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Separazione prima e seconda pioggia
Settore Ambiente, Ecologia, Caccia e Pesca Servizio Acque Corso Matteotti 3 23900 Lecco, Italia La disciplina delle acque di prima e seconda pioggia secondo il Regolamento Regionale 4/2006 Indice 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Attività soggette al Regolamento.............................................................................................1 Caratteristiche tecniche del sistema di separazione delle acque di prima pioggia e seconda pioggia......................................................................................................................................3 Trattamento e scarico delle acque di prima pioggia ................................................................6 L’applicazione dell’articolo 13 (esenzione dall’obbligo di separazione) ................................7 Acque di seconda pioggia ........................................................................................................9 Razionalizzazione della gestione delle superfici scolanti al fine di semplificare la gestione delle acque meteoriche ...........................................................................................................10 Acque di lavaggio ..................................................................................................................10 Limiti allo scarico e modalità di campionamento ..................................................................11 *** Con il regolamento regionale 4/20061 la Regione Lombardia ha disciplinato la separazione, il trattamento, e lo scarico delle acque di prima e seconda pioggia provenienti da attività produttive, dando attuazione alla delega in materia prevista prima dall’articolo 39 del D.lgs. 152/99 e poi dall’analogo articolo 113 del D.lgs. 152/06. Di seguito, si passeranno in rassegna i passaggi chiave del regolamento, chiarendone e commentandone le modalità applicative. 1. Attività soggette al Regolamento In primo luogo, appare opportuno fare qualche considerazione sulle attività che risultano soggetto al regolamento in esame. Le attività sono elencate all’articolo 3, c. 1, lettere a), b), c), e d). Rispetto alle attività di cui alla lettera a), l’articolo prevede che esse siano soggette al regolamento solo qualora dispongano di superfici scolanti di estensione superiore a 2.000 mq, calcolata escludendo le coperture e le aree a verde. A questo riguardo, si ritiene che il calcolo debba essere condotto considerando l’estensione complessiva delle superfici scolanti dello stabilimento produttivo. Si ritiene, cioè, che la soglia dei 2000 mq, non costituisca un riferimento da confrontare con superfici scolanti parziali interne all’insediamento ma con la somma di tutte le superfici scolanti dello stesso. Se così non fosse, sarebbe possibile una suddivisione artificiosa della superficie scolante complessiva dell’insediamento in modo da ottenere porzioni inferiori a 2000 mq. Ma in tal modo si aggirerebbe 1 Pubblicato su BURL – 1° Supplemento Ordinario – 28 marzo 2006. 1 Codice versione: RR 4-2006 - 01/12/2009 la finalità del regolamento di assoggettare alle sue disposizioni le attività di dimensioni più significative, che possono determinare un maggiore impatto inquinante, e dove, quindi, è opportuno prevedere gli oneri per una corretta gestione delle acque meteoriche. Sull’elenco, poi, qualche ulteriore considerazione la meritano alcune categorie quali l’industria petrolifera, l’industria del trattamento e del rivestimento di metalli, e le aree intermodali. Quanto alla prima, la norma non fa distinzioni rispetto allo stato fisico dei prodotti petroliferi lavorati e/o gestiti. Pertanto, secondo il regolamento, le attività appartenenti a tale categoria sono sempre da assoggettare alla norma in esame. Si ritiene, però, che nell’applicazione delle disposizioni del regolamento, non si possa prescindere dallo stato fisico dei suddetti prodotti. Ad esempio, nel caso di un centro di stoccaggio ed imbottigliamento di GPL2, attività che secondo i codici ATECO 2007 rientra nella categoria più generale dell’industria del petrolio, sarà inutile prescrivere la separazione delle acque di prima pioggia, dal momento che una sostanza allo stato gassoso non può andare a depositarsi superficialmente sulla pavimentazione dell’insediamento. Si potrà, pertanto, in un caso del genere applicare l’articolo 13 del Regolamento (si veda più avanti). Per quanto concerne l’industria del trattamento e del rivestimento di metalli, è stato sollevato il dubbio se nella categoria in esame debbano essere incluse solo le attività che effettuano lavorazioni di tipo chimico o anche fisico/meccanico sui metalli e sulle loro leghe. Si ritiene che in questa categoria debbano essere sicuramente incluse anche le aziende che operano il trattamento fisico/meccanico dei metalli (es. Trafilerie). L’esperienza, infatti, dimostra che anche il semplice stoccaggio di metalli ossidabili all’aperto può comportare la presenza significativa di ossidi di ferro (e non solo) nelle acque meteoriche di dilavamento di tali materiali. Relativamente alle aree intermodali, appare solo il caso di chiarire che si tratta delle aree dove avviene un cambio nei sistemi di trasporto delle merci (es. da aereo o treno a trasporto su gomma). La categoria di cui alla lettera c) del comma in esame comprende le superfici scolanti destinate al carico ed allo scarico e alla distribuzione dei carburanti ed operazioni connesse e complementari nei punti vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli. La prima precisazione da fare è che la categoria riguarda espressamente i punti vendita e non anche le stazioni di rifornimento di carburante all’interno di stabilimenti privati. Con circolare approvata con D.d.g. 8056 del 18 luglio 20073, è stato precisato da Regione Lombardia che “le operazioni connesse e complementari sono da mettere in relazione al carico e alla distribuzione dei carburanti, e, pertanto, non è