano svolgere la loro attività, beneficiando dei relativi
contributi statali anche stipulando contratti di rete con piccole e medie
imprese, pur non consorziate. In secondo luogo, limitatamente al
settore economico del turismo, l’art. 66 del D.L. n. 83/2012 prevede
che il Ministero per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport stanzino
dei contributi a fondo perduto, fino ad 8 milioni di Euro, per la
realizzazione di progetti pilota di reti tra imprese e di filiere promossi
da aziende del comparto turistico del territorio nazionale.
Infine, con la legge 99/2013 si introduce nel mondo delle reti
una importante innovazione in materia di distacco dei lavoratori e di
codatorialità dei dipendenti tra le imprese retiste. Tale norma segna un
altro passo verso la piena operatività delle reti d’imprese e verso il
riconoscimento di un’amplissima autonomia negoziale anche in un
campo, come quello del rapporto di lavoro, nel quale l’autonomia
contrattuale è normalmente più ridotta.
18
IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’
2. COME E PERCHE’ METTERSI IN RETE
2.1. I vantaggi del contratto di rete
Le forme di collaborazione, rese possibili dalla costituzione di una rete,
possono permettere alle imprese aderenti di creare valore attraverso lo
sviluppo di sinergie, la diffusione di competenze, la realizzazione di
progetti specifici, ecc. risultati preclusi ad una singola impresa o
comunque difficilmente raggiungibili in modo individuale.
L’entità dei vantaggi ottenuti sarà influenzata dalla tipologia di rete
costituita e dall’intensità e qualità della collaborazione.
I principali vantaggi ottenibili possono essere così schematizzati:
 Aumento della dimensione critica dell’impresa: ovvero la
possibilità di crescere in termini dimensionali e di creare
economie di scala, pur mantenendo la propria autonomia
imprenditoriale nell’ambito della rete.
 Aumento della conoscenza e delle competenze delle imprese:
la condivisione delle risorse permette, non solo di avere un
ammontare maggiore di risorse disponibili per competere, ma di
alimentare dei processi di scambio di knowhow migliorando lo
stock di conoscenze e competenze e creando economie di
apprendimento che accrescono la loro competitività.
 Ingresso in nuovi mercati: le piccole e medie imprese riescono
ad
affrontare
meglio
i
processi
d’internazionalizzazione
attraverso la ripartizione degli investimenti necessari per
mettere in atto una strategia di internazionalizzazione.
19
IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’
 Vantaggi di costo: alcune reti possono svolgere la funzione di
centrale di acquisto ottenendo una percentuale maggiore di
sconto sui fattori produttivi acquistati.
 Vantaggi fiscali: le reti godevano di alcuni vantaggi fiscali (ormai
scaduti) riconducibili alla detassazione degli utili apportati al
fondo patrimoniale comune ed utilizzati per la realizzazione
degli investimenti previsti nel programma di rete (Legge 30
luglio 2010 n. 122, art. 42 comma 2-quater.)
 Vantaggi finanziari: l’appartenenza alla rete potrebbe contribuire
a migliorare l'affidabilità, soprattutto in termini finanziari, delle
imprese aderenti, che in questa prospettiva, potrebbero ottenere
benefici in termini di minor costo del denaro e di accesso a fonti
di finanziamento alternative.
2.2. La scelta del contratto di rete e gli ambiti di utilizzo
La rete d’imprese si presenta come un’alternativa ad altre forme
di aggregazione come l’ATI, il Consorzio o i contratti di subfornitura.
L’ATI è un’aggregazione di carattere temporaneo finalizzata alla
realizzazione di specifici progetti. Esse sono costituite, normalmente,
per la partecipazione a gare d’appalto quando i bandi richiedono dei
requisiti dimensionali che le piccole e medie imprese non possiedono
se considerate singolarmente.
Come detto i progetti realizzati dall’ATI hanno, a differenza delle
reti, una data d’inizio e fine determinata collegata alla realizzazione del
progetto.
Il raggruppamento temporaneo di imprese è disciplinato dal
codice degli appalti pubblici (d.lgs. 12 aprile 2006 n.163) e si basa sul
20
IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’
conferimento della rappresentanza delle imprese partecipanti ad una
capogruppo. Nel caso di gare tale mandato di rappresentanza è
irrevocabile e la revoca, anche per giusta causa, non avrebbe effetto
nei confronti del soggetto appaltante.
