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Acque di prima pioggia - indicazioni Emilia Romagna

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Acque di prima pioggia - indicazioni Emilia Romagna
Non è consentita la distribuzione e la pubblicazione di questo documento, anche
parzialmente modificato, senza l’esplicita approvazione di CNA Interpreta srl.
Gestione acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne
Regione Emilia Romagna
Con la delibera 286 del 14 febbraio 20051 la regione Emilia Romagna disciplina le acque
meteoriche e di dilavamento delle superfici impermeabili.
La stessa è in attuazione delle deleghe previste dall'art. 39 del D.Lgs. 152/99, “Testo unico sulla
tutela delle acque”.
In base alla suddetta delega la regione ha il compito di:
• disciplinare le forme di controllo degli scarichi di queste acque, veicolate nei corpi idrici
superficiali attraverso le reti fognarie (unitarie e separate), e contenenti sostanze pericolose
per i corpi idrici ricettori;
• individuare i casi in cui queste acque possono essere sottoposte a particolari prescrizioni,
compresa l'eventuale autorizzazione;
• individuare i casi in cui può essere richiesto che vengano convogliate e trattate in impianti di
depurazione.
Con le prescrizioni contenute in delibera vi è una previsione di diminuzione del carico inquinante
del 25% entro il 2008 e del 50% entro il 2016 (percentuale maggiorata del 20% negli agglomerati a
meno di 10 Km dalla linea di costa).
La delibera regionale si pone anche l’obiettivo di uniformare il comportamento delle province in
materia di autorizzazioni, prescrizioni e controlli, anche se talvolta le differenze si giustificano per
le diversità territoriali.
DEFINIZIONE DELLE ACQUE METEORICHE
Ai fini della disciplina in esame le acque sono suddivise in acque di prima e seconda pioggia:
"Acque di prima pioggia": i primi 2,5 - 5 mm di acqua meteorica di dilavamento; per il calcolo
delle relative portate si assume che tale valore si verifichi in un periodo di tempo di 15 minuti;
Per la valutazione e quantificazione delle acque di prima pioggia si utilizzano i seguenti parametri
tecnici: il volume di "acque di prima pioggia" da contenere e/o da assoggettare all'eventuale
trattamento, di norma, è compreso nei valori di 25 - 50 m3 per ettaro, da riferirsi alla parte di
superficie che può contribuire in ogni punto di scarico a emettere acqua in fogna (ad esempio la
superficie pavimentata soggetta a traffico veicolare). Il parametro più elevato di 50 m3 per ettaro
si applica, alle superfici comprese in aree a destinazione produttiva / commerciale.
1
Pubblicata sul BUR il 15/3/2005
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Acque di prima pioggia - indicazioni Emilia Romagna.doc
Non è consentita la distribuzione e la pubblicazione di questo documento, anche
parzialmente modificato, senza l’esplicita approvazione di CNA Interpreta srl.
"Acque di seconda pioggia": l'acqua meteorica di dilavamento derivante dalla superficie scolante
servita dal sistema di drenaggio, avviata allo scarico nel corpo recettore in tempi successivi a quelli
definiti per il calcolo delle acque di prima pioggia.
La regolamentazione delle acque di prima e seconda pioggia, riguarda le superfici lastricate od
impermeabilizzate, restano quindi escluse dal computo le superfici eventualmente coltivate.
RETI FOGNARIE E RELATIVI SISTEMI DI GESTIONE
I sistemi di gestione delle acque di prima pioggia sono differenziati anche in base alle condizioni
delle reti fognarie che possono essere separate o unitarie.
“Rete fognaria di tipo separato “
La rete fognaria di tipo separato è costituita da due condotte distinte:
• rete bianca, a servizio delle sole acque meteoriche di dilavamento, eventualmente dotata di
dispositivi di raccolta e separazione delle acque di prima pioggia
• rete nera, a servizio delle altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima
pioggia.
“Rete fognaria di tipo unitario”
La rete fognaria di tipo unitario è costituita da un’unica condotta di collettamento, atta a
convogliare sia le acque reflue sia le acque meteoriche.
La rete fognaria unitaria può essere dotata dei seguenti dispositivi
- vasche di raccolta e contenimento, dimensionate sulla base dei parametri tecnici di portata,
(valutata, come già detto, in mc/ettaro). Queste vasche sono dotate di un sistema di
alimentazione realizzato in modo da escluderle a riempimento avvenuto, per evitare la
diluizione delle prime acque invasate; le acque di seconda pioggia eccedenti vengono sversate
direttamente nei recapiti idrici.