possibile applicare le citate disposizioni all’intera superficie della stazione di servizio senza adeguata valutazione del rischio di dilavamento delle sostanze caratteristiche dell’attività”. In sostanza, la circolare stabilisce che, di norma, la separazione ed il trattamento delle acque di prima pioggia dovranno essere riferiti solo alle superfici scolanti dove avviene il carico e la distribuzione del carburanti. In realtà, per la quasi totalità dei casi non dovranno essere previste nemmeno per tali superfici, dal momento che sono quasi sempre coperte da tettoia. Qualche ulteriore considerazione merita, infine, la categoria di cui alla lettera d) che comprende tutte le superfici scolanti “specificamente o anche saltuariamente destinate al deposito, al carico, allo scarico, al travaso e alla movimentazione in genere delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell’allegato 5 al d.lgs. 152/19994”. 2 Che a temperatura e pressione ambiente è allo stato gassoso. Pubblicata su BURL serie ordinaria n. 31 del 30 luglio 2007. 4 Come noto il d.lgs. 152/99 è stato abrogato e le tabelle a cui ora si deve fare riferimento sono le analoghe tabelle 3/A e 5 dell’allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06. 3 2 Codice versione: RR 4-2006 - 01/12/2009 Pressoché tutti gli stabilimenti impiegano e/o movimentano almeno una delle sostanze in parola. Infatti, tra le sostanze in esame sono compresi anche gli “Oli minerali persistenti e gli idrocarburi di origine petrolifera persistenti”. Così basta avere stoccato ed utilizzare qualche fusto di olio minerale per rientrare formalmente nella categoria in questione. Si ritiene, tuttavia, improprio applicare le disposizioni del regolamento in parola nei casi in cui il deposito e la movimentazione in genere delle sostanze sopra indicate avvengano con presidi di sicurezza idonei (es. in contenitori chiusi muniti di bacini di contenimento a norma) ed in modo tale che esse non possano venire a contatto in alcun modo con le acque meteoriche (es. stoccaggi sotto tettoia) e non possano essere disperse sulla pavimentazione. Infatti, in casi del genere, non si può avere contaminazione sistematica delle superfici scolanti da parte di queste sostanze, e, quindi, non ha senso raccogliere e trattare le acque di prima pioggia che le dilavano. Le suddette sostanze, se gestite con gli accorgimenti sopra indicati, possono determinare una contaminazione delle superfici scolanti solo in caso di incidente. Non ha senso, tuttavia, fronteggiare eventi del genere predisponendo sistemi di raccolta e trattamento a priori, dal momento che non è possibile conoscere anticipatamente quale esatta sostanza ed in quale quantitativo si riverserà sulla superficie in occasione dell’incidente, e, quindi, non è possibile dimensionare l’eventuale impianto di trattamento. Inoltre, gli impianti di trattamento sono pensati, di norma, per separare i contaminanti dalle soluzioni acquose, e, quindi, un simile depuratore risulterebbe inefficace rispetto ad una soluzione pura, o, comunque, a base non acquosa, di un dato liquido versato. Si ritiene piuttosto che, oltre alla corretta gestione di tali sostanze come sopra indicato, questi eventi debbano essere fronteggiati attraverso ulteriori sistemi di sicurezza a valle (ad es. valvole e saracinesche di intercettazione sulle condotte di scarico delle acque meteoriche o reflue, vasche di emergenza a tenuta), e soprattutto attraverso procedure d’emergenza aziendali che garantiscano il pronto intervento degli operatori in tali situazioni. 2. Caratteristiche tecniche del sistema di separazione delle acque di prima pioggia e seconda pioggia Uno degli aspetti del regolamento che sta incontrando più difficoltà di comprensione è la logica di funzionamento dei sistemi di separazione5 delle acque di prima pioggia prevista dalla norma in esame. Approfondiamo la questione. Il sistema di separazione previsto dal regolamento presuppone che le acque di prima pioggia siano, in primo luogo, correttamente raccolte da un’apposita rete di condotte. A questo scopo, la rete deve raccogliere e convogliare al sistema di separazione solo le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali (all’interno delle quali sono comprese le acque di prima pioggia) e non anche le acque raccolte dai pluviali, ovvero le acque meteoriche che dilavano le coperture (tetti, pensiline, e terrazzi). Ciò oltre che da considerazioni di tipo tecnico6, deriva dal fatto che l’articolo 5 c. 3 del regolamento prevede che “alle acque meteoriche di dilavamento deve essere destinata una apposita rete di raccolta”. Il termine apposita, il riferimento esclusivo alle acque meteoriche di dilavamento 5 Si ricorda che oltre ai casi contemplati all’articolo 13 del regolamento (si veda più avanti), la separazione delle acque di prima pioggia può essere evitata solo nel caso in cui le acque meteoriche di dilavamento provengano da superfici contaminate da idrocarburi di origine minerale (art. 5 c. 4). In tal caso, è possibile prevedere il trattamento dell’intero volume di pioggia, in impianti dimensionati sulle portate di punta raccolte dalla rete. 6 Se nelle reti suddette vi fosse la commistione tra acque meteoriche di dilavamento ed acque pluviali, i sistemi di separazione alla fine delle reti, ovviamente, non sarebbero in grado di isolare dalla miscela l’aliquota delle acque meteoriche di dilavamento corrispondente alla prima pioggia. Né risulterebbe corretto sovradimensionare le vasche di prima pioggia per contenere in esse il maggior volume dovuto alle acque pluviali perché questo comporterebbe la diluizione delle acque di prima pioggia. La riduzione dei limiti allo scarico, in relazione all’entità della diluizione, risulterebbe, peraltro, problematica, dal momento che in molti casi potrebbe comportare l’individuazione di limiti inferiori a quelli normalmente conseguibili dagli impianti di trattamento, con necessità di adozione di fasi di trattamento particolarmente spinte. 