In modo simile al contratto di rete nelle ATI le imprese
collaborano per proporre un’offerta comune, aumentando la loro
dimensione ma restando giuridicamente dei soggetti distinti.
Nelle ATI a differenza del contratto di rete non vi è però un’alleanza
strutturale ma di breve periodo, e l’obiettivo non è aumentare la
capacità innovativa e competitiva delle imprese partecipanti ma
realizzare uno specifico progetto.
Il Consorzio nasce con fini mutualistici, e quindi non lucrativi, ed
ha uno scopo definito (lo sviluppo di un prodotto, la tutela del marchio,
l’internazionalizzazione, ecc.). Il consorzio fra imprenditori è definito
dall’art. 2602 del codice civile che prevede quanto segue: “Con il
contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione
comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle
rispettive imprese”.
Sul piano civilistico vi è un’importante distinzione tra consorzi
con attività interna e consorzi con attività esterna. Nel primo caso,
l’organizzazione costituita ha il compito di regolare i rapporti interni dei
consorziati e di fare rispettare quanto convenuto, ma non opera con i
terzi. Nel caso di consorzi con attività esterna, invece, viene istituito un
ufficio comune che svolge attività con i terzi nell’interesse delle
imprese consorziate. Nel consorzio ci si associa quindi con un obiettivo
specifico e, nella generalità dei casi, per ottenere una riduzione di
costi.
Tale forma associativa ha generato, in diversi casi, conflitti
d’interesse e comportamenti opportunistici dei partner.
21
IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’
Il consorzio a differenza del contratto di rete (almeno nel caso di “rete
contratto”) determina la nascita di nuovo soggetto giuridico ed
economico distinto dalle società. I consorzi hanno come obiettivo lo
svolgimento di specifiche attività per i consorziati mentre nel contratto
di rete l’obiettivo è realizzare il programma di rete.
Il contratto di subfornitura è disciplinato nel nostro ordinamento
dalla legge 18 giugno 1998 n. 192 e successive modifiche. La
subfornitura si riferisce a tutti quei rapporti contrattuali in cui
un’impresa committente si avvale di un’impresa fornitrice per la
produzione di prodotti finiti o semilavorati.
La definizione del contratto di subfornitura è contenuta nell’art.
1, comma 1: “Con il contratto di subfornitura un imprenditore si
impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni
su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente
medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati
ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito
dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene
complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e
tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente.” In
sostanza, questo rapporto giuridico consiste nell’acquisto di un
prodotto o di un servizio, ripetuto nel tempo o continuativo, che è
ideato secondo le esigenze dell’impresa committente e realizzato
dall’impresa
subfornitrice
secondo
le
indicazioni
ricevute.
La
prestazione del subfornitore può consistere tanto nella lavorazione di
materiali forniti dal committente, quanto nella realizzazione di prodotti o
nella prestazione di servizi.
Il contratto di subfornitura è un rapporto cliente-fornitore
istituzionalizzato che può essere una risposta alternativa al contratto di
22
IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’
rete nel caso in cui quest’ultimo è sottoscritto con il solo fine di
formalizzare il rapporto tra un fornitore e un cliente, senza realizzare
attività o specifici progetti congiuntamente.
Le differenze tra contratto di sub-fornitura e contratto di rete sono
evidenti. Nella subfornitura non vi è un’organizzazione comune, come
nelle rete, ma solo degli obblighi di fornitura, standard qualitativi
condivisi e l’obbligo al rispetto di una determinata tempistica
normalmente a fronte di corrispettivi economici spettanti alle imprese
subfornitrici.
Le forme di aggregazione analizzate non soddisfano appieno le
attuali
esigenze
delle
imprese,
soprattutto
quelle
di
piccole
dimensione, ciò ha determinato la nascita del contratto di rete.
Il contratto di rete ha infatti come obiettivo principale l’aumento
della competitività e dell’innovatività delle imprese partecipanti. Se il
primo obiettivo è generale e comune a vari istituti, il secondo
riguardante l’innovatività delle imprese rientra nella prospettiva delle
nuove leve strategiche su cui puntare per competere nei mercati
globalizzati e caratterizzati da un alto tasso tecnologico in svariati
settori di mercato.
In tal senso le reti d’impresa superano la logica dei distretti, che
si basano prevalentemente sulla dimensione fondamentale della
territorialità e sulla specializzazione produttiva, fattori che seppur
importanti, da soli non sono più in grado di permettere alle piccole e
medie imprese di essere competitive.