A fine pioggia le acque accumulate sono immesse in rete fognaria con modalità e tempi di
svuotamento (48-72 ore successive all'ultima pioggia) tali da garantire una progressiva
diluizione della rete e/o previo invio all'impianto di trattamento.
- scolmatori o scaricatori di piena, ossia dei dispositivi in grado di deviare, durante la pioggia,
verso i ricettori finali le portate d’acqua piovana eccedenti le portate nere compatibili con
l’efficienza degli impianti di trattamento delle acque reflue;
- sistemi di accumulo e trattamento delle acque di prima pioggia, ossia manufatti a tenuta adibiti
sia alla raccolta ed al contenimento delle acque di prima pioggia, sia al trattamento delle stesse
per consentirne lo scarico in corpo idrico superficiale o sul suolo. Questi sistemi sono di norma
equipaggiati con dispositivi o apparecchiature per favorire l’allontanamento dei solidi
grossolani, la sedimentazione dei solidi sedimentabili e l’eliminazione degli oli minerali
(disoleatori).
REGIME AUTORIZZATORIO
La delibera introduce uno specifico sistema di autorizzazioni nei diversi casi: aree a destinazione
produttiva o residenziale; insediamenti nuovi o esistenti con tempi di adeguamento; insediamenti
sparsi e isolati; scarico in fognatura, in acque superficiali o nel suolo/sottosuolo; distanze dai corpi
idrici ricettori e vulnerabilità degli stessi; ecc.
OBBLIGHI A CARICO DEGLI ENTI GESTORI
Molte disposizioni sono relative alla gestione delle acque provenienti dalle reti fognarie,
scaricanti nel suolo o in acque superficiali, che quindi non sono di competenza delle imprese ma
riguardano, in particolare, gli Enti Gestori.
CRITERI DA ADOTTARE PER LE AREE ESTERNE AZIENDALI
Acque di prima pioggia - indicazioni Emilia Romagna.doc - 2
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INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE
In linea generale le acque meteoriche e di dilavamento non sono considerate "scarico" ai sensi del
D.lgs 152/99.
Tuttavia qualora l'acqua meteorica vada a "lavare", anche in modo discontinuo, una determinata
area scoperta, con superficie impermeabile, destinata ad attività commerciali o di produzione di
beni nonché le relative pertinenze (piazzali, parcheggi ecc.) trasportando con sé i "residui", anche
passivi, di tale attività, la stessa acqua perde la sua natura di acqua meteorica per caratterizzarsi
come "acqua di scarico".
In tal caso la stessa può essere assoggettata alla disciplina degli scarichi compresi l'eventuale
regime autorizzativo, ed il convogliamento previo trattamento in impianti di depurazione.
Queste prescrizioni ovviamente vengono introdotte se il dilavamento riguarda sostanze pericolose o
pregiudicanti la qualità dei corpi idrici.
Sulla base dell’esperienza comune, i casi in cui il dilavamento delle superfici esterne da parte delle
acque meteoriche può costituire un fattore di inquinamento, sono:
a) inquinamento provocato dallo svolgimento delle fasi dell’attività all'aperto, quali lo
stoccaggio/accumulo o la movimentazione di materie prime, di scarti/rifiuti ovvero l'esecuzione
di particolari lavorazioni che non possono essere svolte di norma in ambienti chiusi (ad
esempio l'autodemolizione);
b) presenza di sostanze pericolose derivanti dalle operazioni di spillamento, dagli sfiati e dalle
condense di alcune installazioni o impianti che non possono essere raccolti puntualmente.
c) acque inquinate che originano dal passaggio delle acque meteoriche su aree dedicate allo
svolgimento di operazioni per loro natura tipicamente "sporcanti" ovvero su aree dedicate al
deposito di materie prime o rifiuti.
In presenza di queste situazioni la delibera prescrive il convogliamento ed eventuale trattamento.2
Nella delibera sono elencate a titolo indicativo ma non esaustivo i seguenti settori:
- Industria petrolifera;
- Industrie /impianti chimici;
- Impianti di produzione e trasformazione dei metalli (impianti di produzione di ghisa e
acciaio/fonderie di metalli ferrosi);
- Trattamento e rivestimento superficiale dei metalli;
- Stazioni di distribuzione di carburante;
- Depositi all'ingrosso di preparati/sostanze liquide e/o solide, anche pericolose;
- Depositi di veicoli destinati alla rottamazione/attività di demolizione autoveicoli ai sensi del
Dlgs 209/2003;
- Depositi, centri di raccolta/stoccaggio/trasformazione di rifiuti.