3 Codice versione: RR 4-2006 - 01/12/2009 (e non anche alle acque pluviali) e la definizione di acque meteoriche di dilavamento7 chiariscono che la rete non può raccogliere le acque meteoriche provenienti dalle coperture. Va anche chiarito che le superfici scolanti devono essere tutte impermeabilizzate, per espressa disposizione dell’articolo 5 c. 1, e ciò a prescindere dal successivo obbligo o meno di separare e trattare la prima pioggia. Del resto, se così non fosse, una parte della prima pioggia (e non solo) non verrebbe correttamente raccolta dalla rete ma percolerebbe nel sottosuolo. La rete deve essere dimensionata8 in modo tale da convogliare sempre le acque meteoriche di dilavamento (prima e seconda pioggia) a prescindere, entro limiti ragionevoli, dal valore della portata che caratterizza tali acque. Infatti, non si deve verificare lo scolmo di parte delle acque di prima pioggia (es. da eventuali troppo pieni sulla rete) solo perché la precipitazione che le forma comporta valori di portata superiori alla capacità di trasporto delle condotte. A tal fine, dovranno essere considerati i classici metodi di calcolo delle portate di piena alle sezioni di chiusura della rete proposti in letteratura (es. metodo razionale), assumendo nei calcoli ragionevoli tempi di ritorno (dell’ordine dei 10 anni)9. La rete di raccolta deve, quindi, convogliare le acque alle vasche del sistema di separazione delle acque di prima pioggia. In primo luogo, tali vasche devono essere a perfetta tenuta (art. 5 c. 2). Le vasche devono avere un volume pari a 50 m3 per ogni ettaro (10.000 m2) di superficie scolante10. Il volume in questione, corrispondente al volume delle acque di prima pioggia, è quello, in sostanza che secondo il legislatore regionale risulta necessario a garantire, nella maggior parte dei casi11, l’asportazione dalla superficie scolante delle sostanze solubili ed insolubili depositatesi sulla superficie nel tempo intercorso dalla fine del precedente evento meteorico. Si noti che teoricamente il volume in questione ed il riempimento della vasca può essere raggiunto con una sola precipitazione (probabilmente la maggior parte dei casi) o con più precipitazioni, che in base all’articolo 2 c. 1. lett. a) faranno parte del medesimo evento meteorico. In base al successivo comma 3, le vasche devono essere munite di un sistema di alimentazione che le escluda automaticamente a riempimento avvenuto. Esso potrà essere costituito da una valvola o paratoia che viene chiusa automaticamente da un dispositivo che segnala l’avvenuto riempimento della vasca (sensore di livello, o in casi limitati – vedi dopo – da un semplice galleggiante). Solo a vasca piena e valvola, quindi, chiusa, potrà attivarsi lo scarico delle acque eccedenti (acque di seconda pioggia). Lo scarico della seconda pioggia (ad esempio per semplice troppo pieno in apposito pozzetto a monte del sistema di esclusione della vasca) dovrà essere realizzato in maniera tale da garantire di non attivarsi prima del riempimento della vasca, per raggiungimento delle portate di piena convogliabili dalla rete calcolate come in precedenza indicato. Alla luce dei passaggi della norma regionale appena richiamati, appare, quindi, chiaro che non sono conformi al Regolamento Regionale 4/06 i sistemi di separazione delle acque di prima pioggia che 7 Le acque meteoriche di dilavamento sono definite all’articolo 2, c. 1, lettera b) della norma come la parte di acque di una precipitazione che dilava le superfici scolanti, e le superfici scolanti (cfr. lettera f medesimo comma) sono l’insieme di tutte le superfici scoperte di un insediamento. Risulta quindi chiaro che le acque meteoriche di dilavamento non includono le acque pluviali, per le quali, peraltro, è prevista apposita e distinta definizione alla lettera e) del comma. 8 Su questo punto, la disposizione di cui all’articolo 5 comma 3, secondo periodo appare un po’ sbrigativa, invitando, in sostanza, a considerare, al fine di individuare l’intensità di pioggia critica, un tempo di corrivazione della rete sempre pari a 15 minuti, a prescindere dalle reali dimensioni dell’insediamento. Inoltre, tenuto conto che la rete deve raccogliere, come detto, solo le acque meteoriche di dilavamento delle superfici scolanti che devono essere tutte impermeabilizzate, non si capisce la necessità di precisare dei coefficienti di afflusso per aree permeabili. Infine, non vengono date indicazioni rispetto ai tempi di ritorno da considerare nell’individuazione dei dati pluviometrici da assumere alla base della progettazione. 9 Il tempo di ritorno nei calcoli delle portate di piena viene scelto in base ai rischi in gioco in caso di malfunzionamento/cedimento dell’opera in progetto. 10 In modo da raccogliere integralmente e solo (salvo maggiorazioni per le seconde piogge – vedi più avanti) le acque di prima pioggia il cui volume (cfr. articolo 2 c. 1 lett. c) è il risultato dei primi 5 mm di pioggia che cadono nella prima parte di un evento meteorico moltiplicati per la superficie scolante servita dalla rete. 11 Se non viene ritenuta contaminata anche la seconda pioggia. 4 Codice versione: RR 4-2006 - 01/12/2009 si basano sullo scolmo delle portate che eccedono un certo valore (cosiddetti scaricatori di piena). Infatti, in base al regolamento regionale deve essere separato dal volume di pioggia complessivo relativo all’intera precipitazione, un volume definito (prima pioggia), a prescindere dal valore di portata con cui questo volume viene convogliato nella rete di raccolta. A questo punto, appare necessario chiarire fino a quando esattamente il sistema di esclusione della vasca di prima pioggia debba impedire la nuova alimentazione della vasca di prima pioggia. La prima pioggia secondo il regolamento corrisponde ai primi 5 mm di pioggia caduti in occasione di un evento meteorico. Un “evento meteorico” in base all’art. 2 c. 1, è costituito da una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, di altezza complessiva di almeno 5 mm, che si verifichino o che si susseguano a distanza di almeno 96 ore da un analogo