La rete permette, invece, collaborazioni extra-territoriali tra
imprese anche grograficamente molto distanti, e che operano in settori
merceologici anche molto diversi benchè, in qualche modo, sinergici.
23
IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’
Il contratto di rete vuole costituire uno strumento giuridico molto
flessibile e adattabile alle esigenze delle imprese che possono rifarsi a
vari modelli di rete con una configurazione più o meno rigida, ed una
collaborazione più o meno intensa stabilita dagli aderenti alla rete, ma
comunque abbastanza stabile nel tempo, con una durata media dei
contratti, stipulati fino ad oggi, di circa 5-10 anni.
Gli ambiti di attività nei quali è utilizzabile il contratto di rete
sono i più disparati.
Solo per citarne alcuni, può essere utilizzato per:
 Gestione congiunta della logistica
 Centrale acquisti
 Realizzazione congiunta di attività di commercializzazione e
marketing
 Scambio, messa in comune di risorse umane
 Acquisizione congiunta di servizi professionali contabili, fiscali,
legali, ecc.
 Offerta di un prodotto o servizio unico o integrato (realizzato con
il contributo di tutti)
 Organizzazione congiunta della partecipazione a fiere e
missioni all’estero
 Ecc.
2.3. I fattori critici per una rete di successo
La sottoscrizione di un contratto di rete non ne assicura il
successo. Molte imprese lamentano difficoltà a portare avanti il
programma definito nel contratto arrivando, in casi estremi, ad un
blocco decisionale ed alla inattività della rete, seppur formalmente
costituita.
24
IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’
Quali sono allora i fattori critici per il successo della rete?
In primo lugo è necessario che tra le imprese si instuauri un
rapporti di stima e fiducia. Ciò è più semplice nel caso di reti che si
costituicono tra soggetti che già si conoscevano e che hanno già
lavorato insieme, seppur sulla base di accordi informali. Negli altri casi
è opportuno che gli imprenditori valutino approfonditamente i benefici
ottenibili con il contratto di rete partendo dall’analisi dei propri processi
interni, ed individuando i punti di forza e debolezza della propria
azienda al fine di identificare meglio gli ambiti di collaborazione che
ritengono di voler sviluppare.
A tal fine può essere utile che ogni impresa rediga un “Businss
profile” anche al fine di far conoscere agli altri il tipo di attività svolta; si
dovrà poi procedere alla redazione congiunta di un programma di rete
dettagliato ed operativo nonché prevedere precise modalità di
aggiornamento di tale programma. Come previsto anche dalla
normativa, il programma di rete dovrà contenere l’enunciazione dei
diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le
modalità di realizzazione dello scopo comune.
Un altro importanto fattore è la previsione nel contratto di
meccanismi di Governance. Il legislatore lascia ampia libertà alle
parti ma sarà necessario regolare bene i processi decisionali limitando
la conflittualità e prevedendo un’agevole risoluzione delle controversie.
In particolare è opportuno prevedere le fattispecie di ingresso e uscita
dalla rete (recesso, esplusione, ecc.), i poteri dell’organo di gestione, la
rappresentanza e le modalità di partecipazione di ogni impresa
all’attività dell’organo, il perimetro di competenze dei diversi soggetti
coinvolti (presidente, assemblea, manager di rete, ecc.).
E’ opportuno inserire nel contratto indicatori che permetteranno
di verificare l’avanzamento/realizzazione degli obiettivi del programma
25
IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’
di rete. L’insermento di indicatori qualitativi e/o quantitativi con
indicazione del valore da raggiungere, assicura una maggiore
attenzione al risultato da parte delle imprese retiste.
Infine, può essere opportuno valutare l’utilizzo di una figura
manageriale Manager di rete che svolgerà un ruolo di coordinamento.
Il ruolo di “coordination agent” potrà essere svolto dal manager di rete
in due forme:
 quella di “general manager” che si occuperà sia di strutturare e
governare le relazioni tra i partner (coordinamento interno) che
di stimolare lo sviluppo delle conoscenze e realizzare le
strategie (coordinamento esterno);
 quella
di
“manager
specialistico”
che
si
occuperà
esclusivamente di stimolare lo sviluppo delle conoscenze e
realizzare le strategie (coordinamento esterno).