AREE ESTERNE DOTATE DI FOGNATURA PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE DI DILAVAMENTO
Recapito in rete fognaria unitaria
Nel caso in cui le aree esterne siano dotate di proprie fognature di raccolta delle acque meteoriche
di dilavamento o di lavaggio con recapito nella rete fognaria unitaria esterna agli insediamenti,
valgono le norme e le prescrizioni regolamentari stabilite dal soggetto gestore titolare del servizio.
Criteri di indirizzo per l’ente gestore:
• garantire il convogliamento delle acque di prima pioggia nella rete fognaria unitaria;
• prescrivere se necessario l’adozione di vasche di prima pioggia;
• prevedere eventualmente il recapito delle acque di seconda pioggia in corpi superficiali se
presenti, al fine di evitare il sovraccarico idraulico della rete fognaria.
2
Art 39 co. 3; D.lgs. 152/99
Acque di prima pioggia - indicazioni Emilia Romagna.doc - 3
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Recapito in rete fognaria separata
Se le aree esterne sono dotate di proprie fognature di raccolta delle acque meteoriche di
dilavamento e di lavaggio, con recapito nella rete bianca esterna all’insediamento, le acque di prima
pioggia dovranno essere convogliate in ogni caso nella fognatura nera aziendale, immediatamente o
nelle 48-72 ore successive all’evento piovoso, previo accumulo nelle vasche di prima pioggia.
Le acque di seconda pioggia invece vanno scaricate direttamente nella rete bianca .
Recapito in corpo idrico superficiale o sul suolo
Per lo scarico in corpo idrico superficiale o sul suolo sono previsti adempimenti differenziati, sia in
termini di realizzazioni strutturali sia in termini di autorizzazioni, a seconda che il dilavamento si
esaurisca nei 15-20 minuti stimati per le acque di prima pioggia (es. presenza di bacini di
contenimento, coperture, ecc.) oppure che si protragga per tutto l’arco di tempo in cui si verifica
l’evento piovoso. In quest’ultimo caso rientrano ad esempio le lavorazioni che non possono essere
svolte normalmente in ambienti chiusi o per le quali non è fattibile realizzare interventi di
protezione dalle acque di pioggia ovvero le operazioni per loro natura tipicamente "sporcanti" come
nel caso degli autodemolitori.
AREE ESTERNE SPROVVISTE DI FOGNATURA DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE
L’assenza di fognatura di raccolta delle acque meteoriche è la situazione normale per gli
insediamenti esistenti.
In questa fattispecie si riscontra una superficie impermeabile scoperta non dotata di condotte di
raccolta delle acque meteoriche o di lavaggio, nella quale vi è il rischio di dilavamento di sostanze
pericolose legato a fasi di lavorazioni, accumulo, movimentazione, deposito/stoccaggio di materie
prime, prodotti o scarti/rifiuti.
Gli elementi di valutazione dovranno tenere conto sia dell’attività svolta e della destinazione d’uso
delle aree esterne, sia della sussistenza di un pericolo per l’ambiente determinato dalla
dispersione
incontrollata
di
tali
acque
nelle
aree
circostanti,
attraverso
infiltrazione/percolazione nel terreno o lisciviazione attraverso reti di scolo o corsi d’acqua.
Verificata l’esistenza dei presupposti suddetti, l'autorità competente dispone i provvedimenti del
caso, seguendo i seguenti criteri di indirizzo:
- realizzazione di fognature per la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento ed
installazione di dispositivi per il convogliamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio
nella fognatura aziendale delle acque reflue, privilegiando la realizzazione di "sistemi
frazionati" a servizio delle aree strettamente connesse alle lavorazioni pericolose;
- prescrizioni di misure per prevenire il dilavamento delle superfici esterne in cui vengono
eseguite le attività responsabili del rilascio delle sostanze pericolose (bacini di contenimento,
coperture, ecc.);
- adozione di sistemi di raccolta e trattamento dedicato delle acque di prima pioggia e di
lavaggio, finalizzato allo scarico in corpo idrico superficiale o sul suolo, se possibile
convogliandole all’impianto di depurazione delle acque reflue industriali dello stesso
insediamento, altrimenti se questo è impossibile adottando sistemi adeguati di trattamento,
dimensionati in relazione ai volumi da smaltire.