precedente evento. Ne consegue che affinché si sia di fronte ad un nuovo volume di prima pioggia è necessario che finisca l’evento meteorico che ha portato alla formazione del volume in precedenza invasato, di modo che la nuova precipitazione appartenga al nuovo evento. La cessazione di un evento avviene secondo il regolamento solo se, dopo la fine dell’ultima precipitazione e l’inizio di una nuova, sono trascorse almeno 96 ore. Ovvero, se ricomincia a piovere ad esempio dopo 50 ore la nuova precipitazione farà ancora parte dell’evento meteorico che ha portato alla formazione del volume di prima pioggia invasato, ed i mm di pioggia che cadono con tale nuova precipitazione sono da considerarsi a tutti gli effetti ancora come seconda pioggia di tale evento. Si capisce che il legislatore regionale ha ritenuto necessario l’intercorrere almeno di tale intervallo di 96 ore per avere uno sporcamento della superficie scolante tale da giustificare la separazione delle acque di prima pioggia della successiva precipitazione atmosferica. Alla luce di tali considerazioni, risulta quindi chiaro che la valvola/paratoia deve rimanere chiusa ed escludere l’alimentazione della vasca di prima pioggia fino a quando non sono trascorse 96 ore dall’ultima precipitazione. È evidente, allora, che il sistema di separazione della prima pioggia deve essere provvisto di un sensore di pioggia collegato ad un timer. Quest’ultimo deve avviarsi nell’istante in cui il sensore di pioggia segnala la fine della precipitazione. Quando il conteggio del timer ha raggiunto la novantaseiesima ora deve esserne informata una centralina di comando che deve dare, quindi, il consenso alla riapertura della valvola ed alla nuova alimentazione della vasca. Quest’ultima, ovviamente, nel frattempo deve essere stata svuotata. Se ricomincia a piovere prima che siano trascorse le 96 ore, il conteggio del timer si deve azzerare per avviarsi di nuovo al termine della nuova precipitazione. Una semplificazione parziale del sistema sopra descritto, che ancora può essere ritenuta sostanzialmente conforme al regolamento, consiste nel non installare una paratoia/valvola elettronica/motorizzata subito a monte della vasca di prima pioggia, ma una paratoia/valvola meccanica comandata da un galleggiante posto nella vasca che rileva il riempimento della stessa e chiude la paratoia/valvola12, a riempimento avvenuto. In tal caso, la riapertura della paratoia/valvola si verifica quando il livello nella vasca inizia a calare perché inizia lo svuotamento della vasca. Con tale sistema, si può, allora, impostare lo svuotamento della vasca in modo che termini allo scadere della novantaseiesima ora dalla fine dell’ultima precipitazione ed inizi ad una distanza di tempo da tale termine pari alla durata dello svuotamento. Ad esempio, se lo svuotamento della vasca richiede 15 minuti, l’inizio dovrà avvenire a 95h,45’ dalla fine della precedente precipitazione. In questo modo, il galleggiante chiuderà il sistema di alimentazione della vasca fino all’inizio dello svuotamento, ed allo scadere della novantaseiesima ora verrà ripristinata completamente la capacità di invaso della vasca, e la paratoia/valvola saranno in posizione di apertura, garantendo quindi la possibilità di alimentare al vasca. La parziale non conformità al regolamento è limitata al periodo di 12 In ogni caso, si ritiene che il sistema automatico di esclusione della vasca (paratoia/valvola) debba essere per forza previsto. Non si ritiene possibile, cioè, che l’attivazione dello scarico delle acque di seconda pioggia sia determinata semplicemente per rigurgito dalla vasca di prima pioggia. Infatti, in tal caso si avrebbe comunque una diluizione tra le acque di prima pioggia invasate e le acque di seconda pioggia ulteriormente affluenti dalla rete. 5 Codice versione: RR 4-2006 - 01/12/2009 svuotamento della vasca, in quanto, se inizia nuovamente a piovere in tale periodo13, le acque che verrebbero alimentate alla vasca fino al nuovo riempimento risulterebbero essere acque di seconda e non di prima pioggia. Se la durata dello svuotamento è contenuta (1 – 2 ore), la probabilità che inizi nuovamente a piovere proprio in questo momento appare piuttosto bassa, e l’approssimazione di questo tipo di soluzione può ritenersi accettabile. Lo svuotamento della vasca di prima pioggia deve, però, interrompersi se si mette a piovere durante tale fase, per evitare il possibile convogliamento di acque di seconda pioggia a trattamento depurativo. Infine, a conclusione di questo paragrafo relativo alle caratteristiche tecniche del sistema di separazione delle acque di prima pioggia, va segnalato che il regolamento non fornisce alcuna esplicita indicazione sulle modalità di separazione delle acque di prima pioggia nel caso di recapito in fognatura14. Si ritiene che, fatta salva l’applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 13 nei casi ivi contemplati, sia corretto applicare lo stesso criterio di separazione delle acque di prima pioggia indicato dal citato articolo 5, anche nel caso di recapito della prima pioggia in fognatura (nera o mista), qualora il recapito della seconda pioggia sia diverso (rete bianca, corpo d’acqua superficiale, suolo). Diversamente, infatti, parte della prima pioggia potrebbe essere recapitata in corpo d’acqua superficiale, rete bianca o suolo e non in fognatura, oppure parte della seconda pioggia potrebbe essere recapitata in fognatura e non nei suddetti recapiti, con conseguenze sull’ambiente (nel primo caso) o sugli impianti finali di trattamento (nel secondo caso). 