E’ necessario che gli imprenditori coinvolti nel contratto perseguano gli
obiettivi della rete con impegno e perseveranza. I benefici non sono un
risultato scontato, ed un contratto ben scritto e solo il punto di
partenza. In molti casi, in assenza di una leadership forte nella rete
(es. impresa capofila) può essere opportuno valutare l’utilizzo di un
manager di rete. Infatti, nei modelli di rete con capofila la necessità di
una figura manageriale è minore, soprattutto in presenza di un capofila
che svolga un ruolo di forte coordinamento sia interno che esterno. E’
però possibile che una figura manageriale sia chiamata a svolgere
attività di supporto specialistico all’impresa capofila per la realizzazione
di specifici progetti (internazionalizzazione, innovazione, ecc.).
26
IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’
Nelle reti c.d. paritarie (senza impresa capofila) la necessità di
coordinamento sia interno che esterno fa propendere per l’utilizzo di un
“general manager”. Tali reti sfruttano la complementarietà per fare
sinergie ed incrementare il proprio potere contrattuale verso un
mercato sempre più competitivo e hanno bisogno di una figura
mangeriale che assicuri un alto grado di coesione strategica e di
integrazione tecnico-economica alle imprese retiste.
I FATTORI DI SUCCESSO
Clima

buon rapporto di fiducia e collaborazione
tra gli imprenditori.
Obiettivi

obiettivi
strategici
ed
operativi
definiti.
Stesura
di
un
ben
accurato
programma di rete e previsione di
meccanismi
di
aggiormaneto
del
programma.
Governance

puntuale definizione nel contratto dei
meccanismi di Governance della rete
(maggioranze,
compiti
degli
organi,
modalità di ingresso/uscita dalla rete,
ecc.).
Indicatori

utilizzo di indicatori di misurazione della
realizzazione degli obiettivi definiti nel
programma di rete.
Manager di rete

“general manager” per le reti paritarie,
“manager specialistico” per le reti con
capofila.
27
IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’
2.4. I costi del contratto di rete
E’ difficile quantificare puntualmente i costi di costituzione di una rete,
in quanto essi potrebbero variare da regione a regione ma anche
nell’ambito della stessa regione o città a seconda del professionista
coinvolto. In questo paragrafo ci si limita ad elencare le tipologie di
costi, indicando quali sono costi obbligatori e quali facoltativi e
prevedendo un ordine di gradezza della spesa da sostenere.
Le spese di costituzione restano ad oggi sostanzialmente le
stesse per le reti contratto e per quelle soggetto e sono principalmente
imputabili principalmente all’autenticazione delle firme da parte del
notaio nel caso di redazione del contratto come scrittura privata
autentica. Quando sarà possibile sottoscrivere il contratto per atto
firmato digitalmente a norma degli art. 24 o 25 del C.A.D. (D.Lgs.
82/2005 e successive modificazioni) questa voce di costo dovrebbe
sparire.
Un ulteriore costo potrebbe nascere nel caso le imprese
decidano di far asseverare il contratto di rete. L’asseverazione consiste
nella verifica della completezza del contratto da parte di organismi
espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti
previsti dalla legge. In assenza dei benefici fiscali (ormai scaduti) si
può decidere di non far asseverare il contratto di rete evitando i relativi
costi.
Le spese di registrazione presso il Registro delle imprese sono
relative ai diritti di segreteria e all’imposta di bollo, e ammontano a
poche centinaia di euro.
Le spese di tenuta della contabilità potrebbero non essere
necessarie (o essere molto ridotte) per la “rete contratto”. La “rete
contratto” senza fondo patrimoniale non dovrebbe infatti redigere
28
IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’
alcuna
situazione
patrimoniale,
la
“rete
contratto”
con
fondo
patrimoniale è, invece, chiamata a presentare una situazione
patrimoniale annuale. Per la “rete soggetto” è necessario prevedere la
tenuta di una vera e propria contabilità e la predisposizione di prospetti
contabili e dichiarazioni, con un aumento dei costi annuali soprattutto
in presenza di un volume elevato di fatturazioni attive e passive da
contabilizzare.
Spese
Euro
Note
Spese notarili
1.500 – 2.500
Autentica delle firme da
parte del notaio
Asseverazione
Spese fisse 1.500*
Spese
variabili
L’asseverazione
300
euro
a
imprese*
è
facoltativa ed è richiesta
solo per poter accedere
alle agevolazioni fiscali
Registro imprese
€ 90 per iscrizione del contratto
Spese relative alle spese
da
di segreteria (es. Camera
parte
dell’impresa
di
"riferimento” (indipendentemente
dalla
natura
di Commercio di Ferrara)
giuridica
dell’impresa stessa);
€ 18 per iscrizione del contratto
da
parte
di
ciascuna
imprese
delle
“aderenti”
(indipendentemente dalla natura
giuridica dell’ impresa).