TEMPI / MODALITÀ / CRITERI DI ATTUAZIONE
Nuovi insediamenti
I nuovi stabilimenti/insediamenti con destinazione commerciale o di produzione di beni sono
adeguati a quanto previsto dal presente provvedimento sin dalla loro attivazione. Tale disposizione
Acque di prima pioggia - indicazioni Emilia Romagna.doc - 4
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si applica anche agli insediamenti/stabilimenti esistenti soggetti a diversa destinazione ovvero a
trasferimento, ristrutturazione o ampliamento per i quali ai sensi del decreto sia certificata la
classificazione di nuovo scarico.
Insediamenti esistenti
I titolari degli insediamenti rientranti nella disciplina in oggetto già autorizzati per lo scarico di
acque reflue devono presentare domanda di autorizzazione anche allo scarico delle acque
meteoriche, allo scadere dell’autorizzazione in essere e comunque non oltre due anni dall’entrata in
vigore della delibera regionale in esame (30 marzo 2007).
Entro la stessa data del 30 marzo 2007, devono presentare domanda di autorizzazione i titolari degli
stabilimenti per i quali l’obbligo di autorizzazione è stato introdotto dalla presente disciplina.
L’autorità competente nell’atto autorizzativo prescrive il tempo massimo entro il quale devono
essere effettuati gli eventuali adeguamenti.
Nel caso sia necessaria un’autorizzazione specifica per lo scarico delle acque meteoriche o di
dilavamento, disgiunta da quella per le altre acque reflue, la stessa avrà durata di quattro anni.
Esclusioni
Sono esenti dall’obbligo di installazione di dispositivi di gestione delle acque di prima pioggia
(vasche di prima pioggia, scolmatori, ecc.):
• le aree e superfici esterne scoperte degli stabilimenti - insediamenti adibite esclusivamente a
parcheggio degli autoveicoli delle maestranze o dei clienti e al transito degli automezzi, anche
pesanti, per le normali operazioni di carico e scarico;
• le aree e superfici esterne scoperte a servizio di alcuni esercizi commerciali (es. medie strutture
di vendita, esercizi di vicinato di determinate dimensioni).
Competenze / funzioni autorizzative
Ai fini del rilascio delle autorizzazioni le funzioni sono così ripartite:
• Alla Provincia compete la verifica del rispetto delle prescrizioni per la gestione delle acque di
pioggia e di lavaggio degli insediamenti/stabilimenti che scaricano le acque meteoriche di
dilavamento in corpo idrico superficiale o sul suolo. O altre che possano avere valenza sovra
comunale
• Al Comune compete la verifica del rispetto delle prescrizioni per la gestione delle acque di
pioggia e di lavaggio degli insediamenti/stabilimenti che scaricano le acque meteoriche di
dilavamento in rete fognaria separata.
OSSERVAZIONI
Da una prima lettura e da un primo confronto informale con amministratori locali e gestori, questa
direttiva risulta difficile da interpretare e molto più difficile da applicare.
Particolarmente gravosa per i comuni ma difficile da gestire anche per le imprese ha suscitato
parecchie critiche:
- meno gravosa la gestione della rete unitaria in una situazione che vedrebbe come ottimale
addirittura l’adozione di una terza rete (reflue- prima pioggia- tetti e superfici pulite),
- le definizioni sono poco coerenti e imprecise, vengono confuse le vasche di prima pioggia con
le vasche di equalizzazione;
- il parere della regione, basato sull’osservazione di esperienze di altri paesi europei, è che con
vasche di volume modesto possono essere raggiunti notevoli miglioramenti nella qualità dei
corpi idrici ricettori. In realtà dato che la capacità richiesta è di 50 mc /ettaro, questa misura
se adottata dalle singole aziende diventerebbe sia economicamente sia logisticamente poco
sostenibile.
Ci sembra logico prevedere l’adozione di soluzioni pluriaziendali sia per gli insediamenti
nuovi che per gli esistenti.
Acque di prima pioggia - indicazioni Emilia Romagna.doc - 5
Non è consentita la distribuzione e la pubblicazione di questo documento, anche
parzialmente modificato, senza l’esplicita approvazione di CNA Interpreta srl.
-
secondo alcuni gestori, alcune prescrizioni (come lo svuotamento e rilascio temporizzato)
metterebbero in crisi il sistema di drenaggio territoriale.
Acque di prima pioggia - indicazioni Emilia Romagna.doc - 6
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