3. Trattamento e scarico delle acque di prima pioggia Una volta invasate, le acque di prima pioggia devono essere trattate in idonei impianti di depurazione prima dello scarico, al fine di raggiungere i limiti di concentrazione degli inquinanti previsti. È importante evidenziare che il regolamento (cfr. articolo 6 c. 1) prevede che il trattamento delle acque di prima pioggia possa avvenire separatamente o congiuntamente alle restanti acque reflue, su indicazione dell’autorità che rilascia l’autorizzazione allo scarico15. Per quanto riguarda lo scarico di tali acque, esso può avvenire solo in condizioni di tempo asciutto, in caso di recapito in un corpo d’acqua superficiale (cfr. art. 6 c. 2). Ne consegue quindi che, di norma16, anche lo svuotamento della vasca di prima pioggia potrà avvenire solo in tali condizioni. Si sottolinea come la disposizione valga solo se lo scarico recapita in corpo d’acqua superficiale, e non anche sul suolo o in fognatura. Probabilmente, la norma mira a ridurre le portate scaricate durante gli eventi meteorici per contenere i fenomeni di dissesto idraulico, utilizzando le vasche di prima pioggia come vasche di parziale laminazione delle portate meteoriche scaricate17. Nel caso di scarico in fognatura, dovrà essere il gestore della rete ad imporre per lo scarico delle acque di prima pioggia portate e modalità di scarico compatibili con la capacità idraulica della rete e dell’impianto di trattamento finale. Il Regolamento, inoltre, prevede (cfr. art. 7 c. 1) il seguente ordine di recapito preferenziale per lo scarico delle acque di prima pioggia: 13 La nuova precipitazione fa ancora parte del precedente evento meteorico e le acque meteoriche raccolte dalla rete sono per il regolamento ancora acque di seconda pioggia. 14 Il comma 2 dell’articolo 5 fa riferimento esclusivamente al recapito in corpo d’acqua superficiale ovvero sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo. 15 Nel formulare tale indicazione deve essere considerato anche quanto previsto dall’articolo 108 c. 5 del D.lgs. 152/06, in merito al trattamento delle acque reflue contenenti sostanze pericolose. 16 Ovvero, a meno di non disporre di altri serbatoi di accumulo tra la vasca di prima pioggia e l’impianto di trattamento, o tra quest’ultimo e lo scarico. 17 Si rammenta, comunque, che nel caso di recapito in corpo d’acqua superficiale, oltre all’autorizzazione allo scarico relativa alla qualità delle acque scaricate ex D.lgs. 152/06 (e R.R. 4/06), è necessario acquisire l’autorizzazione idraulica ex R.D. 523/1904 in cui sarà valutata la compatibilità idraulica della portata scaricata con le condizioni del recettore. 6 Codice versione: RR 4-2006 - 01/12/2009 1) rete fognaria (pubblica) mista o nera 2) corpo d’acqua superficiale 3) suolo e strati superficiali del sottosuolo. Va sottolineato a questo proposito che si tratta di un ordine preferenziale e non di un ordine inderogabile, tanto è vero che l’articolo 9 c. 3 prevede la possibilità di formulare richiesta motivata di deroga a tale sequenza. Tipico sarà il caso dello stabilimento industriale ubicato in zona servita da rete fognaria pubblica, che, però, risulta idraulicamente inadeguata a riceverne lo scarico delle acque di prima pioggia, anche considerando il valore minimo di portata con cui tale scarico può essere effettuato. 4. L’applicazione dell’articolo 13 (esenzione dall’obbligo di separazione) Un articolo assai importante del regolamento regionale in esame è il numero 13 che detta disposizioni particolari per le superfici scolanti a ridotto impatto inquinante. È evidente, infatti, che negli insediamenti in cui si svolgono le attività di cui all’articolo 3, non tutte le superfici sono adibite alle medesime operazioni, e quelle svolte su alcune (o eventualmente anche su tutte le superfici, in casi particolari) non producono una significativa contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento. Pertanto, l’articolo prevede che per gli insediamenti in cui si svolgono le attività di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 3 c. 1, sia possibile presentare la motivata richiesta di non essere assoggettati alle disposizioni del presente regolamento che disciplinano la separazione e il trattamento delle acque di prima pioggia (cfr. anche art. 9, c. 4, lett. b) e c. 5, lett. d)). In primo luogo, va sgombrato il campo da un possibile equivoco. Non si tratta di una richiesta di esenzione totale dal Regolamento, ma solo dalle disposizioni dello stesso in ordine all’obbligo di separazione e trattamento delle acque di prima pioggia. Tanto è vero che il comma 3 dell’articolo 13 in parola, prevede, comunque, che venga rilasciata autorizzazione allo scarico per le acque di prima pioggia nei casi in parola, ma senza prescrivere separazione e trattamento di tali acque. In secondo luogo, va segnalato che il regolamento stabilisce che l’esenzione dall’obbligo di separazione e trattamento delle acque di prima pioggia si può applicare solo nel caso degli insediamenti dove si svolgono le attività di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 3 c. 1. Francamente appare discutibile la mancata estensione dell’articolo anche alle attività di cui alle lettere c) e d), dal momento che anche in queste vi possono essere superfici a ridotto impatto inquinante sulle acque meteoriche. Considerando, comunque, l’applicazione di tale articolo, si può ritenere che vi siano alcune tipologie di aree a cui sicuramente la disposizione risulta applicabile senza particolari approfondimenti. In questa tipologia rientrano18: a) le superfici scolanti degli insediamenti esclusivamente adibite a parcheggio dei veicoli dei dipendenti b) le superfici scolanti degli insediamenti dove non sono previsti stoccaggi di materie prime e/o rifiuti e dove avviene al limite il solo transito (e non il carico e lo scarico) dei mezzi aziendali (che ovviamente deve avvenire nel rispetto delle norme sul trasporto) c) le superfici scolanti dove gli stoccaggi e le relative aree di carico e scarico sono coperti, provvisti di bacini di contenimento a norma, e senza possibilità di dispersione sulla superficie scolante delle sostanze stoccate. d) le superfici scolanti dove avviene lo stoccaggio di materiali che per il loro stato non possono determinare, anche se esposti al dilavamento meteorico, particolare contaminazione delle acque di prima pioggia (es. tronchi d’albero, piastrelle, mattoni, manufatti prefabbricati in cemento). 