Tenuta
della
0-2.000 euro/anno
A seconda della tipologia
contabilità e della
di
rete
e
dell’attività
situazione
richiesta al commercilista
patrimoniale
*esempio costo di asseverazione richiesto da Retinsieme.
Ulteriori costi potrebbero emergere nel casi ci si serva di un avvocato o
professionista per la stesura del contratto di rete o si preveda, in fase
di gestione, l’utilizzo del manager di rete.
29
IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’
3. L’ESPERIENZA DI IMPRESE IN RETE
In questo paragrafo vengono illustrate due esperienze di Reti di
impresa.
L’obiettivo
è
quello
di
cogliere
elementi
strutturali,
organizzativi e relazionali in grado di favorire la diffusione del Contratto
di Rete quale strumento dinamico e replicabile da altre imprese
interessate a costruire network competitivi.
3.1. Le reti nel settore Agroalimentare: la rete Buon
Gusto Veneto
Il settore agroalimentere è uno dei punti di forza del territorio
siciliano. Numerosi sono i prodotti tipici conosciuti nel mondo ma
tantissimi
altri
pur
costituendo
delle
eccellenze,
non
sono
sufficientemente noti e diffusi sul terriorio nazionale ed internazionale.
L’esperienza di rete descritta a seguire è stata fatta in Veneto,
ma può costituire un utile spunto per gli imprenditori siciliani del settore
agroalimentare.
La Rete “Il Buongusto Veneto” è costiuita da 17 imprese tutte
ubicate nel Veneto. La peculiarità di tale rete risiede innanzi tutto nel
fatto di strutturarsi come rete mono regionale che aggrega imprese di
diversi settori, pur risultando connotata prevalentemente da aziende
del comparto dell’industria alimentare e del commercio all’ingrosso, a
cui si aggiungono due aziende agricole ed una Banca (caso
pressocchè unico).
Le aziende che compongono la rete sono di diversa
dimensione, si va da alcune con meno di 10 dipendenti fino agli oltre
100 dipendenti di una impresa retista leader del comparto alimentare.
L’esigenza di creare una rete tra queste imprese nasce
dall’iniziativa di un manager che svolgeva attività di direttore di una
30
IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’
catena di supermercati. Il manager decise di organizzare un incontro
tra i fornitori nella sua impresa per verificare la fattibilità di una
aggregazione.
La rete nasce informalmente nel 2010 ma si costituisce
formalmente in rete, con la sottoscrzione del contratto, solo nel marzo
2012 dopo alcune esperienze comuni e coinvolgendo anche altre
imprese del territorio arrivando ad un totale di 17 imprese in rete.
Ad oggi, ci sono una serie di imprese considerate “in prova” per
le quali si sta verificando l’effettivo interesse a partecipare alla rete
ampliandola ulteriormente.
Il contratto di rete (nella forma di rete-contratto) è stato scelto
perché è uno strumento flessibile che consente alle aziende di lavorare
in autonomia, ma con una regia unica ed obiettivi condivisi.
La Governance della rete è un fattore importante. Nel caso in
oggetto la presenza del manager ha permesso un equilibrio tra le
aziende in quanto se a capo della rete ci fosse un imprenditore della
rete
stessa
ciò
potrebbe
generare
problemi
(es.
invidie,
contrapposizioni, ecc.). Il manager gestisce, invece, i rapporti tra le
imprese anche in forza della sua competenza ed autorità ed alimenta
l’attività della rete con una buona progettualità, portando poi avanti gli
obiettivi fissati.
La rete ha svolto con il supporto del manager di rete un’attenta
programmazione delle attività, realizzando gli obiettivi individuati. In
particolare, ha sviluppato molte attività di co-marketing tra le imprese
retiste, ad esempio tra gastronomia e pasta fresca; tra roast-beaf e
bottiglie di vino, ecc. che hanno portato ottimi risultati economici in
termini di vendite.
Sono state poi fatte alcune operazioni di promozione come: 1)
un corner di 40 mq in un ipermercato per 50 giorni, ripetuto anche
successivamente a maggio 2012; 2) la rete ha curato tutta la
31
IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’
ristorazione di un evento denominato “color your life” tenutosi a
Vicenza, con una ottima visibilità per le aziende partecipanti ed un
buon risultato in termini di fatturato; 3) le imprese retiste hanno poi
partecipato a “tutto food Milano” con uno stand unico di 70 mq.