18 Ad indirizzi analoghi si perviene nel documento di Arpa Emilia Romagna “Linee Guida della Direzione Tecnica – Criteri di Applicazione DGR 286/05 e 1860/06 Acque meteoriche e di dilavamento” LG28/DT. 7 Codice versione: RR 4-2006 - 01/12/2009 In questi casi, potendo dispensare il titolare dello scarico dall’obbligo di separazione e trattamento delle acque di prima pioggia, si potrà anche dispensarlo dall’obbligo correlato di avere una rete di raccolta delle acque meteoriche in cui risultano convogliate le sole acque provenienti dalle superfici scolanti e non anche le acque pluviali. Si noti che, ovviamente, anche queste aree, come tutte le aree urbanizzate, presenteranno un certo livello di contaminazione delle relative acque di prima pioggia, comparabile, però, a quello di altre analoghe aree pubbliche, per cui, di norma, non è prevista la separazione ed il trattamento delle suddette acque (e risulterebbe peraltro assai problematico prevederlo). In tutti gli altri casi, la richiesta deve provare la non contaminazione delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti dalla porzione della superficie scolante in esame. L’articolo 13 non fornisce indicazioni tecniche precise sulle modalità con cui il richiedente deve dimostrare l’assenza di contaminazione per le acque in questione. È chiaro che dal punto di vista tecnico la difficoltà principale è quella di poter raccogliere un campione delle acque di prima pioggia, in mancanza di un sistema di separazione di tali acque. In tali casi, prima di effettuare ulteriori approfondimenti si potrà procedere ad un esame ispettivo delle superfici in questione da parte dell’Autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione e/o dell’ARPA. Molto spesso la valutazione visiva della superficie risulta il metodo più pratico per decidere in merito alla possibilità di applicare l’esenzione o meno per determinate superfici. Nel caso, invece, in cui l’ispezione non chiarisca definitivamente la situazione, due sono le possibili soluzioni tecniche per campionare ed analizzare le acque di prima pioggia di superfici sospette, in mancanza di sistemi di separazione. In ambedue i casi, il campionamento dovrà essere effettuato mediante un campionatore automatico. Al fine di consentire al campionatore di campionare le acque di prima pioggia, si potrà prevedere che: a) il campionatore sia comandato da un pluviometro e da un sensore di pioggia. Il sensore dovrà rilevare l’inizio della precipitazione atmosferica e dare avvio al campionamento. Il pluviometro dovrà rilevare il raggiungimento di un’altezza di pioggia pari a 5 mm per porre fine al campionamento19. b) il campionatore sia comandato da un misuratore di portata20. Il misuratore di portata darà avvio al campionamento nel momento in cui rileva un valore di portata diverso da zero, e lo arresterà nel momento in cui il volume d’acqua contabilizzato dall’inizio dell’evento meteorico risulterà pari al volume di prima pioggia. Non volendo installare in associazione con la strumentazione di cui sopra anche un timer per la verifica che siano trascorse 96 ore dalla fine della precedente precipitazione quando il campionatore inizia a campionare, si potrà procedere all’analisi del campione prelevato dal campionatore solo nel caso in cui si sia empiricamente constatato il rispetto di tale condizione. Nel caso di superfici scolanti per cui esiste il sospetto di contaminazione delle acque di prima pioggia, risulta indispensabile che la rete di raccolta delle acque meteoriche sia esclusivamente adibita alla raccolta di quelle provenienti dalle superfici scolanti e non anche delle acque pluviali, altrimenti verrebbe inficiata l’affidabilità dell’indagine analitica sopra descritta. 19 L’estremità del tubetto di prelievo dell’autocampionatore, attraverso la quale avviene l’aspirazione del campione, dovrà essere posizionata in un punto della rete di raccolta delle acque meteoriche prossimo ad una caditoia, in modo da avere corrispondenza tra il volume di pioggia rilevato dal pluviometro ed il volume campionato. Diversamente, potrebbe non essere garantita tale corrispondenza, per via del tempo di corrivazione che caratterizza la traslazione del volume di pioggia all’interno della rete. 20 Se risulta possibile installare abbastanza semplicemente un misuratore di portata sulla rete di raccolta delle acque meteoriche in prossimità del punto dove si intende campionare. 8 Codice versione: RR 4-2006 - 01/12/2009 Nel caso in cui, in base alle valutazioni condotte, venga accolta la richiesta di esenzione ex articolo 13, dovrà comunque essere previsto un idoneo pozzetto di campionamento prima dello scarico delle acque meteoriche scaricate (cfr. art. 13, c. 3) in modo da consentire all’Autorità di controllo di poter verificare il permanere nel tempo dei presupposti per l’applicazione dell’articolo 13. 5. Acque di seconda pioggia Il Regolamento regionale in esame tenta anche di affrontare (cfr. articolo 3, c. 3 e 4) la questione delle acque di seconda pioggia, ovvero delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle superfici scolanti che eccedono la quota relativa alla prima pioggia come definita dalla norma. Il tentativo, appena abbozzato, è quello di stabilire i casi in cui le acque di seconda pioggia, eventualmente in quota parte (cfr. comma 4), debbano essere assoggettate alle disposizioni del regolamento, ovvero in quali casi ed in quale volume (o altezza di pioggia corrispondente) le acque di seconda pioggia debbano essere separate alla stessa stregua delle acque di prima pioggia e trattate prima dello scarico. Di fatto, l’articolo 3 c. 3 si limita ad enunciare la possibilità teorica che le acque di seconda pioggia delle sole superfici scolanti di cui all’articolo 3 c. 1, lett. a) e b) vengano assoggettate all’obbligo di separazione e trattamento, ma non detta criteri operativi pratici e concreti. Sarebbe stato più efficace, se la norma, a seguito di apposita indagine sperimentale, avesse individuato una casistica specifica di attività produttive per cui si deve considerare