Il manager intervistato dichiara che nel giro di un anno sono
stati raggiunti risultati concreti e ci sono nuovi progetti in corso. Ad
esempio un progetto nel sociale con gli istituti alberghieri denominato
“catering del buon gusto” e nulle scuole elementari in cui si intende far
mangiare prodotti del territorio almeno una volta al settimana. Infine,
tra poco partirà l’e-commerce e la rete si sta organizzando per
diffondere i propri prodotti nella grande distribuzione.
Oltre al fatturato, ulteriori risultati economici riguardano
importanti vantaggi di costo. Ad esempio una scontistica fino al 40%
sulla telefonia, sugli imballi, sulle certificazioni…..ecc.
3.2. Le reti nel settore dell’energia: la rete Unica
La Rete d’Imprese UNICA, si costituisce nel marzo 2012 fra tre
società di ingegneria – Fastproject Srl, Farenti Srl, Iblea Engineering
Srl – attive già da cinque anni nel settore del fotovoltaico residenziale e
per la PMI.
UNICA opera nei settori delle Energie Rinnovabili e del Risparmio
Energetico, dell’Edilizia e dell’Impiantistica pubblica e privata, dei
Servizi tecnici Immobiliari, della Formazione professionale.
La rete nasce dall’incontro nel 2008 di tre piccole-medie imprese che
lavoravano tutte per lo stesso grande gruppo con riferimento a tre aree
geografiche:Toscana, Lazio, Sicilia, in cui le tre imprese hanno sede.
Pur avendo tutte il core business nel settore delle energie rinnovabili le
imprese si rendono conto di poter sviluppare importanti sinergie
32
IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’
essendo specializzate in diversi segmenti di quel mercato (formazione,
gare d’appalto, realizzazione d’impianti).
La rete viene formalmente costituita a marzo 2012. Il contratto di rete è
stato scelto perché innovativo e snello. Esso ha consentito alle 3
imprese di mantenere la propria identità creando però un marchio
comune ed un marketing di rete.
La rete ha inoltre ususfruito della detassazione degli utili e, secondo
l’intervistato, è stato un di più che ha fatto bene ma non la ragione
della nascita della rete.
Per la governance di rete è stato creato un organo di gestione di cui
fanno parte i 3 amministratori delle 3 società che si incontra in genere
ogni mese. Una volta l’anno si riuniscono invece tutti i soci delle 3
imprese. La conflittualità non manca, è normale quando si iniza a
lavorare assieme, ma le 3 imprese stanno cercando di rendere il
confronto costruttivo.
La rete per il primo anno di attività si era data degli obiettivi chiari
tra cui:
 la creazione di un marchio e di un sito per dare all’esterno una
immagine comune,
 il conseguimento di diverse certificazioni per le 3 aziende
retiste.
 La predisposzione di un catalogo di prodotti ampliato e comune
alle 3 imprese.
Gli obiettivi fissati sono stati tutti raggiunti. Non si trattava di obiettivi
economici ma di immagine e di qualità. Gli obiettivi commerciali
saranno invece perseguiti nel prossimo anno.
La partecipazione alla rete ha influito sul modo di operare delle
aziende principalmete attraverso nuovi e maggiori stimoli ed un
miglioramento della visibilità e presenza sul mercato delle 3 imprese
coinvolte.
33
IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’
4. Considerazioni
conclusive
sull’utilizzo
del
contratto di rete
Il «contratto di rete» si pone nel mezzo tra forme di collaborazione
stabili (forme societarie, consorzi stabili, ecc.) che determinano la
nascita di un nuovo soggetto con personalità giuridica propria, ed
accordi informali con i quali si regolano singole attività o singoli
progetti.
Il contratto di rete permette, da un lato, di regolare i rapporti tra le parti,
in modo non occasionale, instaurando collaborazioni di medio/lungo
termine; dall’altro di definire in dettaglio le attività da svolgere insieme
spingendo le imprese alla focalizzazione sugli obiettivi ed alla
programmazione delle attività che intendono svolgere. Tale sforzo
programmatorio è già di per se una novità per le piccole e piccolissime
imprese spesso troppo prese dalla quotidianità.
Infatti, l’impresa che vuole mettersi in rete è chiamata ad un momento
di riflessione ovvero ad un’analisi della propria azienda sotto il profilo
della competitività e dei fattori che la possono migliorare, (es. voci di
costo che si possono ridurre o condividere, voci di ricavo che è
possibile incrementare, nuove attività da proporre al mercato, ecc.).