contaminata la seconda pioggia, definendo, anche, in relazione alle attività svolte sulle superfici scolanti nell’ambito di tali cicli produttivi, la relativa altezza di pioggia da separare e trattare. Nei termini in cui l’argomento è stato affrontato, esso appare del tutto lasciato irrisolto dal Regolamento, dal momento che viene demandato completamente alle autorità preposte al rilascio dell’autorizzazione il compito di valutare caso per caso se assoggettare o meno anche le acque di seconda pioggia all’obbligo di separazione e trattamento; ed, evidentemente, non risulta semplice prevedere un’indagine sperimentale ad hoc per ciascun caso dubbio esaminato. Né è servita a chiarire meglio la questione la DGR 8/2772 del 21.6.200621 emanata in attuazione dell’articolo 14, c. 2, del regolamento al fine di dettare le direttive al riguardo ivi previste. La delibera, infatti, è formulata in termini del tutto generici, limitandosi a segnalare, quali attività che possono determinare la contaminazione delle acque di seconda pioggia: - lo stoccaggio di liquidi classificati come pericolosi o di rifiuti liquidi22; - lo stoccaggio di materiali sfusi23. Alla luce dell’esperienza sin qui maturata si può affermare che, quando la contaminazione delle acque meteoriche è dovuta solo alla presenza sulle superfici scolanti di sostanze solubili o insolubili depositatesi su di esse per effetto delle attività svolte, in genere la contaminazione è limitata sostanzialmente alla sola quota di prima pioggia di tali acque, dal momento che il dilavamento da essa operato è sufficiente ad asportare le suddette sostanze o la maggior parte delle stesse. Quando, invece, la contaminazione deriva da alcune tipologie di materie prime o rifiuti24 stoccati in cumuli o cataste esposti al dilavamento meteorico, anche la seconda pioggia può risultare contaminata, non essendo sufficiente solo la prima ad asportare le sostanze inquinanti che possono essere rilasciate dai materiali/rifiuti in questione. 21 Pubblicata su BURL Serie Ordinaria n. 27 del 3 luglio 2006 Non si comprende come tali sostanze liquide possano produrre la contaminazione sistematica delle acque di seconda pioggia, dal momento che lo stoccaggio di tali sostanze liquide deve per legge avvenire in contenitori chiusi, dotati di idoneo bacino di contenimento, munito di dispositivo (o tettoia) per prevenire l’accumulo nel bacino di acque meteoriche. 23 La delibera da anche un accenno alle tipologie di materiali sfusi che possono contaminare le acque di seconda pioggia, che risulta però del tutto generico (materiali idrosolubili, putrescibili, pulverulenti….). Peraltro, appare discutibile, in quanto troppo vaga, l’indicazione secondo la quale gli inerti non produrrebbero contaminazione delle acque di seconda pioggia, dal momento che occorrerebbe distinguere la tipologia e l’origine degli inerti da demolizione. 24 Un tipico caso è rappresentato dai rottami ferrosi. 22 9 Codice versione: RR 4-2006 - 01/12/2009 6. Razionalizzazione delle superfici scolanti al fine di semplificare la gestione delle acque meteoriche Anche se non suggerito espressamente dal Regolamento, appare opportuno evidenziare che in molti casi l’adozione degli accorgimenti gestionali di seguito descritti, qualora sostenibile, potrà consentire di evitare la separazione ed il trattamento della prima e/o della seconda pioggia e le conseguenti complicazioni gestionali e gli oneri connessi. Sarà, quindi, sempre opportuna una valutazione costi-benefici per individuare l’opzione più conveniente tra le due (adozione accorgimenti o separazione/trattamento prima pioggia). Gli insediamenti spesso dispongono di un’unica rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici scolanti; anche ammettendo che la rete non intercetti le acque pluviali, frequentemente essa raccoglie le acque meteoriche di dilavamento provenienti sia da superfici per le quali la separazione ed il trattamento di una quota delle acque meteoriche risultano necessari, sia da superfici per le quali non sono necessari. In tali casi, appare opportuno valutare la possibilità di provvedere a coprire con tettoia le superfici scolanti critiche, o fare in modo che gli stoccaggi avvengano con sistemi che evitino il dilavamento meteorico dei materiali e/o rifiuti e/o la loro dispersione (es. cassoni a tenuta coperti anche con teli); o, qualora queste soluzioni non siano percorribili, dovrà essere valutata la possibilità di allocare in altra area coperta (es. capannone) le materie prime ed i rifiuti stoccati all’aperto che possono originare la contaminazione delle acque meteoriche. Infine, si dovrà valutare l’eventualità di realizzare una rete di raccolta appositamente dedicata a tali aree, distinta da quella generale, in modo da poter separare e trattare le acque di prima e/o seconda pioggia solo di tali superfici. Per garantire efficacia a quest’ultima soluzione, dovrà anche essere prevista la delimitazione delle aree critiche con opportuna cordolatura, o con apposite griglie di raccolta o con adeguata pendenza della pavimentazione in modo da assicurare che la rete di raccolta a presidio di tale area intercetti esclusivamente le acque meteoriche di dilavamento della superficie considerata. Questa soluzione consentirà l’adozione di vasche di volume inferiore ed impianti di trattamento dimensionati per portate più ridotte. Si noti anche che questi interventi si rendono, comunque, necessari, a prescindere dai possibili vantaggi economico gestionali, qualora la superficie scolante complessiva presidiata dall’unica rete sia solo in minima parte interessata da attività che comportano la contaminazione delle acque meteoriche, per evitare che la prima pioggia separata relativa a questa superficie risulti alquanto diluita e con concentrazioni degli inquinanti così basse da rendere possibile il loro scarico nel recettore solo con un blando trattamento depurativo e con una massa di inquinante (volume per concentrazione) pressoché pari a quella inizialmente presente. 