Qusta riflessione porta all’individuazione delle attività che potrebbe
essere
opportuno
svolgere
insieme
rispetto
a
quelle
che
rappresentano il core business dell’azienda e/o quelle che si ritiene
vadano svolte individualmente.
La succesiva attivazione di contatti con altre imprese interessate alla
costituzione della Rete (anche mediante l’intermediazione delle
associazioni di categoria e delle Camere di commercio) e la definizione
degli obiettivi da conseguire con la Rete, permette di definire un
34
IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’
programma di attività che concretizza le considerazioni strategiche ed
operative effettuate da ogni azienda nella fase precedente.
La
successiva
realizzazione
del
programma
di
rete
vede
l’individuazione di un soggetto esecutore (persona fisica o giuridica),
che potrà essere sia un soggetto interno alla rete sia un soggetto
esterno in grado di apportare nuove competenze e sviluppare ulteriori
collaborazioni con soggetti come Università, centri di ricerca, etc.
I benefici del contratto di rete vanno quindi oltre le (periodiche)
agevolazioni fiscali o la occasionale possibilità di accesso a
finanziamenti e contributi pubblici in quanto il valore ad esso
riconducibile è principalmente collegato alla possibilità di sfruttare la
complementarietà delle gestioni delle diverse imprese coinvolte con il
fine di conseguire obiettivi economici congiunti, da cui si avranno
indirettamente dei vantaggi individuali.
Come già detto la formalizzazione e, quindi, l’avvio di questo percorso
di crescita avviene anche grazie alla firma del contratto di rete in forza
del quale le imprese sono chiamate a definire una molteplicità di
aspetti tra cui:
 gli obiettivi strategici
 il «programma di rete» che intendono realizzare
 le modalità concordate di misurazione dell’avanzamento
verso gli obiettivi
 le regole di Governance
 la durata del rapporto (in media almeno 5 anni)
 la
regolazione
di
numerose
ingresso/esclusione/recesso
dalla
altre
rete,
fattispecie
proprietà
(es.
del
marchio, ecc.)
35
IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’
Il successo della rete passa poi, come già detto, per la capacità delle
imprese in rete di realizzare in autonomia o tramite un supporto
manageriale, il programma di rete definito.
IL PERCORSO DI COSTITUZIONE DELLA RETE
ANALISI DEI FABBISOGNI

Le
imprese
analizzano
i
propri
fabbisogni ed individuano le attività che
intendono condividere.
CONTATTI TRA LE IMPRESE  Si attivano i contatti con altre imprese
interessate alla costituzione della Rete.
FORMALIZZAZIONE
DEL  Viene redatto il contratto, con il supporto
di consulenti esterni o sulla base di
CONTRATTO
modelli semi-standardizzati.
FIRMA DEL CONTRATTO

Si procede alla firma del contratto: con
atto notarile, con autentica delle firme o
con atto firmato digitalmente.
PUBBLICITA’

Si deposita/registra il contratto presso il
registro delle imprese.
GESTIONE DELLA RETE

Ci si impegna con runioni ed attività
continuative
a
portare
avanti
il
programma di rete, con l’eventuale
supporto di un manger di rete.
36
IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’
Appendice
LE RETI D’IMPRESA IN ITALIA ED IN SICILIA
Le reti in Italia
Lo strumento del contratto di rete ha mostrato nel primo
quadriennio di vita una significativa diffusione. I dati Infocamere
mostrano una crescita esponenziale dei contratti firmati che, a luglio
2013, erano più di 995 con circa 5.000 imprese coinvolte.
Con riferimento alla forma giuridica i dati mostrano il prevalere
delle Società di capitale (2.748 srl, 551 spa), seguite da 584 Società di
persone (360 snc, 236 sas, 53 ss), 552 Imprese individuali, 341
Società cooperative, ed altre forme (es. 32 soc. consortili a resp.
Limitata, 40 consorzi e 17 consorzi con attività esterna).
Inoltre, le reti sono presenti in tutte le regioni Italiane con una
prevalenza in Lombardia (1209 imprese), Emilia Romagna (714
imprese), Toscana (578 imprese) e Veneto (404 imprese) che da sole
rappresentano circa i 59% del fenomeno. La Sicilia si colloca al 17°
posto tra le regioni italiane con circa 40 imprese in rete.
Da una prima disamina dei Contratti di rete va sottolineato come
gli stessi aggreghino generalmente imprese appartenenti alla stessa
regione, pur tuttavia, circa nel 26% dei casi sono stati stipulati da
sottoscrittori appartenenti a due o più regioni.
37
IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’
Fig. 1: Reti multiregionali e uniregionali
I Contratti aggregano in misura maggioritaria quattro o cinque
imprese (il 30,4% dei Contratti) anche se non va trascurata l’incidenza
di network che annoverano sei o più sottoscrittori, dal momento che
rappresentano, a fine 2012, circa il 28% del totale, segnale questo che
la dimensione media delle reti sta crescendo.
Elemento di assoluta novità del contratto di rete è rappresentato
dalla capacità dello stesso di aggregare imprese di settori diversi. La
distribuzione per numero di settori coinvolti conferma, infatti, come
circa un contratto su quattro annoveri imprese appartenenti a tre o più
settori, dove per settori abbiamo inteso la classica denominazione
delle Sezioni ATECO2007. Sul punto si osserva che, pur con alcune
peculiarità geografiche, a livello Italiano i settori nei quali il contratto di
rete ha trovato maggiore diffusione sono: il manifatturiero (40,1%), i
servizi (31,9%) e le costruzioni (9,9%) che complessivamente
rappresentano più dell’80% delle reti.
38
IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’
Fig. 2 - Contratti di rete per settore e ripartizione geografica
Nord-Ovest
Agricoltura
1,7
Manifatturiero
40,0
Costruzioni
11,7
Altra industria
1,0
Commercio
11,6
Ricettività
0,9
Trasporto e logistica 1,3
Altri servizi
31,2
Attività immobiliari 0,5
Totale economia
100,0
Nord-Est
2,7
45,4
9,5
0,7
8,4
0,7
2,4
30,0
0,3
100,0
Centro
5,4
41,2
8,2
0,5
5,0
2,0
1,2
35,9
0,6
100,0
Mezzogiorno
11,8
30,2
10,5
2,5
8,5
2,3
4,2
29,3
0,7
100,0
Italia
4,7
40,1
9,9
1,0
8,4
1,4
2,1
31,9
0,5
100,0
Fonte: Elaborazioni su dati Unioncamere-Infocamere al 31/12/2012
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IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’
Le reti in Sicilia
In Sicilia le reti d’impresa stanno trovando diffusione solo di recente. A
luglio 2013 erano state costituite 16 reti, a dicembre 2013 sono salite a
24. L’analisi dei dati relativi alle imprese in rete 4 permette di
evidenziare le peculiarità del fenomeno reti in Sicilia.
In particolare, si osserva che si tratta di reti abbastanza numerose,
prevalgono, infatti, in coerenza con il trend nazionale, le reti tra 2 e 6
imprese ma sono presenti anche un discreto numero di reti che
coinvolgono oltre 10 imprese.
Fig.3 - Numero di imprese in rete
Si osserva inoltra un interessante fenomeno aggregativo a livello
interregionale. Il 75% delle reti siciliane coinvolge 2 o più regioni, con
casi di reti che coinvolgono imprese appartenenti addirittura a 13
regioni diverse (sia del sud che del centro e nord Italia).
Questo è sicuramente un segnale forte del tentativo di superare i
vincoli e limiti territoriali e ricercando sinergie sull’intero territorio
Italiano.
4
Dati aggiornati a luglio 2013.
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IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’
Fig.4 – Reti Regionali ed Interregionali
A luglio 2013 il fenomeno reti, seppur numericamente limitato, è
presente in molte province siciliane anche se non è equamente
distribuito sul territorio. In alcune province (in particolare a Catania,
Caltanissetta e Palermo) le imprese si sono dimostrate più dinamiche
e propense ad aggragarsi in rete. Si ritiene però, anche alla luce del
processo di informazione e formazione realizzato dalle Camere di
Commercio, che il fenomeno possa diffondersi presto anche nelle altre
province.
Fig.5 – Presenza imprese in rete per provincia
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IL CONTRATTO DI RETE: COME E PERCHE’
Infine, si osserva che i settori ad oggi interessati dal fenomeno rete
sono principalmete quello manifatturiero e dei servizi (con una sola
rete nei servizi turistici). Sorprende il fatto che non ci siano reti nel
settore agroalimentare, che dovrebbero essere il punto di forza della
regione, così come ci si aspetterebbe un numero superiore di reti in
ambito turistico.
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