7. Acque di lavaggio Il Regolamento assoggetta le acque di lavaggio, ovvero le acque di origine non meteorica impiegate per il lavaggio delle superfici scolanti (cfr. art. 2 lett. g), alle disposizioni stabilite per le acque di prima pioggia (cfr. art. 3 c. 2)25. A questo riguardo, occorre fare qualche precisazione. Affinché l’impiego di acque di lavaggio non pregiudichi il corretto funzionamento del sistema di separazione delle acque di prima pioggia26 durante gli eventi meteorici, esso dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni: - le acque di lavaggio non dovranno essere invasate nella vasca di prima pioggia, se il lavaggio avviene in condizioni tali da renderle equiparabili alle acque di seconda pioggia 25 Tale scelta appare discutibile dal momento che risulta pressoché impossibile effettuare il lavaggio di tutta la superficie scolante presidiata dal sistema di separazione della prima pioggia in maniera uniforme come operato dalle acque meteoriche. Di fatto, il lavaggio simulerà una pioggia molto intensa su una data porzione della superficie scolante e nulla sulla rimanente. 26 Si considera per brevità il caso in cui la seconda pioggia non risulti contaminata. 10 Codice versione: RR 4-2006 - 01/12/2009 - - (viene effettuato a vasca riempita dalle precedenti precipitazioni ed a meno di 96 ore dall’ultima di esse); in tal caso, al termine del lavaggio dovranno ripartire il conteggio delle 96 ore le acque di lavaggio dovranno essere invasate nella vasca di prima pioggia, se il lavaggio avviene con modalità tali renderle equiparabili alla prima pioggia (avviene a più di 96 ore dall’ultima precipitazione, o con vasca non completamente invasata dalle precedenti precipitazioni); in tal caso, al termine del lavaggio dovranno ripartire il conteggio delle 96 ore solo se il lavaggio determina il riempimento della vasca Non dovranno27 essere effettuate operazioni di pulizia con acque di lavaggio a seguito di versamenti accidentali (cfr. art. 8 c. 2). 8. Limiti allo scarico e modalità di campionamento I limiti allo scarico delle acque di prima pioggia previsti nel regolamento regionale (cfr. articolo 7) sono gli stessi previsti dal d.lgs. 152/99, ora D.lgs. 152/06, per le acque reflue industriali a seconda che il recapito sia la fognatura, il corpo d’acqua superficiale o il suolo. Anche per le acque di seconda pioggia valgono in sostanza gli stessi limiti, in virtù di quanto disposto dal § 3 ultimo periodo, e § 4 ultimo periodo della DGR 8/2772 del 21.6.2006 (già in precedenza richiamata). Infine, sia per lo scarico delle acque di prima pioggia (cfr. art. 6 cc. 3 e 4) che per lo scarico di quelle di seconda pioggia (cfr. DGR 8/2772 del 21.6.2006, paragrafi citati) dovrà essere garantita la campionabilità, mediante la predisposizione di apposito pozzetto di ispezione. Per entrambe le tipologie di acque, il campionamento di norma avverrà in modalità istantanea (articolo 14 c. 1 e DGR 8/2772 del 21.6.2006, paragrafi citati). Riguardo ai campionamenti, oltre ad una possibile programmazione in funzione delle previsioni meteorologiche28, per agevolare l’attività degli operatori preposti al controllo, per gli scarichi ritenuti più significativi, o in base al volume di prima pioggia o all’attività della ditta, appare opportuno prevedere l’installazione di campionatori automatici in grado di prelevare29 nei relativi pozzetti e conservare30 le acque di prima e seconda pioggia. 27 Salvo autorizzazioni delle autorità di controllo Il campionamento organizzato in funzione delle previsioni meteorologiche appare attuabile più che altro per le seconde piogge scaricate senza trattamento, e senza avere la pretesa di campionarne una precisa aliquota (es. quella appartenente ai primi 10 mm successivi alla prima pioggia). Per le prime piogge scaricate senza trattamento, invece, per procedere al campionamento, bisognerebbe trovarsi sul posto proprio in corrispondenza delle fasi iniziali della precipitazione meteorica, e ciò, praticamente, può avvenire solo per caso; se scaricate dopo trattamento, per procedere al campionamento, bisognerebbe essere presenti al momento dell’effettuazione dello scarico che può avvenire in un momento imprecisato dopo la fine della precipitazione. 29 Secondo un piano di campionamento definito caso per caso. 30 Poiché l’analisi deve essere condotta entro un certo termine dalla fine del campionamento, il campionatore deve disporre di un sistema per avvisare l’operatore al termine del prelievo. 28 11 Codice versione: RR 4-2006 - 01/12/2009 Figura 1. Schema logico di funzionamento del sistema di gestione delle acque di prima pioggia secondo il Regolamento regionale 4/2006. Nello schema si considera la seconda pioggia non contaminata e quindi non meritevole di separazione. h1 ed h2 sono le altezze di pioggia delle singole precipitazioni atmosferiche. Inizio nuova precipitazione atmosferica appartenente ad un evento meteorico distinto da un evento meteorico precedente h1 ≥ 5 mm Evento meteorico concluso alla fine dell’ultima precipitazione atmosferica Vasca di prima pioggia solo parzialmente invasata h1 < 5 mm Fine della precipitazione atmosferica = evento meteorico non concluso Ulteriore precipitazione atmosferica Paratoia/valvola di esclusione vasca aperta Paratoia/valvola di esclusione della vasca chiusa. Alimentazione vasca interdetta. h1 + h2 ≥ 5 mm Vasca di prima pioggia completamente invasata ∆t ≥ 96 ore ∆t < 96 ore Inizio nuova precipitazione atmosferica = evento meteorico non concluso alla fine della precedente precipitazione Codice versione: RR 4-2006 - 01/12/2009 Fine precipitazione atmosferica Ripristino completo capacità di invaso della vasca di prima pioggia ∆t < 96 ore dalla fine dell’ultima precipitazione Svuotamento vasca Seconda pioggia (non contaminata) scaricata direttamente e non invasata Trattamento depurativo prima pioggia Scarico in qualsiasi condizione meteo (recapito sul suolo) Scarico solo in tempo asciutto (recapito in corpo d’acqua superficiale) Scarico secondo le modalità indicate dal gestore della rete (recapito in fognatura) 12